Circolare CAF n. 28
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Circolare CAF n. 28
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: [email protected] Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 25 MARZO 2008 Informativa n. 28 UTILI E MODELLO 730/2008 (PARTE SECONDA) SOMMARIO Nella presente informativa viene ripresa la trattazione delle modalità di tassazione dei dividendi con particolare riferimento agli utili derivanti da Paesi esteri a fiscalistà ordinaria percepiti da soggetti privati. EDITORIA FISCALE SEAC Servizio INFORMATIVA 730 Prot. 2600 INFORMATIVA N. 28 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Riferimenti: Utili e modello 730/2008 (parte seconda) Modello 730/2008 DATA 25.03.2008 Nella presente informativa si riprende l’analisi della tassazione degli utili e dei proventi equiparati affrontata nella precedente circolare. In particolare, verrà trattato il regime di tassazione degli utili di fonte estera distribuiti da società residenti in paesi a fiscalità ordinaria. Si ricorda che sono definiti a fiscalità ordinaria i Paesi che non rientrano nella cosiddetta “Black list”, ovvero gli Stati non inclusi nel D.M 21 novembre 2001. ATTENZIONE Il meccanismo di tassazione di detti dividendi si presenta complesso e articolato in funzione: x del tipo di partecipazione (qualificata e non qualificata – per quanto riguarda la soglia di qualificazione si veda l’informativa del 20 marzo); x della presenza o meno di un intermediario residente che fa da tramite nella distribuzione tra la società estera e il contribuente. TASSAZIONE DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGGETTI PRIVATI EROGATI DA SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI A REGIME FISCALE ORDINARIO PAESI CHE NON RIENTRANO NELLA BLACK LIST In base alle condizioni sopra esposte la tassazione degli utili di fonte estera può essere così schematizzata: RIPRODUZIONE VIETATA Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605 Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Informativa n. 28 - pagina 2 di 5 PAESE A FISCALITÀ ORDINARIA partecipazione QUALIFICATA partecipazione NON QUALIFICATA 2 3 4 SI NO NO SI INTERMEDIARIO INTERMEDIARIO INTERMEDIARIO INTERMEDIARIO NO CERTIFICAZIONE UTILI NO CERTIFICAZIONE UTILI 1 SI CERTIFICAZIONE UTILI NO CERTIFICAZIONE UTILI RITENUTA A TITOLO D’ACCONTO DEL 12,50% (netto frontiera) NESSUNA RITENUTA NON deve essere DICHIARATO DEVE essere DICHIARATO (quadro RM – Modello UNICO) DEVE essere DICHIARATO (quadro D mod. 730) CONCORRE PER IL 40% ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PARI A 12,50% NO CREDITO D’IMPOSTA COMPETE CREDITO D’IMPOSTA PER IMPOSTE ESTERE 1 RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 12,50% (netto frontiera) NESSINA RITENUTA PER IMPOSTE ESTERE POSSIBILITÀ DI ISTANZA PER IL RECPUERO MAGGIORE IMPOSTA ESTERA PAGATA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA E PRESENZA DI INTERMEDIARIO Qualora nel processo di distribuzione dei dividendi vi sia la presenza di un intermediario residente e la partecipazione sia qualificata gli utili percepiti dal contribuente: x concorrono per il 40% alla formazione del reddito complessivo; x vanno indicati in dichiarazione dei redditi (quadro D, rigo D1, codice 1); x possono beneficiare del credito d’imposta per le imposta pagate all’estero. Tali dividendi inoltre hanno scontato una ritenuta a titolo d’acconto del 12,50% calcolata, però sul 40% degli utili e al netto delle eventuali imposte applicate nello stato estero. RIPRODUZIONE VIETATA Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Informativa n. 28 - pagina 3 di 5 Il sig. Rossi detiene una partecipazione qualificata in una società francese ed ha percepito dalla stessa, nel corso del 2007, un dividendo pari a € 1.000,00. La tassazione del dividendo estero sarà quindi la seguente: Dividendo lordo € 1.000,00 Imposta estera (ad esempio aliquota del 15%) € 150,00 Ritenuta a titolo d’acconto (12,50%) dell’intermediario € 42,50 (*) ESEMPIO Dividendo netto € 807,50 (*) la ritenuta è stata così calcolata: dividendo netto frontiera x 40% x 12,50% = (1.000,00 – 150,00) x 40% x 12,50% = 42,50 Ai contribuenti percettori di tali redditi viene rilasciato il modello di certificazione degli utili. COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 In presenza di dividendi esteri derivanti da partecipazioni qualificate, la compilazione del modello 730 richiede una particolare attenzione e interessa oltre al quadro D, il rigo G4 della Sezione III del quadro G. Le modalità di compilazione dei quadri risultano così schematizzate: 40% o 100% 40% Nei limiti previsti Codice 1 Nei limiti previsti 2007 RIPRODUZIONE VIETATA Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Informativa n. 28 - pagina 4 di 5 2 PARTECIPAZIONE QUALIFICATA E ASSENZA DI INTERMDIARIO Qualora la distribuzione del dividendo non avvenga tramite intermediario (cioè il contribuente percepisca il dividendo direttamente dalla società estera) al soggetto percettore: x non sarà trattenuta la ritenuta a titolo d’acconto del 12,50% sul 40% del dividendo; x non sarà rilasciata alcuna certificazione degli utili. Il contribuente, tuttavia, dovrà indicare nel quadro D, rigo D1, codice 1, il 40% del dividendo percepito e potrà beneficiare del credito d’imposta per imposte pagate all’estero. 