lavoratori part-time
Transcript
lavoratori part-time
Anno XV - numero Confederazione E u r o p e a dei Sindacati Indipendenti Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB Roma Euro 0,90 Abbonamento annuale Euro 26,00 La copia si può anche acquistare nelle nostre sedi Confsal in tutta Italia Documenti 14 f confsal Giovedì 8 aprile 2010 SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI Sito Internet: www.confsal.it Pagamento delle indennità di malattia e di maternità PERSONALE P.A. Per dipendenti con contratto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto I l contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. Pertanto, la retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità risulta già di per sé ridotta. Nell’ipotesi in esame, quindi, troveranno applicazione i criteri di calcolo adottati per i lavo- lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) mediante l’utilizzo delle informazioni integrate contenute nel flusso delle denunce mensili (Uniemens) tenendo presente che, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in esame, la “retribuzione teorica” contenuta nel predetto flusso va, in taluni casi, riproporzionata. Analogamente a quanto previsto nella menzionata circolare 94/2009, dalla data di pubblicazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, saranno eliminati con effetto immediato i modelli ind. mal 1 ed ind. mal 2 che, conseguentemente, non dovranno essere più richiesti ai datori di lavoro ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in esame. Contratto di lavoro part-time di tipo orizzontale ratori full-time con circolare 94/2009, di seguito comunque richiamati. Indennità di malattia e congedo di maternità Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia e di congedo di maternità obbligatorio (ordinario, an- ticipato o posticipato), va presa a riferimento la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo indennizzabile; in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, la retribuzione di riferimento è quella del mese precedente la data di Per l’indennità ampliati i requisiti e la misura cessazione o sospensione (o, comunque, dell’ultimo periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente precedente la data di inizio del periodo indennizzabile). Una volta individuata la retribuzione teorica mensile di riferimento, occorre ricavare la Retribuzione media globale giornaliera (Rmgg) seguendo i procedimenti di calcolo già descritti nella circolare A PAGINA 2 L a Legge Finanziaria 2010 ha disciplinato l’indennità destinata ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata introdotta, in via sperimentale, dal Decreto-legge 185/2008, ampliandone i requisiti e la misura. Tra i requisiti richiesti per avere diritto al beneficio, descritti in dettaglio dalla circolare 36 del 9 marzo 2010, quello che prevede che i collaboratori abbiano svolto la propria attività per un unico committente, con un reddito, riferito all’anno 2009, compreso tra 5.000 e 20.000 euro; inoltre, i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi. L’Inps con circolare n. 36/2010 precisa che la prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una-tantum pari al 30% del reddito percepito nel 2009, comunque non superiore a 4.000 euro. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui risultano verificate le condizioni indicate nella circolare. LA CIRCOLARE A PAG. 4 S ono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione, in sede di pensione, di alcune tipologie di corsi (quali ad esempio: corsoconcorso per l’accesso alla carriera dei Segretari comunali presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, corso allievi-operai del Ministero della Difesa, corso allievi-agenti o Vice ispettori delle Forze di Polizia) necessari per l’ammissione in servizio. In merito l’Inpdap con nota operativa n. 11/2010 in via preliminare rileva che i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un’indennità, ancorché diversamente denominata e corrisposta con differenti modalità, da considerarsi, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in virtù di quanto disposto dall’articolo 47, comma 1 del D.p.r. 22/12/1986 n. 917 e s.m.i., che nell’individuare le categorie di redditi assimilati a quello dipendente alla lettera c) espressamente recita “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, pre- mio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. Si rappresenta, inoltre, che ciascuna tipologia dei corsi in esame rappresenta un percorso di formazione finalizzato alla successiva acquisizione della relativa qualifica. Durante tale periodo il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell’Amministrazione per cui svolge il corso; la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di un’Amministrazione pubblica bensì come attività formativa. In mancanza dell’elemento essenziale della A PAGINA 2 Assegno di maternità da parte dei Comuni EXTRACOMUNITARI COLLABORATORI A PROGETTO Disciplinata l’indennità per gli iscritti alla Gestione separata E-mail: [email protected] Valutazione dei corsi ai fini pensionistici per l’ammissione in servizio LAVORATORI PART-TIME A seguito dell’integrazione delle informazioni contenute nel flusso delle denunce retributive mensili (già E-mens), l’Inps con circolare n. 30/2010 ha fornito nuove