liberalizzazioni: guida alla normativa sulle

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liberalizzazioni: guida alla normativa sulle
LIBERALIZZAZIONI:
GUIDA ALLA
NORMATIVA SULLE
LIBERALIZZAZIONI
Sintesi delle principali novità contenute nei diversi pacchetti normativi concernenti le
liberalizzazioni: dal primo Decreto Bersani, alla Legge di conversione n. 248/2006, al
Secondo pacchetto Bersani (7/2007) sino al Testo coordinato del secondo pacchetto con
la Legge di conversione 40/2007
ASSICURAZIONI RAMO DANNI
Nell’ambito delle assicurazioni ramo danni (che comprende anche l’incendio, il furto,
gli infortuni) la nuova legge prevede l’istituzione della figura dell’agente
plurimandatario. Le Compagnie non potranno quindi più stipulare con i propri agenti
dei contratti che prevedano clausole di distribuzione esclusiva di polizze. L’intervento si
propone il fine di aumentare il livello di concorrenza da parte del consumatore e
conseguentemente aumentare la possibilità di scelta da parte dello stesso; è stato inoltre
previsto lo "stop" al vincolo di durata decennale per le polizze ramo danni.
Conseguentemente le compagnie non potranno più offrire polizze pluriennali con il
vincolo decennale di durata (come attualmente previsto dal Codice Civile) e il
contraente avrà la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno, senza incorrere in
costi.
ASSICURAZIONI RC AUTO
Nell’ambito delle assicurazioni RC auto è previsto uno "stop" al peggioramento
immotivato della classe bonus – malus.
Il consumatore quindi che stipula un nuovo contratto RC auto (o in ragione
dell’acquisto di una seconda automobile o in conseguenza di un periodo di interruzione
della copertura assicurativa) mantiene la classe di merito risultante dall’ultimo attestato
di rischio e ciò a prescindere (nel caso di interruzione) dal tempo trascorso. Le
compagnie non potranno variare la classe di merito, in senso sfavorevole
all’automobilista, fino a quando non sarà accertata l’effettiva responsabilità. Nei casi in
cui questo non sia possibile, si prevede il computo pro quota in relazione al numero dei
conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe; in ossequio
al principio di trasparenza e pubblicità, le compagnie di assicurazione devono
comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di merito
degli automobilisti. E’ previsto inoltre che i consumatori potranno avere informazioni
tempestive sulle tariffe presenti sul mercato e il Ministero dello Sviluppo economico
(utilizzando i dati che saranno messi a disposizione dall’Isvap) organizzerà un servizio
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on line per consentire al consumatore la scelta della polizza RC auto più conveniente, a
seguito della comparazione tra i prezzi di mercato offerti per il singolo profilo
individuale.
IMPRESE
Nell’ambito dell’accesso all’attività imprenditoriale ecco cosa prevede la nuova
normativa:
- un accesso più facile mediante la scomparsa dell’obbligo di iscrizione a ruolo o
elenchi. D’ora in avanti è quindi necessaria la sola dichiarazione di inizio attività e il
possesso dei requisiti professionali;
- sono stati aboliti i criteri della distanza minima e i parametri numerici prestabiliti;
- per le attività di intermediazione commerciale (la norma comprende gli agenti d’affari
in mediazione, gli agenti immobiliari e quelli d’affari, l’agente e il rappresentante di
commercio, il mediatore marittimo, lo spedizioniere e il raccomandatario marittimo) la
dichiarazione di inizio attività va inviata alla Camera di Commercio competente per
territorio (e per conoscenza anche alla Questura) e va corredata dalle autocertificazioni e
dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi morali, professionali,
tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente. Le Camere di Commercio
verificheranno il possesso dei requisiti di legge degli esercenti le attività e iscrivono i
relativi dati nel registro delle imprese se svolte in forma di impresa e in tutti gli altri
casi, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), assegnando a
essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività;
.- previsto un accesso più facile e veloce per l’attività di parrucchiere, estetista, pulizia,
disinfezione, facchinaggio, autoscuola;
