regolamento sul diritto di accesso agli atti, sulla partecipazione all
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REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, SULLA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 46 DEL 27.07.2004 TITOLO I NORME SUL DIRITTO D’ACCESSO Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Documenti amministrativi Art. 3 - Spese e imposte Art. 4 - Responsabile del procedimento di accesso Art. 5 - Accesso informale Art. 6 - Accesso formale Art. 7 - Modalità e termini per l’esercizio del diritto d’accesso Art. 8 - Limiti al diritto d’accesso Art. 9 - Rifiuto, limitazione e differimento dell’accesso Art. 10 - Ricorso al Presidente della Provincia Art. 11 - Ricorso all’autorità giudiziaria Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 8 TITOLO II NORME SULLA PARTECIPAZIONE Art. 12 - Istanze, petizioni e proposte Pag. 9 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 13 - Ambito di applicazione Art. 14 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio Art. 15 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte Art. 16 - Sospensione dei termini del procedimento Art. 17 - Comunicazione dell’inizio del procedimento Art. 18 - Intervento dei soggetti interessati Art. 19 - Termine finale del procedimento Art. 20 - Impossibilità a rispettare il termine stabilito Art. 21 - Responsabile del procedimento Art. 22 - Compito del responsabile del procedimento Art. 23 - Integrazioni e modifiche del regolamento 2 Pag. 10 Pag. 10 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 13 Pag. 14 Pag. 14 TITOLO I NORME SUL DIRITTO D’ACCESSO ARTICOLO 1 Oggetto 1) Come previsto dallo Statuto, la Provincia riconosce ai cittadini il diritto a ottenere informazioni sull’attività degli uffici e dei servizi dipendenti oltre che su quella delle istituzioni ed Enti da essa partecipati o controllati; 2) In attuazione di quanto disposto dall’articolo 22, comma 3, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi d’esclusione del diritto d’accesso ai documenti amministrativi della Provincia; 3) Il diritto d’accesso ai documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal presente Regolamento, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; 4) Come previsto dalla legge e dal regolamento consiliare, quando, nell’espletamento del mandato, i consiglieri provinciali chiedono di prendere visione o di avere copia degli atti e dei documenti d’archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi della Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati nonché degli atti provenienti da altri Enti o privati non devono specificare i motivi della richiesta né l’interesse alla stessa; 5) Come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 27 giugno 1992, il diritto d’accesso si esercita con riferimento agli atti del procedimento e, durante il corso dello stesso, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. ARTICOLO 2 Documenti amministrativi 1) Come previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, della Provincia o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; 2) Per procedimento amministrativo si intende il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e finalizzati al conseguimento di specifici obiettivi inerenti l’azione amministrativa della Provincia. ARTICOLO 3 Spese e imposte 1) Come previsto dall’articolo 25, comma 1, della legge n.241/90 e successive modificazioni, l’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione nelle misure stabilite dalla Giunta provinciale; 3 2) Come previsto dall’articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n.352/92, su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate previo pagamento dell’imposta di bollo; 3) Al consigliere provinciale, che nell’espletamento del mandato, chiede copia di documenti amministrativi non possono essere addebitati i costi di riproduzione e i diritti di visura e ricerca. ARTICOLO 4 Responsabile del procedimento di accesso 1) Come previsto dall’articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n.352/92, responsabile del procedimento d’accesso è il dirigente del settore o del servizio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento stesso o a detenerlo stabilmente oppure, su designazione di questi, un dipendente del medesimo settore o servizio; 2) Come previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge n.241/90 e successive modificazioni, il dirigente, o il suo delegato, si assume la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale; 3) Se in un procedimento amministrativo intervengono più settori, per dirigente responsabile si intende quello a cui compete l’adozione dell’atto conclusivo o lo detiene stabilmente. A lui compete esprimere il parere di cui all’articolo 49 del decreto di legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 4) Al responsabile del procedimento compete l’osservanza dei termini prescritti per la conclusione del procedimento. Può sollecitare, eventualmente attraverso il Direttore generale o, in mancanza di questi, attraverso il Segretario generale, i responsabili delle varie fasi del procedimento che non si conformano alla tempistica fissata; 5) Se citato in giudizio, dal singolo cittadino oppure dalla Provincia, il responsabile del procedimento può chiamare a rispondere delle azioni e delle eventuali omissioni i responsabili delle singole fasi del procedimento. ARTICOLO 5 Accesso informale 1) Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.352/92, il diritto d’accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento; 2) Il richiedente oltre a indicare gli estremi del documento richiesto deve specificare e, qualora occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far verificare la propria identità e i poteri rappresentativi che gli competono; 3) La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta mediante l’indicazione della pubblicazione che contiene le notizie, l’esibizione del documento, l’estrazione di copia o altra modalità idonea; 4) Se la richiesta proviene da una pubblica amministrazione, essa deve essere presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo; 4 5) Qualora non sia possibile accogliere immediatamente la richiesta presentata in via informale oppure sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità e sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse a ottenere informazioni o copia della documentazione, il richiedente viene invitato a presentare istanza formale secondo le modalità previste dal successivo articolo 6 del presente Regolamento. ARTICOLO 6 Accesso formale 1) In alternativa a quanto previsto dall’articolo 5 del presente Regolamento, il richiedente - ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.352/92 - può sempre esercitare il diritto d’accesso presentando richiesta formale. L’ufficio deve rilasciare ricevuta avvalendosi di modulistica predisposta dalla Provincia oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 2) Oltre a indicare le generalità e gli eventuali poteri rappresentativi, se occorre, il richiedente deve comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta stessa e indicare gli elementi idonei a individuare il documento richiesto; 3) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento deve, entro 10 giorni, darne comunicazione al richiedente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine di trenta giorni, di cui al successivo articolo, del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata; 4) La richiesta formale presentata a un Ente diverso da quello nei cui confronti va esercitato il diritto d’accesso deve essere immediatamente trasmessa a quello competente informando il richiedente; 5) Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 del precedente articolo 5. ARTICOLO 7 Modalità e termini per l’esercizio del diritto d’accesso 1) Se non disposto diversamente dalla legge o dal presente regolamento e dalla tabella I ad esso allegata, i documenti richiesti devono essere dati in visione entro 30 giorni. Analogo termine va rispettato per il rilascio delle copie; 2) Come previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.352/92, i termini indicati dal precedente comma 1 decorrono dall’inizio d’ufficio del procedimento oppure dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte; 3) L’atto di accoglimento della richiesta d’accesso deve riportare l’indirizzo della sede e l’ufficio a cui rivolgersi per ottenere visione o copia dei documenti; 4) Nei termini indicati nell’atto di accoglimento, il richiedente o una persona da lui delegata, che può essere eventualmente accompagnata da una terza persona della quale devono essere registrate le generalità in calce alla richiesta, può visionare i documenti e prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, il contenuto degli atti; 5 5) La visione avviene negli uffici del responsabile del procedimento alla presenza, se necessario, di un dipendente incaricato; 6) I documenti concessi in visione non vanno asportati. Non vanno alterati in alcun modo né su di essi si possono tracciare segni; 7) L’accoglimento della richiesta d’accesso a un documento consente l’accesso anche agli altri atti in esso richiamato o che hanno concorso a formarlo tranne nei casi di diniego previsti dalla legge e/o dal presente regolamento; 8) Come previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge n.241/90 e successive modificazioni, ogni provvedimento amministrativo compresi quelli che riguardano l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria; 9) In ogni atto notificato al richiedente vanno indicati il termine e l’autorità cui può essere presentato ricorso. ARTICOLO 8 Limiti al diritto d’accesso 1) Come previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n.267/2000, con temporanea e motivata dichiarazione, il Presidente della Provincia può vietare l’accesso ai documenti amministrativi se questi riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese e associazioni. In particolare, può essere applicato il divieto se vi è riferimento a interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali, e commerciali dei soggetti indicati anche se i dati sono stati forniti alla Provincia direttamente dagli interessati; 2) Come previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.352/92 e dall’articolo 3, lettera b, del decreto ministeriale n.415 del 10 maggio 1994, sono riservati gli atti e i documenti sequestrati dall’autorità giudiziaria oppure che sono a disposizione della magistratura in base a un formale provvedimento; 3) Il diritto d’accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22 della legge n.241/90 e successive modificazioni, non si applica agli atti che contengono informazioni estranee alla sfera soggettiva del richiedente; 4) Salvo diverse disposizioni di legge, sono esclusi dal diritto d’accesso: a) i fascicoli personali dei dipendenti e gli atti relativi alla loro salute e ai procedimenti disciplinari; b) gli elaborati relativi a prove concorsuali, fino alla conclusione dei concorsi stessi; c) gli atti relativi a trattative precontrattuali, fino alla stipula del contratto; d) i pareri legali non richiamati negli atti; e) le memorie difensive relative a un giudizio nel quale la Provincia è stata parte; f) i progetti e gli atti, non richiamati nei documenti, che costituiscono espressioni di attività intellettuale; g) i documenti che contribuiscono alla formazione di atti normativi e amministrativi generali, di pianificazione e programmazione durante la fase di 6 preparazione degli stessi nonché di atti emanati in relazione a procedimenti tributari; 5) Al richiedente deve essere comunque garantita la visione degli atti dei procedimenti amministrativi se la conoscenza è necessaria per curare o difendere interessi giuridici; 6) I documenti non possono essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento di cui al successivo articolo 9. ARTICOLO 9 Rifiuto, limitazione e differimento dell’accesso 1) Così come previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.352/92, il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso all’atto richiesto in maniera formale devono essere motivati dal responsabile del procedimento facendo riferimento alle norme di legge e a quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 8 e al successivo comma 2 di questo articolo del Regolamento nonché alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta; 2) Qualora sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 2, della legge n.241/90, il responsabile del procedimento dispone il differimento dell’accesso. Allo stesso modo si comporta per salvaguardare le esigenze di riservatezza della Provincia, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti quando l’eventuale conoscenza di atti può compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa; 3) Se il responsabile del procedimento dispone il differimento dell’accesso, con provvedimento motivato, deve anche fissarne i termini per un periodo, comunque, non superiore ai 3 mesi. Può essere concessa una proroga per uguale durata che dovrà essere sempre adeguatamente motivata; 4) Qualora venissero a cessare i presupposti oggettivi per il differimento o per la limitazione dell’accesso, il responsabile del procedimento deve comunicarlo tempestivamente all’interessato; 5) Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta. ARTICOLO 10 Ricorso al Presidente della Provincia 1) Contro il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso è ammesso sempre il ricorso al Presidente della Provincia; 2) Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24 novembre 1971, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato oppure da quando il richiedente ne abbia avuto piena conoscenza. 