chimica e tecnologia farmaceutiche

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chimica e tecnologia farmaceutiche
REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
CHIMICA
E
TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE
Classe LM-13
delle Lauree in FARMACIA E FARMACIA
INDUSTRIALE
Corte 2014-15
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
Art. 2 – Testi normativi di riferimento
Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento
PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
Art. 6 - Requisiti di ammissione
Art. 7 – Organizzazione didattica
Art. 8 – Piani di studio
Art. 9 - Programmi di doppia laurea
Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
Art. 12 – Stage e tirocinio
Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo
PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI
Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente
certificate
Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio
presso Università straniere
Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
Art. 19 – Certificazioni
Allegato n. 1 – Piani di studio
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
1.
Il Corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, attivato dal
Dipartimento di Scienze del Farmaco (di seguito indicato come Dipartimento) presso la sede di Via
Taramelli 12, dell’Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe LM-13 delle lauree
magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale di cui al DM 16 marzo 2007.
2.
La durata del corso di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque anni.
Art. 2 – Testi normativi di riferimento
1.
Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti,
l’organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il corso di laurea
magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, sono disciplinati dal presente testo, dallo
Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo
(http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti/nuovo-statuto-dateneo.html),
dal
Regolamento
didattico
di
Ateneo,
dal
Regolamento
studenti
(http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti/altri-regolamenti.html)
e
dal
Regolamento del Dipartimento di Scienze del Farmaco (http://dipsf.unipv.eu/site/home.html). Per
tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti
disposizioni di legge.
Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
1.
Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dai Regolamenti indicati all’art. 2, nonché
di quanto disciplinato dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli
didattici, l’organo competente per il coordinamento didattico e organizzativo del corso di studi è il
Consiglio Didattico delle lauree Magistrali a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale, nel
seguito indicato come Consiglio Didattico.
2.
La responsabilità delle attività didattiche e organizzative del Corso di Studio (CdS) è assunta
da un docente all’uopo designato dal Consiglio Didattico, ferma restando la collegialità delle
decisioni e degli indirizzi. Il responsabile del Corso è nominativamente indicato nella Scheda Unica
Annuale.
3.
Il gruppo di gestione AQ (Assicurazione della Qualità) è composto dal Coordinatore del
CdS, da almeno un rappresentante degli studenti, da almeno un rappresentante del personale tecnico
amministrativo (PTA) e da almeno un docente appartenente al CdS.
Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento
1.
Il supporto amministrativo alle attività della didattica all’interno del Dipartimento è delegato
alla Segreteria Didattica del Dipartimento, che costituisce la prima istanza di riferimento nel
rapporto tra studenti/docenti e servizi amministrativi. La Segreteria Didattica, su indicazione del
Presidente del Consiglio Didattico o di singoli docenti o delle commissioni istituite all’uopo nel
Dipartimento, svolge i compiti inerenti la pubblicizzazione degli orari delle lezioni, degli appelli
d’esame, delle attività di tutorato, delle comunicazioni relative all’attività del Consiglio Didattico.
La Segreteria si occupa anche delle pratiche amministrative relative allo svolgimento del tirocinio
professionalizzante in Farmacia.
2-Il Centro Orientamento (C.OR.) gestisce attività e progetti per aiutare gli studenti nella scelta
degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente , per facilitare l’ingresso nel mondo
del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di
orientamento. Il sito del C.OR. è consultabile alla pagina: http://cor.unipv.it/ .
Il supporto amministrativo alle attività della didattica all’interno dell’Ateneo è delegato alla
Segreteria Studenti di Farmacia (http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/segreteria-
studenti/segreteria-studenti-di-facolta/farmacia.html) cui sono delegate le pratiche relative alla
iscrizione al Corso di Laurea e alla presentazione o modifica del piano di studio. La Segreteria
Studenti fornisce anche servizi online di certificazione.
PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
La Scheda Unica Annuale del Corso di studio
https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2014SUA07401.pdf
è
consultabile
al
seguente
link:
Art. 6 - Requisiti di ammissione
1.
Per essere ammesso al corso di studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche lo studente
deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in
vigore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti
dell'Università.
