statuto associazione ex allievi e sostenitori scuola militare
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statuto associazione ex allievi e sostenitori scuola militare
STATUTO ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI E SOSTENITORI SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET” Articolo 1 Denominazione e sede E' costituita una associazione denominata "Associazione ex Allievi e Sostenitori Scuola Militare Aeronautica “ Giulio Douhet “ in forma di acronimo “Associazione G. Douhet” con sede sociale in Firenze, presso la sede dell’Associazione Arma Aeronautica - Piazza S. Pancrazio 2. In caso di iscrizione all’anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) presso il Ministero delle Finanze, la denominazione dell’Associazione dovrà essere seguita dalla locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dall’acronimo “ONLUS”. Potranno essere istituite, per le finalità sociali, sedi secondarie e/o organizzative nel territorio italiano, con delibera del Consiglio. Articolo 2 Durata L'Associazione ha durata illimitata. Articolo 3 Scopo L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e ispirandosi agli ideali della Scuola Militare Aeronautica “Douhet” - ha come scopo lo sviluppo di un’ intensa vita associativa volta alla promozione umana, sociale e culturale con l’assistenza e supporto economico agli allievi di merito, che presentino necessità economiche e/o carenze familiari. L’Associazione è apartitica e apolitica. L’Associazione è inoltre finalizzata a tenere vivi e far conoscere gli ideali della Scuola attraverso iniziative di incontri e conferenze aperte; a mantenere il contatto con gli Allievi, gli Istruttori, i Docenti, le famiglie sia durante i corsi sia al termine di essi. L’Associazione potrà inoltre stabilire contatti di collaborazione reciproca con le Associazioni delle Scuole Militari “ Nunziatella”, “Teulié” e della “Scuola Navale Militare Morosini”. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente, sempre e comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni. Articolo 4 Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote degli associati; contributi degli associati; contributi di privati; contributi dello Stato, di enti, o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. L'Associazione potrà stipulare contratti di promozione e sponsorizzazione con Enti, Società, persone fisiche e compiere le operazioni finanziarie derivanti. Articolo 5 Gli Associati Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo con ratifica della prima assemblea, in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. Sono Soci Ordinari: gli Allievi che abbiano completato almeno un anno del ciclo di studi comprensivo dell’esperienza di volo estiva, gli ex Allievi che non abbiano subito provvedimenti di espulsione, i genitori degli Allievi, che ne facciano esplicita richiesta, coloro che siano presentati da almeno due Soci già iscritti, condividano gli scopi dell’ Associazione e si impegnino ad operarsi fattivamente al conseguimento dell’oggetto sociale. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di novembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Essi partecipano con diritto di voto all'Assemblea . Gli ex Allievi, se iscritti entro il 31 dicembre dell’anno in cui conseguono il diploma e concludono quindi il corso presso la Scuola Militare Aeronautica: non pagano la quota associativa del primo anno, per i successivi tre anni, avranno diritto ad una riduzione del 50% della quota associativa. Solo agli Ex Allievi che abbiano completato l’intero ciclo di studi all’interno della Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet è concesso di indossare la Spilla da Ex Allievo. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. Le quote non sono trasferibili. L'esclusione del Socio per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 c.c. o la non ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea. I Soci che per qualunque motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare la decadenza del Socio che non provveda – per due anni consecutivi - al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente articolo. I Soci non in regola con il pagamento della quota non possono esercitare il diritto di voto. Sono Soci Onorari: coloro, che su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli associati, accettino di partecipare alla vita dell’ Associazione, fornendo ad essa la loro preziosa esperienza e conoscenza in materia di Scuola Militare (essi si individuano negli ex Comandanti, Ufficiali, Sottufficiali, Docenti ed altre figure professionali civili e militari). Il loro ingresso deve essere approvato dalla Assemblea. I Soci Onorari possono partecipare all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, e sono esentati dal versamento della quota associativa annuale. Articolo 6 Gli organi associativi Gli organi associativi sono: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori, se istituito per delibera assembleare. Articolo 7 L'Assemblea degli associati L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli Associati. Essa è ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quarto degli associati. L'assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto, del relativo regolamento di attuazione e sullo scioglimento dell'Associazione, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati. All'assemblea devono essere annualmente sottoposti per l'approvazione: la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento delle attività promosse dell’Associazione; il bilancio dell'esercizio sociale; la proposta da parte del Consiglio direttivo di nomina dei soci onorari; valuta se ratificare l’ingresso dei nuovi associati ammessi dal Consiglio Direttivo. L'assemblea