Stampa lo Statuto - Associazione Robin Hood

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Stampa lo Statuto - Associazione Robin Hood
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Statuto dell’ Associazione di Volontariato “Robin Hood”
approvato in data
07/10/2015
Art. 1 – Denominazione e simbolo identificativo
E’ costituita una Associazione di volontariato, tra persone, denominata " Robin Hood” senza scopo di lucro, democratica. Il
simbolo grafico identificativo:
Art. 2 – Sede
L'associazione ha la sua sede Amministrativa Nazionale nel Comune di Torino ed avrà altresì Sedi Operative Territoriali (1 per
Provincia) ed altre Sezioni nelle località, meglio elencate.
Essa può istituire altre sedi territoriali, sezioni o Circoli ricreativi ad uso dei Soci in tutte le località italiane, ovvero in qualsiasi
Comune d’Italia, e potrà altresì costituire Cooperative Sociali Solidali per la creazione di opportunità lavorative
per i suoi
associati ed in promozione e difesa dei valori ai quali si ispira e protende.
L’Associazione si doterà a tal fine di un “Manifesto dei Valori”e di un “Regolamento Interno” che disciplinerà alcuni aspetti della
vita Associativa. Detti documenti potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea senza
necessità di
comunicazioni e/o registrazioni all’Agenzia delle Entrate.
Art. 3 – Oggetto
“Robin Hood” è un’associazione culturale – ambientalista ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 che si propone
come luogo di scambio di esperienze sull’Ambiente e sulla Sostenibilità Socio-ambientalistica e per perseguire tale finalità
collabora con il mondo della ricerca, della scuola, dell’amministrazione pubblica nonché con altre associazioni culturali e ambientali.
L’attività viene prestata in modo personale e spontaneo dai soci, esclusivamente per fini di solidarietà.
L'associazione si propone di conseguire i seguenti scopi:
Associazione Robin Hood - C.F. 94074140016 reg.n° 1286
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- Ecologici – Ambientali
3 - 1 ) tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente con attività abituale di raccolta e riciclaggio di piccoli elettrodomestici,
finalizzando la loro riparazione alla donazione a chi non abbiente ed all’ottenimento e la catalogazione di pezzi di
ricambio.
3 - 2 ) svolgere indagini, studi, ricerche e censimenti sul territorio inerenti le principali tematiche connesse allo
sviluppo
sostenibile; individuare aree residenziali (e non) in stato di degrado e abbandono e provvedere al loro risanamento allo
scopo di conservarli e promuoverne la fruizione attiva e ragionata, anche con finalità di turismo naturalistico e/o
attraverso l’istituzione di centri di educazione ambientale.
3 - 3 ) Collaborare con Istituzioni, Scuole, Associazioni ed enti per la promozione di una didattica di educazione alla sostenibilità
in sensi lato ed a quella ambientale abitativa in particolare; ciò anche al fine di stimolare l’assunzione
attivi a favore dell’ambiente e di un sano vivere sociale.
di comportamenti
3 - 4)
Assumere contatti e stipulare intese con le Università e gli Enti di ricerca pubblici e privati regionali, nazionali ed
internazionali, nonché in generale con società pubbliche e private che si occupano di raccolta e smaltimento di rifiuti
domestici, finalizzati a collaborazioni specifiche e/o ad ottenere supporto nelle direzioni operative sin qui enunciate.
3 - 5 ) Promuovere, sostenere ed incoraggiare iniziative e realtà presenti sul territorio che siano attive nei settori
della
Agricoltura biologica, biodinamica e naturale, e della medicina naturale anche con la creazione di gruppi di acquisto e la
distribuzione di prodotti, alimentari e non, a quella parte di collettività in stato di estrema necessità.
3 - 6 ) Promuovere la chiusura dei cicli biologici naturali, l’adozione delle strategie più appropriate in materia di
energie
rinnovabili, risparmio e recupero delle risorse idriche; la riduzione della produzione dei rifiuti ed il loro smaltimento
e/o riciclaggio; promuovere il recupero delle attrezzature, abiti, suppellettili ed elettrodomestici, specialmente di
quella parte ancora utilizzabile ma destinata a diventare rifiuto, orientandone la redistribuzione a fini solidaristici.
3 - 7 ) Promuovere e gestire corsi, incontri e seminari a tema ecologico-ambientale; a tal fine la possibilità di svolgere
iniziative di carattere editoriale per la corretta informazione e la pratica degli strumenti di democrazia diretta, l’equa
distribuzione e il risparmio delle risorse e delle materie prime, il giusto ed equilibrato sviluppo delle capacità intellettuali e
manuali di ciascun individuo.
