provenienza - Camera di Commercio Varese

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provenienza - Camera di Commercio Varese
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Capitolo 13° -PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
METALLURGICHE
a) Ghisa, ferro, acciai, ecc.
Sezione I – Materiali ferrosi, grezzi e lavorati
Oggetto
Richiamo delle tabelle UNI
Modi di vendita e determinazione del prezzo
Unità base del prezzo
b) Alluminio e sue leghe*
Va
c) Rame e sue leghe*
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Sommario
C
C
IA
A
di
d) Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi
Sezione I – Usi generali
Unità di base di contrattazione
Prezzi
Imballaggi
Consegna
Verifica della merce
Tolleranze
Mancato o ritardato pagamento
Obblighi di garanzia del venditore
Reclami
Sezione II – Oggetti preziosi
Prezzo
Requisiti della merce
Contenitori e astucci
Consegna
Permuta
Tolleranze e garanzia del peso e del titolo
Mancato o ritardato pagamento
Reclami
Sezione III – Lavori su commissione
Fornitura del metallo
Verifica del peso e del titolo
Calo di lavorazione
Disegni e modelli
Acconti sulle lavorazioni
Esecuzione del lavoro
Prezzi
Art.
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* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati.
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Art.
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Imballaggi
Consegna
Mancato ritiro della merce
Mancato o ritardato pagamento
Reclami e contestazioni
e) Altri metalli*
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di
Va
f) Rottami di metalli vari
Sezione I – Rottami di ferro e acciaio
Contrattazione
”
Responsabilità
”
Materiale “pronto al forno”
”
Sezione II – Rottami di ghisa
Classificazioni - Distinzioni
”
Requisiti della merce
”
Materiale “pronto al forno”
”
Contestazioni
”
Sezione III – Rottami e residui di metalli non ferrosi, leghe
e semilavorati
Consegna (“resa”) e peso dei materiali
”
Tolleranze
”
Reclami
”
* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati.
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Capitolo 13° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
METALLURGICHE
a) Ghisa, ferro, acciai, ecc.
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Sezione I
Materiali ferrosi, grezzi e lavorati
Art. 1 - Oggetto.
Nei materiali ferrosi sono compresi i laminati, i profilati pieni e vuoti1, i
forgiati, gli stampati, i tondi per cemento armato, le lamiere, i tubi di ferro
e la ghisa.
Va
Art. 2 - Richiamo delle tabelle UNI.
Nelle contrattazioni dei materiali ferrosi s’intendono sempre richiamate,
per quanto riguarda la qualità e le condizioni di accettazione, le norme
stabilite dalla legislazione speciale in materia e in particolare dalle tabelle UNI (Unificazione Italiana).
A
di
Art. 3 - Modi di vendita e determinazione del prezzo.
In commercio la vendita del materiale grezzo viene effettuata a peso,
tenendo per unità di misura il chilogrammo, salvo per i tubi di ferro, per i
quali la vendita viene effettuata, a seconda dei casi, a peso o a metro
lineare.
I prezzi sono costituiti da un prezzo base maggiorato degli extra di qualità e misura stabiliti dalla ASSOFERMET (Sindacato Nazionale
Commercianti in Ferro).
Per le condizioni generali di vendita si fa riferimento alle normative CEE.
C
C
IA
Art. 4 - Unità base del prezzo.
Per la contrattazione delle opere in ferro, i prezzi s’intendono fissati per
chilogrammo, relativamente a:
- grossa ferramenta, piccola ferramenta, travature in genere;
- serramenti in profilati normali e profilati di ferro-finestra;
- inferriate e griglie, di profilati normali;
- cancelli, cancellate, parapetti in genere in profilati normali di ferro
pieni e vuoti.
S’intendono fissati a metro quadrato:
- i serramenti in profilato tubolare di lamiera, i serramenti con rivestimento in acciaio inossidabile o alluminio;
- le persiane avvolgibili, le serrande a rotolo a maglia;
- i grigliati neri zincati.
1 a) tubi tondi e di forma ricavati da nastri laminati a caldo;
b) tubi tondi e di forma ricavati da nastri laminati a freddo;
c) profilati aperti laminati a freddo ricavati da nastri a caldo.
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b) Alluminio e sue leghe*
c) Rame e sue leghe*
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Possono essere fissati a metro lineare:
- i canali in lamiera;
- i tubi in lamiera;
- le reti metalliche.
* Non è stata rilevata l’esistenza di usi difformi da quelli relativi ai materiali ferrosi, grezzi e lavorati.
d) Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi
Va
Sezione I
Usi generali
di
Art. 5 - Unità di base di contrattazione.
I metalli preziosi in lega sono trattati sulla base del titolo legale espresso in millesimi.
I metalli preziosi greggi vengono venduti anche a titolo inferiore a
999/000, dichiarando il fino contenuto con l’aggiunta dell’apposito marchio di identificazione del produttore.
