slides - Ordine Avvocati Busto Arsizio

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slides - Ordine Avvocati Busto Arsizio
La domanda giudiziale come figura centrale
del processo civile nella
quotidianità pratica della professione – Parte I
Relatore: Avv. Prof. Raffaella Muroni
Docente di diritto processuale civile
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Moderatore: Avv. Massimo Palazzi
Busto Arsizio, 15 gennaio 2015
30/01/2015
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LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
Art. 2907 c.c. «Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede
l’autorità giudiziaria su domanda di parte»
E’ LA NORMA-CARDINE DEL SISTEMA
LA GIURISDIZIONE CIVILE E’ TUTELA GIURISDIZIONALE
DI DIRITTI SOGGETTIVI SU DOMANDA DI PARTE
Art. 24 primo co. Cost.
«Tutti possono possono agire in giudizio per la TUTELA dei
PROPRI DIRITTI SOGGETTIVI o interessi legittimi»
30/01/2015
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LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
Art. 2907 c.c. «Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede
l’autorità giudiziaria su domanda di parte»
LA PORTATA DEL PRINCIPIO CD. DISPOSITIVO:
CON LA DOMANDA GIUDIZIALE L’ATTORE DEDUCE
INNANZI AL GIUDICE UN DIRITTO SOGGETTIVO DI CUI
SI AFFERMA TITOLARE E DI CUI CHIEDE TUTELA
GIURISDIZIONALE
ECCO PERCHE’ LA DOMANDA non è solo provocazione
dell’esercizio della funzione giurisdizionale civile ma
«DEFINISCE» L’OGGETTO DEL GIUDIZIO
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Il
principio
dispositivo
[art. 99 c.p.c. e art. 2907 c.c.]
o
della
domanda
La tutela giurisdizionale dei diritti richiede la
sollecitazione della parte mediante la proposizione della
DOMANDA GIUDIZIALE quale istanza di tutela
NEMO JUDEX SINE ACTORE
NE PROCEDAT JUDEX EX OFFICIO
Con la domanda giudiziale la parte (ATTORE) deduce in
giudizio un diritto sostanziale nei confronti dell’altra parte
(CONVENUTO) che verrà accertato dal giudice
LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
Art. 24 primo co. Cost.
«Tutti possono possono agire in giudizio per la TUTELA dei
PROPRI DIRITTI SOGGETTIVI o interessi legittimi»
ESSERE TITOLARI DI UN DIRITTO SOGGETTIVO E’
SUFFICIENTE PER AVERE IL CD. POTERE DI AGIRE IN
GIUDIZIO
DIMENSIONE IPOTETICA DELLA TITOLARITA’ DEL
DIRITTO SOGGETTIVO CHE SI ASSUME LESO
MERA AFFERMAZIONE DI UN DIRITTO COME
PROPRIO AI FINI DELLA CD. LEGITTIMAZIONE AD
AGIRE
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LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
Art. 24 primo co. Cost.
«Tutti possono possono agire in giudizio per la TUTELA dei
PROPRI DIRITTI SOGGETTIVI o interessi legittimi»
AZIONE E DOMANDA GIUDIZIALE SONO DUE MODI
DIVERSI DI OSSERVARE IL MEDESIMO FENOMENO E
RILEVANO PER SPIEGARE DIVERSI ISTITUTI:
AZIONE: le cd. CONDIZIONI DELL’AZIONE:
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA AD AGIRE E
INTERESSE AD AGIRE (ART. 100 C.P.C.)
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LA CORRETTA NOZIONE DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA E PASSIVA AD AGIRE
Art. 24 primo co. Cost.
