Regolamento Edilizio del Comune di Noicattaro

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Regolamento Edilizio del Comune di Noicattaro
REGIONE PUGLIA
COMUNE DI NOICÀTTARO
Provincia di Bari
REGOLAMENTO EDILIZIO
Allegato del P.R.G.
Progettisti:
Arch. Antonio Renzulli
Arch. Carlo Latrofa
Collaboratori:
Dott. Pietro Renzulli
Ing. Giovanni De Biase
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
INDICE
TITOLO I - Disposizioni Generali
CAPO I
Norme preliminari
Art. 1
Art. 2
Contenuto e limiti del regolamento edilizio
Richiamo a disposizioni generali di legge
CAPO II
Sportello unico per l’edilizia
Art. 3
Attribuzioni e funzioni
CAPO III
Consulta tecnica
Art. 4
Attribuzioni e composizione della Consulta tecnica
CAPO IV
Permesso di costruire
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Interventi subordinati a Permesso di costruire
Caratteristiche del Permesso di costruire
Presupposti per il rilascio del Permesso di costruire
Competenza al rilascio del Permesso di costruire
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Efficacia temporale e decadenza del Permesso di costruire
Documentazione a corredo delle domande. Progetto e allegati.
Procedimento per il rilascio del Permesso di costruire
Intervento sostitutivo regionale
Responsabilità del titolare del Permesso di costruire, del
Committente, del Costruttore e del Direttore dei lavori, nonché
anche del Progettista per le opere subordinate a Denuncia di inizio
attività
CAPO V
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Attività edilizia libera
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Disciplina della denuncia di inizio attività
Lavori eseguibili d’urgenza
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TITOLO II – Disciplina urbanistica
CAPO I
Piani Urbanistici Esecutivi
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Contenuti
Formazione dei P.U.E.
Efficacia del P.U.E.
Rapporti fra P.U.G. (ex P.R.G.) e P.U.E.
CAPO II
Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri
Art. 23
Spazi interni agli edifici e parametri – Comma 1 bis
TITOLO III - Disciplina della fabbricazione
CAPO I
Decoro ed arredo urbano
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Decoro urbano
Aggetti e sporgenze
Verande e balconi
Marciapiedi
Ringhiere e parapetti
Canali di gronda
Coperture
Arredo urbano
CAPO II
Norme igieniche
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata
Illuminazione degli ambienti
Aerazione dell’abitazione
Impianti di condizionamento
Impianti di riscaldamento
Impianto elettrico
Spazi interni agli edifici – Distacchi tra gli edifici
Inquinamento atmosferico ed acustico
Convogliamento acque luride
Scale
Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie,
impianti igienici interni, canalizzazione.
Piani interrati
Piani seminterrati
Art. 43
Art. 44
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Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Piani terreni
Soppalchi
Piani sottotetto
Norme comuni a tutti i piani abitabili
Isolamento termico ed acustico
Protezione dell’umidità
Fabbricati in zona rurale
Caratteristiche delle case coloniche
Aree libere
Pertinenze per l’attività agricola
Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti
Requisiti dei locali ad uso commerciale od industriale
CAPO III
Esecuzione e controllo delle opere
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Inizio dei lavori
Controllo sull’esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni
Certificato di agibilità
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
Demolizione dei fabbricati
CAPO IV
Norme relative alle aree scoperte
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Manutenzione delle aree
Depositi su aree scoperte
Obbligo di evitare ristagni d’acqua. Manutenzione opere scoperte
CAPO V
Norme di buona costruzione
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni - Prevenzione incendi
Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti
Godibilità generale degli edifici
Autorimesse - Deposito di materiali infiammabili, edifici di uso
pubblico
Impianti di gas, petrolio liquido per uso domestico - Criteri di
sicurezza
Art. 69
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CAPO VI
Uso di suolo, spazio e servizi pubblici
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o
sottosuolo pubblico
Rinvenimenti e scoperte
Uso di scarichi e di acque pubbliche
CAPO VII
Garanzia della pubblica incolumità
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori
Ponti e scale di servizio
Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti
ai cantieri
Responsabili degli esecutori di opere
Rimozione delle recinzioni
Art. 76
Art. 77
TITOLO IV - Sanzioni, disposizioni transitorie e finali
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 83
Sanzioni
Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti
Disposizioni transitorie
Standardizzazione degli elaborati
Norme finali
APPENDICE (A) Elenco dei provvedimenti normativi citati nel Regolamento
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
NORME PRELIMINARI
Art. 1
Contenuto e limiti del regolamento edilizio
Il presente Regolamento, ai sensi delle vigenti leggi in materia urbanistica1,
disciplina gli aspetti tecnici, amministrativi e tassonomici connessi alla
costruzione di nuove opere edilizie e di urbanizzazione, nonché alla manutenzione
e conservazione di quelle esistenti, e concorre, assieme gli altri elaborati del Piano
regolatore generale, all’ordinato sviluppo e conservazione del territorio comunale.
Art. 2
Richiamo a disposizioni generali di legge
1. Disponendo l’art. 871 del Codice civile che “le regole da osservarsi nelle
costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti comunali”, per
quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento s’intendono
applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia, anche se non espressamente
richiamate.
2. Le principali leggi speciali attinenti l’edilizia e l’urbanistica, richiamate dalle
apposite note numeriche al solo fine di facilitare la lettura, sono elencate
nell’Appendice A) la quale costituisce un mero documento ricognitivo, senza
pretese di esaustività. Pertanto essa potrà essere aggiornata senza particolari
formalità in occasione dell’emanazione di nuove norme, siano esse statali che
regionali.
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Art. 33 Legge n. 1150/1942; Art. 15 L.R. n. 56/1980
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CAPO II
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Art. 3
Attribuzioni e funzioni2
1. Ai sensi dell’art. 5 del T.U. dell’edilizia l’amministrazione comunale,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvede, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione,
soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato
Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in
ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di Permesso o di denuncia di
inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio
di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché
dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco
delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte
le possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso
ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle
norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e
di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio
oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti
connessi all’applicazione della parte II del testo unico.
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(Art. 5 D.P.R. n. 380/2001)
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3. Ai fini del rilascio del Permesso di costruire o del certificato di agibilità,
l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già
allegati dal richiedente:
a) il parere dell’A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4. L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati,
necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione,
per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61,62 e 94;
b) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su
immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
c) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
d) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
e) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
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CAPO III
CONSULTA TECNICA
Art. 4
Attribuzioni e composizione
1. E’ istituita la Consulta Tecnica con funzione di supporto al Dirigente del
Settore Urbanistica – Edilizia Privata nell’esame e valutazione dei Piani
urbanistici, progetti di opere pubbliche, di arredo urbano e particolari interventi
edilizi nel centro urbano nonché su ogni altro argomento che il Dirigente
intendesse porre all’esame e valutazione collegiale.
2. La Consulta Tecnica è nominata dal Consiglio comunale ed è composta dai
seguenti membri:
a) Il Dirigente del Settore che la presiede;
b) Un Architetto esperto in materia urbanistico-edilizia;
c) Un Ingegnere esperto in materia urbanistico-edilizia;
d) Un addetto del Settore con funzioni di segretario verbalizzante.
3. La Consulta Tecnica ha durata biennale a decorrere dalla data d’insediamento e
conserva le sue funzioni fino alla nomina della nuova.
4. La Consulta Tecnica è convocata ogni qual volta il Dirigente lo riterrà
necessario ed opportuno;
5. Dei pareri espressi dalla Consulta deve essere redatto un verbale, sottoscritto
dai presenti e riportato su apposito registro;
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CAPO IV
PERMESSO DI COSTRUIRE
Art. 5
Interventi subordinati a Permesso di costruire3
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e
sono subordinati a Permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino
aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d’uso.
Art. 6
Caratteristiche del Permesso di costruire4
1. Il Permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia
titolo per richiederlo.
2. Il Permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o
aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali
relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è
oneroso.
3. Il rilascio del Permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei
terzi.
Art. 7
Presupposti per il rilascio del Permesso di costruire5
1. Il Permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il Permesso di costruire è comunque subordinato all’esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle
stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del Permesso.
3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di Permesso di
costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia
decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque
3
(Art. 10 del D.P.R. n. 380/2001)
(Art. 11 del D.P.R. n. 380/2001)
5
(Art. 12 del D.P.R. n. 380/2001)
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anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione
della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta
regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare
la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.
Art. 8
Competenza al rilascio del Permesso di costruire6
1. Il Permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti
urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al successivo
articolo 13, comma 2, per il caso di mancato rilascio del Permesso di costruire
entro i termini stabiliti.