A
Art. 6 - Prezzi.
I metalli preziosi sono trattati con riferimento ai prezzi del listino delle
quotazioni internazionali, con le maggiorazioni per spese, interessi e utili.
Il prezzo dei metalli preziosi è fissato con riferimento al metallo puro
(999/000).
Il compratore viene vincolato ai prezzi e alle condizioni in vigore all’atto
della consegna del prodotto.
IA
Art. 7 - Imballaggi.
I comuni imballaggi sono a carico del venditore; quelli speciali a carico
del compratore.
C
C
Art. 8 - Consegna.
La vendita avviene franco magazzino del venditore il quale, a richiesta,
può spedire la merce al committente o a persona indicata da questo,
addebitandogli le relative spese di spedizione e di assicurazione, salvo
diversa disposizione del compratore.
Art. 9 - Verifica della merce.
Il compratore ha la facoltà di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore. Le spese di verifica sono a carico del committente, sempre che
la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore.
* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati.
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Art. 10 - Tolleranze.
Il peso e il titolo, comunque e ovunque indicati, si intendono vincolati al
dichiarato, salvo le tolleranze ammesse dalla legge.
Nelle leghe dei metalli preziosi sono ammesse tolleranze nei limiti indicati dalla legge.
Art. 11 - Mancato o ritardato pagamento.
Scaduto il termine contrattuale stabilito per il pagamento della merce,
decorrono a favore del venditore, sulla somma dovuta, gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto.
Nel caso di pagamento frazionato, il mancato o ritardato pagamento di
una rata produce la scadenza dal beneficio del termine, e nel caso di
vendita a consegne ripartite, il venditore può subordinare le eventuali
residue consegne al pagamento anticipato delle forniture.
Va
Art. 12 - Obblighi di garanzia del venditore.
Il venditore è garante del titolo del metallo contrattato.
A
di
Art. 13 - Reclami.
I reclami per difformità del metallo dal pattuito devono essere proposti
di norma, per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.
Non vi sono termini di decadenza per i metalli preziosi in lingotti e laminati fino a quando resta integro il punzone o marchio del venditore.
Se il reclamo è fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione del
metallo, franco di ogni spesa.
Sezione II
Oggetti preziosi
IA
Art. 14 - Prezzo.
Nella compravendita di oggetti in metallo prezioso il prezzo è stabilito indifferentemente a peso, con riferimento al titolo, oppure a pezzo.
C
C
Art. 15 - Requisiti della merce.
Tutti gli oggetti in metallo prezioso debbono recare impressi il marchio
del produttore e l’indicazione del titolo espresso in millesimi.
Sono esenti dall’obbligo del marchio e del titolo:
a) i manufatti per odontoiatri;
b) il materiale, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale;
c) gli oggetti, strumenti ed apparecchi di fisica e chimica;
d) gli oggetti autentici di antiquariato;
e) gli oggetti di peso inferiore a un grammo.
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Art. 16 - Contenitori e astucci.
I contenitori, gli astucci e gli speciali imballi per gli oggetti di metallo prezioso sono a carico del compratore.
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se
Art. 17 - Consegna.
La consegna viene effettuata al domicilio del venditore. Qualora sia
chiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di
assicurazione sono a carico del compratore.
Art. 18 - Permuta.
Nella permuta di oggetti di metallo prezioso le parti hanno facoltà di procedere alla verifica del titolo legale del metallo. Le spese di verifica sono
a carico di chi la richiede quando la verifica stessa confermi il titolo
dichiarato dall’altro contraente.
Va
Art. 19 - Tolleranze e garanzia del peso e del titolo.
Gli oggetti di metallo prezioso vengono contrattati con l’indicazione del
titolo legale del metallo impiegato, con le tolleranze di lavorazione previste dalla legge.
Il venditore è garante, verso il compratore, del peso e del titolo dichiarati.
di
Art. 20 - Mancato o ritardato pagamento.
Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovutagli, gli interessi riferiti al
tasso ufficiale di sconto.
Sezione III
Lavori su commissione
C
C
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A
Art. 21 - Reclami.
I reclami relativi agli oggetti venduti devono essere proposti, di norma,
per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal ricevimento della
merce o dalla scoperta per l’ipotesi di vizi occulti.
Se il reclamo è fondato, il compratore ha facoltà, a sua scelta, di chiedere la sostituzione dell’oggetto o la risoluzione del contratto.
Art. 22 - Fornitura del metallo.
Gli oggetti di metallo prezioso possono essere eseguiti con metallo fornito dall’artigiano o fabbricante o dallo stesso committente o dato in prestito d’uso da terzi.
Negli ordini dati da aziende commerciali o industriali per manufatti di
argenteria l’intero quantitativo di metallo necessario per l’esecuzione
dell’opera viene di regola anticipato da queste ultime.
