OLTRE IL LEASING

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OLTRE IL LEASING
OLTRE IL LEASING
METODI E STRUMENTI PER FINANZIARE LE VENDITE
di Giuseppe Lunetta
Marketing e Vendite >> Marketing e management
PREMESSA E DISTINZIONI
Uno dei compiti principali del credit manager, che può essere definito anche «specialista nei sistemi di
pagamento», è favorire il corretto finanziamento delle vendite, per facilitare l'acquisto da parte delle clientela.
Le vendite si finanziano concedendo ai clienti una dilazione che può essere di breve termine oppure per un
periodo più lungo. Nella prassi, le dilazioni a breve – che possiamo quantificare con le abitudini di
pagamento medie in Italia, cioè intorno ai 90 giorni - vengono concesse e gestite dalla stessa impresa
venditrice (oppure cedute a società di factoring), mentre per le dilazioni a medio-lungo periodo ci si affida a
strumenti finanziari gestiti da specialisti.
Lo strumento finanziario che, finora, è andato per la maggiore nella compravendita dei beni durevoli è stato il
leasing; ma lo strumento leasing ha cominciato a mostrare i suoi limiti (rigidità) rispetto alle sempre maggiori
aspettative «di servizio» del consumatore evoluto. Per questa ragione anche sul mercato italiano –
sull'esempio di quanto già accade all'estero – sta diffondendosi sempre più lo strumento «locazione
operativa».
IDC, pubblicando i risultati di una ricerca1 sulla locazione operativa in Italia, stima che, con una crescita
media annua attorno al 16,9%, nel 2004 il mercato del noleggio toccherà i 2,7 miliardi di euro. E tale
andamento viene così commentato: «Per capire le motivazioni legate al trend in atto occorre capire le
differenze tra finanziamento leasing (per acquisto) e locazione operativa (noleggio), che si possono così
riassumere. Il noleggio è strettamente legato al periodo di utilizzo del bene, mentre il leasing è finalizzato
all'acquisto. Inoltre, il canone del noleggio include sia la componente finanziaria sia quella relativa ai servizi
accessori, che sono considerati parte integrante del bene noleggiato. Nel leasing invece la componente dei
servizi è assente. Infine per il noleggio, diversamente dal leasing, non è richiesta una durata minima
contrattuale». Domenico De Masi2, illustra così il curioso cambiamento: «Questo fenomeno non dovrebbe
risultare poi così insolito, visto che l'uomo tende per sua natura a ricercare la semplificazione in tutti gli
aspetti della vita, e il noleggio è una formula creata proprio per soddisfare questa esigenza, consentendo a
chi la utilizza di godere dei beni senza doversi preoccupare della loro gestione o manutenzione».
Visto che il noleggio (locazione operativa, renting) è già particolarmente apprezzato dalla clientela evoluta e
lo sarà sempre di più in prospettiva, diviene necessario per i produttori (o trader) di beni durevoli conoscere
a fondo tale strumento finanziario, in modo da offrire alla propria clientela una nuova facilitazione.
Prima di addentrarci nell'analisi del nuovo strumento di finanziamento delle vendite, però, è necessario
approfondire il quadro normativo che regolamenta il settore.
Innanzitutto: gli «specialisti» in questo settore fanno parte del cosiddetto «sistema parabancario». Il
parabancario, più correttamente definibile come settore finanziario, ha visto un progressivo sviluppo negli
ultimi anni, visto che il tradizionale sistema bancario offre strumenti perlopiù generalistici. E la crescente
rilevanza del settore finanziario è stata oggetto di una maggiore attenzione sia da parte del legislatore, sia
delle autorità amministrative e di controllo, che hanno realizzato una dettagliata definizione delle modalità
operative in questo ambito.
Tale definizione normativa tende a:
• prevenire rischi di instabilità del sistema creditizio;
• controllare fenomeni criminosi, come il riciclaggio di denaro sporco, proveniente da attività illecite;
• estendere all'intero sistema finanziario i principi di trasparenza, correttezza (rapporti contrattuali con
la clientela), onorabilità (soci di capitale) e professionalità (garantita dagli organi amministrativi e di
controllo);
• reprimere l'abusivismo finanziario.
Per raggiungere questi quattro obiettivi, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia3 dispone:
• l'istituzione dell'elenco generale delle società finanziarie4;
• che l'esercizio (nei confronti del pubblico5) delle attività finanziarie indicate – tra cui la concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma - è riservato in esclusiva alle società finanziarie iscritte nel
1
Analisi della domanda e dell’offerta di servizi finanziari in Italia: la qualità dal governo della complessità, ricerca
condotta da IDC.
2
Professore Ordinario di Sociologia del Lavoro presso l'Università La Sapienza di Roma.
3
D. Lgs. 385 del 01-09-1993.
4
art. 106 D. Lgs. 385/93.
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•
•
•
predetto elenco. In altre parole, lo svolgimento delle attività finanziarie è vietato ai soggetti non
espressamente autorizzati chi contravviene a tale norma ne risponde penalmente6;
che le società finanziarie iscritte all'albo possono esercitare esclusivamente le attività finanziarie
indicate. Tale restrizione è disposta a tutela dei clienti (contraenti) delle società medesime, perché
assicura una maggiore efficacia dei poteri di vigilanza. La Banca d'Italia, infatti, può focalizzarsi sulla
prevenzione dei rischi connessi all'intera attività economica – che risulta così obbligatoriamente
circoscritta – realizzata dagli intermediari finanziari autorizzati;
che i soci di capitale delle società finanziarie siano in possesso di precisi requisiti di onorabilità7;
che gli amministratori e i soggetti che svolgono funzioni di direzione e controllo presso le società
iscritte all'albo devono dimostrare specifici requisiti di professionalità8.
Possono essere iscritte all'albo:
• le società (S.p.A., S.r.l. o società cooperative) con capitale sociale di almeno 5 volte di quello previsto
per le S.p.A.;
• che prevedano, nello statuto, una definizione dell'oggetto sociale conforme all'obbligo di esclusiva
descritto in precedenza.
• sono escluse da tale regolamentazione le attività finanziarie destinate a società collegate, controllate o
controllanti e comunque esercitate verso entità del gruppo; tali attività infragruppo, infatti, sono assimilate
all'operatività non nei confronti del pubblico.
Nello specifico, il termine «concessione di finanziamenti» ricomprende9 le seguenti attività:
• locazione finanziaria;
• factoring (acquisto di crediti d'impresa);
• credito al consumo;
• prestiti su pegno;
• credito ipotecario;
• rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma (incluso fideiussioni, avalli, aperture di
credito documentarie, accettazioni, girate, impegni a concedere credito).
Le società che concedono finanziamenti sono sottoposte a un regime di vigilanza (a norma dello stesso
decreto citato in nota) paragonabile a quello previsto per le banche.
Sintetizzando, le attività finanziarie – in Italia - sono legittimamente esercitabili solo da società
espressamente autorizzate; ma a queste stesse società finanziarie è vietato l'esercizio delle attività
speculative (compravendita). Per cui il business model di tali società prevede solo il margine lordo che
deriva dalla compravendita del denaro (differenza tra tasso di provvista e tasso applicato alla clientela); per
di più il tasso applicato alla clientela è limitato dalla legislazione «anti-usura». L'esercizio delle attività
finanziarie, inoltre, è controllato di continuo dagli Organi di Vigilanza, mediante l'obbligatorietà del
conferimento dei dati di ogni singolo contratto stipulato (tassi, condizioni accessorie, ecc.).
Dopo aver acclarato il quadro normativo che regola le società finanziarie, passiamo ad analizzare gli
strumenti finanziari più moderni.
La locazione finanziaria
Comunemente (e sbrigativamente) nota come leasing, la locazione finanziaria si può definire come un
finanziamento:
• erogato da una società finanziaria (concedente) a un'impresa (utilizzatore);
• vincolato a fornire all'utilizzatore la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della sua attività;
• di durata tale da permettere l'ammortamento finanziario (rimborso del finanziamento);
• ad un tasso di interesse predeterminato sulla base del costo del denaro sul mercato del credito.
