REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, MODALITA` E

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REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, MODALITA` E
REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, MODALITA’ E PROCEDURE PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI – MODIFICA ART.2
Approvato con delibera di C.C. n. 36 del 08/10/2013
PREMESSA
La concessione di contributi, sussidi, interventi assistenziali e l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a Enti o persone, effettuati dal Comune di San Martino in Pensilis nell’ambito
dell’assistenza economica, in esecuzione dei compiti istituzionali, delle funzioni ad esso attribuite
da norme di legge nazionali e regionali o di provvedimenti ed iniziative consolidate ed
istituzionalizzati, è soggetta all’osservanza delle norme previste nel seguente testo e nei regolamenti
in esso richiamati.
Art. 1 ORIENTAMENTI E PRINCIPI ISPIRATORI
Le disposizioni del presente regolamento, si applicano, in base a principi ispiratori e precisamente:
uguaglianza, a parità di bisogno, dell’intervento di assistenza sociale;
rispetto della persona e della sua dignità;
adeguatezza dell’intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali
e sociali della persona, limitando il più possibile il ricorso agli inserimenti in strutture residenziali;
concessione unitaria degli interventi volta al superamento della loro settorializzazione e
categorizzazione;
rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell’intervento;
L’erogazione degli interventi assistenziali e dei servizi avviene sulla base della determinazione dei
bisogni dell’utente; la risposta ai bisogni, individuati per ogni singola situazione, viene attivata dai
servizi sociali del Comune tenendo conto dell’effettiva e reale necessità del richiedente.
A parte l’intervento economico tendente a dare una soluzione immediata o temporanea a situazioni
di bisogno non altrimenti sanabili, si privilegiano quegli interventi che non rispondono ad un
generico bisogno economico ma che favoriscono la capacità di autonomia finanziaria e/o personale,
la permanenza della persona nel proprio contesto abituale, e tutti quei servizi ed interventi che sono
volti espressamente a favorire la qualità della vita della popolazione, soprattutto delle fasce più
deboli, e a prevenire situazioni di disagio sociale.
Ogni intervento deve mirare al superamento dello stato di bisogno e quindi è da intendersi come
strumento per il raggiungimento di obiettivi individuali e personalizzati, attuabili tramite progetti a
cui, proprio in virtù della loro peculiarità, deve essere riconosciuto un margine di discrezionalità.
Art. 2 LA COMMISSIONE ASSISTENZA
L’organo istituzionale predisposto all’esame delle richieste di assistenza economica è la
Commissione Assistenza (C.A.) che opera presso il Settore Servizi Sociali ed è così composta:
• Sindaco o suo delegato – Presidente;
• n° 3 consiglieri di cui uno di minoranza eletti dal Consiglio Comunale;
• Parroco pro tempore o suo delegato operante nel settore assistenziale.
Della Commissione fa parte, altresì, con funzioni consultive l’Assistente sociale del Comune.
La compilazione dell’ordine del giorno avviene a cura del Segretario della Commissione
Assistenza.
Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dal Responsabile del Servizio o suo
delegato che provvederà alla redazione del verbale delle sedute.
La convocazione della Commissione avviene su decisione del Presidente.
Qualora sussistano situazione di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell’aiuto
economico, accertata dall’assistente sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal
destinatario, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e/o del suo nucleo
familiare.
Art. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVETI DI ASSISTENZA SOCIALE ECONOMICA:
Gli interventi di assistenza economica si distinguono in :
contributo economico ordinario
contributo economico straordinario
L’assistenza economica potrà essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di
bisogno (individuato nel minimo vitale) entro i limiti delle risorse disponibili in bilancio.
Contributo economico ordinario
E’ un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari che non
riescono a soddisfare autonomamente i propri bisogni primari. Detto intervento è limitato al periodo
necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo
interessato.
Risultano beneficiari del sussidio i nuclei che presentano una situazione economica reddituale
inferiore ad Euro 6.675,50 . L’erogazione del sussidio ha una durata massima di tre mesi
nell’arco dell’anno, eccezionalmente rinnovabile per un ulteriore trimestre qualora il servizio
sociali accerti il perdurare dello stato di necessità, nonostante l’impegno dell’interessato a
rimuoverne le cause. L’intervento può essere interrotto qualora si accerti un mutamento delle
condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno. In presenza di fondate e documentate ragioni
che facciano ritenere che le persone assistibili non siano in grado di utilizzare il denaro con
discernimento e diligenza (es. alcolisti e tossici) invece della erogazione del contributo si può
procedere al pagamento diretto o totale di oneri fissi (canone locativo, utenze varie, forniture di
prima necessità). L’entità dell’intervento economico ordinario è determinato secondo i criteri e
modalità indicate nella tabella:
ISEE
Contributo mensile % da applicare per
per nucleo
ogni convivente
Euro 103,30
25%
Euro 77,46
25%
Euro 51,65
25%
Contributo massimo
mensile erogabile
Euro 206,60
Euro 154, 92
Euro 103,30
Fino a Euro 1.500,00
Fino a Euro 3.000,00
Fino a Euro
6.675,50
Sono esclusi dagli interventi di cui sopra i cittadini che pur dichiarando un ISEE inferiore ai
parametri indicati nella tabella:
siano in età lavorativa, iscritti all’ufficio di collocamento ed abbiano rifiutato offerte di lavoro.
salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore;
esercitano lavori autonomi in quanto si ritiene che tali attività producano un reddito presuntivo non
riconducibile allo stato di indigenza;
siano proprietari di altri immobili, oltre la casa di abitazione;
siano proprietari di beni di consumo che inducano ad escludere lo stato di indigenza;
siano già beneficiari di altre esenzioni (buoni mensa ecc.).
L’assistenza economica potrà essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di
bisogno (individuato nel minimo vitale) entro i limiti delle risorse disponibili in bilancio.
Contributo economico straordinario
L’assistenza economica straordinaria è un intervento “una tantum” rivolto a persone o nuclei
familiari che si trovino a fronteggiare un’imprevista e temporanea situazione di disagio economico,
derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali:
gravi eventi di carattere morboso, che comportino spese non coperte dal S.S.N. o di soggiorno
prolungato per l’assistenza del malato;
inatteso venir meno del congiunto, fonte primaria di sostentamento, per morte, abbandono, carcere.
La prestazione economica “una tantum” , in quanto contributo speciale, per spese relative ad un
particolare ed eccezionale stato di bisogno, potrà essere concessa immediatamente con determina
del Responsabile di settore, non esimendo il richiedente dal produrre in un secondo tempo idonea
documentazione, per le verifiche del caso.
La misura del contributo economico straordinario, sarà commisurata alla situazione complessiva del
richiedente (ISEE e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria), che dovrà comunque
trovarsi nelle condizioni di assistibilità. In ogni caso, il sussidio, in applicazione dei parametri
stabiliti dalla tabella seguente, non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per
un importo massimo di Euro 1032,91.
ISEE complessivo del nucleo familiare in % da applicare sulle spese sostenute
Euro
Da 0 a 2.582,28
70%
Da 2.582,29 a 3.615,20
60%
Da 3.615,21 a 4.648,11
50%
Da 4.648,12 a 5.681,02
40%
Da 5.681,03 a 6.713,94
30%
Da 6.713,96 a 7.746,85
20%
Gli eventuali beneficiari di un intervento economico straordinario, non potranno ricevere eventuali
sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo “una tantum”.
Di norma il contributo “una tantum” viene erogato solo a presentazione di regolari fatture e
ricevute. Quando i soggetti assistibili sono in grave stato di indigenza, è consentito disporre una
congrua anticipazione del contributo spettante, con l’impegno di versare la somma al termine della
procedura del caso.
Per fronteggiare eventuali situazioni di particolare gravità, non contemplate nei casi suindicati, la
Giunta potrà disporre, su richiesta dell’interessato e su proposta motivata del Responsabile del
Servizio, l’erogazione immediata di una somma di denaro entro il limite massimo di Euro 258,23.
L’assistenza economica potrà essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di
bisogno (individuato nel minimo vitale) entro i limiti delle risorse disponibili in bilancio.
Art. 4 PRESENZA DI CONGIUNTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI.
La corresponsione delle prestazioni di cui a precedenti punti è subordinata alla inesistenza di
congiunti di 1°grado (genitori, figli e coniuge) art. 433 C.C., obbligati agli alimenti e che siano in
grado di provvedere alle esigenze economiche dei richiedenti le prestazioni medesime.
Ove detti congiunti esistano, saranno convocati dall’ Assistente Sociale ed invitati al rispetto degli
obblighi di legge.
Nel caso in cui i congiunti si rifiutino, per ragioni soggettive di rispettare l’obbligo di legge e che
con questo atteggiamento si compromettano seriamente le condizioni di vita del richiedente,
l’assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà dell’Ente erogatore di rivalersi ai
sensi di legge, previa comunicazione agli interessati.
Art. 5 DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AGLI ATTI.
