dispensa geom. Meddi Vittorio - Collegio provinciale geometri Fermo
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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Il preambolo all’analisi del CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI mi è stato ispirato dall’abstract di presentazione di un convegno della Maggioli dal titolo “gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i decreti spending review e crescita”. La materia degli appalti pubblici è stata più che mai sottoposta, in questi ultimi tempi, a frenetici ed incessanti interventi normativi anticongiunturali, di contenimento della spesa pubblica e di contrasto alla corruzione. In poco più di nove mesi è stata oggetto di un centinaio di modifiche contenute in ben dodici provvedimenti di legge; I più recenti sulla spending review (D.L. 52/2012, D.L. 95/2012) e sulla crescita (D.L. 83/2012), accelerando vertiginosamente una patologia tanto da far temere la cura peggiore della malattia.. Metodo che rende difficile per chiunque mantenere un alto livello di aggiornamento condizione minima per l’espletamento del nostro lavoro di responsabilità, al riparo da inadempienze che ci esporrebbero ai rigori del giudice penale e/o civile. Rammento che il 1994 con la c.d. riforma Merloni legge 109, doveva essere l’anno “zero” della semplificazione attraverso la delegificazione, per dare certezze al sistema riducendo al minimo il campo delle interpretazioni. Poi l’anno zero è diventato il 2006 con il decreto legislativo n 163 del 12 aprile 2006 recante titolo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. In effetti con l’art. 256 vengono abrogati o confermata la abrogazione una selva di norme a partire dalla gloriosa legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato F, e regolamento di contabilità RD n 350 del 15 maggio 1895, primi provvedimenti in materia di opere pubbliche, caratterizzati da semplicità di lettura ed efficacia nel procedimento, ci hanno accompagnato per oltre un secolo 1865/1994. A dispetto dei provvedimenti odierni che non reggono neppure il tempo di una stagione, emanati più per rispondere ai molteplici variegati impulsi di una società intrinsecamente diversificata e tumultuosa. Di conseguenza la regolazione legislativa o, più in generale, la normazione che ci viene consegnata, è sempre più disordinata, sovrabbondante ed eccessiva. Il prof. Alfonso Celotto e il prof. Emanuele Conte, nella loro analisi per una rivista giuridica, La legge: dalle origini alla crisi, affermano in sintesi che la legge ha perduto il ruolo di guida del sistema che le spettava quale fonte primaria per eccellenza. Anche l’emanazione dei CODICI di settore che dovevano frenare la deriva dello eccessivo e contradditorio legiferare, è restato un “vano sogno” per i costanti decreti correttivi cui sono soggetti. Sono le ragioni che ci portano a constatare che la disciplina dei contratti pubblici si presenta ancora, nonostante sia trascorso un lustro dall’avvio della riforma un cantiere aperto, all’interno del quale districarsi è un’impresa. Ragioni per cui non può non segnalarsi come azione positiva quella della nostra Associazione Geometri Lavori Pubblici e Edilizia, di chiamare gli iscritti a confronti RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 1 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 formativi su queste tematiche, per raccogliere e valorizzare esperienze individuali come patrimonio di settore della Categoria. Sviluppando ulteriormente il sistema della formazione continua che la nostra Categoria ha scelto anni prima di essere resa obbligatoria dal DPR 7 agosto 2012 n 137, consapevoli della priorità dello studio e della ricerca quale strumento di evoluzione professionale individuale e collettivo di Categoria. In questa ottica il Collegio di FERMO con il programma odierno ha inteso porre l’attenzione su: Direzione dei Lavori; Contabilità pagamenti e regolare esecuzione; Riserve appaltatore. Per titoli i temi sembrano dire poco, tutt’altra cosa quando la professione ci chiama a dipanare le sfaccettature che assumo all’interno. A prescindere dal metodo le disposizioni oggi vigenti sono: 1. Decreto legislativo n 163 del 12 aprile 2006 smi CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI e FORNITURE; 2. DPR n 207 del 5 ottobre 2010 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. (entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione e quindi dal 9/06/2011). Come è noto i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera pubblica per la stazione appaltante sono: - Responsabile del procedimento; Responsabile dei lavori; Ufficio direzione lavori; Coordinatore della fase esecutiva; Collaudatore tecnico – amministrativo. DIRETTORE DEI LAVORI Preliminarmente ritengono utile un breve “excursus” sulle competenze del Geometra con riferimento all’attività dei lavori pubblici. In materia di opere pubbliche il Regolamento sulle competenze professionali R.D. n 274/1929 reca all’art. 16 sotto la lettera q) Mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d’importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici. L’eterno enigma sulla individuazione dei “problemi tecnici rilevanti”. Il punto del regolamento stabilisce che la nostra competenza in materia di opere pubbliche è RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 2 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 consentita nei Comuni che raggiungono una popolazione fino a diecimila abitanti sempre chè l’opera non sia d’importanza e non implichi la risoluzione di rilevanti problemi tecnici. La condizione sulla dimensione dei Comuni è dato numerico si escludono interpretazioni ma i valori inerenti “importanza dell’opera” e “rilevanza problemi tecnici “ non sono semplici da declinare. Una breve ricerca ha portato l’attenzione sulla Circolare della Regione Veneto n 1/1999 che reca tre parametri: - Ampiezza della superficie territoriale occupata; Morfologia del sistema insediativo; Valore economico dell’intervento. Valore che ricorre anche nel metodo di affidamento dei lavori i requisiti della modesta entità dell’opera sono in funzione del valore economico. Sappiamo che la definizione di opera modesta è più complessa e non dipende esclusivamente dal valore economico; Più dalle caratteristiche costruttive e di realizzazione che richiedono competenze specifiche. Le competenze del direttore dei lavori le possiamo quindi riassumere nel possesso delle conoscenze scientifiche e capacità di saper progettare l’opera da dirigere. La funzione del direttore dei lavori non deve essere quella del mero esecutore, ma avere le cognizioni necessarie di analisi e critica delle varie fasi dell’opera chiamato a dirigere nel suo complesso ed assicurare l’obiettivo primario della REGOLA D’ARTE in conformità al progetto e contratto. Un ruolo tipico per la nostra categoria che nell’espletamento soprattutto nei piccoli centri si è sempre distinta. La normativa di riferimento: - Decreto legislativo n 163 del 12 aprile 2006 art. 130 Direzione lavori 1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. 2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo 90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6; c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione. Compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori sono declinati dal RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 3 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Art. Art. Art. Art. Art. DPR n 207 del 5 ottobre 2010 Titolo III Esecuzione dei lavori Direzione lavori (artt. 147 – 169) 147. 148. 149. 150. 151. Capo I – II Ufficio della direzione dei lavori Direttore dei lavori Direttori operativi Ispettori di cantiere Sicurezza nei cantieri. CAPO II – Esecuzione dei lavori Sezione prima – Disposizioni preliminari Art. 152. Disposizioni e ordini di servizio Sezione seconda – Consegna dei lavori Art. 153. Giorno e termine per la consegna Art. 154. Processo verbale di consegna Art. 155. Differenze riscontrate all'atto della consegna Art. 156. Consegna di materiali da un esecutore ad un altro Art. 157. Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori Sezione terza - Esecuzione in senso stretto Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori Art. 160. Sospensione illegittima Art. 161. Variazioni ed addizioni al progetto approvato Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore Art. 163. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto Art. 164. Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore Art. 165. Sinistri alle persone e danni Art. 166. Danni cagionati da forza maggiore Art. 167. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali. Art. 168. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare Art. 169. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo Il CODICE con il combinato disposto degli articoli 90 e 130 stabilisce un ordine gerarchico di riferimento al quale le Amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi per l’affidamento dell’attività di direzione dei lavori: Art. 90 co. 1 lett. a) Uffici tecnici stazioni appaltanti; lett. b) Uffici consortili di progettazione e direzione lavori tra Enti; lett. c) Organismi di altre amministrazioni pubbliche amministrazioni; co. 6 Solo in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 4 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, previo accertamento e certificazione da parte del responsabile del procedimento è possibile ricorrere all’affidamento della direzione lavori secondo il seguente ordine: 1. Altre amministrazioni pubbliche previo intese o convenzioni ai sensi dell’art. 30 legge 267/2000 (riguardano gli accordi per uffici comuni tra Enti locali); 2. Progettista esterno incaricato a seguito accertamenti del RUP; 3. Altri soggetti scelti con procedure previste dal Codice per affidamento incarichi di progettazione. Sostanzialmente l’intento del legislatore che emerge è quello di mantenere all’interno dell’amministrazione le funzioni sia di progettazione che di direzione dei lavori mantenendo possibilmente in capo allo stesso soggetto le due fasi dell’opera. Per conferire il servizio all’esterno devono verificarsi diverse condizioni che sono: - Carenza di personale nell’amministrazione; Necessità di rispetto tempi di programmazione lavori; Complessità dell’opera o rilevanza architettonica o ambientale; Progetti integrali che richiedono pluralità di competenze (insieme di azioni che attraverso diversi settori punta ad un obiettivo di sviluppo unitario e coerente) Il richiamato art. 130 del Codice stabilisce al comma 1 che le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI costituito da direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. L’art. 147 del DPR 207/2010 correla il numero di assistenti alla dimensione tipologia e categoria dell’intervento, assegnando agli stessi le funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere . Ufficio della direzione dei lavori 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali. Pertanto le figure componenti l’ufficio di direzione lavori sono: 1. Direttore dei lavori; 2. Direttore operativo; 3. Ispettore di cantiere. Piccolo inciso, appare remota la possibilità che la nostra “modesta entità” possa richiedere la costituzione di un ufficio di direzione lavori con direttore operativo e ispettore di RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 5 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 cantiere, funzioni che per le piccole opere pubbliche vengono concentrate nell’unica figura del direttore dei lavori. Nelle opere complesse e c.d. d’importanza, è più probabile per noi entrare a far parte dell’ufficio di direzione dei lavori ricoprendo i due ruoli subordinati. Infatti quando l’ufficio di direzione dei lavori si avvale di collaborazioni, sussiste il vincolo di subordinazione tra direttore dei lavori ed il direttore operativo e ispettore di cantiere, gerarchia confermata dall’Autorità di Vigilanza con la deliberazione n. 243 del 12/07/2007. Il direttore dei lavori è il “dominus” della fase realizzativa dell’intervento, nell’ambito del quale rappresenta l’Amministrazione con funzioni e compiti che comportano l’esercizio dei poteri “autoritativi” nei confronti dell’appaltatore e di conseguenza assume la veste di agente della pubblica amministrazione, funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della medesima quale suo organo tecnico straordinario. Per tale ragione in termini di responsabilità il direttore dei lavori che opera per conto dell’amministrazione pubblica oltre alle ordinarie responsabilità civile sulla esecuzione dell’opera, è soggetto ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal suddetto status, può rendersi colpevole di delitti tipici contro la pubblica amministrazione: Abuso d’ufficio (art. 323 – 326 c.p.) e ancora più gravi quali: Peculato (art. 314 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (art. 318 - 319 c.p.). Inoltre è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. Tesi confermata dalla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 48 del 20/02/2007, che nel merito richiama la sentenza Cassazione Civile a sezioni unite del 23/03/2004 n 5781: In merito alle responsabilità del direttore dei lavori, quando sia libero professionista, sentenza della Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 23 marzo 2004, n. 5781, secondo cui: “…il direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di “agente”, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.” Tale assunto giustifica la segnalazione da parte dell’Autorità sia alla Procura della Corte dei Conti sia alla Procura della Repubblica, competenti per territorio (ex art. 4, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ora art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.). Recentemente la giurisprudenza Cassazione sez. unite sentenza 4463 del 25/02/2009 ha ribadito il ruolo del direttore lavori di ausiliare dell’amministrazione committente che ne assume la rappresentanza per la materia tecnica. L’art. 130 del decreto legislativo 163/2006 e più specificatamente gli articoli 147 e 148 del DPR 207/2010 definiscono il direttore dei lavori “organo monocratico”, condizione che permane anche quando viene costituito l’ufficio di direzione dei lavori composto da assistenti, in funzione della responsabilità di coordinamento e supervisione dell’attività di tutto l’ufficio. Il Regolamento approvato con DPR 207/2010 definisce in modo analitico le funzioni di tutti gli attori dell’ufficio di direzione dei lavori: RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 6 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Art. 149. Direttori operativi 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) direzione di lavorazioni specialistiche. Art. 150. Ispettori di cantiere 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l’assistenza alle prove di laboratorio; f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione. Il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici dispone dei compiti del direttore dei lavori con l’art. 148: Art. 148. Direttore dei lavori 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 7 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni. 