Le funzioni di Audit e di Compliance in Banca: collaborazione
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Le funzioni di Audit e di Compliance in Banca: collaborazione
LE FUNZIONI DI AUDIT E DI COMPLIANCE in banca Roma, 10 novembre 2010 www.assoaicom.org 1 Secondo il documento del Comitato di Basilea “Compliance and Compliance function in banks”, Aprile 2005, la Funzione di Compliance è: “An independent function that identifies, assesses, advises on, monitors and reports on the bank’s compliance risk, that is, the risk of legal or regulatory sanctions, financial loss, or loss to reputation a bank may suffer as a result of its failure to comply with all applicable laws, regulations, codes of conduct and standards of good practice (together laws, rules and standards”)”. 2 • Il Comitato ritiene che la normativa in questione sia quella applicabile all’attività della banca. Tuttavia la competenza della Funzione Compliance può andare oltre abbracciando anche la materia fiscale e quella lavoristica. • Quanto alla fonte della norma, il Comitato ritiene che non vadano prese in considerazione solo le norme primarie e secondarie, ma anche i codici di condotta associativi, la normativa interna, non limitandosi a quelle regole giuridicamente produttive di una responsabilità penale, amministrativa e civile, ma andando anche a considerare più ampiamente principi di integrità morale. • Il testo di Basilea sottolinea l'importanza dell'aspetto dell'Ethics. Chiaramente si evince che la Compliance non può essere limitata solo alla verifica della corretta interpretazione/applicazione della normativa, ma deve assurgere ad essere un po' la coscienza della banca per poter realmente proteggere la sua immagine e reputazione. 3 Secondo le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia, 10.07.2007, “Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamento) ovvero di norme di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).” 4 … “L’adeguatezza ed efficacia della funzione di conformità devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della revisione interna. Ne consegue che, per assicurare l’imparzialità delle verifiche, la funzione di conformità non può essere affidata alla funzione di revisione interna. In ogni caso, attesa la contiguità tra le due attività, sono chiaramente individuati e comunicati all’interno della banca i compiti e le responsabilità delle due funzioni, in particolare per quanto specificamente attiene alla suddivisione delle competenze relative alla misurazione dei rischi, alla consulenza in materia di adeguatezza delle procedure di controllo nonché alle attività di verifica delle procedure medesime.” … 5 Agenda: I temi della funzione Compliance • Complessità e responsabilità • Informazione • Reputazione • Etica 6 Agenda: I temi della funzione Compliance • Complessità e responsabilità • Informazione • Reputazione • Etica 7 Operativa: stretto legame con l’economia reale, alla quale si propongono nuovi e più sofisticati prodotti a fronte della globalizzazione finanziaria ed economica. SISTEMA FINANZIARIO e la sua complessità… Dimensionale: acquisizioni, fusioni ed integrazioni societarie hanno comportato una crescente complessità Gestionale. Regolamentare: il risparmio tutelato costituzionalmente, richiede una normativa stringente ed in grado di garantire la dovuta tutela della clientela (in materia le Autorità di Vigilanza assumono un approccio “principle based”, volto anche al “leveling the playing field”). …e le banche? 8 Regolamentazione stratificata e spesso non adeguatamente coordinata >LA BANCA< Contesto di riferimento Maggiori Responsabilità…: •promozione e consolidamento shareholders’ value dello •coordinamento stakeholders degli degli interessi •creazione di un clima di fiducia sostenibile nel tempo da parte degli investitori, con ritorni reputazionali •assunzione di una condotta etica con comportamenti economici in linea con i valori sociali …con rischi maggiori, potenziali perdite economiche ed anche di fiducia 9 Responsabile Sicurezza Responsabile/i Privacy ‘94 Sistema Controlli Interni Codice Preda Comitato Audit Responsabile Internal Audit ‘96 ‘97 ‘98 Responsabile Funzione di Compliance Responsabile Risk ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 Organismo di Vigilanza 231/01 CdA con compiti di vigilanza Sistema Controlli Interni TUF ‘05 ‘06 ‘07 Dirigente preposto documenti contabili Revisore contabile 10 Organo di Controllo (Collegio Sindacale/ Consiglio di Sorveglianza/ Comitato per il controllo) Organo di Gestione (CdA/Consiglio di Gestione) Alta direzione (AD – DG) Amministratori Indipendenti per Operazioni con Parti correlate* Responsabile ICAAP* Audit Committee Compliance Internal Audit Risk Management Delegato Antiriciclaggio Organismo di Vigilanza 231/2001 Dirigente preposto ai documenti contabili Revisore dei conti Responsabile Privacy * Nuove figure e soggetti Responsabile 626/94 11 La banca, a fronte della crescente responsabilità e della complessità dei rischi a cui è esposta, deve dotarsi di un sistema dei controlli interni che costituisce non soltanto un adempimento normativo, ma anche uno strumento per gestire e coordinare con efficacia ed efficienza le diverse “forze” a cui è sottoposta svolgendo la propria attività: •autorità di vigilanza e regolamentazione, •clientela, •realtà aziendale. Il sistema dei controlli interni è articolato su “tre livelli” in cui si colloca, quale recente innovazione normativa, la funzione di Conformità ( Compliance). L’obiettivo della sua istituzione muove verso il rafforzamento e la preservazione del buon nome della banca e della fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale. Come? Non soltanto attraverso la puntuale e coerente applicazione della disciplina posta a tutela della clientela, ma anche assicurando una informazione completa e preventiva che promuova la consapevole assunzione delle scelte finanziarie da parte dell’intermediario. 12 Agenda: I temi della funzione Compliance • Complessità e responsabilità • Informazione • Reputazione • Etica 13 L’informazione nei mercati non è né perfetta né simmetrica. La dinamica dei mercati si regge quindi su contratti incompleti, non potendosi disciplinare in modo assoluto tutti i possibili eventi che possono influire sull’esito dell’accordo, proprio a causa dell’incertezza (e quindi il rischio). L’incompletezza dei contratti può minimizzarsi grazie alla fiducia tra i contraenti. Ma, a parità di regole formali, la fiducia tra le parti nella stipula e nel rispetto di un contratto si fonda ovviamente nella condivisione di un sistema di valori. Sul tema dell’informazione dei partecipanti al mercato, l’intervento pubblico può contribuire a sanare i fallimenti del mercato ed in modo parallelo, l’etica dei partecipanti divenire fattore qualificante (declinandosi così i principi di trasparenza e di affidabilità). Se la realizzazione di atti illeciti, resa possibile dai fallimenti del mercato nella distribuzione delle informazioni, viola il sistema dell’etica e/o intacca l’asset della fiducia, si minaccia il buon funzionamento del mercato stesso. La difesa della legalità diviene un ulteriore fattore con il quale giustificare il ruolo delle pubbliche autorità, ma soprattutto per esaltare il ruolo dell’etica. 14 Un esempio recente sul valore dell’informazione, coniugata al concetto di legalità e di etica, che evidenzia il ruolo delle pubbliche autorità e che assume significative conseguenze di compliance è rinvenibile nel seguente recente intervento parlamentare: “è in corso un potenziamento dell’azione di vigilanza sul rispetto delle regole e sono in fase di emanazione linee-giuda sul comportamento degli intermediari nella distribuzione di prodotti illiquidi, sulla base di indirizzi già sottoposti a consultazione […]. Il primo obiettivo è quello di assicurare piena trasparenza e conoscibilità dei rischi relativi ai prodotti finanziari offerti sul mercato e poi l’intermediario che deve informare su prodotti complessi, potrà e dovrà acquisire maggiore consapevolezza dell’adeguatezza del prodotto offerto e dovrà assumere più responsabilità nei confronti dei clienti […]. La Consob potrà utilizzare la collaborazione della Guardia di Finanza per la verifica del più integrale rispetto delle regole e delle misure restrittive adottate in questi giorni, perseguendo con i mezzi a disposizione, le condotte che violano le regole di mercato o le norme sugli abusi”. Nicola Cosentino – Sottosegretario all’Economia intervento alla Camera del 15 ottobre 2008 (tratto da M.F.) 15 In un contesto nel quale assumono rilievo informazione, legalità ed etica la funzione Compliance non va concepita, come obbligatorio adempimento formale, oneroso