Regolamento Edilizio del Comune di Noicattaro
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Regolamento Edilizio del Comune di Noicattaro
REGIONE PUGLIA COMUNE DI NOICÀTTARO Provincia di Bari REGOLAMENTO EDILIZIO Allegato del P.R.G. Progettisti: Arch. Antonio Renzulli Arch. Carlo Latrofa Collaboratori: Dott. Pietro Renzulli Ing. Giovanni De Biase COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) INDICE TITOLO I - Disposizioni Generali CAPO I Norme preliminari Art. 1 Art. 2 Contenuto e limiti del regolamento edilizio Richiamo a disposizioni generali di legge CAPO II Sportello unico per l’edilizia Art. 3 Attribuzioni e funzioni CAPO III Consulta tecnica Art. 4 Attribuzioni e composizione della Consulta tecnica CAPO IV Permesso di costruire Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Interventi subordinati a Permesso di costruire Caratteristiche del Permesso di costruire Presupposti per il rilascio del Permesso di costruire Competenza al rilascio del Permesso di costruire Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici Efficacia temporale e decadenza del Permesso di costruire Documentazione a corredo delle domande. Progetto e allegati. Procedimento per il rilascio del Permesso di costruire Intervento sostitutivo regionale Responsabilità del titolare del Permesso di costruire, del Committente, del Costruttore e del Direttore dei lavori, nonché anche del Progettista per le opere subordinate a Denuncia di inizio attività CAPO V Interventi subordinati a denuncia di inizio attività Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Attività edilizia libera Interventi subordinati a denuncia di inizio attività Disciplina della denuncia di inizio attività Lavori eseguibili d’urgenza 2 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) TITOLO II – Disciplina urbanistica CAPO I Piani Urbanistici Esecutivi Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Contenuti Formazione dei P.U.E. Efficacia del P.U.E. Rapporti fra P.U.G. (ex P.R.G.) e P.U.E. CAPO II Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri Art. 23 Spazi interni agli edifici e parametri – Comma 1 bis TITOLO III - Disciplina della fabbricazione CAPO I Decoro ed arredo urbano Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Decoro urbano Aggetti e sporgenze Verande e balconi Marciapiedi Ringhiere e parapetti Canali di gronda Coperture Arredo urbano CAPO II Norme igieniche Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata Illuminazione degli ambienti Aerazione dell’abitazione Impianti di condizionamento Impianti di riscaldamento Impianto elettrico Spazi interni agli edifici – Distacchi tra gli edifici Inquinamento atmosferico ed acustico Convogliamento acque luride Scale Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie, impianti igienici interni, canalizzazione. Piani interrati Piani seminterrati Art. 43 Art. 44 3 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Piani terreni Soppalchi Piani sottotetto Norme comuni a tutti i piani abitabili Isolamento termico ed acustico Protezione dell’umidità Fabbricati in zona rurale Caratteristiche delle case coloniche Aree libere Pertinenze per l’attività agricola Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti Requisiti dei locali ad uso commerciale od industriale CAPO III Esecuzione e controllo delle opere Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Inizio dei lavori Controllo sull’esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni Certificato di agibilità Procedimento di rilascio del certificato di agibilità Demolizione dei fabbricati CAPO IV Norme relative alle aree scoperte Art. 62 Art. 63 Art. 64 Manutenzione delle aree Depositi su aree scoperte Obbligo di evitare ristagni d’acqua. Manutenzione opere scoperte CAPO V Norme di buona costruzione Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni - Prevenzione incendi Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti Godibilità generale degli edifici Autorimesse - Deposito di materiali infiammabili, edifici di uso pubblico Impianti di gas, petrolio liquido per uso domestico - Criteri di sicurezza Art. 69 4 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO VI Uso di suolo, spazio e servizi pubblici Art. 70 Art. 71 Art. 72 Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico Rinvenimenti e scoperte Uso di scarichi e di acque pubbliche CAPO VII Garanzia della pubblica incolumità Art. 73 Art. 74 Art. 75 Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori Ponti e scale di servizio Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri Responsabili degli esecutori di opere Rimozione delle recinzioni Art. 76 Art. 77 TITOLO IV - Sanzioni, disposizioni transitorie e finali Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 83 Sanzioni Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti Disposizioni transitorie Standardizzazione degli elaborati Norme finali APPENDICE (A) Elenco dei provvedimenti normativi citati nel Regolamento 5 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I NORME PRELIMINARI Art. 1 Contenuto e limiti del regolamento edilizio Il presente Regolamento, ai sensi delle vigenti leggi in materia urbanistica1, disciplina gli aspetti tecnici, amministrativi e tassonomici connessi alla costruzione di nuove opere edilizie e di urbanizzazione, nonché alla manutenzione e conservazione di quelle esistenti, e concorre, assieme gli altri elaborati del Piano regolatore generale, all’ordinato sviluppo e conservazione del territorio comunale. Art. 2 Richiamo a disposizioni generali di legge 1. Disponendo l’art. 871 del Codice civile che “le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti comunali”, per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento s’intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia, anche se non espressamente richiamate. 2. Le principali leggi speciali attinenti l’edilizia e l’urbanistica, richiamate dalle apposite note numeriche al solo fine di facilitare la lettura, sono elencate nell’Appendice A) la quale costituisce un mero documento ricognitivo, senza pretese di esaustività. Pertanto essa potrà essere aggiornata senza particolari formalità in occasione dell’emanazione di nuove norme, siano esse statali che regionali. 1 Art. 33 Legge n. 1150/1942; Art. 15 L.R. n. 56/1980 6 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO II SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA Art. 3 Attribuzioni e funzioni2 1. Ai sensi dell’art. 5 del T.U. dell’edilizia l’amministrazione comunale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvede, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di Permesso o di denuncia di inizio attività. 2. Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione; d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del testo unico. 2 (Art. 5 D.P.R. n. 380/2001) 7 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 3. Ai fini del rilascio del Permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: a) il parere dell’A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio. 4. L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61,62 e 94; b) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; c) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; d) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; e) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette. 8 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO III CONSULTA TECNICA Art. 4 Attribuzioni e composizione 1. E’ istituita la Consulta Tecnica con funzione di supporto al Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata nell’esame e valutazione dei Piani urbanistici, progetti di opere pubbliche, di arredo urbano e particolari interventi edilizi nel centro urbano nonché su ogni altro argomento che il Dirigente intendesse porre all’esame e valutazione collegiale. 2. La Consulta Tecnica è nominata dal Consiglio comunale ed è composta dai seguenti membri: a) Il Dirigente del Settore che la presiede; b) Un Architetto esperto in materia urbanistico-edilizia; c) Un Ingegnere esperto in materia urbanistico-edilizia; d) Un addetto del Settore con funzioni di segretario verbalizzante. 3. La Consulta Tecnica ha durata biennale a decorrere dalla data d’insediamento e conserva le sue funzioni fino alla nomina della nuova. 4. La Consulta Tecnica è convocata ogni qual volta il Dirigente lo riterrà necessario ed opportuno; 5. Dei pareri espressi dalla Consulta deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai presenti e riportato su apposito registro; 9 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO IV PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 5 Interventi subordinati a Permesso di costruire3 Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a Permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. Art. 6 Caratteristiche del Permesso di costruire4 1. Il Permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 2. Il Permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso. 3. Il rilascio del Permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. Art. 7 Presupposti per il rilascio del Permesso di costruire5 1. Il Permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Il Permesso di costruire è comunque subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del Permesso. 3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di Permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque 3 (Art. 10 del D.P.R. n. 380/2001) (Art. 11 del D.P.R. n. 380/2001) 5 (Art. 12 del D.P.R. n. 380/2001) 4 10 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. 4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici. Art. 8 Competenza al rilascio del Permesso di costruire6 1. Il Permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. 