«Tutti possono agire in giudizio per la TUTELA dei PROPRI
DIRITTI SOGGETTIVI o interessi legittimi»
Superamento della teoria chiovendiana dell’azione in senso
concreto
La legittimazione ad agire sussiste:
DAL LATO ATTIVO: per il solo fatto che la parte afferma di
essere titolare del diritto soggettivo fatto valere
DAL LATO PASSIVO: per il solo fatto che la parte afferma il
proprio diritto verso la parte convenuta
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LA CORRETTA NOZIONE DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA E PASSIVA AD AGIRE
Cassazione civile sez. III 10/07/2014 n 15759
«La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui
carenza, a differenza di quella concernente la "legittimatio ad
causam", non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di
fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa,
sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa,
senza essere onerato della prova di quanto afferma
E’ sbagliato «eccepire la carenza di legittimazione passiva»
del convenuto là dove la difesa si limita a contestare la
fondatezza della domanda avversaria e quindi la titolarità del
diritto affermato nei suoi confronti
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LA CORRETTA NOZIONE DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA E PASSIVA AD AGIRE
Cassazione civile
sez. III 10/07/2014 n 15759
Domande di ACCERTAMENTO CESSAZIONE
RAPPORTO DI AFFITTO e di CONDANNA IN SOLIDO
AL RILASCIO DEGLI AFFITTUARI DI FONDO RUSTICO
PER SCADENZA DEL TERMINE
UNO DEI CONVENUTI «ECCEPISCE» di non essere
l’affittuario quale carenza di legittimazione passiva ad agire
e’ una mera difesa nel merito che conduce, se l’attore non
prova che e’ affittuario, al rigetto nel merito della domanda
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LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
Tale figura rileva per definire:
L’OGGETTO DEL GIUDIZIO ed il rapporto con altri giudizi
LA COMPETENZA E LA GIURISDIZIONE (ART. 10 c.p.c.)
LA PORTATA DEL GIUDICATO ED I RELATIVI LIMITI
OGGETTIVI E SOGGETTIVI
I POTERI EMENDATIVI DELLE PARTI IN PENDENZA
DEL GIUDIZIO (ANCHE IN APPELLO)
La buona padronanza di questa figura consente all’Avvocato
di impostare correttamente l’azione, di vagliare eventuali
iniziative giudiziali parallele e di svolgere le opportune
«correzioni di tiro» in pendenza di causa
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LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
Tale figura rileva anche per definire:
I LIMITI DEL DOVERE DECISORIO DEL GIUDICE
I LIMITI DEL PRINCIPIO JURA NOVITA CURIA
L’avvocato è maggiormente in grado di cogliere le censure
alla sentenza in sede impugnatoria
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LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
I Giudici sono abituati a ragionare dalla prospettiva della
domanda giudiziale, specie alla luce della sempre più
radicata teoria della cd. INDIVIDUAZIONE a scapito della
teoria della c.d. SOSTANZIAZIONE
NON RILEVA IL CD. EPISODIO DELLA VITA NELLA SUA
FATTUALITA’ STORICA NARRATO AL GIUDICE
BENSI’ LA FATTISPECIE GIURIDICA CHE L’EPISODIO
DELLA VITA INTEGRA
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LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
Notevole compressione del cd. principio JURA NOVIT
CURIA in ragione del PRINCIPIO DELLA DOMANDA
(Da mihi factum, dabo tibi jus cede il passo al principio cd.