- SOLIDARISTICI, ASSISTENZIALI E DI SVILUPPO INDIVIDUALE
3- 8 )
Promuovere, organizzare e sostenere raccolte di fondi, medicinali, alimenti, vestiario, piccoli
elettrodomestici ecc. con finalità di solidarietà, assistenza, aiuto e sostegno nei confronti di minoranze
emarginate presenti sul territorio ed a favore della loro integrazione.
3-9 )
Promuovere e sostenere la costituzione di analoghe realtà con analoga denominazione sul territorio
nazionale, la costituzione di reti e/o altre organizzazioni i cui scopi siano affini a quelli dell’Associazione.
Art. 4 – Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato
Art. 5 – Risorse Economiche
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori;
Dai contributi versati dai Soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o
liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
5-3)
Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
5-4)
dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione.
5-1 )
5-2)
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Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e quelle per sopperire alle spese di
funzionamento dell’Associazione stessa, saranno costituite:
5-5)
5-6)
5-7)
5-8)
dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali e straordinarie quote suppletive;
da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non soci, enti
pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione. In nessun caso i singoli Associati possono
chiedere la suddivisione e la ripartizione delle risorse comuni …
Art. 6 - Soci
Il numero dei soci è illimitato. L’Associazione comprende le seguenti categorie:
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
) Socio Fondatore
)
)
)
)
Socio Ordinario
Socio Giovane
Socio Sostenitore
Socio Onorario
I Soci Giovani (minori di anni 18) ed i Soci Sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea e non possono
ricoprire cariche sociali.
L’ammontare della quota annuale per ciascuna categoria dei Soci sarà stabilita dall’Assemblea Generale dei Soci
all’inizio di ciascun anno, su proposta del Consiglio Direttivo.
La qualifica di “Socio Onorario” viene conferita per particolari meriti acquisiti nei confronti dell’Associazione, dal
Consiglio Direttivo.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta mediante presentazione di
domanda scritta, da potersi inoltrare sia per iscritto, con i tradizionali mezzi cartacei, sia a mezzo di strumenti informatici
quali Pec e firma digitale, comunque con gli strumenti riconosciuti che verranno messi a disposizione ed approvati dal
Consiglio Direttivo.
Per essere ammessi a Soci dell’Associazione occorre presentare fotocopia di un documento di identità e sottoscrivere
esplicita richiesta in cui si dichiara espressamente di accettare il presente Statuto ed il regolamento dell’Associazione
stessa.
La valutazione dei requisiti morali e materiali necessari all’accettazione della domanda è di pertinenza del
Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio si perde, con decisione motivata dell’assemblea dei Soci, per decesso, dimissioni, morosità, indegnità o
per tutte quelle ragioni che il Collegio dei probiviri dovesse ritenere valide e determinanti. La morte del
Socio non
conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo. Ed inoltre: per grave e ingiustificata inadempienza agli impegni
operativi liberamente assunti; per dichiarazioni o comportamenti palesemente contrari
alla carta degli intenti, agli scopi
statutari ed alle decisioni assembleari. La perdita dei diritti del Socio imputabile ai motivi anzidetti andrà comunicata al
socio per iscritto da parte del Consiglio Direttivo e comporterà, inoltre, la sospensione immediata dalle cariche sociali
eventualmente ricoperte. La decisione potrà essere impugnata, entro dieci giorni, con ricorso al Collegio dei Probiviri, il
quale ultimo decide, insindacabilmente, entro trenta giorni dall’azionamento, comunicando provvedimento scritto alle
parti. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di
Socio non da diritto alla restituzione di quanto versato
all’Associazione, ne pone l’interessato nella condizione di poter avere qualcosa a pretendere dal bene comune.
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Art. 7 – Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione, deliberanti e consultivi, sono:
7-1)
7-2)
7-3)
7-4)
7-5)
7-6)
l’Assemblea dei Soci
Il Presidente
Il Consiglio Direttivo (CD)
Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)
Il Collegio dei Probiviri (CP)
Il Comitato Tecnico – Scientifico (CTS)
Tutte le suddette cariche sono elettive.
Art. 8 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli Associati ele sue deliberazioni, prese in conformità
ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l’Assemblea ha il compito:
alla Legge
8-1)
esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l’attività dell’Associazione nonché di
discutere e di deliberare sulle relazioni dell’attività sociale.
8-2)
nominare i membri del Consiglio Direttivo.
8-3)
Nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.
8-4)
ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo.
8-5)
approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo.
8-6)
deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa.
