Formazione obbligatoria Ingegneri, le nuove

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Formazione obbligatoria Ingegneri, le nuove
Formazione obbligatoria
Ingegneri, le nuove Linee di
indirizzo: chiarimenti e
suggerimenti per professionisti
e Ordini territoriali
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emanato le «Linee di
indirizzo 2» sulla formazione professionale continua, ad integrazione
delle precedenti di dicembre 2013, e concernenti in particolare le
fattispecie di esonero, i casi in cui il professionista operi all’estero, il
rilascio di certificazioni sui crediti conseguiti, il caso di cancellazione
dall’Albo ed eventuale re-iscrizione. Questo articolo fornisce il
commento alle nuove Linee di indirizzo e numerosi suggerimenti
pratici utili sia al singolo professionista che all’Ordine territoriale.
A cura di Rosalisa Lancia (*)
Fast Find©: per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull’argomento
1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it
2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR963
PREMESSA
Con Circolare n. 376 del 23/05/2014, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diffuso le «Linee di
indirizzo 2» (d’ora in poi «Linee di indirizzo» o «Linee guida») con le quali, tra le altre cose (1), ha fornito
definitivi chiarimenti sull’applicazione del Regolamento in materia di formazione professionale continua
dell’Ingegnere (approvato dal Consiglio in data 21/06/2013, d’ora in poi «Regolamento»), con particolare riguardo alle seguenti tematiche:
— esonero dall’obbligo di formazione professionale continua;
— crediti formativi per formazione all’estero;
— certificazione da parte dell’Ordine territoriale dei crediti conseguiti;
— cancellazione dall’Albo ed eventuale re-iscrizione.
Si segnala che l’ultimo paragrafo del documento in commento, rubricato «Linee di indirizzo art. 3 - art.
4 - Funzionamento piattaforma informatica», tratta in realtà, oltre ai chiarimenti concernenti gli artt. 3
e 4 del Regolamento, della fattispecie di cancellazione dall’Albo ed eventuale re-iscrizione, e non tratta
invece del funzionamento della piattaforma informatica.
Le note che seguono forniscono, in aggiunta al commento delle nuove Linee di indirizzo, numerosi
suggerimenti pratici, ad ulteriore chiarimento e specifica delle scarne indicazioni contenute nella Cir(*) Avvocato, Direttore dell’Area Formazione di Legislazione Tecnica, esperto in tematiche afferenti l’etica, l’ordinamento e la deontologia professionale.
(1) La prima parte delle Linee di indirizzo 2 fornisce indicazioni meramente tecniche relative all’Attività di Formazione
a Distanza (FAD). Vengono stabiliti la definizione di FAD, i requisiti generali per erogare le attività formative in FAD
e le informazioni aggiuntive cui sono tenuti i soggetti formatori. Tali argomenti, essendo di esclusivo interesse tecnico
degli enti formatori che operano in modalità FAD, non formano oggetto del presente articolo.
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colare, utili sia al singolo professionista che all’Ordine territoriale, chiamato a gestire i numerosi
aspetti relativi alla formazione professionale per i propri iscritti.
ESONERO DALL’OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Il Regolamento sulla formazione professionale continua dell’Ingegnere del giugno 2013 indica quali
motivi di esonero dall’obbligo formativo:
— maternità o paternità, per un anno;
— servizio militare volontario e servizio civile;
— grave malattia o infortunio;
— altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
L’esonero, disposto dall’Ordine territoriale su istanza dell’interessato, comporta la riduzione proporzionale dei crediti formativi cui il professionista è obbligato, e la deduzione dei crediti avverrà al termine
dell’anno solare che, ai sensi dell’art. 3.7 del Regolamento, viene assunto come parametro temporale
di riferimento. Le Linee di indirizzo appena emanate, intervengono a:
— fornire chiarimenti sui motivi di esonero già tipizzati (maternità o paternità; grave malattia o
infortunio);
— introdurre nuove fattispecie di esonero (lavoro all’estero; assistenza a figli e parenti entro il primo
grado, catastrofi naturali)
— attribuire al CNI la valutazione di eventuali casistiche di esonero non previste tassativamente
dalla normativa di riferimento;
— definire il numero mensile dei crediti dal cui conseguimento si viene esonerati e il periodo massimo di fruibilità dell’esonero;
— definire le modalità per richiedere l’esonero;
— chiarire il ruolo dell’Ordine Territoriale e del CNI nella procedura di esonero.
