STATUTO
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STATUTO
COMPANIES ACTS, 1963-2006 A PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES SOCIETÀ D’INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE FONDO A OMBRELLO A RESPONSABILITÀ LIMITATA DEI FONDI NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PUBLIC LIMITED COMPANY STATUTO WILLIAM FRY Solicitors Fitzwilton House Wilton Place Dublin 2 INDICE I PARTE - PREMESSA ....................................................................................................................................... 6 1. 2. INTERPRETAZIONE .................................................................................................................................. 6 SPESE DI COSTITUZIONE........................................................................................................................ 12 II PARTE - CAPITALE AZIONARIO E DIRITTI ........................................................................................ 12 3. 4. 5. 6. 7. 8. CAPITALE AZIONARIO ........................................................................................................................... 12 ASSEGNAZIONE DI AZIONI .................................................................................................................... 13 AZIONI.................................................................................................................................................. 14 MODIFICA DEI DIRITTI .......................................................................................................................... 15 RESPONSABILITÀ LIMITATA DEI DIVERSI FONDI ................................................................................... 15 TRUST NON AUTORIZZATI ..................................................................................................................... 16 III PARTE - AZIONI ......................................................................................................................................... 16 9. 10. 11. 12. 13. 14. EMISSIONE DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE ........................................................................................... 16 PREZZO D’OFFERTA/DI SOTTOSCRIZIONE PER AZIONE DI CIASCUNA CLASSE ........................................ 18 SOTTOSCRIZIONE MINIMA ..................................................................................................................... 19 ONERI ................................................................................................................................................... 20 SOSPENSIONE DELL’EMISSIONE ............................................................................................................ 20 LIMITAZIONI AGLI AZIONISTI/ALLE PERSONE QUALIFICATE ................................................................. 20 IV PARTE - DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO........................................ 21 15. 16. 17. 18. VALORE PATRIMONIALE NETTO DELLE AZIONI ..................................................................................... 21 ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ .................................................................................................................... 22 PASSIVITÀ IMPUTABILI A CIASCUN FONDO ........................................................................................... 26 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VALUTAZIONE ........................................................................ 28 V PARTE - RIMBORSO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE ........................................................... 28 19. 20. 21. RIMBORSO ............................................................................................................................................ 28 PREZZO DI RIMBORSO ........................................................................................................................... 32 RIMBORSO COATTIVO ........................................................................................................................... 33 VI PARTE - SOSPENSIONE DEI RIMBORSI, DELLE VALUTAZIONI E DELLE CONTRATTAZIONI......................................................................................................................................... 34 22. 23. SOSPENSIONI TEMPORANEE/RINVII ....................................................................................................... 34 NOTIFICA DELLA SOSPENSIONE............................................................................................................. 35 VII PARTE - CONVERSIONI TRA CLASSI DEI FONDI ........................................................................... 36 24. CONVERSIONI TRA CLASSI .................................................................................................................... 36 VIII PARTE - CERTIFICATI E CONFERMA DI PROPRIETÀ ................................................................ 36 25. 26. 27. CONFERMA DI PROPRIETÀ/CERTIFICATI AZIONARI................................................................................ 36 RESIDUO DI AZIONI E CERTIFICATI SOSTITUTIVI ................................................................................... 36 SOSTITUZIONE DI CERTIFICATI .............................................................................................................. 37 IX PARTE - TRASFERIMENTO DI AZIONI................................................................................................ 37 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. PROCEDURA DI TRASFERIMENTO .......................................................................................................... 37 ACQUISTO DI AZIONI DI SOTTOSCRIZIONE ............................................................................................ 38 ISCRIZIONE NEL REGISTRO ................................................................................................................... 38 RIFIUTO DI REGISTRAZIONE DI TRASFERIMENTI .................................................................................... 39 PROCEDURA DI RIFIUTO ........................................................................................................................ 39 SOSPENSIONE DI TRASFERIMENTI ......................................................................................................... 39 CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO ................................................................................ 39 ASSENZA DI ONERI DI REGISTRAZIONE.................................................................................................. 39 2 X PARTE - TRASMISSIONE DI AZIONI ...................................................................................................... 39 36. 37. 38. DECESSO DI UN SOCIO .......................................................................................................................... 39 TRASFERIMENTO/TRASMISSIONE – CIRCOSTANZE PARTICOLARI .......................................................... 40 DIRITTI PRIMA DELLA REGISTRAZIONE ................................................................................................. 40 XI PARTE - VARIAZIONI DEL CAPITALE AZIONARIO ........................................................................ 40 39. 40. 41. AUMENTI DI CAPITALE.......................................................................................................................... 40 CONSOLIDAMENTO, SUDDIVISIONE E ANNULLAMENTO DEL CAPITALE ................................................. 40 RIDUZIONI DI CAPITALE ........................................................................................................................ 41 XII PARTE - ASSEMBLEE GENERALI........................................................................................................ 41 42. 43. 44. 45. ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE ........................................................................................................ 41 ASSEMBLEE GENERALI STRAORDINARIE ............................................................................................... 41 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI .................................................................................... 41 AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEE GENERALI .......................................................................... 41 XIII PARTE - DELIBERE DELLE ASSEMBLEE GENERALI .................................................................. 42 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ARGOMENTI DA DISCUTERE E DELIBERARE........................................................................................... 42 QUORUM DELLE ASSEMBLEE GENERALI................................................................................................ 42 PRESIDENTE DELLE ASSEMBLEE GENERALI ........................................................................................... 43 DIRITTO DEI CONSIGLIERI E DEI REVISORI A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE GENERALI...................... 43 AGGIORNAMENTO DI ASSEMBLEE GENERALI ........................................................................................ 43 ADOZIONE DI DELIBERE ........................................................................................................................ 44 DIRITTO DI RICHIEDERE UNA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO ......................................................... 44 VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO ...................................................................................................... 44 VOTAZIONE DEI SOCI............................................................................................................................ 45 VOTO PREPONDERANTE ........................................................................................................................ 45 VOTAZIONE DEI CONTITOLARI ............................................................................................................. 45 VOTAZIONE DEI TITOLARI IN STATO D’INCAPACITÀ .............................................................................. 45 TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DI UNA VOTAZIONE ......................................................................... 45 NOMINA DI DELEGATO.......................................................................................................................... 46 DEPOSITO DELLE DELEGHE ................................................................................................................... 46 EFFETTI DELLE DELEGHE ...................................................................................................................... 47 EFFETTI DELLA REVOCA DELLA DELEGA O DELL’AUTORIZZAZIONE...................................................... 47 RAPPRESENTANZA DI PERSONE GIURIDICHE ......................................................................................... 47 DELIBERE IN FORMA SCRITTA ............................................................................................................... 47 XIV PARTE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE................................................................................ 48 65. 66. 67. 68. 69. 70. NUMERO DEI CONSIGLIERI ................................................................................................................... 48 DEPOSITO DI AZIONI A GARANZIA ......................................................................................................... 48 EMOLUMENTI ORDINARI DEI CONSIGLIERI............................................................................................ 48 COMPENSO STRAORDINARIO AI CONSIGLIERI ....................................................................................... 48 SPESE DEI CONSIGLIERI ........................................................................................................................ 48 CONSIGLIERI SUPPLENTI ....................................................................................................................... 49 XV PARTE - XV PARTE - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE................................. 49 71. 72. 73. 74. 75. 76. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ..................................................................................... 49 POTERE DI DELEGA ............................................................................................................................... 50 NOMINA DI PROCURATORI .................................................................................................................... 50 PAGAMENTI E RICEVUTE ....................................................................................................................... 50 OBIETTIVI D’INVESTIMENTO ................................................................................................................. 50 POTERI D’INDEBITAMENTO E GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO ............................................... 51 XVI PARTE - NOMINA E REVOCA DEI CONSIGLIERI .......................................................................... 52 77. 78. 79. ELEGGIBILITÀ ....................................................................................................................................... 52 NOMINA DI CONSIGLIERI AGGIUNTIVI .................................................................................................. 52 REVOCA DEI CONSIGLIERI .................................................................................................................... 52 3 XVII PARTE - CARICHE E INTERESSI DEI CONSIGLIERI................................................................... 53 80. 81. 82. CARICHE DIRETTIVE ............................................................................................................................. 53 INTERESSI DEI CONSIGLIERI.................................................................................................................. 54 LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO DEI CONSIGLIERI .......................................................................... 54 XVIII PARTE - LAVORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE................................................... 56 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. CONVOCAZIONE E DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ........................ 56 QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ........................................................ 56 VOTAZIONI ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE....................................................... 56 TELERIUNIONI ...................................................................................................................................... 57 NOMINA DEL PRESIDENTE .................................................................................................................... 57 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRI DOCUMENTI SCRITTI ................................... 57 VALIDITÀ DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ...................................................... 58 VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .................................................................................. 58 XIX PARTE - GESTIONE ................................................................................................................................ 58 91. 92. AMMINISTRATORE ................................................................................................................................ 58 DEPOSITARIO ........................................................................................................................................ 59 XX PARTE - SEGRETARIO ............................................................................................................................ 60 93. 94. NOMINA DEL SEGRETARIO ................................................................................................................... 60 AIUTOSEGRETARIO O SEGRETARIO FACENTE FUNZIONE ....................................................................... 60 XXI PARTE - SIGILLO .................................................................................................................................... 60 95. 96. 97. USO DEL SIGILLO.................................................................................................................................. 60 SIGILLO DA UTILIZZARE ALL’ESTERO ................................................................................................... 60 FIRMA DEGLI ATTI SOTTO SIGILLO ........................................................................................................ 60 XXII PARTE - DIVIDENDI E RISERVE ....................................................................................................... 61 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. DICHIARAZIONE DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI ................................................................................. 61 DIVIDENDI IN ACCONTO ........................................................................................................................ 61 PROVENIENZA DEI DIVIDENDI ............................................................................................................... 61 QUIETANZE........................................................................................................................................... 61 DIVIDENDI IN NATURA .......................................................................................................................... 61 REINVESTIMENTO DEI DIVIDENDI ......................................................................................................... 61 PRIORITÀ IN MATERIA DI GODIMENTO DEI DIVIDENDI ........................................................................... 63 PAGAMENTO DI DIVIDENDI ................................................................................................................... 63 DIVIDENDI NON FRUTTIFERI ................................................................................................................. 63 PAGAMENTO AI TITOLARI A UNA DATA PARTICOLARE .......................................................................... 63 DIVIDENDI NON RECLAMATI ................................................................................................................. 64 PAGAMENTO PROVENIENTE DAL CONTO DI COMPENSAZIONE ............................................................... 64 VALUTA DI PAGAMENTO E OPERAZIONI IN CAMBI ................................................................................. 64 RISERVE ............................................................................................................................................... 64 XXIII PARTE - CAPITALIZZAZIONE DI UTILI O RISERVE ................................................................. 65 112. 113. 114. UTILI E RISERVE DA DISTRIBUIRE.......................................................................................................... 65 UTILI E RISERVE DA NON DISTRIBUIRE .................................................................................................. 65 ESECUZIONE DI EMISSIONI DI AZIONI A CAPITALIZZAZIONE .................................................................. 65 XXIV PARTE - AVVISI .................................................................................................................................... 66 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. AVVISI IN FORMA SCRITTA ................................................................................................................... 66 NOTIFICA DI AVVISI .............................................................................................................................. 66 NOTIFICA AI CONTITOLARI ................................................................................................................... 67 NOTIFICA IN CASO DI TRASFERIMENTO O TRASMISSIONE DI AZIONI ...................................................... 67 FIRMA SUGLI AVVISI ............................................................................................................................. 67 PRESUNZIONE DI RICEVIMENTO DI AVVISI ............................................................................................ 67 DIRITTO A RICEVERE AVVISI ................................................................................................................. 67 4 XXV PARTE - LIQUIDAZIONE ..................................................................................................................... 68 122. 123. RIPARTIZIONE IN CASO DI LIQUIDAZIONE.............................................................................................. 68 RIPARTIZIONE IN NATURA..................................................................................................................... 69 XXVI PARTE - VARIE ..................................................................................................................................... 69 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. DISTRUZIONE DI DOCUMENTI................................................................................................................ 69 CONTABILITÀ ....................................................................................................................................... 70 CONTO DI COMPENSAZIONE .................................................................................................................. 70 TENUTA DI LIBRI CONTABILI ................................................................................................................. 70 APPROVAZIONE DEI BILANCI ................................................................................................................ 70 RELAZIONI............................................................................................................................................ 71 REVISORI .............................................................................................................................................. 71 OPERAZIONI DELL’AMMINISTRATORE E DI ALTRI INCARICATI .............................................................. 71 RESTRIZIONI ALLE MODIFICHE DELLO STATUTO ................................................................................... 72 MANLEVA ............................................................................................................................................ 72 DISPOSIZIONI PREVALENTI ................................................................................................................... 72 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ .......................................................................................................... 73 DISPOSIZIONI SEPARATE ....................................................................................................................... 73 APPENDICE....................................................................................................................................................... 74 BORSE VALORI E MERCATI REGOLAMENTATI ................................................................................................... 74 5 COMPANIES ACTS, 1963-2006 A PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES SOCIETÀ D’INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE FONDO A OMBRELLO STATUTO - di NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PUBLIC LIMITED COMPANY (approvato con delibera straordinaria del 29 giugno 2007 e modificato con delibera straordinaria del 24 settembre 2008 e del 12 giugno 2009) I PARTE - PREMESSA 1. Interpretazione (a) La Società non è soggetta alle direttive che figurano nella Tabella A dell’Appendice 1 al Companies Act irlandese del 1963. (b) Nel presente Statuto i termini riportati qui di seguito sono da intendersi nelle seguenti accezioni: “Amministratore”: qualunque persona fisica o giuridica che sia stata designata e che al momento funga da Amministratore della Società o di ciascun Fondo. Il presente “Statuto”: lo Statuto della Società nella sua forma inizialmente approvata o di volta in volta modificata con Delibera straordinaria. “Autorità di vigilanza finanziaria”: l’Irish Financial Services Regulatory Authority. “Azione di partecipazione” o “Azione”: azione senza valore nominale che rappresenta una quota del capitale della Società emessa ai sensi del presente Statuto e con i diritti previsti da quest’ultimo. “Azione di sottoscrizione”: azione del valore di 1 dollaro statunitense che rappresenta una quota del capitale della Società definita “Azione di sottoscrizione” nel presente Statuto e sottoscritta da o per conto del Gestore ai fini della costituzione della Società. “Azionista”: intestatario di azioni di ciascuna classe della Società. 6 “Borsa irlandese”: The Irish Stock Exchange Limited. “Companies Acts”: i Companies Acts 1963-2006 e tutte le disposizioni e altre prescrizioni di legge tese a modificare, ampliare o riemanare questi stessi in parte o in toto. “Companies Act del 1940”: l’United States Investment Company Act del 1940 e s.m.i. “Companies Act del 1993”: l’United States Securities Act del 1933 e s.m.i. “Companies Act del 1963”: il Companies Act del 1963. “Companies Act del 1983”: il Companies Act (e s.m.i) del 1983. “Companies Act del 1990”: il Companies Act del 1990. “Consiglio di amministrazione”: il Consiglio di amministrazione della Società al momento o eventualmente i Consiglieri presenti a una riunione del Consiglio di amministrazione. “Consiglio”: il Consiglio di amministrazione della Società, nella composizione di volta in volta vigente, ivi compreso il comitato esecutivo debitamente autorizzato. “Conti di compensazione”: conti (uno per ciascun Fondo) detenuti a discrezione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 126. “Contratto di amministrazione”: qualsiasi contratto al momento in vigore tra la Società e l’Amministratore relativo alla nomina e agli obblighi di quest’ultimo. “Contratto di deposito”: qualsiasi contratto al momento in vigore tra la Società e il Depositario relativo alla nomina e agli obblighi di quest’ultimo e che gli conferisce la facoltà di nominare subdepositari. “Contratto di gestione degli investimenti”: qualsiasi contratto al momento in vigore tra la Società e il Gestore degli Investimenti relativo alla nomina e agli obblighi di quest’ultimo. “Data di riferimento”: giorno e ora indicati dal Consiglio di amministrazione nel Prospetto del Fondo entro i quali un determinato evento deve verificarsi. “Delibera ordinaria”: delibera della Società approvata a maggioranza semplice dei voti espressi durante l’assemblea generale. “Delibera straordinaria”: delibera straordinaria approvata dalla Società ai sensi della Sezione 141 del Companies Act del 1963. 