OLTRE IL LEASING
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OLTRE IL LEASING
OLTRE IL LEASING METODI E STRUMENTI PER FINANZIARE LE VENDITE di Giuseppe Lunetta Marketing e Vendite >> Marketing e management PREMESSA E DISTINZIONI Uno dei compiti principali del credit manager, che può essere definito anche «specialista nei sistemi di pagamento», è favorire il corretto finanziamento delle vendite, per facilitare l'acquisto da parte delle clientela. Le vendite si finanziano concedendo ai clienti una dilazione che può essere di breve termine oppure per un periodo più lungo. Nella prassi, le dilazioni a breve – che possiamo quantificare con le abitudini di pagamento medie in Italia, cioè intorno ai 90 giorni - vengono concesse e gestite dalla stessa impresa venditrice (oppure cedute a società di factoring), mentre per le dilazioni a medio-lungo periodo ci si affida a strumenti finanziari gestiti da specialisti. Lo strumento finanziario che, finora, è andato per la maggiore nella compravendita dei beni durevoli è stato il leasing; ma lo strumento leasing ha cominciato a mostrare i suoi limiti (rigidità) rispetto alle sempre maggiori aspettative «di servizio» del consumatore evoluto. Per questa ragione anche sul mercato italiano – sull'esempio di quanto già accade all'estero – sta diffondendosi sempre più lo strumento «locazione operativa». IDC, pubblicando i risultati di una ricerca1 sulla locazione operativa in Italia, stima che, con una crescita media annua attorno al 16,9%, nel 2004 il mercato del noleggio toccherà i 2,7 miliardi di euro. E tale andamento viene così commentato: «Per capire le motivazioni legate al trend in atto occorre capire le differenze tra finanziamento leasing (per acquisto) e locazione operativa (noleggio), che si possono così riassumere. Il noleggio è strettamente legato al periodo di utilizzo del bene, mentre il leasing è finalizzato all'acquisto. Inoltre, il canone del noleggio include sia la componente finanziaria sia quella relativa ai servizi accessori, che sono considerati parte integrante del bene noleggiato. Nel leasing invece la componente dei servizi è assente. Infine per il noleggio, diversamente dal leasing, non è richiesta una durata minima contrattuale». Domenico De Masi2, illustra così il curioso cambiamento: «Questo fenomeno non dovrebbe risultare poi così insolito, visto che l'uomo tende per sua natura a ricercare la semplificazione in tutti gli aspetti della vita, e il noleggio è una formula creata proprio per soddisfare questa esigenza, consentendo a chi la utilizza di godere dei beni senza doversi preoccupare della loro gestione o manutenzione». Visto che il noleggio (locazione operativa, renting) è già particolarmente apprezzato dalla clientela evoluta e lo sarà sempre di più in prospettiva, diviene necessario per i produttori (o trader) di beni durevoli conoscere a fondo tale strumento finanziario, in modo da offrire alla propria clientela una nuova facilitazione. Prima di addentrarci nell'analisi del nuovo strumento di finanziamento delle vendite, però, è necessario approfondire il quadro normativo che regolamenta il settore. Innanzitutto: gli «specialisti» in questo settore fanno parte del cosiddetto «sistema parabancario». Il parabancario, più correttamente definibile come settore finanziario, ha visto un progressivo sviluppo negli ultimi anni, visto che il tradizionale sistema bancario offre strumenti perlopiù generalistici. E la crescente rilevanza del settore finanziario è stata oggetto di una maggiore attenzione sia da parte del legislatore, sia delle autorità amministrative e di controllo, che hanno realizzato una dettagliata definizione delle modalità operative in questo ambito. Tale definizione normativa tende a: • prevenire rischi di instabilità del sistema creditizio; • controllare fenomeni criminosi, come il riciclaggio di denaro sporco, proveniente da attività illecite; • estendere all'intero sistema finanziario i principi