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VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 14 121 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza giudici attuario ad hoc Racioppi Stecher, Moser Paganini SENTENZA del 1. dicembre 2015 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato da lic. iur. Fabrizio Keller, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, Casella postale, 7001 Coira, convenuto concernente rendita AI -2- 1. A._____, 1963, ha lavorato per oltre 20 anni come autista/operaio presso una fabbrica di bibite a X._____. A causa dei dolori accusati alla spalla destra e alla schiena, A._____ veniva dichiarato inabile al lavoro nella sua professione di autista/operaio a titolo definitivo, percependo così fino al 31 luglio 2013 un’indennità giornaliera per perdita di guadagno. A partire da tale data egli entrava in assicurazione disoccupazione, con l’aiuto della quale a inizio novembre 2013 cominciava uno stage come conducente di autopostali presso i trasporti pubblici del Y._____ con impiego a tempo parziale. Il tentativo però – stando alle dichiarazioni del ricorrente stesso – non aveva successo. 2. Il 30 aprile 2013 A._____ inoltrava una richiesta di prestazioni per invalidità. In base alla documentazione medica, l’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (Ufficio AI) con decisione 23 luglio 2014 riteneva A._____ inabile al lavoro nell’attuale attività di operaio/autista al 100 % e abile al lavoro in attività adatta nella misura del 75 % a partire dal 1° giugno 2013. 3. In data 15 settembre 2014 A._____ (qui di seguito ricorrente) presentava tempestivo ricorso contro la decisione 23 luglio 2014, chiedendone l’annullamento e il rinvio degli atti all’istanza inferiore affinché disponesse una nuova perizia psichiatrica. In via sussidiaria, il ricorrente chiedeva l’annullamento e la riforma della decisione, con la constatazione del raggiungimento del grado d’invalidità del 44 % e del conseguente diritto ad un quarto di rendita AI. In sostanza, egli asseriva che viste le conclusioni, in contrasto con quanto affermato nella perizia psichiatrica, della responsabile del reinserimento professionale attestanti delle limitazioni funzionali/intellettive, egli non potrebbe essere considerato capace al lavoro in misura del 75 % senza considerare una riduzione perlomeno del 15 % per i limiti accennati. -3- 4. Nella sua presa di posizione del 17 ottobre 2014 l’Ufficio AI (qui di seguito convenuto) sosteneva essenzialmente che, siccome per l’accertamento del reddito di invalidità essa avrebbe già adottato una deduzione del 10 % sulla base delle circostanze personali del ricorrente, le obiezioni del ricorrente non potrebbero modificare il giudizio del presente caso. 5. Replicando, il 13 novembre 2014 il ricorrente censurava innanzitutto la contraddizione presente tra la motivazione della decisione, secondo cui non sarebbe stata effettuata nessuna deduzione sul reddito da invalido, e il documento n. 87 datato 23 luglio 2014 che sarebbe stato inserito soltanto nella procedura di ricorso, giusta il quale nel presente caso sarebbe stata applicata una deduzione del 10 %. Per il resto, egli ribadiva gli argomenti esposti nel ricorso inerenti ai suoi limiti cognitivi. 6. In fase di duplica, il 27 novembre 2014 il convenuto dichiarava che, in effetti, le indicazioni sulla diminuzione non sarebbero state sufficientemente documentate da parte sua. Infine, esso sosteneva che un ritardo mentale lieve non avrebbe influenza sulla capacità lavorativa. La possibilità di valorizzare la capacità lavorativa (residua) del ricorrente sul mercato del lavoro andrebbe quindi confermata. Considerando in diritto: 1. Nel caso di specie è controversa la questione di sapere se il convenuto ha giustamente negato il diritto a una rendita rilevando un grado d’invalidità del 34 %. 2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20) in relazione con l’art. 8 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS -4- 830.1), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. L'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido), e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). 