Art. 9
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici7
1. Il Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 10
Efficacia temporale e decadenza del Permesso di costruire8
1. Nel Permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio
del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non
può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere
prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà
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(Art. 13 del D.P.R. n. 380/2001)
(Art. 14 del D.P.R. n. 380/2001)
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(Art. 15 del D.P.R. n. 380/2001)
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del titolare del Permesso. Decorsi tali termini il Permesso decade di diritto per la
parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una
proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è
subordinata al rilascio di nuovo Permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell’articolo 16. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del
contributo di costruzione.
4. Il Permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il
termine di tre anni dalla data di inizio.
Art. 11
Documentazione a corredo della domanda Progetto e allegati
1. Per le opere edilizie le domande di Permesso di cui all’art. 5 e seguenti devono
essere corredate dai seguenti documenti regolarmente bollati:
a) progetto redatto in quattro copie piegato nel formato cm 21x29,7 e contenente,
di norma su un unico elaborato:
1. stralcio degli strumenti urbanistici, generale ed esecutivo, vigenti e/o
adottati, con la localizzazione dell’intervento;
2. stralcio catastale sul quale vanno evidenziate le particelle interessate;
3. planimetria della località, in scala non inferiore ad 1:500, estesa per un
raggio di almeno m 50 dai confini dell’area edificabile, riportante la precisa
ubicazione dell’opera da realizzare, la larghezza delle strade su cui
prospetta. le altezze degli edifici circostanti ovvero il numero dei piani fuori
terra e le distanze rispetto ad essi, le quote altimetriche principali, sia
naturali che di progetto, in relazione ad un caposaldo certo;
4. eventuale planimetria indicante lo stato della piantumazione esistente
nell’area oggetto dell’intervento;
5. planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:200 con l’indicazione degli
allineamenti stradali, dell’altimetrica e di tutte le opere di sistemazione
esterna, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di
accesso ai locali interrati;
6. le piante quotate di ogni piano in scala non inferiore a 1:100, dall’interrato
alla copertura, con l’indicazione delle destinazioni d’uso dei singoli vani e
dell’individuazione degli spazi a parcheggio;
7. prospetti di tutti i fronti dell’edificio in scala 1:100 con l’indicazione delle
quote principali. Qualora l’edificio da costruire o da trasformare sia
contiguo ad altri esistenti, i prospetti dovranno far risultare chiaramente tale
stato di fatto con la riproduzione di almeno 1/3 delle facciate vicine;
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8. almeno una sezione quotata in scala 1:100, con l’indicazione del profilo del
terreno prima e dopo la prevista sistemazione;
9. eventuali dettagli dei principali elementi decorativi (cornicioni, balconi, etc.)
in scala non inferiore a 1:20.
Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono cioè essere
indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei
singoli piani e quelle totali dell’edificio. Nel caso di divergenze fra quote e
dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e
decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano
ritenuti necessari per l’esame dell’opera progettata.
I progetti relativi ad ambiti tutelati o architetture tutelate dal P.R.G. devono essere
redatti a scala non inferiore a 1/50, con tutti i relativi particolari costruttivi e
decorativi.
Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati, saranno
indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.
I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o
reclamistici, dovranno illustrarne l’ambientamento ed essere redatti, per quanto
possibile, in analogia a quelli edilizi.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione
concernenti varianti di progetti già approvati.
b) scheda tecnica redatta su apposito modulo contenente la dimostrazione della
conformità del progetto alle previsioni dello strumento urbanistico
(zonizzazione dell’area oggetto dell’intervento, superficie del lotto, dati
catastali, volumetria e superficie consentita e di progetto, spazi a parcheggio,
oneri urbanizzativi, ecc.);
c) una relazione tecnica descrittiva, redatta sull’apposito modulo, dei materiali e
colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, degli impianti
tecnologici (rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico delle acque
bianche e nere), di prevenzione dell’inquinamento indoor, di eliminazione delle
barriere architettoniche9;
d) documentazione fotografica, firmata dal progettista, relativa allo stato di fatto
dell’area e/o dell’immobile oggetto dell’intervento. Tale documentazione,
obbligatoria per gli interventi nelle zone A dello strumento urbanistico, va
raccolta in un fascicolo contenente la planimetria della zona in scala opportuna
sulla quale vanno riportati i punti e le direzioni di presa delle fotografie;
e) dichiarazione di essere in possesso del titolo che abilita a richiedere la
concessione;
f) computi relativi alla determinazione degli oneri concessori (oneri di
urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione). Per gli interventi sugli
edifici esistenti, relativamente alla parte che non comporta aumento di
superficie utile, è richiesto il computo metrico estimativo dei lavori da
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D.P.R. n. 384/1978
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eseguire. Tale documentazione potrà essere presentata anche dopo
l’approvazione del progetto;
g) gli estremi delle denunce e delle approvazioni prescritte per i casi speciali10.
h) eventuali documenti che il richiedente ritenga dover allegare per casi
particolari.
2. Sugli elaborati depositati non è possibile apportare modifica alcuna, fatta
eccezione per quelle richieste dalla Commissione edilizia che dovranno essere
controfirmate dal funzionario responsabile del procedimento.
Art. 12
Procedimento per il rilascio del Permesso di costruire11
1. La domanda per il rilascio del Permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 6, va presentata allo sportello unico
corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti,
dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un’autocertificazione circa
la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto
riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge
secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i
prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 3, comma
3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e,
valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di
provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del
Permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto
al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la
documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente
comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
10
11
Legge n.1089/1939; Legge n. 1497/1939; Legge n. 431/1985.
(Art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 - D.Lgs. n. 301 del 2002)
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dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal
caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario
acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse
da quelle di cui all’articolo 3, comma 3, il competente ufficio comunale convoca
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere
pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro
quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della
conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del Permesso di
costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli
estremi del Permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, la
domanda di Permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
9. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento
per il rilascio del Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a
seguito dell’approvazione di deliberazione consiliare di cui all’art. 9 comma 1.
10. Il termine per il rilascio del Permesso di costruire per gli interventi di cui
all'articolo 22, comma 7 del T.U. Edilizia, è di sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
Art. 13
Intervento sostitutivo regionale12
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall’articolo 12, del
provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del Permesso di
costruire, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato
con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell’ufficio di cui all’articolo 8, si pronunci entro quindici giorni
dalla ricezione dell’istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del
responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in
sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di Permesso di
costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l’interessato può
inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il
quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che
provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest’ultimo
termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenziorifiuto.
12
(Art. 21 del D.P.R. n. 380/2001)
15
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
Art. 14
Responsabilità del titolare del Permesso di costruire, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le
opere subordinate a denuncia di inizio attività13.
1. Il titolare del Permesso di costruire, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della
conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché,
unitamente al direttore dei lavori, a quelle del Permesso e alle modalità esecutive
stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni
pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di
demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non
essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni del Permesso di costruire, con esclusione
delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al Permesso
di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente
segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è
incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale
da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il
progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità
ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non
veritiere nella relazione allegata alla Denuncia di Inizio Attività,
l’Amministrazione Comunale ne dà comunicazione al competente ordine
professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13
(Art. 29 del D.P.R. n. 380/2001)
16
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
CAPO V
INTERVENTI SUBORDINATI A DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ
Art. 15
Attività edilizia libera14
Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli
strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Art. 16
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività15
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui agli artt. 5 - 15 del T.U. Edilizia, che siano conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a
permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la
sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
Permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al Permesso di
costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al Permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del
T.U. Edilizia;
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
14
15
(Art. 6 del D.P.R. n. 380/2001)
(Art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 – D.Lgs. n. 301/2002)
17
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli
vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in
vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione
deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza
si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga
accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 17
Disciplina della denuncia di inizio attività16
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di
inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma
di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si
intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre
anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a
nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello
unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui
al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la
denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività
da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a
16
(Art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 - D.Lgs. n. 301 del 2002)
18
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di
assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva
la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato
di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
Art. 18
Lavori eseguibili d’urgenza
1. Sono eseguibili d’urgenza soltanto i lavori provvisionali a tutela della pubblica
e privata incolumità. In tal caso va data comunicazione immediata al sindaco e
comunque entro 24 ore specificando:
a) generalità e residenza del richiedente, del progettista e direttore dei lavori
nonché dell’esecutore degli stessi;
b) natura e consistenza dei lavori da eseguire;
c) l’impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi
vigenti;
2. Qualora per i lavori da eseguire sia necessario il rilascio del Permesso di
costruire la relativa istanza va presentata entro gli otto giorni successivi.
19
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
TITOLO II
DISCIPLINA URBANISTICA
CAPO I
Piani urbanistici esecutivi
Art. 19
Contenuti17
1. I contenuti, gli elaborati tecnici e le procedure di formazione ed approvazione
delle lottizzazioni sono stabiliti dalle vigenti norme di legge
2. In relazione agli interventi in esso previsti, il P.U.E. (Piano Urbanistico
Esecutivo) può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi,
anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure
previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi
integrati di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di
recupero urbano, di cui all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione
urbana ex articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre
1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.
3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16
della L. 179/1992 i Comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con
particolare riferimento ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree e
costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di
dismissione. Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei
servizi e le loro interrelazioni, le caratteristiche planovolumetriche degli
interventi, gli standards e l’arredo urbano. Il programma integrato si attua su aree,
anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono
essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono
corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce
l’inquadramento dell’intervento nell’ambito della riqualificazione urbana, di un
programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.
4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di
riqualificazione urbana sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità
previste per i P.U.E. ai sensi degli articoli 21 e seguenti della L.R. n.56/1980.
Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali
vigenti e/o adottati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del D. L.vo n.267/2000, al
quale partecipa il soggetto proponente. L’accordo sostituisce lo strumento
urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale.
17
Artt. 25 e 26 L.R. n. 56/80; Punto C1 “Criteri” della Del. di G.R. n. 6320/1989; L.R. n. 20/01
20
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
5. Fino alla formazione del DRAG la realizzazione di interventi riservati dalla
pianificazione comunale all’iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari
legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il
perseguimento del pubblico interesse.
Art. 20
Formazione dei P.U.E.18
1. I P.U.E. possono essere redatti e proposti:
a) dal Comune;
b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il
51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area
interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della
presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo
schema di convenzione;
c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.
2. Decorso il termine eventualmente previsto dal P.U.G. per la redazione del
P.U.E. su iniziativa del Comune, il P.U.E. può essere rispettivamente proposto dai
soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il P.U.E. è
adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della
proposta.
4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il P.U.E. e i relativi elaborati sono
depositati per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in
libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su
almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.
5. Qualora il P.U.E. riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici,
contestualmente al deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o l’Assessore da lui
delegato indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti
delle Amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di consenso,
comunque denominati.
6. Entro il termine di quindici giorni dalla di scadenza del periodo di deposito di
cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni,
anche ai sensi dell’articolo 9 della L. N. 241/1990.
7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di
consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il
P.U.E., pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini.
8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
9. Il P.U.E. acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di
cui al comma 8.
10. La variante al P.U.E. segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai
commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento
18
Art. 16 Legge regionale n. 20/01
21
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
globale del P.U.E. e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di
fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al
P.U.E. è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione
di eventuali atti di consenso ove necessari.
11. In caso di inerzia e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi
precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 21 della Legge regionale n.
20/2001.
Art. 21
Efficacia del P.U.E.19
1. La deliberazione di approvazione del P.U.E. ha efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della
acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.
2. I P.U.E. sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni salvo specifiche
disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per l’attuazione rimane
efficace, per la parte di P.U.E. non attuata, l’obbligo di osservarne le previsioni
mentre, ai fini espropriativi decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere
previste.
Art. 22
Rapporti fra P.U.G. e P.U.E.20
1. Il P.U.E. può apportare variazioni al P.U.G. qualora non incida nelle previsioni
strutturali del P.U.G., ferma l’applicazione del procedimento di cui all’articolo 20.
2. Ai fini della formazione del P.U.E., non costituiscono in ogni caso variazione
del P.U.G.:
a) la modificazione delle perimetrazioni contenute nel P.U.G. conseguente alla
trasposizione del P.U.E. sul terreno;
b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti e dei relativi servizi
che non comporti aumento delle quantità e del carico urbanistico superiore al
5 per cento.
19
20
Art. 17 Legge regionale n. 20/01
Art. 18 Legge regionale n. 20/01
22
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
CAPO II
Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri
Art. 23
Spazi interni agli edifici e parametri
1. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondante da edifici per una
lunghezza pari o superiore ai 3/4 del perimetro:
a) Cortile primario. Si intende per cortile primario uno spazio interno nel quale la
normale libera davanti ad ogni finestra è pari o superiore a m 6,00. La
superficie del pavimento dovrà essere pari o superiore a 1/5 di quella delle
pareti circostanti;
b) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o
all’ultimo piano, di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a
m 5,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00;
c) Cortile secondario. Si intende per cortile secondario uno spazio interno nel
quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari a superiore a m 5,00 e la
superficie del pavimento superiore a 1/8 di quella delle pareti che la
circondano.
d) Chiostrina. Si intende per chiostrina, detta anche pozzo luce, uno spazio
interno di superficie minima superiore a 1/12 di quella delle pareti circostanti,
le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima
davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00.
Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non
oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.
I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di
pulizia e bonifica.
I cortili devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto
scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo
regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno m. 1 lungo i muri
dei fabbricati, purchè sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita
l'infiltrazione lungo i muri.
È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di
sopra di aperture praticate per areare ambienti che non hanno altra diretta
comunicazione con l'esterno.
Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il
regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.
I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in
genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente
imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione
naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in
comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per
qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.20
20
(Artt. 43-44-45-46 del Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
23
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
2. Per gli immobili ricadenti nelle zone A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e B6
continuano ad applicarsi tutti i tipi di spazi interni di cui alla deliberazione del
C.C. n. 148 dell’11.12.1972, anche con riguardo agli ambienti che vi possono
affacciare.
3. Indice di piantumazione. Indica il numero di piante di alto fusto (n7/ha)
prescritto per ogni ettaro nelle singole zone con l’eventuale specificazione
dell’essenza.
4. Ciglio stradale. Si intende per ciglio stradale il limite massimo dello spazio
destinato alla viabilità comprensivo della carreggiata, dei marciapiedi e delle altre
eventuali parti costitutive della strada (scarpa inclinata, ecc.).
5. Inclinata massima. E’ il rapporto tra l’altezza del fronte di un edificio e la
distanza tra il fronte stesso ed il ciglio opposto della strada cui prospetta ovvero,
nel caso di spazi privati, con l’edificio fronteggiante.
6. Volumi tecnici. Si considerano tali il torrino della scala, il vano di
alloggiamento del macchinario ascensore, le centrali idrica e termica nonchè i
lavatoi aventi altezza utile non superiore a m 2,40.
I volumi tecnici se collocati al di sopra dell’ultimo piano devono essere arretrati
dai fronti dell’edificio secondo una inclinata di 45°. La superficie dei volumi
tecnici non dovrà eccedere il 20% della superficie utile e sarà comunque
commisurata a quella necessaria alle funzioni cui è destinata.
24
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
TITOLO III
DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
CAPO I
Decoro ed arredo urbano
Art. 24
Decoro urbano
1. Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi
devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la
copertura, in modo da assicurare l’estetica e il decoro dell’ambiente.
2. Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni bisogna tener conto degli edifici
limitrofi nel senso che bisogna tendere ad un decoroso livellamento di altezze
delle quote di imposta dei solai e delle aperture. Vanno inoltre preferibilmente
rispettati gli allineamenti delle fronti stradali esistenti se non diversamente
stabilito dalle norme tecniche del P.R.G..
3. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti
esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all’edificio e tutte
le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in
modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici
circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l’uso di materiali e cura
di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.
4. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle
pareti esterne se non in appositi incassi, tal da consentire una idonea soluzione
architettonica.
5. Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in
stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all’estetica dell’ambiente.
6. Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino,
intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.
7. Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il sindaco, sentito l’Ufficio
tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente
comma.
8. Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono
essere di norma realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed
essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi col tessuto edificato
circostante.
9. Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella
parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e
materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.
25
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
Art. 25
Aggetti e sporgenze
1. Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono
vietati:
a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all’altezza di m 2,20 dal piano del
marciapiede, e aggetti superiori a cm 30 fino alla quota consentita per i
balconi;
b) porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un’altezza inferiore a m
2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2.50 se la
strada ne è priva. Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza imposte da
norme di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico.
2. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi
solamente quando dette strade abbiano la larghezza non inferiore a m 6,00.
3. L’aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,50 dal
piano di marciapiede, o a m 4.50 dal piano stradale, se non è previsto un
marciapiede di larghezza pari o superiore a quella dell’aggetto. Tali altezze vanno
misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell’aggetto.
4. I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della
larghezza della strada o del distacco. Per gli aggetti su strada la luce del balcone
non può superare la larghezza del marciapiede e comunque il loro aggetto non può
superare a m 1,20.