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice. Utile ai fini operativi risulta il MANUALE PRATICO di Salvatore Lombardo e Giuseppe Mirabella: Direzione dei lavori e pratica amministrativa e contabile. Edito da Dario Flaccovio. Propongono 10 schede di sintesi delle 10 fasi della direzione lavori: SCHEDA 1 1. Fase precedente avvio procedure di affidamento lavori: accettazione incarico direttore lavori; Riferimento art. 106 co. 1 Regolamento: attestazione da rendere al RUP : a) Accessibilità aree e immobili interessati ai lavori, b) Assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; c) Realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori. Intanto sottolineo come il ruolo del direttore dei lavori è attivo prima della formazione del cantiere, con assunzione di responsabilità sulla complessiva realizzabilità dell’opera che potrebbe anche non avere progettato, per cui, mi ripeto, è necessaria la competenza per l’analisi e verifica delle tre fasi del progetto. Questa prima fase reca i motivi che hanno indotto il legislatore a fissare una sorta di ordine gerarchico tra i soggetti ai quali affidare l’incarico di direttore dei lavori, anteponendo il progettista. SCHEDA 2 2. Consegna lavori (rif. Regolamento artt. 153, 154, 155, 156 Codice art. 118) Previa autorizzazione del RUP fissa il giorno e luogo per la consegna dei lavori all’appaltatore, redige il verbale di consegna lavori in contraddittorio con l’appaltatore, deve avvenire dopo che il contratto è divenuto efficace. La consegna dei lavori, preceduta da apposita autorizzazione del RUP, può essere effettuata in via d’urgenza dopo che l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, c.d. consegna sotto le riserve di legge, nell’ambito della RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 8 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 quale possono essere fissate limitazioni. L’urgenza deve essere qualificata e non generica tale da potersi ritenere che il rinvio dell’intervento per l’approvazione del contratto comprometterebbe l’efficacia dell’intervento stesso (Corte dei Conti sez. contr. 23/01/1986 n 1625). L’urgenza deve scaturire da cause impreviste o imprevedibili (Determinazione Autorità n 9 del 2003). Avere carattere cogente tale da obbligare ed avere carattere obiettivo non deve essere originata da comportamento omissivo o negligente dell’amministrazione (Determina Autorità 2/2005). - - Nel corso della consegna lavori in contraddittorio verifica la corrispondenza dei lavori all’effettivo stato dei luoghi, sospendendo le operazioni e riferendo immediatamente al RUP eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, con la proposta dei provvedimenti da adottare. Dopo avere acquisito nuovo ordine dal RUP il D.L. procede alla consegna dei lavori devono sussistere le condizioni che per effetto delle differenze riscontrate i lavori non eseguibili non devono superare il quinto dell’importo netto di aggiudicazione e, naturalmente, la mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera. L’appaltatore deve procedere all’aggiornamento del programma ed ove intenda far valere pretese sulla base delle riscontrate difformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto, deve, a pena di decadenza, formulare le riserve sul verbale di consegna con modalità ed effetti di cui all’articolo 190. Nel caso di subentro di un appaltatore a un altro redige il verbale di consegna in contraddittorio per accertare la consistenza dei lavori eventualmente eseguiti, materiali giacenti, mezzi d’opera ecc. Verifica la regolarità di presentazione della denuncia agli Enti previdenziali e assicurativi, inclusa cassa edile competente per teritorio. SCHEDA 3 “ conduzione lavori” 3. Sospensione e Ripresa lavori. (rif. Regolamento art. 158, 159, 160). Nel caso di circostanze speciali temporanee che impediscano che i lavori procedano utilmente e a regola d’arte, il direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori indicando le ragioni. Rientrano nelle suddette circostanze, le avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Rientrano in queste casistiche le situazioni che - determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. Fuori dai suddetti casi, è il responsabile del procedimento che può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. Il verbale di sospensione redatto alla presenza dell’appaltatore o di un suo rappresentante, dura per il periodo in cui permangono le condizioni che lo hanno scaturito, deve recare le cause che lo hanno prodotto, la fase dei lavori e quelli che restano da realizzare, le cautele da adottare. Il verbale entro cinque giorni deve essere trasmesso al RUP. Effettua le visite in cantiere nel corso della sospensione dei lavori con intervalli che non possono superare i 90 giorni. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 9 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 - Redige, appena venute a cessare le cause della sospensione, verbale di ripresa dei lavori, firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa indica il nuovo termine contrattuale. SCHEDA 4 “Contabilità lavori” 4. Redazione atti contabili recanti i caratteri di atti pubblici (rif. Regolamento articoli 180, 181, 182, 185, 186, 188, 190, 194, 200, 214) - Redazione e firma dei documenti amministrativi l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni: contabili per a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) certificati di pagamento rate di acconto (la firma spetta al RUP) h) il conto finale e la relativa relazione. - Esplica nel registro di contabilità entro i successivi 15 giorni le deduzioni sulle eventuali riserve iscritte dall’appaltatore, importante il rispetto del termine temporale dei 15 pena decadenza; - Procede alla conferma o rettifica previo verifiche delle dichiarazioni degli incaricati. SCHEDA 5 “Accettazione materiali”. 5. Accettazione materiali e difetti di costruzione (rif. Regolamento art. 148, Codice artt. 134, 138 per le strutture L. 1086/71 e DPR 380/01). - Accettazione dei materiali con controllo qualitativo caratteristiche meccaniche e quantitativo sulle caratteristiche meccaniche; Dispone l’allontanamento dal cantiere dei materiali non accettati; Ha responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto; Redige lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e l’inventario dei materiali macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna in seguito a risoluzione del contratto. SCHEDA 6 6. Problematiche nella esecuzione dei lavori (rif. Regolamento artt. 148, 152, 164, 165, 38, 145 rif. Codice artt. 118, 240). RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 10 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 - - Verifica il possesso da parte dell’appaltatore della documentazione; Verifica la validità del programma di manutenzione con aggiornamento dei contenuti a lavori ultimati, riferendo al RUP in merito ad eventuali ritardi nell’andamento dei lavori; Provvede a segnalare al RUP eventuali inosservanze da parte dell’esecutore in materia di subappalto; Redige i verbali di constatazione riguardanti fatti ed il verbale di accertamento danni; Redige la relazione riservata sulle eventuali riserve avanzate dall’appaltatore e la trasmette al RUP per la eventuale applicazione dell’accordo bonario avvisando se le riserve sono superiori o uguali ai limiti del 10%; Redige la relazione per eventuali sinistri a persone o danni a cose; SCHEDA 7 7. Varianti ai lavori (rif. Codice art. 132, 240 rif. Regolamento artt. 161, 162, 163,). Dispone eventuali variazioni o addizioni al progetto previo approvazione della stazione appaltante; Ordina la rimessa in pristino a carico dell’appaltatore dei lavori eseguiti con varianti arbitrarie; Interviene nel contraddittorio proposto dal RUP per risolvere contestazioni tecniche con l’appaltatore; Propone al RUP nelle ipotesi previste dal Codice, eventuale perizia suppletiva e/o di variante entro il quinto dell’importo dell’appalto: Ove la variante superi detto importo l’esecutore entro 10 giorni dalla comunicazione del RUP deve far conoscere il proprio intendimento, avendo facoltà di rescindere il contratto. Redige eventuali verbali di concordamenti nuovi prezzi la cui approvazione spetta al RUP; E’ responsabile dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza delle disposizioni in materia di varianti ai lavori. SCHEDA 8 8. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità grave ritardo (rif. Codice artt. 136, 137, 138). Redige e trasmette al RUP la relazione sul comportamento dell’appaltatore per dimostrare il comportamento di grave inadempimento, irregolarità o ritardo con riferimento alle obbligazioni del contratto, tali da compromettere l’opera; A seguito della richiesta del RUP formula gli addebiti all’appaltatore assegnando allo stesso un termine di 15 giorni per le proprie controdeduzioni al RUP; Verifica in contraddittorio con l’appaltatore o in sua mancanza assistito da due testimoni, l’esito dell’intimazione data dal RUP, compila processo verbale da trasmettere al RUP; Nel caso di ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie; Anche in questo caso, scaduto il termine assegnato, verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 11 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 - mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Qualora l’inadempimento permanga, su proposta del RUP la stazione appaltante delibera la risoluzione del contratto. Cura, spirato il preavviso di 20 giorni dato dal RUP lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna in seguito alla risoluzione del contratto. SCHEDA 9 9. Ultimazione lavori (rif. Regolamento artt. 10, 199, 200). Redige il certificato di ultimazione lavori; Indica al RUP l’eventuale entità delle penali nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; Redige il conto finale e la relazione di accompagnamento che riporta: a) i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. SCHEDA 10 10. Collaudo lavori (rif. Codice art. 141 rif. Regolamento art. 237) Redige attraverso il certificato di regolare esecuzione per lavori di importo sino a 500.000 € e per eventuale scelta del soggetto appaltante assume la veste di collaudatore per lavori di importo superiore ma non eccedente il milione di euro. Ai sensi dell’art. 151 del Codice, Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 12 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Per quanto concerne i rapporti tra RUP e direttore dei lavori, il Regolamento vigente introduce una distinzione che non era presente nella norma precedente: Il responsabile del procedimento impartisce le istruzioni al direttore dei lavori non più con “ordine di servizio”, ma attraverso “disposizione di servizio”; mentre, entrambi, impartiscono le istruzioni all’appaltatore attraverso: “l’ordine di servizio”. Si tratta di una distinzione opportuna, in quanto contribuisce a chiarire che tra responsabile del procedimento e direttore dei lavori non c’è alcun rapporto gerarchico, nel senso che il secondo non deve attenersi agli “ordini” del primo. Ed infatti le due diverse figure professionali assumono, in fase di esecuzione dei lavori, funzioni e compiti ben distinti tra di loro: al Direttore dei lavori spetta la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori (art. 148, comma 2 del Regolamento, già art. 124 comma 2 del d.P.R. n. 554/1999). Mentre al responsabile del procedimento, nella fase di esecuzione dei lavori, spettano tutta una serie di compiti (delineati per lo più dagli articoli 9 e 10 del Regolamento), che possono riassumersi come un’attività di vigilanza sul contratto, finalizzata a verificare che i lavori siano eseguiti nel rispetto dei termini e tempi contrattuali e di legge. Egli, in ogni caso, non esercita alcuna ingerenza diretta sull’esecuzione dei lavori, ne risponde in alcun modo se gli stessi lavori non sono eseguiti a regola d’arte. E’ evidente, dunque, come tra responsabile del procedimento e direttore dei lavori non possa e non debba parlarsi di subordinazione gerarchica, quanto, piuttosto, di cooperazione, senza che ciò implichi interferenza tra le rispettive competenze. Diverse analisi effettuate hanno evidenziato che le responsabilità del direttore dei lavori si possono sintetizzare nell’elenco che segue: a) l’esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell’organo competente dell’amministrazione; b) maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti all’appaltatore; c) esecuzione di un’opera senza concessione edilizia (nei casi in cui è richiesta) o in violazione delle distanze legali; d) tenuta disordinata e non tempestiva del registro di contabilità ed omissione della iscrizione nello stesso delle proprie controdeduzioni alle riserve formulate