ed “estraneo”, al contrario diviene … Uno strumento volto alla prevenzione del rischio di non conformità, contribuendo ad accrescere la redditività aziendale ed a ridurre la volatilità degli utili, mediante: • la prevenzione di perdite finanziarie e/o sanzioni • la mitigazione di contrazioni del business per danni reputazionali •una valutazione positiva da parte degli investitori istituzionali La Funzione Compliance è uno strumento con cui rafforzare e mantenere un rapporto fiduciario con tutti gli stakeholders, comprese le Autorità di Vigilanza, al fine di conseguire obiettivi di sviluppo che vadano oltre il breve periodo e che soddisfino l’esigenza di tutelare il marchio e la reputazione aziendale. 16 Il rischio di non conformità, derivante dalla mancata aderenza a norme di etero ed autoregolamentazione, si può rilevare a qualsiasi livello aziendale. Si rende necessaria un’adeguata responsabilizzazione di tutto il personale, costruendosi all’interno della realtà aziendale la cultura del rispetto delle norme. Cultura che deve basarsi su di un convinto commitment dell’alta dirigenza La funzione di Conformità, presta consulenza ed assistenza nei confronti degli organi di vertice in tutti gli ambiti normativi in cui rileva il rischio di mancata conformità; detti ambiti, sempre più ampi in presenza di situazioni che hanno fortemente messo in crisi la fiducia degli investitore, possono comprendere (senza essere esaustivi): •Market abuse •MiFID •Modello organizzativo (d.lgs.231/2001) •Trasparency •Conflitti di interesse •reputazione •…ed anche etica 17 Agenda: I temi della funzione Compliance • Complessità e responsabilità • Informazione • Reputazione • Etica 18 La Reputazione aziendale: •è legata al modo in cui l’azienda si rapporta agli stakeholders ed alla capacità di ottimizzare questo rapporto; •Costituisce l’ identità aziendale: ossia l’insieme dei valori dell’azienda e del gruppo di appartenenza; • è il valore percepito dagli stakeholders non coincide necessariamente con il valore reale; •rappresenta una risorsa strategica intangibile (c.d. asset immateriale); •si costruisce e si rafforza nel lungo periodo; •può costituire una barriera all’entrata nel mercato di nuovi concorrenti. 19 La reputazione dipende da fattori intangibili quali la fiducia, prevedibilità, affidabilità, capacità, ecc… Una comunicazione efficace ed una positiva relazione con gli stakeholders contribuiscono al suo sviluppo. Si costruisce nel tempo ma si può annullare o ridurre velocemente. Si valorizza con l’affermazione e la salvaguardia dei principi di etica e di deontologia e la messa in pratica dei processi e delle procedure di conformità. 20 Il rischio reputazionale si origina: •a qualsiasi livello gerarchico aziendale; •nell’ambito di tutti i processi aziendali (ad esempio, selezione delle risorse umane , comunicazione e pubblicità, ecc…); •nell’ambito delle diverse funzioni aziendali (ad esempio, nella finanza, ecc…); •in occasione della redazione dei bilanci, nell’ambito della consulenza effettuata ai clienti, nella gestione dei rapporti internazionali, ecc… 21 ATTENZIONE ….. La gestione del rischio di reputazione non può essere attribuita in via esclusiva alla funzione di Conformità (Compliance) “Sia l’Internal Audit che la Funzione Compliance contribuiscono alla formazione ed al consolidamento della reputazione, non però in maniera esclusiva poiché vi concorrono insieme con tutte le altre strutture di controllo e di gestione” Prof. Mario Sarcinelli, “IV Convegno Compliance” Dexia Crediop 6 giugno 2008 patrocinato dall’AICOM 22 Agenda: I temi della funzione Compliance • Complessità e responsabilità • Informazione • Reputazione • Etica 23 Il tema dell’etica nell’attività finanziaria e quella bancaria è diventato nel tempo, un argomento di riflessione e di dibattito per diverse ragioni: •ruolo preponderante della finanza nel mondo economico: strumenti che si negoziano e circolano rapidamente nei mercati, con alti profitti, investimenti speculativi e forti spostamenti di ricchezza, conferendo così alle attività connotati che vanno al di là del ruolo tradizionale attribuito alla finanza; •liberalizzazione dell’attività finanziaria, con l’attenuazione di vincoli normativi prescrittivi; •la crescita dei rischi, connessa alla facilità con cui possono compiersi grandi speculazioni. 24 Le recenti vicende internazionali che stanno interessando il mondo finanziario e che hanno indebolito il rapporto fiduciario con i risparmiatori, sono state determinate da una carenza di comportamenti etici degli intermediari, riconducibile principalmente (ma non solo) a violazione di regole della legislazione. In tutti i Paesi deve quindi crescere e diffondersi la sensibilità per la tematica dell’etica nella gestione dei soggetti economici a garanzia di corretti comportamenti aziendali. Al fine di assicurare il rispetto del complesso dei vincoli obbligatori e volontari gli intermediari devono dotarsi di: •adeguati processi gestionali ed affidabili sistemi e procedure a supporto dell’operatività; •idonei presidi di controllo della conformità dei comportamenti alle regole “aziendali” in cui sono traslati i vincoli obbligatori e volontari. 25 Il valore dell’etica, é più che mai oggi agli “onori della cronaca finanziaria”, quale elemento indispensabile per disporre di una buona finanza, propendere verso uno sviluppo della redditività del sistema finanziario sostenibile nel tempo. Alcuni dei recenti autorevoli richiami: “Al termine della crisi, infatti, è ipotizzabile che il mercato possa operare […] sulla base della dovuta assunzione di responsabilità e del rispetto di principi etici da parte degli intermediari finanziari” (Presidente CONSOB Lamberto Cardia, Audizione 15 ottobre 2008). “[…] si devono stabilire delle regole di comportamento, anche di comportamento etico, all'interno delle istituzioni di governo dell'economia: pensiamo alle banche, al sistema creditizio. Ma, più in generale, nel Trattato di Lisbona, di cui si attende l'entrata in vigore, si parla di ''economia sociale di mercato'', come formula riassuntiva di un grande sforzo di combinazione tra logiche di mercato e principi sociali'‘ (Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano). 26 Il valore dell’etica si coniuga con un aspetto che risulta direttamente collegabile ad una delle aree di intervento proprie della funzione di conformità: “la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto e di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili alla banca”. 27 L’etica è strettamente legata ai principi di legalità, affidabilità e correttezza ma se ne può aggiungere uno ulteriore: la moderazione (la teoria del giusto mezzo) “ un principio (che) non è codificabile, ma … il dovere morale della moderazione, ossia il perseguimento del profitto non depauperante per le controparti è utilitaristico, rispondendo al preciso interesse di sorreggere il mercato ed il suo futuro”. Battini F., “Riflessioni su etica economia e finanza”, Mucchi Editore, 2000 28 REGOLAMENTO DELLA BANCA D’ ITALIA E DELLA CONSOB AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 2-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA Articolo 12 (Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna) 1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell’impresa e di revisione interna. … 4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione .. 5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale funzione … qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell’intermediario. 29 Articolo 14 (Revisione interna) 1. La funzione di revisione interna: a) adotta, applica e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell’intermediario; b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l’osservanza; c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all’anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna. 30 Articolo 16 (Controllo di conformità) 1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le conseguenze che ne derivano, nonché consentire alle autorità di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa. 2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformità (compliance), le seguenti responsabilità, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti: a) controllare e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure adottate ai sensi dell’articolo 15 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte dell’intermediario, nonché delle procedure di cui al comma 1; b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell’adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione. 3. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull’attività svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato dall’intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate. Le relazioni riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformità. 31 La distinzione dei ruoli tra le due Funzioni deve essere ricercata nella loro diversa finalità, con • la Funzione di Compliance focalizzata sul rispetto della normativa e • l’Audit sul monitoraggio del complessivo Sistema dei Controlli Interni. Una particolare attenzione dovrà essere posta nella cooperazione tra le due strutture, in particolare in materia di Servizi di Investimento, dove la Compliance è chiamata a svolgere, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia-Consob, verifiche sul rispetto delle procedure interne. • Non si ritiene possa costituire una valida discriminante tra le due attività una distinzione basata su modalità di intervento prevalentemente ex ante o ex post. 32 Funzione Legale Risk Management Organizzazione Analisi Ruoli attività di sostegno ed orientamento nei confronti degli organi di vertice e delle strutture organizzative CONSULENZA Compliance Audit ASSURANCE attività volte ad assicurare la Direzione Aziendale sulla gestione appropriata dei rischi cui l’organizzazione è esposta Modello di Governance (assetto organizzativo) Modello di gestione del rischio Processi Sistema delle deleghe e dei poteri Procedure Sistema dei Controlli Interni Informativa e Reporting 33 Attività di Consulenza attiene sia alla Funzione di Compliance che a quella di Audit Audit attività finalizzata prevalentemente alla proposta di soluzioni idonee a garantire il superamento dei punti di debolezza del Sistema dei Controlli Interni: – prestazione di attività di supporto e di assistenza nel corso e a valle delle verifiche effettuate – che si traduce in suggerimenti e raccomandazioni chiarificatrici – con l’obiettivo di fornire valore aggiunto e migliorare i processi di governance, risk management e controllo (senza assumere responsabilità decisionali) 34 Compliance l’attività si sostanzia in un servizio svolto prevalentemente ex-ante, finalizzato alla definizione di presidi idonei a garantire la prevenzione dei rischi di non conformità e reputazionali: - interviene prestando il proprio supporto consultivo sin dall’avvio di nuove attività e di lancio di nuovi prodotti e nel corso della revisione dei processi e delle procedure (effettuate a seguito di verifiche espletate direttamente, o di segnalazioni ricevute da altre funzioni di controllo, incluso l’Audit) 35 Gli obiettivi dell’intervento delle Funzioni di Compliance e di Audit nello svolgimento dell’attività di Consulenza sono differenti Compliance: l’oggetto dell’attività di Consulenza, riguardando la rispondenza dei processi ai dettami normativi, ai principi e ai valori promossi dall’azienda, è rappresentato dalla legittimità stessa delle procedure aziendali. interviene per chiarire - gli aspetti interpretativi delle norme, - che i processi e le procedure (modello organizzativo), siano ben presidiati con appositi punti di controllo e prevenzione volti al contenimento dei rischi di conformità e reputazionali in collaborazione con altre funzioni (Legale/Organizzazione; Risk M. e Audit più specificatamente per l’aspetto di monitoraggio dei rischi) 36 Audit: l’attività di Consulenza riguarda invece l’adeguatezza dei processi, al fine di garantire coerenza all’operatività dell’azienda nell’ambito del sistema delle strategie d’impresa e dell’intera propensione al rischio definita dall’Alta Direzione. Secondo tale logica l’Audit può • intervenire formulando opportune linee d’indirizzo, sia durante le attività di definizione dei processi e delle procedure, sia a valle dei propri interventi di verifica, suggerendo alle funzioni interessate, le soluzioni idonee a superare le criticità riscontrate. 37 • Le due attività si sviluppano entro differenti confini, ben definiti e separati • Per non rischiare la sovrapposizione degli ambiti delle due Funzioni è necessario che i mandati loro attribuiti definiscano adeguatamente: - compiti, ruoli e responsabilità, - la loro separatezza e indipendenza dalle funzioni operative, nonché un appropriato posizionamento organizzativo. • Un’interpretazione troppo estensiva dell’attività di Consulenza accompagnata da una confusione dei reciproci ruoli, potrebbe minare l’efficiente svolgimento delle rispettive attività, e - provocare sovrapposizioni sia fra le due Funzioni sia nei confronti delle altre funzioni aziendali. 38 • Attività di controllo e di verifica Le normative di riferimento individuano in capo alle Funzioni di Compliance e di Audit interventi di controllo che differiscono per finalità, in quanto le due Funzioni si collocano su livelli differenti nel Sistema dei Controlli Interni. 39 • Audit le attività di verifica sono espletate mediante specifici interventi sul sistema dei controlli, mirati a valutare la rischiosità intrinseca di particolari aree di attività. Per i Servizi di Investimento deve: • esaminare e valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo (anche di compliance) • nell’ottica di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale 40 • Compliance è chiamata a svolgere attività di monitoraggio nel continuo - sui presidi esistenti nei processi e nelle procedure di mitigazione dei rischi di non conformità e reputazionali. - può inoltre espletare attività di controllo di secondo livello, su materie per le quali gli aspetti di carattere reputazionale assumono particolare rilevanza (ad esempio, antiriciclaggio e privacy). Con riferimento alle disposizioni del Regolamento Banca d’Italia - Consob, alla Funzione di Conformità, viene anche attribuita la responsabilità di verifica del rispetto delle procedure aziendali. 41 • Coordinamento dell’attività delle due Funzioni nel luglio 2008 AICOM e AIIA elaborano un paper congiunto dove viene richiamata la necessità di definire modalità di coordinamento con l’Internal Audit (e le altre funzioni aziendali di controllo) al fine di: • condividere le informazioni • minimizzare le aree di possibili sovrapposizioni formalizzazione mandati (indicazione ambiti e modalità intervento di ciascuna funzione) accordi di servizio (definizione delle modalità di azione - SLA - ) confronto periodico (individuazione tempistica e modalità) 42 Gli accordi di servizio (principio di “proporzionalità”) devono mirare a • evitare duplicazioni (principio di economicità) • assicurare il coordinamento fra le funzioni (responsabilità e prerogative) (metodologie e check lists) • identificare il perimetro di azione • stabilire responsabilità, diritti e obblighi reciproci (coerenti con le norme di riferimento; diritto della FC a effettuare verifiche dirette) • definire i flussi informativi • pianificare le verifiche (contenuti e periodicità) (tempistica, perimetro, metodologie di attuazione ) e stabilire la durata decorrenza, rinnovo e modifica degli accordi stessi 43 Piano Strategico Consob 2010 – 2012 Executive Summary Il Piano strategico 2010-2012 individua gli obiettivi che la Consob ritiene prioritari per il prossimo triennio in risposta ai cambiamenti del contesto esterno che possono pregiudicare il conseguimento dei fini istituzionali riconducibili, da ultimo, alla protezione dei risparmiatori. Infatti, le finalità declinate dal legislatore con riferimento a specifici soggetti vigilati (emittenti, intermediari e mercati) si configurano, sul piano sostanziale, come obiettivi intermedi (o coincidenti) rispetto all’obiettivo della tutela dei risparmiatori, perseguito principalmente attraverso gli strumenti della vigilanza sulla trasparenza e sulle regole di condotta. Il processo di pianificazione si è avvalso di un approccio risk-based e ha tratto impulso dall’analisi dell’evoluzione del sistema economico e finanziario e del quadro normativo di riferimento nonché delle possibili reazioni da parte dei soggetti vigilati e dei risparmiatori. Il Piano definisce le azioni che, alla luce dei vincoli e dei punti di forza dell’organizzazione interna, consentono di migliorare l’efficienza delle risorse umane e finanziarie disponibili per il conseguimento degli obiettivi istituzionali. Il Piano si colloca nel quadro congiunturale delineato dalla crisi che ha scosso i mercati finanziari negli anni più recenti e al quale i governi, le organizzazioni internazionali e le autorità di vigilanza nazionali hanno 3reagito avviando molteplici iniziative. Le proporzioni globali della crisi, riaccesa dalle tensioni nei mercati valutari e dei titoli di Stato indotte dai gravi squilibri di bilancio di alcuni Paesi dell’Eurozona, hanno di recente dato impulso al riesame complessivo del “perimetro della regolamentazione” allo scopo di ricondurre nell’alveo delle regole e della vigilanza fenomeni che allo stato risultano non vigilati e non pienamente conoscibili. La Commissione Europea ha pubblicato di recente una comunicazione in materia di regolamentazione dei servizi finanziari per una crescita sostenibile e ha indicato gli interventi ritenuti prioritari per i prossimi mesi. Accanto al completamento del disegno di riforma dell’assetto della vigilanza europea, figurano, tra le altre, l’approvazione definitiva della direttiva sugli Alternative investment fund managers (ivi inclusi gli hedge fund), destinata a essere completata da misure di livello 2; la regolamentazione delle vendite allo scoperto e delle transazioni sui credit default swap (Cds) e la regolamentazione dei mercati dei derivati over-the counter (Otc) e delle infrastrutture di post-negoziazione. Su questi ultimi temi la Commissione ha già avviato un processo di consultazione. Ulteriori iniziative riguardano la revisione delle direttive sugli abusi di mercato (MAD) e sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e la prossima pubblicazione di un documento di consultazione sui cosiddetti prodotti “preassemblati” destinati agli investitori retail (cosiddetti packaged retail investment products o PRIPs) e di una comunicazione sull’utilizzo dei rating per fini regolamentari. 44 La MiFID e i Servizi di Consulenza Vigilare sulla coerenza con l’impostazione della MiFID delle strategie di offerta di servizi di investimento da parte degli intermediari e promuovere l’innalzamento della qualità e lo sviluppo di una maggiore competizione nei servizi di consulenza La Consob proseguirà le azioni di vigilanza e di confronto con gli intermediari tese a verificare l’effettiva transizione verso un modello di business fondato su scelte strategiche e meccanismi di selezione dei prodotti e di incentivazione delle reti distributive coerenti con l’obiettivo di servire al meglio gli interessi del cliente. L’industria dell’intermediazione mobiliare in Italia è connotata da un assetto fortemente orientato all’attività distributiva, incentrato sulla prestazione di servizi di investimento normalmente a basso valore aggiunto per la clientela, e dall’impostazione di politiche di offerta ispirate a logiche di gruppo. L’effettiva adesione allo spirito della MiFID richiede agli intermediari la riconsiderazione di tale modello di business e un cambiamento radicale delle strategie di fondo, che non può soltanto limitarsi a investimenti in procedure e modifiche degli assetti organizzativi. Le evidenze raccolte dalla Consob mostrato, tuttavia, che in diversi casi le modalità di applicazione della nuova disciplina si caratterizzano per un approccio formalistico o “segmentato per prodotto”, che conduce a disattendere la sostanza e lo spirito delle norme. “…talvolta, inoltre, la consulenza viene utilizzata per indirizzare il cliente ai soli “prodotti della casa” …” La Consob ritiene necessario favorire un innalzamento della qualità dei servizi di consulenza in materia di investimenti prestati agli investitori non professionali e promuoverà le iniziative opportune per accrescere la concorrenza e rimuovere le barriere che possono ostacolare l’ingresso nel settore da parte di operatori specializzati. In quest’ottica assume valenza strategica anche il passaggio a un regime di gestione accentrata dei fondi comuni in regime di dematerializzazione. Il basso livello qualitativo dei servizi di consulenza offerti dagli intermediari e la scarsa diffusione dei servizi di consulenza a più alto valore aggiunto costituiscono fattori di rischio molto rilevanti per gli obiettivi istituzionali. L’innalzamento della qualità dei servizi di consulenza ha valenza strategica per la Consob poiché ha un impatto immediato e di grande rilievo sulla tutela degli investitori retail; può ridurre significativamente i costi dell’azione di vigilanza a carico della collettività e può favorire il passaggio dalla logica distributiva a un approccio di servizio alla clientela. La Consob potenzierà il ricorso ad iniziative mirate di verifica del rispetto dei doveri di valutazione dell’adeguatezza da parte degli intermediari, soprattutto in occasione del collocamento dei prodotti finanziari più complessi, avviando allo stesso tempo controlli approfonditi dell’efficacia delle modalità di rilevazione delle preferenze e della propensione al rischio della clientela. 45