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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - B Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Enrico Consolandi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19651/2013 R.G. promossa da: CONSORZIO DEGLI OPERATORI DEL CENTRO COMMERCIALE BONOLA difeso dall'avv. Pallante Alessandro Nicola contro: PARONCILLI GROUP SRL difeso dall'avv. Ceschi Antonella CONCLUSIONI Le parti hanno così concluso: ATTORE CONVENUTO Per parte attrice CONCLUSIONI PER IL CONSORZIO DEGLI OPERATORI DEL CENTRO COMMERCIALE BONOLA Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, nella persona del designato Giudice Unico, contrariis rejectis, premesse tutte le declaratorie necessarie o meramente opportune, così giudicare col favore di diritti, onorari e spese: Nel merito, alla luce di tutte le argomentazioni esposte e in considerazione altresì della prodotta documentazione: - accertare e dichiarare l’inadempimento di Paroncilli Group s.r.l. al contratto consortile, in particolare all’art. 7 dello Statuto per ver violato il divieto di immutazione della destinazione dell’immobile, come pattuito nei rogiti d’acquisto e/o giusta specifiche autorizzazioni del Consiglio d’Amministrazione; - condannare Paroncilli Group s.r.l. al pagamento della penale di € 2.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della formale costituzione in mora al saldo; - ordinare a Paroncilli Group srl l’immediata cessazione dell’esposizione e della vendita di calzature nell’unità contraddistinta con il n. A46 nel Centro Commerciale Bonola, nonché la cessazione dell’esposizione e vendita di abbigliamento donna nell’unità A54 e di ordinare la vendita di articoli sportivi quale attività prevalente e di abbigliamento e calzature solo come attività complementare nell’unità 38, fissando una sanzione/penale ex art. 614 bis c.p.c. per ciascun giorno di ritardo nell’adempimento dell’ordine di Giustizia. Salvis iuribus. Per parte convenuta: Fogli di precisazione delle conclusioni pagina http://bit.ly/1KqnRkV 1 di 5 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c615c9b95003ecafb5fd2cc81276cfa Sentenza n. 7343/2015 pubbl. il 15/06/2015 RG n. 19651/2013 Nell’interesse del convenuto La Paroncilli Group S.r.l., come in atti rappresentata, precisa le seguenti conclusioni: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - in via principale, accertare e dichiarare che la Paroncilli Group S.r.l. non ha contravvenuto ad alcun obbligo merceologico vigente nei confronti della stessa e, per l’effetto, rigettare la domanda attorea; - in via subordinata, accertare e dichiarare che il rogito di acquisto della proprietà superficiaria dell’unità contraddistinta al n. 38/A ed il rogito dell’unità contraddistinta al n. 54/A pongono solo il limite alla destinazione d’uso dei rispettivi immobili a negozio e che nessun limite alla merceologia è previsto e, per l’effetto, dichiarare che la Paroncilli Group S.r.l. nulla deve a titolo di penali per detti punti vendita; - in via ulteriormente subordinata, accertata l’eccessiva onerosità della penale, nella denegata ipotesi di riconosciuto inadempimenti della convenuta, condannare la stessa al risarcimento di quella minor somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa Milano, 20 febbraio 2015 Avv. Antonella Ceschi Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 09/03/2013 il Consorzio conveniva in giudizio la Paroncilli Group S.r.l. chiedendo al Tribunale di : • accertare e dichiarare l’inadempimento della stessa al contratto consortile ed in particolare all’art. 7 dello Statuto per aver violato il divieto di destinazione dell’immobile posseduto presso il Centro Bonola ad attività non autorizzate dal Consorzio, • condannarla al pagamento della penale di euro 2.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, • ordinare l’immediata cessazione dell’esposizione e della vendita di calzature nell’unità contraddistinta con il n. A46 nel Centro Commerciale Bonola nonché la cessazione dell’esposizione e vendita di abbigliamento donna nell’unità A54, • di ordinare la vendita di articoli sportivi quale attività prevalente e di abbigliamento e calzature solo come attività complementare nell’unità 38, • fissando una sanzione/penale ex art. 614 bis c.p.c. per ciascun giorno di ritardo nell’adempimento dell’ordine. Il Consorzio chiedeva la corresponsione della penale in ragione delle violazioni delle disposizioni contrattuali, consistenti nel mutamento ed ampliamento del novero della merceologia proposta nelle unità commerciali 46/A, 38/A e 54/A, gestite dalla Paroncilli Group Srl, senza alcun consenso da parte Consiglio di Amministrazione dell’ente. L’oggetto sociale del Consorzio si prefigge di rendere e mantenere il Centro Commerciale Bonola un importante polo di attrazione per gli utenti. A tal fine, lo statuto stesso indica precisamente quali siano i diritti e gli obblighi in capo ad ogni consorziato. L’articolo 7, comma 13, dello statuto stabilisce poi che “A prescindere dalle diverse classificazioni di Legge e degli eventuali minori vincoli previsti dalle vigenti normative amministrative o dai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari ogni Consorziato (sia egli proprietario dell’immobile e/o il conduttore od il comodatario e/o il cessionario e/o l’affittuario dell’azienda) avuto pure riguardo alla necessità di mantenere un equilibrio tra le merceologie distribuite nel Centro Commerciale, presupposto precipuo del raggiungimento delle finalità del Consorzio, non potrà modificare neppure parzialmente la destinazione d’uso dell’immobile e le merceologie in esso vendibili come riportato nel rogito e/o nel parere del Consiglio di Amministrazione e nella tabella riepilogativa che il Consiglio medesimo redigerà entro la fine di ciascun anno solare, aggiornandola con l’indicazione dei cambi pagina 2 di 5 http://bit.ly/1KqnRkV Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c615c9b95003ecafb5fd2cc81276cfa Sentenza n. 7343/2015 pubbl. il 15/06/2015 RG n. 19651/2013 delle destinazioni d’uso dei singoli immobili e delle merceologie autorizzate dalla redazione della precedente, salvo preventiva autorizzazione scritta del Consiglio del Consorzio, pena in difetto di tale autorizzazione, la corresponsione di una penale irriducibile di € 250.000,00 per gli esercizi aventi superficie fino a 50 mq; di € 500.000,00 per gli esercizi aventi superficie oltre 50 mq e fino a 150 mq e di € 1.000.000,00 per quelli di superficie superiore ai 150 mq, fermo in ogni caso, il diritto del Consorzio di agire per conseguire il rispetto di questo patto e quello dei singoli consorziati al risarcimento dei danni loro cagionati dall’illegittima modificazione della destinazione”. Tale previsione intende tutelare la pluralità dell’offerta commerciale, limitare la concorrenza fra i consorziati, al contempo consentendo limitate e mirate variazioni che permettano al Centro di stare al passo con i tempi. Paroncilli Group srl è proprietaria ed esercita attività d’impresa in tre unità immobiliari all’interno del Centro: la 46/A, acquistata nel 1990 direttamente dal costruttore Bonola Spa, la n. 38/A, acquistata nel 2010, e la A54, trasferita nel 2006. E' pacificamente consorziata avendo partecipato alla assemblea che ha variato il citato art. 7, per altro rappresentando l'unico voto contrario. Per quanto attiene alle merceologie degli immobili utilizzati da Paroncilli Group Srl, • l’unità n. 38/A deve essere destinata ”ad uso vendita articoli sportivi attività prevalente abbigliamento e calzature attività complementari”; • l’unità numero 46/A, deve essere destinata “ad uso vendita maglieria intima esterna e abbigliamento uomo – donna”; • l’unità immobiliare n. 54/A ha destinazione merceologica limitatamente alla sola vendita di cravatte e camicie. La Paroncilli group srl, costituitasi in giudizio: 1. sosteneva la non vigenza del vincolo perché non menzionato nei suoi atti di acquisto, se non per uno che limitava il vincolo a 20 anni, ormai scaduti 2. sosteneva la illegittimità del vincolo per eccessivo limite alla concorrenza e contrasto alla normativa antitrust 3. negava la rilevanza della propria condotta per assenza di rilievo nell'ambito della complessiva attività del centro commerciale 4. rilevava comunque la eccessività della sanzione. Quanto al primo profilo si rileva che la causa consortile consiste nella creazione di un organismo unitario cui attribuire il compito del coordinamento e della messa in comune di determinate fasi di attività dei partecipanti; il consorzio ha lo scopo di regolamentare i rapporti tra i consorziati, di controllare l'adempimento degli obblighi da parte degli stessi, di applicare le sanzioni in caso di inadempimento e di risolvere le controversie eventualmente insorte tra i consorziati, il tutto nell’ambito del coordinamento, a reciproco beneficio, di determinate fasi della rispettiva attività d’impresa. Dal momento in cui Paroncilli ha acconsentito alla partecipazione al consorzio del centro commerciale Bonola, ha anche ceduto parte della propria autonomia di gestione dei locali di cui è proprietario, sottoponendosi alle regole dello statuto consortile. La fonte dell'obbligo non è l'acquisto dello spazio vendita (in proprietà superficiaria derivata dal Comune), bensì la adesione al consorzio. Quanto al fatto che possa trattarsi di illegittima violazione della concorrenza coglie nel segno la osservazione di parte attrice circa il fatto che le limitazioni sono interne al solo spazio vendita del Centro Bonola e dunque non hanno valenza tale da interferire con il mercato in generale; il consorzio, in altre parole non gestisce settori di economia rilevanti, ma solo il Centro Bonola, che, pur grande, non è certo il solo di Italia e nemmeno della Lombardia o di Milano. pagina http://bit.ly/1KqnRkV 3 di 5 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c615c9b95003ecafb5fd2cc81276cfa Sentenza n. 7343/2015 pubbl. il 15/06/2015 RG n. 19651/2013 Sentenza n. 7343/2015 pubbl. il 15/06/2015 RG n. 19651/2013 Le prove orali hanno di fatto confermato che nei punti vendita Paroncilli erano presenti sia merce consentita dallo statuto, sia merce dallo stessa non consentita, come contestato da parte attrice, senza alcuna distinzione di sorte. Nonostante dalla prova orale sia emerso che i testi vedevano esposta la merce contesta ma non anche che questa venisse venduta nel luogo di esposizione, si può ragionevolmente concludere che la merce venisse venduta proprio laddove era esposta, e non in altro luogo non meglio identificato. Lo stesso Bruno Paroncilli ha confermato che calzature sono state da lui vendute al Centro Bonola alla udienza del 13.5.14: “Confermo che le calzature acquistate nel 2012 dalla società di cui faccio parte è pari ad euro 16.348,00; confermo anche che queste calzature sono state vendute parte nel centro commerciale. Vendita 46 e parte in altro negozio nostro in Sesto San Giovanni; confermo, presumibilmente il valore delle calzature vendute a Bonola è di circa € 8000, perché sono sempre state sostanzialmente divise in due parti uguali; confermo che all'interno del centro Bonola ci sono punti vendita che vendono abbigliamento e calzature, per esempio Celio, Benetton, Promod;” Il comportamento di Paroncilli ha pertanto alterato la distribuzione merceologica all’interno del centro, la cui vigilanza ed amministrazione spettava al consorzio stesso. Del resto Paroncilli aveva chiesto la variazione che il Consorzio ha negato, ad oggi senza spiegare perché, ma semplicemente avvalendosi di una sua facoltà; non è stato invocato esservi un limite a questa discrezionalità e quindi non costituisce oggetto del giudizio la legittimità del diniego. In proposito si osserva che il consorzio, come ciascun contratto, va eseguito in buona fede il che comporta che decisioni come queste vadano per lo meno spiegate, alla luce del buon andamento del centro e della parità dei contraenti. Quanto al pagamento della penale si osserva per che è palese la eccessività e spropositatezza rispetto ai fatti, tanto è vero che nemmeno l'attore cerca di correlare il pagamento ad un danno subito, facendo solo riferimento alla determinazione contrattuale. Non è nemmeno prospettato un danno concreto, una limitazione patrimoniale del consorzio o dei consorziati in qualche modo verificatasi. Unico dato processuale è la affermazione del volume di affari di circa 8.000 euro detta dallo stesso Paroncilli, dal che non pare potersi trarre un danno sensibile per alcuno. La penale è una quantificazione anticipata del danno, ma è chiaramente correlata a questo, tanto è vero che l'art. 1384 cc ne consente la riduzione. Si tratta in realtà di una pretesa di danno punitivo, volto a scoraggiare il comportamento, che è sconosciuta al nostro ordinamento, che conosce – art. 1223 - il risarcimento del danno (e la penale pagina http://bit.ly/1KqnRkV 4 di 5 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c615c9b95003ecafb5fd2cc81276cfa La violazione delle disposizioni previste dagli articoli statutari viene contestata come segue: stessa come sua determinazione preventiva in via eminentemente limitativa) come danno emergente o lucro cessante, come una sanzione tesa a rimettere la persona che ha subito l'inadempimento nella situazione in cui sarebbe senza questo. Non vi è bisogno di altro per dire che la penale di due milioni di euro è eccessiva: non è allegato alcun danno propriamente detto, la attività posta in essere era molto simile a quella autorizzata, la portata è stata limitata e davvero non si capisce il motivo per cui non potesse essere autorizzata. Gli inadempimenti contestati a Paroncilli dal Consorzio di Bonola da un lato sono sfuggenti e non precisamente identificati né dimostrati e dall'altro lato sono riconducibili ad una violazione minima dello Statuto, che non risulta aver causato alcun danno al centro. La previsione nello statuto della penale pari a 2.000.000,00 di euro risulta del tutto irragionevole ed ingiustificata e merita di essere equitativamente ridotta ad euro 6.000,00, apparendo la sanzione di 2.000,00 euro per ciascuna violazione superiore a molte, ben più gravi, di violazione del codice della strada e la somma complessiva tale da ampiamente retribuire la attività ispettiva e repressiva posta in essere, unico vero danno sopportato. Accertato l'obbligo di rispettare il vincolo di destinazione, sino a che il Paroncilli starà nel consorzio e sino a che non verrà, eventualmente, variata la destinazione va emesso anche l'ordine di rispettare il vincolo con la sanzione ex art. 614 bis cpc di euro 50 per giorno di violazione a rafforzamento dell'obbligo stesso. Poichè la pretesa penale è stata ridotta sensibilmente vi è soccombenza reciproca, il che giustifica la compensazione delle spese legali integrale. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza respinta, disattesa o assorbita, 1. condanna la convenuta a pagare al consorzio attore la somma di euro 6.000,00 a titolo di penale 2. ordina alla convenuta di rispettare le destinazioni stabilite dal consorzio sino a che resterà socio del consorzio stesso 3. stabilisce in euro 50,00 la somma da versarsi al consorzio per ogni giorno di violazione dell'obbligo sub 2 4. compensa integralmente le spese fra le parti. Cosi' deciso in data 13/06/2015 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano. il Giudice Dott. Enrico Consolandi pagina http://bit.ly/1KqnRkV 5 di 5 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c615c9b95003ecafb5fd2cc81276cfa Sentenza n. 7343/2015 pubbl. il 15/06/2015 RG n. 19651/2013