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Anno V Numero 9 Settembre 2003 GLI INTERVENTI Le liste elettorali aggiunte di Vincenzo Spera 1 Identificazione straniero di Patrizia Lupino 1 I Successi di Cantieri: Comune di Serra Riccò di Ileana Macagno 11 Ancora sui flussi documentali di Marco Raso 13 Accesso dei privati Redazionale 16 Rapporto annuale ISTAT Redazionale 19 Bastiancontrario 37 LEGISLAZIONE ANAGRAFE Identificazione straniero 10 INA/SAIA Attività dei Comuni 20 Le liste elettorali aggiunte (parte prima) di Vincenzo Spera L’ esercizio del diritto di voto (elettorato attivo), così come configurato nel nostro ordinamento, è disciplinato da una procedura complessa, rigida e, nelle sue varie fasi, improntata al massimo delle garanzie per il cittadino. Il diritto di voto è tutelato dall’art. 48 della Costituzione, che, come è noto, fa parte di quelle norme con le quali il Costituente ha voluto tutelare uno dei “diritti fondamentali dell’uomo” : quello di “partecipare liberamente e senza condizionamenti alla vita politica”. L’articolo così recita: AIRE Aggiornamento Backbone 22 STATO CIVILE Archivio informatico indagine conoscitiva 1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. 3. Il suo esercizio è dovere civico. 4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. La nostra Carta Costituzionale attribuisce, quindi, a “tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la (Continua a pagina 2) La corretta identificazione dello straniero che vuol risiedere in Italia di Patrizia Lupino 26 E Modulistica Convenzione con i privati 17 d ancora una direttiva ministeriale per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio in merito all'individuazione della corretta identità degli stranieri. La circolare del Ministero dell'Interno n. 17/2003 ribadisce l'onere da parte del cittadino straniero di comprovare la propria identità quando, proveniendo da uno Stato estero, lo stesso richieda la residenza in un Comune italiano. Infatti il Regolamento anagrafico prevede all'art. 14 che la persona che si tra- Le scadenze di ottobre I quesiti 41 42 Spedizione in A.P. - art. 2 comma 20/B L. 662/96 - Aut. n. 1052 del 29/01/2003 - PISA - Aut. Trib. di PISA n. 6/03 del Reg. Periodici ELETTORALE Presidenti di seggio 28 SERVIZIO CIVILE Attività ispettiva 29 C.I.E. Regole tecniche 32 PRIVACY Voto all’estero 33 GIURISPRUDENZA Figlio non riconosciuto Diritto della madre alla riservatezza 34 I SERVIZI sferisca in Italia con provenienza dall'estero, richiedendo l’iscrizione anagrafica nel Comune di dimora abituale, debba comprovare la propria identità mediante esibizione di passaporto o di altro documento equipollente Il passaporto permette di identificare la persona richiedente ed, in assenza di esso, la norma (art. 14 cit.) indica la possibilità di identificare il richiedente con altro documento equipollente. Per verificare la corretta identità dei cittadini stranieri occorre far riferi(Continua a pagina 8) Pagina 2 LISTE AGGIUNTE Vincenzo Spera “Poiché l’iscrizione nelle liste elettorali viene effettuata d’ufficio, si precisa che eventuali domande da chi tenda a non essere iscritto nelle liste medesime, pur essendo cittadino italiano, ovvero abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana, vanno senz’altro respinte…” Anno V (Continua da pagina 1) maggiore età” la titolarità della potestà elettorale, lo ius suffragi. L’insieme dei cittadini che godono dell’elettorato attivo (dello ius suffragi appunto) costituisce il corpo elettorale. La capacità di votare, cioè di esprimere la propria volontà politica attraverso il voto, si definisce “elettorato attivo” e, data l’importanza del voto nelle moderne democrazie, la nostra Costituzione, ha voluto individuare il titolare del diritto di voto, e stabilire le modalità di esercizio di tale diritto. In virtù della disposizione dell’art. 48, per esercitare tale diritto, il cittadino, che non si trovi in una delle condizioni che precludono tale esercizio, deve possedere due requisiti positivi: a) la cittadinanza italiana (lo status civitatis) b) la maggiore età, cioè l’aver compiuto il 18° anno di età (per il Senato tale requisito è elevato a 25 anni) Le modalità di esercizio del diritto di voto sono stabilite nella legge ordinaria, che come abbiamo accennato, ha previsto una procedura complessa per consentire ai cittadini un corretto e democratico esercizio dell’elettorato attivo. Per esercitare il diritto di voto i cittadini devono essere iscritti nelle liste e- Numero 9 lettorali istituite presso ogni comune della Repubblica. L’iscrizione nelle liste elettorali avviene normalmente d’ufficio e l’elettore, in possesso dei prescritti requisiti, viene iscritto nelle liste elettorali del Comune, nella cui anagrafe (APR o AIRE), è compreso. In proposito, l’art. 4 del T.U. 20 marzo 1967, n° 223, come modificato dalla legge n. 15/1992, prescrive: “Sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell’anagrafe della popolazione residente o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)”. Poiché l’iscrizione nelle liste elettorali viene effettuata d’ufficio, si precisa che eventuali domande da chi tenda a non essere iscritto nelle liste medesime, pur essendo cittadino italiano, ovvero abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana, vanno senz’altro respinte, nella considerazione che l’iscrizione in parola non è subordinata all’assenso degli interessati, ma va effettuata anche contro la loro volontà al verificarsi delle condizioni previste dalle vigenti norme sull’elettorato attivo (circ. n° 2600/L § 23). (Continua a pagina 3) ANNO V - Numero 9 - SETTEMBRE 2003 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile. Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Osvaldo Ciaponi, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso. Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, V. Spera. Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg. Periodici - (Spedizione in abb. postale art. 2 c. 20/b, L. 662/96 - Aut. N. 1052 del 29/01/2002 - Pisa). Stampato da Pacini Editore spa (PI). CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: la quota di abbonamento per l'anno 2003 è di euro 85 (iva inclusa) da versare sul c.c.p. n. 24899536 intestato a DeA (Demografici Associati) - Cascina. Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere gratuitamente entro l'anno, la risoluzione di tre quesiti. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati. In mancanza di esplicita revoca, da comunicare in forma scritta entro e non oltre il mese di dicembre, l'abbonamento si intenderà rinnovato per l'anno successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. Ufficio abbonamenti Tel. 050 719380 - Fax 050 719381 Internet: www.semplicesemplice.it Questo periodico è associato E-mail: [email protected] all’Unione Stampa Periodica Italiana Pagina 3 (Continua da pagina 2) Le liste elettorali istituite in ogni Comune si distinguono in: Liste generali: comprendono tutto il corpo elettorale del Comune Liste sezionali: comprendono gli elettori assegnati a ciascuna delle sezioni elettorali in cui è ripartito il territorio comunale. Pertanto, di regola, il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, che, in linea generale, coincide con il Comune di iscrizione anagrafica. Ma, come tutte le regole che si rispettino, anche questa ha le sue eccezioni. Infatti, ci sono delle situazioni particolari per le quali il nostro legislatore ha stabilito una disciplina diversa per l’esercizio del diritto di voto, prevedendo che, per alcune consultazioni, l’elettore possa votare in un comune diverso da quello di iscrizione anagrafica; oppure che, in occasioni delle consultazioni comunali, possa votare anche l’elettore privo della cittadinanza italiana, che, come abbiamo detto, è uno dei requisiti fondamentali dell’elettorato attivo. In questi casi, per esercitare il diritto di voto, oltre alle liste generali e sezionali, in ogni Comune sono istituite anche delle liste speciali le cosiddette liste aggiunte che, secondo i casi, si distinguono in: ♦ Liste aggiunte per i cittadini dell’Unione Europea che chiedono di partecipare alle votazioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune; ♦ Liste aggiunte per i cittadini emigrati nella Provincia di Trento; ♦ Liste aggiunte peri cittadini emigrati nella Provincia di Bolzano; ♦ Liste aggiunte per i cittadini emigrati nella Regione Valle d’Aosta; Di seguito ci occuperemo di queste situazioni particolari, con riferimento alla normativa che disciplina le varie fattispecie e alle modalità per la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali aggiunte. LISTE AGGIUNTE di Vincenzo Spera LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA La fattispecie è disciplinata dal Decreto legislativo 12 Aprile 1996, n. 197, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 Aprile 1996, con il quale è stata data attuazione in Italia alla Direttiva europea n. 94/80/CE, concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. A tal proposito appare utile aprire una parentesi e fare una breve riflessione sul concetto di “cittadini dell’Unione Europea” e sulle ripercussioni che tale principio ha avuto sul piano del riconoscimento dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione. La Direttiva europea n° 94/80/CE è stata emanata per dare concreta attuazione a quanto disposto dal Trattato sull’Unione Europea sottoscritto il 7 Febbraio 1992 (Trattato di Maastricht), con il quale sono stati sanciti alcuni diritti fondamentali per i cittadini dell’Unione ed è stata istituita la cittadinanza europea. Il trattato sull'Unione europea dandosi come obiettivo, nel suo articolo B (attuale articolo 2) quello di ''rafforzare la tutela dei diritti e degli (Continua a pagina 4) “...ci sono delle situazioni particolari per le quali il nostro legislatore ha stabilito una disciplina diversa per l’esercizio del diritto di voto, prevedendo che, per alcune consultazioni... possa votare anche l’elettore privo della cittadinanza italiana...” Pagina 4 LISTE AGGIUNTE di Vincenzo Spera “...la cittadinanza dell’Unione...mira a rafforzare il legame fra il cittadino e l'Europa favorendo lo sviluppo di un'opinione pubblica europea e di un'identità politica dell'Europa.” Anno