di trasparenza, correttezza (rapporti contrattuali con la clientela), onorabilità (soci di capitale) e professionalità (garantita dagli organi amministrativi e di controllo); • reprimere l'abusivismo finanziario. Per raggiungere questi quattro obiettivi, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia3 dispone: • l'istituzione dell'elenco generale delle società finanziarie4; • che l'esercizio (nei confronti del pubblico5) delle attività finanziarie indicate – tra cui la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma - è riservato in esclusiva alle società finanziarie iscritte nel 1 Analisi della domanda e dell’offerta di servizi finanziari in Italia: la qualità dal governo della complessità, ricerca condotta da IDC. 2 Professore Ordinario di Sociologia del Lavoro presso l'Università La Sapienza di Roma. 3 D. Lgs. 385 del 01-09-1993. 4 art. 106 D. Lgs. 385/93. Pagina 2 di 9 • • • predetto elenco. In altre parole, lo svolgimento delle attività finanziarie è vietato ai soggetti non espressamente autorizzati chi contravviene a tale norma ne risponde penalmente6; che le società finanziarie iscritte all'albo possono esercitare esclusivamente le attività finanziarie indicate. Tale restrizione è disposta a tutela dei clienti (contraenti) delle società medesime, perché assicura una maggiore efficacia dei poteri di vigilanza. La Banca d'Italia, infatti, può focalizzarsi sulla prevenzione dei rischi connessi all'intera attività economica – che risulta così obbligatoriamente circoscritta – realizzata dagli intermediari finanziari autorizzati; che i soci di capitale delle società finanziarie siano in possesso di precisi requisiti di onorabilità7; che gli amministratori e i soggetti che svolgono funzioni di direzione e controllo presso le società iscritte all'albo devono dimostrare specifici requisiti di professionalità8. Possono essere iscritte all'albo: • le società (S.p.A., S.r.l. o società cooperative) con capitale sociale di almeno 5 volte di quello previsto per le S.p.A.; • che prevedano, nello statuto, una definizione dell'oggetto sociale conforme all'obbligo di esclusiva descritto in precedenza. • sono escluse da tale regolamentazione le attività finanziarie destinate a società collegate, controllate o controllanti e comunque esercitate verso entità del gruppo; tali attività infragruppo, infatti, sono assimilate all'operatività non nei confronti del pubblico. Nello specifico, il termine «concessione di finanziamenti» ricomprende9 le seguenti attività: • locazione finanziaria; • factoring (acquisto di crediti d'impresa); • credito al consumo; • prestiti su pegno; • credito ipotecario; • rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma (incluso fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate, impegni a concedere credito). Le società che concedono finanziamenti sono sottoposte a un regime di vigilanza (a norma dello stesso decreto citato in nota) paragonabile a quello previsto per le banche. Sintetizzando, le attività finanziarie – in Italia - sono legittimamente esercitabili solo da società espressamente autorizzate; ma a queste stesse società finanziarie è vietato l'esercizio delle attività speculative (compravendita). Per cui il business model di tali società prevede solo il margine lordo che deriva dalla compravendita del denaro (differenza tra tasso di provvista e tasso applicato alla clientela); per di più il tasso applicato alla clientela è limitato dalla legislazione «anti-usura». L'esercizio delle attività finanziarie, inoltre, è controllato di continuo dagli Organi di Vigilanza, mediante l'obbligatorietà del conferimento dei dati di ogni singolo contratto stipulato (tassi, condizioni accessorie, ecc.). Dopo aver acclarato il quadro normativo che regola le società finanziarie, passiamo ad analizzare gli strumenti finanziari più moderni. La locazione finanziaria Comunemente (e sbrigativamente) nota come leasing, la locazione finanziaria si può definire come un finanziamento: • erogato da una società finanziaria (concedente) a un'impresa (utilizzatore); • vincolato a fornire all'utilizzatore la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della sua attività; • di durata tale da permettere l'ammortamento finanziario (rimborso del finanziamento); • ad un tasso di interesse predeterminato sulla base del costo del denaro sul mercato del credito. 