Legge di stabilità 2016 - Le novità in materia di entate webinar

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Legge di stabilità 2016 - Le novità in materia di entate webinar
Aggiornamento sulle
disposizioni in materia di
entrate introdotte dalla
Legge di stabilità 2016
12 febbraio 2016
Pasquale Mirto
Indice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Esenzione abitazione principale
I casi di assimilazione
I comodati
I concordati
Gli imbullonati
Il nuovo regime di imposizione dei terreni agricoli
Gli immobili merce
Proroghe per la Tari
Disposizioni varie
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P. Mirto
L’esenzione dell’abitazione principale
•La novità più rilevante è sicuramente il ritorno all’esenzione per le abitazioni
principali.
•Il comma 14 dell’unico articolo della legge n. 208 del 2015 riscrive il comma 669
della legge n. 147 del 2013, prevedendo che il presupposto impositivo della Tasi è
il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse
quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
•Dal 2016, quindi, l’abitazione principale non sarà soggetta né a Tasi né ad Imu,
salvo quelle di lusso, che continuano ad essere soggette ad Imu e per le quali
spetta la detrazione di 200 euro. Le abitazioni di lusso continueranno ad essere
assoggettate anche a Tasi, se già prevista nel 2015.
ATTENZIONE!
Per le abitazioni di lusso l’aliquota è quella deliberata dal Comune e non il 4 per
mille. Il comma 16 della legge n. 208/2015, si riferisce all’imposta sul valore degli
immobili situati all’estero; infatti è richiamato espressamente il comma 15-bis dell’art. 19
(e non dell’art. 13) del Dl. n. 201/2011
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P. Mirto
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L’esenzione dell’abitazione principale
•L’esenzione opera non solo per il possessore ma anche per il detentore. Con una modifica al
comma 639 della legge n. 147 del 2013 è ora previsto che la Tasi è «a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
•L’esenzione per l’abitazione principale del detentore opera in tutti i casi di detenzione, quindi
non solo nel caso di immobili locati (anche a canone concordato) ma anche per quelli utilizzati
in base ad un contratto di comodato, o qualsiasi altro titolo.
•Se la Tasi dovuta dal detentore di abitazione principale è stata esentata altrettanto non può
dirsi per la quota a carico del possessore. Con una modifica al comma 681 della legge n.
147 del 2013 è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto
che la destina ad abitazione principale, escluse quelle di lusso, il possessore versa la Tasi
nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
•Se il Comune non ha determinato la quota a carico del possessore, è previsto che si applichi
la quota “standard” del 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto.
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Precisazione dei casi di assimilazione
all’abitazione principale
•Il nuovo comma 669 della legge n. 147 del 2013 precisa che per abitazioni
principali si intendono quelle di cui all’art. 13, comma 2 del Dl n. 201 del 2011.
•La precisazione è quanto meno opportuna, perché in realtà l’art. 13, comma 2
non prevede espressamente ipotesi di assimilazione, ma solo ipotesi di “non
applicazione” dell’Imu.
•Che le ipotesi ivi contemplate fossero ipotesi di assimilazione all’abitazione
principale però lo si desumeva dal comma 677, che per la Tasi prevedeva la
possibilità per i Comuni di utilizzare una maggiorazione dell’aliquota pari allo 0,8
per mille a condizione che fossero finanziate detrazioni o riduzioni d’imposta
relativamente “alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse
equiparate” di cui all’art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011.
•Ovviamente il Comune con proprio regolamento non può «non considerale
assimilate», essendo queste equiparate per legge all’abitazione principale
pertanto se non di lusso saranno comunque esenti da Tasi
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P. Mirto
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Assimilazioni ex lege
Si ricorda che sono assimilati per legge alle abitazioni principali:
•a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
•b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
•c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
•d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;
•e) a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
A tali ipotesi di assimilazione il comma 15 della legge di stabilità 2016 aggiunge le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
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Assimilazioni per regolamento
Oltre alle assimilazioni che operano ex lege, il Comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Problema diritto reale di abitazione
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I comodati
•Dopo un’imbarazzante percorso parlamentare il legislatore interviene sulla
disciplina dei comodati, abrogando, da un lato, la possibilità per i Comuni di
disporre con proprio regolamento l’assimilazione all’abitazione, e, dall’altro
lato, aggiungendo la lettera “0a” (e perché non la lettera c)?) all’art. 13 comma
3 del Dl n. 201 del 2011, la quale dispone la riduzione del 50% della base
imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in
comodato.
•La riduzione della base imponibile opera anche nel caso in cui il comodante
oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un
altro immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia
di lusso.
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I comodati
•La riduzione di base imponibile opererà ovviamente anche per la Tasi; il
comodatario non pagherà nulla in quanto trattasi di abitazione principale, mentre il
comodante pagherà la quota a carico del possessore, considerando la base
imponibile ridotta a metà.
•La norma crea non pochi problemi applicativi, soprattutto a causa del generico
riferimento agli “immobili”, categoria questa che in Imu include i fabbricati, i terreni
agricoli e le aree.
•Il termine immobile in Imu ha un significato ben preciso. L’art. 13, comma 2 del Dl
n. 201 del 2011 prevede che il presupposto d’imposta si realizzi con il possesso di
immobili, per la cui definizione si rinvia alla disciplina Ici, dove per immobili si
intendono i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
DUE POSSIBILI INTERPRETAZIONI
1) Interpretazione di «contesto», fatta propria dal Mef in una risposta a
Telefisco 2016
2) Interpretazione «letterale», restrittiva
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Interpretazione di «contesto»
•Si può sostenere che il riferimento agli immobili sia atecnico, e che
esso vado riferito alle sole unità immobiliari ad uso abitativo. Peraltro
tale lettura non è avulsa neanche dal contesto letterale, visto che lo
si desume anche dalla previsione che il comodato è agevolato
anche nell’ipotesi in cui “oltre all’immobile concesso in comodato” –
quindi necessariamente un’abitazione – il comodante possieda, nello
stesso Comune, “un altro immobile adibito a propria abitazione”,
quindi, ancora una volta necessariamente un’abitazione.
