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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
15025/06 (Presse 310)
(OR. en)
COMUNICATO STAMPA
2763ª sessione del Consiglio
Agricoltura e pesca
Bruxelles, 20-21 novembre 2006
Presidente
Sig. Juha KORKEAOJA
Ministro dell'agricoltura e delle foreste della Finlandia
STAMPA
Rue de la Loi, 175
B – 1048 BRUXELLES
Tel.: +32 (0)2 281 9776 / 6319
Fa x: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
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20-21.XI.2006
Principali risultati del Consiglio
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su tre importanti progetti di regolamenti sulla pesca:
–
TAC per le specie di acque profonde per il 2007-2008,
–
misure di gestione per la pesca nel Mediterraneo,
–
registrazione e trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca.
Il Consiglio ha avuto un dibattito orientativo sulla riforma del settore delle banane e sul regime a
favore delle colture energetiche.
Il Consiglio ha adottato senza discussione una posizione comune relativa a misure restrittive nei
confronti della Repubblica democratica popolare di Corea come reazione al test nucleare
annunciato dalla Corea del Nord il 9 ottobre.
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20-21.XI.2006
SOMMARIO1
PARTECIPANTI .......................................................................................................................... 5
PUNTI DISCUSSI
TAC 2007-2008 PER LE SPECIE DI ACQUE PROFONDE .......................................................... 7
PESCA NEL MAR MEDITERRANEO* ...................................................................................... 10
REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI SULLE ATTIVITA' DI PESCA*................. 12
RENDIMENTO MASSIMO SOSTENIBILE................................................................................ 13
SEMPLIFICAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA ....................................... 14
BIODIVERSITÁ .......................................................................................................................... 15
RIFORMA DEL SETTORE DELLE BANANE ........................................................................... 17
REGIME A FAVORE DELLE COLTURE ENERGETICHE ....................................................... 19
VARIE.......................................................................................................................................... 21
–
Pesca UE-Norvegia : consultazioni annuali per il 2007 ........................................................ 21
–
Alimenti e mangimi geneticamente modificati ..................................................................... 21
–
Influenza aviaria (H5N1) ..................................................................................................... 21
–
Regime di ristrutturazione per lo zucchero ........................................................................... 21
–
Prodotti fitosanitari .............................................................................................................. 21
–
Febbre catarrale degli ovini .................................................................................................. 22
–
Divieto imposto dalla Federazione russa sull'importazione di prodotti animali e vegetali
dalla Polonia ........................................................................................................................ 22
–
Commercio di pellicce di cane e di gatto .............................................................................. 22
–
Lavori futuri......................................................................................................................... 22
1
Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto
pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio
http://www.consilium.europa.eu.
Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono
contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del
Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa.
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20-21.XI.2006
ALTRI PUNTI APPROVATI
PESCA
–
Possibilità di pesca e condizioni ad esse associate per determinati stock ittici....................................................23
–
Contingenti tariffari* .......................................................................................................................................23
RELAZIONI ESTERNE
–
Corea del Nord - Misure restrittive...................................................................................................................23
–
La dimensione settentrionale............................................................................................................................25
POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DIFESA
–
Territori palestinesi - missione di polizia dell'UE - bilancio 2007......................................................................25
ECONOMIA E FINANZA
–
Protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria....................................................................................25
ALLARGAMENTO
–
Romania - prodotti industriali ..........................................................................................................................26
–
Bulgaria e Romania - Adattamento della legislazione dell'UE...........................................................................26
AMBIENTE
–
Conferenza sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
(Nairobi, 27 novembre - 1º dicembre 2006) - Conclusioni del Consiglio ...........................................................27
QUESTIONI ATOMICHE
–
Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito......................32
TRASPARENZA
–
Accesso del pubblico ai documenti ..................................................................................................................32
–
Contenuto della serie della Gazzetta ufficiale ...................................................................................................33
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20-21.XI.2006
PARTECIPANTI
I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:
Per il Belgio:
Sig. Yves LETERME
Sig.ra Sabine LARUELLE
Ministro Presidente del Governo fiammingo e Ministro
fiammingo delle riforme istituzionali, dell'agricoltura,
della pesca marittima e della politica rurale
Ministro delle classi medie e dell'agricoltura
Per la Repubblica ceca:
Sig.ra Milena VICENOVÁ
Ministro dell'agricoltura
Per la Danimarca:
Sig. Hans Christian SCHMIDT
Ministro dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca
Per la Germania:
Sig. Gerd LINDEMANN
Sottosegretario di Stato, Ministero federale
dell'alimentazione, dell'agricoltura e della protezione dei
consumatori
Per l'Estonia:
Sig. Rain VÄNDRE
Viceministro dell'agricoltura
Per la Grecia:
Sig. Evangelos BASIAKOS
Ministro dello sviluppo rurale e degli alimenti
Per la Spagna:
Sig.ra Elena ESPINOSA MANGANA
Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione
Per la Francia:
Sig. Dominique BUSSEREAU
Ministro dell'agricoltura e della pesca
Per l'Irlanda:
Sig.ra Mary COUGHLAN
Sig. John BROWNE
Per l'Italia:
Sig. Paolo DE CASTRO
Per Cipro:
Sig. Photis PHOTIOU
Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione
Ministro aggiunto presso il Ministero dell'agricoltura e
dell'alimentazione (incaricato delle foreste)
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Ministro dell'agricoltura, delle risorse naturali e
dell'ambiente
Per la Lettonia:
Sig. Laimdota STRAUJUMA
Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura
Per la Lituania:
Sig.ra Kazimira Danut÷ PRUNSKIENö
Ministro dell'agricoltura
Per il Lussemburgo:
Sig. Fernand BODEN
Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo
rurale, Ministro delle classi medie, del turismo e
dell'edilizia abitativa
Per l'Ungheria:
Sig. József GRÁF
Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Per Malta:
Sig. George PULLICINO
Ministro degli affari rurali e dell'ambiente
Per i Paesi Bassi:
Sig. Cees VEERMAN
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Ministro dell'agricoltura, della natura e della qualità degli
alimenti
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Per l'Austria:
Sig. Josef PRÖLL
Per la Polonia:
Sig. Andrzej LEPPER
Per il Portogallo:
Sig. Jaime SILVA
Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste,
dell'ambiente e delle risorse idriche
Vicepresidente del consiglio dei Ministri, Ministro
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca
Per la Slovenia:
Sig.ra Marija LUKAČIČ
Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione
Per la Slovacchia:
Sig. Miroslav JUREŇA
Ministro dell'agricoltura
Per la Finlandia:
Sig. Juha KORKEAOJA
Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Per la Svezia:
Sig. Eskil ERLANDSSON
Ministro dell'agricoltura
Per il Regno Unito:
Sig. Ben BRADSHAW
Sig. Ross FINNIE
Per la Commissione:
Sig. Joe BORG
Sig.ra Mariann FISCHER BOEL
Sig. Markos KYPRIANOU
Sottosegretario di Stato per l'ambiente locale, l'ambiente
marino e il benessere degli animali
Ministro dell'ambiente e dello sviluppo rurale (Esecutivo
scozzese)
Membro
Membro
Membro
I governi degli Stati aderenti erano così rappresentati:
Per la Bulgaria:
Sig. Roussi IVANOV
Per la Romania:
Sig. Nicolae Flaviu LAZIN
15025/06 (Presse 310)
Rappresentante permanente aggiunto
Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura, delle
foreste e dello sviluppo rurale
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20-21.XI.2006
PUNTI DISCUSSI
TAC 2007-2008 PER LE SPECIE DI ACQUE PROFONDE
Il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico sulla base di un compromesso della
Presidenza, d'accordo con la Commissione, su un progetto di regolamento che fissa i TAC e le
quote per il 2007 e il 2008 per certe specie di acque profonde1 quali gli squali, il pesce sciabola
nero, il brosmio e le musdee. Il Consiglio adotterà il regolamento in una delle prossime sessioni,
previa messa a punto definitiva del testo.
