provenienza - Camera di Commercio Varese
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1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 168 Capitolo 13° -PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE a) Ghisa, ferro, acciai, ecc. Sezione I – Materiali ferrosi, grezzi e lavorati Oggetto Richiamo delle tabelle UNI Modi di vendita e determinazione del prezzo Unità base del prezzo b) Alluminio e sue leghe* Va c) Rame e sue leghe* re se Sommario C C IA A di d) Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi Sezione I – Usi generali Unità di base di contrattazione Prezzi Imballaggi Consegna Verifica della merce Tolleranze Mancato o ritardato pagamento Obblighi di garanzia del venditore Reclami Sezione II – Oggetti preziosi Prezzo Requisiti della merce Contenitori e astucci Consegna Permuta Tolleranze e garanzia del peso e del titolo Mancato o ritardato pagamento Reclami Sezione III – Lavori su commissione Fornitura del metallo Verifica del peso e del titolo Calo di lavorazione Disegni e modelli Acconti sulle lavorazioni Esecuzione del lavoro Prezzi Art. ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ” ” ” ” ” ” ” ” 14 15 16 17 18 19 20 21 ” ” ” ” ” ” ” 22 23 24 25 26 27 28 * effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati. 168 1 2 3 4 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 169 ” ” Art. ” ” 29 30 31 32 33 re se Imballaggi Consegna Mancato ritiro della merce Mancato o ritardato pagamento Reclami e contestazioni e) Altri metalli* 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 C C IA A di Va f) Rottami di metalli vari Sezione I – Rottami di ferro e acciaio Contrattazione ” Responsabilità ” Materiale “pronto al forno” ” Sezione II – Rottami di ghisa Classificazioni - Distinzioni ” Requisiti della merce ” Materiale “pronto al forno” ” Contestazioni ” Sezione III – Rottami e residui di metalli non ferrosi, leghe e semilavorati Consegna (“resa”) e peso dei materiali ” Tolleranze ” Reclami ” * effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati. 169 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 170 Capitolo 13° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE a) Ghisa, ferro, acciai, ecc. re se Sezione I Materiali ferrosi, grezzi e lavorati Art. 1 - Oggetto. Nei materiali ferrosi sono compresi i laminati, i profilati pieni e vuoti1, i forgiati, gli stampati, i tondi per cemento armato, le lamiere, i tubi di ferro e la ghisa. Va Art. 2 - Richiamo delle tabelle UNI. Nelle contrattazioni dei materiali ferrosi s’intendono sempre richiamate, per quanto riguarda la qualità e le condizioni di accettazione, le norme stabilite dalla legislazione speciale in materia e in particolare dalle tabelle UNI (Unificazione Italiana). A di Art. 3 - Modi di vendita e determinazione del prezzo. In commercio la vendita del materiale grezzo viene effettuata a peso, tenendo per unità di misura il chilogrammo, salvo per i tubi di ferro, per i quali la vendita viene effettuata, a seconda dei casi, a peso o a metro lineare. I prezzi sono costituiti da un prezzo base maggiorato degli extra di qualità e misura stabiliti dalla ASSOFERMET (Sindacato Nazionale Commercianti in Ferro). Per le condizioni generali di vendita si fa riferimento alle normative CEE. C C IA Art. 4 - Unità base del prezzo. Per la contrattazione delle opere in ferro, i prezzi s’intendono fissati per chilogrammo, relativamente a: - grossa ferramenta, piccola ferramenta, travature in genere; - serramenti in profilati normali e profilati di ferro-finestra; - inferriate e griglie, di profilati normali; - cancelli, cancellate, parapetti in genere in profilati normali di ferro pieni e vuoti. S’intendono fissati a metro quadrato: - i serramenti in profilato tubolare di lamiera, i serramenti con rivestimento in acciaio inossidabile o alluminio; - le persiane avvolgibili, le serrande a rotolo a maglia; - i grigliati neri zincati. 1 a) tubi tondi e di forma ricavati da nastri laminati a caldo; b) tubi tondi e di forma ricavati da nastri laminati a freddo; c) profilati aperti laminati a freddo ricavati da nastri a caldo. 170 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 171 b) Alluminio e sue leghe* c) Rame e sue leghe* re se Possono essere fissati a metro lineare: - i canali in lamiera; - i tubi in lamiera; - le reti metalliche. * Non è stata rilevata l’esistenza di usi difformi da quelli relativi ai materiali ferrosi, grezzi e lavorati. d) Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi Va Sezione I Usi generali di Art. 5 - Unità di base di contrattazione. I metalli preziosi in lega sono trattati sulla base del titolo legale espresso in millesimi. I metalli preziosi greggi vengono venduti anche a titolo inferiore a 999/000, dichiarando il fino contenuto con l’aggiunta dell’apposito marchio di identificazione del produttore. A Art. 6 - Prezzi. I