Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Transcript

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Oggetto: Obbligo di interconnessione e di conferimento alla borsa continua nazionale del
lavoro – Indirizzi attuativi
Premessa
L’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che istituisce la borsa continua
nazionale del lavoro, definendone principi e criteri generali, stabilisce al comma 3 l’obbligo per gli
operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, di conferire alla borsa continua nazionale del
lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori circa le preferenze relative alla
comunicazione e diffusione e a quelle rese dalle imprese riguardo l’ambito temporale e territoriale
prescelto.
Tale obbligo è ribadito in forma esplicita dall’articolo 5, comma 1, lettere f) e g), per quanto
concerne le agenzie per il lavoro, nonché dall’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4 per quanto riguarda gli
organismi sottoposti a regimi particolari di autorizzazione ed infine dall’articolo 7, comma 1, lettera
d), con riguardo agli operatori pubblici e privati accreditati dalle regioni per le funzioni di incontro
tra domanda e offerta di lavoro. Per questi soggetti l’obbligo di interconnessione costituisce, infatti,
uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro, ovvero per
l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di intermediazione e dell’iscrizione agli elenchi
regionali per l’accreditamento.
Alla luce di questa premessa si evince che, con l’esplicita finalità di realizzare attraverso la borsa
continua nazionale del lavoro un sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di
lavoro, alimentato dalle informazioni immesse liberamente sia dagli operatori sia direttamente dai
lavoratori e dalle imprese (articolo 15, comma 1, d.lgs. citato), il legislatore ha posto in capo agli
operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, lo specifico obbligo di connettersi e di
conferire i dati al sistema.
All’interno del medesimo decreto legislativo n. 276/2003, così come modificato e corretto dal
decreto legislativo n. 251/2004, si rinvengono, altresì, altre norme fondamentali, che direttamente
o indirettamente contribuiscono a definire il quadro giuridico di riferimento entro il quale il
richiamato obbligo si colloca, compresi due provvedimenti attuativi di natura regolamentare cui
la disciplina legislativa fa espresso rinvio.
In via ricognitiva si richiamano:
a) L’articolo 8, relativo all’ambito di diffusione dei dati relativi all’incontro tra domanda e
offerta di lavoro. Al riguardo la norma rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, in corso di emanazione, la definizione delle modalità di trattamento dei
dati personali;
b) L’articolo 9, relativo al divieto di comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o
altri mezzi di informazione;
c) L’articolo 10, relativo al divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori;
d) L’articolo 11, concernente il divieto di oneri in capo ai lavoratori;
e) L’articolo 15, che stabilisce i principi e criteri generali della costituenda borsa continua
nazionale del lavoro;
f) L’articolo 16, sulla scorta del quale è stato emanato il Decreto Interministeriale 13 ottobre
2004, la definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio;
g) L’articolo 17, comma 1, che ricomprende le basi informative costituite nell’ambito della
borsa continua del lavoro all’interno della base statistica ai fini del monitoraggio e della
valutazione delle politiche del lavoro;
h) L’articolo 18, comma 1, che sanziona penalmente l’esercizio abusivo dell’attività di
intermediazione;
i) L’articolo 19, comma 1, che colpisce con sanzione amministrativa gli annunci pubblicati in
violazione del citato articolo 9.
Peraltro non va trascurata la portata dell’articolo 2 del medesimo decreto, contenente le principali
definizioni, perché anche da esso si ricavano indicazioni fondamentali per una chiara e organica
interpretazione della complessa disciplina.
Il richiamo alla normativa nel suo complesso contribuisce in sostanza a ricostruire un preciso
quadro di riferimento entro il quale collocare la presente direttiva contenente gli indirizzi operativi
per l’assolvimento dell’obbligo di interconnessione e di conferimento.
Infatti, con l’entrata in vigore del citato Decreto Interministeriale 13 ottobre 2004 (G.U. n. 262
dell’8/11/2004), emanato ai sensi del richiamato articolo 16, hanno trovato definizione gli standard
tecnici ed i flussi informativi di scambio e si sono poste le premesse per dare piena attuazione
all’obbligo in parola.