5. I balconi totalmente chiusi (bow-windows) o con alcuni lati chiusi sono
ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale.
6. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale
più vicino di almeno m 3,00.
7. E’ inoltre proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei
fabbricati prospicienti sul suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei
caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore.
Art. 26
Verande e balconi21
La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla
profondità delle stesse.
Art. 27
Marciapiede22
Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a m. 1. Possono costruirsi intercapedini areate o
drenante, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino sotto il piano di calpestio.
Nel caso sia impossibile l’esecuzione, è consentito l'uso d’idonea pavimentazione.
21
22
(Art. 48 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
(Art. 50 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
26
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
Art. 28
Ringhiere e parapetti23
1. I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati devono avere una altezza minima
di m. 0,95 e, comunque, la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei
davanzali stessi non deve essere inferiore a m. 1,20.
2. Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a
m. 1,20.
3. Le ringhiere delle scale devono avere un’altezza minima, misurata al centro
della pedata, di m. 1,00; gli interspazi fra gli elementi costituenti devono avere
almeno una delle due dimensioni, inferiore a cm. 10,00;
4. I parapetti dei balconi devono essere non scalabili ed avere una altezza minima
di m. 1,00.
5. Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli elementi
costituenti, le stesse norme delle ringhiere e delle scale.
Art. 29
Canali di gronda24
1. Tulle le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto
verso i cortili e altri spazi coperti., di canali sufficientemente ampi per ricevere e
condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei
tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non
inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.
2. Le condotte di cui al primo comma, non devono avere nè aperture nè
interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce
orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.
3. Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.
4. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di
bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.
Art. 30
Coperture25
La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere
sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica nel
rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 9.1.1991 n. 10.
Art. 31
Arredo urbano
1. E’ tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro
dell’ambiente, turbi l’estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di
sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.
23
(Art. 51 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
(Art. 52 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
25
(Art. 53 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
24
27
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
2. Gli aggetti delle mostre non debbono avere una sporgenza superiore a quelle
previste all’art. 31. Sono permesse insegne a bandiera e scritte luminose di
sporgenza, non superiore a m 1,50 dal filo del muro, purché però il loro bordo
inferiore sia ad un’altezza dal suolo non minore di m 4,50 e non rechino danno
alla visibilità e al decoro. L’installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo
da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.
3. In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che
richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il
suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e
la ricollocazione in situ, con le modifiche resesi necessarie, a loro spesa e
responsabilità. Ove non ottemperino il sindaco potrà ordinare la rimozione
d’ufficio a loro spese.
4. Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe
per la toponomastica urbana, di apparecchi e tabelle di segnalazione, di sostegni
per gli impianti dei pubblici servizi, lapidi commemorative etc. L’apposizione e la
conservazione dei numeri civici, delle targhe stradali etc. sono, a norma di legge, a
carico del Comune. I proprietari dei fabbricati sono tenuti al loro ripristino quando
siano distrutti o danneggiati per fatti ad esso imputabili. Il proprietario è tenuto a
riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate
alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all’uopo
destinata.
5. Negli edifici sulla cui copertura siano installate e debbano installarsi più
antenne radio e televisive, il sindaco ha la facoltà di prescrivere un’unica antenna
centralizzata.
6. Nelle strade fornite di marciapiede, quando non nuocciano al libero transito e
non impediscano la visuale in danno dei vicini, il sindaco può autorizzare, dietro
pagamento della relativa tassa e con l’osservanza delle condizioni che riterrà
opportune caso per caso, l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo
spazio pubblico.Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono
essere situati ad altezza inferiore a m 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le
appendici verticali anche in tela o in frangia che scendano al di sotto di m 2,20 dal
suolo.
7. Tutto questo costituisca o completi la decorazione dei fabbricati, i frammenti
antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere
ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato,
spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune,
della Soprintendenza ai monumenti. Nel caso di demolizione o trasformazione di
immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di
proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi
prossimi o conservate in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o
calchi che ritenga opportuno nell’interesse della cultura pubblica.
28
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
CAPO II
NORME IGIENICHE
Art. 32
Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata26
1. Sono locali adibiti ad abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la
presenza o l'attività domestica dei cittadini.
2. Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle
persone e limitata nel tempo per operazioni definite:
a) ingresso;
b) servizi igienici e bagni;
c) scale;
d) corridoi e disimpegni;
e) magazzini e depositi, ripostigli e cantine;
f) garages di solo posteggio di automezzi privati;
g) salette di macchinari ad uso esclusivo delle abitazioni;
h) lavanderie private, stenditoi e legnaie.
Art. 33
Illuminazione degli ambienti27
1. Tutti i locali di abitazione privata debbono avere un'adeguata superficie
finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, idonea ad assicurare
l'illuminazione.
2. Deve essere garantita la possibilità di schermare in modo idoneo l'effetto
provocato, soprattutto nei mesi estivi, dall'eccesso di calore per l'esposizione
diretta ai raggi solari.
3. Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di
impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da
garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.
4. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono
essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.
5. I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di
notte.
Art. 34
Aerazione dell'abitazione28
1. I locali degli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le
concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e
da eventuali processi di combustione, siano compatibili con il benessere e la salute
26
(Art. 59 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
(Art. 62 - 63 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
28
(Art. 64 - 65 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
27
29
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
delle persone ovvero con la buona conservazione delle cose e degli elementi
costitutivi degli alloggi medesimi.
2. Per gli ambienti indicati al comma 1 del precedente art. 32 deve esserci una
finestra di superficie uguale a quella indicata al comma 1 del precedente art. 34,
completamente apribile, tale da garantire, oltre all'illuminazione ed all'aerazione,
anche l'affaccio all'esterno.
3. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della
misura non inferiore a mq. 0,60, per il ricambio dell'aria.
4. Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di
ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12
volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico
adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni
utilizzazione dell'ambiente.
5. Nei corridoi e nei disimpegni che abbiano lunghezza non inferiore a m. 10 o
superfici non inferiori a mq. 20, indipendentemente dalla presenza di interruzioni
(porte o altro), deve essere assicurata un’aerazione naturale mediante una
superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni pari a 1/8 della superficie o,
alternativamente, una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri
il ricambio e la purezza dell'aria.
Art. 35
Impianti di condizionamento29
1. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e
mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di
purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti
caratteristiche:
a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei
locali di uso privato e a 30 mc/persona nei locali di uso pubblico. I predetti
valori possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a
1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la
depurazione dell'aria.
b) temperatura di 20+1°C con umidità relativa di 40-60% nella stagione
invernale; nella stagione estiva temperatura operativa comprensiva tra 25-27°
C con umidità relativa di 40-60% e comunque con una differenza di
temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7° C;
c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei sistemi di filtrazione e
disinfezione, atti ad assicurare che non vi sia possibilità di trasmissione di
malattie attraverso l'impianto di condizionamento;
d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore
di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2,00.
2. Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e
comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei
cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.
29
(Art. 66 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
30
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
3. La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non
interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il
condizionamento.
4. L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo
automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.
Art. 36
Impianti di riscaldamento30
1. Gli alloggi debbono essere dotati d’impianto di riscaldamento al fine di
assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C.
2. La temperatura prescritta deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione
e nei servizi, esclusi i ripostigli.
3. Gli impianti termici di potenzialità superiore alle 100.000 Kcal/h devono essere
installati osservando le prescrizioni di cui alla L. 30 aprile 1976, n. 373 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo
a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal
processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.
5. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei
fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo
smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai
servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi
impermeabili.
6. All'interno dell'abitazione e vietata l'installazione di apparecchi a combustione a
fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti.
Art. 37
Impianto elettrico31
1. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di
impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme
speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da
corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione
su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle
stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento. Tale dichiarazione
deve essere firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale. In Italia le norme
C.E.I. (Commissione Elettronica Italiana) sono norme di buona tecnica.
2. Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384,
gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da
parte della generalità del pubblico debbono essere posti ad un’altezza massima di
m. 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal citato D.P.R.,
relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche.
30
31
(Art. 67 - 68 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
(Art. 70 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
31
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
3. Per le nuove costruzioni, all'atto della richiesta di concessione edilizia, deve
essere allegato, unitamente alla documentazione prescritta, lo schema, con
relazione tecnica, dell'impianto elettrico firmato da tecnico abilitato secondo le
vigenti disposizioni.
4. Al momento della richiesta di agibilità deve essere presentata la dichiarazione
di conformità di cui al precedente comma.
5. Devono essere comunque rispettate le norme contenute nella L. 14 febbraio
1991, n. 46.
