1. leganazionale dilettanti
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Segreteria Attività Agonistica Amministrazione Tesseramenti tel. 011 5654670 tel. 011 5654671 tel. 011 5654672 tel. 011 5654673 fax 011 543031 fax 011 5654650 fax 011 5654674 fax 011 5654674 Via A. Volta, 3 - 10122 TORINO - C.P. 1317 www.lnd.it e.mail: [email protected] Posta elettronica certificata: [email protected] NUMERO COMUNICATO 68 DATA COMUNICATO 22/04/2016 STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 1.1. Segreteria L.N.D. 1.1.1. GRADUATORIA CORSO ALLENATORI UEFA B Si trascrive – qui di seguito – la graduatoria del corso allenatori UEFA B in programma a Novara dal 2 Maggio al 18 Giugno 2016: Data prot Cognome e Nome Data di Nascita Calciatore Punteggi per Titoli Allenatore Studio Attestati Totale Punti 1. 09/4 GALLO PAOLO 20/02/1985 14,10 0 5 0 19,10 2. 05/4 LO RUSSO EUPLIO 18/04/1990 7,80 0 5 6 18,80 3. 13/4 MAIURI GIUSEPPE 23/11/1990 1,50 0 5 12 18,50 1 4. 15/4 STURNIOLO GIUSEPPE 07/08/1983 3,40 0 3 12 18,40 5. 06/4 MAIO CORRADO 31/03/1981 12,30 0 5 0 17,30 6. 08/4 MASOTTO MARCO 09/08/1981 12,80 0 3 0 15,80 7. 07/4 SICIGNANO ELIGIO 15/11/1990 3,80 0 5 6 14,80 8. 29/3 CETRO ANDREA 28/07/1980 2,80 0 5 11 13,80 9. 30/3 ROSSI GIULIO 14/08/1975 10,60 0 3 0 13,60 MOSCARDINI MALVICINO 10. 06/4 ALESSANDRO 17/11/1988 2,40 1 4 6 13,40 11. 04/4 SCARPINATO BENEDETTO 02/03/1980 13 0 0 0 13 12. 12/4 MILANESE FABRIZIO 26/07/1966 9,50 0 3 0 12,50 13. 14/4 BONALUMI MARCO 19/04/1969 9 0 3 0 12 14. 09/4 SETTI PAOLO 18/05/1962 2,80 0 6 3 11,80 15. 01/4 LA FALCE PAOLO 03/10/1966 7,80 0 3 0 10,80 16. 08/4 GUGLIELMOTTI UMBERTO 07/07/1989 6,70 0 4 0 10,70 17. 11/4 MANGIARACINA FILIPPO 07/06/1989 7,60 0 3 0 10,60 18. 30/3 PAPACCIO MAURO 05/06/1981 1,40 0 3 6 10,40 19. 05/4 RUSSO GIOVANNI 30/10/1992 0,70 0 3 6 9,70 20. 13/4 MANCIN RAIMONDO 17/07/1963 0 0 3 6 9 21. 05/4 ERBETTA FEDERICO 15/12/1988 0 0 3 6 9 22. 05/4 MASSA GIACOMO 23/05/1992 0 0 3 6 9 23. 05/4 AMICOSANTE IVAN 19/06/1992 0 0 3 6 9 24. 14/4 MARMO GABRIELE 06/06/1990 5,70 0 3 0 8,70 25. 21/3 SELVA RICCARDO 17/08/1987 3 0 5 0 8 26. 30/3 FASSONE GIACOMO 25/04/1992 3 0 5 0 8 27. 14/4 STAGNI ROBERTO 03/11/1973 7,40 0 0 0 7,40 28. 15/4 NIGRO MAURO 10/08/1980 4,40 0 3 0 7,40 29. 13/4 LUCCA ALESSANDRO ALBERTO 18/01/1982 4,40 0 3 0 7,40 30. 12/4 D’ANDREA LUCA 12/07/1991 2,20 0 5 0 7,20 31. 11/4 MORA DIEGO 15/05/1976 7 0 0 0 7 32. 07/4 CURCIO FRANCESCO 13/04/1974 6,40 0 0 0 6,40 33. 08/4 NORDINE HALLIL 15/09/1984 0,30 0 0 6 6,30 34. 13/4 PALETTI LUCA 30/12/1985 0 0 0 6 6 35. 15/4 PERRONE ROSARIO 21/05/1992 2,80 0 3 0 5,80 36. 11/4 ESPOSITO LUCA 06/09/1990 2,70 0 3 0 5,70 37. 01/4 SAVIO RICCARDO 16/11/1992 2,30 0 3 0 5,30 38. 05/4 CAROLI MARCO 25/08/1986 0 0 5 0 5 39. 05/4 TARALLO IVAN 10/04/1990 0 0 5 0 5 40. 09/4 MANCIN FRANCESCO 13/01/1983 1,80 0 3 0 4,80 41. 31/3 CHAVEZ UCHUARI NELSON JOSE 10/03/1988 0,30 0 4 0 4,30 2 42. 25/3 RINOTTI ALESSANDRO 29/08/1975 0 0 4 0 4 43. 25/3 ADUKU SAMUEL 25/08/1980 0 0 4 0 4 44. 05/4 CASERTA GIANCARLO 24/06/1982 0 0 4 0 4 45. 05/4 GALLI GABRIELE 13/11/1990 0 0 4 0 4 46. 08/4 GABASIO GIANLUCA 30/04/1991 0 0 4 0 4 47. 12/4 RONCAROLO SIMONE 13/03/1987 0,60 0 3 0 3,60 48. 12/4 TONDINI FEDERICO 04/12/1990 0,40 0 3 0 3,40 49. 04/4 PANEBIANCO FERDINANDO 31/07/1974 3,30 0 0 0 3,30 50. 15/4 GIAMBALVO ROBERTO 01/09/1986 0,10 0 3 0 3,10 51. 25/3 ERBETTA OTTAVIO 26/10/1956 0 0 3 0 3 52. 05/4 CACCURI VINCENZO 28/08/1964 0 0 3 0 3 53. 23/3 CAMPANELLO MICHELE 26/12/1965 0 0 3 0 3 54. 14/4 RANDAZZO ALESSANDRO 23/12/1991 0 0 3 0 3 55. 14/4 SARTU’ PILERIO 25/06/1986 1,20 0 0 0 1,20 56. 12/4 BELLAN GERARDO 17/06/1975 0,60 0 0 0 0,60 57. 22/3 ALBANESE MARCO 30/11/1982 0 0 0 0 0 58. 05/4 VESCOVI CRISTIAN 21/07/1973 0 0 0 0 0 59. 14/4 TROIANO ALESSANDRO NON RESIDENTE IN REGIONE 60. 04/4 DESTRO PAOLO NON RESIDENTE IN REGIONE 61. 08/4 DI FIORE LUCA ATTILA NON RESIDENTE IN REGIONE 62. 06/4 ZAGO ALESSANDRO NON RESIDENTE IN REGIONE 63. 24/3 ODDO ALESSANDRO NON RESIDENTE IN REGIONE 64. 11/4 ANGARONI MATTEO NON RESIDENTE IN REGIONE 65. 