7 “Depositario”: qualsiasi persona fisica o giuridica che sia stata designata e che al momento funga da Depositario e Fiduciario di tutte le attività della Società ai sensi del presente Statuto, secondo le disposizioni del Contratto di deposito, con facoltà di nominare subdepositari. “Direttiva”: la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, modificata dalla direttiva 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, dalla direttiva 95/26/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 29 giugno 1995 e dalla direttiva 2001/108/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 21 gennaio 2002 e dalla direttiva 2001/107/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 21 gennaio 2002, se del caso, ed eventuali successive modificazioni. “Dollari statunitensi” o “dollari USA”: la valuta a corso legale degli Stati Uniti. “Firmato”: recante la firma o la rappresentazione di una firma apposta con l’ausilio di mezzi meccanici. “Fondi”: i Fondi costituiti e detenuti ai sensi dell’articolo 7 del presente Statuto che saranno tenuti separati tra loro e a cui saranno accreditate o addebitate tutte le attività e le passività, le entrate e le uscite di pertinenza di ciascuno di essi. “Gestore degli Investimenti”: qualunque persona fisica o giuridica che sia stata designata e che al momento funga da Gestore degli Investimenti della Società o di ciascun Fondo secondo le disposizioni del Contratto di gestione degli investimenti. “Giorni liberi”: riferito al periodo di notifica, escluso il giorno in cui viene data o si ritiene che sia stata data la notifica e il giorno per il quale è data o nel quale entra in vigore. “Giorno di contrattazione”: è da intendersi nella stessa accezione riportata nel Prospetto del Fondo o come qualsiasi altro giorno determinato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione per ciascun Fondo, a condizione che vi siano almeno due Giorni di contrattazione al mese. “Giorno lavorativo”: in riferimento a ciascun Fondo o classe di Azioni, è inteso nella stessa accezione riportata nel Prospetto del Fondo. “Investimento”: qualsiasi investimento autorizzato ai sensi dell’Atto costitutivo della Società e in conformità alle Regulations e al presente Statuto. “Investimento minimo”: importo della sottoscrizione minima iniziale per le Azioni di partecipazione o numero di Azioni di partecipazione della classe in questione stabilito di volta in volta dal Consiglio di amministrazione nel Prospetto di ciascun Fondo. 8 “Investimento minimo aggiuntivo”: importo della sottoscrizione minima da parte di ogni Socio per le Azioni di partecipazione supplementari della classe in questione stabilito di volta in volta dal Consiglio di amministrazione nel Prospetto di ciascun Fondo. “Mercati regolamentati”: borse e/o mercati regolamentati indicati nell’Appendice al presente Statuto. “OICVM”: Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari come indicato nella Direttiva. “Oneri e Imposte”: in riferimento a ciascun Fondo, tutte le imposte di bollo e di altro genere, tasse, oneri governativi, commissioni di intermediazione, bancarie, estere, commissioni e differenziali di cambio, spese di deposito e di subdeposito (relative ad acquisti e vendite), di trasferimento e di registrazione nonché altri oneri e imposte relative all’acquisto originario o all’incremento delle attività del Fondo in questione o alla creazione, emissione, vendita, conversione o riacquisto di azioni o alla vendita o all’acquisto di Azioni di partecipazione o alla vendita o all’acquisto di Investimenti o relative a certificati o altri titoli giunti a scadenza o rimborsabili in riferimento alla o prima della o in relazione alla o derivanti dalla o all’atto della transazione o della negoziazione per cui tali oneri e imposte sono dovuti. Essi non comprendono, tuttavia, le commissioni corrisposte agli agenti per la vendita o l’acquisto di Azioni di partecipazione o qualsivoglia commissione, tassa, onere o costo che potrebbe essere stato preso in considerazione in sede di valutazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni di partecipazione del Fondo in questione. “Ora di valutazione”: ora(e) del Giorno di contrattazione stabilita(e) dal Consiglio di amministrazione per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo. “Organismo d’investimento collettivo”: (i) qualsiasi accordo avente come finalità o effetto di fornire le strutture che consentano alle persone fisiche beneficiarie di un trust di partecipare agli utili o ai redditi derivanti dall’acquisizione, dal possesso, dalla gestione o dalla cessione di investimenti o di qualsiasi altro bene; e (ii) (qualsiasi altro strumento d’investimento analogo a quello descritto al paragrafo (i) della presente definizione (inclusi, a mero titolo esemplificativo, qualunque società d’investimento di tipo aperto, fondo d’investimento o “fonds commun de placement”) e in riferimento a uno qualsiasi di tali organismi d’investimento collettivo, per “quota” si intende una qualsivoglia quota, azione o altra partecipazione (indipendentemente dalla sua definizione) analoga in tali organismi d’investimento collettivo. 9 “Partecipazione minima”: Azioni di partecipazione di uno o più Fondi aventi un valore complessivo pari all’importo minimo stabilito dal Consiglio di amministrazione. “Per iscritto”: qualsiasi scritto, stampa, litografia o fotografia o qualsiasi altro mezzo sostitutivo della scrittura o sia l’uno che l’altro. “Periodo d’offerta iniziale”: periodo stabilito dal Consiglio di amministrazione per ogni classe di Azioni di partecipazione di ciascun Fondo durante il quale le Azioni di partecipazione sono dapprima offerte al Prezzo d’offerta iniziale. “Prezzo d’offerta”: somma del Prezzo di sottoscrizione e dell’eventuale commissione d’entrata applicata alle Azioni di partecipazione di un determinato Fondo. “Prezzo di rimborso”: prezzo al quale le Azioni di partecipazione di ciascun Fondo sono riacquistate o rimborsate, calcolato ai sensi dell’articolo 21. “Prezzo di sottoscrizione”: prezzo al quale le Azioni di partecipazione di ciascuna classe possono essere sottoscritte in base al calcolo e alle disposizioni contenute nel presente Statuto. “Prezzo(i) d’offerta iniziale(i)”: prezzo(i) di vendita o di sottoscrizione delle Azioni di partecipazione di ciascun Fondo durante il Periodo d’offerta iniziale. “Prospetto”: qualsiasi prospetto o sua integrazione pubblicato di volta in volta dalla Società in relazione all’acquisto o alla sottoscrizione di Azioni di partecipazione di ciascuna classe. “Registro”: il Registro dei soci da tenersi ai sensi della Sezione 116 del Companies Act del 1963. “Regulations”: le Regulations 2003 dell’Irlanda (SI N. 211 del 2003) in merito alla legislazione delle Comunità europee (Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari), modificate dalle Regulations 2003 dell’Irlanda (SI N. 212 del 2003) in merito alla legislazione delle Comunità europee (Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) (e s.m.i), ed eventuali successive modificazioni e qualsiasi altra disposizione che può essere stabilita di volta in volta in conformità alle stesse dall’Autorità di vigilanza finanziaria a cui può essere soggetta la Società. “Revisori”; i revisori della Società al momento. “Rimborso”: indica il riacquisto; il “rimborso” sarà determinato di conseguenza. “Sede”: sede legale della Società. “Segretario”: qualunque persona designata dal Consiglio di amministrazione a svolgere le mansioni di Segretario della Società. 10 “Sigillo”: sigillo normalmente utilizzato dalla Società. “Società”: la Società il cui nome figura nel titolo del presente Statuto. “Socio”: persona al momento iscritta come titolare di Azioni di partecipazione nel Registro dei soci tenuto dalla Società o per conto di quest’ultima. “Soggetto statunitense”: è da intendersi nella stessa accezione riportata nel Prospetto del Fondo nonché come qualsiasi entità costituita da o per conto di uno qualunque di tali soggetti al fine di investire nella Società. Ai fini della presente definizione, per “residente”si intende qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti indipendentemente dalla quantità di tempo che vi trascorre. “Stati Uniti” o “USA”: è da intendersi nella stessa accezione riportata nel Prospetto del Fondo. “Stato”: Irlanda. “Titolare qualificato”: è da intendersi nell’accezione riportata nel Prospetto del Fondo. “Titolare”: titolare di azioni. “Valore patrimoniale netto” o “Valore patrimoniale netto di una classe di Azioni di partecipazione”: importo definito ai sensi degli articoli 16-19 del presente Statuto. “Valuta di base”: in riferimento a qualsiasi Classe di azioni, la valuta in cui sono emesse le azioni e che può essere modificata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. (c) Ai termini e alle espressioni contenuti nel presente Statuto cui non sia stata espressamente assegnata una diversa accezione si considera attribuito, ove il contesto non richieda altrimenti, lo stesso significato previsto dai Companies Acts, ad esclusione delle modifiche legislative non ancora in vigore al momento in cui il presente Statuto ha assunto valore vincolante per la Società. (d) Il riferimento a singoli articoli è da intendersi come riferimento a singoli articoli del presente Statuto; qualsiasi riferimento in un articolo a un paragrafo o a un punto di un paragrafo è da intendersi come riferimento a un paragrafo o a un punto di un paragrafo dell’articolo che contiene tale riferimento, a meno che dal contesto non si evinca il riferimento a un’altra disposizione. (e) I titoli e i sottotitoli che figurano nel presente Statuto sono stati inseriti esclusivamente per comodità di consultazione; di conseguenza, essi non vanno considerati parte integrante dello stesso e non dovranno influire in alcun modo sulla sua decodifica o interpretazione. 11 2. (f) Nel presente Statuto, il genere maschile include il femminile e viceversa, il singolare include il plurale e viceversa, e i termini riferiti a persone fisiche comprendono anche imprese o società (che si tratti o meno di soggetti giuridici). (g) Il riferimento a normative e a disposizioni di legge comprende il riferimento a qualsiasi norma successiva o modifica al momento in vigore. (h) Salvo esplicita indicazione del contrario, l’orario è da intendersi riferito all’ora locale irlandese. (i) Il termine “valuta” è riferito alla valuta in cui è denominato il Fondo in questione. Spese di costituzione Tutti gli oneri e le spese relativi alla costituzione della Società (ivi comprese le spese di quotazione) nonché gli emolumenti dei suoi consulenti saranno a suo carico e verranno ammortizzati nell’arco dei primi cinque esercizi finanziari o in un periodo diverso stabilito dal Consiglio di amministrazione. Tutti gli oneri e le spese relativi alla ricostituzione della Società (ivi comprese le spese di quotazione) e gli emolumenti dei suoi consulenti saranno a suo carico e verranno ammortizzati nell’arco dei primi cinque esercizi finanziari (a decorrere dall’esercizio finanziario 2000/2001) o in un periodo diverso stabilito dal Consiglio di amministrazione. Le spese di costituzione e ricostituzione dovute saranno ripartite tra i vari Fondi creati dalla Società durante tali periodi secondo i termini e le modalità ritenuti congrui ed equi dal Consiglio di amministrazione (previo consenso del Depositario), a condizione che ciascun Fondo sostenga le proprie spese di costituzione e di quotazione alla Borsa irlandese. Gli oneri e le spese relative a ciascun Fondo e a ognuna delle sue classi dovranno essere riportati nel Supplemento. II PARTE - CAPITALE AZIONARIO E DIRITTI 3. Capitale azionario (a) Il capitale azionario iniziale della Società ammonta a 70.000 dollari USA suddivisi in 70.000 Azioni di sottoscrizione di un valore di 1 dollaro ciascuna e 5.000.000.000 azioni senza valore nominale designate come azioni non classificate, ognuna delle quali comporta i diritti previsti nel presente Statuto. Le azioni non classificate possono essere emesse sotto forma di Azioni di partecipazione. (b) Il numero di azioni in circolazione non sarà inferiore al numero previsto dalla legge (attualmente pari a sette) né superiore a 70.000 Azioni di sottoscrizione e a 5.000.000.000 azioni senza valore nominale. (c) Il valore effettivo del capitale azionario versato della Società sarà sempre pari al valore delle attività della Società di qualsiasi genere al netto delle passività. (d) Su richiesta di qualsiasi titolare, ma ferme restando le restrizioni previste dal presente Statuto, le Azioni di Partecipazione della Società potranno essere acquistate o rimborsate direttamente o indirettamente dalla Società a valere sulle proprie attività. 12 4. Assegnazione di Azioni (a) Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di emettere azioni non classificate che rappresentano quote del capitale della Società sotto forma di Azioni di partecipazione di un determinato Fondo e, se necessario, di una classe specifica di un Fondo. La Società è un fondo d’investimento a ombrello e il Consiglio di amministrazione può suddividere le Azioni di partecipazione in diverse classi nelle valute che ritiene opportune e assegnare una o più classi a un Fondo distinto e separato. All’atto o prima dell’emissione di qualunque Azione di partecipazione, il Consiglio di amministrazione dovrà precisare la classe e il Fondo a cui essa è assegnata. (b) Tutti gli importi dovuti per o in relazione alle Azioni di partecipazione (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, quelli di sottoscrizione e di riacquisto delle stesse) dovranno essere versati nella valuta in cui è denominata l’Azione di partecipazione in questione o in una valuta diversa stabilita dal Consiglio di amministrazione in generale o in riferimento a una determinata classe di Azioni di partecipazione o nel caso specifico. (c) In sede di approvazione dello Statuto o immediatamente dopo, i Fondi costituiti o la cui costituzione era inizialmente prevista sono/saranno i seguenti: (i) (ii) Loomis Sayles Multisector Income Fund (già IXIS Loomis Sayles Bond) Loomis Sayles Institutional High Income Fund (già IXIS Loomis Sayles High Yield) (iii) Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (già IXIS Loomis Sayles Global Opportunistic Bond) Altri fondi potranno essere costituiti previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria. (d) A sua totale discrezione il Consiglio di amministrazione può respingere qualsiasi richiesta di Azioni di partecipazione della Società o accettare, in parte o in toto, qualunque richiesta senza dover motivare la propria decisione. (e) Il Consiglio di amministrazione è autorizzato in maniera generale a esercitare incondizionatamente tutti i poteri della Società per assegnare i titoli in questione ai sensi della Sezione 20 del Companies Act del 1983. Il numero massimo di titoli in questione che possono essere assegnati in virtù dei poteri conferiti in questa sede sarà pari al numero dei titoli in questione che rappresentano quote del capitale della Società autorizzati ma non emessi di volta in volta e al momento, a condizione però che qualsiasi azione riacquistata venga considerata come mai emessa ai fini del calcolo del numero massimo di azioni che possono essere emesse. (f) Fatti salvi i diritti speciali precedentemente conferiti ai titolari delle azioni o classi di azioni esistenti, ciascuna azione della Società potrà essere emessa con i diritti privilegiati, differiti o di altro genere o con le restrizioni, in merito ai dividendi, al voto, alla restituzione del capitale o altro, stabiliti di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. 13 5. (g) Fatto salvo quanto precede, le Azioni di partecipazione della Società saranno a disposizione del Consiglio di amministrazione (ferme restando le disposizioni dei Companies Acts), il quale avrà la facoltà di assegnarle, vendere opzioni su di esse o cederle altrimenti a tali persone secondo i termini e le modalità e nei tempi che riterrà nell’interesse della Società e dei Soci. (h) Fatte salve le disposizioni dei Companies Acts e dell’Autorità di vigilanza finanziaria, le Azioni di partecipazione di ciascun Fondo potranno essere acquistate tramite sottoscrizione o trasferimento a pagamento, o rimborsate, da un altro Fondo ai fini degli investimenti incrociati tra i singoli Fondi. Azioni (a) Azioni di partecipazione rimborsabili. (i) Le Azioni di partecipazione possono essere emesse solo sotto forma di azioni interamente liberate e senza valore nominale. (ii) Il valore effettivo del capitale azionario versato di ciascuna classe di Azioni di partecipazione della Società sarà sempre pari al Valore patrimoniale netto di tale classe di Azioni di partecipazione. (iii) I diritti e le restrizioni associati alle Azioni di partecipazione saranno i seguenti: (b) A. I titolari di Azioni di partecipazione intere avranno diritto, in una votazione per alzata di mano, a un voto ciascuno e, in una votazione a scrutinio segreto, a un voto per Azione di partecipazione, B. nonché ai dividendi che il Consiglio di amministrazione comunicherà di volta in volta; C. in caso di liquidazione o scioglimento della Società, essi godranno dei diritti di cui all’articolo 122(b). Azioni di sottoscrizione (i) Le Azioni di sottoscrizione saranno emesse esclusivamente al loro valore nominale pari a 1 dollaro USA ciascuna. (ii) Qualsiasi Azione di sottoscrizione che non sia in possesso del Gestore degli Investimenti o dei suoi rappresentanti dovrà essere requisita ai sensi dell’articolo 31 del presente Statuto. (iii) I titolari di Azioni di sottoscrizione avranno diritto, in una votazione per alzata di mano, a un voto ciascuno e, in una votazione a scrutinio segreto, a un voto per Azione di sottoscrizione. (iv) I titolari di Azioni di sottoscrizione non avranno diritto ad alcun dividendo in relazione alle Azioni detenute. 14 6. 7. Modifica dei diritti (a) I diritti relativi a qualsiasi classe di azioni, indipendentemente dalla liquidazione o meno della Società, possono essere modificati o revocati con il consenso scritto dei titolari dei tre quarti delle azioni emesse di tale classe, o tramite delibera straordinaria approvata in occasione di un’assemblea generale dei titolari delle azioni di tale classe appositamente convocata. Ognuna di queste assemblee sarà soggetta alle disposizioni del presente Statuto in merito alle assemblee generali, ma il quorum richiesto per ognuna di esse, salvo nel caso in cui la riunione sia aggiornata, sarà di due persone titolari delle azioni della classe in questione o in possesso della necessaria delega e, qualora la riunione sia aggiornata, di una persona titolare di azioni della classe in questione o in possesso della necessaria delega. Qualunque titolare di azioni della classe in questione presente all’assemblea o rappresentato mediante delega può richiedere la votazione a scrutinio segreto. (b) I diritti conferiti ai titolari di azioni di ciascuna classe emesse con diritti privilegiati o di altro genere non potranno essere ritenuti modificati dalla creazione o dall’emissione di altre azioni considerate di pari grado (pari passu), salvo esplicita indicazione del contrario nelle condizioni di emissione delle azioni di tale classe. Responsabilità limitata dei diversi Fondi Tutti gli importi dovuti diversi dall’eventuale commissione d’entrata ai sensi dell’articolo 12 percepiti dalla Società per l’assegnazione o l’emissione di Azioni di partecipazione di ciascuna classe insieme a tutti gli Investimenti in cui tali importi sono investiti o reinvestiti e tutti i redditi, i proventi, gli utili e i ricavi ad essi relativi saranno depositati su un apposito conto e tenuti separati nel Fondo a cui appartiene tale classe da tutti gli altri averi della Società ai quali si applicano le seguenti disposizioni: (a) per ogni singolo Fondo dovranno essere tenute scritture contabili e compilati bilanci separati nella valuta di base rispettiva; (b) le attività di ciascun Fondo saranno di proprietà esclusiva dello stesso, dovranno essere tenute separate dalle attività degli altri Fondi nelle scritture contabili del Depositario, non potranno essere utilizzate (salvo quanto disposto dai Companies Acts) per far fronte direttamente o indirettamente alle passività o ai crediti fatti valere nei confronti di qualsiasi altro Fondo e non saranno disponibili per fini di questo genere. (c) i ricavi relativi all’emissione di ciascuna classe di Azioni di partecipazione saranno accreditati al Fondo in questione costituito per quella determinata classe di Azioni di partecipazione, le attività e le passività nonché le entrate e le uscite ad esso imputabili saranno addebitate/accreditate a tale Fondo secondo le disposizioni del presente Statuto. (d) nel caso in cui un’attività sia derivata da un’altra, l’attività derivata sarà imputata allo stesso Fondo di cui fanno parte le attività da cui essa è stata ricavata, e ad ogni rivalutazione di un’attività l’aumento o la diminuzione di valore sarà imputato al Fondo in questione. 15 (e) 8. qualora un’attività o una passività della Società non possa essere considerata imputabile a un determinato Fondo, il Consiglio di amministrazione potrà decidere, a sua discrezione, previa autorizzazione dei Revisori, come ripartire tale attività o passività tra i Fondi. Esso avrà inoltre la facoltà, in qualsiasi momento e di volta in volta previa autorizzazione dei Revisori, di modificare i criteri di ripartizione, fermo restando che l’autorizzazione dei Revisori non è necessaria nei casi in cui l’attività o la passività venga ripartita tra tutti i Fondi in misura proporzionale al Valore patrimoniale netto di ognuno di essi. Trust non autorizzati Fatte salve le disposizioni di legge, nessuno sarà autorizzato dalla Società a detenere Azioni nell’ambito di un trust. La Società non si impegna né sarà tenuta in alcun modo a riconoscere (neanche in presenza di una notifica in merito) un interesse beneficiario, potenziale, futuro o parziale in qualsiasi azione o (se non diversamente stabilito dal presente Statuto o dalla legge) qualunque altro diritto in relazione a qualsivoglia azione, ad eccezione del diritto incondizionato dell’intestatario all’azione nella sua interezza. Ciò non preclude alla Società la possibilità di richiedere a un Socio o a un cessionario di azioni di fornirle informazioni sul beneficiario economico di ciascuna di esse nel caso in cui ne abbia ragionevolmente bisogno. III PARTE - AZIONI 9. Emissione di Azioni di partecipazione (a) Fatto salvo quanto segue, la Società, al ricevimento da parte sua o dei suoi agenti autorizzati di: (i) una richiesta irrevocabile di Azioni di partecipazione nella forma stabilita di volta in volta dal Consiglio di amministrazione; (ii) dichiarazioni in merito alla residenza del richiedente o altro, secondo quanto richiesto di volta in volta dal Consiglio di amministrazione; ha la facoltà di emettere Azioni di partecipazione di qualsiasi classe al Prezzo d’offerta di ciascuna classe di Azioni di partecipazione fissato ai sensi dell’articolo 10 del presente Statuto, o a condizione che sia pervenuta la richiesta di cui al precedente punto (a)(i), può assegnare tale classe di Azioni di partecipazione in attesa di ricezione dei fondi disponibili e/o delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al precedente punto (a)(ii). Gli originali dei Moduli di richiesta inviati via fax dovranno essere spediti per posta e giungere a destinazione entro il numero di Giorni lavorativi dalla ricezione di tali richieste stabilito dal Consiglio di amministrazione. Il mancato inoltro dei suddetti originali entro i termini stabiliti può comportare, a discrezione dell’Amministrazione, il rimborso coattivo delle Azioni in questione ai sensi del presente Statuto. (b) Il pagamento delle Azioni di partecipazione sarà effettuato nella valuta, nei tempi, nei luoghi, secondo le modalità e alle persone che agiscono per conto della Società stabiliti di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. 16 (c) Se il pagamento in fondi disponibili in relazione a una sottoscrizione non è pervenuto alla “Data di riferimento”, l’assegnazione di azioni potrà essere annullata. Nel caso in cui gli importi di sottoscrizione non siano disponibili per mancata copertura del conto, l’assegnazione di azioni richiesta sarà annullata. In entrambi i casi e fermo restando l’annullamento della richiesta, il Consiglio di amministrazione può addebitare al richiedente le spese sostenute da quest’ultimo o dalla Società per qualunque perdita subita da qualsiasi Fondo per la mancata ricezione o la mancata copertura del conto. Per poter coprire tali spese il Consiglio di amministrazione ha inoltre il diritto di vendere, in parte o in toto, le Azioni di partecipazione della classe in questione o di qualsiasi altra classe della Società appartenenti al richiedente. (d) L’emissione o l’assegnazione delle Azioni di partecipazione ai sensi del presente articolo avverrà il Giorno di contrattazione in cui è pervenuta la richiesta, a condizione che essa giunga, nel caso di una richiesta da inoltrare nel Periodo d’offerta iniziale, prima che siano decorsi i termini, e, qualora si tratti di una richiesta presentata dopo il Periodo d’offerta iniziale, non oltre la Data di riferimento relativa alla sua ricezione. Le richieste pervenute oltre la Data di riferimento saranno trattate come richieste di Azioni di partecipazione il Giorno di contrattazione successivo alla ricezione. (e) A discrezione del Consiglio di amministrazione, la Società potrà dare seguito a qualsiasi richiesta di assegnazione di Azioni di partecipazione di qualunque classe disponendo il trasferimento al richiedente di Azioni di partecipazione interamente liberate di tale classe e la data di decorrenza del trasferimento sarà il Giorno di contrattazione in questione. In tal caso, il riferimento contenuto nel presente Statuto all’assegnazione di Azioni di partecipazione sarà da intendersi, ove opportuno, come riferimento all’ordine di trasferimento delle Azioni di partecipazione. (f) Ai fini del presente Statuto: (g) (i) le Azioni di partecipazione della classe in questione che sono state assegnate ma non emesse il Giorno di contrattazione saranno considerate in circolazione alla ricezione del relativo pagamento; le Azioni di partecipazione della classe in questione la cui assegnazione è stata annullata e i cui importi di sottoscrizione non sono stati restituiti al richiedente il Giorno di contrattazione o prima di quella data saranno considerate non emesse alla chiusura della giornata in cui la richiesta è stata annullata; e (ii) le Azioni di partecipazione della classe in questione che sono state riacquistate il Giorno di contrattazione ai sensi dell’articolo 19 saranno considerate non più in circolazione alla chiusura del Giorno di contrattazione in cui sono state riacquistate. Qualora l’importo percepito in relazione alle Azioni di partecipazione richieste non sia un multiplo intero del Prezzo d’offerta nel Prospetto del Fondo può essere disposto quanto segue: 17 (i) se l’importo è uguale o maggiore di 0,0001 del Prezzo d’offerta di un’Azione di partecipazione, una frazione di quest’ultima sarà assegnata al nuovo socio che figurerà come intestatario di tale frazione; e (ii) se l’importo è minore di 0,0001 del Prezzo d’offerta di un’Azione di partecipazione, esso non sarà restituito al richiedente, ma sarà pagabile alla Società per indennizzarla delle spese amministrative sostenute. Il Consiglio di amministrazione può inoltre decidere di non restituire gli importi percepiti in relazione alle Azioni di partecipazione inferiori a un’unità di ciascuna valuta di denominazione secondo quanto stabilito dal Consiglio stesso. I diritti e i vantaggi dei titolari delle Azioni di partecipazione ai sensi del presente Statuto sono riconosciuti ai titolari di frazioni di Azioni in misura proporzionale alle frazioni di Azioni detenute e, ove il contesto non richieda altrimenti e salvo indicazioni diverse qui riportate, il riferimento contenuto nel presente Statuto alle “Azioni di partecipazione” comprende anche le frazioni di Azioni di partecipazione. In deroga alle disposizioni del presente Statuto, i titolari di frazioni di Azioni di partecipazione non possono esercitare il diritto di voto in relazione a tali frazioni di Azioni di partecipazione. 