Decreto 5461 del 24/6/14 - CGIL
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Decreto 5461 del 24/6/14 - CGIL
Decreto 5461 del 24/6/14 Identificativo Atto n. 575 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO CIG IN DEROGA DOMANDE A-B (2° SEM/13) LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA RICHIAMATI: la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni; il D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni; il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni; l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012; l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228; l’art. 1, comma 183 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; RICHIAMATI: l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 novembre 2012 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013; i Decreti Interministeriali con cui sono state assegnate a Regione Lombardia, per l’anno 2013, risorse finanziare, a valere sui fondi nazionali, per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati delle imprese ubicate in Lombardia, e precisamente: i Decreti Interministeriali (D.I. 73648/13-73649/13) con cui sono stati assegnati a Regione Lombardia rispettivamente € 87.299.060,25 e € 42.400.422,92; i successivi Decreti Interministeriali 4/7/2013 n.74286 - 7/11/13 n. 76722 e 22/1/14 n. 78641 coi quali sono stati assegnati a Regione Lombardia ulteriori stanziamenti pari a rispettivi € 94.542.993,70 - € 88.420.552,17 e € 70.736.442,00 nei quali si stabilisce che le regioni sono tenute a monitorare i flussi di spesa afferenti l’avvenuta erogazione delle prestazioni e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; l’Accordo Quadro sottoscritto il 13/12/2012 (1° semestre) tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde con cui si stabiliscono le regole per l’accesso agli ammortizzatori in deroga fino al 30 giugno 2013; l’Accordo Quadro sottoscritto il 2/7/2013 (2°semestre) fra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde con cui si stabiliscono le regole per l’accesso agli ammortizzatori in deroga dal 1/7/2013 al 31/12/2013, nonché le modalità di rendicontazione a carico delle aziende ai fini della decretazione delle domande relative al 1° e al 2° semestre; l'Addendum “Evento sismico iniziato il 20/5/2012” sottoscritto il 2/7/2013 che disciplina i criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per le aziende colpite dal sisma; la dichiarazione a verbale integrativa del sopracitato accordo sottoscritta con le parti sociali il 24/7/2013; la Convenzione sottoscritta tra la Regione Lombardia e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (qui di seguito INPS) il 21 novembre 2012 ed in particolare l’art. 2 che concerne la disponibilità dei fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga; il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 28/1/2013 da Regione Lombardia e Province per l’attuazione dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013; RICHIAMATI i provvedimenti con cui Regione Lombardia ha dato attuazione alle azioni di politica attiva destinate ai lavoratori percettori di ammortizzatori e precisamente: il d.d.u.o. del 29/1/13 n. 531 “Riapertura dell’Avviso “Dote Lavoro – Riqualificazione e Ricollocazione – anno 2012 - Indicazioni per i destinatari e del Documento “Dote Lavoro - Riqualificazione e Ricollocazione – anno 2012 - Indicazioni operative”; il d.d.u.o. del 15/10/13 n. 9308 “Avviso Dote Unica Lavoro – Attuazione delle dd.d.g.r nn. 555 del 2/8/13 e n. 748 del 4/10/13” e succ. modd. e integr.; RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 6337/13: con cui si definiscono le specifiche tecniche per la presentazione in via telematica da parte dei datori di lavoro delle richieste di trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga, in attuazione dell’Accordo relativo agli ammortizzatori sociali in deroga tra Regione Lombardia e Parti Sociali e dell'Addendum “Evento sismico iniziato il 20/5/2012” sottoscritto il 2/7/2013 che prevede, tra l’altro, due diverse tipologie di Intervento: o A per crisi aziendali congiunturali e strutturali di aziende appartenenti esclusivamente alla tipologia 1 (Imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei requisiti d’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, comprese quelle del settore edilizia); o B per crisi aziendali strutturali di aziende appartenenti alla tipologia 2 (Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, comprese quelle del settore edilizia) e datori di lavoro appartenenti alla tipologia 1 che hanno esaurito la possibilità di ricorrere all’intervento A o hanno attivato procedure concorsuali o contratti di solidarietà; in cui si prevede, fra l’altro, che i provvedimenti autorizzativi saranno emessi tenuto conto dei dati a consuntivo come previsto al punto 1.11 dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° semestre 2013; VISTE le domande di concessione del trattamento di CIG in deroga presentate on line sul sistema informativo regionale dai datori di lavoro aventi unità operative nelle province lombarde (per la tipologia di Interventi A-B), di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultanti ammissibili a seguito dell’istruttoria