2.
Per l’iscrizione al Corso di Studio è inoltre richiesto il possesso o l’acquisizione da parte
dello studente di un’adeguata preparazione iniziale, e in particolare delle seguenti conoscenze e
competenze:
padronanza della lingua italiana scritta e parlata;
nozioni di aritmetica (le quattro operazioni fondamentali, elevamento a potenza, estrazione
di radice, equivalenze);
nozioni elementari di algebra (gerarchia delle diverse operazioni in un'espressione algebrica;
relazioni segno algebrico - operazione algebrica);
nozioni elementari di analisi matematica (concetti di proporzionalità, proporzionalità diretta
e inversa, equazione analitica di una retta);
nozioni base di biologia (caratteristiche delle cellule animali e vegetali);
nozioni di base di fisica (unità di misura, stati fisici della materia);
nozioni di base di chimica generale (concetti di atomo, molecola, mole);
conoscenze elementari di informatica, equivalenti a quelle previste dal livello 1 ECDL;
conoscenza base della lingua inglese, equivalente a quella prevista dal diploma PET.
3.
Allo scopo di garantire adeguata qualità didattica ai propri studenti, l'accesso al corso di
laurea magistrale in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
sarà a numero
programmato. Potranno iscriversi al primo anno del corso di studio n. 120 studenti (n. 3 posti sono
riservati a studenti extra-comunitari non regolarmente soggiornanti in Italia) previo superamento di
un test di ingresso.
4.
Il test di ingresso sarà specificatamente orientato a verificare che lo studente possieda le
necessarie conoscenze di base in ambito matematico-logico, fisico, chimico e biologico e verrà
somministrato prima dell’iscrizione al corso di studio. I quesiti oggetto del test saranno estratti a
caso da un data base di quesiti che verrà reso pubblico e che conterrà, per ciascuna delle aree
disciplinari citate, un numero di quesiti almeno trenta volte superiore a quelli che saranno oggetto
del test. La pubblicizzazione dei quesiti utili a valutare la preparazione iniziale dello studente
renderà possibile la collaborazione con le scuole secondarie superiori di provenienza che potranno
modulare e affinare la preparazione degli studenti in funzione delle aspettative del Corso di studio
di loro destinazione.
5.
Gli studenti saranno ammessi in base a una graduatoria ed alla preferenza espressa, fino al
raggiungimento della numerosità massima di 120 studenti.
Art. 7 – Organizzazione didattica
1.
L’attività didattica è organizzata in semestri.
2.
Le attività formative che fanno capo al corso di studio danno luogo all’acquisizione, da parte
degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa
vigente.
3.
La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno
studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
4.
Considerato che, in base alla normativa vigente, a ogni CFU erogato nei corsi di studio
corrispondono 25 ore di impegno medio onnicomprensivo per studente, di cui almeno il 50% è
riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (salvo nel caso in cui
siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico), per ciascun credito la
corrispondenza tra le ore di didattica frontale impartite nel corso di studio e le ore riservate allo
studio individuale è la seguente:
nel caso di insegnamenti, 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e
17 ore dedicate allo studio individuale;
nel caso di attività didattiche di laboratorio, seminari, esercitazioni, 16 ore dedicate a attività
pratica in laboratorio e 9 ore dedicate allo studio individuale.
Nel caso di tirocinio professionale 1 CFU corrisponde a 30 ore di attività dello studente.
Art. 8 – Piani di studio
1.
Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano degli studi entro i termini indicati
annualmente dall’Ateneo.
2.
Sono approvati d’ufficio i piani di studio conformi alle regole e al curriculum indicati nel
presente Regolamento (Allegato 1) salvo per le attività formative di cui alla lettera a), comma 5
dell’art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, scelte autonomamente dallo studente fra le attività
offerte dall’Ateneo, per le quali il Consiglio didattico valuta la coerenza con il progetto formativo,
tenendo conto anche dell’adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.
3.
Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal
presente Regolamento, potrà presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dalla declaratoria della
classe e dall’ordinamento didattico del corso di studio, un piano di studio individuale entro i termini
stabiliti annualmente dall’Ateneo.
4.