dall’appaltatore; e) ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore; f) mancata iniziativa per l’applicazione della penale in caso di ritardo colpevole dell’impresa nell’ultimazione dei lavori; g) prescrizioni date all’appaltatore al di fuori dei patti contrattuali che abbiano ad effetto prestazioni non previste o comunque esorbitanti dal contratto; h) omessa o inesatta attestazione di cui all’art. 71, co. 1, reg., preliminare all’avvio della procedura di gara, concernente l’accessibilità delle aree, l’assenza di impedimenti alla realizzazione dell’opera e l’eseguibilità del progetto da appaltare. (elenco dalla pubblicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Generale per la Difesa Suolo Progetto Operativo Difesa Suolo Il Direttore lavori) RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 13 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Doveri di collaborazione appaltatore D.L. sono stati ribaditi dalla sentenza della cassazione 22 maggio 1998 n 5112; La Pubblica Amministrazione incorre in responsabilità quando, non prestando la doverosa collaborazione all’appaltatore per la riuscita dell’opera medesima, trascuri – come nel caso - di rimediare tempestivamente agli ostacoli che provocano ingiustificate difficoltà nell’esecuzione dei lavori a danno dell’appaltatore. Tra le obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto vi è infatti quella gravante sul committente di assicurare all’appaltatore, fin dall’inizio del rapporto, e per tutta la durata di questo, la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro affidatogli, così che all’inadempimento di tale obbligo corrisponde la responsabilità per i maggiori oneri eventualmente sopportati dall’Impresa. L’appaltatore non è un mero esecutore materiale delle disposizioni della direzione lavori, ma un esecutore altamente qualificato sia per l’elevato grado di specializzazione tecnica che l’attività che esercita richiede, sia perché presupposto perché egli possa essere titolare del contratto è il possesso da parte dello stesso di rilevanti requisiti di idoneità tecnica. In tale sua veste di esecutore qualificato, l’appaltatore è tenuto a segnalare all’amministrazione qualsiasi fatto idoneo a determinare vizi all’opera e che egli possa rilevare con la media diligenza professionale richiesta all’imprenditore del suo ramo di attività. Tali conclusioni discendono dal principio civilistico secondo cui nell’adempimento dell’obbligazione è richiesta la diligenza professionale rapportata alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, co. 2, cod. civ.), sicché l’obbligato (nel nostro caso l’appaltatore) ha l’obbligo giuridico di rilevare e segnalare alla controparte qualsiasi circostanza idonea a compromettere il risultato pattuito (la corretta esecuzione dell’opera). APPALTI A CORPO E APPALTI A MISURA. Il Titolo VI della legge 20 Marzo 1865, n. 2248/ All. F disciplinava gli appalti a corpo e a misura rispettivamente agli art. 326 e 329. Entrambi sono stati abrogati dall'art. 256 D.lgs. 12.04.2006, n. 163 con decorrenza dal 01.07.2006. Per quanto riguarda l'Allegato F, esso è forse uno dei primi riferimenti normativi che disciplina le opere pubbliche nel nostro ordinamento da cui si è originata una lunga evoluzione legislativa che oggi trova compiuta descrizione nel codice dei contratti pubblici. L'art. 326 stabiliva che i contratti erano lo strumento principale per l'esecuzione di un dato lavoro pubblico e il prezzo veniva regolato a corpo o a misura. Veniva altresì specificato che per le opere a corpo, il prezzo convenuto era fisso ed invariabile e non poteva essere modificato. Per le opere a misura, invece, la somma prevista nel contratto poteva variare, in base alla qualità effettiva dell’opera eseguita. Il seguente art. 329 disciplinava la possibilità che in un medesimo contratto potevano essere comprese sia opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 14 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Il Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo 163/2006 al Capo III Sezione I – Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente all’art. 53 fissa tipologie e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il dispositivo stabilisce al co. 1: i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti d’appalto o di concessione. Il co. 4 novellato dal Decreto Legislativo n 113/2007, dispone che i contratti di appalto sono stipulati a “corpo” con possibilità per le stazioni appaltanti di stipulare a “misura” i contratti di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti relativi manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e quelle di consolidamento dei terreni. Rispetto alle disposizioni previgenti che davano ampia facoltà di scelta alla stazione appaltante, nell’intento di fermare l’emorragia dei costi delle opere pubbliche, auspica una inversione di tendenza privilegiando la tipologia del contratto a “corpo” con prezzo fisso e invariabile dell’opera, limitando l’opzione del contratto a “misura” alle opere di valore modesto ed a quei lavori che per caratteristiche, presentano oggettive difficoltà di valutazione preventiva che possa mantenere condizione “fissa e invariabile” . Manutenzione, restauro e scavi archeologici opere in sotterraneo, opere in fondazione e consolidamento dei terreni sono categorie di opere che statisticamente nel corso della realizzazione hanno margini di variazione. La conferma deriva dal fatto che le variazioni entro il limite del 10% delle suddette lavorazioni, non sono considerate varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 132 del Codice. Motivo per cui non si conciliano con la tipologia del contratto a “corpo” la cui caratteristica è quella della invariabilità del prezzo convenuto sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione. Continua e distingue il co. 4 Per le prestazioni a “misura”, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per questa tipologia di contratto il Capitolato fissa prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. La differenza fra i due tipi di contratto viene sottolineata nel lodo arbitrale di Napoli del 22 giugno 2000, secondo il quale “nel contratto d’appalto stipulato a corpo, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’ opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato; viceversa nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità soltanto al termine dei lavori, sommando le componenti dell’’opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato”. Altra differenza riguarda il metodo di contabilità che, per l’appalto a “corpo” non si basa sulla misurazione delle quantità di lavorazioni eseguite. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 15 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 La invariabilità del prezzo vale a precise condizioni, infatti non può costituire, strumento per trasformare l’appalto in una scommessa o in un contratto aleatorio, né tantomeno in un espediente per ottenere a spese dell’appaltatore l’esecuzione di opere pubbliche a costi inferiori a quelli effettivi, ma è consentito ed ammissibile, in via di principio, soltanto se ed in quanto sia possibile procedere preventivamente alla precisa determinazione dell’opera, quando cioè la possibilità di calcolare e misurare, precisamente tutte le categorie di lavoro richieste, consente di forfettizzare il corrispettivo globale. La Giurisprudenza ha chiarito che sull'impresa non possono gravare oneri correlati a difficoltà che siano insorte nel corso del rapporto e che siano al di fuori di ogni previsione originaria. Nel merito con apposita delibera l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ha espressamente affermato: Il concetto di immodificabilità del prezzo a “corpo” non è per assoluto e inderogabile, trovando il limite nella corrispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche, entrambi forniti dalla stazione appaltante sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e le proprie stime economiche e si è apprestato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire. Posizione sostenuta da parte della suprema Corte di cassazione la quale, in riferimento alla intangibilità del prezzo, ha affermato che il contratto di appalto ha carattere bilaterale, oneroso, ma non aleatorio, nel senso che l’appaltatore ha diritto al corrispettivo per le opere eseguite ma non per quelle non eseguite, la cui determinazione è rimessa al giudice secondo i criteri fissati dall’art. 1657 del codice civile. Il prezzo, quindi, non può essere intangibile ma deve essere defalcato dalle opere rimaste ineseguite. La predeterminazione del sinallagma (nesso di reciprocità) contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o di lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta da parte dell’appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l’appaltatore. Verificandosi una simile evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio assunto con l’offerta “a corpo” fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo “a corpo”, non assolvendo più quest’ultimo alla sua naturale funzione”. Il Collegio ritiene, quindi, che il rischio che l’appaltatore assume nell’appalto “a corpo” non può estendersi illimitatamente in violazione dei presupposti che sovrintendono all’equilibrio sinallagmatico del rapporto, soprattutto in presenza di gravi carenze del progetto esecutivo. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 16 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Lodo Roma 25/01/2010 n. 8/2010 d.lgs 163/06 Articoli 53 - Codici 53.1.3 Nell’appalto a corpo l’appaltatore sopporta infatti il rischio delle quantità rispetto al prezzo pattuito, ma nell’ambito (e non potrebbe essere diversamente) di quanto disegnato e progettato, senza che ciò legittimi la trasformazione dell’appalto in un contratto aleatorio, né escluda che competano all’appaltatore compensi per i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui non imputabili. La pattuizione di immodificabilità del prezzo in cui l’appaltatore assume, sulla base del progetto a base di gara, il carico dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che concorrono alla realizzazione dell’opera, e la contemporanea necessità di non sovvertire l’equilibrio del sinallagma contrattuale, accentuano l’ineludibile necessità di un adeguato approfondimento del progetto esecutivo ad un livello tale da definire in modo compiuto l’opera da realizzare, al fine di garantire la possibilità di individuare le singole parti dell’opera ed assicurare la pedissequa rispondenza della medesima agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche. Ove viene meno il sinallagma contrattuale, in termini civilistici la questione si inquadra nell'errore, quale vizio della volontà, nel quale è stato indotto l'appaltatore e che lo legittima a richiedere l'annullamento del contratto ed il risarcimento del danno. A seguito del diniego dell'amministrazione di sanare il proprio errore con il riconoscimento del maggiore importo corrispondente alle maggiori quantità, l'appaltatore dovrebbe rivolgersi al Tribunale competente per chiedere: a. l'annullamento del contratto per errore; b. il risarcimento del danno (verosimilmente corrispondente all'importo delle maggiori quantità), ai sensi dell'art. 1338 cod. civ.. Secondo tale disposizione, la parte (nella specie, l'amministrazione) che, dovendo conoscere, con la diligenza professionale necessaria, l'esistenza di una causa di invalidità, non ne ha dato notizia all'altra parte (nella specie, l'appaltatore) è tenuta a risarcirla del danno da essa subito, per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Nel caso concreto, il danno, salve ulteriori voci che eventualmente l'appaltatore potrà individuare, corrisponde all'importo delle maggiori quantità eseguite rispetto al computo metrico, in ragione del fatto che, qualora non vi fosse stato l'errore, l'appaltatore avrebbe assunto il contratto a condizioni diverse, comunque remunerative delle effettive quantità da eseguire. La controversia da parte dell’esecutore dovrebbe, perciò, essere fondata sui seguenti punti: 1. dimostrazione dell'errore dell'amministrazione; 2. dimostrazione che l'entità dell'errore è notevole, e perciò tale che l'amministrazione, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare; 3. dimostrazione che l'impresa ha fatto affidamento sulla correttezza del progetto , senza sua colpa, visto che, per i brevi tempi fissati per la presentazione dell'offerta, non era in condizione di poterlo riconoscere (ciò anche perché era indotta a fare affidamento sulla correttezza della progettazione, per effetto delle Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 22 norme cogenti che vincolano in tal senso l'ente appaltante). Nel corso del giudizio, l'impresa deve proseguire nell'esecuzione dei lavori, visto che l'annullamento del contratto è una pronuncia costitutiva e può aver luogo, perciò, soltanto a seguito di provvedimento giurisdizionale. Prima di dar luogo all'azione giurisdizionale, che si prescrive in cinque anni dalla scoperta dell'errore, è necessaria la formulazione di riserva negli atti contabili e, soprattutto, l'attivazione del procedimento RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 17 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 finalizzato all'accordo bonario (art. 240 Codice) , i cui tempi, e connessi pareri necessari, possono condurre l'amministrazione ad una più meditata riflessione, circa la fondatezza del diritto dell'impresa. CONTABILITA’ DEI LAVORI ATTI CONTABILI ATTI PUBBLICI. La contabilità dei lavori è il complesso di operazioni che effettua l’ufficio di direzione dei lavori nella esecuzione delle opere pubbliche. La disciplina è dettata dal Titolo IX del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, DPR 207/2010 art. 181 Elenco dei documenti amministrativi e contabili. Le disposizioni vigenti frutto di un travaglio in atto oramai da oltre dieci anni, nello specifico, nulla innovano rispetto al contenuto del CAPO III Sezione II Documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, RD 25 maggio 1895 n 350, art. 38 Elenco dei documenti amministrativi e contabili. E’ quanto emerge dal quadro sinottico che segue tra i due provvedimenti assunti a distanza di oltre un secolo: R.D. 25/05/1895 n 350 Art. 38 Elenco dei documenti amministrativi e contabili Manuale direttore lavori a b Giornale lavori Libretti misure lavori e provviste c d Liste settimanali Registro contabilità e Sommario registro contabilità f g Stati avanzamento lavori h Certificati pagamento rate acconto Registro pagamenti i Conto finale l DPR 05/10/2010 n 207 Art. 181 Elenco dei documenti amministrativi e contabili a b c d e f g Giornale lavori Libretti misure lavorazioni e provviste Liste settimanali Registro contabilità Sommario registro contabilità Stati avanzamento lavori Certificati pagamento rate acconto h Conto finale I documenti recano le medesime caratteristiche R.D. 25/05/1895 n 350 Art. 40 giornale lavori Sul luogo dei lavori l'assistente designato dal direttore tiene un giornale (mod. 2), su cui nota in ciascun giorno, od almeno in ogni settimana, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono i lavori, la specie ed il numero degli operai, non che i mezzi d'opera impiegati dall'impresa. Inoltre vi fa menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori, o che possono influire sui medesi mi; inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni, e quelle altre particolarità che possono essere utili. Il direttore, almeno ogni 10 giorni, e se non sta sui lavori, in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza del le annotazioni su questo giornale, vi aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che crede opportune, e vi appone, colla data, la sua firma di seguito immediatamente all'ultima annotazione dell'assistente. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI DPR 05/10/2010 n 207 Art. 182 giornale lavori 1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili. 3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le 18 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. Art. 42 libretti di misura lavori e provviste La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si noteranno sul libretto delle misure, modello n. 3. Nella colonna indicazione dei lavori si enuncierà succintamente: Art. 183 libretto misure lavorazioni e provviste 4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente. 1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni; d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. 1° il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione, che sta nel contratto; 2° la parte di lavoro eseguita, ed il posto. La colonna delle annotazioni conterrà: 1° le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso; 2° le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. 2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria. 3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. Art. 51 note settimanali somministrazioni Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore, ai termini di contratto, saranno notate dall'assistente incaricato su un libretto di tasca (modello n. 3) per essere poi iscritte in apposita lista settimanale, secondo i modelli numeri 5 e 6. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali dovranno essere specificati i lavori eseguiti con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Si faranno liste separate da ciascun assistente, RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI Art. 187 liste settimanali somministrazioni 1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista 19 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 che abbia la sorveglianza dei lavori: e queste liste potranno essere distinte secondo la speciale natura delle forniture, quando queste abbiano una certa importanza. separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. 2. Ai fini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 179, comma 1, secondo periodo, e per il relativo inserimento in contabilità le apposite disposizioni di cui all'articolo 192. Art. 52 registro di contabilità I notamenti dei lavori e delle somministrazioni saranno per ogni impresa trascritti dai libretti in apposito registro, le cui pagine dovranno essere preventivamente numerate e firmate dall'ingegnere capo e dall'appaltatore. Art. 188 registro di contabilità 2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui all'articolo 189. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato. L'iscrizione delle partite, come delle memorie relative alle opere eseguite, deve essere fatta rigorosamente in ordine cronologico. L'ingegnere capo, sulla proposta del direttore, può prescrivere, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavori, come scavazioni, muratura, infissi e simili, purché le iscrizioni si facciano in ciascun foglio con rigoroso ordine cronologico. Il registro sarà tenuto dal direttore, o, per eccezione, sotto la sua responsabilità, dall'ufficiale da lui designato. 3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato. 4. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro. I lavori di edifizi e di altre opere d'arte di grande importanza potranno avere uno speciale registro separato. Art. 56 sommario del registro Ciascuna partita sarà riportata in apposito sommario (modello n. 8), classificandola, secondo il rispettivo articolo di elenco o di perizia, in altrettante caselle. Art. 193 sommario registro di contabilità 3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità. Le caselle del sommario saranno chiuse, tirandone le somme, ad ogni emissione di certificato di pagamento. Art. 58 stato avanzamento lavori RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 1. Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. 2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Ogni casella sarà composta di due colonne: l'una per la quantità, l'altra pei corrispondenti importi; in testa delle quali sarà rispettivamente espresso il titolo del lavoro o del materiale, il numero dell'articolo, l'unità di misura delle quantità, ed il prezzo. Questo sommario non occorre, quando le inserzioni nel registro siano fatte per ordine di articoli di lavori. A giustificazione di ogni certificato pel pagamento di rate in acconto, l'ingegnere capo unirà uno stato di avanza mento dei lavori, redatto dal direttore, giusta il modello n. 9; nel quale saranno riassunti tutti i lavori e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora, ed al quale sarà 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore. Art. 194 stato avanzamento lavori 1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita 20 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 unita copia degli elenchi dei nuovi prezzi, indicando il decreto che li approvò, ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22. una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 163. 2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 193. Lo stato d'avanzamento dovrà essere ricavato dal registro di contabilità. Quando per cause eccezionali, debitamente giustificate e riconosciute dall'ispettore, non si sia potuto firmare in tempo il registro di contabilità e purché siano in regola e firmati dall'impresa i libretti delle misure, potrà lo stato d'avanzamento essere redatto, sotto la responsabilità del direttore, in base a misure ed a computi provvisori. 3. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. Tale circostanza dovrà risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. Art. 57 certificato pagamento rate Quando per l'ammontare dei lavori si deve fare luogo al pagamento di una rata di acconto ai termini delle condizioni di appalto, l'ingegnere capo rilascierà, nel più breve tempo possibile, sotto la propria responsabilità, apposito certificato, redatto secondo il modello n. 2 annesso al regolamento sul servizio del genio civile, approvato con regio decreto del 13 dicembre 1894, n. 568. Art. 195 certificato pagamento rate acconto Esso sarà inviato al Ministero, in originale, debitamente bollato, ed in due copie; per l'emissione del mandato. Art. 63 conto finale lavori L'uffiziale, che ha la direzione dei lavori, ne compila in seguito, entro quel termine che sarà stabilito nel capitolato speciale, il conto finale, valendosi del mod. n. 9, che serve per lo stato di avanzamento dei lavori. Nel trasmettere il conto finale all'ingegnere capo, il direttore unirà i documenti relativi agli stabili occupati per l'opera, e che avrà prodotto l'appaltatore, qualora ne abbia l'obbligo per contratto, a termini dell'art. 359 della legge sui lavori pubblici, nonché tutti i documenti in appoggio del conto medesimo. Per le opere d'arte, nelle quali occorsero durante i lavori variazioni al tipo approvato, il direttore iscriverà le variazioni stesse sui disegni del progetto, quando sia possibile, o formerà nuovi disegni in iscala e quotati. Il direttore accompagnerà il conto finale con una relazione, in cui saranno indicate le vicende alle quali la esecuzione dell'opera andò soggetta, e segnatamente: a) gli atti di consegna e riconsegna dei mezzi d'opera, delle aree e delle cave, concessi in uso all'impresa; RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. 2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità. Art. 200 conto finale lavori 1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. 2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: a) i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una 21 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 b) le variazioni apportate al progetto approvato; c) i prezzi non compresi nel contratto, determinati durante i lavori, a norma dei precedenti articoli 21 e 22; d) gli ordini e le disposizioni date, e l'esito ottenutone; e) il progressivo andamento e sviluppo dei lavori; f) le sospensioni, le interruzioni ed i ritardi nei lavori, e le loro cause; g) le disgrazie di persone, i danni ed avarie, colle loro cause; h) i processi verbali di verificazione di fatti relativi ai lavori; relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. i) le controversie e le domande presentate dall'appaltatore, colla proposta ragionata della risoluzione; l) infine tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, soggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare la collaudazione. Sulla natura degli atti contabili, l’art. 13 del Codice dei contratti pubblici, fa salvi particolari contratti in materia di difesa e sicurezza, i c.d. appalti segretati e alcune fasi dei procedimenti, elencati espressamente dal Codice stesso, per l’accesso agli atti fa riferimento alla disciplina della legge 7 agosto 1990 n 241 s.m.i. Dalla lettura dell’art. 13 decreto legislativo 163/2006 e dal combinato disposto degli articoli 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso) e 24 (Esclusione dal diritto di accesso) della legge 241/90 si deduce in modo inequivocabile che gli atti contabili dei lavori sono atti di rilevanza pubblicistica suscettibili di accesso. Tesi che trova conferma nella giurisprudenza si cita tra le altre: TAR Roma, Sezione I - Sentenza 09/08/2010 n. 30467 d.lgs 163/06 Articoli 13 che afferma: Deve ritenersi illegittimo il silenzio serbato dalla p.a. sull’istanza di accesso agli atti inerenti ad una procedura di appalto di lavori avanzata dalla società subappaltatrice (contratto principale e relativi allegati; capitolato speciale e relativi allegati; atto aggiuntivo e relativi allegati; analisi dei prezzi, elenco prezzi e computo metrico, di contratto e di atto aggiuntivo; contabilità dei lavori; verbali di consegna, ultimazione, sospensione, ripresa, collaudo), essendo insorta controversia sui corrispettivi relativi al subappalto, considerato che nel campo della contrattualistica pubblica, l’interesse delle ditte subappaltatrici a conoscere dei documenti amministrativo – contabili relativi all'esecuzione dei lavori appaltati si differenzia da quello della generalità dei cittadini ed assurge a posizione giuridica qualificata (ex multis TAR Lombardia, sez. I, 8.2.2007, n. 209). Inoltre, con specifico riguardo alla contabilità dei lavori, è stato affermato che si tratta di “documentazione che, ancorché afferente a rapporti interni tra p.a. ed RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 22 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 appaltatore e, quindi, formalmente privatistici, ciò non di meno attiene ad un contratto d'appalto di opere pubbliche e all'esecuzione dei relativi lavori e, quindi, ad un ambito di sicura rilevanza pubblicistica; attraverso l'esecuzione delle dette opere in virtù del contratto d'appalto l’amministrazione mira, infatti, essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali” (Cons. Stato, sez. IV, 27.4.1999, n. 743). Ribadito da Consiglio di Sato sezione IV sentenza del 18/09/2009 n 5625: Ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d), l. n. 241/1990, si definisce come “documento amministrativo”, suscettibile di accesso, ogni rappresentazione del contenuto di atti “detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Ribadendo il disposto dell’art. 23 della Legge n. 241/1990 e l’insegnamento dell’adunanza plenaria (Cons. St., ad. plen., 30 agosto 2005 n. 5), il Consiglio di Stato afferma che l'accesso va consentito anche nei confronti di soggetti formalmente privati e degli atti da essi posti in essere, quando detti soggetti svolgono una attività di pubblico interesse, ancorché con procedure e atti di diritto privato. Per semplicità di lettura si riportano di seguito : Decreto legislativo 163/2006 - Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione 1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2008) 3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale. 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 23 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono. 7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 2008) Legge 241/1990 - Art. 