istruzioni per il pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità in favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli (vedi circolare n. 94 del 22.07.2009). Ad integrazione delle predette istruzioni, ferme restando le indicazioni fornite dall’Inps con circolare 41/2006, si indicano ora le modalità di liquidazione delle citate indennità, a pagamento diretto, in favore dei Società Cultura Lavoro Spetta a coloro che possiedono la carta di soggiorno all’interno ❐ Posta elettronica certificata nelle Pubbliche Amministrazioni. ❐ a pagina 3 ❐ Assegno per il nucleo familiare e di maternità concesso dai Comuni. ❐ a pagina 3 S econdo quanto disposto dall’art. 74 del D.lgs. 151/2001, comma 1, l’assegno di maternità dei Comuni è concesso alle cittadine non comunitarie residenti in Italia a condizione che le stesse, all’atto della presentazione della domanda, risultino in possesso della “carta di soggiorno” di cui all’art. 9 del D.lgs. 286/1998. La domanda di assegno dev’essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dall’evento (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), pena la perdita del diritto, e che, all’atto della presentazione della domanda stessa, la richiedente è tenuta a comprovare il possesso dei requisiti utili ai fini della concessione dell’assegno (art. 13 del D.p.c.m. 452/2000). Tanto premesso, fermo restando quanto previsto dalla circolare Inps n. 179 del 20.09.1999 circa la concessione dell’assegno da parte dei Comuni e la susseguente erogazione da parte dell’Inps, si forniscono le seguenti indicazioni alla luce delle novità normative introA PAGINA 2 GIOVEDÌ 8 APRILE 2010 2/CONTINUAZIONE Pagamento delle indennità Valutazione dei corsi PERSONALE P.A. LAVORATORI PART-TIME ➧ 94/2009, par. 3, lett. A., distinti a seconda della qualifica rivestita dal lavoratore interessato (operaio o impiegato). Congedo parentale Anche in tale ipotesi, va presa a riferimento la retribuzione teorica (già ridotta) del mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo di congedo parentale; si rinvia al procedimento di calcolo descritto nella circolare 94/2009, par. 3, lett. B. Contratto di lavoro part-time di tipo verticale o misto In caso di part-time di tipo verticale (ossia in caso di attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno) e nel caso di part-time di tipo misto (ossia nel caso in cui l’orario ridotto si alterna all’orario pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno), ai fini del calcolo delle indennità giornaliere di malattia e maternità, potrebbe essere necessario riproporzionare la retribuzione teorica di riferimento come indicato nei paragrafi successivi. Indennità relativa ad un periodo di malattia o al congedo di maternità iniziato durante la fase lavorativa oppure entro i 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato. Nel caso di operai, per individuare la Retribuzione media globale giornaliera (Rmgg), è necessario: 1. per il riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità e dividere l’importo ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile); 2. moltiplicare l’importo di cui al punto 1 per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e dividere per il quoziente 12.000; 3. dividere l’importo ottenuto al punto 2 per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese, ossia 26. Esempio: ➧ dotte in materia di titoli di soggiorno con i Decreti legislativi n. 3/2007 e n. 30/2007 nonché alla luce delle indicazioni che, sulla base del mutato quadro normativo, sono state concordate con il Dipartimento delle Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Anci. Le indicazioni concordate sono state recepite in apposito verbale d’incontro del 1 dicembre 2009. Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano o comunitario Con l’entrata in vigore del D.lgs. 3/2007, la “carta di soggiorno” di cui all’art. 9 del D.lgs. 286/1998 è stata sostituita dal “permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo” (in avanti semplicemente “permesso ➢ Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009; ➢ somma delle retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 7.200 euro; ➢ numero mensilità annue: 13. Pertanto: 1. 7200 euro : 12 mesi = 600 euro. 2. (600 euro X 13.000) : 12.000 = 650 euro. 3. 650 : 26 = 25 euro (Rmgg). In caso di impiegati, per individuare la Retribuzione media globale giornaliera (Rmgg), è necessario: 1. per il riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità e dividere l’importo così ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile); 2. moltiplicare l’importo così ottenuto per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e dividere per 12.000; 3. dividere l’importo ottenuto al punto 2 per le giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese, ossia 30. Esempio: ➢ Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009; ➢ somma delle retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 9.000 euro; ➢ numero mensilità annue: 14. Pertanto: 1. 9.000 euro: 12 mesi = 750 euro. 2. (750 euro X 14.000): 12.000 = 875 euro. 3. 