D. Norme Tecniche di Attuazione
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D. Norme Tecniche di Attuazione
Indice generale Art. 1 - Ambito ..................................................................................................................................... 2 Art. 2 - Finalità ..................................................................................................................................... 2 Art. 3 - Competenze ............................................................................................................................. 3 Art. 4 - Definizioni ............................................................................................................................... 3 Art. 5 - Varianti al piano comunale delle coste .................................................................................. 6 Art. 6 - Zonizzazione della fascia demaniale marittima .................................................................... 7 Art. 6.1 - Aree con divieto assoluto di concessione ...................................................................... 7 Art. 6.1.1 - Identificazione delle aree con divieto assoluto di concessione............................ 7 Art. 6.1.2 - Definizione delle fasce di rispetto.......................................................................... 8 Art. 6.1.3 - Rilascio delle concessioni....................................................................................... 8 Art. 6.2 - Aree per attività turistico-ricreative ............................................................................. 10 Art. 6.2.1 - Stabilimento Balneare (SB) .................................................................................. 10 Art. 6.2.2 - Spiaggia Libera con Servizi (SLS) ...................................................................... 14 Art. 6.2.3 - Spiaggia Libera (SL)............................................................................................. 15 Art. 6.3 - Aree per attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS .......................................... 16 Art. 6.4 - Aree con finalità diverse ............................................................................................... 16 Art. 6.5 - Aree vincolate................................................................................................................ 18 Art. 7 - Concessioni per attività turistico-ricreative ......................................................................... 19 Art. 8 - Concessioni per il diporto nautico ....................................................................................... 22 Art. 9 – Durata e modalità di assegnazione delle concessioni ........................................................ 22 Art. 10 - Revoca delle concessioni.................................................................................................... 24 Art. 11 – Cartelli e manufatti pubblicitari......................................................................................... 25 Art. 12 – Valenza turistica.................................................................................................................. 25 Art. 13 - Norme transitorie ................................................................................................................ 25 Art. 14 - Monitoraggio ....................................................................................................................... 27 Art. 15 – Interventi di recupero e di risanamento costiero .............................................................. 27 Art. 16 – Opere di ingegneria costiera .............................................................................................. 29 Allegato: Protocollo d'intesa per progetti sperimentali di ripascimento delle spiagge di Monopoli TITOLO I – IL PIANO COMUNALE DELLE COSTE Art. 1 - Ambito Oggetto della pianificazione da parte del presente Piano Comunale delle Coste risulta essere la porzione di territorio compreso fra la linea di costa e la dividente demaniale. Il litorale del Comune di Monopoli, componente fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della città, si presenta con un sistema eterogeneo e complesso di caratteri morfologici e trasformazioni antropiche che ha compromesso un equilibrio già di per sé precario, rendendo necessaria una pianificazione puntuale e differente per ogni singolo spazio costiero. Art. 2 - Finalità Il Piano Comunale delle Coste rappresenta lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale e della relativa area annessa in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell’ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all’accesso ed alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco– compatibile in funzione di uno sviluppo produttivo del territorio. Il Piano, diretto a promuovere la riqualificazione ambientale, persegue l’obiettivo dello sviluppo economico–sociale delle aree costiere attraverso l’affermazione della qualità e della sostenibilità. Gli obiettivi del Piano mirano a: tutelare il territorio ed in particolare l'ambito costiero, garantendo in parallelo uno sviluppo sostenibile nell'uso del demanio marittimo; garantire il diritto dei cittadini all’accesso ed alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico; garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell’attività di impresa; razionalizzare l'attuale uso della costa evitando il repentino sfruttamento di nuove aree e proponendo la riqualificazione di ambiti attualmente compromessi; favorire lo sviluppo omogeneo delle aree demaniali ad uso turistico-ricreativo sul litorale utile alla balneazione; offrire alla cittadinanza ed ai turisti strutture e servizi di alta qualità per la balneazione; individuare i servizi minimi e le attrezzature ammesse per consentire una qualità dell’offerta turistica rapportata e integrata con il territorio comunale, migliorando il sistema di accessi e dei parcheggi; monitorare costantemente tutta la costa al fine di evitare fenomeni di abuso e di deturpazione, con la predisposizione di strategie di difesa e di riqualificazione ambientale. Art. 3 - Competenze Le disposizioni del presente Piano Comunale delle Coste trovano