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso) 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. (comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009) 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere Legge 241/1990 - Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso) 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 24 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale Sul punto si ritiene determinante la funzione del direttore dei lavori quale esercente un pubblico servizio conseguentemente gli atti assumono i requisiti di atti pubblici ivi inclusa la contabilità vedi (Cassazione penale, sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417) “Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, nè lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, nè tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. DIRETTORE LAVORI OPERA PRIVATA La funzione di direzione dei lavori per un’opera privata è Definita: Norme edilizie: Testo unico sulle costruzioni D.P.R. 380/2001 parte I attività edilizia Norme Tecniche Testo unico sulle costruzioni D.P.R. 380/2001 parte II normativa tecnica sulle costruzioni Norme tecniche D.M. 14.01.2008 e relativa circolare 2/2/2009 Norme sulla sicurezza Testo unico 81/2008 La direzione lavori a garanzia del rispetto delle norme edilizie I suoi compiti sono di: Presentare allo sportello unico comunale la denuncia di inizio lavori asseverando che il progetto verrà eseguito secondo le norme costruttive, statiche, di sicurezza, igieniche ed urbanistiche vigenti. Vigilare durante la costruzione sul rispetto di tali norme RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 25 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Gestire per conto del committente l’esecuzione del progetto, eseguendo le verifiche necessarie e predisponendo tempestivamente, quando necessario varianti e modifiche. Redigere e depositare presso lo sportello unico, ad opera ultimata, un certificato finale col quale si attesta la conformità dell’opera al progetto. Depositare contestualmente la ricevuta di presentazione delle varianti catastali La direzione lavori a garanzia del rispetto delle norme tecniche Il direttore dei lavori può assumere la funzione di direttore delle opere strutturali ai sensi del D.P.R. 380/2001. Ha il compito di firmare assieme al progettista delle strutture la relazione illustrativa sui materiali impiegati. Deve comunicare la nomina del collaudatore. Deve eseguire i controlli, le prove sui materiali previste dalle norme ed eseguire eventuali prove di carico sulla struttura. Deve tenere in cantiere la copia del progetto depositato agli uffici competenti, datato e firmato anche dall’appaltatore ed il giornale dei lavori, da vistare periodicamente Dovrà redigere la relazione a strutture ultimate, depositarla presso lo sportello unico ed informare il collaudatore, che ha il compito di effettuare il collaudo statico RESPONSABILITA’ DEL D.L. Il tecnico che si assume la funzione direttiva assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale. E’ assoggettato all’ Art. 481 Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'. (Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessita' attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro ). E’ responsabile delle irregolarità urbanistiche, se non provvede a denunciarle tempestivamente. Dpr 380/01: Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia,, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.. Anche il co. 2 art. 3 della LR Marche 29/2003: Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti di cui al comma 1 la violazione delle prescrizioni e delle modalità esecutive contenute nei titoli abilitativi. Omissis fornendo all'autorità comunale competente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. La norma sia di livello Statale che Regionale, è più stringente nei casi di opere in totale difformità o di variazione essenziale rispetto ai titoli abilitativi “il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa all'autorità comunale competente”. Per non incorrere alla “segnalazione al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari”. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 26 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Il nostro percorso risulta ben definito nella ipotesi da direttore dei lavori rileviamo in cantiere difformità: immediata segnalazione al responsabile dell’ufficio tecnico e contestuale rinuncia all’incarico, allo scopo di evitare responsabilità di ordine: 1) Penali; 2) Amministrative; 3) Disciplinari. CONTABILITA’ PROVVISORIA I pagamenti dell’appaltatore non possono prescindere dalla redazione dello stato di avanzamento lavori effettuato dal direttore dei lavori, sul quale ai sensi dell’art. 194 co. 1 sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni dal principio dell’appalto (il SAL è progressivo). Come abbiamo visto dagli atti contabili, il SAL raccoglie le quantità analiticamente riportate sul libretto delle misure dei lavori e delle provviste elaborato con misurazioni, dettagli geometrici ed annotazioni ritenute utili per la individuazione della lavorazione. I dati vengono riportati dal direttore dei lavori sul registro di contabilità elaborato più importante di contabilità dell’appalto, non a caso è il documento che preventivamente deve essere numerato pagina per pagina e sottoscritto, prima della compilazione, dal RUP e dall’esecutore. Redatto sotto la responsabilità del direttore dei lavori è all’interno dello stesso che si manifesta il confronto tra esecutore e direttore dei lavori. L’obiettivo del direttore dei lavori è quello della puntualità delle misurazioni e conseguente rappresentazione sui documenti contabili, attraverso la funzione complementare del libretto e del registro. Il legislatore già con il R.D. 25 maggio 1895, n. 350 - Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori Pubblici, aveva previsto la possibilità della contabilità provvisoria attraverso la misurazione provvisoria dei lavori. Alla quale poteva darsi luogo: - Qualora l'opera si eseguisca lontano dalla residenza del direttore, o per qualsiasi legittimo impedimento non si possa affidare la misurazione dei lavori ad ufficiali del genio civile od a custodi idraulici, gli assistenti giornalieri incaricati di supplirvi spediscono, periodicamente, secondo gli ordini ricevuti al direttore, oltre allo stato dei lavori, compilato a norma del precedente art. 7 sul modello n. 4, anche uno stato delle misurazioni sopra fogli del modello n. 3, firmati anche dai rappresentanti riconosciuti dell'impresa. Il direttore, nelle sue visite, dovrà attentamente riscontrare i notamenti degli stati, e rettificarli in modo che siano accertate tutte le misurazioni complete anteriori alla visita. Dopo di che i notamenti saranno trascritti sul libretto. L’art. 194 co. 3 del vigente regolamento pur restringendone il campo di applicazione al “legittimo impedimento” (art. 190 co. 6) ha mantenuto in capo al direttore dei lavori la facoltà della contabilità provvisoria: Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 27 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. E’ fatto obbligo al direttore dei lavori di annotare sui libretti partita provvisoria che distingue la lavorazione scaturita da una misurazione sommaria o anche stimata, non verificata direttamente in loco. La stessa dicitura deve essere riportata in corrispondenza della lavorazione nello stato di avanzamento dei lavori, che può accogliere dette lavorazioni solo se libretto e registro sono firmati oltre che dal direttore dei lavori anche dall’esecutore. E’ del tutto evidente che, le partite provvisorie in contabilità, comportano il differimento dei termini per la iscrizione di eventuali riserve da parte dell’esecutore. Infatti la mancata iscrizione sulle partite provvisorie non determina decadenza, in quanto l’onere per l’appaltatore per la formulazione delle stesse sorge solo all’atto della contabilità definitiva delle suddette partite provvisorie. I PAGAMENTI ALL’APPALTATORE – INTERSSI. Nel contratto di appalto di lavori pubblici all'obbligo dell'appaltatore di eseguire i lavori si contrappone quello della stazione appaltante di pagarne il prezzo. Al pagamento di “acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione” fa riferimento l'art. 5, comma 5, lett. p) del Codice che ne rimette la disciplina al regolamento ed ai capitolati. Il Regolamento DPR 207/2010, a sua volta, fa rinvio (art. 141) al contratto per la entità delle rate. La norma generale è dettata dall’art. 141 del Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici: Pagamenti in acconto 1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. Le modalità sono le seguenti il direttore dei lavori deputato alla redazione degli atti contabili, non appena l’avanzamento dei lavori non ha raggiunto la rata minima prevista dal contratto d’appalto, recepita dal capitolato speciale d’appalto, provvede alla registrazione della contabilità sull’apposito registro ed una volta sottoscritto anche dall’esecutore procede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori da trasmettere al responsabile del procedimento deputato alla emissione del relativo certificato di pagamento. L’articolo 142 del Regolamento disciplina i termini temporali entro i quali deve essere emesso il certificato di pagamento una volta maturato il SAL ed i termini entro i quali procedere al pagamento del certificato: Il primo termine prevede 45 giorni massimo; RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 28 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Il secondo termine prevede 30 giorni massimo che diventano 90 giorni dal collaudo per il saldo. Sappiamo tutti che in base alla congiuntura attuale il secondo termine è sistematicamente disatteso ed è causa di una forte disputa tra imprese ed enti appaltanti. Altro che trenta giorni, sono purtroppo utopia anche i 90 giorni post collaudo. In considerazione del periodo di forte crisi, sono scettico sui risultati che possano derivare dal recepimento della Direttiva Europea sui termini di pagamento da parte del nostro Governo con la quale viene stabilito che dal 1 gennaio 2013 la Pubblica Amministrazione dovrà pagare i propri fornitori entro trenta giorni dal ricevimento della fattura o, a seconda delle specificità, dal ricevimento merci o prestazione di servizi. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato, in data 9 novembre 2012, il decreto legislativo 192 di modifica del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n 231, con il quale è stata recepita la direttiva 2011/7/Ue sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, anticipando il termine per il recepimento della direttiva (fissato al 16 marzo 2013) al primo gennaio 2013 e, soprattutto includendo anche il settore dei lavori pubblici precedentemente escluso. La storia di questi ultimi anni, dimostra che, soprattutto, le piccole Amministrazioni debbono essere riconoscenti alle imprese per non avere avviato procedimenti di richiesta interessi legali e moratori per la mancata emissione del certificato di pagamento ed il mancato pagamento degli stessi certificati nei termini previsti dall’art. 142 per causa imputabile alla stazione appaltante; Le modalità sono disciplinate dal Regolamento attuativo con il seguente art. 144: 1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. 2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. 3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. 4. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. I capitolati possono prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. 5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, del codice, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 29 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 SCHEMA TIPO CALCOLO INTERESSI LAGALI E INTERESSI MORATORI. nb. Nello schema al riferimento termine previsto (art. 29 DM 145/2000) leggasi art. 144 DPR 207/2010. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 30 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Come si è espresso il Consiglio dell’Autorità sui contratti pubblici, con parere n 50 del 21/03/2012, non può costituire ancora di salvezza per le amministrazioni inserire nei bandi clausole sulle “Modalità di finanziamento e di pagamento”, e nello specifico si legge: “L’appaltatore si assoggetta agli eventuali ritardi che potranno sopravvenire nei pagamenti a causa dei ritardi di erogazione delle somme da parte dell’Ente finanziatore (Regione Lazio e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) e di conseguenza, rinuncia ad ogni richiesta di interessi per tali ritardi.L’appaltatore dichiara di aver tenuto conto di questi eventuali ritardi nella formulazione dell’offerta economica”. Il Consiglio con il suddetto parere ha ritenuto illegittima la clausola della lex specialis in base alla quale l’appaltatore si assogetti ai rischi degli eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a ritardi nella erogazione dei finanziamenti da parte degli enti competenti, rinunciando ad ogni richiesta di interessi per tali ritardi. Apparentemente sembrerebbe che all’appaltatore non spetti alcuna tutela nei riguardi della committenza inadempiente se non il riconoscimento degli interessi come stabiliti dall’art. 144 del Regolamento attuativo. In realtà l’art. 133 del Codice appalti offre all’appaltatore, oltre alla percezione degli interessi legali e moratori, comprensivi eventualmente del maggior danno, quest’ultimo solo se espressamente previsto nel capitolato speciale di appalto, la possibilità di sollevare l’eccezione dell’art. 1460 del Codice Civile (Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. previa costituzione in mora dell’ente appaltante per la risoluzione del contratto per inadempienza dell’amministrazione. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede), Il procedimento e le condizioni che devono sussistere sono fissate dal Codice appalti art. 133 co.1: In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 113 del 2007) Infatti da tempo la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto la natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche, riconoscendo all’impresa di avvalersi dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 CC sin dal 1985 Cass. Civ. sez I n. 5232. L’argomento che ha aperto problematiche di natura sociale oltrechè economiche, estremamente avvertito dalle parti, ha fatto seguito un ampio dibattito dal quale sono RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 31 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 scaturiti provvedimenti che meritano di essere richiamati per il carattere innovativo come la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con le somme dovute all’erario, la certificazione del credito e la verifica della morosità fiscale. Con il D.L. 31/05/2010 n 78 è stato consentita la compensazione dei crediti vantati verso pubbliche amministrazioni (regioni, enti locali, e enti del servizio sanitario nazionale quest’ultimo ente successivamente escluso) con somme dovute all’erario a seguito di iscrizione a ruolo. La verifica di morosità fiscale consiste nell’obbligo per la pubblica amministrazione prima di effettuare pagamenti di somme superiori a diecimila euro di verificare se il beneficiario del pagamento risulti inadempiente all’obbligo di pagamento di una o più cartelle di pagamento. L’esito positivo inibisce il pagamento. In questo scenario di crisi economica attuale caratterizzato da situazioni in cui i ritardi nei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti costituiscono spesso la regola più che l’eccezione, con le ripercussioni sul mercato già descritte nella determinazione n. 4 del 7 Luglio 2010, quello dello svincolo progressivo della cauzione (fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito) può essere un utile accorgimento per evitare agli appaltatori ed i fornitori aggravi economici ingiustificati. L’auspicio che effettivamente dal 1 gennaio 2013 possano essere rispettati i termini del decreto legislativo 31 ottobre 2012. Abbiamo bisogno di un miracolo per i bilanci delle pubbliche Amministrazioni. Infatti un recente tavolo tecnico che doveva occuparsi del problema ha evidenziato che il debito della P.A. nei confronti dell’imprese secondo stima dell’Autorità di Vigilanza ammonterebbe a circa 37 miliardi di euro. L’ipotesi di trasformare il debito in titoli finanziari delle banche, andrebbe ad incidere nel rapporto debito pubblico PIL che salirebbe dal 120% al 124%. La consapevolezza della realtà, se i termini sono quelli dei trenta giorni pena maggiori costi per interessi, la soluzione plausibile ma drammatica porta al fermo della residua attività in essere, con conseguenze devastanti per la nostra economia. Anche perché il mancato rispetto dei termini temporali non è solo per la mancanza di risorse ma è dovuto (32.5%) a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla pubblica amministrazione. Dati numerici dell’autorità dicono che i tempi di pagamento hanno raggiunto fino a 664 giorni. ANTICIPAZIONI L’argomento che da una prima lettura lascia adito a dubbi, risulta ben argomentato e definito nel parere AG. 13/2012 del 01/08/2012 dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici che di seguito si riporta in sintesi: Al fine del corretto inquadramento giuridico della questione sottoposta a questa Autorità si ricorda, in generale, che l’istituto dell’anticipazione, volto a consentire agli esecutori di sostenere le ingenti spese iniziali nell’esecuzione di un contratto di appalto, ha subito, nel tempo, molteplici modifiche normative. Più in particolare, detto istituto, previsto, nella sua originaria formulazione, dall’art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, consentiva alle amministrazioni – nei lavori e nelle forniture, e comunque subordinatamente all'avvenuto inizio della prestazione – di anticipare all’appaltatore fino al 10% del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 32 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 bancarie o equivalenti da parte del contraente. Tale disciplina veniva, inizialmente, espunta dall’ordinamento con legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quale – all’art. 2, comma 91 – abrogava tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni in misura superiore al 5% dell’importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l’imposta sul valore aggiunto; e successivamente, ripristinata dal Legislatore con D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. In quest’ultima disciplina, tuttora vigente, si disponeva – all’art. 5 – il generale divieto alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, facendo salvi i contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento comunitario. In sostanza, la suddetta disposizione, abrogava tutte le norme in materia di anticipazione del prezzo, ammettendo la possibilità di concedere anticipazioni solo per contratti già aggiudicati e – soprattutto, ai fini della comprensione della disciplina odierna – per quelli oggetto di confinanziamento della UE; nulla si disponeva, nello specifico, in merito alla abrogata previsione riguardante la necessità di prestazione delle garanzie fideiussorie da parte del contraente a fronte delle anticipazioni ricevute. L’intera disciplina è stata rivisitata, inizialmente, dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e, successivamente, è confluita nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). omissis Nello specifico, nel vigente Regolamento l’anticipazione è disciplinata nella Parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari), in primo luogo, all’art. 140, ove è confermata quale disposizione derogatoria del generale, vigente divieto di cui all’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Infatti, con esclusivo riguardo ai lavori, il comma 1 dell’art. 140 dispone che “Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140”. Il successivo, comma 2, tuttavia prevede che “Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti” e, al comma 3, sono disciplinati i casi di decadenza dall’anticipazione. La normativa di riferimento è dettata dall’art. 5 della legge 28 maggio 1997 n 140 dispone: E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici, di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto. Regolamento attuativo del Codice appalti art. 140 co. 1 : Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Co. 2 Nei casi consentiti dalle leggi vigenti (attività oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione Europea), le stazioni appaltanti erogano all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 33 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Il comma 3 dispone che il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali. Il comma 4 dello stesso art. 140 disciplina gli interventi per i quali non si applica l’anticipazione fattispecie fissata dal Codice art. 133 co. 1- bis: Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nella ipotesi in cui il bando di gara preveda per l’acquisto dei materiali tempi di pagamento a presentazione fattura, quindi anche se gli stessi siano stati posti in opera, si desume automaticamente la esclusione dalla possibilità dell’anticipazione, per non incorrere nella sovraesposizione dell’ente. Per concludere sul punto la possibilità di anticipazione permane solo per gli interventi oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione Europea a condizioni che il bando di gara non preveda modalità di pagamento per i materiali a presentazione fattura. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Nella parte in cui abbiamo descritto i compiti del direttore dei lavori nella SCHEDA n. 10 abbiamo riportato il COLLAUDO dell’opera pubblica art. 141 co. 3 : Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Ai sensi del co. 1 art. 141 il Regolamento dispone all’art. 237: 1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 34 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229. 4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235. In realtà la facoltà per l’amministrazione di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione è stata introdotta dall’art. 116 del R.D. 350/1895: Certificati di regolare esecuzione per parte dell'ufficiale direttore. Per lavori non eccedenti l'importo di lire 12,000 e tranne nel caso in cui il Ministero abbia disposto diversamen te, non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato dell'ingegnere direttore che ne attesti la regolare esecuzione. L'anzidetto limite di spesa di lire 12,000 si intende riferibile al costo definitivo dei lavori netto di ribasso. L'emissione del certificato di regolare esecuzione, nel caso di cui sopra, si fa sempre sotto la responsabilità dell'ingegnere capo, il quale ha il dovere di confermare il certificato stesso, dopo essersi accertato nella regolare esecuzione dei lavori. Se i lavori sono stati condotti sotto l'immediata direzione dell'ingegnere capo, la conferma del certificato sarà fatta dall'ispettore del compartimento o da un suo delegato. Se il direttore locale dei lavori non è un ingegnere del genio civile, il certificato sarà emesso o da un ingegnere delegato dall'ingegnere capo, o dall'ingegnere capo stesso. Restano però ferme le prescrizioni del regio decreto 2/12/1873, n. 1686, per i lavori ai locali demaniali di un importo minore di lire 2,000. Ai sensi dell’art. 215 del Regolamento attuativo il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori a collaudo dell’opera pubblica è finalizzato co. 1: verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante. 3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 35 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Ai sensi dell’articolo 229 del Codice deve contenere: a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente: - il titolo dell'opera o del lavoro; - la località e la provincia interessate; - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; - il quadro economico recante gli importi autorizzati; - l'indicazione dell'esecutore; - il nominativo degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori; - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe; - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; - la data e gli importi riportati nel conto finale; - l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi; - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali; - gli estremi del provvedimento dell’amministrazione di avvalersi del dispositivo di cui al co. 3 art. 141 del Codice; b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare); c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte); d) la sintesi delle valutazioni del direttore dei lavori collaudatore circa la collaudabilità dell'opera; 2. Nella certificazione l'organo di collaudo (direttore dei lavori): a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 36 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi; c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore; d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni. Quanto stabilito dal co. 3 art. 237 del Regolamento, vale per il certificato di regolare esecuzione: qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori - collaudatore ed in contraddittorio con l'esecutore, per accertare se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; In tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Il collaudo si conclude con l'emissione di un certificato da redigersi secondo le modalità stabilite dall'art. 237 del Regolamento generale n. 207/2010, il quale assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione intendendosi, in tal caso, approvato anche in mancanza di un relativo formale provvedimento di approvazione. Diritti dell'appaltatore. Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, previo sottoscrizione dell'appaltatore entro giorni venti dalla trasmissione, per l’esecutore cessa l'obbligo di continuare ha provvedere alla custodia e manutenzione, delle opere ultimate. Spetta all’appaltatore, il pagamento della rata di saldo che deve avvenire non oltre i novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori provvisorio. Sul certificato di regolare esecuzione vanno confermate tutte le riserve precedentemente espresse. L'omessa esecuzione del collaudo attraverso il certificato di regolare esecuzione da parte del committente entro il termine previsto dall'art. 141 del Codice approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n 163 e la conseguente responsabilita' di quest'ultimo per aver paralizzato indefinitamente i diritti della controparte, non comportano automaticamente la decorrenza degli interessi sulle somme dovute all'appaltatore dalla data di ultimazione dei lavori, posto che il diritto al pagamento degli importi richiesti a saldo sorge per l'appaltatore solo all'esito del (positivo) collaudo, e non alla data di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che, qualora il collaudo, attraverso il certificato di regolare esecuzione, non sia stato effettuato, il giudice di merito, ai fini della decorrenza degli interessi, dovra' valutare il periodo di tempo ragionevolmente necessario per l'esecuzione di detto collaudo in relazione alla natura e all'entita' dei lavori eseguiti” (Cass., sez. I civ., 30 dicembre 1997, n. 13134). Nella redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori il direttore dei lavori rappresenta l’organo di collaudo per cui i compiti sono: Esamina i documenti tecnico-amministrativi; Fissa il giorno della visita di collaudo informando il RUP; Redige il processo verbale della visita di collaudo nell’ambito della quale espleta: Raffronto dei dati di fatto risultanti dal processo di visita e dalle varianti eventualmente apportate e dai documenti contabili; Formula le proprie considerazioni sul comportamento dell’esecutore rispetto alle disposizioni ricevute; RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 