STATUTO - Club Valdarno Auto e Moto d`epoca

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STATUTO - Club Valdarno Auto e Moto d`epoca
STATUTO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D’EPOCA –
VASCO BARBONI”
TITOLO 1 – L’ASSOCIAZIONE
Articolo 1 – Nome, Scopo ed Attività dell’Associazione
e’ costituita una libera associazione con la denominazione
"CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D’EPOCA – Vasco Barboni"
con sede in Montevarchi (AR) fraz. Levanella Piazza delle scuole 145,
Il " CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D’EPOCA – Vasco Barboni ", che può essere anche
abbreviato in “ Club Valdarno Auto e Moto d’Epoca” e/o “ CAMEV” è una associazione senza fini
di lucro ed ha lo scopo di riunire gli appassionati, promuovere e propagandare la conservazione
di autovetture e motocicli d'epoca.
L’attività del Club può riguardare l’ambito culturale sportivo, turistico, informativo, ecc. ma
comunque sempre finalizzata alla conservazione e promozione di autovetture, motocicli e
veicoli in genere purché d'epoca
Oltre a tale attività principale il Club potrà attivare delle speciali sezioni dedicate ad altre
attività motoristiche e assimilabili le quali avranno una autonomia propria e un coordinatore
nominato dall’assemblea e/o dal Consiglio Direttivo; tale organo autonomo, oltre agli obblighi
di Legge, risponderà del proprio operato al Consiglio Direttivo.
È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra previste ad eccezione di quelle
direttamente connesse alla stessa ed alo scopo della Associazione.
Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra l'Associazione potrà conseguire affiliazioni e/o
collaborazioni con altri Club ed Enti Nazionali quali l’A.S.I., la F.M.I., i Registri di Marca, nonché
qualsiasi altro organismo federativo o consortile che risulti utile o opportuno, nonché dotarsi di
tutte le autorizzazioni, permessi o licenze della Autorità Sportive Nazionali, nonché promuovere
un proprio sito Internet.
TITOLO 2 - SOCI
Articolo 2 . I Soci
Possono associarsi al Club in qualità di socio Ordinario tutte le persone fisiche che abbiano
interesse a sostenere gli scopi del Club ed in particolare la conservazione del patrimonio di
vetture o moto d'epoca. Pertanto non è obbligatorio il possesso di un veicolo d’epoca anche se
consigliato.
Il Consiglio Direttivo può nominare soci “BENEMERITI": quanti abbiano acquisito particolari
meriti sportivi, collezionistici o di altra natura; quanti rivestano particolari cariche pubbliche o
nel settore dei veicoli d'epoca ovvero abbiano contribuito con lasciti, elargizioni o donazioni allo
sviluppo dell'Associazione. I soci benemeriti potranno essere esonerati dal pagamento della
quota sociale ed, in tal caso, assumeranno la veste di soci "benemeriti-onorari".
Le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono
contribuire finanziariamente in misura maggiore delle quote stabilite dall'Assemblea saranno
associate con la qualifica di Socio Sostenitore
La richiesta di associazione deve essere inoltrata alla segreteria del Club e/o al Consiglio
Direttivo il quale si riserva il diritto insindacabile di accettarla o di respingerla. L'accettazione
della richiesta di adesione comporta il versamento di una tassa di iscrizione oltre alla quota
annuale in vigore al momento della accettazione della richiesta.
Articolo 3 - DIRITTI ed OBBLIGHI DEI SOCI
Il socio è tenuto ad osservare il presente Statuto, il regolamento e le deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno l'obbligo di concorrere alla realizzazione degli scopi sociali, di pagare
puntualmente le quote annuali e di attenersi al presente Statuto ed alle eventuali norme
regolamentari successivamente emanate.
Gli associati, peraltro, hanno diritto di essere informati dell'attività dell'Associazione, di
concorrere alla composizione degli organi associativi e di formulare proposte e pareri.
