A scuola va ricalcolato lo stipendio dei vecchi direttori dï segreteria
Transcript
A scuola va ricalcolato lo stipendio dei vecchi direttori dï segreteria
Sentenza della Corte dei conti A scuol a va ricalcolato lo stipendio dei vecchi direttori dï segreteria Giuseppe Bulgarini d'Elci La Corte dei conti per l'Abruzzo ha affermato, con sentenzadel9gennaio„che èillegittimo il mancato riconoscimento dell a pregressa anzianità di servizio maturata dagli ex responsabili amministrativi della scuola transitati nel nuovo ruolo di direttore dei servizi generali (Dsga) con decorrenza 1° settembre 2000. Lavic endatrae origine dal contratto collettivo del 26 maggio 1999 che, nel quadro dell ariforma sull'autonomia della scuola e laridefinizione dell e funzioni dei dirigenti scolastici, aveva istituito il profilo di direttore dei servizi generali, disponendo che al nuovo ruolo avrebbero avuto accesso, previa frequentazione di un corso di formazione con valutazione finale, i dipendenti della scuola allora inquadrati come responsabiliamministrativi. Il contratto collettivo siglato il 15 marzo 2001 aveva previsto che l'inserimento nelle posizioni stipendiali del ruolo di nuova istituzione sarebbe avvenuto conil criterio della "temporarizzazione", che sostanzialmente trasformava la retribuzione in anzianità nel nuovo ruolo acquisito. L'utilizzo di questo meccanismo, che era stato adottato periDsganominati in sede di prima applicazione, ma che non era stato più riproposto nelle tornate successive, aveva determinato l'inserimento in fasce stipendiali svincolate dall'effettiva anzianità di servizio. Ilcontratto collettivo del241uglio 2003 ha fatto marcia indietro, prevedendo l'applicabilità della disciplinageneralesullaricostruzione di carriera del personale scolastico, a norma della quale (articolo 4, comma 13, del Dpr 399/1988) l'anzianità giuridica ed economica si calcola ricomprendendoilserviziopre-ruolo e quello di ruolo in carriera inferiore. Sulla base di questo quadro normativo, la Corte dei conti ha ritenuto che anche ai Dsga di prima nomina dovesse essere riconosciuta per intero l'anzianità di servizio pregressa con decorrenza dall'entrata in vigore del Ccnl 2003-2005, aggiungendo che il meno favorevole meccanismo di inquadramento mediante "temporarizzazione" poteva valere solo per il periodo iniziale sottoposto al Ccnl del 2001. La sentenza precisa che, accogliendo una differente interpre- Per gli ex responsabili vale l'anzianità effettiva ma nel2000 è stata applicato il criterio della temporarizzazione .......................................................................... tazione, si realizza una ingiustificata disparità di trattamento contrattuale tra dipendenti della scuola, i quali, pur trovandosi nelle stesse condizioni di accesso al profilo di Dsga, in un caso hanno subito l'attribuzione di una mera anzianitàconvenzionaleenell'altro sono stati inquadrati nel nuovo ruolo conservando inalterata tutta la pregressa anzianità. La Corte dei conti contesta le determinazioni di segno contrario del ministero dell'Istruzione, avall ate dalla giurisprudenza di legittimità, che hanno eliminato la "temporarizzazione" per i dipendenti pubblici inquadrati come Dsga dopo la sottoscrizione del contratto collettivo 2003-2005. 91 RIPRO U OZIO NE RISERVATA