lavoratori in mobilita` – legge n. 223/1991 assunzione di

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lavoratori in mobilita` – legge n. 223/1991 assunzione di
LAVORATORI IN MOBILITA’ – LEGGE N. 223/1991
N.B. La legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha previsto all’art. 2, comma 71, lett. b) l’abrogazione dell’art. 8 della
legge n. 223/1991 e all’art. 2, comma 71, lett. e) l’abrogazione dell’art. 25, comma 9 della legge n. 223/1991 con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
DESTINATARI:
Lavoratori iscritti alle liste di mobilità
INCENTIVI:
Assunzione con:
1) contratto a tempo indeterminato Art.8, comma 4, L. 223/1991 Art. 25, comma 9, L. 223/1991
- Riduzione delle aliquote contributive nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più
di 9 dipendenti (aliquota sostitutiva 10%).
Il beneficio spetta per i 18 mesi successivi all’assunzione ed è riconosciuto anche in caso di rapporto part time. Rimane
comunque ferma, a carico del dipendente, l’aliquota contributiva prevista per la generalità dei lavoratori.
- Incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto
disoccupato.
Il limite di durata massima dell’incentivo è di 12 mesi elevato a 24 se il lavoratore ha più di 50 anni d’età. Tale
beneficio è riconosciuto solo in caso di rapporto a tempo pieno.
2) contratto a tempo determinato Art.8, comma 2, L. 223/1991
Riduzione delle aliquote contributive nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più
di 9 dipendenti (aliquota sostitutiva 10%).
Il beneficio spetta per un massimo di 12 mesi ed è riconosciuto anche in caso di rapporto part time.
Rimane comunque ferma, a carico del dipendente, l’aliquota contributiva prevista per la generalità dei lavoratori.
3) Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato; assunzione a tempo
indeterminato di precedente contratto a termine
Nel caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato il datore di lavoro ha
diritto ad una proroga dello sgravio contributivo per ulteriori 12 mesi (decorrenti dal periodo di paga in corso al
momento della trasformazione, quindi per un massimo di
complessive 103 settimane).
Se la trasformazione del contratto a termine avviene a tempo pieno al datore di lavoro è
concesso un incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se
fosse rimasto disoccupato.
Il limite di durata massima dell’incentivo è di 12 mesi elevato a 24 se il lavoratore ha più di 50 anni d’età.
INAIL: nessuna agevolazione prevista
ASSUNZIONE DI CASSAINTEGRATI DA ALMENO 24 MESI
DESTINATARI:
Lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento CIGS da almeno 24 mesi.
INCENTIVI:
benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono
soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati
decorrenti dal 1° gennaio 2015. (art. 1, comma 121, Legge 23 dicembre 2014, n. 190)
In caso si assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part time, le aziende (centro –nord)
hanno diritto alla riduzione della contribuzione nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi.
Rimane comunque ferma, a carico del dipendente, l’aliquota contributiva prevista per la generalità dei lavoratori.
L’incentivo spetta anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine,
purché si accerti che il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi se il rapporto fosse
cessato alla naturale scadenza invece di essere trasformato. L’incentivo non spetta se la trasformazione è avvenuta nei
confronti di un lavoratore che ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione
Il beneficio spetta a condizione che l’assunzione non avvenga per sostituire dipendenti dalla stessa impresa licenziati
per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi nei sei mesi immediatamente precedenti.
Il beneficio si applica anche ai premi Inail.
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI CASSA INTEGRATI DA ALMENO 3 MESI
DESTINATARI:
Lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale straordinaria da almeno 3 mesi (anche non
continuativi), dipendenti da aziende beneficiarie dell’intervento straordinario da almeno 6 mesi continuativi.
Il lavoratore al momento dell’assunzione deve trovarsi in cigs.
INCENTIVI:
Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
1)riduzione per 12 mesi delle aliquote contributive nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che
occupano più di 9 dipendenti (aliquota sostitutiva 10%).
Rimane comunque ferma, a carico del dipendente, l’aliquota contributiva prevista per la generalità dei lavoratori.