12/4 AIELLO ANTONIO NON RESIDENTE IN REGIONE 66. 18/4 GULFO PAOLO ANTONIO PERVENUTA OLTRE IL TERMINE Gli aspiranti corsisti inseriti in graduatoria dal n. 1 al n. 50 dovranno presentarsi al pre - esame che si terrà Venerdì 29 Aprile 2016, alle ore 15.00, presso il campo sportivo di Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO). 2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 2.1. Tornei ratificati dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei approvando i relativi regolamenti: Torneo Nazionale “I Academy Cup Torino Indetto ed organizzato dalla Football Club” Società TORINO FC 1906 Categoria Esordienti 2° anno 3 Torneo Nazionale “II Academy Cup Torino Indetto ed organizzato dalla Football Club” Società TORINO FC 1906 Categoria Esordienti 2° anno 2.2. Segreteria S.G.S. 2.2.1. RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI FASCIA B Si rende noto che Giovedì 28 Aprile 2016 la Rappresentativa Regionale Allievi Fascia B sosterrà un raduno di selezione presso l’impianto sportivo di Via Cavagnolo, 12/19 – TORINO. Per tale impegno sono convocati, alle ore 14.15, i seguenti giocatori nonché i componenti la Commissione Tecnica: ALPIGNANO ATLETICO TORINO VENARIA REALE VICTORIA IVEST 1924 SUNO VIANO MATTIA – DONEGA WILLIAM VISAGGI KEVIN – TRUSSARDI ALESSIO – SORANNA SIMONE BODO LORENZO BORGA ALESSIO – SHAKER MOHAMED – GIANBARRESI GAVIN FRANCESCO SEYE MUHAMED MAZZUCCO MIRKO GUIENNE ABDOUL RACHID AIMASSO MATTIA – IERARDI FRANCESCO – GIGLIOTTI FRANCESCO SAVERIO CAPRA ANDREA GIRAUDO SAMUELE – MORGANA ANDREA – GEMELLO LUCA USEI ALESSIO – VONO RICCARDO – BOUCHBIKA ZAKARIA GANIO MEGO LUCA – TALLARIDA MATTIA – GEMELLO CRISTIAN IANNACONE LORENZO D’AMBROSIO ANTONIO – OLLIO ALESSANDRO PREZIOSO MARCO – BENINCASO ANDREA – MARTINO IACOPO DE MARINO DAVIDE – GALASSO ANDREA CRISAFULLI ALESSANDRO – BUSSI EMANUELE – MORANO MATTIA LA MESTA DAVIDE ONJEFU OWOCICHIO TEREN – GAVAZZI EL AMRANI SAID LAVELLI FEDERICO Selezionatore Dirigente responsabile LOMBARDI DIEGO GIACHETTI EUDO BORGOVERCELLI CALCIO CHIERI 1955 CALTIGNAGA CASALE CHERASCHESE 1904 CHISOLA CALCIO CITTA’ DI BAVENO FOSSANO CALCIO GOZZANO IVREA BANCHETTE JUNIOR BIELLESE LIBERTAS LASCARIS PRO SETTIMO & EUREKA SPORTING CENISIA VANCHIGLIA 1915 I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione. Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la motivazione della mancata presentazione. Si ringrazia la Società POLISPORTIVA RIVER MOSSO per la disponibilità. 4 2.2.2. RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI Si rende noto che Mercoledì 27 Aprile 2016 la Rappresentativa Regionale Giovanissimi disputerà una gara amichevole con la società CALCIO CHIERI 1955 presso l’impianto sportivo (erba artificiale) di via Occimiano, 17/A – TORINO. Per tale impegno sono convocati, alle ore 14.15, i seguenti giocatori nonché i componenti la Commissione Tecnica: ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO ALPIGNANO BARCANOVA SALUS CALCIO CHIERI 1955 PEDONA BORGO S.D. 1924 SUNO AGYEI BONSU EDOARDO CAPPELLAZZO MARCO BARRELLA LORENZO DEL BIANCO CRISTIANO – MAFFEO NICCOLÒ – GIODICE LORENZO BALISTRERI MARCO MESSINA FILIPPO – VAGLIENTI TOMAS RUFFINO JARNO CAVALLOTTI DARIO – CUSENZA ALESSIO – PEZZANITI MARCO ANTONIO CIURLEO STEFANO – FRIZZI LORENZO – SAGLIMBENI MATTIA PALLARA CHRISTIAN GALLI LUCA – LOPEZ MARLON – PICI KLAJDI Selezionatore Dirigente responsabile IACOBELLIS GIOVANNI MANTELLI GIOVANNI CHISOLA CALCIO JUNIOR BIELLESE LIBERTAS IVREA BANCHETTE LASCARIS LUCENTO I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione. Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la motivazione della mancata presentazione. Si ringrazia la Società U.S.D. BARCANOVA SALUS per la disponibilità. 