5
Si intendono esercitate nei confronti del pubblico quelle attività svolte nei confronti di terzi con carattere di
professionalità.
6
art. 132 D. Lgs. 385/93.
7
art. 108 D. Lgs. 385/93.
8
art. 109 D. Lgs. 385/93.
9
art. 2, D. M. del Tesoro del 6 luglio 1994.
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La locazione operativa
La locazione operativa non è un'operazione finanziaria - nel senso stretto fin qui trattato - perché destinata a
fornire a un'impresa la disponibilità di un bene strumentale solo per il tempo necessario al suo utilizzo.
La locazione finanziaria dovrebbe correttamente corrispondere al sinonimo leasing finanziario, per
distinguerla dalla locazione operativa (o leasing operativo); infatti il termine leasing – nella nostra normativa è sinonimo del solo concetto di locazione. Ma, aldilà delle differenze lessicali, analizziamo le differenze
concrete tra le due forme di locazione.
DIFFERENZE TRA LEASING FINANZIARIO E LEASING OPERATIVO
Nel leasing finanziario i canoni rappresentano il rimborso delle rate di finanziamento e il pagamento degli
interessi da parte dell'utilizzatore, nel leasing operativo – invece – i canoni rappresentano il valore d'uso del
bene, cioè le utilità fornite nell'unità di tempo.
Nella locazione finanziaria i rischi relativi al funzionamento del bene e alla sua obsolescenza commerciale
gravano sull'utilizzatore, come se il bene fosse di sua proprietà, mentre nella locazione operativa i rischi del
mancato funzionamento del bene e la sua obsolescenza commerciale gravano sul concedente.
Nel leasing finanziario il bene può – come opzione – essere acquisito in proprietà dall'utilizzatore alla fine del
contratto, mentre nella locazione operativa tale opzione non è prevista; alla scadenza contrattuale, infatti, il
bene resterà di proprietà del concedente.
Per i motivi illustrati, la locazione finanziaria in senso stretto (come definita in precedenza), avendo una
causa finanziaria rientra tra le attività di finanziamento mentre la locazione operativa, essendo un contratto
con causa locativa, non è un'attività finanziaria (come non lo è l'affitto di un alloggio).
Ultima conseguenza delle differenze fin qui illustrate è che il leasing finanziario, rientrando tra le attività
finanziarie, può essere esercitato in esclusiva dalle società autorizzate e iscritte all'albo mentre la locazione
operativa – non essendo un'attività finanziaria – è di libero esercizio.
IL LEASING FINANZIARIO OPERATIVO
Accade, nella comune esperienza, che molti intermediari finanziari praticano anche la locazione operativa,
sia stipulando direttamente contratti con la clientela, sia acquistandoli da terzi, questo non dovrebbe essere
possibile poiché la norma stabilisce che le attività finanziarie sono riservate ed esclusive, cioè possono
essere esercitate solo dalle società finanziarie iscritte nell'elenco che – a loro volta – non possono esercitare
altre attività. Il fatto che le società finanziarie esercitino anche il leasing operativo deriva da ragioni storiche e
commerciali, successivamente legittimate dall'ordinamento normativo.
La locazione operativa è sempre stata un'operazione molto apprezzata dal mercato e, per le società di
leasing, mediamente più redditizia della pura locazione finanziaria. Prima che il Testo Unico delle Leggi
Bancarie e Creditizie (D. Lgs. 385/1993) sancisse l'esclusività delle attività finanziarie, la Banca d'Italia aveva
autorizzato le banche a permettere alle società di leasing da loro controllate di esercitare anche la locazione
operativa, a condizione, però, che:
• fossero acquistati beni solo in presenza di contratti di leasing operativo già stipulati (condizione volta ad
evitare attività speculative – potenzialmente rischiose - in capo alle società finanziarie);
• venissero stipulati appositi accordi tra il concedente e il fornitore per manlevare il rischio-bene. In tali
accordi il fornitore (o chi per lui):
a) si assume ogni rischio e responsabilità previsti a carico del locatore, inclusa l'obbligazione di assistenza
e di manutenzione del bene;
b) si impegna ad acquistare il bene (nel caso in cui il concedente non potesse procedere ad ulteriori
locazioni dello stesso bene).