10. Prezzo d’offerta/di sottoscrizione per Azione di ciascuna classe (a) Il(I) Prezzo(i) d’offerta iniziale(i) per Azione a cui le Azioni di ciascuna classe sono assegnate e emesse durante il Periodo d’offerta iniziale sarà fissato dal Consiglio di amministrazione. (b) Fatto salvo quanto disposto al paragrafo (c), il Prezzo di sottoscrizione per Azione di ciascuna classe da emettere successivamente al Periodo d’offerta iniziale sarà fissato come segue: (i) stabilendo il Valore patrimoniale netto di ciascuna classe di Azioni calcolato in base all’Ora di valutazione del Giorno di contrattazione in cui la sottoscrizione deve essere effettuata ai sensi degli articoli 15-18 del presente Statuto maggiorato di un importo ritenuto congruo dal Consiglio di amministrazione per coprire Oneri e Imposte; e (ii) dividendo l’importo calcolato al precedente punto (i) per il numero di Azioni di tale classe del Fondo in circolazione o ritenute in circolazione all’Ora di valutazione in questione; e (iii) arrotondando, se necessario, il risultato alla seconda, terza o quarta cifra decimale, a seconda di quanto ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione, nella valuta di denominazione delle Azioni. (c) Le Azioni saranno emesse per gli Azionisti al loro Valore patrimoniale netto il Giorno di contrattazione in questione laddove essi abbiano richiesto il rimborso di un uguale numero di Azioni del medesimo Fondo quello stesso Giorno di contrattazione. 18 (d) Fermo restando quanto previsto nelle Regulations, ciascun Giorno di contrattazione il Consiglio di amministrazione potrà emettere Azioni di ogni classe il cui regolamento avverrà attraverso il conferimento al Depositario per conto della Società di ciascun Investimento e in relazione al quale si applicheranno le seguenti disposizioni: (i) nel caso di una persona che non sia già Azionista non sarà emessa alcuna Azione fin quando essa non avrà compilato e consegnato alla Società o a un suo agente debitamente autorizzato il Modulo di richiesta previsto nel presente Statuto e non prima che abbia soddisfatto tutti i requisiti posti dal Consiglio di amministrazione, da ciascun distributore e dall’Amministratore in merito alla richiesta; (ii) la natura degli Investimenti trasferiti in un determinato Fondo è tale da farli rientrare nella categoria degli Investimenti di tale Fondo in base agli obiettivi e alle politiche d’investimento nonché alle restrizioni agli investimenti del Fondo in questione; (iii) non sarà emessa alcuna Azione fino a quando gli Investimenti non saranno stati conferiti al Depositario o a uno dei subdepositari per la piena soddisfazione del Depositario e non prima che il Depositario sia convinto che le modalità di regolamento non siano tali da recare pregiudizio agli Azionisti esistenti del Fondo in questione; (iv) il Consiglio di amministrazione appura che le modalità dello scambio non siano tali da recare pregiudizio agli altri Azionisti, fermo restando che tale scambio sarà effettuato in modo tale (ivi compreso l’accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese che lo scambio comporta e le eventuali commissioni d’entrata che avrebbero dovuto essere applicate nel caso di emissione per contanti) che le Azioni emesse non siano in numero superiore a quelle che sarebbero state emesse in caso di pagamento in contanti per un importo pari al valore degli Investimenti in questione calcolati in conformità ai principi definiti all’articolo 16(b). Tale ammontare può essere maggiorato di un importo ritenuto congruo dal Consiglio di amministrazione per coprire gli Oneri e le Imposte che sarebbero stati sostenuti dal Fondo in questione per l’acquisto in contanti degli Investimenti o diminuito di un importo ritenuto congruo dal Consiglio di amministrazione per coprire gli Oneri e le Imposte da versare alla classe del Fondo in questione per l’acquisizione diretta degli Investimenti da parte del Fondo stesso. 11. Sottoscrizione minima Il Consiglio di amministrazione può rifiutarsi di emettere Azioni per soddisfare qualsiasi richiesta a meno che: (i) l’importo del valore delle Azioni a cui si riferisce la richiesta sia uguale o maggiore dell’Investimento minimo o del corrispettivo in un’altra valuta o dell’importo stabilito di volta in volta dal Consiglio di amministrazione per ciascuna classe di Azioni; oppure 19 (ii) l’investimento minimo in classi di Azioni stabilito di volta in volta dal Consiglio di amministrazione in presenza di una richiesta di Azioni di due o più classi a condizione che l’importo complessivo del valore delle Azioni a cui si riferisce la richiesta non sia inferiore alla Partecipazione minima; oppure (iii) il richiedente sia già titolare delle Azioni e l’importo del valore delle Azioni a cui si riferisce la richiesta sia uguale o maggiore dell’Investimento minimo aggiuntivo o di un importo diverso stabilito dal Consiglio di amministrazione. 12. Oneri A sua totale discrezione, il Consiglio di amministrazione può richiedere a qualsiasi persona a cui deve essere assegnata una classe di Azioni di versare alla Società, a suo esclusivo vantaggio, (e/o alla/e persona/e incaricata/e dal Consiglio di amministrazione di promuovere la sottoscrizione e la distribuzione di Azioni) una commissione d’entrata a un tasso stabilito dallo stesso Consiglio di amministrazione in base all’importo complessivo sottoscritto ma non superiore per ogni Azione da assegnare al 3% del Valore patrimoniale netto di tale Azione arrotondato per eccesso alla quarta cifra decimale nella valuta di denominazione di tali Azioni. Il Giorno di contrattazione il Consiglio di amministrazione ha la facoltà applicare ai richiedenti importi diversi per quanto riguarda la commissione d’entrata da versare alla Società o a uno dei suoi agenti debitamente autorizzati o da prelevare su ciascuna classe di Azioni (entro il massimale sopraindicato). Il Prezzo d’offerta sarà dato dalla somma del Prezzo di sottoscrizione e della commissione d’entrata. 13. Sospensione dell’emissione Non verrà assegnata né emessa nessuna Azione di nessuna classe nei periodi nei quali la determinazione del Valore patrimoniale netto di tale classe di Azioni è sospesa ai sensi del presente Statuto, eccezion fatta per quelle le cui richieste sono già state ricevute e accettate dalla Società o dal suo agente autorizzato. 14. Limitazioni agli Azionisti/alle Persone qualificate (a) Nessuno può vendere Azioni a chiunque non sia un Titolare qualificato. (b) Fermo restando quanto disposto in precedenza, il Consiglio di amministrazione avrà la facoltà (ma in nessun caso l’obbligo) di imporre le restrizioni che riterrà necessarie al fine di garantire che nessuna Azione di nessuna classe sia acquisita o detenuta direttamente o in qualità di beneficiario da: (i) chiunque non sia un Titolare qualificato; oppure (ii) chiunque in circostanze (in grado o meno di influire direttamente o indirettamente su tali/e persona/e, isolatamente o in relazione a qualsiasi altra persona collegata, o qualunque altra circostanza ritenuta pertinente dal Consiglio di amministrazione) che, a giudizio del Consiglio di 20 amministrazione, possono far sì che la Società sia soggetta a imposizione fiscale o a un danno pecuniario a cui altrimenti la Società non sarebbe stat soggetta oppure che la Società debba registrarsi ai sensi dell’Act del 1940 o della normativa successiva o registrare qualsiasi classe dei suoi titoli ai sensi dell’Act del 1933 o della normativa successiva. (iii) Nessuno che non sia un Titolare qualificato potrà essere o rimanere registrato come titolare di Azioni; il Consiglio di amministrazione, in presenza di una richiesta relativa a qualunque classe di Azioni o (secondo quanto previsto nel presente Statuto) di una richiesta di trasferimento di qualunque classe di Azioni, o in qualsiasi altro momento e di volta in volta, può richiedere che gli sia fornita la prova di questa circostanza nella misura che a sua discrezione riterrà sufficiente, e in mancanza di una prova a suo giudizio pienamente soddisfacente, il riacquisto o il trasferimento di tali azioni ai sensi del presente Statuto. (iv) Un titolare di qualsiasi classe di Azioni che cessi di essere un Titolare qualificato dovrà immediatamente inoltrare alla Società un avviso di riacquisto relativo a tali azioni o trasferirle a un Titolare qualificato. (v) Qualora il Consiglio di amministrazione ritenga, a sua totale discrezione, che un titolare di una classe di Azioni non sia un Titolare qualificato (o che non rispondesse a tali requisiti mentre era registrato come titolare di tali azioni), potrà richiedere il riacquisto o il trasferimento di tali Azioni ai sensi dell’articolo 19 del presente Statuto. IV PARTE - DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO 15. Valore patrimoniale netto delle Azioni (a) Il Valore patrimoniale netto di un Fondo sarà il valore di tutte le attività che lo compongono al netto di tutte le passività ad esso imputabili, conformemente alle Regulations. (b) Il valore delle attività e passività di cui al precedente punto (a) sarà determinato conformemente alle norme di valutazione riportate negli articoli da 16 a 18 incluso. (c) Il Valore patrimoniale netto di un Fondo sarà espresso nella Valuta di base nella quale esso è denominato (convertito ove necessario al tasso di cambio ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione). (d) Il Valore patrimoniale netto di una classe di Azioni di un Fondo sarà calcolato come segue: (i) per ciascuna classe di Azioni si determina il coefficiente di assegnazione dividendo la cifra calcolata per ogni classe secondo il successivo punto A per quella calcolata secondo il successivo punto B; 21 (ii) A. si somma il Valore patrimoniale netto di ciascuna classe di Azioni, quale determinato all’Ora di valutazione precedente, al valore dell’attività degli azionisti (ossia, sottoscrizioni/rimborsi netti determinati all’Ora di valutazione precedente) all’Ora di valutazione corrente per ciascuna classe di Azioni; B. si somma il totale dei Valori patrimoniali netti di tutte le classi di Azioni, quale determinato all’Ora di valutazione precedente, al valore dell’attività degli Azionisti (ossia, sottoscrizioni/rimborsi netti determinati all’Ora di valutazione precedente) all’Ora di valutazione corrente per tutte le classi di Azioni; si assegnano a ciascuna classe di Azioni il reddito, le spese, gli utili e le perdite realizzati e non realizzati, maturati all’Ora di valutazione corrente, laddove l’importo da assegnare è calcolato moltiplicando il totale degli importi maturati per il coefficiente determinato al punto (i); (iii) si sommano le cifre di cui al punto (ii) assegnate a ciascuna classe di Azioni alle spese maturate, alle distribuzioni dichiarate e al valore dell’attività degli azionisti (ossia sottoscrizioni/rimborsi netti) all’Ora di valutazione corrente, imputabili esclusivamente a ciascuna classe specifica di Azioni. Le spese imputabili a una specifica classe di Azioni sono soltanto quelle che le competono. (iv) si sommano i risultati del punto (iii) ottenuti per ciascuna classe di Azioni al Valore patrimoniale netto risultante alla precedente Ora di Valutazione della rispettiva classe di Azioni; 16. (e) I costi e le perdite/guadagni derivanti da contratti stipulati (fermo il disposto dell’articolo 75 (d)) a scopo di copertura del rischio valutario a beneficio di una determinata classe di un Fondo (nei casi in cui la valuta della classe in questione sia diversa da quella di base del Fondo) sono imputabili esclusivamente alla classe interessata. (f) Il Valore patrimoniale netto di una classe di Azioni di un Fondo sarà espresso nella valuta di base nella quale il Fondo è denominato (ma nel caso in cui la valuta della classe in questione sia diversa dalla valuta di base del Fondo, sarà espresso nella valuta in cui è denominata la classe in questione) (convertito, se necessario, al tasso di cambio ritenuto opportuno dagli Amministratori). (g) Il Valore patrimoniale netto dell’Azione di una classe sarà determinato dividendo il Valore patrimoniale netto di tale classe per il numero di Azioni che la costituiscono e sono ritenute essere in circolazione. Attività della Società (a) Le attività della Società s’intendono comprendere, tra le altre: (i) tutte le liquidità in cassa, in deposito o a vista, compresi i relativi interessi maturati e tutti i crediti; 22 (ii) tutti gli effetti, le cambiali a vista, i certificati di deposito e i pagherò cambiari; (iii) obbligazioni, contratti a termine su divise, notes a termine, azioni, titoli di partecipazione, quote di organismi d’investimento collettivo/fondi comuni d’investimento, obbligazioni non garantite, obbligazioni irredimibili, diritti di sottoscrizione, warrant, contratti future, di opzione, di swap, titoli a reddito fisso e variabile, titoli il cui rendimento e/o valore di rimborso è calcolato con riferimento a indici, prezzi e tassi, strumenti finanziari e altri investimenti mobiliari detenuti o negoziati dalla Società e diversi da diritti e titoli di sua emissione; (iv) titoli, dividendi e distribuzioni in contanti dovuti alla Società e non ancora ricevuti, ma da essa dichiarati agli Azionisti iscritti nel Registro a una data coincidente o precedente a quella in cui è determinato il Valore patrimoniale netto; (v) interessi maturati su titoli fruttiferi detenuti dalla Società, tranne nel caso in cui gli stessi siano compresi o considerati nel valore in linea capitale dei titoli in questione; (vi) tutti gli altri Investimenti della Società; (vii) le spese di costituzione imputabili alla Società e quelle di emissione e distribuzione delle sue Azioni, nella misura in cui non siano già state ammortizzate; e (viii) tutte le altre attività di qualsiasi genere della Società, compresi i ratei attivi quali valutati e definiti di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. (b) I criteri da applicare per la valutazione delle attività della Società sono i seguenti: (i) un Investimento quotato, ammesso alla negoziazione o normalmente negoziato su un Mercato regolamentato (tranne nei casi specifici di cui ai paragrafi (iii), (viii) e (ix)) sarà valutato al prezzo di chiusura ufficiale su tale Mercato regolamentato all’Ora di valutazione, oppure, se tale prezzo non è disponibile, all’ultimo prezzo di negoziazione o all’ultima quotazione, fermo restando che: A. qualora un Investimento sia quotato, ammesso alla negoziazione o normalmente negoziato in più di un Mercato regolamentato, il Consiglio di amministrazione, a sua discrezione, può sceglierne uno ai fini sopra esposti (a condizione che il Consiglio abbia stabilito che tale mercato è quello principale per l’Investimento in questione o che offre i criteri più equi per la valutazione dei titoli interessati); il mercato così selezionato sarà quello di riferimento per i futuri calcoli del Valore patrimoniale netto di tale Investimento, salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione; 23 B. (ii) nel caso di un Investimento quotato, ammesso alla negoziazione o normalmente negoziato su un Mercato regolamentato, nel quale però per qualche motivo non siano disponibili, a una qualunque data di riferimento, quotazioni dell’Investimento o queste non siano rappresentative a parere del Consiglio di amministrazione, la valutazione avviene sulla base del probabile prezzo di realizzo, stimato con cura e in buona fede da una persona, impresa o associazione competente che funge da market maker per l’Investimento in questione (approvata a tal fine dal Depositario) e/o da altra persona ritenuta competente dal Consiglio di amministrazione (e approvata a tal fine dal Depositario); il valore di un Investimento che non sia quotato, ammesso alla negoziazioe o normalmente negoziato su un Mercato regolamentato sarà il probabile prezzo di realizzo stimato con cura e in buona fede da una persona, impresa o associazione competente che funge da market maker per l’Investimento in questione (approvata a tal fine dal Depositario) e/o da altra persona ritenuta competente dal Consiglio di amministrazione (e approvata a tal fine dal Depositario); (iii) il valore di un Investimento che consiste in una quota o partecipazione in un organismo d’investimento collettivo di tipo aperto/fondo comune d’investimento sarà calcolato con riferimento all’ultimo Valore patrimoniale netto disponibile di tale quota/partecipazione; (iv) il valore della liquidità in cassa, dei risconti attivi, dei dividenti in contanti e degli interessi dichiarati o maturati come sopra riportato e non ancora ricevuti sarà l’importo totale, eccetto laddove il Consiglio di amministrazione ritenga improbabile che tale importo venga integralmente pagato o ricevuto, nel qual caso il valore è ottenuto operando la riduzione che il Consiglio di amministrazione (con l’approvazione del Depositario) ritiene congrua per rifletterne il vero valore; (v) i depositi saranno valutati al loro valore in linea capitale più gli interessi maturati dalla data in cui gli stessi sono stati acquisiti o effettuati; (vi) i titoli di Stato saranno valutati al prezzo di chiusura del mercato sul quale sono negoziati o ammessi alla negoziazione all’Ora di valutazione, e laddove tale prezzo non sia disponibile, saranno valutati (con l’approvazione del Depositario) sulla base del loro rendimento di mercato, tenendo conto della valuta e della data di scadenza; (vii) obbligazioni, titoli di debito, obbligazioni irredimibili, certificati di deposito, accettazioni bancarie, effetti commerciali e attività analoghe saranno valutati al prezzo di chiusura del mercato sul quale tali attività sono negoziate o ammesse alla negoziazione all’Ora di valutazione (che coincide con il mercato che è l’unico, o a parere del Consiglio di amministrazione quello principale sul quale le attività in questione sono quotate o trattate) maggiorato di eventuali interessi maturati dalla data di acquisizione; 24 (viii) i contratti di cambio a termine saranno valutati con riferimento al prezzo al quale, all’Ora di valutazione, potrebbe essere stipulato un nuovo contratto a termine della stessa entità e scadenza; (ix) il valore di contratti future e opzioni negoziati su un Mercato regolamentato sarà il prezzo di regolamento determinato dal mercato in questione, ma qualora tale prezzo per qualche motivo non sia disponibile o non sia rapresentativo, il valore sarà quello di probabile realizzo stimato con cura e in buona fede da un esperto (approvato a tal fine dal Depositario); (x) i contratti di derivati (swap compresi) trattati fuori borsa saranno valutati giornalmente e verificati con cadenza almeno settimanale da un soggetto approvato a tal fine dal Depositario, che sia indipendente rispetto alla controparte; (xi) in deroga alle disposizioni dei punti precedenti, il Consiglio di amministrazione può: A. previa approvazione del Depositario, adeguare il valore di un Investimento qualora, considerati fattori quali la valuta, il tasso d’interesse applicabile, la scadenza, la negoziabilità e/o altri aspetti considerati pertinenti, ritenga necessario tale adeguamento per giungere al valore di mercato congruo dell’investimento; e/o B. al fine di rispettare eventuali principi contabili vigenti, presentare il valore di determinate attività della Società, nei bilanci per gli Azionisti, in modo diverso da quanto esposto nel presente articolo. (xii) qualora non sia possibile accertare un determinato valore secondo le modalità sopra riportate, o qualora a giudizio del Consiglio di amministrazione il congruo valore di mercato dell’Investimento in questione sia meglio rispecchiato da altri metodi di valutazione, sarà il Consiglio di amministrazione a decidere il metodo di valutazione da applicare, purché esso sia approvato dal Depositario; (xiii) in deroga a quanto precede, laddove a una qualunque Ora di valutazione vi siano attività della Società che sono state realizzate o sono oggetto di un contratto di realizzo, al loro posto sarà inserito tra le attività della Società l’importo netto ad essa dovuto a fronte del realizzo, fermo restando che se l’importo esatto non è ancora noto, il valore da inserire sarà l’importo netto del credito della Società, stimato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Depositario. (c) Agli effetti del presente articolo 16, gli importi dovuti alla Società per l’assegnazione di Azioni di ciascuna classe s’intendono valere come attività del rispettivo Fondo dal momento in cui tali Azioni sono considerate in circolazione ai sensi dell’articolo 9(f) del presente Statuto. 25 17. Passività imputabili a ciascun Fondo (a) La Società può addebitare alle attività di ciascun Fondo: (i) gli oneri e le spese dovuti al Gestore degli investimenti, all’Amministratore e al Depositario (e agli eventuali subdepositari da questi nominati) nominati per il Fondo interessato; (ii) gli oneri e le spese dei Consiglieri; (iii) eventuali oneri relativi alla diffusione di dati sul Valore patrimoniale netto (ivi compresa la pubblicazione dei prezzi); (iv) l’imposta di bollo; (v) le imposte (diverse da quelle prese in considerazione sotto Oneri e Imposte) e le passività potenziali determinate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione; (vi) gli oneri di segreteria della Società; (vii) gli eventuali oneri di rating; (viii) le spese di intermediazione e di altro genere per l’acquisizione e la cessione di Investimenti; (ix) gli oneri e le spese dei Revisori nonché dei consulenti fiscali, legali e di altro genere della Società per questioni di routine e/o ricorrenti; (x) il contributo prelevato dall’Autorità di vigilanza finanziaria per il finanziamento del settore; (xi) gli oneri legati alla quotazione delle Azioni alla Borsa irlandese; (xii) gli oneri e le spese relativi alla distribuzione delle Azioni e i costi di registrazione della Società in giurisdizioni diverse dall’Irlanda; (xiii) i costi di preparazione, stampa e distribuzione dei Prospetti e dei Supplementi, delle relazioni, dei bilanci e di eventuali note esplicative; (xiv) eventuali oneri per le necessità di traduzione; (xv) eventuali costi sostenuti per l’aggiornamento periodico dei Prospetti o a seguito di modifiche legislative o dell’emanazione di nuove leggi (ivi compresi i costi comportati dall’osservanza di codici applicabili, aventi o meno forza di legge); (xvi) altri oneri e spese relativi alla gestione e amministrazione della Società o imputabili agli Investimenti della Società; 26 (xvii) in relazione ad ogni esercizio finanziario della Società per il quale siano state determinate le spese, l’eventuale quota di spese di costituzione e ricostituzione da ammortizzare nell’esercizio; (xviii) tutte le altre passività della Società di qualsivoglia genere e natura, tranne quelle rappresentate da azioni e riserve (diverse dalle riserve autorizzate o approvate dal Consiglio di amministrazione a titolo di Oneri e Imposte o di passività impreviste). In sede di determinazione di tali passività, il Consiglio di amministrazione può calcolare anticipatamente le spese amministrative e diverse di carattere regolare o ricorrente sotto forma di un importo stimato su base annua o per altri periodi, imputandole poi in quote di pari importo sul periodo stabilito. (b) Le passività imputabili a ciascuna classe di Azioni s’intendono comprendere (a mero titolo esemplificativo): (i) gli oneri e le spese di eventuali fornitori di servizi della Società imputabili alla rispettiva classe di Azioni; (ii) gli oneri e le spese necessari per registrare e tenere in essere le registrazioni delle Azioni distribuite in giurisdizioni diverse dall’Irlanda, comprese le spese di redazione dei prospetti; (iii) le spese da sostenere per l’ammissione delle Azioni alla quotazione ufficiale di una borsa valori. (c) Agli effetti del presente articolo 17: (i) gli importi dovuti alla Società per l’assegnazione di Azioni di ciascuna classe s’intendono valere come attività del rispettivo Fondo dal momento in cui tali Azioni sono considerate in circolazione ai sensi dell’articolo 9(f) del presente Statuto; (ii) gli importi dovuti dalla Società per il riacquisto di Azioni, o il riacquisto di Azioni da parte della stessa a seguito di richieste di riacquisto, o gli importi dovuti dalla Società in conseguenza dell’annullamento di assegnazioni s’intendono valere come passività del rispettivo Fondo dalla data in cui le Azioni in questione sono considerate non più circolanti ai sensi dell’articolo 9(f) del presente Statuto; (iii) gli importi da trasferire da un Fondo all’altro a seguito di conversioni tra Fondi a norma dell’articolo 24 s’intendono valere come passività per il Fondo di provenienza e come attività per il Fondo di destinazione subito dopo l’Ora di valutazione del Giorno di contrattazione in cui il modulo di conversione è pervenuto o considerato pervenuto ai sensi dell’articolo 24. 