5 Si intendono esercitate nei confronti del pubblico quelle attività svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità. 6 art. 132 D. Lgs. 385/93. 7 art. 108 D. Lgs. 385/93. 8 art. 109 D. Lgs. 385/93. 9 art. 2, D. M. del Tesoro del 6 luglio 1994. Pagina 3 di 9 La locazione operativa La locazione operativa non è un'operazione finanziaria - nel senso stretto fin qui trattato - perché destinata a fornire a un'impresa la disponibilità di un bene strumentale solo per il tempo necessario al suo utilizzo. La locazione finanziaria dovrebbe correttamente corrispondere al sinonimo leasing finanziario, per distinguerla dalla locazione operativa (o leasing operativo); infatti il termine leasing – nella nostra normativa è sinonimo del solo concetto di locazione. Ma, aldilà delle differenze lessicali, analizziamo le differenze concrete tra le due forme di locazione. DIFFERENZE TRA LEASING FINANZIARIO E LEASING OPERATIVO Nel leasing finanziario i canoni rappresentano il rimborso delle rate di finanziamento e il pagamento degli interessi da parte dell'utilizzatore, nel leasing operativo – invece – i canoni rappresentano il valore d'uso del bene, cioè le utilità fornite nell'unità di tempo. Nella locazione finanziaria i rischi relativi al funzionamento del bene e alla sua obsolescenza commerciale gravano sull'utilizzatore, come se il bene fosse di sua proprietà, mentre nella locazione operativa i rischi del mancato funzionamento del bene e la sua obsolescenza commerciale gravano sul concedente. Nel leasing finanziario il bene può – come opzione – essere acquisito in proprietà dall'utilizzatore alla fine del contratto, mentre nella locazione operativa tale opzione non è prevista; alla scadenza contrattuale, infatti, il bene resterà di proprietà del concedente. Per i motivi illustrati, la locazione finanziaria in senso stretto (come definita in precedenza), avendo una causa finanziaria rientra tra le attività di finanziamento mentre la locazione operativa, essendo un contratto con causa locativa, non è un'attività finanziaria (come non lo è l'affitto di un alloggio). Ultima conseguenza delle differenze fin qui illustrate è che il leasing finanziario, rientrando tra le attività finanziarie, può essere esercitato in esclusiva dalle società autorizzate e iscritte all'albo mentre la locazione operativa – non essendo un'attività finanziaria – è di libero esercizio. IL LEASING FINANZIARIO OPERATIVO Accade, nella comune esperienza, che molti intermediari finanziari praticano anche la locazione operativa, sia stipulando direttamente contratti con la clientela, sia acquistandoli da terzi, questo non dovrebbe essere possibile poiché la norma stabilisce che le attività finanziarie sono riservate ed esclusive, cioè possono essere esercitate solo dalle società finanziarie iscritte nell'elenco che – a loro volta – non possono esercitare altre attività. Il fatto che le società finanziarie esercitino anche il leasing operativo deriva da ragioni storiche e commerciali, successivamente legittimate dall'ordinamento normativo. La locazione operativa è sempre stata un'operazione molto apprezzata dal mercato e, per le società di leasing, mediamente più redditizia della pura locazione finanziaria. Prima che il Testo Unico delle Leggi Bancarie e Creditizie (D. Lgs. 385/1993) sancisse l'esclusività delle attività finanziarie, la Banca d'Italia aveva autorizzato le banche a permettere alle società di leasing da loro controllate di esercitare anche la locazione operativa, a condizione, però, che: • fossero acquistati beni solo in