delibera 1382_2011
Transcript
delibera 1382_2011
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Prot. n. Reg.delib.n. 1382 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Adozione e affidamento - Accertamenti diagnostici e clinici per il rilascio del certificato di idoneità previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Il giorno 24 Giugno 2011 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del Presenti: PRESIDENTE LORENZO DELLAI ASSESSORI MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assenti: Assiste: ALBERTO PACHER TIZIANO MELLARINI LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S128-00103 LA GIUNTA PROVINCIALE - visto il DPCM 29 novembre 2001 recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria come modificato con DPCM 28 novembre 2003; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3276 di data 23 dicembre 2002 di recepimento del predetto decreto, nella quale, tra l’altro, è previsto a favore dei soggetti residenti il rilascio con oneri a totale carico del Servizio sanitario provinciale del certificato di idoneità all’affidamento e all’adozione previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184; - vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1664 del 18 agosto 2006 con la quale - in considerazione dell’elevato valore sociale degli affidamenti e delle adozioni come forme di tutela e protezione dei minori in stato di abbandono o di disagio sociale - si è stabilito di erogare con oneri a carico del Servizio sanitario provinciale le indagini cliniche effettuate (in fase di pre– idoneità e di post–idoneità) dalle coppie disponibili all’affidamento o all’adozione e, nello specifico, di esentare dalla compartecipazione alla spesa a carico degli utenti le seguenti indagini cliniche: - esami sierologici – Wasserman - esame emocromocitometrico con formula - prove di funzionalità epatica: GT, GOT, GPT - BUN, creatinina - screening epatici (Hcv, Hbf, Epa, Hbsag), - HIV - Test tubercolinico - Esame radiologico del torace; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 del 16 luglio 2010 recante “Governo clinico dell'assistenza sanitaria - Definizione dei livelli essenziali di assistenza della Psicologia clinica, per funzione attribuita e tipologia di prestazione erogata” che ha definito, tra l’altro, le prestazioni psicologiche relative alla funzione “adozioni nazionali ed internazionali” identificandole con i codici seguenti: 94.45.1 “valutazione pre-adottiva”; 94.45.2 “sostegno genitorialità post-adottiva”; - ritenuto opportuno - in coerenza con quanto valutato per le indagini cliniche circa l’elevato valore sociale degli affidamenti e delle adozioni - che le prestazioni psicologiche inerenti alla funzione “adozioni nazionali ed internazionali” siano erogate in regime di esenzione dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti; - ritenuto di ridefinire - come di seguito descritto e a far data dal 1° luglio 2011 - la regolamentazione complessiva delle prestazioni sanitarie esentate dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti con riferimento all’ambito delle adozioni e degli affidamenti: Pag. 2 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S128-00103 Codice Descrizione 91.10.2 91.10.3 91.10.4 Esami sierologici – Wasserman 91.10.5 91.11.1 91.17.3 91.17.4 Esami ematici 91.17.5 Virus epatite B: 91.18.1 HBV antigene HBSAG 91.18.2 HBV anticorpi HBSAG 91.18.3 HBV antigene HBEAG 91.18.4 HBV anticorpi HBEAG 91.18.5 HBV anticorpi HBCAG 91.19.1 91.19.2 036036 036037 036046 Esami narcologici - prelievo capello per ricerca cannabinoidi, cocaina, oppiacei; 036049 036085 036087 036096 90.62.2 Esame emocromocitometrico con formula; 90.25.5 90.09.2 Prove di funzionalità epatica: GGT, AST, ALT; 90.04.5 90.44.1 Urea, creatinina 90.16.3 91.19.5 91.17.5 91.18.1 Screening epatici - HCV, HBV, HAV, Hbsag; emoglobina fetale; 91.17.1 91.17.2 91.18.5 90.66.4 91.22.4 91.22.5 HIV 91.23.1 90.78.1 Test tubercolinico 90.70.3 Intradermoreazioni con PPD, candida, streptochinasi e mumps 87.44.1 Esame radiologico del torace 89.7 Visita dermatologica 89.7 Visita pneumologica 89.7 Visita psichiatrica 89.13 Visita neurologica 89.7 Visita tossicologica 89.7 Visita oncologica 94.45.1 Valutazione pre-adottiva 94.45.2 Sostegno genitorialità post-adottiva Le indagini e prestazioni sopra indicate sono da erogare in esenzione se e in quanto richieste dai soggetti istituzionalmente preposti alla definizione dei percorsi di affidamento ed adozione, anche in funzione delle rispettive normative nazionali. Il diritto dell’utente ad eseguire tali prestazioni in esenzione, è indicato dai medici di medicina generale e dai medici specialisti di struttura pubblica: il medico prescrittore deve riportare il codice di esenzione nell’apposito campo dell’impegnativa. Nel caso in cui il medico prescrittore non abbia indicato l’esenzione, qualora l’assistito ne richieda comunque il riconoscimento, all’atto dell’accettazione/prenotazione, l’operatore non può confermare l’esenzione per la prestazione richiesta. Pag. 3 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S128-00103 - ritenuto di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la disciplina delle modalità organizzative con le quali garantire l’erogazione gratuita delle prestazioni indicate; - su proposta dell’Assessore alle politiche per la salute; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge delibera 1. di disporre che, a far data dal 1 luglio 2011, la regolamentazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti con riferimento alla fruizione delle prestazioni effettuate in fase di pre–idoneità e di post–idoneità nell’ambito delle adozioni e degli affidamenti, è definita come in premessa esposto; 2. di dare atto che dal 1 luglio 2011 cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta provinciale n. 1664 di data 18 agosto 2006; 3. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la disciplina delle modalità organizzative con le quali garantire l’erogazione gratuita delle predette prestazioni; 4. di dare atto che alle minori entrate derivanti dal presente provvedimento l’Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le assegnazioni correnti disposte sul Fondo Sanitario Provinciale. GP Pag. 4 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S128-00103