2)Incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto
disoccupato per un periodo massimo di 9 mesi elevato a 21 mesi per i lavoratori di età superiore a 50 anni.
Sostanzialmente si tratta di un contributo della indennità di mobilità che il lavoratore, ove licenziato alla fine del
periodo di Cigs, avrebbe percepito se non fosse stato assunto.
Non sono previste agevolazioni Inail.
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI DA ALMENO 24 MESI
DESTINATARI:
Disoccupati da almeno 24 mesi
INCENTIVI:
Contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part time, il datore di lavoro (centro-nord) ha diritto allo sgravio del
50% dei contributi a suo carico per un periodo di 36 mesi dal giorno dell’assunzione.
Rimane comunque ferma, a carico del dipendente, l’aliquota contributiva prevista per la generalità dei lavoratori.
L’incentivo spetta anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine
purché si accerti che il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi se il rapporto fosse
cessato alla naturale scadenza invece di essere trasformato. L’incentivo non spetta se la trasformazione è avvenuta nei
confronti di un lavoratore che ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione.
BENEFICI PER TRASFORMAZIONI DI CONTRATTI DI LAVORO DA TEMPO
DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO
DESTINATARI:
contrati a tempo determinato trasformati in tempo indeterminato
INCENTIVI:
La Legge di Stabilità 2014 ha previsto, a decorrere dal 2014, l’integrale restituzione ai datori di lavoro del contributo
addizionale ASPI dell’1,4%, nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine avvenute a far
tempo dal 1° gennaio 2014. La restituzione del contributo addizionale è prevista anche nei casi di stabilizzazione del
rapporto, purché l’assunzione con contratto a tempo indeterminato intervenga entro sei mesi dalla cessazione del
precedente rapporto a termine. In tal caso, tuttavia, l’INPS conferma che si applica una riduzione del contributo da
restituire corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI CHE PERCEPISCONO LA NASPI
DESTINATARI:
Soggetti in godimento dell’indennità NASpI. In considerazione della “Ratio legis” l’incentivo può riferirsi anche a
lavoratori che siano destinatari della NASpI e cioè a soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano
titolo alla prestazione, ma non l’abbiano ancora percepita.
INCENTIVI:
Il beneficio riguarda le assunzioni a tempo pieno e indeterminato
ed è pari al 20% dell’importo dell’indennità residua ASpI (ora NASpI) cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non
fosse stato assunto.
E’ possibile accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno indeterminato di un rapporto a
termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI (ora NASpI), cui sia stata sospesa la corresponsione
della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
L’importo è corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della
retribuzione al lavoratore. Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in
presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad esempio, astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità,
ecc.), invece, l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare ed il quoziente
così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo
stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti. La somma a
credito dell’azienda non potrà essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel
corrispondente mese dell’anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultra mensili pro quota.
INCENTIVO GIOVANI GENITORI
DESTINATARI:
Genitori max 35 anni con figli minori in cerca di occupazione stabile iscritti all’apposita data istituita presso l’Inps.
INCENTIVI:
L’incentivo spetta per l’assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo
indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato. L’incentivo è pari a euro 5.000,00.
INCENTIVI RIFORMA FORNERO – DONNE
DESTINATARI:
A) Donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”
B) Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6
mesi
C) Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità
occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
D) Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
INCENTIVI:
L’incentivo spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le assunzioni a tempo determinato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto di lavoro part-time. L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei
contributi a carico del datore di lavoro.
a) In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi
b) In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a 12 mesi
c) Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi
d) L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto (effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo
determinato) fino al limite complessivo di 12 mesi.
L’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei
dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
Controllare attentamente il punto 3 della circolare Inps n. 111 del 24/07/2013 “Condizioni di spettanza dell’incentivo”.
I benefici si applicano anche ai premi INAIL.
LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE
MATERNITÀ
DESTINATARI:
Aziende con meno di 20 dipendenti
INCENTIVI:
Assunzione lavoratori con contratto a tempo determinato, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in astensione per
maternità (il beneficio trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in congedo o per un anno dell’accoglienza del minore adottato o in affidamento) uno sgravio contributivo del
50% dei contributi a proprio carico.
Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità
dei lavoratori.
Il beneficio si applica anche ai premi INAIL.
ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON ALMENO 50 ANNI D’ETÀ, DISOCCUPATI DA OLTRE
12 MESI
DESTINATARI:
Uomini o donne con almeno 50 anni d’età
INCENTIVI:
L’incentivo spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le assunzioni a tempo determinato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto di lavoro part-time.
L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.
A) In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi
B) In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a 12 mesi
C) Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi
D) L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto (effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo
determinato) fino al limite complessivo di 12 mesi.
I benefici si applicano anche ai premi INAIL.
ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISABILI
DESTINATARI:
Lavoratori colpiti da disabilità.
INCENTIVI:
36 mesi di abbattimento contributivo : pari al 70% dell’imponibile previdenziale, se l’assunzione a tempo
indeterminato riguarda un lavoratore con invalidità superiore al 79% o con minorazioni dalla prima alla terza categoria;
pari al 35% dell’imponibile previdenziale, per lavoratori con invalidità tra il 67% ed il 79% o con minorazioni
comprese tra la quarta e la sesta categoria; pari al 70% dell’imponibile per assunzioni di disabili intellettivi o psichici
con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (l’agevolazione in questo caso spetta per 60 mesi).
In caso di assunzioni a termine di durata pari ad almeno 12 mesi, le agevolazioni spettano per tutta la durata
del contratto
DIRIGENTI REIMPIEGATI DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DESTINATARI:
Personale con qualifica di dirigente privo di occupazione
INCENTIVI:
Assunzione anche con contratto a termine. L’incentivo è un contributo pari al 50% della contribuzione dovuta agli enti
previdenziali per un massimo di dodici mesi.
Il beneficio si applica anche ai premi INAIL.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – ANNO 2015
DESTINATARI:
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la
natura di imprenditore
INCENTIVI:
L’esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e non può essere superiore alla
misura massima di 8.060 euro su base annua.
La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione
CONDIZIONI SPECIFICHE:
1) Il lavoratore nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato presso qualsiasi datore
di lavoro in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2) Il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015
(1.10.2014 – 31.12.2014), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro
richiedente l’incentivo ovvero con una società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359
c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118,
quarto periodo, legge n. 190/2014).
3) Il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità
2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI:
NON CUMULABILE: L’incentivo in oggetto non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più
di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi
e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012 (Incentivi Riforma
Fornero).
CUMULABILE:
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è invece cumulabile con gli incentivi che assumono
natura economica, fra i quali:
1) L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999.
2) L’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010,
pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non
superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori. Si ricorda che, a differenza
dell’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità, la fruizione dell’incentivo all’assunzione di giovani genitori
ai sensi del citato regolamento è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis” e non
spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del
contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012.
3) L’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art.2, comma 10-bis, della Legge n.
92/2012, pari al 50% (dal 2016: 20%) dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la
durata residua del trattamento
4) L’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche
Sociali del 23 gennaio 2015, n. 11 (in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti). Difatti, sulla base della
predetta modifica, il nuovo articolo 7, comma 3, del citato decreto prevede che l’incentivo è ora cumulabile con altri
incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai
Lavoratori.
5)L’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni
dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli.
6) Con riferimento agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge n.
223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo di cui alla presente circolare
esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della citata legge, per la sua natura di incentivo economico
finalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di
natura contributiva
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – ANNO 2016
DESTINATARI:
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la
natura di imprenditore
INCENTIVI:
L’esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40% con un
massimo annuale di euro 3250,00.
La sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione
APPRENDISTATO:
Per l'apprendistato i vantaggi contributivi sono :
1) contribuzione all'11,61% a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico dell'apprendista;
2) agevolazione al 100% per le imprese con meno di 9 dipendenti: ad essere dovuta è la sola aliquota NASpI
dell'1,61%
ASSUNZIONI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI( IN REGIME DI NON LIBERTA’), DETENUTI
ED INTERNATI
Agevolazioni contributive e fiscali sono previste anche per quelle imprese pubbliche o private che organizzano attività
produttive o di servizi all’interno delle carceri, impiegando persone detenute o internate. La norma di riferimento è
sempre contenuta nell’art. 4, comma 3 bis, della legge n. 381/1991, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge n.