dispositivo)
E’ la parte (ovvero l’avvocato quale parte cd. tecnica) a dare
veste giuridica all’episodio della vita
LA GENERICA PRETESA DEL CLIENTE DEVE ESSERE
«VESTITA» DAL TECNICO
tramite l’esatta individuazione del diritto soggettivo da far
valere in giudizio
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LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
ESEMPIO:
Cliente lamenta l’inadempimento del promittente venditore
ed esprime al legale l’intento di risolvere il contratto
Distinti diritti soggettivi:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO + RISARCIMENTO
DANNI
RECESSO + DOPPIO CAPARRA CONFIRMATORIA
Diverse le domande giudiziali e (tendenzialmente)
immutabile l’oggetto dedotto in giudizio
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Cassazione civile
sez. II 06/03/2012 n. 3474
In tema di contratti nei quali si abbia la consegna di una
somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora
il contraente non inadempiente abbia agito per la
risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del
danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in
appello, quella volta ad ottenere la declaratoria
dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o
pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla
disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione
giudiziale e quella di recesso - alla irrinunciabilità
dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto ed
all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione
della caparra e la domanda di risarcimento
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La figura della domanda giudiziale
LA CORRETTA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA
GIUDIZIALE, ALL’EVENIENZA ANCHE IN CUMULO
SUBORDINATO O ALTERNATIVO (SE AMMISSIBILE)
CON ALTRE POSSIBILI DOMANDE CONSENTE AL
GIUDICE DI ELARGIRE COMUNQUE TUTELA SENZA
COMMETTERE VIZIO DI ULTRA O EXTRAPETIZIONE
E’ una figura tecnica, che va conosciuta e studiata e la cui
compiuta formulazione richiede l’analisi giuridica
dell’episodio della vita
L’AVVOCATO DEDUCE FATTI GIURIDICI E FATTISPECIE
SOSTANZIALI
La figura della domanda giudiziale
CON LA DOMANDA GIUDIZIALE L’ATTORE (colui che
agisce in giudizio esercitando il potere di azione)
DEDUCE IN GIUDIZIO:
UN DIRITTO SOGGETTIVO (il diritto soggettivo al
pagamento del corrispettivo della compravendita)
UNO STATUS (es. Tizio che assume di essere figlio di
Caio, svolge domanda di riconoscimento della paternità
verso Caio)
UN RAPPORTO GIURIDICO CD. COMPLESSO (es.
azione di risoluzione, annullamento o nullità del contratto)
Perché la domanda DEFINISCE l’oggetto del giudizio e del
giudicato?
-Art.
2909 c.c. «l’accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato, a ogni effetto, tra le parti, i loro
eredi o aventi causa»
-Art. 2907 c.c. «Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede
l’autorità giudiziaria su domanda di parte»
-GIUDICATO
CIVILE = accertamento incontrovertibile
dell’esistenza/inesistenza del diritto soggettivo fatto valere in
giudizio con la domanda giudiziale
- OGNI DOMANDA DEDUCE UN DIRITTO SOGGETTIVO
- OGNI DOMANDA INDIVIDUA UNA CAUSA
- OGNI DOMANDA INDIVIDUA UNA DECISIONE
- TOT CAPITA TOT SENTENTIAE
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TUTELA ESSENZIALMENTE DI ACCERTAMENTO DI
DIRITTI SOGGETTIVI: art. 2909 c.c.
1) stato di incertezza in ordine all’esistenza di un diritto
soggettivo ⇒ tutela di accertamento
2) lesione di un diritto soggettivo ⇒ tutela di condanna (quid
pluris rispetto alla tutela di mero accertamento è l’attribuzione
dell’azione esecutiva per procedere al soddisfacimento coatto del
diritto leso attraverso l’esecuzione forzata)
3) Esigenza di ottenere un provvedimento che costituisca,
modifichi o estingua rapporti giuridici sostanziali ⇒ tutela
costitutiva. Figura peculiare e soggetta al principio di tipicità [art.
2908 c.c.]
L’oggetto del giudizio e del giudicato
L’efficacia di accertamento propria del giudicato civile cade
esclusivamente sul diritto soggettivo dedotto con la domanda
giudiziale
IL GIUDICATO NON CADE MAI SULLE QUESTIONI
DI FATTO E DI DIRITTO
[che il giudice risolve INCIDENTER TANTUM al fine di
stabilire se la domanda giudiziale sia fondata]
La risoluzione delle predette questioni costituisce la
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
L’oggetto del giudizio e del giudicato civile
Deve essere chiara la differenza tra:
DOMANDA
deduce DIRITTO
SOGGETTIVO/STATUS/RAPPORTO GIURIDICO CD.
FONDAMENTALE
QUESTIONE
sono le singole QUESTIONI DI
FATTO E DI DIRITTO che si pongono al giudice
SOLO LE DOMANDE INDIVIDUANO L’OGGETTO DEL
GIUDIZIO E DEL GIUDICATO. LE QUESTIONI SONO
SEMPRE RISOLTE INCIDENTER TANTUM
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LA STRUTTURA DELLA SENTENZA
riflette tale distinzione
NELLA MOTIVAZIONE vengono risolte tutte le
QUESTIONI (DI FATTO E DI DIRITTO)
NEL DISPOSITIVO vengono decise tutte le DOMANDE
cumulate dall’attore ed in via riconvenzionale dal
convenuto e anche verso il terzo chiamato o tra convenuti
(cd. domanda incidente)
I giudici reinterpretano spesso le conclusioni delle parti
poiché distinguono tra vere e proprie domande e mere
questioni, queste ultime risolte solo in motivazione
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L’oggetto del giudizio e del giudicato
ALCUNI ESEMPI…
AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
GRAVE INADEMPIMENTO
IL GRAVE INADEMPIMENTO E’ CD. FATTO
COSTITUTIVO ED E’ OGGETTO DI QUESTIONE, MAI
DI DOMANDA
IMPRECISO CHIEDERE NELLE CONCLUSIONI:
«ACCERTARE IL GRAVE INADEMPIMENTO» PERCHE’
LA DOMANDA IN SENSO TECNICO E’ SOLO L’AZIONE
EX ART. 1453 C.C.
Il giudice infatti risolve la questione nella motivazione, non
nel dispositivo
L’oggetto del giudizio e del giudicato
ALCUNI ESEMPI…
«ACCERTARE LA PRESCRIZIONE E PER L’EFFETTO
RIGETTARE LA DOMANDA DI CONDANNA»
La questione di prescrizione viene risolta in motivazione ai
fini del rigetto della domanda avversaria: non è una controdomanda
Il giudice infatti risolve la questione di prescrizione nella
motivazione, non nel dispositivo
L’interpretazione della domanda giudiziale in seno
all’intero atto di citazione e non in relazione alle
mere conclusioni
Il giudice ha il potere-dovere di interpretare la domanda
giudiziale nell’interezza dell’atto con cui viene formulata ma
deve attenersi COMUQNUE alla domanda così come
formulata in giudizio
La narrativa dell’atto ed il titolo che si spende a fondamento
della pretesa contribuisce ad individuare la domanda
(proprietario o locatore ai fini della condanna alla
restituzione)
AZIONE REALE O AZIONE PERSONALE
RESTITUZIONE: DUE DOMANDE DIVERSE
DI
L’interpretazione della domanda giudiziale in seno
all’intero atto di citazione e non in relazione alle
mere conclusioni
Cassazione civile sez. III 10/10/2014 n. 21421.
Materiale utilizzato dall’appaltatore in parte proveniente dallo
stesso terreno del committente
Domande cumulate sulla base di un contratto di appalto:
l'accertamento dei lavori effettivamente eseguiti dalla convenuta
con determinazione del corrispettivo tenendo conto della
provenienza del materiale
a) la condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta
«quale corrispettivo» per il materiale di proprietà degli stessi
attori, che era stato trasportato all'esterno del cantiere ed
impiegato dalla convenuta, oltre interessi e rivalutazione.
L’interpretazione della domanda giudiziale in seno
all’intero atto di citazione e non in relazione alle
mere conclusioni
Cassazione civile sez. III 10/10/2014 n. 21421
«Come si desumeva altresì dal tenore letterale delle espressioni
adottate ("corrispettivo del materiale"; "residuo credito"; "in
esecuzione del contratto di appalto") gli attori avevano fatto
chiaro
riferimento
all'area
semantica
e
giuridica
dell'adempimento contrattuale.
Nell'atto di appello, gli stessi originari attori hanno
infondatamente dedotto di di aver invece richiesto nel giudizio
di primo grado una "condanna in funzione restitutoria per
riequilibrare le posizioni patrimoniali dei contendenti a titolo di
grave inadempimento contrattuale ex art. 2041 c.c., comma 2».
L’interpretazione della domanda giudiziale in seno
all’intero atto di citazione e non in relazione alle
mere conclusioni
Il giudice ha il potere-dovere di interpretare la domanda
giudiziale nell’interezza dell’atto con cui viene formulata ma
deve attenersi COMUQNUE alla domanda così come
formulata in giudizio
La narrativa dell’atto ed il titolo che si spende a fondamento
della pretesa contribuisce ad individuare la domanda
(proprietario o locatore ai fini della condanna alla
restituzione)
L’interpretazione della domanda giudiziale in seno
all’intero atto di citazione e non in relazione alle
mere conclusioni
Cassazione civile sez. III 10/10/2014 n. 21421
Se l’attore avesse avuto l’accortezza di qualificare esattamente
il titolo posto a fondamento della richiesta di condanna al
pagamento della somma pari al valore del materiale asportato,
all’evenienza anche con un CUMULO SUBORDINATO DI
DOMANDE, non sarebbe caduta nel divieto di mutatio libelli in
appello
Un altro esempio di imperfetta stesura dell’atto
…
Nella denegata ipotesi di mancanza di un rapporto
consortile intercorrente tra le parti, “…il convenuto sarebbe
tenuto al pagamento pro quota delle spese sostenute dal
Consorzio in forza dei principi che regolano l’indebito
arricchimento e la negotiorum gestio, principi del tutto
pacifici in giurisprudenza”
domanda avente titolo nella asserita negotiorum gestio
ovvero nell’arricchimento senza giusta causa? Quali i fatti
costitutivi integrati nel caso di specie?
Un altro esempio di imperfetta stesura dell’atto
…
La
spendita di un titolo piuttosto che dell’altro individua
diverse e distinte domande “attesa la diversità degli
elementi costitutivi della "causa petendi" previsti dall'art.
2041 cod. civ. (arricchimento a danno di una persona e
mancanza di causa di tale arricchimento) rispetto a quelli
richiesti per la configurabilità della "negotiorum gestio"
(intenzione di gestire un affare altrui, spontaneità
dell'intervento, impossibilità di intervenire da parte
dell'interessato, alienità dell'affare, utilità dell'inizio della
gestione” (Cass. 24.7.2006 n. 16888).
Le
espressioni usate nella narrativa dell’atto vanno
sempre soppesate nella loro valenza giuridica
Il rischio di una scorretta formulazione della
domanda giudiziale
1. Principio
di
(tendenziale)
IMMUTABILITA’
DELL’OGGETTO DEL GIUDIZIO (divieto di mutatio
libelli)
2. Vincolo del giudice alla domanda così come formulata
dall’attore
I casi più diffusi di vizio di ultra o extra petizione o di vera e
propria violazione del principio della domanda sono
contraddistinti da una imprecisa o «decentrata» domanda
giudiziale rispetto alla quale il Giudice in sede decisoria è
indotto ad elargire pur sempre la tutela nonostante tale
imprecisione
Il rischio di una scorretta formulazione della
domanda giudiziale: VIZIO DI ULTRAPETIZIONE
Cassazione civile sez. III 03/08/2012 N. 13945
Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente
l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen
juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca
la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti
costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e
allegata in giudizio.
Ultrapetizione se, domanda di risoluzione della locazione per
inadempimento del conduttore e di conseguente condanna al
rilascio
MA GIUDICE accoglie la domanda di rilascio ritenendo
stipulato tra le parti un comodato senza determinazione di durata.
Muta il titolo e la pretesa ex art. 1810 c.c.