applicazione sulle aree demaniali marittime incluse nel territorio comunale monopolitano. Il Piano interagisce a livello nazionale con il Codice della Navigazione e con il relativo Regolamento di Attuazione, a livello regionale con il Piano Regionale delle Coste, con le Ordinanze Balneari adottate dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto, con la legge 20/2005 “Art. 40 della legge regionale 4 agosto 2004, n.14 – Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate”, la legge 17/2015 “Disciplina della tutela e dell'uso della costa” e la normativa paesaggistica vigente (P.U.T.T./p.), a livello comunale con la strumentazione urbanistica ed edilizia presente (P.U.G.), il Regolamento Edilizio. Art. 4 - Definizioni Ambito Vincolato (AV) Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico. Area concedibile (FP/2) Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti. Battigia - Bagnasciuga (FP/1) Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia. Camminamenti (CM) Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all’ordinato raggiungimento dei servizi offerti. Cinta urbana Limite ideale del centro abitato consolidato all'interno del quale le spiagge libere individuate dal Piano non potranno essere date in concessione anche a seguito di varianti apportate al Piano stesso, al fine di garantire alla libera utenza la comoda e paritaria fruizione dei tratti di costa meritevoli di pregio ubicati in prossimità del centro urbano. In particolare si individuano, come limiti ideali della cinta urbana a Nord del centro abitato il tracciato di via Trieste ed il rispettivo prolungamento sulla linea di riva, mentre a Sud, il tracciato di via Giacomo Leopardi ed il rispettivo prolungamento sulla linea di riva. Dividente demaniale Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata. Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3) Area di spiaggia riservata al libero transito. Fronte Mare (FM) Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione. Linea di costa comunale (LC) Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento. Linea di costa utile (LU) Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei divieti assoluti di concessione. Manufatto Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia. Mare territoriale Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine. Numero teorico di utenza (NU) Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (definiti in seguito), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq. Parametro di concedibilità (PC) Rapporto tra la lunghezza della “linea di costa” corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della “linea di costa utile” (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi). Pedane a terra Strutture di pavimentazione in legno amovibili, poggiate su tratti di costa rocciosa nel rispetto dell’ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium. Pontili Strutture destinate all'attacco di piccole imbarcazioni. Profondità della spiaggia (PS) Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell’arenile. Spiaggia Libera (SL) Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera. Spiaggia Libera con Servizi (SLS) Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per Spiaggia Libera con Servizi deve intendersi l’area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte–mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore. Stabilimento Balneare (SB) Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un’attività con caratteristiche turistico–produttive. Struttura Precaria Qualsiasi manufatto legittimamente impiantato, di facile rimozione, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Struttura Stabile Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo rale da risultare stabilmente infisso al suolo. Servizi minimi di spiaggia Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali: chiosco/bar, direzione, servizi igienico-sanitari, docce, primo soccorso. Struttura ombreggiante Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall’irraggiamento solare. Art. 5 - Varianti al piano comunale delle coste Il Piano Comunale delle Coste non è un mero strumento di salvaguardia e tutela del territorio. Esso, al contrario, è in grado di recepire al suo interno interventi e modifiche che perseguono l'obiettivo principe della riqualificazione ambientale e dello sviluppo economico– sociale delle aree costiere. Le varianti al P.C.C. per essere adottate devono necessariamente seguire il presente iter, recepito dalla L.R. 17/2015, art. 4: 1. adozione della variante al P.C.C. da parte della Giunta Comunale con conseguente pubblicità; 2. deposito della variante adottata presso la Segreteria Comunale per presa visione da parte dei cittadini dietro esplicita richiesta; 3. presentazione delle osservazioni presso il Comune nei successivi trenta giorni dalla data di deposito; 4. approvazione della variante al P.C.C. da parte del Consiglio Comunale, il quale si pronuncia anche sulle proposte e le osservazioni pervenute, entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al punto precedente; 5. invio della variante approvata alla Giunta Regionale al fine di verificare la compatibilità della medesima con il Piano Regionale delle Coste; 6. decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della variante da parte della Giunta Regionale, l'esito si intende positivo. TITOLO II – DEMANIO MARITTIMO Art. 6 - Zonizzazione della fascia demaniale marittima I tratti del litorale monopolitano oggetto di pianificazione da parte del presente Piano Comunale delle Coste sono così classificati: a) Aree con divieto assoluto di concessione b) Aree per attività turistico-ricreative c) Aree per attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS d) Aree per attività diverse Art. 6.1 - Aree con divieto assoluto di concessione Comprendono tutte quelle aree che, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, non possono essere assolutamente oggetto di concessione. Art. 6.1.1 - Identificazione delle aree con divieto assoluto di concessione Ai sensi dell'art. 5.2 delle N.T.A. del P.R.C. e dell’art. 14 – comma 1 – della L.R. 17/2015, sono così identificate: a) lame, b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d’acqua, comunque classificati, con