L’impianto regolamentare, cui si rimanda integralmente per gli aspetti regolatori delle modalità di
connessione, delle informazioni minime relative alle candidature e alle richieste di personale, delle
modalità di accesso ai servizi della borsa da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, è finalizzato
all’obiettivo di costruire un sistema organizzato su una rete telematica di nodi regionali, mediante
un canale di interscambio e cooperazione applicativa, la cui conduzione è garantita a livello
nazionale dal Ministero del lavoro. I nodi regionali, assicurati dalle regioni nel quadro delle loro
competenze di programmazione e gestione delle politiche del lavoro, dovranno assicurare
l’integrazione dei sistemi informativi degli operatori pubblici e privati presenti nel territorio
regionale; nei nodi informativi regionali saranno inoltre rese disponibili le informazioni minime
necessarie per consentire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Soggetti obbligati
I soggetti sul cui capo insiste l’obbligo di interconnessione e di conferimento alla borsa continua
nazionale del lavoro sono i seguenti:
a) i centri per l’impiego o gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell’art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
b) le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, iscritte all’apposito albo per lo
svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale;
c) le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come
oggetto l’alta formazione (art. 6, comma 1);
d) i comuni, le unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio, gli istituti
scolastici di secondo grado (art. 6, comma 2, così come sostituito dall’articolo 2, comma 1
del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251);
e) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, le associazioni di tutela e assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro
o delle disabilità, gli enti bilaterali;
f) la fondazione costituita nell’ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
g) gli organismi pubblici e privati iscritti negli elenchi regionali di accreditamento.
Fermo restando che per tutti gli intermediari l’obbligo è connaturato all’esercizio legittimo
dell’attività di intermediazione, il suo assolvimento è subordinato alla effettiva attivazione dei
nodi regionali e del canale nazionale di interscambio e di cooperazione applicativa. Per tale
ragione, poiché l’attivazione dei singoli nodi non si realizza nel medesimo istante, ma con
gradualità, secondo i diversi programmi adottati dalle singole regioni, si rende necessario fornire
alcune indicazioni operative in ordine al momento in cui, per ciascuna delle categoria di operatori
sopra elencati, scatta in concreto l’obbligo di richiedere l’interconnessione e di conferire i dati
raccolti, ovvero i servizi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
agevolare l’assolvimento di tale obbligo.
In proposito si dispone che esso decorra:
•
per i centri per l’impiego, dall’attivazione del nodo regionale di borsa continua del lavoro della
regione di appartenenza;
•
per le agenzie per il lavoro, dall’attivazione di uno dei nodi regionali da loro prescelto;
•
per le università e per le le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l’alta formazione,
autorizzate ope legis, mediante comunicazione di attivazione del servizio alla Direzione
Generale del Mercato del Lavoro e alla Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica. La
Direzione Generale per il Mercato del Lavoro provvederà a darne pubblicità attraverso
l’inserimento in un’apposita sezione dell’albo, nella quale inserire gli operatori autorizzati oper
legisl che danno inizio al servizio di intermediazione. Tale inserimento ha valore di pubblicità
verso tutti i soggetti interessati. Al momento dell’inserimento nella sezione dell’albo scatta
l’obbligo di interconnessione con il nodo regionale della regione di appartnenza;
•
per i soggetti, ricompresi nelle lettere d) ed e), tramite il nodo regionale della regione di
appartenenza dopo l’iscrizione all’albo ed il rilascio della prevista autorizzazione da parte del
ministero o della regione competente;
•
per la fondazione dei consulenti del lavoro, nel momento in cui a seguito di autorizzazione
ministeriale viene attivato il servizio per il tramite di uno dei nodi regionali;
•
per gli operatori accreditati, al momento dell’inserimento nell’elenco regionale di
accreditamento tramite il nodo regionale della regione di appartenenza.
In attesa della attivazione di tutti i nodi regionali, si è previsto in via provvisoria che
l’interconnessione avvenga, a scelta dell’organismo interessato, attraverso uno dei nodi regionali
che risultino attivi secondo gli standard tecnici stabili dal decreto interministeriale 13 ottobre 2004,
ovvero attraverso il c.d. “nodo virtuale”, momentaneamente ospitato nel portale nazionale.