delibera inoltre in merito: alla nomina del Consiglio Direttivo da scegliersi tra i Soci Ordinari ed alla eventuale nomina del Collegio Revisori; all'ammissione di nuovi membri; alla fissazione delle linee generali di solidarietà sociale; ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata A/R, fax o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun Socio almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata cinque giorni prima della riunione a mezzo e - mail, fax o mezzi equipollenti. Ogni Associato ha diritto ad un voto, se in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro Associato purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori (se nominato), conferendo ad esso delega scritta. Ciascun Socio non potrà avere più di una delega. In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di impossibilità a riunire l’assemblea degli associati, il voto sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea stessa sarà espresso, dai soci, a mezzo e-mail entro il termine di trenta giorni. Articolo 8 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da tre a tredici membri scelti fra gli Associati Ordinari, con la cura di assicurare la rappresentanza dei due indirizzi di studio in atto nella Scuola Militare. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri tre dopo la prima elezione e potranno essere nuovamente candidati solo dopo altri tre anni dal termine del mandato. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta scritta della metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo stesso potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto del Presidente ha valore decisivo in caso di parità. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il quale nomina il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l’Addetto alle pubbliche relazioni. Tutte le cariche sono gratuite. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. In particolare il Consiglio Direttivo redige il Bilancio e il rendiconto economico entro i primi centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, accompagnato dalla relazione sull’attività sociale ed economica sull'attività della Associazione. Stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei Soci, delibere queste ultime da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Propone all’Assemblea la nomina dei soci onorari, le modifiche dello statuto e del relativo regolamento e lo scioglimento dell’associazione. Inoltre il Consiglio è responsabile delle iniziative a favore degli studenti cui devolvere un aiuto, economico e morale. Qualora all’ Ordine del Giorno fossero in discussione argomenti che necessitano del parere di esperti della materia, alla riunione possono essere invitati terzi non consiglieri, peraltro senza diritto di voto. Articolo 9 Il Presidente Il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Egli nomina il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l’Addetto alle pubbliche relazioni attribuendo loro gli incarichi specifici. Il Presidente inoltre convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni di esso ed in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, predispone l’ordine del giorno delle riunioni e convoca l’Assemblea degli associati. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Egli rimane in carica per tre anni, può essere rieletto per altri tre anni dopo la prima elezione e può essere nuovamente candidato solo dopo altri tre anni dal termine del mandato. Il Presidente è il primo responsabile della Associazione G. Douhet. Di concerto con il Consiglio Direttivo, la sua funzione applica le indicazioni emerse dall'Assemblea degli Associati, stabilisce e fa rispettare le linee guida, è l’interlocutore nei rapporti militari istituzionali, è referente in ogni questione e conflitto dovesse sollevarsi nell'ambito dei Soci, gestisce la raccolta e l'impiego dei fondi, promuove e coordina l'attività socio-assistenziale . Il Presidente uscente resta in carica per tre anni nell'ambito del Consiglio Direttivo neoeletto in qualità di Past-President senza diritto di voto. Come tutte, la carica di Presidente è gratuita. Articolo 10 Il Bilancio L'esercizio sociale si apre il primo settembre di ogni anno e si chiude al trentuno agosto dell’anno successivo. Il Consiglio delibera il bilancio predisposto dal Tesoriere e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Esso può essere redatto in forma abbreviata e/o semplificata, in ossequio alla normativa vigente. Eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve non utilizzate nel corso dell’esercizio verranno riportati all’esercizio successivo o destinati ad incremento del patrimonio. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 11 Scioglimento e liquidazione L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo. Articolo 12 Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori, ove nominato per delibera assembleare, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea. Articolo 13 Clausola Compromissoria Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli Associati o fra essi e l'Associazione circa l'interpretazione e/o l'esecuzione di questo statuto, sarà rimessa al giudizio di tanti arbitri amichevoli compositori quanti sono le parti contendenti, da nominarsi da ciascuna delle parti entro trenta giorni dall'insorgere della controversia. Gli arbitri nomineranno nel loro seno il Presidente del Collegio arbitrale Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile. In caso di parità di voti, prevarrà quello del Presidente. Le spese seguiranno la soccombenza. Articolo 14 Norme applicabili Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del libro primo titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e quelle comunque vigenti in materia.