27 18. Disposizioni generali in materia di valutazione (a) Le attività detenute, compresi i fondi in deposito e i crediti della Società così come le passività e i debiti della Società nei confronti di un Fondo, se espressi in una valuta diversa da quella di denominazione del Fondo in questione, saranno convertiti nella valuta del Fondo interessato al tasso di cambio ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione. (b) Se il prezzo corrente di un Investimento è quotato senza dividendi (inclusi i dividendi azionari) e senza interessi o altri diritti spettanti al Fondo in questione, ma tali dividendi, interessi o il bene cui i diritti si riferiscono non sono stati ricevuti e non sono stati tenuti in considerazione ai sensi di altre disposizioni del presente articolo, allora si deve tener conto dell’importo di suddetti dividendi, interessi, beni o liquidità. (c) Un soggetto interamente controllato dalla Società (ai sensi dell’articolo 75(d)) sarà valutato sulla base delle sue attività nette, pari alla differenza tra il valore delle sue attività e quello delle passività e per la valutazione delle attività nette si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli da 15 a 18 compreso. (d) Un certificato in merito al Valore patrimoniale netto delle Azioni, rilasciato in buona fede (e salvo negligenza o errore manifesto) dal Consiglio di amministrazione o per suo conto, s’intende vincolante per tutte le parti interessate. V PARTE - RIMBORSO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE 19. Rimborso (a) Restando salve le disposizioni dei Companies Acts e delle Regulations, e salvo quanto di seguito disposto, all’atto del ricevimento da parte della Società o di suoi agenti debitamente autorizzati di una richiesta scritta di rimborso, nella forma di volta in volta stabilita dal Consiglio di amministrazione, proveniente da un Titolare di Azioni di qualunque classe (rispettivamente: “Modulo di rimborso” e “Richiedente”), richiesta che, salvo quanto previsto nel presente articolo, s’intende irrevocabile, la Società è tenuta a riacquistare o rimborsare in tutto o in parte le Azioni detenute dal Richiedente al Prezzo di rimborso (come di seguito riportato) di ogni singola Azione della classe interessata, determinato conformemente alle disposizioni del presente Statuto, ovvero disporne l’acquisto ad un prezzo non inferiore al Prezzo di rimborso, FERMO RESTANDO CHE: (i) il rimborso di Azioni di ciascuna classe a norma del presente articolo sarà effettuato nel Giorno di contrattazione nel quale perviene una richiesta scritta nella forma prescritta dalla Società (“Modulo di rimborso”), se tale richiesta perviene all’Amministratore prima dell’Ora di riferimento di tale Giorno di contrattazione; se la richiesta perviene successivamente all’Ora di riferimento, sarà considerata come pervenuta il Giorno di contrattazione successivo; 28 (ii) il Consiglio di amministrazione (a sua discrezione) può respingere una richiesta di rimborso se, dandole seguito, la partecipazione del Socio si riduce al di sotto della Partecipazione minima. Se decide di respingere la richiesta, il Consiglio di amministrazione ne deve dare notifica al Socio indicandone anche la motivazione e deve invitarlo a desistere dalla richiesta di rimborso o imporre il rimborso della sua intera partecipazione. Se il Socio insiste in una richiesta di rimborso che, se attuata, renderebbe la sua partecipazione inferiore a quella minima, il Consiglio di amministrazione ha il potere di procedere al rimborso coatto dell’intera partecipazione del Socio in questione; (iii) in caso di sospensione della determinazione del Valore patrimoniale netto per Azione ai sensi dell’articolo 22, è sospeso anche il diritto del Richiedente di richiedere il riacquisto o il rimborso delle proprie Azioni a norma del presente articolo; in tal caso, durante il periodo di sospensione egli può ritirare la richiesta di rimborso e il suo certificato (se di pertinenza). Il ritiro di una richiesta di rimborso conformemente alle disposizioni del presente articolo richiede la forma scritta e dispiega i suoi effetti solo se effettivamente pervenuto alla Società o al suo agente debitamente autorizzato prima della scadenza del periodo di sospensione. Se la richiesta non viene ritirata, il rimborso delle Azioni viene effettuato il Giorno di contrattazione immediatamente successivo al termine della sospensione o nel giorno precedente a tale scadenza eventualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione su richiesta del Richiedente; (b) I Moduli di rimborso possono essere inviati per posta o per fax, a rischio dell’Azionista interessato. Qualora il Titolare di Azioni sia una persona giuridica, questa deve fornire alla Società o ai suoi agenti autorizzati un elenco di firmatari autorizzati nel caso in cui, al momento del riacquisto, questi differiscano dai firmatari notificati con il più recente modulo di richiesta presentato dal Titolare. Se le Azioni sono rappresentate da certificati azionari, l’Azionista deve inviare all’Amministratore il/i Certificato/i azionario/i originali (debitamente girati da ogni contitolare, se di pertinenza). Il Consiglio di amministrazione, a sua discrezione, può rinunciare alla presentazione di un certificato usurato, smarrito, rubato o distrutto purché il Richiedente ottemperi agli stessi requisiti da soddisfare per la richiesta di sostituzione di un certificato usurato, smarrito, rubato o distrutto ai sensi dell’articolo 27. (c) Il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo s’intende avvenuto immediatamente dopo l’Ora di valutazione del Giorno di contrattazione o del giorno eventualmente concordato o stabilito a norma del precedente paragrafo (a) del presente articolo 19; tuttavia, le Azioni interessate continuano ad esistere finché non cessano di essere in circolazione a norma dell’articolo 9(f). (d) All’atto del rimborso di un’Azione effettuato a norma del presente Statuto, il Richiedente perde ogni diritto sulla stessa (salvo quello di ricevere l’eventuale dividendo dichiarato prima dell’esecuzione del rimborso) e, di conseguenza, il suo nome viene rimosso dal Registro in relazione alle Azioni rimborsate, che sono considerate annullate, con conseguente riduzione del capitale azionario in circolazione che viene decurtato dell’importo del Prezzo di rimborso pagato dalla Società. 29 (e) Nel caso in cui la Società riceva, per un determinato Giorno di contrattazione, richieste di rimborso che superino complessivamente il 10% delle Azioni circolanti di un Fondo, il Consiglio di amministrazione, se lo ritiene opportuno o necessario, a propria completa discrezione e in buona fede, per non pregiudicare gli interessi degli Azionisti che non hanno presentato richieste di rimborso, o per motivi di liquidità o altro, può ridurre proporzionalmente le singole richieste di rimborso di Azioni del Fondo interessato cosicché il totale delle richieste non superi il 10% delle Azioni circolanti del Fondo in questione. La parte della richiesta di rimborso alla quale non è stato dato corso a motivo dell’esercizio del citato potere del Consiglio di amministrazione verrà assimilata ad una richiesta autonoma presentata per il successivo Giorno di contrattazione e per ciascuno di quelli seguenti (rispetto alla quale i Consiglieri avranno lo stesso potere), fintanto che le richieste originarie non siano state integralmente soddisfatte, fermo restando comunque che quelle rimaste da soddisfare, in virtù dell’esercizio del potere sopra esposto da parte del Consiglio di amministrazione, avranno priorità rispetto a richieste successive. Le stesse disposizioni si applicano alle richieste di conversione nella misura in cui, aggiunte a quelle di rimborso, rendano necessaria la liquidazione di oltre il 10% del Valore patrimoniale netto di un Fondo. (f) (i) Qualora il Consiglio di amministrazione venga a conoscenza del fatto che una persona detiene Azioni, direttamente o in via beneficiaria, in violazione delle restrizioni di cui al precedente articolo 14, il Consiglio di amministrazione può intimare alla persona in questione di trasferire tali Azioni ad un terzo qualificato o comunque autorizzato a detenere le Azioni, ovvero di presentare una richiesta scritta di rimborso delle Azioni in questione conformemente al precedente punto (a). Se la persona alla quale è notificata tale intimazione a norma del presente punto non provvede, entro trenta giorni dalla notifica: A. a trasferire le Azioni a persona qualificata a detenerle; B. a presentare alla Società richiesta di rimborso, oppure C. a dimostrare, in modo ritenuto soddisfacente dal Consiglio di amministrazione (il cui giudizio s’intende definitivo, vincolante e inappellabile) di non essere soggetta a tali restrizioni; decorso il termine di trenta giorni, si riterrà che la persona in questione abbia presentato richiesta scritta di rimborso di tutte le sue Azioni a norma del precedente punto (a), con obbligo di trasmettere immediatamente il suo eventuale certificato o certificati al Consiglio di amministrazione, il quale potrà delegare a una persona di sua scelta il compito di firmare per suo conto gli eventuali documenti necessari per attuare il rimborso delle Azioni in questione. (ii) Una persona che si renda conto di detenere o possedere Azioni in violazione delle restrizioni di cui sopra deve immediatamente, tranne nel caso in cui abbia già ricevuto la notifica a norma del precedente punto (i), trasferire tutte le sue Azioni a una persona qualificata a detenerle o presentare richiesta scritta di rimborso di tutte le Azioni a norma del precedente punto (a). 30 (iii) L’importo dovuto alla persona in questione a norma del precedente punto (i) o (ii) sarà depositato dalla Società presso una banca per il successivo versamento a tale persona contro cessione del/ certificato/i rappresentante/i le Azioni precedentemente detenute dalla medesima. Dal momento del deposito dell’importo di cui sopra, la persona in questione perde ogni diritto sulle Azioni, anche singolarmente, e non può avanzare pretese nei confronti della Società in relazione alle Azioni, salvo quella del versamento dell’importo depositato (senza interessi). (g) Nei casi in cui il rimborso riguardi un numero di Azioni inferiore alla partecipazione totale del Richiedente, e l’importo da rimborsare non sia dunque un multiplo intero del Prezzo di rimborso: (i) se l’importo è pari o maggiore di 0,0001 del Prezzo di rimborso di un’Azione, il Richiedente riceverà una frazione di Azione e sarà registrato come Titolare di tale frazione; (ii) se l’importo ricevuto è inferiore a 0,0001 del Prezzo di rimborso di un’Azione, esso non sarà restituito al Richiedente ma trattenuto dall’Amministratore a copertura delle spese amministrative sostenute. Il Consiglio di amministrazione può inoltre decidere di non restituire gli importi percepiti a fronte di Azioni inferiori all’unità di una determinata valuta di denominazione specificata dallo stesso. (h) Nei casi in cui la Società riesca a disporre l’acquisto delle azioni di un Socio che ne ha richiesto il rimborso, pur non effettuandone il rimborso effettivo, il Socio in questione riceve il versamento dei proventi della vendita. (i) La Società può riacquistare le Azioni di un Fondo in cambio di Investimenti, a condizione che: (i) la richiesta di rimborso soddisfi tutti i requisiti imposti in materia dal Consiglio di amministrazione e dal Gestore e l’Azionista che richiede il rimborso di Azioni sia d’accordo su questa modalità; (ii) l’Amministratore sia convinto che i termini dello scambio non siano tali da recare pregiudizio ai restanti Azionisti e abbia deciso che il rimborso delle Azioni, anziché avvenire in contanti, sia effettuato in natura mediante trasferimento all’Azionista di Investimenti, fermo restando che il valore di questi ultimi non può superare l’importo che sarebbe stato versato in caso di rimborso in contanti e che il trasferimento di Investimenti deve essere approvato dal Depositario. Il valore del rimborso può essere diminuito dell’importo ritenuto dal Consiglio di amministrazione sufficiente a coprire eventuali Oneri e Imposte dovuti al Fondo in conseguenza del trasferimento diretto degli Investimenti, ovvero maggiorato dell’importo ritenuto dal Consiglio di amministrazione un congruo accantonamento per gli Oneri e le Imposte che il Fondo avrebbe dovuto sostenere per la cessione degli Investimenti da trasferire. L’eventuale differenza tra il valore degli 31 Investimenti trasferiti in caso di riacquisto in natura e i proventi di riacquisto che avrebbero dovuto essere versati in caso di rimborso in contanti sarà regolata in contanti. 20. (j) Se il Gestore esercita la facoltà che gli viene conferita dal punto (i), il Consiglio di amministrazione ne informerà il Depositario fornendogli anche i dettagli degli Investimenti da trasferire e l’importo in contanti da versare all’Azionista. Tutte le imposte di bollo e tutti gli oneri di trasferimento e registrazione relativi al trasferimento sono a carico dell’Azionista. (k) Gli Azionisti di ciascun Fondo possono, con delibera straordinaria e nel rispetto degli obblighi imposti dall’Autorità di vigilanza finanziaria, autorizzare il consolidamento/fusione del Fondo con un altro o altri organismi d’investimento collettivo, operazione che può comportare il rimborso di Azioni del Fondo in questione e il trasferimento, in tutto o in parte, delle attività del Fondo al depositario/fiduciario (soggetto o meno all’Autorità di vigilanza finanziaria) dell’organismo o degli organismi d’investimento collettivo in questione. Prezzo di rimborso (a) Fatto salvo il disposto del successivo paragrafo (b), il Prezzo di rimborso per Azione di ciascuna classe sarà pari all’importo stabilito dal Consiglio di amministrazione nel rispettivo Giorno di contrattazione come segue: (i) stabilendo il Valore patrimoniale netto della rispettiva classe di Azioni all’Ora di valutazione del pertinente Giorno di contrattazione conformemente alle disposizioni degli articoli 15-18, al netto dell’importo ritenuto congruo dal Consiglio di amministrazione per coprire Oneri e Imposte; e (ii) detraendo l’importo necessario per arrotondare il risultato alla seconda, terza o quarta cifra decimale della valuta di denominazione delle Azioni, secondo quanto ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione. (b) Le Azioni saranno rimborsate al loro Valore patrimoniale netto il Giorno di contrattazione di riferimento qualora gli Azionisti interessati abbiano richiesto di sottoscrivere un ugual numero di Azioni del medesimo Fondo in quello stesso Giorno di contrattazione. (c) Un certificato in merito al Prezzo di rimborso, rilasciato in buona fede (e salvo negligenza o errore manifesto) dal Consiglio di amministrazione o per suo conto, s’intende vincolante per tutte le parti interessate. (d) In deroga ad ogni diversa disposizione dello Statuto, laddove la Società sia tenuta a render conto alle autorità fiscali di una qualunque giurisdizione in caso di distribuzione di dividendi a favore di un Azionista o dell’avente diritto economico per le Azioni detenute, o in caso di cessione, da parte di questi ultimi, delle proprie Azioni con qualunque modalità (o di un atto ritenuto assimilabile a una cessione) (“Evento imponibile”), essa avrà diritto a trattenere dal pagamento derivante da un Evento imponibile un importo pari all’imposta in questione e/o, ove di pertinenza, ad incamerare o annullare un numero di Azioni detenute dall’Azionista o avente diritto 32 economico di cui sopra che sia sufficiente a coprire l’ammontare dell’imposta. L’Azionista interessato dovrà tenere la Società sollevata e indenne da eventuali perdite che essa debba sostenere in virtù del fatto di essere tenuta a render conto alle autorità fiscali di una qualunque giurisdizione, al verificarsi di un Evento imponibile, qualora non abbia provveduto a tale detrazione, incameramento o annullamento. (e) 21. Il pagamento dei proventi di rimborso avviene di norma nella valuta della classe indicata nella relativa richiesta di rimborso (fatte salve le disposizioni dell’articolo 22) entro cinque Giorni lavorativi dal Giorno di contrattazione in cui le Azioni sono state rimborsate, a condizione che tutta la documentazione obbligatoria sia stata fornita all’Amministratore. I proventi di rimborso saranno corrisposti mediante bonifico o assegno sul conto bancario indicato nel più recente Modulo di richiesta di Azioni inoltrato dal Titolare o in altre direttive scritte alla Società o ai suoi agenti autorizzati. Eventuali spese relative ai bonifici saranno a carico del Fondo in questione. In mancanza di tali direttive, i proventi di rimborso saranno inviati per posta all’indirizzo dell’Azionista figurante nel Registro degli Azionisti e, nel caso di contitolari, a quello di essi il cui nome figura per primo nel Registro. Rimborso coattivo (a) La Società ha il diritto, in qualsiasi momento, di rimborsare senza spese: (i) le Azioni di una qualunque classe qualora, a parere del Consiglio di amministrazione, tale riacquisto serva ad eliminare o ridurre l’esposizione della Società o dei suoi Soci a conseguenze fiscali pregiudizievoli o ad altre conseguenze della natura esposta nel precedente articolo 19(f) a norma della legislazione di un qualsiasi paese; ovvero (ii) le Azioni di una qualunque classe, in circostanze che rendano applicabili le disposizioni dell’articolo 19(a)(ii) del presente Statuto; ovvero (iii) tutte le Azioni di una determinata classe qualora almeno il 75% dei Titolari del valore delle azioni di tale classe, emesse a formare il capitale della Società (con diritto di voto alle assemblee generali della Società), approvi il riacquisto, da parte del Consiglio di amministrazione, della totalità delle Azioni in sede di assemblea generale della classe interessata, convocata con un anticipo di non più di dodici e non meno di quattro settimane; ovvero (iv) tutte le Azioni di un determinato Fondo qualora, decorso un anno dalla prima emissione delle stesse, il loro Valore patrimoniale netto sia sceso al di sotto dell’importo indicato nel Prospetto del Fondo; ovvero (v) le Azioni di una qualunque classe detenute da un soggetto o un’entità connessi a uno strumento, un titolo o un veicolo d’investimento strutturato, garantito o di analoga natura non consentito, la cui presenza continuativa nella Società in qualità di Azionista avrebbe, a giudizio del Consiglio di amministrazione, conseguenze negative per gli altri Azionisti della Società o ai fini della realizzazione degli obiettivi e delle politiche d’investimento della stessa; ovvero 33 (vi) le Azioni di una qualunque classe detenute da un Azionista che sia o sia stato impegnato in attività di marketing e/o di vendita utilizzando il nome della o facendo riferimento alla Società, a un Fondo, al Gestore degli Investimenti o a una delle sue strategie o a uno dei suoi gestori di portafoglio senza preventiva autorizzazione scritta della Società. (b) La Società procederà al rimborso senza spese di tutte le Azioni qualora il Depositario abbia notificato la sua intenzione di recedere dall’incarico ai sensi del Contratto di deposito (senza ritirare le dimissioni) e la Società non abbia formalmente approvato un nuovo Depositario entro 180 giorni dalla data di notifica di tale comunicazione. In tal caso, il Depositario resta in carica fintanto che l’Autorità di vigilanza finanziaria non abbia revocato l’autorizzazione della Società a norma delle Regulations. VI PARTE - SOSPENSIONE DEI RIMBORSI, DELLE VALUTAZIONI E DELLE CONTRATTAZIONI 22. Sospensioni temporanee/Rinvii (a) Il Consiglio di amministrazione ha facoltà, nel rispetto delle regole della borsa interessata, di dichiarare la sospensione temporanea del calcolo del Valore patrimoniale netto di un Fondo e dell’emissione e rimborso di ciascuna classe di Azioni di partecipazione di tale Fondo: (i) per tutto o parte di un periodo in cui uno qualunque dei mercati principali sui quali una quota cospicua degli Investimenti del Fondo interessato è di volta in volta quotata, ammessa alla negoziazione, contrattata o trattata sia chiuso (per motivi diversi dalle ordinarie festività o dalle normali chiusure nel fine settimana) o nel quale siano limitate o sospese le contrattazioni, ovvero siano limitati o sospesi gli scambi su rilevanti borse o mercati dei future; (ii) per tutto o parte di un periodo in cui, a causa di eventi di natura politica, economica, militare o monetaria o di altre circostanze che sfuggono al controllo, alla responsabilità e al potere del Consiglio di amministrazione, non sia possibile, a giudizio di quest’ultimo, alcuna cessione o valutazione di Investimenti del Fondo interessato senza arrecare un grave pregiudizio agli interessi degli Azionisti in genere o a quelli dei titolari delle Azioni del Fondo in questione, ovvero nel caso in cui, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non sia possibile effettuare un calcolo congruo del Valore patrimoniale netto o laddove una cessione possa risultare gravemente pregiudizievole per gli Azionisti in genere o per i titolari di Azioni del Fondo interessato; (iii) per tutto o parte di un periodo in cui si verifichi l’interruzione dei canali di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il valore di un qualunque Investimento della Società o in cui non sia possibile per qualsivoglia motivo accertare in modo ragionevole o congruo il valore degli Investimento o di altre attività del Fondo interessato; 34 (iv) per tutto o parte di un periodo in cui la Società sia impossibilitata a rimpatriare i fondi necessari per effettuare i pagamenti dei rimborsi, o in cui non possa, a parere del Consiglio di amministrazione, dar corso a tali pagamenti ai prezzi normali o ai normali corsi di cambio, o in cui sussistano o siano prevedibili difficoltà per il trasferimento delle liquidità o delle attività necessarie per le sottoscrizioni, i rimborsi o gli scambi; oppure (v) (b) (c) all’atto della pubblicazione di un avviso di convocazione di un’assemblea generale degli Azionisti per deliberare lo scioglimento della Società. La sospensione decorre dall’ora/data dichiarata dal Consiglio di amministrazione e comunque entro la chiusura del Giorno lavorativo successivo a tale dichiarazione; dopodichè sarà interrotta ogni determinazione del Valore patrimoniale netto, ogni emissione o rimborso di Azioni finché il Consiglio di amministrazione non decreterà la fine del periodo di sospensione, e comunque nel primo Giorno lavorativo in cui: (i) cessa di esistere la situazione che ha dato luogo alla sospensione; e (ii) non sussista altra situazione che autorizzi la sospensione ai sensi del paragrafo (a) del presente articolo. Il Consiglio di amministrazione può rinviare il pagamento di un riacquisto (o di una sua parte) in casi in cui gli Investimenti del Fondo interessato non possano essere tempestivamente liquidati per far fronte agli obblighi di rimborso senza pregiudizio grave per il Fondo stesso, ma solo nella misura in cui la Società non abbia ricevuto i proventi della liquidazione degli Investimenti. Tale rinvio ha effetto dalla data dichiarata dal Consiglio di amministrazione (che la renderà nota entro tre Giorni lavorativi dal rispettivo Giorno di contrattazione) e avrà termine al verificarsi di una delle seguenti circostanze: (i) la ricezione, da parte della Società, dei proventi della liquidazione di tutti gli Investimenti interessati; (ii) l’assunzione in prestito da parte della Società delle somme necessarie per far fronte agli obblighi di riacquisto; e (iii) il primo Giorno lavorativo successivo al periodo di trenta giorni che segue la data in cui viene effettuata la dichiarazione di cui sopra. 23. Notifica della sospensione La sospensione della determinazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni nonché dell’emissione e del rimborso delle stesse sarà: (a) notificata dalla Società immediatamente (e comunque nel corso del Giorno lavorativo nel quale la sospensione si è verificata) alla Borsa irlandese e all’Autorità di vigilanza finanziaria nonché alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e di tutti gli altri paesi nei quali le Azioni sono distribuite; 35 (b) pubblicata nell’organo o organi di stampa stabiliti dal Consiglio di amministrazione. VII PARTE - CONVERSIONI TRA CLASSI DEI FONDI 24. Conversioni tra classi Restando salvo il disposto degli articoli 21 e 22 e quanto di seguito previsto, il Titolare di Azioni di ciascuna classe di un Fondo avrà diritto, in qualunque Giorno di contrattazione, a convertire di volta in volta, a titolo gratuito, il quantitativo e il valore minimo delle sue Azioni di quel Fondo specificati dal Consiglio di amministrazione in Azioni di classe/i dello stesso Fondo o di un altro Fondo specificate anch’esse dal Consiglio, secondo le modalità indicate nel relativo Prospetto. VIII PARTE - CERTIFICATI E CONFERMA DI PROPRIETÀ 25. Conferma di proprietà/Certificati azionari Chiunque sia iscritto in qualità di Socio nel Registro riceverà la conferma scritta della proprietà della rispettiva classe o classi di Azioni e, se lo richiede espressamente, potrà ricevere entro due mesi dalla richiesta un certificato rappresentativo della classe di Azioni detenute. Tale certificato sarà emesso ai sensi dell’articolo 97 e firmato dal Depositario. Non saranno emessi certificati al portatore. 26. Residuo di Azioni e Certificati sostitutivi (a) Qualora un Socio restituisca per l’annullamento un certificato azionario rappresentativo di Azioni di una determinata classe e chieda alla Società di emettere, in sostituzione, due o più certificati rappresentativi delle stesse Azioni nelle proporzioni indicate, il Consiglio di amministrazione, se lo ritiene opportuno, può aderire alla richiesta. Laddove un Socio trasferisca solo una parte delle Azioni rappresentate da un certificato, il vecchio certificato sarà annullato e ne sarà emesso senza alcun addebito uno nuovo per il residuo delle Azioni. Due o più certificati rappresentativi di Azioni di un’unica classe detenute da un Socio possono, su sua richiesta, essere annullati e sostituiti, senza addebiti, da un unico certificato nuovo, salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione. (b) La Società non è, tuttavia, tenuta a registrare più di quattro persone quali Contitolari di Azioni (salvo nel caso di esecutori testamentari o fiduciari di un Socio deceduto); pertanto, se un’Azione è detenuta congiuntamente da più persone che richiedono l’emissione di un certificato azionario, la Società non è tenuta ad emettere più di un certificato e la consegna dello stesso a una delle persone in questione s’intende validamente effettuata anche nei confronti delle altre. (c) Ogni certificato sarà firmato da un firmatario autorizzato del Depositario e della Società (firme che possono anche essere apposte con l’ausilio di mezzi meccanici) e dovrà specificare nome/i del o dei Titolari, numero e classe delle Azioni cui si riferisce e il fatto che queste sono interamente liberate. 