Art. 38
Spazi interni agli edifici – Distacchi tra gli edifici
1. Negli spazi interni definiti come “cortile primario” e “patio” possono affacciare
ambienti di qualunque destinazione.
2. Negli spazi interni definiti come “cortile secondario” possono affacciare
disimpegni verticali ed orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con
esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento,
ricreazione e cura.
3. Negli spazi interni definiti come “chiostrine” possono affacciare soltanto
disimpegni verticali od orizzontali, locali igienici e ripostigli. Nelle chiostrine non
vi possono essere ne sporgenze ne rientranze. Tutti gli spazi interni devono
sempre essere accessibili.
Art. 39
Inquinamento atmosferico e acustico
1. Nella scelta dei materiali da costruzione e di rifinitura vanno tassativamente
esclusi quelli che presentano o potrebbero presentare emissione di gas nocivi o
potrebbero decomporsi in particelle (ad es. l’amianto), tali da costituire pericolo
per gli abitanti, con particolare riferimento agli spazi confinati.
2. Le emissioni di fumi da parte di centrali termiche ed altri impianti che
utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi, dovranno rispettare i limiti
imposti dalla vigente normativa32.
3. Parimenti i materiali per la costruzione di alloggi debbono garantire una
adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori da
calpestio, da traffico, da impianti ecc. provenienti dagli alloggi contigui o
dall’esterno, avente come riferimento di massima la relativa normativa
ministeriale33.
Art. 40
Convogliamento acque luride
1. Tutti gli edifici dovranno essere allacciati alla rete della pubblica fognatura
urbana34.
32
Legge n. 615/1966; D.P.R. n. 322/1971; D.P.C.M. 28/3/83.
Circolare Min. LL.PP. n. 1769/1966; Legge n. 447/1995.
34
Regolamento regionale n. 5/1989
33
32
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
2. Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti.
Nella richiesta di concessione o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo
edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale
depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista e non possa raccogliere
i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di
smaltimento35.
Art. 41
Scale36
1. Le scale che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) debbono
essere arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a
ciascun piano e di superficie libera non inferiore a mq. 1.
2. Potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto con lucernaio, la cui apertura di
ventilazione sia pari a mq. 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno.
3. Gli infissi delle aperture di ventilazione debbono essere agevolmente apribili.
4. I vetri che costituiscono parete debbono essere tali da non costituire pericoli per
l'incolumità delle persone; qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro
dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una ringhiera di
altezza almeno di m. 1,10.
5. Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui;
può essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri
opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.
6. L'illuminazione artificiale dei vani scale deve assicurare ad ogni pianerottolo
livelli di luce non inferiori a 20 Lux.
7. Le pareti dei vani scale debbono essere rivestite con materiale non
infiammabile.
8. Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere
sempre dotate di corrimano di altezza non inferiore a m 0,90 e 1,00 conservate in
buono stato di manutenzione e pulizia.
9. La larghezza di rampa deve essere commisurata al numero dei piani, degli
alloggi e degli utenti serviti.
10. Nei casi di scale interne che collegano vani abitativi con cantine, tra piani e
sottotetti e negli alloggi tipo «duplex», è ammessa una larghezza di rampa non
inferiore a m 0.90
Art. 42
Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie, impianti igienici
interni, canalizzazione.
1. Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della
dichiarazione di abitabilità ogni qualvolta un edificio abbia installato impianti di
uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi
tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.
35
36
Legge n. 319/1976; Regolamento reg. n. 4/1989; Legge n. 172/1995.
(Art. 73 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
33
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
2. Gli impianti di riscaldamento ed ogni apparecchio di combustione ivi comprese
le canne fumarie devono ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti37.
3. Le tubazioni di adduzione dell’acqua potabile devono essere esclusivamente di
ferro zincato o altro materiale non tossico. I condotti di scarico delle acque nere
delle singole unità debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le
colonne di scarico. Gli scarichi dovranno essere di materiale impermeabile, isolati
da muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. I tubi di condotta
principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas alle abitazioni,
debbono essere collocati esternamente agli alloggi: tanto i predetti tubi quanto
quelli siti nell’interno delle abitazioni debbono essere collocati allo scoperto, in
modo da riuscire facilmente ispezionabili.
4. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni
deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Questa norma è
derogata limitatamente agli interventi previsti nelle zone di tutela storica.38
5. I focolai, le stufe, le caldaie etc., saranno poste sopra volte in muratura o sopra
materiali incombustibili. Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna
fumaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre il tetto per almeno un metro e
terminante con un fumaiolo in muratura o di altro materiale idoneo, salvo l’uso
consentito di canne ramificate.
6. Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai o di altre strutture infiammabili,
i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una controcanna,
un’intercapedine di almeno cm 3 per la circolazione dell’aria. E’ vietato far esalare
il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri
prospicienti il suolo pubblico. Il vapore che si scarica da motori o da altri
apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi
attraverso il camino del fumo od altri a mezzo di appositi altri tubi che si
innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti. Le
condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell’interno
degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente
controllabili. E’ comunque vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale. Le
condutture e gli impianti elettrici risponderanno alle norme e prescrizioni di
sicurezza vigenti. Nello scantinato i locali caldaia per il riscaldamento, deposito
combustibile, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere
muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l’esterno.
7. Il locale caldaia deve essere nettamente separato con un muro tagliafuoco dal
locale del deposito combustibile. Nel caso in cui esista un impianto a nafta, il
serbatoio deve essere installato secondo le norme di sicurezza39.
37
Legge n. 615/1966; D.P.R. n. 1391/1970; Circ. Min. 29/7/1971, n. 73.
(Art. 889 del Codice Civile – Osservazione n. 1 accolta dal C.U.R.).
39
Art. 68 D.M. 31 luglio 1934 e modificazioni
38
34
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
Art. 43
Piani interrati
1. I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello
delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici
o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza continuativa di abitanti, fatta
eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse.
2. I pavimenti dovranno essere in marmette di cemento o in altro materiale liscio,
duro e compatto. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di
riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme
specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque nere di scarico del fabbricato non
avviene a quota inferiore a quelle dei piani interrati, dovrà essere installato un
sistema di sollevamento delle acque stesse che sia tale da evitare qualsiasi
inconveniente di carattere igienico. L’aerazione dei locali interrati deve essere tale
da assicurare sufficiente ricambio d’aria.
3. Possono essere consentite altre destinazioni d’uso purchè siano assicurate le
condizioni igieniche mediante idonei impianti nel rispetto delle procedure e norme
vigenti.
Art. 44
Piani seminterrati
1. I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto delle aree
circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazione, uffici, ecc., soltanto
se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro
rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne e l’altezza utile netta interna
è almeno di un m 3,00, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari
destinazioni d’uso.
2. I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti ad
abitazione, ma solo a servizi facenti parte dell'abitazione.
3. Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture per
assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall'esterno.
4. E' vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori, polveri attraverso le aperture
che danno aria a tali locali40.
5. Possono essere consentite altre destinazioni d’uso purchè siano assicurate le
condizioni igieniche mediante idonei impianti nel rispetto delle procedure e norme
vigenti.
Art. 45
Piani terreni
1. I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici o se privi di sottostante piano
interrato, debbono essere impermeabilizzati e provvisti di vespaio drenato di
spessore non inferiore a 30 cm o con sistemi equivalenti; la loro altezza inferiore
utile non deve essere inferiore a m 3,00, salvo minori altezze consentite per casi
specifici41.
40
41
(Art. 75 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
Art. 43 Legge n. 457/1978
35
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2. I piani terreni adibiti ad autorimesse di uso pubblico, laboratori, negozi, luoghi
di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore
a m 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. I piani terreni adibiti
ad autorimesse ad uso privato o a depositi motocicli o carrozzine possono
avere altezza utile netta di m 2,30 salvo quanto stabilito dalle norme per la
prevenzione incendi.
3.
Art. 46
Soppalchi42
I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestrate sono ammessi
quando:
- la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda 1/3 della superficie del locale;
- l'altezza minima ottenuta non scenda sotto i m. 2,20 sia superiormente che
inferiormente al soppalco stesso;
- i soppalchi siano aperti e la parte superiore sia munita di balaustra;
- la superficie aeroilluminata del locale sia almeno pari alla somma delle superfici
spettanti alla parte di locale libero e alla superficie superiore e inferiore del
soppalco medesimo, nel rapporto di 1/8 con la superficie finestrata.
Art. 47
Piani sottotetto
I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l’altezza media
utile è di m 2.70 e l’altezza minima non inferiore a m 2,30 e se l’isolamento delle
coperture è realizzato con camere d’aria o con materiali coibenti tali da assicurare
una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. In tal caso il volume del
sottotetto entra nel calcolo della cubatura dell’edificio.
