Regolamento del Parco e dell`area ex galoppatoio di Villa Erba in

Transcript

Regolamento del Parco e dell`area ex galoppatoio di Villa Erba in
COMUNE DI CERNOBBIO
PROVINCIA DI COMO
Regolamento del Parco
e dell’area ex galoppatoio di Villa Erba
in occasioni delle aperture al pubblico
in assenza di eventi.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28 APRILE 2015
1
INDICE
Art. 1 Obiettivi generali e finalità
Art. 2 Orari
Art. 3 Norme generali di rispetto dei luoghi
Art. 4 Norme specifiche per Parco di Villa Erba
Art. 5 Norme specifiche per area ex galoppatoio
Art. 6 Vigilanza
2
Art. 1 Obiettivi generali e finalità
Il Parco di Villa Erba e l’area dell’ex galoppatoio, in base agli accordi tra il Comune di Cernobbio e
la concessionaria Società Villa Erba, vengono aperti al pubblico secondo un calendario
comunicato mensilmente dal Comune di Cernobbio agli utenti, tramite appositi canali informativi, e
rappresenta una risorsa ambientale e culturale per il territorio non solo cernobbiese.
Il Parco di Villa Erba e l’area dell’ex galoppatoio di Villa Erba possono essere utilizzati per attività
ricreative, ludiche e sportive ed avendo rilevanza storica, culturale ed ambientale, è fatto obbligo
ai visitatori di usufruirne nel rispetto delle regole dei principi fissati nel presente Regolamento.
Art. 2 Orari
I giorni e gli orari di apertura delle aree verdi viene indicato in apposito avviso posto all’ingresso
delle medesime.
Art. 3 Norme generali di rispetto dei luoghi
E’ fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco e l’area dell’ex galoppatoio di mantenere una
condotta moralmente corretta, comunque consona all’ambiente e chiunque arrecherà danni dovrà
risarcirli.
Il libero uso da parte dei minori degli spazi è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva
responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come l’eventuale uso improprio degli
spazi, l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.
II comportamento del pubblico nell'area del Parco e nell’ex galoppatoio dovrà sempre improntarsi
al rispetto verso le persone e l'ambiente per cui:
· E’ fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che
intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offrono i luoghi.
· E' vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli,
inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
· E' vietato raccogliere, danneggiare, estirpare qualsiasi tipo di flora e calpestare le aiuole
fiorite
· E’ vietato l'ingresso all'area del Parco e all’ex galoppatoio ai venditori ambulanti non
autorizzati ed è vietata la questua sotto qualsiasi forma.
· E' fatto divieto di uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali, pertanto
è proibito entrare e circolare nelle aree con armi e strumenti di caccia, reti o altri attrezzi da
pesca, fatta esclusione per il torrente Breggia,
· E' vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato
· E' vietato utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate
e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili.
· E' altresì vietato danneggiare in alcun modo le suddette strutture ed attrezzature nonché
ogni tipo di manufatto all’interno delle aree verdi.
· E' proibita la balneazione
· E’ proibito introdursi nei luoghi interdetti all’accesso.
· E' vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive,
chioschi, tende da campeggio, sedie, sdraio, tavoli da campeggio;
· E' vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di
pericolo alla libera circolazione di altri cittadini.
· E' fatto divieto accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi,
mozziconi, od altri oggetti che possano provocare incendi.
3
·
·
·
E' vietato abbandonare o gettare nel Parco e nel galoppatoio, nonché nel lago o nel fiume
Breggia, rifiuti di ogni genere e tipo.
Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda
sonora
E' vietato al pubblico trattenersi nelle aree verdi dopo l'orario di chiusura.
Tutto ciò che non è espressamente vietato, anche in riferimento al vigente Regolamento di polizia
urbana, è ammesso.
Sono ammesse le seguenti attività, con i limiti sottoindicati:
· calpestare o distendersi nelle aree verdi, anche con plaid, purchè ciò non comporti rovina o
danno all’ambiente;
· suonare strumenti musicali o svolgere qualsiasi attività artistica, purchè ciò non comporti
danno o rovina all’ambiente e non sia di eccessivo disturbo agli altri visitatori;
All’entrata del Parco e del galoppatoio saranno essere collocate tabelle riassuntive che
consentano al visitatore di conoscere le principali regole cui attenersi nell’utilizzo degli spazi.
Art. 4 Norme specifiche per Parco di Villa Erba
L'accesso del pubblico al Parco di Villa Erba è disciplinato particolarmente dalla seguente
disciplina:
·
Nel Parco di Villa Erba è consentito l'ingresso ai soli pedoni.
·
I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e
possono accedere ai giardini anche con automobiline a pedale o biciclettine.
·
I cani o altri animali domestici potranno accedere se tenuti al guinzaglio e sotto la vigilanza
del proprietario che deve dimostrare di possedere gli attrezzi per la raccolta delle eventuali
deiezioni.
·
E’ vietato il gioco del pallone e simili.
·
E’ vietata l’attività di pic nic o bivacco.
Art. 5 Norme specifiche per area ex galoppatoio
L'accesso del pubblico all’ex galoppatoio è disciplinato particolarmente dalla seguente disciplina:
· La circolazione delle biciclette, nel galoppatoio, è consentita solamente sui viali e sui
sentieri.
· I cani o altri animali domestici potranno accedere se tenuti al guinzaglio e sotto la vigilanza
del proprietario che deve dimostrare di possedere gli attrezzi per la raccolta delle eventuali
deiezioni.
· Sono ammesse le attività ludiche, purchè non comportanti disturbo alla quiete o molestie
agli utenti.
· E’ consentito introdurre e consumare cibo e bevande purchè questo non comporti attività di
bivacco.
Art. 6 Vigilanza
L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti del Comune di Cernobbio
attinenti (come ad esempio il Regolamento di Polizia urbana) è affidata agli agenti di Polizia
locale, a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge nonché al personale
4
volontario individuato dal comune di Cernobbio, con i limiti specifici che operano per i volontari. Le
infrazioni alle disposizioni di cui al comma uno del presente articolo, contestate dagli agenti di
Polizia locale, a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge sono punite con le
sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme di legge nonché con le sanzioni che vengono
appositamente definite dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
5