presenza di contratti di leasing operativo già stipulati (condizione volta ad evitare attività speculative – potenzialmente rischiose - in capo alle società finanziarie); • venissero stipulati appositi accordi tra il concedente e il fornitore per manlevare il rischio-bene. In tali accordi il fornitore (o chi per lui): a) si assume ogni rischio e responsabilità previsti a carico del locatore, inclusa l'obbligazione di assistenza e di manutenzione del bene; b) si impegna ad acquistare il bene (nel caso in cui il concedente non potesse procedere ad ulteriori locazioni dello stesso bene). L'autorizzazione suddetta è stata confermata10 dopo l'entrata in vigore del citato Testo Unico con la precisazione11 che il leasing operativo, in presenza delle due condizioni descritte, assume una 10 11 Dal Ministero del Tesoro e ancora dalla Banca d’Italia. Resasi necessaria dopo il vincolo normativo sull’esclusività dell’attività finanziaria. Pagina 4 di 9 «connotazione finanziaria» che lo rende praticabile anche dalle società finanziarie12. In base a ciò le società di leasing di matrice bancaria, già iscritte nell'albo, ampliando l'oggetto sociale statutario al «leasing in tutte le sue forme», hanno potuto esercitare (o continuare a esercitare) la locazione operativa, che da allora alcuni intermediari hanno cominciato a chiamare «locazione finanziaria operativa» per distinguerla da quella operativa pura e semplice (noleggio o renting). Dopo qualche anno alcuni gruppi bancari hanno creato specifiche società di renting, aventi per oggetto solo l'attività di locazione operativa. Fu richiesto alla Banca d'Italia se tali enti dovessero iscriversi agli albi, e la risposta fu negativa, poiché – secondo il parere della banca centrale – la locazione operativa non è da considerarsi tra le attività di finanziamento. Di recente, vista l'entità assunta dagli sviluppi di tale fenomeno, la Banca d'Italia ha assunto una posizione più attenta che si concretizza – da un lato – nell'imporre indirettamente13 a tali società di renting gli stessi vincoli e controlli14 previsti per le società di leasing iscritte agli albi ufficiali15 e – dall'altro lato – a introdurre una nuova distinzione all'interno delle operazioni di locazione operativa: • la locazione operativa «trilaterale», in cui esiste la figura del «fornitore» con cui il cliente ha preventivamente contrattato la scelta del bene e le condizioni di acquisto. In tal caso i rischi di carattere tecnico-commerciale, anche se contrattualmente assunti dal concedente, sono poi da questi demandati a terzi (produttori, commercianti, manutentori); • la locazione operativa pura, o «bilaterale», in cui il concedente (lessor) si assume effettivamente e in prima persona sia i rischi di natura tecnica (manutenzione e garanzia del funzionamento del bene) sia i rischi di natura commerciale (acquisto di beni a prescindere dall'esistenza – a monte – di contratti di leasing già stipulati; gestione di beni post locazione). Definita tale distinzione, la Banca d'Italia ha dichiarato solo la locazione operativa trilaterale come attività finanziaria soggetta a regime riservato e al controllo delle Autorità Creditizie di Vigilanza, escludendo da tale novero, quindi, la locazione operativa bilaterale dove è evidente l'assunzione del «rischio-bene»16 da parte del concedente. Ma il fatto che il renting puro sia esercitabile da società non-finanziarie (nel senso normativo) non significa che si possa considerarsi completamente sottratto alle rigide regole della Banca d'Italia. Infatti chi esercita la locazione pura ha la necessità di finanziare le operazioni che mette in atto (acquista beni con pagamento a breve termine e incasserà ratealmente i canoni) e, per far ciò, normalmente ricorre alla «cessione» dei propri contratti17 alle società finanziarie le quali, per poter «acquistare» detti contratti, devono preventivamente controllarli, alla luce delle norme vigenti che sono tenute a rispettare. Esaurito l'excursus sugli strumenti finanziari, esaminiamo l'utilizzo commerciale degli stessi. Quali alternative ha a disposizione l'impresa che tratta beni durevoli e voglia favorire le proprie vendite offrendo alla clientela modalità di pagamento le più attrattive possibile? Per rispondere non è sufficiente rimandare alla consultazione del quadro sinottico delle varie possibilità (Tavola 1); dobbiamo, innanzitutto, esaminare il contesto economico finanziario nel quale operano le varie controparti. Cominciamo a stabilire che, trattandosi di beni durevoli, quei beni rappresentano - per il cliente interessato - un investimento e comportano la necessità di finanziarne l'acquisizione; dal punto di vista finanziario l'interesse del clienteutilizzatore è quello di armonizzare i flussi di cassa positivi (derivanti dall'entrata in funzione del nuovo cespite) con quelli negativi (esborsi per pagare la nuova attrezzatura). Questa esigenza del cliente contrasta con quella del fornitore che, per realizzare detto cespite (che per lui è semplicemente merce da vendere), ha dovuto già sostenere esborsi per materiali e manodopera per cui necessita di ricostruire la propria liquidità, nel breve. Si risolvono entrambe tali contrastanti esigenze facendo intervenire le banche o le società finanziarie; queste ultime, oggi, sulla spinta di quanto accade in paesi finanziariamente più evoluti del nostro – mettono a disposizione una serie di strumenti che si adattano alle diverse necessità specifiche di clienti e fornitori. Il vendor di beni durevoli, però, deve preliminarmente tener presente che utilizzare strumenti finanziari per «aiutare» le proprie vendite, comporta alcune limitazioni. Per esempio non potrà trasferire sulle finanziarie 12 13 .Iscritte all’albo di cui al più volte citato art. 106 D. Lgs. 385/93. Attraverso direttive vincolanti impartite dalla banca-madre. Norme sulla concentrazione dei rischi, sui ratios patrimoniali, sull’assunzione dei rischi di carattere. 15 Di cui agli artt. 106 e 107 D. Lgs. 385/93 tecnico-commerciale da parte di terzi. 16 L’assunzione del cosiddetto “rischio-bene” è legalmente interdetta alle società finanziarie autorizzate (art. 106 D. Lgs. 385/93). 17 Talvolta si «fattorizza» il credito riveniente da detti contratti. 14 Pagina 5 di 9 alcuni dei rischi che caratterizzano le operazioni, a causa del quadro normativo illustrato in precedenza, al quale «i concedenti» si devono attenere. Anche nell'unico caso in cui il concedente non sia una società finanziaria (fattispecie della locazione finanziaria pura, o renting) i rischi non sono integralmente trasferibili. Tavola 1 ● Le forme alternative di locazione Locazione Locazione finanziaria finanziaria (leasing) operativa Finanziamento Locativa Natura del contratto Società finanziaria Società finanziaria Erogabile autorizzata autorizzata legalmente da Rimborso rateale Rimborso rateale Natura dei canoni a carico del cliente del finanziamento e del finanziamento e pagamento degli pagamento degli utilizzatore interessi interessi e dei servizi aggiuntivi A carico A carico del Rischio di buon concedente (e funzionamento del dell'utilizzatore demandato a terzi) bene Riscatto post locazione da parte dell'utilizzatore Opzionale All'attivazione del contratto (con le dilazioni eventuali previste) per quanto riguarda l'hardware, alle scadenze periodiche previste per i servizi e l'assistenza Solo per la quota Si Detraibilità capitale (non per la dall'IRAP quota di oneri finanziari) No Agevolabilità degli Si investimenti (Legge Tremonti) Condizioni di incasso del fornitore All'attivazione del contratto (con le dilazioni eventuali previste) Non previsto Locazione operativa trilaterale Locativa Locazione operativa (renting) Locativa pura Società finanziaria Nessun vincolo autorizzata Valore d'uso del Valore d'uso del bene bene A carico del concedente (e demandato a terzi) Non previsto A carico del concedente (demandabile a terzi) Non previsto All'attivazione del contratto (con le dilazioni eventuali previste) per quanto riguarda l'hardware, alle scadenze periodiche previste per i servizi e l'assistenza Si All'attivazione del contratto (con le dilazioni eventuali previste) per quanto riguarda l'hardware, alle scadenze periodiche previste per i servizi e l'assistenza Si No No IL RISCHIO DI CREDITO In tutti i casi, per ogni operazione di locazione bisogna tener presente che verrà esperita una formale istruttoria di affidamento18, sia sull'utilizzatore finale, sia su tutti coloro che garantiscono (ad esempio la ricollocazione dei beni, la manutenzione, l'assistenza tecnica). Tale procedura di affidamento mette in grado il «concedente» di decidere se assumersi il rischio di credito, consultando, oltre che i database pubblici, anche quello di ASSILEA19. Se gli «indagati» vengono affidati, il vendor può trasferire il rischio-credito a titolo definitivo (pro-soluto). Nel caso in cui, invece, il cliente-utilizzatore non risultasse affidabile si può eccezionalmente ricorrere a garanzie aggiuntive (a carico dello stesso vendor, per esempio). 18 Vincolo di Banca d’Italia. Associazione tra le Società finanziarie che gestisce la Centrale Rischi specifica. Vengono obbligatoriamente censite tutte le operazioni, con particolare attenzione a tutti i casi di insolvenza. 19 Pagina 6 di 9 IL RISCHIO-BENE Con la definizione di rischio-bene si comprendono i rischi commerciali, i rischi tecnici e i rischi assicurativi, e interessano sempre il «concedente o locatore» ad eccezione del caso leasing finanziario. Se il concedentefinanziatore assume tale rischio ha la necessità, ove non disponga di una propria organizzazione specifica, di affidare a terzi la manutenzione del bene, di assicurarsi il way-out del bene locati alla fine del contratto (o eccezionalmente, anche prima ove il contratto fosse rescisso in anticipo rispetto al termine; con problematiche che attengono al commercio dell'usato). Nell'esperienza comune, visto il carattere molto specialistico dell'argomento, i vendor20 mantengono su di sé il rischio-bene, almeno in qualche misura. Ciò per «governare» le proprie reti di vendita e assistenza, sia per sorvegliare il mercato dell'usato (potenzialmente dannoso per le vendite di prodotti nuovi). Più semplice è la soluzione del rischio assicurativo (contro furti e danneggiamenti): normalmente le società finanziarie assicurano cumulativamente tutti i beni locati presso le Compagnie Assicurative e il relativo costo è compreso nei canoni; in qualche caso, però, il cliente-utilizzatore può includere il rischio in proprie coperture assicurative, previa accettazione del concedente-finanziatore. Sul mercato della locazione, però, si trovano quasi sempre coperture assicurative con franchigia, fonte di diversi problemi in caso di sinistri (gli utilizzatori, anche se hanno firmato clausole in tal senso difficilmente gradiscono di correre rischi – anche se pro quota - su beni locati). Analizzati i rischi trasferibili e quelli che non lo sono, per esplorare le alternative finanziarie appropriate che si presentano al vendor dobbiamo innanzitutto operare una grossolana distinzione nell'ampia galassia dei beni d'investimento: • ci sono beni d'investimento – di valore non elevato - la cui proprietà non è particolarmente appetita dall'utilizzatore (PC, server, fotocopiatici, centralini telefonici, autoveicoli, ecc.); • per altri beni cespiti di elevato valore, invece, la proprietà del bene d'investimento fa parte del core business industriale (si pensi alle grandi macchine da stampa personalizzate e molto specializzate). In quest'ultima casistica l'unico strumento che appare adeguato è il leasing finanziario, dove il vendor può rendere liquide le proprie vendite, trasferire il rischio di credito e mantenere su di sé il rischio-bene; quest'ultimo, infatti, è spesso difficilmente trasferibile a terzi vista la specificità e la complessità dei beni locati. Nel caso dei