7 ARTICOLO 11 Ricorso all’autorità giudiziaria 1) Come previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n.241/90 e successive modificazioni, contro le determinazioni amministrative riguardanti il diritto d’accesso è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato oppure da quando il richiedente ne ha avuta piena conoscenza. Uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta, il Tribunale amministrativo regionale decide in Camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La decisione del Tribunale amministrativo regionale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato che decide con le medesime modalità e negli stessi termini. TITOLO II NORME SULLA PARTECIPAZIONE ARTICOLO 12 Istanze, petizioni e proposte 1) Come previsto dall’articolo 16 dello Statuto, i cittadini, singoli e/o associati, possono presentare alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di diritti e interessi collettivi; 2) Le istanze, petizioni e proposte di cui al comma precedente vanno presentate al Presidente della Provincia che le trasmette all’organo competente a trattarle dandone notizia ai presentatori o ai loro rappresentanti che hanno diritto a ottenere copia delle determinazioni che vengono adottate al riguardo dall’Organo trattante; 3) Come previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge n.241/90 e successive modificazioni, quando il procedimento inizia a seguito della presentazione di un’istanza la Provincia lo deve concludere con l’adozione di un provvedimento espresso; 4) L’organo competente deve, entro 60 giorni, dare risposta, scritta e motivata, alle interrogazioni sottoscritte da almeno 500 cittadini e alle petizioni che hanno l’adesione di almeno 1.000 cittadini, tutti residenti nel territorio provinciale; 5) Le proposte devono essere presentate da almeno 5.000 cittadini residenti nel territorio provinciale che le formulano secondo uno schema di deliberazione, redatta nelle forme previste, con allegata relazione esplicativa e corredata dei necessari elementi tecnici e finanziari. In merito alle proposte di iniziativa popolare, l’organo competente deve deliberare entro 90 giorni dalla presentazione. TITOLO III 8 NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ARTICOLO 13 Ambito di applicazione 1) Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi di competenza della Provincia; 2) I procedimenti di competenza della Provincia si concludono con un provvedimento espresso nei termini stabiliti, per ciascuno, nella tabella I allegata che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che contiene, altresì, l’indicazione del settore competente; 3) Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, della legge n.241/90 e successive modificazioni, i procedimenti non inclusi nella tabella allegata si concludono entro 30 giorni; 4) I termini fissati dal presente Regolamento risultano dalla somma dei tempi necessari a ciascun settore della Provincia chiamato ad intervenire nel procedimento. ARTICOLO 14 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio 1) Come previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge n.241/90 e successive modificazioni, quando un procedimento è iniziato d’ufficio la Provincia deve concluderlo con l’adozione di un provvedimento; 2) Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Provincia ha formale notizia del fatto da cui scaturisce l’obbligo di provvedere; 3) Se l’atto deriva da organo o ufficio di altro Ente, il termine iniziale decorre dalla data in cui la Provincia ha ricevuto la richiesta o la proposta. ARTICOLO 15 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte 1) Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell’istanza come risulta dal protocollo d’archivio; 2) La domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Provincia e portati a conoscenza dei cittadini con mezzi idonei; 3) Perché possa essere soddisfatta, la domanda o l’istanza deve essere corredata dalla documentazione da cui risulta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge o dai regolamenti. Nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 la documentazione può essere sostituita da apposita dichiarazione; 4) Qualora la domanda o l’istanza venga ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro 60 giorni, lo comunica a chi ha presentato l’istanza indicando le cause per cui non può essere accettata. Se le anomalie vengono sanate il termine iniziale per l’esame decorre dal momento in cui la domanda, regolarizzata o completa dei documenti mancanti, viene ricevuta dalla Provincia. 9 ARTICOLO 16 Sospensione dei termini del procedimento 1) Se un atto è soggetto alla verifica degli organi di controllo, i termini del procedimento sono sospesi per tutto il tempo necessario al controllo stesso; 2) Nel caso in cui i procedimenti amministrativi prevedano l’intervento del richiedente o di altro soggetto giuridico privato, ma investito di funzione pubblica, i termini sono sospesi fino a quando non sono stati acquisiti i pareri dei soggetti interessati. ARTICOLO 17 Comunicazione dell’inizio del procedimento 1) Come previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge n.241/90 e successive modificazioni, salvo che non esistono particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento deve comunicare l’avvio del procedimento stesso: a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; b) ai soggetti la cui partecipazione al procedimento è prevista per legge o dal Regolamento; c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento; 2) L’Ufficio competente dà notizia dell’avvio del procedimento utilizzando ogni mezzo idoneo e con le modalità che, per ogni singolo procedimento e in relazione al numero dei soggetti interessati, possono essere disciplinate con provvedimenti dirigenziali; 3) Nella comunicazione devono essere indicati: a) la struttura e il funzionario responsabile del procedimento; b) l’oggetto del procedimento; c) l’ufficio dove si può prendere visione degli atti; d) i termini previsti per la conclusione del procedimento; 4) Se anche uno degli elementi indicati nel precedente comma 3 viene omesso nella comunicazione il soggetto interessato può chiederne la motivazione al responsabile del procedimento che, entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo, deve fornire gli opportuni chiarimenti; 5) Qualora per l’elevato numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile oppure risulti particolarmente gravosa e nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento rende noti gli elementi di cui al precedente comma 3 mediante forme di idonea pubblicità stabilite per l’occasione. ARTICOLO 18 Intervento dei soggetti interessati 1) Come previsto dall’articolo 9 della legge n.241/90, possono intervenire nel procedimento i soggetti che rappresentano interessi pubblici o privati e coloro che, 10 costituiti in associazioni o comitati, sono portatori di interessi diffusi e ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento; 2) Tali soggetti, nonché quelli indicati nel precedente articolo 17, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto disposto dall’articolo 24 della legge n.241/90; b) di presentare memorie scritte e documenti sempre che il procedimento non sia concluso. I termini da rispettare sono pari a 2/3 di quelli fissati per la durata del procedimento; 3) La Provincia ha l’obbligo di valutare se le memorie scritte e i documenti di cui al precedente comma sono pertinenti all’oggetto del procedimento. Se la valutazione è negativa, il provvedimento finale deve riportarne le motivazioni. ARTICOLO 19 Termine finale del procedimento 1) I termini per la conclusione dei procedimenti fanno riferimento alla data di adozione del provvedimento oppure, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione; 2) Tranne per i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge n.241/2000, se talune fasi del procedimento sono di competenza di altri Enti, il termine finale comprende i periodi di tempo necessari per l’espletamento delle varie fasi. A tal fine il responsabile del procedimento verifica, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell’ambito del termine finale per il completamento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità, del termine finale, l’Ente provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge; 3) Quando la legge prevede che la domanda dell’interessato si intende respinta o accolta dopo l’inutile decorso del termine di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio rifiuto o del silenzio assenso costituisce il termine entro il quale la Provincia deve adottare la propria determinazione; 4) Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini della tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità. ARTICOLO 20 Impossibilità a rispettare il termine stabilito 1) Nel caso in cui per eccezionali esigenze istruttorie o evenienze non vengono rispettati i termini stabiliti per l’emanazione dell’atto richiesto, il responsabile del procedimento deve comunicare all’interessato le ragioni del ritardo, motivandole, e indicare la data entro cui l’atto verrà adottato; 2) La comunicazione deve avvenire entro un tempo pari a 1/5 del limite massimo previsto dal presente Regolamento per la conclusione del procedimento. 11 ARTICOLO 21 Responsabile del procedimento 1) Il dirigente della struttura competente assegna la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento di competenza, nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale, a sé o ad altro dipendente addetto, secondo i criteri di cui ai successivi commi; 2) Salvo che non sia altrimenti disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente o dipendente responsabile della struttura organizzativa competente intendendosi in tal senso la struttura semplice o complessa nell’esclusivo ambito della quale il procedimento si avvia ed esaurisce; 3) Al dirigente responsabile si intende assegnato il procedimento che dovesse rientrare nella competenza di più sottostrutture della medesima struttura dirigenziale, nonché quello riguardante il singolo ufficio per il quale non è individuabile un responsabile ai sensi del comma precedente; 4) Se in un procedimento amministrativo intervengono più strutture dirigenziali, il dirigente interessato principalmente al procedimento, cioè il dirigente della struttura dal quale il medesimo origini, d’ufficio o ad istanza ne è il responsabile. A costui compete l’espressione del parere di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 267/2000; 5) Sul responsabile del procedimento grava, nei confronti del cittadino interessato, la responsabilità dell’inosservanza dei termini prescritti per la conclusione dello stesso e vigila su di esso dal momento propulsivo a quello conclusivo; 6) Al responsabile del procedimento spetta di sollecitare, eventualmente attraverso il Direttore Generale, i responsabili delle fasi subprocedimentali che non si conformassero ai rispettivi tempi indicati nella allegata tabella I) od in altra fonte legislativa o regolamentare; 7) Il responsabile dell’intero procedimento, adito in causa dal cittadino o dalla stessa amministrazione, può chiamare a rispondere delle rispettive azioni od omissioni i responsabili delle singole fasi infraprocedimentali. ARTICOLO 22 Compito del responsabile del procedimento 1) Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall’articolo 6 della legge n.241/90 e dal presente regolamento. Egli svolge, altresì, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio. ARTICOLO 23 Integrazioni e modifiche del regolamento 1) I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento devono essere indicati con atto integrativo; 2) La segreteria generale della Provincia aggiorna periodicamente il quadro dei procedimenti amministrativi proponendo al Consiglio provinciale la revisione della tabella I. 12 ANNOTAZIONI GENERALI La presente tabella contiene i procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Varese. Per ciascun provvedimento sono individuate: 1) l’unità organizzativa responsabile del provvedimento finale e della relativa istruttoria; 2) i tempi subprocedimentali; 3) i termini necessari per la conclusione del procedimento. Si intendono per Uffici Centrali (U.C.) la Segreteria Generale e la Ragioneria e i tempi a disposizione sono quantificati in giorni 20 complessivi. N.B. Quando il termine decorre da una richiesta, questa si intende sempre completa e munita di tutti i requisiti. SETTORE DENOMINAZIONE DELLA FASE TEMPI DI ADOZIONE COMPLESSIVI SUBPROCEDIMENTALE GENERALE MASSIMI AFFARI GENERALI E LEGALI Contratti Stipulazione dei contratti di LL.PP a seguito di gara 60 gg. dall’aggiudicazione Stipulazione di contratti di servizi o 75 gg. dall’aggiudicazione fornitura (norme U.E) a seguito di gara Stipulazione di contratti a seguito di 30 gg. dalla ricezione della cottimi o trattativa privata determinazione di aggiudicazione Svincoli cauzione provvisoria Patrimonio 30 gg. dalla data di aggiudicazione Pagamento acconti ditte catastali in secondo quanto seguito ad accordo bonario per preliminare acquisto