- per i parrucchieri, estetiste e barbieri restano necessari i requisiti di qualificazione
professionale, se prescritti e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari. I parrucchieri, estetisti e barbieri sono liberi di scegliere il giorno della chiusura
settimanale del proprio esercizio;
- per le imprese di pulizia, di disinfezione e di facchinaggio restano necessari, se già
richiesti, i requisiti di onorabilità e capacità economico - finanziaria. Queste attività
possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
tutela del lavoro e della salute, oltre che della normativa in materia di smaltimento dei
rifiuti tossici o speciali;
- per le autoscuole resta obbligatorio il rispetto dei requisiti morali e professionali, della
capacità finanziaria e degli standard tecnico - organizzativi già previsti. Tali attività
inoltre restano soggette alla vigilanza amministrativa da parte delle Province e alla
vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della
Motorizzazione. Gli Enti Locali avranno tre mesi di tempo dall’entrata in vigore della
nuova normativa per adeguare i propri regolamenti;
- per esercitare l’attività di guide e di accompagnatori turistici è necessario solo avere i
requisiti professionali previsti dalle Leggi Regionali, non è più necessario richiedere le
autorizzazioni preventive, scompare sia l’obbligo della residenza sia il limite dei
parametri numerici. Le Regioni e gli Enti Locali dovranno adeguare i propri
regolamenti entro tre mesi dall’entrata in vigore della norma;
- per le imprese di distribuzione di carburanti, è stato abolito il limite all’abbinamento
oil e non oil. In questo modo la norma cerca di garantire un corretto funzionamento del
mercato e della concorrenza nel pieno interesse del consumatore. Niente più vincoli
amministrativi poi per la vendita di prodotti e servizi ritenuti complementari in aggiunta
a quelli oggetto dell’attività. Le Regioni e gli Enti Locali dovranno adeguare i propri
regolamenti alla nuova normativa entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore;
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- per le aziende fornitrici del GPL queste non potranno più concedere i serbatoi in
comodato d’uso ai proprietari delle abitazioni che ne usufruiscono. I serbatoi dovranno
essere concessi in locazione e il titolare dell’utenza sarà libero di acquistare il gas in
regime di libera concorrenza.
TELEFONIA
Allo scopo di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe e di garantire ai
consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio:
- è fatto divieto agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni
elettroniche applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via
bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del
servizio richiesto;
- è vietato prevedere scadenze di utilizzo del traffico o del servizio acquistato;
- è obbligatorio per gli operatori della telefonia mobile garantire maggiore trasparenza
nell’indicazione delle tariffe, evidenziando l’effettivo costo del traffico telefonico
comprensivo di tutte le voci che lo compongono;
- è prevista per gli utenti la possibilità di recedere dal contratto stipulato con operatori di
telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, in qualsiasi momento e senza
spese non giustificate. Gli operatori non possono imporre un obbligo di preavviso
superiore a 30 giorni. Gli utenti hanno altresì la possibilità di trasferire le utenze presso
altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati.
TARIFFE AEREE
Per favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree e di garantire ai
consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, è
previsto che le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei rechino l’indicazione del
costo effettivo totale comprensivo di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi. Le compagnie
aeree dovranno altresì indicare il numero di posti disponibili al prezzo indicato nella
promozione e il periodo di durata dell’offerta.
ALIMENTI
Le indicazioni della data di scadenza o del termine minimo di conservazione dei
prodotti alimentari dovranno essere apposti dalle industrie sulla confezione in uno
spazio facilmente individuabile, dovranno essere chiaramente leggibili e stampate in
modo indelebile.
