lavoratori part-time

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lavoratori part-time
Anno XV - numero
Confederazione
E u r o p e a
dei Sindacati
Indipendenti
Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 - DCB Roma
Euro 0,90
Abbonamento annuale Euro 26,00
La copia si può anche acquistare
nelle nostre sedi Confsal in tutta Italia
Documenti
14
f
confsal
Giovedì 8 aprile 2010
SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI
Sito Internet: www.confsal.it
Pagamento delle indennità
di malattia e di maternità
PERSONALE P.A.
Per dipendenti con contratto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto
I
l contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro
a tempo pieno, per la riduzione dell’orario giornaliero
di lavoro.
Pertanto, la retribuzione corrisposta al lavoratore
nel periodo di paga preso a
riferimento per il calcolo
delle indennità di malattia
e maternità risulta già di
per sé ridotta. Nell’ipotesi
in esame, quindi, troveranno applicazione i criteri di
calcolo adottati per i lavo-
lavoratori dipendenti non agricoli
con contratto di lavoro a tempo
parziale (orizzontale, verticale o
misto) mediante l’utilizzo delle
informazioni integrate contenute
nel flusso delle denunce mensili
(Uniemens) tenendo presente che, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in esame,
la “retribuzione teorica”
contenuta nel predetto
flusso va, in taluni casi, riproporzionata.
Analogamente a quanto
previsto nella menzionata
circolare 94/2009, dalla
data di pubblicazione delle
istruzioni contenute nella
presente circolare, saranno
eliminati con effetto immediato i modelli ind. mal
1 ed ind. mal 2 che, conseguentemente, non dovranno essere più
richiesti ai datori di lavoro ai fini
della liquidazione delle prestazioni economiche in esame.
Contratto di lavoro part-time
di tipo orizzontale
ratori full-time con circolare 94/2009, di seguito comunque richiamati.
Indennità di malattia
e congedo di maternità
Ai fini della liquidazione
delle indennità di malattia
e di congedo di maternità
obbligatorio (ordinario, an-
ticipato o posticipato), va
presa a riferimento la retribuzione teorica del mese
immediatamente precedente a quello di inizio del
periodo indennizzabile; in
caso di cessazione o sospensione del rapporto di
lavoro, la retribuzione di riferimento è quella del mese precedente la data di
Per l’indennità ampliati
i requisiti e la misura
cessazione o sospensione
(o, comunque, dell’ultimo
periodo di paga mensile
scaduto ed immediatamente precedente la data
di inizio del periodo indennizzabile).
Una volta individuata
la retribuzione teorica
mensile di riferimento, occorre ricavare la Retribuzione media globale giornaliera (Rmgg) seguendo i
procedimenti di calcolo già
descritti nella circolare
A PAGINA 2
L
a Legge Finanziaria 2010
ha disciplinato l’indennità
destinata ai collaboratori a
progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata
introdotta, in via sperimentale, dal Decreto-legge
185/2008, ampliandone i requisiti e la misura. Tra i requisiti richiesti per avere diritto al beneficio, descritti in
dettaglio dalla circolare 36
del 9 marzo 2010, quello che
prevede che i collaboratori
abbiano svolto la propria attività per un unico committente, con un reddito, riferito
all’anno 2009, compreso tra
5.000 e 20.000 euro; inoltre,
i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro
da almeno due mesi. L’Inps
con circolare n. 36/2010
precisa che la prestazione
consiste nella liquidazione di
un’indennità una-tantum
pari al 30% del reddito percepito nel 2009, comunque
non superiore a 4.000 euro.
La domanda deve essere
presentata entro 30 giorni
dalla data in cui risultano
verificate le condizioni indicate nella circolare.
LA CIRCOLARE A PAG. 4
S
ono stati chiesti chiarimenti in merito alle
modalità di valorizzazione,
in sede di pensione, di alcune tipologie di corsi
(quali ad esempio: corsoconcorso per l’accesso alla
carriera dei Segretari comunali presso la Scuola
Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale,
corso allievi-operai del Ministero della Difesa, corso
allievi-agenti o Vice ispettori delle Forze di Polizia)
necessari per l’ammissione
in servizio.