I principali punti del compromesso della Presidenza approvato dal Consiglio sono i seguenti:
• Le maggiori riduzioni dei TAC per il 2007 e il 2008 riguardano gli squali pelagici, la molva
azzurra e il pesce specchio atlantico. Una tabella comparativa dei TAC è riportata in allegato.
• Un roll over dei TAC 2005-2006 si applicherà al pesce sciabola nero, al berice, all'occhialone e
al granatiere nelle zone I, II, IV e Va.
• In generale, le riduzioni dei livelli dei TAC concordate dal Consiglio sono inferiori a quanto
proposto inizialmente dalla Commissione, in particolare per il granatiere nelle zone VIII, IX, X,
XII, XIV e V (acque della Groenlandia).
• È stato deciso di trattare i TAC per il brosmio nel regolamento annuo che stabilisce le possibilità
di pesca per il 2007, che sarà adottato dal Consiglio nel dicembre prossimo.
Il CIEM fornisce pareri scientifici sugli stock di acque profonde ogni due anni. L'ultimo parere è
stato dato nel giugno 2006 e indica che le specie di acque profonde più sfruttate vengono catturate
in condizioni non sostenibili; il CIEM ha raccomandato di ridurre immediatamente l’attività di
pesca nelle zone di acque profonde, a meno che non venga dimostrato che questo tipo di pesca
avviene in condizioni sostenibili. Attualmente non vi sono tipi di pesca in acque profonde che
soddisfino tale criterio.
Nella sua proposta iniziale la Commissione ha proposto riduzioni annue del 33% nel 2007 e di un
ulteriore 33% nel 2008 per gli stock per i quali il parere scientifico sollecita la cessazione
immediata delle attività di pesca.
1
Per il 2005 e il 2006 le possibilità di pesca per le specie di acque profonde sono state
stabilite nel regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio del 22 dicembre 2004.
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Specie
(nome comune)
Specie
(nome latino)
Zona di pesca CIEM
TAC CE
2005-2006
in tonnellate
Proposta
della
Commissione
per i TAC
CE 2007 in
tonnellate
Decisione
del
Consiglio
per i TAC
CE 2007
in
tonnellate
Variazione
in %
rispetto ai
TAC CE
2005-2006
Proposta
della
Commissione
per i TAC
CE 2008
in tonnellate
Decisione
del
Consiglio
per i TAC
CE 2008
in tonnellate
Variazione
in %
rispetto ai
TAC 2007
TAC e quote 2007 e 2008 per determinati stock di acque profonde: decisione del Consiglio e proposta originaria della Commissione
Squali pelagici1
V, VI, VII, VIII, IX (acque UE e internazionali)
6763
2207
2472
-63,44%
1087
1646
-25%
Squali pelagici
X (acque UE e internazionali)
120
20
20
-83,3%
20
20
0%
XII (acque UE e internazionali)
243
99
99
-59,2%
49
49
-50%
15
15
15
0%
15
15
0%
Squali pelagici
Deania histricosa and
Deania profondorum
Aphanopus carbo
I, II, III e IV (acque UE e internazionali)
Aphanopus carbo
V, VI, VII e XII (acque UE e internazionali)
3042
1994
3042
0%
982
3042
0%
Aphanopus carbo
VIII, IX e X (acque UE e internazionali)
4000
2700
4000
0%
2700
4000
0%
4285
3200
4285
0%
3200
4285
0%
328
300
328
0%
300
328
0%
Pesce sciabola
nero
Pesce sciabola
nero2
Pesce sciabola
nero
Pesce sciabola
nero
Berice
Aphanopus carbo
CECAF 34.1.2 (acque UE e internazionali)
Beryx spp
Granatiere
Coryphaenoides rupestris
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
(acque UE e internazionali)
I, II, IV, Va (acque UE e internazionali)
Granatiere
Coryphaenoides rupestris
III
Granatiere
Coryphaenoides rupestris
Vb, VI, VII (acque UE e internazionali)
5253
Granatiere
Coryphaenoides rupestris
VIII, IX, X e V (acque della Groenlandia)
7190
Pesce specchio
atlantico
Pesce specchio
atlantico3
Pesce specchio
atlantico
Molva azzurra4
Hoplostethus atlanticus
VI (acque UE e internazionali)
88
Hoplostethus atlanticus
VII (acque UE e internazionali)
Hoplostethus atlanticus
I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIV (acque
UE e internazionali)
II, IV, V (acque UE e internazionali)
1
2
3
4
Molva dypterygia
20
13
20
0%
13
20
0%
1590
1000
1060
-33,3%
1000
1000
- 0,57%
4600
4600
-12,4%
4600
4600
0%
3116
6114
-15%
1467
6114
0%
45
51
-42%
22
34
-33,4%
1148
174
193
-83,2%
86
130
-32,7%
102
40
44
-57%
20
30
-40%
119
18
95
-20%
9
78
-20%
2007, 2008: solo catture accessorie. Non è consentita la pesca selettiva.
2007, 2008: solo catture accessorie. Non è consentita la pesca selettiva.
2007, 2008: solo catture accessorie. Non è consentita la pesca selettiva.
2007, 2008: solo catture accessorie. Non è consentita la pesca selettiva.