36 27. Sostituzione di certificati Qualora un certificato azionaria sia usurato, sia andato smarrito, sia stato rubato o distrutto, può esserne emesso uno nuovo sostitutivo alle (eventuali) condizioni in materia di prova e manleva nonché di pagamento delle spese vive sostenute dalla Società per l’istruttoria, che saranno ritenute opportune dal Consiglio di amministrazione. IX PARTE - TRASFERIMENTO DI AZIONI 28. Procedura di trasferimento (a) Tutti i trasferimenti di Azioni saranno effettuati mediante documento scritto nelle forme comuni o consuete, approvato dal Consiglio di amministrazione ma non necessariamente munito di sigillo. Non può essere effettuato alcun trasferimento di Azioni di sottoscrizione senza il preventivo consenso scritto della Società. (b) Nessuna Azione di nessuna classe è stata o sarà registrata ai sensi dell’Act del 1933 o della legislazione in materia di valori mobiliari di uno Stato degli USA. Di conseguenza, le Azioni di una qualunque classe non possono essere offerte, vendute, trasferite o consegnate, in forma diretta o indiretta, negli Stati Uniti o ad un Soggetto statunitense o per suo conto senza il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione, il quale può concederlo o negarlo a sua esclusiva discrezione, ma che non sarà comunque concesso qualora abbia come conseguenza l’aumento del numero di Azionisti appartenenti alla categoria dei Soggetti statunitensi oltre il limite stabilito dal Consiglio di amministrazione. (c) Qualora un cessionario Soggetto statunitense chieda di registrare un trasferimento di Azioni e in conseguenza di ciò il numero di Titolari di Azioni noti alla Società quali Soggetti statunitensi aumenti oltre il limite di volta in volta fissato dal Consiglio di amministrazione, o qualora la Società venga a conoscenza del fatto che un Titolare di Azioni è un Soggetto statunitense che le ha acquisite senza il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione, essa rifiuterà di registrare il trasferimento a favore di tale Soggetto statunitense e/o potrà imporre a questi di vendere le sue Azioni entro 30 giorni fornendo alla Società la prova dell’avvenuta vendita, o di presentare richiesta di rimborso delle Azioni a norma dell’articolo 19(f). In caso di mancata osservanza, da parte del Soggetto statunitense, delle direttive della Società, questa procederà al rimborso coattivo delle Azioni detenute dal Soggetto statunitense a norma dell’articolo 21. (d) Il Consiglio di amministrazione può negare la registrazione di un trasferimento di Azioni qualora la conseguenza sia la riduzione del numero di Azioni del cedente al di sotto della Partecipazione minima. (e) Il Consiglio di amministrazione negherà la registrazione di un trasferimento di Azioni nei seguenti casi: (i) qualora gli risulti o abbia motivo di ritenere che a seguito di tale trasferimento la titolarità beneficiaria di tali Azioni passi a una persona che non è un Titolare qualificato o la Società venga esposta a conseguenze fiscali o normative pregiudizievoli; oppure 37 (ii) 29. Acquisto di Azioni di sottoscrizione (a) (b) 30. nel caso di una persona che non sia già Azionista, qualora a seguito di tale trasferimento il previsto cessionario si trovi a detenere un numero di Azioni inferiore alla Partecipazione minima. In qualunque momento, dopo il Periodo d’offerta iniziale, il Consiglio di amministrazione può disporre l’acquisto coattivo delle Azioni di sottoscrizione non detenute dal Gestore degli investimenti e dai suoi rappresentanti, al prezzo di 1 dollaro USA per azione, secondo le seguenti modalità: (i) Il Consiglio di amministrazione notificherà un avviso (di seguito “Avviso di acquisto”) alla persona iscritta nel Registro quale titolare delle Azioni di sottoscrizione da acquistare (il “Venditore”) indicando le Azioni di sottoscrizione che dovranno essere acquistate, il prezzo da corrispondere, la persona a favore della quale l’intestatario deve effettuare il trasferimento e il luogo in cui il relativo prezzo d’acquisto di tali Azioni dovrà essere pagato. L’Avviso di acquisto può essere notificato al Venditore per posta, con raccomandata debitamente affrancata inviata all’indirizzo del Venditore che compare nel Registro. A quel punto, il Venditore è tenuto a consegnare alla Società, entro dieci giorni dalla data dell’Avviso di acquisto, un atto di trasferimento debitamente firmato per le Azioni indicate in tale Avviso, a favore della persona ivi specificata. (ii) In caso di mancata esecuzione, da parte del Venditore, della vendita delle Azioni di sottoscrizione che aveva l’obbligo di trasferire come riportato nel precedente punto (i), il Consiglio di amministrazione può autorizzare un terzo ad effettuare il trasferimento delle Azioni in questione conformemente alle direttive impartite dal Consiglio stesso, che può rilasciare quietanza del prezzo di acquisto e registrare il/i cessionario/i quali Titolari delle Azioni vendute; dopodichè il/i cessionario/i acquisiscono un diritto incondizionato su tali Azioni. Dopo il Periodo d’offerta iniziale, qualsiasi Titolare di Azioni di sottoscrizione della Società può (purché le Azioni di sottoscrizione così detenute siano interamente liberate) richiedere a quest’ultima in forma scritta di acquistare tali Azioni al loro valore nominale. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta, la Società perfezionerà l’acquisto delle Azioni di sottoscrizione interessate (previa ricezione degli eventuali certificati azionari pertinenti) e si accorderà con il Titolare per il pagamento del prezzo di acquisto. Iscrizione nel Registro L’atto di trasferimento di un’azione deve essere firmato da o per conto del cedente, il quale continua ad essere Titolare dell’Azione fintanto che il nome del cessionario non sia stato iscritto nel Registro quale intestatario dell’Azione. 38 31. Rifiuto di registrazione di trasferimenti Il Consiglio di amministrazione, a sua completa discrezione e senza doverne fornire alcuna motivazione, può rifiutare di riconoscere un trasferimento di Azioni: 32. (a) qualora l’atto di trasferimento non venga depositato presso la Sede o in altro luogo ragionevolmente richiesto dal Consiglio di amministrazione, unitamente ad altra documentazione probatoria che esso potrà ragionevolmente richiedere a conferma del diritto del cedente di effettuare il trasferimento e in ottemperanza ai requisiti imposti di volta in volta dal Consiglio di amministrazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro; oppure (b) salvo il caso in cui l’atto di trasferimento si riferisca ad Azioni della stessa classe. Procedura di rifiuto Se il Consiglio di amministrazione intende negare la registrazione di un trasferimento di Azioni dovrà, entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di trasferimento alla Società, inviare al cessionario comunicazione del rifiuto. 33. Sospensione di trasferimenti La registrazione di trasferimenti può essere sospesa nei tempi e per i periodi di volta in volta stabiliti dal Consiglio di amministrazione, FERMO RESTANDO che la sospensione non può durare più di trenta giorni in un anno. 34. Conservazione degli atti di trasferimento Restando salvo il disposto dell’articolo 123, tutti gli atti di trasferimento registrati saranno conservati dalla Società, mentre quelli per i quali il Consiglio di amministrazione nega la registrazione devono (salvo in caso di frode) essere restituiti alla persona che li ha depositati. 35. Assenza di oneri di registrazione Non sono addebitati all’Azionista oneri di registrazione sugli atti di trasferimento o altri documenti relativi o incidenti sulla titolarità di Azioni. X PARTE - TRASMISSIONE DI AZIONI 36. Decesso di un Socio In caso di decesso di un Socio, il Socio o i Soci restanti, se il defunto era un contitolare, e gli esecutori testamentari o amministratori dello stesso, se era l’unico titolare o l’unico titolare restante, sono le uniche persone riconosciute dalla Società come aventi diritto agli interessi del defunto sulle Azioni detenute; tuttavia, nulla di quanto contenuto nel presente articolo può avere l’effetto di liberare i beni e diritti del defunto, che fosse unico titolare o contitolare, dalla responsabilità relativa alle Azioni di cui era titolare o contitolare. 39 37. Trasferimento/Trasmissione – Circostanze particolari Il curatore o altro rappresentante legale di un Socio in stato d’incapacità giuridica, e l’avente diritto a un’Azione a seguito del decesso o del fallimento di un Socio ha diritto, previa presentazione degli elementi di prova di tale diritto richiesti dal Consiglio di amministrazione, di essere registrato quale Titolare dell’Azione o di effettuarne il trasferimento che il Socio defunto o fallito o in stato d’incapacità avrebbe potuto effettuare; il Consiglio di amministrazione conserva tuttavia lo stesso diritto di negare o sospendere la registrazione che avrebbe avuto qualora il trasferimento dell’Azione fosse stato effettuato dal Socio defunto o fallito prima del decesso o del fallimento, ovvero dal Socio in stato d’incapacità prima di tale incapacità. 38. Diritti prima della registrazione La persona che abbia acquisito il diritto su Azioni a seguito di decesso o fallimento di un Socio ha diritto a ricevere, rilasciandone quietanza, tutti i dividendi e altri importi o benefici dovuti sulle Azioni o in relazione ad esse, ma non ha diritto a ricevere la convocazione né a partecipare o votare alle assemblee della Società, né ai diritti e privilegi spettanti al Socio – salvo quelli già menzionati – a meno che e fintanto che non sia registrato come Socio in relazione alle Azioni, e FERMO RESTANDO che il Consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento notificare alla persona in questione la richiesta di scegliere se registrarsi o trasferire le Azioni, e in caso di mancato seguito alla richiesta entro novanta giorni il Consiglio di amministrazione può trattenere tutti i dividendi e altri importi o benefici dovuti in relazione alle Azioni fintanto che la persona in questione non abbia ottemperato alla richiesta. XI PARTE - VARIAZIONI DEL CAPITALE AZIONARIO 39. 40. Aumenti di capitale (a) La Società può di volta in volta, con Delibera straordinaria, aumentare il suo capitale del numero di azioni indicato nella delibera. (b) Salvo quando diversamente disposto nelle condizioni di emissione o nel presente Statuto, il capitale raccolto mediante la creazione di nuove Azioni sarà considerato come facente parte del capitale azionario preesistente e sarà dunque soggetto alle disposizioni del presente Statuto in materia di trasferimento e trasmissione o altro. Consolidamento, suddivisione e annullamento del capitale La Società può di volta in volta, mediante Delibera ordinaria: (a) consolidare e suddividere tutto o parte del suo capitale azionario in un numero di azioni inferiore a quello delle azioni esistenti; (b) ferme restando le disposizioni dei Companies Acts, suddividere le sue azioni, anche singolarmente, in un numero maggiore di quello fissato nell’Atto costitutivo; oppure 40 (c) 41. annullare le azioni che, alla data di approvazione della Delibera ordinaria al riguardo, non sono state sottoscritte o non sono oggetto di un impegno di sottoscrizione, e ridurre il suo capitale azionario dell’importo delle azioni annullate. Riduzioni di capitale Oltre ad avere i diritti espressamente conferitile dal presente Statuto in merito alla riduzione del suo capitale azionario, la Società può di volta in volta, mediante Delibera straordinaria, ridurre tale capitale in qualsiasi modo e maniera, subordinatamente a eventuali ulteriori autorizzazioni o consensi richiesti per legge. XII PARTE - ASSEMBLEE GENERALI 42. Assemblea generale annuale La Società terrà ogni anno un’assemblea generale denominata Assemblea generale annuale, in aggiunta ad eventuali altre assemblee tenute nello stesso anno, e dovrà designarla come tale negli avvisi di convocazione. Tra la data di un’Assemblea generale annuale della Società e la successiva non possono trascorrere più di quindici mesi, FERMO RESTANDO che se la Società ha tenuto la sua prima Assemblea generale annuale entro diciotto mesi dalla sua costituzione, non è necessario che ne tenga un’altra nell’anno di costituzione o nel successivo. Le Assemblee generali annuali seguenti sono da tenersi una volta all’anno. 43. Assemblee generali straordinarie Tutte le assemblee generali (che non siano Assemblee generali annuali) sono denominate Assemblee generali straordinarie. 44. Convocazione delle assemblee generali Le assemblee generali sono convocate dal Consiglio di amministrazione, il quale può convocare un’Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno; un’Assemblea generale straordinaria può essere convocata anche su richiesta ovvero, in mancanza, dai richiedenti e con le modalità previsti dai Companies Acts. Qualora in un qualsiasi momento non sia presente nello Stato un numero di Consiglieri sufficiente a costituire il quorum, l’Assemblea generale straordinaria può essere convocata da uno di essi o da due Soci della Società con modalità il più possibile uguali a quelle con cui la convocazione è effettuata dal Consiglio di amministrazione. 45. Avviso di convocazione di assemblee generali (a) Ferme restando le disposizioni dei Companies Acts che consentono di convocare un’assemblea generale con un preavviso minore, l’Assemblea generale annuale e l’Assemblea generale straordinaria convocate per l’adozione di una Delibera straordinaria richiedono un avviso di convocazione dato almeno ventun Giorni liberi prima dell’adunanza, mentre per tutte le altre Assemblee generali straordinarie l’avviso di convocazione sarà dato almeno quattordici Giorni liberi prima della riunione. 41 (b) L’avviso di convocazione di un’Assemblea generale deve specificare la data e il luogo della riunione, a grandi linee gli argomenti da trattare e indicare, con un certo risalto, che il Socio avente diritto di partecipare e votare può nominare un delegato, non necessariamente Socio della Società, che partecipi, parli e voti in sua vece. Esso dovrà inoltre contenere i dati di eventuali persone che i Consiglieri in carica intendono proporre all’assemblea di nominare o rinominare quali membri del Consiglio di amministrazione, o di persone per le quali è stata comunicata alla Società l’intenzione di proporre all’assemblea la nomina a Consiglieri o il rinnovo del mandato. Salvo per le azioni oggetto di eventuali restrizioni, l’avviso di convocazione sarà dato a tutti i Soci e a tutte le persone elencati all’articolo 121. (c) L’involontario mancato avviso di convocazione di un’assemblea a una persona avente diritto a riceverlo, o la mancata ricezione di tale avviso da parte di una persona avente diritto a riceverlo non avranno l’effetto di invalidare i lavori dell’assemblea. (d) Qualora, in virtù delle disposizioni dei Companies Acts, una delibera richieda un avviso di convocazione più lungo, la delibera in questione non avrà effetto (tranne nel caso in cui il Consiglio di amministrazione della Società abbia deliberato di presentarla) a meno che l’intenzione di presentare la relativa mozione non sia stata comunicata alla Società almeno ventotto giorni (o nel termine inferiore consentito dai Companies Acts) prima dell’assemblea alla quale la mozione è da presentare, e a meno che la Società non abbia informato i Soci di tale delibera con le modalità richieste dai Companies Acts e conformemente alle disposizioni degli stessi. XIII PARTE - DELIBERE DELLE ASSEMBLEE GENERALI 46. Argomenti da discutere e deliberare S’intende straordinario qualsiasi argomento trattato in sede di Assemblea generale straordinaria, così come tutti gli argomenti discussi e deliberati in un’Assemblea generale annuale, tranne l’esame dei bilanci e delle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei Revisori, l’elezione dei Consiglieri e dei Sindaci in sostituzione di quelli uscenti, nonché la nomina dei Revisori e la fissazione del loro compenso. 47. Quorum delle assemblee generali (a) Un’assemblea generale non può trattare e deliberare su nessun argomento, tranne la nomina del Presidente, se al momento di discutere gli argomenti all’ordine del giorno non è presente il quorum dei Soci. Salvo quanto previsto dal presente Statuto in materia di assemblee aggiornate, a tutti gli effetti l’assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di due persone aventi diritto di voto sugli argomenti da trattare, che siano ciascuna un Socio o il delegato di un Socio, o un rappresentante debitamente autorizzato o un Socio persona giuridica. 42 (b) 48. 49. Qualora tale quorum non sia presente entro mezz’ora dall’ora fissata per l’assemblea, o qualora nel corso dell’assemblea il quorum cessi di esistere, l’assemblea sarà aggiornata allo stesso giorno della settimana successiva, stessa ora e stesso luogo, o ad altro giorno, ora e luogo decisi dal Consiglio di amministrazione. Qualora all’assemblea aggiornata tale quorum non sia presente entro mezz’ora dall’ora fissata per la riunione, l’assemblea, se non convocata mediante delibera del Consiglio di amministrazione, si scioglie; tuttavia, se è stata convocata con delibera del Consiglio di amministrazione, la presenza di due persone aventi diritto a essere contate rappresenterà il quorum e l’assemblea s’intenderà regolarmente costituita. Presidente delle assemblee generali (a) Le assemblee generali della Società saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un altro Consigliere designato dal Consiglio. Se in sede di assemblea generale nessuna delle citate persone è presente e disponibile ad assumere l’incarico entro quindici minuti dall’ora fissata per l’assemblea, i Consiglieri presenti designeranno al proprio interno il Presidente di riunione e, ove sia presente e disponibile un solo Consigliere, sarà questi a fungere da Presidente. (b) Qualora in un’assemblea nessun Consigliere sia disponibile a fungere da Presidente o nessun Consigliere sia presente entro quindici minuti dall’ora fissata per la riunione, i Soci presenti e aventi diritto di voto sceglieranno tra i Soci presenti di persona il Presidente dell’assemblea. Diritto dei Consiglieri e dei Revisori a partecipare alle assemblee generali I Consiglieri, ancorché non Soci della Società, hanno il diritto di partecipare e prendere la parola alle assemblee generali e a quelle distinte riservate ai Titolari di ciascuna classe di Azioni della Società. I Revisori hanno il diritto di partecipare a qualsiasi assemblea generale e di essere ascoltati su qualsiasi argomento in discussione che li riguardi in quanto Revisori. 50. Aggiornamento di assemblee generali Il Presidente, con il consenso dell’assemblea regolarmente costituita, può (e deve se così dispone l’assemblea) aggiornare l’assemblea di volta in volta (o sine die) e di luogo in luogo, fermo restando che l’assemblea aggiornata può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti che erano all’ordine del giorno dell’assemblea che è stata aggiornata. Laddove un’assemblea venga aggiornata sine die, l’ora e il luogo dell’assemblea aggiornata sono fissati dal Consiglio di amministrazione. Se un’assemblea è aggiornata per quattordici giorni o più sine die, si dovrà procedere a un avviso di convocazione da dare almeno sette giorni liberi prima della riunione, in cui siano precisati l’ora e a grandi linee gli argomenti da trattare. Salvo nel caso sopra riportato, non è necessario alcun avviso di convocazione per un’assemblea aggiornata. 43 51. Adozione di delibere Ad una assemblea generale, sulla delibera messa ai voti si decide per alzata di mano, tranne nel caso in cui prima o all’atto della comunicazione del risultato della votazione per alzata di mano sia richiesta una votazione a scrutinio segreto. Salvo richiesta di una votazione a scrutinio segreto, la dichiarazione del Presidente che la delibera è stata approvata, o approvata all’unanimità, o con una particolare maggioranza, o non approvata, o non approvata con una particolare maggioranza, e l’annotazione in tal senso nel verbale dell’assemblea s’intende valere come prova irrefutabile del fatto, senza necessità della prova del numero o della proporzione dei voti registrati a favore o contro la delibera in questione. La richiesta di una votazione a scrutinio segreto può essere ritirata prima che si tenga la votazione, ma solo con il consenso del Presidente; in tal caso, la richiesta così ritirata non inficia il risultato della votazione per alzata di mano dichiarato prima che tale richiesta venisse avanzata. 52. Diritto di richiedere una votazione a scrutinio segreto Ferme restando le disposizioni dei Companies Acts, una votazione a scrutinio segreto può essere richiesta: 53. (a) dal Presidente dell’assemblea; (b) da almeno cinque dei Soci presenti (di persona o per delega) aventi diritto di voto all’assemblea; (c) da uno o più Soci presenti (di persona o per delega) che rappresentino almeno un decimo del totale dei diritti di voto di tutti i Soci aventi diritto di voto all’assemblea. Votazione a scrutinio segreto (a) Salvo quando disposto al paragrafo (b) del presente articolo, la votazione a scrutinio segreto viene indetta secondo le modalità decise dal Presidente, il quale ha facoltà di nominare degli scrutatori (non necessariamente Soci) e di fissare l’ora e il luogo in cui dichiarare il risultato della votazione. Il risultato della votazione a scrutinio segreto vale come delibera dell’assemblea nel corso della quale la votazione è stata richiesta. (b) Una votazione richiesta sull’elezione del Presidente o su una questione di aggiornamento viene indetta immediatamente. Una votazione a scrutinio segreto richiesta su un qualunque altro argomento viene indetta subito oppure alla data (non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta di votazione) e nel luogo disposti dal Presidente dell’assemblea. La richiesta di una votazione a scrutinio segreto non impedisce la prosecuzione dell’assemblea per la discussione di argomenti diversi da quello sul quale è stata richiesta tale votazione. Se una votazione a scrutinio segreto è richiesta prima della dichiarazione del risultato di una votazione per alzata di mano e poi la richiesta è debitamente ritirata, l’assemblea continua i suoi lavori come se la richiesta non fosse stata presentata. 44 (c) 54. La votazione a scrutinio segreto non indetta immediatamente non richiede alcun avviso di convocazione, se la data e il luogo per la sua tenuta sono annunciati all’assemblea nella quale è stata richiesta. In tutti gli altri casi, deve esserne dato avviso almeno sette giorni liberi prima, con l’indicazione della data e del luogo in cui si terrà la votazione. Votazione dei Soci Il voto può essere espresso di persona o per delega. Fermi restando i diritti e le restrizioni al momento vigenti per ciascuna classe di Azioni, nel caso di votazione per alzata di mano ogni Socio presente di persona o per delega ha diritto a un voto, mentre nella votazione a scrutinio segreto ogni Socio presente di persona o per delega ha diritto a un voto per ogni Azione detenuta. 55. Voto preponderante In caso di parità di voti, in sede di votazione per alzata di mano o a scrutinio segreto, il Presidente dell’assemblea nella quale avviene la votazione (per alzata di mano o a scrutinio segreto) ha diritto ad un voto decisivo in aggiunta ad altri voti che gli spettino. 56. Votazione dei Contitolari Se un’Azione è detenuta da più Contitolari, vota per tutti, di persona o per delega, quello con maggiore anzianità, e sono esclusi dal voto gli altri Contitolari; agli effetti del voto, l’anzianità è data dall’ordine d’iscrizione dei nomi dei Contitolari dell’Azione nel Registro. 57. Votazione dei titolari in stato d’incapacità Il Socio che non sia sano di mente, o che sia oggetto di un’ordinanza emessa nei suoi confronti da un tribunale competente (nello Stato o altrove) per infermità mentale, può votare, in una votazione per alzata di mano o a scrutinio segreto, tramite il suo affidatario, curatore, tutore o altra persona nominata dal tribunale, soggetti che possono votare per delega, per alzata di mano o in una votazione a scrutinio segreto. La prova, soddisfacente per il Consiglio di amministrazione, dell’autorizzazione della persona che vuole esercitare il diritto di voto dovrà essere depositata presso la Sede, o in altro luogo specificato conformemente alle disposizioni del presente Statuto relative al deposito delle deleghe, almeno quarantott’ore prima dell’ora fissata per l’assemblea o per l’assemblea aggiornata alla quale deve essere esercitato il diritto di voto; in caso contrario, il diritto di voto non può essere esercitato. 58. Termine per la contestazione di una votazione La contestazione dei requisiti di un votante può avvenire esclusivamente nell’assemblea, o assemblea aggiornata, nella quale il voto contestato è stato espresso; tutti i voti che sono stati ammessi all’assemblea in questione s’intendono validi a tutti gli effetti. Se la contestazione è presentata in tempo utile, viene sottoposta al Presidente dell’assemblea, la cui decisione è definitiva e inappellabile. 45 59. Nomina di delegato Ciascun Socio che abbia diritto di partecipare e votare a un’assemblea generale può nominare un delegato che partecipi all’assemblea, parli e voti in sua vece. Il delegato non deve necessariamente essere un Socio. La delega deve essere redatta nella stesura sotto riportata, o in altra stesura approvata dal Consiglio di amministrazione e deve essere firmata dal delegante o per suo conto. La firma apposta sulla delega non richiede la convalida da parte di un testimone. Una persona giuridica può rilasciare delega munita del sigillo sociale o recante la firma autografa di un funzionario a ciò debitamente autorizzato. NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PUBLIC LIMITED COMPANY Io/noi sottoscritto/i della società Azionista della Società sopra riportata, con la presente delego/deleghiamo il Presidente dell’assemblea o in mancanza, oppure a rappresentarmi/rappresentarci e votare in mia/nostra vece e per mio/nostro conto alla Assemblea generale (annuale o straordinaria, secondo i casi) della Società, che si terrà il giorno_____ del mese di ______ 20__, e ad eventuali aggiornamenti della stessa. Firmato in data _______ ______ 20__ Il presente modulo è da utilizzare* a favore/contro la delibera. Salvo direttive per il contrario, il delegato voterà o si asterrà dal voto secondo ciò che ritiene opportuno. *Barrare l’alternativa non desiderata. 