Il metodo per redigere correttamente le domande
giudiziali
CONOSCERE BENE
LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE
La teoria dei cd. ELEMENTI INDIVIDUATORI DELLA
DOMANDA GIUDIZIALE
LA RILEVANZA PRATICA DEI CD. ELEMENTI
INDIVIDUATORI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE
IL DIRITTO SOGGETTIVO UNA VOLTA «CALATO» NEL
PROCESSO, PER ESSERE INDIVIDUATO RICHIEDE TRE
ELEMENTI:
I
SOGGETTI (DAL LATO ATTIVO E DAL LATO
PASSIVO)
CAUSA PETENDI o TITOLO
PETITUM
L’oggetto del giudizio è definito dalla domanda giudiziale che a
sua volta «contiene» nel senso che con essa si deduce in
giudizio un diritto soggettivo/uno status/un rapporto giuridico
complesso
GLI ELEMENTI INDIVIDUATORI
SOGGETTI: Colui che propone la domanda affermando di
essere titolare del diritto sostanziale (nel caso di
rappresentanza la parte è il rappresentato) ATTORE
-
Colui nei cui confronti viene fatto valere il diritto sostanziale
dedotto in giudizio CONVENUTO
PETITUM: il provvedimento richiesto dal giudice (sentenza di
accertamento, condanna o costitutiva)
CAUSA PETENDI: il titolo su cui si fonda il diritto sostanziale
dedotto in giudizio (contratto, illecito extracontrattuale, ex
lege, usucapione, etc.)
Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale:
PER FORMULARE LA DOMANDA GIUDIZIALE (OVVERO
LA RICHIESTA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEL
DIRITTO FATTO VALERE) E’ NECESSARIO:
INDIVIDUARE IL DIRITTO SOGGETTIVO:
SOGGETTI:
- Parte attrice: Colui che si afferma titolare del diritto
soggettivo (la dimensione ipotetica del d.s.)
- Parte convenuta: Colui nei cui confronti l’attore si afferma
titolare del diritto soggettivo
IL FENOMENO DELLA CD. BILATERALIZZAZIONE
DEI DIRITTI ASSOLUTI
Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale:
PER FORMULARE LA DOMANDA GIUDIZIALE (OVVERO
LA RICHIESTA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEL
DIRITTO FATTO VALERE) E’ NECESSARIO:
INDIVIDUARE IL DIRITTO SOGGETTIVO:
SOGGETTI:
- Parte attrice: Colui che si afferma titolare del diritto
soggettivo (la dimensione ipotetica del d.s.)
- Parte convenuta: Colui nei cui confronti l’attore si afferma
titolare del diritto soggettivo
Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale:
PER FORMULARE LA DOMANDA GIUDIZIALE (OVVERO
LA RICHIESTA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEL
DIRITTO FATTO VALERE) E’ NECESSARIO:
a) INDIVIDUARE IL DIRITTO SOGGETTIVO:
CAUSA PETENDI/TITOLO:
- Le ragioni giuridiche poste a fondamento del diritto. Beta
assume il proprio diritto al pagamento di 50.000,00 a
titolo di corrispettivo della compravendita della merce
fornita ad Alfa.