Il Piano di studio dovrà essere approvato dal Consiglio didattico, che terrà conto delle
esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e che potrà
suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli
obiettivi formativi specifici del corso di studio.
5.
Il corso di studio non prevede un piano di studi per studenti part-time.
Art. 9 - Programmi di doppia laurea
Non sono previsti accordi o programmi finalizzati al conseguimento della doppia laurea.
Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
1.
L’attività didattica è organizzata in semestri e la frequenza a tutti gli insegnamenti/parti di
insegnamenti previsti dal corso di studio è obbligatoria. Ai docenti è delegata la sua verifica
mediante modalità di accertamento stabilite dal Consiglio didattico.
2.
Per gli insegnamenti che non prevedono attività sperimentali di laboratorio, l’attestazione di
frequenza è concessa quando lo studente abbia frequentato almeno il 75% delle ore di lezione
complessivamente previste per l’insegnamento/parte di insegnamento. Per le attività a libera scelta
degli studenti l’attestazione di frequenza è concessa quando lo studente abbia frequentato almeno il
50% delle ore di lezione complessivamente previste per l’insegnamento. Detto limite può essere
ridotto, in misura dipendente dalle specificità didattiche dei diversi insegnamenti/parti di
insegnamenti, per gli studenti che documentino problemi familiari, di salute o la loro condizione di
studenti-lavoratori.
3.
Per gli insegnamenti/parti di insegnamenti che, accanto alle lezioni, prevedono anche attività
sperimentali di laboratorio, l’attestazione di frequenza è concessa quando lo studente abbia
frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e la totalità delle ore previste per le attività
sperimentali di laboratorio. Il limite del 75% può essere ridotto, in misura dipendente dalle
specificità didattiche dei diversi insegnamenti/parti di insegnamenti, per gli studenti che
documentino problemi familiari, di salute o la loro condizione di studenti-lavoratori o studenti
assenti perché in Erasmus. Nessuna variazione è invece prevista per gli studenti-lavoratori in
relazione all’obbligo di frequenza alla totalità delle ore previste per le attività sperimentali di
laboratorio.
4.
E’ compito del docente di ogni singolo insegnamento/parti di insegnamenti comunicare alla
Segreteria Studenti l’elenco degli studenti che non hanno soddisfatto ai predetti requisiti di
frequenza. L’assenza di tale comunicazione equivale alla attestazione di frequenza.
5.
L’attestazione di frequenza relativa a un insegnamento/parti di insegnamenti costituisce
condizione necessaria per poter sostenere il relativo esame.
6.
Lo Studente che non abbia ottenuto le attestazioni di frequenza relative a due terzi degli
insegnamenti/parti di insegnamenti di un determinato anno, non potrà iscriversi all’anno
accademico successivo: allo scopo di acquisire le attestazioni di frequenza di cui è in difetto potrà
iscriversi– in qualità di ripetente – al medesimo anno di corso.
7.
Nel caso in cui l’insorgere di gravi e documentati problemi familiari, di salute o di lavoro –
di cui lo studente o suoi familiari diano tempestiva comunicazione al Docente – impediscano allo
studente di conseguire l’attestazione di frequenza relativamente alle attività sperimentali di
laboratorio di un insegnamento/ parte di insegnamento, è data facoltà allo studente, previo accordo
con il docente, di recuperare le frequenze mancanti nel corso dell'anno accademico immediatamente
successivo.
8.
La successione temporale degli esami/verifiche in itinere e/o finali deve rispettare le
seguenti propedeuticità:
o
Gli esami di Chimica generale e inorganica di Matematica con elementi di Statistica e di
Fisica sono propedeutici a tutti gli esami del 3°, 4° e 5° anno.
o
Gli esami dei corsi pluriennali contraddistinti da un numero d’ordine vanno sostenuti
nell’ordine numerico.
o
L’esame di Chimica Organica 1 (II Sem) è propedeutico a:
•
Chimica farmaceutica 1 (V Sem)
o
L’esame di Chimica Organica 2 (III Sem) è propedeutico a quelli di:
•
Analisi farmaceutica 1 (V Sem)
•
Tecnologia e legislazione farmaceutiche (VI Sem)
•
Tecnologia Farmaceutica (VII Sem)
•
Chimica degli Alimenti (IX Sem)
o
L’esame di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche è propedeutico a quelli di:
•
Chimica Farmaceutica Applicata (VIII Sem)
•
Fabbricazione Industriale dei Medicinali (VIII Sem)
o
L’esame di Analisi Farmaceutica 2 (VII Sem) è propedeutico a quello di:
•
Chimica degli Alimenti (IX Sem)
Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
1.