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Specie
(nome comune)
Specie
(nome latino)
Zona di pesca CIEM
TAC CE
2005-2006
in tonnellate
Proposta
della
Commissione
per i TAC
CE 2007 in
tonnellate
Decisione
del
Consiglio
per i TAC
CE 2007
in
tonnellate
Variazione
in %
rispetto ai
TAC CE
2005-2006
Proposta
della
Commissione
per i TAC
CE 2008
in tonnellate
Decisione
del
Consiglio
per i TAC
CE 2008
in tonnellate
Variazione
in %
rispetto ai
TAC 2007
TAC e quote 2007 e 2008 per determinati stock di acque profonde: decisione del Consiglio e proposta originaria della Commissione
Molva azzurra
Molva dypterygia
III (acque UE e internazionali)
Molva azzurra12
Molva dypterygia
VI e VII (acque UE e internazionali)
25
10
20
-20%
10
15
-25%
3137
2054
2510
-20%
1012
2009
-20%
Occhialone
Pagellus bogaraveo
VI, VII e VIII (acque UE e internazionali)
298
220
298
0%
220
298
0%
Occhialone
Pagellus bogaraveo
IX (acque UE e internazionali)
1080
430
1080
0%
430
1080
0%
Occhialone3
Pagellus bogaraveo
X (acque UE e internazionali)
1136
1136
1136
0%
1136
1136
0%
Musolee
Phycis blennoides
I, II, III e IV (acque UE e internazionali)
Musolee
Phycis blennoides
V, VI e VII (acque UE e internazionali)
Musolee
Phycis blennoides
VIII e IX (acque UE e internazionali)
Musolee
Phycis blennoides
X e XII (EU acque UE e internazionali)
1
2
3
36
15
36
0%
15
36
0%
2028
1545
2028
0%
1545
2028
0%
267
267
267
0%
267
267
0%
63
36
63
0%
36
63
0%
2007, 2008: solo catture accessorie. Non è consentita la pesca selettiva.
Gli Stati membri assicurano che la pesca della molva azzurra sia scientificamente sorvegliata, in particolare le attività dei pescherecci che sbarcavano più di 30 tonnellate di molva azzurra nel 2005. Detti pescherecci
devono presentare un preavviso di sbarco e non possono sbarcare più di 25 tonnellate di molva azzurra alla fine di ogni sortita di pesca.
Nel dicembre 2007 si può pescare fino al 10% delle quote per il 2008.
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PESCA NEL MAR MEDITERRANEO*
Il Consiglio ha raggiunto, a maggioranza qualificata, un accordo politico sul progetto di
regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle
risorse della pesca nel mar Mediterraneo sulla scorta di un testo di compromesso redatto dalla
presidenza in cooperazione con la Commissione. Il Consiglio adotterà il regolamento in una delle
prossime sessioni dopo la messa a punto del testo. La delegazione francese ha comunicato che
intende astenersi.
Obiettivo della proposta è promuovere la pesca sostenibile nella regione migliorando lo
sfruttamento delle risorse acquatiche vive e tutelando gli habitat sensibili pur tenendo conto della
specificità della piccola pesca costiera del Mediterraneo. Le discussioni in sede di Consiglio sulla
proposta, dacché è stata presentata dalla Commissione, sono durate circa tre anni.
I punti principali del testo di compromesso della presidenza, approvato dalla Commissione, sono i
seguenti:
• introduzione di maglie quadrate da 40 mm per le reti a strascico e (a talune condizioni) di reti a
maglie romboidali da 50 mm entro il 1º luglio 2008;
• resta la regola generale che vieta l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche
dalla costa. Tuttavia l'uso di reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia
nautiche dalla costa può essere autorizzato a talune condizioni (articolo 12, paragrafo 6,
lettera b));
• i ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla
costa inferiore a 300 metri o ad una profondità inferiore all'isobata di 50 metri, ma non inferiore
all'isobata di 30 metri.
La proposta in particolare:
– introduce nuove misure tecniche volte a migliorare la selettività delle attuali reti trainate con
maglie di 40 mm;
– rafforza l'attuale divieto sull'uso di attrezzi trainati nelle zone costiere;
– limita le dimensioni globali di taluni attrezzi che incidono sullo sforzo di pesca;
– introduce una procedura per stabilire il divieto temporaneo o permanente di praticare determinati
metodi di pesca in zone specifiche, tanto nelle acque comunitarie che in quelle internazionali;
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20-21.XI.2006
– prevede l'adozione nel Mediterraneo di piani di gestione che combinino un'azione sullo sforzo
con l'applicazione di misure tecniche;
– delega poteri agli Stati membri per disciplinare, all'interno delle proprie acque territoriali e a
determinate condizioni, le attività di pesca prive di una dimensione comunitaria o di un impatto
ambientale significativi, incluse talune attività locali attualmente autorizzate ai sensi del diritto
comunitario.
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20-21.XI.2006
REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI SULLE ATTIVITA' DI PESCA*
Il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico sul progetto di regolamento concernente
la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di
telerilevamento. Il Consiglio adotterà il regolamento in questione in una delle sue prossime sessioni,
previa messa a punto del testo.
Nel 2004 la Commissione ha adottato la proposta che stabilisce requisiti minimi per la sostituzione
dell'attuale sistema di registrazione e trasmissione dei dati con un sistema elettronico. Il sistema di
trasmissione elettronica (STE) permetterà ai pescherecci di trasmettere quotidianamente importanti
informazioni sulle attività di pesca. Il telerilevamento fornirà foto satellitari di parti specifiche
dell'oceano che permetteranno di identificare i pescherecci se associato all'STE.
Il progetto di regolamento modificato dal Consiglio prevede quanto segue:
• L'obbligo per i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri di registrare e trasmettere
elettronicamente dati entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione. Per i
pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri, il periodo di applicazione progressiva sarà di 36
mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione.
• A decorrere dal 1º gennaio 2009 e qualora sia chiaramente dimostrato un beneficio in termini di
costi rispetto all'uso dei tradizionali mezzi di controllo nella rilevazione di pescherecci che
svolgono attività illegali, gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché i rispettivi
Centri di controllo della pesca dispongano della capacità tecnica per confrontare le posizioni
ottenute da immagini telerilevate trasmesse via satellite o mediante altri sistemi equivalenti con i
dati ricevuti dal sistema di controllo dei pescherecci, al fine di accertare la presenza di
pescherecci in una determinata zona.
• Per quanto riguarda le implicazioni finanziarie dell'attuazione dell'STE e del telerilevamento, la
Commissione ha fatto una dichiarazione secondo cui il capitale e i costi della formazione legati
all'STE e al VDS/telerilevamento sono ammissibili al finanziamento comunitario ai snesi del
regolamento (CE) n. 861/2006 che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione
della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare.
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20-21.XI.2006
RENDIMENTO MASSIMO SOSTENIBILE
Il Consiglio ha effettuato uno scambio di opinioni, in base ad un questionario della Presidenza
(14217/06), sulla comunicazione della Commissione sul conseguimento della sostenibilità della
pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo possibile (11373/06).
Si tratta di un obiettivo politico a lungo termine. Il conseguimento del rendimento massimo
sostenibile per stock ittici entro il 2015 è uno dei cinque obiettivi concordati al vertice mondiale di
Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). La comunicazione della Commissione può essere
considerata come il punto di partenza del dibattito, tenendo conto del fatto che il conseguimento dei
cinque obiettivi in questione è uno degli elementi della strategia per lo sviluppo sostenibile della CE
riesaminata annualmente dal Consiglio europeo di primavera.
Nella sua comunicazione la Commissione fissa un nuovo approccio politico in materia di gestione
della pesca nella Comunità, accelerando il passaggio verso un sistema di gestione a lungo termine
incentrato su un'ottimizzazione del potenziale produttivo delle risorse marine viventi dell'Europa
che non ne pregiudichi l'utilizzo da parte delle generazioni future.
