1. leganazionale dilettanti

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1. leganazionale dilettanti
Segreteria
Attività Agonistica
Amministrazione
Tesseramenti
tel. 011 5654670
tel. 011 5654671
tel. 011 5654672
tel. 011 5654673
fax 011 543031
fax 011 5654650
fax 011 5654674
fax 011 5654674
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NUMERO COMUNICATO 68
DATA COMUNICATO 22/04/2016
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
1.1. Segreteria L.N.D.
1.1.1. GRADUATORIA CORSO ALLENATORI UEFA B
Si trascrive – qui di seguito – la graduatoria del corso allenatori UEFA B in programma a Novara dal
2 Maggio al 18 Giugno 2016:
Data
prot
Cognome e Nome
Data di
Nascita
Calciatore
Punteggi per Titoli
Allenatore
Studio
Attestati
Totale
Punti
1.
09/4 GALLO PAOLO
20/02/1985
14,10
0
5
0
19,10
2.
05/4 LO RUSSO EUPLIO
18/04/1990
7,80
0
5
6
18,80
3.
13/4 MAIURI GIUSEPPE
23/11/1990
1,50
0
5
12
18,50
1
4.
15/4 STURNIOLO GIUSEPPE
07/08/1983
3,40
0
3
12
18,40
5.
06/4 MAIO CORRADO
31/03/1981
12,30
0
5
0
17,30
6.
08/4 MASOTTO MARCO
09/08/1981
12,80
0
3
0
15,80
7.
07/4 SICIGNANO ELIGIO
15/11/1990
3,80
0
5
6
14,80
8.
29/3 CETRO ANDREA
28/07/1980
2,80
0
5
11
13,80
9.
30/3 ROSSI GIULIO
14/08/1975
10,60
0
3
0
13,60
MOSCARDINI MALVICINO
10. 06/4
ALESSANDRO
17/11/1988
2,40
1
4
6
13,40
11. 04/4 SCARPINATO BENEDETTO
02/03/1980
13
0
0
0
13
12. 12/4 MILANESE FABRIZIO
26/07/1966
9,50
0
3
0
12,50
13. 14/4 BONALUMI MARCO
19/04/1969
9
0
3
0
12
14. 09/4 SETTI PAOLO
18/05/1962
2,80
0
6
3
11,80
15. 01/4 LA FALCE PAOLO
03/10/1966
7,80
0
3
0
10,80
16. 08/4 GUGLIELMOTTI UMBERTO
07/07/1989
6,70
0
4
0
10,70
17. 11/4 MANGIARACINA FILIPPO
07/06/1989
7,60
0
3
0
10,60
18. 30/3 PAPACCIO MAURO
05/06/1981
1,40
0
3
6
10,40
19. 05/4 RUSSO GIOVANNI
30/10/1992
0,70
0
3
6
9,70
20. 13/4 MANCIN RAIMONDO
17/07/1963
0
0
3
6
9
21. 05/4 ERBETTA FEDERICO
15/12/1988
0
0
3
6
9
22. 05/4 MASSA GIACOMO
23/05/1992
0
0
3
6
9
23. 05/4 AMICOSANTE IVAN
19/06/1992
0
0
3
6
9
24. 14/4 MARMO GABRIELE
06/06/1990
5,70
0
3
0
8,70
25. 21/3 SELVA RICCARDO
17/08/1987
3
0
5
0
8
26. 30/3 FASSONE GIACOMO
25/04/1992
3
0
5
0
8
27. 14/4 STAGNI ROBERTO
03/11/1973
7,40
0
0
0
7,40
28. 15/4 NIGRO MAURO
10/08/1980
4,40
0
3
0
7,40
29. 13/4 LUCCA ALESSANDRO ALBERTO
18/01/1982
4,40
0
3
0
7,40
30. 12/4 D’ANDREA LUCA
12/07/1991
2,20
0
5
0
7,20
31. 11/4 MORA DIEGO
15/05/1976
7
0
0
0
7
32. 07/4 CURCIO FRANCESCO
13/04/1974
6,40
0
0
0
6,40
33. 08/4 NORDINE HALLIL
15/09/1984
0,30
0
0
6
6,30
34. 13/4 PALETTI LUCA
30/12/1985
0
0
0
6
6
35. 15/4 PERRONE ROSARIO
21/05/1992
2,80
0
3
0
5,80