secondo i criteri stabiliti nell’Accordo Quadro del 2/7/2013 (2° semestre 2013) e nel relativo Addendum “Evento sismico iniziato il 20/5/2012” DATO ATTO che, per le aziende indicate nel citato Allegato A: le Province lombarde hanno provveduto all’istruttoria e alla validazione delle domande di concessione del trattamento di CIG in deroga per l’Intervento A, come previsto nel sopracitato Accordo Quadro del 2/7/2013, dell'Addendum “Evento sismico iniziato il 20/5/2012” e nel Protocollo d’Intesa del 28/1/13; l'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro ha provveduto all’istruttoria e alla validazione delle domande di concessione del trattamento di CIG in deroga per l’Intervento B, come previsto nel sopracitato Accordo Quadro e dell'Addendum “Evento sismico iniziato il 20/5/2012”; CONSIDERATO che, come previsto nell’Accordo Quadro del 2/7/2013 e relativo Allegato 1: non è ammissibile la richiesta di CIG in deroga da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti. La domanda che viene presentata on line contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione. L’eventuale riscontro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata, comporta il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIG in deroga o la revoca dell’autorizzazione rilasciata, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R 28/12/2000, n.445. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga. In particolare, per quanto riguarda l’intervento della CIGO deve essere verificata la sussistenza effettiva dell’esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto dall’INPS; il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l’accesso a tali ammortizzatori sociali determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga. La sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell’inizio di un mese di calendario; CONSIDERATO inoltre che: l’autorizzazione agli Interventi A-B di CIG in deroga si intende riferita al numero massimo di lavoratori e al numero massimo di ore di sospensione indicato per ciascun datore di lavoro, fermo restando la responsabilità esclusiva del datore di lavoro di comunicare all’INPS le effettive sospensioni mediante il modulo SR41 e di verificare le condizioni per l’accesso al trattamento di CIG in deroga di ciascun lavoratore in relazione ai requisiti individuali previsti dalla normativa vigente, allo status giuridico, al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o ad ogni altra condizione inerente il rapporto di lavoro; i trattamenti di CIG in deroga potranno essere erogati ai lavoratori interessati per i periodi temporali individuati nel citato Allegato A; l’importo complessivo derivante dalle ore di sospensione richieste per i lavoratori di cui all’allegato A è di € 4.438.092,02; DATO ATTO che l’autorizzazione all’intervento della CIG in deroga da rilasciare con il presente provvedimento: è da ritenersi inefficace nel caso in cui il datore di lavoro richiedente non abbia utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti; cessa di efficacia a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente la possibilità di accedere alla CIGS; è sospesa a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO, secondo le modalità indicate nel paragrafo “Precondizioni per l’accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO” dell’Allegato 1 dell’Accordo Quadro del 2/7/2013 nello specifico la sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell’inizio di un mese di calendario; si intende riferita al numero massimo di lavoratori e al numero massimo di ore di sospensione indicata per ciascun datore di lavoro, fermo restando la responsabilità esclusiva del medesimo di verificare preventivamente: o i requisiti e le condizioni per l’accesso al trattamento di CIG in deroga, in relazione sia all’eventuale accesso alla CIGS e/o alla CIGO, laddove per quest’ultima deve essere verificata la sussistenza effettiva dell’esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri ed il sistema di calcolo disposto dall’INPS; o le condizioni per l’accesso al trattamento di CIG in deroga di ciascun lavoratore in relazione ai requisiti individuali previsti dalla normativa vigente, allo status giuridico, al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o ad ogni altra condizione inerente il rapporto di lavoro; DATO ATTO che: con riferimento all’Accordo Quadro sottoscritto il 13/12/2012, il cui periodo di validità (1° semestre con decorrenza 1/1/2013-30/6/2013) risulta concluso sono state utilizzate tutte le risorse assegnate coi citati D.I. 73648/13-73649/13-74286/13; la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 557 del 2/8/13, ha assunto la decisione di proseguire nelle autorizzazioni delle domande istruite e risultanti ammissibili ai sensi dell’Accordo Quadro del 13/12/2012, tenendo conto dell’effettivo utilizzo delle risorse da parte delle aziende risultanti dai dati di monitoraggio come stabilito dai punti 1.8.2 e 1.11.3 dell’Accordo Quadro sottoscritto il 2/7/2013 (c.d. overbooking controllato); la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 826 del 25/10/13 ha assunto la decisione di proseguire nelle autorizzazioni delle domande istruite e risultanti ammissibili ai sensi degli Accordi Quadro citati, confermando il sistema di overbooking controllato già disposto con la delibera n. 557 del 2/8/13 ma adottando un tiraggio prudenziale del 68% per la CIGD e del 100% per la mobilità in deroga ad eccezione delle domande autocertificate dalle aziende il cui tiraggio è pari al 41%; i DD.I. 76772/13-78641/14 hanno assegnato a Regione Lombardia ulteriori risorse finanziarie pari a € 88.420.552,17 e € 70.736.442,00; con il messaggio 2514 del 12/2/14, l’INPS ha reso noto che le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le risorse finanziarie attribuite nel 2014 anche per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per i periodi di competenza dell’anno 2013; ATTESO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. 