relative fasce di rispetto; c) canali alluvionali con relative fasce di rispetto; d) aree a rischio di erosione in prossimità di falesie; e) aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali; f) aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea; le loro fasce di rispetto. Inoltre, non possono essere oggetto di concessioni i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15,00 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera. Art. 6.1.2 - Definizione delle fasce di rispetto Le fasce di rispetto, ovvero le aree precauzionali all'interno delle quali vige il divieto assoluto di concessione, sono state identificate per ciascun elemento naturale ed antropico precedentemente elencato. Il P.U.G. attualmente vigente, ha recepito ed affinato la definizione areale delle fasce di rispetto individuate dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio della Regione Puglia. Il presente Piano ha recepito, a sua volta, le aree di rispetto individuate dal P.U.G. e dal P.U.T.T./p. e le ha integrate secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche del Piano di Assetto Idrogeologico, per quanto riguarda il reticolo idrografico. Di seguito si riportano gli articoli delle N.T.A. del P.A.I. a cui il presente Piano fa riferimento: Articolo 6, comma 8 – Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentono la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m. Articolo 10, comma 3 – Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m. Art. 6.1.3 - Rilascio delle concessioni Come già definito nel presente articolo 6, nelle sopraelencate aree non è possibile rilasciare o rinnovare alcun tipo di concessione demaniale. Vi è d'altronde la possibilità di ridurre le fasce di rispetto individuate, riperimetrandole a seguito di studi specifici e puntuali che attestino la totale o parziale sicurezza e salvaguardia dell'area. In particolar modo, il Piano di Assetto Idrogeologico prevede per le amministrazioni, per gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati interessati, la possibilità di presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica sulla scorta di conoscenze e/o di studi di dettaglio sulle condizioni effettive di pericolo delle aree di interesse. Con la finalità di rendere più facilmente e rapidamente attuabili gli obiettivi generali del piano, a seguito della redazione di opportuni studi di compatibilità idrologica ed idraulica e contestuale ottenimento di parere favorevole della competente Autorità di Bacino della Puglia e successivo recepimento dello stesso con atto della Giunta Comunale, sarà possibile intervenire anche nelle aree attualmente ricadenti nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico individuate secondo le N.T.A. del P.A.I.. Nello specifico, solo dopo l'individuazione delle “aree allagabili”, mediante studi di compatibilità idrologica ed idraulica al P.A.I. e solo a seguito dell'approvazione dei medesimi da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia e recepimento della Giunta Comunale, potranno rientrare tra le aree concedibili quelle che rispetteranno: 1. per quanto concerne le aree attualmente non concedibili, confinanti con aree destinate ad uso diverso o per attività turistico-ricreative diverse da SL, SLS e SB, in seguito alla deperimetrazione, potranno assumere le medesime zonizzazioni delle aree contermini da definirsi secondo quanto riportato al successivo punto 3; 2. per quanto concerne le aree attualmente non concedibili che ricadono nella linea di costa utile come individuata dal P.C.C., potranno essere destinate ad accogliere attività turisticoricreative quali, SLS o SB, nelle modalità di cui al successivo punto 3, solo ed esclusivamente nel caso in cui siano rispettati i seguenti requisiti: a) il non superamento del limite del 40% della linea di costa utile definita dal P.C.C. per le aree destinate a Stabilimenti Balneari o il non superamento del limite del 24% della linea di costa utile definita dal P.C.C. per le aree a Spiaggia Libera con Servizi; b) l'esistenza di accessi pubblici alla spiaggia, di adeguate aree di parcheggio pubbliche e di reti tecnologiche pubbliche; c) l'esistenza o la realizzabilità di infrastrutture di irrilevante impatto ambientale, per un comodo accesso da parte dei diversamente abili; d) la profondità del tratto di spiaggia non inferiore a m 15; 3. la zonizzazione dovrà essere concordata con l'Ufficio Demanio del Comune di Monopoli mediante richiesta scritta a cui lo stesso ufficio provvederà a rispondere nel termine di 30 giorni. Con riferimento al precedente comma 2 si riporta che nel caso di modifica della linea di costa utile è necessario procedere con una variante al P.C.C. da effettuarsi nel rispetto del precedente art. 5. Con riferimento al precedente comma 2 lettera d) si riporta che è possibile estendere la profondità di spiaggia ricorrendo ad interventi di ripascimento di cui al successivo art. 15. Art. 6.2 - Aree per attività turistico-ricreative Riguardano tutte quelle aree destinate a: I. Stabilimenti Balneari (SB) II. Spiagge Libere con Servizi (SLS) III. Spiagge libere (SL) Le aree in concessione per strutture balneari quali Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi, sono individuate nell’ambito degli elaborati del P.C.C. secondo lotti non frazionabili il cui Fronte Mare è compreso tra 20 e 150 m. L'uso e la tutela delle aree sopra elencate, oltre ad essere disciplinato dal presente testo normativo, è ulteriormente soggetto e disciplinato dal Codice della Navigazione, dalla L.R. 17/2015, dalla L.R. 20/2005 ed alle Ordinanze Balneari regionali e dal Piano Regionale delle Coste e relative Istruzioni Operative e N.T.A.. Di seguito si riportano le specifiche caratteristiche delle singole attività elencate sopra: Art. 6.2.1 - Stabilimento Balneare (SB) La consistenza delle aree da destinare a Stabilimenti Balneari non deve essere superiore al 40% della Linea di Costa Utile. Il soggetto privato titolare di concessione demaniale marittima deve garantire obbligatoriamente in area demaniale i seguenti servizi minimi: Pulizia quotidiana dell'area demaniale in concessione e delle aree ad essa limitrofe per una larghezza non inferiore a metri venti su ciascun lato, non oggetto di