37 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Determina se il lavoro sia o no collaudabile avendo cura eventualmente di esplicitare ai sensi dell’art. 225 del Codice: a) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; e) il credito liquido dell'esecutore. Redige la relazione riservata nella quale esprime il proprio parere sulle domande e riserve dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva. DISCIPLINA GENERALE DELLE RISERVE. Sotto il profilo economico, il sistema delle riserve nel settore dei lavori pubblici assume una particolare importanza considerando che, spesso, è sul filo delle riserve che può stabilirsi se l’intervento sia stato remunerativo o meno per l’appaltatore. Tale assunto evidenzia un dato tanto reale quanto patologico che scaturisce dal tecnicismo normativo che caratterizza la materia fonte di notevoli dubbi interpretativi che hanno richiesto nel tempo ripetute pronunce giurisprudenziali, complementari e talvolta sostitutive della legge che per il principio del c.d. “diritto vivente” hanno formato la base del procedimento. L’istituto delle riserve, finalizzato a mettere sullo stesso livello direttore dei lavori ed esecutore dell’opera pubblica, trova il primo riferimento normativo nel RD 350/1895 Sezione III art. 23: …..omissis …. Le decisioni definitive del Ministero saranno comunicate con un ordine di servizio all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di darvi esecuzione salvo sempre il diritto di far le sue riserve nel registro di contabilità. La vigente legislazione in materia richiama le riserve nel Codice dei contratti all’art. 241 – bis (definizione delle riserve) più diffusamente nel Regolamento attuativo approvato con decreto legislativo 207/2007: art. 152 (ordini di servizio), art. 155 (differenze riscontrate all’atto della consegna dei lavori), art. 163 (determinazione e approvazione nuovi prezzi non contemplati nel contratto), art. 164 (contenzioso tra stazione appaltante ed esecutore). Atti che esulano dal contratto e presuppongono un confronto e condivisione tra direttore dei lavori ed esecutore. I riferimenti principali sul procedimento hanno sede sempre nel Regolamento all’art. 190 Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità (1.Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 38 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie). art. 191 Forma e contenuto delle riserve (1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto). Il direttore dei lavori, periodicamente, presentare il registro di contabilità all’appaltatore affinché questi ne prenda visione e lo sottoscriva ed in tale sede, se ha ragioni di lamentela e di doglianza economica nei confronti della stazione appaltante, deve a pena di decadenza: esprimere per iscritto le proprie eccezioni. Ovvero domande per mezzo delle quali l’appaltatore contesta la contabilizzazione così come operata dal direttore dei lavori, sostentendo che le relative annotazioni siano erronee (eccezioni contestative) ovvero lacunose (eccezioni integrative) in quanto carenti e necessitanti di integrazione; Spesso l’appaltatore la coglie come opportunità per meglio valutare il tenore delle registrazioni contabili operate dal direttore dei lavori – sottoscrivere il registro con riserva. Come stabilisce il co. 5 dell’art. 190 Reg., non ha alcun significato l’iscrizione generica della riserva e non comporta alcuna conseguenza giuridica di sorta, se entro il termine perentorio di 15 giorni non vengono “esplicitate” le proprie ragioni, ossia presentare una formale eccezione redatta secondo le modalità appena sopra esaminate (indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano, con la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute) . Nel caso in cui l’appaltatore sottoscriva il registro di contabilità senza eccepire alcunché ovvero non espliciti la riserva nel termine perentorio appena sopra visto, decadrà dal diritto di avanzare domande in ordine alle annotazioni già operate dal direttore dei lavori. Decadenza, posta a presidio di un interesse pubblico, è insuscettibile di essere rimossa sia ad opera dell’appaltatore – mediante iscrizione di domande tardive, magari all’atto della successiva presentazione alla firma del registro di contabilità se non addirittura all’atto della sottoscrizione del conto finale – sia ad opera del direttore dei lavori ovvero del collaudatore o comunque dalla stazione appaltante. Principio ribadito dalla Corte di legittimità con la massima “Nell'appalto di opere pubbliche il conto finale costituisce la sede idonea per l'iscrizione delle sole riserve relative a fatti che, in quanto sopravvenuti dopo il completamento dei lavori e dopo la chiusura del registro di contabilità, non possono dar luogo all’iscrizione della riserva in tale registro. L'iscrizione nel conto finale non può quindi avere ad oggetto riserve relative a fatti verificatisi durante lo svolgimento dei lavori, valendo per queste ultime il principio generale emergente dagli artt. 54 e 64 del regio decreto n. 350 del 1895, secondo cui, ferma restando la necessità della conferma in sede di sottoscrizione del conto finale, l'appaltatore che intenda far valere pretese relative a RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 39 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 maggiori compensi, rimborsi o indennizzi, per qualsiasi titolo ed in relazione a qualsiasi situazione sopravvenuta nel corso della realizzazione dell'opera, ha l'onere d'iscrivere apposita riserva nel registro di contabilità entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della predetta situazione”. Richiamando la sentenza della cassazione 1637/2006, il lodo arbitrale n 23/2010 del 24/02/2010 è andato oltre ed concluso: La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il momento ultimo entro il quale deve esser fatta valere la decadenza delle riserve è quello delle preclusioni processuali poste per il convenuto: ossia, ancorché il direttore lavori non abbia rilevato la decadenza, la stessa ben può essere ancora eccepita in sede di giudizio, dovendosi individuare il momento ultimo entro il quale deve esser fatta valere la decadenza in quello delle preclusioni processuali poste per il convenuto. La normativa disciplina anche l’ipotesi in cui l’appaltatore, invitato a sottoscrivere il registro di contabilità da parte del direttore dei lavori, non si presenti. Ricorrendo tale ipotesi, l’art. 190 co. 5 Reg., il direttore dei lavori invita l’esecutore a sottoscrivere entro il termine perentorio di 15 giorni, decorsi i quali non solo viene fatta espressa menzione sul registro della mancata sottoscrizione, ma l’appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo eventuali domande relative alle registrazioni operate dal direttore dei lavori. Nel merito è di grande interesse la nuova formulazione dell’art. 241 – bis del Codice, novellato dalla legge 106/2011, con il quale il legislatore ha inteso porre dei punti invalicabili alla patologie delle riserve fissando: Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica. I tre capisaldi rappresentano elementi di chiarezza ed hanno funzione di deterrente alla appetibilità delle riserve: stabilendo il tetto massimo del 20% dell’importo contrattuale (20 % o c.d. quinto d’obbligo che da facoltà all’esecutore di rinunciare al contratto) evidentemente il legislatore ha ritenuto che la sussistenza di riserve congrue oltre questa cifra sono dovute a carenze progettuali; Limitando i comportamenti che mirano all’incremento delle riserve già quantificate; Valorizzando il contenuto dell’art. 112 del Codice (Verifica della progettazione prima dell’inizio lavori) e soprattutto dell’art. 106 del Regolamento (Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici) in particolare il co. 2 e 3: 2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 40 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e l’esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) Con riferimento al conto finale, l'appaltatore, all'atto della firma del conto finale, deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario, pena la decadenza, come abbiamo visto prima non è possibile in questa sede inserire domande da parte dell’appaltatore inerenti lavorazioni definite in fasi precedenti. Se l'appaltatore non firma il conto finale, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si considera definitivamente accettato. RISOLUZIONE DELLE RISERVE MEDIANTE ACCORDO BONARIO. La previsione di una normativa innovativa che permetta la risoluzione bonaria delle riserve trae certamente ispirazione dalla costatazione dell’esito negativo dei contenziosi pressoché totale per la pubblica amministrazione. Il problema è pressante per i costi esponenziali cui sono sottoposte le Amministrazioni appaltanti talché il legislatore con la prima riforma legge 109/94 tenta di arginare il fenomeno delle riserve prevenendo il contenzioso giurisdizionale attraverso: Art. 31 – bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso). Delinea una procedura di composizione delle controversie, disponendo che essa sia attivata dal responsabile del procedimento ogni qualvolta l'importo delle riserve iscritte dall'impresa sui documenti contabili implichi un aumento del costo dell'opera pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale. In presenza di tale presupposto, la procedura potrà essere attivata anche più di una volta nel corso della esecuzione dei lavori. L'applicazione della norma è estesa agli appalti ed alle concessioni affidate prima del 3 giugno 1995, sempre, che l'esecuzione del contratto non sia conclusa mediante l'approvazione finale del collaudo - per il qual caso si seguirà la procedura prevista per l'esecuzione delle riserve dagli artt. 91,100 comma 2, e 109 ultimo comma R.D 25 maggio 1895, n. 350 - e sempre che non sia pendente davanti al giudice la controversia, la quale potrà eventualmente comporsi solo nelle forme prescritte dalle disposizioni vigenti e con l'assistenza dell'Organo deputato alla difesa in giudizio dell'Amministrazione. Art. 32 (Arbitrato in materia di lavori pubblici). Prevede che la risoluzione delle controversie, per cui non sia raggiunto un accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis, è attribuita ad un arbitrato secondo le norme del codice di procedura civile. Le norme del codice di procedura civile richiedono come presupposto necessario ed essenziale dell'arbitrato un compromesso od una clausola compromissoria frutto della libera volontà delle parti in causa. Pertanto dopo l'entrata in vigore dell'art. 32 della Legge n. 109/94 anche l'arbitrato in materia di lavori pubblici richiede come presupposto necessario ed essenziale la presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria che trova il suo fondamento nella libera scelta delle parti. L’evoluzione del problema ha condotto ai due istituti recepiti dal Codice dei contratti pubblici vigente: RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 41 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 1. Art. 240 (accordo bonario) 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale. 2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1. 3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. 4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. 5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario. 6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione. 7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza. 8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico. 9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. 9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 42 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 presidente del collegio arbitrale. 10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 53 del 2010, poi dall'art. 4, comma 2, lettera gg), legge n. 106 del 2011) 11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni. 12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari. 13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12. 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione può essere altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono. (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera gg), legge n. 106 del 2011) 15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12. 15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10. 16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13. 17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti. 18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione. 19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 43 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario. 21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo. 22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto. 2. Art. 239 (Transazione). 1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. 2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. 