In merito l’Inpdap con
nota operativa n. 11/2010
in via preliminare rileva
che i frequentatori dei corsi in esame percepiscono
un’indennità, ancorché diversamente denominata e
corrisposta con differenti
modalità, da considerarsi,
ai fini fiscali, come reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente, in virtù
di quanto disposto dall’articolo 47, comma 1 del
D.p.r. 22/12/1986 n. 917
e s.m.i., che nell’individuare le categorie di redditi assimilati a quello dipendente alla lettera c)
espressamente recita “le
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di
studio o di assegno, pre-
mio o sussidio per fini di
studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente
nei confronti del soggetto
erogante”.
Si rappresenta, inoltre,
che ciascuna tipologia dei
corsi in esame rappresenta un percorso di formazione finalizzato alla successiva acquisizione della
relativa qualifica.
Durante tale periodo il
soggetto non riveste lo
status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell’Amministrazione per cui
svolge il corso; la partecipazione al corso non è
configurabile come prestazione in favore di un’Amministrazione pubblica
bensì come attività formativa.
In mancanza dell’elemento essenziale della
A PAGINA 2
Assegno di maternità
da parte dei Comuni
EXTRACOMUNITARI
COLLABORATORI A PROGETTO
Disciplinata l’indennità per gli iscritti alla Gestione separata
E-mail: [email protected]
Valutazione dei corsi
ai fini pensionistici
per l’ammissione in servizio
LAVORATORI PART-TIME
A seguito dell’integrazione
delle informazioni contenute nel flusso delle denunce retributive mensili
(già E-mens), l’Inps con
circolare n. 30/2010 ha
fornito nuove istruzioni
per il pagamento diretto
delle indennità di malattia
e maternità in favore dei
lavoratori dipendenti a
tempo pieno non agricoli
(vedi circolare n. 94 del
22.07.2009).
Ad integrazione delle predette istruzioni, ferme restando le indicazioni fornite dall’Inps con circolare 41/2006, si
indicano ora le modalità di liquidazione delle citate indennità, a
pagamento diretto, in favore dei
Società
Cultura
Lavoro
Spetta a coloro che possiedono la carta di soggiorno
all’interno
❐ Posta elettronica certificata nelle Pubbliche Amministrazioni.
❐ a pagina 3
❐ Assegno per il nucleo familiare
e di maternità concesso dai
Comuni.
❐ a pagina 3
S
econdo quanto disposto
dall’art. 74 del D.lgs.
151/2001, comma 1, l’assegno
di maternità dei Comuni è concesso alle cittadine non comunitarie residenti in Italia a condizione che le stesse, all’atto
della presentazione della domanda, risultino in possesso
della “carta di soggiorno” di cui
all’art. 9 del D.lgs. 286/1998.
La domanda di assegno
dev’essere presentata nel termine perentorio di sei mesi
dall’evento (parto o ingresso
in famiglia del minore adottato o affidato), pena la perdita del diritto, e che, all’atto
della presentazione della domanda stessa, la richiedente
è tenuta a comprovare il
possesso dei requisiti utili ai
fini della concessione dell’assegno (art. 13 del D.p.c.m.
452/2000). Tanto premesso,
fermo restando quanto previsto dalla circolare Inps n.
179 del 20.09.1999 circa la
concessione dell’assegno da
parte dei Comuni e la susseguente erogazione da parte
dell’Inps, si forniscono le seguenti indicazioni alla luce
delle novità normative introA PAGINA 2
GIOVEDÌ 8 APRILE 2010
2/CONTINUAZIONE
Pagamento delle indennità
Valutazione dei corsi
PERSONALE P.A.
LAVORATORI PART-TIME
➧ 94/2009, par. 3, lett. A., distinti a
seconda della qualifica rivestita dal
lavoratore interessato (operaio o impiegato).
Congedo parentale
Anche in tale ipotesi, va presa a
riferimento la retribuzione teorica (già
ridotta) del mese immediatamente
precedente a quello di inizio del periodo di congedo parentale; si rinvia al
procedimento di calcolo descritto nella circolare 94/2009, par. 3, lett. B.
Contratto di lavoro part-time
di tipo verticale o misto
In caso di part-time di tipo verticale (ossia in caso di attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel
corso della settimana, del mese o dell’anno) e nel caso di part-time di tipo
misto (ossia nel caso in cui l’orario ridotto si alterna all’orario pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno), ai fini del calcolo delle
indennità giornaliere di malattia e
maternità, potrebbe essere necessario riproporzionare la retribuzione
teorica di riferimento come indicato
nei paragrafi successivi.
