Indirizzi generali per l`insediamento di attività

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Indirizzi generali per l`insediamento di attività
CITTA' DI TRANI
4^ RIPARTIZIONE - UFFICIO TECNICO COMUNALE
INDIRIZZI GENERALI PER L’INSEDIAMENTO DELLE
ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
IN SEDE FISSA
FEBBRAIO 2005
Ufficio Commercio
Coordinamento P. I. Franco Peluso
Il Dirigente
Ing. Giuseppe Affatato
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Dott. Giulio Emanuele Ciocia Via G. Petroni, 35/e 70124 – Bari tel. / fax: 0805520801
Collaboratore
Dott. Arch. Giuseppe Ciocia Koltsidas
INDIRIZZI GENERALI PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
1. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA
2. INDIRIZZI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
COMMERCIALI SUL TERRITORIO
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 maggio 2005
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1. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA
La Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 ed il Regolamento Regionale 30 giugno
2004, n. 1, così articolano le strutture di vendita al dettaglio in sede fissa:
- esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
- medie strutture di vendita, gli esercizi con superficie di vendita compresa tra 251 e
2.500 mq così articolate:
1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq;
2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;
3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.;
- grandi strutture di vendita, gli esercizi con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq.
così articolate:
1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq.;
2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a
15.000 mq..
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è la misura dell'area o delle aree
destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle
dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati
direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali
destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli
spazi collocati davanti alle casse e altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei
clienti.
Le modalità insediative sono le seguenti:
a) strutture isolate: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre
strutture commerciali con una superficie di vendita massima di 15.000 mq.;
b) centro commerciale: costituito da un’insieme di più esercizi commerciali inseriti in una
struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente con una
superficie di vendita massima di 25.000 mq di cui almeno il 20 per cento destinato a
esercizi di vicinato;
c) area commerciale integrata: un’area prevalentemente dedicata al commercio in cui
esistono o vengono progettate una pluralità di medie e grandi strutture di vendita, anche
insediate in unità edilizie autonome e realizzate in tempi diversi, configurabili come
complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti.
I centri commerciali sono così suddivisi:
a) di vicinato: composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di
vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva massima di 2.500 mq.;
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b) di interesse locale: con una superficie complessiva massima di 4.000 mq. ed in cui la
superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3 (tali
strutture verranno attivate secondo le previsioni delle medie superfici);
c) intermedi: con superficie di vendita complessiva fino a 10.000 mq ed in cui la superficie
di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria “grandi strutture G1”;
d) di interesse provinciale superficie di vendita superiore a 10.000 mq. fino al massimo di
25.000 mq ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla
categoria “grandi strutture G2”.
Le aree commerciali integrate sono così classificate:
a) piccole: in un’area con una superficie territoriale non superiore a 2 Ha;
b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture
di tipo G2 del settore alimentare, in un’area con una superficie territoriale compresa tra
2 e 5 Ha;
c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri
commerciali che occupano più di 5 Ha di superficie territoriale.”
I settori merceologici, definiti sulla base della classificazione ISTAT-ATECO91, per i
quali è autorizzata la vendita degli esercizi commerciali, sono i seguenti:
a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare);
b) settore non alimentare beni per la persona: comprendente i prodotti non alimentari dei
settori 52.33 cosmetici e articoli di erboristeria, 52.42 abbigliamento, 52.43 calzature;
c) settore non alimentare altri beni: 52.44 mobili e articoli d'illuminazione, 52.45
elettrodomestici e apparecchi radio e televisori, 52.46.1 ferramenta articoli per il fai da
te, 52.47 libri e articoli di cartoleria, 52.48 altri prodotti;
d) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico: comprendente i prodotti
non alimentari dei settori: 50.1 commercio autoveicoli, 52.46.3 articoli igienico sanitari,
52.46.4 materiali per l'edilizia, 52.46.5 materiali termoidraulici, 52.46.6 macchine
attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, 52.48.8 natanti e accessori, nel
caso in cui siano commercializzati solo i prodotti di cui al presente settore. La superficie
di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come
sopra definita.
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2. INDIRIZZI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
COMMERCIALI SUL TERRITORIO
Il Comune, nella localizzazione degli insediamenti commerciali al dettaglio in sede
fissa, si attiene ai seguenti indirizzi generali contenuti nel Regolamento Regionale 30
giugno 2004, n. 1:
- gli esercizi di vicinato non richiedono particolari requisiti di insediamento, anche se
devono essere valutate attentamente le previsioni all’interno di aree produttive e sono
sconsigliate le ubicazioni isolate e nelle aree a destinazione agricola, con eccezione
delle attività interne agli impianti di distribuzione dei carburanti ed altre strutture di
servizio;
- le medie di tipo M1 e M2 devono essere di norma localizzate, oltre che in complessi
commerciali più articolati, all’interno nel tessuto urbano esistente. La loro
localizzazione nelle aree produttive extraurbane è normalmente compatibile
limitatamente ai settori non alimentare altri beni o a basso impatto;
- le strutture di tipo M3 e le grandi strutture di vendita, devono essere localizzate sul
territorio. L’area in cui l’insediamento è previsto deve essere urbanisticamente idonea
cioè presentare i requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento Regionale 30 giugno 2004,
n. 1, riguardo all’accessibilità e alla possibilità di garantire adeguati standard
urbanistici.
Sulla base di quanto sopra riportato e degli studi effettuati, fino all’approvazione della
nuova strumentazione urbanistica (PUG), devono essere ritenute compatibili con il
territorio le seguenti strutture commerciali, nelle tipologie, medie e grandi, definite dalle
disposizioni regionali:
a) nelle zone per la residenza:
a.1) le medie strutture di vendita di livello locale dei settori alimentare o misto, beni per
la persona ed altri beni;
a.2) le medie strutture di vendita intermedie dei settori alimentare o misto (anche con la
formula del centro commerciale di vicinato), beni per la persona ed altri beni;
a.3) le medie strutture di livello locale ed intermedie (anche con la formula del centro
commerciale di vicinato) esclusivamente dei settori per i beni per la persona ed altri
beni nel centro storico;
b) in zone non specificatamente destinate alla residenza, nei poli individuati nella tavola
che segue:
b.1) le medie strutture di ogni tipo per la vendita di altri beni a basso impatto urbanistico
(tale attività dovrà essere assentita anche con la formula dell’esercizio di vicinato)
nei poli 1, 2, 3 e 4;
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b.2) le medie strutture attrattive settore alimentare o misto (anche con la formula del
centro commerciale di interesse locale), beni per la persona ed altri beni nei poli 1,
2 e 3;
b.3) le grandi strutture di vendita del settore alimentare, nella formula sia del centro
commerciale sia dell’area commerciale integrata, eventualmente dotate di spazi per
le attività di intrattenimento, sportive, ricettive, ed ogni altra attività
extracommerciale e paracommerciale compatibile.
Nelle zone non specificatamente destinate alla residenza, qualora necessario ai fini
urbanistici, si potrà fare ricorso alle procedure previste dallo Sportello Unico per le
Imprese, nel rispetto di tute le condizioni poste dal DPR 447/98 e dalle relative
disposizioni regionali in materia.
Le autorizzazioni delle grandi strutture di vendita sono rilasciate nei limiti delle
previsioni contenute nel “Regolamento Regionale 1 settembre 2004, n. 2 “Obiettivi di
presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita” e con le procedure stabilite nel
Titolo IV del Regolamento Regionale 30 giugno 2004, n. 1.
Le autorizzazioni delle medie strutture di vendita sono rilasciate sulla base di quanto
stabilito nei “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita”
approvati dal Consiglio Comunale.
Fatto salvo quanto previsto nel “Regolamento Regionale 1 settembre 2004, n. 2
“Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”, gli insediamenti
commerciali possono essere assentiti con l’approvazione di Programmi Integrati di
Intervento, Programmi o Piani di Recupero Urbano, P.R.U.S.S.T., Programmi o Piani di
Riqualificazione o Recupero Ambientale, Accordi di Programma o di altri programmi
previsti da leggi speciali.
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I poli riportati nella planimetria sono collocati:
1) sulla provinciale Trani – Barletta (Zona Produttiva via Barletta);
2) sulla provinciale Trani - Andria;
3) sulla provinciale Trani – Corato;
4) sulla ex S. S. 98.
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