3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità. L’Autorità per la vigilanza chiamata a pronunciarsi sul tema dell’accordo bonario, con la determinazione 30/05/2007 n 5/2007, ha evidenziato i “chiaroscuri” del procedimento attraverso le circostanze ricorrenti rilevate: _ _ _ Ammontare di quanto riconosciuto in sede di accordo bonario inferiore alle pretese iscritte a riserva, al disotto del 10%. Dati acquisiti nel periodo 1999-2004: Per il 97.5 % delle domande l’accordo si è risolto riconoscendo all’impresa da un decimo ad un terzo dell’iniziale richiesta; Solo per il 2.5% delle domande l’accordo si è risolto riconoscendo dall’80 al 100 % della richiesta iniziale. Statistica che pone in evidenza la pretestuosità delle richieste iniziali, strumentalmente utilizzate dall’imprese per pervenire al riconoscimento di richieste economiche, esercitando pressione sulla stazione appaltante che ha timore che si possano interrompere i lavori; Sistematiche contestazioni delle carenze progettuali, sorpresa geologica, andamento anomalo del cantiere. Questioni ove trovano fondatezza, trovano sede in altri procedimenti del Codice, come l’art. 132 per varianti per errori progettuali; Stretta relazione tra ricorso all’accordo bonario ed elevato ribasso offerto in sede di gara (superiore 20%). L’accordo bonario viene visto come ancora di salvezza economica, come abbiamo visto per le riserve, l’accordo bonario può contemplare oneri dell’impresa per effetto di circostanze sopravvenute e non condizioni valutate nella gara quali: maggiori compensi per situazioni di disagio riferite all’area di cantiere in cui si opera, in quanto già note in sede di gara. Alla luce delle considerazioni, con la determinazione 5/2007 l’Autorità richiama l’attenzione prima del direttore dei lavori e poi del RUP sui punti critici del procedimento: RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 44 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Pretestuosità delle richieste; Errato utilizzo per il riconoscimento di maggiori lavori da contemplare con altri procedimenti (varianti); Perseguimento di maggiori compensi per oneri già valutati in sede di gara. Procedimento. Il co. 1 dell’art. 240 stabilisce per i lavori pubblici che qualora l’importo economico delle riserve iscritte sui registri contabili dall’impresa, raggiunga il valore del 10% dell’importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario. Tale importo può essere costituito dalla somma di tutte le domande iscritte dal momento dell’inizio dei lavori. Il direttore dei lavori una volta accertato il limite economico del 10%, ne da immediata comunicazione al RUP, trasmettendo contestualmente o nel più breve tempo possibile la relazione riservata. Il RUP acquisiti gli atti valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle domande dell’esecutore, sia ai fini del raggiungimento del limite di valore quanto per il raggiungimento dell’accordo bonario. Nel corso dell’intervento il procedimento può essere reiterato una sola volta quando ovviamente le riserve scritte diverse dalle precedenti raggiungono il limite del 10% dell’importo contrattuale. Tralasciando gli appalti di importo pari o superiore a dieci milioni di euro per i quali il RUP entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del DL promuove la costituzione di apposita commissione per la proposta motivata dell’accordo bonario. Il co. 14 inerente interventi di importo inferiore a dieci milioni di euro, stabilisce che la costituzione della commissione è facoltativa. Con il co. 15, viene disciplinato il procedimento quando non viene promossa la costituzione della commissione, la competenza per la formulazione della proposta di accordo bonario è attribuita al responsabile del procedimento, nei termini di cui al comma 13 (entro 60 giorni dal ricevimento della relazione riservata del DL). Si applica il comma 12, che prevede il termine di 30 giorni dal ricevimento per la pronuncia dell’appaltatore sulla proposta di accordo bonario dando comunicazione al RUP. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti, per gli effetti del co. 18 esso ha natura transattiva ovvero di composizione della “lite o contesa”. Nella ipotesi contraria, di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti, oppure in caso di inutile decorso dei termini, (30 giorni dalla proposta), il co. 16 prevede la possibilità di adire gli arbitri (solo se previsto nel bando) o il giudice ordinario. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 45 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 In questo caso i procedimenti sono fissati dall’art. 241 (Arbitrato) e dall’art. 243 – bis (Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale). Come si intuisce dal titolo il procedimento prevede prima del ricorso la comunicazione alla stazione appaltante dell’intento di proporre ricorso giurisdizionale, allo scopo di consentire nei successivi 15 giorni all’ente di effettuare le proprie determinazioni. Ricapitolando : I soggetti appaltanti devono pronunciarsi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sulle riserve di appaltatori tutte le volte che l'ammontare di queste raggiunga un valore non inferiore al 10% dell'importo dell'appalto; Il direttore dei lavori, raggiunto l’importo minimo del 10% del contratto delle riserve, ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento e di trasmettergli nel più breve tempo possibile propria relazione riservata in merito alla fondatezza delle riserve, dando avvio al procedimento di accordo bonario, che come abbiamo visto è fissato all’interno di specifici termini temporali; Il responsabile del procedimento, preliminarmente procede alla valutazione di ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve; verificare se le riserve siano state tempestivamente iscritte in contabilità, e non si sia pertanto verificata decadenza dalla pretesa; valutare nel merito se tutte o alcune di esse non siano manifestamente infondate (da dimostrare con dati oggetti). In esito alla verifica preventiva del RUP si possono aprire tre scenari: Infodatezza delle riserve, il RUP con autonomo provvedimento, si pronuncia nel senso che non sussistono i presupposti per l'avvio del procedimento finalizzato all'accordo bonario; Infondatezza parziale delle riserve e conseguente riduzione valore inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il RUP si pronuncia nel senso che non sussistono i presupposti per l'avvio del procedimento finalizzato all'accordo bonario; Ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve, di valore superiore al 10% dell’importo contrattuale, pronunciamento del RUP positivo sull’ammissibilità e sulla non manifesta infondatezza delle riserve, con riferimento ad appalti di importo inferiore a RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 46 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 dieci milioni di euro, qualora il RUP non opti per la nomina della commissione, deve provvedere ai seguenti adempimenti: 1) acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori; 2) acquisizione della relazione riservata del collaudatore in corso d’opera nei casi in cui questo sia obbligatorio ed il collaudatore sia stato nominato (quando non sia previsto il collaudo in corso d’opera, e cioè nei casi diversi da quelli indicati dall’art. 141, comma 7, del Codice, l’avvio del procedimento di accordo bonario non determina l’obbligo di nominarlo, e pertanto in questi casi si prescinde dalla relazione del collaudatore); 3) formulazione della proposta di accordo bonario; 4) trasmissione della stessa alle due parti, con assegnazione del termine di 30 giorni per pronunziarsi su di essa; 5) predisposizione del verbale di accordo bonario nel caso in cui la sua proposta sia stata accettata dalle parti. TERMINI PER IMPUGNARE La materia è stata riformata con il decreto legislativo n 104 del 2.7.2010 sul riordino del Processo Amministrativo nello specifico gli articoli gli art. 244, 245 – bis, 245 – ter, 245 – quater, 245 – quinques e 246 del Codice dei Contratti sono stati trasportati all’interno del Codice del Processo (artt. 121, 122, 123, 124, 125, 133). L’obiettivo della riforma in recepimento della Direttiva 2007/66CE, è quello di snellimento (con la riduzione dei termini) e dare certezza ai rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione (Attribuzione della giurisdizione al TAR). Ordinariamente in materia di contenzioso negli appalti pubblici i termini per impugnare come definitivamente stabiliti con il secondo decreto correttivo Decreto legislativo 14 settembre 2012 n 160 (il primo correttivo è avvenuto con il Decreto legislativo 15 novembre 2011 n 195) sono di 30 giorni. Di seguito si propone una tabella recante le varie fasi del procedimento ed i rispettivi termini per impugnare: RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 47 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Attività procedimento Termine per impugnare note Aggiudicazione 30 giorni da aggiudicazione. Divieto consegna lavori prima di 35 giorni Clausola compromissoria 20 giorni da aggiudicazione Se prevista nel bando Accordo bonario 30 giorni dalla proposta RUP Appalti importo inferiore 10 milioni euro Lodo 90 giorni dalla notifica Se avvenuta notifica Lodo 180 giorni da deposito camera Se non avvenuta notifica Informativa ricorso giurisdiz. 15 giorni pronuncia RUP Iniziativa non obblig. valutata dal Giudice Pronuncia RUP negativa 15 dalla notifica DISSENSI TECNICI IN CORSO D’OPERA TRA DIRETTORE DEI LAVORI E APPALTATORE (Regolamento attuativo art. 164). Pensando ai tempi che corrono, desterebbe sospetti la mancanza di dissensi tra direttore dei lavori ed appaltatore in ordine alle modalità tecniche di esecuzione dei lavori, nel senso che l’appaltatore non condivida le modalità imposte dal primo. E’ insito nei ruoli, i percorsi formativi delle due figure sono diversi e, soprattutto, anche se l’oggetto del confronto è unico, la realizzazione dell’opera appaltata, sono oggettivamente portatori di due interessi distinti, spesso in contrasto per le modalità con le quali raggiungere l’obiettivo. Quanto sopra trova conferma nella esigenza di disciplinare giuridicamente l’ipotesi di dissenso tra D.L. e appaltatore, già con il R.D. 25 maggio 1895, n. 350 - Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Art.23. Contestazioni tra l'amministrazione e l'appaltatore. - Quando vi abbia contestazione tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, oppure quando questi opponga che le prescrizioni dategli sono contrarie ai patti del contratto, l'ingegnere capo, cui ne sarà riferito, dovrà entro quindici giorni al più tardi, dare le istruzioni necessarie al direttore. La decisione dell'ingegnere capo sarà, mediante ordine di servizio, comunicata all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto, entro otto giorni dalla notificazione dell'ordine di servizio, di ricorrere all'ispettore del compartimento. Quando si tratti di contestazioni la cui risoluzione possa portare un onere a carico dell'amministrazione, l'ispettore del compartimento trasmetterà il reclamo pervenutogli al Ministero, facendo ragionate proposte per appianare le divergenze. Le decisioni definitive del Ministero saranno comunicate con un ordine di servizio all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di darvi esecuzione salvo sempre il diritto di far le sue riserve nel registro di contabilità. Qualora le contestazioni riguardino fatti, il Direttore redige un processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio dell'imprenditore o del suo legale rappresentante, o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale sarà comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni da presentarsi al direttore nel termine di otto giorni. Ove in questo termine egli non abbia presentato osservazioni, le risultanze del verbale s'intenderanno da lui accettate. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmeranno questo processo verbale, che sarà inviato all'ingegnere capo colle eventuali osservazioni dell'appaltatore. La restante procedura sarà regolata con le norme date nel secondo e terzo comma del presente articolo. Di tutte queste contestazioni e dei relativi ordini di servizio si dovrà tener nota RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 48 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 nel manuale dell'ingegnere direttore. Il collaudatore emetterà il suo avviso sulle contestazioni nella relazione di collaudo nel modo indicato nei successivi artt. 91 e 100. L’argomento è ripreso sostanzialmente senza stravolgimenti Regolamento attuativo codice appalti DPR 207/2010: dall’art. 164 del 1. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. 4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. Nella ipotesi in cui il confronto non trovi soluzione tra le due figure, viene investita la figura terza, prima (art. 23 RD 350/1895) l’ingegnere capo oggi (art. 164 DPR 207/2010) il responsabile del procedimento che, dopo avere ascoltato le ragioni di ambedue in contraddittorio tra loro, assume la sua decisione, alla quale l’appaltatore ha l’obbligo di uniformarsi. L’appaltatore, deve proseguire nell’esecuzione dei lavori attuando le decisioni del responsabile del procedimento, a propria tutela può formulare riserva nel registro di contabilità evidenziando le ragioni del dissenso: 1. Le decisioni gli causano maggiori oneri (nel qual caso può chiederne il ristoro); 2. Le decisioni rischiano di compromettere la buona riuscita dell’opera (nel qual caso la riserva ha l’effetto di esonerarlo da responsabilità). La decisione del responsabile del procedimento, dunque, ha carattere di decisione meramente ordinatoria, poiché esaurisce la sua efficacia nell’ambito del rapporto di appalto e non tocca né pregiudica il merito della controversia; ha cioè la finalità e l’effetto di consentire la prosecuzione dei lavori risolvendo in via incidentale i dissensi tecnici tra direttore dei lavori ed appaltatore sul modo di procedere, ma non comporta alcun accertamento di merito sulla controversia. L’accertamento di merito ha luogo soltanto se l’appaltatore avverso la decisione del responsabile del procedimento iscrive tempestivamente riserva. Da quanto sopra si evince che la decisione sul modo di operare è di esclusiva competenza del responsabile del procedimento, l’appaltatore può contestarne solo gli effetti (e non l’attuazione) richiedendo all’amministrazione i maggiori ingiustificati oneri che eventualmente gli derivano, ovvero declinando le sue responsabilità per le conseguenze che dall’ordine possono derivare. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 49 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FERMO CORSO FORMAZIONE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 23 NOVEMBRE 2012 Risultati che per essere conseguiti presuppongono necessariamente la iscrizione delle riserve da parte dell’esecutore nella formula nota ovvero esplicando dettagliatamente la situazione con quantità e relativi costi. RELAZIONE GEOM. VITTORIO MEDDI 50