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SEMPLIFICAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA
Il Consiglio ha preso atto della relazione della Commissione sui progressi compiuti in materia di
semplificazione della politica comune della pesca (PCP) durante la Presidenza finlandese.
Il 9 dicembre 2005 la Commissione ha presentato la comunicazione "Piano d'azione 2006-2008 per
la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca", che fa seguito alle
conclusioni del Consiglio dell'aprile 2005 che invitavano la Commissione ad intraprendere
iniziative volte a ristrutturare la normativa comunitaria, come proposto dalla comunicazione della
Commissione "Prospettive di semplificazione e miglioramento della regolamentazione nella politica
comune della pesca"1. Il piano d'azione definisce un programma triennale a rotazione per il periodo
2006-2008, in vista di semplificare, prioritariamente, la politica comune della pesca e alcune
disposizioni normative.
In occasione della presentazione del piano d'azione in data 20 dicembre 2005 il Consiglio
concludeva sostenendo che un esame dei progressi compiuti in materia di semplificazione della
politica comune della pesca dovrebbe aver luogo almeno durante ciascuna presidenza.
1
Doc. 14514/04 PECHE 365. Questa comunicazione specifica in materia di pesca sulla
semplificazione fa seguito all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" che serviva a
definire una strategia globale dell'Unione europea e a creare un quadro istituzionale per
conseguire risultati concreti nel processo di semplificazione della legislazione comunitaria
(GU C 321 del 31.12.2003).
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BIODIVERSITÁ
Il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni sulla comunicazione della Commissione
"Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre", adottata il 22 maggio 2006 (9769/06 +
ADD 1, ADD 2).
La comunicazione della Commissione costituisce una risposta sia all'impegno assunto al Consiglio
europeo di Göteborg del 2001 di arrestare il declino della biodiversità nell'UE entro il 2010 sia
all'impegno assunto al vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 di
ridurre in modo significativo il tasso di biodiversità perduto a livello mondiale.
La Presidenza reputa importante uno scambio di opinioni in sede non soltanto di Consiglio
"Ambiente", cui spetta adottare conclusioni relative alla comunicazione in dicembre, ma anche di
Consiglio "Agricoltura e pesca", che è direttamente interessato da parti della comunicazione.
Lo scambio di opinioni si è basato su due note della Presidenza (13873/1/06 REV 1, 14200/1/06
REV 1) e si è articolato intorno al quesito seguente della Presidenza:
Si ritiene che le misure e gli obiettivi indicati nella comunicazione vadano nella buona direzione e
possano essere attuati al fine di salvaguardare la biodiversità e la sostenibilità del settore della
pesca?
Tutte le delegazioni potrebbero sostenere gli obiettivi e le azioni fondamentali proposti nella
comunicazione e hanno accolto con favore l'iniziativa della Commissione.
Le delegazioni hanno altresì dichiarato che le politiche comunitarie recentemente riformate in
materia di agricoltura, sviluppo rurale e pesca possono contribuire in modo sostanziale ad arrestare
il declino della biodiversità e a preservare gli ecosistemi.
Varie delegazioni hanno in particolare sottolineato l'importanza di conservare e utilizzare le risorse
genetiche in quanto componenti essenziali della biodiversità e hanno evidenziato il ruolo degli
strumenti internazionali.
La comunicazione contiene un piano d'azione dell'UE che propone misure concrete e specifica la
responsabilità delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri nei confronti di ciascuna azione. Il
piano d'azione specifica anche gli interventi e gli obiettivi di monitoraggio, valutazione e
comunicazione delle informazioni.
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La comunicazione indica quattro settori prioritari d'intervento (la biodiversità nell'UE, la
biodiversità nell'UE e nel mondo, biodiversità e cambiamenti climatici, la base di conoscenze) e
propone 10 obiettivi prioritari connessi a tali settori (salvaguardia degli habitat e delle specie più
importanti, azioni nel contesto rurale e nell'ambiente marino, rafforzamento della compatibilità tra
lo sviluppo regionale e la natura, riduzione dell'impatto delle specie esotiche invasive, efficace
governance internazionale, sostegno della biodiversità nello sviluppo internazionale, riduzione
dell'impatto negativo del commercio internazionale, adeguamento ai cambiamenti climatici,
potenziamento della base di conoscenze).
La Commissione indica quattro misure di sostegno concernenti l'adeguatezza delle risorse
finanziarie, il rafforzamento del processo decisionale dell'UE, la creazione di partenariati e la
promozione della pubblica istruzione, della sensibilizzazione e della partecipazione.
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RIFORMA DEL SETTORE DELLE BANANE
Il Consiglio ha proceduto ad un dibattito orientativo su una proposta di regolamento che modifica i
regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle
banane (13000/06 + ADD 1, ADD 2).
Il Consiglio dovrebbe adottare il regolamento nella sessione del 19-21 dicembre. Il parere del
Parlamento europeo è atteso per la metà di dicembre.
La proposta sostituisce il regime di aiuti nel settore dell'organizzazione comune del mercato (OCM)
delle banane con un aiuto nell'ambito del bilancio POSEI tramite il trasferimento al regime POSEI
del bilancio a favore della produzione locale di banane nelle regioni ultraperiferiche interessate.
Essa include settori "non POSEI" a coltura bananiera nel regime di pagamento unico (dal 2007 per
Grecia e Portogallo e negli anni successivi per Cipro), analogamente ad un appropriato
trasferimento di bilancio.
Il bilancio incluso nella proposta è basato sulla media degli aiuti assegnati ai produttori di banane
per il periodo 2000-2002. La proposta prevede un bilancio totale di EUR 280 milioni per gli Stati
membri produttori (Grecia, Spagna, Francia e Portogallo), ad eccezione di Cipro, compreso un
margine di sicurezza del 58,5%. Per Cipro, i cui produttori di banane hanno attualmente un sostegno
a titolo del regime di pagamento unico, è previsto un bilancio supplementare di EUR 3,4 milioni.
Il Consiglio ha incentrato il suo dibattito orientativo sulla principale questione in sospeso costituita
dal bilancio globale. Varie delegazioni ritengono troppo elevato il bilancio supplementare proposta
e hanno criticato in particolare il periodo di riferimento scelto e al livello del margine di sicurezza.
Uno Stato membro ha chiesto di poter continuare ad applicare un disaccoppiamento parziale dopo la
sua integrazione nel regime di pagamento unico.
Per quanto concerne la questione del bilancio proposto, la Commissione ha sottolineato il carattere
peculiare del settore e delle regioni in questione e l'elemento di solidarietà previsto nella proposta.
Essa ha rilevato che il periodo di riferimento scelto è lo stesso che è stato scelto per la riforma del
2003 e che la proposta conferirà certezza e stabilità al bilancio rispetto allo status quo. Ha precisato
che lo scopo del margine di sicurezza è tener conto delle variazioni dei prezzi delle banane che
potrebbero derivare dalle modifiche del regime di importazione.
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Inoltre la Commissione ha rilevato che la proposta assicurerà la compatibilità del regime delle
banane dell'UE con le norme dell’OMC.
