LA FAMIGLIA VINCOLI CIVILI L`articolo 74 definisce la

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LA FAMIGLIA VINCOLI CIVILI L`articolo 74 definisce la
LA FAMIGLIA
VINCOLI CIVILI
L'articolo 74 definisce la parentela come il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso
stipite. Sono quindi parenti in linea retta le persone di cui luna discende dall'altra (figlio), sono detti
invece parenti in linea collaterale quelle persone che possono risalire ad uno stipite comune
(fratello). I gradi di parentela corrispondono alle generazioni, cioè al rapporto tra generante e
generato, per calcolare il grado si deve risalire fino allo stipite (numero delle persone meno uno).
Il rito civile attribuisce rilevanza ai gradi di parentela fino al sesto (ad esempio in mancanza di
testamento e di stretti congiunti e legge chiama succedere i parenti fino al tale grado). Non tutti i
vincoli di sangue e si traducono automaticamente in un vincolo di parentela: bisogna che il fatto
della procreazione risulti pubblicamente accertato. Vi sono anche casi in cui la legge vieta che il
vincolo di sangue sia accertato: una volta lo erano gli adulteri, ma dopo la riforma delle '74
rimangono non riconoscibili solo i figli incestuosi. I figli nati da persone tra le quali esiste un
vincolo di parentela anche solo naturale o un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere
riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento e ignorassero il vincolo
esistente tra di loro (art.251). Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento
del figlio può essere fatto solo da lui e tale riconoscimento è autorizzato dal giudice. In quest'ultimo
caso si ha discendenza naturale, ma non parentela. Anche in tale ipotesi però il vincolo di sangue
resta rilevante come impedimento al matrimonio e al riconoscimento del figlio naturale incestuoso.
Il figlio che viene generato nel matrimonio da una coppia sposata acquista la qualifica di figlio
legittimo in modo automatico, cioè è sufficiente che ne venga denunciata all'ufficiale di stato civile
la nascita indicando il nome della madre; non occorre una specifica volontà di riconoscere il figlio e
la parentela si propaga in tutte le direzioni, i romani chiamavano il figlio filius familiae.
Il figlio che viene generato fuori dal matrimonio è chiamato figlio naturale e ciascuno dei due
genitori solo per loro stessi hanno la responsabilità del riconoscimento, pertanto c'è bisogno di un
atto spontaneo del singolo. Se un genitore non vuole riconoscere il figlio quest'ultimo se
maggiorenne, o chi lo rappresenta, può chiedere al giudice una sentenza che accerti la paternità o la
maternità naturale. Il vincolo di parentela si propaga solo verso il basso, a meno che la legge non
disponga diversamente. Ciò viene rilevante ad esempio ai fini della successione, qualora un
soggetto sia morto senza figli, moglie o genitori, allora la legge chiama succedere i fratelli
illegittimi, ma non quelli naturali.
Tra i figli legittimi la legge inoltre distinguere tra i fratelli germani o bilaterali, che hanno entrambi
i genitori in comune, dei fratelli unilaterali, che sono nati da successivi matrimoni di un loro
genitore. Questi ultimi sono fratelli consanguinei si hanno in comune soltanto il padre o uterini se
hanno in comune solo la madre. La differenza diviene rilevante in tema di alimenti dove i germani
sono obbligati prima degli unilaterali e in tema di successione dopo gli unilaterali ereditano la metà
dei germani (art.570).
Infine l'adozione dei minori, o se per dare discendenti a chi ne è privo l'adozione dei maggiori,
comporta un vincolo di parentela legittimo: viene detta adozione legittimante.
L'articolo 78 definisce l'affinità come il vincolo tra un coniuge e parenti dell'altro coniuge. Gli
affini di ciascun coniuge non sono affini tra loro: adfines inter se non sunt adfines. L'affinità non
comporta mai diritti successori, ma consente di promuovere istanze di interdizione o inabilitazione,
produce impedimenti matrimoniali in base all'art.87 infatti suocero e nuora o genero e suocera non
possono sposarsi anche se il matrimonio da cui deriva l'affinità si è sciolto per morte o per divorzio,
se è stato annullato è messa a dispensa.
Un terzo tipo di vincolo civile tra persone è il coniugio.
La differenza tra qualità della persona produttiva di effetti giuridici e status, sta nel fatto che la
prima va dimostrata di volta in volta da colui che pretende di avere un certo diritto, lo status invece
è così importante da avere rilevanza autonoma e può essere richiesta al giudice una sentenza che
accerti quello status nonostante il soggetto non abbia alcuna pretesa in quel momento, la quale ha
effetti erga omnes.