metalli preziosi sono trattati con riferimento ai prezzi del listino delle quotazioni internazionali, con le maggiorazioni per spese, interessi e utili. Il prezzo dei metalli preziosi è fissato con riferimento al metallo puro (999/000). Il compratore viene vincolato ai prezzi e alle condizioni in vigore all’atto della consegna del prodotto. IA Art. 7 - Imballaggi. I comuni imballaggi sono a carico del venditore; quelli speciali a carico del compratore. C C Art. 8 - Consegna. La vendita avviene franco magazzino del venditore il quale, a richiesta, può spedire la merce al committente o a persona indicata da questo, addebitandogli le relative spese di spedizione e di assicurazione, salvo diversa disposizione del compratore. Art. 9 - Verifica della merce. Il compratore ha la facoltà di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore. Le spese di verifica sono a carico del committente, sempre che la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore. * effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati. 171 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 172 re se Art. 10 - Tolleranze. Il peso e il titolo, comunque e ovunque indicati, si intendono vincolati al dichiarato, salvo le tolleranze ammesse dalla legge. Nelle leghe dei metalli preziosi sono ammesse tolleranze nei limiti indicati dalla legge. Art. 11 - Mancato o ritardato pagamento. Scaduto il termine contrattuale stabilito per il pagamento della merce, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovuta, gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto. Nel caso di pagamento frazionato, il mancato o ritardato pagamento di una rata produce la scadenza dal beneficio del termine, e nel caso di vendita a consegne ripartite, il venditore può subordinare le eventuali residue consegne al pagamento anticipato delle forniture. Va Art. 12 - Obblighi di garanzia del venditore. Il venditore è garante del titolo del metallo contrattato. A di Art. 13 - Reclami. I reclami per difformità del metallo dal pattuito devono essere proposti di norma, per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non vi sono termini di decadenza per i metalli preziosi in lingotti e laminati fino a quando resta integro il punzone o marchio del venditore. Se il reclamo è fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione del metallo, franco di ogni spesa. Sezione II Oggetti preziosi IA Art. 14 - Prezzo. Nella compravendita di oggetti in metallo prezioso il prezzo è stabilito indifferentemente a peso, con riferimento al titolo, oppure a pezzo. C C Art. 15 - Requisiti della merce. Tutti gli oggetti in metallo prezioso debbono recare impressi il marchio del produttore e l’indicazione del titolo espresso in millesimi. Sono esenti dall’obbligo del marchio e del titolo: a) i manufatti per odontoiatri; b) il materiale, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale; c) gli oggetti, strumenti ed apparecchi di fisica e chimica; d) gli oggetti autentici di antiquariato; e) gli oggetti di peso inferiore a un grammo. 172 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 173 Art. 16 - Contenitori e astucci. I contenitori, gli astucci e gli speciali imballi per gli oggetti di metallo prezioso sono a carico del compratore. re se Art. 17 - Consegna. La consegna viene effettuata al domicilio del venditore. Qualora sia chiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del compratore. Art. 18 - Permuta. Nella permuta di oggetti di metallo prezioso le parti hanno facoltà di procedere alla verifica del titolo legale del metallo. Le spese di verifica sono a carico di chi la richiede quando la verifica stessa confermi il titolo dichiarato dall’altro contraente. Va Art. 19 - Tolleranze e garanzia del peso e del titolo. Gli oggetti di metallo prezioso vengono contrattati con l’indicazione del titolo legale del metallo impiegato, con le tolleranze di lavorazione previste dalla legge. Il venditore è garante, verso il compratore, del peso e del titolo dichiarati. di Art. 20 - Mancato o ritardato pagamento. Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovutagli, gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto. Sezione III Lavori su commissione C C IA A Art. 21 - Reclami. I reclami relativi agli oggetti venduti devono essere proposti, di norma, per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta per l’ipotesi di vizi occulti. Se il reclamo è fondato, il compratore ha facoltà, a sua scelta, di chiedere la sostituzione dell’oggetto o la risoluzione del contratto. Art. 22 - Fornitura del metallo. Gli oggetti di metallo prezioso possono essere eseguiti con metallo fornito dall’artigiano o fabbricante o dallo stesso committente o dato in prestito d’uso da terzi. Negli ordini dati da aziende commerciali o industriali per manufatti di argenteria l’intero quantitativo di metallo necessario per l’esecuzione dell’opera viene di regola anticipato da queste ultime. 