875 : 30 = 29,16 euro (Rmgg). Congedo parentale In caso di part-time verticale o misto, il congedo è fruibile per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, ed è indennizzabile nella misura del 30% della retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito ove non si fosse astenuto (senza riproporzionamenti - vedi circ. 41/2006). Ai fini della individuazione della retribuzione giornaliera – non comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive - occorre dividere la retribuzione teorica relativa al mese di fruizione del congedo parentale per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese considerato. L’indennità di congedo parentale, nella misura del 30% della retribuzione giornaliera (come sopra individuata), andrà corrisposta per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, con esclusione quindi delle eventuali giornate di pausa contrattuale, in coincidenza delle quali, come noto, non è esercitabile il diritto in questione. Innovazioni procedurali e istruzioni operative La procedura è in corso di modifica e il suo rilascio verrà comunicato con uno specifico messaggio della Direzione competente. Al fine di garantire omogeneità e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, le sedi, in attesa dell’aggiornamento della procedura informatica, dovranno utilizzare esclusivamente i dati già presenti in Uniemens - secondo i distinti criteri di calcolo indicati nei precedenti paragrafi - per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità, congedo parentale a pagamento diretto in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. Nel solo caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso Uniemens da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell’indennità, con le stesse modalità indicate, per quanto attiene alla liquidazione delle prestazioni di DS e mobilità, nella circolare 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste-paga, ecc.). ➧ prestazione lavorativa, l’eventuale trattamento economico percepito non è assoggettato a contribuzione previdenziale (cfr. nota Inpdap della Direzione Entrate prot. n. 20054 del 16 gennaio 2004). Ciò premesso, ai fini pensionistici il periodo relativo ai corsi in esame può essere valorizzato, a domanda, per la durata prevista dalle relative disposizioni normative attraverso l’istituto del riscatto. Ai fini del calcolo dell’onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’articolo 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338 e s.m.i.; per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. Si rende opportuno precisare che i corsi allievi delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 314/1997, sono stati considerati come periodi di servizio effettivo e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale (cfr nota del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 155800 del 21 novembre 1983); le disposizioni di cui alla presente nota si applicano, pertanto, solo per i corsi o parte di essi che si collocano temporalmente a partire dal 1° gennaio 1998. Per quanto attiene la tipologia di corsi tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, occorre rilevare Assegno di maternità comunale EXTRACOMUNITARI di soggiorno Ce”), rilasciato a tempo indeterminato; pertanto, le cittadine non comunitarie in possesso del citato permesso hanno diritto, in presenza degli altri requisiti di legge, all’assegno di maternità in questione. Rimane fermo che l’assegno continuerà ad essere concesso alle cittadine non comunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno. Al fine di evitare la decadenza dal beneficio, nei casi in cui la cittadina non comunitaria non riesca ad ottenere nei tempi previsti il rilascio del titolo di soggiorno, è stata concordata la seguente procedura. La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno Ce, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi. I Comuni procederanno in tal senso anche riguardo a quelle domande di assegno presentate nei termini, già tenute in sospeso in vista del loro possibile perfezionamento. Deve ritenersi, pertanto, superato l’orientamento in precedenza emerso in base al quale le domande di assegno non perfezionate entro il termine di sei mesi non potevano essere accolte. Si sottolinea, comunque, che il possesso del titolo di soggiorno rimane requisito fondamentale ai fini della concessione dell’assegno e che, pertanto, in ogni caso, solo a seguito della presentazione del titolo il Comune procederà a trasmettere all’Inps i dati relativi alle domande sospese ai fini del pagamento dell’assegno. In forza delle soluzioni concordate, si precisa infine che sono ammesse a beneficiare dell’assegno di maternità anche le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 257/1991, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, primo comma, del D.p.r. 29 dicembre 1972, n. 1092 nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Tale giudizio si fonda sull’equivalenza, riconosciuta dalla medesima Corte Costituzionale, tra i corsi della Scuola Superiore e quelli di specializzazione. Per le domande presentate dal personale delle Amministrazioni statali fino al giorno 11 luglio 1997, le modalità di calcolo sono quelle dettate dall’articolo 13 del D.p.r. 1092/1973, così integrate dall’articolo 2 del D.l. 1/10/1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/11/1982, n. 881. A partire dal 12 luglio 1997, in virtù dell’equipollenza, sancita nella sopra riportata sentenza della Corte Costituzionale, tra corsi di specializzazione e corsi presso la