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Art. 23 - Verifica del peso e del titolo.
L’artigiano o fabbricante, all’atto della consegna, da parte del committente, del metallo necessario per l’esecuzione dell’ordine, ne verifica il
titolo e il peso addebitando le relative spese di saggio e affinazione al
committente.
Art. 24 - Calo di lavorazione.
Nelle lavorazioni di oreficeria e gioielleria, oltre il calo per l’incisione e
l’incassatura, è ammesso un calo irrecuperabile di lavorazione dal 20 al
25 % per platino e per palladio;
per l’oreficeria stampata
(meccanizzata o parzialmente meccanizzata) 5 %
industria
6,50 % artigianato
per l’oreficeria normale
10 % industria
11 % artigianato
per la gioielleria
15 % industria
15%
artigianato
1
per l’argenteria normale
10%
industria
10%
artigianato
2
per l’argenteria artigianale
12%
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A
di
Art. 25 - Disegni e modelli.
I disegni, progetti e modelli per i lavori ordinati possono essere forniti
direttamente dal committente.
Qualora i disegni, progetti, modelli e l’attrezzatura specifica vengono
eseguiti dall’artigiano o fabbricante, il committente ha facoltà di acquistarli a prezzo da convenirsi. Egli ha, invece, obbligo di acquistarli qualora, avendone richiesta l’esecuzione all’artigiano o fabbricante, non
faccia seguire alcun ordinativo.
La rispondenza dei modelli ordinati ai disegni eseguiti viene controllata
dal committente.
I modelli e i campioni di proprietà del committente, consegnati alla fonderia o ad altre imprese ausiliarie per le riproduzioni, vengono da questa conservati a disposizione del committente medesimo, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto e l’incendio, ma
con l’onere della diligenza nella custodia.
La riconsegna dei modelli o campioni di proprietà del committente
avviene nello stato di usura in cui essi si trovano.
La fonderia e le altre imprese ausiliarie non possono servirsi dei modelli del committente per forniture a terzi.
Le imprese anzidette non sono responsabili della esecuzione di lavori
eseguiti con modelli o disegni forniti dal committente, che stiano per
risultare già brevettati da terzi.
1 Oggetti d’argento di produzione standardizzata.
2 Oggetti d’argento lavorati a mano.
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Art. 26 - Acconti sulle lavorazioni.
All’atto dell’accettazione di ordini per l’esecuzione di lavori di oreficeria,
gioielleria e argenteria, è facoltà dell’artigiano o fabbricante di chiedere
al committente un acconto sul prezzo convenuto. Quando il metallo
necessario per la lavorazione è fornito dal committente, non viene di
norma richiesto alcun acconto.
Art. 27 - Esecuzione del lavoro.
Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d’arte, con impiego di metallo esattamente rispondente al titolo dichiarato e secondo i
disegni, progetti o modelli forniti dal committente o da questi commissionati ed accettati.
Va
Art. 28 - Prezzi.
I prezzi degli oggetti e delle lavorazioni vengono convenuti tra le parti,
con riferimento al peso o al singolo pezzo.
Art. 29 - Imballaggi.
Gli astucci, le scatole e gli imballaggi in genere per gli oggetti ordinati
sono a carico del committente.
di
Art. 30 - Consegna.
Gli oggetti commissionati vengono consegnati franco domicilio dell’artigiano o fabbricante.
Le spese di spedizione e di assicurazione per l’eventuale consegna in
località diversa, indicata dal compratore, sono a carico di quest’ultimo.
IA
A
Art. 31 - Mancato ritiro della merce.
I manufatti devono essere ritirati entro 30 giorni dall’avviso di approntamento.
Qualora il committente non provveda al ritiro entro detto termine, i
manufatti rimangono di proprietà dell’artigiano o fabbricante, il quale ha
diritto di ritenere l’acconto eventualmente versatogli, fatta salva ogni
azione per i maggiori danni.
L’artigiano o fabbricante terrà a disposizione del committente il metallo e il
materiale fornitogli eventualmente avanzato al termine della lavorazione.
C
C
Art. 32 - Mancato o ritardato pagamento.
Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento decorrono a favore dell’artigiano o fabbricante gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento, l’artigiano o fabbricante ha
la facoltà di risolvere il contratto per la parte non ancora eseguita.
Art. 33 - Reclami e contestazioni.
I reclami e le contestazioni per vizi apparenti dei manufatti debbono
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essere fatti per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di 8 giorni dal ricevimento.
Nel caso di lavorazioni con conseguenze parziali, il mancato reclamo
per una partita equivale a gradimento.
re
se
e) Altri metalli*
f) Rottami di metalli vari
Sezione I
Rottami di ferro e di acciaio
di
Va
Art. 34 - Contrattazione.
I contratti di rottami di ferro e di acciaio sono conclusi con riferimento
alla classificazione riportata nel listino settimanale dei prezzi pubblicato
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Milano.1
In una partita di rottami, contrattati secondo una determinata classifica,
non è ammessa la presenza di:
- materiale zincato, smaltato, stagnato, ramato, ottonato, piombato;
- rottame di ghisa;
- rottame legato, eccessivamente ossidato, impuro e comunque dannoso alla carica;
- rottame fornito in recipienti chiusi, in fasci, in sacchi;
- gli ordigni bellici in genere, siano essi carichi o scarichi, e qualsiasi
corpo che possa presentare rischi di esplosione o di incendio;
- qualsiasi altro materiale estraneo al ferro e all’acciaio.
A
Art. 35 - Responsabilità.
In caso di danni alle cose causati dalla presenza nei rottami di ordigni
esplodenti, se accertata la provenienza, il venditore deve rispondere in
solido con il compratore.
C
C
IA
Art. 36 - Materiale “pronto al forno”.
Per materiale contrattato come “pronto forno” si intende il “lamierino”,
questo deve essere in pezzi delle dimensioni massime di cm.
50x50x30.
Sezione II
Rottami di ghisa
Art. 37 - Classificazioni - Distinzioni.
La classificazione dei rottami di ghisa è la seguente:
a) Rottami di ghisa meccanica: provengono da demolizione di macchi1 Nel listino della C.C.I.A.A. di Milano non sono compresi i prezzi dei rottami derivanti
dalla demolizione di autovetture.
* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati.
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c)
d)
e)
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nario in pezzatura pronta al forno, costituiti in particolare da pezzi di
macchine utensili, da altre macchine (comprese quelle agricole) e
motori in genere, ecc.
Rottami di ghisa comune: sono costituiti in particolare da rottami di
tubi di ghisa puliti, rottami di ghisa edilizia, ceppi freno, colonne,
radiatori, caldaie, piastre, chiusini stradali, ecc.
Rottami di ghisa bianca o bruciata: sono costituiti da tutti quei rottami che alla frattura si presentano di ghisa bianca o che hanno subito l’azione del fuoco.
Rottami di lingottiere: basi di lingottiere non bruciate.
Tornitura di ghisa: con la precisazione che trattasi di tornitura fresca,
pulita non ossidata o leggermente o fortemente ossidata.
re
se
b)
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Va
Art. 38 - Requisiti della merce.
Una partita di rottami di ghisa contrattati secondo la denominazione
commerciale “rottami di ghisa meccanica” non deve contenere ghisa
bianca, bruciata, acciaiosa, malleabile, rottame smaltato e ferro.
Se oggetto del contratto sono “rottami di ghisa comune” la partita non
deve contenere rottami di ghisa bianca, bruciata, smaltata, malleabile e
ferro.
di
Art. 39 - Materiale “pronto al forno”.
I rottami di ghisa contrattati con materiale “pronto al forno” devono essere
in pezzi del peso fino a kg. 50. E’ tuttavia ammessa la presenza di materiale in pezzi del peso fino a 100 kg. purché demolibile alla mazza a mano.
IA
A
Art. 40 - Contestazioni.
Al ricevimento della merce il compratore deve classificare il materiale,
esprimendo la categoria e i cali riscontrati.
In caso di controversia il venditore deve provvedere al ritiro, a sue
spese, della merce entro un massimo di 8 giorni, diversamente deve
accettare il giudizio del compratore.
Sezione III
Rottami e residui di metalli non ferrosi, leghe e semilavorati
C
C
Art. 41 - Consegna (“resa”) e peso dei materiali.
Quando il materiale deve essere consegnato al magazzino del compratore il carico ed il trasporto del materiale devono essere effettuati a
spese del venditore. Lo scarico deve essere eseguito a spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del compratore
o, in caso di contestazione, alla pesa pubblica.
Quando il materiale deve essere ritirato al magazzino del venditore il
carico è eseguito a spese del venditore. Il trasporto e lo scarico sono a
spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino
del venditore.
* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati.
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Art. 42 - Tolleranze.
Anche se la clausola “circa” non è espressamente indicata nel contratto, è ammessa sul totale della fornitura una tolleranza quantitativa del 5
% in più o in meno.
C
C
IA
A
di
Va
re
se
Art. 43 - Reclami.
Se il materiale inviato non ha le qualità convenute il compratore deve
darne avviso al venditore entro i termini di legge e tenere il materiale a
disposizione del venditore per l’eventuale contestazione sulla fondatezza del reclamo.
Il venditore deve provvedere alla relativa verifica entro 8 giorni dal ricevimento del reclamo. Trascorso tale termine il compratore ha facoltà di
disporre del materiale e di provvedere alle operazioni di cernita e di
valutazione addebitando anticipatamente al venditore le relative spese.
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