regolamento sul diritto di accesso agli atti, sulla partecipazione all

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regolamento sul diritto di accesso agli atti, sulla partecipazione all
REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI
ACCESSO AGLI ATTI, SULLA
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA E SUL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 46 DEL 27.07.2004
TITOLO I
NORME SUL DIRITTO D’ACCESSO
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Documenti amministrativi
Art. 3 - Spese e imposte
Art. 4 - Responsabile del procedimento di accesso
Art. 5 - Accesso informale
Art. 6 - Accesso formale
Art. 7 - Modalità e termini per l’esercizio del diritto d’accesso
Art. 8 - Limiti al diritto d’accesso
Art. 9 - Rifiuto, limitazione e differimento dell’accesso
Art. 10 - Ricorso al Presidente della Provincia
Art. 11 - Ricorso all’autorità giudiziaria
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TITOLO II
NORME SULLA PARTECIPAZIONE
Art. 12 - Istanze, petizioni e proposte
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TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 13 - Ambito di applicazione
Art. 14 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
d’ufficio
Art. 15 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
ad iniziativa di parte
Art. 16 - Sospensione dei termini del procedimento
Art. 17 - Comunicazione dell’inizio del procedimento
Art. 18 - Intervento dei soggetti interessati
Art. 19 - Termine finale del procedimento
Art. 20 - Impossibilità a rispettare il termine stabilito
Art. 21 - Responsabile del procedimento
Art. 22 - Compito del responsabile del procedimento
Art. 23 - Integrazioni e modifiche del regolamento
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TITOLO I
NORME SUL DIRITTO D’ACCESSO
ARTICOLO 1
Oggetto
1) Come previsto dallo Statuto, la Provincia riconosce ai cittadini il diritto a ottenere
informazioni sull’attività degli uffici e dei servizi dipendenti oltre che su quella delle
istituzioni ed Enti da essa partecipati o controllati;
2) In attuazione di quanto disposto dall’articolo 22, comma 3, della legge n. 241 del 7
agosto 1990 e successive modificazioni, il presente Regolamento disciplina le
modalità di esercizio e i casi d’esclusione del diritto d’accesso ai documenti
amministrativi della Provincia;
3) Il diritto d’accesso ai documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal
presente Regolamento, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti;
4) Come previsto dalla legge e dal regolamento consiliare, quando, nell’espletamento
del mandato, i consiglieri provinciali chiedono di prendere visione o di avere copia
degli atti e dei documenti d’archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi
della Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati nonché degli atti provenienti
da altri Enti o privati non devono specificare i motivi della richiesta né l’interesse
alla stessa;
5) Come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 352 del 27 giugno 1992, il diritto d’accesso si esercita con riferimento agli atti del
procedimento e, durante il corso dello stesso, nei confronti dell’autorità competente
a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
ARTICOLO 2
Documenti amministrativi
1) Come previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione,
comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, della Provincia o, comunque,
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
2) Per procedimento amministrativo si intende il complesso di atti e di operazioni tra
loro funzionalmente collegati e finalizzati al conseguimento di specifici obiettivi
inerenti l’azione amministrativa della Provincia.
ARTICOLO 3
Spese e imposte
1) Come previsto dall’articolo 25, comma 1, della legge n.241/90 e successive
modificazioni, l’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione nelle misure stabilite dalla Giunta
provinciale;
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2) Come previsto dall’articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
n.352/92, su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate previo
pagamento dell’imposta di bollo;
3) Al consigliere provinciale, che nell’espletamento del mandato, chiede copia di
documenti amministrativi non possono essere addebitati i costi di riproduzione e i
diritti di visura e ricerca.
ARTICOLO 4
Responsabile del procedimento di accesso
1) Come previsto dall’articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
n.352/92, responsabile del procedimento d’accesso è il dirigente del settore o del
servizio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento stesso o a
detenerlo stabilmente oppure, su designazione di questi, un dipendente del
medesimo settore o servizio;
2) Come previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge n.241/90 e successive
modificazioni, il dirigente, o il suo delegato, si assume la responsabilità
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;
3) Se in un procedimento amministrativo intervengono più settori, per dirigente
responsabile si intende quello a cui compete l’adozione dell’atto conclusivo o lo
detiene stabilmente. A lui compete esprimere il parere di cui all’articolo 49 del
decreto di legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
4) Al responsabile del procedimento compete l’osservanza dei termini prescritti per la
conclusione del procedimento. Può sollecitare, eventualmente attraverso il Direttore
generale o, in mancanza di questi, attraverso il Segretario generale, i responsabili
delle varie fasi del procedimento che non si conformano alla tempistica fissata;
5) Se citato in giudizio, dal singolo cittadino oppure dalla Provincia, il responsabile del
procedimento può chiamare a rispondere delle azioni e delle eventuali omissioni i
responsabili delle singole fasi del procedimento.
ARTICOLO 5
Accesso informale
1) Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n.352/92, il diritto d’accesso si esercita in via informale mediante
richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento;
2) Il richiedente oltre a indicare gli estremi del documento richiesto deve specificare e,
qualora occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far
verificare la propria identità e i poteri rappresentativi che gli competono;
3) La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta
mediante l’indicazione della pubblicazione che contiene le notizie, l’esibizione del
documento, l’estrazione di copia o altra modalità idonea;
4) Se la richiesta proviene da una pubblica amministrazione, essa deve essere
presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento
amministrativo;
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5) Qualora non sia possibile accogliere immediatamente la richiesta presentata in via
informale oppure sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità e
sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse a ottenere informazioni o
copia della documentazione, il richiedente viene invitato a presentare istanza
formale secondo le modalità previste dal successivo articolo 6 del presente
Regolamento.
ARTICOLO 6
Accesso formale
1) In alternativa a quanto previsto dall’articolo 5 del presente Regolamento, il
richiedente - ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n.352/92 - può sempre esercitare il diritto d’accesso presentando
richiesta formale. L’ufficio deve rilasciare ricevuta avvalendosi di modulistica
predisposta dalla Provincia oppure tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;
2) Oltre a indicare le generalità e gli eventuali poteri rappresentativi, se occorre, il
richiedente deve comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta stessa e
indicare gli elementi idonei a individuare il documento richiesto;
3) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento
deve, entro 10 giorni, darne comunicazione al richiedente a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo ad accertarne la
ricezione. Il termine di trenta giorni, di cui al successivo articolo, del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata;
4) La richiesta formale presentata a un Ente diverso da quello nei cui confronti va
esercitato il diritto d’accesso deve essere immediatamente trasmessa a quello
competente informando il richiedente;
5) Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei
commi 2 e 4 del precedente articolo 5.
ARTICOLO 7
Modalità e termini per l’esercizio del diritto d’accesso
1) Se non disposto diversamente dalla legge o dal presente regolamento e dalla tabella
I ad esso allegata, i documenti richiesti devono essere dati in visione entro 30 giorni.
Analogo termine va rispettato per il rilascio delle copie;
2) Come previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
n.352/92, i termini indicati dal precedente comma 1 decorrono dall’inizio d’ufficio
del procedimento oppure dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad
iniziativa di parte;
3) L’atto di accoglimento della richiesta d’accesso deve riportare l’indirizzo della sede
e l’ufficio a cui rivolgersi per ottenere visione o copia dei documenti;
4) Nei termini indicati nell’atto di accoglimento, il richiedente o una persona da lui
delegata, che può essere eventualmente accompagnata da una terza persona della
quale devono essere registrate le generalità in calce alla richiesta, può visionare i
documenti e prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, il contenuto degli atti;
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5) La visione avviene negli uffici del responsabile del procedimento alla presenza, se
necessario, di un dipendente incaricato;
6) I documenti concessi in visione non vanno asportati. Non vanno alterati in alcun
modo né su di essi si possono tracciare segni;
7) L’accoglimento della richiesta d’accesso a un documento consente l’accesso anche
agli altri atti in esso richiamato o che hanno concorso a formarlo tranne nei casi di
diniego previsti dalla legge e/o dal presente regolamento;
8) Come previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge n.241/90 e successive
modificazioni, ogni provvedimento amministrativo compresi quelli che riguardano
l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale,
deve essere motivato. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze
dell’istruttoria;
9) In ogni atto notificato al richiedente vanno indicati il termine e l’autorità cui può
essere presentato ricorso.
ARTICOLO 8
Limiti al diritto d’accesso
1) Come previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n.267/2000, con temporanea e
motivata dichiarazione, il Presidente della Provincia può vietare l’accesso ai
documenti amministrativi se questi riguardano la vita privata o la riservatezza di
persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese e associazioni. In particolare, può
essere applicato il divieto se vi è riferimento a interessi epistolari, sanitari,
professionali, finanziari, industriali, e commerciali dei soggetti indicati anche se i
dati sono stati forniti alla Provincia direttamente dagli interessati;
2) Come previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
n.352/92 e dall’articolo 3, lettera b, del decreto ministeriale n.415 del 10 maggio
1994, sono riservati gli atti e i documenti sequestrati dall’autorità giudiziaria oppure
che sono a disposizione della magistratura in base a un formale provvedimento;
3) Il diritto d’accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22 della legge
n.241/90 e successive modificazioni, non si applica agli atti che contengono
informazioni estranee alla sfera soggettiva del richiedente;
4) Salvo diverse disposizioni di legge, sono esclusi dal diritto d’accesso:
a) i fascicoli personali dei dipendenti e gli atti relativi alla loro salute e ai
procedimenti disciplinari;
b) gli elaborati relativi a prove concorsuali, fino alla conclusione dei concorsi
stessi;
c) gli atti relativi a trattative precontrattuali, fino alla stipula del contratto;
d) i pareri legali non richiamati negli atti;
e) le memorie difensive relative a un giudizio nel quale la Provincia è stata parte;
f) i progetti e gli atti, non richiamati nei documenti, che costituiscono espressioni
di attività intellettuale;
g) i documenti
che contribuiscono alla formazione di atti normativi e
amministrativi generali, di pianificazione e programmazione durante la fase di
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preparazione degli stessi nonché di atti emanati in relazione a procedimenti
tributari;
5) Al richiedente deve essere comunque garantita la visione degli atti dei procedimenti
amministrativi se la conoscenza è necessaria per curare o difendere interessi
giuridici;
6) I documenti non possono essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al
potere di differimento di cui al successivo articolo 9.
ARTICOLO 9
Rifiuto, limitazione e differimento dell’accesso
1) Così come previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n.352/92, il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso all’atto
richiesto in maniera formale devono essere motivati dal responsabile del
procedimento facendo riferimento alle norme di legge e a quanto previsto ai commi
1, 2, 3 e 4 dell’articolo 8 e al successivo comma 2 di questo articolo del
Regolamento nonché alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere
accolta così come proposta;
2) Qualora sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui
all’articolo 24, comma 2, della legge n.241/90, il responsabile del procedimento
dispone il differimento dell’accesso. Allo stesso modo si comporta per
salvaguardare le esigenze di riservatezza della Provincia, in particolare nella fase
preparatoria dei provvedimenti quando l’eventuale conoscenza di atti può
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa;
3) Se il responsabile del procedimento dispone il differimento dell’accesso, con
provvedimento motivato, deve anche fissarne i termini per un periodo, comunque,
non superiore ai 3 mesi. Può essere concessa una proroga per uguale durata che
dovrà essere sempre adeguatamente motivata;
4) Qualora venissero a cessare i presupposti oggettivi per il differimento o per la
limitazione dell’accesso, il responsabile del procedimento deve comunicarlo
tempestivamente all’interessato;
5) Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta.
ARTICOLO 10
Ricorso al Presidente della Provincia
1) Contro il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso è ammesso sempre il
ricorso al Presidente della Provincia;
2) Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n.1199 del 24 novembre 1971, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla
data della notifica o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato
oppure da quando il richiedente ne abbia avuto piena conoscenza.
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ARTICOLO 11
Ricorso all’autorità giudiziaria
1) Come previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n.241/90 e successive
modificazioni, contro le determinazioni amministrative riguardanti il diritto
d’accesso è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 30
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa
dell’atto impugnato oppure da quando il richiedente ne ha avuta piena conoscenza.
Uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta, il Tribunale
amministrativo regionale decide in Camera di consiglio entro 30 giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso. La decisione del Tribunale
amministrativo regionale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato che decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
TITOLO II
NORME SULLA PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 12
Istanze, petizioni e proposte
1) Come previsto dall’articolo 16 dello Statuto, i cittadini, singoli e/o associati,
possono presentare alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere
interventi per la tutela di diritti e interessi collettivi;
2) Le istanze, petizioni e proposte di cui al comma precedente vanno presentate al
Presidente della Provincia che le trasmette all’organo competente a trattarle dandone
notizia ai presentatori o ai loro rappresentanti che hanno diritto a ottenere copia
delle determinazioni che vengono adottate al riguardo dall’Organo trattante;
3) Come previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge n.241/90 e successive
modificazioni, quando il procedimento inizia a seguito della presentazione di
un’istanza la Provincia lo deve concludere con l’adozione di un provvedimento
espresso;
4) L’organo competente deve, entro 60 giorni, dare risposta, scritta e motivata, alle
interrogazioni sottoscritte da almeno 500 cittadini e alle petizioni che hanno
l’adesione di almeno 1.000 cittadini, tutti residenti nel territorio provinciale;
5) Le proposte devono essere presentate da almeno 5.000 cittadini residenti nel
territorio provinciale che le formulano secondo uno schema di deliberazione, redatta
nelle forme previste, con allegata relazione esplicativa e corredata dei necessari
elementi tecnici e finanziari. In merito alle proposte di iniziativa popolare, l’organo
competente deve deliberare entro 90 giorni dalla presentazione.
TITOLO III
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NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ARTICOLO 13
Ambito di applicazione
1) Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano ai procedimenti
amministrativi di competenza della Provincia;
2) I procedimenti di competenza della Provincia si concludono con un provvedimento
espresso nei termini stabiliti, per ciascuno, nella tabella I allegata che costituisce
parte integrante del presente Regolamento e che contiene, altresì, l’indicazione del
settore competente;
3) Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, della legge n.241/90 e successive
modificazioni, i procedimenti non inclusi nella tabella allegata si concludono entro
30 giorni;
4) I termini fissati dal presente Regolamento risultano dalla somma dei tempi necessari
a ciascun settore della Provincia chiamato ad intervenire nel procedimento.
ARTICOLO 14
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio
1) Come previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge n.241/90 e successive
modificazioni, quando un procedimento è iniziato d’ufficio la Provincia deve
concluderlo con l’adozione di un provvedimento;
2) Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Provincia
ha formale notizia del fatto da cui scaturisce l’obbligo di provvedere;
3) Se l’atto deriva da organo o ufficio di altro Ente, il termine iniziale decorre dalla
data in cui la Provincia ha ricevuto la richiesta o la proposta.
ARTICOLO 15
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
1) Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di
ricevimento della domanda o dell’istanza come risulta dal protocollo d’archivio;
2) La domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla
Provincia e portati a conoscenza dei cittadini con mezzi idonei;
3) Perché possa essere soddisfatta, la domanda o l’istanza deve essere corredata dalla
documentazione da cui risulta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti
dalla legge o dai regolamenti. Nei casi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n.445/2000 la documentazione può essere sostituita da apposita
dichiarazione;
4) Qualora la domanda o l’istanza venga ritenuta irregolare o incompleta, il
responsabile del procedimento, entro 60 giorni, lo comunica a chi ha presentato
l’istanza indicando le cause per cui non può essere accettata. Se le anomalie
vengono sanate il termine iniziale per l’esame decorre dal momento in cui la
domanda, regolarizzata o completa dei documenti mancanti, viene ricevuta dalla
Provincia.
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ARTICOLO 16
Sospensione dei termini del procedimento
1) Se un atto è soggetto alla verifica degli organi di controllo, i termini del
procedimento sono sospesi per tutto il tempo necessario al controllo stesso;
2) Nel caso in cui i procedimenti amministrativi prevedano l’intervento del richiedente
o di altro soggetto giuridico privato, ma investito di funzione pubblica, i termini
sono sospesi fino a quando non sono stati acquisiti i pareri dei soggetti interessati.
ARTICOLO 17
Comunicazione dell’inizio del procedimento
1) Come previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge n.241/90 e successive
modificazioni, salvo che non esistono particolari esigenze di celerità, il responsabile
del procedimento deve comunicare l’avvio del procedimento stesso:
a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti;
b) ai soggetti la cui partecipazione al procedimento è prevista per legge o dal
Regolamento;
c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento;
2) L’Ufficio competente dà notizia dell’avvio del procedimento utilizzando ogni
mezzo idoneo e con le modalità che, per ogni singolo procedimento e in relazione al
numero dei soggetti interessati, possono essere disciplinate con provvedimenti
dirigenziali;
3) Nella comunicazione devono essere indicati:
a) la struttura e il funzionario responsabile del procedimento;
b) l’oggetto del procedimento;
c) l’ufficio dove si può prendere visione degli atti;
d) i termini previsti per la conclusione del procedimento;
4) Se anche uno degli elementi indicati nel precedente comma 3 viene omesso nella
comunicazione il soggetto interessato può chiederne la motivazione al responsabile
del procedimento che, entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo, deve fornire gli
opportuni chiarimenti;
5) Qualora per l’elevato numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile oppure risulti particolarmente gravosa e nei casi in cui vi siano particolari
esigenze di celerità, il responsabile del procedimento rende noti gli elementi di cui al
precedente comma 3 mediante forme di idonea pubblicità stabilite per l’occasione.
ARTICOLO 18
Intervento dei soggetti interessati
1) Come previsto dall’articolo 9 della legge n.241/90, possono intervenire nel
procedimento i soggetti che rappresentano interessi pubblici o privati e coloro che,
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costituiti in associazioni o comitati, sono portatori di interessi diffusi e ai quali può
derivare un pregiudizio dal provvedimento;
2) Tali soggetti, nonché quelli indicati nel precedente articolo 17, hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto disposto
dall’articolo 24 della legge n.241/90;
b) di presentare memorie scritte e documenti sempre che il procedimento non sia
concluso. I termini da rispettare sono pari a 2/3 di quelli fissati per la durata del
procedimento;
3) La Provincia ha l’obbligo di valutare se le memorie scritte e i documenti di cui al
precedente comma sono pertinenti all’oggetto del procedimento. Se la valutazione è
negativa, il provvedimento finale deve riportarne le motivazioni.
ARTICOLO 19
Termine finale del procedimento
1) I termini per la conclusione dei procedimenti fanno riferimento alla data di adozione
del provvedimento oppure, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il
destinatario ne riceve comunicazione;
2) Tranne per i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge n.241/2000, se talune fasi
del procedimento sono di competenza di altri Enti, il termine finale comprende i
periodi di tempo necessari per l’espletamento delle varie fasi. A tal fine il
responsabile del procedimento verifica, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti,
nell’ambito del termine finale per il completamento delle fasi medesime. Ove dalla
verifica risulti la non congruità, del termine finale, l’Ente provvede, nelle forme
prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla
legge;
3) Quando la legge prevede che la domanda dell’interessato si intende respinta o
accolta dopo l’inutile decorso del termine di un determinato tempo dalla
presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge per la formazione
del silenzio rifiuto o del silenzio assenso costituisce il termine entro il quale la
Provincia deve adottare la propria determinazione;
4) Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i
termini della tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.
ARTICOLO 20
Impossibilità a rispettare il termine stabilito
1) Nel caso in cui per eccezionali esigenze istruttorie o evenienze non vengono
rispettati i termini stabiliti per l’emanazione dell’atto richiesto, il responsabile del
procedimento deve comunicare all’interessato le ragioni del ritardo, motivandole, e
indicare la data entro cui l’atto verrà adottato;
2) La comunicazione deve avvenire entro un tempo pari a 1/5 del limite massimo
previsto dal presente Regolamento per la conclusione del procedimento.
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ARTICOLO 21
Responsabile del procedimento
1) Il dirigente della struttura competente assegna la responsabilità dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento di competenza, nonché,
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale, a sé o ad altro dipendente
addetto, secondo i criteri di cui ai successivi commi;
2) Salvo che non sia altrimenti disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente
o dipendente responsabile della struttura organizzativa competente intendendosi in
tal senso la struttura semplice o complessa nell’esclusivo ambito della quale il
procedimento si avvia ed esaurisce;
3) Al dirigente responsabile si intende assegnato il procedimento che dovesse rientrare
nella competenza di più sottostrutture della medesima struttura dirigenziale, nonché
quello riguardante il singolo ufficio per il quale non è individuabile un responsabile
ai sensi del comma precedente;
4) Se in un procedimento amministrativo intervengono più strutture dirigenziali, il
dirigente interessato principalmente al procedimento, cioè il dirigente della struttura
dal quale il medesimo origini, d’ufficio o ad istanza ne è il responsabile. A costui
compete l’espressione del parere di cui all’articolo 49 del decreto legislativo
267/2000;
5) Sul responsabile del procedimento grava, nei confronti del cittadino interessato, la
responsabilità dell’inosservanza dei termini prescritti per la conclusione dello stesso
e vigila su di esso dal momento propulsivo a quello conclusivo;
6) Al responsabile del procedimento spetta di sollecitare, eventualmente attraverso il
Direttore Generale, i responsabili delle fasi subprocedimentali che non si
conformassero ai rispettivi tempi indicati nella allegata tabella I) od in altra fonte
legislativa o regolamentare;
7) Il responsabile dell’intero procedimento, adito in causa dal cittadino o dalla stessa
amministrazione, può chiamare a rispondere delle rispettive azioni od omissioni i
responsabili delle singole fasi infraprocedimentali.
