Le funzioni di Audit e di Compliance in Banca: collaborazione

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Le funzioni di Audit e di Compliance in Banca: collaborazione
LE FUNZIONI DI AUDIT E DI COMPLIANCE
in banca
Roma, 10 novembre 2010
www.assoaicom.org
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Secondo il documento del Comitato di Basilea “Compliance
and Compliance function in banks”, Aprile 2005, la
Funzione di Compliance è:
“An independent function that identifies, assesses, advises
on, monitors and reports on the bank’s compliance risk,
that is, the risk of legal or regulatory sanctions, financial
loss, or loss to reputation a bank may suffer as a result of
its failure to comply with all applicable laws, regulations,
codes of conduct and standards of good practice (together
laws, rules and standards”)”.
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• Il Comitato ritiene che la normativa in questione sia quella
applicabile all’attività della banca. Tuttavia la competenza
della Funzione Compliance può andare oltre abbracciando
anche la materia fiscale e quella lavoristica.
• Quanto alla fonte della norma, il Comitato ritiene che non
vadano prese in considerazione solo le norme primarie e
secondarie, ma anche i codici di condotta associativi, la
normativa interna, non limitandosi a quelle regole
giuridicamente produttive di una responsabilità penale,
amministrativa e civile, ma andando anche a considerare più
ampiamente principi di integrità morale.
• Il testo di Basilea sottolinea l'importanza dell'aspetto
dell'Ethics. Chiaramente si evince che la Compliance non può
essere limitata solo alla verifica della corretta
interpretazione/applicazione della normativa, ma deve
assurgere ad essere un po' la coscienza della banca per poter
realmente proteggere la sua immagine e reputazione.
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Secondo le Disposizioni di Vigilanza della Banca
d’Italia, 10.07.2007,
“Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di
incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative,
perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in
conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge
o di regolamento) ovvero di norme di
autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta,
codici di autodisciplina).”
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… “L’adeguatezza ed efficacia della funzione di conformità
devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della
revisione interna.
Ne consegue che, per assicurare l’imparzialità delle verifiche, la
funzione di conformità non può essere affidata alla funzione di
revisione interna.
In ogni caso, attesa la contiguità tra le due attività, sono
chiaramente individuati e comunicati all’interno della banca i
compiti e le responsabilità delle due funzioni, in particolare per
quanto specificamente attiene alla suddivisione delle competenze
relative alla misurazione dei rischi, alla consulenza in materia di
adeguatezza delle procedure di controllo nonché alle attività di
verifica delle procedure medesime.” …
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Agenda: I temi della funzione Compliance
• Complessità e responsabilità
• Informazione
• Reputazione
• Etica
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Agenda: I temi della funzione Compliance
• Complessità e responsabilità
• Informazione
• Reputazione
• Etica
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Operativa: stretto legame con l’economia reale, alla quale
si propongono nuovi e più sofisticati prodotti a fronte della
globalizzazione finanziaria ed economica.
SISTEMA FINANZIARIO
e la sua complessità…
Dimensionale: acquisizioni, fusioni ed integrazioni
societarie hanno comportato una crescente complessità
Gestionale.
Regolamentare: il risparmio tutelato costituzionalmente,
richiede una normativa stringente ed in grado di garantire
la dovuta tutela della clientela (in materia le Autorità di
Vigilanza assumono un approccio “principle based”, volto
anche al “leveling the playing field”).
…e le banche?