Nel piano di studio degli iscritti al corso di studio è consentito l’inserimento di 9 CFU a
libera scelta (di cui all’art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D"). Gli studenti potranno
scegliere tra gli insegnamenti dell'offerta formativa di Ateneo e il Consiglio Didattico potrà
riservarsi la facoltà di valutare la coerenza di tali insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi del
Corso di Studio, tenendo conto anche dell’adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte
dallo studente. S’intenderanno approvati d’ufficio i piani di studio degli studenti che sceglieranno
all’interno dell’elenco degli insegnamenti consigliati dal Consiglio didattico.
2.
Tra le attività a libera scelta (di cui all’art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D") è
consentito l'inserimento di insegnamenti appartenenti all'offerta dei corsi di studio ad accesso
programmato, sia a livello locale che nazionale, ad eccezione dei corsi a numero programmato a
livello nazionale di area medica, nonché di insegnamenti appartenenti all’offerta di corsi di Laurea
Triennale.
3.
Lo studente non potrà scegliere insegnamenti già sostenuti durante precedenti frequenze
universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi al di fuori del numero
minimo di CFU necessari al conseguimento del titolo di studio pregresso. Gli uffici competenti
verificheranno la corretta applicazione della regola da parte degli studenti in fase di controllo della
carriera preliminare all’ammissione all’esame di laurea. In caso di violazione della regola sopra
indicata, lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell’esame di laurea e sarà obbligato alla
modifica del piano di studi.
Art. 12 – Stage e tirocinio
1.
L’ordinamento didattico prevede come parte integrante del percorso formativo lo
svolgimento di un tirocinio professionalizzante obbligatorio previsto dalla declaratoria della classe
ministeriale e prodromico al sostenimento dell’Esame di Stato. Tale tirocinio è parte integrante del
percorso formativo e contribuisce con 30 CFU al raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS.
2.
In conformità alla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE art. 44 comma 2 lett. B e su richiesta
del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Tirocinio professionale deve essere
svolto per una durata complessiva di almeno 900 ore, in un periodo temporale minimo di sei mesi e
massimo di due anni.
3.
Lo svolgimento del tirocinio è previsto nel X semestre, per gli studenti del corso di laurea
magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche può essere iniziato al termine del VI semestre In
ogni caso, per usufruire dell'opportunità di anticipare il tirocinio rispetto a quanto riportato sui piani
di studio, gli studenti devono richiedere una variazione del Piano di Studio.
4.
Il tirocinio può essere svolto in tutte le Farmacie aperte al pubblico sul territorio nazionale;
può essere svolto anche in una Farmacia Ospedaliera per tre mesi e/o di 450 ore, più almeno altri tre
mesi e/o 450 ore presso una Farmacia aperta al pubblico a completamento del Tirocinio.
5.
E' possibile lo svolgimento del tirocinio all'estero nell'ambito dei programmi di scambio con
altre Università Socrates/Erasmus. Questo Tirocinio deve essere autorizzato dal Consiglio Didattico
delle Lauree Magistrali del Dipartimento, può durare al massimo tre mesi (450 ore) e si può
svolgere solo in Farmacie straniere site in Paesi dell'Unione Europea; tale attività sarà da
completare con almeno altri tre mesi (450 ore) presso Farmacie aperte al pubblico in Italia. E'
possibile lo svolgimento di parte del tirocinio, per un massimo di 450 ore in farmacie della Svizzera
Italiana (Canton Ticino). Questo Tirocinio deve essere autorizzato dal Consiglio Didattico delle
Lauree Magistrali del Dipartimento, può durare al massimo tre mesi (450 ore). Tale attività deve
essere preceduta dai tre mesi (450 ore) di Tirocinio svolto presso Farmacie aperte al pubblico in
Italia.
6.
Si consente lo svolgimento del tirocinio professionalizzante presso farmacie italiane anche a
studenti stranieri presenti in Italia nell'ambito di programmi di scambio con altre Università
(Socrates/Erasmus).
7.
L’ordinamento didattico non prevede alcun tirocinio didattico curriculare (stage) o tirocini di
orientamento al mondo del lavoro, ovvero dei tirocini effettuati su base volontaria dagli studenti.
Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
1.
I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il
superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle
competenze acquisite.
2.
Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento
studenti per la decadenza dallo status di studente. Dopo tale termine il Consiglio didattico prevede
forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
3.
Nel corso di studio non possono essere previsti, in totale, più di 30 esami o valutazioni finali
di profitto.
4.
Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività
formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli
esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel
conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più
esami o valutazioni finali di profitto). L’insieme delle attività formative di cui alle lettere c), d), e)
del comma 5 dell’art. 10 del D.M. 270/2004 non rientra nel conteggio del tetto massimo di esami o
valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il
numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
5.
Gli esami o valutazioni finali di profitto verificano il grado di preparazione individuale degli
studenti, certificano il conseguimento – da parte degli stessi – degli obiettivi formativi previsti
dall’insegnamento/parte di insegnamento e possono essere integrati da modalità di valutazione
intermedia (prove in itinere). È facoltà del docente prevedere, nel proprio insegnamento/parte di
insegnamento, prove in itinere in numero non maggiore di 1 prova in itinere ogni 3 CFU di
insegnamento, e che non costituiscono obbligo per lo studente. È in ogni caso dovere del docente
che le abbia previste, dare puntuale informazione allo studente circa la regolamentazione delle
prove in itinere.
6.
Gli esami o valutazioni finali di profitto possono essere sostenuti esclusivamente nelle date
previste dalle apposite sessioni di esami: invernale (gennaio-febbraio), estiva (giugno-luglio) e
autunnale (settembre).
7.
Le sessioni invernale e autunnale devono prevedere, ciascuna, almeno due appelli d’esame
per ogni insegnamento. La sessione di giugno - luglio deve prevedere, complessivamente, almeno
tre appelli d’esame per ogni insegnamento/parti di insegnamento.
8.
Tra il primo e l’ultimo appello di ciascuna sessione d’esame devono intercorrere almeno 15
giorni.
9.
Lo studente può sostenere lo stesso esame un numero massimo di sei volte nell’ambito
temporale di un anno solare.
10.
Nel caso di esami scritti il docente deve pubblicarne l’esito al massimo entro 15 giorni dalla
data dell’appello.
11.
Gli esami si svolgono in forma orale, scritta o entrambe.
12.
Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su
apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a
18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione può concedere all’unanimità la
lode. La valutazione di insufficienza (< 18/30) è verbalizzata a soli fini statistici, ma non è trascritta
in carriera.
13.
In caso di propedeuticità fra insegnamenti lo studente non potrà sostenere l’esame sotto
vincolo di propedeuticità fino a quando non avrà superato l’esame ad esso propedeutico. La
collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e nei rispettivi semestri è compatibile con le
propedeuticità.
14.
I docenti sono tenuti a pubblicare sul sito del Dipartimento un programma dettagliato
dell’insegnamento.
15.
In caso di variazione del programma per cambio del docente o sopravvenute nuove esigenze
didattiche, lo studente ha il diritto di sostenere l’esame, secondo il programma dell’anno in cui ha
seguito il corso stesso, solo per 3 sessioni successive.
16.
La conoscenza della Lingua Inglese è verificata mediante prova di idoneità a cura del
docente responsabile dell’insegnamento della lingua stessa.
17.
Gli orari delle lezioni sono approntati da una Commissione (Commissione Orario) formata
da docenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco e sono resi noti rispettando le scadenze
ministeriali, come riportate in Scheda Unica Annuale.
18.
Il calendario degli esami è reso noto rispettando le scadenze ministeriali, come riportate in
Scheda Unica Annuale.
19.
Il calendario degli esami di laurea prevede 5 sessioni ogni anno solare (febbraio, aprile,
maggio, luglio e ottobre) e le date di ogni sessione sono pubblicate sul sito del Dipartimento.
20. In recepimento alla delibera del Senato Accademico del 14/07/2014 “Riconoscimento
dell’attività sportiva agonistica degli studenti”, è prevista la possibilità di Appelli di esami
straordinari per studenti /atleti agonisti impegnati in attività sportive a livello Olimpico, Eurpeo,
Nazionale.
Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo
1.
Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale (esame di Laurea), tesa
a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.
2.
La prova finale, a cui sono attribuiti 30 CFU, consiste nella predisposizione e discussione, di
una tesi sperimentale da parte dello studente (se non si specifica la tesi potrebbe essere elaborata
anche non dallo studente), in seduta pubblica di fronte ad un'apposita Commissione, nominata dal
Direttore del Dipartimento. La tesi è elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore
individuato tra i docenti e i ricercatori di ruolo afferenti al Consiglio Didattico. La tesi può essere
redatta e discussa in lingua inglese.
3.
Le attività sperimentali previste dalla prova finale possono essere eseguite presso strutture
scientifiche dell’Ateneo o presso strutture esterne, nazionali o internazionali, con le quali siano
attivi accordi di collaborazione didattica e/o scientifica.
4.
In tutti i casi (attività sperimentali svolte in strutture di Ateneo o in strutture esterne) può
essere prevista la figura di un correlatore.
5.
Le attività relative alla preparazione della prova finale non devono interferire in alcun modo
con altre attività didattiche previste dal piano degli studi. Lo studente può dar loro inizio non prima
del termine delle lezioni del 4° anno di corso (VIII semestre) e, in ogni caso, dopo aver acquisito
almeno 205 CFU.
6.
La domanda per lo svolgimento dell’internato di laurea deve essere presentata alla Segreteria
Didattica del Dipartimento di Scienze del Farmaco prima di iniziare le attività di tesi. La domanda
deve essere corredata dal curriculum dello studente con l’indicazione dettagliata degli esami
sostenuti e dei voti conseguiti e deve contenere: a) l’indicazione della struttura presso la quale lo
studente intende svolgere l’internato di tesi (almeno due strutture poste in ordine di priorità); b)
l’indicazione del relatore desiderato (un relatore per ciascuna delle strutture indicate) sentito il
docente interessato; c) l’indicazione della data prevista per l’inizio dell’internato di laurea. Le
domande relative a ciascuna struttura saranno poste in graduatoria sulla base della media dei voti
deducibile dai curricula dei richiedenti e trasmesse al responsabile della struttura o suo delegato
che, sentiti i docenti della struttura stessa, acquisito l’assenso dei relatori indicati e verificata la
disponibilità dei posti provvederà ad indicare alla Segreteria l’elenco delle domande accolte.
L’assegnazione dei posti di internato sarà effettuata dalla Segreteria sulla base delle indicazioni
ricevute dai responsabili di struttura e sarà comunicata agli studenti interessati a cura della stessa
Segreteria.
7.
Il voto di laurea è espresso in centodecimi e ad esso contribuiscono i seguenti parametri:
a) la media aritmetica, convertita in centodecimi, dei voti conseguiti negli esami curriculari;
b) la valutazione assegnata dalla Commissione di Laurea alla prova finale;
c) il bonus di cui al successivo comma 9.
8.
La Commissione di laurea può attribuire per la prova finale fino a un massimo di 10 punti
così suddivisi:
fino a un massimo di 4 punti possono essere attribuiti dal relatore in ragione dell’impegno,
dell’autonomia, della capacità critica e dell’originalità manifestati dal candidato nello svolgimento e
nella stesura del lavoro di tesi;
fino a un massimo di 6 punti possono essere attribuiti dai componenti la Commissione
diversi dal relatore in ragione del rigore scientifico dell’approccio, della padronanza
dell’argomento, della qualità della presentazione e dell’abilità nella discussione messi in evidenza
dal candidato. Il punteggio attribuito al candidato è costituito dalla media aritmetica arrotondata dei
punteggi attribuiti dai singoli Commissari diversi dal relatore.