La presidenza ha concluso che il Consiglio ritornerà sull'argomento nella prossima sessione.
Le banane prodotte nella Comunità rappresentano il 16% dell'approvvigionamento complessivo del
mercato dell'UE. Sono coltivate in quattro regioni ultraperiferiche, situate nelle zone tropicali o
subtropicali (isole Canarie, Martinica, Guadalupa, Madera), tranne pochi quantitativi (meno del 2%)
prodotti a Cipro, in Grecia e nel Portogallo continentale.
Gli obiettivi della proposta sono segnatamente i seguenti:
• contribuire a garantire un tenore di vita equo alle comunità rurali nelle regioni produttrici di
banane, stabilizzando nel contempo la spesa pubblica;
• mettere il regime delle banane in sintonia con i principi fondamentali della PAC riformata sostenibilità, competitività, orientamento al mercato
• tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle regioni produttrici, ossia della lontananza,
dell'insularità, delle piccole dimensioni delle aziende e della particolare topografia.
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REGIME A FAVORE DELLE COLTURE ENERGETICHE
Il Consiglio ha avuto un dibattito orientativo, in base al testo predisposto dalla presidenza
(14967/06), sulla proposta di regolamento recante modifica e rettifica del regolamento (CE)
n. 1782/20031, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/20052 (13217/06 + ADD 1).
L'obiettivo della proposta è apportare varie modifiche urgenti al regime a favore delle colture
energetiche ai sensi del regolamento n. 1782/2003 che deve essere applicato a decorrere dal 2007,
segnatamente estendere il regime ai nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico
per superficie e accrescere la superficie massima garantita per l'intera Comunità da 1,5 milioni di ha
a 2,0 milioni di ha. La proposta contiene inoltre varie modifiche del regime dei pagamenti diretti ai
sensi del regolamento n. 1782/2003, segnatamente l'estensione fino al 2010 del regime di
pagamento unico per superficie per i nuovi Stati membri, la semplificazione delle norme di
ammissibilità per gli oliveti e il chiarimento delle norme formali per il pagamento diretto per il
settore dello zucchero.
Il Consiglio in generale ha accolto con soddisfazione il testo della presidenza che apporta vari
ulteriori adeguamenti intesi a semplificare determinate parti del regolamento n. 1782/2003 ed ha
incaricato il Comitato speciale Agricoltura di mettere a punto il testo in base agli orientamenti
politici forniti dai ministri per consentire al Consiglio di adottare la proposta nella sessione del 1920 dicembre.
Le discussioni dei ministri si sono incentrate in particolare sui seguenti temi:
• ulteriore proroga fino al 2013 del regime di pagamento unico per superficie,
• possibilità di introduzione progressiva dei criteri obbligatori di condizionalità per i nuovi Stati
membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie,
• possibile soppressione del periodo di dieci mesi in cui le parcelle sono a disposizione
dell'agricoltore e sono ammissibili al regime di pagamento unico, ai sensi dell'articolo 44,
paragrafo 3, del regolamento;
1
2
Regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 ,GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
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• possibilità di ridurre il periodo di tre anni dopo il quale i diritti all'aiuto che non sono stati
utilizzati vengono assegnati alla riserva nazionale ai sensi dell'articolo 45 del regolamento.
Inoltre varie delegazioni hanno chiesto alla Commissione di prevedere la possibilità di un aiuto
nazionale per integrare il premio per le colture energetiche. Alcune altre delegazioni invece hanno
manifestato dubbi su un aiuto nazionale per le colture energetiche.
In risposta alle osservazioni degli Stati membri la Commissione ha comunicato che la possibile
proroga oltre al 2010 del regime di pagamento unico per superficie e gli ulteriori adeguamenti
proposti dagli Stati membri potrebbero essere discussi in occasione del controllo dello stato di
salute della PAC nel 2008. Per quanto riguarda la futura applicazione della condizionalità nei
nuovi Stati membri e la possibile soppressione del periodo di dieci mesi, il Commissario ha detto
che si potrebbe già discuterne l'anno prossimo nell'ambito di discussioni più generali in materia di
condizionalità programmate durante la futura presidenza tedesca.
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VARIE
–
Pesca UE-Norvegia : consultazioni annuali per il 2007
Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dal commissario Joe Borg sul primo ciclo di
negoziati tra la Comunità e la Norvegia svoltosi a Bergen il 6-10 novembre. Il secondo ciclo si
svolgerà a Bruxelles dal 27 novembre al 1º dicembre.
–
Alimenti e mangimi geneticamente modificati
Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte del commissario Markos Kyprianou della
relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione del regolamento
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati (14668/06). Il Consiglio ha avuto un breve scambio di opinioni in seguito
alla presentazione della Commissione, segnatamente per sostenere controlli più rigorosi degli OGM
non autorizzati.
–
Influenza aviaria (H5N1)
Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dal commissario Markos Kyprianou
sull'andamento della situazione dell'influenza aviaria in Europa e nei paesi terzi. Anche se la
malattia sembra essere sotto controllo nell'UE e nella maggioranza dei paesi terzi, il commissario
Kyprianou ha invitato gli Stati membri a rimanere vigili e a mantenere misure di biosicurezza
adeguate, sistemi di individuazione precoce e severi controlli delle importazioni.
–
Regime di ristrutturazione per lo zucchero
Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sullo stato di attuazione del
regime di ristrutturazione per lo zucchero (15533/06).
–
Prodotti fitosanitari
Il Consiglio ha preso atto della richiesta della delegazione tedesca di riesame delle "vecchie"
sostanze attive nell'ambito della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari (15452/06). Le delegazioni austriaca, olandese, francese, tedesca,
greca,ungherese, lussemburghese e spagnola hanno appoggiato la richiesta.
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–
Febbre catarrale degli ovini
Il Consiglio ha preso atto della richiesta della delegazione francese, appoggiata dal Belgio relativa
all'impatto economico delle limitazioni di movimento imposte dalla epizoozia della febbre catarrale
(15450/06)
–
Divieto imposto dalla Federazione russa sull'importazione di prodotti animali e vegetali
dalla Polonia
Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione polacca sul divieto imposto
dalla Federazione russa sull'importazione di prodotti animali e vegetali dalla Polonia dal
dicembre 2005 (15453/06). Nella sua nota la delegazione polacca ha chiesto l'appoggio del
Consiglio e della Commissione. Le delegazioni olandese, estone, francese, tedesca e spagnola
hanno manifestato appoggio alla richiesta polacca ed hanno sollecitato la Commissione a prodigare
tutti gli sforzi necessari a trovare una soluzione soddisfacente. La presidenza ha aggiunto che
presenterà la questione al prossimo vertice EU-Russia il 24 novembre 2006.
