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SENTENZE IN SANITÀ – CONSIGLIO DI STATO
CONSIGLIO DI STATO – Sezione Quinta - Sentenza n. 30/2005
L'indennità di polizia giudiziaria, prevista dagli arti 55, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e 46, D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, spetta esclusivamente al personale di area non medica e non anche a quello di
area medica.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
su ricorso in appello n.7199/2003, proposto dall’Azienda …………, rappresentata e difesa
dall’avvocato ……………., con domicilio eletto in Roma, ………………………., presso cav.
……………..;
contro i Signori
-……………………., non costituitisi;
-…………………………., in qualità di eredi Giuseppe Petraroli, rappresentati e difesi dall’avv.
……………….., elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questa Sezione;
-…………………….., rappresentati e difesi dagli avv.to A. …………………., con domicilio
eletto in Roma, via ………………. presso il cav. Luigi ……………..;
per la riforma
della sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sezione II, n. 1229 del 21.3.2003, con la quale in parte è
stato accolto ed in parte è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai dipendenti
………………. ed altri;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Signori …………………………………..;
Visti gi atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 1°.6.2004, relatore il consigliere ……………… ed uditi altresì gli
avv.ti ……………, su delega dell’avv. ……………………..;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
FATTO
Con l’appello in epigrafe, la ASL BR/1 ha fatto presente che i medici dott.ri ……………… ed
altri avevano censurato davanti al TAR Puglia, sezione di Lecce, l’atto n. 9297 del 20.11.1995
con il quale l’Azienda aveva loro negato l’indennità di polizia giudiziaria di cui all’art. 55
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D.P.R. 20.5.1987 n. 270, come rideterminata dall’art. 46 D.P.R. 28.11.1990; che il TAR, con la
sentenza in epigrafe, aveva dichiarato inammissibile la domanda per il periodo precedente al
1°.1.1995 (in quanto di competenza della gestione stralcio della soppressa USL BR/6) e l’aveva
accolto per il periodo successivo.
Ha rilevato che la relativa normativa, interpretata in modo sistematico, non poteva che portare
alla conclusione secondo cui l’indennità di polizia giudiziaria non spettava al personale rientrante nell’area medica.
L’appellante ha quindi dedotto quanto segue;
- l’art. 55 D.P.R. n. 270/87, collocato nella parte relativa al personale sanitario non medico, prevedeva l’indennità in questione a favore del personale cui fosse stata attribuita dall’autorità
competente la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria in relazione alle funzioni
ispettive e di controllo di cui all’art. 27 D.P.R. n. 616/1977;
- l’art. 21 L. n. 833/1978 a suo volta precisava che, in applicazione dell’art. 27 D.P.R. n.
616/1977, spettava al Prefetto stabilire, su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai
servizi di ciascuna unità sanitaria locale dovevano assumere la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente
all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro;
- di conseguenza nella specie difettava un presupposto imprescindibile per l’esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria in quanto la relativa qualifica era stata attribuita agli appellati dal Presidente del Comitato di gestione della ex USL BR/6 e non dal Prefetto, che era
l’organo competente;
-d’altra parte, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 68/193, per la categoria dei medici e dei veterinari era
prevista un’apposita area negoziale per la contrattazione di tutti gli istituti, nessuno escluso, relativo all’assetto normativo e retributivo della categoria medica ed inoltre l’art. 111 D.P.R. n.
270/87 con norma di rinvio, per determinare gli istituti comuni, specificava i singoli articoli
dell’area di contrattazione non medica da estendere al personale medico e veterinario, ma tra essi non veniva compreso l’art. 55; perciò tale indennità non spettava ai medici, come del resto
confermato anche dal D.P.R. n. 384/1990.
