Previdenza oltre l`età pensionabile ordinaria

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Previdenza oltre l`età pensionabile ordinaria
www.allianz-suisse.ch
Previdenza oltre l’età
pensionabile ordinaria
Gennaio 2013
Scheda informativa per il datore di lavoro
Chi continua a lavorare oltre l’età pensionabile ordinaria di 64/65 anni potrà
prorogare la previdenza professionale fino al 69°/70° anno di età.
Sintesi
Allianz Suisse Vita ha deliberato le modifiche regolamentari che
consentono alle fondazioni collettive LPP e di previdenza professionale supplementare di prorogare la copertura assicurativa oltre
l’età pensionabile ordinaria.
Requisiti per l’estensione della copertura previdenziale oltre l’età pensionabile ordinaria*
•
•
Consenso della commissione previdenziale (rappresentanti del personale e del datore di lavoro) all’introduzione della proroga assicurativa e al relativo piano previdenziale.
L’assicurato è pienamente abile al lavoro e lavora, percepisce un salario assicurato e non ha ancora riscosso interamente le prestazioni di vecchiaia.
In presenza di tutti i requisiti necessari, l’assicurato può decidere
liberamente se prorogare o meno la copertura previdenziale.
Varianti
I diversi modelli proposti da Allianz Suisse per la prosecuzione della
copertura previdenziale non prevedono più alcuna prestazione di
invalidità. Ogni cassa di previdenza può scegliere una sola variante
valida per tutti gli assicurati.
* Nell’ambito della previdenza professionale supplementare questa opzione è
riservata a chi ha assicurato presso Allianz Suisse anche la componente obbligatoria
della previdenza professionale.
Variante 1: formula risparmio e rischio
Questo modello previdenziale include il risparmio a fini pensionistici (accrediti di vecchiaia) e l’assicurazione delle prestazioni per
i superstiti (rendita vedovile e per orfani) come da piano previdenziale in corso. Accrediti e avere di vecchiaia disponibile vengono
remunerati al tasso fissato da Allianz Suisse Vita.
Variante 2: formula rischio
Questo modello previdenziale include solo l’assicurazione delle
prestazioni per i superstiti (rendita vedovile e per orfani) come da
piano previdenziale in corso. L’avere di vecchiaia disponibile viene
remunerato al tasso fissato da Allianz Suisse Vita.
Particolarità valida per entrambe le varianti
• Decesso prima del pensionamento: se l’assicurato muore durante il periodo di proroga della copertura previdenziale, matura il diritto alle prestazioni per i superstiti previste dal piano previdenziale.
Variante 3: formula risparmio
Questo modello previdenziale include solo il risparmio a fini
pensionistici (accrediti di vecchiaia) come da piano previdenziale
in corso.
•
In caso di decesso dell’assicurato prima del pensionamento, la rendita vedovile corrisponde al 60% della rendita pensio-
nistica calcolata applicando alla componente obbligatoria dell’avere di vecchiaia l’aliquota LPP valida al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. La quota dell’avere di vecchiaia non utilizzata per il finanziamento della rendita vedovile viene versata sotto forma di capitale per il caso di morte. Non è
prevista alcuna rendita per orfani.
Particolarità valide per tutte e tre le varianti
• Al momento del pensionamento effettivo, la Fondazione
collettiva LPP converte l’avere di vecchiaia disponibile in una rendita vitalizia. Alle quote obbligatoria e sovraobbligatoria vengono applicati tassi distinti.
• Al momento del pensionamento effettivo, di norma la Fonda-
zione collettiva di previdenza professionale supplementare eroga l’avere di vecchiaia disponibile sotto forma di capitale.
Riepilogo varianti
Variante 1
Variante 2
Variante 3
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supplementare
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Contributi di risparmio
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–
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Prestazioni di invalidità
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ziale in caso di morte prima del pensionamento
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Opzione di capitale
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Pensionamento parziale
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Contribuzione volontaria*
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Prelievo anticipato per l’acquisto di un’abitazione
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Fondazione collettiva LPP
Fondazione collettiva di previdenza professionale
Prestazioni per i superstiti come da piano previden-
* Il valore massimo consentito per i versamenti volontari è quello previsto dalla relativa tabella per l‘età di 64/65 anni.
Particolarità
•
Incapacità lavorativa
Durante il periodo di proroga le prestazioni di invalidità (esen-
zione dai contributi, rendite di invalidità, rendite per figli di invalidi) non sono più assicurate. In caso di incapacità lavorativa di durata superiore ai sei mesi, l’assicurato viene automati-
camente escluso dall’assicurazione e percepisce le prestazioni di vecchiaia previste dal regolamento.
•
Risoluzione del contratto
La disdetta del contratto di affiliazione comporta, per tutti gli assicurati che abbiano scelto di continuare a lavorare oltre il 64°/65° anno di età e di prolungare la copertura previdenziale, il pensionamento alla data di efficacia della disdetta.
Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.
• Disposizioni regolamentari generali (DRG)
Nei casi restanti si applicano per analogia le Disposizioni
regolamentari generali.
•
Adeguatezza
La prosecuzione della copertura previdenziale oltre l’età pensionabile ordinaria è soggetta al principio dell’adeguatezza; ciò significa che per alcuni istituti di previdenza tale prosecuzi-
one potrebbe non essere possibile.