CONTRATTO DI CONCESSIONE per la distribuzione del software

Transcript

CONTRATTO DI CONCESSIONE per la distribuzione del software
CONTRATTO DI CONCESSIONE per la distribuzione del software BOW (Business on Web)
tra : STUDIO INFORMATICA SRL con sede in Siracusa, Via Teracati 92, Partita Iva.
01133740892, nella persona del sig. Petrolito Luciano, qui di seguito semplicemente
denominata CONCEDENTE;
e:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
PREMESSE
ƒ Studio Informatica Srl ha prodotto un software chiamato BOW (Business on Web),
destinato alle aziende che vogliono svolgere attività di commercio elettronico (B2B
e B2C) su internet, gestire la forza vendita con l’ausilio di computer Palmari, fornire
servizi informativi ai propri clienti (CRM). Studio Informatica Srl presta servizi ad
esso connessi (aggiornamento, assistenza, formazione, hosting, etc.), fornendo alla
clientela l'assistenza e l'aggiornamento necessario in modo continuativo ed
organizzato;
ƒ la commercializzazione di BOW e l'assistenza ad esso prestata alla clientela, può
essere svolta anche per il tramite dell'opera di terzi, nei casi un cui Studio
Informatica Srl conceda appunto a terzi tale diritto;
ƒ la Concessionaria dichiara di essere un'azienda organizzata per svolgere l'attività di
commercializzazione di prodotti software e la prestazione di servizi di assistenza ad
essi, dichiarando di disporre della struttura necessaria e delle capacità professionali
ed imprenditoriali che occorrono;
ƒ la concessionaria ha manifestato l'intenzione di acquisire il diritto di
commercializzare nella propria zona BOW e di prestare assistenza ad esso, all'uopo
dichiarando di disporre della struttura e capacità necessaria;
ƒ Studio Informatica Srl ha manifestato la propria disponibilità a concedere alla
concessionaria il diritto di commercializzare BOW e di prestare la relativa
assistenza.
ƒ Premesso tutto quanto sopra, le parti sottoscritte, con la presente privata scrittura
convengono e stabiliscono quanto segue:
ART. 1
1.1 Studio Informatica Srl concede alla concessionaria, senza esclusiva alcuna, il
diritto di cedere ad utenti finali la licenza d'uso di BOW
1.2 La concessionaria è obbligata ad installare il programma di cui ha concesso
licenza d'uso ed a prestare agli stessi il servizio di assistenza.
1.3 E' fatto espresso divieto alla concessionaria di cedere la licenza d'uso di BOW a
rivenditori, fatta eccezione per le compagnie di leasing o locazione finanziaria;
con il presente contratto viene concesso il diritto di distribuire la licenza d'uso dei
prodotti software solo ad utilizzatori finali.
ART. 2
2.1 La concedente si obbliga, al fine di consentire alla concessionaria lo svolgimento
delle attività oggetto del presente contratto, di fornire ad essa gli strumenti, le
informazioni e l'assistenza ritenuti necessari ed in particolare si obbliga a:
a) fornire revisioni ed aggiornamenti dei programmi conseguenti a modifiche
realizzate al fine di introdurre modifiche e/o migliorie al programma stesso;
b) fornire assistenza operativa sulle procedure a mezzo telefono, fax, e-mail;
c) dare informazioni dettagliate sulle procedure e sul corretto modo di utilizzarle,
mediante corsi di formazione organizzati dalla concedente, a suo
insindacabile giudizio;
d) l'aggiornamento più recente dei programmi, le migliorie ed i patch saranno
messi a disposizione esclusivamente per via telematica o presso la sede della
concedente stessa;
2.2 Gli aggiornamenti dei programmi verranno forniti soltanto per i clienti licenziatari i
cui dati anagrafici siano stati preventivamente comunicati a Studio Informatica
Srl, nelle forma e con le modalità indicate all'art. 3 lett. K.