- Se Beta assumesse di aver diritto al pagamento di
50.000 verso Alfa a titolo di restituzione di una somma di
denaro data a mutuo, il diritto di credito vantato sarebbe
diverso
Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale:
PER FORMULARE LA DOMANDA GIUDIZIALE (OVVERO
LA RICHIESTA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEL
DIRITTO FATTO VALERE) E’ NECESSARIO:
a) INDIVIDUARE IL DIRITTO SOGGETTIVO:
PETITUM IMMEDIATO:
- IL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL GIUDICE:
- Sentenza di mero accertamento
- Sentenza di condanna
- Sentenza costitutiva
Il petitum cd. mediato è invece il bene della vita che Beta
persegue attraverso il provvedimento richiesto al giudice:
nella specie il pagamento (HA UN CERTO RILIEVO NEL
CD. CONCORSO DI NORME)
Numero:
11949
Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale:
POICHE’ LA DOMANDA GIUDIZIALE (E QUINDI IL
DIRITTO SOGGETTIVO CON ESSA DEDOTTO) VIENE
INDIVIDUATA DAI CD. TRIA (SOGGETTI, PETITUM,
CAUSA PETENDI)
LA DIVERSITA’ ANCHE SOLO DI UNO DI QUESTI
ELEMENTI INDIVIDUA UNA DIVERSA DOMANDA
GIUDIZIALE
Numero:
11949
Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale:
ESEMPIO: LA CONDANNA IN SOLIDO DI DUE
MUTUATARI ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA
DATA A MUTUO
Due domande diverse:
Soggetti: dal lato ATTIVO uguale
dal lato PASSIVO diverse
Causa petendi: uguale: contratto di mutuo
Petitum: uguale: condanna al pagamento dell’intera
somma
DUE CAPI DI SENTENZA NEL DISPOSITIVO
Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale:
ESEMPIO: LA CONDANNA IN SOLIDO DI DUE AFFITTUARI
DI FONDO RUSTICO AL RILASCIO DEL FONDO PER
SCADENZA TERMINE
Cass civ sez. III 10/07/2014 n 15759
«La decisione non è incorsa nella violazione dell'art. 112 c.p.c., sul
rilevo che nella controversia promossa contro due convenuti, per
ottenerne condanna in solido al pagamento di un debito, sulla base
di un titolo che assertivamente li ponga nella veste di coobbligati,
sono configurabili distinte domande, ancorché connesse, ciascuna
assistita da un proprio autonomo interesse. Ne consegue che il
giudice del merito, ove assolva uno di detti convenuti, ritenendolo
estraneo al titolo dedotto, non resta privo del potere-dovere di
pronunciare, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda di condanna
dell'altro, senza che sia all'uopo necessaria un'istanza subordinata e
autonoma dell'attore
Numero:
11949
Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale:
ESEMPIO: SE PENDONO DUE GIUDIZI DISTINTI IN CUI
CREDITORE CHIEDE CONDANNA ALL’INTERO A
CIASCUN CONDEBITORE COMUTUATARIO ALLA
RESTITUZIONE DELLA SOMMA DATA A MUTUO
C’e’ litispendenza? NO
Le due domande diverse dal lato passivo dei soggetti
Necessitano di coordinamento decisorio solo per
evitare conflitti in sede di reciproci REGRESSI
Connessione forte
Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale:
ESEMPIO: CHIEDERE DI ACCERTARE CHE è DOVUTO
IL PAGAMENTO PER FORNITURA E’ DIVERSO CHE
CHIEDERE DI CONDANNARE AL PAGAMENTO
Due domande diverse:
Soggetti: UGUALI
Causa petendi: UGUALE
Petitum: DIVERSO: MERO ACCERTAMENTO;
CONDANNA
IL GIUDICE NON PUO’ «CORREGGERE IL TIRO»:
VINCOLATO ALLA DOMANDA
TECNICHE REDAZIONALI DELL’ATTO
INTRODUTTIVO ED ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL
DIRITTO SOGGETTIVO FATTO VALERE IN GIUDIZIO
ANALISI DI UN CASO RECENTE DECISO DALLA
CASSAZIONE SUL DANNO DA IMMISSIONI DI RUMORE
DELL’AEROPORTO DI MALPENSA
Cassazione civile sez. III, 03/07/2014 n. 15223
Impreciso petitum dell’attore ha favorito un (sia pur poi non
vincente) epilogo impugnatorio fino in terzo grado
Impreciso inquadramento della fattispecie ha introdotto la
questione del vizio di ultrapetizione
Mancata impugnazione in appello sulla questione di diritto
ha favorito il «giudicato implicito»
30/01/2015
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TECNICHE REDAZIONALI DELL’ATTO
INTRODUTTIVO ED ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL
DIRITTO SOGGETTIVO FATTO VALERE IN GIUDIZIO
Cassazione civile sez. III, 03/07/2014 n. 15223
Attore cita Ministero e SEA con:
Condanna al risaricmento danni per immisisoni acustiche e
da fgas di scarico per ampliamento aeroportao Malpensa a
partire dal 1998 per 18 miliardi di Lire
Domanda fondata su art. 2043 c.c. o art. 844 c.c.
Si costituiscono Ministero e Sea. Sea eccepisce «carenza
di legittimazione passiva»: mera difesa nel merito
Sentenza I grado: valutate intollerabili le immissioni ex art.
844 c-c, rigetto domanda ex art. 2043 c.c. per assenza
illiceità; accoglimento domanda ex art. 844 c.c.
30/01/2015
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Cassazione civile sez. III, 03/07/2014 n. 15223
Sentenza I grado: valutate intollerabili le immissioni ex art.
844 c-c, rigetto domanda ex art. 2043 c.c. per assenza
illiceità; accoglimento domanda ex art. 844 c.c.
Tribunale riqualifica la domanda alternativa ex art. 844 c.c.
come richiesta di INDENNIZZO e condanna in solido SEA e
MINISTERO, ma il MINISTERO anche ex art. 46 L. sulla
espropriazione (DPR 327/2001)
30/01/2015
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CAUSA PETENDI
LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE
1.
AUTODETERMINATE: deducono diritti reali o assoluti che
non si individuano in base alla fattispecie acquisitiva e può
esserne titolare nello stesso istante un solo soggetto
(es. diritto di proprietà: sempre uguale a se stesso a
prescindere da modalità di acquisto)
2.
ETERODETERMINATE: deducono diritti relativi che si
individuano sulla base del titolo acquisitivo
(es. pagamento di 100 per mutuo, locazione, vendita; n. volte
quanti sono i titoli in capo allo stesso soggetto)
LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE
QUESITO
PENDONO DUE GIUDIZI TRA TIZIO E CAIO
INNANZI A GIUDICI DIVERSI (TORINO E
MILANO) AVENTI PER OGGETTO
PROPRIETA’ BENE X, NEL PRIMO PER
USUCAPIONE, NEL SECONDO X
DONAZIONE;
C’E’ LITISPENDENZA?
LA RILEVANZA PRATICA DELLA DISTINZIONE
auto/etero
IL POTERE EMENDATIVO DELLE PARTI
LITISPENDENZA
L’AMPIEZZA DELL’EFFETTO DI NE BIS IN
IDEM ED IL CD. PRINCIPIO DEL GIUDICATO
CHE COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE
TECNICHE DI DIFESA “EMENDATIVA”
Cassazione civile sez. II 30 settembre 2013 n. 22316
Il giudicato formatosi sull'inesistenza di una servitù di
passaggio preclude la riproposizione, in un successivo
processo, della domanda di costituzione convenzionale
della medesima servitù in base ad un accordo stipulato in
epoca antecedente alla instaurazione del primo giudizio,
atteso che, in considerazione della natura autodeterminata
di una siffatta pretesa, la cui causa petendi si individua
nello stesso diritto azionato, e tenuto altresì conto che il
giudicato copre il dedotto ed il deducibile quanto ai fatti
verificatisi anteriormente ad esso, in quel giudizio si
sarebbero dovuti invocare i titoli di acquisto in virtù dei quali
il menzionato diritto sarebbe venuto ad esistenza.
30/01/2015
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LA RILEVANZA PRATICA DELLA DISTINZIONE
auto/etero
NELLE DOMANDE AUTODETERMINATE:
AMPIO POTERE/ONERE EMENDATIVO (ENTRO
LA N. 1)
AMPIO EFFETTO DI LITISPENDENZA
AMPIO EFFETTO DI NE BIS IN IDEM ED IL
CD. PRINCIPIO DEL GIUDICATO CHE
COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE
Docente: Raffaella Muroni
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
30/01/2015
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