3. Il fatto che il ricorrente sia limitato al 100 % nell’ultima attività lucrativa di operaio/autista è indiscusso. Di conseguenza, per il paragone dei redditi fa stato il reddito senza invalidità definito dal convenuto pari a fr. 64'993.--. Fondamentalmente, anche l’attestazione di un abilità in attività lavorativa adatta nella misura del 75 % non viene contestata dal ricorrente. Per cui, parimenti, il reddito da invalido raggiungibile di fr. 45'873.40 (75 % di fr. 61'164.50, cfr. act. 87 convenuto), ottenuto in base alle tabelle RSS (rilevazione svizzera della struttura dei salari) per il 2010, non è da rivalutare in questa sede. Ciò che invece chiede il ricorrente – e che qui di seguito va esaminato – è un’appropriata deduzione sul reddito da invalido per i suoi limiti funzionali connessi alla lieve debilità mentale riscontrata. 4. a) Generalmente, la giurisprudenza riconosce una deduzione sul salario giusta le tabelle RSS, per uomini che per motivi di salute possono lavorare soltanto a tempo parziale. La circostanza in cui una persona principalmente abile al lavoro a tempo pieno che per motivi di salute è abile al la- -5- voro solamente in maniera ridotta, non giustifica invece un’ulteriore diminuzione oltre alla presa in considerazione dell’abilità al lavoro limitata, ossia di una riduzione a seconda del rendimento effettivo. Inoltre, è però concessa una deduzione nelle costellazioni in cui sussistono degli indizi che, per motivi di salute, l’abilità lavorativa ridotta nel mercato del lavoro globale può essere sfruttata soltanto con successo lavorativo al di sotto della media (cfr. STF 8C_20/2012 del 4 aprile 2012 cons. 3.2 con rinvii; vedi anche DTF 134 V 322 cons. 5.2). b) Se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d’occupazione) ritenuto che una deduzione massima del 25 % del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro (DTF 134 V 322 cons. 5.2) e che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l’amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 71 cons. 5.2 e 126 V 75 cons. 5b/cc e 6). Inizialmente, il Tribunale federale tendeva ad applicare in modo generalizzato la deduzione massima del 25% ai lavoratori impiegati in lavori pesanti e costretti a seguito del danno alla salute ad un cambiamento di occupazione in un'attività di carattere leggero e in presenza di limitazioni funzionali anche in detta attività. In seguito la giurisprudenza ha più volte confermato la necessità di operare tali riduzioni, a seconda delle circostanze personali e professionali dell'assicurato (vedi sulla questione DTF 126 V 75 cons. 5a.aa). Soltanto qualora, in una situazione di mercato del lavoro equilibrata, in considerazione delle limitazioni personali e di quelle collegate al posto di lavoro, non sussista uno spettro sufficientemente ampio di attività sostitutive esigibili, è giustificata -6- una deduzione sul salario giusta le tabelle RSS (STF 9C_796/2013 del 28 gennaio 2014 cons. 3.1.1 con riferimenti a 9C_454/ 2011 del 30 settembre 2011 cons. 4.3.2 e 8C_99/2013 del 5 aprile 2013 cons. 4.1.3 in fine). Se nell'ammontare della riduzione percentuale rispetto ai dati salariali un fattore è stato a torto ignorato, spetta al Tribunale cantonale valutare nuovamente e complessivamente la riduzione (STF 9C_796/2013 del 28 gennaio 2013 cons. 4.1.2; SVR 2011 IV no. 31). 5. Riguardo ai vizi formali avanzati dal ricorrente concernenti la mancata visione del relativo documento di calcolo prima della presente procedura e con ciò le contraddizioni tra quest’ultimo e la motivazione della decisione in merito alla deduzione (effettivamente eseguita) da parte del convenuto in misura del 10 % sul reddito da invalido, non espressamente contenuta nella decisione impugnata, occorre precisare che dai chiarimenti forniti dal convenuto in sede di ricorso e dal documento del calcolo della diminuzione della capacità di guadagno del 23 luglio 2014 inoltrato (act. 87 convenuto) risulta che il calcolo del reddito effettuato dal convenuto è rimasto invariato fin dal principio. Nel seguito, verrà debitamente tenuto conto della deduzione avvenuta e in tal senso reinterpretata la richiesta di deduzione del ricorrente, per cui questi vizi possono ritenersi sanati. 