3 PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA E ASSENZA DI INTERMEDIARIO In questa ipotesi la Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E precisa che: “qualora l’utile di fonte estera sia stato percepito direttamente dal contribuente, cioè senza che l’intermediario residente abbia potuto applicare la ritenuta, il soggetto percettore sarà obbligato a riportare l’utile nella dichiarazione dei redditi ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva del 12,50%.” Nel modello 730 l’indicazione di detto reddito non è prevista per l’autoliquidazione della ritenuta, infatti, dovrà essere compilata la Sezione V del quadro RM, modello UNICO. Vanno infatti indicati in questa sezione le partecipazioni non qualificate di fonte estera (derivanti da Paesi a fiscalità ordinaria) corrisposte direttamente al contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi, ai sensi dell’art. 18, TUIR, sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura pari alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o dell’imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura. L’imposta sostitutiva sarà quindi applicata secondo l’aliquota del 12,50%, ovvero secondo la stessa misura che sarebbe stata applicata qualora nella loro riscossione fosse intervenuto un intermediario residente. Si ricorda che relativamente a tali redditi non è prevista la facoltà di opzione per la tassazione ordinaria né la possibilità di recupero del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. RIPRODUZIONE VIETATA Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Informativa n. 28 - pagina 5 di 5 In particolare nel rigo RM12 deve essere indicato: x colonna 1 la lettera corrispondente al tipo di reddito (in questo caso va riportata la lettera H); x colonna 2 il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto; x colonna 3 l’ammontare del reddito, al lordo delle eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto; x colonna 4 l’aliquota applicabile (12,50%); x colonna 5 l’imposta dovuta (va versata con codice tributo 1242). Si ricorda che la presentazione del quadro RM non preclude la possibilità di utilizzo del modello 730/2008). ATTENZIONE 4 Le istruzioni ministeriali precisano infatti che i contribuenti che presentano il Modello 730/2008 devono, altresì, presentare il quadro RM del Modello UNICO 2008 Persone fisiche se hanno percepito nel 2007 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana. PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA E PRESENZA DI INTERMEDIARIO Alle partecipazioni non qualificate derivanti dal possesso di titoli esteri si applica, lo stesso regime di tassazione previsto per le partecipazioni non qualificate di fonte italiana. In altre parole, i dividendi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,50% e non devono essere indicati in dichiarazione, salvo il caso di mancata applicazione della ritenuta da parte dell’intermediario (si veda quanto riportato nel punto precedente). Si ricorda, infine, che qualora il contribuente ottenga dall’autorità fiscale estera il recupero della differenza tra le imposte effettivamente subite sul dividendo estero e quelle previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, tale differenza deve essere assoggettata a tassazione applicando la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%. Tale tassazione potrà avvenire alternativamente: x direttamente da parte dell’intermediario che eroga il dividendo; x tramite autoliquidazione in sede di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente Un contribuente percepisce dalla società Danese Sandormen un dividendo lordo, derivante da una partecipazione non qualificata, pari a € 1.000,00. ESEMPIO Il dividendo è stato così tassato: Dividendo lordo € 1.000,00 Imposta estera (aliquota del 25%) € 250,00 Ritenuta a titolo d’imposta € 93,75 € 656,25 (12,50% su 750,00) Dividendo netto Poiché l’aliquota convenzionale Italia-Danimarca è pari al 15% e sul dividendo è stata applicata un’aliquota del 25% il contribuente potrà richiedere a rimborso la differenza tra quanto versato a titolo di imposta estera (€ 250,00) e quanto dovuto in base alle aliquote della Convenzione (€ 150,00). Su tale differenza (€ 100,00) dovrà però essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%. Il rimborso quindi effettivamente percepito sarà pari a: € 100,00 – € 12,50 = € 87,50 RIPRODUZIONE VIETATA Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161