condizioni di assicurazione gap
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condizioni di assicurazione gap
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GAP Il testo integrale della Convenzione è depositato presso Volkswagen Bank GmbH - Copia delle presenti Condizioni di Assicurazione è depositata in atti del Dott. Ettore Chittò, Notaio in Milano. DEFINIZIONI Assicurato: il sottoscrittore del contratto di finanziamento erogato da Volkswagen Bank, che ha aderito alla garanzia finanziaria GAP. sarà maggiorata di un importo pari alla franchigia eventualmente prevista da tale Polizza ARD. L’importo della maggiorazione non potrà essere comunque superiore a Euro 400,00. Assicuratore: Cardif Assurances Risques Divers S.A. – L.go Toscanini, 1 20122 – Milano Massimali La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a: - Finanziamento il cui oggetto è l’autovettura e/o il veicolo commerciale di proprietà dell’assicurato: • Euro 15.000,00 per i primi tre anni di copertura; • 50% della differenza tra valore d’acquisto e valore commerciale del veicolo alla data del sinistro per il quarto anno di copertura; • 40% della differenza tra valore d’acquisto e valore commerciale del veicolo alla data del sinistro per il quinto anno di copertura. Beneficiario: la Contraente che ha accettato. Contraente: Volkswagen Bank S.p.A., che stipula la Polizza in nome e per conto degli Assicurati. Furto Totale del veicolo: il furto del veicolo senza ritrovamento, decorsi trenta giorni dalla data di denuncia sporta alla Pubblica Autorità; Distruzione del veicolo per Danno Totale: per distruzione del veicolo si intende la distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al giorno del sinistro. Oggetto della copertura La Garanzia Finanziaria Gap è operante per autovetture e/o veicoli commerciali con peso a pieno carico inferiore a 35q.li, nuovi di proprietà dell’Assicurato o del Contraente. I rischi coperti sono il Furto Totale e la Distruzione per danno Totale. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie La garanzia assicurativa decorre dalla data di liquidazione del finanziamento concesso dalla Contraente ed avrà durata pari a: - durata del contratto di finanziamento, con un massimo di 60 mesi, nel caso in cui l’autovettura e/o il veicolo commerciale siano oggetto del contratto di finanziamento stesso; - 12, 24 o 36 mesi nel caso in cui l’oggetto del contratto di finanziamento non sia l’autovettura e/o il veicolo commerciale. Nel caso in cui l’oggetto del contratto di finanziamento non sia l’autovettura e/o il veicolo commerciale, la Garanzia Finanziaria Gap è sottoposta ad un periodo di carenza pari a 6 mesi. Pertanto nessun indennizzo sarà dovuto in caso di sinistro avvenuto durante tale periodo di carenza. La garanzia cessa: - alla data di scadenza del contratto di finanziamento il cui oggetto è l’autovettura e/o il veicolo commerciale; - trascorsi 12, 24 o 36 mesi dalla data di decorrenza in caso di finanziamento il cui oggetto non sia l’autovettura e/o il veicolo commerciale; - in caso di alienazione del veicolo oggetto della copertura assicurativa; - in caso di liquidazione della prestazione assicurativa prevista della presente Polizza; - decorsi 5 anni dalla data di 1a immatricolazione. In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento il cui oggetto è l’autovettura e/o il veicolo commerciale, la garanzia resterà attiva per tutta la durata originaria del contratto di finanziamento, secondo le modalità previste dalle condizioni di polizza. Ciò salvo differente richiesta dell’Assicurato che, in tal caso, avrà diritto alla restituzione del rateo del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di assicurazione, già versate. L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione alla Contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il premio assicurativo, l’Assicuratore provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte di assicurazione, per il tramite della Contraente, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della lettera di recesso. Prestazione assicurativa L'Assicuratore liquiderà al Beneficiario, in caso di sinistro derivante da Furto Totale o Distruzione a seguito di Danno Totale del veicolo oggetto della copertura assicurativa, un importo pari alla differenza tra il suo valore d’acquisto (importo indicato in fattura) ed il relativo valore commerciale alla data del sinistro. Il valore commerciale del veicolo è determinato in base alla valutazione riportata su Eurotax Giallo. Nel caso in cui l’autovettura e/o il veicolo commerciale oggetto della garanzia Gap, sia assicurato con Polizza Auto Rischi Diversi, la somma liquidata - Finanziamento il cui oggetto è diverso dall’autovettura e/o il veicolo commerciale di proprietà dell’assicurato: • Euro 15.000,00. La prestazione relativa al furto totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella relativa alla distruzione del veicolo per danno totale. In ogni caso la prestazione garantita dall'Assicuratore non potrà mai essere superiore alla differenza tra il valore d’acquisto del veicolo e quanto l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro in virtù della Polizza Auto Rischi Diversi da lui sottoscritta. Esclusioni La Garanzia Finanziaria Gap Auto non è operante in caso di sinistro causato da: 1. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); 2. sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; 3. atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; 4. partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti; 5. trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere; 6. trasporto di cose o animali; 7. guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 8. guida del veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 9. manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada; 10. circolazione “fuori strada” ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati. 11. guida del veicolo durante il possesso abusivo dello stesso dovuto a furto o rapina. La garanzia non è inoltre operante in caso di: 12. veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), noleggio a breve e lungo termine. Beneficiario delle prestazioni e liquidazione dei sinistri Beneficiario delle prestazioni è la Contraente, che accetta. Gli importi versati dall'Assicuratore alla Contraente verranno da quest'ultima utilizzati al fine di ridurre od estinguere il debito residuo esistente vantato nei confronti dell’Assicurato. Qualora non vi fosse debito o l'importo da liquidare fosse superiore al debito residuo esistente al momento del sinistro, l’eccedenza sarà liquidata direttamente all'Assicurato. Premi dell'assicurazione Il premio unico ed anticipato, riportato nel contratto di finanziamento, è espresso come percentuale del valore di acquisto del veicolo. Denuncia dei Sinistri I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto dall’Assicurato all’Assicuratore. Estensione Territoriale La garanzia ha validità nell’Unione Europea e nei Paesi figuranti nella Carta Internazionale di Assicurazione. IN CASO DI SINISTRO CONTATTARE IL (TEL.) 800 636386 I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto dall’Assicurato all’Assicuratore. In particolare i documenti necessari per la valutazione del sinistro sono: IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO: a) b) c) d) e) f) g) h) copia di denuncia di Furto Totale del veicolo sporta presso la Pubblica Autorità; estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA; copia del certificato di proprietà; copia del contratto di finanziamento e Modello di Accettazione dell’Assicurazione; quietanza di liquidazione del sinistro da parte della compagnia ARD e copia delle condizioni di assicurazione; copia della patente di guida del conducente al momento del sinistro; copia del libretto di circolazione del veicolo copia della fattura di acquisto. IN CASO DI DISTRUZIONE DEL VEICOLO PER DANNO TOTALE: a) b) c) d) e) f) g) h) Dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato; Copia del certificato di proprietà; copia del contratto di finanziamento e Modello di Accettazione dell’Assicurazione; estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA; quietanza di liquidazione del sinistro da parte della compagnia ARD e copia delle condizioni di assicurazione; copia della patente di guida del conducente al momento del sinistro; copia del libretto di circolazione del veicolo copia della fattura di acquisto. Mod. 26-5019 - 05/04 - Larovere CARDIF Assurances Risques Divers S.A. si riserva il diritto di richiedere ulteriori accertamenti o documentazioni per la liquidazione del sinistro.