L’Assemblea è convocata presso la Sede sociale o altrove purché nel territorio ed a livello nazionale almeno una volta all’anno.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qual volta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o
da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso delegata a ciò, mediante comunicazione
inviata tramite i mezzi informatici disponibili e/o telefonicamente ad ogni singolo associato, oppure invito consegnato a mano o
spedito almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di
convocazione all’albo
dell’Associazione presso la Sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere
specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi
rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti
e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli Associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la
modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati intervenuti sia in prima sia in seconda convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte
dal segretario dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dal Presidente dell’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario, firmati dal Presidente e dal Segretario stesso e trascritti nel libro
delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei Soci (possibile anche formato digitalizzato).
Per la elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, sempre da parte dell’Assemblea dei Soci
risulteranno eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, verrà eletto il Socio più giovane d’età.
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Art. 9 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a nove membri, eletti dall’Assemblea tra i Soci. I suoi componenti durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione si eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere,
quest’ultimo autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, pagamenti qualunque sia la causa e
l’ammontare rilasciandone liberatoria quietanza.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, e potrà compiere tutti gli atti e le
operazioni necessari per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 3. Si riunisce con convocazione scritta su iniziativa del Presidente o
qualora ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo. La seduta, per essere valida, deve vedere presenti almeno 2/3 dei
suoi componenti. In caso di parità di voto il Presidente vale il doppio. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei membri, si
procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti. E’ convocato con le stesse modalità dell’Assemblea. Può nominare
commissioni con compiti consultivi anche con membri non Soci. Nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
Art. 10 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli è altresì autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche,
da privati, pagamenti qualunque sia la causa e l’ammontare rilasciandone liberatoria quietanza. Potrà inoltre compiere, previa
delibera del Consiglio Direttivo, tutti gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3: In sua assenza o per suo
impedimento tutte le mansioni spettano al Vice Presidente Vicario.
Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti
La gestione e la contabilità dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti. Esso si compone di tre membri
effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente. Durano in carica tre anni; possono essere rieletti e posso essere anche non soci.
Allo stesso organo sono attribuiti i poteri e le funzioni previste dalla legge, ed è previsto un membro supplente. Sono convocati
sempre per assistere al Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
Art. 12 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri. Essi durano in carica tre anni, possono essere rieletti e posso essere anche non
Soci. Ad esso spetta la risoluzione di tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione delle norme contenute nell’Atto
Costitutivo, nel presente Statuto, nel manifesto dei valori e nel Regolamento dell’Associazione; e
altresì previsto un membro supplente. Sono convocati sempre per assistere al Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
Art. 13 – Sedi Territoriali
Il funzionamento delle Sedi Territoriali e delle Sezioni è disciplinato dalle norme contenute nel regolamento interno
dell’Associazione. Il Presidente Regionale ed i Responsabili delle Sedi Territoriali possono anche coincidere con le figure del
Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo. La gestione economica delle realtà territoriali dovrà comunque essere in ogni
circostanza curata ed approvata dalla Sede Amministrativa Nazionale.
Art. 14 – Durata delle cariche Sociali
Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono sempre contemporanee; le prestazioni fornite da esse e dai Soci dovranno
obbligatoriamente protendere al raggiungimento degli scopi sociali. Le dimissioni anticipate del Presidente fanno altresì decadere
tutte le altre cariche.
Art. 15 – Esercizio Sociale
L’anno solare e l’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 Dicembre. Per l’anno 2015 l’esercizio
finanziario ha inizio il giorno della costituzione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere depositato a disposizione dei Soci presso la Sede dell’Associazione almeno 20 giorni
prima dell’Assemblea di approvazione e quest’ultima dovrà avere luogo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il
bilancio deve rappresentare con chiarezza e precisione la situazione contabile, economica e finanziaria dell’Associazione.
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Art. 16 – Controversie
Tutte le controversie tra l’Associazione ed i Soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza del Collegio dei
Probiviri in prima istanza e in successiva istanza al Foro del Tribunale territorialmente competente.
Art. 17 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione degli eventuali creditori sono
devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale. E’ comunque escluso qualsiasi rimborso ai Soci, ad esclusione dei beni di
proprietà dei singoli, proprietà che questi hanno volontariamente posto in comodato d’uso all’Associazione stessa.
Art. 18 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto, e non meglio specificato nel regolamento (che potrà meglio regolamentare ma non
modificare), si fa pieno riferimento alle disposizioni legislative in materia di associazione, con particolare riferimento al Codice
Civile, alla legge 11 Agosto 1991, n°266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.
Torino, 07/10/2015
Letto, approvato e sottoscritto dai Soci Fondatori e membri del Consiglio Direttivo
Il Presidente
Sciavarrello Antonello
Il Vicepresidente
Ciullo Dario
Il Tesoriere
Manfra Luca
Il Segretario
Papotti Alessandro
Il Vice-Segretario
Demichelis Igor
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