ART. 3
3.1 La concessionaria, per lo svolgimento della sua attività, assume le seguenti
obbligazioni:
a. mantenere la struttura necessaria per la distribuzione dei prodotti software ed
attrezzarsi tecnologicamente secondo i sistemi suggeriti dalla concedente;
b. svolgere la propria attività sulla base della politica commerciale suggerita da
Studio Informatica Srl;
c. acquisire un buon grado di conoscenza tecnico-commerciale, idoneo allo
svolgimento dell'attività di vendita e assistenza;
d. partecipare a proprie spese ai corsi di formazione organizzati da Studio
Informatica Srl;
e. organizzare periodicamente attività didattiche per la propria forza vendita;
f. organizzare periodicamente attività promozionali per l'introduzione nel
mercato di BOW;
g. svolgere anche presso i locali del cliente, tutte le attività necessarie per
l'installazione di BOW di cui avrà ceduto la licenza d'uso;
h. fornire al cliente tutte le istruzioni e le direttive necessarie per il buon
funzionamento di BOW di cui ha ceduto la licenza d'uso;
i. tutelare il diritto di autore e di proprietà spettante a Studio Informatica Srl ed
informare tempestivamente Studio Informatica Srl
di ogni eventuale
violazione da parte del cliente di tali diritti;
j. non modificare, cancellare, alterare, spostare eventuali marchi di Studio
Informatica Srl posti sui programmi, sui supporti o sugli output;
k. inviare ad Studio Informatica Srl, entro e non oltre otto giorni dall'installazione
del programma, una copia della licenza d'uso firmata dal cliente, contenente
tutti i dati anagrafici dello stesso;
l. comunicare successivamente, entro e non oltre il medesimo termine di giorni
otto, le eventuali variazioni dei dati anagrafici del cliente licenziatario.
ART. 4
4.1 Il corrispettivo per la cessione della licenza d'uso di BOW riconosciuto alla
concessionaria è quello indicato del listino in corso, con l’applicazione degli
sconti previsti nell'allegato ‘A’ al presente contratto. I prezzi di listino di BOW
possono subire variazioni, delle quali Studio Informatica Srl darà immediata
comunicazione alla concessionaria. Il pagamento dovrà avvenire a mezzo
ricevuta bancaria a "trenta giorni data fattura fine mese". Eventuali spese di
spedizione e bancarie saranno a carico della concessionaria.
4.2 La concessionaria, inoltre, si obbliga a corrispondere alla concedente una
somma annuale a titolo di corrispettivo per gli aggiornamenti forniti, calcolata
sulla base del canone di servizio aggiornamento, per ogni utente finale al quale
la concessionaria stessa avrà prestato detto servizio e fornito detti
aggiornamenti. Il canone annuale di assistenza e aggiornamenti e indicato
nell’allegato ‘A’. Tale corrispettivo dalle parti viene denominato "Assistenza
annuale" e verrà fatturato da Studio Informatica Srl con cadena semestrale ;
esso dovrà essere pagato a mezzo R.B. a 30 gg d.f.f.m. Il corrispettivo non sarà,
ovviamente, dovuto per gli utenti finali che avranno eventualmente disdettato il
servizio di aggiornamento.Tale comunicazione dovrà pervenire al concedente
con dichiarazione scritta.
4.3 Il mancato o ritardato pagamento dell'ammontare anche di una sola R.B.,
comporterà la facoltà di Studio Informatica Srl di sospendere le forniture e
l'assistenza.
4.4 Il mancato pagamento degli ammontari di due R.B., produrrà la risoluzione di
diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
4.5 In ogni caso di ritardo nel pagamento, Studio Informatica Srl avrà facoltà di
esigere un interesse di mora sugli importi dovuti in linea capitale, in ragione del
T.U.S. maggiorato di 5 punti.
ART. 5
5.1 Qualora la concessionaria dovesse commercializzare e prestare assistenza a
prodotti software simili o affini a BOW, ha l’obbligo di comunicarlo alla
concedente, la quale si riserva il diritto di risolvere il presente contratto o di
autorizzarne la commercializzazione e l’assistenza.
5.2 E' fatto espresso divieto alla concessionaria, salva autorizzazione scritta da parte
di Studio Informatica Srl, supportata da richiesta scritta dell' utente finale, di
prestare assistenza e di fornire aggiornamenti e quant'altro a clienti finali ai quali i
prodotti siano stati forniti da altre concessionarie.
