delibera 1382_2011

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delibera 1382_2011
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.
Reg.delib.n. 1382
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Adozione e affidamento - Accertamenti diagnostici e clinici per il rilascio del certificato di idoneità
previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
Il giorno 24 Giugno 2011 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
Presenti:
PRESIDENTE
LORENZO DELLAI
ASSESSORI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI
Assenti:
Assiste:
ALBERTO PACHER
TIZIANO MELLARINI
LA DIRIGENTE
PATRIZIA GENTILE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
-
visto il DPCM 29 novembre 2001 recante la definizione dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria come modificato con DPCM 28 novembre 2003;
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3276 di data 23 dicembre 2002
di recepimento del predetto decreto, nella quale, tra l’altro, è previsto a favore dei
soggetti residenti il rilascio con oneri a totale carico del Servizio sanitario
provinciale del certificato di idoneità all’affidamento e all’adozione previsto dalla
legge 4 maggio 1983, n. 184;
-
vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1664 del 18 agosto
2006 con la quale - in considerazione dell’elevato valore sociale degli
affidamenti e delle adozioni come forme di tutela e protezione dei minori in stato
di abbandono o di disagio sociale - si è stabilito di erogare con oneri a carico del
Servizio sanitario provinciale le indagini cliniche effettuate (in fase di pre–
idoneità e di post–idoneità) dalle coppie disponibili all’affidamento o
all’adozione e, nello specifico, di esentare dalla compartecipazione alla spesa a
carico degli utenti le seguenti indagini cliniche:
- esami sierologici – Wasserman
- esame emocromocitometrico con formula
- prove di funzionalità epatica: GT, GOT, GPT
- BUN, creatinina
- screening epatici (Hcv, Hbf, Epa, Hbsag),
- HIV
- Test tubercolinico
- Esame radiologico del torace;
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 del 16 luglio 2010 recante
“Governo clinico dell'assistenza sanitaria - Definizione dei livelli essenziali di
assistenza della Psicologia clinica, per funzione attribuita e tipologia di
prestazione erogata” che ha definito, tra l’altro, le prestazioni psicologiche
relative alla funzione “adozioni nazionali ed internazionali” identificandole con i
codici seguenti: 94.45.1 “valutazione pre-adottiva”; 94.45.2 “sostegno
genitorialità post-adottiva”;
-
ritenuto opportuno - in coerenza con quanto valutato per le indagini cliniche circa
l’elevato valore sociale degli affidamenti e delle adozioni - che le prestazioni
psicologiche inerenti alla funzione “adozioni nazionali ed internazionali” siano
erogate in regime di esenzione dalla compartecipazione alla spesa da parte degli
utenti;
-
ritenuto di ridefinire - come di seguito descritto e a far data dal 1° luglio 2011 - la
regolamentazione complessiva delle prestazioni sanitarie esentate dalla
compartecipazione alla spesa da parte degli utenti con riferimento all’ambito
delle adozioni e degli affidamenti:
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Codice
Descrizione
91.10.2
91.10.3
91.10.4
Esami sierologici – Wasserman
91.10.5
91.11.1
91.17.3
91.17.4
Esami ematici
91.17.5
Virus epatite B:
91.18.1
HBV antigene HBSAG
91.18.2
HBV anticorpi HBSAG
91.18.3
HBV antigene HBEAG
91.18.4
HBV anticorpi HBEAG
91.18.5
HBV anticorpi HBCAG
91.19.1
91.19.2
036036
036037
036046
Esami narcologici - prelievo capello per ricerca cannabinoidi, cocaina, oppiacei;
036049
036085
036087
036096
90.62.2
Esame emocromocitometrico con formula;
90.25.5
90.09.2
Prove di funzionalità epatica: GGT, AST, ALT;
90.04.5
90.44.1
Urea, creatinina
90.16.3
91.19.5
91.17.5
91.18.1
Screening epatici - HCV, HBV, HAV, Hbsag; emoglobina fetale;
91.17.1
91.17.2
91.18.5
90.66.4
91.22.4
91.22.5
HIV
91.23.1
90.78.1
Test tubercolinico
90.70.3
Intradermoreazioni con PPD, candida, streptochinasi e mumps
87.44.1
Esame radiologico del torace
89.7
Visita dermatologica
89.7
Visita pneumologica
89.7
Visita psichiatrica
89.13
Visita neurologica
89.7
Visita tossicologica
89.7
Visita oncologica
94.45.1
Valutazione pre-adottiva
94.45.2
Sostegno genitorialità post-adottiva
Le indagini e prestazioni sopra indicate sono da erogare in esenzione se e in quanto richieste dai soggetti
istituzionalmente preposti alla definizione dei percorsi di affidamento ed adozione, anche in funzione delle
rispettive normative nazionali.
Il diritto dell’utente ad eseguire tali prestazioni in esenzione, è indicato dai medici di medicina generale e dai
medici specialisti di struttura pubblica: il medico prescrittore deve riportare il codice di esenzione nell’apposito
campo dell’impegnativa.
Nel caso in cui il medico prescrittore non abbia indicato l’esenzione, qualora l’assistito ne richieda comunque il
riconoscimento, all’atto dell’accettazione/prenotazione, l’operatore non può confermare l’esenzione per la
prestazione richiesta.
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ritenuto di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la disciplina
delle modalità organizzative con le quali garantire l’erogazione gratuita delle
prestazioni indicate;
-
su proposta dell’Assessore alle politiche per la salute;
-
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera
1. di disporre che, a far data dal 1 luglio 2011, la regolamentazione della
compartecipazione alla spesa da parte degli utenti con riferimento alla fruizione
delle prestazioni effettuate in fase di pre–idoneità e di post–idoneità nell’ambito
delle adozioni e degli affidamenti, è definita come in premessa esposto;
2. di dare atto che dal 1 luglio 2011 cessa di avere efficacia la deliberazione della
Giunta provinciale n. 1664 di data 18 agosto 2006;
3. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la disciplina delle
modalità organizzative con le quali garantire l’erogazione gratuita delle predette
prestazioni;
4. di dare atto che alle minori entrate derivanti dal presente provvedimento
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le assegnazioni correnti
disposte sul Fondo Sanitario Provinciale.
GP
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