La perdita della qualità di socio ha luogo:
a) per scioglimento dell’associazione,
b) Per dimissioni, presentate con lettera raccomandata al Presidente e/o a Consiglio
Direttivo prima della fine di ciascun anno sociale e con valenza per l'anno successivo.
c) per inattività e morosità di almeno due anni, la radiazione di cui a questo punto può
essere deliberata esclusivamente dal Consiglio Direttivo.
d) per radiazione dovute a cause di indegnità od a seguito di gravi infrazioni alle norme
statutarie. La radiazione di cui a questo punto può essere deliberata esclusivamente
dalla Assemblea dei Soci, dietro motivata richiesta del Consiglio Direttivo e sentito il
socio interessato.
Un socio non può iniziare (fondare) senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo una
qualsiasi attività che sia in contrasto o in concorrenza in qualsiasi modo con gli interessi
dell’associazione, pena l’applicazione del punto d).
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme ed in modo tale da escludere la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci maggiori d'età hanno diritto
di voto per l'approvazione o le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'Associazione.
La quota sociale è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo le condizioni previste
dalla legge. Il socio che non rinnova annualmente la sua quota è considerato rinunciatario e
non ha diritto di rimborso delle quote precedentemente versate, ne alla loro rivalutazione.
TITOLO 3 – ORGANI SOCIALI e COMPITI
Articolo 4 - Gli Organi dell’associazione sono i seguenti:
a)
l'Assemblea generale dei soci
b)
il Presidente
c)
il/i Vicepresidente/i,
d)
il Segretario
e)
i Consiglieri,
f)
i Commissari Tecnici (Auto e moto),
g)
il Revisore dei Conti
h)
il Collegio dei Probiviri.
Articolo 5 – L’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale dei Soci è Sovrana
Le Assemblee dei soci si distinguono in ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione
del bilancio consuntivo e preventivo, per la determinazione dell'attività e/o per l’elezione del
Consiglio Direttivo (alla sua scadenza). La convocazione avviene mediante lettera e/o e-mail a
ciascuno dei soci da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata o mediante avviso
nella sede legale e nella segreteria se il numero dei soci è superiore a 100.
L'Assemblea straordinaria è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata. La
convocazione di una Assemblea straordinaria può avvenire ogni qual volta il Consiglio Direttivo
lo ritiene necessario a seguito di un evento che necessita di essere discusso dalla globalità dei
soci. Qualora venga richiesto una Assemblea straordinaria da 20 soci o da almeno il 10% dei
soci, la sua convocazione è obbligatoria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La
convocazione deve avere luogo entro e non oltre 90 giorni dall'evento che ha determinato la
necessità di cui sopra. La lettera e la e-mail di convocazione deve contenere l’ordine del
giorno. Sarà nominato un presidente ed un segretario dell’Assemblea e sarà redatto regolare
verbale.
Le Assemblee possono aver luogo presso la sede o la segreteria, come anche in luoghi
opportuni fuori della sede sociale ma non oltre i comuni limitrofi.
La Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci
in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda convocazione. Le Assemblee
straordinarie hanno potere deliberativo, qualora sia presente almeno il 25% dei soci iscritti al
momento della convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.
Per la modifica del presente statuto, dell'atto costitutivo e della denominazione sociale è
necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci intervenuti alla relativa Assemblea.
Il potere di intervento e voto nelle assemblee è riconosciuto a tutti i soci iscritti non morosi. La
verifica di ciò e demandata al Presidente dell’assemblea.
Articolo 6 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è il massimo organo esecutivo, ha l’obbligo di rispettare le delibere delle
Assemblee dei soci ed è costituito:
 dal Presidente che lo presiede,
 dai Vicepresidenti,
 dal Segretario,
 dai Consiglieri,
 dai Commissari Tecnici (Auto e Moto),
 dal Revisore dei Conti.
Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Revisore dei conti ed il Collegio dei Probiviri sono eletti
ogni quattro (4) anni dall'Assemblea Ordinaria dei soci con un minimo di 5 membri e un
massimo di 10.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, dopo la propria elezione, si riuniscono e nominano al
proprio interno il/i Vicepresidenti, il Segretario, i Commissari Tecnici, tra tutti quelli che hanno i
requisiti all’interno del consiglio stesso, mentre gli altri eletti assumono la carica di Consigliere.
Il Consiglio si riunisce quando necessita su richiesta del Presidente o di minimo 1/3 dei
componenti e redige verbale sugli argomenti discussi e le decisioni deliberate. I soci hanno
diritto a visionare i verbali ed a richiedere copia. Il Consigliere che risulti assente ingiustificato
a quattro riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo
procederà in questo caso alla sostituzione con il primo dei non eletti nella precedente elezione.
Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate
da idonea documentazione se autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Durante il mandato, il Consiglio Direttivo può nominare, per particolari meriti e conoscenze
nuovi consiglieri – commissari tecnici, purchè essi siano soci da almeno 6 mesi, di comprovata
etica e coinvolti allo sviluppo dello scopo societario. I nuovi Consiglieri-Commissari avranno
durata di mandato paritetica al Consiglio Direttivo.
Articolo 7 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale, detiene la firma sociale ed ha il compito e la
responsabilità di dirigere e coordinare tutte le ordinarie attività sociali, seguendo le decisioni
delle Assemblee dei soci. Ha delega per intrattenere rapporti con tutti gli Istituti di Credito
(apertura e chiusura di conti correnti bancari o altro, pagamenti, richiesta fidi, finanziamenti,
mutui, banking on-line, etc).
Il Presidente ha la facoltà di delegare sotto la sua responsabilità determinati incarichi a
collaboratori anche esterni e professionisti.
Il Presidente è temporaneamente sostituito da uno dei Vicepresidenti in funzione
all'impedimento verificatosi. In caso di dimissioni o destituzione del Presidente, dovrà essere
rieletto un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla fine del periodo in corso.
Il voto del Presidente, nelle delibere di Consiglio e laddove si sia manifestata la volontà di
decisione attraverso il voto, nel caso di parità di voti, ha valenza doppia.
Articolo 8 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo; per ragioni operative il Consiglio può
decidere di avere un massimo di due Vicepresidenti
Il Vicepresidente, su delega del Presidente, può firmare i documenti sociali ed avere la delega
per intrattenere rapporti con tutti gli Istituti di Credito (apertura e chiusura di conti correnti
bancari o altro, pagamenti, richiesta fidi, finanziamenti, mutui, banking on-line, etc); laddove
delegato egli ne è responsabile ai fini di Legge e nei confronti della associazione.
Il Vicepresidente ed ha il compito e la responsabilità di dirigere e coordinare tutte le ordinarie
attività sociali, seguendo le decisioni delle Assemblee dei soci in mancanza del Presidente.
Il Vicepresidente è temporaneamente il sostituito del Presidente in caso di dimissioni o
destituzione del Presidente stesso e fino a che non sarà eletto un nuovo Presidente.
Articolo 9 - Il Segretario e/o il Tesoriere
Il Segretario e/o il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo e provvedono a svolgere
tutte le attività amministrative, come pure corrispondenza e contatti con altri Enti, con i soci, i
Commissari Tecnici; Il Segretario redige i verbali, tiene l'inventario e la contabilità. Il
segretario e/o il Tesoriere possono disporre un fondo spese (piccola cassa) a piè di lista per
l'acquisto di materiale necessario alla attività del Club (cancelleria, carte valori, ecc.). Inoltre
essi soprassiedono all'incasso delle quote sociali.
Il Tesoriere può essere nominato dal Presidente a tenere i rapporti con gli Istituti di Credito
Il Club dispone di una segreteria che è situata presso la sede sociale del Club e la stessa si
intende aperta al pubblico tutti i giorni in via informatica e/o telefonica, mentre resterà aperta
per colloqui individuali durante le riunioni di consiglio.
Per ragioni operative il Presidente può, sentito i Vicepresidenti ed i Consiglieri, stabilire che la
segreteria del Club possa essere dislocata anche presso una sede diversa da quella sociale,
ma sempre nell’ambito dello stesso Comune della sede.
Articolo 10 - I Commissari Tecnici
I Commissari tecnici sono responsabili per gli adempimenti richiesti dai soci per quanto
concerne le pratiche da inoltrare alle eventuali altre associazioni motoristiche (ASI, FMI,
Registri di Marca, ecc.), nonché devono essere disponibili ad essere presenti alle sessioni di
omologazione, se queste sono organizzate dal Club, sia in sede propria che in sede esterna.
Per le fasi amministrative i Commissari Tecnici si appoggiano alla segreteria del Club
Articolo 11 - Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti provvede a verificare i documenti e libri contabili per quanto concerne il
loro aspetto legale ed amministrativo.
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno e sarà redatto idoneo bilancio o
rendiconto annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo. Tale bilancio deve essere approvato
dall’Assemblea Ordinaria dei soci.
Il revisore dei Conti è designato dalla Assemblea dei Soci
Articolo 12 - Il Collegio dei Provibiri
Il Collegio dei Probiviri è opzionale, ovvero non è necessario ed obbligatorio all’interno della
Associazione.
Nel caso l’Assemblea si sia pronunciata nella elezione del Collegio dei Provibiri, questo dovrà
essere composto da membri (massimo tre) eletti dall'Assemblea con le stesse modalità seguite
per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, e/o eventualmente su richiesta del Consiglio
Direttivo; Il Collegio dei Provibiri al proprio interno eleggerà un Presidente. Il Collegio dei
Probiviri è competente per dirimere eventuali controversie tra soci.
Il Collegio, su richiesta di tutti gli interessati, esaminata la controversia previo eventuale
tentativo di conciliazione trasmette le proprie decisioni esecutive al Consiglio Direttivo per
l'attuazione. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti
alla segreteria del Collegio. È in facoltà del socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri per ogni
controversia fra il socio stesso ed il club.
I soci hanno l'obbligo di affidare tutte le controversie originate dal rapporto di associazione, al
Collegio dei Probiviri e di rispettare le decisioni del Collegio stesso.
Il Collegio dura in carica per il periodo indicato all'atto della nomina
TITOLO 4 – Il PATRIMONIO
Articolo 13 - Il patrimonio
Il patrimonio della Associazione è costituito da:
 dalle quote di adesione dei singoli soci,
 dalle erogazioni a qualsiasi titolo da parte di persone o Enti pubblici e privati (sponsor);
 dagli avanzi di gestione, ivi compresi quelli derivanti dall'organizzazione o
partecipazione a manifestazioni ed eventi., emergenti dal rendiconto finale approvato
dall'Assemblea dei soci.
L’eventuale utile o avanzo di gestione nonché fondi di riserva o capitale non può essere
distribuito durante la vita dell’associazione fra i soci, salvo che non sia imposto dalla legge.
Inoltre è obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO 5 Durata, scioglimento e devoluzione del patrimonio
Articolo 14 – Durata
La durata del sodalizio è prevista fino al 31 dicembre 2020 e sarà’ prorogata tacitamente di
cinque in cinque anni in assenza di delibera di scioglimento.
Articolo 15 – Scioglimento
Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ad un ente o associazione con finalità analoghe
spettano all'Assemblea dei soci
Per la relativa delibera è necessario la maggioranza dei presenti.
Articolo 16 - comitato liquidatori
In caso di scioglimento per qualsiasi causa determinata, è nominato un Comitato di Liquidatori,
composto da 2 a 5 membri, scelti anche fra persone estranee all’associazione. Il Comitato
dovrà sottoporre entro 90 giorni un bilancio finale, per ottenere l'approvazione.
Articolo 17 – Devoluzione
Se dal bilancio finale di liquidazione emergesse un avanzo finanziario, esso sarà destinato
secondo le decisioni da prendere dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Da questo
obbligo gli eventuali Enti pubblici sono esonerati dalla copertura del disavanzo.
TITOLO 6 – NORMATIVA
Articolo 18 – Norme di Legge
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del
Codice Civile in materia di associazioni