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Regolamentazione
stratificata e spesso non
adeguatamente coordinata
>LA BANCA<
Contesto di
riferimento
Maggiori Responsabilità…:
•promozione e consolidamento
shareholders’ value
dello
•coordinamento
stakeholders
degli
degli
interessi
•creazione di un clima di fiducia sostenibile
nel tempo da parte degli investitori, con
ritorni reputazionali
•assunzione di una condotta etica con
comportamenti economici in linea con i
valori sociali
…con rischi maggiori, potenziali perdite
economiche ed anche di fiducia
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Responsabile
Sicurezza
Responsabile/i
Privacy
‘94
Sistema Controlli
Interni
Codice Preda
Comitato Audit
Responsabile
Internal Audit
‘96
‘97
‘98
Responsabile
Funzione di
Compliance
Responsabile
Risk
‘99
‘00
‘01
‘02
‘03
‘04
Organismo di
Vigilanza
231/01
CdA con compiti
di vigilanza
Sistema Controlli
Interni
TUF
‘05
‘06
‘07
Dirigente preposto
documenti contabili
Revisore contabile
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Organo di Controllo
(Collegio Sindacale/
Consiglio di Sorveglianza/
Comitato per il controllo)
Organo di Gestione
(CdA/Consiglio di Gestione)
Alta direzione
(AD – DG)
Amministratori Indipendenti
per Operazioni con Parti correlate*
Responsabile ICAAP*
Audit Committee
Compliance
Internal Audit
Risk
Management
Delegato Antiriciclaggio
Organismo di Vigilanza
231/2001
Dirigente preposto
ai documenti contabili
Revisore dei conti
Responsabile Privacy
* Nuove figure e soggetti
Responsabile 626/94
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La banca, a fronte della crescente responsabilità e della complessità dei rischi a cui è
esposta, deve dotarsi di un sistema dei controlli interni che costituisce non soltanto un
adempimento normativo, ma anche uno strumento per gestire e coordinare con efficacia ed
efficienza le diverse “forze” a cui è sottoposta svolgendo la propria attività:
•autorità di vigilanza e regolamentazione,
•clientela,
•realtà aziendale.
Il sistema dei controlli interni è articolato su “tre livelli” in cui si colloca, quale recente
innovazione normativa, la funzione di Conformità ( Compliance).
L’obiettivo della sua istituzione muove verso il rafforzamento e la preservazione del buon
nome della banca e della fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale.
Come? Non soltanto attraverso la puntuale e coerente applicazione della disciplina posta a
tutela della clientela, ma anche assicurando una informazione completa e preventiva che
promuova la consapevole assunzione delle scelte finanziarie da parte dell’intermediario.
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Agenda: I temi della funzione Compliance
• Complessità e responsabilità
• Informazione
• Reputazione
• Etica
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L’informazione nei mercati non è né perfetta né simmetrica. La dinamica dei mercati si regge
quindi su contratti incompleti, non potendosi disciplinare in modo assoluto tutti i possibili eventi
che possono influire sull’esito dell’accordo, proprio a causa dell’incertezza (e quindi il rischio).
L’incompletezza dei contratti può minimizzarsi grazie alla fiducia tra i contraenti. Ma, a parità
di regole formali, la fiducia tra le parti nella stipula e nel rispetto di un contratto si fonda
ovviamente nella condivisione di un sistema di valori.
Sul tema dell’informazione dei partecipanti al mercato, l’intervento pubblico può contribuire a
sanare i fallimenti del mercato ed in modo parallelo, l’etica dei partecipanti divenire fattore
qualificante (declinandosi così i principi di trasparenza e di affidabilità).
Se la realizzazione di atti illeciti, resa possibile dai fallimenti del mercato nella distribuzione
delle informazioni, viola il sistema dell’etica e/o intacca l’asset della fiducia, si minaccia il buon
funzionamento del mercato stesso.
La difesa della legalità diviene un ulteriore fattore con il quale giustificare il ruolo delle
pubbliche autorità, ma soprattutto per esaltare il ruolo dell’etica.
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Un esempio recente sul valore dell’informazione, coniugata al concetto di legalità e di etica, che
evidenzia il ruolo delle pubbliche autorità e che assume significative conseguenze di compliance
è rinvenibile nel seguente recente intervento parlamentare:
“è in corso un potenziamento dell’azione di vigilanza sul rispetto delle regole e sono in fase di
emanazione linee-giuda sul comportamento degli intermediari nella distribuzione di prodotti
illiquidi, sulla base di indirizzi già sottoposti a consultazione […].
Il primo obiettivo è quello di assicurare piena trasparenza e conoscibilità dei rischi relativi ai
prodotti finanziari offerti sul mercato e poi l’intermediario che deve informare su prodotti
complessi, potrà e dovrà acquisire maggiore consapevolezza dell’adeguatezza del prodotto
offerto e dovrà assumere più responsabilità nei confronti dei clienti […].
La Consob potrà utilizzare la collaborazione della Guardia di Finanza per la verifica del più
integrale rispetto delle regole e delle misure restrittive adottate in questi giorni, perseguendo con
i mezzi a disposizione, le condotte che violano le regole di mercato o le norme sugli abusi”.
Nicola Cosentino – Sottosegretario all’Economia intervento alla Camera del 15 ottobre 2008 (tratto da M.F.)
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In un contesto nel quale assumono rilievo informazione, legalità ed etica la funzione
Compliance non va concepita, come obbligatorio adempimento formale, oneroso ed
“estraneo”, al contrario diviene …
Uno strumento volto alla prevenzione del rischio di non conformità, contribuendo ad
accrescere la redditività aziendale ed a ridurre la volatilità degli utili, mediante:
• la prevenzione di perdite finanziarie e/o sanzioni
• la mitigazione di contrazioni del business per danni reputazionali
•una valutazione positiva da parte degli investitori istituzionali
La Funzione Compliance è uno strumento con cui rafforzare e mantenere un rapporto
fiduciario con tutti gli stakeholders, comprese le Autorità di Vigilanza, al fine di
conseguire obiettivi di sviluppo che vadano oltre il breve periodo e che soddisfino
l’esigenza di tutelare il marchio e la reputazione aziendale.
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Il rischio di non conformità, derivante dalla mancata aderenza a norme di etero ed
autoregolamentazione, si può rilevare a qualsiasi livello aziendale.
Si rende necessaria un’adeguata responsabilizzazione di tutto il personale, costruendosi
all’interno della realtà aziendale la cultura del rispetto delle norme.
Cultura che deve basarsi su di un convinto commitment dell’alta dirigenza
La funzione di Conformità, presta consulenza ed assistenza nei confronti degli organi di vertice
in tutti gli ambiti normativi in cui rileva il rischio di mancata conformità; detti ambiti, sempre
più ampi in presenza di situazioni che hanno fortemente messo in crisi la fiducia degli investitore,
possono comprendere (senza essere esaustivi):
•Market abuse
•MiFID
•Modello organizzativo (d.lgs.231/2001)
•Trasparency
•Conflitti di interesse
•reputazione
•…ed anche etica
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Agenda: I temi della funzione Compliance
• Complessità e responsabilità
• Informazione
• Reputazione
• Etica
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La Reputazione aziendale:
•è legata al modo in cui l’azienda si rapporta agli stakeholders ed alla capacità di
ottimizzare questo rapporto;
•Costituisce l’ identità aziendale: ossia l’insieme dei valori dell’azienda e del gruppo di
appartenenza;
• è il valore percepito dagli stakeholders non coincide necessariamente con il valore
reale;
•rappresenta una risorsa strategica intangibile (c.d. asset immateriale);
•si costruisce e si rafforza nel lungo periodo;
•può costituire una barriera all’entrata nel mercato di nuovi concorrenti.
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La reputazione dipende da fattori intangibili quali la fiducia,
prevedibilità, affidabilità, capacità, ecc…
Una comunicazione efficace ed una positiva relazione con gli
stakeholders contribuiscono al suo sviluppo.
Si costruisce nel tempo ma si può annullare o ridurre velocemente.
Si valorizza con l’affermazione e la salvaguardia dei principi di etica e
di deontologia e la messa in pratica dei processi e delle procedure di
conformità.
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Il rischio reputazionale si origina:
•a qualsiasi livello gerarchico aziendale;
•nell’ambito di tutti i processi aziendali (ad esempio, selezione delle
risorse umane , comunicazione e pubblicità, ecc…);
•nell’ambito delle diverse funzioni aziendali (ad esempio, nella finanza,
ecc…);
•in occasione della redazione dei bilanci, nell’ambito della consulenza
effettuata ai clienti, nella gestione dei rapporti internazionali, ecc…
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ATTENZIONE …..
La gestione del rischio di reputazione non può essere attribuita in via
esclusiva alla funzione di Conformità (Compliance)
“Sia l’Internal Audit che la Funzione Compliance contribuiscono alla
formazione ed al consolidamento della reputazione, non però in
maniera esclusiva poiché vi concorrono insieme con tutte le altre
strutture di controllo e di gestione”
Prof. Mario Sarcinelli, “IV Convegno Compliance” Dexia Crediop 6 giugno 2008 patrocinato dall’AICOM
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Agenda: I temi della funzione Compliance
• Complessità e responsabilità
• Informazione
• Reputazione
• Etica
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Il tema dell’etica nell’attività finanziaria e quella bancaria è diventato nel
tempo, un argomento di riflessione e di dibattito per diverse ragioni:
•ruolo preponderante della finanza nel mondo economico: strumenti che si
negoziano e circolano rapidamente nei mercati, con alti profitti, investimenti
speculativi e forti spostamenti di ricchezza, conferendo così alle attività
connotati che vanno al di là del ruolo tradizionale attribuito alla finanza;
•liberalizzazione dell’attività finanziaria, con l’attenuazione di vincoli
normativi prescrittivi;
•la crescita dei rischi, connessa alla facilità con cui possono compiersi grandi
speculazioni.
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Le recenti vicende internazionali che stanno interessando il mondo finanziario
e che hanno indebolito il rapporto fiduciario con i risparmiatori, sono state
determinate da una carenza di comportamenti etici degli intermediari,
riconducibile principalmente (ma non solo) a violazione di regole della
legislazione.
In tutti i Paesi deve quindi crescere e diffondersi la sensibilità per la tematica
dell’etica nella gestione dei soggetti economici a garanzia di corretti
comportamenti aziendali.
Al fine di assicurare il rispetto del complesso dei vincoli obbligatori e volontari
gli intermediari devono dotarsi di:
•adeguati processi gestionali ed affidabili sistemi e procedure a supporto
dell’operatività;
•idonei presidi di controllo della conformità dei comportamenti alle regole
“aziendali” in cui sono traslati i vincoli obbligatori e volontari.
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Il valore dell’etica, é più che mai oggi agli “onori della cronaca finanziaria”, quale
elemento indispensabile per disporre di una buona finanza, propendere verso uno
sviluppo della redditività del sistema finanziario sostenibile nel tempo.
Alcuni dei recenti autorevoli richiami:
“Al termine della crisi, infatti, è ipotizzabile che il mercato possa operare […] sulla
base della dovuta assunzione di responsabilità e del rispetto di principi etici da parte
degli intermediari finanziari” (Presidente CONSOB Lamberto Cardia, Audizione 15
ottobre 2008).
“[…] si devono stabilire delle regole di comportamento, anche di comportamento etico,
all'interno delle istituzioni di governo dell'economia: pensiamo alle banche, al sistema
creditizio. Ma, più in generale, nel Trattato di Lisbona, di cui si attende l'entrata in
vigore, si parla di ''economia sociale di mercato'', come formula riassuntiva di un
grande sforzo di combinazione tra logiche di mercato e principi sociali'‘ (Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano).
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Il valore dell’etica si coniuga con un aspetto che risulta
direttamente collegabile ad una delle aree di intervento
proprie della funzione di conformità: “la verifica della
coerenza del sistema premiante aziendale con gli obiettivi di
rispetto delle norme, dello statuto e di eventuali codici etici
o altri standard di condotta applicabili alla banca”.
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L’etica è strettamente legata ai principi di legalità,
affidabilità e correttezza ma se ne può aggiungere uno
ulteriore: la moderazione (la teoria del giusto mezzo) “
un principio (che) non è codificabile, ma … il dovere
morale della moderazione, ossia il perseguimento del
profitto non depauperante per le controparti è
utilitaristico, rispondendo al preciso interesse di
sorreggere il mercato ed il suo futuro”.
Battini F., “Riflessioni su etica economia e finanza”, Mucchi Editore, 2000
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REGOLAMENTO DELLA BANCA D’ ITALIA E DELLA
CONSOB AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 2-BIS,
DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA
Articolo 12 (Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme,
di gestione del rischio e di revisione interna)
1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e
indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di
proporzionalità, di gestione del rischio dell’impresa e di revisione interna.
…
4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non
istituire tale funzione ..
5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non
istituire tale funzione … qualora dimostrino che, in applicazione del principio di
proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell’adeguatezza e
dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo
dell’intermediario.
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Articolo 14 (Revisione interna)
1. La funzione di revisione interna:
a) adotta, applica e mantiene un piano di audit per l’esame e la
valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei
processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo
dell’intermediario;
b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori
realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica
l’osservanza;
c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all’anno,
relazioni sulle questioni relative alla revisione interna.
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Articolo 16 (Controllo di conformità)
1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di
mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva
2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le
conseguenze che ne derivano, nonché consentire alle autorità di vigilanza di esercitare
efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa.
2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformità (compliance),
le seguenti responsabilità, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti:
a) controllare e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure adottate ai
sensi dell’articolo 15 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento
degli obblighi da parte dell’intermediario, nonché delle procedure di cui al comma 1;
b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini
dell’adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva
2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione.
3. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno
annuale, le relazioni sull’attività svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato
dall’intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a
eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate. Le relazioni riportano altresì la
situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata
di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformità.
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La distinzione dei ruoli tra le due Funzioni deve essere ricercata
nella loro diversa finalità, con
• la Funzione di Compliance focalizzata sul rispetto della
normativa e
• l’Audit sul monitoraggio del complessivo Sistema dei Controlli
Interni.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella cooperazione
tra le due strutture, in particolare in materia di Servizi di
Investimento, dove la Compliance è chiamata a svolgere, secondo le
disposizioni del Regolamento Banca d’Italia-Consob, verifiche sul
rispetto delle procedure interne.
•
Non si ritiene possa costituire una valida discriminante tra le due attività una
distinzione basata su modalità di intervento prevalentemente ex ante o ex post.
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Funzione Legale
Risk Management
Organizzazione
Analisi Ruoli
attività di sostegno ed orientamento nei confronti
degli organi di vertice e delle strutture organizzative
CONSULENZA
Compliance
Audit
ASSURANCE
attività volte ad assicurare la Direzione Aziendale sulla gestione
appropriata dei rischi cui l’organizzazione è esposta
Modello di Governance
(assetto organizzativo)
Modello di gestione
del rischio
Processi
Sistema delle deleghe
e dei poteri
Procedure
Sistema dei Controlli
Interni
Informativa e
Reporting
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Attività di Consulenza
attiene sia alla Funzione di Compliance che a quella di Audit
Audit
attività finalizzata prevalentemente alla proposta di soluzioni
idonee a garantire il superamento dei punti di debolezza del
Sistema dei Controlli Interni:
– prestazione di attività di supporto e di assistenza nel corso e a valle
delle verifiche effettuate
– che si traduce in suggerimenti e raccomandazioni chiarificatrici
– con l’obiettivo di fornire valore aggiunto e migliorare i processi di
governance, risk management e controllo (senza assumere
responsabilità decisionali)
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Compliance
l’attività si sostanzia in un servizio svolto prevalentemente
ex-ante, finalizzato alla definizione di presidi idonei a
garantire la prevenzione dei rischi di non conformità e
reputazionali:
-
interviene prestando il proprio supporto consultivo sin dall’avvio di nuove
attività e di lancio di nuovi prodotti e nel corso della revisione dei processi e
delle procedure (effettuate a seguito di verifiche espletate direttamente, o
di segnalazioni ricevute da altre funzioni di controllo, incluso l’Audit)
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Gli obiettivi dell’intervento delle Funzioni di Compliance e di
Audit nello svolgimento dell’attività di Consulenza
sono differenti
Compliance: l’oggetto dell’attività di Consulenza, riguardando la rispondenza dei
processi ai dettami normativi, ai principi e ai valori promossi dall’azienda, è
rappresentato dalla legittimità stessa delle procedure aziendali.
interviene per chiarire
- gli aspetti interpretativi delle norme,
- che i processi e le procedure (modello organizzativo), siano ben presidiati con
appositi punti di controllo e prevenzione volti al contenimento dei rischi di
conformità e reputazionali
in collaborazione con altre funzioni (Legale/Organizzazione; Risk M. e Audit più
specificatamente per l’aspetto di monitoraggio dei rischi)
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Audit: l’attività di Consulenza riguarda invece l’adeguatezza
dei processi, al fine di garantire coerenza all’operatività
dell’azienda nell’ambito del sistema delle strategie d’impresa e
dell’intera propensione al rischio definita dall’Alta Direzione.
Secondo tale logica l’Audit può
• intervenire formulando opportune linee d’indirizzo, sia
durante le attività di definizione dei processi e delle
procedure, sia a valle dei propri interventi di verifica,
suggerendo alle funzioni interessate, le soluzioni idonee a
superare le criticità riscontrate.
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• Le due attività si sviluppano entro differenti confini, ben definiti e
separati
• Per non rischiare la sovrapposizione degli ambiti delle due Funzioni è
necessario che i mandati loro attribuiti definiscano adeguatamente:
- compiti, ruoli e responsabilità,
- la loro separatezza e indipendenza dalle funzioni operative, nonché
un appropriato posizionamento organizzativo.
• Un’interpretazione troppo estensiva dell’attività di Consulenza
accompagnata da una confusione dei reciproci ruoli, potrebbe minare
l’efficiente svolgimento delle rispettive attività, e
- provocare sovrapposizioni sia fra le due Funzioni sia nei confronti
delle altre funzioni aziendali.
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• Attività di controllo e di verifica
Le normative di riferimento individuano in capo alle
Funzioni di Compliance e di Audit interventi di
controllo che differiscono per finalità, in quanto le due
Funzioni si collocano su livelli differenti nel
Sistema dei Controlli Interni.
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• Audit
le attività di verifica sono espletate mediante specifici interventi
sul sistema dei controlli, mirati a valutare la rischiosità
intrinseca di particolari aree di attività.
Per i Servizi di Investimento deve:
• esaminare e valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi,
dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo
(anche di compliance)
• nell’ottica di assicurare la sana e prudente gestione, il
contenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale
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• Compliance
è chiamata a svolgere attività di monitoraggio nel continuo
- sui presidi esistenti nei processi e nelle procedure di
mitigazione dei rischi di non conformità e reputazionali.
- può inoltre espletare attività di controllo di secondo livello, su
materie per le quali gli aspetti di carattere reputazionale
assumono particolare rilevanza (ad esempio, antiriciclaggio e
privacy).
Con riferimento alle disposizioni del Regolamento Banca
d’Italia - Consob, alla Funzione di Conformità, viene anche
attribuita la responsabilità di verifica del rispetto delle
procedure aziendali.
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• Coordinamento dell’attività delle due Funzioni
nel luglio 2008 AICOM e AIIA elaborano un paper congiunto
dove viene richiamata la necessità di
definire modalità di coordinamento con l’Internal Audit (e le
altre funzioni aziendali di controllo) al fine di:
• condividere le informazioni
• minimizzare le aree di possibili sovrapposizioni
formalizzazione mandati (indicazione ambiti e modalità intervento di ciascuna funzione)
accordi di servizio (definizione delle modalità di azione - SLA - )
confronto periodico (individuazione tempistica e modalità)
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Gli accordi di servizio (principio di “proporzionalità”)
devono mirare a
• evitare duplicazioni
(principio di economicità)
• assicurare il coordinamento fra le funzioni (responsabilità e prerogative)
(metodologie e check lists)
• identificare il perimetro di azione
• stabilire responsabilità, diritti e obblighi reciproci
(coerenti con le norme di riferimento; diritto della FC a effettuare verifiche dirette)
• definire i flussi informativi
• pianificare le verifiche
(contenuti e periodicità)
(tempistica, perimetro, metodologie di attuazione )
e stabilire la durata
decorrenza, rinnovo e modifica degli accordi stessi
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Piano Strategico Consob 2010 – 2012
Executive Summary
Il Piano strategico 2010-2012 individua gli obiettivi che la Consob
ritiene prioritari per il prossimo triennio in risposta ai cambiamenti
del contesto esterno che possono pregiudicare il conseguimento dei
fini istituzionali riconducibili, da ultimo, alla protezione dei
risparmiatori.
Infatti, le finalità declinate dal legislatore con riferimento a specifici
soggetti vigilati (emittenti, intermediari e mercati) si configurano, sul
piano sostanziale, come obiettivi intermedi (o coincidenti) rispetto
all’obiettivo della tutela dei risparmiatori, perseguito principalmente
attraverso gli strumenti della vigilanza sulla trasparenza e sulle regole
di condotta.
Il processo di pianificazione si è avvalso di un approccio risk-based e ha
tratto impulso dall’analisi dell’evoluzione del sistema economico e
finanziario e del quadro normativo di riferimento nonché delle
possibili reazioni da parte dei soggetti vigilati e dei risparmiatori. Il
Piano definisce le azioni che, alla luce dei vincoli e dei punti di forza
dell’organizzazione interna, consentono di migliorare l’efficienza delle
risorse umane e finanziarie disponibili per il conseguimento degli
obiettivi istituzionali.
Il Piano si colloca nel quadro congiunturale delineato dalla crisi che ha
scosso i mercati finanziari negli anni più recenti e al quale i governi, le
organizzazioni internazionali e le autorità di vigilanza nazionali hanno
3reagito avviando molteplici iniziative.
Le proporzioni globali della crisi, riaccesa dalle tensioni nei mercati
valutari e dei titoli di Stato indotte dai gravi squilibri di bilancio di
alcuni Paesi dell’Eurozona, hanno di recente dato impulso al riesame
complessivo del “perimetro della regolamentazione” allo scopo di
ricondurre nell’alveo delle regole e della vigilanza fenomeni che allo
stato risultano non vigilati e non pienamente conoscibili. La
Commissione Europea ha pubblicato di recente una comunicazione in
materia di regolamentazione dei servizi finanziari per una crescita
sostenibile e ha indicato gli interventi ritenuti prioritari per i prossimi
mesi. Accanto al completamento del disegno di riforma dell’assetto
della vigilanza europea, figurano, tra le altre, l’approvazione definitiva
della direttiva sugli Alternative investment fund managers (ivi
inclusi gli hedge fund), destinata a essere completata da misure di
livello 2; la regolamentazione delle vendite allo scoperto e delle
transazioni sui credit default swap (Cds) e la regolamentazione dei
mercati dei derivati over-the counter (Otc) e delle infrastrutture di
post-negoziazione. Su questi ultimi temi la Commissione ha già avviato
un processo di consultazione. Ulteriori iniziative riguardano la
revisione delle direttive sugli abusi di mercato (MAD) e sui mercati
degli strumenti finanziari (MiFID) e la prossima pubblicazione di un
documento di consultazione sui cosiddetti prodotti “preassemblati”
destinati agli investitori retail (cosiddetti packaged retail investment
products o PRIPs) e di una comunicazione sull’utilizzo dei rating per
fini regolamentari.
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La MiFID e i Servizi di Consulenza
Vigilare sulla coerenza con l’impostazione della MiFID delle strategie di offerta di servizi di investimento da parte degli
intermediari e promuovere l’innalzamento della qualità e lo sviluppo di una maggiore competizione nei servizi di consulenza
La Consob proseguirà le azioni di vigilanza e di confronto con gli intermediari tese a verificare l’effettiva transizione verso un
modello di business fondato su scelte strategiche e meccanismi di selezione dei prodotti e di incentivazione delle reti
distributive coerenti con l’obiettivo di servire al meglio gli interessi del cliente.
L’industria dell’intermediazione mobiliare in Italia è connotata da un assetto fortemente orientato all’attività distributiva, incentrato
sulla prestazione di servizi di investimento normalmente a basso valore aggiunto per la clientela, e dall’impostazione di politiche di
offerta ispirate a logiche di gruppo. L’effettiva adesione allo spirito della MiFID richiede agli intermediari la riconsiderazione di tale
modello di business e un cambiamento radicale delle strategie di fondo, che non può soltanto limitarsi a investimenti in procedure e
modifiche degli assetti organizzativi. Le evidenze raccolte dalla Consob mostrato, tuttavia, che in diversi casi le modalità di applicazione
della nuova disciplina si caratterizzano per un approccio formalistico o “segmentato per prodotto”, che conduce a disattendere la
sostanza e lo spirito delle norme.
“…talvolta, inoltre, la consulenza viene utilizzata per indirizzare il cliente ai soli “prodotti della casa” …”
La Consob ritiene necessario favorire un innalzamento della qualità dei servizi di consulenza in materia di investimenti
prestati agli investitori non professionali e promuoverà le iniziative opportune per accrescere la concorrenza e rimuovere le
barriere che possono ostacolare l’ingresso nel settore da parte di operatori specializzati.
In quest’ottica assume valenza strategica anche il passaggio a un regime di gestione accentrata dei fondi comuni in regime di
dematerializzazione.
Il basso livello qualitativo dei servizi di consulenza offerti dagli intermediari e la scarsa diffusione dei servizi di consulenza a più alto
valore aggiunto costituiscono fattori di rischio molto rilevanti per gli obiettivi istituzionali. L’innalzamento della qualità dei servizi di
consulenza ha valenza strategica per la Consob poiché ha un impatto immediato e di grande rilievo sulla tutela degli investitori retail;
può ridurre significativamente i costi dell’azione di vigilanza a carico della collettività e può favorire il passaggio dalla logica
distributiva a un approccio di servizio alla clientela.
La Consob potenzierà il ricorso ad iniziative mirate di verifica del rispetto dei doveri di valutazione dell’adeguatezza da parte
degli intermediari, soprattutto in occasione del collocamento dei prodotti finanziari più complessi, avviando allo stesso
tempo controlli approfonditi dell’efficacia delle modalità di rilevazione delle preferenze e della propensione al rischio della
clientela.
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