L'autorizzazione suddetta è stata confermata10 dopo l'entrata in vigore del citato Testo Unico con la
precisazione11 che il leasing operativo, in presenza delle due condizioni descritte, assume una
10
11
Dal Ministero del Tesoro e ancora dalla Banca d’Italia.
Resasi necessaria dopo il vincolo normativo sull’esclusività dell’attività finanziaria.
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«connotazione finanziaria» che lo rende praticabile anche dalle società finanziarie12. In base a ciò le società
di leasing di matrice bancaria, già iscritte nell'albo, ampliando l'oggetto sociale statutario al «leasing in tutte
le sue forme», hanno potuto esercitare (o continuare a esercitare) la locazione operativa, che da allora
alcuni intermediari hanno cominciato a chiamare «locazione finanziaria operativa» per distinguerla da quella
operativa pura e semplice (noleggio o renting).
Dopo qualche anno alcuni gruppi bancari hanno creato specifiche società di renting, aventi per oggetto solo
l'attività di locazione operativa. Fu richiesto alla Banca d'Italia se tali enti dovessero iscriversi agli albi, e la
risposta fu negativa, poiché – secondo il parere della banca centrale – la locazione operativa non è da
considerarsi tra le attività di finanziamento. Di recente, vista l'entità assunta dagli sviluppi di tale fenomeno,
la Banca d'Italia ha assunto una posizione più attenta che si concretizza – da un lato – nell'imporre
indirettamente13 a tali società di renting gli stessi vincoli e controlli14 previsti per le società di leasing iscritte
agli albi ufficiali15 e – dall'altro lato – a introdurre una nuova distinzione all'interno delle operazioni di
locazione operativa:
• la locazione operativa «trilaterale», in cui esiste la figura del «fornitore» con cui il cliente ha
preventivamente contrattato la scelta del bene e le condizioni di acquisto. In tal caso i rischi di
carattere tecnico-commerciale, anche se contrattualmente assunti dal concedente, sono poi da
questi demandati a terzi (produttori, commercianti, manutentori);
• la locazione operativa pura, o «bilaterale», in cui il concedente (lessor) si assume effettivamente e in
prima persona sia i rischi di natura tecnica (manutenzione e garanzia del funzionamento del bene)
sia i rischi di natura commerciale (acquisto di beni a prescindere dall'esistenza – a monte – di
contratti di leasing già stipulati; gestione di beni post locazione).
Definita tale distinzione, la Banca d'Italia ha dichiarato solo la locazione operativa trilaterale come attività
finanziaria soggetta a regime riservato e al controllo delle Autorità Creditizie di Vigilanza, escludendo da tale
novero, quindi, la locazione operativa bilaterale dove è evidente l'assunzione del «rischio-bene»16 da parte
del concedente.
Ma il fatto che il renting puro sia esercitabile da società non-finanziarie (nel senso normativo) non significa
che si possa considerarsi completamente sottratto alle rigide regole della Banca d'Italia. Infatti chi esercita la
locazione pura ha la necessità di finanziare le operazioni che mette in atto (acquista beni con pagamento a
breve termine e incasserà ratealmente i canoni) e, per far ciò, normalmente ricorre alla «cessione» dei propri
contratti17 alle società finanziarie le quali, per poter «acquistare» detti contratti, devono preventivamente
controllarli, alla luce delle norme vigenti che sono tenute a rispettare.