Costituitisi in giudizio, la dott.ssa ……………. ed altri hanno chiesto il rigetto dell’appello, rilevando che:
- l’art. 55 D.P.R. n. 270/1987 si rferiva anche al personale medico;
- l’art. 27 D.P.R. n. 616/1977 e l’art. 21 L. 833/1978 non attribuivano al Prefetto il potere di
nominare i soggetti che dovevano rivestire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ma quello di individuare, su proposta del Presidente della Regione, le categorie professionali a cui poi le
singole ASL dovevano in concreto assegnare detta qualifica;
-le funzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dovevano essere tenute distinte dalle altre funzioni ispettive e di controllo demandate alle Regioni dall’art. 27 D.P.R. n.617/1977 e
quindi alle ASL, atteso che l’art.21 L.833/1978 si riferiva solo alle prime nel prevedere la competenza del Prefetto, distinzione che era confermata dalle leggi regionali n.36/1984 e n.4/1988;
-in ogni caso era stata l’Amministrazione ad attribuire loro la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria.
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Con ordinanza n. 3588/2003, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta
dall’appellante.
Alla pubblica udienza del 1°.6.2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, n. 1229 del 21.3.2003 in parte è stato accolto
ed in parte è stato dichiarato inammissibile (per periodo antecedente al 1°.1.1995 in quanto di
competenza della gestione stralcio della soppressa USL BR/6) il ricorso proposto dai medici
Gala Pietro ed altri avverso il provvedimento n. 9297 del 20.11.1995 con il quale l’Azienda sanitaria locale BR/1 aveva loro negato l’indennità di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 D.P.R.
20.5.1987 n. 270, come rideterminata dall’art. 46 D.P.R. 28.11.1990 n. 384.
Avverso detta sentenza, per la parte favorevole ai dipendenti, ha proposto appello l’Azienda.
2. L’appello è fondato.
2.1. La questione dell’estensione o meno a favore del personale sanitario dell’area medica
dell’indennità di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 D.P.R. n. 270/87 (il cui importo annuo è
stato elevato da £.1000.000 a £.1.400.000 dall’art. 46,2° comma, D.P.R. n. 384/1990) è tuttora
controversa.
Questa Sezione con decisione 7 ottobre 2002 n. 5281 si è espressa nel senso della spettanza da
tale indennità sia alle persone comprese nell’area medica sia a quelle appartenenti ad area diversa dello stesso comparto sanità.
2.2. Il Collegio ritiene di sottoporre a riesame critico tale problematica e di concludere nel senso
che detta indennità non spetti ai medici appellati.
2.2.1. Innanzitutto, il D.P.R. n. 270/87 contiene una duplice disciplina per il personale sanitario,
una riguardante l’area non medica e l’altra l’area medica nonché una norma di rinvio per gli istituti comuni alle due aree (art. 111). L’art. 55 di detto decreto, che ha previsto l’indennità di polizia giudiziaria a favore del “personale cui è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica
di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 decreto del presidente della Repubblica 24.7.1977 n. 616”, è collocato nella prima parte riguardante il personale sanitario non
medico ed il menzionato art. 111 non richiama detto art. 55 ma specificamente altre indennità
(artt. 52, 53, 54, 58, 59 e 60).
Tale distinzione tra area medica e non medica è in applicazione dell’art. 6 comma 5 D.P.R.
5.3.1986 n. 68, che nel determinare e comporre i comparti della contrattazione collettiva, prevede appunto un’apposita area per la professionalità medica; in tale area vanno negoziati tutti gli
istituti, nessuno escluso, relativi all’assetto normativo e retributivo della categoria medica
(comma 6 del citato art. 6).
Per cui, la specifica normativa ha individuato nello strumento contrattuale dell’area medica
l’unica fonte determinativa dei trattamenti retributivi dell’area stessa, con conseguente esclusione di ogni riferimento ai trattamenti retributivi previsti per l’area non medica ad esclusione degli
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istituti comuni espressamente richiamati dall’art.111 D.P.R. n. 270/87 (tra i quali non è compresa l’indennità in questione).
2.2.2. Detta conclusione è confermata dalla contrattazione successiva in quanto l’art. 46 D.P.R.
n. 384/1990 (che innalza a £. 1.400.000 l’importo annuo dell’indennità in questione) viene ricollocato nella parte riguardante l’area non medica; l’art. 44 del C.C.N.L. sottoscritto il 1°.9.1995
(che conferma la corresponsione di detta indennità) riguarda solo il personale non medico; l’art.
60 C.C.N.L. sottoscritto il 12.9.1996 per la dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la costituzione di un apposito fondo per il finanziamento dell’indennità di specificità medica e della
retribuzione di posizione della dirigenza medica e veterinaria, richiama solo gli artt. 53 e 54
D.P.R. n. 270/87 ma non il successivo 55; mentre per la costituzione dell’analogo fondo per il
finanziamento del trattamento accessorio del personale dirigenziale non medico (art. 60
C.C.N.L. sottoscritto il 12.9.1996) viene espressamente inclusa anche l’indennità di polizia giudiziaria di cui all’art. 46 D.P.R. n. 384/1990.
2.2.3 In relazione alla prevalenza che deve attribuirsi alla normativa contrattuale per il settore
sanitario successiva al 1990, che conferma l’estraneità dell’indennità di polizia giudiziaria per il
personale dell’area medica anche dirigenziale, non appare convincente l’assunto di questa Sezione di cui alla citata decisone n. 5281/2002 che ha ritenuto di desumere dal d.lgs.30.03.2001
n. 165, allegato B par. IV, l’estensibilità dell’art. 55 D.P.R. n. 270/87 anche al personale
dell’area medica, in quanto la relativa elencazione, delle norme che cessano di produrre effetti a
seguito dei contratti collettivi 1994-97, conferma senz’altro la persistente vigenza di detto art.
55 (non menzionato in detta elencazione), ma evidentemente a favore del solo personale sanitario che già ne usufruiva e cioè quello dell’area non medica.
3. Peraltro, nel caso in esame difetta anche un ulteriore requisito ai fini della corresponsione di
detta indennità, essendo questa espressamente subordinata “all’attribuzione da parte
dall’autorità competente della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art.
27 decreto del presidente della Repubblica 24.7.1977 n. 616”.
Autorità competente che deve individuarsi nel Prefetto ai fini della scelta, su proposta del Presidente della Regione, degli addetti di ciascuna Unità sanitari locale cui attribuire la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art.21 L. n. 833/1978 (V. la decisione di questa Sezione n. 2558 del 14.5.2003), aspetto che non veniva in discussione nella controversia di cui alla
menzionata decisione di questa Sezione n. 5281/2002.
Invero, l’art. 57 c.p.p., dopo aver elencato le singole categorie di persone (per lo più appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza) che sono ex lege ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (commi 1 e 2), precisa che sono altresì ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dal precedente art. 55, ma evidentemente tali leggi e regolamenti debbono essere di esclusiva fonte statale
(V. Corte cost. n. 185 del 13.5.1999).
Per cui non può aver alcuna rilevanza, per quanto interessa in questa sede, la legislazione (L.R.
n. 36/1984 e n. 4/1988) della regione Puglia invocata da parte degli appellati, in quanto comun-
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que questa non potrebbe incidere sulla determinazione delle autorità cui spetta la competenza ad
attribuire la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, trattandosi di materia attinente
alla giurisdizione penale (ex art. 117, comma 2 lett.l Cost.) di competenza esclusiva dello Stato
(V. recentemente Corte Cost. 21.10.2003 n. 313), per cui l’art. 5 L. R. n. 36/84 nella parte in cui
stabilisce che “il personale addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e controllo assume, limitatamente ai compiti cui è destinato, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria” va
interpretato restrittivamente, al fine di evitare il dubbio di costituzionalità della relativa disposizione regionale, nel senso di riferirlo unicamente ai compiti di polizia amministrativa, di competenza regionale e locale.
4. La circostanza che il Presidente p.t. della USL abbia a suo tempo attribuito agli appellati la
qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria non può comportare la corresponsione a loro favore
dell’indennità in questione, per mancanza dei due presupposti sopra precisati.
3. Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) accoglie l’appello
indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR,
respinge il ricorso originario.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° giugno 2004 con l’intervento dei signori:
Raffaele Iannotta
Presidente
Raffaele Carboni
Consigliere
Corrado Allegretta
Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani
Consigliere
Aniello Cerreto
Consigliere estensore
L'ESTENSORE
f.to Aniello Cerreto
IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Iannotta
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10 GENNAIO 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
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