Indennità relativa ad un periodo
di malattia o al congedo di maternità
iniziato durante la fase lavorativa oppure entro i 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato.
Nel caso di operai, per individuare la Retribuzione media globale
giornaliera (Rmgg), è necessario:
1. per il riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute
nei 12 mesi solari interi precedenti il
mese di inizio del periodo di malattia
o del congedo di maternità e dividere
l’importo ricavato per 12 (retribuzione
teorica mensile);
2. moltiplicare l’importo di cui al
punto 1 per il numero delle mensilità
annue (espresso in millesimi) e dividere per il quoziente 12.000;
3. dividere l’importo ottenuto al
punto 2 per il numero delle giornate
indennizzabili in via convenzionale
nel mese, ossia 26.
Esempio:
➧ dotte in materia di titoli di soggiorno con i Decreti legislativi n.
3/2007 e n. 30/2007 nonché alla
luce delle indicazioni che, sulla
base del mutato quadro normativo, sono state concordate con il
Dipartimento delle Politiche della
Famiglia presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Anci.
Le indicazioni concordate sono
state recepite in apposito verbale
d’incontro del 1 dicembre 2009.
Permesso di soggiorno Ce
per soggiornanti di lungo periodo e carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano o
comunitario
Con l’entrata in vigore del
D.lgs. 3/2007, la “carta di soggiorno” di cui all’art. 9 del D.lgs.
286/1998 è stata sostituita dal
“permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo” (in
avanti semplicemente “permesso
➢ Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009;
➢ somma delle retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008
a febbraio 2009 pari a 7.200 euro;
➢ numero mensilità annue: 13.
Pertanto:
1. 7200 euro : 12 mesi = 600 euro.
2. (600 euro X 13.000) : 12.000 =
650 euro.
3. 650 : 26 = 25 euro (Rmgg).
In caso di impiegati, per individuare la Retribuzione media globale
giornaliera (Rmgg), è necessario:
1. per il riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute
nei 12 mesi solari interi precedenti il
mese di inizio del periodo di malattia
o del congedo di maternità e dividere
l’importo così ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile);
2. moltiplicare l’importo così ottenuto per il numero delle mensilità
annue (espresso in millesimi) e dividere per 12.000;
3. dividere l’importo ottenuto al
punto 2 per le giornate indennizzabili
in via convenzionale nel mese, ossia
30.
Esempio:
➢ Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009;
➢ somma delle retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008
a febbraio 2009 pari a 9.000 euro;
➢ numero mensilità annue: 14.
Pertanto:
1. 9.000 euro: 12 mesi = 750
euro.
2. (750 euro X 14.000): 12.000 =
875 euro.
3. 875 : 30 = 29,16 euro (Rmgg).
Congedo parentale
In caso di part-time verticale o misto, il congedo è fruibile per le sole
giornate di lavoro contrattualmente
previste, ed è indennizzabile nella misura del 30% della retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito ove non si fosse astenuto (senza riproporzionamenti - vedi circ.
41/2006).
Ai fini della individuazione della
retribuzione giornaliera – non comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive - occorre dividere la retribuzione
teorica relativa al mese di fruizione
del congedo parentale per il numero
delle giornate lavorate o comunque
retribuite comprese nel mese considerato.
L’indennità di congedo parentale,
nella misura del 30% della retribuzione giornaliera (come sopra individuata), andrà corrisposta per le sole
giornate di lavoro contrattualmente
previste, con esclusione quindi delle
eventuali giornate di pausa contrattuale, in coincidenza delle quali, come noto, non è esercitabile il diritto in
questione.
Innovazioni procedurali
e istruzioni operative
La procedura è in corso di modifica e il suo rilascio verrà comunicato
con uno specifico messaggio della Direzione competente.
Al fine di garantire omogeneità e
tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra perdita della
retribuzione e fruizione delle prestazioni, le sedi, in attesa dell’aggiornamento della procedura informatica,
dovranno utilizzare esclusivamente i
dati già presenti in Uniemens - secondo i distinti criteri di calcolo indicati nei precedenti paragrafi - per la
liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità, congedo parentale a
pagamento diretto in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con
contratto di lavoro a tempo parziale
orizzontale, verticale o misto.
Nel solo caso in cui, al momento
della presentazione della domanda,
si rilevi il mancato utilizzo del flusso
Uniemens da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le
informazioni indispensabili alla liquidazione dell’indennità, con le
stesse modalità indicate, per quanto
attiene alla liquidazione delle prestazioni di DS e mobilità, nella circolare 28/2007 (autocertificazione
dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste-paga, ecc.).
➧ prestazione lavorativa,
l’eventuale trattamento
economico percepito non è
assoggettato a contribuzione previdenziale (cfr.
nota Inpdap della Direzione Entrate prot. n. 20054
del 16 gennaio 2004). Ciò
premesso, ai fini pensionistici il periodo relativo ai
corsi in esame può essere
valorizzato, a domanda,
per la durata prevista dalle relative disposizioni normative attraverso l’istituto
del riscatto.
Ai fini del calcolo dell’onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle
emanate per l’attuazione
dell’articolo 13 della Legge
12 agosto 1962, n. 1338 e
s.m.i.; per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 5,
del D.lgs. 30 aprile 1997,
n. 184. Si rende opportuno precisare che i corsi allievi delle Forze di Polizia
ad ordinamento civile, anteriormente alla data di
entrata in vigore del D.lgs
n. 314/1997, sono stati
considerati come periodi
di servizio effettivo e, come
tali, assoggettati a contribuzione previdenziale (cfr
nota del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale
dello Stato prot. n.
155800 del 21 novembre
1983); le disposizioni di
cui alla presente nota si
applicano, pertanto, solo
per i corsi o parte di essi
che si collocano temporalmente a partire dal 1°
gennaio 1998.
Per quanto attiene la
tipologia di corsi tenuti
dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione, occorre rilevare
Assegno di maternità comunale
EXTRACOMUNITARI
di soggiorno Ce”), rilasciato a
tempo indeterminato; pertanto, le
cittadine non comunitarie in possesso del citato permesso hanno
diritto, in presenza degli altri requisiti di legge, all’assegno di maternità in questione. Rimane fermo che l’assegno continuerà ad
essere concesso alle cittadine non
comunitarie in possesso della
vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione
della domanda di assegno. Al fine
di evitare la decadenza dal beneficio, nei casi in cui la cittadina
non comunitaria non riesca ad
ottenere nei tempi previsti il rilascio del titolo di soggiorno, è stata
concordata la seguente procedura. La cittadina non comunitaria
che sia in attesa del rilascio del
permesso di soggiorno Ce, può
presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di
maternità allegando la ricevuta
comprovante l’avvenuta richiesta
del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal
Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata,
eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi. I Comuni procederanno in tal senso
anche riguardo a quelle domande
di assegno presentate nei termini,
già tenute in sospeso in vista del
loro possibile perfezionamento.
Deve ritenersi, pertanto, superato
l’orientamento in precedenza
emerso in base al quale le domande di assegno non perfezionate entro il termine di sei mesi
non potevano essere accolte. Si
sottolinea, comunque, che il possesso del titolo di soggiorno rimane requisito fondamentale ai fini
della concessione dell’assegno e
che, pertanto, in ogni caso, solo a
seguito della presentazione del titolo il Comune procederà a trasmettere all’Inps i dati relativi alle
domande sospese ai fini del pagamento dell’assegno.
In forza delle soluzioni concordate, si precisa infine che sono
ammesse a beneficiare dell’assegno di maternità anche le cittadine non comunitarie in possesso
della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale,
nonché le cittadine in possesso
della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la
che la Corte Costituzionale, con sentenza n.
257/1991, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale
dell’art. 13, primo comma,
del D.p.r. 29 dicembre
1972, n. 1092 nella parte
in cui non comprende, tra
i periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento
di quiescenza, quello corrispondente alla durata
dei corsi di preparazione
per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati e
tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Tale giudizio si fonda sull’equivalenza, riconosciuta dalla medesima Corte Costituzionale, tra i corsi della
Scuola Superiore e quelli
di specializzazione.
Per le domande presentate dal personale delle
Amministrazioni statali fino al giorno 11 luglio
1997, le modalità di calcolo sono quelle dettate dall’articolo 13 del D.p.r.
1092/1973, così integrate
dall’articolo 2 del D.l.
1/10/1982, n. 694, convertito, con modificazioni,
nella Legge 29/11/1982,
n. 881.
A partire dal 12 luglio
1997, in virtù dell’equipollenza, sancita nella sopra riportata sentenza
della Corte Costituzionale,
tra corsi di specializzazione e corsi presso la Scuola Superiore (ivi compresi
quelli relativi all’accesso
alla qualifica di dirigente
di cui all’articolo 28 del
D.lgs n. 165/2001), questi ultimi possono essere
valorizzati in pensione
dalla generalità dei lavoratori pubblici mediante il
riscatto nei termini e seconde le modalità prescritte dal Decreto legislativo n. 184/1997.
cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del
D.lgs.vo n. 30/2007. Si rammenta che per “familiare” devono intendersi: il coniuge; i discendenti
diretti di età inferiore a 21 anni o
a carico e quelli del coniuge; gli
ascendenti diretti a carico e quelli
del coniuge (art. 2 del D.lgs.
30/2007 e circolare n. 19 del 6
aprile 2007 del Ministero dell’Interno, punto 2).
I Comuni che, nel frattempo,
hanno tenuto in sospeso le domande di assegno presentate da
cittadine non comunitarie titolari
di una delle suddette carte di soggiorno possono quindi procedere,
sempre secondo le istruzioni a
suo tempo fornite con circolare
Inps n. 179 del 20.09.1999, alla
trasmissione dei relativi dati all’Inps ai fini del pagamento dell’assegno. Per quanto non espressamente modificato dalla presente circolare, rimangono ferme le
istruzioni contenute in precedenti
circolari e messaggi.
DALLA PRIMA PAGINA/3
GIOVEDÌ 8 APRILE 2010
A
umentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi, rendendo più efficace e trasparente l’azione pubblica
rappresenta uno dei principali obiettivi
dell’azione di governo, a cui tutte le
Amministrazioni sono chiamate a rispondere.
Uno degli elementi a cui è data priorità per realizzare questo obiettivo è costituito dall’utilizzo dei nuovi canali
informatici, come strumento di interazione tra le Pubbliche Amministrazioni, i
cittadini, le imprese e i professionisti.
Rilievo, in particolare, è dato alla Posta elettronica certificata specie in rapporto alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che questo strumento
può offrire. Si tratta di un mezzo di comunicazione fondamentale per qualunque Amministrazione Pubblica, perché
coniuga la semplicità d’uso della posta
elettronica con le garanzie fondamentali
che devono caratterizzare la comunicazione istituzionale.
Molte le iniziative che il Governo sta
promuovendo su questo fronte:
dall’obbligatorietà introdotta per i
professionisti di dotarsi di Posta elettronica certificata, all’intervento in atto sul
fronte della fornitura gratuita di una casella di Posta elettronica certificata ai
cittadini che ne faranno richiesta.
D’altro canto, il contesto normativo oltre che il quadro tecnologico - appare
oggi sufficientemente maturo per consentire un uso esteso della Posta elettronica certificata come strumento di comunicazione.
Di seguito si richiamano cronologicamente i principali riferimenti normativi.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il Protocollo
informatico, ha previsto, all’articolo 11,
che gli indirizzi di posta associati al Protocollo siano comunicati al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (Cnipa, oggi Digitpa)
che li gestisce attraverso l’Indice delle
Amministrazioni Pubbliche, ovvero attraverso l’elenco telematico dove sono
pubblicate le caselle istituzionali di tutte
le P.A. organizzate secondo le aree organizzative omogenee (accessibile all’indirizzo www.indicepa.gov.it).
Successivamente, nella Direttiva del
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 18 novembre 2005, recante le Linee-guida per la Pubblica Amministrazione digitale, si è sottolineato come lo
strumento della posta elettronica, inteso
come mezzo di trasmissione di documenti, informazioni e dati (sia all’interno
I
l Dipartimento delle Politiche per la Famiglia con
il comunicato pubblicato
sulla G.U. n. 37 del 15 febbraio 2010, ha reso noto
che l’incremento dell’indice
Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e
impiegati, calcolato con le
esclusioni di cui alla Legge
5 febbraio 1992, n. 81, da
applicarsi, per l’anno 2010,
alle prestazioni di cui all’art.
65, comma 4, della Legge
23 dicembre 1998, n. 448
e all’art. 74 del D.lgs.
26.3.2001, n. 151, è risultato pari allo 0,7 per cento.
Con la circolare n.
28/2010 l’Inps comunica
gli importi delle prestazioni
in argomento.
Assegno
per il nucleo familiare
L’assegno per il nu-
Posta elettronica certificata
per dare più efficacia all’azione pubblica
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nuovi canali informatici per i contatti con l’esterno
della P.A., che nei confronti dei terzi),
debba essere considerato uno strumento di comunicazione irrinunciabile e
prioritario, anche nei confronti dei propri dipendenti.
Il Decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, che ha introdotto il “Codice dell’Amministrazione digitale” (poi aggiornato dal Decreto legislativo del 4 aprile
2006 n. 159 recante disposizioni integrative e correttive), ha sancito, all’articolo 6, l’uso della Posta elettronica certificata “per ogni scambio di documenti e
informazioni con i soggetti interessati
che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”.
Lo stesso Codice dell’Amministrazione digitale, all’articolo 47, ha, in particolare, stabilito che “entro otto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice le Pubbliche Amministrazioni centrali provvedono a:
a) istituire almeno una casella di Posta elettronica istituzionale ed una casella di Posta elettronica certificata ai
sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per
ciascun registro di protocollo;
b) utilizzare la Posta elettronica per
le comunicazioni tra l’Amministrazione
ed i propri dipendenti, nel rispetto delle
norme in materia di protezione dei dati
personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza
degli strumenti utilizzati”.
Il medesimo obbligo è stato ribadito
dal Decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, nella
Legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, per
ridisegnare, in funzione anti-crisi, il
quadro strategico nazionale, in particolare:
a) articolo 16, comma 8: “le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3,
lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, istituiscono una ca-
sella di Posta certificata o analogo indirizzo di Posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e
ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione, che provvede alla
pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica”;
b) articolo 16-bis, comma 6: “per i
medesimi fini di cui al comma 5, ogni
Amministrazione Pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata,
ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al Decreto legislativo n. 82 del
2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della
posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti
della stessa o di altra Amministrazione
Pubblica”.
La Legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile, all’articolo 34 ha stabilito: “entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni Pubbliche
che già dispongono di propri siti sono
tenute a pubblicare nella pagina iniziale
del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa
rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi
del presente codice”.
Si ricorda, infine, che la recente Legge 102 del 3 agosto 2009 ha istituito
l’Indice degli indirizzi delle Pubbliche
Amministrazioni, che affiancherà il citato indice associato al protocollo: “al fine
di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’Indice degli
indirizzi delle Amministrazioni Pubbliche, nel quale sono indicati la struttura
organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e
le informazioni relative al loro utilizzo,
gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le Amministrazioni e fra le Amministrazioni
ed i cittadini”.
I riferimenti normativi richiamati
sanciscono, dunque, chiaramente
l’obbligo di utilizzo della posta elettronica da parte delle Amministrazioni Pubbliche con riferimento sia alla posta
elettronica semplice, da utilizzarsi per le
comunicazioni ordinarie interne alle
Amministrazioni e tra Amministrazioni,
sia a quella certificata, da prendere a
modello per tutte le comunicazioni ufficiali da e verso i cittadini e le imprese.
Inoltre, nella situazione ormai imminente in cui qualunque professionista,
cittadino o impresa potrà disporre agevolmente di un sistema per interagire
con le Amministrazioni in modalità elettronica, quest’ultime hanno l’obbligo di
gestire tramite lo stesso mezzo le istanze
veicolate in questa forma.
Le stesse Amministrazioni, in conseguenza del disposto relativo all’istituzione di almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di
Posta elettronica certificata per ciascun
registro di protocollo, dovranno, inoltre,
provvedere a collegare il sistema di protocollazione e gestione dei documenti a
sistemi idonei a trasmettere e ricevere
documenti sia mediante la posta elettronica semplice che mediante la Posta
elettronica certificata.
È altresì indispensabile che le predette Amministrazioni divulghino i propri indirizzi di Posta elettronica certificata utilizzando gli strumenti già oggi disponibili, quali il proprio sito istituzionale e l’Indice delle Amministrazioni
Pubbliche e delle aree organizzative
omogenee gestito da Digitpa.
Le Amministrazioni si adopereranno
inoltre affinché le comunicazioni istituzionali utilizzino in percentuale sempre
maggiore il canale della Posta elettronica certificata, non solo realizzando il collegamento tra le caselle di Posta elettronica ed i sistemi per il Protocollo informatico dei documenti, ma anche dotandosi di strumenti per l’apposizione della
firma digitale sui documenti da trasmettere, nei casi previsti dalla legge.
Si rammenta che l’attuazione delle
disposizioni qui richiamate è rilevante ai
fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa,
sia individuale previste dagli articoli 8 e
9 del Decreto legislativo del 27 ottobre
2009, n. 150, di attuazione della Legge
del 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
La mancata disponibilità di almeno
una casella di Posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo e
la prosecuzione delle tradizionali forme
di
comunicazione
configurano
l’inosservanza di disposizioni di legge e
una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico.
Assegno per il nucleo familiare e di maternità
CONCESSO DAI COMUNI
cleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2010 è
pari, nella misura intera, a euro 129,79.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione
economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui
almeno tre figli minori,
è
pari
a
euro
23.362,70
Ovviamente,
per
l’assegno per il nucleo
familiare da erogare
per il 2009, per i procedimenti in corso,
continuano ad appli-
carsi i valori previsti
per il medesimo anno
2009.
Assegno di maternità
A seguito del suddetto incremento Istat,
l’importo dell’assegno
mensile di maternità,
spettante nella misura
intera, per le nascite,
gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti
dal
1.1.2010
al
31.12.2010 è pari a
euro 311,27 per complessivi euro 1.556,35.
Il valore dell’indicatore della situazione
economica, con riferi-
mento ai nuclei familiari composti da tre
componenti, da tenere
presente per le nascite,
gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti
dal 1 gennaio 2010 al
31 dicembre 2010, è
pari a euro 32.448,22.
Le operazioni di riparametrazione dell’Ise dei nuclei familiari
con diversa composizione e il calcolo della
misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure indicate nell’allegato al Decreto del
Ministro per la Solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come
modificato dal Decreto
del Ministro per la Solidarietà sociale 25
maggio 2001, n. 337.
GIOVEDÌ 8 APRILE 2010
4/DALLA PRIMA PAGINA
L
a Legge Finanziaria 2010 (L.
n.191/09) ha disciplinato lo strumento di tutela del reddito a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi introdotto in via sperimentale con l’art.
19, comma 2, del D.l. n.185/08, convertito in L. 2/09, con le integrazioni dell’art. 7 ter della L. 33/09 - ampliandone
per l’anno 2010 i requisiti e la misura.
Per l’indennità ampliati
i requisiti e la misura
Istruzioni procedurali
COLLABORATORI A PROGETTO
Per la gestione delle domande in argomento è in corso di modifica la specifica procedura automatizzata il cui rilascio verrà reso noto dalla competente
Direzione Centrale Sistemi Informativi
e Tecnologici.
Variazioni al piano dei conti
Quadro normativo
L’art.2, comma 130, Legge n.
191/09, nel riformulare l’art.19,comma
2 del citato D.l. n.185/08, prevede testualmente:
“2. In via sperimentale per il biennio
2010-2011, a valere sulle risorse di cui
al comma 1 e comunque nei limiti di
200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine
lavoro, fermo restando quanto previsto
dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in
un’unica soluzione, pari al 30 per cento
del reddito percepito l’anno precedente e
comunque non superiore a 4.000 euro,
ai collaboratori coordinati e continuativi
di cui all’articolo 61, comma 1, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata presso l’Inps di cui all’articolo
2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995,
n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali
soddisfino in via congiunta le seguenti
condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a
20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all’anno di riferimento
sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della Legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro
da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della Legge n. 335 del
1995.
Restano fermi i requisiti di accesso e
la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che
hanno maturato il diritto entro tale data”.
A tale riguardo, fermo restando il
contenuto della circolare n. 74 del 2009
per i collaboratori coordinati e continuativi per i quali l’evento “fine lavoro” si è
verificato entro il 31.12.2009, si forniscono per l’anno 2010 le seguenti disposizioni:
Beneficiari
I destinatari sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61,
comma 1, D.lgs n. 276/03, cioè i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel
2010) che siano in possesso dei requisiti
e delle condizioni previste dalla normativa.
Requisiti e Condizioni
L’erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine-lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi
di cessazione del rapporto di lavoro. Nel-
l’anno in cui si è verificato tale evento
(c.d. anno di riferimento) gli interessati
devono presentare domanda secondo le
modalità di cui al punto 1.4. previa dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro o ad un percorso di qualificazione
professionale così come prevista dal
comma 10 dell’art. 19 della L. 2/09.
Per aver diritto all’indennità devono
sussistere, in via congiunta, le seguenti
condizioni:
• monocommitenza: i collaboratori
devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e
tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello
per il quale si è verificato l’evento di “fine
lavoro” (rilevabile dalle denunce Uniemens);
• dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2010, si deve considerare
il reddito lordo dell’anno 2009, percepito
dal soggetto in quanto collaboratore
iscritto alla Gestione separata di cui all’art.2,comma 26, L 335/95,comunque
compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
• accredito contributivo nell’anno di
riferimento: deve essere accreditata presso la Gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità;
• assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto
di lavoro da almeno due mesi;
• accredito contributivo nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella Gestione separata almeno tre mensilità.
Restano salvi i requisiti di accesso e
la misura del trattamento vigente alla
data del 31 dicembre 2009 per coloro
che abbiano maturato il diritto entro tale
data.
Domanda
La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla sede Inps territorialmente competente, nel termine ordinatorio di 30
giorni dalla data in cui risultano essersi
verificate le condizioni di cui al punto
1.2.
Prestazione
La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una-tantum, pari
al 30 % del reddito percepito nell’anno
2009 e, comunque, non superiore ai
4.000 euro per la richiesta formulata nel
corrente anno.
Decadenza
Ai sensi dell’art.19,comma 10, della
L.n.2/2009, richiamato nel comma 130
della L.191/09 “Il diritto a percepire
qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso
di riqualificazione professionale, secondo
quanto precisato dal decreto di cui al
comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la
dichiarazione, in caso di rifiuto di un
percorso di riqualificazione professionale
o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del Decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2004,
n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di
sostegno del reddito perde il diritto a
qualsiasi erogazione di
carattere retributivo e
previdenziale, anche a
carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti
già maturati”.
Finanziamento
e Monitoraggio
L’erogazione della
prestazione è prevista
nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 20102011 delle risorse assegnate a gravare sulle risorse del Fondo
per l’Occupazione di
cui all’art.1, comma 7
del D.l. 148/93 convertito
nella
L.
236/93.
Il monitoraggio della spesa sarà effettuato in base alle richieste dei Ministeri Vigilanti.
In considerazione del fatto che per la
copertura dell’indennità di che trattasi
è previsto un finanziamento da parte
dello Stato distinto da quello relativo alla copertura dell’indennità di cui all’art.
19, commi 2 e 2-bis, del Decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito
nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si
pone l’esigenza di evidenziarne gli oneri
separatamente da quelli derivanti dall’erogazione di tale ultima indennità.
A tal fine è istituito, nell’ambito della
Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali, il
conto GAU 30/143.
Eventuali riaccrediti devono essere
rilevati al conto GPA 10/031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario,
con il codice di bilancio di nuova istituzione “03085 - Indennità fine-lavoro parasubordinati - Art.2, comma 130, L. n.
191/2009”.
La rilevazione contabile di eventuali
recuperi di prestazioni indebite nonché
dei relativi crediti deve essere effettuata
ai conti GAU 24/143 e GAU 00/030.
L’imputazione al suddetto conto
GAU 00/030 viene effettuata, ovviamente, al termine dell’esercizio sulla
base della ripartizione del saldo del
conto GPA 00/032 eseguita dalla vigente procedura “recupero crediti per prestazioni” che verrà opportunamente aggiornata.
A tal fine, le partite in questione sono contraddistinte dal codice di bilancio
di nuova istituzione: “01105 - Recupero
indennità fine-lavoro parasubordinati
art.2, comma 130, L. n. 191/2009”.
Tale codice di bilancio, con la denominazione di seguito riportata, deve essere utilizzato anche per evidenziare,
nell’ambito del partitario del conto GPA
00/069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: “01105 – Indennità finelavoro parasubordinati indebite art.2,
comma 130, L. n. 191/2009”.
Naturalmente, per le indennità di fine-lavoro erogate ai lavoratori coordinati e continuativi secondo i requisiti di
accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009
continuano ad applicarsi le istruzioni
contabili contenute nel messaggio n.
2742 del 28/01/2010.
SOCIETÀ CULTURA LAVORO
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