36. 11/4 ESPOSITO LUCA
06/09/1990
2,70
0
3
0
5,70
37. 01/4 SAVIO RICCARDO
16/11/1992
2,30
0
3
0
5,30
38. 05/4 CAROLI MARCO
25/08/1986
0
0
5
0
5
39. 05/4 TARALLO IVAN
10/04/1990
0
0
5
0
5
40. 09/4 MANCIN FRANCESCO
13/01/1983
1,80
0
3
0
4,80
41. 31/3 CHAVEZ UCHUARI NELSON JOSE 10/03/1988
0,30
0
4
0
4,30
2
42. 25/3 RINOTTI ALESSANDRO
29/08/1975
0
0
4
0
4
43. 25/3 ADUKU SAMUEL
25/08/1980
0
0
4
0
4
44. 05/4 CASERTA GIANCARLO
24/06/1982
0
0
4
0
4
45. 05/4 GALLI GABRIELE
13/11/1990
0
0
4
0
4
46. 08/4 GABASIO GIANLUCA
30/04/1991
0
0
4
0
4
47. 12/4 RONCAROLO SIMONE
13/03/1987
0,60
0
3
0
3,60
48. 12/4 TONDINI FEDERICO
04/12/1990
0,40
0
3
0
3,40
49. 04/4 PANEBIANCO FERDINANDO
31/07/1974
3,30
0
0
0
3,30
50. 15/4 GIAMBALVO ROBERTO
01/09/1986
0,10
0
3
0
3,10
51. 25/3 ERBETTA OTTAVIO
26/10/1956
0
0
3
0
3
52. 05/4 CACCURI VINCENZO
28/08/1964
0
0
3
0
3
53. 23/3 CAMPANELLO MICHELE
26/12/1965
0
0
3
0
3
54. 14/4 RANDAZZO ALESSANDRO
23/12/1991
0
0
3
0
3
55. 14/4 SARTU’ PILERIO
25/06/1986
1,20
0
0
0
1,20
56. 12/4 BELLAN GERARDO
17/06/1975
0,60
0
0
0
0,60
57. 22/3 ALBANESE MARCO
30/11/1982
0
0
0
0
0
58. 05/4 VESCOVI CRISTIAN
21/07/1973
0
0
0
0
0
59. 14/4 TROIANO ALESSANDRO
NON RESIDENTE IN REGIONE
60. 04/4 DESTRO PAOLO
NON RESIDENTE IN REGIONE
61. 08/4 DI FIORE LUCA ATTILA
NON RESIDENTE IN REGIONE
62. 06/4 ZAGO ALESSANDRO
NON RESIDENTE IN REGIONE
63. 24/3 ODDO ALESSANDRO
NON RESIDENTE IN REGIONE
64. 11/4 ANGARONI MATTEO
NON RESIDENTE IN REGIONE
65. 12/4 AIELLO ANTONIO
NON RESIDENTE IN REGIONE
66. 18/4 GULFO PAOLO ANTONIO
PERVENUTA OLTRE IL TERMINE
Gli aspiranti corsisti inseriti in graduatoria dal n. 1 al n. 50 dovranno presentarsi al pre - esame che
si terrà Venerdì 29 Aprile 2016, alle ore 15.00, presso il campo sportivo di Via D. Graziosi –
Granozzo con Monticello (NO).
2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
2.1. Tornei ratificati dal Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale
Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei
approvando i relativi regolamenti:
Torneo Nazionale “I Academy Cup Torino Indetto ed organizzato dalla
Football Club”
Società TORINO FC 1906
Categoria Esordienti 2° anno
3
Torneo Nazionale “II Academy Cup Torino Indetto ed organizzato dalla
Football Club”
Società TORINO FC 1906
Categoria Esordienti 2° anno
2.2. Segreteria S.G.S.
2.2.1. RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI FASCIA B
Si rende noto che Giovedì 28 Aprile 2016 la Rappresentativa Regionale Allievi Fascia B sosterrà un
raduno di selezione presso l’impianto sportivo di Via Cavagnolo, 12/19 – TORINO.
Per tale impegno sono convocati, alle ore 14.15, i seguenti giocatori nonché i componenti la
Commissione Tecnica:
ALPIGNANO
ATLETICO TORINO
VENARIA REALE
VICTORIA IVEST
1924 SUNO
VIANO MATTIA – DONEGA WILLIAM
VISAGGI KEVIN – TRUSSARDI ALESSIO – SORANNA
SIMONE
BODO LORENZO
BORGA ALESSIO – SHAKER MOHAMED – GIANBARRESI
GAVIN FRANCESCO
SEYE MUHAMED
MAZZUCCO MIRKO
GUIENNE ABDOUL RACHID
AIMASSO MATTIA – IERARDI FRANCESCO – GIGLIOTTI
FRANCESCO SAVERIO
CAPRA ANDREA
GIRAUDO SAMUELE – MORGANA ANDREA – GEMELLO
LUCA
USEI ALESSIO – VONO RICCARDO – BOUCHBIKA ZAKARIA
GANIO MEGO LUCA – TALLARIDA MATTIA – GEMELLO
CRISTIAN
IANNACONE LORENZO
D’AMBROSIO ANTONIO – OLLIO ALESSANDRO
PREZIOSO MARCO – BENINCASO ANDREA – MARTINO
IACOPO
DE MARINO DAVIDE – GALASSO ANDREA
CRISAFULLI ALESSANDRO – BUSSI EMANUELE –
MORANO MATTIA
LA MESTA DAVIDE
ONJEFU OWOCICHIO TEREN – GAVAZZI EL AMRANI SAID
LAVELLI FEDERICO
Selezionatore
Dirigente responsabile
LOMBARDI DIEGO
GIACHETTI EUDO
BORGOVERCELLI
CALCIO CHIERI 1955
CALTIGNAGA
CASALE
CHERASCHESE 1904
CHISOLA CALCIO
CITTA’ DI BAVENO
FOSSANO CALCIO
GOZZANO
IVREA BANCHETTE
JUNIOR BIELLESE LIBERTAS
LASCARIS
PRO SETTIMO & EUREKA
SPORTING CENISIA
VANCHIGLIA 1915
I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di
riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del
giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione.
Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la
motivazione della mancata presentazione.
Si ringrazia la Società POLISPORTIVA RIVER MOSSO per la disponibilità.
4
2.2.2. RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI
Si rende noto che Mercoledì 27 Aprile 2016 la Rappresentativa Regionale Giovanissimi disputerà
una gara amichevole con la società CALCIO CHIERI 1955 presso l’impianto sportivo (erba
artificiale) di via Occimiano, 17/A – TORINO.
Per tale impegno sono convocati, alle ore 14.15, i seguenti giocatori nonché i componenti la
Commissione Tecnica:
ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO
ALPIGNANO
BARCANOVA SALUS
CALCIO CHIERI 1955
PEDONA BORGO S.D.
1924 SUNO
AGYEI BONSU EDOARDO
CAPPELLAZZO MARCO
BARRELLA LORENZO
DEL BIANCO CRISTIANO – MAFFEO NICCOLÒ –
GIODICE LORENZO
BALISTRERI MARCO
MESSINA FILIPPO – VAGLIENTI TOMAS
RUFFINO JARNO
CAVALLOTTI DARIO – CUSENZA ALESSIO –
PEZZANITI MARCO ANTONIO
CIURLEO STEFANO – FRIZZI LORENZO –
SAGLIMBENI MATTIA
PALLARA CHRISTIAN
GALLI LUCA – LOPEZ MARLON – PICI KLAJDI
Selezionatore
Dirigente responsabile
IACOBELLIS GIOVANNI
MANTELLI GIOVANNI
CHISOLA CALCIO
JUNIOR BIELLESE LIBERTAS
IVREA BANCHETTE
LASCARIS
LUCENTO
I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di
riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del
giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione.
Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la
motivazione della mancata presentazione.
Si ringrazia la Società U.S.D. BARCANOVA SALUS per la disponibilità.
2.2.3. TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi
regolamenti:
Torneo Regionale “VI Memorial G. Bonora”
Indetto ed organizzato dalla
Società MIRAFIORI
Categoria Allievi B
5
3. RISULTATI
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – FINALI
REGIONALI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
BORGARO TORINESE 1965
NO.VE. CALCIO
GIRONE B - 2 Giornata - A
- CANELLI
- GIOVANILE CENTALLO 2006
2-2
2-0
LUCENTO
SPARTA NOVARA
- CHISOLA CALCIO
- CALCIO SETTIMO
2-1
0-4
5° MEMORIAL PIERO STRADELLA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE 1 - 2 Giornata - A
MATHI LANZESE
- CITTA DI BAVENO 1908
1-4
GIRONE 2 - 2 Giornata - A
JUNIOR BIELLESE LIBERTAS
GIRONE 3 - 2 Giornata - A
- AYGREVILLE CALCIO
6-1
VOLPIANO
- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
3-0
GIRONE 4 - 2 Giornata - A
CAVOUR
- POZZOMAINA
1-3
GIRONE 5 - 2 Giornata - A
LASCARIS
GIRONE 6 - 2 Giornata - A
- SAN GIACOMO CHIERI
2-4
PISCINESERIVA 1964
- VANCHIGLIA 1915
2-2
GIRONE 7 - 2 Giornata - A
PEDONA BORGO S.D.
- VALENZANA MADO SSD.AR.L.
4-1
GIRONE 8 - 2 Giornata - A
L.G. TRINO
- CASALE A.S.D.
4-4
4. GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, Boccalatte Sergio, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Vitiello Nicola, ha
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE - FINALI
REGIONALI
GARE DEL 20/ 4/2016
6
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 26/ 4/2016
RICOTTA NICOLO
(BORGARO TORINESE 1965)
Per recidiva in ammonizione II infr.
ROMEO CHRISTIAN
(BORGARO TORINESE 1965)
per recidiva in ammonizione II infr.
KINGIDILA NICAISE
(CHISOLA CALCIO)
Per recidiva in ammonizione II infr.
LUPARIA ALBERTO
(LUCENTO)
Per recidiva in ammonizione II infr.
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
BOLFA ALIN MADALIN
LAVANGA SIMONE
GENTA MANUEL
PALMISANI ENRICO
GENOVESI EMANUELE
(BORGARO TORINESE 1965)
BUSSO MARCO
(GIOVANILE CENTALLO 2006)
VELLECA CIRO
BELLINGHIERI CRISTIAN
DERVISHI MARIO
(LUCENTO)
CHIODO MATTIA
VAGNONE PIETRO
MONDO LORENZO
DEASTI FILIPPO
RIBECHINI RICCARDO
RIVA GOVERNANDA
SIMONE
ZAFFONTE SAMUELE
DAVIDOIU VLAD ANDREI
FRANZOSO ENRICO
(CALCIO SETTIMO)
(CANELLI)
(CANELLI)
(CHISOLA CALCIO)
(NO.VE. CALCIO)
(SPARTA NOVARA)
(BORGARO TORINESE 1965)
(CALCIO SETTIMO)
(CANELLI)
(CHISOLA CALCIO)
(CHISOLA CALCIO)
(LUCENTO)
(LUCENTO)
(SPARTA NOVARA)
(SPARTA NOVARA)
TORNEO STRADELLA -JUNIORES REG.
GARE DEL 20/ 4/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 LASCARIS
Per comportamento offensivo, per tutta la durata della gara, da parte di propri sostenitori nei confronti
dell'arbitro.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 5/2016
GRIFASI CALOGERO
(VANCHIGLIA 1915)
Al termine della gara offendeva gravemente l'arbitro.
7
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 20/ 5/2016
PASCAZIO VINCENZO
(VANCHIGLIA 1915)
Al termine della gara offendeva gravemente l'arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 6/ 5/2016
BELLA LORENZO
(LASCARIS)
Al termine della gara teneva comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro rivolgendogli gravi minacce.
DANIELE FRANCESCO
(VANCHIGLIA 1915)
Per aver rivolto all'arbitro gravi e triviali espressioni offensive, lesive dell'onorabilità.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
CANNATA FEDERICO
(AYGREVILLE CALCIO)
BENATTI FRANCESCO
(LASCARIS)
BOLAMPERTI TOMAS
(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
RUNDO LORENZO
(PISCINESERIVA 1964)
ALFIERI MARCO
(POZZOMAINA)
VITROTTI MASSIMILIANO
(VANCHIGLIA 1915)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
MAZZOCCHI EMANUELE
(AYGREVILLE CALCIO)
GULLO MATTIA
(L.G. TRINO)
OTTAVIS ANDREA
(L.G. TRINO)
BIASIO DAVIDE
(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
GALLI DANIELE
(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
SINIGAGLIA PATRIK
(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
MARTINI NICOLO
OLEARO NICOLO
ZAGNI FEDERICO
ROSSI ALBERTO
GENESI ALESSANDRO
SAMI YASSINE
BUREI GIOVANNI
LONGHI MARCO
ROTARIU FABIAN
GASTALDI CRISTIAN
SCARANTINO DAVID KEVIN
QUARANTA VOGLIOTTI
ANDREA
MULE GAETANO
DE ROSA ANGELO
DI TULLIO MARCO
TROTTA GABRIELE
GRILLO GIUSEPPE
(AYGREVILLE CALCIO)
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
GULLONE FEDERICO
DE LOZZO MARCO
STRANO MATTIA
ALESSI DENIS
ESPOSITO FILIPPO
KALAJA SELDI
ALIOTTA FRANCESCO
LICIARDI ANDREA
MORACE SIMONE
BADINA GIOELE
TALLONE MATTEO
(AYGREVILLE CALCIO)
MEIRANO WILLIAM
(POZZOMAINA)
LANCINI ANDREA
ALLARA LUCA
ALMOATACIM KHALID
DWOMOH JOSEPH
CHIODI FRANCESCO
(SAN GIACOMO CHIERI)
(CASALE A.S.D.)
(CAVOUR)
(CITTA DI BAVENO 1908)
(L.G. TRINO)
(L.G. TRINO)
(LASCARIS)
(LASCARIS)
(LASCARIS)
(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
(PEDONA BORGO S.D.)
(VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
(VANCHIGLIA 1915)
(VANCHIGLIA 1915)
(VOLPIANO)
8
(CASALE A.S.D.)
(CAVOUR)
(CITTA DI BAVENO 1908)
(L.G. TRINO)
(L.G. TRINO)
(LASCARIS)
(LASCARIS)
(MATHI LANZESE)
(PEDONA BORGO S.D.)
(PISCINESERIVA 1964)
(POZZOMAINA)
(SAN GIACOMO CHIERI)
(VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
(VANCHIGLIA 1915)
(VANCHIGLIA 1915)
(VOLPIANO)
Il Giudice Sportivo
(Boccalatte Sergio)
4.1.1. DELIBERE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL
COLLEGIO ARBITRALE)
… omissis…
VERTENZA: ALL. Federico GIAMPAOLO/S.C. VALLEE D’AOSTE SSD
ARBITRI SIGG. Pasquale GIAMPAGLIA e Sebastiano SCARFATO
Con ricorso del 29.05.2015 l’allenatore professionista di Seconda categoria Federico GIAMPAOLO
iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ha adito codesto Collegio affinché gli venisse
riconosciuto da parte della Società S.C. VALLEE D’AOSTE SSD il pagamento della somma
complessiva di € 9.476,28 relativa all’attività prestata nel corso della stagione sportiva 2014/15.
Nel ricorso il tecnico spiegava che la Società VALLEE D’AOSTE gli aveva affidato, quale allenatore
responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Serie D e
che, con scrittura privata del 07.08.2014, la medesima società si era impegnata a corrispondere al
ricorrente un compenso pari ad € 9.476,28 quale premio di tesseramento, suddiviso in nove ratei,
così come previsto dall’accordo economico allegato al ricorso e ritualmente depositato presso il
Dipartimento Interregionale dalla L.N.D. che, interrogato in merito, ha fatto pervenire, con nota del
03.12.2015, copia dell’accordo e della data di deposito.
Il Sig. GIAMPAOLO precisava che era stato esonerato una prima volta nel mese di ottobre 2014 e,
dopo essere rimasto a disposizione della società, era stato richiamato nel mese di febbraio 2015
per poi essere di nuovo esonerato a marzo 2015.
Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della S.C. VALLEE D’AOSTE SSD al
pagamento dell’intera somma dovuta, in forza dell’accordo economico sottoscritto fra le parti, pari
ad € 9.476,28, oltre agli interessi legali e al danno da svalutazione monetaria.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandate del 19.11.2015, provvedeva ad invitare
la Società S.C. VALLEE D’AOSTE SSD a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente,
eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. Le comunicazioni
inviate all’indirizzo depositato presso l’anagrafe federale venivano respinte al mittente.
Il Collegio esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla
documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la
domanda meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta dal ricorrente, infatti, offre ampio
e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità
dell’accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma richiesta.
PQM
accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società S.C. VALLEE D’AOSTE SSD di corrispondere al
Sig. Federico GIAMPAOLO la somma di € 9.476,28 a titolo di premio di tesseramento, oltre ad €
95,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 9.571,28
maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo
danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
9
VERTENZA: ALL. Andrea IULIANO/ASD BORGOMANERO
ARBITRI SIGG. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 4 giugno 2014 l’allenatore di base Andrea IULIANO regolarmente iscritto nei ruoli
del S.T. della FIGC assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società ASD
BORGOMANERO partecipante al Campionato LND girone A, ha chiesto a questo Collegio di far
obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 1500 per le rate di € 500 scadute in agosto, settembre
e ottobre 2014 a fronte di un premio di tesseramento di € 5000 e regolarmente depositato il 29-092014 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico asserisce di essersi dimesso con
comunicazione verbale in data 23-10-2014.
La ASD BORGOMANERO invitata da questo Collegio il giorno 4 gennaio 2016 con raccomanda
A/R nulla ha controdedotto.
Da un esame delle carte prodotte dall’allenatore risulta che il ricorso è meritevole di parziale
accoglimento.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore in quanto dimessosi il
23-10-2014 l’allenatore deve percepire la rata di settembre di € 500 più i 22 giorni del mese di
ottobre € 355 per un totale di € 855 e pertanto fa obbligo alla ASD BORGOMANERO di pagargli la
suddetta somma oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 4 per un totale di € 859.
Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo
danno economico, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
… omissis…
VERTENZA: ALL. Gerardo BOCHICCHIO/ASTI CALCIO FC srl
ARBITRI SIGG. Sebastiano SCARFATO e Ivano CORRADA
Con ricorso inviato in data 15/06/2015 l’allenatore dilettante UEFA B BOCHICCHIO Gerardo iscritto
nei ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con
l’ASTI Calcio Srl, in data 01/09/2014, un accordo economico per la conduzione della squadra
Juniores Nazionale, per la stagione sportiva 2014/2015.
Nel ricorso il detto allenatore ha precisato che nell’accordo economico di cui sopra, l’ASTI CALCIO
Srl si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00), nonché un
rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina
moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore ed il campo di
gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per
ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli e/o ufficiali.
Il Sig. BOCHICCHIO Gerardo prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra
Juniores Nazionale dell’Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/2015.
Inoltre, con il ricorso de quo l’allenatore predetto dichiarava di aver percepito solamente la somma
di euro 2.200,00 lamentando per la stagione in esame il mancato pagamento a saldo della somma
di euro 5.800,00
Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l’ASTI Calcio Srl a
fornire le proprie contro deduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
L’ASTI Calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del Sig. BOCHICCHIO Gerardo.
La LND Dip. Interregionale interrogata sul deposito dell’accordo economico, comunicava che lo
stesso non era stato depositato.
Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore BOCHICCHIO Gerardo
ha svolto la sua attività di allenatore della squadra Juniores Nazionale sino al termine della stagione
sportiva 2014/15, che l’ASTI calcio Srl nulla ha controdedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole
di parziale accoglimento, in quanto, per la stagione sportiva 2014/15, il massimale del premio di
10
tesseramento, fissato dalla L.N.D. per il Campionato Juniores Nazionale, era fissato in euro
3.000,00.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore BOCHICCHIO Gerardo e fa
obbligo alla società ASTI CALCIO srl di corrispondere allo stesso la somma di euro 800,00
(ottocento/00) relativa al saldo entro il limite massimo stabilito dalla L.N.D. oltre agli interessi legali
equitativamente calcolati pari ad euro 8,00 per un totale di euro 808,00
L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto, infine, per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del
relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Inoltre essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell’accordo sui massimali
previsti dalla LND, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di
competenza.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
… omissis…
VERTENZA: ALL. Loris DEL NEVO/ASTI CALCIO FC srl
ARBITRI SIGG. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI
Con ricorso inviato in data 18/06/2015, l’allenatore dilettanti UEFA B Del Nevo Loris, iscritto nei ruoli
del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con l’ASTI
CALCIO SRL, in data 01/09/2014, un accordo economico per la conduzione della squadra Allievi 98
per la stagione 2014/2015.
Nel ricorso, il detto allenatore ha precisato che nell’accordo economico di cui sopra, l’ASTI CALCIO
srl si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad euro 7.000,00 (settemila/00), nonché un
rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina
moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore ed il campo di
gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per
ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli e/o ufficiali.
Il Sig. DEL NEVO Loris prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra Allievi 98
dell’Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15.
Inoltre, con il ricorso de quo l’allenatore predetto lamentava, per la stagione in esame, ancora il
mancato pagamento della somma di euro 2.800,00.
Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l’ASTI calcio Srl a
fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
L’ASTI calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del sig. DEL NEVO Loris.
La LND – Dip. Interregionale interrogato sul deposito dell’accordo economico comunicava che lo
stesso non era stato depositato.
Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore DEL NEVO Loris ha si
svolto la sua attività di allenatore della squadra Allievi 98 dell’ASTI Calcio Srl sino al termine della
stagione sportiva 2014/15, che l’ASTI Calcio Srl nulla ha contro dedotto, ritiene però il ricorso
infondato e non meritevole di accoglimento, in quanto, per la stagione sportiva 2014/15, il
massimale del premio di tesseramento, fissato dalla LND, per il Campionato Allievi 98, equiparabile
alle “squadre minori” era fissato in euro 2.500,00.
PQM
Il Collegio Arbitrale rigetto il ricorso dell’allenatore DEL NEVO Loris; inoltre essendosi verificata
nella particolare fattispecie la violazione dell’accordo sui massimali previsti dalla LND, dispone la
trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
La presente delibera è inappellabile.
… omissis…
11
VERTENZA: ALL. Claudio STEVANELLA/U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI
ARBITRI SIGG. Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 8.06.2015 il Sig. Claudio STEVANELLA, nella sua qualità di allenatore iscritto nei
ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo costituito Collegio Arbitrale e esponeva di aver
prestato la propria opera di allenatore per la categoria Allievi 97 per la Società U.S.D. LUSERNA
SAN GIOVANNI, militante nel campionato “provinciali”, relativamente alla stagione 2013/14.