•Tale interpretazione eviterebbe le eccessive limitazioni cui
porterebbe l’interpretazione restrittiva di cui si dirà, anche se
tecnicamente può essere opinabile perché il termine «immobile» è
termine tecnico
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Interpretazione «letterale»
Interpretando alla lettera il termine «immobile»,
invece, occorrerebbe escludere dall’agevolazione
tutti i casi in cui il comodante possieda un altro
immobile diverso da un abitazione, come un
negozio, un ufficio, un area fabbricabile, un terreno
agricolo.
Se così è però si possono verificare situazioni a
limite della ragionevolezza.
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Interpretazione «letterale»
•Facendo rientrare nel limite degli immobili posseduti anche le
pertinenze all’abitazione, il comodato non opererebbe nell’ipotesi
in cui il comodante possieda oltre all’abitazione data in comodato
un propria abitazione principale con due garage, perché uno solo
può essere considerato pertinenza ma il secondo andrebbe
qualificato come altro immobile.
•Si può arrivare poi a situazioni ancora più assurde, come nel
caso di possesso in percentuali ridotte di terreni agricoli. Se si ha
la “sfortuna” di aver ereditato lo 0,1% di un terreno agricolo,
magari montano e quindi esente da Imu, l’agevolazione per i
comodati non potrà più operare.
•L’interpretazione rigorosa e restrittiva richiederebbe anche il
mancato riconoscimento nell’ipotesi di possesso di fabbricato
inagibile o di fabbricato collabente, accatastato in categoria F/2
senza rendita.
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L’immobile storico in comodato
•Poi ci sono ulteriori problemi di nicchia, come la possibilità o meno di cumulare la
riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni storiche date in
comodato.
•Il problema era già presente con riferimento ai fabbricati storici ed inagibili, e
per i quali il MEF aveva ritenuto che non operasse il cumulo delle riduzioni.
•Si potrebbe sostenere che non operi il cumulo delle riduzioni in quanto entrambe
le disposizioni parlano di riduzione della base imponibile, che è unica, quindi una
riduzione assorbe l’altra.
•Ma si può anche ritenere che in realtà la normativa non prevede alcuna limitazioni
o concatenamento delle riduzioni e queste operano per finalità differenti, sicché
nel caso di abitazione storica (ovviamente non di lusso) concessa in comodato
possa operare sia la riduzione del 50% per i fabbricati storici sia la riduzione del
50% per immobili in comodato (conforme il Mef con risposta a Telefisco 2016)
•Diversamente ragionando vi sarebbe un’ulteriore limitazione per i comodati
(ovvero oltre a possedere al massimo due immobili quello concesso in comodato
non deve essere né di lusso né storico), espressamente non prevista.
•In altri termini si ritiene che l’abitazione storica non di lusso concessa in
comodato debba corrispondere l’IMU considerando il 25% della base
imponibile
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In attesa del MEF
La nuova disciplina sui comodati si sta quindi dimostrando un vero e proprio ginepraio,
come dimostra “la mancata risposta” all’interrogazione n. 5-07445 del 21 gennaio
2015, visto che si rimanda ad una circolare ministeriale in corso di predisposizione da
parte del Dipartimento delle finanze, anche se di fatto in parte anticipata con le risposte
date a Telefisco 2016.
In base ai chiarimenti forniti dal Dipartimento delle finanze a Telefisco 2016,
l’agevolazione spetta se il contribuente possiede (a titolo di proprietà, usufrutto,
superficie, uso o abitazione) al massimo due abitazioni non di lusso, una utilizzata
come propria abitazione principale ed una data in comodato al figlio/padre. A nulla
rileva, pertanto, il possesso di altri fabbricati non abitativi, come un negozio, di terreni
agricoli e di aree fabbricabili.
Occorre però precisare che la normativa, nel prevedere il limite di due abitazioni, non
pone limitazioni alla percentuale di possesso. Pertanto se si possiedono due abitazioni
al 50% ed una terza abitazione allo 0,1%, l’agevolazione non spetta.
La normativa richiede poi che il comodante ed il comodatario abbiano residenza
anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune. Pertanto se un contribuente
possiede due abitazioni, una a Milano ed una a Torino, l’agevolazione non spetta.
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Alcuni casi
D. Possiedo la mia abitazione principale ed un’abitazione che ho dato in comodato a mia
figlia che la utilizza come propria abitazione principale ed entrambe sono ubicate nello
stesso Comune. Risulto poi “nudo proprietario” di una terza abitazione, che è utilizzata da
mia madre che è usufruttuaria. Posso usufruire dell’agevolazione prevista per i comodati?
R. L’agevolazione spetta, in quanto lei è soggetto passivo Imu/Tasi solo con riferimento a
due abitazioni, non rilevando quella di cui ha la nuda proprietà. Per quest’ultima il soggetto
passivo è l’usufruttuario.
D. Marito e moglie sono comproprietari della propria abitazione principale e di una
seconda abitazione concessa in comodato alla madre del marito. Possono i due coniugi
beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile prevista per i comodati?
R. La riduzione spetta solo con riferimento alla quota di possesso del marito, in quanto
solo per questi si verifica la condizione della concessione in comodato a parenti in linea
retta di primo grado. La suocera è invece qualificata come un affine di primo grado.
D. Se un contribuente possiede un'abitazione in comproprietà ma non è la
sua casa di abitazione e l'altra è data in uso al figlio, la condizione opera?
R. No, perché si possono possedere due abitazione, ma una deve essere data in
comodato e l’altra utilizzata come propria abitazione
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Alcuni casi
Se il genitore è in affitto su in immobile nello stesso comune e la casa di proprietà la co
ncede in comodato al figlio si applica la riduzione?
Si l’agevolazione spetta
È possibile il comodato quando il comodante oltre all'abitazione principale ha due fabbricati
uno dei quali è inabitabile?
La risposta dovrebbe essere negativa, perché la norma fa riferimento al possesso di immobili e
non al fatto che si corrisponda un’imposta per questi
Se il soggetto comodante è proprietario di due abitazioni e titolare del diritto di abitazione
come ex-coniuge di una terza abitazione vale l'agevolazione?
No, perché si è soggetti passivi con riferimento a tre abitazioni
Il possesso di un terzo immobile con la sola nuda proprietà incide sui requisiti del como
dato?
Il possesso di una terza abitazione a titolo di nuda proprietà non rileva,
perché per questa non si è soggetti passivi
È possibile un comodato tra comproprietari?