MUTUI IMMOBILIARI
Numerose le novità in materia di mutuo:
- l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo si
estinguerà automaticamente alla data del pagamento. L’istituto di credito sarà tenuto a
rilasciare al debitore una quietanza che attesti la data di estinzione del mutuo e a
trasmettere all’Agenzia del Territorio (conservatoria dei registri immobiliari) la
comunicazione di avvenuta estinzione entro trenta giorni dalla predetta data di
estinzione del mutuo, ufficio che provvederà alla cancellazione dell’ipoteca. Per i mutui
già estinti e per i quali non sia stata ancora cancellata l’ipoteca si potrà richiedere
all’istituto di credito la quietanza di avvenuto pagamento con lettera raccomandata;
- coloro che avranno contratto con la banca un mutuo a partire dal 2 febbraio 2007 per
la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o per finanziare lo
svolgimento di attività economiche o professionali potranno chiedere l’estinzione
anticipata o parziale del mutuo senza pagare la penale;
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- coloro che abbiano contratto un mutuo avranno la possibilità di trasferirlo ad un’altra
banca con cui abbiano intenzione di stipulare un nuovo contratto di finanziamento anche
mediante scrittura privata e senza perdere i benefici fiscali precedentemente conseguiti.
LIBERALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DEL PANE
Nell’ambito della produzione del pane la nuova normativa prevede: la sola
presentazione della dichiarazione di inizio attività sia per l’impianto di un nuovo
panificio che per il trasferimento (o la trasformazione) di panificio già esistente; la
dichiarazione, che deve essere inoltrata al Comune compente, deve essere corredata
dall’autorizzazione della competente ASL in merito ai requisiti igienico-sanitari,
dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal
permesso di agibilità dei locali, nonché dall’indicazione del nominativo del responsabile
dell’attività produttiva (che assicuri l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme
vigenti, l’osservanza delle norme igienico – sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e
la qualità del prodotto finito) deve essere presentata al Comune competente; è stata
inoltre prevista l’abolizione dei limiti quantitativi alla produzione di pane nonché del
numero dei panifici presenti in ciascun Comune.
MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
(BANCHE)
Quanto agli Istituti di Credito la nuova normativa prevede l’obbligo per le Banche di
comunicare qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (in forma
scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente) con
preavviso minimo di 30 giorni. La modifica si intende approvata se il cliente non
recede, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione; entro i 60
giorni dalla comunicazione il consumatore può quindi recedere dal contratto senza
alcuna penalità e senza spese di chiusura e ottenere, in sede di liquidazione del rapporto,
l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate; le variazioni contrattuali
adottate senza l’osservanza di tali regole sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente; è
stato inoltre stabilito che le variazioni dei tassi di interesse da parte della Banca
conseguenti a decisioni di politica monetaria debbono riguardare contestualmente sia i
tassi debitori sia quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare
pregiudizio al cliente; in ogni caso, nei contratti di durata, il consumatore ha sempre la
facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura
indipendentemente da variazioni contrattuali o comunicazioni da parte della banca.
INTEGRAZIONE DEI POTERI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nell’ambito dei poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato la nuova
legge prevede nuovi strumenti in favore dell’Antitrust al fine di tutelare la concorrenza
del mercato. E’ stato quindi previsto che, in caso di urgenza dovuta al rischio di un
danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità, anche d’ufficio, può deliberare
l’adozione di misure cautelare laddove accerti, anche sommariamente, la sussistenza di
un’infrazione. L’Autorità, quando l’impresa non adempie a una decisione che dispone
misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento
del fatturato dell’Impresa. La nuova disposizione prende poi in esame la circostanza per
cui le Imprese si assumano impegni per far cessare condotte che violano le norme in
materia di concorrenza, prima ancora che venga irrogata una sanzione. L’Autority, se
ritiene che gli impegni dell’impresa siano idonei a far cessare l’infrazione, può renderli
obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’illecito. In caso
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di mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell’Impresa, l’Autority può irrogare
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato.
ASSICURAZIONI
Nell’ambito del settore assicurativo, la nuova legge ha previsto la nascita della figura
dell’agente plurimandatario, che potrà offrire ai propri clienti una maggiore scelta di
polizze (anche di compagnie diverse), indirizzandolo a quella più idonea. E’ stato
inoltre fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di stipulare nuove
clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di
sconti massimi per l’offerta di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile auto. La violazione di siffatte disposizioni determina la nullità delle
clausole contrattuali. Le clausole sottoscritte prima dell’entrata in vigore del decreto
sono fatte salve fino alla loro scadenza naturale e comunque non oltre il 1° gennaio
2008. Con la legge che istituisce poi l’indennizzo diretto, l’assicurato potrà essere
risarcito direttamente dalla propria compagnia di assicurazioni. Con questo sistema
verranno ridotti i tempi d’attesa e, previsione a lungo termine, verrà prevista la
riduzione delle tariffe.
LIBERE PROFESSIONI
Al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato nell’ambito delle attività libero-professionali ed
intellettuali:
- è abolito l’uso di tariffe fisse o minime. Restano invece valide le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti;
- è prevista per le parti la possibilità di concordare compensi connessi al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio,
fatto salvo il caso delle professioni rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso;
- è possibile fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di
società di persone o associazioni tra professionisti.
PUBBLICI ESERCIZI
Al fine di garantire un regime di libera concorrenza e assicurare il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato:
- non sono più richiesti l’iscrizione a registri abilitanti, quali il Registro degli esercenti
il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero il
possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, ad
eccezione di bar, ristoranti ed esercizi alimentari;
- è abolito l’obbligo di rispettare distanze minime obbligatorie tra attività commerciali
che appartengano alla medesima tipologia di esercizi;
- sono abolite le limitazioni quantitative relative all’assortimento di merci offerto negli
esercizi commerciali;
- sono aboliti, tranne che nei periodi immediatamente ai saldi di fine stagione, i limiti
temporali, quantitativi e procedurali, per le vendite promozionali e ciò per consentire ai
consumatori di accedere a prezzi vantaggiosi e alle imprese di operare con la massima
libertà di iniziativa;
- i negozi alimentari potranno consentire il consumo sul posto dei prodotti di
gastronomia.
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FARMACI
È consentita la vendita al pubblico di medicinali industriali non soggetti a prescrizione,
quali farmaci da banco o di automedicazione e altri prodotti non soggetti a prescrizione
medica - anche omeopatici -, all’interno degli esercizi commerciali che si qualifichino
come esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita. Il tutto previa
comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio.
Restano escluse le preparazioni medicinali non industriali. È prevista come obbligatoria
la presenza del farmacista durante tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale.
Sarà consentito ai cittadini prelevare i medicinali di automedicazione direttamente ed
autonomamente dall’apposito reparto, spazio dedicato esclusivamente alla vendita e
conservazione dei medicinali da banco o di auto-medicazione e di tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione.
TAXI
Allo scopo di consentire un adeguamento del servizio di taxi ai livelli essenziali di
offerta necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, il rilascio di licenze
ed autorizzazioni non sarà più soggetto a limitazioni numeriche; potranno in ogni caso
esserne rilasciate anche di tipo temporaneo; potranno essere ampliati i turni giornalieri
di lavoro; potranno essere utilizzati veicoli sostitutivi o aggiuntivi e introdotti servizi
sperimentali; potranno essere formati comitati per monitorare il servizio e adeguarlo alla
domanda ed essere fissate tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.
BENI MOBILI REGISTRATI
Per la vendita e la costituzione di ipoteca su auto, motorini, barche ed altri beni mobili
registrati non sarà più necessario rivolgersi al notaio. Per autenticare la firma nei
passaggi di proprietà sarà infatti possibile rivolgersi ad uffici comunali, titolari degli
Sportelli telematici, delegazioni Aci, imprese di consulenza automobilistica, uffici
provinciali della motorizzazione e provinciali dell’Aci che gestiscono il Pra, tutti
autorizzati all’autenticazione e tenuti a rilasciarla gratuitamente. La sottoscrizione dovrà
essere effettuata dall’interessato in presenza del funzionario Pra il quale dovrà
verificarne l’identità a mezzo di un documento valido. I funzionari addetti alle attività di
autenticazione sono tenuti alla compilazione di un repertorio cartaceo degli atti
autenticati presso l’Ufficio.
Studio Cataldi – Portale di Informazione Giuridica - Avvocati Cristina Matricardi e Silvia Vagnoni
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