6. Dalla perizia pluridisciplinare del 19 febbraio 2014 del servizio accertamento medico (SAM) (act. 64 convenuto), dal punto di vista reumatologico si evince un grado di capacità lavorativa del ricorrente in attività adeguata in misura del 75 %. Dal punto di vista neurologico/psichiatrico invece, secondo il Dr. med. B._____, sebbene sarebbe presente una debilità mentale lieve (ritardo mentale lieve [ICD 10 (F 70)], come rilevato nell’esame del Dott. C._____) in attività confacenti non sarebbe riscontrabile alcun grado di incapacità lavorativa. L’attestata capacità lavorativa in attività adatta nella misura del 75 % sarebbe perciò da intendersi come riduzione considerante le limitazioni fisiche, funzionali e di rendimento. -7- Queste conclusioni sono fondamentalmente indiscusse. Ciononostante, anche il convenuto conviene sul fatto che le circostanze personali e professionali del ricorrente giustifichino una deduzione sul reddito da invalido. Esso infatti ha già applicato una deduzione del 10 % sul reddito da invalido. Controverso è pertanto il grado di deduzione che bisogna concedere. 7. L’avvenuta deduzione del 10 % sul reddito da invalido, vista l’assenza di una formazione professionale (il ricorrente ha svolto 4 anni di elementari in Portogallo, cfr. act. 5 convenuto) e l’impadronanza linguistica, appare giustificata. Si ricordi che pure il Dr. med. D._____ – sebbene egli sia specializzato in reumatologia – nella discussione plenaria tra i medici del SAM, sottolineava l’assenza di un’adeguata formazione professionale o scolastica ed il quasi analfabetismo, fatto che, stando ad egli, limiterebbe evidentemente le possibilità di reintegrazione professionale (cfr. act. 64 p. 17 convenuto). Un’ulteriore deduzione a causa delle limitazioni cognitive, tuttavia, non appare necessaria. Innanzitutto, lo stato del ricorrente è già stato sufficientemente appurato dal punto di vista neurologico e psichiatrico. Dall’esame neurologico del 27 novembre 2013 eseguito dal Dott. C._____ (act. 64) attestante un ritardo mentale di grado lieve, si evince che tutte le funzioni indagate (attenzione, memoria, funzioni esecutive, linguaggio e comprensione, abilità visuospaziali) del ricorrente sono leggermente al di sotto della norma. Secondo detto rapporto il profilo neurologico confermerebbe perciò una situazione di lieve inefficienza cognitiva globale. Inoltre, nelle valutazioni psichiatriche del 9 gennaio 2014 del Dr. med. B._____ (act. 64 p. 30-47 convenuto), si afferma che, oltre al ritardo mentale, non sarebbero riscontrabili altre diagnosi psichiatriche. Il fatto che la specialista dei provvedimenti professionali, visti i limiti concreti da lei riscontrati (cfr. act. 13, 44 e 55 convenuto), ritenga che il salario percepito dal ricorrente durante il tentativo di reinserimento professionale difficilmente potrebbe essere raggiunto in qualsiasi altra attività, non giustifica -8- la disposizione di ulteriori accertamenti medici né tantomeno una deduzione sul reddito da invalido. Infatti, per il calcolo del reddito da invalido il convenuto ha applicato la tabella TA1 secondo il Rivelamento struttura salariale (RSS) per l’anno 2010, basandosi su un salario per il livello d’esigenza 4. Questo livello comprende attività semplici e ripetitive che non esigono delle particolari capacità intellettuali. Pertanto, applicando tale livello si tiene già debitamente conto delle limitazioni cognitive (non invalidanti) e dei fenomeni ad essi connessi. Va inoltre aggiunto che il ricorrente ha lavorato per oltre 20 anni come autista/operaio presso una fabbrica di bibite. Egli, in precedenza, ha dunque esercitato un lavoro con regolare salario malgrado la presenza di lievi disturbi cognitivi. Non si intravede perciò alcun indizio secondo cui, oltre alla considerazione dello scarso livello linguistico, di istruzione e di formazione, occorra adottare una maggiore deduzione. Per queste ragioni il ricorso va respinto. 8. In deroga ai disposti dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Nell’evenienza vengono prelevate spese per un ammontare di fr. 700.--. L’istituto convenuto non ha diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g e contrario LPGA). -9- Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.-- , il cui importo dovrà essere versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]