–
Commercio di pellicce di cane e di gatto
Il Consiglio ha preso atto dell'annuncio del commissario Markos Kyprianou della decisione della
Commissione di presentare una proposta che vieti il commercio di pellicce di cane e di gatto. Il
divieto è stato chiesto dal Consiglio e dal Parlamento europeo. I ministri dell'agricoltura hanno
chiesto alla Commissione di presentare proposte per fermare il commercio di pellicce di cane e di
gatto nell'UE e nelle conclusioni della presidenza del Consiglio "Agricoltura" del giugno 2006 gli
Stati membri avevano chiesto esplicitamente un divieto a livello comunitario che a loro parere
sarebbe risultato più efficace dei divieti nazionali.
–
Lavori futuri
La prossima sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" si terrà il 19-21 dicembre 2006 a
Bruxelles.
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ALTRI PUNTI APPROVATI
PESCA
Possibilità di pesca e condizioni ad esse associate per determinati stock ittici
Il Consiglio ha adottato un regolamento sulle possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate
per determinati stock ittici, recante modifica dei due seguenti regolamenti del Consiglio (doc.
14363/06):
– regolamento (CE) n. 51/2006, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad
esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per
le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. È stato necessario
modificare questo regolamento a seguito di decisioni adottate recentemente dalla Comunità in
virtù di accordi internazionali e della necessità di chiarimenti tecnici;
– regolamento (CE) n. 2270/2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei
pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde. In esito alle consultazioni fra la
Comunità e la Norvegia del 31 gennaio 2006 e a pareri scientifici, la pesca del granatiere nella
zona III, incluse le acque norvegesi, deve essere limitata alla media pescata nel periodo 19962003.
Contingenti tariffari*
Il Consiglio ha adottato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 379/2004 aumentando il
volume dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca per il 2006 (docc. 13998/06,
14291/06 ADD 1).
RELAZIONI ESTERNE
Corea del Nord - Misure restrittive
Il Consiglio ha adottato la posizione comune concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea, in risposta al test nucleare annunciato da tale paese il
9 ottobre, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR)
1718 (2006) (doc. 14364/06).
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Il Consiglio ha deciso vari tipi di misure:
• embargo sulle esportazioni nella Corea del Nord di armi e di tutti gli articoli, materiali,
attrezzature, merci e tecnologie, che possano contribuire ai programmi della Corea del Nord
connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
• divieto di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, articoli di lusso;
• restrizioni all'ammissione nell'UE nei riguardi di persone indicate come responsabili, anche a
livello di sostegno o promozione, delle politiche della Corea del Nord connesse al nucleare, ai
missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, assieme ai loro familiari;
• congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o
controllati, direttamente o indirettamente, da persone, entità e organismi che sostengono o sono
coinvolti, anche con mezzi illeciti, nei programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ai
missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o da persone che agiscono per loro conto o
sotto la loro guida;
• azioni di cooperazione da parte degli Stati membri dell'UE, compresa, se necessario, l'ispezione
dei carichi a destinazione o in provenienza dalla Corea del Nord, al fine di prevenire il traffico
illecito di armi nucleari, chimiche o biologiche, di missili balistici, dei relativi vettori e dei
materiali e tecnologie connessi.
Il 17 ottobre 2006 il Consiglio ha condannato il test di un ordigno esplosivo nucleare annunciato
dalla Corea del Nord ed ha esortato Pyongyang a riprendere immediatamente i colloqui a sei, ad
abbandonare tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti nonché a conformarsi ai propri
obblighi a norma del trattato di non proliferazione compreso quello di sottoporre tutte le sue attività
nucleari alla verifica dell'AIEA. In tale occasione il Consiglio ha dichiarato che applicherà in pieno
le disposizioni di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
segnatamente la risoluzione 1695 e la risoluzione 1718.
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La dimensione settentrionale
Il Consiglio ha approvato i due documenti seguenti:
– Dimensione settentrionale - documento quadro di orientamento, e
– Dichiarazione politica relativa alla politica sulla dimensione settentrionale
in vista della riunione dedicata alla dimensione settentrionale che si terrà a Helsinki il
24 novembre 2006.
POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DIFESA
Territori palestinesi - missione di polizia dell'UE - bilancio 2007
Il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza un bilancio finale di 2,8 milioni di EUR per la
missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (denominata "EUPOL COPPS")
per il 2007 (14318/06).
Tale decisione attua l'azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, con la quale il
Consiglio ha istituito la missione "EUPOL COPPS" per un periodo di tre anni.
La fase operativa della missione "EUPOL COPPS" ha avuto inizio il 1° gennaio 2006.
(cfr. anche il comunicato stampa 14402/05).
ECONOMIA E FINANZA
Protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria
Il Consiglio ha adottato una decisione che modifica e proroga il programma di azione dell'UE in
materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione
monetaria (programma "Pericle") (14314/1/06).
La decisione, applicabile ai paesi della zona euro, fissa un importo finanziario di riferimento di 7
milioni di EUR per l'attuazione del programma Pericle nel periodo 2007-2013.
Il Consiglio ha inoltre adottato una decisione, applicabile a tutti gli Stati membri che non hanno
come moneta ufficiale l'euro, che estende e modifica il programma Pericle allo scopo di garantire
un livello uniforme di protezione in tutta l'UE (14315/06).
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Il programma Pericle è in corso dal 2002 ed è inteso a sostenere e integrare le misure prese dagli
Stati membri e nell'ambito dei programmi esistenti per la protezione dell'euro contro la
contraffazione monetaria. Tali misure includono scambi di informazioni, inserimento e scambi di
personale nonché appoggio tecnico, scientifico e operativo.
ALLARGAMENTO
Romania - prodotti industriali
Il Consiglio ha adottato una decisione per l'approvazione di un protocollo addizionale all'accordo
europeo che istituisce un'associazione con la Romania sulla valutazione della conformità e
l'accettazione dei prodotti industriali.
Questo protocollo mira a facilitare l'eliminazione degli ostacoli tecnici tra le parti negli scambi di
prodotti industriali con l'adozione e l'attuazione progressiva da parte della Romania di una
normativa nazionale equivalente a quella dell'UE.
Bulgaria e Romania - Adattamento della legislazione dell'UE
Il Consiglio ha adottato il regolamento che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera
circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della
concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti,
fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni,
unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo
dell'adesione della Bulgaria e della Romania (14044/06 + ADD 1-8).
Il Consiglio ha altresì adottato una serie di direttive, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della
Romania, che adeguano le direttive concernenti:
libera circolazione delle merci (14046/06 e 14047/06); fiscalità (14048/06); diritto delle società
(14049/06); libera circolazione delle persone (14051/06); libera prestazione di servizi (14052/06);
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (14053/06); politica dei
trasporti (14055/06); agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria) (14056/06); ambiente
(14057/06); modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i
cittadini dell'Unione europea (14058/06); alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana ed
etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (14059/06);
energia (14060/06); istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni
comunitarie (14061/06) e statistiche (14062/06).
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AMBIENTE
Conferenza sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro
smaltimento (Nairobi, 27 novembre - 1º dicembre 2006) - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
"IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
1.
RICONOSCE l'importanza di un'efficace attuazione, incluse le misure di esecuzione, della
convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e
del loro smaltimento e RIAFFERMA il suo fermo impegno in tal senso;
2.
