liberalizzazioni: guida alla normativa sulle
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LIBERALIZZAZIONI: GUIDA ALLA NORMATIVA SULLE LIBERALIZZAZIONI Sintesi delle principali novità contenute nei diversi pacchetti normativi concernenti le liberalizzazioni: dal primo Decreto Bersani, alla Legge di conversione n. 248/2006, al Secondo pacchetto Bersani (7/2007) sino al Testo coordinato del secondo pacchetto con la Legge di conversione 40/2007 ASSICURAZIONI RAMO DANNI Nell’ambito delle assicurazioni ramo danni (che comprende anche l’incendio, il furto, gli infortuni) la nuova legge prevede l’istituzione della figura dell’agente plurimandatario. Le Compagnie non potranno quindi più stipulare con i propri agenti dei contratti che prevedano clausole di distribuzione esclusiva di polizze. L’intervento si propone il fine di aumentare il livello di concorrenza da parte del consumatore e conseguentemente aumentare la possibilità di scelta da parte dello stesso; è stato inoltre previsto lo "stop" al vincolo di durata decennale per le polizze ramo danni. Conseguentemente le compagnie non potranno più offrire polizze pluriennali con il vincolo decennale di durata (come attualmente previsto dal Codice Civile) e il contraente avrà la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno, senza incorrere in costi. ASSICURAZIONI RC AUTO Nell’ambito delle assicurazioni RC auto è previsto uno "stop" al peggioramento immotivato della classe bonus – malus. Il consumatore quindi che stipula un nuovo contratto RC auto (o in ragione dell’acquisto di una seconda automobile o in conseguenza di un periodo di interruzione della copertura assicurativa) mantiene la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio e ciò a prescindere (nel caso di interruzione) dal tempo trascorso. Le compagnie non potranno variare la classe di merito, in senso sfavorevole all’automobilista, fino a quando non sarà accertata l’effettiva responsabilità. Nei casi in cui questo non sia possibile, si prevede il computo pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe; in ossequio al principio di trasparenza e pubblicità, le compagnie di assicurazione devono comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di merito degli automobilisti. E’ previsto inoltre che i consumatori potranno avere informazioni tempestive sulle tariffe presenti sul mercato e il Ministero dello Sviluppo economico (utilizzando i dati che saranno messi a disposizione dall’Isvap) organizzerà un servizio 1 on line per consentire al consumatore la scelta della polizza RC auto più conveniente, a seguito della comparazione tra i prezzi di mercato offerti per il singolo profilo individuale. IMPRESE Nell’ambito dell’accesso all’attività imprenditoriale ecco cosa prevede la nuova normativa: - un accesso più facile mediante la scomparsa dell’obbligo di iscrizione a ruolo o elenchi. D’ora in avanti è quindi necessaria la sola dichiarazione di inizio attività e il possesso dei requisiti professionali; - sono stati aboliti i criteri della distanza minima e i parametri numerici prestabiliti; - per le attività di intermediazione commerciale (la norma comprende gli agenti d’affari in mediazione, gli agenti immobiliari e quelli d’affari, l’agente e il rappresentante di commercio, il mediatore marittimo, lo spedizioniere e il raccomandatario marittimo) la dichiarazione di inizio attività va inviata alla Camera di Commercio competente per territorio (e per conoscenza anche alla Questura) e va corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente. Le Camere di Commercio verificheranno il possesso dei requisiti di legge degli esercenti le attività e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese se svolte in forma di impresa e in tutti gli altri casi, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), assegnando a essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività; .- previsto un accesso più facile e veloce per l’attività di parrucchiere, estetista, pulizia, disinfezione, facchinaggio, autoscuola; - per i parrucchieri, estetiste e barbieri restano necessari i requisiti di qualificazione professionale, se prescritti e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari. I parrucchieri, estetisti e barbieri sono liberi di scegliere il giorno della chiusura settimanale del proprio esercizio; - per le imprese di pulizia, di disinfezione e di facchinaggio restano necessari, se già richiesti, i requisiti di onorabilità e capacità economico - finanziaria. Queste attività possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute, oltre che della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti tossici o speciali; - per le autoscuole resta obbligatorio il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico - organizzativi già previsti. Tali attività inoltre restano soggette alla vigilanza amministrativa da parte delle Province e alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione. Gli Enti Locali avranno tre mesi di tempo dall’entrata in vigore della nuova normativa per adeguare i propri regolamenti; - per esercitare l’attività di guide e di accompagnatori turistici è necessario solo avere i requisiti professionali previsti dalle Leggi Regionali, non è più necessario richiedere le autorizzazioni preventive, scompare sia l’obbligo della residenza sia il limite dei parametri numerici. Le Regioni e gli Enti Locali dovranno adeguare i propri regolamenti entro tre mesi dall’entrata in vigore della norma; - per le imprese di distribuzione di carburanti, è stato abolito il limite all’abbinamento oil e non oil. In questo modo la norma cerca di garantire un corretto funzionamento del mercato e della concorrenza nel pieno interesse del consumatore. Niente più vincoli amministrativi poi