5.3 La violazione del superiore obbligo produrrà la risoluzione di diritto del contratto
ai sensi di quanto disposto dall'art. 1456 cod. civ. .
ART. 6
6.1 Il presente contratto avrà la durata di anni uno; tale durata sarà tacitamente
prorogabile per ugual periodo, salva disdetta che ciascuna parte dovrà
comunicare per iscritto all'altra, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
6.2 In ogni caso in cui Studio Informatica Srl cessi di concedere in uso il software
oggetto del presente contratto, nonché di prestare assistenza sullo stesso, il
presente contratto perderà validità ed efficacia a far data dal momento in cui tali
attività non verranno più prestate. La cessazione di tali attività sarà comunicata
alla concessionaria con congruo anticipo.
ART. 7
7.1 Il presente contratto potrà essere risolto per giusta causa e senza preavviso,
mediante dichiarazione da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata
con a. r. nei seguenti casi:
a. violazione da parte della concessionaria del divieto di concorrenza, per come
meglio indicato all'art. 5 ;
b. mancato o ritardato pagamento da parte della concessionaria dei corrispettivi,
per come meglio indicato all'art. 4;
c. sottoposizione di una delle parti a procedure concorsuali, a provvedimenti
giudiziari cautelari da parte dei creditori, a procedura di liquidazione.
ART. 8
8.1 La responsabilità civile verso i terzi, derivante dalla installazione, utilizzazione e
commercializzazione dei software oggetto del presente contratto, sarà attribuita
secondo i principi generali che regolano la materia.
8.2 La concessionaria dovrà comunicare immediatamente ad Studio Informatica Srl
ogni eventuale richiesta di risarcimento dovesse a lei pervenire da parte di terzi,
utilizzatori finali di BOW, corredandola da ogni informazione necessaria ad
accertare la responsabilità del danno.
ART. 9
9.1 Entro i sette giorni successivi alla cessazione del contratto, esclusivamente nei
casi previsti all'art. 7, la concessionaria, dovrà restituire a Studio Informatica Srl
tutto il materiale relativo ai software oggetto del presente contratto ed ai servizi
ad essi connessi, compresi a titolo esemplificativo supporti di qualsiasi natura,
materiale illustrativo ed informativo, ecc..
9.2 In caso di cessazione del presente rapporto contrattuale, per qualsiasi motivo, la
concessionaria avrà diritto di ottenere la fornitura degli aggiornamenti dei
programmi per gli utenti finali a cui essa avrà fornito i programmi stessi durante il
rapporto di concessione; detti aggiornamenti saranno forniti al prezzo di listino in
vigore
9.3 E' fatto espresso divieto di trattenere e/o divulgare ogni informazione e/o
documentazione relativa ai software e servizi oggetto del presente contratto,
dopo che questo avrà cessato di avere validità ed efficacia tra le parti.
9.4 E' fatto espresso divieto alla concessionaria di diffondere o comunque utilizzare
notizie apprese in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente
contratto, per finalità che siano ad esso estranee.
ART. 10
Ogni modifica o integrazione al presente contratto dovrà essere fatta in forma scritta.
ART. 11
Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del
presente contratto sarà devoluta all'esclusiva competenza del foro di Siracusa.
Siracusa, ________________
La concedente
La concessionaria
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. le parti dichiarano di
aver preso opportuna conoscenza e di approvare specificamente gli artt. 1.3 (Divieto di
cedere le licenze d'uso a rivenditori), 3 (Obblighi della concessionaria), 4.3
(Sospensione delle forniture), 4.4 (Risoluzione espressa), 4.5 (Interessi di mora), 5.1 6.2 (Divieto di concorrenza e di fornitura), 5.3 (Risoluzione espressa), 7 (Cause di
risoluzione in tronco), 9.4 (Divieto di divulgazione), 11 (Foro convenzionale).
La concedente
La concessionaria
ALLEGATO “A” al Contratto di Concessione per la distribuzione di BOW