TARI – Tassa Rifiuti - Comune di Busto Arsizio

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TARI – Tassa Rifiuti - Comune di Busto Arsizio
TARI – Tassa Rifiuti
SOMMARIO
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA ............................................................................................................................................ 1
CHI PAGA ............................................................................................................................................................................ 1
QUANDO E COME SI PAGA ................................................................................................................................................. 2
MODALITÀ DI CALCOLO ...................................................................................................................................................... 3
TARIFFE 2015 ...................................................................................................................................................................... 3
ESENZIONI- RIDUZIONI- AGEVOLAZIONI-ADEMPIMENTI.................................................................................................... 5
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
E’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani
CHI PAGA
• Chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani;
• In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria;
• In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o superficie;
• Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte
di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori,
fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo .
1
QUANDO E COME SI PAGA
Le scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2015 sono le seguenti:
1^ rata = 30 novembre 2015
2^ rata = 31 gennaio 2016
3^ rata = 31 marzo 2016
E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2015.
Il versamento della TARI si effettua (in posta, banca o per via telematica) utilizzando i Modelli F24
precompilati dal Comune e recapitati a domicilio dei contribuenti.
Si riportano di seguito i codici tributo da utilizzare in caso di modello F24 compilato direttamente
dall'utente. Si ricorda che è necessario inserire il codice identificativo operazione (riportato nel
modello allegato alla bolletta) ed il codice catastale del Comune di Busto Arsizio "B300"

"3944" denominato " Tari - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES -art. 14 DL
n. 201/2011 "

"3945" denominato " Tari - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL
n. 201/2011. - INTERESSI"

"3946" denominato " Tari - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL
n. 201/2011 - SANZIONI"
Ulteriori istruzioni per la compilazione sono reperibili nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
n. 45/E/2014 del 24 aprile 2014.
Gli enti pubblici, per il pagamento, devono utilizzare il modello F24 EP, indicando il codice
identificativo operazione (riportato nel modello allegato alla bolletta) es il codice catastale del
Comune di Busto Arsizio "B300" e i seguenti codici tributo con il relativo importo:

"365E" -denominato "Tari -tassa sui rifiuti -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - Tares -art. 14 DL.
n. 201/2011";

"366E" denominato "Tari -tassa sui rifiuti -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 -Tares -art. 14 DL. n.
201/2011 -INTERESSI";

"367E" denominato "Tari -tassa sui rifiuti -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 -Tares -art. 14 DL. n.
201/2011 -SANZIONI";
Ulteriori istruzioni di compilazione sono reperibili nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.
47/E/2014 del 24 aprile 2014.
2
MODALITÀ DI CALCOLO
La disciplina per l'applicazione del nuovo tributo è demandata al Regolamento della tassa sui rifiuti
(Iuc-Tari), modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 16 luglio 2015.
TARIFFE 2015
Le tariffe TARI 2015 deliberate dal Consiglio Comunale in data 16 luglio 2015 (CC. N. 69/2015)
sono le seguenti:
Utenze domestiche –Tariffe in vigore dal 01/01/2015Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti
Quota fissa
(€/mq/anno)
0,60
0,70
0,79
0,85
0,92
0,97
Quota variabile
(€/anno)
40,53
72,95
93,21
121,58
145,90
166,16
ES. : una famiglia costituita da n. 2 persone e che occupa un appartamento di 100 mq pagherà €.
70,00 (100mq x 0,70) + €. 72,95 = €. 142,95. A tale importo deve aggiungersi il 5% di Tributo
Provinciale, per cui l’importo complessivo definitivamente dovuto sarà pari ad €. 142,95 + 5% = €.
150,10 arrotondato ad €. 150,00.
Utenze non domestiche –Tariffe in vigore dal 01/01/2015Categorie di attività
1. Musei, associazioni, biblioteche,
scuole, luoghi di culto
2. Cinema, teatri
3. Autorimesse e magazzini senza
vendita diretta
4. Campeggi,
distributori
di
carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
Quota fissa
(€/mq/anno)
Quota variabile
(€/mq)
0,39
0,36
1,28
1,15
1,48
1,35
0,75
0,69
0,00
1,01
4,85
3,19
3,71
3,31
3,00
1,81
0,00
0,93
4,43
2,93
3,37
3,01
2,73
1,66
3
13. Negozi di abbigliamento, calzature,
librerie, cartolerie, ferramenta e
altri beni durevoli
14. Edicola,
farmacia,
tabaccai,
plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelie,
tende e tessuti cappelli e ombrelli,
antiquari
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Att. artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista
18. Att. artigianali tipo botteghe:
falegname,
idraulico, fabbro,
elettricista
19. Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20. Att. industriali con capannoni di
produzione
21. Att. artigianali di produzione di
beni specifici
22. Ristoranti,
trattorie,
osterie,
pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffe, pasticcerie, pizza al
taglio
25. Supermercati, pane e pasta,
macellerie , salumi e formaggio,
generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante,
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi
di
mercato
generi
alimentari
30. Discoteche night club
2,78
2,54
2,88
2,62
1,79
1,64
2,84
2,58
2,15
1,97
1,62
1,48
1,71
1,57
0,91
0,83
2,03
1,84
5,50
5,02
4,79
4,37
3,90
3,56
4,71
4,31
1,52
1,38
7,08
6,45
0,00
0,00
6,21
5,67
3,76
3,44
ES. : un ufficio privato sito in un locale di 100 mq pagherà €. 300,00 (100mq x 3,00) + €. 273,00
(100mq x 2,73) = €. 573,00. A tale importo deve aggiungersi il 5% di Tributo Provinciale, per cui
l’importo complessivo definitivamente dovuto sarà pari ad €. 573,00 + 5% = €. 601,65 arrotondato
ad €. 602,00.
Tariffa giornaliera
La tariffa giornaliera, applicata alle utenze che occupano, con o senza autorizzazione,
temporaneamente1 locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico
passaggio.
1
Per occupazione temporanea si intende l'utilizzo inferiore a 183 giorni nell'arco dell'anno, anche se non continuativi
4
La tariffa, calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione, è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale pari al 50 %.
ESENZIONI- RIDUZIONI- AGEVOLAZIONI-ADEMPIMENTI
Le ipotesi di esenzione, riduzione ed agevolazione nell’applicazione della tariffa sono riportate nel
Regolamento IUC –parte TARI-
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le
sostanze non pericolose di cui alla vigente regolamentazione comunale (Deliberazione del C.C. 64
del 09 settembre 2014) relativa all’assimilazione ai rifiuti urbani, dei rifiuti speciali non pericolosi
provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti
adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da
attività sanitarie.
I rifiuti di cui al precedente comma 1 sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che, per ciascuna
delle categorie di attività elencate i quantitativi totali e le frazioni indifferenziate destinate allo
smaltimento, non superino i coefficienti di produzione kd stabiliti con deliberazione consiliare per
ciascuna categoria di utenza non domestica.
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