concessione e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia; Servizio di primo soccorso, completo dei necessari presidi; Servizi igienici anche per diversamente abili, collegati alla rete fognaria comunale ovvero dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria; Chiosco-Bar; Direzione; Docce; Libero accesso alla battigia, anche nel periodo di chiusura della struttura, qualora non esistano accessi pubblici a distanza non inferiore a 150 m e qualora non sussista la possibilità da parte del comune di realizzarne uno; Fornitura gratuita alle persone diversamente abili degli appositi ausili speciali per il trasporto adatti al mare. Inoltre è obbligatorio per ogni Stabilimento Balneare garantire ad ogni utente una superficie minima di 3,00 mq, considerando come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza. I concessionari possono provvedere all'installazione di manufatti ad uso spogliatoio il cui numero massimo non può essere superiore a 1/6 del numero delle utenze ammissibili. Le cabine spogliatoio, devono avere, in tal caso, un’altezza massima di 2,20 m ed una superficie minima di 2,50 mq e deve essere provvista almeno una cabina spogliatoio per disabili di 3,00 mq. Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/30 del numero delle cabine/spogliatoio o comunque deve essere garantito almeno un servizio igienico per ogni 150 NU e per ogni sesso, di cui almeno il 10% destinato a soggetti diversamente abili con un minimo, per questi ultimi, di uno. I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini, 1/3 del numero dei WC può essere sostituito con orinatoi a parete. È fatto altresì obbligo di provvedere alla raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti sulle spiagge, mentre è severamente vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari. Gli interventi consentiti, per l'esercizio dei servizi di spiaggia, quali i servizi igienici, le docce, il chiosco-bar-ristoro, la direzione, il deposito attrezzature, sono riconducibili a: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; adeguamento igienico sanitario e degli impianti esistenti; eliminazione di barriere architettoniche degli impianti balneari esistenti; ampliamento e ristrutturazione degli impianti balneari esistenti; nuove costruzioni. I manufatti realizzabili in area demaniale, ovvero le strutture destinate all'esercizio dei servizi di spiaggia, devono essere di “facile rimozione”, realizzati con semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l’utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere, così come esplicitato all'art. 14 comma 14 della L.R. 17/2015 e possono essere mantenuti in sito anche per un periodo maggiore della stagione estiva. I manufatti per i servizi di spiaggia, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti: massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq 2000; ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq 2001 e 5000; ulteriore 1% per la consistenza superiore a mq 5001, fino a un massimo di mq 10.000. Essi, inoltre, devono essere asserviti da impianti tecnologici anch'essi di tipo precario e allacciati alla rete comunale. L'ubicazione dei manufatti definiti precedentemente dovrà essere effettuata secondo le seguenti prescrizioni: a) sono da prevedersi nelle vicinanze dell’ingresso alla concessione, e, comunque, il più distante possibile dalla battigia; b) devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l’ostacolo alla libera visuale del mare; c) la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso; d) è assolutamente vietato interessare il sistema dunale. In tal senso, in armonia alle norme igienico-sanitarie, devono prevedersi altezze massime, comunque non superiori a 4,00 m dal piano ordinario della spiaggia. Ai fini della cura dell'estetica, dell'uniformità, nonché della qualità di inserimento paesaggistico-ambientale, è necessario che i manufatti siano realizzati in legno o in materiale composito effetto legno, e che siano di colore bianco. Vi è la possibilità di installare strutture ombreggianti purché siano di facile rimozione, destinate esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare, aventi coperture di tipo precario, totalmente aperta sui lati, per cui non adiacenti a manufatti. La consistenza assentibile non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione dei gazebo. Ai fini della cura dell'estetica, dell'uniformità, nonché della qualità di inserimento paesaggistico-ambientale, è necessario che le strutture siano in legno o in materiale composito effetto legno, di colore bianco. Le coperture potranno essere in telo di colore bianco o in incannucciato o simili. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti ed in particolare devono intercorrere 3,00 m tra le file di ombrelloni e 2,50 m tra gli ombrelloni della stessa fila. Nelle aree concedibili il P.C.C. ha individuato planimetricamente sia le fasce parallele alla linea di costa, che quelle ortogonali descritte di seguito: a) FP/1 di profondità teorica di 5,00 m dalla linea esterna di battigia, destinata esclusivamente al transito libero pedonale; b) FP/2 destinata alla posa di ombrelloni e sdraio ed alla allocazione delle strutture di servizio; c) FP/3 della larghezza di 3,00 m destinata al libero transito, sulla quale si possono anche posare pedane in legno nonché allocare del verde con l’impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali (essenze tipiche della macchia mediterranea) e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare. Va assicurata l'esistenza di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5,00 m, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso. Al fine di garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei diversamente abili, le fasce FP/1, FP/2 ed FO sono realizzate con elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali e anche ciclabili per quanto riguarda la FP/3. Per l'esatta ubicazione delle FP e delle FO si rimanda agli elaborati che costituiscono il presente Piano. I materiali che potranno essere impiegati per le FP e le FO sono il legno e materiale composito effetto legno di colore bianco. I camminamenti dovranno essere tali da consentire il transito, in sicurezza, sia dei soggetti diversamente abili che degli eventuali mezzi di soccorso. E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni, è consentita invece la delimitazione della fascia FP/3 lungo il lato esterno mediante struttura con paletti in legno comunque orditi, dell’altezza massima di m 1,50. E' obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell’area in concessione, i fronti laterali con singoli paletti collegati con un ricorso in corda; tale delimitazione deve avvenire anche posteriormente se in presenza di apparati dunari o di aree a macchia mediterranea retrostanti all'area in concessione. È altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento. Data la particolare conformazione della costa monopolitana, è possibile allocare i servizi minimi nelle aree annesse (di proprietà privata), qualora il concessionario sia proprietario o ne abbia la disponibilità, previa dimostrazione, da parte del concessionario stesso, della reale possibilità di realizzare i servizi in oggetto sulla fascia FP/2. La possibilità di allocare i servizi minimi in proprietà privata, tuttavia, non costituirà elemento premiante per l'assegnazione delle aree in concessione. È data la possibilità agli stabilimenti di esercitare servizi di ristorazione, bar, ecc. anche fuori dall'orario per l'attività balneare, purché vengano rispettate le norme amministrative stabilite dal Comune di Monopoli e vengano richieste le dovute autorizzazioni. Art. 6.2.2 - Spiaggia Libera con Servizi (SLS) L'area demaniale identificata come Spiaggia Libera con Servizi è ad ingresso libero ed è dotata di servizi minimi a pagamento. La quota di costa identificata ad interesse turistico – ricreativo da destinare a Spiaggia Libera con Servizi (SLS) non deve superare il 24% della Linea di Costa Utile. Per le Spiagge Libere con Servizi valgono gli stessi criteri individuati per gli Stabilimenti Balneari oltre che gli stessi obblighi, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte-mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore e sulla quale deve essere garantita la libera e gratuita posa di ombrelloni e sdraio. Le modalità di realizzazione (materiali, colori ed ubicazione) dei manufatti, dei camminamenti, degli ombreggiamenti, ecc. è la medesima degli Stabilimenti Balneari (SB). Data la particolare conformazione della costa monopolitana, è possibile allocare i servizi minimi nelle aree annesse (di proprietà privata), qualora il concessionario sia proprietario o ne abbia la disponibilità, previa dimostrazione, da parte del concessionario stesso, della reale possibilità di realizzare i servizi in oggetto sulla fascia FP/2. La possibilità di allocare i servizi minimi in proprietà privata, tuttavia, non costituirà elemento premiante per l'assegnazione delle aree in concessione. Art. 6.2.3 - Spiaggia Libera (SL) Per Spiaggia Libera si intende l’area in cui l’accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti; in tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica. Non è consentito il pernottamento in campeggio libero nonché utilizzare attrezzature balneari quali ombrelloni, sdraio, tende, ecc., dopo il tramonto; non è consentito il transito di mezzi meccanici, se non finalizzati alla pulizia della spiaggia (in tal caso i mezzi devono essere di tipo gommato). Inoltre non è consentita l’installazione di alcun tipo di struttura riguardante l’esercizio di attività commerciali. Sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, nonché i servizi igienici e di primo soccorso devono essere assicurati dal Comune. Il Comune si fa carico, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale: a) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità; b) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili; c) di consentire il libero accesso all’arenile ad intervalli non superiori a 150 m, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo; d) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile rimozione e le postazioni di salvataggio a mare, in relazione all’afflusso dei bagnanti. Non si esclude la possibilità di instaurare forme di collaborazione tra il pubblico ed il privato, ad esempio per quanto riguarda la pulizia e l’attività di salvamento. I materiali ed i colori per la realizzazione dei manufatti, camminamenti, ombreggiamenti e simili, nelle Spiagge Libere (SL), e la medesima degli Stabilimenti Balneari (SB). Art. 6.3 - Aree per attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS Aree demaniali destinate a concessioni, della durata massima di sei anni, che riguardano: a) l’esercizio di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; b) strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; c) esercizi commerciali. E’ consentita l’installazione di strutture a carattere temporaneo con elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni. Gli interventi devono essere compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti in materia. Progetti riguardanti tali opere devono essere corredati da studi di compatibilità ambientale che analizzino l’interazione tra la struttura e le varie componenti ambientali (verifica della stabilità dei pendii, delle falesie e quant’altro si ritenga opportuno per verificare la compatibilità). A tutela dei manufatti permanenti presenti in aree demaniali, è possibile destinarli ad attività con finalità turistico–ricreative diverse da SB e SLS, a condizione che i concessionari si impegnino alla manutenzione e riqualificazione degli stessi e delle loro pertinenze. Possono essere installate, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, esclusivamente strutture ombreggianti di facile rimozione, con copertura di tipo precario e aperte su tutti i lati. E' possibile, operando una variante al presente Piano, anche l'esecuzione delle seguenti attività diverse da SB e SLS: noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo; punti di ormeggio. Art. 6.4 - Aree con finalità diverse Riguardano le aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall’ambito della pianificazione costiera comunale, destinate a concessioni per usi diversi da quello turistico-ricreativo, in quanto sede di attività economico–produttive e/o di strutture o impianti strumentali a tali attività. In particolare connesse alle esigenze della pesca (anche di quella praticata con natanti di piccola stazza) e della navigazione da diporto, per il varo, l'alaggio e il rimessaggio delle imbarcazioni, e per l'esercizio di attività complementari. In tali aree sono previste le seguenti tipologie di impianti: strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari; cantieristica navale; altro. E' possibile, operando una variante al presente Piano, anche l'esecuzione delle seguenti attività diverse: impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca; uso agricolo; altro uso produttivo o industriale; altro uso commerciale servizi di altra natura. Gli impianti di acquacoltura marina devono essere rispondenti ai seguenti obiettivi: a) Aderenza al sistema comunitario di ecogestione e audit (Reg. CE 761/2001); b) Promozione degli allevamenti biologici (Reg. CE 2092/91); c) Conformità con le normative ambientali; d) Coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale del settore della pesca; e) Rispetto dei requisiti tecnici di selettività previsti dal diritto comunitario; f) La loro allocazione deve essere compatibile alle indicazioni del Regolamento CE n. 1198/2006. Il Responsabile del Settore dovrà valutare la domanda di concessione anche con riguardo alla compatibilità dell’insediamento con le esigenze della balneazione, della navigazione e della pesca. Art. 6.5 - Aree vincolate Comprendono tutte quelle aree della fascia costiera demaniale sottoposte a vincoli di natura territoriale, e il cui utilizzo, per qualsiasi scopo, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Ente/Ufficio preposto alla tutela. Negli elaborati tecnico-grafici del P.C.C. sono state identificate le aree vincolate concedibili. In particolare, l’utilizzo in concessione delle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS), o comunque classificate protette, nonché delle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, è subordinato alla preventiva valutazione favorevole degli impatti prodotti, redatta nella forma e nei termini previsti nella legislazione vigente. TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA VARIAZIONE DELLE CONCESSIONI IN AREA DEMANIALE Art. 7 - Concessioni per attività turistico-ricreative Il rilascio di nuove concessioni demaniali è subordinato all'identificazione del tratto di costa mediante i livelli di criticità all'erosione e sensibilità ambientale, opportunamente definiti dalla Regione Puglia nell'ambito del Piano Regionale delle Coste. Le classi di criticità all'erosione, infatti, condizionano il rilascio delle concessioni demaniali, mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti. Si riportano di seguito le direttive specifiche del P.R.C. riguardanti il litorale monopolitano: I. C2-S2 media criticità e media sensibilità – Il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti – per la stessa classe di criticità – ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale. II. C2-S3 media criticità e bassa sensibilità – Il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate – per la stessa classe di criticità – concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità. III. C3-S2 bassa criticità e media sensibilità – Non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti – per la stessa classe di criticità – ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale. IV. C3-S3 bassa criticità e bassa sensibilità – Non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere rilasciate – per la stessa classe di criticità – concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi libelli di criticità e sensibilità ambientale. La domanda per ottenere il rilascio e la variazione della concessione deve essere rivolta all'ufficio comunale competente, corredata, così come indicato dall'art. 8 della L.R. 17/2015, ai quale si rimanda per maggiori indicazioni riguardanti la documentazione a corredo della domanda e l'iter procedurale. Le ulteriori classi di sensibilità e criticità, non caratterizzati il territorio costiero monopolitano alla data di redazione del presente Piano sono le seguenti: C1-S1 elevata criticità e elevata sensibilità – E' vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data di approvazione definitiva del P.R.C. e, comunque, fino a quando sia accertata – attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio – la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti – per la stessa classe di criticità – ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque da definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale. C1-S2 elevata criticità e media sensibilità – Nelle zone classificate C1.S2 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data definitiva di approvazione del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l’attività di monitoraggio e verificare l’evoluzione dei fenomeni erosivi. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale. C1-S3 elevata criticità e bassa sensibilità – Nelle zone classificate C1.S3 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data di approvazione definitiva del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività continua e puntuale di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l’attività di monitoraggio e verificare l’evoluzione dei fenomeni erosivi. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale. C2-S1 – Media criticità ed elevata sensibilità – Nelle zone classificate C2.S1 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all’accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L’eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque da definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale. C3-S1 bassa criticità ed elevata sensibilità – Nelle zone classificate C3.S1 non sono previste particolari restrizioni d’uso se non l’attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienicosanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale. Art. 8 - Concessioni per il diporto nautico La domanda per quanto riguarda il rilascio di concessioni riguardanti la realizzazione di strutture per la nautica da diporto (art. 9 L.R. 17/2015), va presentata al capo del compartimento marittimo competente per il territorio, dandone esclusivamente comunicazione all'ufficio comunale competente. Essa deve essere corredata, così come esplicitato nell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 509/1997, da un progetto preliminare che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Ulteriori informazioni a riguardo dell'iter procedurale vanno recepite all'interno del D.P.R. 509/1997 e dell’art. 9 della L.R. 17/2015. Art. 9 –Modalità di assegnazione delle concessioni Il rilascio e la variazione delle concessioni, hanno luogo secondo quanto descritto dall’art. 8 della L.R. 17/2015. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario, effettuata attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza. La procedura di selezione del concessionario, è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare: 1. Le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa; 2. Termini di presentazione della domanda e della documentazione; 3. I requisiti minimi (morali e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda; 4. Le clausole di esclusione; 5. I parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all’uso di materiale ecocompatibile, di minore impatto ambientale e paesaggistico; 6. La composizione della commissione giudicatrice. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia e norme sui contratti pubblici. Ulteriori informazioni a riguardo dell'iter procedurale vanno recepite all'interno dell’art. 8 della L.R. 17/2015. Art. 10 - Revoca delle concessioni Secondo quanto descritto dall’art. 10 L.R. 17/2015, la concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità di condizioni, sulla concessione di nuove aree. L’inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 1164 del regio decreto 30 Marzo 1942, n° 327 (Codice della Navigazione). L’assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai contratti collettivi, comporta la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo nella misura massima. L’esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione, comporta la decadenza della concessione. Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall’esercizio della concessione turisticoricreativa, ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett.f), del Codice della Navigazione, l’inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali, in materia di: Accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili; Esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione); Salvamento; Transito libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a mt. 150, fatti salvi i casi particolari indicati dal PCC. Inoltre costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza: la realizzazione di manufatti abusivi o la semplice apposizione di manufatti in area esterna alla FP/2; la costruzione ed il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili; l'utilizzo di materiale non idoneo alle prescrizioni inserite nel presente Piano; la non attuazione dei sistemi finalizzati a garantire la eco-compatibilità delle strutture balneari, proposte, nel progetto, dal concessionario. TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI FINALI Art. 11 – Cartelli e manufatti pubblicitari I cartelli ed i manufatti pubblicitari (su area Demaniale Marittima) dovranno avere dimensioni di 70 (larghezza) x 100 (altezza) cm e potranno essere ubicati in numero non superiore a 2 in corrispondenza dell'ingresso all'area in concessione e comunque non oltre l'ingombro della FP3. Dovranno essere in materiale plastico fotoresistente e dovranno essere ubicati, preferibilmente, in direzione perpendicolare alla linea di costa al fine di non pregiudicare la libera visione del mare. I cartelli indicatori (bar, WC, ingresso/uscita, e simili) dovranno avere dimensione 40 (altezza) x 80 (larghezza) cm e dovranno essere ubicati entro la FP3. Dovranno essere in materiale plastico fotoresistente e dovranno essere ubicati, preferibilmente, in direzione perpendicolare alla linea di costa al fine di non pregiudicare la libera visione del mare. Art. 12 – Valenza turistica Ai fini della determinazione degli oneri concessori è stata attribuita un'unica valenza turistica, normale valenza turistica, per tutta l'area Demaniale Marittima che può essere data in concessione. Art. 13 - Norme transitorie Le concessioni demaniali esistenti, che non ricadono in aree con divieto assoluto di concessione, entro il tempo massimo di due anni, dovranno adeguarsi alle prescrizioni del P.C.C., pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno. Le recinzioni esistenti, sebbene regolarmente autorizzate, dovranno essere rimosse in quanto pregiudizievoli ai fini dell’accesso al demanio marittimo, a cura e spese del concessionario; Dovranno essere individuate le fasce parallele FP/1, FP/3, FP/2 e su quest’ultima si dovranno allocare i manufatti individuati come servizi minimi dal presente testo (a meno delle possibilità esplicitate ai punti 6.2.1 e 6.2.2) Si dovranno individuare le fasce ortogonali FO, di larghezza non inferiore a 5 m per il libero accesso alla battigia. In caso di concessioni contigue, sarà necessario procedere con la cessione da parte di entrambi i concessionari di almeno 2,50 m per parte. Il comune si avvarrà dei dovuti strumenti per attuare la prevista trasformazione degli accessi privati in accessi pubblici al fine di garantire, laddove possibile, il più agevole raggiungimento della battigia, anche mediante espropriazione o convenzione con il proprietario dell'area. Inoltre, il comune dovrà provvedere ad attrezzare gli accessi attualmente esistenti rendendoli fruibili anche dai diversamente abili. Tutti i concessionari attualmente occupanti l'area demaniale e legati ad attività svolte all'interno di aree di proprietà privata dovranno rendersi indipendenti da queste, garantendo i servizi minimi definiti all'interno del presente testo obbligatoriamente in area demaniale e precisamente nella fascia identificata dal Piano come FP/2 (a meno delle possibilità esplicitate ai punti 6.2.1 e 6.2.2). I concessionari che attualmente già occupano parte dell'area demaniale concessa con servizi legati alla balneazione dovranno allacciare gli stessi alle reti tecnologiche pubbliche attraverso impianti di tipo precario e dovranno adottare strutture eco-compatibili che conducano al risparmio delle risorse idriche e al risparmio delle risorse energetiche. Si dovrà provvedere all'eliminazione di tutte le barriere architettoniche, sia pubbliche che private, attraverso la creazione di spazi attrezzati adatti alla fruizione da parte dei diversamente abili. I tratti di costa dove non è possibile l'allocazione di servizi e/o idonei percorsi per la complessa conformazione del territorio dovranno essere opportunamente segnalati con adeguata cartellonistica riportante le aree accessibili prossime a quella interdetta. Le attuali concessioni il cui fronte mare risulta superiore a 150 m dovranno opportunamente ridimensionarsi affinché rispettino tale limite. I titolari di concessioni demaniali esistenti, che ricadono in aree con divieto assoluto di concessione, potranno usufruire, per il primo anno, del diritto di precedenza, a parità delle condizioni presentate in sede di gara fra più concorrenti per l'ottenimento di una medesima area in concessione. Il presente testo, ove occorra, integra i regolamenti, piani e relative norme di attuazione vigenti. Per tutto quello non previsto e contemplato, si fa espresso riferimento alla normativa ed ai regolamenti, comunali, regionali e statali. Art. 14 - Monitoraggio Il Comune dovrà effettuare il monitoraggio dell'area Demaniale Marittima che si affianca a quello di competenza regionale. Il monitoraggio che dovrà essere effettuato è come nel seguito esplicitato: Monitoraggio a cura e spese del concessionario, di cadenza annuale, consistente nel rilievo della linea di riva (1 punto battuto ogni 10 ml), all'inizio della stagione balneare e prima della sistemazione della spiaggia, ed al termine della stagione balneare, per il solo tratto di costa richiesto in concessione; Monitoraggio a cura e spese del Comune, di cadenza annuale, consistente nel rilievo della linea di riva (1 punto battuto ogni 10 ml), all'inizio della stagione balneare e prima della sistemazione della spiaggia, ed al termine della stagione balneare, per tutti i restanti tratti di costa sabbiosi non assegnati in concessione. Si rimanda all'allegato “Protocollo d'intesa per progetti sperimentali di ripascimento delle spiagge di Monopoli” stipulato tra la Regione Puglia, il Comune di Monopoli, la Provincia di Bari, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) e l'Autorità di Bacino della Puglia per quanto concerne gli aspetti del monitoraggio delle spiagge dopo il ripascimento. Art. 15 – Interventi di recupero e di risanamento costiero Negli elaborati del Piano sono previsti interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all’erosione dei litorali sabbiosi. Nello specifico nel Piano sono stati individuati interventi di ripascimento artificiali. Ai fini della riduzione della criticità all'erosione nonché della sensibilità ambientale della costa sono altresì ammissibili interventi finalizzati a: 1. la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione; 2. della duna litoranea; 3. la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti; 4. il ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti. Tutti gli interventi predetti devono essere adeguatamente progettati ed autorizzati. Al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero, il Comune provvede al monitoraggio locale della costa, che si affianca a quello generale di competenza regionale. I dati desunti dall’attività di monitoraggio possono altresì consentire la riclassificazione, laddove se ne presentino le condizioni, dei livelli di criticità all’erosione e di sensibilità ambientale definiti dal P.R.C. e fatti propri dal presente P.C.C.. Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e tecniche tali da minimizzare l’impatto ambientale, perseguendo - anche nel lungo periodo l’obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero e la ricostituzione degli habitat acquatici. Nello specifico il Comune di Monopoli ha proposto l'avvio di una sperimentazione di ripascimento morbido da effettuarsi sul proprio territorio che si è concretizzato con la redazione del “Protocollo d'intesa per progetti sperimentali di ripascimento delle spiagge di Monopoli” tra la Regione Puglia, il Comune di Monopoli, la Provincia di Bari, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) e l'Autorità di Bacino della Puglia. Il succitato protocollo è allegato alle presenti NTA e riporta una metodologia di base avente l'obiettivo di ottenere e promuovere l'attuazione di progetti sperimentali e soluzioni innovative per interventi di difesa delle coste basse coerenti con quanto già indicato negli “Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste” e con le “Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi”, approvati con D.G.R. 410 del 10/03/2011. È importante sottolineare che, qualsiasi intervento di recupero e risanamento costiero programmato, dovrà garantire il rispetto delle “Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi” approvate con D.G.R. n. 410 del 10/03/2011 e dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa ambientale e paesaggistica vigente (es. Autorizzazione Paesaggistica, Assoggettabilità a V.I.A., Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, Nulla Osta Demaniale, etc.). Art. 16 – Opere di ingegneria costiera La progettazione di un’opera marittima deve essere preceduta da studi, indagini e rilievi il cui livello di approfondimento sarà commisurato all’importanza dell’opera ed alla fase di progettazione stessa. Gli stesi studi devono riguardare: la caratterizzazione della spiaggia emersa e di quella sommersa; il clima ondoso del paraggio; il regime delle correnti costiere. Al fine di evitare che l’evoluzione dell’area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzi i tratti di litorale adiacenti, gli studi, le indagini ed i rilievi devono essere estesi all’intera Unità Fisiografica (UF). Anche per quanto concerne le opere di ingegneria costiera, così come all'articolo precedente, le stesse dovranno garantire il rispetto delle “Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi” approvate con D.G.R. n. 410 del 10/03/2011 e dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa ambientale e paesaggistica vigente (es. Autorizzazione Paesaggistica, Assoggettabilità a V.I.A., Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, Nulla Osta Demaniale, etc.).