9.
La Commissione di laurea può inoltre attribuire un bonus non superiore a punti 1 ai
candidati: a) che discutano la prova finale entro il mese di dicembre del quinto anno di corso, b) che
abbiano trascorso periodi di studio all’estero nell’ambito di programmi di scambio internazionale,
purché in questi periodi abbiano superato almeno un esame ogni tre mesi di permanenza presso la
struttura ospitante o vi abbiano svolto una tesi sperimentale. L’entità del bonus, definita con
decisione unanime dalla Commissione, non può in alcun caso essere superiore a 1 punto per ognuno
dei casi (a,b) sovraesposti cumulabili fino ad un massimo complessivo di 2 punti.
10.
Ai candidati che, senza alcun arrotondamento, conseguano un punteggio complessivo
maggiore o uguale a 111/110, la Commissione può conferire, con votazione unanime, la lode.
PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI
Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente
certificate
1.
Il Consiglio Didattico può convalidare crediti acquisiti dallo studente in altri corsi di studio
extra universitari, nonché conoscenze ed abilità debitamente certificate fino a un numero
complessivo di crediti non superiore a 12 CFU, di cui:
•
per conoscenze e abilità professionali, certificate individualmente ai sensi della normativa
vigente in materia, in misura non superiore a 12 CFU;
•
per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui
progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.
Per attività sportive praticate: a livello olimpico, mondiale ed europeo fino ad un massimo di 6
CFU; a livello italiano e categorie intermedie fino ad un massimo di 3 CFU.
Per qualificazione in “zona medaglia” ai campionati Universitari nonché lo svolgimento di attività
agonistica per le sezioni del CUS Pavia anche nell’ambito di gare a livello nazionale e regionale,
fino ad un massimo di 6 CFU.
2.
Le richieste di convalida sono trasmesse, a cura del Presidente del Consiglio didattico, alla
Commissione Trasferimenti di Dipartimento che, esaminatele analiticamente, propone al Consiglio
Didattico le convalide da deliberare.
Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti universitari acquisiti
1.
Il riconoscimento della carriera accademica maturata presso corsi di laurea dell’Università di
Pavia o di altre sedi universitarie della stessa classe di laurea o di classi di laurea diverse, dello
stesso ordinamento, o di ordinamenti diversi, viene valutato dalla Commissione Trasferimenti del
Dipartimento di Scienze del Farmaco sulla base di un esame analitico della congruenza qualitativa e
quantitativa tra gli obiettivi formativi degli insegnamenti inseriti a carriera e quelli previsti dal corso
di studio, previa acquisizione della documentazione trasmessa dalle Università di origine. La
Commissione acquisisce, in proposito, il parere dei docenti responsabili degli insegnamenti oggetto
di possibile riconoscimento. Verificata la coerenza degli obiettivi formativi, di norma, sono
riconosciuti insegnamenti il cui corrispettivo in CFU non sia inferiore all’80% di quello
dell’omologo insegnamento previsto dal piano degli studi della laurea magistrale a ciclo unico di
Chimica e Tecnologia farmaceutiche dell’Università degli Studi di Pavia.
2.
In ogni caso, tipologia e quantità dei crediti formativi riconosciuti sono proposte dalla
Commissione trasferimenti e deliberate dal Consiglio Didattico.
3.
Secondo le correnti disposizioni del Consiglio didattico, per poter essere ammessi al
secondo anno di corso e successivi, gli studenti che richiedono passaggi da corsi di laurea della
stessa classe, trasferimenti da corsi di laurea di classi diverse, rivalutazione della attività
accademica pregressa (2° laurea), devono aver avuto la convalida del numero di CFU riportati nella
seguente Tabella
Anno di ammissione al corso di laurea
magistrale LM13 Università di Pavia per
richieste di passaggi, trasferimenti, rivalutazioni
di carriere pregresse.
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
N. CFU convalidati
30
70
110
150 e la firma di frequenza degli insegnamenti
del IV anno
4.
