Circolare CAF n. 28

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Circolare CAF n. 28
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Servizio INFORMATIVA 730
25 MARZO 2008
Informativa n. 28
UTILI E MODELLO 730/2008 (PARTE
SECONDA)
SOMMARIO
Nella presente informativa viene ripresa la trattazione
delle modalità di tassazione dei dividendi con
particolare riferimento agli utili derivanti da Paesi
esteri a fiscalistà ordinaria percepiti da soggetti privati.
EDITORIA FISCALE SEAC
Servizio
INFORMATIVA 730
Prot. 2600
INFORMATIVA N. 28
Settore:
IMPOSTE SUI REDDITI
Oggetto:
Riferimenti:
Utili e modello 730/2008 (parte seconda)
Modello 730/2008
DATA
25.03.2008
Nella presente informativa si riprende l’analisi della tassazione degli utili e dei proventi equiparati
affrontata nella precedente circolare.
In particolare, verrà trattato il regime di tassazione degli utili di fonte estera distribuiti da società
residenti in paesi a fiscalità ordinaria.
Si ricorda che sono definiti a fiscalità ordinaria i Paesi che non rientrano nella
cosiddetta “Black list”, ovvero gli Stati non inclusi nel D.M 21 novembre 2001.
ATTENZIONE
Il meccanismo di tassazione di detti dividendi si presenta complesso e articolato in funzione:
x
del tipo di partecipazione (qualificata e non qualificata – per quanto riguarda la soglia di
qualificazione si veda l’informativa del 20 marzo);
x
della presenza o meno di un intermediario residente che fa da tramite nella distribuzione tra
la società estera e il contribuente.
TASSAZIONE
DIVIDENDI
PERCEPITI DA SOGGETTI
PRIVATI
EROGATI DA SOGGETTI
RESIDENTI IN PAESI A REGIME
FISCALE ORDINARIO
PAESI CHE
NON RIENTRANO
NELLA BLACK LIST
In base alle condizioni sopra esposte la tassazione degli utili di fonte estera può essere così
schematizzata:
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PAESE A FISCALITÀ
ORDINARIA
partecipazione
QUALIFICATA
partecipazione NON
QUALIFICATA
2
3
4
SI
NO
NO
SI
INTERMEDIARIO
INTERMEDIARIO
INTERMEDIARIO
INTERMEDIARIO
NO CERTIFICAZIONE
UTILI
NO CERTIFICAZIONE
UTILI
1
SI CERTIFICAZIONE
UTILI
NO
CERTIFICAZIONE
UTILI
RITENUTA A TITOLO
D’ACCONTO DEL
12,50% (netto
frontiera)
NESSUNA
RITENUTA
NON deve essere
DICHIARATO
DEVE essere
DICHIARATO (quadro
RM – Modello UNICO)
DEVE essere DICHIARATO
(quadro D mod. 730)
CONCORRE PER IL 40% ALLA
FORMAZIONE DEL REDDITO
COMPLESSIVO
NON CONCORRE
ALLA FORMAZIONE
DEL REDDITO
COMPLESSIVO
IMPOSTA
SOSTITUTIVA
PARI A 12,50%
NO CREDITO
D’IMPOSTA
COMPETE CREDITO
D’IMPOSTA
PER IMPOSTE
ESTERE
1
RITENUTA A TITOLO
DI IMPOSTA DEL
12,50% (netto
frontiera)
NESSINA
RITENUTA
PER IMPOSTE
ESTERE
POSSIBILITÀ DI ISTANZA
PER IL RECPUERO
MAGGIORE IMPOSTA
ESTERA PAGATA
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA E PRESENZA DI INTERMEDIARIO
Qualora nel processo di distribuzione dei dividendi vi sia la presenza di un intermediario residente
e la partecipazione sia qualificata gli utili percepiti dal contribuente:
x
concorrono per il 40% alla formazione del reddito complessivo;
x
vanno indicati in dichiarazione dei redditi (quadro D, rigo D1, codice 1);
x
possono beneficiare del credito d’imposta per le imposta pagate all’estero.
Tali dividendi inoltre hanno scontato una ritenuta a titolo d’acconto del 12,50% calcolata, però
sul 40% degli utili e al netto delle eventuali imposte applicate nello stato estero.
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Informativa n. 28 - pagina 3 di 5
Il sig. Rossi detiene una partecipazione qualificata in una società francese ed ha percepito
dalla stessa, nel corso del 2007, un dividendo pari a € 1.000,00.
La tassazione del dividendo estero sarà quindi la seguente:
Dividendo lordo
€ 1.000,00
Imposta estera
(ad esempio aliquota del 15%)
€
150,00
Ritenuta a titolo d’acconto (12,50%) dell’intermediario
€
42,50 (*)
ESEMPIO
Dividendo netto
€
807,50
(*) la ritenuta è stata così calcolata: dividendo netto frontiera x 40% x 12,50% = (1.000,00 – 150,00) x 40% x
12,50% = 42,50
Ai contribuenti percettori di tali redditi viene rilasciato il modello di certificazione degli utili.