La messa in esercizio della Borsa Continua Nazionale del Lavoro e l’inizio del conferimento dei
dati da parte degli operatori privati rende non più applicabile la disposizione prevista dall’articolo
17 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente l’invio agli operatori privati di
moduli da compilare per effettuare il monitoraggio statistico dell’attività. Tali dati, infatti, saranno
desumibili direttamente dal sistema con le previste applicazioni di datawarehouse.
Si ritiene, altresì utile definire alcune linee di comportamento provvisorie, che permettono di
regolare l’interconnessione degli operatori privati e del conferimento dei dati raccolti alla borsa
continua nazionale del lavoro, in attesa dellìistituzione della Commissione Tecnica per il raccordo
della Borsa Continua Nazionale del Lavoro, prevista dall’articolo 8 del decreto Ministeriale del 13
ottobre 2004
•
in sede di primo conferimento, gli operatori devono conferire alla Borsa Continua Nazionale
del Lavoro tutti i dati raccolti nel mese precedente; successivamente i dati dovranno essere
conferiti con cadenza settimanale;
•
tutti i dati raccolti devono essere conferiti, anche quelli per i quali il contatto è già avveuto: il
sistema della borsa continua nazionale del lavoro provvederà a rendere visibile solamente quelli
attivi:
•
i dati conferitial sistema della borsa continu nazionale del lavoro rimrranno attivi per 90 giorni,
al termine dei quali se l’operatore non avrà fatto qualche modifica, verranno disattivati.
Contenuti dell’obbligo
In linea generale gli operatori che esercitano l’attività di intermediazione sono tenuti a conferire al
sistema di borsa continua nazionale del lavoro le informazioni minime relative alle candidature dei
lavoratori e alle richieste di personale, come definite rispettivamente negli allegati A e B del decreto
interministeriale citato.
Le società di ricerca e selezione del personale sono tenute a conferire solo i dati relativi alle
ricerche di personale e non anche quelle relative ai curricula dei lavoratori dalle stesse ricevuti o
raccolti nell’ambito della loro specifica attività. Si osserva, infatti, che ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 276/2003, l’attività di ricerca e selezione di personale
si qualifica per la sua specifica funzione di attività consulenziale per la risoluzione di una specifica
esigenza del committente, per cui la raccolta di curricula è strettamente funzionale
all’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno
all’organizzazione del committente medesimo. I curricula raccolti per l’esercizio di questa funzione
non possono essere utilizzati se non per la specifica attività di selezione, ma non possono essere
diffusi o comunicati a terzi, poiché tale operazione si configurerebbe come attività di
intermediazione, che la società medesima non potrebbe assicurare per difetto di autorizzazione.
Qualora nei confronti di queste agenzie si dovesse interpretare in senso letterale il disposto del
comma 3 dell’articolo 15, con l’obbligo di conferimento anche dei dati relativi alle candidature dei
lavoratori, si avrebbe il paradosso o di obbligarle ad una attività per la quale non sono autorizzate
ovvero di costringerle a sostenere inutili oneri di conferimento dei dati, non potendo assicurare
alcun servizio successivo di promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, di converso, per le analoghe considerazioni
fin qui svolte, hanno solo l’obbligo di conferire i curricula dei lavoratori, essendo la loro specifica
attività funzionale alla ricollocazione degli stessi e non ad una attività di intermediazione in senso
generale, per la quale anch’esse sarebbero prive di autorizzazione.
La normativa in vigore nulla dispone in ordine alla tempistica con cui i dati raccolti debbano essere
conferiti al sistema di borsa. In tal senso, per sopperire a questa lacuna, si ritiene che possa
considerarsi utile nonché ragionevole disporre che il conferimento avvenga entro 48 ore dalla
raccolta delle informazioni, salvo casi di giustificato impedimento.
L’articolo 15, comma 2, impone inoltre agli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati,
l’onere di predisporre accessi appositamente dedicati all’inserimento diretto nel sistema di borsa
del lavoro di candidature e richieste di personale, rispettivamente da parte di lavoratori e di
imprese. Tali accessi devono consentire altresì la possibilità di consultazione delle richieste di
lavoro o di offerte di personale. Per le università e gli istituti secondari superiori, l’accesso è
consentito nell’ambito della normativa vigente.