ESPRIME PROFONDA PREOCCUPAZIONE per il recente incidente nella Costa
d'Avorio, che ha nuovamente messo in guardia il mondo a causa delle gravi conseguenze
delle spedizioni illegali di rifiuti per i paesi in via di sviluppo e RIBADISCE la volontà
dell'UE di continuare a fornire la sua assistenza, assieme alle Nazioni Unite, per proteggere
la salute umana e l'ambiente nei luoghi colpiti;
3.
RAMMENTA che il principio "chi inquina paga" è un principio guida a livello europeo e a
livello internazionale;
4.
AFFERMA l'importanza che il generatore e il detentore dei rifiuti ne assicurino una
gestione che garantisca un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
5.
PRENDE ATTO che la modifica apportata nel 1995 alla convenzione di Basilea per
vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi al fine dello smaltimento e del recupero finali,
da parti contraenti della convenzione di Basilea che sono membri dell'UE e dell'OCSE e
dal Liechtenstein verso qualsiasi altra parte contraente di detta convenzione (modifica che
istituisce il divieto) è in vigore per tutti gli Stati membri in quanto pienamente recepita con
il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti;
6.
INCORAGGIA gli Stati che non l'hanno ancora fatto a ratificare la modifica che istituisce
il divieto per agevolarne l'entrata in vigore;
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7.
ESPRIME PREOCCUPAZIONE per il fatto che, mentre l'UE sta attuando severe
prescrizioni in materia di smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti, il controllo della
loro esportazione non è andato di pari passo con tali sviluppi;
8.
RIBADISCE l'importanza del regolamento UE relativo alle spedizioni di rifiuti che vieta
esplicitamente questo tipo di esportazioni; CONSTATA con preoccupazione che le sue
disposizioni non sono sufficientemente rispettate e attuate e che persiste un rischio
significativo di incidenti gravi, come dimostrano recenti campagne di ispezione;
RICONOSCE che, benché la recente revisione del regolamento permetta una più efficace
attuazione e una maggiore cooperazione a livello sia di Stati membri che di UE, rimane
tuttavia l'urgente necessità di aumentarne il rispetto e migliorare le ispezioni in tutti gli
Stati membri e soprattutto nei porti dell'UE, per attuare correttamente il divieto di
esportazione dei rifiuti pericolosi; SOTTOLINEA l'urgente necessità di ridurre in modo
significativo le spedizioni illegali di rifiuti;
9.
RITIENE che, se necessario, gli attuali sforzi intesi a migliorare l'attuazione, compresa la
sensibilizzazione e formazione, dovrebbero forse essere intensificati al fine di assicurare
tra l'altro che siano prese le misure necessarie, specialmente nei porti marittimi, per
assicurare un'adeguata capacità di attuazione al fine di sorvegliare e controllare le
spedizioni di rifiuti;
10.
INCORAGGIA gli Stati membri a rafforzare la cooperazione reciproca all'interno della
rete IMPEL-TFS (attuazione e rispetto del diritto comunitario dell'ambiente - spedizioni
transfrontaliere) al fine di giungere a una migliore attuazione del regolamento UE relativo
alle spedizioni illegali di rifiuti;
11.
in vista della prossima ottava conferenza delle parti a Nairobi (COP 8), RACCOMANDA
che la Comunità europea e gli Stati membri si prefiggano di raggiungere i seguenti
obiettivi riguardo alle materie all'ordine del giorno della COP 8 e punti connessi:
Modifica che istituisce il divieto (decisione III/1) e spedizioni illegali di rifiuti
(a)
CONFERMA che un'efficace attuazione delle disposizioni della convenzione di
Basilea e della modifica del 1995 è una priorità per l'UE. L'UE deplora che, mentre
la modifica del 1995 è parte della normativa UE e pertanto norma vincolante
nell'Unione europea, tale modifica tuttavia non è ancora entrata in vigore a livello
internazionale. In questo contesto, l'UE continuerà a adoperarsi affinché la modifica
entri in vigore quanto prima;
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(b)
SOTTOLINEA che è necessario esaminare attentamente gli strumenti relativi al
settore marittimo e a quello dei rifiuti al fine di migliorare la cooperazione tra la
convenzione di Basilea dovrebbe invitare l'IMO a cooperare al fine di conseguire una
maggiore coerenza e un migliore coordinamento dello sviluppo a livello giuridico e
operativo per impedire le spedizioni illegali di rifiuti nonché operazioni che
riguardano rifiuti nocivi per la salute umana e l'ambiente; INVITA la Commissione a
valutare e rivedere l'adeguatezza delle attuali misure, nella prospettiva di prevenire
spedizioni illegali in provenienza dell'UE;
(c)
SOTTOLINEA inoltre che lo scambio di informazioni tra operatori degli impianti
portuali e tra le amministrazioni marittime e ambientali degli Stati membri richiede
un ulteriore miglioramento al fine di impedire le spedizioni illegali di rifiuti, in
particolare verso paesi in via di sviluppo.
Smantellamento delle navi
(d)
SOTTOLINEA che una gestione dello smantellamento delle navi che sia valida dal
punto di vista ambientale costituisce una priorità per l'Unione europea. Vari recenti
avvenimenti e previsioni riguardo alle stazze da smantellare nel prossimo futuro
rendono necessari interventi urgenti ed adeguati da parte della comunità
internazionale, ivi compresa l'UE;
(e)
ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di elaborare una
strategia a livello dell'UE sullo smantellamento delle navi. Tale strategia è destinata a
rafforzare l'applicazione della legislazione comunitaria vigente, riconoscendo le
specificità del settore marittimo, gli sviluppi in atto al suo interno, in particolare nella
legislazione marittima internazionale, e l'obiettivo finale di giungere a una soluzione
sostenibile a livello globale; in tale contesto la Commissione è invitata a valutare i
bisogni per costituire una capacità sufficiente per lo smantellamento delle navi
nell'Unione europea; RITIENE che l'UE dovrebbe rispondere positivamente alle
richieste di assistenza tecnica formulate da paesi in via di sviluppo;
(f)
SI COMPIACE dei passi intrapresi nell'ambito dell'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) verso l'elaborazione di uno strumento internazionale
giuridicamente vincolante per il riciclaggio sicuro ed ecologico delle navi;
INCORAGGIA gli Stati membri a sostenere attivamente l'elaborazione di una
efficace convenzione IMO per il riciclaggio sicuro ed ecologico delle navi e
SOTTOLINEA l'importanza al riguardo di un coordinamento nazionale;
(g)
RIBADISCE che:
i)
la settima conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha rammentato,
nella decisione VII/26, che una nave può divenire rifiuto ai sensi dell'articolo 2
della convenzione di Basilea e al tempo stesso può essere definita "nave"
conformemente ad altre norme internazionali;
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ii)
Le conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2005 hanno considerato essenziale
che l'IMO stabilisca obblighi vincolanti per un sistema di notifica delle navi.
Questo deve garantire un livello equivalente di controllo come stabilito dalla
convenzione di Basilea, tener conto del principio del consenso informato
preliminare e comprendere, tra l'altro, un contratto, un piano di riciclaggio della
nave, un passaporto verde e un elenco unico dei materiali pericolosi presenti a
bordo; RITIENE inoltre che potrebbe essere presa in considerazione, se del
caso, una procedura di preparazione della nave anteriormente al trasporto per lo
smantellamento;
(h)
SOTTOLINEA che si dovrebbero adottare, appena possibile, norme appropriate di
sana gestione ecologica negli impianti di riciclaggio delle navi unitamente a un
sistema di notifica fatto applicare in maniera efficace; dovrebbero essere fornite
informazioni adeguate per consentire interventi tempestivi da parte delle competenti
autorità di regolamentazione per far sì che venga attuata l'azione di esecuzione
necessaria; in tale contesto occorrerebbe tener conto anche degli orientamenti della
convenzione di Basilea sullo smantellamento delle navi;
(i)
SOTTOLINEA che le navi che costituiscono rifiuti continueranno a rientrare nel
campo d'applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti e della convenzione
di Basilea, fintantoché non esisterà alcuno strumento giuridico efficace e vincolante a
livello internazionale che riguardi caratteristiche speciali di navi e garantisca nel
contempo un livello equivalente di controllo e applicabilità secondo quanto previsto
dalla convenzione di Basilea;
(j)
RITIENE che la futura convenzione dell'IMO sul riciclaggio sicuro ed
ecologicamente corretto delle navi dovrebbe determinare anche una modifica
effettiva delle condizioni di smantellamento delle navi alla fine del ciclo di vita, in
modo da proteggere i lavoratori e l'ambiente dagli effetti nocivi dei rifiuti pericolosi e
da pratiche lavorative pericolose;
(k)
SOTTOLINEA l'importanza di una costante cooperazione tra organismi,
specificamente tra l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'IMO e la
convenzione di Basilea nell'esaminare, ove opportuno, le questioni connesse allo
smantellamento delle navi;
Linee guida tecniche sui rifiuti costituiti da inquinanti organici persistenti e formulari armonizzati
a livello globale per la notifica e i movimenti di rifiuti
(l)
ATTENDE CON INTERESSE un risultato positivo dei lavori svolti dalla
convenzione di Basilea in merito a linee guida tecniche per una gestione ecologica
dei rifiuti costituiti da inquinanti organici persistenti (POP) nonché su documenti
armonizzati a livello globale relativi alla notifica e ai movimenti di rifiuti e relative
istruzioni;
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Cooperazione e sinergie
(m)
AFFERMA l'importanza di pervenire a una più vasta cooperazione e a maggiori
sinergie tra le pertinenti organizzazioni internazionali, i processi e le iniziative
riguardanti la gestione di prodotti chimici e di rifiuti, compreso l'approccio strategico
globale alla gestione internazionale di prodotti chimici (SAICM) recentemente
adottato;
(n)
RITIENE in particolare che una stretta cooperazione e sinergie rafforzate tra la
convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
pericolosi ed il loro smaltimento e le convenzioni di Stoccolma (POP) e di Rotterdam
(PIC) siano importanti, e consentirebbero un'applicazione più efficace dei tre
strumenti; RAMMENTA al riguardo l'importanza di un processo che sia trasparente
e inclusivo e riconosca l'autonomia delle conferenze delle parti alle convenzioni di
Basilea, Rotterdam e Stoccolma;
(o)
CONVIENE che l'UE si impegni affinché all'ottava Conferenza delle parti (COP 8)
della convenzione di Basilea sia adottata la decisione di partecipare al gruppo di
lavoro misto ad hoc sulle sinergie tra le tre succitate convenzioni e svolga un ruolo
costruttivo e attivo in tale gruppo;
Utilizzazione e mobilitazione delle risorse
(p)
Consapevole del fatto che le risorse disponibili per il Segretariato della convenzione
di Basilea sono insufficienti, CREDE che sia importante raggiungere un accordo in
sede di COP 8 su un bilancio operativo per la convenzione, che consenta al
Segretariato di operare con efficacia ed efficienza per rispettare le priorità definite
nel suo mandato e che sia sostenibile per tutte le parti, compresi i paesi in via di
sviluppo;
(q)
RICONOSCE che i paesi in via di sviluppo necessitano di un'assistenza esterna che
coadiuvi i loro sforzi per applicare la convenzione di Basilea e garantire una gestione
ecologica dei rifiuti; RITIENE che l'assistenza allo sviluppo potrebbe essere
utilizzata per sostenere una gestione sana dei rifiuti nei paesi in via di sviluppo. A tal
fine CHIEDE CON INSISTENZA che la gestione dei rifiuti sia considerata parte
delle strategie di riduzione della povertà e delle strategie nazionali per lo sviluppo
sostenibile;
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(r)
NOTA che il finanziamento a lungo termine dell'attuazione del piano strategico e dei
centri regionali della convenzione di Basilea non può essere assicurato solo dal
Fondo fiduciario per la cooperazione tecnica della convenzione, ma dovrebbe
coinvolgere anche le principali organizzazioni di donatori."
QUESTIONI ATOMICHE
Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare
esaurito
Il Consiglio ha adottato una direttiva che istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e
controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo
di garantire un'adeguata protezione della popolazione (13168/06).
La presente direttiva modifica e abroga la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, chiarendo e
introducendo alcuni concetti e definizioni, tenendo conto di situazioni in precedenza ignorate,
semplificando l'attuale procedura per la spedizione di rifiuti radioattivi tra Stati membri e
assicurando la coerenza con altre disposizioni comunitarie e internazionali e in particolare con la
Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della
gestione dei rifiuti radioattivi, alla quale la Comunità ha aderito il 2 gennaio 2006.
La revisione della direttiva 92/3/Euratom è stata avviata nel 2001, nell'ambito della quinta fase
dell'iniziativa "semplificazione della legislazione relativa al mercato interno", allo scopo di renderla
di più facile accesso per l'utente e più trasparente.
TRASPARENZA
Accesso del pubblico ai documenti
Il Consiglio ha adottato:
– la risposta alla lettera inviata al Consiglio dal mediatore europeo relativa alla denuncia
2580/2006/TN presentata dal Sig. Pádraig Ó LAIGHIN (14004/06);
– la risposta alla domanda di conferma n. 36/c/01/06, con il voto contrario della delegazione
svedese (14288/06);
– la risposta alla domanda di conferma n. 37/c/01/06, con il voto contrario della delegazione
svedese (14347/06).
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Contenuto della serie della Gazzetta ufficiale
Il Consiglio ha autorizzato il proprio rappresentante in seno al comitato direttivo dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (UPUCE) ad approvare la nuova struttura proposta
della Gazzetta ufficiale (GU) allo scopo di ovviare a taluni problemi connessi con l'attuale
classificazione dei documenti ivi pubblicati (15060/06).
Le modifiche introdotte sono secondarie. Esse rispettano l'attuale struttura della GU e intendono
semplicemente renderne più agevole la lettura.
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