COMPILAZIONE DEL MODELLO 730
In presenza di dividendi esteri derivanti da partecipazioni qualificate, la compilazione del modello
730 richiede una particolare attenzione e interessa oltre al quadro D, il rigo G4 della Sezione III
del quadro G. Le modalità di compilazione dei quadri risultano così schematizzate:
40% o 100%
40%
Nei limiti previsti
Codice 1
Nei limiti previsti
2007
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2
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA E ASSENZA DI INTERMDIARIO
Qualora la distribuzione del dividendo non avvenga tramite intermediario (cioè il contribuente
percepisca il dividendo direttamente dalla società estera) al soggetto percettore:
x non sarà trattenuta la ritenuta a titolo d’acconto del 12,50% sul 40% del dividendo;
x non sarà rilasciata alcuna certificazione degli utili.
Il contribuente, tuttavia, dovrà indicare nel quadro D, rigo D1, codice 1, il 40% del dividendo
percepito e potrà beneficiare del credito d’imposta per imposte pagate all’estero.
3
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA E ASSENZA DI INTERMEDIARIO
In questa ipotesi la Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E precisa che:
“qualora l’utile di fonte estera sia stato percepito direttamente dal contribuente, cioè senza
che l’intermediario residente abbia potuto applicare la ritenuta, il soggetto percettore sarà
obbligato a riportare l’utile nella dichiarazione dei redditi ai fini dell’autoliquidazione
dell’imposta sostitutiva del 12,50%.”
Nel modello 730 l’indicazione di detto reddito non è prevista per l’autoliquidazione della ritenuta,
infatti, dovrà essere compilata la Sezione V del quadro RM, modello UNICO.
Vanno infatti indicati in questa sezione le partecipazioni non qualificate di fonte estera (derivanti da
Paesi a fiscalità ordinaria) corrisposte direttamente al contribuente senza l’intervento di
intermediari residenti.
Tali redditi, ai sensi dell’art. 18, TUIR, sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura pari alla
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o dell’imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della
stessa natura.
L’imposta sostitutiva sarà quindi applicata secondo l’aliquota del 12,50%, ovvero secondo la
stessa misura che sarebbe stata applicata qualora nella loro riscossione fosse intervenuto un
intermediario residente.
Si ricorda che relativamente a tali redditi non è prevista la facoltà di opzione per la tassazione
ordinaria né la possibilità di recupero del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
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In particolare nel rigo RM12 deve essere indicato:
x
colonna 1
la lettera corrispondente al tipo di reddito (in questo caso va riportata la lettera H);
x
colonna 2
il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
x
colonna 3
l’ammontare del reddito, al lordo delle eventuali ritenute subìte nello Stato
estero in cui il reddito è stato prodotto;
x
colonna 4
l’aliquota applicabile (12,50%);
x
colonna 5
l’imposta dovuta (va versata con codice tributo 1242).
Si ricorda che la presentazione del quadro RM non preclude la possibilità di utilizzo
del modello 730/2008).
ATTENZIONE
4
Le istruzioni ministeriali precisano infatti che i contribuenti che presentano il Modello
730/2008 devono, altresì, presentare il quadro RM del Modello UNICO 2008 Persone
fisiche se hanno percepito nel 2007 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano
state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana.
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA E PRESENZA DI INTERMEDIARIO
Alle partecipazioni non qualificate derivanti dal possesso di titoli esteri si applica, lo stesso
regime di tassazione previsto per le partecipazioni non qualificate di fonte italiana.
In altre parole, i dividendi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,50% e
non devono essere indicati in dichiarazione, salvo il caso di mancata applicazione della
ritenuta da parte dell’intermediario (si veda quanto riportato nel punto precedente).
Si ricorda, infine, che qualora il contribuente ottenga dall’autorità fiscale estera il recupero della
differenza tra le imposte effettivamente subite sul dividendo estero e quelle previste dalla
Convenzione contro le doppie imposizioni, tale differenza deve essere assoggettata a
tassazione applicando la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%.
Tale tassazione potrà avvenire alternativamente:
x direttamente da parte dell’intermediario che eroga il dividendo;
x
tramite autoliquidazione in sede di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente
Un contribuente percepisce dalla società Danese Sandormen un dividendo lordo, derivante
da una partecipazione non qualificata, pari a € 1.000,00.
ESEMPIO
Il dividendo è stato così tassato:
Dividendo lordo
€ 1.000,00
Imposta estera (aliquota del 25%)
€
250,00
Ritenuta a titolo d’imposta
€
93,75
€
656,25
(12,50% su 750,00)
Dividendo netto
Poiché l’aliquota convenzionale Italia-Danimarca è pari al 15% e sul dividendo è stata applicata
un’aliquota del 25% il contribuente potrà richiedere a rimborso la differenza tra quanto
versato a titolo di imposta estera (€ 250,00) e quanto dovuto in base alle aliquote della
Convenzione (€ 150,00).
Su tale differenza (€ 100,00) dovrà però essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%.
Il rimborso quindi effettivamente percepito sarà pari a: € 100,00 – € 12,50 = € 87,50
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