173 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 174 Va re se Art. 23 - Verifica del peso e del titolo. L’artigiano o fabbricante, all’atto della consegna, da parte del committente, del metallo necessario per l’esecuzione dell’ordine, ne verifica il titolo e il peso addebitando le relative spese di saggio e affinazione al committente. Art. 24 - Calo di lavorazione. Nelle lavorazioni di oreficeria e gioielleria, oltre il calo per l’incisione e l’incassatura, è ammesso un calo irrecuperabile di lavorazione dal 20 al 25 % per platino e per palladio; per l’oreficeria stampata (meccanizzata o parzialmente meccanizzata) 5 % industria 6,50 % artigianato per l’oreficeria normale 10 % industria 11 % artigianato per la gioielleria 15 % industria 15% artigianato 1 per l’argenteria normale 10% industria 10% artigianato 2 per l’argenteria artigianale 12% C C IA A di Art. 25 - Disegni e modelli. I disegni, progetti e modelli per i lavori ordinati possono essere forniti direttamente dal committente. Qualora i disegni, progetti, modelli e l’attrezzatura specifica vengono eseguiti dall’artigiano o fabbricante, il committente ha facoltà di acquistarli a prezzo da convenirsi. Egli ha, invece, obbligo di acquistarli qualora, avendone richiesta l’esecuzione all’artigiano o fabbricante, non faccia seguire alcun ordinativo. La rispondenza dei modelli ordinati ai disegni eseguiti viene controllata dal committente. I modelli e i campioni di proprietà del committente, consegnati alla fonderia o ad altre imprese ausiliarie per le riproduzioni, vengono da questa conservati a disposizione del committente medesimo, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto e l’incendio, ma con l’onere della diligenza nella custodia. La riconsegna dei modelli o campioni di proprietà del committente avviene nello stato di usura in cui essi si trovano. La fonderia e le altre imprese ausiliarie non possono servirsi dei modelli del committente per forniture a terzi. Le imprese anzidette non sono responsabili della esecuzione di lavori eseguiti con modelli o disegni forniti dal committente, che stiano per risultare già brevettati da terzi. 1 Oggetti d’argento di produzione standardizzata. 2 Oggetti d’argento lavorati a mano. 174 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 175 re se Art. 26 - Acconti sulle lavorazioni. All’atto dell’accettazione di ordini per l’esecuzione di lavori di oreficeria, gioielleria e argenteria, è facoltà dell’artigiano o fabbricante di chiedere al committente un acconto sul prezzo convenuto. Quando il metallo necessario per la lavorazione è fornito dal committente, non viene di norma richiesto alcun acconto. Art. 27 - Esecuzione del lavoro. Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d’arte, con impiego di metallo esattamente rispondente al titolo dichiarato e secondo i disegni, progetti o modelli forniti dal committente o da questi commissionati ed accettati. Va Art. 28 - Prezzi. I prezzi degli oggetti e delle lavorazioni vengono convenuti tra le parti, con riferimento al peso o al singolo pezzo. Art. 29 - Imballaggi. Gli astucci, le scatole e gli imballaggi in genere per gli oggetti ordinati sono a carico del committente. di Art. 30 - Consegna. Gli oggetti commissionati vengono consegnati franco domicilio dell’artigiano o fabbricante. Le spese di spedizione e di assicurazione per l’eventuale consegna in località diversa, indicata dal compratore, sono a carico di quest’ultimo. IA A Art. 31 - Mancato ritiro della merce. I manufatti devono essere ritirati entro 30 giorni dall’avviso di approntamento. Qualora il committente non provveda al ritiro entro detto termine, i manufatti rimangono di proprietà dell’artigiano o fabbricante, il quale ha diritto di ritenere l’acconto eventualmente versatogli, fatta salva ogni azione per i maggiori danni. L’artigiano o fabbricante terrà a disposizione del committente il metallo e il materiale fornitogli eventualmente avanzato al termine della lavorazione. C C Art. 32 - Mancato o ritardato pagamento. Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento decorrono a favore dell’artigiano o fabbricante gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto. Nel caso di mancato o ritardato pagamento, l’artigiano o fabbricante ha la facoltà di risolvere il contratto per la parte non ancora eseguita. Art. 33 - Reclami e contestazioni. I reclami e le contestazioni per vizi apparenti dei manufatti debbono 175 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 176 essere fatti per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di 8 giorni dal ricevimento. Nel caso di lavorazioni con conseguenze parziali, il mancato reclamo per una partita equivale a gradimento. re se e) Altri metalli* f) Rottami di metalli vari Sezione I Rottami di