Nel ricorso spiegava che la resistente si impegnava a corrispondere all’allenatore, quale premio di
tesseramento annuale, € 6.000,00 pagabili in unica soluzione oppure, in alternativa, in n. 5 rate
ciascuna di € 1.200,00 con scadenza 30/09/13, 30/11/13, 31/01/14, 31/03/14 e 30/06/14, allegando
la copia dell’accordo economico datato 21/02/2013.
Il ricorrente precisava che a fine ottobre 2013 la U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI lo esonerava,
rimanendo a disposizione della società fino al 30/06/2014 e di aver percepito solamente € 450,00 in
tre rate da € 150,00.
Concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla U.S.D. LUSERNA SAN
GIOVANNI di provvedere al pagamento della somma di € 5.500,00 non ricevuti, oltre interessi
compensativi di mora e rivalutazione monetaria della somma stessa.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04/01/2016, provvedeva ad invitare
la società U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di
controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.
Il CR PIEMONTE V.A. LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data
15/01/2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l’accordo
economico tra le parti non era stato depositato, precisando che l’allenatore Claudio STEVANELLA,
nella stagione sportiva 2013/14 non risultava tesserato con alcuna società.
La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente.
Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute oltre la
documentazione allegata a sostegno dello stesso, dopo aver effettuato un ulteriore controllo sulla
posizione del ricorrente attraverso l’interrogazione dell’anagrafe federale, dalla quale è emerso che
l’ultimo tesseramento valido del sig. Claudio STEVANELLA risale alla stagione sportiva 2006/07,
ritenendo la domanda meritevole di parziale accoglimento, in quanto il massimale del premio
annuale stabilito per la categoria è pari ad € 2.500.
PQM
accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della società U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI
di corrispondere al sig. Claudio STEVANELLA, nella sua qualità, la somma di € 2.050,00 quale
premio di tesseramento dovutogli in forza dell’accordo economico prodotto, oltre ad € 14,00 quali
interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di € 2.064,00 maggiorato, al
tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in
difetto di prova dell’effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie, la violazione dell’accordo sui massimali
previsti dalla LND e dall’AIAC, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di
competenza.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
… omissis…
VERTENZA: ALL. Giovanni FRENNA/ASTI CALCIO FC srl
ARBITRI SIGG. Sebastiano SCARFATO e Geronimo CARDIA
Con ricorso inviato in data 22/06/2015 l’allenatore dilettanti UEFA B FRENNA Giovanni iscritto nei
ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con
12
l’ASTI CALCIO Srl, in data 17/12/2014, un accordo economico per la conduzione della squadra
Allievi Regionali, per la stagione 2014/2015.
Nel ricorso, il detto allenatore ha precisato che, nell’accordo economico di cui sopra l’ASTI calcio Srl
si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad Euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00),
nonché un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della
benzina moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore ed il
campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate,
per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli e/o ufficiali.
Il sig. FRENNA Giovanni prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra Allievi
Regionali dell’Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15.
Inoltre, con il ricorso de quo l’allenatore predetto dichiarava di aver ricevuto, per la stagione in
esame, solamente la somma di euro 450,00.
Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l’ASTI Calcio Srl a
fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
L’ ASTI Calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del Sig. FRENNA Giovanni.
Il Dipartimento Interregionale interrogato sul deposito dell’accordo economico, comunicava che lo
stesso non era stato depositato.
Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore FRENNA Giovanni ha
svolto la sua attività di allenatore della squadra Allievi Regionale dell’ASTI Calcio Srl sino al termine
della stagione sportiva 2014/15 che l’ASTI Calcio Srl nulla ha contro dedotto, ritiene il ricorso
fondato e meritevole di accoglimento.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore FRENNA Giovanni e fa obbligo alla società
ASTI Calcio Srl di corrispondere allo stesso la somma di euro 1.500 (millecinquecento/00), relativa
al saldo dell’accordo economico sottoscritto tra le parti, oltre agli interessi legali equitativamente
calcolati pari ad euro 15,00 per un totale di euro 1.515,00. L’importo complessivo verrà maggiorato,
al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto, infine, per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del
relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
VERTENZA: ALL. Luigi TONA/ASTI CALCIO FC srl
ARBITRI SIGG. Geronimo CARDIA e Sebastiano SCARFATO
Con ricorso inviato in data 24/06/2015 l’allenatore dilettante UEFA B Luigi Tona, iscritto nei ruoli del
Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 114347), adiva questo Collegio Arbitrale perché gli
venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.600,00 da parte della società
S.D. ASTI S.R.L. a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione
2014/2015.
Nel ricorso l’allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 1/09/2014, la Società S.D.
ASTI S.R.L., in persona del legale rappresentante Calogero Di Franco, si era impegnata a
corrispondergli per la stagione sportiva 2014/2015, per l’attività di Responsabile della squadra Allievi
B della Società, partecipante al Campionato di Serie D, girone A, la somma complessiva di Euro
3.600,00 da pagarsi in 9 rate di pari importo da settembre 2014 a maggio 2015 e di non aver
ricevuto il pagamento delle rate scadute da febbraio 2015 a maggio 2015.
Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la
stagione sportiva 2014/2015; (ii) copia delle attestazioni di pagamento delle rate da settembre 2014
a gennaio 2015.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04/01/2016, invitava ritualmente la
Società S.D. ASTI S.R.L. ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal
ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore
dell’allenatore Tona.
13
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 15/01/2016, chiedeva al Dipartimento
Interregionale L.N.D. di confermare o meno l’avvenuto deposito dell’accordo economico intercorso
tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo.
Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Interregionale L.N.D. inviava copia dell’elenco degli
accordi economici depositati presso la F.I.G.C. da cui risultava che l’accordo sottoscritto tra le parti
per la stagione 2014/2015 non era stato depositato, ma non viene inoltrata alcuna segnalazione agli
Organi Federali in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico per la conduzione della squadra in
questione non prevede tale obbligo.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la Società S.D. ASTI S.R.L.
osserva come al ricorrente vada riconosciuta la minor somma di Euro 1.000,00, in forza del
massimale per il Campionato Juniores Nazionale previsto per la stagione sportiva 2014/2015. Tale
massimale era pari a Euro 3.000,00 e non Euro 3.600,00 come erroneamente previsto dalle parti
nell’accordo economico sottoscritto.
Pertanto la richiesta dell’allenatore, al netto degli acconti ricevuti, dovrà essere riproporzionata a
Euro 1.000,00.
Il Collegio Arbitrale ritiene, di conseguenza, la domanda meritevole di parziale accoglimento
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della società S.D. ASTI
S.R.L. di corrispondere all’allenatore Luigi Tona la somma di Euro 1.000,00 a saldo delle sue
spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 11,00 per
interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 1.011,00L’importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturate sino
all’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del
relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
Si trasmettono gli atti della presente vertenza alla Procura Federale per la violazione dei massimali
contrattuali.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
VERTENZA: ALL. Rosario LO NANO/ASTI CALCIO FC srl
ARBITRI SIGG. Sebastiano SCARFATO e Geronimo CARDIA
Con ricorso depositato in data 10/07/2015 l’allenatore dilettante Uefa B LO NANO Rosario iscritto
nei ruoli del S.T. della FIGC ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con l’
ASTI Calcio srl, in data 20/08/2014, un accordo economico per la conduzione della squadra
Giovanissimi per la stagione sportiva 2014/2015.
Nel ricorso, il detto allenatore ha precisato che, nell’accordo economico di cui sopra l’ASTI Calcio
Srl si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), nonché un
rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina
moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore ed il campo di
gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per
ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli e/o ufficiali.
Il Sig. Lo Nano Rosario prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra
Giovanissimi dell’Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/2015.
Inoltre, con il ricorso de quo l’allenatore predetto dichiarava di aver ricevuto, per la stagione in
esame, solamente la somma di euro 2.000,00.
Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l’ASTI Calcio Srl a
fornire le proprie contro deduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
L’ASTI Calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del Sig. Lo Nano Rosario.
Il Dipartimento Interregionale interrogato sul deposito dell’accordo economico, comunicava che lo
stesso non era stato depositato.
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Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore LO NANO Rosario ha
svolto la sua attività di allenatore della squadra Giovanissimi dell’ASTI Calcio Srl sino al termine
della stagione sportiva 2014/15, che l’ ASTI Calcio Srl nulla ha controdedotto, ritiene il ricorso
fondato e meritevole di parziale accoglimento, in quanto, per la stagione sportiva 2014/15 il
massimale del premio di tesseramento, fissato dalla LND per il Campionato Giovanissimi “squadre
minori” era fissato in euro 2.500,00.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore LO NANO Rosario e fa obbligo
alla Società ASTI Calcio Srl di corrispondere allo stesso la somma di euro 500,00 (cinquecento/00)
relativa al saldo entro il limite massimo stabilito dalla LND, oltre agli interessi legali equitativamente
calcolati pari ad euro 5,00 per un totale di euro 505,00. L’importo complessivo verrà maggiorato, al
tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto, infine, per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del
relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell’accordo sui massimali
previsti dalla LND, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di
competenza.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato
entro e non oltre il 6 Maggio 2016
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 22 Aprile 2016
Il Segretario
(Emanuele F. Fadini)
Il Presidente
(Ermelindo Bacchetta)
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