ARTICOLO 22
Compito del responsabile del procedimento
1) Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall’articolo 6
della legge n.241/90 e dal presente regolamento. Egli svolge, altresì, tutti gli altri
compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio.
ARTICOLO 23
Integrazioni e modifiche del regolamento
1) I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati
successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento devono essere
indicati con atto integrativo;
2) La segreteria generale della Provincia aggiorna periodicamente il quadro dei
procedimenti amministrativi proponendo al Consiglio provinciale la revisione della
tabella I.
12
ANNOTAZIONI GENERALI
La presente tabella contiene i procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di
Varese.
Per ciascun provvedimento sono individuate:
1)
l’unità organizzativa responsabile del provvedimento finale e della relativa istruttoria;
2)
i tempi subprocedimentali;
3)
i termini necessari per la conclusione del procedimento.
Si intendono per Uffici Centrali (U.C.) la Segreteria Generale e la Ragioneria e i tempi a
disposizione sono quantificati in giorni 20 complessivi.
N.B. Quando il termine decorre da una richiesta, questa si intende sempre completa e
munita di tutti i requisiti.
SETTORE
DENOMINAZIONE DELLA FASE
TEMPI DI ADOZIONE COMPLESSIVI
SUBPROCEDIMENTALE GENERALE
MASSIMI
AFFARI GENERALI E LEGALI
Contratti
Stipulazione dei contratti di LL.PP
a seguito di gara
60 gg. dall’aggiudicazione
Stipulazione di contratti di servizi o 75 gg. dall’aggiudicazione
fornitura (norme U.E) a seguito di gara
Stipulazione di contratti a seguito di 30 gg. dalla
ricezione della
cottimi o trattativa privata
determinazione di aggiudicazione
Svincoli cauzione provvisoria
Patrimonio
30 gg. dalla data di aggiudicazione
Pagamento acconti ditte catastali in secondo
quanto
seguito ad accordo bonario per preliminare
acquisto aree
Pagamento saldi ditte catastali in 120
gg.
da
seguito ad accordo bonario per frazionamento U.T.E.
acquisto aree
Espropri
Provvedimenti delegati in materia
espropriativa:
a) indicazioni della misura delle
indennità di esproprio da
corrispondere
a
titolo
provvisorio agli aventi diritto
(Decreto)
b) provvedimenti, in favore di
espropriandi, di pagamento
delle indennità accettate e di
deposito delle altre indennità
c/o la Cassa DD.PP.
c) provvedimenti
di
autorizzazioni al pagamento di
somme in deposito c/o la
Cassa DD.PP a titolo di
indennizzo di esproprio
d) provvedimenti
di
espropriazione definitiva
e) retrocessione
disposto
dal
approvazione
60 gg. dalla richiesta
60 gg. dalla richiesta
60 gg.dalla richiesta
90 gg. dalla richiesta
90 gg. dalla richiesta
Provvedimenti delegati in materia di
occupazione d’urgenza e di attività
previste dagli artt 7 e 8 Legge
2359/1865
a) decreto
di
occupazione 30 gg. dalla richiesta
d’urgenza
b) decreto di libero accesso
30 gg.dalla richiesta
Procedura espropriativa
i
dove la Legge non prevede termini
specifici, i provvedimenti deliberativi
alla procedura espropriativa vengono
emanati entro i termini stabiliti dalla
deliberazione di approvazione del
progetto.
SICUREZZA
Intervento non urgente riferito a 15 gg.
richiesta di sopralluoghi riguardanti
materie di competenza
Trasmissione ricorsi alla Prefettura
Trasmissione
M.C.T.C.
documenti
Trasmissione
Prefettura
Restituzione
versate
patenti
somme
ritirate
30 gg.
ritirati 5 gg.
alla 5 gg.
erroneamente 20 gg.
Notifica atti vari
20 gg.
Trasmissione atti per confisca veicoli
20 gg.
Rilascio documentazioni riguardanti 20 gg.
sinistri non sottoposti a tutela
Attività di Polizia Amministrativa di 20 gg.
competenza. Trasmissione rapporti di
sopralluogo.
Rilascio di copie di atti non sottoposti a 20 gg.
tutela
Contestazioni illeciti amministrativi per 20 gg. dalla richiesta da parte del
violazione norme del codice stradale
servizio competente per materia +
U.C.
ii
SETTORE FINANZE E BILANCIO
Informazioni e chiarimenti
Ufficio Tributi
30 gg. dalla richiesta.
Certificazioni interessi riscatto alloggio
10 gg. da richiesta + U.C.
Rilascio duplicati attestazioni ritenute 5 gg. da richiesta +U.C.
fiscali
Emissione del mandato
45 gg. dal ricevimento della pratica
completa + U.C.
Emissione della reversale
45 gg. dal ricevimento della
completa + U.C.
Cessione di credito
15 gg. da richiesta + U.C.
pratica
Pagamento, liquidazione e saldo a 20 gg. dalla proposta completa di
seguito di accordo bonario per acquisto liquidazione e pagamento proveniente
aree
dall’U.T.
Ced
Acquisti in economia
20 gg. dalla richiesta +U.C
Acquisti per assistenza sistematica e 50 gg. dalla richiesta del preventivo
manutentiva, locazione hardware e
software
SETTORE PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA
Gestione Personale
Collocamento a riposo
15 gg. dalla domanda
Concorsi interni
150 gg. dalla deliberazione di
indizione
del
concorso
alle
comunicazioni agli interessati
Concorsi pubblici
180 gg. dalla deliberazione
indizione alle comunicazioni finali
di
Assunzione appartenenti a categorie 60 gg. dalla richiesta collocamento
protette
mirato
Autorizzazioni ai dipendenti a svolgere 30 gg. dalla richiesta
incarichi esterni, ed altre deliberazioni
a favore di dipendenti
Assunzione per mobilità da altri enti e 30 gg. dalla richiesta interessato
viceversa
Comandi e distacchi di personale
30 gg.
Certificazione ricongiunzione
60 gg. dalla richiesta ministeriale
Pensioni
Pratiche
per
Cessione
iii
1/5
dello 10 gg. dalla consegna dei documenti
stipendio
Predisposizione dei conti di pensione
30 gg.dalla data di cessazione
Certificazione
ex
INADEL
per 30 gg. dalla cessazione
corresponsione della I.P.S. (Modello
350 / P) per cessati con o senza diritto
a pensione
Riliquidazione trattamenti provvisori di 60 gg. dal ricevimento
pensione
Certificati di servizio e mod. 98 CPDEL 30 gg. dal ricevimento
comportanti ricostruzione di carriera
Stipendi
Certificazione varia
30 gg. dal ricevimento
Dichiarazioni certificati vari
30 gg. dal ricevimento
Ricostruzione carriere e riliquidazioni 40 gg. dal ricevimento
individuali ai soli effetti economici
Applicazioni contrattuali o altri istituti 90 gg. dalla data di esecutività del
collettivi
relativo provvedimento
Trattamento economico fondamentale 2° periodo di paga dal ricevimento del
e compenso per il miglioramento provvedimento
efficienza dei servizi
Economato
SETTORE VIABILITA’ E
TRASPORTI
Liquidazione salario accessorio
assegno nucleo familiare
Acquisti e forniture di servizi
Autorizzazione, concessioni,
relativi ad opere su SS.PP.
ed 1° periodo di paga dal ricevimento
delle richieste documentate
50 gg. dalla richiesta del preventivo +
U.C.
pareri 90 gg.
Svincolo polizza fidejussoria deposito 70 gg. dalla richiesta di svincolo
cauzionale
per
autorizzazioniconcessioni
Parere per cessione di aree
40 gg.
Occupazione temporanea di aree
20 gg.
Occupazione temporanea per mezzi 60 gg.
pubblicitari
Ordinanze per chiusura temporanea rilascio provvedimento: 30 gg. dalla
strade non disciplinate dal Codice della ricezione dell’istanza, 10 gg. in caso
Strada
d’urgenza
Autorizzazione trasporti eccezionali su 30 gg. dalla richiesta
SS.PP.
Nulla osta per gara ciclista
15 gg dalla richiesta
SETTORE EDILIZIA E SERVIZI
SCOLASTICI
Stato avanzamento lavori per opere Termini come da capitolato
pubbliche
Certificati di collaudo
Termini come da capitolato
Certificati di regolare esecuzione
Termini come da capitolato
iv
L.R. 70/80: Approvazione del Piano di 70 gg. + U.C. dalla scadenza del
riparto per edilizia scolastica (fondi termine per la presentazione delle
regionali)
domande, o termine più breve se
previsto dalla Regione Lombardia +
U.C.
SETTORE TERRITORIO E
URBANISTICA
Stato avanzamento lavori per opere Termini come da capitolato
pubbliche
Certificati di collaudo
Termini come da capitolato
Certificati di regolare esecuzione
Termini come da capitolato
SETTORE PATRIMONIO BENI
ARCHITETTONICI
Stato avanzamento lavori per opere Termini come da capitolato
pubbliche
Certificati di collaudo
Termini come da capitolato
Certificati di regolare esecuzione
Termini come da capitolato
v
SETTORE ENERGIA ED ECOLOGIA
Approvazione progetti e contestuali 150 gg. + U.C.*
autorizzazioni esercizio attività di
smaltimento/recupero
rifiuti,
ivi
comprese varianti sostanziali impianti
(artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97)
Autorizzazioni esercizio nuovi impianti 90 gg. + U.C.*
di smaltimento/recupero rifiuti - varianti
operazioni svolte (Art. 28 D.Lgs. 22/97)
Rinnovo autorizzazioni esercizio attività 180 gg. + U.C.*
di smaltimento/recupero rifiuti, anche
con eventuali varianti sostanziali
impianti
Pareri per attività ed impianti di 120 gg. + U.C.*
smaltimento/recupero
rifiuti
di
competenza
autorizzativa
della
Regione Lombardia
Richieste
chiarimenti,
interpretazioni legislative
pareri, 60 gg. + U.C.
Autorizzazioni
per
varianti
non 90 gg. + U.C.*
sostanziali e/o nulla-osta modifiche
migliorative impianti
Iscrizione Registro ditte per attività 90 gg. + U.C.*
recupero
rifiuti
in
procedura
semplificata (ex artt. 32 e 33 D.Lgs.
22/97)
Certificazione
ultimazione
bonifiche/risanamenti
lavori 60 gg. + U.C.
Richieste accertamenti/sopralluoghi a 60 gg. + U.C.
seguito di segnalazioni esterne
Contestazioni illeciti amministrativi ai 90 gg. dal ricevimento segnalazioni o
sensi delle normative rifiuti ed acque dalla data dell’accertamento + tempi
superficiali (D.Lgs. 22/97 e s.m.i. – notifica + U.C.
D.Lgs. 152/99 e s.m.i.)
Svincolo polizze fidejussorie prestate 90 gg. dalla richiesta, salvo diniego
per autorizzazioni
per accertati danni ambientali o per
mancato ripristino siti
Nuove autorizzazioni officine “Bollino 30 gg. + U.C.
Blu”
Autorizzazioni per impianti produzione 150 gg. + U.C.*
energia elettrica (D.P.R. n. 53/83)
Comunicazione
valore
indice 60 gg. + U.C.*
energetico per impianti assimilati agli
impianti che utilizzano fonti di energia
rinnovabili (L. 9/91 e deliberazione CIP
n. 6/92)
Autorizzazioni per la costruzione di 60 gg. + U.C.*
impianti e linee elettriche sino a 30.000
Volt (L.R. 52/82)
vi
Autorizzazioni per la costruzione di (tempi non stabiliti dalla normativa per
particolare
complessità
impianti e linee elettriche sino a la
dell’istruttoria)
150.000 Volt (L.R. 52/82)
Verifica pratiche ex D.P.R. 203/88 30 gg. + U.C.*
(tecniche e/o amministrative)
90 gg. + U.C.*
Autorizzazioni ex D.P.R. 203/88
Istruttoria ex D.P.R. 203/88 per attività 45 gg. + U.C.*
a ridotto inquinamento atmosferico
mediante
domanda
a
carattere
generale
parte 30 gg. + U.C.*
Richieste pareri tecnici da
Regione Lombardia ed Enti vari
Istruttoria deliberazioni
30 gg. + U.C.
Liquidazione fatture
40 gg. + U.C.
Nuove autorizzazioni per scarichi reflui 120 gg. + U.C.*
industriali, urbani e civili in corpi idrici
superficiali
Nulla-osta per manutenzioni impianti di 60 gg. + U.C.
depurazione
Proroghe dei termini imposti
prescrizioni atti autorizzativi
da 60 gg. + U.C.*
Revoche atti autorizzativi
60 gg. + U.C.
Accertamenti
tecnici
a
seguito 60 gg. + U.C.
segnalazioni inconvenienti ambientali
Autorizzazioni escavazione pozzi
180 gg. + U.C.*
Licenze attingimenti acque superficiali
60 gg. + U.C.*
Concessioni di derivazione
sotterranee e/o superficiali
acque 450 gg. + U.C.*
Richieste sopralluoghi e accertamenti 60 gg. + U.C.
su segnalazioni esterne nell’ambito
delle Riserve Naturali “Palude Brabbia”
e “Lago di Biandronno” o nelle fasce
limitrofe ai corpi idrici superficiali ex
LL.RR. 33/77 e 86/83 ed ai sensi del
D.P.R. 357/97 (S.I.C. – siti di interesse
comunitario e Z.P.S. – zone di
protezione speciale)
Pareri di competenza (S.I.C. e Z.P.S.) 60 gg. + U.C.
per valutazione incidenze ai sensi
D.G.R. n. VII/14106 dell’8.08.2003
Valutazioni
Z.P.S.)
di
incidenza
(S.I.C.
e 60 gg. + U.C.
Autorizzazioni ex LL.RR. 33/77 e 86/83 45 gg. + U.C.
vii
Contestazioni illeciti amministrativi ex 90
gg.
dal
ricevimento
esito
LL.RR. 33/77 e 86/83
accertamenti + tempi notifica + U.C.
NOTA
* I TERMINI INDICATI POSSONO
SUBIRE
INTERRUZIONI
PER
INTERVENTI,
NELLA
FASE
ISTRUTTORIA, DA PARTE DELLA
STESSA PROVINCIA O DI ALTRI
ENTI
O
SOGGETTI
TERZI
INTERESSATI (pareri, integrazione di
documentazione
tecnica,
amministrativa e contabile) E PER
ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONI
PROPEDEUTICHE A QUELLE CHE
IL SETTORE DEVE RILASCIARE
(V.I.A., paesaggistiche, ecc).
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
ANTINCENDIO BOSCHIVO
VIGILANZA ECOLOGICA
VOLONTARIA (DIPENDE DAL
SETTORE AFFARI GENERALI E
LEGALI)
Trasmissione Prefettura elenco GEV 30 gg come da circolare 16.2.1993
semestrale
Rinnovo decreti GEV
90 gg. disposizioni Prefettura
SETTORE MARKETING
TERRITORIALE E IDENTITA’
CULTURALE
L.R. 38/80: erogazione contributi per 30 gg. dall’erogazione dei fondi
attività cinematografiche e audiovisive regionali e a rendicontazione completa
(Fondi regionali e provinciali)
L.R 58/77 erogazione contributi in 30 gg. dall’erogazione dei fondi
campo teatrale (fondi regionali e regionali e a rendicontazione completa
provinciali)
L.R. 9/93: erogazione contributi in 30 gg. dall’erogazione dei fondi
campo educativo e culturale (fondi regionali e a rendicontazione completa
regionali e provinciali)
L.R. 75/78 interventi in campo musicale 30 gg. dall’erogazione dei fondi
regionali e a rendicontazione completa
-
Turismo
L.R. 27/96: Rilascio di autorizzazioni 60
gg.
dal
completamento
all’apertura di Agenzia di viaggi e documentazione
+
pubblicazione
Turismo
all’Albo pretorio
L.R. 27/96: Variazione delle condizioni
originarie delle autorizzazioni
Cambio di denominazione
Trasferimento di titolarità e/o
variazione
della
regione
sociale
Cessione di azienda o di ramo
d’azienda
Trasferimento
di
sede
all’interno della Provincia
Trasferimento in sede in altra
Provincia
Sostituzione del Direttore
Tecnico
Trasferimento in sede legale
della Società
viii
50 gg. dall’istanza + U.C
50 gg. all’istanza + U.C.
50 gg. dall’istanza + U.C.
30 gg. dall’istanza + U.C.
50 gg. dall’istanza + U.C.
30 gg. dall’istanza + U.C.
30 gg. dall’istanza + U.C.
L.R.
12/97:
classificazione
alberghiere
-
Biblioteche
Provvedimenti
di 60 gg. dall’istanza + U.C.
delle
strutture
L.R. 81/85: Approvazione del Piano di 90
gg.
dalla
comunicazione
riparto per biblioteche (fondi regionali)
dell’approvazione del finanziamento
regionale + U.C
Erogazione contributi non prevedibili 90 gg. dall’istanza
nel Piano di riparto
L.R.
81/85
Approvazione
del 120
gg.
dalla
comunicazione
programma triennale in materia di dell’approvazione del programma
Biblioteche e di archivi storici di Ente
Locale e di interesse locale
ix
SETTORE POLITICHE PER
L’AGRICOLTURA E GESTIONE
FAUNISTICA
-
Politiche per l’Agricoltura
L.R. 80/89 – art. 19; cambio di 120 gg. da ricezione domanda
destinazione dei terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico e/o boscati
L.R. 47/85 - art 9; condono edilizio su 120 gg. da ricezione domanda
terreni
sottoposti
a
vincolo
idrogeologico
L.R. 80/89 – art. 17; autorizzazione al 120 gg. da ricezione domanda
taglio piante
Aiuti per la forestazione ex L.R. 80/89 – 60 gg. da ricezione domanda
F.R.I.S.L. e altre normative
O.C.M. Carni
30 gg. da ricevimento verbali AGEA
O.C.M. Vitivinicolo
180 gg. dal termine di presentazione
denuncia vigneto
P.S.R. Mis. C (1.3) Formazione
60 gg. da presentazione domanda e
30 gg. per controlli e liquidazione
contributo
P.S.R. Mis.
Tecnica
N
(1.14)
Assistenza 60 gg. da presentazione domanda e
30 gg. per controlli e liquidazione
contributo
Elettrificazione agricola
30 gg. dalla richiesta munita di parere
ENEL
L.R. 24/89 “Rilascio tess. raccolta 30 gg. dalla richiesta di rilascio
tartufi”
tesserino
L.R. 26/93
ambientali”
–
3/01
“Miglioramenti 60 gg. dal termine di consegna della
domanda
L.R.26/93 – 3/01 “Danni da selvaggina” 180 gg. dalla denuncia del danno
L.R. 37/93 – Reflui zootecnici
25 gg. dalla presentazione richiesta
parere
L.R. 3/92 – Disciplina dell’agriturismo
90 gg. per l’emissione del certificato di
complementarietà
PSR
Mis.
agriturismo
P
(1.16)
Contributi 60 gg. dal ricevimento domanda – pre
istruttoria – verb. sopral.
90 gg. invio elenco graduatoria
Regione dalla pres. domanda
30 gg. accertamento finale dalla
richiesta 15 gg. dall’accertamento
finale invio elenco liquid.Regione
Quote latte: ricevimento contratti e 60 gg. dal ricevimento istanza
variazioni aziendali
PSR
Mis.
E
(2.5)
“Indennità 60 gg da scadenza domanda per
compensativa in zone svantaggiate”
istruttoria
240 gg. per controlli a campione della
presentazione domanda
270 gg. per liquidazione
x
PSR
Mis.
F
Agroambientali “
(2.6)
“Misure 45 gg. istruttoria pre-domanda e
pubblicazione graduatoria
30 gg. per approvazione graduatoria
definitiva
120 gg. comunicazione esito istruttoria
240 gg. per controlli a campione dalla
presentazione domanda
250 gg. per liquidazione
Reg. CEE 2078/92 – Programma 30 gg. istruttoria amministrativa
agroambientale regionale
120 gg. per controlli in azienda
180 gg. per invio elenco da liquidare
180 gg. dalla data del sopral. per
indebito percepito con verbale
30 gg. per risposta a ricorsi
30 gg. per invio esito sopralluogo
Vidimazione registri
30 gg. dalla presentazione richiesta
L.R. 93/80 ex art. 3 punto 2 lett. c)
entro 60 gg. dal ricevimento della
Rilascio Certificazione per edificazione domanda
in zona agricola per imprenditori
agricoli
L.R. 7/2000
Riconoscimento
qualifica
imprenditore agricolo
entro 30 gg. dal ricevimento della
di domanda
Piano di Sviluppo Rurale – Misura
“a” (1.1)
Sostegno in conto capitale ai
programmi di investimenti strutturali
effettuati da imprese agricole
entro 60 gg. dalla presentazione della
domanda per l’istruttoria
entro 30 gg. dalla presentazione della
domanda di verifica finale
Reg. CE 1257/99 Misura “b” (1.2)
entro 60 gg. dalla presentazione della
Erogazione di un premio per il primo domanda per l’istruttoria
insediamento dei giovani agricoltori
entro 30 gg. dalla richiesta di
liquidazione del contributo
Reg. CE 1257/99 Misura “r” (3.18)
entro 60 gg. dalla presentazione della
Sviluppo
e
miglioramento
delle domanda per l’istruttoria dei progetti
infrastrutture rurali
esecutivi
Legge 185/92 art. 3 comma 3 lett. a) entro 130 gg. dalla presentazione
o b)
della domanda per l’istruttoria
Nuova disciplina del fondo di entro 60 gg. dalla richiesta di
solidarietà nazionale.
liquidazione finale
Interventi
volti
al
ripristino
di
infrastrutture rurali
Legge 185/92 art. 3 comma 2
Nuova disciplina del fondo di
solidarietà nazionale
Interventi a favore delle aziende
agricole danneggiate
entro 130 gg. dalla presentazione
della domanda per l’istruttoria
entro 60 gg. dalla richiesta di
liquidazione finale
Legge 10/91 art. 13
entro 30 gg. dal ricevimento della
Contributi per produzione e utilizzo domanda
energia proveniente da biomasse
entro 30 gg. dalla richiesta di
liquidazione finale
Espressione
pareri
centri 90 gg. dalla data di ricevimento + U.C.
compostaggio autorizzati dalla Regione
Lombardia ed autorizzazioni per centri
di compostaggio provinciali
xi
NORMATIVA
Piccola Proprietà contadina - D.L.
114/48, L. 604/54 e succ. modif
Attestato provvisorio
20 gg. dal rogito presentato in
domanda
entro 3 anni dalla data del rogito
presentato in domanda
Attestato definitivo
L. 643/72 – Agev. Fiscali su atti di
successione fra coltivatori diretti
Attestato definitivo
20 gg. dal
domanda
rogito
presentato
in
L. 694/75 – Agev. Fiscali per
trasferim. Fondi tra familiari coltivatori
diretti.
Attestato definitivo
20 gg. dal
domanda
rogito
presentato
in
Attestato definitivo
20 gg. dal
domanda
rogito
presentato
in
L. 36/77 – Agev. Fiscali per acquisto
fondi da parte di Impr. Agricoli
Reg. CE 429/90 Burro concentrato
Reg. CE 570/88 – Contributi sul burro
per prodotti da forno
Reg. CE 804/68 e succ. modif.
Ammasso privato burro
Reg. CE 2207/2000 – Contributi
prodotti lattiero caseari nelle scuole
Prelievo prodotto e invio all’Ist. Lattiero Autorizzazione alla
Caseario di Lodi
commercializzazione 30 gg. (salvo
Relazione finale al Ministero
esigenze dell’azienda che ne fa
esplicita richiesta scritta sollevando
l’Ente da responsabilità degli esiti
delle analisi.)
Verifica requisiti in fase di avviamento
Accertamenti mensili
90 gg.
Verifica idoneità la prima volta
30 gg.
Controlli contestuali con l’inizio e la fine
dell’ammasso.
Verifica di mantenimento in ammasso. 30 gg.
Controlli sulla distribuzione
trimestre scolastico.
ogni entro 30 gg. dalla
liquidazione dell’aiuto
domanda
di
Verifiche semestrali della contabilità
Segnalazione alla Repressione Frodi
solo in caso di irregolarità
Controlli all’arrivo della prima fornitura
10 gg.
Reg. CE 2204/90 e succ. modific.
Caseina incorporata nei latticini
Reg. CEE 2191/81 Contributi sul
burro a Enti senza scopo di lucro
Progetto “Cultura che nutre”
Rendicontazione a fine anno scolastico 60 gg.
(31 agosto)
Atti di liquidazione
Iter di verifica sulle fatturazioni degli 30 gg.
esperti o sulle pezze giustificative
prodotte da scuole
Reg.
1255/68;
autorizzazione 30 giorni dall’istanza, eccetto per le
all’acquisto e impiego di Fitofarmaci
domande di iscrizione agli esami e ai
corsi, che vengono soddisfatte in base
al raggiungimento di un congruo
numero di richieste
Reg. CE 2080/92 (foreste)
secondo
disposizioni
attuative
regionali, o in assenza, 60 giorni dalla
richiesta
Albo Regionale delle Imprese Boschive 30 giorni dall’istanza
Piani di Assestamento e di Indirizzo secondo i vigenti criteri per la
Forestale
redazione dei piani di assestamento
Misure forestali del Piano di Sviluppo secondo
disposizioni
attuative
Rurale (2.8 e 2.9)
regionali, specifiche per misura
xii
L.R. 18/97, art. 6; autorizzazione 60 giorni dalla richiesta, ex sezione 1,
paesistica per disboscamento di terreni capitolo III, PUNTO 3.1 DEI “Criteri
boscati
per
l’esercizio
delle
funzioni
amministrative”
UFFICIO U.M.A.
Assegnazione
agevolato
carburante
agricolo 30 giorni dalla domanda
Stampa
libretti
di
riepilogo 30 giorni dalla domanda
assegnazione di carburante agricolo
agevolato e di controllo
Stampa elenco assegnazioni
Scadenze bimestrali
Stampa elenco inadempimenti
Scadenza annuale al 30 giugno
xiii
CACCIA E PESCA
Gestione faunistica
Rilascio/Rinnovo Decreto a guardia 30 gg da ricezione domanda
giurata Venatoria/Pescatoria
Autorizzazione all’esercizio della pesca 30 gg da ricezione domanda
nei Centri Privati di Pesca
Autorizzazione per lavori in alveo e/o 30 gg. da ricezione domanda
litorali di acque pubbliche
Interventi di miglioramento ambientale
60 gg. da ricezione domanda
completa di documentazione
Istituzione zone di addestramento cani
Tipo A
60 gg.da richiesta + U.C.
Istituzione zone di ripopolamento ittico
90 gg. dalla richiesta + U.C.
Pareri
per
istituzione
Aziende 30 gg. dalla data di ricevimento della
Faunistiche Venatorie e Aziende Agro- richiesta regionale + U.C
Venatorie
Autorizzazione per istituzione Aziende 90 gg. dalla data della richiesta + U.C
Faunistiche Venatorie e Aziende AgroVenatorie
ISTITUZIONE ZONE A PARTICOLARI
REGIMI DI CACCIA:
Decreto istitutivo zona addestramento 30 gg. dalla data di ricezione della
cani tipo B eC
richiesta + U.C
Provvedimenti di restituzione oggetti All’esibizione
sequestrati
pagamento
Liquidazione indennizzo agli agricoltori
per danno alle colture
della
ricevuta
del
180 gg. dalla denuncia del danno +
U.C.
RILASCIO AUTORIZZAZIONI VARIE
IN MATERIA DI CACCIA:
Tesserini venatori regionali
60 gg. da data ricezione richiesta
moduli da Regione Lombardia + U.C.
Ammissione o diniego all’esercizio 90 gg. da data ricezione richiesta +
sulla caccia negli ambiti territoriali e U.C.
comprensorio alpino
Appostamento fisso:
nuova richiesta
45 gg. + U.C. dalla data di ricezione
della richiesta
Gare cinofile (autorizzazione)
Autorizzazioni
detenzione
allevamento selvaggina:
a) professionale
b) amatoriale
xiv
30 gg. da data ricezione domanda +
U.C.
e
60 gg. da data ricezione richiesta +
U.C.
30 gg. dalla domanda + U.C.
Attività tassidermia:
a) autorizzazione all’esercizio attività 30 gg. data ricezione richiesta + U.C.
tassidermista
b) autorizzazione
esemplari di fauna
ad
imbalsamare 30 gg. data ricezione richiesta + U.C.
Certificato abilitazione venatoria
15 gg. data superamento esame
abilitazione venatoria + U.C.
RILASCIO AUTORIZZAZIONI VARIE
IN MATERIA DI PESCA:
Licenza pesca dilettantistica
rilascio immediato tramite ricezione
presso ufficio sportello
Licenza pesca professionale
20 gg. da parere commissione acque
interne.
Autorizzazione gare pesca
30 gg. da data ricezione richiesta +
U.C.
Autorizzazione semine ittiche
30 gg. da data ricezione richiesta +
U.C.
Marcatura attrezzi di professione
30 gg. da data ricezione richiesta +
U.C.
Rimborso versamenti errati in materia 30 gg. da data ricezione richiesta +
di caccia o pesca
U.C.
Agricoltura e attività produttive
Contributi vari
70 gg. dalla richiesta + U.C.
L.R. 18/73: Elettrificazione
30 gg. dalla richiesta munita di parere
ENEL + U.C.
L.R. 80/90;
destinazione
idrogeologico
art. 19:
terreni
Cambio di 30 gg. dal parere STAP + U.C.
a
vincolo
L.R. 80/90 ; art. 17: Autorizzazione al 30 gg. dall’eventuale parere STAP +
taglio piante
U.C.
L.R.
80/90:
rimboschimenti
Contributi
per 60 gg. dal parere STAP + U.C.
Legge 47/85: “Condono edilizio” su 30 gg. dal parere STAP + U.C.
terreni a vincolo idrogeologico
xv
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Ufficio Famiglia
Funzioni ass.li art. 5 L. 67/93 30 gg. + U.C
Infanzia Adolescenza e aggiornamento criteri e parametri per
Disabilità sensoriale
interventi per progetti (quando si ha
comunicazione dei contenuti della
Legge Finanziaria)
Assistenza infanti e adolescenti e
gestanti art. 5 L. 67/93
a) Oneri ricovero in Istituto
b) Oneri
per
interventi
di
sostegno
Interventi a favore disabili sensoriali
a)
b)
90 gg +U.C.
entro il termine periodo di
riferimento (semestre + U.C.)
entro il termine periodo di riferimento
(semestre + U.C)
Convenzione Istituto dei Ciechi di 90 gg. dalla data ultimo progetto di
intervento + U.C.
Milano
Centro Studi
Provinciale (CESP)
Attivazione Corsi Braille
30 gg. + U.C.
Incarichi prof.li convenzioni
70 gg. + U.C.
Progetti non comportanti spese
30 gg. + U.C.
Erogazione contributi a terzi
70 gg + U.C.
Gare forniture servizi e materiali
70 gg. + U.C.
Ufficio Autorizzazioni
Autorizzazioni
al
funzionamento 70 gg. + U.C
strutture socio-Assistenziale L.R. 1/86
Ufficio Amministrativo
Erogazione contributi a terzi
Affidamento
prof.li
Comunità alloggio
e
liquidazioni
70 gg. + U.C.
incarichi 70 gg. + U.C.
Convenzioni varie
70 gg. + U.C.
Gare forniture servizi e materiale
70 gg. + U.C.
Funzioni ass.li art. 5 Legge 67/93
Assistenza Minori legittimi/illegittimi
a) Ammissioni
30 gg. + U.C
b) Dimissioni
c)
Rapporti con l’Ente affidatario
30 gg. dal ricevimento + U.C.
Assistenza Minori legittimi/illegittimi
rapporti con Magistratura Minorile art. 9
Legge 184/93
Relazioni periodiche e pareri di 30 gg. dalla richiesta + U.C.
adottabilità/affido
Gestione CCP-Liquidazione fatture su 15 gg. + U.C.
rendicontazione trimestrale
Appalti servizi:
Farmacia e Consulenti esterni
xvi
70 gg. + U.C.
SETTORE LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E ISTRUZIONE
Formazione Professionale
Concessione
professionale
contributi
formazione 90 gg
Parere di corrispondenza del progetto 30 gg.
formativo agli standard regionali corsi
ex D.Lgs. 626/94 e D:Lgs 242/96
Rilascio attestazione di conformità agli 30 gg.
standard dormativi regionali ex D.Lgs.
626/94 e D:Lgs 242/96
Autorizzazione allo svolgimento corsi 30 gg. (dal mese successivo)
ex L. 494/96
Riconoscimento corsi di formazione 60 gg
professionale (art. 27 L. R. 95/80)
Centri per l’impiego
Collocamento Mirato
Richieste di preselezione delle aziende
30 gg.
Richieste stage
30 gg.
Rilascio certificazione di ottemperanza 30 gg.
ex art. 17 n. 68/99
Rilascio nulla osta al lavoro
Rilascio certificato di iscrizione
Collocamento Mirato Disabili
30 gg.
al 30 gg.
Richieste avviamento ex art. 18 L. n. 30 gg.
68/99
Riconoscimento passaggio diretto ai 30 gg.
fini dell’assolvimento obblighi ex L. n.
68/99
Trasferimento di iscrizione
30 gg.
Riconoscimento lavoratori invalidi ai fini 30 gg.
dell’assolvimento obblighi ex L. n.
68/99
Richieste di preselezione/abbinamento 120 gg.(iniziativi aventi ad oggetti
mirato
interventi di collocamento mirato)
Scuole
Tutto il settore
L.R. 31/80: Approvazione del piano di 70 gg. dall’erogazione
riparto per diritto allo studio (Fondi regionali +U.C.
regionali)
Autorizzazione
alla
sospensione 30 gg.
parziale degli obblighi occupazionali
Incarichi prof.li/convenzioni
xvii
60 gg.
dei
fondi
AGENZIA FORMATIVA DELLA
PROVINCIA DI VARESE
CFPIL
Contributi a terzi (incentivi economici 70 gg.
allievi)
Procedure di
comunicazioni
TUTTI I SETTORI DELLA
PROVINCIA
valutazione
allievi
e 120 gg.
PROCEDIMENTI SANZIONATORI
(Adozione Ordinanze – Ingiunzione L. 1 anno (365 gg) dalla contestazione
689/81)
xviii