2.2.3. TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi regolamenti: Torneo Regionale “VI Memorial G. Bonora” Indetto ed organizzato dalla Società MIRAFIORI Categoria Allievi B 5 3. RISULTATI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – FINALI REGIONALI RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2016 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 2 Giornata - A BORGARO TORINESE 1965 NO.VE. CALCIO GIRONE B - 2 Giornata - A - CANELLI - GIOVANILE CENTALLO 2006 2-2 2-0 LUCENTO SPARTA NOVARA - CHISOLA CALCIO - CALCIO SETTIMO 2-1 0-4 5° MEMORIAL PIERO STRADELLA RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2016 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE 1 - 2 Giornata - A MATHI LANZESE - CITTA DI BAVENO 1908 1-4 GIRONE 2 - 2 Giornata - A JUNIOR BIELLESE LIBERTAS GIRONE 3 - 2 Giornata - A - AYGREVILLE CALCIO 6-1 VOLPIANO - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO 3-0 GIRONE 4 - 2 Giornata - A CAVOUR - POZZOMAINA 1-3 GIRONE 5 - 2 Giornata - A LASCARIS GIRONE 6 - 2 Giornata - A - SAN GIACOMO CHIERI 2-4 PISCINESERIVA 1964 - VANCHIGLIA 1915 2-2 GIRONE 7 - 2 Giornata - A PEDONA BORGO S.D. - VALENZANA MADO SSD.AR.L. 4-1 GIRONE 8 - 2 Giornata - A L.G. TRINO - CASALE A.S.D. 4-4 4. GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo, Boccalatte Sergio, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Vitiello Nicola, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano. CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE - FINALI REGIONALI GARE DEL 20/ 4/2016 6 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 26/ 4/2016 RICOTTA NICOLO (BORGARO TORINESE 1965) Per recidiva in ammonizione II infr. ROMEO CHRISTIAN (BORGARO TORINESE 1965) per recidiva in ammonizione II infr. KINGIDILA NICAISE (CHISOLA CALCIO) Per recidiva in ammonizione II infr. LUPARIA ALBERTO (LUCENTO) Per recidiva in ammonizione II infr. AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA BOLFA ALIN MADALIN LAVANGA SIMONE GENTA MANUEL PALMISANI ENRICO GENOVESI EMANUELE (BORGARO TORINESE 1965) BUSSO MARCO (GIOVANILE CENTALLO 2006) VELLECA CIRO BELLINGHIERI CRISTIAN DERVISHI MARIO (LUCENTO) CHIODO MATTIA VAGNONE PIETRO MONDO LORENZO DEASTI FILIPPO RIBECHINI RICCARDO RIVA GOVERNANDA SIMONE ZAFFONTE SAMUELE DAVIDOIU VLAD ANDREI FRANZOSO ENRICO (CALCIO SETTIMO) (CANELLI) (CANELLI) (CHISOLA CALCIO) (NO.VE. CALCIO) (SPARTA NOVARA) (BORGARO TORINESE 1965) (CALCIO SETTIMO) (CANELLI) (CHISOLA CALCIO) (CHISOLA CALCIO) (LUCENTO) (LUCENTO) (SPARTA NOVARA) (SPARTA NOVARA) TORNEO STRADELLA -JUNIORES REG. GARE DEL 20/ 4/2016 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA Euro 50,00 LASCARIS Per comportamento offensivo, per tutta la durata della gara, da parte di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro. A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 5/2016 GRIFASI CALOGERO (VANCHIGLIA 1915) Al termine della gara offendeva gravemente l'arbitro. 7 A CARICO DI MASSAGGIATORI SQUALIFICA. FINO AL 20/ 5/2016 PASCAZIO VINCENZO (VANCHIGLIA 1915) Al termine della gara offendeva gravemente l'arbitro. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 6/ 5/2016 BELLA LORENZO (LASCARIS) Al termine della gara teneva comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro rivolgendogli gravi minacce. DANIELE FRANCESCO (VANCHIGLIA 1915) Per aver rivolto all'arbitro gravi e triviali espressioni offensive, lesive dell'onorabilità. SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E CANNATA FEDERICO (AYGREVILLE CALCIO) BENATTI FRANCESCO (LASCARIS) BOLAMPERTI TOMAS (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO) RUNDO LORENZO (PISCINESERIVA 1964) ALFIERI MARCO (POZZOMAINA) VITROTTI MASSIMILIANO (VANCHIGLIA 1915) A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR) MAZZOCCHI EMANUELE (AYGREVILLE CALCIO) GULLO MATTIA (L.G. TRINO) OTTAVIS ANDREA (L.G. TRINO) BIASIO DAVIDE (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO) GALLI DANIELE (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO) SINIGAGLIA PATRIK (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO) MARTINI NICOLO OLEARO NICOLO ZAGNI FEDERICO ROSSI ALBERTO GENESI ALESSANDRO SAMI YASSINE BUREI GIOVANNI LONGHI MARCO ROTARIU FABIAN GASTALDI CRISTIAN SCARANTINO DAVID KEVIN QUARANTA VOGLIOTTI ANDREA MULE GAETANO DE ROSA ANGELO DI TULLIO MARCO TROTTA GABRIELE GRILLO GIUSEPPE (AYGREVILLE CALCIO) AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA GULLONE FEDERICO DE LOZZO MARCO STRANO MATTIA ALESSI DENIS ESPOSITO FILIPPO KALAJA SELDI ALIOTTA FRANCESCO LICIARDI ANDREA MORACE SIMONE BADINA GIOELE TALLONE MATTEO (AYGREVILLE CALCIO) MEIRANO WILLIAM (POZZOMAINA) LANCINI ANDREA ALLARA LUCA ALMOATACIM KHALID DWOMOH JOSEPH CHIODI FRANCESCO (SAN GIACOMO CHIERI) (CASALE A.S.D.) (CAVOUR) (CITTA DI BAVENO 1908) (L.G. TRINO) (L.G. TRINO) (LASCARIS) (LASCARIS) (LASCARIS) (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO) (PEDONA BORGO S.D.) (VALENZANA MADO SSD.AR.L.) (VANCHIGLIA 1915) (VANCHIGLIA 1915) (VOLPIANO) 8 (CASALE A.S.D.) (CAVOUR) (CITTA DI BAVENO 1908) (L.G. TRINO) (L.G. TRINO) (LASCARIS) (LASCARIS) (MATHI LANZESE) (PEDONA BORGO S.D.) (PISCINESERIVA 1964) (POZZOMAINA) (SAN GIACOMO CHIERI) (VALENZANA MADO SSD.AR.L.) (VANCHIGLIA 1915) (VANCHIGLIA 1915) (VOLPIANO) Il Giudice Sportivo (Boccalatte Sergio) 4.1.1. DELIBERE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL COLLEGIO ARBITRALE) … omissis… VERTENZA: ALL. Federico GIAMPAOLO/S.C. VALLEE D’AOSTE SSD ARBITRI SIGG. Pasquale GIAMPAGLIA e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 29.05.2015 l’allenatore professionista di Seconda categoria Federico GIAMPAOLO iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ha adito codesto Collegio affinché gli venisse riconosciuto da parte della Società S.C. VALLEE D’AOSTE SSD il pagamento della somma complessiva di € 9.476,28 relativa all’attività prestata nel corso della stagione sportiva 2014/15. Nel ricorso il tecnico spiegava che la Società VALLEE D’AOSTE gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Serie D e che, con scrittura privata del 07.08.2014, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 9.476,28 quale premio di tesseramento, suddiviso in nove ratei, così come previsto dall’accordo economico allegato al ricorso e ritualmente depositato presso il Dipartimento Interregionale dalla L.N.D. che, interrogato in merito, ha fatto pervenire, con nota del 03.12.2015, copia dell’accordo e della data di deposito. Il Sig. GIAMPAOLO precisava che era stato esonerato una prima volta nel mese di ottobre 2014 e, dopo essere rimasto a disposizione della società, era stato richiamato nel mese di febbraio 2015 per poi essere di nuovo esonerato a marzo 2015. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della S.C. VALLEE D’AOSTE SSD al pagamento dell’intera somma dovuta, in forza dell’accordo economico sottoscritto fra le parti, pari ad € 9.476,28, oltre agli interessi legali e al danno da svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandate del 19.11.2015, provvedeva ad invitare la Società S.C. VALLEE D’AOSTE SSD a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. Le comunicazioni inviate all’indirizzo depositato presso l’anagrafe federale venivano respinte al mittente. Il Collegio esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta dal ricorrente, infatti, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell’accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma richiesta. PQM accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società S.C. VALLEE D’AOSTE SSD di corrispondere al Sig. Federico GIAMPAOLO la somma di € 9.476,28 a titolo di premio di tesseramento, oltre ad € 95,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 9.571,28 maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS. 9 VERTENZA: ALL. Andrea IULIANO/ASD BORGOMANERO ARBITRI SIGG. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 4 giugno 2014 l’allenatore di base Andrea IULIANO regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società ASD BORGOMANERO partecipante al Campionato LND girone A, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 1500 per le rate di € 500 scadute in agosto, settembre e ottobre 2014 a fronte di un premio di tesseramento di € 5000 e regolarmente depositato il 29-092014 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico asserisce di essersi dimesso con comunicazione verbale in data 23-10-2014. La ASD BORGOMANERO invitata da questo Collegio il giorno 4 gennaio 2016 con raccomanda A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall’allenatore risulta che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore in quanto dimessosi il 23-10-2014 l’allenatore deve percepire la rata di settembre di € 500 più i 22 giorni del mese di ottobre € 355 per un totale di € 855 e pertanto fa obbligo alla ASD BORGOMANERO di pagargli la suddetta somma oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 4 per un totale di € 859. Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS. … omissis… VERTENZA: ALL. Gerardo BOCHICCHIO/ASTI CALCIO FC srl ARBITRI SIGG. Sebastiano SCARFATO e Ivano CORRADA Con ricorso inviato in data 15/06/2015 l’allenatore dilettante UEFA B BOCHICCHIO Gerardo iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con l’ASTI Calcio Srl, in data 01/09/2014, un accordo economico per la conduzione della squadra Juniores Nazionale, per la stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso il detto allenatore ha precisato che nell’accordo economico di cui sopra, l’ASTI CALCIO Srl si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00), nonché un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore ed il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli e/o ufficiali. Il Sig. BOCHICCHIO Gerardo prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra Juniores Nazionale dell’Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/2015. Inoltre, con il ricorso de quo l’allenatore predetto dichiarava di aver percepito solamente la somma di euro 2.200,00 lamentando per la stagione in esame il mancato pagamento a saldo della somma di euro 5.800,00 Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l’ASTI Calcio Srl a fornire le proprie contro deduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. L’ASTI Calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del Sig. BOCHICCHIO Gerardo. La LND Dip. Interregionale interrogata sul deposito dell’accordo economico, comunicava che lo stesso non era stato depositato. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore BOCHICCHIO Gerardo ha svolto la sua attività di allenatore della squadra Juniores Nazionale sino al termine della stagione sportiva 2014/15, che l’ASTI calcio Srl nulla ha controdedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento, in quanto, per la stagione sportiva 2014/15, il massimale del premio di 10 tesseramento, fissato dalla L.N.D. per il Campionato Juniores Nazionale, era fissato in euro 3.000,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore BOCHICCHIO Gerardo e fa obbligo alla società ASTI CALCIO srl di corrispondere allo stesso la somma di euro 800,00 (ottocento/00) relativa al saldo entro il limite massimo stabilito dalla L.N.D. oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad euro 8,00 per un totale di euro 808,00 L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto, infine, per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Inoltre essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell’accordo sui massimali previsti dalla LND, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS. … omissis… VERTENZA: ALL. Loris DEL NEVO/ASTI CALCIO FC srl ARBITRI SIGG. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI Con ricorso inviato in data 18/06/2015, l’allenatore dilettanti UEFA B Del Nevo Loris, iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con l’ASTI CALCIO SRL, in data 01/09/2014, un accordo economico per la conduzione della squadra Allievi 98 per la stagione 2014/2015. Nel ricorso, il detto allenatore ha precisato che nell’accordo economico di cui sopra, l’ASTI CALCIO srl si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad euro 7.000,00 (settemila/00), nonché un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore ed il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli e/o ufficiali. Il Sig. DEL NEVO Loris prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra Allievi 98 dell’Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15. Inoltre, con il ricorso de quo l’allenatore predetto lamentava, per la stagione in esame, ancora il mancato pagamento della somma di euro 2.800,00. Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l’ASTI calcio Srl a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. L’ASTI calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del sig. DEL NEVO Loris. La LND – Dip. Interregionale interrogato sul deposito dell’accordo economico comunicava che lo stesso non era stato depositato. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore DEL NEVO Loris ha si svolto la sua attività di allenatore della squadra Allievi 98 dell’ASTI Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15, che l’ASTI Calcio Srl nulla ha contro dedotto, ritiene però il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento, in quanto, per la stagione sportiva 2014/15, il massimale del premio di tesseramento, fissato dalla LND, per il Campionato Allievi 98, equiparabile alle “squadre minori” era fissato in euro 2.500,00. PQM Il Collegio Arbitrale rigetto il ricorso dell’allenatore DEL NEVO Loris; inoltre essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell’accordo sui massimali previsti dalla LND, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La presente delibera è inappellabile. … omissis… 11 VERTENZA: ALL. Claudio STEVANELLA/U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI ARBITRI SIGG. Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 8.06.2015 il Sig. Claudio STEVANELLA, nella sua qualità di allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo costituito Collegio Arbitrale e esponeva di aver prestato la propria opera di allenatore per la categoria Allievi 97 per la Società U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI, militante nel campionato “provinciali”, relativamente alla stagione 2013/14. Nel ricorso spiegava che la resistente si impegnava a corrispondere all’allenatore, quale premio di tesseramento annuale, € 6.000,00 pagabili in unica soluzione oppure, in alternativa, in n. 5 rate ciascuna di € 1.200,00 con scadenza 30/09/13, 30/11/13, 31/01/14, 31/03/14 e 30/06/14, allegando la copia dell’accordo economico datato 21/02/2013. Il ricorrente precisava che a fine ottobre 2013 la U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI lo esonerava, rimanendo a disposizione della società fino al 30/06/2014 e di aver percepito solamente € 450,00 in tre rate da € 150,00. Concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI di provvedere al pagamento della somma di € 5.500,00 non ricevuti, oltre interessi compensativi di mora e rivalutazione monetaria della somma stessa. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04/01/2016, provvedeva ad invitare la società U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. Il CR PIEMONTE V.A. LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 15/01/2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l’accordo economico tra le parti non era stato depositato, precisando che l’allenatore Claudio STEVANELLA, nella stagione sportiva 2013/14 non risultava tesserato con alcuna società. La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso, dopo aver effettuato un ulteriore controllo sulla posizione del ricorrente attraverso l’interrogazione dell’anagrafe federale, dalla quale è emerso che l’ultimo tesseramento valido del sig. Claudio STEVANELLA risale alla stagione sportiva 2006/07, ritenendo la domanda meritevole di parziale accoglimento, in quanto il massimale del premio annuale stabilito per la categoria è pari ad € 2.500. PQM accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della società U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI di corrispondere al sig. Claudio STEVANELLA, nella sua qualità, la somma di € 2.050,00 quale premio di tesseramento dovutogli in forza dell’accordo economico prodotto, oltre ad € 14,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di € 2.064,00 maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell’effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie, la violazione dell’accordo sui massimali previsti dalla LND e dall’AIAC, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS. … omissis… VERTENZA: ALL. Giovanni FRENNA/ASTI CALCIO FC srl ARBITRI SIGG. Sebastiano SCARFATO e Geronimo CARDIA Con ricorso inviato in data 22/06/2015 l’allenatore dilettanti UEFA B FRENNA Giovanni iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con 12 l’ASTI CALCIO Srl, in data 17/12/2014, un accordo economico per la conduzione della squadra Allievi Regionali, per la stagione 2014/2015. Nel ricorso, il detto allenatore ha precisato che, nell’accordo economico di cui sopra l’ASTI calcio Srl si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad Euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00), nonché un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore ed il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli e/o ufficiali. Il sig. FRENNA Giovanni prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra Allievi Regionali dell’Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15. Inoltre, con il ricorso de quo l’allenatore predetto dichiarava di aver ricevuto, per la stagione in esame, solamente la somma di euro 450,00. Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l’ASTI Calcio Srl a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. L’ ASTI Calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del Sig. FRENNA Giovanni. Il Dipartimento Interregionale interrogato sul deposito dell’accordo economico, comunicava che lo stesso non era stato depositato. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore FRENNA Giovanni ha svolto la sua attività di allenatore della squadra Allievi Regionale dell’ASTI Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15 che l’ASTI Calcio Srl nulla ha contro dedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore FRENNA Giovanni e fa obbligo alla società ASTI Calcio Srl di corrispondere allo stesso la somma di euro 1.500 (millecinquecento/00), relativa al saldo dell’accordo economico sottoscritto tra le parti, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad euro 15,00 per un totale di euro 1.515,00. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto, infine, per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS. VERTENZA: ALL. Luigi TONA/ASTI CALCIO FC srl ARBITRI SIGG. Geronimo CARDIA e Sebastiano SCARFATO Con ricorso inviato in data 24/06/2015 l’allenatore dilettante UEFA B Luigi Tona, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 114347), adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.600,00 da parte della società S.D. ASTI S.R.L. a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015. Nel ricorso l’allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 1/09/2014, la Società S.D. ASTI S.R.L., in persona del legale rappresentante Calogero Di Franco, si era impegnata a corrispondergli per la stagione sportiva 2014/2015, per l’attività di Responsabile della squadra Allievi B della Società, partecipante al Campionato di Serie D, girone A, la somma complessiva di Euro 3.600,00 da pagarsi in 9 rate di pari importo da settembre 2014 a maggio 2015 e di non aver ricevuto il pagamento delle rate scadute da febbraio 2015 a maggio 2015. Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) copia delle attestazioni di pagamento delle rate da settembre 2014 a gennaio 2015. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04/01/2016, invitava ritualmente la Società S.D. ASTI S.R.L. ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell’allenatore Tona. 13 Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 15/01/2016, chiedeva al Dipartimento Interregionale L.N.D. di confermare o meno l’avvenuto deposito dell’accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Interregionale L.N.D. inviava copia dell’elenco degli accordi economici depositati presso la F.I.G.C. da cui risultava che l’accordo sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015 non era stato depositato, ma non viene inoltrata alcuna segnalazione agli Organi Federali in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico per la conduzione della squadra in questione non prevede tale obbligo. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la Società S.D. ASTI S.R.L. osserva come al ricorrente vada riconosciuta la minor somma di Euro 1.000,00, in forza del massimale per il Campionato Juniores Nazionale previsto per la stagione sportiva 2014/2015. Tale massimale era pari a Euro 3.000,00 e non Euro 3.600,00 come erroneamente previsto dalle parti nell’accordo economico sottoscritto. Pertanto la richiesta dell’allenatore, al netto degli acconti ricevuti, dovrà essere riproporzionata a Euro 1.000,00. Il Collegio Arbitrale ritiene, di conseguenza, la domanda meritevole di parziale accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della società S.D. ASTI S.R.L. di corrispondere all’allenatore Luigi Tona la somma di Euro 1.000,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 11,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 1.011,00L’importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturate sino all’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Si trasmettono gli atti della presente vertenza alla Procura Federale per la violazione dei massimali contrattuali. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS. VERTENZA: ALL. Rosario LO NANO/ASTI CALCIO FC srl ARBITRI SIGG. Sebastiano SCARFATO e Geronimo CARDIA Con ricorso depositato in data 10/07/2015 l’allenatore dilettante Uefa B LO NANO Rosario iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con l’ ASTI Calcio srl, in data 20/08/2014, un accordo economico per la conduzione della squadra Giovanissimi per la stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso, il detto allenatore ha precisato che, nell’accordo economico di cui sopra l’ASTI Calcio Srl si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), nonché un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore ed il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli e/o ufficiali. Il Sig. Lo Nano Rosario prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra Giovanissimi dell’Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/2015. Inoltre, con il ricorso de quo l’allenatore predetto dichiarava di aver ricevuto, per la stagione in esame, solamente la somma di euro 2.000,00. Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l’ASTI Calcio Srl a fornire le proprie contro deduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. L’ASTI Calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del Sig. Lo Nano Rosario. Il Dipartimento Interregionale interrogato sul deposito dell’accordo economico, comunicava che lo stesso non era stato depositato. 14 Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore LO NANO Rosario ha svolto la sua attività di allenatore della squadra Giovanissimi dell’ASTI Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15, che l’ ASTI Calcio Srl nulla ha controdedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento, in quanto, per la stagione sportiva 2014/15 il massimale del premio di tesseramento, fissato dalla LND per il Campionato Giovanissimi “squadre minori” era fissato in euro 2.500,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore LO NANO Rosario e fa obbligo alla Società ASTI Calcio Srl di corrispondere allo stesso la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) relativa al saldo entro il limite massimo stabilito dalla LND, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad euro 5,00 per un totale di euro 505,00. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto, infine, per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell’accordo sui massimali previsti dalla LND, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS. Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 6 Maggio 2016 Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 22 Aprile 2016 Il Segretario (Emanuele F. Fadini) Il Presidente (Ermelindo Bacchetta) 15