2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 13, comma 2, per il caso di mancato rilascio del Permesso di costruire entro i termini stabiliti. Art. 9 Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici7 1. Il Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Art. 10 Efficacia temporale e decadenza del Permesso di costruire8 1. Nel Permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà 6 (Art. 13 del D.P.R. n. 380/2001) (Art. 14 del D.P.R. n. 380/2001) 8 (Art. 15 del D.P.R. n. 380/2001) 7 11 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) del titolare del Permesso. Decorsi tali termini il Permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo Permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 16. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 4. Il Permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Art. 11 Documentazione a corredo della domanda Progetto e allegati 1. Per le opere edilizie le domande di Permesso di cui all’art. 5 e seguenti devono essere corredate dai seguenti documenti regolarmente bollati: a) progetto redatto in quattro copie piegato nel formato cm 21x29,7 e contenente, di norma su un unico elaborato: 1. stralcio degli strumenti urbanistici, generale ed esecutivo, vigenti e/o adottati, con la localizzazione dell’intervento; 2. stralcio catastale sul quale vanno evidenziate le particelle interessate; 3. planimetria della località, in scala non inferiore ad 1:500, estesa per un raggio di almeno m 50 dai confini dell’area edificabile, riportante la precisa ubicazione dell’opera da realizzare, la larghezza delle strade su cui prospetta. le altezze degli edifici circostanti ovvero il numero dei piani fuori terra e le distanze rispetto ad essi, le quote altimetriche principali, sia naturali che di progetto, in relazione ad un caposaldo certo; 4. eventuale planimetria indicante lo stato della piantumazione esistente nell’area oggetto dell’intervento; 5. planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:200 con l’indicazione degli allineamenti stradali, dell’altimetrica e di tutte le opere di sistemazione esterna, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati; 6. le piante quotate di ogni piano in scala non inferiore a 1:100, dall’interrato alla copertura, con l’indicazione delle destinazioni d’uso dei singoli vani e dell’individuazione degli spazi a parcheggio; 7. prospetti di tutti i fronti dell’edificio in scala 1:100 con l’indicazione delle quote principali. Qualora l’edificio da costruire o da trasformare sia contiguo ad altri esistenti, i prospetti dovranno far risultare chiaramente tale stato di fatto con la riproduzione di almeno 1/3 delle facciate vicine; 12 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 8. almeno una sezione quotata in scala 1:100, con l’indicazione del profilo del terreno prima e dopo la prevista sistemazione; 9. eventuali dettagli dei principali elementi decorativi (cornicioni, balconi, etc.) in scala non inferiore a 1:20. Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono cioè essere indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell’edificio. Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l’esame dell’opera progettata. I progetti relativi ad ambiti tutelati o architetture tutelate dal P.R.G. devono essere redatti a scala non inferiore a 1/50, con tutti i relativi particolari costruttivi e decorativi. Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere. I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l’ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi. Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati. b) scheda tecnica redatta su apposito modulo contenente la dimostrazione della conformità del progetto alle previsioni dello strumento urbanistico (zonizzazione dell’area oggetto dell’intervento, superficie del lotto, dati catastali, volumetria e superficie consentita e di progetto, spazi a parcheggio, oneri urbanizzativi, ecc.); c) una relazione tecnica descrittiva, redatta sull’apposito modulo, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, degli impianti tecnologici (rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere), di prevenzione dell’inquinamento indoor, di eliminazione delle barriere architettoniche9; d) documentazione fotografica, firmata dal progettista, relativa allo stato di fatto dell’area e/o dell’immobile oggetto dell’intervento. Tale documentazione, obbligatoria per gli interventi nelle zone A dello strumento urbanistico, va raccolta in un fascicolo contenente la planimetria della zona in scala opportuna sulla quale vanno riportati i punti e le direzioni di presa delle fotografie; e) dichiarazione di essere in possesso del titolo che abilita a richiedere la concessione; f) computi relativi alla determinazione degli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione). Per gli interventi sugli edifici esistenti, relativamente alla parte che non comporta aumento di superficie utile, è richiesto il computo metrico estimativo dei lavori da 9 D.P.R. n. 384/1978 13 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) eseguire. Tale documentazione potrà essere presentata anche dopo l’approvazione del progetto; g) gli estremi delle denunce e delle approvazioni prescritte per i casi speciali10. h) eventuali documenti che il richiedente ritenga dover allegare per casi particolari. 2. Sugli elaborati depositati non è possibile apportare modifica alcuna, fatta eccezione per quelle richieste dalla Commissione edilizia che dovranno essere controfirmate dal funzionario responsabile del procedimento. Art. 12 Procedimento per il rilascio del Permesso di costruire11 1. La domanda per il rilascio del Permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 6, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 3, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto. 4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del Permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità 10 11 Legge n.1089/1939; Legge n. 1497/1939; Legge n. 431/1985. (Art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 - D.Lgs. n. 301 del 2002) 14 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del Permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del Permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. 8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di Permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 9. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione di deliberazione consiliare di cui all’art. 9 comma 1. 10. Il termine per il rilascio del Permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7 del T.U. Edilizia, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Art. 13 Intervento sostitutivo regionale12 1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall’articolo 12, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del Permesso di costruire, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell’ufficio di cui all’articolo 8, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di Permesso di costruire. 2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l’interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenziorifiuto. 12 (Art. 21 del D.P.R. n. 380/2001) 15 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) Art. 14 Responsabilità del titolare del Permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività13. 1. Il titolare del Permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del Permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. 2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del Permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al Permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione allegata alla Denuncia di Inizio Attività, l’Amministrazione Comunale ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 13 (Art. 29 del D.P.R. n. 380/2001) 16 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO V INTERVENTI SUBORDINATI A DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ Art. 15 Attività edilizia libera14 Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Art. 16 Interventi subordinati a denuncia di inizio attività15 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli artt. 5 - 15 del T.U. Edilizia, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al Permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3. In alternativa al Permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del T.U. Edilizia; b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo 14 15 (Art. 6 del D.P.R. n. 380/2001) (Art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 – D.Lgs. n. 301/2002) 17 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 4. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Art. 17 Disciplina della denuncia di inizio attività16 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a 16 (Art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 - D.Lgs. n. 301 del 2002) 18 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Art. 18 Lavori eseguibili d’urgenza 1. Sono eseguibili d’urgenza soltanto i lavori provvisionali a tutela della pubblica e privata incolumità. In tal caso va data comunicazione immediata al sindaco e comunque entro 24 ore specificando: a) generalità e residenza del richiedente, del progettista e direttore dei lavori nonché dell’esecutore degli stessi; b) natura e consistenza dei lavori da eseguire; c) l’impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi vigenti; 2. Qualora per i lavori da eseguire sia necessario il rilascio del Permesso di costruire la relativa istanza va presentata entro gli otto giorni successivi. 19 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA CAPO I Piani urbanistici esecutivi Art. 19 Contenuti17 1. I contenuti, gli elaborati tecnici e le procedure di formazione ed approvazione delle lottizzazioni sono stabiliti dalle vigenti norme di legge 2. In relazione agli interventi in esso previsti, il P.U.E. (Piano Urbanistico Esecutivo) può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo. 3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della L. 179/1992 i Comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le caratteristiche planovolumetriche degli interventi, gli standards e l’arredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce l’inquadramento dell’intervento nell’ambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere. 4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste per i P.U.E. ai sensi degli articoli 21 e seguenti della L.R. n.56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del D. L.vo n.267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. L’accordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale. 17 Artt. 25 e 26 L.R. n. 56/80; Punto C1 “Criteri” della Del. di G.R. n. 6320/1989; L.R. n. 20/01 20 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 5. Fino alla formazione del DRAG la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale all’iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse. Art. 20 Formazione dei P.U.E.18 1. I P.U.E. possono essere redatti e proposti: a) dal Comune; b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione; c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente. 2. Decorso il termine eventualmente previsto dal P.U.G. per la redazione del P.U.E. su iniziativa del Comune, il P.U.E. può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il P.U.E. è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta. 4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il P.U.E. e i relativi elaborati sono depositati per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia. 5. Qualora il P.U.E. riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati. 6. Entro il termine di quindici giorni dalla di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della L. N. 241/1990. 7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il P.U.E., pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini. 8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. 9. Il P.U.E. acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 8. 10. La variante al P.U.E. segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento 18 Art. 16 Legge regionale n. 20/01 21 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) globale del P.U.E. e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al P.U.E. è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari. 11. In caso di inerzia e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 21 della Legge regionale n. 20/2001. Art. 21 Efficacia del P.U.E.19 1. La deliberazione di approvazione del P.U.E. ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione. 2. I P.U.E. sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per l’attuazione rimane efficace, per la parte di P.U.E. non attuata, l’obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste. Art. 22 Rapporti fra P.U.G. e P.U.E.20 1. Il P.U.E. può apportare variazioni al P.U.G. qualora non incida nelle previsioni strutturali del P.U.G., ferma l’applicazione del procedimento di cui all’articolo 20. 2. Ai fini della formazione del P.U.E., non costituiscono in ogni caso variazione del P.U.G.: a) la modificazione delle perimetrazioni contenute nel P.U.G. conseguente alla trasposizione del P.U.E. sul terreno; b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti e dei relativi servizi che non comporti aumento delle quantità e del carico urbanistico superiore al 5 per cento. 19 20 Art. 17 Legge regionale n. 20/01 Art. 18 Legge regionale n. 20/01 22 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO II Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri Art. 23 Spazi interni agli edifici e parametri 1. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondante da edifici per una lunghezza pari o superiore ai 3/4 del perimetro: a) Cortile primario. Si intende per cortile primario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari o superiore a m 6,00. La superficie del pavimento dovrà essere pari o superiore a 1/5 di quella delle pareti circostanti; b) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano, di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 5,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00; c) Cortile secondario. Si intende per cortile secondario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari a superiore a m 5,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/8 di quella delle pareti che la circondano. d) Chiostrina. Si intende per chiostrina, detta anche pozzo luce, uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/12 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile. I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica. I cortili devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno m. 1 lungo i muri dei fabbricati, purchè sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo i muri. È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture praticate per areare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno. Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.20 20 (Artt. 43-44-45-46 del Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 23 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 2. Per gli immobili ricadenti nelle zone A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e B6 continuano ad applicarsi tutti i tipi di spazi interni di cui alla deliberazione del C.C. n. 148 dell’11.12.1972, anche con riguardo agli ambienti che vi possono affacciare. 3. Indice di piantumazione. Indica il numero di piante di alto fusto (n7/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone con l’eventuale specificazione dell’essenza. 4. Ciglio stradale. Si intende per ciglio stradale il limite massimo dello spazio destinato alla viabilità comprensivo della carreggiata, dei marciapiedi e delle altre eventuali parti costitutive della strada (scarpa inclinata, ecc.). 5. Inclinata massima. E’ il rapporto tra l’altezza del fronte di un edificio e la distanza tra il fronte stesso ed il ciglio opposto della strada cui prospetta ovvero, nel caso di spazi privati, con l’edificio fronteggiante. 6. Volumi tecnici. Si considerano tali il torrino della scala, il vano di alloggiamento del macchinario ascensore, le centrali idrica e termica nonchè i lavatoi aventi altezza utile non superiore a m 2,40. I volumi tecnici se collocati al di sopra dell’ultimo piano devono essere arretrati dai fronti dell’edificio secondo una inclinata di 45°. La superficie dei volumi tecnici non dovrà eccedere il 20% della superficie utile e sarà comunque commisurata a quella necessaria alle funzioni cui è destinata. 24 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) TITOLO III DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE CAPO I Decoro ed arredo urbano Art. 24 Decoro urbano 1. Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l’estetica e il decoro dell’ambiente. 2. Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni bisogna tener conto degli edifici limitrofi nel senso che bisogna tendere ad un decoroso livellamento di altezze delle quote di imposta dei solai e delle aperture. Vanno inoltre preferibilmente rispettati gli allineamenti delle fronti stradali esistenti se non diversamente stabilito dalle norme tecniche del P.R.G.. 3. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all’edificio e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l’uso di materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo. 4. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tal da consentire una idonea soluzione architettonica. 5. Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all’estetica dell’ambiente. 6. Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni. 7. Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il sindaco, sentito l’Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma. 8. Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi col tessuto edificato circostante. 9. Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale. 25 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) Art. 25 Aggetti e sporgenze 1. Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati: a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all’altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 30 fino alla quota consentita per i balconi; b) porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un’altezza inferiore a m 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2.50 se la strada ne è priva. Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza imposte da norme di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico. 2. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano la larghezza non inferiore a m 6,00. 3. L’aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,50 dal piano di marciapiede, o a m 4.50 dal piano stradale, se non è previsto un marciapiede di larghezza pari o superiore a quella dell’aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell’aggetto. 4. I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco. Per gli aggetti su strada la luce del balcone non può superare la larghezza del marciapiede e comunque il loro aggetto non può superare a m 1,20. 5. I balconi totalmente chiusi (bow-windows) o con alcuni lati chiusi sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale. 6. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m 3,00. 7. E’ inoltre proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore. Art. 26 Verande e balconi21 La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla profondità delle stesse. Art. 27 Marciapiede22 Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a m. 1. Possono costruirsi intercapedini areate o drenante, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino sotto il piano di calpestio. Nel caso sia impossibile l’esecuzione, è consentito l'uso d’idonea pavimentazione. 21 22 (Art. 48 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) (Art. 50 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 26 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) Art. 28 Ringhiere e parapetti23 1. I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati devono avere una altezza minima di m. 0,95 e, comunque, la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m. 1,20. 2. Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m. 1,20. 3. Le ringhiere delle scale devono avere un’altezza minima, misurata al centro della pedata, di m. 1,00; gli interspazi fra gli elementi costituenti devono avere almeno una delle due dimensioni, inferiore a cm. 10,00; 4. I parapetti dei balconi devono essere non scalabili ed avere una altezza minima di m. 1,00. 5. Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli elementi costituenti, le stesse norme delle ringhiere e delle scale. Art. 29 Canali di gronda24 1. Tulle le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti., di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali. 2. Le condotte di cui al primo comma, non devono avere nè aperture nè interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. 3. Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta. 4. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine. Art. 30 Coperture25 La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 9.1.1991 n. 10. Art. 31 Arredo urbano 1. E’ tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell’ambiente, turbi l’estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini. 23 (Art. 51 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) (Art. 52 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 25 (Art. 53 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 24 27 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 2. Gli aggetti delle mostre non debbono avere una sporgenza superiore a quelle previste all’art. 31. Sono permesse insegne a bandiera e scritte luminose di sporgenza, non superiore a m 1,50 dal filo del muro, purché però il loro bordo inferiore sia ad un’altezza dal suolo non minore di m 4,50 e non rechino danno alla visibilità e al decoro. L’installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione. 3. In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in situ, con le modifiche resesi necessarie, a loro spesa e responsabilità. Ove non ottemperino il sindaco potrà ordinare la rimozione d’ufficio a loro spese. 4. Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe per la toponomastica urbana, di apparecchi e tabelle di segnalazione, di sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, lapidi commemorative etc. L’apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe stradali etc. sono, a norma di legge, a carico del Comune. I proprietari dei fabbricati sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad esso imputabili. Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all’uopo destinata. 5. Negli edifici sulla cui copertura siano installate e debbano installarsi più antenne radio e televisive, il sindaco ha la facoltà di prescrivere un’unica antenna centralizzata. 6. Nelle strade fornite di marciapiede, quando non nuocciano al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini, il sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l’osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tela o in frangia che scendano al di sotto di m 2,20 dal suolo. 7. Tutto questo costituisca o completi la decorazione dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, della Soprintendenza ai monumenti. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservate in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell’interesse della cultura pubblica. 28 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO II NORME IGIENICHE Art. 32 Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata26 1. Sono locali adibiti ad abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini. 2. Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle persone e limitata nel tempo per operazioni definite: a) ingresso; b) servizi igienici e bagni; c) scale; d) corridoi e disimpegni; e) magazzini e depositi, ripostigli e cantine; f) garages di solo posteggio di automezzi privati; g) salette di macchinari ad uso esclusivo delle abitazioni; h) lavanderie private, stenditoi e legnaie. Art. 33 Illuminazione degli ambienti27 1. Tutti i locali di abitazione privata debbono avere un'adeguata superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, idonea ad assicurare l'illuminazione. 2. Deve essere garantita la possibilità di schermare in modo idoneo l'effetto provocato, soprattutto nei mesi estivi, dall'eccesso di calore per l'esposizione diretta ai raggi solari. 3. Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. 4. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato. 5. I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte. Art. 34 Aerazione dell'abitazione28 1. I locali degli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione, siano compatibili con il benessere e la salute 26 (Art. 59 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) (Art. 62 - 63 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 28 (Art. 64 - 65 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 27 29 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) delle persone ovvero con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi. 2. Per gli ambienti indicati al comma 1 del precedente art. 32 deve esserci una finestra di superficie uguale a quella indicata al comma 1 del precedente art. 34, completamente apribile, tale da garantire, oltre all'illuminazione ed all'aerazione, anche l'affaccio all'esterno. 3. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq. 0,60, per il ricambio dell'aria. 4. Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente. 5. Nei corridoi e nei disimpegni che abbiano lunghezza non inferiore a m. 10 o superfici non inferiori a mq. 20, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata un’aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni pari a 1/8 della superficie o, alternativamente, una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria. Art. 35 Impianti di condizionamento29 1. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche: a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei locali di uso privato e a 30 mc/persona nei locali di uso pubblico. I predetti valori possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria. b) temperatura di 20+1°C con umidità relativa di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa comprensiva tra 25-27° C con umidità relativa di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7° C; c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei sistemi di filtrazione e disinfezione, atti ad assicurare che non vi sia possibilità di trasmissione di malattie attraverso l'impianto di condizionamento; d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2,00. 2. Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici. 29 (Art. 66 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 30 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 3. La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento. 4. L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento. Art. 36 Impianti di riscaldamento30 1. Gli alloggi debbono essere dotati d’impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C. 2. La temperatura prescritta deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli. 3. Gli impianti termici di potenzialità superiore alle 100.000 Kcal/h devono essere installati osservando le prescrizioni di cui alla L. 30 aprile 1976, n. 373 e successive modifiche ed integrazioni. 4. E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua. 5. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili. 6. All'interno dell'abitazione e vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti. Art. 37 Impianto elettrico31 1. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento. Tale dichiarazione deve essere firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale. In Italia le norme C.E.I. (Commissione Elettronica Italiana) sono norme di buona tecnica. 2. Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico debbono essere posti ad un’altezza massima di m. 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal citato D.P.R., relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche. 30 31 (Art. 67 - 68 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) (Art. 70 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 31 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 3. Per le nuove costruzioni, all'atto della richiesta di concessione edilizia, deve essere allegato, unitamente alla documentazione prescritta, lo schema, con relazione tecnica, dell'impianto elettrico firmato da tecnico abilitato secondo le vigenti disposizioni. 4. Al momento della richiesta di agibilità deve essere presentata la dichiarazione di conformità di cui al precedente comma. 5. Devono essere comunque rispettate le norme contenute nella L. 14 febbraio 1991, n. 46. Art. 38 Spazi interni agli edifici – Distacchi tra gli edifici 1. Negli spazi interni definiti come “cortile primario” e “patio” possono affacciare ambienti di qualunque destinazione. 2. Negli spazi interni definiti come “cortile secondario” possono affacciare disimpegni verticali ed orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione e cura. 3. Negli spazi interni definiti come “chiostrine” possono affacciare soltanto disimpegni verticali od orizzontali, locali igienici e ripostigli. Nelle chiostrine non vi possono essere ne sporgenze ne rientranze. Tutti gli spazi interni devono sempre essere accessibili. Art. 39 Inquinamento atmosferico e acustico 1. Nella scelta dei materiali da costruzione e di rifinitura vanno tassativamente esclusi quelli che presentano o potrebbero presentare emissione di gas nocivi o potrebbero decomporsi in particelle (ad es. l’amianto), tali da costituire pericolo per gli abitanti, con particolare riferimento agli spazi confinati. 2. Le emissioni di fumi da parte di centrali termiche ed altri impianti che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi, dovranno rispettare i limiti imposti dalla vigente normativa32. 3. Parimenti i materiali per la costruzione di alloggi debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, da traffico, da impianti ecc. provenienti dagli alloggi contigui o dall’esterno, avente come riferimento di massima la relativa normativa ministeriale33. Art. 40 Convogliamento acque luride 1. Tutti gli edifici dovranno essere allacciati alla rete della pubblica fognatura urbana34. 32 Legge n. 615/1966; D.P.R. n. 322/1971; D.P.C.M. 28/3/83. Circolare Min. LL.PP. n. 1769/1966; Legge n. 447/1995. 34 Regolamento regionale n. 5/1989 33 32 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 2. Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di concessione o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista e non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento35. Art. 41 Scale36 1. Le scale che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) debbono essere arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie libera non inferiore a mq. 1. 2. Potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto con lucernaio, la cui apertura di ventilazione sia pari a mq. 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno. 3. Gli infissi delle aperture di ventilazione debbono essere agevolmente apribili. 4. I vetri che costituiscono parete debbono essere tali da non costituire pericoli per l'incolumità delle persone; qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una ringhiera di altezza almeno di m. 1,10. 5. Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui; può essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi. 6. L'illuminazione artificiale dei vani scale deve assicurare ad ogni pianerottolo livelli di luce non inferiori a 20 Lux. 7. Le pareti dei vani scale debbono essere rivestite con materiale non infiammabile. 8. Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano di altezza non inferiore a m 0,90 e 1,00 conservate in buono stato di manutenzione e pulizia. 9. La larghezza di rampa deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti. 10. Nei casi di scale interne che collegano vani abitativi con cantine, tra piani e sottotetti e negli alloggi tipo «duplex», è ammessa una larghezza di rampa non inferiore a m 0.90 Art. 42 Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie, impianti igienici interni, canalizzazione. 1. Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità ogni qualvolta un edificio abbia installato impianti di uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico. 35 36 Legge n. 319/1976; Regolamento reg. n. 4/1989; Legge n. 172/1995. (Art. 73 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 33 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 2. Gli impianti di riscaldamento ed ogni apparecchio di combustione ivi comprese le canne fumarie devono ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti37. 3. Le tubazioni di adduzione dell’acqua potabile devono essere esclusivamente di ferro zincato o altro materiale non tossico. I condotti di scarico delle acque nere delle singole unità debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di scarico. Gli scarichi dovranno essere di materiale impermeabile, isolati da muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. I tubi di condotta principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas alle abitazioni, debbono essere collocati esternamente agli alloggi: tanto i predetti tubi quanto quelli siti nell’interno delle abitazioni debbono essere collocati allo scoperto, in modo da riuscire facilmente ispezionabili. 4. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Questa norma è derogata limitatamente agli interventi previsti nelle zone di tutela storica.38 5. I focolai, le stufe, le caldaie etc., saranno poste sopra volte in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna fumaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre il tetto per almeno un metro e terminante con un fumaiolo in muratura o di altro materiale idoneo, salvo l’uso consentito di canne ramificate. 6. Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una controcanna, un’intercapedine di almeno cm 3 per la circolazione dell’aria. E’ vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico. Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino del fumo od altri a mezzo di appositi altri tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti. Le condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell’interno degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente controllabili. E’ comunque vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale. Le condutture e gli impianti elettrici risponderanno alle norme e prescrizioni di sicurezza vigenti. Nello scantinato i locali caldaia per il riscaldamento, deposito combustibile, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l’esterno. 7. Il locale caldaia deve essere nettamente separato con un muro tagliafuoco dal locale del deposito combustibile. Nel caso in cui esista un impianto a nafta, il serbatoio deve essere installato secondo le norme di sicurezza39. 37 Legge n. 615/1966; D.P.R. n. 1391/1970; Circ. Min. 29/7/1971, n. 73. (Art. 889 del Codice Civile – Osservazione n. 1 accolta dal C.U.R.). 39 Art. 68 D.M. 31 luglio 1934 e modificazioni 38 34 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) Art. 43 Piani interrati 1. I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza continuativa di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. 2. I pavimenti dovranno essere in marmette di cemento o in altro materiale liscio, duro e compatto. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque nere di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quelle dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse che sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L’aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d’aria. 3. Possono essere consentite altre destinazioni d’uso purchè siano assicurate le condizioni igieniche mediante idonei impianti nel rispetto delle procedure e norme vigenti. Art. 44 Piani seminterrati 1. I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazione, uffici, ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne e l’altezza utile netta interna è almeno di un m 3,00, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d’uso. 2. I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a servizi facenti parte dell'abitazione. 3. Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture per assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall'esterno. 4. E' vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori, polveri attraverso le aperture che danno aria a tali locali40. 5. Possono essere consentite altre destinazioni d’uso purchè siano assicurate le condizioni igieniche mediante idonei impianti nel rispetto delle procedure e norme vigenti. Art. 45 Piani terreni 1. I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici o se privi di sottostante piano interrato, debbono essere impermeabilizzati e provvisti di vespaio drenato di spessore non inferiore a 30 cm o con sistemi equivalenti; la loro altezza inferiore utile non deve essere inferiore a m 3,00, salvo minori altezze consentite per casi specifici41. 40 41 (Art. 75 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) Art. 43 Legge n. 457/1978 35 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 2. I piani terreni adibiti ad autorimesse di uso pubblico, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. I piani terreni adibiti ad autorimesse ad uso privato o a depositi motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m 2,30 salvo quanto stabilito dalle norme per la prevenzione incendi. 3. Art. 46 Soppalchi42 I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestrate sono ammessi quando: - la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda 1/3 della superficie del locale; - l'altezza minima ottenuta non scenda sotto i m. 2,20 sia superiormente che inferiormente al soppalco stesso; - i soppalchi siano aperti e la parte superiore sia munita di balaustra; - la superficie aeroilluminata del locale sia almeno pari alla somma delle superfici spettanti alla parte di locale libero e alla superficie superiore e inferiore del soppalco medesimo, nel rapporto di 1/8 con la superficie finestrata. Art. 47 Piani sottotetto I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l’altezza media utile è di m 2.70 e l’altezza minima non inferiore a m 2,30 e se l’isolamento delle coperture è realizzato con camere d’aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. In tal caso il volume del sottotetto entra nel calcolo della cubatura dell’edificio. Art. 48 Norme comuni a tutti i piani abitabili 1. In tutti gli ambienti abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq 1,00. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili l’altezza utile netta non deve essere inferiore a m 2,70. 2. Nei piani interrati e seminterrati di cui agli artt. 44 e 45, possono essere consentite altre destinazioni d’uso purchè siano assicurate le condizioni igieniche mediante idonei impianti nel rispetto delle procedure e norme vigenti. Art. 49 Isolamento termico ed acustico 1. Negli edifici coperti a tetto fra le falde di copertura e l’ultimo piano deve essere realizzato un sottotetto convenientemente ventilato. 2. Negli edifici coperti a terrazza, il solaio di copertura deve essere dotato di adeguato strato isolante. L’isolamento acustico degli ambienti deve essere curato 42 (Art. 74 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 36 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) con opportuni accorgimenti tecnici. Si prescrive comunque che allo scopo di isolare ciascun pavimento dal sottostante solaio, venga posto tra di essi almeno uno strato isolante acustico. Art. 50 Protezione dall’umidità 1. I muri di fondazione dovranno essere isolati dai muri sovrastanti mediante strati di materie impermeabili di sufficiente spessore. 2. I locali seminterrati o scantinati devono avere i muri ed i pavimenti protetti dalla umidità del suolo mediante opportune intercapedini e materiali impermeabilizzati. 3. Il perimetro del fabbricato, quando non esiste il pubblico marciapiede, deve essere protetto dalle acque meteoriche mediante un ampio marciapiede o mediante una cunetta raccordata a dispositivi di smaltimento delle acque. 4. Le coperture terrazzo devono avere pendenza non inferiore all’1,50%, devono essere convenientemente impermeabilizzate, avere un numero di pluviali con bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane (minimo 1 ogni 80/100 mq di copertura). Tali bocchettoni saranno muniti di griglie metalliche a cuffia in modo da evitarne l’ostruzione. Art. 51 Fabbricati in zona rurale 1. I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti43 per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione. Per le zone ove si trovino pozzi per acquedotti, circostanti installazione, industrie pericolose o insalubri, ecc. varranno le peculiari norme precauzionali. 2. In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie e al ricovero per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è prescritto che la fossa settica, di ricoveri per animali e le concimaie siano poste a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell’abitazione rurale dei fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di m 10,00. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all’esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche di sicurezza, indicate dal Servizio di igiene o dai vigili del fuoco. Art. 52 Caratteristiche delle case coloniche44 1. Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione e al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti. 43 44 Art. 15 D.P.R. n. 128/1962 (Art. 76 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 37 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 2. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento. 3. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. 4. Nella costruzione di case rurali bifunzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare la parte residenziale da quella funzionale aziendale, con le modalità previste dal comma successivo. 5. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione se si tratta di case rurali bi-funzionali a corpo unico e, ove insistono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore a m. 10 in linea orizzontale. 6. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni non è consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare un'adeguata impermeabilità alle esalazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. 7. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori stagionali devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti dal presente Regolamento per le abitazioni collettive. 8. Vanno prese tutte le precauzioni per impedire l’ingresso degli animali nelle abitazioni. Art. 53 Aree Libere 45 1. I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle abitazioni. 2. In ogni casa rurale, anche già esistente, deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque rneteoriche dalle vicinanze della casa medesima. Art. 54 Pertinenze per l’attività agricola46 1. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o attività connesse con l'agricoltura devono essere diversi e separati da quelli di abitazione. 2. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile alla pioggia. 3. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori, insetti e rettili. 4. Ove nei locali di cui ai commi precedenti vengano svolte attività lavorative, vi devono essere servizi igienici, spogliatoi e docce in numero proporzionale agli addetti secondo la normativa vigente per l'igiene del lavoro. 45 46 (Art. 77 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) (Art. 78 Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 38 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 5. È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii minerali e carburanti che devono essere sempre custoditi secondo le prescrizioni di cui ai riferimenti legislativi richiamati nel presente Regolamento. Art. 55 Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall’approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l’eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico areato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. Il sindaco può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti47, le unità di abitazione che non raggiungono a suo giudizio un livello igienico accettabile. Art. 56 Requisiti dei locali ad uso commerciale od industriale 1. I locali ad uso commerciale, artigianale od industriale, se situati al pianterreno, debbono avere: a) altezza minima di m 3,50 per i negozi, pubblici esercizi e laboratori artigianali in genere e di m 4 per i laboratori industriali. Tale altezza va misurata dal pavimento al soffitto; b) se privi di piani cantinati con vespai ben ventilati in tutta la loro estensione; c) disponibilità di un w.c. allacciato alla fogna pubblica. 2. A parte tali requisiti i locali ad uso commerciale, artigianale od industriale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dalle vigenti norme in materia di igiene di lavoro48. 47 48 Art. 222 R.D. n. 1265/1934 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 39 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO III ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE Art. 57 Inizio dei lavori Prima di procedere all’inizio dei lavori autorizzati, il titolare del Permesso di costruire dovrà: a) trasmettere all’ufficio tecnico comunale, le dichiarazioni del Direttore di lavori e del Costruttore contenenti l’accettazione degli incarichi loro rispettivamente affidati; b) depositare gli estremi dell’avvenuto adempimento sulle norme in materia di sicurezza delle costruzioni che possano interessare l’opera da realizzare 49; c) definire il tracciamento e le quote in caso di mancanza di elementi predefiniti (piani urbanistici esecutivi, edilizia e/o viabilità esistente) delle nuove costruzioni in base agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici forniti dall’U.T.C. entro 15 giorni dalla data di richiesta e fissati dal tecnico comunale prima dell’inizio della costruzione; d) munire il cantiere di un cartello affisso alla pubblica vista ed indicando con chiarezza: - le opere da eseguire; - gli estremi del Permesso di costruire o dell’eventuale titolo alternativo che autorizza l’inizio dei lavori; - i nomi del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore; Art. 58 Controllo sull’esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni 1. La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento edilizio, o a quelle indicate nel Permesso di costruire, nonché ai disegni di progetto in base ai quali fu rilasciato il Permesso di costruire, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Dirigente dell’U.T.C. che predispone sopralluoghi programmati di funzionari ed agenti comunali con frequenze differenziate in relazione alla suscettività dei siti di subire modificazioni. 2. A tal fine gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo. 3. Il Permesso di costruire o altro provvedimento abilitativo, e i disegni allegati o loro copia conforme, ed i verbali di linee e quote dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l’opera non sia ultimata. 49 (Legge n. 64/1974; Legge n. 1086/1971; D.I. 27.9.1965 e modificazioni; Legge n. 10/1971) 40 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) 4. Dei sopralluoghi effettuati saranno redatte apposite relazioni che saranno inviate al Dirigente l’U.T.C.. Art. 59 Certificato di agibilità50 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del Permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro, secondo le determinazioni della Giunta Comunale. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 60 Procedimento di rilascio del certificato di agibilità51 1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 20, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora 50 51 (Art. 24 del D.P.R. n. 380/2001) (Art. 25 del D.P.R. n. 380/2001) 41 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del testo unico dell’edilizia. 2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione: a) certificato di collaudo statico; b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II; c) la documentazione indicata al comma 1; d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L. di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Art. 61 Demolizione dei fabbricati52 1. Durante le demolizioni si devono adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polveri. 2. I pozzi neri e pozzetti devono essere preventivamente vuotati e disinfestati; così pure le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee. 3. Entro il termine di cui al terzo comma, il proprietario o l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico. 4. Quando però detti materiali siano impregnati di elementi sudici che li rendono maleodoranti, devono essere sgomberati immediatamente. 5. Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine. 52 (Art. 39 del Regolamento Igiene e Sanità Del. G.R. 6.10.93 n. 3819) 42 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO IV Norme relative alle aree scoperte Art. 62 Manutenzione delle aree 1. Tutte le aree destinate all’edificazione ed a servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere recintate esclusivamente con cancellate metalliche in modo da evitare che in esse possano accedere estranei, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica. 2. Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente. Art. 63 Depositi su aree scoperte 1. I depositi di materiale su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione che specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l’igiene, il decoro e la sicurezza pubblica. 2. In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente. Art. 64 Obbligo di evitare ristagni d’acqua - manutenzione aree scoperte Tutte le aree libere di proprietà privata nell’ambito del centro urbano, dovranno essere sistemate e mantenute decorosamente, possibilmente a giardino; esse dovranno essere sistemate in maniera tale da assicurare lo smaltimento delle acque piovane, evitando così ogni ristagno. 43 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO V Norme di buona costruzione Art. 65 Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni - prevenzione incendi 1. Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni53 nonché di sicurezza degli impianti tecnologici e di prevenzione degli incendi54. 2. In ogni caso è vietato costruire scale di legno quando queste debbano servire più appartamenti. 3. I tetti di legno debbono essere attraversati possibilmente verso la mezzeria di un muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco), di profondità pari a quella dell’edificio e di altezza non inferiore a cm 50 oltre la copertura. Gli eventuali vani praticabili posti nel sottotetto saranno separati da tramezzi in muratura e saranno muniti di serramenti incombustibili. Sono vietate le costruzioni permanenti aventi strutture portanti e pareti costruite da travi di legno e tavole, salvo deroghe da richiedere caso per caso al Comando Provinciale Vigili del Fuoco in occasioni di mostre ed esposizioni. 4. Nei fabbricati rurali le stalle ed i fienili debbono, di norma, essere isolate dalle abitazioni e, ove siano contigui, debbono essere separati da un muro dello spessore non inferiore a cm 40 ed avere nel tetto un muro tagliafuoco di altezza non inferiore ad un metro. Art. 66 Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti 1. I proprietari di edifici hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti. 2. Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il sindaco, sentito il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l’esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti. La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione. 53 54 Leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 e relativi decreti di attuazione D.M. n. 246/1987 (G.U. n. 148/1987) 44 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) Art. 67 Godibilità generale degli edifici 1. Al fine di facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini, le soluzioni progettuali per le nuove costruzioni dovranno prevedere le eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi delle specifiche norme55. 2. Nella trasformazione delle costruzioni esistenti la soluzione progettuale dovrà tendere alla riduzione del disagio causato dalle barriere architettoniche, avente di massima il riferimento nelle norme relative, sulla cui efficacia la Commissione edilizia dovrà esprimere motivato giudizio. Art. 68 Autorimesse - deposito di materiali infiammabili edifici di uso pubblico 1. Gli ambienti destinati ad autorimessa dovranno avere le pareti perimetrali e le coperture costituite da materiali incombustibili e rispondere alle norme specifiche56, fissate dal Ministero degli Interni. 2. Le uscite delle autorimesse, pubbliche e private, verso spazi pubblici devono essere segnalate. 3. I locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di oli minerali infiammabili dovranno rispondere alle norme relative. Le sale di proiezione cinematografica, i teatri, le sale da ballo e gli altri locali od edifici, che siano comunque di uso pubblico, dovranno possedere i requisiti per essi prescritti dalle disposizioni legislative vigenti al momento della costruzione o della destinazione. Art. 69 Impianti di gas, petrolio liquido per uso domestico criteri di sicurezza Fatta salva l’osservanza delle norme vigenti57, per tali impianti dovranno comunque osservarsi le seguenti prescrizioni: a) installazione della bombola di G.P.L. all’esterno del locale nel quale trovasi l’apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l’interno del locale ed areate direttamente verso l’esterno); b) protezione della tubazione fissa metallica, nell’attraversamento delle tubature, con guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all’usura chimica del g.p.l.. Le guarnizioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all’apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso; 55 Legge n. 13/1989 e Regolamento d’attuazione (D.M. 14/6/1989, n. 236) D.M. Interno 1/2/1986 (G.U. n. 38/1986) 57 Legge n. 1083/1971 56 45 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) c) per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma, può risultare utile l’applicazione di adatti dispositivi in commercio. 46 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO VI Uso di suolo, spazio e servizi pubblici Art. 70 Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico 1. E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del sindaco, il quale può accordarla dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l’occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità. Potrà consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l’occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente art. 27. 2. E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi dell’eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati. 3. Il sindaco potrà concedere l’occupazione di suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al Titolo III, Capo 5. Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l’uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito. Art. 71 Rinvenimenti e scoperte 1. Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi58 sull’obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico e archeologico, il committente, il direttore e l’assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso di lavoro di qualsiasi genere. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane. Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenesse opportuno disporre in 58 Art. 48 Legge n. 1089/1939 47 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità. Art. 72 Uso di scarichi e di acque pubbliche I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunale, sentito il parere dell’ufficio tecnico e del servizio di igiene, e di essi è data indicazione nella concessione o autorizzazione. I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni dell’ufficio tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianza che permettano il ristagno dell’acqua. E’ vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell’acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi. 48 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) CAPO VII Garanzia della pubblica incolumità Art. 73 Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori 1. Tutti i cantieri di lavoro devono essere decorosamente recintati per l’altezza di almeno due metri ed essere dotati di razionale w.c. provvisorio. 2. Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l’intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l’interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. 3. Il Sindaco potrà consentire l’esenzione dell’obbligo della recinzione quando: a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata; b) si tratti di lavori esclusivamente interni; c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti; d) ostino ragioni di pubblico transito. 4. Salvo nel caso in cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell’armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante. 5. Sono fatte sale le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro59. Art. 74 Ponti e scale di servizio 1. I ponti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell’arte60 in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. 2. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono. 3. E’ vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo, sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale. In caso di cattiva costruzione di un ponte o di sufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il sindaco potrà ordinare l’immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali dei dante causa. 59 60 D.Lgs. n.626/1994; D.Lgs. n. 242/1996 D.P.R. n. 547/1955; D.P.R. n. 164/1956; D.P.R. n. 524/1982; 49 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) Art. 75 Scarico dei materiali – demolizioni - nettezza delle strade adiacenti ai cantieri 1. E’ assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall’interno delle case, materiale di qualsiasi genere. 2. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l’eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il responsabile del cartiere dovrà provvedere ad assicurare il mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l’estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accostamento lungo le strade interne dell’abitato, salvo speciale autorizzazione del sindaco e qualora non intralci il pubblico transito. 3. Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cartiere è tenuto a provvedere all’immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito. Art. 76 Responsabili degli esecutori di opere 1. L’assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l’assistente devono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall’esecuzione delle opere. 2. Il sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l’idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente. Art. 77 Rimozione delle recinzioni 1. Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni poste per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento. In ogni caso, trascorso un mese dall’ultimazione delle opere, deve causare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature. 2. In caso di inadempienza il sindaco potrà orinare l’esecuzione d’ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti. 50 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) TITOLO IV Sanzioni, disposizioni transitorie e finali Art. 78 Sanzioni 1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatte salve le sanzioni penali previste nel caso la violazione riguardi anche leggi speciali, si provvederà con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica. 2. Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l’autorizzazione comunale, l’intimazione del sindaco comporta l’obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall’occupazione, di desistere agli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all’immediato ripristino dello stato quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili. 3. Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o del mancato adempimento di atti obbligatori, l’intimazione del sindaco comporta l’obbligo dell’esecuzione per il contravventore. 4. In ogni caso di inadempienza il sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore. Art. 79 Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti 1. Il sindaco per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione edilizia e, se del caso, l’autorità urbanistica territoriale competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all’epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell’indennità spettante ai proprietari. 2. La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprappassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all’esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasioni di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione. Art. 80 Disposizioni transitorie 1. I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate. 2. Il titolare della concessione o autorizzazione, prima di iniziare i predetti lavori, deve sottoporre il progetto all’ulteriore esame dell’autorità comunale la quale, riscontrato l’adeguamento di esso alle nuove disposizioni, rilascia una nuova concessione o autorizzazione secondo le norme del presente regolamento. I lavori 51 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati entro il termine ivi stabilito. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all’occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni. 3. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle già citate leggi vigenti in materia. Art. 81 Standardizzazione degli elaborati 1. Al fine di agevolare la standardizzazione e la redazione di istanze, relazioni ed altri elaborati, l’Amministrazione comunale con provvedimento della G.M. predispone appositi stampati da porre in vendita ai sensi delle vigenti norme. 2. L’utilizzo degli stampati non esime gli interessati dalle loro responsabilità per carenze o incompletezza nella redazione delle istanze, relazioni ed elaborati in quanto gli stampati comunali, aventi carattere di generalità, vanno sempre integrati ed adattati, ove occorra, alla specificità di ogni singola applicazione concreta. Art. 82 Norma finale Per tutto quanto non previsto e riportato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi statali e regionali, in materia. 52 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) APPENDICE (A) ELENCO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI CITATI NEL REGOLAMENTO 53 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) R.D. 24 maggio 1915, n. 1102 Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi R.D. 27-7-1934, n.l265 T.U. delle leggi sanitarie; D.M.31-7-1934 Autorimesse pubbliche e private Legge 1-6-1939, n.1089 Tutela delle cose di interesse artistico e storico Legge 29-6-1939, n.1497 Protezione delle bellezze naturali Legge 17-8-1942, n.1150 Legge urbanistica Legge 24-10-1942 n.1415 Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato D.P.R. 27-4-1955, n.547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 7-1-1956, n.164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. D.P.R. 14-2-1962, n.l28 Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. D.P.R. 29-5-1963, n.1497 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato. D.L. 27-9-l965, n.1973 Determinazione delle attività soggette alla visita. di prevenzione incendi. Circolare Min. LL.PP. 30-4-1966, n.1769 Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie. Legge 13-7-1966, n.615 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico Legge 6-8-1967, n.765 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17-8-1942, n.1150 54 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) D.M. 2-4-1968, n.1444 Limiti inderogabili di densità edilizia., di altezza (...) ai sensi dell'art.17 della legge 6.8.1967, n.765 D.P.R.. 22-12-1970, n.1391 Regolamento per l'esecuzione della legge 13-7-1966, n.615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici. Circ. Min. Interno 29/7/1971, n. 73 Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per l'applicazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico. Disposizioni ai fini della prevenzione incendi. D.P.R. 15-4-1971, n.322 Regolamento di esecuzione della legge 13-7-1966, no615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore dell'industria Legge 5-11-19il, n.l086 Nonne per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica Legge 6-l2-1971, n.l083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile Legge 2-2-1974, n.64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche D. M. 18-9-1975 Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico Legge 10-5-1976, n.3l9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Legge 28-1-1977, n.l0 Norme sull'edificabilità dei suoli e modifiche alla legge 22-10- 1971, n.865, recante norme sulla espropriazione per pubblica utilità . D.P .R. 27-4-1978, n.384 Regolamento di attuazione dell'art.27 della legge 30-3-1971,n.118, a favore dei mutilati e invalidi civi1i, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. Legge 5-8-1978, n.457 Norme per l’edilizia residenziale L. R. 31-5-1980, n.56 Tutela ed uso del territorio 55 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) Legge 24-11-1981 n.689 Modifiche al sistema penale D.L 23-1-1982, n. 9 (convertito, con modificaz., in Legge 25-3-1981, n.94) Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti D.P.R. 8-6-1982, n.524 Attuazione del1a direttiva (CEE) n.77/576 per il ravvicinamento del1e disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta D.P.C.M. 28-3-1983 Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno Legge 28-2-1985, n.47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie Legge 8-8-1985, n.431 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27-6-1985, n.312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale D.M. Interno 1-2-1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili D.M. 16-5-1987, n..246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione D.M. 9-12-1987, n.587 Attuazione delle direttive n.84/529/CEE e n.86/312/CEE relative ascensori elettrici. Legge 9-1-1989, n.13 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati D. M. 14-6-1989, n.236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenzia1e pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche 56 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) Reg. Reg. 3-11-1989, n.4 (B.U.R. 27-12-1989, n.115) Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore ai 50 vani o 5000 mc nei Comuni o nelle are urbane non ancora servite da pubbliche fognature Reg. Reg. 3-11-1989, n.5 (B.U.R. 27-12-1989. n.115) Disciplina delle pubbliche fognature Delib. di G.R. 13-11-1989, n.6320/1989 Approvazione criteri per la formazione degli Strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo Legge 7-8-1990, n.241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diretto accesso ai documenti amministrativi D.L. 5-10-1993, n.398 Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia Legge 4-12-1993, n.493 Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni del D.L. 5-10-1993, no.398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia. Legge 24-12-1993, n.537 Interventi correttivi di finanza. Pubblica D.P.R. 22-4-1984, n.425 Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo Statico e di iscrizione al catasto D.Lgs. 19-9-1994, n.626/1994 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 901269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 9O/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute lavoratori sul luogo di lavoro Legge 17-5-1995, n.172 Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature Legge 26-10-1995, n.447 Legge quadro sull'inquinamento acustico 57 COMUNE DI NOICATTÀRO - Regolamento Edilizio (Allegato al P.R.G.) D. Lgs 19-3-1996, n.242 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Del. G.R. 6 ottobre 1993, n.3819 L.R. 20 luglio 1984, n.36 art. 9, 2° comma , lett. M) – Approvazione schema tipo di regolamento di Igiene e Sanità pubblica dei Comuni. D.P.R. 6-06-2001, n.380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in material edilizia (aggiornato al d.lgs. n.301 del 2002) Legge Regionale 27-07-2001, n.20 Norme generali di governo e uso del territorio 58