ferro e di acciaio di Va Art. 34 - Contrattazione. I contratti di rottami di ferro e di acciaio sono conclusi con riferimento alla classificazione riportata nel listino settimanale dei prezzi pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.1 In una partita di rottami, contrattati secondo una determinata classifica, non è ammessa la presenza di: - materiale zincato, smaltato, stagnato, ramato, ottonato, piombato; - rottame di ghisa; - rottame legato, eccessivamente ossidato, impuro e comunque dannoso alla carica; - rottame fornito in recipienti chiusi, in fasci, in sacchi; - gli ordigni bellici in genere, siano essi carichi o scarichi, e qualsiasi corpo che possa presentare rischi di esplosione o di incendio; - qualsiasi altro materiale estraneo al ferro e all’acciaio. A Art. 35 - Responsabilità. In caso di danni alle cose causati dalla presenza nei rottami di ordigni esplodenti, se accertata la provenienza, il venditore deve rispondere in solido con il compratore. C C IA Art. 36 - Materiale “pronto al forno”. Per materiale contrattato come “pronto forno” si intende il “lamierino”, questo deve essere in pezzi delle dimensioni massime di cm. 50x50x30. Sezione II Rottami di ghisa Art. 37 - Classificazioni - Distinzioni. La classificazione dei rottami di ghisa è la seguente: a) Rottami di ghisa meccanica: provengono da demolizione di macchi1 Nel listino della C.C.I.A.A. di Milano non sono compresi i prezzi dei rottami derivanti dalla demolizione di autovetture. * effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati. 176 1raccolta provinciale degli usi c) d) e) 10:10 Pagina 177 nario in pezzatura pronta al forno, costituiti in particolare da pezzi di macchine utensili, da altre macchine (comprese quelle agricole) e motori in genere, ecc. Rottami di ghisa comune: sono costituiti in particolare da rottami di tubi di ghisa puliti, rottami di ghisa edilizia, ceppi freno, colonne, radiatori, caldaie, piastre, chiusini stradali, ecc. Rottami di ghisa bianca o bruciata: sono costituiti da tutti quei rottami che alla frattura si presentano di ghisa bianca o che hanno subito l’azione del fuoco. Rottami di lingottiere: basi di lingottiere non bruciate. Tornitura di ghisa: con la precisazione che trattasi di tornitura fresca, pulita non ossidata o leggermente o fortemente ossidata. re se b) 21-07-2005 Va Art. 38 - Requisiti della merce. Una partita di rottami di ghisa contrattati secondo la denominazione commerciale “rottami di ghisa meccanica” non deve contenere ghisa bianca, bruciata, acciaiosa, malleabile, rottame smaltato e ferro. Se oggetto del contratto sono “rottami di ghisa comune” la partita non deve contenere rottami di ghisa bianca, bruciata, smaltata, malleabile e ferro. di Art. 39 - Materiale “pronto al forno”. I rottami di ghisa contrattati con materiale “pronto al forno” devono essere in pezzi del peso fino a kg. 50. E’ tuttavia ammessa la presenza di materiale in pezzi del peso fino a 100 kg. purché demolibile alla mazza a mano. IA A Art. 40 - Contestazioni. Al ricevimento della merce il compratore deve classificare il materiale, esprimendo la categoria e i cali riscontrati. In caso di controversia il venditore deve provvedere al ritiro, a sue spese, della merce entro un massimo di 8 giorni, diversamente deve accettare il giudizio del compratore. Sezione III Rottami e residui di metalli non ferrosi, leghe e semilavorati C C Art. 41 - Consegna (“resa”) e peso dei materiali. Quando il materiale deve essere consegnato al magazzino del compratore il carico ed il trasporto del materiale devono essere effettuati a spese del venditore. Lo scarico deve essere eseguito a spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del compratore o, in caso di contestazione, alla pesa pubblica. Quando il materiale deve essere ritirato al magazzino del venditore il carico è eseguito a spese del venditore. Il trasporto e lo scarico sono a spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del venditore. * effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati. 177 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 178 Art. 42 - Tolleranze. Anche se la clausola “circa” non è espressamente indicata nel contratto, è ammessa sul totale della fornitura una tolleranza quantitativa del 5 % in più o in meno. C C IA A di Va re se Art. 43 - Reclami. Se il materiale inviato non ha le qualità convenute il compratore deve darne avviso al venditore entro i termini di legge e tenere il materiale a disposizione del venditore per l’eventuale contestazione sulla fondatezza del reclamo. Il venditore deve provvedere alla relativa verifica entro 8 giorni dal ricevimento del reclamo. Trascorso tale termine il compratore ha facoltà di disporre del materiale e di provvedere alle operazioni di cernita e di valutazione addebitando anticipatamente al venditore le relative spese. 178