Esaurito l'excursus sugli strumenti finanziari, esaminiamo l'utilizzo commerciale degli stessi. Quali alternative
ha a disposizione l'impresa che tratta beni durevoli e voglia favorire le proprie vendite offrendo alla clientela
modalità di pagamento le più attrattive possibile? Per rispondere non è sufficiente rimandare alla
consultazione del quadro sinottico delle varie possibilità (Tavola 1); dobbiamo, innanzitutto, esaminare il
contesto economico finanziario nel quale operano le varie controparti. Cominciamo a stabilire che,
trattandosi di beni durevoli, quei beni rappresentano - per il cliente interessato - un investimento e
comportano la necessità di finanziarne l'acquisizione; dal punto di vista finanziario l'interesse del clienteutilizzatore è quello di armonizzare i flussi di cassa positivi (derivanti dall'entrata in funzione del nuovo
cespite) con quelli negativi (esborsi per pagare la nuova attrezzatura). Questa esigenza del cliente contrasta
con quella del fornitore che, per realizzare detto cespite (che per lui è semplicemente merce da vendere), ha
dovuto già sostenere esborsi per materiali e manodopera per cui necessita di ricostruire la propria liquidità,
nel breve. Si risolvono entrambe tali contrastanti esigenze facendo intervenire le banche o le società
finanziarie; queste ultime, oggi, sulla spinta di quanto accade in paesi finanziariamente più evoluti del nostro
– mettono a disposizione una serie di strumenti che si adattano alle diverse necessità specifiche di clienti e
fornitori.
Il vendor di beni durevoli, però, deve preliminarmente tener presente che utilizzare strumenti finanziari per
«aiutare» le proprie vendite, comporta alcune limitazioni. Per esempio non potrà trasferire sulle finanziarie
12
13
.Iscritte all’albo di cui al più volte citato art. 106 D. Lgs. 385/93.
Attraverso direttive vincolanti impartite dalla banca-madre.
Norme sulla concentrazione dei rischi, sui ratios patrimoniali, sull’assunzione dei rischi di carattere.
15
Di cui agli artt. 106 e 107 D. Lgs. 385/93 tecnico-commerciale da parte di terzi.
16
L’assunzione del cosiddetto “rischio-bene” è legalmente interdetta alle società finanziarie autorizzate (art. 106 D. Lgs.
385/93).
17
Talvolta si «fattorizza» il credito riveniente da detti contratti.
14
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alcuni dei rischi che caratterizzano le operazioni, a causa del quadro normativo illustrato in precedenza, al
quale «i concedenti» si devono attenere. Anche nell'unico caso in cui il concedente non sia una società
finanziaria (fattispecie della locazione finanziaria pura, o renting) i rischi non sono integralmente trasferibili.
Tavola 1 ● Le forme alternative di locazione
Locazione
Locazione
finanziaria
finanziaria
(leasing)
operativa
Finanziamento
Locativa
Natura del
contratto
Società finanziaria Società finanziaria
Erogabile
autorizzata
autorizzata
legalmente da
Rimborso
rateale
Rimborso rateale
Natura dei canoni
a carico del cliente del finanziamento e del finanziamento e
pagamento degli
pagamento degli
utilizzatore
interessi
interessi e dei
servizi aggiuntivi
A carico
A carico del
Rischio di buon
concedente (e
funzionamento del dell'utilizzatore
demandato a terzi)
bene
Riscatto post
locazione da parte
dell'utilizzatore
Opzionale
All'attivazione
del
contratto (con le
dilazioni eventuali
previste) per quanto
riguarda l'hardware,
alle
scadenze
periodiche previste
per i servizi e
l'assistenza
Solo per la quota Si
Detraibilità
capitale (non per la
dall'IRAP
quota
di
oneri
finanziari)
No
Agevolabilità degli Si
investimenti
(Legge Tremonti)
Condizioni di
incasso del
fornitore
All'attivazione
del
contratto (con le
dilazioni eventuali
previste)
Non previsto
Locazione
operativa
trilaterale
Locativa
Locazione
operativa
(renting)
Locativa
pura
Società finanziaria Nessun vincolo
autorizzata
Valore d'uso del Valore d'uso del
bene
bene
A carico del
concedente (e
demandato a terzi)
Non previsto
A carico del
concedente
(demandabile a
terzi)
Non previsto
All'attivazione
del
contratto (con le
dilazioni eventuali
previste) per quanto
riguarda l'hardware,
alle
scadenze
periodiche previste
per i servizi e
l'assistenza
Si
All'attivazione
del
contratto (con le
dilazioni eventuali
previste) per quanto
riguarda l'hardware,
alle
scadenze
periodiche previste
per i servizi e
l'assistenza
Si
No
No
IL RISCHIO DI CREDITO
In tutti i casi, per ogni operazione di locazione bisogna tener presente che verrà esperita una formale
istruttoria di affidamento18, sia sull'utilizzatore finale, sia su tutti coloro che garantiscono (ad esempio la
ricollocazione dei beni, la manutenzione, l'assistenza tecnica). Tale procedura di affidamento mette in grado
il «concedente» di decidere se assumersi il rischio di credito, consultando, oltre che i database pubblici,
anche quello di ASSILEA19. Se gli «indagati» vengono affidati, il vendor può trasferire il rischio-credito a titolo
definitivo (pro-soluto). Nel caso in cui, invece, il cliente-utilizzatore non risultasse affidabile si può
eccezionalmente ricorrere a garanzie aggiuntive (a carico dello stesso vendor, per esempio).
18
Vincolo di Banca d’Italia.
Associazione tra le Società finanziarie che gestisce la Centrale Rischi specifica. Vengono obbligatoriamente censite
tutte le operazioni, con particolare attenzione a tutti i casi di insolvenza.
19
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IL RISCHIO-BENE
Con la definizione di rischio-bene si comprendono i rischi commerciali, i rischi tecnici e i rischi assicurativi, e
interessano sempre il «concedente o locatore» ad eccezione del caso leasing finanziario. Se il concedentefinanziatore assume tale rischio ha la necessità, ove non disponga di una propria organizzazione specifica,
di affidare a terzi la manutenzione del bene, di assicurarsi il way-out del bene locati alla fine del contratto (o
eccezionalmente, anche prima ove il contratto fosse rescisso in anticipo rispetto al termine; con
problematiche che attengono al commercio dell'usato). Nell'esperienza comune, visto il carattere molto
specialistico dell'argomento, i vendor20 mantengono su di sé il rischio-bene, almeno in qualche misura. Ciò
per «governare» le proprie reti di vendita e assistenza, sia per sorvegliare il mercato dell'usato
(potenzialmente dannoso per le vendite di prodotti nuovi).
Più semplice è la soluzione del rischio assicurativo (contro furti e danneggiamenti): normalmente le società
finanziarie assicurano cumulativamente tutti i beni locati presso le Compagnie Assicurative e il relativo costo
è compreso nei canoni; in qualche caso, però, il cliente-utilizzatore può includere il rischio in proprie
coperture assicurative, previa accettazione del concedente-finanziatore. Sul mercato della locazione, però, si
trovano quasi sempre coperture assicurative con franchigia, fonte di diversi problemi in caso di sinistri (gli
utilizzatori, anche se hanno firmato clausole in tal senso difficilmente gradiscono di correre rischi – anche se
pro quota - su beni locati).
Analizzati i rischi trasferibili e quelli che non lo sono, per esplorare le alternative finanziarie appropriate che
si presentano al vendor dobbiamo innanzitutto operare una grossolana distinzione nell'ampia galassia dei
beni d'investimento:
• ci sono beni d'investimento – di valore non elevato - la cui proprietà non è particolarmente appetita
dall'utilizzatore (PC, server, fotocopiatici, centralini telefonici, autoveicoli, ecc.);
• per altri beni cespiti di elevato valore, invece, la proprietà del bene d'investimento fa parte del core
business industriale (si pensi alle grandi macchine da stampa personalizzate e molto specializzate).
In quest'ultima casistica l'unico strumento che appare adeguato è il leasing finanziario, dove il vendor può
rendere liquide le proprie vendite, trasferire il rischio di credito e mantenere su di sé il rischio-bene;
quest'ultimo, infatti, è spesso difficilmente trasferibile a terzi vista la specificità e la complessità dei beni
locati.