per la vendita di prodotti e servizi ritenuti complementari in aggiunta a quelli oggetto dell’attività. Le Regioni e gli Enti Locali dovranno adeguare i propri regolamenti alla nuova normativa entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore; 2 - per le aziende fornitrici del GPL queste non potranno più concedere i serbatoi in comodato d’uso ai proprietari delle abitazioni che ne usufruiscono. I serbatoi dovranno essere concessi in locazione e il titolare dell’utenza sarà libero di acquistare il gas in regime di libera concorrenza. TELEFONIA Allo scopo di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe e di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio: - è fatto divieto agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto; - è vietato prevedere scadenze di utilizzo del traffico o del servizio acquistato; - è obbligatorio per gli operatori della telefonia mobile garantire maggiore trasparenza nell’indicazione delle tariffe, evidenziando l’effettivo costo del traffico telefonico comprensivo di tutte le voci che lo compongono; - è prevista per gli utenti la possibilità di recedere dal contratto stipulato con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, in qualsiasi momento e senza spese non giustificate. Gli operatori non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Gli utenti hanno altresì la possibilità di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati. TARIFFE AEREE Per favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree e di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, è previsto che le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei rechino l’indicazione del costo effettivo totale comprensivo di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi. Le compagnie aeree dovranno altresì indicare il numero di posti disponibili al prezzo indicato nella promozione e il periodo di durata dell’offerta. ALIMENTI Le indicazioni della data di scadenza o del termine minimo di conservazione dei prodotti alimentari dovranno essere apposti dalle industrie sulla confezione in uno spazio facilmente individuabile, dovranno essere chiaramente leggibili e stampate in modo indelebile. MUTUI IMMOBILIARI Numerose le novità in materia di mutuo: - l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo si estinguerà automaticamente alla data del pagamento. L’istituto di credito sarà tenuto a rilasciare al debitore una quietanza che attesti la data di estinzione del mutuo e a trasmettere all’Agenzia del Territorio (conservatoria dei registri immobiliari) la comunicazione di avvenuta estinzione entro trenta giorni dalla predetta data di estinzione del mutuo, ufficio che provvederà alla cancellazione dell’ipoteca. Per i mutui già estinti e per i quali non sia stata ancora cancellata l’ipoteca si potrà richiedere all’istituto di credito la quietanza di avvenuto pagamento con lettera raccomandata; - coloro che avranno contratto con la banca un mutuo a partire dal 2 febbraio 2007 per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o per finanziare lo svolgimento di attività economiche o professionali potranno chiedere l’estinzione anticipata o parziale del mutuo senza pagare la penale; 3 - coloro che abbiano contratto un mutuo avranno la possibilità di trasferirlo ad un’altra banca con cui abbiano intenzione di stipulare un nuovo contratto di finanziamento anche mediante scrittura privata e senza perdere i benefici fiscali precedentemente conseguiti. LIBERALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DEL PANE Nell’ambito della produzione del pane la nuova normativa prevede: la sola presentazione della dichiarazione di inizio attività sia per l’impianto di un nuovo panificio che per il trasferimento (o la trasformazione) di panificio già esistente; la dichiarazione, che deve essere inoltrata al Comune compente, deve essere corredata dall’autorizzazione della competente ASL in merito ai requisiti igienico-sanitari, dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva (che assicuri l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico – sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito) deve essere presentata al Comune competente; è stata inoltre prevista l’abolizione dei limiti quantitativi alla produzione di pane nonché del numero dei panifici presenti in ciascun Comune. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI (BANCHE) Quanto agli Istituti di Credito la nuova normativa prevede l’obbligo per le Banche di comunicare qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente) con preavviso minimo di 30 giorni. La modifica si intende approvata se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione; entro i 60 giorni dalla comunicazione il consumatore può quindi recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza spese di chiusura e ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate; le variazioni contrattuali adottate senza l’osservanza di tali regole sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente; è stato inoltre stabilito che le variazioni dei tassi di interesse da parte della Banca conseguenti a decisioni di politica monetaria debbono riguardare contestualmente sia i tassi debitori sia quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente; in ogni caso, nei contratti di durata, il consumatore ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura indipendentemente da variazioni contrattuali o comunicazioni da parte della banca. INTEGRAZIONE DEI POTERI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nell’ambito dei poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato la nuova legge prevede nuovi strumenti in favore dell’Antitrust al fine di tutelare la concorrenza del mercato. E’ stato quindi previsto che, in caso