In situazione di comproprietà fra più soggetti di un immobile il conferimento del godimento
dell'intero bene ad uno solo non dovrebbe essere qualificabile come comodato, in quanto uno
dei due utilizza il bene in quanto comproprietario e non comodatario. In altri termini non si
realizza appieno lo schema legale del contratto di comodato, come ad esempio l’obbligo di
restituzione del bene
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Comodanti e pertinenze
•Per quanto riguarda le pertinenze, occorre considerare che il codice civile
prevede che queste seguono lo stesso regime giuridico del bene principale, se
non diversamente disposto. Per le abitazioni principali, come noto, è diversamente
disposto, prevedendo la norma un vincolo al numero e tipo di pertinenza (un solo
C/6, C/2 e C/7). Nel caso dei comodati, non operando più l’assimilazione
all’abitazione principale e non essendo previsto alcun vincolo (si veda anche il parere
del Consiglio di Stato n. 1279/1998 del 24/11/1998), si ritiene che possano accedere alla
riduzione della base imponibile tutte le pertinenze effettivamente concesse in
comodato, anche due C/6, ovviamente a condizione che queste siano indicate nel
contratto di comodato
.
•Per il comodatario non sono posti limiti di possesso. Il comodato opera
anche nel caso in cui il comodatario possieda centinaia di immobili
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I comodati
•L’aliquota Imu da utilizzare è quella ordinaria, che può arrivare al 10,6 per
mille. Ovviamente si applicherà l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune,
che non è quella base del 7,6 ma è quella applicabile in tutti i casi residuali,
ovvero per le fattispecie che non hanno una misura d’imposta specifica.
•Il Comune, comunque, potrebbe decidere di agevolare con proprie risorse i
comodati, portando l’aliquota al minimo del 4,6 per mille ed azzerando la
Tasi, visto che è fatto divieto nel 2016 di aumentare le aliquote ma non di
ridurle.
•Ultimo adempimento a carico del comodante è l’obbligo di presentare la
dichiarazione Imu 2016, entro il 30 giugno 2017, a nulla rilevando le
precedenti dichiarazioni o comunicazioni inviate ai Comuni, visto che le
condizioni per l’accesso sono cambiate e la normativa ora prevede
espressamente che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione il soggetto
passivo deve attestare nella dichiarazione Imu la sussistenza di tutti i
requisiti.
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Comodato statale e comodato locale
L’agevolazione statale si potrà cumulare a quella locale, nel caso in cui il Comune
abbia deliberato un’aliquota agevolata per le abitazioni date in comodato, anziché
disporre l’assimilazione con regolamento (500 euro di rendita o ISEE 15,000).
Se il contribuente rispetta sia i parametri nazionali che quelli locali, allora si dovrà
corrispondere l’Imu considerando il 50% della base imponibile e l’aliquota
agevolata stabilita dal Comune. Potrà anche verificarsi che il contribuente rispetti
solo i parametri locali, perché ad esempio il Comune non ha posto limiti al numero
delle abitazioni che il comodante può possedere, ma non quelli nazionali; in
questo caso si dovrà utilizzare la sola aliquota agevolata stabilita dal Comune.
Il Comune non può revocare le agevolazioni, perché si tratterebbe di aumento di
aliquote, anche se limitata ad una ristretta categoria di contribuenti.
Se il Comune ha subordinato l’aliquota agevolata alla presentazione di
comunicazioni/autocertificazioni, queste rimangono valide.
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Registrazione comodato
Mef – Risposta CNA prot. 2472 del 29.01.2016
La legge di stabilità prevede come condizione che il contratto di comodato sia
registrato, quindi non è richiesto espressamente che si tratti di un contratto
scritto. Pertanto occorre distinguere se si è concessa l’abitazione in
comodato con contratto scritto o solo verbale. Nella primo caso, l’obbligo di
registrazione scatta entro 20 giorni, e quindi per poter beneficiare
dell’agevolazione per tutto gennaio, il comodato può partire dal 16 gennaio
ed essere registrato entro il 5 febbraio, questo perché in Imu si considera
come mese intero quello in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Per i contratti di comodato verbali, invece, non c’è in generale alcun obbligo
di registrazione, ma se si vuole accedere all’agevolazione Imu occorre
registrarlo. Per il Mef, essendo un adempimento nuovo, la registrazione può
essere fatta entro il 1° marzo, nel rispetto dello Statuto del Contribuente che
impone di non fissare obblighi tributari prima del sessantesimo giorno
dall’entrata in vigore della norma che li prevede.
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Ravvedimento registrazione comodato
Il Mef non ha affrontato il tema del ravvedimento, ma si ritiene che sia
sempre possibile registrare il comodato in ritardo, usufruendo del
ravvedimento operoso, previsto per l’omessa dichiarazione, di cui all’art. 13
del D.lgs. n. 472/1997 (la circolare n. 180/E/1998 equipara la nozione di
atto/denuncia a quella di dichiarazione).
Occorre tener conto anche delle modifiche recate all’art. 69 del DPR n.
131/1986, che prevede, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo
non superiore a 30 giorni, la riduzione della sanzione minima dal 120% al
60%, ma con un minimo di 200 euro.
Va comunque ricordato che l’agevolazione spetta se c’è anche la residenza,
quindi il ravvedimento sana l’obbligo dichiarativo di una situazione di fatto già
esistente e certificabile
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Comodati -registrazione
Schema
in caso si ravvedimento occorre pagare l’imposta di registro in
misura fissa di 200 euro, le marche da bollo, le sanzioni ridotte e gli
interessi legali. Tralasciando il ravvedimento sulle marche da bollo
le sanzioni sono queste:
importo sanzione
ridotta
Termine di regolarizzazione
Sanzione ridotte con ravvedimento
Ritardo fino a 30 giorni
Sanzione pari ad 1/10 di 200 euro
20,00
Ritardo da 31 a 90 giorni
Sanzione del 12% (1/10 di 120%)
24,00
Ritardo da 91 giorni ad un anno
Sanzione del 15% (1/8 di 120%)
30,00
Ritardo oltre l’anno ma entro 2 anni
Sanzione del 17,14% (1/7 del 120%)
34,29
Ritardo oltre 2 anni
Sanzione del 20% (1/6 del 120%
40,00
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domanda
La data dalla quale calcolare l'agevolazione in caso di cessione in comodato
in corso d'anno decorre dalla registrazione del contratto? Secondo noi si in
quanto il comune è terzo rispetto ai contraenti e l'opponibilità si ha con
la re
gistrazione.