Nel caso dei beni di investimento più diffusi, invece, la locazione operativa (renting) sembra corrispondere
meglio alle esigenze della clientela per cui è particolarmente apprezzata dalle Direzioni Marketing dei
vendor. Il renting permette infatti di:
• trasferire – oppure no – il rischio di credito sull'utilizzatore finale, a piacimento del vendor;
• estendere alle proprie reti di vendita indiretta le convenzioni con società di renting;
• attivare subnoleggi (in particolari casi). La società di renting stipula il contratto con il vendor o con un
suo dealer come cliente utilizzatore, a sua volta il cliente-utilizzatore formale stipula contratti di
locazione operativa pura con il reale utilizzatore; ciò avviene, per esempio, quando i rapporti
contrattuali con alcuni enti pubblici impediscono «l'entrata in scena» successiva di una finanziaria;
• lanciare promozioni particolari – in esclusiva con renting - senza compromettere i prezzi vigenti di
mercato, offrendo agli utilizzatori “canoni attraenti” con contributi (invisibili al mercato) del vendor
stesso;
• gestire il rischio-bene con la collaborazione della società di renting (non finanziaria), sia per la
ricollocazione a terzi di beni rivenienti da rescissioni contrattuali anticipate, sia per il riacquisto,
l'eventuale ricondizionamento e nuova collocazione dei beni provenienti dalla post locazione;
• conoscere in ogni momento la dimensione e la distribuzione di tutto il parco-beni locato.
Sull'esempio di numerosi vendor di rinomanza internazionale, un numero sempre maggiore di produttori
ricorre al renting, e, sulla spinta delle nuove esigenze di mercato, si nota anche la tendenza di sviluppare
servizi aggiuntivi e correlati (per es. logistica). in tale maniera, cioè con l'aiuto delle società di renting, i
vendor possono focalizzarsi sul proprio core business e i clienti utilizzatori possono acquisire l'uso di cespiti
alle condizioni finanziare che desiderano.
20
Soprattutto nel caso di multinazionali che commercializzano i propri prodotti in vari paesi del mondo.
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La sfida concorrenziale tra i concedenti-finanziatori, invece, si giocherà su tempi di affidamento sempre più
rapidi (anche ricorrendo a sistemi di credit scoring) e snellimento delle procedure operative (sistemi web
based di raccolta documenti) pur nel rispetto delle norme della Banca d'Italia.
Altro fronte che si sta profilando sul mercato è quello delle grandi aziende che, per finanziare i propri
investimenti, ricorrono loro stesse alle società di renting, spingendole a stipulare accordi con i vendor di loro
iniziativa.
In conclusione, visti i non proibitivi costi finanziari oggi vigenti sul mercato, il ricorso al renting può risultare
di grande soddisfazione sia per i vendor sia per gli utilizzatori, più o meno grandi.
Sanpaolo Leasint - Società di Leasing Internazionale è la società "prodotto" nel settore del leasing al servizio
della Clientela delle Banche del Gruppo Sanpaolo IMI. L'area di attività di Sanpaolo Leasint abbraccia tutte le
tipologie di beni per i quali viene fatto solitamente ricorso allo strumento finanziario del leasing:
· Leasing strumentale
· Leasing immobiliare
· Leasing auto
· Leasing aeronavale
Il mercato nazionale è sviluppato principalmente attraverso la rete Filiali delle Banche del Gruppo Sanpaolo IMI.
Per ulteriori informazioni: http://www.leasint.it/
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GLOSSARIO
Factoring
Contratto che prevede l'acquisto, da parte di una società, dei crediti vantati da un'altra
società nei confronti della clientela
Business model
E' l'insieme dei fattori che definiscono l'attività di un'azienda, l'origine del suo fatturato e
dei suoi risultati e la modalità con la quale può incrementarli.
.
Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/
Documento pubblicato su licenza di Ipsoa Editore S.r.l. – Copyright Ipsoa Editore S.r.l.
Fonte: Amministrazione & Finanza-Quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale, Ipsoa Editore
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