beni di investimento più diffusi, invece, la locazione operativa (renting) sembra corrispondere meglio alle esigenze della clientela per cui è particolarmente apprezzata dalle Direzioni Marketing dei vendor. Il renting permette infatti di: • trasferire – oppure no – il rischio di credito sull'utilizzatore finale, a piacimento del vendor; • estendere alle proprie reti di vendita indiretta le convenzioni con società di renting; • attivare subnoleggi (in particolari casi). La società di renting stipula il contratto con il vendor o con un suo dealer come cliente utilizzatore, a sua volta il cliente-utilizzatore formale stipula contratti di locazione operativa pura con il reale utilizzatore; ciò avviene, per esempio, quando i rapporti contrattuali con alcuni enti pubblici impediscono «l'entrata in scena» successiva di una finanziaria; • lanciare promozioni particolari – in esclusiva con renting - senza compromettere i prezzi vigenti di mercato, offrendo agli utilizzatori “canoni attraenti” con contributi (invisibili al mercato) del vendor stesso; • gestire il rischio-bene con la collaborazione della società di renting (non finanziaria), sia per la ricollocazione a terzi di beni rivenienti da rescissioni contrattuali anticipate, sia per il riacquisto, l'eventuale ricondizionamento e nuova collocazione dei beni provenienti dalla post locazione; • conoscere in ogni momento la dimensione e la distribuzione di tutto il parco-beni locato. Sull'esempio di numerosi vendor di rinomanza internazionale, un numero sempre maggiore di produttori ricorre al renting, e, sulla spinta delle nuove esigenze di mercato, si nota anche la tendenza di sviluppare servizi aggiuntivi e correlati (per es. logistica). in tale maniera, cioè con l'aiuto delle società di renting, i vendor possono focalizzarsi sul proprio core business e i clienti utilizzatori possono acquisire l'uso di cespiti alle condizioni finanziare che desiderano. 20 Soprattutto nel caso di multinazionali che commercializzano i propri prodotti in vari paesi del mondo. Pagina 7 di 9 La sfida concorrenziale tra i concedenti-finanziatori, invece, si giocherà su tempi di affidamento sempre più rapidi (anche ricorrendo a sistemi di credit scoring) e snellimento delle procedure operative (sistemi web based di raccolta documenti) pur nel rispetto delle norme della Banca d'Italia. Altro fronte che si sta profilando sul mercato è quello delle grandi aziende che, per finanziare i propri investimenti, ricorrono loro stesse alle società di renting, spingendole a stipulare accordi con i vendor di loro iniziativa. In conclusione, visti i non proibitivi costi finanziari oggi vigenti sul mercato, il ricorso al renting può risultare di grande soddisfazione sia per i vendor sia per gli utilizzatori, più o meno grandi. Sanpaolo Leasint - Società di Leasing Internazionale è la società "prodotto" nel settore del leasing al servizio della Clientela delle Banche del Gruppo Sanpaolo IMI. L'area di attività di Sanpaolo Leasint abbraccia tutte le tipologie di beni per i quali viene fatto solitamente ricorso allo strumento finanziario del leasing: · Leasing strumentale · Leasing immobiliare · Leasing auto · Leasing aeronavale Il mercato nazionale è sviluppato principalmente attraverso la rete Filiali delle Banche del Gruppo Sanpaolo IMI. Per ulteriori informazioni: http://www.leasint.it/ Pagina 8 di 9 GLOSSARIO Factoring Contratto che prevede l'acquisto, da parte di una società, dei crediti vantati da un'altra società nei confronti della clientela Business model E' l'insieme dei fattori che definiscono l'attività di un'azienda, l'origine del suo fatturato e dei suoi risultati e la modalità con la quale può incrementarli. . Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/ Documento pubblicato su licenza di Ipsoa Editore S.r.l. – Copyright Ipsoa Editore S.r.l. Fonte: Amministrazione & Finanza-Quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale, Ipsoa Editore Pagina 9 di 9