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Case ed Appartamenti per vacanze
(data ultima modifica: 10/11/14)
Per case ed appartamenti per vacanze si intendono le unità abitative composte
da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma, gestite
unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza l'offerta di servizi
centralizzati. La gestione di tali strutture non può avere carattere occasionale e deve
essere organizzata in una o più case ed appartamenti ad uso turistico. Essa, inoltre,
non può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di altri
servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere. In tali strutture ricettive
devono essere assicurati, compresi nel prezzo, i seguenti servizi minimi: a)pulizia dei
locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana; b) cambio della
biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana; c)fornitura di
energia elettrica, acqua calda, fredda e riscaldamento; d) addetto sempre reperibile;
e)recapito e ricevimento degli ospiti; f)televisione; e) frigorifero; f)manutenzione
dell'unità abitativa, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.
Requisiti
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Ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, il titolare, il legale rappresentante
della società e tutti gli altri soggetti con potere di rappresentanza non devono
essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e sospensione previste
dall'art. 10 della l. 575/1965, riportate all'allegato 1 del d.lgs. 490/1994. Il titolare
dell'attività, il gestore e i loro rappresentanti devono inoltre possedere i requisiti
previsti agli artt. 11 e 92 del Testo unico di pubblica sicurezza (r.d. n. 773/1931).
Nel caso di esercizio dell'attività da parte di società o di organismi collettivi, i
requisiti indicati nelle norme sopra citate devono essere posseduti anche da tutti
i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 2 co. 3
del D.P.R. n. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
I cittadini extracomunitari che vogliano esercitare l'attività, devono inoltre, essere in
possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, che consenta l'esercizio
di un attività di lavoro autonomo in Italia.
Modalità di richiesta
L'esercizio delle strutture ricettive e il subentro nello svolgimento di un'attività
ricettiva già esistente, secondo la l.r. 42/2000 è subordinato alla presentazione di
una SCIA al comune ove è ubicata la struttura, attestante il rispetto della disciplina
vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi, igiene e sanità, urbanistica
ed edilizia nonchè i requisiti previsti dal regolamento di attuazione. Dal 29 marzo
2011, per i procedimenti semplici, e poi dal 30 settembre 2011 per quelli ancora
soggetti ad autorizzazione, tutta la documentazione dovrà essere presentata allo
Sportello Unico per le Attività Produttive con le seguenti modalità:
1.
On Line attraverso il sistema supplente messo a disposizione da Regione
Toscana per gli enti che aderiscono alla Rete Regionale dei Suap che consente
al momento la sola presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività): Dicomano,Vicchio, Barberino di Mugello, Vaglia, Borgo San Lorenzo,
Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia.
2.
Tramite PEC all'indirizzo [email protected].
Iter procedura
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Il comune provvede ad accertare l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge.
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Costi
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Per le pratiche SCIA è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria SUAP di € 29.00
da versate sul c/c 15312507 intestato Unione Montana Comuni Mugello Servizio
Tesoreria…. Causale Diritti Suap ……
Tempi
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L'attività può essere esercitata dalla data di presentazione della dichiarazione di
inizio attività o della comunicazione di subingresso.
Informazioni
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Per maggiori informazioni contattare
Provincia di Firenze- Uff. Statistica/strutture
Ricettive
Via Manzoni 16 , 50121 - Firenze
Telefono: 055/2760852 - 055/2760553
Fax: 055/2760003
Avvertenze
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La Questura di Firenze ha dato avvio al "Progetto Alloggiati" con il quale è stata
predisposta la gestione informatizzata dei dati delle persone alloggiate presso
le strutture ricettive dell'intera provincia di Firenze. I Gestori di strutture ricettive
potranno, dunque, trasmettere tali dati utilizzando un collegamento ad Internet
direttamente dalla propria struttura anziché consegnare personalmente, presso gli
uffici di Polizia, le c.d. "schedine alloggiati.
UFFICIO INFORMATICA (referente progetto "Alloggiati Web")
Tel. 055/4977340
e-mail : [email protected]
Normativa di riferimento
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D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali";
DPGR n. 46/r del 14/08/2007 "Regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi
Regionali in materia di Turismo";
Regolamento regionale di attuazione del regolamento CE 852/2004 e del
Regolamento CE 853/2004;
L.R. n. 42 del 23/3/2000 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo";
DPGR n.18/R del 23/4/2001 "Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi
regionali in materia di Turismo";
L. n.135 del 29 marzo 2001 "Legge Quadro sul Turismo";
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L.R. n.14 del 17 gennaio 2005 "Modifiche alla Legge Regionale n.42 del 23 Marzo
2000".
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