aree Pagamento saldi ditte catastali in 120 gg. da seguito ad accordo bonario per frazionamento U.T.E. acquisto aree Espropri Provvedimenti delegati in materia espropriativa: a) indicazioni della misura delle indennità di esproprio da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto (Decreto) b) provvedimenti, in favore di espropriandi, di pagamento delle indennità accettate e di deposito delle altre indennità c/o la Cassa DD.PP. c) provvedimenti di autorizzazioni al pagamento di somme in deposito c/o la Cassa DD.PP a titolo di indennizzo di esproprio d) provvedimenti di espropriazione definitiva e) retrocessione disposto dal approvazione 60 gg. dalla richiesta 60 gg. dalla richiesta 60 gg.dalla richiesta 90 gg. dalla richiesta 90 gg. dalla richiesta Provvedimenti delegati in materia di occupazione d’urgenza e di attività previste dagli artt 7 e 8 Legge 2359/1865 a) decreto di occupazione 30 gg. dalla richiesta d’urgenza b) decreto di libero accesso 30 gg.dalla richiesta Procedura espropriativa i dove la Legge non prevede termini specifici, i provvedimenti deliberativi alla procedura espropriativa vengono emanati entro i termini stabiliti dalla deliberazione di approvazione del progetto. SICUREZZA Intervento non urgente riferito a 15 gg. richiesta di sopralluoghi riguardanti materie di competenza Trasmissione ricorsi alla Prefettura Trasmissione M.C.T.C. documenti Trasmissione Prefettura Restituzione versate patenti somme ritirate 30 gg. ritirati 5 gg. alla 5 gg. erroneamente 20 gg. Notifica atti vari 20 gg. Trasmissione atti per confisca veicoli 20 gg. Rilascio documentazioni riguardanti 20 gg. sinistri non sottoposti a tutela Attività di Polizia Amministrativa di 20 gg. competenza. Trasmissione rapporti di sopralluogo. Rilascio di copie di atti non sottoposti a 20 gg. tutela Contestazioni illeciti amministrativi per 20 gg. dalla richiesta da parte del violazione norme del codice stradale servizio competente per materia + U.C. ii SETTORE FINANZE E BILANCIO Informazioni e chiarimenti Ufficio Tributi 30 gg. dalla richiesta. Certificazioni interessi riscatto alloggio 10 gg. da richiesta + U.C. Rilascio duplicati attestazioni ritenute 5 gg. da richiesta +U.C. fiscali Emissione del mandato 45 gg. dal ricevimento della pratica completa + U.C. Emissione della reversale 45 gg. dal ricevimento della completa + U.C. Cessione di credito 15 gg. da richiesta + U.C. pratica Pagamento, liquidazione e saldo a 20 gg. dalla proposta completa di seguito di accordo bonario per acquisto liquidazione e pagamento proveniente aree dall’U.T. Ced Acquisti in economia 20 gg. dalla richiesta +U.C Acquisti per assistenza sistematica e 50 gg. dalla richiesta del preventivo manutentiva, locazione hardware e software SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA Gestione Personale Collocamento a riposo 15 gg. dalla domanda Concorsi interni 150 gg. dalla deliberazione di indizione del concorso alle comunicazioni agli interessati Concorsi pubblici 180 gg. dalla deliberazione indizione alle comunicazioni finali di Assunzione appartenenti a categorie 60 gg. dalla richiesta collocamento protette mirato Autorizzazioni ai dipendenti a svolgere 30 gg. dalla richiesta incarichi esterni, ed altre deliberazioni a favore di dipendenti Assunzione per mobilità da altri enti e 30 gg. dalla richiesta interessato viceversa Comandi e distacchi di personale 30 gg. Certificazione ricongiunzione 60 gg. dalla richiesta ministeriale Pensioni Pratiche per Cessione iii 1/5 dello 10 gg. dalla consegna dei documenti stipendio Predisposizione dei conti di pensione 30 gg.dalla data di cessazione Certificazione ex INADEL per 30 gg. dalla cessazione corresponsione della I.P.S. (Modello 350 / P) per cessati con o senza diritto a pensione Riliquidazione trattamenti provvisori di 60 gg. dal ricevimento pensione Certificati di servizio e mod. 98 CPDEL 30 gg. dal ricevimento comportanti ricostruzione di carriera Stipendi Certificazione varia 30 gg. dal ricevimento Dichiarazioni certificati vari 30 gg. dal ricevimento Ricostruzione carriere e riliquidazioni 40 gg. dal ricevimento individuali ai soli effetti economici Applicazioni contrattuali o altri istituti 90 gg. dalla data di esecutività del collettivi relativo provvedimento Trattamento economico fondamentale 2° periodo di paga dal ricevimento del e compenso per il miglioramento provvedimento efficienza dei servizi Economato SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI Liquidazione salario accessorio assegno nucleo familiare Acquisti e forniture di servizi Autorizzazione, concessioni, relativi ad opere su SS.PP. ed 1° periodo di paga dal ricevimento delle richieste documentate 50 gg. dalla richiesta del preventivo + U.C. pareri 90 gg. Svincolo polizza fidejussoria deposito 70 gg. dalla richiesta di svincolo cauzionale per autorizzazioniconcessioni Parere per cessione di aree 40 gg. Occupazione temporanea di aree 20 gg. Occupazione temporanea per mezzi 60 gg. pubblicitari Ordinanze per chiusura temporanea rilascio provvedimento: 30 gg. dalla strade non disciplinate dal Codice della ricezione dell’istanza, 10 gg. in caso Strada d’urgenza Autorizzazione trasporti eccezionali su 30 gg. dalla richiesta SS.PP. Nulla osta per gara ciclista 15 gg dalla richiesta SETTORE EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI Stato avanzamento lavori per opere Termini come da capitolato pubbliche Certificati di collaudo Termini come da capitolato Certificati di regolare esecuzione Termini come da capitolato iv L.R. 70/80: Approvazione del Piano di 70 gg. + U.C. dalla scadenza del riparto per edilizia scolastica (fondi termine per la presentazione delle regionali) domande, o termine più breve se previsto dalla Regione Lombardia + U.C. SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA Stato avanzamento lavori per opere Termini come da capitolato pubbliche Certificati di collaudo Termini come da capitolato Certificati di regolare esecuzione Termini come da capitolato SETTORE PATRIMONIO BENI ARCHITETTONICI Stato avanzamento lavori per opere Termini come da capitolato pubbliche Certificati di collaudo Termini come da capitolato Certificati di regolare esecuzione Termini come da capitolato v SETTORE ENERGIA ED ECOLOGIA Approvazione progetti e contestuali 150 gg. + U.C.* autorizzazioni esercizio attività di smaltimento/recupero rifiuti, ivi comprese varianti sostanziali impianti (artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97) Autorizzazioni esercizio nuovi impianti 90 gg. + U.C.* di smaltimento/recupero rifiuti - varianti operazioni svolte (Art. 28 D.Lgs. 22/97) Rinnovo autorizzazioni esercizio attività 180 gg. + U.C.* di smaltimento/recupero rifiuti, anche con eventuali varianti sostanziali impianti Pareri per attività ed impianti di 120 gg. + U.C.* smaltimento/recupero rifiuti di competenza autorizzativa della Regione Lombardia Richieste chiarimenti, interpretazioni legislative pareri, 60 gg. + U.C. Autorizzazioni per varianti non 90 gg. + U.C.* sostanziali e/o nulla-osta modifiche migliorative impianti Iscrizione Registro ditte per attività 90 gg. + U.C.* recupero rifiuti in procedura semplificata (ex artt. 32 e 33 D.Lgs. 22/97) Certificazione ultimazione bonifiche/risanamenti lavori 60 gg. + U.C. Richieste accertamenti/sopralluoghi a 60 gg. + U.C. seguito di segnalazioni esterne Contestazioni illeciti amministrativi ai 90 gg. dal ricevimento segnalazioni o sensi delle normative rifiuti ed acque dalla data dell’accertamento + tempi superficiali (D.Lgs. 22/97 e s.m.i. – notifica + U.C. D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) Svincolo polizze fidejussorie prestate 90 gg. dalla richiesta, salvo diniego per autorizzazioni per accertati danni ambientali o per mancato ripristino siti Nuove autorizzazioni officine “Bollino 30 gg. + U.C. Blu” Autorizzazioni per impianti produzione 150 gg. + U.C.* energia elettrica (D.P.R. n. 53/83) Comunicazione valore indice 60 gg. + U.C.* energetico per impianti assimilati agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili (L. 9/91 e deliberazione CIP n. 6/92) Autorizzazioni per la costruzione di 60 gg. + U.C.* impianti e linee elettriche sino a 30.000 Volt (L.R. 52/82) vi Autorizzazioni per la costruzione di (tempi non stabiliti dalla normativa per particolare complessità impianti e linee elettriche sino a la dell’istruttoria) 150.000 Volt (L.R. 52/82) Verifica pratiche ex D.P.R. 203/88 30 gg. + U.C.* (tecniche e/o amministrative) 90 gg. + U.C.* Autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 Istruttoria ex D.P.R. 203/88 per attività 45 gg. + U.C.* a ridotto inquinamento atmosferico mediante domanda a carattere generale parte 30 gg. + U.C.* Richieste pareri tecnici da Regione Lombardia ed Enti vari Istruttoria deliberazioni 30 gg. + U.C. Liquidazione fatture 40 gg. + U.C. Nuove autorizzazioni per scarichi reflui 120 gg. + U.C.* industriali, urbani e civili in corpi idrici superficiali Nulla-osta per manutenzioni impianti di 60 gg. + U.C. depurazione Proroghe dei termini imposti prescrizioni atti autorizzativi da 60 gg. + U.C.* Revoche atti autorizzativi 60 gg. + U.C. Accertamenti tecnici a seguito 60 gg. + U.C. segnalazioni inconvenienti ambientali Autorizzazioni escavazione pozzi 180 gg. + U.C.* Licenze attingimenti acque superficiali 60 gg. + U.C.* Concessioni di derivazione sotterranee e/o superficiali acque 450 gg. + U.C.* Richieste sopralluoghi e accertamenti 60 gg. + U.C. su segnalazioni esterne nell’ambito delle Riserve Naturali “Palude Brabbia” e “Lago di Biandronno” o nelle fasce limitrofe ai corpi idrici superficiali ex LL.RR. 33/77 e 86/83 ed ai sensi del D.P.R. 357/97 (S.I.C. – siti di interesse comunitario e Z.P.S. – zone di protezione speciale) Pareri di competenza (S.I.C. e Z.P.S.) 60 gg. + U.C. per valutazione incidenze ai sensi D.G.R. n. VII/14106 dell’8.08.2003 Valutazioni Z.P.S.) di incidenza (S.I.C. e 60 gg. + U.C. Autorizzazioni ex LL.RR. 33/77 e 86/83 45 gg. + U.C. vii Contestazioni illeciti amministrativi ex 90 gg. dal ricevimento esito LL.RR. 33/77 e 86/83 accertamenti + tempi notifica + U.C. NOTA * I TERMINI INDICATI POSSONO SUBIRE INTERRUZIONI PER INTERVENTI, NELLA FASE ISTRUTTORIA, DA PARTE DELLA STESSA PROVINCIA O DI ALTRI ENTI O SOGGETTI TERZI INTERESSATI (pareri, integrazione di documentazione tecnica, amministrativa e contabile) E PER ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONI PROPEDEUTICHE A QUELLE CHE IL SETTORE DEVE RILASCIARE (V.I.A., paesaggistiche, ecc). SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOSCHIVO VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA (DIPENDE DAL SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI) Trasmissione Prefettura elenco GEV 30 gg come da circolare 16.2.1993 semestrale Rinnovo decreti GEV 90 gg. disposizioni Prefettura SETTORE MARKETING TERRITORIALE E IDENTITA’ CULTURALE L.R. 38/80: erogazione contributi per 30 gg. dall’erogazione dei fondi attività cinematografiche e audiovisive regionali e a rendicontazione completa (Fondi regionali e provinciali) L.R 58/77 erogazione contributi in 30 gg. dall’erogazione dei fondi campo teatrale (fondi regionali e regionali e a rendicontazione completa provinciali) L.R. 9/93: erogazione contributi in 30 gg. dall’erogazione dei fondi campo educativo e culturale (fondi regionali e a rendicontazione completa regionali e provinciali) L.R. 75/78 interventi in campo musicale 30 gg. dall’erogazione dei fondi regionali e a rendicontazione completa - Turismo L.R. 27/96: Rilascio di autorizzazioni 60 gg. dal completamento all’apertura di Agenzia di viaggi e documentazione + pubblicazione Turismo all’Albo pretorio L.R. 27/96: Variazione delle condizioni originarie delle autorizzazioni Cambio di denominazione Trasferimento di titolarità e/o variazione della regione sociale Cessione di azienda o di ramo d’azienda Trasferimento di sede all’interno della Provincia Trasferimento in sede in altra Provincia Sostituzione del Direttore Tecnico Trasferimento in sede legale della Società viii 50 gg. dall’istanza + U.C 50 gg. all’istanza + U.C. 50 gg. dall’istanza + U.C. 30 gg. dall’istanza + U.C. 50 gg. dall’istanza + U.C. 30 gg. dall’istanza + U.C. 30 gg. dall’istanza + U.C. L.R. 12/97: classificazione alberghiere - Biblioteche Provvedimenti di 60 gg. dall’istanza + U.C. delle strutture L.R. 81/85: Approvazione del Piano di 90 gg. dalla comunicazione riparto per biblioteche (fondi regionali) dell’approvazione del finanziamento regionale + U.C Erogazione contributi non prevedibili 90 gg. dall’istanza nel Piano di riparto L.R. 81/85 Approvazione del 120 gg. dalla comunicazione programma triennale in materia di dell’approvazione del programma Biblioteche e di archivi storici di Ente Locale e di interesse locale ix SETTORE POLITICHE PER L’AGRICOLTURA E GESTIONE FAUNISTICA - Politiche per l’Agricoltura L.R. 80/89 – art. 19; cambio di 120 gg. da ricezione domanda destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e/o boscati L.R. 47/85 - art 9; condono edilizio su 120 gg. da ricezione domanda terreni sottoposti a vincolo idrogeologico L.R. 80/89 – art. 17; autorizzazione al 120 gg. da ricezione domanda taglio piante Aiuti per la forestazione ex L.R. 80/89 – 60 gg. da ricezione domanda F.R.I.S.L. e altre normative O.C.M. Carni 30 gg. da ricevimento verbali AGEA O.C.M. Vitivinicolo 180 gg. dal termine di presentazione denuncia vigneto P.S.R. Mis. C (1.3) Formazione 60 gg. da presentazione domanda e 30 gg. per controlli e liquidazione contributo P.S.R. Mis. Tecnica N (1.14) Assistenza 60 gg. da presentazione domanda e 30 gg. per controlli e liquidazione contributo Elettrificazione agricola 30 gg. dalla richiesta munita di parere ENEL L.R. 24/89 “Rilascio tess. raccolta 30 gg. dalla richiesta di rilascio tartufi” tesserino L.R. 26/93 ambientali” – 3/01 “Miglioramenti 60 gg. dal termine di consegna della domanda L.R.26/93 – 3/01 “Danni da selvaggina” 180 gg. dalla denuncia del danno L.R. 37/93 – Reflui zootecnici 25 gg. dalla presentazione richiesta parere L.R. 3/92 – Disciplina dell’agriturismo 90 gg. per l’emissione del certificato di complementarietà PSR Mis. agriturismo P (1.16) Contributi 60 gg. dal ricevimento domanda – pre istruttoria – verb. sopral. 90 gg. invio elenco graduatoria Regione dalla pres. domanda 30 gg. accertamento finale dalla richiesta 15 gg. dall’accertamento finale invio elenco liquid.Regione Quote latte: ricevimento contratti e 60 gg. dal ricevimento istanza variazioni aziendali PSR Mis. E (2.5) “Indennità 60 gg da scadenza domanda per compensativa in zone svantaggiate” istruttoria 240 gg. per controlli a campione della presentazione domanda 270 gg. per liquidazione x PSR Mis. F Agroambientali “ (2.6) “Misure 45 gg. istruttoria pre-domanda e pubblicazione graduatoria 30 gg. per approvazione graduatoria definitiva 120 gg. comunicazione esito istruttoria 240 gg. per controlli a campione dalla presentazione domanda 250 gg. per liquidazione Reg. CEE 2078/92 – Programma 30 gg. istruttoria amministrativa agroambientale regionale 120 gg. per controlli in azienda 180 gg. per invio elenco da liquidare 180 gg. dalla data del sopral. per indebito percepito con verbale 30 gg. per risposta a ricorsi 30 gg. per invio esito sopralluogo Vidimazione registri 30 gg. dalla presentazione richiesta L.R. 93/80 ex art. 3 punto 2 lett. c) entro 60 gg. dal ricevimento della Rilascio Certificazione per edificazione domanda in zona agricola per imprenditori agricoli L.R. 7/2000 Riconoscimento qualifica imprenditore agricolo entro 30 gg. dal ricevimento della di domanda Piano di Sviluppo Rurale – Misura “a” (1.1) Sostegno in conto capitale ai programmi di investimenti strutturali effettuati da imprese agricole entro 60 gg. dalla presentazione della domanda per l’istruttoria entro 30 gg. dalla presentazione della domanda di verifica finale Reg. CE 1257/99 Misura “b” (1.2) entro 60 gg. dalla presentazione della Erogazione di un premio per il primo domanda per l’istruttoria insediamento dei giovani agricoltori entro 30 gg. dalla richiesta di liquidazione del contributo Reg. CE 1257/99 Misura “r” (3.18) entro 60 gg. dalla presentazione della Sviluppo e miglioramento delle domanda per l’istruttoria dei progetti infrastrutture rurali esecutivi Legge 185/92 art. 3 comma 3 lett. a) entro 130 gg. dalla presentazione o b) della domanda per l’istruttoria Nuova disciplina del fondo di entro 60 gg. dalla richiesta di solidarietà nazionale. liquidazione finale Interventi volti al ripristino di infrastrutture rurali Legge 185/92 art. 3 comma 2 Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate entro 130 gg. dalla presentazione della domanda per l’istruttoria entro 60 gg. dalla richiesta di liquidazione finale Legge 10/91 art. 13 entro 30 gg. dal ricevimento della Contributi per produzione e utilizzo domanda energia proveniente da biomasse entro 30 gg. dalla richiesta di liquidazione finale Espressione pareri centri 90 gg. dalla data di ricevimento + U.C. compostaggio autorizzati dalla Regione Lombardia ed autorizzazioni per centri di compostaggio provinciali xi NORMATIVA Piccola Proprietà contadina - D.L. 114/48, L. 604/54 e succ. modif Attestato provvisorio 20 gg. dal rogito presentato in domanda entro 3 anni dalla data del rogito presentato in domanda Attestato definitivo L. 643/72 – Agev. Fiscali su atti di successione fra coltivatori diretti Attestato definitivo 20 gg. dal domanda rogito presentato in L. 694/75 – Agev. Fiscali per trasferim. Fondi tra familiari coltivatori diretti. Attestato definitivo 20 gg. dal domanda rogito presentato in Attestato definitivo 20 gg. dal domanda rogito presentato in L. 36/77 – Agev. Fiscali per acquisto fondi da parte di Impr. Agricoli Reg. CE 429/90 Burro concentrato Reg. CE 570/88 – Contributi sul burro per prodotti da forno Reg. CE 804/68 e succ. modif. Ammasso privato burro Reg. CE 2207/2000 – Contributi prodotti lattiero caseari nelle scuole Prelievo prodotto e invio all’Ist. Lattiero Autorizzazione alla Caseario di Lodi commercializzazione 30 gg. (salvo Relazione finale al Ministero esigenze dell’azienda che ne fa esplicita richiesta scritta sollevando l’Ente da responsabilità degli esiti delle analisi.) Verifica requisiti in fase di avviamento Accertamenti mensili 90 gg. Verifica idoneità la prima volta 30 gg. Controlli contestuali con l’inizio e la fine dell’ammasso. Verifica di mantenimento in ammasso. 30 gg. Controlli sulla distribuzione trimestre scolastico. ogni entro 30 gg. dalla liquidazione dell’aiuto domanda di Verifiche semestrali della contabilità Segnalazione alla Repressione Frodi solo in caso di irregolarità Controlli all’arrivo della prima fornitura 10 gg. Reg. CE 2204/90 e succ. modific. Caseina incorporata nei latticini Reg. CEE 2191/81 Contributi sul burro a Enti senza scopo di lucro Progetto “Cultura che nutre” Rendicontazione a fine anno scolastico 60 gg. (31 agosto) Atti di liquidazione Iter di verifica sulle fatturazioni degli 30 gg. esperti o sulle pezze giustificative prodotte da scuole Reg. 1255/68; autorizzazione 30 giorni dall’istanza, eccetto per le all’acquisto e impiego di Fitofarmaci domande di iscrizione agli esami e ai corsi, che vengono soddisfatte in base al raggiungimento di un congruo numero di richieste Reg. CE 2080/92 (foreste) secondo disposizioni attuative regionali, o in assenza, 60 giorni dalla richiesta Albo Regionale delle Imprese Boschive 30 giorni dall’istanza Piani di Assestamento e di Indirizzo secondo i vigenti criteri per la Forestale redazione dei piani di assestamento Misure forestali del Piano di Sviluppo secondo disposizioni attuative Rurale (2.8 e 2.9) regionali, specifiche per misura xii L.R. 18/97, art. 6; autorizzazione 60 giorni dalla richiesta, ex sezione 1, paesistica per disboscamento di terreni capitolo III, PUNTO 3.1 DEI “Criteri boscati per l’esercizio delle funzioni amministrative” UFFICIO U.M.A. Assegnazione agevolato carburante agricolo 30 giorni dalla domanda Stampa libretti di riepilogo 30 giorni dalla domanda assegnazione di carburante agricolo agevolato e di controllo Stampa elenco assegnazioni Scadenze bimestrali Stampa elenco inadempimenti Scadenza annuale al 30 giugno xiii CACCIA E PESCA Gestione faunistica Rilascio/Rinnovo Decreto a guardia 30 gg da ricezione domanda giurata Venatoria/Pescatoria Autorizzazione all’esercizio della pesca 30 gg da ricezione domanda nei Centri Privati di Pesca Autorizzazione per lavori in alveo e/o 30 gg. da ricezione domanda litorali di acque pubbliche Interventi di miglioramento ambientale 60 gg. da ricezione domanda completa di documentazione Istituzione zone di addestramento cani Tipo A 60 gg.da richiesta + U.C. Istituzione zone di ripopolamento ittico 90 gg. dalla richiesta + U.C. Pareri per istituzione Aziende 30 gg. dalla data di ricevimento della Faunistiche Venatorie e Aziende Agro- richiesta regionale + U.C Venatorie Autorizzazione per istituzione Aziende 90 gg. dalla data della richiesta + U.C Faunistiche Venatorie e Aziende AgroVenatorie ISTITUZIONE ZONE A PARTICOLARI REGIMI DI CACCIA: Decreto istitutivo zona addestramento 30 gg. dalla data di ricezione della cani tipo B eC richiesta + U.C Provvedimenti di restituzione oggetti All’esibizione sequestrati pagamento Liquidazione indennizzo agli agricoltori per danno alle colture della ricevuta del 180 gg. dalla denuncia del danno + U.C. RILASCIO AUTORIZZAZIONI VARIE IN MATERIA DI CACCIA: Tesserini venatori regionali 60 gg. da data ricezione richiesta moduli da Regione Lombardia + U.C. Ammissione o diniego all’esercizio 90 gg. da data ricezione richiesta + sulla caccia negli ambiti territoriali e U.C. comprensorio alpino Appostamento fisso: nuova richiesta 45 gg. + U.C. dalla data di ricezione della richiesta Gare cinofile (autorizzazione) Autorizzazioni detenzione allevamento selvaggina: a) professionale b) amatoriale xiv 30 gg. da data ricezione domanda + U.C. e 60 gg. da data ricezione richiesta + U.C. 30 gg. dalla domanda + U.C. Attività tassidermia: a) autorizzazione all’esercizio attività 30 gg. data ricezione richiesta + U.C. tassidermista b) autorizzazione esemplari di fauna ad imbalsamare 30 gg. data ricezione richiesta + U.C. Certificato abilitazione venatoria 15 gg. data superamento esame abilitazione venatoria + U.C. RILASCIO AUTORIZZAZIONI VARIE IN MATERIA DI PESCA: Licenza pesca dilettantistica rilascio immediato tramite ricezione presso ufficio sportello Licenza pesca professionale 20 gg. da parere commissione acque interne. Autorizzazione gare pesca 30 gg. da data ricezione richiesta + U.C. Autorizzazione semine ittiche 30 gg. da data ricezione richiesta + U.C. Marcatura attrezzi di professione 30 gg. da data ricezione richiesta + U.C. Rimborso versamenti errati in materia 30 gg. da data ricezione richiesta + di caccia o pesca U.C. Agricoltura e attività produttive Contributi vari 70 gg. dalla richiesta + U.C. L.R. 18/73: Elettrificazione 30 gg. dalla richiesta munita di parere ENEL + U.C. L.R. 80/90; destinazione idrogeologico art. 19: terreni Cambio di 30 gg. dal parere STAP + U.C. a vincolo L.R. 80/90 ; art. 17: Autorizzazione al 30 gg. dall’eventuale parere STAP + taglio piante U.C. L.R. 80/90: rimboschimenti Contributi per 60 gg. dal parere STAP + U.C. Legge 47/85: “Condono edilizio” su 30 gg. dal parere STAP + U.C. terreni a vincolo idrogeologico xv SETTORE POLITICHE SOCIALI Ufficio Famiglia Funzioni ass.li art. 5 L. 67/93 30 gg. + U.C Infanzia Adolescenza e aggiornamento criteri e parametri per Disabilità sensoriale interventi per progetti (quando si ha comunicazione dei contenuti della Legge Finanziaria) Assistenza infanti e adolescenti e gestanti art. 5 L. 67/93 a) Oneri ricovero in Istituto b) Oneri per interventi di sostegno Interventi a favore disabili sensoriali a) b) 90 gg +U.C. entro il termine periodo di riferimento (semestre + U.C.) entro il termine periodo di riferimento (semestre + U.C) Convenzione Istituto dei Ciechi di 90 gg. dalla data ultimo progetto di intervento + U.C. Milano Centro Studi Provinciale (CESP) Attivazione Corsi Braille 30 gg. + U.C. Incarichi prof.li convenzioni 70 gg. + U.C. Progetti non comportanti spese 30 gg. + U.C. Erogazione contributi a terzi 70 gg + U.C. Gare forniture servizi e materiali 70 gg. + U.C. Ufficio Autorizzazioni Autorizzazioni al funzionamento 70 gg. + U.C strutture socio-Assistenziale L.R. 1/86 Ufficio Amministrativo Erogazione contributi a terzi Affidamento prof.li Comunità alloggio e liquidazioni 70 gg. + U.C. incarichi 70 gg. + U.C. Convenzioni varie 70 gg. + U.C. Gare forniture servizi e materiale 70 gg. + U.C. Funzioni ass.li art. 5 Legge 67/93 Assistenza Minori legittimi/illegittimi a) Ammissioni 30 gg. + U.C b) Dimissioni c) Rapporti con l’Ente affidatario 30 gg. dal ricevimento + U.C. Assistenza Minori legittimi/illegittimi rapporti con Magistratura Minorile art. 9 Legge 184/93 Relazioni periodiche e pareri di 30 gg. dalla richiesta + U.C. adottabilità/affido Gestione CCP-Liquidazione fatture su 15 gg. + U.C. rendicontazione trimestrale Appalti servizi: Farmacia e Consulenti esterni xvi 70 gg. + U.C. SETTORE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE Formazione Professionale Concessione professionale contributi formazione 90 gg Parere di corrispondenza del progetto 30 gg. formativo agli standard regionali corsi ex D.Lgs. 626/94 e D:Lgs 242/96 Rilascio attestazione di conformità agli 30 gg. standard dormativi regionali ex D.Lgs. 626/94 e D:Lgs 242/96 Autorizzazione allo svolgimento corsi 30 gg. (dal mese successivo) ex L. 494/96 Riconoscimento corsi di formazione 60 gg professionale (art. 27 L. R. 95/80) Centri per l’impiego Collocamento Mirato Richieste di preselezione delle aziende 30 gg. Richieste stage 30 gg. Rilascio certificazione di ottemperanza 30 gg. ex art. 17 n. 68/99 Rilascio nulla osta al lavoro Rilascio certificato di iscrizione Collocamento Mirato Disabili 30 gg. al 30 gg. Richieste avviamento ex art. 18 L. n. 30 gg. 68/99 Riconoscimento passaggio diretto ai 30 gg. fini dell’assolvimento obblighi ex L. n. 68/99 Trasferimento di iscrizione 30 gg. Riconoscimento lavoratori invalidi ai fini 30 gg. dell’assolvimento obblighi ex L. n. 68/99 Richieste di preselezione/abbinamento 120 gg.(iniziativi aventi ad oggetti mirato interventi di collocamento mirato) Scuole Tutto il settore L.R. 31/80: Approvazione del piano di 70 gg. dall’erogazione riparto per diritto allo studio (Fondi regionali +U.C. regionali) Autorizzazione alla sospensione 30 gg. parziale degli obblighi occupazionali Incarichi prof.li/convenzioni xvii 60 gg. dei fondi AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE CFPIL Contributi a terzi (incentivi economici 70 gg. allievi) Procedure di comunicazioni TUTTI I SETTORI DELLA PROVINCIA valutazione allievi e 120 gg. PROCEDIMENTI SANZIONATORI (Adozione Ordinanze – Ingiunzione L. 1 anno (365 gg) dalla contestazione 689/81) xviii