informativa al cliente sui contenuti dell`accordo abi

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informativa al cliente sui contenuti dell`accordo abi
INFORMATIVA AL CLIENTE SUI CONTENUTI DELL’ACCORDO ABIASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEL
MUTUO (nell’ambito del più ampio programma di intervento a sostegno del
mercato del credito retail denominato “PIANO FAMIGLIE”)
La Banca Sella S.p.A. aderisce all’Accordo ABI – Associazioni consumatori per la sospensione
delle rate dei mutui con l’obiettivo di accrescere la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito
ipotecario alle famiglie al verificarsi di determinati eventi, ampliando la piattaforma base fissata
dall’Accordo, con particolare riguardo alle finalità del mutuo, all’importo erogato, ai limiti di reddito e gli
eventi necessari per presentare richiesta.
Le richieste di sospensione possono essere presentate dal 1° febbraio 2010 fino al 31 gennaio 2011.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Sono INCLUSI i mutui:
a) anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca indipendentemente dalla finalità e
dal bene concesso in garanzia;
b) a tasso fisso, variabile o misto;
c) a rata fissa e durata variabile;
d) a persone fisiche senza considerare alcun limite di reddito
e) di importo non superiore a 300.000 euro.
Sono ESCLUSI i mutui:
a) con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della
presentazione della domanda;
b) per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una
procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
c) con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora tale ritardo si sia verificato
antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di fa scattare la sospensione
dell’ammortamento ai sensi dell’Accordo;
d) di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;
e) che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista
agevolata);
f) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino
gli eventi che consentono di far scattare la sospensione purché tale assicurazione copra
almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di
sospensione stesso.
2. EVENTI CHE DETERMINATO L’AVVIO DELLA SOSPENSIONE
Gli eventi possono essere relativi ad almeno uno dei cointestatari, devono essersi verificati dal 1
gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 ed essere relativi a:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità, di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta
causa
*. Anche in qualità di:
Sub-Servicer della società Mars 2600 S.r.l., con sede in Conegliano, Via V. Alfieri 1, a cui il credito è
stato ceduto in data 30 settembre 2005 ex lege n. 130 del 30 aprile 1999;
Servicer della società Mars 2600 S.r.l., con sede in Conegliano, Via V. Alfieri 1, a cui il credito è stato
ceduto in data 31 marzo 2008 e in data 31 dicembre 2008, ex lege n. 130 del 30 aprile 1999;
Banca Sella S.p.A. - Sede: Via Italia, 2 - 13900 BIELLA (BI) - Tel. 015.35011 - Telefax 015.351767 - Capitale Sociale e Riserve Euro 367.185.347 - Codice ABI 3268 - Iscritta alla
C.C.I.A.A. di Biella - Cod. FISC. e P. IVA 02224410023 - SWIFT: SELB IT 2B - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi
Bancari - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Sito Internet http://www.sella.it - E-mail: [email protected]
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cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3 cpc (rapporti di agenzia, di
rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione
d’opera continuata e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa
morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni,
anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del
reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di
solidarietà.
La banca può accordare la sospensione in presenza di ulteriori eventi, che hanno comportato
comprovate situazioni di temporanea difficoltà economica, in ogni caso connessi alla crisi finanziaria.
3. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
3.1 Modalità di sospensione
Il Cliente può richiedere la sospensione delle rate del mutuo per almeno 12 mesi e una sola volta, al
verificarsi di uno o più eventi fra quelli descritti alla sezione “2. EVENTI CHE DETERMINANO L’AVVIO
DELLA SOSPENSIONE”.
La modalità di sospensione è concordata tra la Banca e il Cliente in base alla informazioni fornite dallo
stesso Cliente; è consentita alternativamente la sospensione della sola quota capitale della rata del
mutuo oppure la sospensione dell’intera rata del mutuo.
In presenza di rate scadute e non pagate al momento della richiesta, la sospensione è retroattiva e
opera a partire dalla prima di queste.
La sospensione deve essere resa operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della
richiesta del Cliente.
La Banca comunica, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda al Cliente,
le motivazioni in caso di diniego ad accedere al beneficio della sospensione causa per non sussistenza
dei requisiti previsti.
3.2 Interessi da corrispondere nel periodo di sospensione
Nel periodo di sospensione maturano a favore della Banca gli interessi contrattuali pattuiti.
In caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale della rata del mutuo:
• in assenza di rate scadute e non pagate: gli interessi saranno addebitati alle scadenze originarie
previste nel contratto di mutuo.
• in presenza di rate scadute e non pagate: gli interessi saranno addebitati alle scadenze originarie
previste dal contratto di mutuo, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione accordato in
relazione alle rate scadute e non pagate saranno addebitati unitamente alla prima rata in scadenza
durante il periodo di sospensione.
In caso di sospensione del pagamento dell’intera rata del mutuo gli interessi saranno addebitati con la
stessa periodicità e le stesse scadenze delle rate di ammortamento a partire dalla prima rata successiva
alla ripresa dell’ammortamento stesso per un numero di rate definito dalla Banca sulla base degli
elementi forniti dal Cliente (e comunque entro l’ultima rata del rimborso prevista dal piano di
ammortamento).
*. Anche in qualità di:
Sub-Servicer della società Mars 2600 S.r.l., con sede in Conegliano, Via V. Alfieri 1, a cui il credito è
stato ceduto in data 30 settembre 2005 ex lege n. 130 del 30 aprile 1999;
Servicer della società Mars 2600 S.r.l., con sede in Conegliano, Via V. Alfieri 1, a cui il credito è stato
ceduto in data 31 marzo 2008 e in data 31 dicembre 2008, ex lege n. 130 del 30 aprile 1999;
Banca Sella S.p.A. - Sede: Via Italia, 2 - 13900 BIELLA (BI) - Tel. 015.35011 - Telefax 015.351767 - Capitale Sociale e Riserve Euro 367.185.347 - Codice ABI 3268 - Iscritta alla
C.C.I.A.A. di Biella - Cod. FISC. e P. IVA 02224410023 - SWIFT: SELB IT 2B - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi
Bancari - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Sito Internet http://www.sella.it - E-mail: [email protected]
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