a) Penali 1. Per ogni giorno solare di ritardo, non

Transcript

a) Penali 1. Per ogni giorno solare di ritardo, non
Servizio di noleggio a lungo termine di ventinove autoveicoli senza conducente
CIG: 6403482084
Chiarimento nr. 6
a) Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a
forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo oggetto del contratto di
noleggio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale
pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), per ciascun autoveicolo cui si riferisce l’inadempimento,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a
forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo in preassegnazione
obbligatoria rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico, ovvero in preassegnazione
facoltativa, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale
pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), per ciascun autoveicolo cui si riferisce inadempimento,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a
forza maggiore o caso fortuito, nella sostituzione di un modello di veicolo non più
commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato
Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale
pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), per ciascun autoveicolo cui si riferisce l’inadempimento,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a
forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini
stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero, in caso di inadempimento degli obblighi di
sostituzione del veicolo previsti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a
corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00),
per ciascun autoveicolo cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a
forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell’autoveicolo da rottamare rispetto ai termini
stabiliti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione
Contraente una penale pari a Euro 25,00= (venticinque/00), per ciascun autoveicolo cui si
riferisce l’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di mancata prestazione, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a
forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel
Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente
una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), oltre all’addebito delle spese sostenute
dall’Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Molise Acque ovvero a forza maggiore
o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con
riferimento:
a. alla trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il
monitoraggio dei servizi;
b. all’attivazione del servizio di “Customer Care” nel termine stabilito, il Fornitore sarà tenuto
a corrispondere alla Molise Acque una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il
diritto al risarcimento del maggior danno.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in
modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e
al Capitolato tecnico. In tal caso la contraente applicherà al Fornitore la suddetta penale sino
alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla
presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, nell’adempimento
dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati il Fornitore sarà tenuto al
pagamento di una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli
di servizio previsti per il servizio di Customer Care, di cui al Capitolato tecnico, la contraente
applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno.
b) La base d’asta è parametrizzata su una quotazione delle vetture con percorrenza di 50.000
km/anno e in riferimento a tale monte chilometrico si applicherà la formula dei Km eccedenti
e a rimborso ai sensi dell’ART 21 del Capitolato tecnico: per cui la quotazione di gara sarà 36
mesi 150.000 km.
c) Si prende atto che i concorrenti non saremo in grado di consegnare la vettura con un
documento in grado di attestare il pagamento del bollo: in quanto recentemente il bollo è stato
dematerializzato. Si conferma che il pagamento della tassa di proprietà è a carico
dell’operatore economico.
d) Si prende atto che la polizza furto, non coprirà merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel
bagagliaio o a bordo dell’autoveicolo ed eventuali accessori e apparecchiature installate
sull’autoveicolo dalla Amministrazione contraente (requisito del punto 4 Art. 18)
e) Si prende atto che la rinuncia alla rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti della
Società Cliente è presente solo nei seguenti casi:
 conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
 danni subiti da terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in
conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione
 guida con patente scaduta purché venga rinnovata entro 180 gg dalla data del sinistro.
 Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Nel caso di guida con patente scaduta o con patente estera non convertita la rinuncia alla
rivalsa è estesa anche al conducente purché lo stesso provveda
 al rinnovo entro 3 mesi dal sinistro
 effettui la conversione, quando normativamente previsto, e ne ottenga il rilascio entro 3
mesi dalla data del sinistro
f) La franchigia per I/F da calcolare sulla base d’asta (offerta STD) sarà di 1.500 Euro.
g) Si comunica che il n.ro di protocollo sarà da apposto su Verbale di consegna come richiesto
dall’Art 4 del Capitolato dalla Molise Acque.
h) Si precisa che all’Art 7 Requisiti di conformità , i sei interventi di manutenzione nei dodici
mesi successivi alla consegna, sono da intendersi sulla stessa componente meccanica