60. Deposito delle deleghe L’atto di nomina del delegato e l’eventuale autorizzazione a firmarlo ovvero una copia notarile della stessa o la copia altrimenti approvata dal Consiglio di amministrazione saranno depositati presso la Sede o (a scelta del Socio) in altro luogo o eventualmente luoghi a tal fine specificati nell’avviso di convocazione, o mediante nota apposta all’avviso di convocazione dell’assemblea almeno quarantott’ore prima dell’ora stabilita per la tenuta dell’assemblea o dell’assemblea aggiornata ovvero (nel caso di una votazione a scrutinio segreto non indetta all’assemblea stessa o all’assemblea aggiornata o nello stesso giorno di tali assemblee) prima della votazione a scrutinio segreto per la quale la delega è stata rilasciata; in caso contrario, essa non sarà considerata valida. FERMO RESTANDO CHE: (a) nel caso di un’assemblea aggiornata, o di una votazione a scrutinio segreto da tenersi in una data che cade meno di sette giorni dopo quella dell’assemblea che è stata aggiornata, o dopo quella in cui è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto, sarà sufficiente che la delega o l’eventuale autorizzazione e relativa 46 certificazione di cui sopra siano depositate presso il Segretario all’inizio dell’assemblea aggiornata o della votazione a scrutinio segreto; e (b) 61. una delega relativa a più assemblee (compresi i relativi aggiornamenti) già consegnata ai fini di un’assemblea non deve essere consegnata una seconda volta per una successiva assemblea alla quale si riferisce. Effetti delle deleghe Il deposito di una delega per un’assemblea non impedisce al Socio che l’ha rilasciata di presenziare e di votare a quell’assemblea o ad aggiornamenti della stessa. L’atto di nomina di un delegato è valido, salvo indicazione contraria ivi contenuta, sia per l’assemblea alla quale si riferisce sia per eventuali aggiornamenti della stessa. 62. Effetti della revoca della delega o dell’autorizzazione Un voto espresso o una votazione a scrutinio segreto richiesta conformemente alle condizioni di una delega o di una delibera che autorizza un rappresentante ad agire per conto di una persona giuridica conserva validità nonostante il decesso o l’infermità mentale del mandante, o la revoca della delega o dell’autorizzazione in base alla quale la delega è stata firmata, o della delibera che autorizza un rappresentante ad agire, o nonostante il trasferimento delle azioni rispetto alle quali la delega è stata rilasciata o l’autorizzazione del rappresentante ad agire è stata concessa, sempreché alla Società non pervenga presso la Sede una notifica scritta di tale decesso, infermità mentale, revoca o trasferimento almeno un’ora prima dell’inizio dell’assemblea, o dell’assemblea aggiornata, alla quale la delega viene usata o alla quale il rappresentante agisce. 63. Rappresentanza di persone giuridiche Una persona giuridica che sia un Socio della Società può, con delibera del suo Consiglio di amministrazione o di altro organo decisionale, autorizzare la persona che ritiene adatta ad agire quale suo rappresentante ad un’assemblea della Società o ad un’assemblea di una classe di Soci della medesima; la persona che riceve tale autorizzazione avrà il diritto di esercitare, per conto della persona giuridica che rappresenta, gli stessi poteri che questa potrebbe esercitare se fosse una persona fisica azionista della Società, e la persona giuridica in questione sarà considerata, agli effetti del presente Statuto, presente di persona all’assemblea in questione se vi presenzia la persona autorizzata a rappresentarla. 64. Delibere in forma scritta Una delibera scritta, sottoscritta da o per conto di ciascun Socio che avrebbe avuto diritto di voto sulla stessa se fosse stata proposta nel corso di un’assemblea alla quale il Socio avesse presenziato, avrà la stessa validità che avrebbe avuto se adottata in un’assemblea generale debitamente convocata e tenuta; tale delibera può consistere in diversi documenti redatti nella stessa forma, ciascuno sottoscritto da o per conto di uno o più Soci. Nel caso di una persona giuridica, una delibera in forma scritta può essere firmata per suo conto da un consigliere o dal segretario o da un suo procuratore debitamente nominato o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. 47 XIV PARTE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 65. Numero dei Consiglieri Il numero dei Consiglieri non può essere inferiore a due. Un Consigliere può essere nominato solo previa approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria. I Consiglieri in carica alla data in cui il presente Statuto è entrato in vigore resteranno in carica nel rispetto delle disposizioni dello Statuto. La nomina di un Consigliere può solo avvenire successivamente. I Consiglieri rimasti in carica possono continuare a operare nonostante eventuali posti vacanti nel Consiglio, fermo restando che se il numero dei Consiglieri scende sotto il minimo prescritto, il restante Consigliere o i restanti Consiglieri dovrà/dovranno nominare immediatamente uno o più Consiglieri per ricostituire il numero minimo, ovvero convocare un’assemblea generale della Società che provveda a tale nomina. In mancanza di uno o più Consiglieri in grado o disposti a provvedervi, due Azionisti qualunque potranno convocare l’assemblea generale per la nomina dei Consiglieri. Il Consigliere o i Consiglieri aggiuntivi così nominati dagli Azionisti resteranno in carica (nel rispetto delle disposizioni dei Companies Acts e del presente Statuto), solo fino al termine dell’Assemblea generale annuale della Società immediatamente successiva a tale nomina, salvo rielezione nel corso di tale assemblea, e non si dimetteranno per rotazione a tale assemblea, né saranno presi in considerazione per stabilire quali Consiglieri debbano dimettersi per rotazione ad ogni assemblea. 66. Deposito di azioni a garanzia I Consiglieri non devono depositare azioni a garanzia della loro funzione. 67. Emolumenti ordinari dei Consiglieri Ciascun Consigliere ha diritto a ricevere per i suoi servizi gli emolumenti di volta in volta decisi dal Consiglio di amministrazione, fermo restando che a nessun Consigliere può essere corrisposto un importo superiore a quello indicato nel Prospetto del Fondo senza l’approvazione del Consiglio di amministrazione. Gli emolumenti maturano su base giornaliera. 68. Compenso straordinario ai Consiglieri I Consiglieri che rivestono una carica direttiva tra cui, ai fini di questo articolo, quella di Presidente o Vicepresidente, o che fanno parte di un comitato, o comunque prestano servizi che, a parere del Consiglio di amministrazione, esulano dall’ambito dei compiti ordinari di un Consigliere, possono ricevere un compenso aggiuntivo sotto forma di stipendio, commissione o altro, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione. 69. Spese dei Consiglieri Ai Consiglieri saranno rimborsate tutte le spese di viaggio, di albergo e di altro genere legittimamente sostenute per partecipare alle riunioni di Consiglio o di comitato o ad assemblee generali o ad assemblee separate dei Titolari di ciascuna classe di Azioni od obbligazioni della Società o comunque per l’espletamento dei loro compiti. 48 70. Consiglieri supplenti (a) Ogni Consigliere può nominare con atto scritto recante la sua firma una qualsiasi persona (compreso un altro Consigliere) a fungere da suo supplente. (b) Il Consigliere supplente ha diritto a ricevere gli avvisi di tutte le riunioni del Consiglio, dei comitati di Consiglieri di cui fa parte il suo delegante, e a presenziare e votare in tutte le riunioni alle quali il Consigliere che lo ha nominato non è presente di persona ed inoltre, in assenza del suo delegante, ad esercitarne tutti i poteri, diritti, compiti e autorizzazioni (tranne il diritto di nominare un supplente a norma del presente Statuto). (c) Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, il Consigliere supplente è considerato a tutti gli effetti un Consigliere e risponde in prima persona dei suoi atti e inadempimenti; a tal fine, non è considerato un rappresentante del Consigliere che l’ha nominato. Il compenso dell’eventuale sostituto sarà prelevato dagli emolumenti spettanti al Consigliere che lo ha nominato e il suo ammontare sarà quello concordato tra il supplente e il Consigliere delegante. (d) Un Consigliere può in qualsiasi momento revocare la nomina del suo supplente. In caso di decesso o di decadenza di un Consigliere dalla carica, cessa e decade anche la nomina del suo supplente; tuttavia, se il Consigliere si dimette per rotazione o altro motivo ma viene rinominato o è ritenuto rinominato alla riunione alla quale si è dimesso, la nomina del suo supplente che era in vigore immediatamente prima delle sue dimissioni resta vigente dopo la nuova nomina del delegante a Consigliere. (e) Ogni nomina o revoca effettuata da un Consigliere ai sensi del presente articolo deve avvenire mediante atto scritto recante la sua firma e trasmesso al Segretario o depositato presso la Sede della Società o comunque altrimenti approvato dal Consiglio di amministrazione. XV PARTE - XV PARTE - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 71. Poteri del Consiglio di amministrazione Subordinatamente alle disposizioni dei Companies Acts, delle Regulations, dell’Atto costitutivo della Società e del presente Statuto nonché alle eventuali direttive dei Soci impartite mediante Delibera ordinaria, che tuttavia non devono essere in contrasto con il presente Statuto o con i Companies Acts, l’attività della Società sarà gestita dal Consiglio di amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti ed esercitare tutti i poteri della Società che non siano riservati a norma dei Companies Acts o del presente Statuto all’assemblea generale della Società. Nessuna modifica dell’Atto costitutivo della Società o del presente Statuto, e nessuna direttiva impartita dalla Società in sede di assemblea generale potrà inficiare eventuali atti precedentemente compiuti dal Consiglio di amministrazione che sarebbero stati validi se non fosse intervenuta tale modifica o non fosse stata impartita tale direttiva. I poteri conferiti dal presente articolo non potranno essere limitati da speciali autorizzazioni o poteri conferiti al Consiglio di amministrazione dal presente Statuto, e pertanto, in sede di riunione debitamente costituita, i Consiglieri possono esercitare tutti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione. 49 72. Potere di delega Restando salvo quanto riportato in generale nel precedente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri e facoltà a un Amministratore delegato o ad altro Consigliere che detenga una qualunque altra carica direttiva, o ad un comitato formato da uno o più Consiglieri e da eventuali altre persone designate dal Consiglio a farne parte, fermo restando che la maggioranza dei membri di ciascun comitato nominati dal Consiglio deve sempre essere formata da Consiglieri e che per la validità delle delibere di tale comitato è necessario che la maggioranza dei membri del comitato presenti alla riunione nella quale le delibere sono adottate sia formata da Consiglieri. I poteri e le facoltà che possono essere delegati a tale comitato comprendono (a mero titolo esemplificativo) quelli il cui esercizio comporta, o può comportare, il pagamento di emolumenti o il conferimento di altre indennità a tutti o parte dei Consiglieri. La delega di cui sopra può essere assoggettata alle condizioni decise dal Consiglio di amministrazione e i poteri delegati possono essere supplementari o ad esclusione dei poteri del Consiglio e possono essere revocati. Subordinatamente a tali condizioni, i lavori di un comitato formato da due o più membri saranno disciplinati dalle disposizioni del presente Statuto relative ai lavori del Consiglio di amministrazione, laddove applicabili. 73. Nomina di procuratori Il Consiglio di amministrazione può, di volta in volta e in qualsiasi momento, mediante procura formale (sotto sigillo) nominare una società, azienda, persona o un raggruppamento di persone in numero variabile, designate direttamente o indirettamente dal Consiglio, procuratore/i della Società per i fini e con i poteri, autorizzazioni e facoltà (non superiori a quelli conferiti al Consiglio di amministrazione o da esso esercitabili a norma del presente Statuto), per il periodo e alle condizioni che ritiene opportuni. La procura in questione può contenere le disposizioni ritenute opportune dal Consiglio di amministrazione per la tutela delle persone che devono interagire con il procuratore e può altresì autorizzare il procuratore a delegare a terzi tutti o parte dei poteri, autorizzazioni e facoltà che gli sono stati conferiti. In deroga a quanto sopra esposto in generale, il Consiglio di amministrazione può nominare un procuratore affinché eserciti i suoi poteri di assegnazione di titoli, quali dettagliati nell’articolo 4 del presente Statuto. 74. Pagamenti e ricevute Tutti gli assegni, i pagherò cambiari, le tratte, le cambiali e altri strumenti negoziabili o trasferibili, nonché tutte le ricevute per importi versati alla Società dovranno essere firmati, tratti, accettati, girati o altrimenti firmati, a seconda dei casi, con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di amministrazione mediante delibera. 75. Obiettivi d’investimento (a) Ferme restando le disposizioni delle Regulations, spetta al Consiglio di amministrazione stabilire gli obiettivi e le politiche d’investimento (comprese le tipologie ammissibili di Investimenti) e le restrizioni applicabili a ciascun Fondo; gli obiettivi d’investimento di ciascun Fondo di volta in volta decise dalla Società sono riportate nel Prospetto del Fondo. 50 (b) Le attività di ciascun Fondo saranno investite in Investimenti nel rispetto delle restrizioni e limitazioni imposte dalle Regulations e dal presente Statuto. (c) Subordinatamente all’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria, la Società può investire dal 35% al 100% delle sue attività nette in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Socio dell’Unione europea, dalle sue amministrazioni locali, da uno Stato non Socio dell’UE o da organismi internazionali di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’UE, o che siano emessi o garantiti da uno dei seguenti soggetti: Governi degli Stati membri dell’OCSE (purché le relative emissioni siano classificate ai fini dell’investimento), Banca europea per gli investimenti, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, International Finance Corporation, Fondo monetario internazionale, Euratom, Banca asiatica di sviluppo, Banca centrale europea, Consiglio d’Europa, Eurofima, Comunità europea del carbone e dell’acciaio, Banca africana di sviluppo, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), Banca interamericana di sviluppo, Unione europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank and Tennessee Valley Authority, e Export-Import Bank. 76. (d) Nel rispetto delle Regulations e con la preventiva autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria, la Società può detenere la totalità del capitale azionario emesso di un’entità (le cui azioni e attività saranno conservate dal Depositario) che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno o necessario per la Società costituire o utilizzare, con la preventiva autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria, esclusivamente per svolgere attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel Paese in cui tale entità è situata, in relazione al rimborso delle Azioni su richiesta dei Soci esclusivamente per conto della Società. Nessuna delle limitazioni e restrizioni di cui ai precedenti paragrafi (a) e (b) si applica ad Investimenti in tale entità, a prestiti alla stessa o depositi presso di essa, e agli effetti dei suddetti paragrafi (a) e (b) gli Investimenti e altri beni detenuti da tale entità s’intenderanno detenuti direttamente per conto della Società. (e) Nel rispetto delle disposizioni delle Regulations, la Società può investire fino al 20% (e fino al 35% in determinati casi, ma solo con riferimento ad un unico emittente) delle attività nette di un Fondo in valori mobiliari di uno stesso emittente se l’obiettivo della politica d’investimento del Fondo è quello di replicare la composizione di un determinato indice. Poteri d’indebitamento e Gestione efficiente del portafoglio (a) Fermo restando quanto di seguito disposto, il Consiglio di amministrazione può esercitare tutti i poteri d’indebitamento e provvista della Società (incluso il potere di assumere prestiti per il rimborso di Azioni), e il potere di ipotecare e costituire in pegno o garanzia, in tutto o in parte, l’azienda, i beni e le attività della Società, e di emettere obbligazioni, obbligazioni irredimibili o altri titoli, come tali o quale 51 garanzia collaterale per debiti, passività od obbligazioni della Società, o quant’altro consentito dalle autorità competenti. (b) Nulla di quanto contenuto nel presente atto può consentire al Consiglio di amministrazione o alla Società di contrarre prestiti non conformi alle disposizioni delle Regulations. (c) Per conseguire i suoi obiettivi d’investimento, la Società può adottare tecniche e strumenti in relazione agli Investimenti nell’osservanza delle condizioni e dei limiti sanciti di volta in volta dall’Autorità di vigilanza finanziaria, purché tali tecniche e strumenti siano finalizzati alla gestione efficiente del portafoglio o alla copertura dei rischi di cambio. (d) La Società può concedere titoli in prestito al fine di un’efficiente gestione del portafoglio, conformemente alle direttive di volta in volta stabilite dall’Autorità di vigilanza finanziaria. XVI PARTE - NOMINA E REVOCA DEI CONSIGLIERI 77. Eleggibilità Una persona non può essere nominata Consigliere in sede di assemblea generale se il suo nome non è raccomandato dal Consiglio di amministrazione o se, almeno sei e non più di trenta Giorni liberi prima della data fissata per l’assemblea, non pervenga alla Società un avviso sottoscritto da un Socio in possesso dei requisiti per votare all’assemblea, in cui si notifica l’intenzione di proporre la nomina di una persona e si comunicano i dati che, in caso di nomina, sarebbero richiesti per l’iscrizione nel registro del Consiglio di amministrazione della Società, avviso accompagnato da una dichiarazione firmata dalla persona in questione notificante la sua disponibilità ad accettare la nomina, e se la nomina della persona di cui all’avviso non riceve il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di presenziare e votare alle assemblee generali della Società. 78. 79. Nomina di Consiglieri aggiuntivi (a) Fermo restando quanto sopra esposto, la Società ha facoltà, con Delibera ordinaria, di nominare una persona a Consigliere per ricoprire un posto vacante o in qualità di Consigliere aggiuntivo. (b) Il Consiglio di amministrazione può nominare una persona disposta a fungere da Consigliere per occupare un posto vacante o quale Consigliere aggiuntivo, purché con tale nomina il numero dei Consiglieri non superi quello fissato come massimo dal, o conformemente al presente Statuto. Revoca dei Consiglieri Un Consigliere decade ipso facto dal suo ufficio nei seguenti casi: (a) se cessa di essere tale in virtù di una disposizione dei Companies Acts o se per legge gli è fatto divieto di fungere da Consigliere; 52 (b) se entra in fallimento o conclude accordi o concordati con i creditori in genere; (c) se a parere della maggioranza degli altri Consiglieri diventa incapace per motivi d’infermità mentale di espletare i suoi compiti di Consigliere; (d) se si dimette dal suo incarico (dandone notifica alla Società); (e) se è stato giudicato colpevole di un reato comportante una pena di almeno tre mesi, e il Consiglio di amministrazione, a seguito di ciò, ne decide la cessazione; oppure (f) se è mancato alle riunioni del Consiglio di amministrazione per oltre sei mesi consecutivi senza il permesso del Consiglio stesso, senza che il suo eventuale supplente abbia partecipato in sua vece ad alcuna di tali riunioni nel periodo suddetto, e il Consiglio ha deliberato la sua decadenza a motivo di tale assenza. XVII PARTE - CARICHE E INTERESSI DEI CONSIGLIERI 80. Cariche direttive (a) Il Consiglio di amministrazione può nominare singoli Consiglieri a rivestire la carica di Amministratore delegato o Co-Amministratore delegato o altre cariche direttive della Società (compresa, se ritenuto opportuno, quella di Presidente) alle condizioni e per la durata che esso decide di stabilire e, ferme restando le clausole di eventuali contratti stipulati in casi particolari, può revocare tali nomine in qualsiasi momento. (b) Un Consigliere che rivesta una di tali cariche direttive riceverà la retribuzione, in aggiunta o in sostituzione dei suoi emolumenti ordinari di Consigliere, sotto forma di stipendio, commissione, partecipazione agli utili o altro, o in parte come emolumenti e in parte nelle altre forme, stabilita dal Consiglio di amministrazione. (c) La nomina di un Consigliere alla carica di Presidente o Amministratore o CoAmministratore delegato cessa automaticamente alla cessazione della sua nomina a Consigliere, fatto salvo l’eventuale risarcimento danni per la violazione dell’eventuale contratto di servizi stipulato con la Società. (d) La nomina di un Consigliere a qualunque altra carica direttiva non cessa automaticamente al cessare, per qualsiasi motivo, della sua nomina a Consigliere, salvo espressa disposizione per il contrario del contratto o della delibera in base ai quali riveste la carica, nel qual caso la cessazione avviene lasciando impregiudicato l’eventuale diritto al risarcimento danni per la violazione dell’eventuale contratto di servizi stipulato con la Società. (e) Un Consigliere può ricoprire qualunque altra carica o incarico remunerato nella Società (tranne quello di Revisore) in contemporanea con la sua carica di Consigliere e può svolgere un’attività professionale per la Società alle condizioni, in materia di retribuzione o altro, stabilite dal Consiglio di amministrazione. 53 81. Interessi dei Consiglieri (a) Subordinatamente alle disposizioni dei Companies Acts e purché abbia comunicato al Consiglio di amministrazione la natura ed entità di suoi eventuali interessi cospicui, un Consigliere, nonostante la carica che riveste: (i) può essere controparte, o comunque essere cointeressato a un’operazione o accordo con la Società e con controllate o consociate della stessa, o nella quale operazione o accordo la Società o sue controllate o consociate siano altrimenti interessate; (ii) può rivestire la carica di Consigliere o altra carica direttiva in un soggetto giuridico promosso dalla Società, o nel quale la Società o le sue controllate o consociate siano altrimenti interessate, ovvero essere controparte di un’operazione o accordo con tale soggetto giuridico o avere un altro tipo d’interesse nello stesso; e (iii) non deve render conto alla Società, in virtù della sua carica, di eventuali benefici ottenuti da tale carica o impiego, o da tale operazione o accordo, o da eventuali interessi in tale soggetto giuridico, né sarà tenuto ad evitare tale operazione o accordo a motivo di tali interessi o benefici. (b) 82. Agli effetti del presente articolo: (i) un avviso a carattere generale dato al Consiglio di amministrazione nel senso che il Consigliere è da considerarsi come avente un interesse della natura ed entità specificati nell’avviso stesso in un’operazione o accordo in cui è coinvolta una determinata persona o classe di persone sarà considerato come comunicazione del fatto che il Consigliere ha in tale operazione un interesse della natura ed entità specificati; e (ii) un interesse di cui un Consigliere non sia a conoscenza o in merito al quale non sia ragionevole aspettarsi che ne abbia conoscenza non sarà considerato un suo interesse. Limitazione del diritto di voto dei Consiglieri (a) Salvo diversa disposizione del presente Statuto, un Consigliere non può votare a una riunione di Consiglio o di comitato del Consiglio su una delibera riguardante una questione in cui egli ha, in forma diretta o indiretta, un interesse cospicuo o rispetto alla quale ha un dovere in conflitto, o potenzialmente contrastante con gli interessi della Società. In relazione a una risoluzione sulla quale il Consigliere non ha diritto di voto, la sua presenza non viene contata per stabilire il quorum della riunione. (b) Un Consigliere ha diritto (in assenza d interessi cospicui diversi da quelli sotto riportati) a votare (ed essere considerato nel computo del quorum) su delibere riguardanti una qualunque delle questioni sotto indicate: 54 (i) la prestazione di una garanzia, fideiussione o indennizzo a suo favore per prestiti da lui effettuati alla Società o a una delle sue controllate o consociate, o per obbligazioni da lui contratte su richiesta o a beneficio della Società o di una delle sue controllate o consociate; (ii) la prestazione di una garanzia, fideiussione o indennizzo a favore di terzi per un debito o un’obbligazione della Società o di una delle sue controllate o consociate, per il quale debito od obbligazione egli ha assunto la responsabilità in tutto in parte, individualmente o congiuntamente con altri o prestando garanzia mediante fideiussione o indennizzo; (iii) una proposta relativa all’offerta di sottoscrizione, acquisto o scambio di azioni o obbligazioni o altro genere di valori mobiliari della Società o di una delle sue controllate o associate, in relazione alla quale offerta egli è o sarà interessato in quanto partecipante quale sottoscrittore o subsottoscrittore; (iv) una proposta riguardante una qualunque altra società nella quale egli ha un interesse, in forma diretta o indiretta, come dirigente, azionista o in qualunque altra veste, purché non detenga o non sia l’avente diritto economico al 10% o più delle azioni circolanti di qualsiasi classe di tale società o dei diritti di voto spettanti ai Soci di tale società (o di una società terza dalla quale deriva il suo interesse) (interesse che, agli effetti del presente articolo, sarà considerato un interesse cospicuo in tutti i casi); oppure (v) una proposta riguardante l’adozione, modifica o gestione di un fondo pensionistico o di un regime di prestazioni pensionistiche di cui può beneficiare e che sia stato approvato, o sia soggetto o condizionato all’approvazione, ai fini fiscali, delle competenti autorità tributarie; (vi) una proposta riguardante l’adozione, la modifica o la gestione di un regime inteso a consentire ai dipendenti (compresi i Consiglieri membri del comitato esecutivo) della Società o di una sua controllata di acquisire azioni della Società, o di un regime a favore dei dipendenti della Società o di una sua controllata del quale benefici o possa beneficiare il Consigliere. (c) Qualora siano all’esame proposte relative alla nomina (e alla fissazione o variazione delle condizioni di nomina) di due o più Consiglieri a cariche o impieghi presso la Società o presso un’impresa partecipata dalla Società, le proposte possono essere esaminate separatamente per ciascun Consigliere; in tal caso, ciascuno dei Consiglieri interessati (se non esclusi dalla votazione ai sensi del punto (b)(iv) del presente articolo) avrà diritto a votare (e ad essere computato per il quorum) per tutte le delibere salvo quella riguardante la sua nomina. (d) Qualora in una riunione di Consiglio o di comitato di Consiglio sia in discussione l’importanza dell’interesse di un Consigliere o il diritto di un Consigliere di votare, e la questione non si risolva con la sua astensione volontaria dalla votazione, prima della fine della riunione la questione può essere deferita al presidente di riunione, e la sua pronuncia riguardo a qualunque Consigliere, escluso se stesso, s’intenderà definitiva e inappellabile. 