L’art. 2704 c.c. prevede che la data della scrittura privata della quale non è
autenticata la
sottoscrizione non è certa ed è computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno
in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o …., infine, dal
giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente
certo l'anteriorità della formazione del documento.
Quindi, il fatto che è comunque richiesta la residenza e dimora e questa data
è certa, non si intravedono ostacoli per un riconoscimento retrodatato,
……salvo che non si abbia il coraggio di sostenere innanzi alla CTP che il
comodatario occupava abusivamente la casa del comodante
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casi
Come ci dobbiamo comportare con gli immobili concessi in comodato a genitori o figli prima dell'
entrata in vigore della legge di stabilità del 2016?
Se il comune aveva regolamentato l’assimilazione questa è abrogata ex lege e le abitazioni
saranno soggette all’aliquota ordinaria vigente nel Comune. Se, invece, era stata prevista
un’aliquota agevolata, questa continua ad applicarsi con le regole comunali e si potrà cumulare
con quella statale, se si rispettano le condizioni previste dalla 208.
Se il mio comune aveva chiesto la registrazione del comodato anche prima del 2016, posso con
siderare validi tali atti purche' rispettino i limiti del 2016?
Certamente si, non v’è l’obbligo di registrare ogni anno il comodato
Il nostro comune aveva previsto per il 2015 un'aliquota IMU ridotta per i comodati (fino a €. 500,0
0 di rendita), per il 2016 dobbiamo ridurre la base imponibile del 50% e applicare un'aliquota ri
dotta fino a €. 500,00 di rendita ?
Se l’abitazione ha una rendita di 700 euro, il contribuente pagherà sui 500 euro con la riduzione
al 50% della base imponibile e l’aliquota agevolata deliberata dal Comune, e per gli altri 200
euro di rendita, con l’abbattimento del 50% di base e l’aliquota ordinaria, sempre che si rispettino
i parametri nazionali, altrimenti ci si comporterà esattamente come nel 2015
Nei comuni che hanno deliberato una aliquota tasi solo per l'abitazione principale, azzerandola
l'aliquota per il comodato è quella ordinaria del 10,60.
Nell’esempio fatto, nulla sarà dovuta la Tasi, mentre per l’Imu occorre applicare l’aliquota
ordinaria deliberata dal Comune, ovvero quella applicabile nei casi residuali che non hanno
un’aliquota specifica.
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Verifica del numero degli immobili
Si è visto che la normativa prevede al massimo il possesso di due unità
abitative in Italia.
I Comuni non riescono a controllare la situazione immobiliare in Italia dal
Sister, perché su tale piattaforma non sono visibili i Comuni con il Catasto
tavolare (Bolzano, Trento).
Il Comune dovrebbe sottoscrivere una convenzione a pagamento con la
Provincia autonoma.
Sarebbe opportuno che fosse a tutti garantito
l’accesso gratuito, anche per le verifiche dell’ISEE
e per le segnalazioni qualificate all’AE.
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Le agevolazioni per gli affitti concordati
•Doppia agevolazione per gli affitti concordati. Ai fini Imu, il comma 53 della
legge n. 208 del 2015 aggiunge all’art. 13 del Dl n. 201 del 2011 il comma 6bis, a mente del quale “per gli immobili locati a canone concordato di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota
stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”.
•Ai fini Tasi, il comma 54 modifica il comma 678 della legge n. 147 del 2013,
prevedendo analoga riduzione.
•La norma fa riferimento all’aliquota applicata dai Comuni, quindi se è stata
deliberata nel 2015 un’aliquota agevolata, la riduzione opererà sull’imposta
determinata con la suddetta aliquota.
•Molti enti hanno deliberato riduzioni di aliquote solo con riferimento a
determinate ipotesi, come quella relativa ad immobili locati a canone
concordato a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, e ciò in
continuità con il passato. In tale ipotesi, i concordati che soddisfano le
condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata corrisponderanno il 75%
dell’imposta calcolata con tale aliquota, mentre gli alti concordati
corrisponderanno il 75% dell’imposta calcolata con l’aliquota ordinaria.
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Immobile storico locato a canone
concordato
Nel caso di canone concordato relativo ad un fabbricato
storico, si dovrebbero cumulare le doppie riduzioni, ovvero la
riduzione al 50% della base imponibile ed il 25% di riduzione
dell’imposta per canone concordato.
In altri termini, matematicamente, si pagherebbe sul 37,5%
della base imponibile.
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Problemi di stima
•Per quanto riguarda la compensazione della minore entrata per i Comuni, va
evidenziato che nella relazione governativa si è stimata una perdita di gettito pari a
81,14 milioni di euro. La stima è stata operata considerando gli immobili indicati in
dichiarazione dei redditi con codice utilizzo “8” . Ciò potrebbe portare ad una
sottostima della perdita di gettito, in quanto il codice utilizzo “8” deve essere
inserito per l’immobile locato con contratto concordato che insiste in uno dei
Comuni ad alta intensità abitativa, mentre occorre utilizzare il codice utilizzo “3” per
l’immobile locato in regime di libero mercato o “patti in deroga”, oppure concesso
in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti relativi al codice ‘8’.
•Le agevolazioni per i Comuni ad alta intensità abitativa si applicano:
• nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e
Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
• negli altri comuni capoluoghi di provincia;
• nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
• nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93
del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
•nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del
18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
•nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.
•Il CIPE provvede ogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta densità abitativa.
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P. Mirto
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Comuni con canoni concordati
In realtà in tutti i Comuni possono esserci canoni concordati, anche in
assenza di accordi territoriali.
D.M. 14 luglio 2004
1. 1. Nei comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli accordi
territoriali … le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli
accordi previgenti già sottoscritti. In tal caso i limiti inferiori e superiori
delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le
variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione
degli accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo
contratto di locazione da stipularsi.
2. Per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi territoriali ….
si fa riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente
omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.
Quindi potenzialmente i canoni concordati ci possono essere in ogni
comune ed facile immaginare un loro incremento nei prossimi anni.