40/0020420 del 30/5/14: ha invitato le Regioni e le Province Autonome ad inviare all’INPS improrogabilmente entro la data del 30/6/14, per il tramite del Sistema Informativo Percettori, i decreti di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, che recepiscono gli accordi stipulati entro e non oltre la data del 31/12/13; ha stabilito che INPS provvederà all’erogazione dei trattamenti, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili, ivi compresi 400 milioni di Euro che il decreto interministeriale in fase di emanazione destina agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013; DATO ATTO che: INPS provvederà ad effettuare pagamenti sulla base delle comunicazioni di sospensione effettuate dalle aziende attraverso i moduli SR41 entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ivi compresi 400 milioni di Euro che il decreto interministeriale in fase di emanazione destina agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013; ai sensi del punto 1.11.3 dell’Accordo Quadro del 2/7/2013 è responsabilità dell’azienda verificare, a conclusione del periodo di cassa, la corrispondenza di quanto rendicontato attraverso il sistema GEFO e le comunicazioni di sospensioni presentate ad INPS; RITENUTO di autorizzare le Direzioni Provinciali INPS lombarde ad erogare, relativamente alle domande dell'Accordo Quadro 2° semestre come indicato nel citato Allegato A, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, per l’importo complessivo massimo di € 4.438.092,02 a favore dei lavoratori per i quali l’azienda ha presentato richiesta di sospensione ad INPS per l’intera contribuzione figurativa e per l’intero sostegno al reddito spettante ai lavoratori, a valere sulle risorse finanziarie disponibili ivi compresi 400 milioni di Euro che il decreto interministeriale in fase di emanazione destina agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013; RITENUTO altresì di comunicare con successivo atto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il riscontro sull’utilizzo delle risorse da parte delle aziende e delle relative risorse residue, accertate secondo le modalità stabilite negli Accordi Quadro, con riferimento alle domande autorizzate con il presente provvedimento, al fine di consentire l’erogazione di ulteriori indennità per le quote di risorse ancora disponibili; VISTA la l.r. 20/08 “Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza della X legislatura e della Giunta regionale” e succ. modd. e integr. nonché i provvedimenti organizzativi: D.G.R. del 20/3/13 n. 3, “Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”; D.G.R. del 29/4/13 n. 87 “ II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali; Decreto del Segretario Generale del 25/7/13 n. 7110 “Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura”; DECRETA 1. di autorizzare le Direzioni Provinciali INPS lombarde ad erogare i trattamenti di cassa integrazione in deroga per le domande di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente all'Accordo Quadro 2° semestre, per l’importo massimo di ore richieste pari a € 4.438.092,02 a favore dei lavoratori interessati sulla base delle comunicazioni di sospensione inviate dalle aziende all’INPS, per l’intera contribuzione figurativa e per l’intero sostegno al reddito spettante a valere sulle risorse finanziarie disponibili ivi compresi 400 milioni di Euro che il decreto interministeriale in fase di emanazione destina agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013; 2. di comunicare con successivo atto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dai Decreti Interministeriali 4/7/2013 n.74286 - 7/11/13 n. 76722 e 22/1/14 n. 78641, il riscontro sull’utilizzo delle risorse da parte delle aziende e delle relative risorse residue, con riferimento alle domande autorizzate con il presente provvedimento, al fine di consentire l’erogazione di ulteriori indennità per le quote di risorse ancora disponibili; 3. di trasmettere il presente atto alle Direzioni Provinciali INPS lombarde per gli adempimenti di competenza; 4. di attestare che l’atto non è assoggettato agli obblighi in materia di trasparenza ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/13; 5. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul sito web della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro all’indirizzo www.lavoro.regione.lombardia.it. La Dirigente della Struttura Reimpiego e Inclusione Lavorativa Paola Angela Antonicelli