193/2000.
Incentivi di natura contributiva
Il Decreto Interministeriale 9 novembre 2001 che stabilisce gli incentivi di natura contributiva chiarisce cosa si intende
per lavoro carcerario sia all’interno che all’esterno degli Istituti penitenziari: mentre per le cooperative sociali è
indifferente il posto di svolgimento ai fini del riconoscimento del “bonus”, per le imprese pubbliche e private è
essenziale che il lavoro si svolga all’interno del carcere (circolari INPS n. 134/2002 e n. 11/2004).
Incentivi di natura fiscale
Il DM 25 febbraio 2002, n. 87 ha affermato che alle imprese che assumono detenuti viene riconosciuto un
creditomensile d’imposta per ognuno di essi pari a 516,46 euro: esso è proporzionale in ragione delle giornate di lavoro
prestate. Per gli assunti a tempo parziale il credito d’imposta è strettamente correlato alle ore lavorative prestate.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle aziende che:
1.
2.
a) svolgono attività di formazione nei confronti dei detenuti e degli internati: in ogni caso il credito d’imposta è
riconosciuto soltanto se, poi, si giunge all’assunzione dei detenuti formati;
b) svolgono attività formative mirate a fornire professionalità ai detenuti destinati a svolgere attività gestite in
proprio dall’Amministrazione penitenziaria.
Le agevolazioni in favore delle imprese sono subordinate al verificarsi di alcune condizioni:
1.
2.
a) assunzione dei detenuti o degli internati con contratto di lavoro subordinato non inferiore a trenta giorni;
b) corresponsione di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla contrattazione
collettiva.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e dell’IRAP e non assume rilievo ai fini
della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex articoli 63 e 75 del DPR n. 917/1986.
Tutte queste agevolazioni sono cumulabili con altri benefici previsti in altre disposizioni
INCENTIVI DI NATURA FISCALE:
ASSUNZIONE DI RICERCATORI O DI LAVORATORI CON PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI
DESTINATARI:
 Personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera
(se riconosciuto equipollente)
 Personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito
tecnico o scientifico
INCENTIVI:
Contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% sino ad un massimo di euro 200.000 annui del costo aziendale
sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
SOGGETTI:
Al momento dell’adesione a Garanzia Giovani, i destinatari devono possedere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
• età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti;
• essere inoccupati o disoccupati ai sensi del d. lgs. n. 181/2000;
• non essere iscritti a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari;
• non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio extra-curriculare;
• non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive attuate con Dote Unica Lavoro;
• essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale;
• aver completato da non più di 4 mesi, i percorsi di istruzione, istruzione e formazione professionale ovvero percorsi
universitari e terziari;
• non aver già avuto accesso a Garanzia Giovani, anche nell’ambito della sua prima attuazione attraverso Dote Unica
Lavoro (d.d.u.o. 6758/2014).
INCENTIVI:
diversificati in funzione della profilazione E DELLA DURATA; per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30
giugno 2017 (D.D. n. 1709 dell'8 agosto 2014 e circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014).
RAPPORTO DI LAVORO
Classe di Profilazione
1
BASSA
2
3
MEDIA ALTA
4
MOLTO ALTA
Assunzione a tempo determinato (anche a
scopo di somministrazione) di durata
superiore o uguale a 6 mesi
-
-
€ 1.500 € 2.000
Assunzione a tempo determinato (anche a
scopo di somministrazione) di durata
superiore o uguale a 12 mesi
-
-
€ 3.000 € 4.000
Assunzione a tempo indeterminato e
apprendistato
€ 1.500
€ 3.000
€ 4.500 € 6.000
- l’incentivo è stato esteso anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante nonché alle proroghe di precedenti
rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a 6 mesi;
- l'incentivo è comulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai
datori di lavoro o ai lavoratori. L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o
contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali.