D. Norme Tecniche di Attuazione

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D. Norme Tecniche di Attuazione
Indice generale
Art. 1 - Ambito ..................................................................................................................................... 2
Art. 2 - Finalità ..................................................................................................................................... 2
Art. 3 - Competenze ............................................................................................................................. 3
Art. 4 - Definizioni ............................................................................................................................... 3
Art. 5 - Varianti al piano comunale delle coste .................................................................................. 6
Art. 6 - Zonizzazione della fascia demaniale marittima .................................................................... 7
Art. 6.1 - Aree con divieto assoluto di concessione ...................................................................... 7
Art. 6.1.1 - Identificazione delle aree con divieto assoluto di concessione............................ 7
Art. 6.1.2 - Definizione delle fasce di rispetto.......................................................................... 8
Art. 6.1.3 - Rilascio delle concessioni....................................................................................... 8
Art. 6.2 - Aree per attività turistico-ricreative ............................................................................. 10
Art. 6.2.1 - Stabilimento Balneare (SB) .................................................................................. 10
Art. 6.2.2 - Spiaggia Libera con Servizi (SLS) ...................................................................... 14
Art. 6.2.3 - Spiaggia Libera (SL)............................................................................................. 15
Art. 6.3 - Aree per attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS .......................................... 16
Art. 6.4 - Aree con finalità diverse ............................................................................................... 16
Art. 6.5 - Aree vincolate................................................................................................................ 18
Art. 7 - Concessioni per attività turistico-ricreative ......................................................................... 19
Art. 8 - Concessioni per il diporto nautico ....................................................................................... 22
Art. 9 – Durata e modalità di assegnazione delle concessioni ........................................................ 22
Art. 10 - Revoca delle concessioni.................................................................................................... 24
Art. 11 – Cartelli e manufatti pubblicitari......................................................................................... 25
Art. 12 – Valenza turistica.................................................................................................................. 25
Art. 13 - Norme transitorie ................................................................................................................ 25
Art. 14 - Monitoraggio ....................................................................................................................... 27
Art. 15 – Interventi di recupero e di risanamento costiero .............................................................. 27
Art. 16 – Opere di ingegneria costiera .............................................................................................. 29
 Allegato: Protocollo d'intesa per progetti sperimentali di ripascimento delle spiagge di
Monopoli
TITOLO I – IL PIANO COMUNALE DELLE COSTE
Art. 1 - Ambito
Oggetto della pianificazione da parte del presente Piano Comunale delle Coste risulta essere
la porzione di territorio compreso fra la linea di costa e la dividente demaniale.
Il litorale del Comune di Monopoli, componente fondamentale per lo sviluppo sociale ed
economico della città, si presenta con un sistema eterogeneo e complesso di caratteri morfologici e
trasformazioni antropiche che ha compromesso un equilibrio già di per sé precario, rendendo
necessaria una pianificazione puntuale e differente per ogni singolo spazio costiero.
Art. 2 - Finalità
Il Piano Comunale delle Coste rappresenta lo strumento di assetto, gestione, controllo e
monitoraggio del territorio costiero comunale e della relativa area annessa in termini di tutela del
paesaggio, di salvaguardia dell’ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all’accesso ed alla
libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco–
compatibile in funzione di uno sviluppo produttivo del territorio.
Il Piano, diretto a promuovere la riqualificazione ambientale, persegue l’obiettivo dello
sviluppo economico–sociale delle aree costiere attraverso l’affermazione della qualità e della
sostenibilità.
Gli obiettivi del Piano mirano a:

tutelare il territorio ed in particolare l'ambito costiero, garantendo in parallelo uno sviluppo
sostenibile nell'uso del demanio marittimo;

garantire il diritto dei cittadini all’accesso ed alla libera fruizione del patrimonio naturale
pubblico;

garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell’attività di
impresa;

razionalizzare l'attuale uso della costa evitando il repentino sfruttamento di nuove aree e
proponendo la riqualificazione di ambiti attualmente compromessi;

favorire lo sviluppo omogeneo delle aree demaniali ad uso turistico-ricreativo sul litorale
utile alla balneazione;

offrire alla cittadinanza ed ai turisti strutture e servizi di alta qualità per la balneazione;

individuare i servizi minimi e le attrezzature ammesse per consentire una qualità dell’offerta
turistica rapportata e integrata con il territorio comunale, migliorando il sistema di accessi e
dei parcheggi;

monitorare costantemente tutta la costa al fine di evitare fenomeni di abuso e di
deturpazione, con la predisposizione di strategie di difesa e di riqualificazione ambientale.
Art. 3 - Competenze
Le disposizioni del presente Piano Comunale delle Coste trovano applicazione sulle aree
demaniali marittime incluse nel territorio comunale monopolitano.
Il Piano interagisce a livello nazionale con il Codice della Navigazione e con il relativo
Regolamento di Attuazione, a livello regionale con il Piano Regionale delle Coste, con le Ordinanze
Balneari adottate dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto, con la legge 20/2005 “Art. 40
della legge regionale 4 agosto 2004, n.14 – Standards, requisiti e dotazioni minime degli
stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate”, la legge 17/2015 “Disciplina della tutela e dell'uso
della costa” e la normativa paesaggistica vigente (P.U.T.T./p.), a livello comunale con la
strumentazione urbanistica ed edilizia presente (P.U.G.), il Regolamento Edilizio.
Art. 4 - Definizioni
Ambito Vincolato (AV)
Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse
pubblico.
Area concedibile (FP/2)
Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.
Battigia - Bagnasciuga (FP/1)
Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.
Camminamenti (CM)
Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all’ordinato raggiungimento dei
servizi offerti.
Cinta urbana
Limite ideale del centro abitato consolidato all'interno del quale le spiagge libere individuate dal
Piano non potranno essere date in concessione anche a seguito di varianti apportate al Piano stesso,
al fine di garantire alla libera utenza la comoda e paritaria fruizione dei tratti di costa meritevoli di
pregio ubicati in prossimità del centro urbano. In particolare si individuano, come limiti ideali della
cinta urbana a Nord del centro abitato il tracciato di via Trieste ed il rispettivo prolungamento sulla
linea di riva, mentre a Sud, il tracciato di via Giacomo Leopardi ed il rispettivo prolungamento sulla
linea di riva.
Dividente demaniale
Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà
privata.
Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3)
Area di spiaggia riservata al libero transito.
Fronte Mare (FM)
Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.
Linea di costa comunale (LC)
Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.
Linea di costa utile (LU)
Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non
fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei
divieti assoluti di concessione.
Manufatto
Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.
Mare territoriale
Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.
Numero teorico di utenza (NU)
Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi
gli spazi destinati a servizi minimi (definiti in seguito), a camminamenti coperti e strutture
ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.
Parametro di concedibilità (PC)
Rapporto tra la lunghezza della “linea di costa” corrispondente al fronte mare delle superfici in
concessione e lunghezza della “linea di costa utile” (non superiore al 40% per gli Stabilimenti
Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).
Pedane a terra
Strutture di pavimentazione in legno amovibili, poggiate su tratti di costa rocciosa nel rispetto
dell’ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.
Pontili
Strutture destinate all'attacco di piccole imbarcazioni.
Profondità della spiaggia (PS)
Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell’arenile.
Spiaggia Libera (SL)
Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.
Spiaggia Libera con Servizi (SLS)
Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per Spiaggia Libera con Servizi
deve intendersi l’area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla
balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte–mare
restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.
Stabilimento Balneare (SB)
Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un’attività con caratteristiche
turistico–produttive.
Struttura Precaria
Qualsiasi manufatto legittimamente impiantato, di facile rimozione, ottenibile con il semplice
assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali
cementati di qualsiasi genere.
Struttura Stabile
Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o
in modo rale da risultare stabilmente infisso al suolo.
Servizi minimi di spiaggia
Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali: chiosco/bar, direzione, servizi igienico-sanitari,
docce, primo soccorso.
Struttura ombreggiante
Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall’irraggiamento solare.
Art. 5 - Varianti al piano comunale delle coste
Il Piano Comunale delle Coste non è un mero strumento di salvaguardia e tutela del
territorio. Esso, al contrario, è in grado di recepire al suo interno interventi e modifiche che
perseguono l'obiettivo principe della riqualificazione ambientale e dello sviluppo economico–
sociale delle aree costiere.
Le varianti al P.C.C. per essere adottate devono necessariamente seguire il presente iter,
recepito dalla L.R. 17/2015, art. 4:
1. adozione della variante al P.C.C. da parte della Giunta Comunale con conseguente
pubblicità;
2. deposito della variante adottata presso la Segreteria Comunale per presa visione da parte dei
cittadini dietro esplicita richiesta;
3. presentazione delle osservazioni presso il Comune nei successivi trenta giorni dalla data di
deposito;
4. approvazione della variante al P.C.C. da parte del Consiglio Comunale, il quale si pronuncia
anche sulle proposte e le osservazioni pervenute, entro e non oltre trenta giorni dallo scadere
del termine di cui al punto precedente;
5. invio della variante approvata alla Giunta Regionale al fine di verificare la compatibilità
della medesima con il Piano Regionale delle Coste;
6. decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della variante da parte della Giunta Regionale,
l'esito si intende positivo.
TITOLO II – DEMANIO MARITTIMO
Art. 6 - Zonizzazione della fascia demaniale marittima
I tratti del litorale monopolitano oggetto di pianificazione da parte del presente Piano
Comunale delle Coste sono così classificati:
a) Aree con divieto assoluto di concessione
b) Aree per attività turistico-ricreative
c) Aree per attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS
d) Aree per attività diverse
Art. 6.1 - Aree con divieto assoluto di concessione
Comprendono tutte quelle aree che, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, non
possono essere assolutamente oggetto di concessione.
Art. 6.1.1 - Identificazione delle aree con divieto assoluto di concessione
Ai sensi dell'art. 5.2 delle N.T.A. del P.R.C. e dell’art. 14 – comma 1 – della L.R. 17/2015,
sono così identificate:
a) lame,
b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d’acqua, comunque classificati, con relative fasce di
rispetto;
c) canali alluvionali con relative fasce di rispetto;
d) aree a rischio di erosione in prossimità di falesie;
e) aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
f) aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea;
le loro fasce di rispetto.
Inoltre, non possono essere oggetto di concessioni i tratti di spiaggia con profondità inferiore
a 15,00 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera.
Art. 6.1.2 - Definizione delle fasce di rispetto
Le fasce di rispetto, ovvero le aree precauzionali all'interno delle quali vige il divieto
assoluto di concessione, sono state identificate per ciascun elemento naturale ed antropico
precedentemente elencato.
Il P.U.G. attualmente vigente, ha recepito ed affinato la definizione areale delle fasce di
rispetto individuate dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio della Regione
Puglia.
Il presente Piano ha recepito, a sua volta, le aree di rispetto individuate dal P.U.G. e dal
P.U.T.T./p. e le ha integrate secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche del Piano di Assetto
Idrogeologico, per quanto riguarda il reticolo idrografico. Di seguito si riportano gli articoli delle
N.T.A. del P.A.I. a cui il presente Piano fa riferimento:

Articolo 6, comma 8 – Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le
aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni
morfologiche non ne consentono la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione
di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua,
non inferiore a 75 m.

Articolo 10, comma 3 – Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata
nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che
in sinistra, contermine all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza
comunque non inferiore a 75 m.
Art. 6.1.3 - Rilascio delle concessioni
Come già definito nel presente articolo 6, nelle sopraelencate aree non è possibile rilasciare
o rinnovare alcun tipo di concessione demaniale. Vi è d'altronde la possibilità di ridurre le fasce di
rispetto individuate, riperimetrandole a seguito di studi specifici e puntuali che attestino la totale o
parziale sicurezza e salvaguardia dell'area.
In particolar modo, il Piano di Assetto Idrogeologico prevede per le amministrazioni, per gli
enti pubblici, nonché per i soggetti privati interessati, la possibilità di presentare istanza di modifica
alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica sulla scorta di conoscenze
e/o di studi di dettaglio sulle condizioni effettive di pericolo delle aree di interesse.
Con la finalità di rendere più facilmente e rapidamente attuabili gli obiettivi generali del
piano, a seguito della redazione di opportuni studi di compatibilità idrologica ed idraulica e
contestuale ottenimento di parere favorevole della competente Autorità di Bacino della Puglia e
successivo recepimento dello stesso con atto della Giunta Comunale, sarà possibile intervenire
anche nelle aree attualmente ricadenti nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico individuate
secondo le N.T.A. del P.A.I..
Nello specifico, solo dopo l'individuazione delle “aree allagabili”, mediante studi di
compatibilità idrologica ed idraulica al P.A.I. e solo a seguito dell'approvazione dei medesimi da
parte dell'Autorità di Bacino della Puglia e recepimento della Giunta Comunale, potranno rientrare
tra le aree concedibili quelle che rispetteranno:
1. per quanto concerne le aree attualmente non concedibili, confinanti con aree destinate ad uso
diverso o per attività turistico-ricreative diverse da SL, SLS e SB, in seguito alla
deperimetrazione, potranno assumere le medesime zonizzazioni delle aree contermini da
definirsi secondo quanto riportato al successivo punto 3;
2. per quanto concerne le aree attualmente non concedibili che ricadono nella linea di costa
utile come individuata dal P.C.C., potranno essere destinate ad accogliere attività turisticoricreative quali, SLS o SB, nelle modalità di cui al successivo punto 3, solo ed
esclusivamente nel caso in cui siano rispettati i seguenti requisiti:
a) il non superamento del limite del 40% della linea di costa utile definita dal P.C.C. per le
aree destinate a Stabilimenti Balneari o il non superamento del limite del 24% della linea
di costa utile definita dal P.C.C. per le aree a Spiaggia Libera con Servizi;
b) l'esistenza di accessi pubblici alla spiaggia, di adeguate aree di parcheggio pubbliche e di
reti tecnologiche pubbliche;
c) l'esistenza o la realizzabilità di infrastrutture di irrilevante impatto ambientale, per un
comodo accesso da parte dei diversamente abili;
d) la profondità del tratto di spiaggia non inferiore a m 15;
3. la zonizzazione dovrà essere concordata con l'Ufficio Demanio del Comune di Monopoli
mediante richiesta scritta a cui lo stesso ufficio provvederà a rispondere nel termine di 30
giorni.
Con riferimento al precedente comma 2 si riporta che nel caso di modifica della linea di
costa utile è necessario procedere con una variante al P.C.C. da effettuarsi nel rispetto del
precedente art. 5.
Con riferimento al precedente comma 2 lettera d) si riporta che è possibile estendere la
profondità di spiaggia ricorrendo ad interventi di ripascimento di cui al successivo art. 15.
Art. 6.2 - Aree per attività turistico-ricreative
Riguardano tutte quelle aree destinate a:
I. Stabilimenti Balneari (SB)
II. Spiagge Libere con Servizi (SLS)
III. Spiagge libere (SL)
Le aree in concessione per strutture balneari quali Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere
con Servizi, sono individuate nell’ambito degli elaborati del P.C.C. secondo lotti non frazionabili il
cui Fronte Mare è compreso tra 20 e 150 m.
L'uso e la tutela delle aree sopra elencate, oltre ad essere disciplinato dal presente testo
normativo, è ulteriormente soggetto e disciplinato dal Codice della Navigazione, dalla L.R.
17/2015, dalla L.R. 20/2005 ed alle Ordinanze Balneari regionali e dal Piano Regionale delle Coste
e relative Istruzioni Operative e N.T.A..
Di seguito si riportano le specifiche caratteristiche delle singole attività elencate sopra:
Art. 6.2.1 - Stabilimento Balneare (SB)
La consistenza delle aree da destinare a Stabilimenti Balneari non deve essere superiore al
40% della Linea di Costa Utile.
Il soggetto privato titolare di concessione demaniale marittima deve garantire
obbligatoriamente in area demaniale i seguenti servizi minimi:

Pulizia quotidiana dell'area demaniale in concessione e delle aree ad essa limitrofe per una
larghezza non inferiore a metri venti su ciascun lato, non oggetto di concessione e dello
specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia;

Servizio di primo soccorso, completo dei necessari presidi;

Servizi igienici anche per diversamente abili, collegati alla rete fognaria comunale ovvero
dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;

Chiosco-Bar;

Direzione;

Docce;

Libero accesso alla battigia, anche nel periodo di chiusura della struttura, qualora non
esistano accessi pubblici a distanza non inferiore a 150 m e qualora non sussista la
possibilità da parte del comune di realizzarne uno;

Fornitura gratuita alle persone diversamente abili degli appositi ausili speciali per il
trasporto adatti al mare.
Inoltre è obbligatorio per ogni Stabilimento Balneare garantire ad ogni utente una superficie
minima di 3,00 mq, considerando come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la
superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e
quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza.
I concessionari possono provvedere all'installazione di manufatti ad uso spogliatoio il cui
numero massimo non può essere superiore a 1/6 del numero delle utenze ammissibili. Le cabine
spogliatoio, devono avere, in tal caso, un’altezza massima di 2,20 m ed una superficie minima di
2,50 mq e deve essere provvista almeno una cabina spogliatoio per disabili di 3,00 mq.
Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/30 del numero
delle cabine/spogliatoio o comunque deve essere garantito almeno un servizio igienico per ogni 150
NU e per ogni sesso, di cui almeno il 10% destinato a soggetti diversamente abili con un minimo,
per questi ultimi, di uno. I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini, 1/3 del
numero dei WC può essere sostituito con orinatoi a parete.
È fatto altresì obbligo di provvedere alla raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più
frequenti sulle spiagge, mentre è severamente vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari.
Gli interventi consentiti, per l'esercizio dei servizi di spiaggia, quali i servizi igienici, le
docce, il chiosco-bar-ristoro, la direzione, il deposito attrezzature, sono riconducibili a:

manutenzione ordinaria;

manutenzione straordinaria;

adeguamento igienico sanitario e degli impianti esistenti;

eliminazione di barriere architettoniche degli impianti balneari esistenti;

ampliamento e ristrutturazione degli impianti balneari esistenti;

nuove costruzioni.
I manufatti realizzabili in area demaniale, ovvero le strutture destinate all'esercizio dei
servizi di spiaggia, devono essere di “facile rimozione”, realizzati con semplice assemblaggio di
elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l’utilizzo di materiali cementati di qualsiasi
genere, così come esplicitato all'art. 14 comma 14 della L.R. 17/2015 e possono essere mantenuti in
sito anche per un periodo maggiore della stagione estiva.
I manufatti per i servizi di spiaggia, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non
possono superare i seguenti limiti:

massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq 2000;

ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq 2001 e 5000;

ulteriore 1% per la consistenza superiore a mq 5001, fino a un massimo di mq 10.000.
Essi, inoltre, devono essere asserviti da impianti tecnologici anch'essi di tipo precario e
allacciati alla rete comunale.
L'ubicazione dei manufatti definiti precedentemente dovrà essere effettuata secondo le
seguenti prescrizioni:
a) sono da prevedersi nelle vicinanze dell’ingresso alla concessione, e, comunque, il più
distante possibile dalla battigia;
b) devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva,
in modo da ridurre l’ostacolo alla libera visuale del mare;
c) la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;
d) è assolutamente vietato interessare il sistema dunale.
In tal senso, in armonia alle norme igienico-sanitarie, devono prevedersi altezze massime,
comunque non superiori a 4,00 m dal piano ordinario della spiaggia.
Ai fini della cura dell'estetica, dell'uniformità, nonché della qualità di inserimento
paesaggistico-ambientale, è necessario che i manufatti siano realizzati in legno o in materiale
composito effetto legno, e che siano di colore bianco.
Vi è la possibilità di installare strutture ombreggianti purché siano di facile rimozione,
destinate esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare, aventi coperture di tipo precario,
totalmente aperta sui lati, per cui non adiacenti a manufatti. La consistenza assentibile non può
superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione dei
gazebo. Ai fini della cura dell'estetica, dell'uniformità, nonché della qualità di inserimento
paesaggistico-ambientale, è necessario che le strutture siano in legno o in materiale composito
effetto legno, di colore bianco. Le coperture potranno essere in telo di colore bianco o in
incannucciato o simili.
Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non
intralciare la circolazione dei bagnanti ed in particolare devono intercorrere 3,00 m tra le file di
ombrelloni e 2,50 m tra gli ombrelloni della stessa fila.
Nelle aree concedibili il P.C.C. ha individuato planimetricamente sia le fasce parallele alla
linea di costa, che quelle ortogonali descritte di seguito:
a) FP/1 di profondità teorica di 5,00 m dalla linea esterna di battigia, destinata esclusivamente
al transito libero pedonale;
b) FP/2 destinata alla posa di ombrelloni e sdraio ed alla allocazione delle strutture di servizio;
c) FP/3 della larghezza di 3,00 m destinata al libero transito, sulla quale si possono anche
posare pedane in legno nonché allocare del verde con l’impiego di essenze che non
producano alterazioni degli habitat naturali (essenze tipiche della macchia mediterranea) e
che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare.
Va assicurata l'esistenza di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il
libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5,00 m,
anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso.
Al fine di garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per
l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei diversamente abili, le fasce FP/1,
FP/2 ed FO sono realizzate con elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali e anche ciclabili
per quanto riguarda la FP/3.
Per l'esatta ubicazione delle FP e delle FO si rimanda agli elaborati che costituiscono il
presente Piano.
I materiali che potranno essere impiegati per le FP e le FO sono il legno e materiale
composito effetto legno di colore bianco. I camminamenti dovranno essere tali da consentire il
transito, in sicurezza, sia dei soggetti diversamente abili che degli eventuali mezzi di soccorso.
E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni, è consentita invece la delimitazione
della fascia FP/3 lungo il lato esterno mediante struttura con paletti in legno comunque orditi,
dell’altezza massima di m 1,50. E' obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell’area in
concessione, i fronti laterali con singoli paletti collegati con un ricorso in corda; tale delimitazione
deve avvenire anche posteriormente se in presenza di apparati dunari o di aree a macchia
mediterranea retrostanti all'area in concessione. È altresì assolutamente vietata la costruzione di
opere di contenimento.
Data la particolare conformazione della costa monopolitana, è possibile allocare i servizi
minimi nelle aree annesse (di proprietà privata), qualora il concessionario sia proprietario o ne abbia
la disponibilità, previa dimostrazione, da parte del concessionario stesso, della reale possibilità di
realizzare i servizi in oggetto sulla fascia FP/2. La possibilità di allocare i servizi minimi in
proprietà privata, tuttavia, non costituirà elemento premiante per l'assegnazione delle aree in
concessione.
È data la possibilità agli stabilimenti di esercitare servizi di ristorazione, bar, ecc. anche
fuori dall'orario per l'attività balneare, purché vengano rispettate le norme amministrative stabilite
dal Comune di Monopoli e vengano richieste le dovute autorizzazioni.
Art. 6.2.2 - Spiaggia Libera con Servizi (SLS)
L'area demaniale identificata come Spiaggia Libera con Servizi è ad ingresso libero ed è
dotata di servizi minimi a pagamento.
La quota di costa identificata ad interesse turistico – ricreativo da destinare a Spiaggia
Libera con Servizi (SLS) non deve superare il 24% della Linea di Costa Utile.
Per le Spiagge Libere con Servizi valgono gli stessi criteri individuati per gli Stabilimenti
Balneari oltre che gli stessi obblighi, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e
del relativo fronte-mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore e sulla quale deve essere
garantita la libera e gratuita posa di ombrelloni e sdraio.
Le modalità di realizzazione (materiali, colori ed ubicazione) dei manufatti, dei
camminamenti, degli ombreggiamenti, ecc. è la medesima degli Stabilimenti Balneari (SB).
Data la particolare conformazione della costa monopolitana, è possibile allocare i servizi
minimi nelle aree annesse (di proprietà privata), qualora il concessionario sia proprietario o ne abbia
la disponibilità, previa dimostrazione, da parte del concessionario stesso, della reale possibilità di
realizzare i servizi in oggetto sulla fascia FP/2. La possibilità di allocare i servizi minimi in
proprietà privata, tuttavia, non costituirà elemento premiante per l'assegnazione delle aree in
concessione.
Art. 6.2.3 - Spiaggia Libera (SL)
Per Spiaggia Libera si intende l’area in cui l’accesso, per la sosta e la balneazione, è
consentito a tutti gli utenti; in tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le
attività di svago compatibili con la quiete pubblica. Non è consentito il pernottamento in campeggio
libero nonché utilizzare attrezzature balneari quali ombrelloni, sdraio, tende, ecc., dopo il tramonto;
non è consentito il transito di mezzi meccanici, se non finalizzati alla pulizia della spiaggia (in tal
caso i mezzi devono essere di tipo gommato).
Inoltre non è consentita l’installazione di alcun tipo di struttura riguardante l’esercizio di
attività commerciali.
Sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, nonché i servizi igienici e di
primo soccorso devono essere assicurati dal Comune.
Il Comune si fa carico, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:
a) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al
mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
b) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili,
idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
c) di consentire il libero accesso all’arenile ad intervalli non superiori a 150 m, qualora vi siano
opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
d) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile rimozione e le
postazioni di salvataggio a mare, in relazione all’afflusso dei bagnanti.
Non si esclude la possibilità di instaurare forme di collaborazione tra il pubblico ed il
privato, ad esempio per quanto riguarda la pulizia e l’attività di salvamento.
I materiali ed i colori per la realizzazione dei manufatti, camminamenti, ombreggiamenti e
simili, nelle Spiagge Libere (SL), e la medesima degli Stabilimenti Balneari (SB).
Art. 6.3 - Aree per attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS
Aree demaniali destinate a concessioni, della durata massima di sei anni, che riguardano:
a) l’esercizio di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di
monopolio;
b) strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
c) esercizi commerciali.
E’ consentita l’installazione di strutture a carattere temporaneo con elementi trasportabili,
comprese le pavimentazioni. Gli interventi devono essere compatibili con gli strumenti urbanistici
vigenti in materia. Progetti riguardanti tali opere devono essere corredati da studi di compatibilità
ambientale che analizzino l’interazione tra la struttura e le varie componenti ambientali (verifica
della stabilità dei pendii, delle falesie e quant’altro si ritenga opportuno per verificare la
compatibilità).
A tutela dei manufatti permanenti presenti in aree demaniali, è possibile destinarli ad attività
con finalità turistico–ricreative diverse da SB e SLS, a condizione che i concessionari si impegnino
alla manutenzione e riqualificazione degli stessi e delle loro pertinenze. Possono essere installate,
previa acquisizione del necessario titolo edilizio, esclusivamente strutture ombreggianti di facile
rimozione, con copertura di tipo precario e aperte su tutti i lati.
E' possibile, operando una variante al presente Piano, anche l'esecuzione delle seguenti
attività diverse da SB e SLS:

noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo;

punti di ormeggio.
Art. 6.4 - Aree con finalità diverse
Riguardano le aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate
dall’ambito della pianificazione costiera comunale, destinate a concessioni per usi diversi da quello
turistico-ricreativo, in quanto sede di attività economico–produttive e/o di strutture o impianti
strumentali a tali attività. In particolare connesse alle esigenze della pesca (anche di quella praticata
con natanti di piccola stazza) e della navigazione da diporto, per il varo, l'alaggio e il rimessaggio
delle imbarcazioni, e per l'esercizio di attività complementari.
In tali aree sono previste le seguenti tipologie di impianti:

strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;

cantieristica navale;

altro.
E' possibile, operando una variante al presente Piano, anche l'esecuzione delle seguenti
attività diverse:

impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca;

uso agricolo;

altro uso produttivo o industriale;

altro uso commerciale

servizi di altra natura.
Gli impianti di acquacoltura marina devono essere rispondenti ai seguenti obiettivi:
a) Aderenza al sistema comunitario di ecogestione e audit (Reg. CE 761/2001);
b) Promozione degli allevamenti biologici (Reg. CE 2092/91);
c) Conformità con le normative ambientali;
d) Coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale del
settore della pesca;
e) Rispetto dei requisiti tecnici di selettività previsti dal diritto comunitario;
f) La loro allocazione deve essere compatibile alle indicazioni del Regolamento CE n.
1198/2006.
Il Responsabile del Settore dovrà valutare la domanda di concessione anche con riguardo
alla compatibilità dell’insediamento con le esigenze della balneazione, della navigazione e della
pesca.
Art. 6.5 - Aree vincolate
Comprendono tutte quelle aree della fascia costiera demaniale sottoposte a vincoli di natura
territoriale, e il cui utilizzo, per qualsiasi scopo, è subordinato alla preventiva autorizzazione da
parte dell’Ente/Ufficio preposto alla tutela.
Negli elaborati tecnico-grafici del P.C.C. sono state identificate le aree vincolate concedibili.
In particolare, l’utilizzo in concessione delle aree classificate siti di interesse comunitario
(SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS), o comunque classificate protette, nonché delle aree
di cordoni dunali e di macchia mediterranea, è subordinato alla preventiva valutazione favorevole
degli impatti prodotti, redatta nella forma e nei termini previsti nella legislazione vigente.
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA
VARIAZIONE DELLE CONCESSIONI IN AREA DEMANIALE
Art. 7 - Concessioni per attività turistico-ricreative
Il rilascio di nuove concessioni demaniali è subordinato all'identificazione del tratto di costa
mediante i livelli di criticità all'erosione e sensibilità ambientale, opportunamente definiti dalla
Regione Puglia nell'ambito del Piano Regionale delle Coste.
Le classi di criticità all'erosione, infatti, condizionano il rilascio delle concessioni demaniali,
mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità
di contenimento dei relativi impatti.
Si riportano di seguito le direttive specifiche del P.R.C. riguardanti il litorale monopolitano:
I. C2-S2 media criticità e media sensibilità – Il rilascio di nuove concessioni è subordinato
all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di
monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L'eventuale
riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di
stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e
risanamento costiero. Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste,
salvo disponibilità di zone appartenenti – per la stessa classe di criticità – ai livelli più bassi
di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via
subordinata Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono
essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.
II. C2-S3 media criticità e bassa sensibilità – Il rilascio di nuove concessioni è subordinato
all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di
monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L'eventuale
riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di
stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e
risanamento costiero. Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate
– per la stessa classe di criticità – concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni
rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità.
III. C3-S2 bassa criticità e media sensibilità – Non sono previste particolari restrizioni d'uso se
non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su
base regionale. Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti – per la
stessa classe di criticità – ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria
Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata Stabilimenti Balneari (SB). In
entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso
metodologie di verifiche di tipo ambientale.
IV. C3-S3 bassa criticità e bassa sensibilità – Non sono previste particolari restrizioni d'uso se
non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su
base regionale. Possono essere rilasciate – per la stessa classe di criticità – concessioni
demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi libelli di
criticità e sensibilità ambientale.
La domanda per ottenere il rilascio e la variazione della concessione deve essere rivolta
all'ufficio comunale competente, corredata, così come indicato dall'art. 8 della L.R. 17/2015, ai
quale si rimanda per maggiori indicazioni riguardanti la documentazione a corredo della domanda
e l'iter procedurale.
Le ulteriori classi di sensibilità e criticità, non caratterizzati il territorio costiero
monopolitano alla data di redazione del presente Piano sono le seguenti:

C1-S1 elevata criticità e elevata sensibilità – E' vietato il rilascio di nuove concessioni per
un periodo di almeno tre anni a partire dalla data di approvazione definitiva del P.R.C. e,
comunque, fino a quando sia accertata – attraverso una attività puntuale e continua di
monitoraggio – la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco
temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione
ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei
fenomeni erosivi. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in
atto interventi di recupero e risanamento costiero. Decorsi i tre anni, e comunque accertata la
cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone
appartenenti – per la stessa classe di criticità – ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in
via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari
(SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed
essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque da
definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

C1-S2 elevata criticità e media sensibilità – Nelle zone classificate C1.S2 è vietato il rilascio
di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data definitiva di
approvazione del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività
puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre
anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi
naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l’attività di monitoraggio e
verificare l’evoluzione dei fenomeni erosivi. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in
corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Decorsi i
tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste,
salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi
di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via
subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono
essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

C1-S3 elevata criticità e bassa sensibilità – Nelle zone classificate C1.S3 è vietato il rilascio
di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data di approvazione
definitiva del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività
continua e puntuale di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre
anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi
naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l’attività di monitoraggio e
verificare l’evoluzione dei fenomeni erosivi. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi
possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Decorsi i tre anni,
e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la
stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti
dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

C2-S1 – Media criticità ed elevata sensibilità – Nelle zone classificate C2.S1 il rilascio di
nuove concessioni è subordinato all’accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati
attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo
concessorio. L’eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle
concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi
di recupero e risanamento costiero. Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono
essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai
livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS)
e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di
spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e
ai servizi igienico-sanitari, comunque da definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo
ambientale.

C3-S1 bassa criticità ed elevata sensibilità – Nelle zone classificate C3.S1 non sono previste
particolari restrizioni d’uso se non l’attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la
classificazione effettuata su base regionale. Possono essere previste, salvo disponibilità di
zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità
ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata,
Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere
molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienicosanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.
Art. 8 - Concessioni per il diporto nautico
La domanda per quanto riguarda il rilascio di concessioni riguardanti la realizzazione di
strutture per la nautica da diporto (art. 9 L.R. 17/2015), va presentata al capo del compartimento
marittimo competente per il territorio, dandone esclusivamente comunicazione all'ufficio comunale
competente.
Essa deve essere corredata, così come esplicitato nell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 509/1997,
da un progetto preliminare che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire.
Ulteriori informazioni a riguardo dell'iter procedurale vanno recepite all'interno del D.P.R.
509/1997 e dell’art. 9 della L.R. 17/2015.
Art. 9 –Modalità di assegnazione delle concessioni
Il rilascio e la variazione delle concessioni, hanno luogo secondo quanto descritto dall’art. 8
della L.R. 17/2015.
La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario, effettuata attraverso procedura
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità efficienza
e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.
La procedura di selezione del concessionario, è avviata in seguito a bando pubblico che deve in
ogni caso specificare:
1. Le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la
documentazione tecnica a corredo della stessa;
2. Termini di presentazione della domanda e della documentazione;
3. I requisiti minimi (morali e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che
devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento
di presentazione della domanda;
4. Le clausole di esclusione;
5. I parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti
finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all’uso di materiale ecocompatibile, di minore impatto ambientale e paesaggistico;
6. La composizione della commissione giudicatrice.
Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno quindici giorni
consecutivi all’albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza
economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia e norme sui contratti pubblici.
Ulteriori informazioni a riguardo dell'iter procedurale vanno recepite all'interno dell’art. 8 della
L.R. 17/2015.
Art. 10 - Revoca delle concessioni
Secondo quanto descritto dall’art. 10 L.R. 17/2015, la concessione può essere revocata, in
tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47
del Codice della Navigazione.
La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un
danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il
diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla
restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di
precedenza, a parità di condizioni, sulla concessione di nuove aree.
L’inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei contratti collettivi
di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 1164 del regio decreto 30
Marzo 1942, n° 327 (Codice della Navigazione). L’assunzione al lavoro in totale difformità alla
legge e ai contratti collettivi, comporta la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo nella
misura massima.
L’esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di
interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di sospensione, comporta la decadenza della concessione.
Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall’esercizio della concessione turisticoricreativa, ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett.f), del Codice della Navigazione, l’inosservanza delle
disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali, in materia di:
 Accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;
 Esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione);
 Salvamento;
 Transito libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia e al mare territoriale,
qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a mt. 150, fatti salvi i
casi particolari indicati dal PCC.
Inoltre costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e
automatica decadenza:
 la realizzazione di manufatti abusivi o la semplice apposizione di manufatti in area esterna
alla FP/2;
 la costruzione ed il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che
impediscano il libero accesso agli arenili;
 l'utilizzo di materiale non idoneo alle prescrizioni inserite nel presente Piano;
 la non attuazione dei sistemi finalizzati a garantire la eco-compatibilità delle strutture
balneari, proposte, nel progetto, dal concessionario.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI FINALI
Art. 11 – Cartelli e manufatti pubblicitari
I cartelli ed i manufatti pubblicitari (su area Demaniale Marittima) dovranno avere
dimensioni di 70 (larghezza) x 100 (altezza) cm e potranno essere ubicati in numero non superiore a
2 in corrispondenza dell'ingresso all'area in concessione e comunque non oltre l'ingombro della
FP3. Dovranno essere in materiale plastico fotoresistente e dovranno essere ubicati, preferibilmente,
in direzione perpendicolare alla linea di costa al fine di non pregiudicare la libera visione del mare.
I cartelli indicatori (bar, WC, ingresso/uscita, e simili) dovranno avere dimensione 40
(altezza) x 80 (larghezza) cm e dovranno essere ubicati entro la FP3. Dovranno essere in materiale
plastico fotoresistente e dovranno essere ubicati, preferibilmente, in direzione perpendicolare alla
linea di costa al fine di non pregiudicare la libera visione del mare.
Art. 12 – Valenza turistica
Ai fini della determinazione degli oneri concessori è stata attribuita un'unica valenza
turistica, normale valenza turistica, per tutta l'area Demaniale Marittima che può essere data in
concessione.
Art. 13 - Norme transitorie
Le concessioni demaniali esistenti, che non ricadono in aree con divieto assoluto di
concessione, entro il tempo massimo di due anni, dovranno adeguarsi alle prescrizioni del P.C.C.,
pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno.
Le recinzioni esistenti, sebbene regolarmente autorizzate, dovranno essere rimosse in quanto
pregiudizievoli ai fini dell’accesso al demanio marittimo, a cura e spese del concessionario;
Dovranno essere individuate le fasce parallele FP/1, FP/3, FP/2 e su quest’ultima si
dovranno allocare i manufatti individuati come servizi minimi dal presente testo (a meno delle
possibilità esplicitate ai punti 6.2.1 e 6.2.2)
Si dovranno individuare le fasce ortogonali FO, di larghezza non inferiore a 5 m per il libero
accesso alla battigia. In caso di concessioni contigue, sarà necessario procedere con la cessione da
parte di entrambi i concessionari di almeno 2,50 m per parte.
Il comune si avvarrà dei dovuti strumenti per attuare la prevista trasformazione degli accessi
privati in accessi pubblici al fine di garantire, laddove possibile, il più agevole raggiungimento della
battigia, anche mediante espropriazione o convenzione con il proprietario dell'area. Inoltre, il
comune dovrà provvedere ad attrezzare gli accessi attualmente esistenti rendendoli fruibili anche
dai diversamente abili.
Tutti i concessionari attualmente occupanti l'area demaniale e legati ad attività svolte
all'interno di aree di proprietà privata dovranno rendersi indipendenti da queste, garantendo i servizi
minimi definiti all'interno del presente testo obbligatoriamente in area demaniale e precisamente
nella fascia identificata dal Piano come FP/2 (a meno delle possibilità esplicitate ai punti 6.2.1 e
6.2.2).
I concessionari che attualmente già occupano parte dell'area demaniale concessa con servizi
legati alla balneazione dovranno allacciare gli stessi alle reti tecnologiche pubbliche attraverso
impianti di tipo precario e dovranno adottare strutture eco-compatibili che conducano al risparmio
delle risorse idriche e al risparmio delle risorse energetiche.
Si dovrà provvedere all'eliminazione di tutte le barriere architettoniche, sia pubbliche che
private, attraverso la creazione di spazi attrezzati adatti alla fruizione da parte dei diversamente
abili.
I tratti di costa dove non è possibile l'allocazione di servizi e/o idonei percorsi per la
complessa conformazione del territorio dovranno essere opportunamente segnalati con adeguata
cartellonistica riportante le aree accessibili prossime a quella interdetta.
Le attuali concessioni il cui fronte mare risulta superiore a 150 m dovranno opportunamente
ridimensionarsi affinché rispettino tale limite.
I titolari di concessioni demaniali esistenti, che ricadono in aree con divieto assoluto di
concessione, potranno usufruire, per il primo anno, del diritto di precedenza, a parità delle
condizioni presentate in sede di gara fra più concorrenti per l'ottenimento di una medesima area in
concessione.
Il presente testo, ove occorra, integra i regolamenti, piani e relative norme di attuazione
vigenti. Per tutto quello non previsto e contemplato, si fa espresso riferimento alla normativa ed ai
regolamenti, comunali, regionali e statali.
Art. 14 - Monitoraggio
Il Comune dovrà effettuare il monitoraggio dell'area Demaniale Marittima che si affianca a
quello di competenza regionale.
Il monitoraggio che dovrà essere effettuato è come nel seguito esplicitato:

Monitoraggio a cura e spese del concessionario, di cadenza annuale, consistente nel rilievo
della linea di riva (1 punto battuto ogni 10 ml), all'inizio della stagione balneare e prima
della sistemazione della spiaggia, ed al termine della stagione balneare, per il solo tratto di
costa richiesto in concessione;

Monitoraggio a cura e spese del Comune, di cadenza annuale, consistente nel rilievo della
linea di riva (1 punto battuto ogni 10 ml), all'inizio della stagione balneare e prima della
sistemazione della spiaggia, ed al termine della stagione balneare, per tutti i restanti tratti di
costa sabbiosi non assegnati in concessione.
Si rimanda all'allegato “Protocollo d'intesa per progetti sperimentali di ripascimento delle
spiagge di Monopoli” stipulato tra la Regione Puglia, il Comune di Monopoli, la Provincia di Bari,
l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) e l'Autorità di Bacino della Puglia
per quanto concerne gli aspetti del monitoraggio delle spiagge dopo il ripascimento.
Art. 15 – Interventi di recupero e di risanamento costiero
Negli elaborati del Piano sono previsti interventi di recupero e risanamento costiero
finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all’erosione dei litorali sabbiosi. Nello
specifico nel Piano sono stati individuati interventi di ripascimento artificiali.
Ai fini della riduzione della criticità all'erosione nonché della sensibilità ambientale della
costa sono altresì ammissibili interventi finalizzati a:
1. la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione;
2. della duna litoranea;
3. la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti;
4. il ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione
di opere di urbanizzazione esistenti.
Tutti gli interventi predetti devono essere adeguatamente progettati ed autorizzati.
Al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero, il Comune
provvede al monitoraggio locale della costa, che si affianca a quello generale di competenza
regionale.
I dati desunti dall’attività di monitoraggio possono altresì consentire la riclassificazione,
laddove se ne presentino le condizioni, dei livelli di criticità all’erosione e di sensibilità ambientale
definiti dal P.R.C. e fatti propri dal presente P.C.C..
Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e
tecniche tali da minimizzare l’impatto ambientale, perseguendo - anche nel lungo periodo l’obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero e la ricostituzione degli habitat
acquatici.
Nello specifico il Comune di Monopoli ha proposto l'avvio di una sperimentazione di
ripascimento morbido da effettuarsi sul proprio territorio che si è concretizzato con la redazione del
“Protocollo d'intesa per progetti sperimentali di ripascimento delle spiagge di Monopoli” tra la
Regione Puglia, il Comune di Monopoli, la Provincia di Bari, l'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (A.R.P.A.) e l'Autorità di Bacino della Puglia. Il succitato protocollo è allegato alle
presenti NTA e riporta una metodologia di base avente l'obiettivo di ottenere e promuovere
l'attuazione di progetti sperimentali e soluzioni innovative per interventi di difesa delle coste basse
coerenti con quanto già indicato negli “Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio
della Dinamica delle Coste” e con le “Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare
le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi”, approvati con D.G.R. 410 del
10/03/2011.
È importante sottolineare che, qualsiasi intervento di recupero e risanamento costiero
programmato, dovrà garantire il rispetto delle “Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a
mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi” approvate con D.G.R. n. 410
del 10/03/2011 e dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa ambientale e
paesaggistica vigente (es. Autorizzazione Paesaggistica, Assoggettabilità a V.I.A., Valutazione di
Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, Nulla Osta Demaniale, etc.).
Art. 16 – Opere di ingegneria costiera
La progettazione di un’opera marittima deve essere preceduta da studi, indagini e rilievi il
cui livello di approfondimento sarà commisurato all’importanza dell’opera ed alla fase di
progettazione stessa.
Gli stesi studi devono riguardare:

la caratterizzazione della spiaggia emersa e di quella sommersa;

il clima ondoso del paraggio;

il regime delle correnti costiere.
Al fine di evitare che l’evoluzione dell’area interessata dalle opere marittime da realizzarsi
influenzi i tratti di litorale adiacenti, gli studi, le indagini ed i rilievi devono essere estesi all’intera
Unità Fisiografica (UF).
Anche per quanto concerne le opere di ingegneria costiera, così come all'articolo precedente,
le stesse dovranno garantire il rispetto delle “Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a
mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi” approvate con D.G.R. n. 410
del 10/03/2011 e dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa ambientale e
paesaggistica vigente (es. Autorizzazione Paesaggistica, Assoggettabilità a V.I.A., Valutazione di
Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, Nulla Osta Demaniale, etc.).