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P. Mirto
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Concordati dichiarazione
•La normativa non prevede espressamente, come per i comodati, l’obbligo di
presentare la dichiarazione Imu.
•Occorre ricordarsi che per il MEF non sussiste l’obbligo di presentazione
della dichiarazione allorquando il Comune è in grado di reperire
«autonomamente» l’informazione necessaria al controllo di quanto dovuto.
•Per i concordati si ritiene che sussista comunque l’obbligo di presentazione
della dichiarazione perché dal portale punto fisco, sezione atti del registro,
non è sempre possibile ricavare l’informazione che il contratto è a canone
concordato e questo soprattutto nei comuni non ad alta intensità abitativa
dove si usa il codice 3 e non l’8.
•Quindi, fintanto che non verranno aggiornate le procedure di interscambio si
ritiene che la dichiarazione Imu debba essere presentata, ma è un problema
del 2017! Comunque in tal senso si è già espresso il MEF – Telefisco 2016
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P. Mirto
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Gli imbullonati
•Il comma 21 della legge n. 208 del 2015 detta i nuovi criteri per la
valorizzazione degli impianti nella rendita catastale.
•A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale
degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie
catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto
del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta i
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo.
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P. Mirto
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Gli imbullonati
•Per gli immobili già accatastati il comma 22 prevede che a decorrere dal 1°
gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili possono presentare atti di
aggiornamento mediante Docfa per la rideterminazione della rendita
catastale degli immobili già censiti.
•Il successivo comma 23 chiarisce che se il Docfa è presentato entro il 15
giugno 2016 la nuova rendita proposta può essere utilizzata per pagare
l’intera Imu 2016. La norma infatti chiarisce che in questo caso le nuove
rendite hanno effetto dal 1° gennaio 2016, “in deroga” all’art. 13, comma 4 del
Dl n. 201 del 2011, ovvero in deroga alla norma che stabilisce che per
determinare la base imponibile Imu occorre far riferimento alle rendite
catastali vigenti al 1° gennaio. Si tratta, quindi, di revisione della rendita e non
di rettifica della stessa, con la conseguenza che per tutti i Docfa presentati
dal 16 giugno 2016 in poi la nuova rendita avrà efficacia dal 1° gennaio
successivo a quello di iscrizione in catasto.
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P. Mirto
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Gli imbullonati
•Nella relazione illustrativa alla legge di stabilità si richiamano le stime operate
dall’Agenzia delle entrate, in base alle quali il valore degli impianti valorizzati nelle
rendite catastali ha un’incidenza media del 18% dell’ammontare complessivo delle
rendite dei fabbricati di categoria D/1 e D/7. La riduzione di rendita per tali
fabbricati è stimata in circa 766 milioni di euro, ai quali sono aggiunti ulteriori 95
milioni di euro di riduzioni per le altre categorie D. Il mancato gettito per i Comuni
viene stimato in 155 milioni annuali.
•Per il 2016 il contributo annuale di 155 milioni sarà ripartito sulla base delle
variazioni di rendita presentate entro il 15 giugno 2016. A tal fine, l’Agenzia delle
entrate comunicherà al Ministero dell’economia, per ciascun immobile, la nuova
rendita e quella originaria, ed il Ministero dell’economia, di concerto con l’Interno,
emanerà entro il 31 ottobre 2016, in base ad una metodologia concordata in
Conferenza Stato-città, il decreto ministeriale con il riparto per Comune.
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P. Mirto
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Gli imbullonati
“A decorrere dall’anno 2017” il contributo annuo di 155 milioni di euro è
invece ripartito con decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2017 sulla base
delle variazioni complessivamente proposte nel corso del 2016, che saranno
comunicate dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia entro il 31
marzo 2017.
Quindi, sembra potersi affermare che il contributo annuo sarà ripartito
tra i Comuni esclusivamente sulla base delle modifiche di rendita
richieste nel corso del 2016, restando ininfluenti quelle presentate dal
2017 in poi.
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P. Mirto
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Gli imbullonati
il processo di revisione delle rendite già iscritte non sarà immune da contenzioso.
La normativa, infatti, non definisce cosa siano gli “elementi strutturalmente
connessi” ai fabbricati o ai terreni, che dovranno continuare ad essere valorizzati
nella rendita catastale, o meglio non si comprende immediatamente qual è la
differenza tra questi e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, che
invece non vanno valorizzati.
Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate che ha fornito un’interpretazione
volta ad escludere tutti gli impianti, comprese le turbine delle centrali elettriche ed i
pannelli fotovoltaici.
Sicché la domanda che nasce spontanea è cosa si debba valorizzare nella
rendita di un impianto fotovoltaico o eolico: il solo terreno?
Ma questo esprime realmente la reddittività ricavabile dal possesso di tali
fabbricati?
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P. Mirto
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AE circolare n. 2 del 1° febbraio 2016
Nella circolare sono riportati alcuni esempi ricorrenti:
centrali di produzione di energia e stazioni elettriche: non sono più oggetto di stima le
caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, (…),
gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici;
industrie manifatturiere: sono esclusi dalla stima tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti
costituenti le linee produttive, …… i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi
robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la
pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e
l’essicazione dei prodotti;
industria siderurgica: sono da escludere dalla stima diretta anche gli impianti costituenti
altoforni;
siti destinati alla raffinazione dei prodotti petroliferi: sono esclusi dalla stima, ad esempio, i
forni di preriscaldamento, le torri di raffinazione atmosferica o sotto vuoto, gli impianti destinati ai
processi di conversione (cracking) o di miglioramento della qualità dei prodotti della raffinazione,
nonché gli impianti per il trattamento dei fumi e delle acque;
impianti di risalita: oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine – che
fanno specificatamente parte della componente mobile del trasporto – sono, altresì, esclusi dalla
stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa; rimangono,
conseguentemente, comprese nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le
stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente
connessi;
parchi divertimento: sono escluse dalla stima catastale le attrazioni costituite da strutture che
integrano parti mobili; non così, invece, per le piscine, i cinema, le arene, che si configurano
come vere e proprie costruzioni e, quindi, come tali, da includere nella stima catastale.
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Imbullonati e controversie catastali
I Comuni, dal canto loro, subiranno fin da subito gli effetti del contenzioso,
perché dal 2016 le sentenze sulle materie catastali sono immediatamente
esecutive, sicché se la commissione tributaria annulla la rettifica operata
dall’Agenzia delle entrate il contribuente è legittimato fin da subito a pagare
l’Imu sulla base di quanto statuito in sentenza, a differenza del passato,
quando il contribuente era tenuto a pagare sulla base della rendita
impugnata, fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Anche se in realtà con le aperture della circolare AE non sarà alcun
contenzioso.
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P. Mirto
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Il nuovo regime di imposizione dei
terreni agricoli
•Altra rilevante novità per i contribuenti è il nuovo regime di esenzione per i terreni
agricoli.
•Il comma 10 della legge n. 208 del 2015 interviene sulla disciplina Imu, abrogando
le disposizioni di favore previste per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. In
particolare è abrogato l’ultimo periodo dell’art. 13, comma 5 del Dl n. 201 del 2011,
che prevedeva il moltiplicatore 75 per i terreni in questione ed il comma 8-bis, che
prevedeva l’esenzione per la parte di valore dei terreni fino a 6 mila euro e riduzioni
per valori superiori ma fino a 32 mila euro.
•Dopo il caos creato nel 2014 e 2015 dal decreto interministeriale del 28
novembre 2014 e dal Dl n. 4 del 2015, viene ripristinata, a decorrere dall'anno
2016, l'esenzione dall'Imu prevista già per l’Ici dalla lettera h) dell’art. 7, comma 1,
del D.lgs. n. 504 del 1992, che si applica sulla base dei criteri individuati dalla
circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
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P. Mirto
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Il nuovo regime di imposizione dei
terreni agricoli
•Sono, altresì, esenti dall'Imu i terreni agricoli:
•a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
•b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n.
448 del 2001;
•c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile
e inusucapibile.
•Anche dopo le modifiche normative permangono problemi applicativi con
riferimento alle società agricole, visto che la normativa riserva le agevolazioni agli
imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e le società,
benché Iap, non sono certamente iscritte alla previdenza agricola. In altri termini,
nonostante le non condivisibili affermazioni ministeriali di cui alla circolare n. 3 del
2012, sembra che gli unici Iap agevolabili siano le persone fisiche, analogamente
a quanto previsto dalla disciplina Ici.
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P. Mirto
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Immobili merce
•Per gli immobili merce, già esenti da Imu, il comma 14, lett. c) della legge n.
208 del 2015 modifica il comma 678 della legge n. 147 del 2013 prevedendo
che ai fini Tasi per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in
diminuzione, fino all'azzeramento.
•Ciò implica che nell’ipotesi in cui il Comune abbia deliberato per il 2015
un’aliquota superiore a 2,5 per mille, questa deve intendersi
automaticamente ridotta alla misura massima consentita dalla legge,
indipendentemente dal fatto che il Comune provveda a modificare al ribasso,
nel 2016, l’aliquota deliberata per l’anno prima.
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P. Mirto
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Conferma maggiorazione Tasi dello 0,8
•L’abrogazione della Tasi per le abitazioni principali avrebbe dovuto far venire
meno la possibilità per i Comuni di applicare la maggiorazione del 0,8 per mille
finalizzata a finanziare detrazioni o riduzioni per le abitazioni principali e per quelle
a queste assimilate. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che i Comuni
hanno utilizzato tale maggiorazione per finanziare solo in parte le agevolazioni per
l’abitazione principale, non essendo espressamente previsto un vincolo di
destinazione totale del maggior gettito, il comma 28 della legge di stabilità
prevede, limitatamente all’anno 2016, la possibilità di continuare ad applicare la
maggiorazione anche per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale, a
condizione però che venga adottata un’espressa deliberazione del consiglio
comunale, confermativa della misura applicata per il 2015.
•La norma è chiara nel dire che si può confermare lo 0,8 già applicato nel 2015 e
non che lo si può applicare a casi non applicati nel 2015: se ho usato tutto lo 0,8
per le abitazioni principali, non è più confermabile.
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P. Mirto
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Blocco aumenti dei tributi
•Il comma 26 prevede, “al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica”, la sospensione
per l'anno 2016 dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
•Rispetto alla prima versione del disegno di legge di stabilità, nel quale era previsto il
divieto di disporre aumenti, la nuova formulazione evita qualsiasi incertezza anche
con riferimento a delibere già adottate nel 2015 ma contenenti misure d’imposta per
il 2016.
•È prevista, tuttavia, una deroga per la Tari, la cui entrata ovviamente deve garantire
la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti.
•Alla sospensione non soggiacciono, inoltre, i Comuni che deliberano il predissesto
(art. 243-bis del D.lgs. n. 267 del 2000) o il dissesto (artt. 246 e seguenti del D.lgs.
n. 267 del 2000).
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P. Mirto
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Blocco aumenti dei tributi
La restrizione non opera per il Cosap, visto che tale entrata ha natura patrimoniale,
a differenza del canone di pubblicità. Si ritiene, poi, possibile per i Comuni
deliberare il passaggio da Tosap a Cosap. Inoltre, non è preclusa ai Comuni la
possibilità di deliberare valori venali delle aree fabbricabili superiori a quelle del
2015, visto che questi riguardano la quantificazione della base imponibile e non
l’aliquota.
Parimenti, si ritiene che incorra nel divieto anche la possibilità per i Comuni di
“revocare” aliquote agevolate, perché in tale modo per queste fattispecie viene
automaticamente disposto un aumento di aliquota.
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P. Mirto
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Istituzione – Imposta di soggiorno
Il blocco vale anche per l’istituzione dell’imposta di soggiorno.
In realtà il Comune non istituisce l’imposta, perché questa è istituita da legge dello
Stato, anche se con aliquota/tariffa zero.
Il Comune quindi non istituisce ma aumenta la misura iniziale, pari a zero
È un vecchio problema che si era avuto nel 2008, ed anche prima, con
l’addizionale comunale all’irpef ed anche allora Mef e Corte dei Conti avevano
vietato «l’istituzione» da parte del Comune.
Sul punto si è già espressa la Corte dei Conti dell’Abruzzo con delibera n. 35
del 9 febbraio 2016, che ha confermato il divieto di istituzione dell’imposta.
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Modifiche alla disciplina Tari
•Il comma 27 interviene sulla disciplina Tari prorogando fino al 2017 la possibilità per i Comuni
di determinare le tariffe Tari con la stessa metodologia già in uso per la Tarsu, senza
considerare i coefficienti di produzione di cui alle tabelle allegate al Dpr. n. 158 del 1999.
Inoltre, anche per i Comuni che utilizzano il metodo normalizzato viene concessa, sempre fino
al 2017, la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del Dpr. n.
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, oltre
alla possibilità per le utenze domestiche di non tener conto del numero dei componenti la
famiglia.
•Il comma 27 poi proroga al 2018 l’obbligo per i comuni di tener conto, nella determinazione
dei costi da coprire con l’entrata Tari, delle risultanze dei fabbisogni standard. Tale
disposizione, peraltro autofunzionante, non richiedendo l’emanazione di un decreto attuativo,
sarebbe stata di difficile applicazione nel 2016. Infatti, fermo restando che i costi da includere
nel piano finanziario devono essere necessariamente quelli previsti dal metodo normalizzato di
cui al Dpr. n. 158/1999, l’unica lettura possibile è che in applicazione di tale disposizione il
preventivo dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve collocarsi non al di
sopra dei fabbisogni standard.
•Tuttavia oggi sul sito OpenCivitas sono disponibili informazioni datate, relative ai bilanci 2010.
I fabbisogni pubblicati sono i pro capite della spesa aggiustati per alcune variabili di contesto,
come popolazione e flussi turistici (nota metodologica FC05B, allegato 6 disponibile sul sito
Copaff). Considerata la modalità di determinazione dei fabbisogni, e le diverse modalità di
svolgimento del servizio rifiuti nei Comuni, questi non potevano essere validamente utilizzati
come benchmarking per la contrattazione del costo del servizio per il 2016.
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P. Mirto
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Inadempienza ministeriale
•In tema di Tari, occorre infine evidenziare un’inadempienza ministeriale che sta
determinando una babele di modalità applicative della Tari corrispettiva. Il comma 667
della legge n. 147/2013 prevedeva l’emanazione entro giugno 2014 di un decreto con il
quale dovevano essere definiti i “sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di
correttivi ai criteri di ripartizione del costo” finalizzati ad attuare un modello di tariffa
commisurata al servizio reso. In altri termini, in assenza di veri e propri sistemi di
misurazione di tutti i rifiuti conferiti, si è prevista la possibilità di adottare delle
metodologie che attraverso stime dei rifiuti conferiti autorizzano comunque
l’applicazione della Tari corrispettiva, incassata direttamente dal gestore dei rifiuti.
•A causa del vuoto normativo che si protrae da anni, ogni gestore si è scritto il
proprio sistema e ciò ha portato livelli di tariffazione significativamente diversi da
Comune a Comune. Peraltro, nella generalità dei casi, le metodologie adottate si
basano principalmente su sistemi di misurazione presuntivi e quindi molto lontani dal
realizzare una forma di prelievo che abbia quel minimo di corrispettività che giustifica
l’applicazione dell’Iva. Basta rileggere i principi enunciati dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 238/2009, che ha dichiarato la Tia un tributo, per capire che in realtà
difficilmente si potrà arrivare a sistemi che autorizzano un prelievo di natura
corrispettiva, visto che all’utente non è data comunque la possibilità di sganciarsi dal
servizio pubblico e che esiste una quota significativa di servizi indivisibili.
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Bozza regolamento ministeriale
•Invero, a novembre 2015, il Ministero dell’Ambiente ha prodotto una bozza del
regolamento che sicuramente avrà il pregio di mettere ordine nella babele applicativa
oggi in essere, anche se in realtà autorizza l’utilizzo della Tari corrispettivo anche con la
sola misurazione del rifiuto indifferenziato, che potrà essere effettuata con pesatura o
con il sistema dello svuotamento “vuoto per pieno”, considerando presuntivamente che
a volumi di 100 litri corrispondono 8-12 kg di rifiuti.
•Il regolamento è molto importante perché correttamente detta criteri di addebito della
parte variabile della tariffa rifiuti esclusivamente collegati alla quantità di rifiuti conferiti,
contrariamente ai sistemi oggi in uso che sono di natura mista, in quanto addebitano la
quota variabile della tariffa in parte in base ad un quantitativo presuntivo di conferimento
minimo “obbligatorio” ed in parte in base ai rifiuti effettivamente conferiti, sistemi questi
che ovviamente di corrispettivo hanno ben poco.
•Altra novità importante, è che la quota fissa della tariffa dovrebbe continuare a
rimanere collegata alla superficie occupata dall’utenza, sia essa domestica che non
domestica. Anche in questo caso vengono messi in discussione i sistemi oggi in uso in
diverse realtà territoriali, che prevedono per le utenze non domestiche il riferimento a
classi di superfici e non alla superficie effettiva.
•Non resta che sperare che la bozza diventi presto regolamento, in modo da porre
finalmente fine alla babele applicativa, anche perché la Tari rimane comunque
un’imposta o un corrispettivo regolato da norme statali.
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P. Mirto
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DLGS Madia- già marcia indietro
•Art. 7 - Diritti di esclusiva
•1. L’articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,e
l’articolo 1 del regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298 sono o restano abrogati e i diritti di
privativa e di esclusiva ivi previsti sono o restano estinti.
•2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
•a) all’articolo 198, dopo il comma 1 è inserito il seguente : “1-bis. Il regime di privativa di cui al
comma 1, previsto sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza
pubblica indetta dall'Autorità d'ambito, cessa in ogni caso alla data del 31 dicembre 2016”;
•……………………..
•omissis
•3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
•a) dopo il comma 649 è inserito il seguente: “649-bis. Dalla cessazione del regime di privativa
cui all’articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al produttore che
dimostri di avere avviato i rifiuti alla gestione, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attività di gestione stessa, la TARI è applicata unicamente per le eventuali
componenti accessorie effettivamente prestate e contabilmente separate che non siano già
altrimenti remunerate. La TARI così determinata può, con delibera motivata e previa verifica
analitica dei costi secondo i criteri indicati dal regolamento di cui all’articolo 238, comma 6, del
decreto 3 aprile 2006, n. 152, includere un contributo a copertura della garanzia del servizio
universale”;
•b) al comma 654, la parola “speciali” è soppressa;
•c) al comma 668 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 238, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal comma 649bis.”.