55 (e) Agli effetti del presente articolo, un interesse di una persona che è il coniuge o un figlio minorenne di un Consigliere è assimilato a un interesse del Consigliere in questione e, per quanto riguarda un Consigliere supplente, un interesse del suo delegante è assimilabile a un interesse del Consigliere supplente. (f) Con Delibera ordinaria, la Società può sospendere o attenuare in qualunque misura le disposizioni del presente articolo o ratificare un’operazione che non sia stata debitamente autorizzata in quanto in contrasto con il presente articolo. XVIII PARTE - LAVORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 83. 84. Convocazione e disciplina delle riunioni del Consiglio di amministrazione (a) Nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione può disciplinare i propri lavori nel modo che ritiene opportuno. Una riunione del Consiglio di amministrazione può essere convocata da un Consigliere e deve essere convocata dal Segretario su richiesta di un Consigliere. Un Consigliere può rinunciare a ricevere l’avviso di convocazione di una riunione, e tale rinuncia può essere retroattiva. Se così deliberato dal Consiglio di amministrazione, non sarà necessario dare avviso di convocazione di una riunione del Consiglio a un Consigliere o Consigliere supplente che risiede nello Stato ma è per il momento assente dallo Stato. (b) L’avviso di convocazione di una riunione del Consiglio di amministrazione s’intende validamente dato a un Consigliere se gli viene dato personalmente o verbalmente, o inviato per iscritto mediante corriere, posta, cablogramma, telegramma, telex, fax, e-mail o con altri mezzi di comunicazione approvati dal Consiglio al suo ultimo indirizzo noto, o ad altro indirizzo che egli ha comunicato alla Società a tal fine. Quorum delle riunioni del Consiglio di amministrazione Il quorum necessario per la valida costituzione di una riunione del Consiglio di amministrazione può essere fissato dal Consiglio stesso e se non è stato fissato in un numero diverso s’intende costituito da due Consiglieri. Una persona in carica solo come Consigliere supplente, se il suo delegante non è presente viene considerata ai fini del computo del quorum; tuttavia, anche se funge da supplente per più di un Consigliere, tale persona non viene conteggiata più di una volta ai fini della determinazione del quorum. 85. Votazioni alle riunioni del Consiglio di amministrazione (a) Gli argomenti in votazione a una riunione del Consiglio di amministrazione sono decisi a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione. Il Consigliere che funge anche da supplente per uno o più Consiglieri, in assenza del suo delegante alla riunione ha diritto a un voto supplementare per conto di ciascun delegante oltre al voto proprio. 56 (b) 86. Ferme restando le disposizioni che seguono, ogni Consigliere presente e votante ha diritto a un voto; oltre al proprio voto ha inoltre diritto a un voto per ogni altro Consigliere non presente alla riunione che lo abbia autorizzato per tale riunione a votare in sua vece in caso di assenza. Tale autorizzazione può riferirsi in generale a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione o ad una o più riunioni particolari, deve essere data per iscritto e può essere inviata per corriere, per posta, cablogramma, telegramma, telex, fax, e-mail o qualunque altro mezzo di comunicazione approvato dal Consiglio di amministrazione e può recare la firma del Consigliere che conferisce l’autorizzazione in forma stampata o in facsimile. L’autorizzazione deve essere consegnata al Segretario per l’archiviazione prima della prima riunione alla quale deve avvenire la votazione che è oggetto dell’autorizzazione, oppure presentata alla riunione stessa, fermo restando che un Consigliere non ha diritto a votare per conto di un altro Consigliere a norma del presente paragrafo se quest’ultimo ha nominato un supplente e questi è presente alla riunione alla quale il primo Consigliere intende votare ai sensi del presente paragrafo. Teleriunioni Un Consigliere o un Consigliere supplente può partecipare a una riunione del Consiglio di amministrazione o di un comitato di Consiglio in teleconference o mediante altri mezzi di telecomunicazione che consentano a tutte le persone partecipanti alla riunione di parlarsi e ascoltarsi tra loro e questa modalità di partecipazione equivale alla presenza fisica in riunione. 87. Nomina del Presidente Il Consiglio di amministrazione può di volta in volta eleggere e revocare un Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vicepresidente fissando la durata dei rispettivi mandati. Il Presidente o, in sua mancanza, il Vicepresidente presiede tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, ma se è assente sia il Presidente che il Vicepresidente, o se a una riunione nessuno dei due è presente entro cinque minuti dall’ora fissata per iniziare, i Consiglieri presenti possono nominare al loro interno il Presidente di riunione. 88. Delibere del Consiglio di amministrazione e altri documenti scritti Una delibera in forma scritta o altri documenti scritti firmati da tutti i Consiglieri aventi diritto a ricevere l’avviso di convocazione di una riunione di Consiglio o di comitato hanno la stessa validità di una delibera adottata a una riunione del Consiglio di amministrazione ovvero (secondo i casi) di un comitato di Consiglio debitamente convocate e tenute e possono consistere in più documenti aventi la stessa stesura, ciascuno firmato da uno o più Consiglieri; tale delibera o altro documento o documenti, se debitamente firmati, possono essere consegnati o trasmessi (salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione, in generale o per un caso specifico) via fax o con altri analoghi mezzi di trasmissione del contenuto di documenti. Una delibera o altri documenti firmati da un Consigliere supplente non devono necessariamente essere firmati anche dal Consigliere delegante e, qualora siano firmati da un Consigliere che ha nominato un altro Consigliere come supplente, non necessitano della firma di quest’ultimo nella veste di supplente. 57 89. Validità delle delibere del Consiglio di amministrazione Tutte le delibere adottate da una riunione del Consiglio di amministrazione o da un comitato del Consiglio o da una persona che funge da Consigliere, anche se successivamente risulta che sussistevano difetti di nomina di qualche Consigliere o persona che fungeva da Consigliere, o che uno di essi era decaduto dalla carica, o aveva rinunciato alla carica, o non aveva diritto di voto, hanno la stessa validità che avrebbero avuto se tutti gli interessati fossero stati debitamente nominati, fossero in possesso dei requisiti, avessero continuato a fungere da Consiglieri e avessero avuto diritto di voto. 90. Verbali del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione farà constare da verbale: (a) tutte le nomine a cariche direttive effettuate dal Consiglio di amministrazione; (b) i nomi dei Consiglieri presenti a ogni riunione del Consiglio di amministrazione e di eventuali suoi comitati; (c) tutte le delibere e i lavori di tutte le assemblee della Società, del Consiglio di amministrazione e dei suoi comitati. Tali verbali, se appaiono firmati dal Presidente della riunione in cui sono state prese le delibere, o dal Presidente della riunione immediatamente successiva, costituiscono, fino a prova contraria, il riscontro inoppugnabile delle delibere adottate. XIX PARTE - GESTIONE 91. Amministratore (a) Fermo restando quando disposto in generale dall’articolo 72 e dal presente Statuto, ma subordinatamente alla preventiva approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria, il Consiglio di amministrazione può nominare qualsiasi persona, studio o società a fungere da Amministratore della Società a norma delle clausole del Contratto di amministrazione, affidando e conferendo all’Amministratore così nominato tutti o parte dei rispettivi poteri, compiti, facoltà e/o funzioni che possono essere esercitati dal Consiglio stesso, ai termini e alle condizioni, compreso il diritto ad un compenso dovuto dalla Società, e con i poteri di delega e le restrizioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuni, in via supplementare o ad esclusione dei poteri propri. Qualora l’Amministratore rassegni le dimissioni o sia revocato o in caso di cessazione del mandato per altri motivi, il Consiglio di amministrazione farà quanto in suo potere per nominare, con la preventiva approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria, un’altra persona, studio o società a fungere da Amministrazione in sua vece. (b) Gli oneri e le spese (compresa l’imposta sul valore aggiunto) e tutte le spese vive ragionevoli e debitamente documentate per i servizi resi dall’Amministratore e dai suoi rappresentanti e delegati saranno addebitati al Fondo in riferimento al quale i servizi sono stati prestati oppure, laddove il Consiglio di amministrazione 58 ritenga che una spesa non sia imputabile ad un Fondo in particolare, questa sarà di norma attribuita a tutti i Fondi in misura proporzionale al valore delle rispettive attività. Il Consiglio di amministrazione può calcolare gli oneri o spese di natura regolare o ricorrente come importo stimato anticipatamente su base annua o per altri periodi, imputandolo poi in quote di pari importo sul periodo stabilito. 92. Depositario (a) Subordinatamente all’approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria e conformemente alle clausole del Contratto di deposito, il Consiglio di amministrazione nominerà un Depositario con i seguenti compiti: (i) custodire tutte le attività della Società e di tutte le sue controllate (costituite conformemente alle Regulations); (ii) svolgere i compiti stabiliti dalle Regulations e dal Contratto di deposito; e (iii) svolgere gli altri compiti di volta in volta concordati per iscritto con il Consiglio di amministrazione, alle condizioni con esso stipulate; il Depositario ha facoltà di nominare subdepositari. (b) Per i servizi inerenti al suo incarico, il Depositario avrà diritto a ricevere dalla Società a valere sulle attività di ciascun Fondo: (i) emolumenti dell’ammontare indicato nel Contratto di deposito (con relativa imposta sul valore aggiunto) o in eventuali lettere scambiate tra il Depositario e il Consiglio di amministrazione; e (ii) il rimborso di spese ed esborsi sostenuti dal Depositario nell’espletamento delle sue funzioni, in base a quanto autorizzato dal Contratto di deposito (o dalle eventuali lettere di cui sopra); Il Depositario non sarà tenuto a render conto ai Soci, anche singolarmente, dei compensi ricevuti ai sensi delle disposizioni che precedono. (c) Se il Depositario desidera lasciare l’incarico, la Società può stipulare un nuovo Contratto di deposito per nominare una società approvata dall’Autorità di vigilanza finanziare all’incarico di Depositario in sostituzione di quello uscente. (d) Qualora il Consiglio di amministrazione abbia fondati e sufficienti motivi, confermati per iscritto al Depositario, per ritenere consigliabile la sostituzione del Depositario, questi sarà revocato, subordinatamente all’approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria, mediante avviso scritto dato dal Consiglio di amministrazione al Depositario a norma del Contratto di deposito. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si attiverà per trovare il nuovo Depositario della Società e, se il nuovo Depositario incontra l’accettazione della Società e dell’Autorità di vigilanza finanziaria, il Consiglio di amministrazione provvederà con un nuovo Contratto di deposito a nominarlo Depositario in sostituzione di quello revocato. Il Depositario resta in carica salvo che e fintanto che l’autorizzazione della Società non sia stata revocata dall’Autorità di vigilanza 59 finanziaria o non sia stato nominato un nuovo depositario. Se il nuovo Depositario della Società non viene nominato, sarà convocata un’assemblea generale per valutare una Delibera ordinaria di liquidazione della Società e di riacquisto di tutte le sue azioni. Il Depositario cessa dall’incarico solo in caso di revoca dell’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria. XX PARTE - SEGRETARIO 93. Nomina del Segretario Nel rispetto delle disposizioni dei Companies Acts, il Consiglio di amministrazione nominerà il Segretario per la durata, con il compenso e alle condizioni che riterrà opportuni, con facoltà di revocarlo. 94. Aiutosegretario o Segretario facente funzione Tutti i compiti del Segretario previsti o autorizzati dai Companies Acts o dal presente Statuto possono essere svolti, se il posto è vacante o se per qualche altro motivo il Segretario non è prontamente disponibile o in grado di operare, da un Aiutosegretario o da un Segretario facente funzione oppure, se nessuno di questi ultimi è prontamente disponibile o in grado di operare, da un funzionario della Società a tal fine autorizzato, in forma generale o specifica, dal Consiglio di amministrazione. XXI PARTE - SIGILLO 95. Uso del Sigillo Il Consiglio di amministrazione si accerterà che il Sigillo (compreso l’eventuale sigillo speciale da apporre sui titoli, conservato a norma dei Companies Acts) sia utilizzato solo su autorizzazione del Consiglio stesso o di un comitato a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione. 96. Sigillo da utilizzare all’estero La Società può esercitare i poteri che i Companies Acts le conferiscono in merito alla disponibilità di un sigillo ufficiale da utilizzare all’estero; di tali poteri è investito il Consiglio di amministrazione. 97. Firma degli atti sotto Sigillo Tutti gli atti ai quali viene apposto il Sigillo devono essere firmati da un Consigliere e dal Segretario o da un secondo Consigliere o altra persona designata a tal fine dal Consiglio di amministrazione. Per sigillare i certificati, la Società può disporre di un sigillo ufficiale sotto forma di facsimile del Sigillo, recante anche la parola “Titoli”. I certificati sui quali viene apposto il Sigillo non richiedono alcuna firma. 60 XXII PARTE - DIVIDENDI E RISERVE 98. Dichiarazione di distribuzione di dividendi Nel rispetto delle disposizioni dei Companies Acts, la Società, con Delibera ordinaria, può dichiarare quelle distribuzioni di dividendi su Azioni o su singole classi di Azioni che il Consiglio di amministrazione ritiene giustificate dagli utili conseguiti dalla Società o dal rispettivo Fondo, fermo restando che i dividendi non possono superare l’ammontare raccomandato dal Consiglio di amministrazione. Ai Titolari di Azioni di sottoscrizione non spettano dividendi. 99. Dividendi in acconto Restando salve le disposizioni dei Companies Acts, il Consiglio di amministrazione, se lo ritiene opportuno, può di volta in volta dichiarare e versare quei dividendi in acconto su Azioni o singole classi di Azioni che considera giustificati dagli utili conseguiti dal rispettivo Fondo. 100. Provenienza dei dividendi I dividendi da versare possono essere prelevati esclusivamente dai fondi che possono essere legittimamente distribuiti sotto forma di dividendi. Il prelievo può avvenire sui ricavi netti della Società, comprendenti interessi e dividendi attivi della stessa, utili realizzati e non realizzati sulla cessione/valutazione d’investimenti nonché altre attività e perdite realizzate e non realizzate della Società. 101. Quietanze Se più persone sono registrate come Contitolari di un’Azione, una qualunque di esse può rilasciare valida quietanza per dividendi o altri importi da ricevere sulle Azioni o in relazione ad esse. 102. Dividendi in natura L’Assemblea generale che dichiara un dividendo può disporre, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione, che quest’ultimo regoli, in tutto o in parte, eventuali dividendi o somme in linea capitale dovuti ai Titolari di Azioni di una Classe mediante distribuzione in natura di eventuali attività del Fondo interessato, e in particolare di Investimenti ai quali tale Fondo ha diritto. 103. Reinvestimento dei dividendi (a) (i) Restando salvo il diritto di scelta previsto al successivo paragrafo (b), i dividendi dichiarati conformemente alle disposizioni del presente Statuto saranno pagati come disposto dal successivo punto (ii) e utilizzati per il pagamento di Azioni supplementari (le “Azioni supplementari”) secondo i termini e le condizioni e con le modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Ogni Titolare di Azioni che non abbia fatto la scelta di cui al successivo paragrafo (b) (il “Titolare interessato”) avrà diritto all’assegnazione di un numero di Azioni supplementari, accreditate come 61 interamente liberate, che, se calcolate con riferimento al Valore patrimoniale netto delle Azioni all’Ora di valutazione immediatamente successiva a tale pagamento, è il più possibile pari (ma non superiore) all’importo in contanti del relativo dividendo. Il numero di Azioni supplementari al quale ha diritto il Titolare interessato sarà tale da far sì che il loro Prezzo di sottoscrizione complessivo (vigente nel Periodo di riferimento) sia il più possibile pari all’importo del dividendo (al netto di eventuali oneri dovuti agli agenti di distribuzione a norma del rispettivo Prospetto) al quale il Titolare ha diritto. Agli effetti del presente articolo 103, per “Periodo di riferimento” s’intende l’Ora di valutazione che precede la data di pagamento del relativo dividendo. (ii) La somma liquida del dividendo sulle o in relazione alle Azioni detenute dal Titolare interessato sarà versata al Depositario, che la imputerà a pagamento a saldo del rispettivo numero di Azioni supplementari da assegnare e distribuire, accreditate come interamente liberate ai Titolari interessati. Il Consiglio di amministrazione farà tutto quanto ritenuto utile o necessario per dar seguito a tale assegnazione. (iii) Le Azioni supplementari assegnate ai Titolari interessati saranno di pari grado, sotto ogni profilo, rispetto alle Azioni al momento circolanti, ad esclusione unicamente della partecipazione al relativo dividendo. (iv) Per le Azioni supplementari non verrà rilasciato alcun certificato azionario che non sia stato espressamente richiesto dal Titolare, e in tal caso si applicano le disposizioni del presente Statuto relative al rilascio di certificati azionari. La Società rilascerà conferma scritta della titolarità delle Azioni supplementari. (b) (i) In deroga a quanto sopra disposto in generale, all’atto della richiesta di sottoscrizione di Azioni, o comunque in sede di acquisto di Azioni, ogni richiedente o cessionario avrà diritto, dandone notifica scritta in tal senso alla Società, di optare per un pagamento in contanti a regolamento di tutti o parte dei dividendi che gli sono dovuti sulle Azioni oggetto di richiesta di sottoscrizione o acquistate (tranne per dividendi ammontanti a meno di 100 dollari USA o dell’importo equivalente in valuta estera). (ii) Se è in vigore la scelta di cui al precedente punto (i), il Titolare di Azioni può revocarla dandone notifica scritta in tal senso alla Società; la revoca deve pervenire alla Sede almeno 10 giorni prima del Periodo di riferimento immediatamente successivo per avere effetto in relazione ai dividendi dichiarati per quella data. (iii) La scelta deve essere compiuta personalmente dal Titolare delle Azioni interessate, nella sua prerogativa di Titolare e, rispetto alle Azioni trasferite, cessa automaticamente di avere effetto all’atto della registrazione della cessione o all’atto della trasmissione delle Azioni in questione, ma continua a valere per le Azioni non cedute. 62 (c) La scelta fatta dal Titolare di Azioni ai sensi del paragrafo (b) punto (i) s’intende valere anche per tutte le Azioni successive registrate a suo nome nel Registro per quanto riguarda i dividendi dichiarati sulle stesse, fino a revoca della scelta. (d) Ferme restando le precedenti disposizioni del presente Articolo, il Consiglio di amministrazione può occasionalmente stabilire, in deroga alle stesse, che tale diritto di scelta del pagamento dei dividendi in contanti sia soggetto alle esclusioni e alle altre condizioni che il Consiglio stesso riterrà utili o necessarie in relazione ad eventuali problemi di natura legale o fiscale ai sensi delle leggi di una determinata giurisdizione o degli obblighi imposti dalle autorità tributarie o di vigilanza di tale giurisdizione. 104. Priorità in materia di godimento dei dividendi Le Azioni emesse con condizioni che prevedono il godimento dei dividendi a partire da una determinata data o in una determinata misura, avranno la priorità così stabilita in materia di godimento di dividendi. 105. Pagamento di dividendi I dividendi sulle Azioni saranno corrisposti mediante bonifico (al netto delle spese) o assegno sul conto bancario indicato nel più recente Modulo di richiesta di Azioni inoltrato dall’Azionista o in altre direttive scritte alla Società o ai suoi agenti autorizzati. In mancanza di tali direttive, i dividendi saranno inviati mediante assegno, per posta (a rischio dell’Azionista) all’indirizzo dell’Azionista figurante nel Registro degli Azionisti e, nel caso di Contitolari, a quello di essi il cui nome figura per primo nel Registro. Ogni assegno sarà pagabile all’ordine della persona alla quale è stato inviato e l’incasso dell’assegno costituisce valida quietanza per la Società. Uno qualunque dei Contitolari o altra persona avente diritto comune a un’Azione come sopra specificato può rilasciare quietanza per i dividendi o altri importi dovuti su tale Azione. 106. Dividendi non fruttiferi Sui dividendi o altri importi dovuti rispetto alle Azioni non maturano interessi a carico della Società, salvo quanto diversamente previsto dai diritti associati alle Azioni. 107. Pagamento ai Titolari a una data particolare La delibera che dichiara la distribuzione di dividendi sulle Azioni di una classe, che sia stata adottata dalla Società in sede di assemblea generale o dal Consiglio di amministrazione, può precisare che i dividendi saranno versati alle persone registrate quali Titolari delle Azioni in questione alla chiusura dell’orario lavorativo di una data particolare, anche se si tratta di una data anteriore a quella dell’adozione della delibera, e in tal caso i dividendi saranno dovuti ai Titolari in questione sulla base della loro rispettiva partecipazione risultante dal Registro, ma restando salvi i diritti reciproci di cedenti e cessionari di tali Azioni in relazione ai dividendi. Le disposizioni del presente articolo valgono, mutatis mutandis, per le capitalizzazioni da effettuarsi a norma del presente Statuto. 63 108. Dividendi non reclamati Se così deliberato dal Consiglio di amministrazione, i dividendi non reclamati entro sei anni dalla data in cui sono stati dichiarati si prescrivono a favore della Società e non sono più dovuti da quest’ultima. Il versamento, da parte del Consiglio di amministrazione, degli eventuali dividendi non reclamati o di altri importi dovuti su un’Azione o rispetto ad essa su un conto separato non conferisce alla Società la veste di trustee al riguardo. 109. Pagamento proveniente dal Conto di compensazione Il Titolare di un’Azione rispetto al quale sia stato effettuato un pagamento di compensazione a carico del relativo Conto di compensazione ha diritto, fermo restando il disposto dell’articolo 126, alla restituzione, da parte della Società, di tale pagamento di compensazione in occasione del versamento di un dividendo; l’ammontare che gli è dovuto come dividendo sarà decurtato dell’importo che gli è stato restituito. 110. Valuta di pagamento e operazioni in cambi Nel caso in cui i pagamenti relativi alla sottoscrizione o al rimborso di Azioni o quelli relativi ai dividendi siano effettuati o richiesti in una delle principali valute, diverse dalla Valuta di base del Fondo interessato, le necessarie operazioni in cambi saranno disposte dall’Amministratore per conto e a rischio e spese del richiedente e precisamente: per le sottoscrizioni, al momento in cui perviene il pagamento in fondi disponibili, per i rimorsi al momento in cui perviene ed è accettata la richiesta di rimborso, e per i dividenti al momento del pagamento. 111. Riserve Prima di raccomandare la distribuzione di dividendi, di tipo privilegiato o di altro genere, il Consiglio può destinare a riserva la quota di utili della Società che ritiene adeguata. Tutti gli importi destinati a riserva possono essere utilizzati di volta in volta, a discrezione del Consiglio di amministrazione, per gli scopi per i quali è corretto impiegare i profitti della Società e, pertanto, essere utilizzati per l’attività della Società o essere destinati agli Investimenti legittimamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può ripartire le riserve nei fondi specifici che ritiene opportuni e può legittimamente stabilire di riunire in un unico fondo tutti o parte dei fondi specifici nei quali erano state ripartite le riserve. Le eventuali somme che il Consiglio di amministrazione destina a riserva a valere sugli utili non realizzati della Società non possono essere mescolate con riserve costituite con gli utili da distribuire. Il Consiglio di amministrazione può inoltre riportare a nuovo, anziché destinare a riserva, eventuali utili che ritiene prudente non ripartire. 64 XXIII PARTE - CAPITALIZZAZIONE DI UTILI O RISERVE 112. Utili e riserve da distribuire In sede di assemblea generale, la Società può deliberare, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione, che è opportuno capitalizzare una parte dell’importo al momento accreditato su uno dei conti di riserva della Società (ivi comprese le riserve statutarie) o iscritto nel conto profitti e perdite, o che sia comunque distribuibile ma non necessario per il pagamento di dividendi su azioni privilegiate ai Soci che ne avrebbero avuto diritto in caso di distribuzione, nella stessa proporzione, a condizione che la somma non sia versata in contanti ma imputata al pagamento integrale di azioni della Società non ancora emesse, da assegnarsi e distribuirsi come azioni interamente liberate a quegli stessi Soci nella proporzione di cui sopra, ovvero parte in un modo e parte nell’altro, e spetterà al Consiglio di amministrazione dare esecuzione a tale delibera. 113. Utili e riserve da non distribuire Restando impregiudicati i poteri eventualmente conferiti al Consiglio di amministrazione come sopra riportato, la Società può deliberare, in sede di assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione, che è opportuno capitalizzare una parte dell’importo al momento accreditato su uno dei conti di riserva della Società o iscritto nel conto profitti e perdite e non distribuibile, imputando tale importo al pagamento integrale di azioni non ancora emesse, da assegnare come azioni gratuite interamente liberate ai Soci della Società che avrebbero avuto diritto a quell’importo se fosse stato distribuibile e distribuito sotto forma di dividendi (e nella stessa proporzione) e spetterà al Consiglio di amministrazione dare esecuzione a tale delibera. 