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La domanda giudiziale come figura centrale del processo civile nella quotidianità pratica della professione – Parte I Relatore: Avv. Prof. Raffaella Muroni Docente di diritto processuale civile Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Moderatore: Avv. Massimo Palazzi Busto Arsizio, 15 gennaio 2015 30/01/2015 [email protected] LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE Art. 2907 c.c. «Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte» E’ LA NORMA-CARDINE DEL SISTEMA LA GIURISDIZIONE CIVILE E’ TUTELA GIURISDIZIONALE DI DIRITTI SOGGETTIVI SU DOMANDA DI PARTE Art. 24 primo co. Cost. «Tutti possono possono agire in giudizio per la TUTELA dei PROPRI DIRITTI SOGGETTIVI o interessi legittimi» 30/01/2015 [email protected] LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE Art. 2907 c.c. «Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte» LA PORTATA DEL PRINCIPIO CD. DISPOSITIVO: CON LA DOMANDA GIUDIZIALE L’ATTORE DEDUCE INNANZI AL GIUDICE UN DIRITTO SOGGETTIVO DI CUI SI AFFERMA TITOLARE E DI CUI CHIEDE TUTELA GIURISDIZIONALE ECCO PERCHE’ LA DOMANDA non è solo provocazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale civile ma «DEFINISCE» L’OGGETTO DEL GIUDIZIO 30/01/2015 [email protected] Il principio dispositivo [art. 99 c.p.c. e art. 2907 c.c.] o della domanda La tutela giurisdizionale dei diritti richiede la sollecitazione della parte mediante la proposizione della DOMANDA GIUDIZIALE quale istanza di tutela NEMO JUDEX SINE ACTORE NE PROCEDAT JUDEX EX OFFICIO Con la domanda giudiziale la parte (ATTORE) deduce in giudizio un diritto sostanziale nei confronti dell’altra parte (CONVENUTO) che verrà accertato dal giudice LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE Art. 24 primo co. Cost. «Tutti possono possono agire in giudizio per la TUTELA dei PROPRI DIRITTI SOGGETTIVI o interessi legittimi» ESSERE TITOLARI DI UN DIRITTO SOGGETTIVO E’ SUFFICIENTE PER AVERE IL CD. POTERE DI AGIRE IN GIUDIZIO DIMENSIONE IPOTETICA DELLA TITOLARITA’ DEL DIRITTO SOGGETTIVO CHE SI ASSUME LESO MERA AFFERMAZIONE DI UN DIRITTO COME PROPRIO AI FINI DELLA CD. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE 30/01/2015 [email protected] LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE Art. 24 primo co. Cost. «Tutti possono possono agire in giudizio per la TUTELA dei PROPRI DIRITTI SOGGETTIVI o interessi legittimi» AZIONE E DOMANDA GIUDIZIALE SONO DUE MODI DIVERSI DI OSSERVARE IL MEDESIMO FENOMENO E RILEVANO PER SPIEGARE DIVERSI ISTITUTI: AZIONE: le cd. CONDIZIONI DELL’AZIONE: LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA AD AGIRE E INTERESSE AD AGIRE (ART. 100 C.P.C.) 30/01/2015 [email protected] LA CORRETTA NOZIONE DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA AD AGIRE Art. 24 primo co. Cost. «Tutti possono agire in giudizio per la TUTELA dei PROPRI DIRITTI SOGGETTIVI o interessi legittimi» Superamento della teoria chiovendiana dell’azione in senso concreto La legittimazione ad agire sussiste: DAL LATO ATTIVO: per il solo fatto che la parte afferma di essere titolare del diritto soggettivo fatto valere DAL LATO PASSIVO: per il solo fatto che la parte afferma il proprio diritto verso la parte convenuta 30/01/2015 [email protected] LA CORRETTA NOZIONE DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA AD AGIRE Cassazione civile sez. III 10/07/2014 n 15759 «La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la "legittimatio ad causam", non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma E’ sbagliato «eccepire la carenza di legittimazione passiva» del convenuto là dove la difesa si limita a contestare la fondatezza della domanda avversaria e quindi la titolarità del diritto affermato nei suoi confronti 30/01/2015 [email protected] LA CORRETTA NOZIONE DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA AD AGIRE Cassazione civile sez. III 10/07/2014 n 15759 Domande di ACCERTAMENTO CESSAZIONE RAPPORTO DI AFFITTO e di CONDANNA IN SOLIDO AL RILASCIO DEGLI AFFITTUARI DI FONDO RUSTICO PER SCADENZA DEL TERMINE UNO DEI CONVENUTI «ECCEPISCE» di non essere l’affittuario quale carenza di legittimazione passiva ad agire e’ una mera difesa nel merito che conduce, se l’attore non prova che e’ affittuario, al rigetto nel merito della domanda 30/01/2015 [email protected] LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE Tale figura rileva per definire: L’OGGETTO DEL GIUDIZIO ed il rapporto con altri giudizi LA COMPETENZA E LA GIURISDIZIONE (ART. 10 c.p.c.) LA PORTATA DEL GIUDICATO ED I RELATIVI LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI I POTERI EMENDATIVI DELLE PARTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO (ANCHE IN APPELLO) La buona padronanza di questa figura consente all’Avvocato di impostare correttamente l’azione, di vagliare eventuali iniziative giudiziali parallele e di svolgere le opportune «correzioni di tiro» in pendenza di causa 30/01/2015 [email protected] LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE Tale figura rileva anche per definire: I LIMITI DEL DOVERE DECISORIO DEL GIUDICE I LIMITI DEL PRINCIPIO JURA NOVITA CURIA L’avvocato è maggiormente in grado di cogliere le censure alla sentenza in sede impugnatoria 30/01/2015 [email protected] LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE I Giudici sono abituati a ragionare dalla prospettiva della domanda giudiziale, specie alla luce della sempre più radicata teoria della cd. INDIVIDUAZIONE a scapito della teoria della c.d. SOSTANZIAZIONE NON RILEVA IL CD. EPISODIO DELLA VITA NELLA SUA FATTUALITA’ STORICA NARRATO AL GIUDICE BENSI’ LA FATTISPECIE GIURIDICA CHE L’EPISODIO DELLA VITA INTEGRA 30/01/2015 [email protected] LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE Notevole compressione del cd. principio JURA NOVIT CURIA in ragione del PRINCIPIO DELLA DOMANDA (Da mihi factum, dabo tibi jus cede il passo al principio cd. dispositivo) E’ la parte (ovvero l’avvocato quale parte cd. tecnica) a dare veste giuridica all’episodio della vita LA GENERICA PRETESA DEL CLIENTE DEVE ESSERE «VESTITA» DAL TECNICO tramite l’esatta individuazione del diritto soggettivo da far valere in giudizio 30/01/2015 [email protected] LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE ESEMPIO: Cliente lamenta l’inadempimento del promittente venditore ed esprime al legale l’intento di risolvere il contratto Distinti diritti soggettivi: RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO + RISARCIMENTO DANNI RECESSO + DOPPIO CAPARRA CONFIRMATORIA Diverse le domande giudiziali e (tendenzialmente) immutabile l’oggetto dedotto in giudizio 30/01/2015 [email protected] Cassazione civile sez. II 06/03/2012 n. 3474 In tema di contratti nei quali si abbia la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso - alla irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto ed all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento 30/01/2015 [email protected] La figura della domanda giudiziale LA CORRETTA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE, ALL’EVENIENZA ANCHE IN CUMULO SUBORDINATO O ALTERNATIVO (SE AMMISSIBILE) CON ALTRE POSSIBILI DOMANDE CONSENTE AL GIUDICE DI ELARGIRE COMUNQUE TUTELA SENZA COMMETTERE VIZIO DI ULTRA O EXTRAPETIZIONE E’ una figura tecnica, che va conosciuta e studiata e la cui compiuta formulazione richiede l’analisi giuridica dell’episodio della vita L’AVVOCATO DEDUCE FATTI GIURIDICI E FATTISPECIE SOSTANZIALI La figura della domanda giudiziale CON LA DOMANDA GIUDIZIALE L’ATTORE (colui che agisce in giudizio esercitando il potere di azione) DEDUCE IN GIUDIZIO: UN DIRITTO SOGGETTIVO (il diritto soggettivo al pagamento del corrispettivo della compravendita) UNO STATUS (es. Tizio che assume di essere figlio di Caio, svolge domanda di riconoscimento della paternità verso Caio) UN RAPPORTO GIURIDICO CD. COMPLESSO (es. azione di risoluzione, annullamento o nullità del contratto) Perché la domanda DEFINISCE l’oggetto del giudizio e del giudicato? -Art. 2909 c.c. «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, a ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa» -Art. 2907 c.c. «Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte» -GIUDICATO CIVILE = accertamento incontrovertibile dell’esistenza/inesistenza del diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda giudiziale - OGNI DOMANDA DEDUCE UN DIRITTO SOGGETTIVO - OGNI DOMANDA INDIVIDUA UNA CAUSA - OGNI DOMANDA INDIVIDUA UNA DECISIONE - TOT CAPITA TOT SENTENTIAE 30/01/2015 [email protected] TUTELA ESSENZIALMENTE DI ACCERTAMENTO DI DIRITTI SOGGETTIVI: art. 2909 c.c. 1) stato di incertezza in ordine all’esistenza di un diritto soggettivo ⇒ tutela di accertamento 2) lesione di un diritto soggettivo ⇒ tutela di condanna (quid pluris rispetto alla tutela di mero accertamento è l’attribuzione dell’azione esecutiva per procedere al soddisfacimento coatto del diritto leso attraverso l’esecuzione forzata) 3) Esigenza di ottenere un provvedimento che costituisca, modifichi o estingua rapporti giuridici sostanziali ⇒ tutela costitutiva. Figura peculiare e soggetta al principio di tipicità [art. 2908 c.c.] L’oggetto del giudizio e del giudicato L’efficacia di accertamento propria del giudicato civile cade esclusivamente sul diritto soggettivo dedotto con la domanda giudiziale IL GIUDICATO NON CADE MAI SULLE QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO [che il giudice risolve INCIDENTER TANTUM al fine di stabilire se la domanda giudiziale sia fondata] La risoluzione delle predette questioni costituisce la MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA L’oggetto del giudizio e del giudicato civile Deve essere chiara la differenza tra: DOMANDA deduce DIRITTO SOGGETTIVO/STATUS/RAPPORTO GIURIDICO CD. FONDAMENTALE QUESTIONE sono le singole QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO che si pongono al giudice SOLO LE DOMANDE INDIVIDUANO L’OGGETTO DEL GIUDIZIO E DEL GIUDICATO. LE QUESTIONI SONO SEMPRE RISOLTE INCIDENTER TANTUM 30/01/2015 30/01/2015 www.metisformazione.it 21 21 LA STRUTTURA DELLA SENTENZA riflette tale distinzione NELLA MOTIVAZIONE vengono risolte tutte le QUESTIONI (DI FATTO E DI DIRITTO) NEL DISPOSITIVO vengono decise tutte le DOMANDE cumulate dall’attore ed in via riconvenzionale dal convenuto e anche verso il terzo chiamato o tra convenuti (cd. domanda incidente) I giudici reinterpretano spesso le conclusioni delle parti poiché distinguono tra vere e proprie domande e mere questioni, queste ultime risolte solo in motivazione 30/01/2015 30/01/2015 www.metisformazione.it 22 22 L’oggetto del giudizio e del giudicato ALCUNI ESEMPI… AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO IL GRAVE INADEMPIMENTO E’ CD. FATTO COSTITUTIVO ED E’ OGGETTO DI QUESTIONE, MAI DI DOMANDA IMPRECISO CHIEDERE NELLE CONCLUSIONI: «ACCERTARE IL GRAVE INADEMPIMENTO» PERCHE’ LA DOMANDA IN SENSO TECNICO E’ SOLO L’AZIONE EX ART. 1453 C.C. Il giudice infatti risolve la questione nella motivazione, non nel dispositivo L’oggetto del giudizio e del giudicato ALCUNI ESEMPI… «ACCERTARE LA PRESCRIZIONE E PER L’EFFETTO RIGETTARE LA DOMANDA DI CONDANNA» La questione di prescrizione viene risolta in motivazione ai fini del rigetto della domanda avversaria: non è una controdomanda Il giudice infatti risolve la questione di prescrizione nella motivazione, non nel dispositivo L’interpretazione della domanda giudiziale in seno all’intero atto di citazione e non in relazione alle mere conclusioni Il giudice ha il potere-dovere di interpretare la domanda giudiziale nell’interezza dell’atto con cui viene formulata ma deve attenersi COMUQNUE alla domanda così come formulata in giudizio La narrativa dell’atto ed il titolo che si spende a fondamento della pretesa contribuisce ad individuare la domanda (proprietario o locatore ai fini della condanna alla restituzione) AZIONE REALE O AZIONE PERSONALE RESTITUZIONE: DUE DOMANDE DIVERSE DI L’interpretazione della domanda giudiziale in seno all’intero atto di citazione e non in relazione alle mere conclusioni Cassazione civile sez. III 10/10/2014 n. 21421. Materiale utilizzato dall’appaltatore in parte proveniente dallo stesso terreno del committente Domande cumulate sulla base di un contratto di appalto: l'accertamento dei lavori effettivamente eseguiti dalla convenuta con determinazione del corrispettivo tenendo conto della provenienza del materiale a) la condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta «quale corrispettivo» per il materiale di proprietà degli stessi attori, che era stato trasportato all'esterno del cantiere ed impiegato dalla convenuta, oltre interessi e rivalutazione. L’interpretazione della domanda giudiziale in seno all’intero atto di citazione e non in relazione alle mere conclusioni Cassazione civile sez. III 10/10/2014 n. 21421 «Come si desumeva altresì dal tenore letterale delle espressioni adottate ("corrispettivo del materiale"; "residuo credito"; "in esecuzione del contratto di appalto") gli attori avevano fatto chiaro riferimento all'area semantica e giuridica dell'adempimento contrattuale. Nell'atto di appello, gli stessi originari attori hanno infondatamente dedotto di di aver invece richiesto nel giudizio di primo grado una "condanna in funzione restitutoria per riequilibrare le posizioni patrimoniali dei contendenti a titolo di grave inadempimento contrattuale ex art. 2041 c.c., comma 2». L’interpretazione della domanda giudiziale in seno all’intero atto di citazione e non in relazione alle mere conclusioni Il giudice ha il potere-dovere di interpretare la domanda giudiziale nell’interezza dell’atto con cui viene formulata ma deve attenersi COMUQNUE alla domanda così come formulata in giudizio La narrativa dell’atto ed il titolo che si spende a fondamento della pretesa contribuisce ad individuare la domanda (proprietario o locatore ai fini della condanna alla restituzione) L’interpretazione della domanda giudiziale in seno all’intero atto di citazione e non in relazione alle mere conclusioni Cassazione civile sez. III 10/10/2014 n. 21421 Se l’attore avesse avuto l’accortezza di qualificare esattamente il titolo posto a fondamento della richiesta di condanna al pagamento della somma pari al valore del materiale asportato, all’evenienza anche con un CUMULO SUBORDINATO DI DOMANDE, non sarebbe caduta nel divieto di mutatio libelli in appello Un altro esempio di imperfetta stesura dell’atto … Nella denegata ipotesi di mancanza di un rapporto consortile intercorrente tra le parti, “…il convenuto sarebbe tenuto al pagamento pro quota delle spese sostenute dal Consorzio in forza dei principi che regolano l’indebito arricchimento e la negotiorum gestio, principi del tutto pacifici in giurisprudenza” domanda avente titolo nella asserita negotiorum gestio ovvero nell’arricchimento senza giusta causa? Quali i fatti costitutivi integrati nel caso di specie? Un altro esempio di imperfetta stesura dell’atto … La spendita di un titolo piuttosto che dell’altro individua diverse e distinte domande “attesa la diversità degli elementi costitutivi della "causa petendi" previsti dall'art. 2041 cod. civ. (arricchimento a danno di una persona e mancanza di causa di tale arricchimento) rispetto a quelli richiesti per la configurabilità della "negotiorum gestio" (intenzione di gestire un affare altrui, spontaneità dell'intervento, impossibilità di intervenire da parte dell'interessato, alienità dell'affare, utilità dell'inizio della gestione” (Cass. 24.7.2006 n. 16888). Le espressioni usate nella narrativa dell’atto vanno sempre soppesate nella loro valenza giuridica Il rischio di una scorretta formulazione della domanda giudiziale 1. Principio di (tendenziale) IMMUTABILITA’ DELL’OGGETTO DEL GIUDIZIO (divieto di mutatio libelli) 2. Vincolo del giudice alla domanda così come formulata dall’attore I casi più diffusi di vizio di ultra o extra petizione o di vera e propria violazione del principio della domanda sono contraddistinti da una imprecisa o «decentrata» domanda giudiziale rispetto alla quale il Giudice in sede decisoria è indotto ad elargire pur sempre la tutela nonostante tale imprecisione Il rischio di una scorretta formulazione della domanda giudiziale: VIZIO DI ULTRAPETIZIONE Cassazione civile sez. III 03/08/2012 N. 13945 Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Ultrapetizione se, domanda di risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore e di conseguente condanna al rilascio MA GIUDICE accoglie la domanda di rilascio ritenendo stipulato tra le parti un comodato senza determinazione di durata. Muta il titolo e la pretesa ex art. 1810 c.c. Il metodo per redigere correttamente le domande giudiziali CONOSCERE BENE LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE La teoria dei cd. ELEMENTI INDIVIDUATORI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE LA RILEVANZA PRATICA DEI CD. ELEMENTI INDIVIDUATORI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE IL DIRITTO SOGGETTIVO UNA VOLTA «CALATO» NEL PROCESSO, PER ESSERE INDIVIDUATO RICHIEDE TRE ELEMENTI: I SOGGETTI (DAL LATO ATTIVO E DAL LATO PASSIVO) CAUSA PETENDI o TITOLO PETITUM L’oggetto del giudizio è definito dalla domanda giudiziale che a sua volta «contiene» nel senso che con essa si deduce in giudizio un diritto soggettivo/uno status/un rapporto giuridico complesso GLI ELEMENTI INDIVIDUATORI SOGGETTI: Colui che propone la domanda affermando di essere titolare del diritto sostanziale (nel caso di rappresentanza la parte è il rappresentato) ATTORE - Colui nei cui confronti viene fatto valere il diritto sostanziale dedotto in giudizio CONVENUTO PETITUM: il provvedimento richiesto dal giudice (sentenza di accertamento, condanna o costitutiva) CAUSA PETENDI: il titolo su cui si fonda il diritto sostanziale dedotto in giudizio (contratto, illecito extracontrattuale, ex lege, usucapione, etc.) Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale: PER FORMULARE LA DOMANDA GIUDIZIALE (OVVERO LA RICHIESTA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO FATTO VALERE) E’ NECESSARIO: INDIVIDUARE IL DIRITTO SOGGETTIVO: SOGGETTI: - Parte attrice: Colui che si afferma titolare del diritto soggettivo (la dimensione ipotetica del d.s.) - Parte convenuta: Colui nei cui confronti l’attore si afferma titolare del diritto soggettivo IL FENOMENO DELLA CD. BILATERALIZZAZIONE DEI DIRITTI ASSOLUTI Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale: PER FORMULARE LA DOMANDA GIUDIZIALE (OVVERO LA RICHIESTA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO FATTO VALERE) E’ NECESSARIO: INDIVIDUARE IL DIRITTO SOGGETTIVO: SOGGETTI: - Parte attrice: Colui che si afferma titolare del diritto soggettivo (la dimensione ipotetica del d.s.) - Parte convenuta: Colui nei cui confronti l’attore si afferma titolare del diritto soggettivo Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale: PER FORMULARE LA DOMANDA GIUDIZIALE (OVVERO LA RICHIESTA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO FATTO VALERE) E’ NECESSARIO: a) INDIVIDUARE IL DIRITTO SOGGETTIVO: CAUSA PETENDI/TITOLO: - Le ragioni giuridiche poste a fondamento del diritto. Beta assume il proprio diritto al pagamento di 50.000,00 a titolo di corrispettivo della compravendita della merce fornita ad Alfa. - Se Beta assumesse di aver diritto al pagamento di 50.000 verso Alfa a titolo di restituzione di una somma di denaro data a mutuo, il diritto di credito vantato sarebbe diverso Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale: PER FORMULARE LA DOMANDA GIUDIZIALE (OVVERO LA RICHIESTA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO FATTO VALERE) E’ NECESSARIO: a) INDIVIDUARE IL DIRITTO SOGGETTIVO: PETITUM IMMEDIATO: - IL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL GIUDICE: - Sentenza di mero accertamento - Sentenza di condanna - Sentenza costitutiva Il petitum cd. mediato è invece il bene della vita che Beta persegue attraverso il provvedimento richiesto al giudice: nella specie il pagamento (HA UN CERTO RILIEVO NEL CD. CONCORSO DI NORME) Numero: 11949 Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale: POICHE’ LA DOMANDA GIUDIZIALE (E QUINDI IL DIRITTO SOGGETTIVO CON ESSA DEDOTTO) VIENE INDIVIDUATA DAI CD. TRIA (SOGGETTI, PETITUM, CAUSA PETENDI) LA DIVERSITA’ ANCHE SOLO DI UNO DI QUESTI ELEMENTI INDIVIDUA UNA DIVERSA DOMANDA GIUDIZIALE Numero: 11949 Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale: ESEMPIO: LA CONDANNA IN SOLIDO DI DUE MUTUATARI ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DATA A MUTUO Due domande diverse: Soggetti: dal lato ATTIVO uguale dal lato PASSIVO diverse Causa petendi: uguale: contratto di mutuo Petitum: uguale: condanna al pagamento dell’intera somma DUE CAPI DI SENTENZA NEL DISPOSITIVO Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale: ESEMPIO: LA CONDANNA IN SOLIDO DI DUE AFFITTUARI DI FONDO RUSTICO AL RILASCIO DEL FONDO PER SCADENZA TERMINE Cass civ sez. III 10/07/2014 n 15759 «La decisione non è incorsa nella violazione dell'art. 112 c.p.c., sul rilevo che nella controversia promossa contro due convenuti, per ottenerne condanna in solido al pagamento di un debito, sulla base di un titolo che assertivamente li ponga nella veste di coobbligati, sono configurabili distinte domande, ancorché connesse, ciascuna assistita da un proprio autonomo interesse. Ne consegue che il giudice del merito, ove assolva uno di detti convenuti, ritenendolo estraneo al titolo dedotto, non resta privo del potere-dovere di pronunciare, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda di condanna dell'altro, senza che sia all'uopo necessaria un'istanza subordinata e autonoma dell'attore Numero: 11949 Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale: ESEMPIO: SE PENDONO DUE GIUDIZI DISTINTI IN CUI CREDITORE CHIEDE CONDANNA ALL’INTERO A CIASCUN CONDEBITORE COMUTUATARIO ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DATA A MUTUO C’e’ litispendenza? NO Le due domande diverse dal lato passivo dei soggetti Necessitano di coordinamento decisorio solo per evitare conflitti in sede di reciproci REGRESSI Connessione forte Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale: ESEMPIO: CHIEDERE DI ACCERTARE CHE è DOVUTO IL PAGAMENTO PER FORNITURA E’ DIVERSO CHE CHIEDERE DI CONDANNARE AL PAGAMENTO Due domande diverse: Soggetti: UGUALI Causa petendi: UGUALE Petitum: DIVERSO: MERO ACCERTAMENTO; CONDANNA IL GIUDICE NON PUO’ «CORREGGERE IL TIRO»: VINCOLATO ALLA DOMANDA TECNICHE REDAZIONALI DELL’ATTO INTRODUTTIVO ED ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO FATTO VALERE IN GIUDIZIO ANALISI DI UN CASO RECENTE DECISO DALLA CASSAZIONE SUL DANNO DA IMMISSIONI DI RUMORE DELL’AEROPORTO DI MALPENSA Cassazione civile sez. III, 03/07/2014 n. 15223 Impreciso petitum dell’attore ha favorito un (sia pur poi non vincente) epilogo impugnatorio fino in terzo grado Impreciso inquadramento della fattispecie ha introdotto la questione del vizio di ultrapetizione Mancata impugnazione in appello sulla questione di diritto ha favorito il «giudicato implicito» 30/01/2015 [email protected] TECNICHE REDAZIONALI DELL’ATTO INTRODUTTIVO ED ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO FATTO VALERE IN GIUDIZIO Cassazione civile sez. III, 03/07/2014 n. 15223 Attore cita Ministero e SEA con: Condanna al risaricmento danni per immisisoni acustiche e da fgas di scarico per ampliamento aeroportao Malpensa a partire dal 1998 per 18 miliardi di Lire Domanda fondata su art. 2043 c.c. o art. 844 c.c. Si costituiscono Ministero e Sea. Sea eccepisce «carenza di legittimazione passiva»: mera difesa nel merito Sentenza I grado: valutate intollerabili le immissioni ex art. 844 c-c, rigetto domanda ex art. 2043 c.c. per assenza illiceità; accoglimento domanda ex art. 844 c.c. 30/01/2015 [email protected] Cassazione civile sez. III, 03/07/2014 n. 15223 Sentenza I grado: valutate intollerabili le immissioni ex art. 844 c-c, rigetto domanda ex art. 2043 c.c. per assenza illiceità; accoglimento domanda ex art. 844 c.c. Tribunale riqualifica la domanda alternativa ex art. 844 c.c. come richiesta di INDENNIZZO e condanna in solido SEA e MINISTERO, ma il MINISTERO anche ex art. 46 L. sulla espropriazione (DPR 327/2001) 30/01/2015 [email protected] CAUSA PETENDI LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE 1. AUTODETERMINATE: deducono diritti reali o assoluti che non si individuano in base alla fattispecie acquisitiva e può esserne titolare nello stesso istante un solo soggetto (es. diritto di proprietà: sempre uguale a se stesso a prescindere da modalità di acquisto) 2. ETERODETERMINATE: deducono diritti relativi che si individuano sulla base del titolo acquisitivo (es. pagamento di 100 per mutuo, locazione, vendita; n. volte quanti sono i titoli in capo allo stesso soggetto) LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE QUESITO PENDONO DUE GIUDIZI TRA TIZIO E CAIO INNANZI A GIUDICI DIVERSI (TORINO E MILANO) AVENTI PER OGGETTO PROPRIETA’ BENE X, NEL PRIMO PER USUCAPIONE, NEL SECONDO X DONAZIONE; C’E’ LITISPENDENZA? LA RILEVANZA PRATICA DELLA DISTINZIONE auto/etero IL POTERE EMENDATIVO DELLE PARTI LITISPENDENZA L’AMPIEZZA DELL’EFFETTO DI NE BIS IN IDEM ED IL CD. PRINCIPIO DEL GIUDICATO CHE COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE TECNICHE DI DIFESA “EMENDATIVA” Cassazione civile sez. II 30 settembre 2013 n. 22316 Il giudicato formatosi sull'inesistenza di una servitù di passaggio preclude la riproposizione, in un successivo processo, della domanda di costituzione convenzionale della medesima servitù in base ad un accordo stipulato in epoca antecedente alla instaurazione del primo giudizio, atteso che, in considerazione della natura autodeterminata di una siffatta pretesa, la cui causa petendi si individua nello stesso diritto azionato, e tenuto altresì conto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile quanto ai fatti verificatisi anteriormente ad esso, in quel giudizio si sarebbero dovuti invocare i titoli di acquisto in virtù dei quali il menzionato diritto sarebbe venuto ad esistenza. 30/01/2015 [email protected] LA RILEVANZA PRATICA DELLA DISTINZIONE auto/etero NELLE DOMANDE AUTODETERMINATE: AMPIO POTERE/ONERE EMENDATIVO (ENTRO LA N. 1) AMPIO EFFETTO DI LITISPENDENZA AMPIO EFFETTO DI NE BIS IN IDEM ED IL CD. PRINCIPIO DEL GIUDICATO CHE COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE Docente: Raffaella Muroni Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 30/01/2015 [email protected]