Ai fini della valutazione del reddito e delle condizioni personali e familiari del richiedente, viene
richiesta la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, da cui risulti l'eventuale
presenza di proprietà immobiliari nonché se vi siano o meno congiunti obbligati agli alimenti a
norma dell'art. 433 del C.C. e, in caso affermativo, il rispettivo grado di parentela;
stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva circa la composizione del nucleo familiare, compreso
quello dei parenti obbligati fuori casa rispetto al nucleo del richiedente;
copia certificato di pensione da cui risulti il reddito dell'anno in corso, se trattasi di pensionati, o
documento attestante l'ultima retribuzione percepita, se trattasi di lavoratori dipendenti;
copia del mod.101 o mod.730/740 di denuncia dell'ultima dichiarazione dei redditi. E' fatta in ogni
caso salva la facoltà da parte del Servizio Sociale di accertare anche diversamente l'effettiva
situazione economica del richiedente;
copia del tesserino di iscrizione nelle liste di disoccupazione, in presenza di questa specifica
situazione;
copia dell'ultima ricevuta d'affitto, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare le
reali condizioni.
Art. 6 ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Nell'istruttoria delle pratiche relative ad interventi economici, dalla documentazione acquisita e
dalle notizie richieste, debbono risultare i seguenti elementi di valutazione:
le condizioni di salute dei membri del nucleo familiare, sempre che siano determinanti o rilevanti
per la valutazione delle effettive condizioni di bisogno;
la situazione familiare e sociale, i rapporti tra i componenti del nucleo ed i rapporti interpersonali al
di fuori del medesimo;
le condizioni abitative del nucleo familiare;
la situazione economica del richiedente e delle persone conviventi (familiari e non), nonché dei
congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art.433 del C.C., qualora esistano, in conformità a
quanto previsto all’ art. 4);
l'eventuale fruizione, da parte dei membri del nucleo familiare, di altri servizi sociali;
l'eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione, nonché la posizione rispetto a possibili offerte
di lavoro e/o la durata di rapporti di lavoro avuti in precedenza;
ogni altra circostanza atta a stabilire l'effettiva situazione del richiedente, del nucleo e di altri
familiari obbligati agli alimenti, ove esistano;
Art. 7 ISTRUTTORIA E PROCEDURA PER L'EROGAZIONE.
Il procedimento si attiva con la presentazione, da parte dell'utente, della domanda all'Assistente
Sociale, oppure a seguito di segnalazione alla stessa, che provvederà d'ufficio ad istruire la relativa
pratica; l'istruttoria prosegue attraverso un colloquio tra lo stesso operatore e l'utente mirato ad
individuare l'effettivo bisogno di questi, inoltre con la raccolta della necessaria documentazione e
l'acquisizione degli elementi.
L'Assistente Sociale , può inoltre, qualora lo ritenga necessario per una valutazione più complessiva
e precisa, svolgere accertamenti domiciliari prima di giungere alla formulazione della proposta di
intervento;su questo progetto dovrà comunque esprimere il proprio parere il Responsabile del
Servizio
Sociale.
Le proposte di intervento così istruite vengono sottoposte all'approvazione da parte della
Commissione Assistenza, una volta adottata la relativa delibera, viene data comunicazione a ciascun
utente circa l'accoglimento o meno della sua richiesta; infine l'erogazione dei contributi viene
assicurata a mezzo di mandato di pagamento.
Art. 8 OPPOSIZIONI
Il cittadino richiedente può presentare opposizione contro la decisione della Commissione
Assistenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito della sua
domanda.
L’opposizione scritta dovrà essere indirizzata al Presidente della Commissione Assistenza, e dovrà
contenere le motivazioni della richiesta di riesame.
La Commissione dovrà riesaminare la posizione dando risposta entro i successivi 30 giorni.
Art. 9 CONTROLLI E RECUPERO INDEBITO
Nel caso in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile dei Servizi
Sociali segnalerà il fatto all’ Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate,
oltre agli interessi ed alle relative spese.
L’interessato perderà il diritto alle prestazioni.
Art. 10 NOME DI CHIUSURA
Nell’erogazione degli interventi previsti dal Regolamento si dovrà tener conto delle disponibilità di
bilancio
COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS
Regolamento per l’applicazione Indicatore Situazione Economica Equivalente
Approvata con delibera di CC. N. 16 del 23/07/2005
REGOLAMENTO ISEE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art.2 del D.L.vo 31/03/1998 n. 109, come modificato
dal D. Lg. vo 03/05/2000 n. 130, e relativi provvedimenti attuativi.
Il Regolamento disciplina l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), relativamente alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di San Martino in Pensilis
negli ambiti di attività riconducibili alla materia Servizi Sociali.
Il Regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l’accesso alle
prestazioni.
Art. 2
Finalità
Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale del
Comune secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle
situazioni maggiormente svantaggiate, e favorendo l’integrazione sociale delle persone a rischio di
emarginazione o di autoesclusione.
Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito
familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da
parte della Amministrazione Pubblica.
Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di
miglioramenti socio economici indipendenti dall’intervento di sostegno, nonché di renderle
responsabili nell’organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.
Sono perciò individuate forme di sostegno non episodiche o riferite a contingenze specifiche, ma
sistemiche e durature nel corso dell’anno, affinché ogni famiglia, avendo certezza di risorse
integrative, possa autonomamente organizzare le risorse proprie in relazione alle necessità ed alle
eventuali contingenze.
Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non formalistico né
assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dall’apparato
amministrativo.
La presentazione della domanda per l’erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel
presente regolamento, è pertanto subordinata alla effettuazione di un colloquio con l’Assistente
Sociale del Comune di San Martino in Pensilis, allo scopo di definire i riferimenti delle famiglie ed
il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.
Art. 3
Modalità
Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE per l’accesso alle
prestazioni agevolate, tali da garantire l’attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di
effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.
Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di
scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.
Art. 4
Interventi
Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento sono le seguenti:
1. integrazione del reddito per le famiglie in condizioni di disagio economico;
2. agevolazione relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi;
3. contributi a integrazione del pagamento rette per l’inserimento di anziani e disabili in strutture
sanitarie e socio assistenziali;
4. assistenza domiciliare ed interventi a favore della integrazione sociale degli anziani e dei
disabili;
Art.5
Esclusioni
Non costituiscono prestazioni sociali agevolate le contribuzioni, anche in denaro, che la Giunta
Comunale può erogare in presenza di gravi pregiudizi alle condizioni socio-sanitarie attestati dalla
Assistente Sociale con apposita relazione;
Tali contributi straordinari non sono assoggettabili alla disciplina indicata dal presente regolamento
per le prestazioni sociali agevolate.
Art. 6
Determinazione del valore ISEE per l’accesso alle prestazioni agevolate
1- Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente per l’accesso alle prestazioni
agevolate di cui all’art.2 viene stabilito dalla Giunta Comunale per le singole prestazioni.
2- La Giunta nella determinazione dell’indicatore dovrà valutare le situazione di chi già usufruisce
di prestazioni agevolate.
Art. 7
Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
La dichiarazione sostitutiva unica redatta sul modello tipo approvato con D.P.C.M. del 18/05/2001,
può essere presentata dal dichiarante all’INPS, al CAAF o all’ufficio competente individuato
dall’ente erogatore al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa
attestazione ISEE. Ottenuta l’attestazione indicante la propria situazione economica ciascun
componente il nucleo familiare può utilizzarla per l’accesso alle prestazioni agevolate ove sia
richiesto tale indicatore.
L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel
rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.
Il Comune di San Martino in Pensilis, fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni per
una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire
le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE
Art. 8
ISEE
Le domande di prestazioni sociali agevolate devono sempre essere presentate unitamente
all’attestazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione unica ISEE.
Nel comune di San Martino in Pensilis la dichiarazione unica ISEE va presentata all’Ufficio Servizi
Sociali.
Art. 9
Validità dell’attestazione
Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.
Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova
dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o
familiari; gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal 60° giorno dalla data di
presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi
all’anno precedente l’istanza di agevolazione il Consorzio per i Servizi Sociali può avvalersi della
facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già
disponibile al momento della presentazione dell’istanza.
Art. 10
Domande
L’assistente sociale predispone un modulo per ogni tipologia di domanda di prestazione sociale
agevolata, che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente unitamente a seguito del colloquio
previsto al precedente art.2.
Non sarà dato corso alle domande presentate indipendentemente dal suddetto colloquio.
Art. 11
Riservatezza e trattamento dei dati personali
L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per
l’ammissione, a pena di esclusione dal servizio richiesto e/o della conseguente applicazione della
tariffa massima.
I dati acquisiti sono pertanto soggetti alla normativa prevista per la riservatezza dei dati riservati ed
al trattamento dei dati sensibili.
Art.12
Reciprocità
1- Il Comune di San Martino in Pensilis si fa promotore nei confronti dell’ Unione dei Comuni del
“Basso Biferno”, affinché vengano adottati valori di ISEE similari.
Art.13
Applicazione e decorrenza
Il presente regolamento troverà la sua piena applicazione a seguito di apposite delibere della Giunta
Comunale che determineranno per i servizi di cui ai punti 2 e 3 dell’art.4 l’importo ISEE entro il
quale poter usufruire delle agevolazioni così come previsto dal precedente art.3;
Fino alla adozioni di tali deliberazioni verranno erogati i servizi con i criteri in atto.
Art.14
Disposizioni di rinvio
Il presente regolamento sostituisce quello attualmente in atto presso il Comune ed entrerà in vigore
dal 12 settembre 2005.