Art. 48
Norme comuni a tutti i piani abitabili
1. In tutti gli ambienti abitabili la superficie delle finestre deve essere non
inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq 1,00. Almeno
la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili
l’altezza utile netta non deve essere inferiore a m 2,70.
2. Nei piani interrati e seminterrati di cui agli artt. 44 e 45, possono essere
consentite altre destinazioni d’uso purchè siano assicurate le condizioni igieniche
mediante idonei impianti nel rispetto delle procedure e norme vigenti.
Art. 49
Isolamento termico ed acustico
1. Negli edifici coperti a tetto fra le falde di copertura e l’ultimo piano deve essere
realizzato un sottotetto convenientemente ventilato.
2. Negli edifici coperti a terrazza, il solaio di copertura deve essere dotato di
adeguato strato isolante. L’isolamento acustico degli ambienti deve essere curato
42
(Art. 74 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
36
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
con opportuni accorgimenti tecnici. Si prescrive comunque che allo scopo di
isolare ciascun pavimento dal sottostante solaio, venga posto tra di essi almeno
uno strato isolante acustico.
Art. 50
Protezione dall’umidità
1. I muri di fondazione dovranno essere isolati dai muri sovrastanti mediante strati
di materie impermeabili di sufficiente spessore.
2. I locali seminterrati o scantinati devono avere i muri ed i pavimenti protetti dalla
umidità del suolo mediante opportune intercapedini e materiali impermeabilizzati.
3. Il perimetro del fabbricato, quando non esiste il pubblico marciapiede, deve
essere protetto dalle acque meteoriche mediante un ampio marciapiede o mediante
una cunetta raccordata a dispositivi di smaltimento delle acque.
4. Le coperture terrazzo devono avere pendenza non inferiore all’1,50%, devono
essere convenientemente impermeabilizzate, avere un numero di pluviali con
bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane (minimo
1 ogni 80/100 mq di copertura). Tali bocchettoni saranno muniti di griglie
metalliche a cuffia in modo da evitarne l’ostruzione.
Art. 51
Fabbricati in zona rurale
1. I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai
precedenti articoli e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi
vigenti43 per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili,
pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.
Per le zone ove si trovino pozzi per acquedotti, circostanti installazione, industrie
pericolose o insalubri, ecc. varranno le peculiari norme precauzionali.
2. In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse
settiche a valle, assieme alle concimaie e al ricovero per animali. Se la posizione
della falda freatica non consente tale disposizione è prescritto che la fossa settica,
di ricoveri per animali e le concimaie siano poste a valle del pozzo, onde evitare
inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell’abitazione rurale dei
fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di m
10,00. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata
all’esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche di sicurezza,
indicate dal Servizio di igiene o dai vigili del fuoco.
Art. 52
Caratteristiche delle case coloniche44
1. Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione e
al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a
quest'ultima inerenti.
43
44
Art. 15 D.P.R. n. 128/1962
(Art. 76 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
37
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
2. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme
relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.
3. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente
abitazioni e pertinenze o a più corpi separati.
4. Nella costruzione di case rurali bifunzionali devono essere adottati i migliori
accorgimenti tecnici allo scopo di separare la parte residenziale da quella
funzionale aziendale, con le modalità previste dal comma successivo.
5. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i
locali di abitazione se si tratta di case rurali bi-funzionali a corpo unico e, ove
insistono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore a m. 10 in linea
orizzontale.
6. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni non è consentito destinare ad
uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si
abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati
di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di
sufficiente spessore, tali da assicurare un'adeguata impermeabilità alle esalazioni,
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
7. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori stagionali devono possedere gli
stessi requisiti di abitabilità previsti dal presente Regolamento per le abitazioni
collettive.
8. Vanno prese tutte le precauzioni per impedire l’ingresso degli animali nelle
abitazioni.
Art. 53
Aree Libere 45
1. I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali,
devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in
prossimità delle abitazioni.
2. In ogni casa rurale, anche già esistente, deve provvedersi al regolare
allontanamento delle acque rneteoriche dalle vicinanze della casa medesima.
Art. 54
Pertinenze per l’attività agricola46
1. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o attività connesse con
l'agricoltura devono essere diversi e separati da quelli di abitazione.
2. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere
asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile alla pioggia.
3. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da
roditori, insetti e rettili.
4. Ove nei locali di cui ai commi precedenti vengano svolte attività lavorative, vi
devono essere servizi igienici, spogliatoi e docce in numero proporzionale agli
addetti secondo la normativa vigente per l'igiene del lavoro.
45
46
(Art. 77 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
(Art. 78 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
38
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
5. È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate,
anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii
minerali e carburanti che devono essere sempre custoditi secondo le prescrizioni
di cui ai riferimenti legislativi richiamati nel presente Regolamento.
Art. 55
Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti
Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall’approvazione del presente
regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno
indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l’eliminazione di locali
igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni e la dotazione per ogni unità di
abitazione di un locale igienico areato secondo le norme di cui ai precedenti
articoli. Il sindaco può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti47, le unità
di abitazione che non raggiungono a suo giudizio un livello igienico accettabile.
Art. 56
Requisiti dei locali ad uso commerciale od industriale
1. I locali ad uso commerciale, artigianale od industriale, se situati al pianterreno,
debbono avere:
a) altezza minima di m 3,50 per i negozi, pubblici esercizi e laboratori artigianali
in genere e di m 4 per i laboratori industriali. Tale altezza va misurata dal
pavimento al soffitto;
b) se privi di piani cantinati con vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
c) disponibilità di un w.c. allacciato alla fogna pubblica.
2. A parte tali requisiti i locali ad uso commerciale, artigianale od industriale
debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dalle vigenti norme in
materia di igiene di lavoro48.
47
48
Art. 222 R.D. n. 1265/1934
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
39
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
CAPO III
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 57
Inizio dei lavori
Prima di procedere all’inizio dei lavori autorizzati, il titolare del Permesso di
costruire dovrà:
a) trasmettere all’ufficio tecnico comunale, le dichiarazioni del Direttore di
lavori e del Costruttore contenenti l’accettazione degli incarichi loro
rispettivamente affidati;
b) depositare gli estremi dell’avvenuto adempimento sulle norme in materia di
sicurezza delle costruzioni che possano interessare l’opera da realizzare 49;
c) definire il tracciamento e le quote in caso di mancanza di elementi predefiniti
(piani urbanistici esecutivi, edilizia e/o viabilità esistente) delle nuove
costruzioni in base agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici forniti
dall’U.T.C. entro 15 giorni dalla data di richiesta e fissati dal tecnico
comunale prima dell’inizio della costruzione;
d) munire il cantiere di un cartello affisso alla pubblica vista ed indicando con
chiarezza:
- le opere da eseguire;
- gli estremi del Permesso di costruire o dell’eventuale titolo alternativo che
autorizza l’inizio dei lavori;
- i nomi del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, del
costruttore;
Art. 58
Controllo sull’esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni
1. La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme
dettate dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento edilizio, o a quelle indicate
nel Permesso di costruire, nonché ai disegni di progetto in base ai quali fu
rilasciato il Permesso di costruire, sarà assicurata dal controllo esercitato dal
Dirigente dell’U.T.C. che predispone sopralluoghi programmati di funzionari ed
agenti comunali con frequenze differenziate in relazione alla suscettività dei siti di
subire modificazioni.
2. A tal fine gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero
accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.
3. Il Permesso di costruire o altro provvedimento abilitativo, e i disegni allegati o
loro copia conforme, ed i verbali di linee e quote dovranno essere costantemente
tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che
l’opera non sia ultimata.
49
(Legge n. 64/1974; Legge n. 1086/1971; D.I. 27.9.1965 e modificazioni; Legge n. 10/1971)
40
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
4. Dei sopralluoghi effettuati saranno redatte apposite relazioni che saranno
inviate al Dirigente l’U.T.C..
Art. 59
Certificato di agibilità50
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui
al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del
Permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività,
o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato
di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro, secondo le
determinazioni della Giunta Comunale.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia
della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità
alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 60
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità51
1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il
soggetto di cui all’articolo 20, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico
la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente
il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al
catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di
conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla
avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui
agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
50
51
(Art. 24 del D.P.R. n. 380/2001)
(Art. 25 del D.P.R. n. 380/2001)
41
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126
del testo unico dell’edilizia.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione
della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione
dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente
documentazione:
a) certificato di collaudo statico;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, attestante la
conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui
al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L. di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del
silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già
nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
Art. 61
Demolizione dei fabbricati52
1. Durante le demolizioni si devono adottare mezzi idonei per evitare il
sollevamento di polveri.
2. I pozzi neri e pozzetti devono essere preventivamente vuotati e disinfestati; così
pure le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.
3. Entro il termine di cui al terzo comma, il proprietario o l'imprenditore dei lavori
deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi
luoghi di scarico.
4. Quando però detti materiali siano impregnati di elementi sudici che li rendono
maleodoranti, devono essere sgomberati immediatamente.
5. Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed
in ordine.
52
(Art. 39 del Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819)
42
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
CAPO IV
Norme relative alle aree scoperte
Art. 62
Manutenzione delle aree
1. Tutte le aree destinate all’edificazione ed a servizi dallo strumento urbanistico e
non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere
recintate esclusivamente con cancellate metalliche in modo da evitare che in esse
possano accedere estranei, debbono essere mantenute in condizioni tali da
assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica.
2. Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di
tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del
proprietario inadempiente.
Art. 63
Depositi su aree scoperte
1. I depositi di materiale su aree scoperte sono ammessi soltanto previa
autorizzazione che specificherà le opere che dovranno essere eseguite per
assicurare l’igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.
2. In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il sindaco potrà promuovere i
provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria
dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente.
Art. 64
Obbligo di evitare ristagni d’acqua - manutenzione aree scoperte
Tutte le aree libere di proprietà privata nell’ambito del centro urbano, dovranno
essere sistemate e mantenute decorosamente, possibilmente a giardino; esse
dovranno essere sistemate in maniera tale da assicurare lo smaltimento delle acque
piovane, evitando così ogni ristagno.
43
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
CAPO V
Norme di buona costruzione
Art. 65
Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni - prevenzione incendi
1. Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate
dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni53
nonché di sicurezza degli impianti tecnologici e di prevenzione degli incendi54.
2. In ogni caso è vietato costruire scale di legno quando queste debbano servire
più appartamenti.
3. I tetti di legno debbono essere attraversati possibilmente verso la mezzeria di un
muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco), di profondità pari a quella
dell’edificio e di altezza non inferiore a cm 50 oltre la copertura. Gli eventuali
vani praticabili posti nel sottotetto saranno separati da tramezzi in muratura e
saranno muniti di serramenti incombustibili. Sono vietate le costruzioni
permanenti aventi strutture portanti e pareti costruite da travi di legno e tavole,
salvo deroghe da richiedere caso per caso al Comando Provinciale Vigili del
Fuoco in occasioni di mostre ed esposizioni.
4. Nei fabbricati rurali le stalle ed i fienili debbono, di norma, essere isolate dalle
abitazioni e, ove siano contigui, debbono essere separati da un muro dello
spessore non inferiore a cm 40 ed avere nel tetto un muro tagliafuoco di altezza
non inferiore ad un metro.
Art. 66
Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti
1. I proprietari di edifici hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione di essi
in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e
di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
2. Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare
pericolo alla pubblica incolumità, il sindaco, sentito il responsabile dell’Ufficio
tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle
parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un
termine preciso per l’esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria
dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.
La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze
o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano
perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.
53
54
Leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 e relativi decreti di attuazione
D.M. n. 246/1987 (G.U. n. 148/1987)
44
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
Art. 67
Godibilità generale degli edifici
1. Al fine di facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini, le soluzioni progettuali
per le nuove costruzioni dovranno prevedere le eliminazione delle barriere
architettoniche ai sensi delle specifiche norme55.
2. Nella trasformazione delle costruzioni esistenti la soluzione progettuale dovrà
tendere alla riduzione del disagio causato dalle barriere architettoniche, avente di
massima il riferimento nelle norme relative, sulla cui efficacia la Commissione
edilizia dovrà esprimere motivato giudizio.
Art. 68
Autorimesse - deposito di materiali infiammabili edifici di uso pubblico
1. Gli ambienti destinati ad autorimessa dovranno avere le pareti perimetrali e le
coperture costituite da materiali incombustibili e rispondere alle norme
specifiche56, fissate dal Ministero degli Interni.
2. Le uscite delle autorimesse, pubbliche e private, verso spazi pubblici devono
essere segnalate.
3. I locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di oli minerali
infiammabili dovranno rispondere alle norme relative. Le sale di proiezione
cinematografica, i teatri, le sale da ballo e gli altri locali od edifici, che siano
comunque di uso pubblico, dovranno possedere i requisiti per essi prescritti dalle
disposizioni legislative vigenti al momento della costruzione o della destinazione.
Art. 69
Impianti di gas, petrolio liquido per uso domestico criteri di sicurezza
Fatta salva l’osservanza delle norme vigenti57, per tali impianti dovranno
comunque osservarsi le seguenti prescrizioni:
a) installazione della bombola di G.P.L. all’esterno del locale nel quale trovasi
l’apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse
ermeticamente verso l’interno del locale ed areate direttamente verso
l’esterno);
b) protezione della tubazione fissa metallica, nell’attraversamento delle tubature,
con guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso
l’interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del
flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio
utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all’usura chimica
del g.p.l.. Le guarnizioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che
all’apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo
da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo
stesso;
55
Legge n. 13/1989 e Regolamento d’attuazione (D.M. 14/6/1989, n. 236)
D.M. Interno 1/2/1986 (G.U. n. 38/1986)
57
Legge n. 1083/1971
56
45
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
c) per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento
della fiamma, può risultare utile l’applicazione di adatti dispositivi in
commercio.
46
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
CAPO VI
Uso di suolo, spazio e servizi pubblici
Art. 70
Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico
1. E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico
senza preventiva autorizzazione specifica del sindaco, il quale può accordarla
dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l’occupazione stessa non
contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e
incolumità. Potrà consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo
stradale e l’occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi,
secondo le norme di cui al precedente art. 27.
2. E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al
pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel
sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, in cui
siano indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori, compresi quelli di
ripristino. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinata al pagamento
della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso
la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi
dell’eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.
3. Il sindaco potrà concedere l’occupazione di suolo o del sottosuolo stradale, con
impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche,
ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate
al Titolo III, Capo 5. Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa
prescritta per l’uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale
responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca
danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il
pubblico transito.
Art. 71
Rinvenimenti e scoperte
1. Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi58 sull’obbligo di denuncia alle
autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse
paleontologico, storico-artistico e archeologico, il committente, il direttore e
l’assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i
ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel
corso di lavoro di qualsiasi genere.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di
reperimento di ossa umane. Le persone di cui al primo comma sono tenute ad
osservare tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenesse opportuno disporre in
58
Art. 48 Legge n. 1089/1939
47
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle
competenti autorità.
Art. 72
Uso di scarichi e di acque pubbliche
I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta
comunale, sentito il parere dell’ufficio tecnico e del servizio di igiene, e di essi è
data indicazione nella concessione o autorizzazione. I materiali scaricati dovranno
essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni dell’ufficio tecnico comunale e,
comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianza che permettano il
ristagno dell’acqua. E’ vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i
lavori dell’acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali
pubblici nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di
questi ultimi.
48
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
CAPO VII
Garanzia della pubblica incolumità
Art. 73
Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori
1. Tutti i cantieri di lavoro devono essere decorosamente recintati per l’altezza di
almeno due metri ed essere dotati di razionale w.c. provvisorio.
2. Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse,
facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del
cantiere, durante l’intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere
porte apribili verso l’interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la
chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.
3. Il Sindaco potrà consentire l’esenzione dell’obbligo della recinzione quando:
a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture
di tetti;
d) ostino ragioni di pubblico transito.
4. Salvo nel caso in cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via
sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano
i passanti del pericolo e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad
altezza inferiore a m 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell’armatura del
ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per
lo spazio sottostante.
5. Sono fatte sale le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro59.
Art. 74
Ponti e scale di servizio
1. I ponti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con
le migliori regole dell’arte60 in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli
operai che per i terzi.
2. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere
muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei
recipienti che li contengono.
3. E’ vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo, sopra il suolo pubblico senza
particolare autorizzazione comunale. In caso di cattiva costruzione di un ponte o
di sufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il
sindaco potrà ordinare l’immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi
ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle
responsabilità penali dei dante causa.
59
60
D.Lgs. n.626/1994; D.Lgs. n. 242/1996
D.P.R. n. 547/1955; D.P.R. n. 164/1956; D.P.R. n. 524/1982;
49
COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
Art. 75
Scarico dei materiali – demolizioni - nettezza delle strade adiacenti ai cantieri
1. E’ assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o
dall’interno delle case, materiale di qualsiasi genere.
2. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l’eccessivo
sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il responsabile del cartiere
dovrà provvedere ad assicurare il mantenimento della nettezza nella pubblica via
per tutta l’estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei
materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od
accostamento lungo le strade interne dell’abitato, salvo speciale autorizzazione del
sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.
3. Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cartiere è tenuto a provvedere
all’immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è
avvenuto il deposito.
Art. 76
Responsabili degli esecutori di opere
1. L’assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario)
e l’assistente devono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti
quei mezzi e provvedimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che
possano provenire dall’esecuzione delle opere.
2. Il sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l’idoneità dei
provvedimenti di cui sopra e, ove ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele,
senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei
soggetti di cui al comma precedente.
Art. 77
Rimozione delle recinzioni
1. Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere
alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni poste per il servizio dei medesimi,
restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e
impedimento. In ogni caso, trascorso un mese dall’ultimazione delle opere, deve
causare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.
2. In caso di inadempienza il sindaco potrà orinare l’esecuzione d’ufficio a tutte
spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.
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TITOLO IV
Sanzioni, disposizioni transitorie e finali
Art. 78
Sanzioni
1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatte salve le
sanzioni penali previste nel caso la violazione riguardi anche leggi speciali, si
provvederà con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia
edilizia ed urbanistica.
2. Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero
ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l’autorizzazione
comunale, l’intimazione del sindaco comporta l’obbligo per il contravventore di
cessare immediatamente dall’occupazione, di desistere agli atti vietati demolendo
i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all’immediato
ripristino dello stato quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non
eliminabili.
3. Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o del mancato
adempimento di atti obbligatori, l’intimazione del sindaco comporta l’obbligo
dell’esecuzione per il contravventore.
4. In ogni caso di inadempienza il sindaco può disporre la decadenza delle
autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore.
Art. 79
Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti
1. Il sindaco per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione
edilizia e, se del caso, l’autorità urbanistica territoriale competente, ordinare la
demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le
sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all’epoca della loro
costruzione, salvo il pagamento dell’indennità spettante ai proprietari.
2. La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili
esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprappassaggi, imposte di porte o di
finestre aperte all’esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente
urgente ed indifferibile, in occasioni di notevoli restauri o trasformazioni degli
edifici o delle parti in questione.
Art. 80
Disposizioni transitorie
1. I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione, prima di iniziare i predetti lavori,
deve sottoporre il progetto all’ulteriore esame dell’autorità comunale la quale,
riscontrato l’adeguamento di esso alle nuove disposizioni, rilascia una nuova
concessione o autorizzazione secondo le norme del presente regolamento. I lavori
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COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere
ultimati entro il termine ivi stabilito. Entro tre anni dall’entrata in vigore del
presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente
revocate tutte le autorizzazioni relative all’occupazione permanente di suolo
pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.
3. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa
riferimento alle già citate leggi vigenti in materia.
Art. 81
Standardizzazione degli elaborati
1. Al fine di agevolare la standardizzazione e la redazione di istanze, relazioni ed
altri elaborati, l’Amministrazione comunale con provvedimento della G.M.
predispone appositi stampati da porre in vendita ai sensi delle vigenti norme.
2. L’utilizzo degli stampati non esime gli interessati dalle loro responsabilità per
carenze o incompletezza nella redazione delle istanze, relazioni ed elaborati in
quanto gli stampati comunali, aventi carattere di generalità, vanno sempre
integrati ed adattati, ove occorra, alla specificità di ogni singola applicazione
concreta.
Art. 82
Norma finale
Per tutto quanto non previsto e riportato nel presente Regolamento, si fa
riferimento alle leggi statali e regionali, in materia.
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APPENDICE (A)
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI CITATI NEL REGOLAMENTO
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R.D. 24 maggio 1915, n. 1102
Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi
R.D. 27-7-1934, n.l265
T.U. delle leggi sanitarie;
D.M.31-7-1934
Autorimesse pubbliche e private
Legge 1-6-1939, n.1089
Tutela delle cose di interesse artistico e storico
Legge 29-6-1939, n.1497
Protezione delle bellezze naturali
Legge 17-8-1942, n.1150
Legge urbanistica
Legge 24-10-1942 n.1415
Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato
D.P.R. 27-4-1955, n.547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 7-1-1956, n.164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
D.P.R. 14-2-1962, n.l28
Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.
D.P.R. 29-5-1963, n.1497
Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio
privato.
D.L. 27-9-l965, n.1973
Determinazione delle attività soggette alla visita. di prevenzione incendi.
Circolare Min. LL.PP. 30-4-1966, n.1769
Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie.
Legge 13-7-1966, n.615
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico
Legge 6-8-1967, n.765
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17-8-1942, n.1150
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D.M. 2-4-1968, n.1444
Limiti inderogabili di densità edilizia., di altezza (...) ai sensi dell'art.17 della
legge 6.8.1967, n.765
D.P.R.. 22-12-1970, n.1391
Regolamento per l'esecuzione della legge 13-7-1966, n.615, recante provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.
Circ. Min. Interno 29/7/1971, n. 73
Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per l'applicazione
delle norme contro l'inquinamento atmosferico. Disposizioni ai fini della
prevenzione incendi.
D.P.R. 15-4-1971, n.322
Regolamento di esecuzione della legge 13-7-1966, no615, recante provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore dell'industria
Legge 5-11-19il, n.l086
Nonne per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica
Legge 6-l2-1971, n.l083
Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile
Legge 2-2-1974, n.64
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
D. M. 18-9-1975
Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in
servizio pubblico
Legge 10-5-1976, n.3l9
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Legge 28-1-1977, n.l0
Norme sull'edificabilità dei suoli e modifiche alla legge 22-10- 1971, n.865,
recante norme sulla espropriazione per pubblica utilità .
D.P .R. 27-4-1978, n.384
Regolamento di attuazione dell'art.27 della legge 30-3-1971,n.118, a favore dei
mutilati e invalidi civi1i, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Legge 5-8-1978, n.457
Norme per l’edilizia residenziale
L. R. 31-5-1980, n.56
Tutela ed uso del territorio
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Legge 24-11-1981 n.689
Modifiche al sistema penale
D.L 23-1-1982, n. 9 (convertito, con modificaz., in Legge 25-3-1981, n.94)
Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti
D.P.R. 8-6-1982, n.524
Attuazione del1a direttiva (CEE) n.77/576 per il ravvicinamento del1e
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in
materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n.
79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta
D.P.C.M. 28-3-1983
Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad
inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno
Legge 28-2-1985, n.47
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie
Legge 8-8-1985, n.431
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27-6-1985, n.312 concernente
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
D.M. Interno 1-2-1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e
simili
D.M. 16-5-1987, n..246
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
D.M. 9-12-1987, n.587
Attuazione delle direttive n.84/529/CEE e n.86/312/CEE relative ascensori
elettrici.
Legge 9-1-1989, n.13
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati
D. M. 14-6-1989, n.236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenzia1e pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
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Reg. Reg. 3-11-1989, n.4 (B.U.R. 27-12-1989, n.115)
Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi
insediamenti civili di consistenza inferiore ai 50 vani o 5000 mc nei Comuni o
nelle are urbane non ancora servite da pubbliche fognature
Reg. Reg. 3-11-1989, n.5 (B.U.R. 27-12-1989. n.115)
Disciplina delle pubbliche fognature
Delib. di G.R. 13-11-1989, n.6320/1989
Approvazione criteri per la formazione degli Strumenti urbanistici e per il calcolo
del fabbisogno residenziale e produttivo
Legge 7-8-1990, n.241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diretto accesso ai
documenti amministrativi
D.L. 5-10-1993, n.398
Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione
e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia
Legge 4-12-1993, n.493
Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni del D.L. 5-10-1993,
no.398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Legge 24-12-1993, n.537
Interventi correttivi di finanza. Pubblica
D.P.R. 22-4-1984, n.425
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità,
di collaudo Statico e di iscrizione al catasto
D.Lgs. 19-9-1994, n.626/1994
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
901269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 9O/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute lavoratori sul luogo di lavoro
Legge 17-5-1995, n.172
Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
Legge 26-10-1995, n.447
Legge quadro sull'inquinamento acustico
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COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.)
D. Lgs 19-3-1996, n.242
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Del. G.R. 6 ottobre 1993, n.3819
L.R. 20 luglio 1984, n.36 art. 9, 2° comma , lett. M) – Approvazione schema tipo
di regolamento di Igiene e Sanità pubblica dei Comuni.
D.P.R. 6-06-2001, n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in material edilizia
(aggiornato al d.lgs. n.301 del 2002)
Legge Regionale 27-07-2001, n.20
Norme generali di governo e uso del territorio
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