I motivi di esonero ai sensi dell’art. 11 del Regolamento
Maternità e paternità
In linea con gli orientamenti e la normativa a tutela della famiglia, la maternità e la paternità sono considerate cause di esonero e conferiscono il diritto a ciascuno dei due genitori di chiedere una
riduzione dell’obbligo di formazione continua per un periodo di 12 mesi.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano tenuti all’obbligo formativo (cioè se entrambi sono professionisti
iscritti all’Ordine), l’esonero può essere fruito da entrambi, in ragione di 2,5 crediti formativi per
mese per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi (corrispondente pertanto ad una riduzione
totale di 30 crediti formativi per anno per ciascun professionista). In ogni caso e a prescindere da come
venga fruito, il periodo di esonero non si può protrarre oltre il secondo anno di vita del bambino.
Quanto alla possibile contemporaneità nella fruizione dell’esonero da parte dei due coniugi, chi scrive
la ritiene possibile, riferendosi in analogia ai principi ordinari del diritto lavoristico, il quale peraltro pone
per questi casi delle limitazioni dal punto di vista temporale.
In merito alla decorrenza del periodo di esonero, nulla viene previsto nelle Linee di indirizzo ed è
ragionevole prevedere che questa venga stabilita nel provvedimento di esonero stesso; tuttavia, ad avviso
di chi scrive, nel caso di maternità l’esonero potrebbe essere richiesto (e accordato) sin dal periodo di
3 mesi antecedenti il parto e questo al fine di creare un’omogeneità di tutela con la cosiddetta «astensione obbligatoria» e per gestire situazioni in cui lo stato di avanzata gravidanza crei una situazione di
inconciliabilità tra lo stato di salute della madre e la partecipazione ad eventi formativi.
Laddove, infine, la professionista si trovi in situazioni di gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza e pertanto versi in
stato di impossibilità di frequentare eventi formativi, è legittimo richiedere l’esenzione dell’obbligo di
formazione per il periodo in cui si manifestano tali complicanze. In questo caso, tuttavia, l’esenzione
deve essere richiesta sulla base di idonea certificazione medica e, di conseguenza, si rientrerebbe
nell’altra ipotesi di esonero rubricata dal Regolamento «malattia e infortunio».
Ad avviso di chi scrive l’esonero per maternità e l’esonero per gravi complicanze della gestazione possono essere cumulabili, ferma restando la facoltà del professionista di svolgere in ogni caso attività di
formazione in modalità «a distanza».
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Malattia o infortunio
Le Linee di indirizzo distinguono tre situazioni afferenti alla malattia o infortunio.
1. Professionisti che, a causa di grave malattia o infortunio di durata uguale o superiore a
60 giorni, versino in una situazione di inconciliabilità con la partecipazione ad eventi formativi:
questi possono richiedere una proporzionale riduzione dell’obbligo formativo in ragione di 2,5
crediti per ogni mese, da dedurre alla fine dell’anno solare. In questo caso l’esonero dall’obbligo
formativo può essere richiesto per un periodo totale massimo di 12 mesi, pari a 6 mesi iniziali
rinnovabili una sola volta.
2. Professionisti che a causa di grave malattia o infortunio della durata uguale o superiore
a 60 giorni, versino in una situazione di inconciliabilità con la partecipazione ad eventi formativi
e tale inconciliabilità si protrae per un periodo superiore ai 12 mesi. In questi casi, l’esonero
dall’obbligo formativo superiore a 12 mesi può essere concesso soltanto se il professionista contestualmente si astenga dall’esercizio della professione o del proprio incarico e se il professionista
dichiari che nel medesimo periodo per cui si chiede l’esonero egli non procederà all’esercizio
della professione o dell’incarico.
3. Professionisti che siano affetti da malattie croniche che compromettano la generale capacità
di lavorare: questi possono ottenere una riduzione dal 30% al 50% dell’obbligo di formazione
(corrispondente ad un numero di crediti per anno solare che va dai 9 ai 15) e il numero dei crediti da dedurre viene attribuito in funzione del grado di inabilità comunicata e supportata da
relativa certificazione medica. Va da sé che questa categoria conduce ad una sorta di «esenzione
permanente» dall’obbligo formativo, o comunque ad una riduzione del suddetto obbligo di
durata almeno pari alla durata della malattia cronica. In questo caso, ad avviso di chi scrive,
sarebbe opportuno che l’Ordine di appartenenza procedesse, con cadenza periodica,
a rivedere e rivalutare la situazione dell’iscritto, a fronte di certificazioni mediche più
attuali.
Assistenza a figli o parenti di primo grado
Questa categoria di esonero non era stata individuata nell’ambito del Regolamento ma viene introdotta
dalle Linee di indirizzo appena emanate, come estensione, opportuna e auspicata, dell’esonero per
malattia o infortunio. Anche in questo caso vengono disciplinate 3 situazioni differenti.
1. Professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da grave malattia o infortunio e che, pertanto, versino in una situazione di inconciliabilità con la partecipazione ad eventi
formativi: questi possono richiedere una proporzionale riduzione dell’obbligo formativo in
ragione di 2,5 crediti per ogni mese, da dedurre alla fine dell’anno solare. Questa esenzione è
applicabile solo quando la malattia o l’infortunio del figlio o del parente di primo grado abbiano
una durata uguale o maggiore di 60 giorni e l’esonero può essere richiesto per un periodo
totale massimo di 12 mesi, pari a 6 mesi iniziali rinnovabili una sola volta.
2. Esoneri superiori a 12 mesi possono essere concessi soltanto se, per prestare assistenza a figli
o parenti di primo grado affetti da grave malattia o infortunio, il professionista si astenga dall’esercizio della professione o del proprio incarico. In questo caso il professionista dovrà
dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione o l’incarico.
3. Professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da gravi malattie croniche
o portatori di handicap: questi possono ottenere una riduzione dal 30% al 50% dell’obbligo
di formazione (corrispondente ad un numero di crediti per anno solare che va dai 9 ai 15) e il
numero dei crediti da dedurre viene attribuito in funzione dell’impegno che tale assistenza
richiede. La domanda di esonero, in questo caso, deve essere supportata da relativa certificazione medica.
Altri parenti e affini
La previsione dispone l’esonero esclusivamente per fatto attinente ai figli o ai «parenti di primo grado»
lasciando fuori la categoria degli «affini». Ad avviso di chi scrive, mentre nel caso di assistenza a parenti
di primo grado il professionista ha diritto a ricevere il provvedimento di esonero, a patto che tutte le
condizioni di cui al Regolamento e alla Linee di indirizzo siano soddisfatte, nel caso di assistenza ad
«affini» di primo grado il professionista ha il diritto di chiedere l’esonero ma il suo ottenimento non è
scontato, in quanto sarà l’Ordine di appartenenza a valutarlo, a seconda delle circostanze dedotte nell’istanza.
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La considerazione appena svolta non è banale, poiché dal punto di vista strettamente legale la categoria
degli affini è diversa da quella dei parenti (2) e quindi non vi è - di fronte all’Ordine territoriale - un’automatica equiparazione tra queste due categorie.
Infine, riteniamo non sia da escludere che l’esonero possa essere concesso anche in altri casi di necessità
di assistenza a parenti e affini seppure non compresi nelle fattispecie di cui sopra, sempre dietro specifica valutazione da parte dell’Ordine territoriale competente.
Assistenza al coniuge
Vale la pena evidenziare che la previsione di esonero non prende in considerazione l’assistenza
al coniuge; anche in questo caso la circostanza non è da sottovalutare, posto che i coniugi dal punto
di vista legale non sono né parenti né affini, ma sono soggetti legati da rapporto di coniugio, ossia di
matrimonio.
Ad avviso di chi scrive, pur in assenza di una specifica previsione, è ragionevole ritenere che le indicazioni in materia di assistenza a figli o parenti di primo grado verosimilmente comprendano
anche l’assistenza al coniuge e che, in questo caso, non soltanto il professionista abbia diritto a
chiedere l’esonero ma, laddove le condizioni di cui al Regolamento e alle Linee di indirizzo siano soddisfatte, abbia anche il diritto di ottenerlo.
Zone colpite da catastrofi naturali
Le Linee di indirizzo, con l’obiettivo di disciplinare casi realmente verificatisi, dispone che potranno beneficiare di esonero dall’obbligo formativo i professionisti che svolgano la propria attività in zone
colpite da catastrofi naturali. Nel caso tali eventualità occorressero il CNI, con apposita Circolare,
fisserà i requisiti dell’esonero e la durata di questo che, ovviamente, saranno differenti da caso a caso
e terranno conto dell’entità della catastrofe, degli impatti generati e dei tempi necessari stimati per la
riduzione in pristino dei luoghi.
Ulteriori categorie di esonero
Quale indicazione di chiusura, le Linee di indirizzo chiariscono, infine, che ulteriori fattispecie di esonero
non previste né nel Regolamento né nelle varie Linee guida emanate potranno essere oggetto di futura
valutazione da parte del CNI. In questo modo il CNI pur confermando la «tipicità» delle situazioni
di esonero dichiara un’apertura verso situazioni non ancora tassative che, tuttavia, potrebbero
generare la necessità di considerazione, sia in via sporadica, sia in via sistemica se la situazione è
comune ad una moltitudine di professionisti ed è reiterabile.
Si rammenta peraltro, come già segnalato all’inizio, che il Regolamento prevede la possibilità di esonero
in «altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore».
(2) In base agli artt. 74 e seguenti del Codice civile la parentela è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che
discendono da uno stesso stipite e sono quindi legate tra loro da un vincolo di consanguineità mentre l’affinità è il
vincolo tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Si riporta di seguito un prospetto delle parentele fino al IV grado e delle affinità fino al II grado.
Grado
Parenti in linea retta
Parenti in linea collaterale
Affini
I
- Genitori
- Figli
II
- Nonni
- Nipoti (figli dei figli)
- Fratelli e sorelle
III
- Bisnonni
- Bisnipoti
(figli dei nipoti da parte dei figli)
- Zii (fratelli e sorelle dei genitori)
- Nipoti (figli di fratelli e sorelle)
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- Cugini
- Pronipoti (figli di nipoti da parte di fratelli e sorella)
- Prozii (fratelli e sorelle dei nonni)
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IV
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- Suoceri
- Generi e nuore
- Cognati
Professione
Modalità di fruizione dell’esonero
Richiesta da parte del professionista
Come già disciplinato all’art. 11 del Regolamento, l’esonero viene concesso dall’Ordine di appartenenza
su richiesta dell’iscritto. La richiesta, sotto forma di autodichiarazione, deve indicare:
— i motivi a supporto dell’esonero;
— se del caso, il relativo periodo di astensione dalla professione o dal lavoro.
Istruttoria dell’Ordine e pubblicità dell’eventuale esonero
L’Ordine, a seguito di debita istruttoria, riconosce l’esonero e comunica il provvedimento sia al proprio
iscritto che all’Anagrafe nazionale dei crediti istituita presso il CNI (3).
La trasmissione del provvedimento all’Anagrafe nazionale dei crediti presso il CNI costituisce una forma
di pubblicità dell’esonero ottenuto, posto che l’Anagrafe rappresenta uno strumento nazionale per la
certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti ed è consultabile - stante le rispettive competenze - sia dall’iscritto, sia dagli Ordini territoriali, sia dal CNI. La trasmissione del provvedimento di
esonero equivale alla diffusione dello stesso e lo rende conosciuto e/o conoscibile da parte dei soggetti
che, a qualsiasi titolo, potrebbero essere interessati dal fatto che il professionista abbia (o non abbia)
adempiuto all’obbligo di formazione deontologicamente imposto.
Esonero per lavoro all’estero
Le Linee di indirizzo disciplinano una casistica divenuta sempre più frequente, ovvero la possibilità, per
il professionista, di richiedere l’esonero dall’obbligo di formazione continua quando si trovi all’estero
per motivi di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi.
La prestazione di lavoro all’estero che abbia una durata superiore a 6 mesi costituisce motivo
di esonero sul presupposto dell’assenza del professionista e dunque dell’inconciliabilità con la presenza
alle sessioni formative. L’esonero può durare al massimo 12 mesi consecutivi e può essere usufruito per una sola volta. Anche in questo caso alla richiesta del professionista segue un’istruttoria
da parte dell’Ordine di appartenenza che, se concede l’esonero, ne dà comunicazione sia all’iscritto
che all’Anagrafe nazionale dei crediti istituita presso il CNI.
Alla luce della previsione in oggetto, si impongono due considerazioni.
Facoltà di formarsi tramite FAD
La prima attiene alla facoltà, già segnalata a proposito dei casi di esonero per maternità, per il professionista
che lavori all’estero di seguire attività formativa in modalità «a distanza». La FAD trova la sua ragione proprio nella circostanza dell’impossibilità fisica e attraverso la flessibilità che tipicamente la contraddistingue
permette la fruizione di formazione nei luoghi, nelle modalità e nei tempi più consoni a ciascuno iscritto.
Lavoro all’estero come aggiornamento «informale»
La seconda attiene al caso in cui il lavoro svolto all’estero possa essere valutato alla stregua di:
— aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa-professionale nel campo dell’Ingegneria;
— aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio
svolto all’estero.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’allegato A del Regolamento, queste due ipotesi in cui
l’attività di lavoro all’estero potrebbe concretizzarsi, sono suscettibili di essere valutate come apprendimento informale ed essere sottoposte al proprio Ordine territoriale e/o al CNI per l’eventuale
riconoscimento in termini di formazione e conseguente attribuzione dei crediti, laddove integrino le
caratteristiche di formazione dettagliate nel Regolamento stesso.
La richiesta di crediti e l’eventuale concessione devono ovviamente seguire la specifica istruttoria, il cui
esito positivo può variare di caso in caso a seconda degli elementi e circostanza dedotti dal professionista a supporto dell’istanza.
(3) Ai sensi del paragrafo 5 delle Linee di indirizzo al Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale,
emanate con Circolare CNI n. 302 del 13/12/2013 «E’ istituita presso il CNI un’Anagrafe nazionale dei CFP, competente
per tutti gli iscritti agli ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede
a inviare telematicamente all’anagrafe stesa l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. (…) Tale
anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile,
a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall’iscritto, dagli ordini territoriali e dal CNI. (…)».
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CREDITI PER LA FORMAZIONE FREQUENTATA ALL’ESTERO
Le Linee di indirizzo riconoscono in via definitiva la validità della formazione conseguita all’estero, attribuendo al CNI e all’Ordine territoriale di appartenenza un sindacato di merito sulla bontà e coerenza
dell’evento formativo estero alla luce dei parametri fissati dall’autoregolamentazione domestica. La casistica disciplina esclusivamente al frequenza di «corsi di formazione» e si innesta sulle indicazioni già
fornite dal Regolamento circa il riconoscimento di «attività non comprese tra quelle indicate dell’Allegato A realizzate a livello sovraterritoriale», attribuendo definitivamente agli eventi esteri dignità
di attività didattiche equipollenti a quelle svolte in Italia.
I professionisti che frequentano corsi di formazione all’esterno potranno vedersi riconosciuti crediti formativi a fronte di idonea autorizzazione richiesta al CNI o all’Ordine Territoriale e da questi concessa. Il
professionista dovrà procedere a formulare istanza di riconoscimento dell’evento estero inoltrando
al proprio Ordine territoriale o al CNI:
— precedentemente alla frequenza del corso, la documentazione relativa all’evento formativo,
quale il programma, le materie oggetto dell’evento, il settori formativi in coerenza con quanto
disposto dalla regolamentazione domestica sulla formazione, indicazione dei relatori, indicazioni
delle modalità di erogazione della formazione;
— successivamente alla frequenza del corso, la documentazione comprovante la frequenza
dell’evento, quale attestati di partecipazione, copia registro presenze, materiali didattici, ecc..
L’ordine territoriale e il CNI valuteranno la documentazione sottoposta e riconosceranno i crediti
inviando copia della comunicazione sia all’iscritto richiedente che all’Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.
Il numero massimo di crediti acquisibili frequentando corsi di formazione all’estero è di 15
per anno.
CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Il CNI ha inteso regolare le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento (Compiti degli Ordini territoriali)
in merito al rilascio del certificato relativo all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dell’Ordine
di appartenenza.
Le Linee di indirizzo prevedono che, dietro richiesta dello stesso professionista o di soggetti che ne
abbiano diritto, l’Ordine, per il tramite dell’Anagrafe nazionale dei crediti, può rilasciare un certificato
attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Sono possibili due tipi di certificazione:
1. Attestazione dei crediti formativi, ovvero la dichiarazione dell’Ordine di appartenenza che
l’obbligo è stato assolto e l’indicazione del numero dei crediti formativi realmente registrati in
Anagrafe alla data di richiesta del certificato;
2. Attestazione di piena ottemperanza all’obbligo formativo, ovvero la dichiarazione dell’Ordine di appartenenza che il professionista ha proceduto ad adempiere al proprio obbligo
secondo le specifiche previste dal Regolamento di formazione e successive Linee di indirizzo. In
questo caso non viene dettagliato il numero dei crediti maturati.
Soggetti che possono richiedere la certificazione dei crediti
Una riflessione deve essere fatta sui soggetti che possono richiedere la certificazione dei crediti.
A parte il professionista (e le persone da questi debitamente incaricate/delegate), bisogna individuare
chi sono i terzi che abbiano diritto a richiedere la certificazione. Sicuramente ci saranno categorie di
terzi (i.e. Giudice del Tribunale per il conferimento dell’incarico di CTU/potenziali aziende datori di
lavoro/potenziali committenti in fase di due diligence sul professionista) che hanno un interesse legittimo a ricevere tale attestazione, poiché - a titolo esemplificativo - vorranno essere rassicurati sulla
circostanza che il professionista abbia i requisiti sia di competenza sia deontologici per poter essere
incaricato. Tuttavia è necessario che la locuzione «terzi soggetti che ne abbiano diritto» venga letta e
declinata alla luce della normativa sulla privacy e che pertanto l’Ordine di appartenenza, nel rilasciare
la certificazione, si accerti che il terzo abbia realmente un interesse a richiederlo e che il professionista
sia a conoscenza di tale richiesta. La certificazione, infatti, potrebbe essere utilizzata da terzi in via stru-
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mentale nella misura in cui risulti che l’obbligo non sia stato assolto e, in astratto, si potrebbe configurare un illecito disciplinare che verrà dal terzo riferito.
A supporto di quanto sopra, le Linee di indirizzo prevedono che non è consentito rilasciare a soggetti differenti dall’interessato il dettaglio degli eventi formativi cui ha preso parte il
professionista, ritenendo che la tipologia degli eventi contribuisce a formare la competenza professionale, la cui comunicazione e divulgazione deve essere riservata al professionista.
In pratica, in tal caso, l’Ordine territoriale che riceva richiesta da parte di un terzo:
— dovrà valutare in relazione allo specifico caso l’effettiva sussistenza dell’interesse da parte del
terzo richiedente;
— potrà rilasciare solamente la certificazione di «tipo 2», vale a dire la «Attestazione di piena
ottemperanza all’obbligo formativo».
CANCELLAZIONE DALL’ALBO ED EVENTUALE RE-ISCRIZIONE
Cancellazione
Nel caso in cui un professionista si cancelli dall’Albo verranno detratti, per ogni anno di cancellazione
e fino al raggiungimento di 0 crediti formativi, n. 30 crediti. Tale previsione è coerente con quella dell’art. 3, comma 7 del Regolamento e segue il meccanismo di detrazione secondo cui è impostato l’intero
sistema di computo e rilevazione dei crediti formativi dell’Ingegnere.
Re-iscrizione
A completamento poi delle previsioni di cui all’art. 3, comma 7, le Linee di indirizzo trattano il caso di
re-iscrizione all’Albo. Laddove il professionista proceda a riscriversi all’Albo, si vedrà riconosciuti il
numero di crediti formativi pari a quelli che deteneva il primo gennaio dell’anno della sua cancellazione,
detratti 30 crediti formativi per ciascun anno di cancellazione.
Crediti relativi all’etica e alla deontologia in caso di cancellazione e successiva re-iscrizione
A tale proposito vale la pena di valutare se i 5 CFP sull’etica e deontologia professionale possano esser
inclusi nei crediti riconosciuti all’atto della re-iscrizione: a mio avviso le regola di cui all’art. 3, comma
9 del Regolamento (4) vale ed è applicabile anche nel caso di re-iscrizione solo se la cancellazione dall’Albo sia stata volontaria. Laddove al contrario la cancellazione dell’Albo sia stata conseguente a
provvedimento disciplinare, i crediti sull’etica e deontologia professionale dovranno essere conseguiti
ex novo entro il primo anno solare successivo a quello di re-iscrizione. In questo modo si mette in moto
un ulteriore meccanismo virtuoso di diffusione e controllo, da parte dell’Ordine territoriale di appartenenza, della conoscenza e applicazione dei principi etici e deontologici da parte dei propri iscritti.
Passaggio da sezione a sezione dell’Albo
Le Linee di indirizzo, infine, chiariscono che il passaggio di un professionista da sezione a sezione dell’Albo, così come l’iscrizione ad una ulteriore sezione dell’Albo non costituiscono cancellazione e /o
nuova iscrizione all’Albo e che, pertanto, nulla cambia o impatta sui crediti formativi maturati.
(4) Art. 3, paragrafo 9 stabilisce che: «i crediti conferiti al momento della rima iscrizione ad un Albo comprendono
5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo
a quello di iscrizione».
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