114. Esecuzione di emissioni di azioni a capitalizzazione Ogni qualvolta sia adottata una delibera ai sensi di uno degli articoli immediatamente precedenti, il Consiglio di amministrazione provvederà a tutti gli accantonamenti e imputazioni degli utili non ripartiti che in base alla delibera sono da capitalizzare, e a tutte le assegnazioni ed emissioni di eventuali azioni interamente liberate, e in generale a compiere tutti gli atti necessari per dare esecuzione a tale delibera; esso sarà munito di pieni poteri per effettuare gli accantonamenti che ritiene opportuni per il pagamento in contanti o in altro modo delle azioni distribuibili in frazioni, e per autorizzare una qualsiasi persona a stipulare, per conto di tutti i Soci aventi diritto, un contratto con la Società che preveda l’assegnazione a tali Soci delle eventuali ulteriori azioni, accreditate come interamente liberate, alle quali abbiano maturato il diritto a seguito della capitalizzazione ovvero (a seconda dei casi) per il pagamento da parte della Società per loro conto, mediante imputazione della loro rispettiva quota di utili oggetto della delibera di capitalizzazione, degli importi o parte di essi rimasti da pagare sulle loro azioni esistenti; qualsiasi contratto stipulato in virtù di tale autorizzazione sarà valido e vincolante per tutti i Soci interessati. 65 XXIV PARTE - AVVISI 115. Avvisi in forma scritta Qualsiasi avviso da darsi, notificarsi o consegnarsi a norma del presente Statuto richiede la forma scritta. 116. Notifica di avvisi (a) Un avviso da darsi a norma del presente Statuto può essere dato, notificato o consegnato a qualunque Socio con le seguenti modalità: (i) consegnandolo a lui personalmente o al suo agente autorizzato; (ii) recapitandolo al suo indirizzo riportato nel Registro; (iii) inviandolo per posta, in busta affrancata al suo indirizzo riportato nel Registro; oppure (iv) inviandolo via fax o e-mail al numero di fax o indirizzo elettronico fornito dal Socio alla Società. (b) Laddove un avviso sia dato o un documento trasmesso a norma del punto (a)(i) o (a)(ii) del presente articolo, l’avviso s’intende dato e il documento s’intende trasmesso nell’ora in cui sono consegnati personalmente al Socio o al suo agente autorizzato, o recapitati al suo indirizzo riportato nel Registro (a seconda dei casi). (c) Laddove un avviso sia dato a norma del punto (a)(iii) del presente articolo, esso s’intende dato un giorno dopo quello in cui la busta che lo contiene è stata impostata. Come prova della notifica o consegna è sufficiente dimostrare che la busta è stata correttamente indirizzata, affrancata e impostata. (d) Laddove un avviso sia dato a norma del punto (a)(iv) del presente articolo, esso s’intende dato nel momento in cui si conclude la trasmissione. (e) Qualsiasi rappresentante legale personale, affidatario, amministratore fiduciario, curator bonis o altro tutore legale, curatore fallimentare o liquidatore di un Socio s’intende vincolato da un avviso dato secondo le modalità sopra riportate se esso è inviato all’ultimo indirizzo di tale Socio riportato nel Registro, nonostante il fatto che la Società possa essere a conoscenza del decesso, pazzia, fallimento, liquidazione o inabilità del Socio in questione. (f) Ferme restando le disposizioni dei punti (a)(i), (a)(ii) e (a)(iv)del presente articolo, qualora in qualsiasi momento a causa della sospensione o rallentamento dei servizi postali nello Stato la Società non sia in grado di convocare regolarmente un’assemblea generale mediante avvisi inviati tramite posta, può convocarla pubblicando un avviso nello stesso giorno su almeno un quotidiano nazionale importante dello Stato; l’avviso in questione s’intende debitamente notificato a tutti Soci aventi diritto alla convocazione a mezzogiorno della data in cui l’inserzione o inserzioni sono pubblicate. 66 (g) In deroga a quanto riportato nel presente articolo, la Società non è tenuta a tener conto, o a indagare circa l’esistenza di una sospensione o rallentamento dei servizi postali in una giurisdizione, o in parte di essa o altra zona diversa dallo Stato. 117. Notifica ai Contitolari La Società può notificare un avviso ai Contitolari di un’Azione dandolo a quello di essi il cui nome figura per primo nel Registro in relazione all’Azione e la notifica così data s’intende valida per tutti i Contitolari. 118. Notifica in caso di trasferimento o trasmissione di Azioni (a) La persona che acquisisce il diritto su un’Azione s’intende vincolata da un avviso debitamente dato riguardo a tale Azione alla persona dante causa del diritto, prima che il nome del cessionario venga iscritto nel Registro. (b) Ferme restando le disposizioni del presente Statuto che consentono di convocare un’assemblea mediante inserzione in un quotidiano, la Società può dare avviso di convocazione alle persone che acquisiscono il diritto su un’Azione in conseguenza del decesso o fallimento di un Socio inviandolo o consegnandolo in uno dei modi autorizzati dal presente Statuto per gli avvisi ai Soci, all’indirizzo eventualmente fornito a tal fine dalle persone in questione. Fintanto che non sia stato comunicato un indirizzo, l’avviso può essere dato nel modo in cui sarebbe stato dato se il decesso o il fallimento non si fosse verificato. 119. Firma sugli avvisi La firma sugli avvisi che la Società deve dare può essere apposta in forma scritta o stampata. 120. Presunzione di ricevimento di avvisi Si presume che il Socio presente, di persona o per delega, ad un’assemblea della Società o i Titolari di una classe di Azioni della Società abbiano ricevuto l’avviso di convocazione dell’assemblea e, laddove previsto, la comunicazione dei motivi per i quali è stata convocata. 121. Diritto a ricevere avvisi L’avviso di convocazione di ogni assemblea generale deve essere dato in uno dei modi autorizzati dal presente Statuto: (a) a ciascun Socio; (b) ad ogni persona alla quale passa la titolarità di un’Azione in virtù del fatto che è il rappresentante personale o il curatore fallimentare di un Socio, se questi avrebbe avuto diritto a ricevere l’avviso di convocazione dell’assemblea se non fosse deceduto o fallito; 67 (c) ai Consiglieri; (d) all’Amministratore; (e) al Depositario; (f) al Gestore degli investimenti e (g) ai Revisori. Nessun’altra persona ha diritto a ricevere gli avvisi di convocazione delle assemblee generali. XXV PARTE - LIQUIDAZIONE 122. Ripartizione in caso di liquidazione (a) In caso di liquidazione della Società, fatte salve le disposizioni dei Companies Acts, il liquidatore utilizzerà le attività della Società in modo tale che le passività sostenute da un Fondo o ad esso imputabili siano esclusivamente a carico delle attività di tale Fondo. (b) Le attività che possono essere ripartite tra i Soci saranno poi imputate con le seguenti priorità: (i) in primo luogo, per il pagamento ai Titolari di Azioni di ciascuna classe di una somma, nella valuta di designazione della classe interessata o in altra valuta selezionata dal liquidatore, che sia il più possibile pari (al tasso di cambio stabilito dal liquidatore) al Valore patrimoniale netto delle Azioni detenute rispettivamente da tali Titolari alla data d’inizio della liquidazione, purché la classe interessata disponga di attività sufficienti a consentire il pagamento. Qualora per una qualunque classe di Azioni non vi siano nel rispettivo Fondo attività disponibili sufficienti a consentire tale pagamento, si attingerà alle attività della Società (ove disponibili) NON facenti parte di nessun Fondo e NON (salvo quanto disposto dai Companies Acts) alle attività facenti parte di uno dei Fondi; (ii) secondo, per il pagamento ai Titolari di Azioni di sottoscrizione di importi fino al valore nominale versato per le stesse, a carico delle attività della Società non rientranti in alcuno dei Fondi restanti dopo avervi attinto a norma dei precedenti punti (b)(i)(A). Qualora le suddette attività siano insufficienti per effettuare tale pagamento, non si attingerà alle attività facenti parte di uno dei Fondi; e (iii) terzo, per il pagamento ai Titolari di ciascuna classe di Azioni di partecipazione, a valere su eventuali attività residue del rispettivo Fondo, dell’eventuale saldo in misura proporzionale al numero di Azioni di partecipazione detenute; e 68 (iv) quarto, per il pagamento ai Titolari delle Azioni di partecipazione dell’eventuale saldo residuo e non facente parte di nessuno dei Fondi, pagamento da farsi proporzionalmente al valore di ciascun Fondo e, all’interno di ciascuno, al valore di ogni classe e al numero di Azioni di partecipazione detenute per ogni classe. (c) Un fondo può essere liquidato secondo quanto previsto nei Companies Acts; in tal caso a detto fondo si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al paragrafo (b)(i). 123. Ripartizione in natura In caso di liquidazione della Società (su istanza della Società, sotto supervisione o giudiziaria), il liquidatore, con l’autorizzazione conferita con Delibera straordinaria e con ogni altra approvazione richiesta dal presente Statuto, può ripartire tra i Soci, in natura, tutte o parte delle attività della Società, indipendentemente dal fatto che le attività siano costituite o meno da beni di un unico genere, e a tal fine può attribuire il valore che ritiene congruo ad una o più classi di beni e stabilire con che modalità effettuare la ripartizione tra i Soci o tra le diverse categorie di Soci. Il liquidatore può, con analoga autorizzazione, conferire parte delle attività a dei trustee sulla base di trust a beneficio dei Soci che, in virtù di tale autorizzazione, ritenga opportuni, e la liquidazione della Società può essere chiusa e la Società sciolta, ma in modo tale da non obbligare alcun Socio ad accettare delle attività rispetto alle quali sussistono passività. Su richiesta di un qualsiasi Socio, il liquidatore o il suo agente si accorderà per la vendita delle attività spettanti al Socio in questione, a spese di quest’ultimo. XXVI PARTE - VARIE 124. Distruzione di documenti La Società avrà il diritto di distruggere tutti gli atti di trasferimento di azioni in qualunque data registrati, trascorsi sei anni dalla relativa data di registrazione, nonché tutti i mandati di distribuzione di dividendi e le notifiche di cambiamento d’indirizzo in qualsiasi momento, trascorsi due anni dalla data dello loro registrazione, e ancora, tutti i certificati azionari annullati in qualunque momento, trascorso un anno dalla data di tale annullamento. Si presumerà in modo definitivo a favore della Società che ogni iscrizione nel Registro che appaia effettuata sulla base di uno strumento di trasferimento o altro documento così distrutto sia stata debitamente e correttamente effettuata e che un valido ed efficace strumento sia stato debitamente e correttamente registrato, e che ogni certificato azionario distrutto sia stato un certificato valido ed efficace, debitamente e correttamente annullato, e che ogni altro documento sopra menzionato fosse conforme ai dati dello stesso registrati nei libri e nelle scritture della Società. FERMO RESTANDO che: (a) le disposizioni di cui sopra si applicano soltanto alla distruzione di documenti in buona fede e senza essere a conoscenza di eventuali diritti (a prescindere dalle parti contraenti) per i quali il documento potesse essere pertinente; 69 (b) nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato nel senso di imporre alla Società una responsabilità in relazione alla distruzione di tali documenti precedentemente ai termini di cui sopra o in altre circostanze che non riguarderebbero la Società in assenza del presente articolo; (c) il riferimento, nel presente Statuto, alla distruzione di documenti comprende il riferimento all’eliminazione degli stessi in qualsiasi maniera. 125. Contabilità Il Consiglio di amministrazione farà in modo che sia tenuta una corretta contabilità in relazione a: (a) tutte le somme di denaro ricevute e spese dalla Società e i fatti ai quali tali entrate e spese si riferiscono; (b) tutte le vendite e tutti gli acquisti della Società; e (c) le attività e passività della Società. 126. Conto di compensazione Il Consiglio di amministrazione può, di volta in volta e a propria discrezione, gestire un Conto di compensazione per ciascun Fondo, in modo tale da garantire che i Titolari di Azioni partecipino al reddito delle stesse su base equanime e a tal fine (fermo restando quanto sopra esposto in generale) provvedere al pagamento, a carico di tale conto, di somme in linea capitale intese a perequare l’importo disponibile per assegnazione attribuibile a tali Titolari di Azioni, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione a sua discrezione. 127. Tenuta di libri contabili I libri contabili saranno tenuti presso la Sede o in altri luoghi ritenuti opportuni dal Consiglio di amministrazione e potranno essere ispezionati da quest’ultimo. A nessun Socio (che non sia un Consigliere) sarà consentito ispezionare conti o libri o documenti della Società se tale diritto non è conferito dai Companies Acts o in mancanza di autorizzazione del Consiglio di amministrazione o della Società in sede di assemblea generale. 128. Approvazione dei bilanci (a) Il Consiglio di amministrazione provvede di volta in volta, nell’osservanza delle disposizioni dei Companies Acts e delle Regulations, a far redigere e presentare alla Società in sede di assemblea generale il conto profitti e perdite, lo stato patrimoniale, (eventuali) bilanci di gruppo e reportistica secondo quanto specificato nei Companies Acts e nelle Regulations, chiusi alla data di chiusura dell’esercizio finanziario o ad altra data decisa di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. 70 (b) Una copia stampata di ogni prospetto, stato patrimoniale e relazione presentati alla Società in sede di assemblea generale conformemente al presente articolo 128, unitamente alla relazione sul bilancio presentata dai Revisori e dal Depositario, dovrà essere notificata almeno 21 giorni prima dell’Assemblea ad ogni persona avente diritto a riceverla ai sensi delle disposizioni dei Companies Acts, FERMO RESTANDO che il presente articolo non richiede che sia inviata copia di tali documenti a più di uno dei Contitolari di Azioni. 129. Relazioni (a) La Società predisporrà una relazione semestrale non certificata per i primi sei mesi di ogni esercizio finanziario, che dovrà avere una stesura approvata dall’Autorità di vigilanza finanziaria e contenere le informazioni richieste a norma delle Regulations. (b) Copia della relazione semestrale sarà inviata ai Soci entro due mesi dalla chiusura del periodo al quale si riferisce. (c) La Società farà pervenire all’Autorità di vigilanza finanziaria tutta la reportistica e le informazioni che essa ha diritto di ricevere a norma delle Regulations. 130. Revisori Saranno nominati dei Revisori i cui compiti saranno disciplinati in ottemperanza ai Companies Acts. 131. Operazioni dell’Amministratore e di altri incaricati Chiunque funga da Amministratore, Depositario o Gestore degli investimenti e le persone ad essi associate possono: (a) diventare titolari di Azioni della Società, detenerle, cederle o altrimenti operare sulle Azioni come se non rivestissero l’incarico che rivestono; oppure (b) compiere operazioni su beni di qualunque genere sul proprio conto individuale, anche se tali beni fanno parte di quelli della Società; oppure (c) intervenire in qualità di agenti o committenti nella compravendita di beni al/dal Depositario per conto della Società senza dover render conto agli altri incaricati e ai Soci, anche singolarmente, per gli utili o benefici conseguiti o derivanti o relativi a tali operazioni, sempreché queste siano nel migliore interesse degli Azionisti e siano effettuate con modalità assimilabili alle normali condizioni commerciali e negoziate a prezzi di mercato. Tali operazioni sono soggette: (i) a una valutazione certificata di una persona indipendente e competente approvata dal Depositario, (ii) a un’esecuzione alle migliori condizioni ragionevolmente ottenibili su una borsa organizzata, conformemente alle regole della stessa; oppure 71 (iii) ove l’applicazione di quanto indicato ai punti (i) e (ii) non sia possibile, a un’esecuzione a condizioni che a giudizio del Depositario siano conformi al principio del migliore interesse degli Azionisti e dell’esecuzione effettuata con modalità assimilabili alle normali condizioni commerciali e a prezzi di mercato. 132. Restrizioni alle modifiche dello Statuto Non possono essere apportate modifiche, tagli, alterazioni o emendamenti all’Atto costitutivo o allo Statuto della Società a seguito dei quali la Società cessi di essere autorizzata a norma delle Regulations, e tali modifiche, tagli, alterazioni o emendamenti eventualmente apportati all’Atto costitutivo o allo Statuto della Società saranno soggetti alla preventiva approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria. 133. Manleva (a) Ferme le disposizioni dei Companies Acts e delle Regulations e nella misura consentita da tali atti, ogni Consigliere, Segretario e altro funzionario o dipendente della Società saranno tenuti sollevati e indenni dalla Società, e sarà compito del Consiglio di amministrazione pagare, a carico dei fondi della Società, tutti i costi, le perdite e le spese che tali funzionari o dipendenti possano sostenere, o maturare l’obbligo di pagare, in virtù di eventuali contratti stipulati o di atti compiuti nella veste di funzionari o dipendenti nello svolgimento e adempimento dei loro compiti (eccetto nel caso di frode, colpa o inadempimento doloso), ivi comprese le stese di viaggio; e l’importo per il quale è fornita la manleva porrà immediatamente in essere un vincolo sui beni della Società e, nei rapporti tra i Soci, avrà priorità su tutti gli altri diritti. (b) Ferme le disposizioni delle Regulations e nella misura consentita dalle stesse, l’Amministratore, il Gestore degli investimenti e il Depositario avranno diritto ad essere tenuti sollevati e indenni dalla Società secondo i termini, le condizioni ed eccezioni, e con il diritto di attingere alle attività della Società per far fronte e regolare i costi della stessa, che sono previsti, rispettivamente, dal Contratto di amministrazione, dal Contratto di gestione degli investimenti e dal Contratto di deposito. (c) Il Titolare di Azioni terrà la Società sollevata e indenne da ogni perdita sostenuta dalla stessa in virtù del fatto che il Titolare abbia acquisito o detenuto Azioni in violazione del presente Statuto. 134. Disposizioni prevalenti Qualora sussista un contrasto tra le disposizioni del presente Statuto e quelle delle Regulations, queste ultime prevalgono. Per qualsiasi modifica del presente Statuto è necessaria l’approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria. 72 135. Esclusione di responsabilità Ferme restando le disposizioni della sezione 200 del Companies Act del 1963, nessun Consigliere o altro funzionario della Società risponde di atti, ricevute, omissioni o indadempimenti di altri Consiglieri o funzionari, o per aver aderito a una ricevuta o altro atto per motivi di conformità, o per perdite o spese sostenute dalla Società per motivi di insufficienza o carenza di diritti sui beni acquisiti a nome e per conto della stessa, o per l’insufficienza o carenza di titoli nei quali siano state investite liquidità della Società, o per perdite o danni derivanti dal fallimento, insolvenza o atti illeciti di persone presso le quali siano stati depositati importi liquidi, titoli o effetti, o per qualsivoglia altra perdita, danno o rovescio verificatisi nell’esecuzione dei suoi compiti o in relazione ad essi. 136. Disposizioni separate Qualora una condizione, disposizione, pattuizione o restrizione del presente Statuto sia ritenuta invalida, nulla, inapplicabile o contraria alle norme di vigilanza da un tribunale competente o da altra autorità, le restanti condizioni, disposizioni, pattuizioni e restrizioni del presente Statuto conservano piena validità ed efficacia e non risultano in alcun modo inficiate, pregiudicate o invalidate. 73 APPENDICE Borse valori e Mercati regolamentati Fatta eccezione per gli investimenti consentiti in titoli non quotati, la Società investirà esclusivamente in titoli trattati su borse valori o su mercati che soddisfino i criteri dell’Autorità di vigilanza (ossia, che sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico) e che siano elencati nel Prospetto. Le borse valori e/o i mercati elencati nel Prospetto sono tratti dalla lista che segue. Borse valori 1. Le borse valori di ogni Stato Socio dell’Unione europea e di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Australia, Canada, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti. 2. Una delle borse valori seguenti: Algeria Arabia Saudita Argentina Bahrain Bangladesh Bolivia Botswana Brasile Bulgaria Cile Cina Cipro Colombia Corea del Sud Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Ecuador Borsa valori di Algeri Riyadh Stock Market Saudi Arabian Stock Exchange Borsa valori di Buenos Aires Mercado Abierto Electronico S.A. Bahrain Stock Exchange Dhaka Stock Exchange Bolsa de Bolivianna de Valores Botswana Stock Exchange Borsa valori di San Paolo Borsa valori di Rio de Janeiro Bolsa de Mercadorias & Futuros Borsa valori della Bulgaria Borsa valori di Sofia Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electronica de Santiago Bolsa de Corredores de Valparasio Borsa valori di Shanghai Borsa valori di Shenzhen Lar Borsa valori di Bogota Borsa valori di Medellin Borsa valori di Cali Korea Stock Exchange Borsa valori di Abigian Borsa valori di Costa Rica Bolsa de Valores Nacional SA Borsa valori di Zagabria Borsa valori di Guayaquill 74 Egitto Ghana Giamaica Giordania India Indonesia Iran Isole Cayman Israele Kazakhstan Kenya Kuwait Libano Malaysia Marocco Messico Moldova Namibia Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Nuova Guinea Perù Filippine Portorico Repubblica di Corea Repubblica di Mauritius Romania Russia Singapore Sri Lanka Sudafrica Swaziland Tailandia Taiwan Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Borsa valori di Quito Borsa valori del Cairo Ghana Stock Exchange Jamaica Stock Exchange Kingston Stock Exchange Amman Financial Market Bombay Stock Exchange National Stock Exchange Delhi Stock Exchange Madras Stock Exchange Jakarta Stock Exchange Tehran Stock Exchange Cayman Islands Stock Exchange Tel Aviv Stock Exchange Borsa valori centroasiatica Kazakhstan International Stock Exchange Nairobi Stock Exchange Kuwait Stock Exchange Beirut Stock Exchange Kuala Lumpur Stock Exchange Borsa valori di Casablanca Borsa valori del Messico Borsa valori di Moldova Borsa valori di Namibia Nigerian Stock Exchange Muscat Stock Exchange Karachi Stock Exchange Lahore Stock Exchange Islamabad Stock Exchange Borsa valori di Panama Bae Stock Exchange Borsa valori di Lima Borsa valori delle Filippine Borsa valori di San Juan Korea Stock Exchange KOSDAQ Mauritius Stock Exchange Borsa valori di Bucarest RTS Stock Exchange (Livello 1 o Livello 2) MICEX (Livello 1 o Livello 2) Stock Exchange of Singapore Limited Colombo Stock Exchange Johannesburg Stock Exchange Swaziland Stock Exchange Stock Exchange of Thailand Bangkok Stock Exchange Taiwan Stock Exchange Borsa valori di Trinidad e Tobago Borsa valori di Tunisi Istanbul Stock Exchange 75 Ucraina Uruguay Uzbekistan Venezuela Zambia Zimbabwe Borsa valori dell’Ucraina Borsa valori di Kiev Donetsky Stock Exchange Borsa valori di Montevideo Borsa valori della Repubblica Caracas Stock Exchange Maracaibo Stock Exchange Electronic Stock Exchange Lusaka Stock Exchange Zimbabwe Stock Exchange Mercati 3. Qualsiasi mercato approvato nello Spazio economico europeo (SEE) non elencato al paragrafo 4 sul quale siano negoziati strumenti finanziari derivati. Cipro Estonia Hong Kong Lettonia Lituania Polonia Repubblica ceca Repubblica slovacca Slovenia Ungheria Borsa valori di Larnaca Borsa valori di Talinn Hong Kong Stock Exchange Borsa valori di Riga Borsa valori nazionale di Lituania Borsa valori di Varsavia Borsa valori di Praga Borsa valori di Bratislava Borsa valori di Lubiana Borsa valori di Budapest 4. I seguenti mercati regolamentati: (a) i mercati organizzati dall’International Securities Market Association; (b) il mercato disciplinato dalle “istituzioni dei mercati monetari” (listed money market institutions, descritte nella pubblicazione della Banca d’Inghilterra “The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets (in Sterling, foreign currency and bullion)”; (c) AIM – Alternative Investment Market del Regno Unito, regolamentato e gestito dalla London Stock Exchange; (d) il mercato OTC del Giappone, regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan; (e) il NASDAQ negli Stati Uniti; (f) il mercato dei titoli del Tesoro USA, condotto da primari operatori di borsa regolamentati dalla Federal Reserve Bank di New York; (g) il mercato OTC degli Stati Uniti, regolamentato dalla National Association of Securities Dealers Inc.; 76 (h) il mercato francese “Titres de Créance Négotiables” (mercato OTC dei titoli obbligazionari negoziabili) ; (i) EASDAQ (European Association of Securities Dealers Automated Quotation); (j) il mercato OTC dei titoli di Stato canadesi, regolamentato dalla Investment Dealers Association of Canada; (k) il Second Marché della borsa valori istituito in Francia secondo le leggi francesi; (l) il mercato del Regno Unito precedentemente noto come “Grey Book Market”, condotto da persone disciplinate dal Capitolo 3 del Market Conduct Sourcebook (codice di condotta tra professionisti) della Financial Services Authority; (m) i mercati organizzati dall’International Securities Market Association; (n) il NASDAQ Europe (European Association of Securities Dealers Automated Quotation). 1 (o) la Chicago Mercantile Exchange (CME) e il Chicago Board of Trade (CBOT); (p) la Singapore Exchange Limited (SGX); (q) la Sydney Futures Exchange (SFE); (r) la Hong Kong Futures Exchange (HFE); (s) il mercato OTC degli Stati Uniti condotto da operatori primari e del mercato secondario, regolamentato dalla Securities and Exchanges Commission e dalla National Association of Securities Dealers (nonché da istituzioni bancarie regolamentate dall’US Comptroller of the Currency, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation); (t) il mercato ceco fuori borsa “RM-System a.s.” nella Repubblica ceca, disciplinato dalla Commissione ceca per le operazioni mobiliari; (u) il TKD, il mercato ceco per i titoli di Stato organizzato dalla Banca nazionale ceca, e (v) il mercato per i titoli di Stato polacchi organizzato dalla Banca nazionale polacca. I mercati sopra riportati sono elencati conformemente ai requisiti imposti dall’Autorità di vigilanza finanziaria, ma è da osservare che tale Autorità non pubblica un elenco di mercati o borse valori approvati. 1 Il NASDAQ Europe è un mercato di recente formazione; pertanto, il confronto tra il suo livello generale di liquidità e quello delle borse più consolidate potrebbe non essere favorevole. 77