Acquisto immobili, un po` di chiarezza su caparre, acconti e imposte
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Acquisto immobili, un po` di chiarezza su caparre, acconti e imposte
dialoghi su patrimoni Indirizzate i vostri quesiti a: [email protected] oppure a Patrimoni, Rubrica lettere, via Burigozzo, 5 20122 Milano Acquisto immobili, un po’ di chiarezza su caparre, acconti e imposte Entro poche settimane acquisterò una casa da un’impresa immobiliare costruttrice. Dovendo sottoscrivere un contratto preliminare, vorrei conoscere, in primo luogo quali imposte dovrei pagare e in secondo luogo la differenza tra acconto, caparra confirmatoria e penitenziale, sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici sia quelli fiscali. Lettera firmata- Vimercate (MI) Risponde l’avvocato Roberto Lenzi - studio legale Lenzi e Associati di Milano È prassi nelle transazioni immobiliari farsi rilasciare caparre o acconti. È opportuno, quindi, conoscerne le differenze fondamentali, per i diversi effetti che producono sia sotto il profilo giuridico sia quello fiscale. La caparra confirmatoria (art. 1835, codice civile) ha funzione sanzionatoria in merito all’inadempimento di uno dei contraenti; consente, cioè, a colui che ha ricevuto la caparra di recedere dal contratto restituendo, in quanto inadempiente, il doppio della somma all’altro contraente. Se, viceversa, è inadempiente colui che ha rilasciato la caparra, l’altro soggetto potrà recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta. In altre parole, la caparra confirmatoria rappresenta una liquidazione convenzionale del danno già pattuita dalle parti contraenti prima dell’eventuale inadempimento. La parte adempiente sarà, peraltro, libera di domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento danni (anziché ritenere la caparra ricevuta o pretendere il doppio di quella versata). La caparra penitenziale (art. 1836, codice civile), invece, rappresenta il corrispettivo che una delle parti versa all’altra per il solo fatto di recedere dal contratto: colui che recede perde la caparra o il doppio di quella ricevuta. L’acconto prezzo, infine, costituisce piuttosto una pura anticipazione del prezzo che va restituito se il contratto definitivo non verrà stipulato. Nel contratto preliminare (ma potrebbe avvenire anche in sede di una proposta di acquisto), il riferimento al fatto che trattasi di caparra deve avere esplicita menzione. Generiche o non precise indicazioni, e versamenti di acconto o anticipo negli atti preparatori a quello definitivo (rogito notarile) non si configureranno, pertanto, come caparra. Da queste qualificazioni derivano, appunto, gli effetti fiscali che, nel caso prospettato, privato che acquista da soggetto Iva, sono differenti, in caso di contratto preliminare registrato (si consideri che se la transazione avviene tramite l’intervento di un’agenzia immobiliare, il contratto preliminare dovrà obbligatoriamente essere sempre registrato a loro cura). La previsione di una caparra confirmatoria (o penitenziale), non è soggetta a Iva, ma comporterà il pagamento dell’imposta di registro proporzionale pari allo 0,50%. Infatti, la caparra non può considerarsi come parziale pa- 4_Patrimoni_Giiugno 2015 gamento del prezzo avendo funzione risarcitoria del danno in caso di ingiustificato inadempimento. Pertanto, le somme versate a tale titolo non vanno fatturate e devono considerarsi fuori campo Iva. Solo a prestazione effettuata la caparra verrà fatturata e concorrerà alla formazione del prezzo complessivo da indicare nella fattura. Per gli anticipi o acconti, al contrario, che altro non sono che un anticipazione del corrispettivo pattuito, il soggetto Iva dovrà sempre rilasciare una fattura non appena riscossi con addebito dell’imposta, con aliquota che dipenderà dalla natura della transazione: se effettuata con le agevolazioni prima casa, pari al 4% (oltre all’imposta di registro, catastale e ipotecaria, nella misura di 200 euro ciascuna); se, invece, l’acquisto avviene senza agevolazioni prima casa, l’onere tributario sarà pari al 10% (ovvero il 22% in presenza di abitazioni catalogate come A1, A8, A9) oltre alle imposte fisse di cui sopra. Infine, il lettore consideri che l’acquisto di un immobile in costruzione o sulla carta prevede, a garanzia e protezione dell’acquirente anche e soprattutto per l’evento di fallimento del costruttore, alcuni obblighi a carico dell’impresa costruttrice: il rilascio di una fidejussione (meglio se a prima richiesta) bancaria o assicurativa a garanzia delle somme consegnate o da consegnare fino al rogito; il rilascio di una polizza assicurativa che tenga indenne per almeno 10 anni l’acquirente dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio ovvero da gravi difetti delle opere; il frazionamento del mutuo e dell’ipoteca del costruttore prima della stipula del contratto di vendita (al notaio, peraltro, è vietato procedere alla vendita in assenza del titolo per il frazionamento oppure la cancellazione dell’ipoteca ove non ci sia accollo di mutuo); un diritto di prelazione (per l’acquirente) all’acquisto all’incanto qualora si tratti di abitazione adibita a residenza principale.