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Abolizione dell’imposta municipale
secondaria
Il comma 25 della legge n. 208 del 2015 abroga l’art. 11 del D.lgs. n. 23 del
2011, norma questa, che dopo numerose proroghe prevedeva nel 2016
l’istituzione dell’imposta municipale secondaria, destinata a sostituire la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di
spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle
pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi
pubblicitari.
Con l’abrogazione anche di questo articolo il D.lgs. n. 23 del 2011, recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, può considerarsi un
completo fallimento, visto che ormai del testo originario è rimasto ben poco.
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Nuovo termine di invio delle
deliberazioni Imu e Tasi
•Il comma 10, lett. e) anticipa al 14 ottobre il “termine perentorio” previsto
dall’art. 13, comma 13-bis del Dl n. 201 del 2011 per l’inserimento nel Portale
del federalismo fiscale delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché dei regolamenti relativi all’Imu.
•Il comma 14, lett. e) prevede analoga disposizione, modificando l’identico
termine previsto per la Tasi dal comma 688 della legge n. 147 del 2013.
•Rimane fermo, invece, per entrambi i tributi l’obbligo per i contribuenti di
effettuare il versamento a saldo sulla base degli atti pubblicati sul sito
ministeriale alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.
•Si ricorda che in caso di mancata pubblicazione entro i predetti termini si
rendono applicabili automaticamente gli atti adottati per l’anno precedente.
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Sanatoria parziale delibere comunali
•Sulla sanatoria delle delibere tributarie approvate in ritardo si è assistito ad un
balletto incredibile, visto che il Senato ha approvato in prima battuta la sanatoria,
poi cancellata dalla Camera, che a sua volta ne ha previsto una più limitata con
norma a dir poco stramba.
•Il comma 49 della legge n. 208 del 2015 infatti reca una norma “di interpretazione
autentica” secondo la quale il termine del 30 luglio stabilito dal decreto ministeriale
13 maggio 2015 per la deliberazione del bilancio di previsione deve “intendersi
riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio”.
•La previsione difatti salva i Comuni che avevano approvato le delibere con un
giorno di ritardo. Per gli altri Comuni, invece, le delibere tributarie sono prive di
efficacia e le misure tariffarie da applicare non solo nel 2015 ma anche nel 2016,
diventano automaticamente quelle deliberate per il 2014.
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Interpretazione autentica in tema di
tariffe dell’imposta di pubblicità
•Il comma 739 reca una norma di interpretazione autentica in merito alla
portata dell’art. 23, comma 7, del Dl n. 83 del 2012. Tale norma ha disposto
l’abrogazione dell’art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997 che dava la
facoltà ai Comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla
pubblicità, sicché è sorto fin da subito il dubbio se l’abrogazione avesse
comportato anche l’eliminazione degli aumenti già disposti dal Comune prima
dell’entrata in vigore del Dl n. 83 del 2012 o se al contrario, fosse preclusa la
possibilità di disporre aumenti solo per il futuro.
•Su tale dubbio, peraltro è nato fin da subito un contenzioso, che ha visto
generalmente prevalere la seconda ipotesi, ora confermata dalla legge di
stabilità che ha chiarito che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si
erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore dell’art.
23, comma 7, del Dl n.83 del 2012.
•(Cfr., da ultimo, TAR Veneto, sentenza n. 1001 del 7 ottobre 2015)
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P. Mirto
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Misure compensative per i Comuni (cenni)
•Il comma 17 della legge n. 208 del 2015 apporta modifiche al fondo di solidarietà comunale
(FSC) al fine di tener conto dell’esenzione dell’abitazione principale e di tutte le altre norme
che comporteranno un minor gettito Imu/Tasi per i Comuni.
•In particolare la dotazione del FSC, con riferimento ai Comuni delle regioni a statuto ordinario
e delle regioni Sicilia e Sardegna, è incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui:
•abolizione Tasi abitazione principale (circa 3.500 mln di euro);
•esenzione Imu terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti
per il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13;
•esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);
•esenzione Imu per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti
universitari indipendentemente dalla residenza (circa 260 mila euro);
•riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di
1° grado ad uso ab. principale (20,7 mln di euro);
•riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (circa 81,14
mln di euro).
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P. Mirto
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Misure compensative per i Comuni (cenni)
•Il comma 17 introduce il comma 380-sexies alla legge n. 228 del 2012, il quale specifica che
l’incremento della dotazione del FSC per 3.767,45 milioni d euro per gli anni 2016 e successivi
“è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli
immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativi all’anno 2015”. È poi
previsto un accantonamento di 80 milioni di euro da ripartire tra quei Comuni che non hanno
deliberato un’aliquota Tasi inferiore all’aliquota standard dell’1 per mille.
Per quanto riguardo il «rischio complessivo» di non aver tutte le risorse compensative occorre
rilevare che mentre per le abitazioni principali e terreni le stime sono ampiamente affidabili e i
problemi saranno marginali, per comodati e concordati le stime sono meno affidabili ed il
riparto tra i comuni è più incerto, ovviamente con riflessi degni di nota solo per gli enti con
concentrazioni di rilievo dei due fenomeni.
Gli imbullonati hanno rischi in parte diversi perché lì c'è una procedura di riscontro "perfetta"
che potrebbe risultare in contrasto con lo stanziamento di 155 mln. cosa che sarà utilizzata in
caso di insufficienza del fondo senza dover battagliare su stime alternative.
Quindi si potranno presentare problemi sui riparti, poco o niente sui valori complessivi
Infine, il comma 20 prevede per il 2016 un contributo di 390 milioni di euro finalizzato a
compensare i Comuni per i quali la sostituzione del prelievo sull’abitazione principale da Imu a
Tasi non permetteva di avere dalla Tasi lo stesso gettito che si aveva dall’Imu, a causa del
limite posto alle aliquote.
•Tale contributo, peraltro, è significativamente diminuito nel tempo, passando dai 625 milioni
del 2014, ai 472,5 del 2015, agli attuali 390 milioni, che dovranno essere ridistribuiti con i
medesimi criteri 2015.
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P. Mirto
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Dr. Pasquale Mirto
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In collaborazione col Dipartimento Finanza Locale IFEL
I materiali saranno disponibili su:
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