Allo studente che chieda la rivalutazione della carriera, in seguito a decadenza o rinuncia
della stessa, la Commissione Trasferimenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco rivaluta la
carriera pregressa applicando gli stessi criteri esposti ai punti 1-3 del presente articolo.
Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di
studio presso Università straniere
1.
I crediti maturati dallo studente all’interno del programma Erasmus sono preventivamente
riconosciuti dai docenti e come tali costituiscono un diritto dello studente, il quale dovrà partecipare
al programma con l’approvazione preventiva di tale riconoscimento (learning agreement).
2.
Il riconoscimento di crediti formativi acquisiti all’interno del programma Erasmus Studio
mediante superamento di esami sostenuti presso sedi universitarie estere viene preventivamente
valutato dal Delegato Erasmus del Dipartimento di Scienze del Farmaco sulla base di un esame
analitico della congruenza qualitativa e quantitativa tra gli obiettivi formativi degli insegnamenti
inseriti a carriera e quelli previsti dal corso di studio, previa acquisizione della documentazione
trasmessa dalle Università di origine e sentito il parere dei docenti responsabili dell’offerta didattica
della sede di Pavia. Verificata la congruità didattica e la disponibilità dei docenti il Consiglio
Didattico delibererà la convalida di tali crediti. Tale delibera sarà ratificata dal Consiglio di
Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Il riconoscimento di crediti formativi acquisiti presso sedi universitarie estere all’interno del
programma Erasmus Studio al fine di preparare la Prova Finale viene preventivamente valutato dal
Delegato Erasmus del Dipartimento di Scienze del Farmaco conferendo 14 CFU. Successivamente
il Consiglio Didattico delibererà la convalida di tali crediti e tale delibera sarà ratificata dal
Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Il riconoscimento di crediti formativi acquisiti presso aziende, istituti privati o sedi universitarie
estere all’interno del programma Erasmus Placement come integrazione della Prova Finale viene
preventivamente valutato dal Delegato Erasmus del Dipartimento di Scienze del Farmaco
conferendo 10 CFU. Successivamente il Consiglio Didattico delibererà la convalida di tali crediti e
tale delibera sarà ratificata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
1.
È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al
termine della sessione di esami di settembre abbiano superato esami o acquisito CFU secondo la
seguente tabella:
Per iscriversi al
II anno
III anno
IV anno
V anno
Occorre aver acquisito
almeno 20 CFU tra quelli previsti per il I anno di
corso e firme di frequenza relative a due terzi degli
insegnamenti/parti di insegnamenti del I anno
almeno 50 CFU tra quelli previsti per il I e II anno
di corso e firme di frequenza relative a due terzi
degli insegnamenti/parti di insegnamenti del II anno
almeno 80 CFU tra quelli previsti per il I, II e III
anno di corso e firme di frequenza relative a due
terzi degli insegnamenti/parti di insegnamenti del III
anno
le frequenze dei 2/3 degli insegnamenti/parti di
insegnamento previsti al IV anno
2.
Lo Studente che non abbia ottenuto le attestazioni di frequenza degli insegnamenti di un
determinato anno, non potrà iscriversi all’anno accademico successivo: allo scopo di acquisire le
attestazioni di frequenza di cui è in difetto potrà iscriversi – in qualità di ripetente – al medesimo
anno di corso.
3.
Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza agli insegnamenti
previsti dal piano di studio per un determinato anno di corso, sia in debito rispetto a quanto previsto
dalla tabella sopra riportata viene nuovamente iscritto al medesimo anno con la qualifica di
"ripetente", senza obbligo di frequenza.
Art. 19 – Certificazioni
1.
Sono riconosciute le certificazioni internazionali linguistiche e informatiche.
2.
Le certificazioni linguistiche convalidabili ai fini dell’acquisizione dell’idoneità prevista
dall’esame di Lingua Inglese sono le seguenti: First Certificate in English B2; TOEFL, Trinity con
scritto livello 9, tutte secondo i parametri del framework europeo di riferimento.
3.
Le certificazioni informatiche convalidabili ai fini del superamento dell’esame di
Informatica sono: ECDL Core Full (7 moduli).
4.
In tutti i casi, l’attività formativa convalidata comporta l’acquisizione dei relativi CFU
mediante giudizio di idoneità.