Circa l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati gli operatori devono attenersi alle
indicazioni fornite dai lavoratori e dalle imprese, che possono liberamente decidere di limitarne
l’ambito temporale e territoriale (art. 15, comma 3). Al riguardo si precisa che, sulla base degli
attuali standard tecnici, è consentito gestire senza limiti l’ambito temporale, mentre per l’ambito
territoriale sono possibili due opzioni: l’ambito regionale e quello nazionale.
Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, di cui all’art. 8, comma 2, che dovrà stabilire
le modalità con cui i lavoratori potranno esprimere le loro preferenze, si dispone che gli
operatori forniscano agli stessi una specifica informativa in ordine alla facoltà di indicare l’ambito
temporale e territoriale di comunicazione e diffusione del loro curriculum.
Mancato conferimento dei dati o di interconnessione alla Borsa Continua Nazionale del
Lavoro
La messa in esercizio del sistema della Borsa Continua Nazionale del Lavoro e la definizione degli
standard tecnici necessari al suo funzionamento, rendono operativo l’obbligo nei modi previsti nei
paragrafi precedenti e, conseguentemente, fanno scattare le previste sanzioni (revoca
dell’autorizzazione provvisora ovvero mancato rilascio dell’autorizzazione a tempo indeterminato)
in caso di mancato conferimento,
Trattamento dei dati
Fermo restando che la proprietà del dato è del cittadino e del datore di lavoro che ritiene di inserire i
propri dati nel sistema nazionale della borsa continua nazionale del lavoro, una completa disciplina
in materia di trattamento dei dati nell’ambito dei servizi di borsa continua del lavoro è demandata
al provvedimento ministeriale di cui all’art. 8, comma 2.
In attesa dell’emanazione di tale provvedimento, si reputa opportuno, in questa fase di avvio
sperimentale del sistema, fornire alcuni chiarimenti minimi che consentano di operare nel pieno
rispetto della normativa vigente.
Al riguardo si precisa che in questa sede i trattamenti che rilevano sono quelli che il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) qualifica
come comunicazione e diffusione, vale dire quelle operazioni mediante le quali i dati sono resi
disponibili a soggetti identificati (comunicazione) ovvero alla generalità dei cittadini (diffusione).
In proposito il citato D.I. 13 ottobre 2004 ha definito, negli allegati A e B, ha provveduto a
selezionare un set di dati comuni che tramite la borsa del lavoro possono essere trattati, in ossequio
al principio di pertinenza e non eccedenza che sta alla base della disciplina di tutela.
Un secondo aspetto già definito con il citato provvedimento riguarda l’individuazione dei titolari
del trattamento (art. 6, comma 2 del D.I.), identificati per gli ambiti di rispettiva competenza nel
Ministero del lavoro, le Regioni e gli operatori. In altri termini ciascuno dei soggetti sopra
richiamati è titolare del trattamento dei dati di cui entra in possesso e con riguardo ad essi assume
le responsabilità, adotta le misure di sicurezza, assicura l’informativa , secondo le previsioni del
citato codice. Si raccomanda, pertanto, alle Regioni che attivano i nodi regionali della Borsa di
adottare i provvedimenti specifici in materia di individuazione del titolare e del responsabile del
trattamento dei dati, nonché con specifico riferimento al progetto “Borsa Lavoro”, anche il
Documento Programmatico della Sicurezza, previsto dalla normativa vigente.
In questo contesto il punto cruciale, che nel sistema di borsa assume una sua specificità, è costituito
dal problema se la comunicazione e diffusione dei dati è vincolata al preventivo consenso degli
interessati.
Al riguardo occorre in primo luogo distinguere tra operatori pubblici e operatori privati: nel primo
caso sovviene l’articolo 18, comma 4 del citato codice, in base al quale la P.A. non deve chiedere il
consenso, essendo il trattamento legittimo in ragione dei fini istituzionali che il soggetto persegue
con la sua attività; nel secondo caso, viceversa, la non necessità del consenso si basa sull’articolo 17
del codice medesimo, in quanto il trattamento dei dati rappresenta un obbligo per l’operatore, in
particolare l’obbligo in esame di interconnessione e conferimento dei dati alla borsa lavoro.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 10, comma 1, non è ammesso il trattamento di dati
personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro
inserimento lavorativo.