Scuola Superiore (ivi compresi quelli relativi all’accesso alla qualifica di dirigente di cui all’articolo 28 del D.lgs n. 165/2001), questi ultimi possono essere valorizzati in pensione dalla generalità dei lavoratori pubblici mediante il riscatto nei termini e seconde le modalità prescritte dal Decreto legislativo n. 184/1997. cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.lgs.vo n. 30/2007. Si rammenta che per “familiare” devono intendersi: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.lgs. 30/2007 e circolare n. 19 del 6 aprile 2007 del Ministero dell’Interno, punto 2). I Comuni che, nel frattempo, hanno tenuto in sospeso le domande di assegno presentate da cittadine non comunitarie titolari di una delle suddette carte di soggiorno possono quindi procedere, sempre secondo le istruzioni a suo tempo fornite con circolare Inps n. 179 del 20.09.1999, alla trasmissione dei relativi dati all’Inps ai fini del pagamento dell’assegno. Per quanto non espressamente modificato dalla presente circolare, rimangono ferme le istruzioni contenute in precedenti circolari e messaggi. DALLA PRIMA PAGINA/3 GIOVEDÌ 8 APRILE 2010 A umentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi, rendendo più efficace e trasparente l’azione pubblica rappresenta uno dei principali obiettivi dell’azione di governo, a cui tutte le Amministrazioni sono chiamate a rispondere. Uno degli elementi a cui è data priorità per realizzare questo obiettivo è costituito dall’utilizzo dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione tra le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti. Rilievo, in particolare, è dato alla Posta elettronica certificata specie in rapporto alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che questo strumento può offrire. Si tratta di un mezzo di comunicazione fondamentale per qualunque Amministrazione Pubblica, perché coniuga la semplicità d’uso della posta elettronica con le garanzie fondamentali che devono caratterizzare la comunicazione istituzionale. Molte le iniziative che il Governo sta promuovendo su questo fronte: dall’obbligatorietà introdotta per i professionisti di dotarsi di Posta elettronica certificata, all’intervento in atto sul fronte della fornitura gratuita di una casella di Posta elettronica certificata ai cittadini che ne faranno richiesta. D’altro canto, il contesto normativo oltre che il quadro tecnologico - appare oggi sufficientemente maturo per consentire un uso esteso della Posta elettronica certificata come strumento di comunicazione. Di seguito si richiamano cronologicamente i principali riferimenti normativi. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il Protocollo informatico, ha previsto, all’articolo 11, che gli indirizzi di posta associati al Protocollo siano comunicati al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa, oggi Digitpa) che li gestisce attraverso l’Indice delle Amministrazioni Pubbliche, ovvero attraverso l’elenco telematico dove sono pubblicate le caselle istituzionali di tutte le P.A. organizzate secondo le aree organizzative omogenee (accessibile all’indirizzo www.indicepa.gov.it). Successivamente, nella Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 18 novembre 2005, recante le Linee-guida per la Pubblica Amministrazione digitale, si è sottolineato come lo strumento della posta elettronica, inteso come mezzo di trasmissione di documenti, informazioni e dati (sia all’interno I l Dipartimento delle Politiche per la Famiglia con il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 37 del 15 febbraio 2010, ha reso noto che l’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l’anno 2010, alle prestazioni di cui all’art. 65, comma 4, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’art. 74 del D.lgs. 26.3.2001, n. 151, è risultato pari allo 0,7 per cento. Con la circolare n. 28/2010 l’Inps comunica gli importi delle prestazioni in argomento. Assegno per il nucleo familiare L’assegno per il nu- Posta elettronica certificata per dare più efficacia all’azione pubblica PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Nuovi canali informatici per i contatti con l’esterno della P.A., che nei confronti dei terzi), debba essere considerato uno strumento di comunicazione irrinunciabile e prioritario, anche nei confronti dei propri dipendenti. Il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che ha introdotto il “Codice dell’Amministrazione digitale” (poi aggiornato dal Decreto legislativo del 4 aprile 2006 n. 159 recante disposizioni integrative e correttive), ha sancito, all’articolo 6, l’uso della Posta elettronica certificata “per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”. Lo stesso Codice dell’Amministrazione digitale, all’articolo 47, ha, in particolare, stabilito che “entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le Pubbliche Amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di Posta elettronica istituzionale ed una casella di Posta elettronica certificata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la Posta elettronica per le comunicazioni tra l’Amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati”. Il medesimo obbligo è stato ribadito dal Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale, in particolare: a) articolo 16, comma 8: “le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una ca- sella di Posta certificata o analogo indirizzo di Posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica”; b) articolo 16-bis, comma 6: “per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni Amministrazione Pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al Decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra Amministrazione Pubblica”. La Legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, all’articolo 34 ha stabilito: “entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni Pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice”. Si ricorda, infine, che la recente Legge 102 del 3 agosto 2009 ha istituito l’Indice degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni, che affiancherà il citato indice associato al protocollo: “al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’Indice degli indirizzi delle Amministrazioni Pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le Amministrazioni e fra le Amministrazioni ed i cittadini”. I riferimenti normativi richiamati sanciscono, dunque, chiaramente l’obbligo di utilizzo della posta elettronica da parte delle Amministrazioni Pubbliche con riferimento sia alla posta elettronica semplice, da utilizzarsi per le comunicazioni ordinarie interne alle Amministrazioni e tra Amministrazioni, sia a quella certificata, da prendere a modello per tutte le comunicazioni ufficiali da e verso i cittadini e le imprese. Inoltre, nella situazione ormai imminente in cui qualunque professionista, cittadino o impresa potrà disporre agevolmente di un sistema per interagire con le Amministrazioni in modalità elettronica, quest’ultime hanno l’obbligo di gestire tramite lo stesso mezzo le istanze veicolate in questa forma. Le stesse Amministrazioni, in conseguenza del disposto relativo all’istituzione di almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di Posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo, dovranno, inoltre, provvedere a collegare il sistema di protocollazione e gestione dei documenti a sistemi idonei a trasmettere e ricevere documenti sia mediante la posta elettronica semplice che mediante la Posta elettronica certificata. È altresì indispensabile che le predette Amministrazioni divulghino i propri indirizzi di Posta elettronica certificata utilizzando gli strumenti già oggi disponibili, quali il proprio sito istituzionale e l’Indice delle Amministrazioni Pubbliche e delle aree organizzative omogenee gestito da Digitpa. Le Amministrazioni si adopereranno inoltre affinché le comunicazioni istituzionali utilizzino in percentuale sempre maggiore il canale della Posta elettronica certificata, non solo realizzando il collegamento tra le caselle di Posta elettronica ed i sistemi per il Protocollo informatico dei documenti, ma anche dotandosi di strumenti per l’apposizione della firma digitale sui documenti da trasmettere, nei casi previsti dalla legge. Si rammenta che l’attuazione delle disposizioni qui richiamate è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale previste dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge del 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. La mancata disponibilità di almeno una casella di Posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo e la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione configurano l’inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico. Assegno per il nucleo familiare e di maternità CONCESSO DAI COMUNI cleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2010 è pari, nella misura intera, a euro 129,79. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a euro 23.362,70 Ovviamente, per l’assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2009, per i procedimenti in corso, continuano ad appli- carsi i valori previsti per il medesimo anno 2009. Assegno di maternità A seguito del suddetto incremento Istat, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2010 al 31.12.2010 è pari a euro 311,27 per complessivi euro 1.556,35. Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferi- mento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, è pari a euro 32.448,22. Le operazioni di riparametrazione dell’Ise dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure indicate nell’allegato al Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337. GIOVEDÌ 8 APRILE 2010 4/DALLA PRIMA PAGINA L a Legge Finanziaria 2010 (L. n.191/09) ha disciplinato lo strumento di tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi introdotto in via sperimentale con l’art. 19, comma 2, del D.l. n.185/08, convertito in L. 2/09, con le integrazioni dell’art. 7 ter della L. 33/09 - ampliandone per l’anno 2010 i requisiti e la misura. Per l’indennità ampliati i requisiti e la misura Istruzioni procedurali COLLABORATORI A PROGETTO Per la gestione delle domande in argomento è in corso di modifica la specifica procedura automatizzata il cui rilascio verrà reso noto dalla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Variazioni al piano dei conti Quadro normativo L’art.2, comma 130, Legge n. 191/09, nel riformulare l’art.19,comma 2 del citato D.l. n.185/08, prevede testualmente: “2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data”. A tale riguardo, fermo restando il contenuto della circolare n. 74 del 2009 per i collaboratori coordinati e continuativi per i quali l’evento “fine lavoro” si è verificato entro il 31.12.2009, si forniscono per l’anno 2010 le seguenti disposizioni: Beneficiari I destinatari sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, D.lgs n. 276/03, cioè i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa. Requisiti e Condizioni L’erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine-lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nel- l’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità di cui al punto 1.4. previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale così come prevista dal comma 10 dell’art. 19 della L. 2/09. Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni: • monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce Uniemens); • dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell’anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata di cui all’art.2,comma 26, L 335/95,comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro; • accredito contributivo nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la Gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità; • assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi; • accredito contributivo nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella Gestione separata almeno tre mensilità. Restano salvi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigente alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che abbiano maturato il diritto entro tale data. Domanda La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla sede Inps territorialmente competente, nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le condizioni di cui al punto 1.2. Prestazione La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una-tantum, pari al 30 % del reddito percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno. Decadenza Ai sensi dell’art.19,comma 10, della L.n.2/2009, richiamato nel comma 130 della L.191/09 “Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del Decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati”. Finanziamento e Monitoraggio L’erogazione della prestazione è prevista nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 20102011 delle risorse assegnate a gravare sulle risorse del Fondo per l’Occupazione di cui all’art.1, comma 7 del D.l. 148/93 convertito nella L. 236/93. Il monitoraggio della spesa sarà effettuato in base alle richieste dei Ministeri Vigilanti. In considerazione del fatto che per la copertura dell’indennità di che trattasi è previsto un finanziamento da parte dello Stato distinto da quello relativo alla copertura dell’indennità di cui all’art. 19, commi 2 e 2-bis, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si pone l’esigenza di evidenziarne gli oneri separatamente da quelli derivanti dall’erogazione di tale ultima indennità. A tal fine è istituito, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, il conto GAU 30/143. Eventuali riaccrediti devono essere rilevati al conto GPA 10/031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice di bilancio di nuova istituzione “03085 - Indennità fine-lavoro parasubordinati - Art.2, comma 130, L. n. 191/2009”. La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti deve essere effettuata ai conti GAU 24/143 e GAU 00/030. L’imputazione al suddetto conto GAU 00/030 viene effettuata, ovviamente, al termine dell’esercizio sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla vigente procedura “recupero crediti per prestazioni” che verrà opportunamente aggiornata. A tal fine, le partite in questione sono contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione: “01105 - Recupero indennità fine-lavoro parasubordinati art.2, comma 130, L. n. 191/2009”. Tale codice di bilancio, con la denominazione di seguito riportata, deve essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: “01105 – Indennità finelavoro parasubordinati indebite art.2, comma 130, L. n. 191/2009”. Naturalmente, per le indennità di fine-lavoro erogate ai lavoratori coordinati e continuativi secondo i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi le istruzioni contabili contenute nel messaggio n. 2742 del 28/01/2010. SOCIETÀ CULTURA LAVORO Confederazione generale Sindacati Autonomi Lavoratori Settimanale di politica e informazione sindacale Direttore MARCO PAOLO NIGI Direttore responsabile FEDERICO DE LELLA Comitato di redazione: Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli Direzione: Amministrazione: Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma Viale Trastevere, 60 Centralino 06/553421- Fax 06/55342150 00153 Roma e-mail: [email protected] Sito internet www.confsal.it Gestione editoriale: Cooperativa editoriale Società Cultura Lavoro s.r.l. Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma iscritta al R.O.C. al n. 9453 La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250 Registrato Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996 Sped. A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma I DCB Roma Stampa: Nuova A.G.E. S.r.l. - Via Montieri, 1/C - 00148 Roma L’organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero tuttavia non essere integralmente accolte. Non si pubblicano articoli già comparsi su altri giornali. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana