REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, MODALITA` E
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REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, MODALITA` E
REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, MODALITA’ E PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI – MODIFICA ART.2 Approvato con delibera di C.C. n. 36 del 08/10/2013 PREMESSA La concessione di contributi, sussidi, interventi assistenziali e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Enti o persone, effettuati dal Comune di San Martino in Pensilis nell’ambito dell’assistenza economica, in esecuzione dei compiti istituzionali, delle funzioni ad esso attribuite da norme di legge nazionali e regionali o di provvedimenti ed iniziative consolidate ed istituzionalizzati, è soggetta all’osservanza delle norme previste nel seguente testo e nei regolamenti in esso richiamati. Art. 1 ORIENTAMENTI E PRINCIPI ISPIRATORI Le disposizioni del presente regolamento, si applicano, in base a principi ispiratori e precisamente: uguaglianza, a parità di bisogno, dell’intervento di assistenza sociale; rispetto della persona e della sua dignità; adeguatezza dell’intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, limitando il più possibile il ricorso agli inserimenti in strutture residenziali; concessione unitaria degli interventi volta al superamento della loro settorializzazione e categorizzazione; rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti; qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell’intervento; L’erogazione degli interventi assistenziali e dei servizi avviene sulla base della determinazione dei bisogni dell’utente; la risposta ai bisogni, individuati per ogni singola situazione, viene attivata dai servizi sociali del Comune tenendo conto dell’effettiva e reale necessità del richiedente. A parte l’intervento economico tendente a dare una soluzione immediata o temporanea a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili, si privilegiano quegli interventi che non rispondono ad un generico bisogno economico ma che favoriscono la capacità di autonomia finanziaria e/o personale, la permanenza della persona nel proprio contesto abituale, e tutti quei servizi ed interventi che sono volti espressamente a favorire la qualità della vita della popolazione, soprattutto delle fasce più deboli, e a prevenire situazioni di disagio sociale. Ogni intervento deve mirare al superamento dello stato di bisogno e quindi è da intendersi come strumento per il raggiungimento di obiettivi individuali e personalizzati, attuabili tramite progetti a cui, proprio in virtù della loro peculiarità, deve essere riconosciuto un margine di discrezionalità. Art. 2 LA COMMISSIONE ASSISTENZA L’organo istituzionale predisposto all’esame delle richieste di assistenza economica è la Commissione Assistenza (C.A.) che opera presso il Settore Servizi Sociali ed è così composta: • Sindaco o suo delegato – Presidente; • n° 3 consiglieri di cui uno di minoranza eletti dal Consiglio Comunale; • Parroco pro tempore o suo delegato operante nel settore assistenziale. Della Commissione fa parte, altresì, con funzioni consultive l’Assistente sociale del Comune. La compilazione dell’ordine del giorno avviene a cura del Segretario della Commissione Assistenza. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dal Responsabile del Servizio o suo delegato che provvederà alla redazione del verbale delle sedute. La convocazione della Commissione avviene su decisione del Presidente. Qualora sussistano situazione di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell’aiuto economico, accertata dall’assistente sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e/o del suo nucleo familiare. Art. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVETI DI ASSISTENZA SOCIALE ECONOMICA: Gli interventi di assistenza economica si distinguono in : contributo economico ordinario contributo economico straordinario L’assistenza economica potrà essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno (individuato nel minimo vitale) entro i limiti delle risorse disponibili in bilancio. Contributo economico ordinario E’ un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari che non riescono a soddisfare autonomamente i propri bisogni primari. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. Risultano beneficiari del sussidio i nuclei che presentano una situazione economica reddituale inferiore ad Euro 6.675,50 . L’erogazione del sussidio ha una durata massima di tre mesi nell’arco dell’anno, eccezionalmente rinnovabile per un ulteriore trimestre qualora il servizio sociali accerti il perdurare dello stato di necessità, nonostante l’impegno dell’interessato a rimuoverne le cause. L’intervento può essere interrotto qualora si accerti un mutamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno. In presenza di fondate e documentate ragioni che facciano ritenere che le persone assistibili non siano in grado di utilizzare il denaro con discernimento e diligenza (es. alcolisti e tossici) invece della erogazione del contributo si può procedere al pagamento diretto o totale di oneri fissi (canone locativo, utenze varie, forniture di prima necessità). L’entità dell’intervento economico ordinario è determinato secondo i criteri e modalità indicate nella tabella: ISEE Contributo mensile % da applicare per per nucleo ogni convivente Euro 103,30 25% Euro 77,46 25% Euro 51,65 25% Contributo massimo mensile erogabile Euro 206,60 Euro 154, 92 Euro 103,30 Fino a Euro 1.500,00 Fino a Euro 3.000,00 Fino a Euro 6.675,50 Sono esclusi dagli interventi di cui sopra i cittadini che pur dichiarando un ISEE inferiore ai parametri indicati nella tabella: siano in età lavorativa, iscritti all’ufficio di collocamento ed abbiano rifiutato offerte di lavoro. salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore; esercitano lavori autonomi in quanto si ritiene che tali attività producano un reddito presuntivo non riconducibile allo stato di indigenza; siano proprietari di altri immobili, oltre la casa di abitazione; siano proprietari di beni di consumo che inducano ad escludere lo stato di indigenza; siano già beneficiari di altre esenzioni (buoni mensa ecc.). L’assistenza economica potrà essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno (individuato nel minimo vitale) entro i limiti delle risorse disponibili in bilancio. Contributo economico straordinario L’assistenza economica straordinaria è un intervento “una tantum” rivolto a persone o nuclei familiari che si trovino a fronteggiare un’imprevista e temporanea situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali: gravi eventi di carattere morboso, che comportino spese non coperte dal S.S.N. o di soggiorno prolungato per l’assistenza del malato; inatteso venir meno del congiunto, fonte primaria di sostentamento, per morte, abbandono, carcere. La prestazione economica “una tantum” , in quanto contributo speciale, per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno, potrà essere concessa immediatamente con determina del Responsabile di settore, non esimendo il richiedente dal produrre in un secondo tempo idonea documentazione, per le verifiche del caso. La misura del contributo economico straordinario, sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente (ISEE e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria), che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di assistibilità. In ogni caso, il sussidio, in applicazione dei parametri stabiliti dalla tabella seguente, non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo massimo di Euro 1032,91. ISEE complessivo del nucleo familiare in % da applicare sulle spese sostenute Euro Da 0 a 2.582,28 70% Da 2.582,29 a 3.615,20 60% Da 3.615,21 a 4.648,11 50% Da 4.648,12 a 5.681,02 40% Da 5.681,03 a 6.713,94 30% Da 6.713,96 a 7.746,85 20% Gli eventuali beneficiari di un intervento economico straordinario, non potranno ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo “una tantum”. Di norma il contributo “una tantum” viene erogato solo a presentazione di regolari fatture e ricevute. Quando i soggetti assistibili sono in grave stato di indigenza, è consentito disporre una congrua anticipazione del contributo spettante, con l’impegno di versare la somma al termine della procedura del caso. Per fronteggiare eventuali situazioni di particolare gravità, non contemplate nei casi suindicati, la Giunta potrà disporre, su richiesta dell’interessato e su proposta motivata del Responsabile del Servizio, l’erogazione immediata di una somma di denaro entro il limite massimo di Euro 258,23. L’assistenza economica potrà essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno (individuato nel minimo vitale) entro i limiti delle risorse disponibili in bilancio. Art. 4 PRESENZA DI CONGIUNTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI. La corresponsione delle prestazioni di cui a precedenti punti è subordinata alla inesistenza di congiunti di 1°grado (genitori, figli e coniuge) art. 433 C.C., obbligati agli alimenti e che siano in grado di provvedere alle esigenze economiche dei richiedenti le prestazioni medesime. Ove detti congiunti esistano, saranno convocati dall’ Assistente Sociale ed invitati al rispetto degli obblighi di legge. Nel caso in cui i congiunti si rifiutino, per ragioni soggettive di rispettare l’obbligo di legge e che con questo atteggiamento si compromettano seriamente le condizioni di vita del richiedente, l’assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà dell’Ente erogatore di rivalersi ai sensi di legge, previa comunicazione agli interessati. Art. 5 DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AGLI ATTI. Ai fini della valutazione del reddito e delle condizioni personali e familiari del richiedente, viene richiesta la seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, da cui risulti l'eventuale presenza di proprietà immobiliari nonché se vi siano o meno congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art. 433 del C.C. e, in caso affermativo, il rispettivo grado di parentela; stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva circa la composizione del nucleo familiare, compreso quello dei parenti obbligati fuori casa rispetto al nucleo del richiedente; copia certificato di pensione da cui risulti il reddito dell'anno in corso, se trattasi di pensionati, o documento attestante l'ultima retribuzione percepita, se trattasi di lavoratori dipendenti; copia del mod.101 o mod.730/740 di denuncia dell'ultima dichiarazione dei redditi. E' fatta in ogni caso salva la facoltà da parte del Servizio Sociale di accertare anche diversamente l'effettiva situazione economica del richiedente; copia del tesserino di iscrizione nelle liste di disoccupazione, in presenza di questa specifica situazione; copia dell'ultima ricevuta d'affitto, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare le reali condizioni. Art. 6 ELEMENTI DI VALUTAZIONE Nell'istruttoria delle pratiche relative ad interventi economici, dalla documentazione acquisita e dalle notizie richieste, debbono risultare i seguenti elementi di valutazione: le condizioni di salute dei membri del nucleo familiare, sempre che siano determinanti o rilevanti per la valutazione delle effettive condizioni di bisogno; la situazione familiare e sociale, i rapporti tra i componenti del nucleo ed i rapporti interpersonali al di fuori del medesimo; le condizioni abitative del nucleo familiare; la situazione economica del richiedente e delle persone conviventi (familiari e non), nonché dei congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art.433 del C.C., qualora esistano, in conformità a quanto previsto all’ art. 4); l'eventuale fruizione, da parte dei membri del nucleo familiare, di altri servizi sociali; l'eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione, nonché la posizione rispetto a possibili offerte di lavoro e/o la durata di rapporti di lavoro avuti in precedenza; ogni altra circostanza atta a stabilire l'effettiva situazione del richiedente, del nucleo e di altri familiari obbligati agli alimenti, ove esistano; Art. 7 ISTRUTTORIA E PROCEDURA PER L'EROGAZIONE. Il procedimento si attiva con la presentazione, da parte dell'utente, della domanda all'Assistente Sociale, oppure a seguito di segnalazione alla stessa, che provvederà d'ufficio ad istruire la relativa pratica; l'istruttoria prosegue attraverso un colloquio tra lo stesso operatore e l'utente mirato ad individuare l'effettivo bisogno di questi, inoltre con la raccolta della necessaria documentazione e l'acquisizione degli elementi. L'Assistente Sociale , può inoltre, qualora lo ritenga necessario per una valutazione più complessiva e precisa, svolgere accertamenti domiciliari prima di giungere alla formulazione della proposta di intervento;su questo progetto dovrà comunque esprimere il proprio parere il Responsabile del Servizio Sociale. Le proposte di intervento così istruite vengono sottoposte all'approvazione da parte della Commissione Assistenza, una volta adottata la relativa delibera, viene data comunicazione a ciascun utente circa l'accoglimento o meno della sua richiesta; infine l'erogazione dei contributi viene assicurata a mezzo di mandato di pagamento. Art. 8 OPPOSIZIONI Il cittadino richiedente può presentare opposizione contro la decisione della Commissione Assistenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito della sua domanda. L’opposizione scritta dovrà essere indirizzata al Presidente della Commissione Assistenza, e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame. La Commissione dovrà riesaminare la posizione dando risposta entro i successivi 30 giorni. Art. 9 CONTROLLI E RECUPERO INDEBITO Nel caso in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile dei Servizi Sociali segnalerà il fatto all’ Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese. L’interessato perderà il diritto alle prestazioni. Art. 10 NOME DI CHIUSURA Nell’erogazione degli interventi previsti dal Regolamento si dovrà tener conto delle disponibilità di bilancio COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS Regolamento per l’applicazione Indicatore Situazione Economica Equivalente Approvata con delibera di CC. N. 16 del 23/07/2005 REGOLAMENTO ISEE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art.2 del D.L.vo 31/03/1998 n. 109, come modificato dal D. Lg. vo 03/05/2000 n. 130, e relativi provvedimenti attuativi. Il Regolamento disciplina l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativamente alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di San Martino in Pensilis negli ambiti di attività riconducibili alla materia Servizi Sociali. Il Regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l’accesso alle prestazioni. Art. 2 Finalità Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale del Comune secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, e favorendo l’integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione. Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica. Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall’intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell’organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche. Sono perciò individuate forme di sostegno non episodiche o riferite a contingenze specifiche, ma sistemiche e durature nel corso dell’anno, affinché ogni famiglia, avendo certezza di risorse integrative, possa autonomamente organizzare le risorse proprie in relazione alle necessità ed alle eventuali contingenze. Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non formalistico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dall’apparato amministrativo. La presentazione della domanda per l’erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel presente regolamento, è pertanto subordinata alla effettuazione di un colloquio con l’Assistente Sociale del Comune di San Martino in Pensilis, allo scopo di definire i riferimenti delle famiglie ed il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi. Art. 3 Modalità Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE per l’accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l’attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento. Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno. Art. 4 Interventi Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento sono le seguenti: 1. integrazione del reddito per le famiglie in condizioni di disagio economico; 2. agevolazione relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi; 3. contributi a integrazione del pagamento rette per l’inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socio assistenziali; 4. assistenza domiciliare ed interventi a favore della integrazione sociale degli anziani e dei disabili; Art.5 Esclusioni Non costituiscono prestazioni sociali agevolate le contribuzioni, anche in denaro, che la Giunta Comunale può erogare in presenza di gravi pregiudizi alle condizioni socio-sanitarie attestati dalla Assistente Sociale con apposita relazione; Tali contributi straordinari non sono assoggettabili alla disciplina indicata dal presente regolamento per le prestazioni sociali agevolate. Art. 6 Determinazione del valore ISEE per l’accesso alle prestazioni agevolate 1- Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui all’art.2 viene stabilito dalla Giunta Comunale per le singole prestazioni. 2- La Giunta nella determinazione dell’indicatore dovrà valutare le situazione di chi già usufruisce di prestazioni agevolate. Art. 7 Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica La dichiarazione sostitutiva unica redatta sul modello tipo approvato con D.P.C.M. del 18/05/2001, può essere presentata dal dichiarante all’INPS, al CAAF o all’ufficio competente individuato dall’ente erogatore al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. Ottenuta l’attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l’accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99. Il Comune di San Martino in Pensilis, fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE Art. 8 ISEE Le domande di prestazioni sociali agevolate devono sempre essere presentate unitamente all’attestazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione unica ISEE. Nel comune di San Martino in Pensilis la dichiarazione unica ISEE va presentata all’Ufficio Servizi Sociali. Art. 9 Validità dell’attestazione Le attestazioni ISEE hanno validità annuale. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal 60° giorno dalla data di presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all’anno precedente l’istanza di agevolazione il Consorzio per i Servizi Sociali può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell’istanza. Art. 10 Domande L’assistente sociale predispone un modulo per ogni tipologia di domanda di prestazione sociale agevolata, che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente unitamente a seguito del colloquio previsto al precedente art.2. Non sarà dato corso alle domande presentate indipendentemente dal suddetto colloquio. Art. 11 Riservatezza e trattamento dei dati personali L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena di esclusione dal servizio richiesto e/o della conseguente applicazione della tariffa massima. I dati acquisiti sono pertanto soggetti alla normativa prevista per la riservatezza dei dati riservati ed al trattamento dei dati sensibili. Art.12 Reciprocità 1- Il Comune di San Martino in Pensilis si fa promotore nei confronti dell’ Unione dei Comuni del “Basso Biferno”, affinché vengano adottati valori di ISEE similari. Art.13 Applicazione e decorrenza Il presente regolamento troverà la sua piena applicazione a seguito di apposite delibere della Giunta Comunale che determineranno per i servizi di cui ai punti 2 e 3 dell’art.4 l’importo ISEE entro il quale poter usufruire delle agevolazioni così come previsto dal precedente art.3; Fino alla adozioni di tali deliberazioni verranno erogati i servizi con i criteri in atto. Art.14 Disposizioni di rinvio Il presente regolamento sostituisce quello attualmente in atto presso il Comune ed entrerà in vigore dal 12 settembre 2005.