di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità, anche d’ufficio, può deliberare l’adozione di misure cautelare laddove accerti, anche sommariamente, la sussistenza di un’infrazione. L’Autorità, quando l’impresa non adempie a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato dell’Impresa. La nuova disposizione prende poi in esame la circostanza per cui le Imprese si assumano impegni per far cessare condotte che violano le norme in materia di concorrenza, prima ancora che venga irrogata una sanzione. L’Autority, se ritiene che gli impegni dell’impresa siano idonei a far cessare l’infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’illecito. In caso 4 di mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell’Impresa, l’Autority può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato. ASSICURAZIONI Nell’ambito del settore assicurativo, la nuova legge ha previsto la nascita della figura dell’agente plurimandatario, che potrà offrire ai propri clienti una maggiore scelta di polizze (anche di compagnie diverse), indirizzandolo a quella più idonea. E’ stato inoltre fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. La violazione di siffatte disposizioni determina la nullità delle clausole contrattuali. Le clausole sottoscritte prima dell’entrata in vigore del decreto sono fatte salve fino alla loro scadenza naturale e comunque non oltre il 1° gennaio 2008. Con la legge che istituisce poi l’indennizzo diretto, l’assicurato potrà essere risarcito direttamente dalla propria compagnia di assicurazioni. Con questo sistema verranno ridotti i tempi d’attesa e, previsione a lungo termine, verrà prevista la riduzione delle tariffe. LIBERE PROFESSIONI Al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato nell’ambito delle attività libero-professionali ed intellettuali: - è abolito l’uso di tariffe fisse o minime. Restano invece valide le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti; - è prevista per le parti la possibilità di concordare compensi connessi al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; - è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, fatto salvo il caso delle professioni rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso; - è possibile fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. PUBBLICI ESERCIZI Al fine di garantire un regime di libera concorrenza e assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato: - non sono più richiesti l’iscrizione a registri abilitanti, quali il Registro degli esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero il possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, ad eccezione di bar, ristoranti ed esercizi alimentari; - è abolito l’obbligo di rispettare distanze minime obbligatorie tra attività commerciali che appartengano alla medesima tipologia di esercizi; - sono abolite le limitazioni quantitative relative all’assortimento di merci offerto negli esercizi commerciali; - sono aboliti, tranne che nei periodi immediatamente ai saldi di fine stagione, i limiti temporali, quantitativi e procedurali, per le vendite promozionali e ciò per consentire ai consumatori di accedere a prezzi vantaggiosi e alle imprese di operare con la massima libertà di iniziativa; - i negozi alimentari potranno consentire il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. 5 FARMACI È consentita la vendita al pubblico di medicinali industriali non soggetti a prescrizione, quali farmaci da banco o di automedicazione e altri prodotti non soggetti a prescrizione medica - anche omeopatici -, all’interno degli esercizi commerciali che si qualifichino come esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita. Il tutto previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio. Restano escluse le preparazioni medicinali non industriali. È prevista come obbligatoria la presenza del farmacista durante tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale. Sarà consentito ai cittadini prelevare i medicinali di automedicazione direttamente ed autonomamente dall’apposito reparto, spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di auto-medicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione. TAXI Allo scopo di consentire un adeguamento del servizio di taxi ai livelli essenziali di offerta necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, il rilascio di licenze ed autorizzazioni non sarà più soggetto a limitazioni numeriche; potranno in ogni caso esserne rilasciate anche di tipo temporaneo; potranno essere ampliati i turni giornalieri di lavoro; potranno essere utilizzati veicoli sostitutivi o aggiuntivi e introdotti servizi sperimentali; potranno essere formati comitati per monitorare il servizio e adeguarlo alla domanda ed essere fissate tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti. BENI MOBILI REGISTRATI Per la vendita e la costituzione di ipoteca su auto, motorini, barche ed altri beni mobili registrati non sarà più necessario rivolgersi al notaio. Per autenticare la firma nei passaggi di proprietà sarà infatti possibile rivolgersi ad uffici comunali, titolari degli Sportelli telematici, delegazioni Aci, imprese di consulenza automobilistica, uffici provinciali della motorizzazione e provinciali dell’Aci che gestiscono il Pra, tutti autorizzati all’autenticazione e tenuti a rilasciarla gratuitamente. La sottoscrizione dovrà essere effettuata dall’interessato in presenza del funzionario Pra il quale dovrà verificarne l’identità a mezzo di un documento valido. I funzionari addetti alle attività di autenticazione sono tenuti alla compilazione di un repertorio cartaceo degli atti autenticati presso l’Ufficio. Studio Cataldi – Portale di Informazione Giuridica - Avvocati Cristina Matricardi e Silvia Vagnoni 6