A scuola va ricalcolato lo stipendio dei vecchi direttori dï segreteria

Transcript

A scuola va ricalcolato lo stipendio dei vecchi direttori dï segreteria
Sentenza della Corte dei conti
A scuol a va ricalcolato
lo stipendio dei vecchi
direttori dï segreteria
Giuseppe Bulgarini d'Elci
La Corte dei conti per
l'Abruzzo ha affermato, con sentenzadel9gennaio„che èillegittimo il mancato riconoscimento
dell a pregressa anzianità di servizio maturata dagli ex responsabili amministrativi della
scuola transitati nel nuovo ruolo di direttore dei servizi generali (Dsga) con decorrenza 1°
settembre 2000.
Lavic endatrae origine dal contratto collettivo del 26 maggio
1999 che, nel quadro dell ariforma
sull'autonomia della scuola e laridefinizione dell e funzioni dei dirigenti scolastici, aveva istituito il
profilo di direttore dei servizi generali, disponendo che al nuovo
ruolo avrebbero avuto accesso,
previa frequentazione di un corso di formazione con valutazione
finale, i dipendenti della scuola allora inquadrati come responsabiliamministrativi.
Il contratto collettivo siglato il
15 marzo 2001 aveva previsto che
l'inserimento nelle posizioni stipendiali del ruolo di nuova istituzione sarebbe avvenuto conil criterio della "temporarizzazione",
che sostanzialmente trasformava la retribuzione in anzianità nel
nuovo ruolo acquisito. L'utilizzo
di questo meccanismo, che era
stato adottato periDsganominati
in sede di prima applicazione, ma
che non era stato più riproposto
nelle tornate successive, aveva
determinato l'inserimento in fasce stipendiali svincolate dall'effettiva anzianità di servizio.
Ilcontratto collettivo del241uglio 2003 ha fatto marcia indietro,
prevedendo l'applicabilità della
disciplinageneralesullaricostruzione di carriera del personale
scolastico, a norma della quale
(articolo 4, comma 13, del Dpr
399/1988) l'anzianità giuridica ed
economica si calcola ricomprendendoilserviziopre-ruolo e quello di ruolo in carriera inferiore.
Sulla base di questo quadro
normativo, la Corte dei conti ha
ritenuto che anche ai Dsga di prima nomina dovesse essere riconosciuta per intero l'anzianità di
servizio pregressa con decorrenza dall'entrata in vigore del Ccnl
2003-2005, aggiungendo che il
meno favorevole meccanismo di
inquadramento mediante "temporarizzazione" poteva valere
solo per il periodo iniziale sottoposto al Ccnl del 2001.
La sentenza precisa che, accogliendo una differente interpre-
Per gli ex responsabili
vale l'anzianità
effettiva ma nel2000
è stata applicato il criterio
della temporarizzazione
..........................................................................
tazione, si realizza una ingiustificata disparità di trattamento contrattuale tra dipendenti della
scuola, i quali, pur trovandosi nelle stesse condizioni di accesso al
profilo di Dsga, in un caso hanno
subito l'attribuzione di una mera
anzianitàconvenzionaleenell'altro sono stati inquadrati nel nuovo ruolo conservando inalterata
tutta la pregressa anzianità.
La Corte dei conti contesta le
determinazioni di segno contrario del ministero dell'Istruzione,
avall ate dalla giurisprudenza di
legittimità, che hanno eliminato la "temporarizzazione"
per i dipendenti pubblici inquadrati come Dsga dopo la
sottoscrizione del contratto
collettivo 2003-2005.
91 RIPRO U OZIO NE RISERVATA