V (Continua da pagina 3) interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione" accorda a tale tema una particolare importanza (articoli da 17 a 22 CE). L’art. 17 del Trattato, nell’attuale formulazione, istituisce la cittadinanza europea, stabilendo: "È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima." Da ciò consegue che la cittadinanza dell'Unione è subordinata alla cittadinanza di uno Stato membro. È quindi considerato cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Rispetto alla cittadinanza legata a uno Stato, la cittadinanza dell'Unione è caratterizzata da diritti e doveri e dalla partecipazione alla vita politica. Essa mira a rafforzare il legame fra il cittadino e l'Europa favorendo lo sviluppo di un'opinione pubblica europea e di un'identità politica dell'Europa. Oltre ai diritti e doveri previsti dal trattato istitutivo della Comunità europea, la cittadinanza dell'Unione comporta quattro diritti specifici: 1) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (articolo 18 CE); 2) il diritto di voto e di eleggibilità al- Numero 9 le elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (articolo 19 CE); 3) il diritto di godere nel territorio di un paese terzo di una tutela diplomatica o consolare da parte delle autorità di un altro Stato membro, se il proprio paese non vi è rappresentato, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (articolo 20 CE); 4) il diritto di petizione davanti al Parlamento europeo (articolo 21 CE) e il diritto di rivolgersi al mediatore (articolo 21 CE), per portare a sua conoscenza i casi di cattiva amministrazione ad opera delle istituzioni e degli organismi comunitari, ad eccezione degli organi giudiziari. Inoltre, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam: - il diritto di rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e di ricevere una risposta nella stessa lingua (articolo 22 CE); - il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, a certe condizioni (articolo 255 CE). Tali principi sono stati integralmente recepiti nel testo del Trattato che istituisce una Costituzione Europea, adottato dalla Convenzione Europea il 13 giugno e 10 luglio 2003 e inviato il 18 luglio successivo alla Presidenza (Continua a pagina 5) Pagina 5 (Continua da pagina 4) italiana del Consiglio Europeo. La Costituzione Europea, dopo aver elencato all’art. 4 le libertà fondamentali e il principio della non discriminazione (nota 1), e dopo aver sancito all’art. 7 i diritti fondamentali (nota 2), all’art. 8 definisce la Cittadinanza dell’Unione, recependo in toto quanto già era stato stabilito nel Trattato di Maastricht, come integrato dal successivo Trattato di Amsterdam (nota 3). Merita sottolineare in proposito che il concetto di cittadinanza dell'Unione, come definito nel Trattato e nel testo della bozza di Costituzione, non sostituisce ma si aggiunge a quello di cittadinanza nazionale. Questa complementarità renderà più tangibile il sentimento di appartenenza del cittadino all'Unione. Per assicurare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, sono stata emanate due direttive, recepite da tutti gli Stati membri, con le quali vengono fissati i principi ai quali gli Stati devono attenersi per assicurare l’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, previsti dall’art. 19 del Trattato: la direttiva 93/109/CE e la direttiva 94/80/CE. La direttiva 93/109/CE sulle modalità del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo dà ad ogni cittadino dell'Unione la possibilità di scegliere se partecipare alle elezioni del Parlamento Europeo (diritto di voto e di eleggibilità) nel suo Stato di origine o nel suo Stato di residenza, sempre nell'ambito dell'Unione, qualora essi non coincidano. La direttiva 94/80/CE sulle leggi elet- torali nelle elezioni comunali concede a ogni cittadino il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza senza però sostituire tale diritto al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine, ampliando in tal modo le possibilità d'azione dei cittadini dell'Unione. A tutela dei propri interessi sovrani, gli Stati membri possono stabilire che solo i propri cittadini siano eleggibili alle funzioni dell'organo esecutivo dell'ente locale di base. Secondo alcune leggi elettorali nazionali rientrano in tale partecipazione agli organi esecutivi anche le votazioni di singole decisioni cittadine, da distinguere rispetto alle elezioni comunali generali. Non si deve tuttavia limitare all'estremo la possibilità dei cittadini di altri Stati membri di esercitare il diritto di eleggibilità. Trattandosi dell'accesso alle elezioni comunali, sempre in virtù di tale direttiva, tutti i cittadini dell'Unione sono considerati fondamentalmente come cittadini nazionali. Possono adottare disposizioni derogatorie - vale a dire un periodo minimo di residenza più elevato quale condizione per l'accesso all'elezione comunale - quegli Stati membri in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che in essi risiedano senza averne la cittadinanza e possiedano i requisiti per essere elettori superi il 20% del corpo elettorale: è attualmente il caso del Lussemburgo, nonché del Belgio per un numero limitato di comuni (per tener conto di talune specificità e dell'equilibrio dei vari gruppi della popolazione di tale nazione). Dopo questa parentesi, vediamo co(Continua a pagina 6) LISTE AGGIUNTE di Vincenzo Spera “Per assicurare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, sono stata emanate due direttive...” Pagina 6 LISTE AGGIUNTE di Vincenzo Spera “i cittadini dell’Unione, inclusi nella lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedono di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio” Anno V (Continua da pagina 5) me in Italia sono state recepite le disposizioni contenute nella direttiva 94/80/CE, esaminando le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197: articolo 1 - i cittadini dell’Unione che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono inoltrare al Sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune (1° comma); - l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell’Unione l’esercizio del diritto di voto per l’elezione del Sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l’eleggibilità a consigliere e l’eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco (5° comma); articolo 2 - la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta è presentata all’ufficio comunale competente che provvede alla iscrizione nelle predette liste con la prima revisione dinamica utile (1° comma); - acquisite le certificazioni di rito (casellario giudiziale e autorità di P.S.) e compiuta l’istruttoria necessaria a verificare l’assenza di cause ostative, l’ufficio provvede ad iscrivere i cittadini dell’Unione nell’apposita lista aggiunta, che deve essere inviata per il controllo e l’approvazione alla competente Commissione Elettorale Circondariale. L’ufficio, inoltre, Numero 9 provvede a notificare agli interessati l’avvenuta iscrizione ovvero la mancata iscrizione, indicando, in quest’ultimo caso, i termini, le modalità e l’organo al quale può essere proposto il ricorso (2° e 3° comma); articolo 3 - in occasione delle consultazioni elettorali comunali, la domanda di iscrizione deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. La conseguente iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell’art. 32, 4° comma, del D.P.R. n. 223/1967, e cioè entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, quando l’Ufficiale Elettorale deve provvedere alla iscrizione nelle liste elettorali per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età oppure per il riacquisto del diritto per cessazione di cause ostative (1° comma); - l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte comporta l’immediata iscrizione in APR del cittadino dell’Unione (2° comma); articolo 4 - i cittadini dell’Unione, inclusi nella lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedono di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio (1° comma); articolo 5 - detta le disposizioni per l’esercizio dell’elettorato passivo da parte dei cittadini dell’Unione, stabi(Continua a pagina 7) Pagina 7 (Continua da pagina 6) lendo le modalità e i requisiti per la candidatura a consigliere comunale. Alla luce di quanto previsto dalla normativa, notiamo che l’iscrizione nella lista aggiunta avviene sempre a domanda dell’interessato; domanda che può essere presentata in ogni momento, come prescrive l’art. 1, oppure “non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali” in caso di elezioni, come stabilito dall’art. 3. In ogni caso, l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta comporterà (se l’interessato non è già iscritto) l’immediata iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente. Per quanto riguarda la cancellazione dalla lista elettorale aggiunta di un cittadino dell’Unione essa avviene su richiesta dell’interessato oppure d’ufficio, come stabilito dall’ art. 4 del Decreto legislativo n. 197/1996. Merita sottolineare che: a) al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 4, non sussistono altri motivi per procedere alla cancellazione dalle liste aggiunte; b) alla cancellazione d’ufficio si può procedere qualora si verifichino le condizioni previste dal DPR 20 Marzo 1967, n. 223 e con le modalità e nei termini stabiliti nel medesimo DPR. Un’ultima annotazione in ordine alla terminologia utilizzata dal legislatore all’art. 2, che prevede le modalità della presentazione della domanda e della relativa iscrizione nelle liste. Il comma 1 stabilisce che “la domanda…è presentata all’ufficio comunale competente che provvede all’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile”. Mentre il comma 3 prevede che “il comune, compiuta l’istruttoria necessaria a verificare l’assenza di cause ostative, provvede a…iscrivere i cittadini dell’Unione nell’apposita lista aggiunta…”. In entrambi i casi il riferimento è da intendersi all’Ufficiale Elettorale, al quale la legge ha attribuito la competenza in materia d’iscrizione e di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali. (la seconda parte sul numero di ottobre) LISTE AGGIUNTE di Vincenzo Spera Vincenzo Spera Responsabile Servizi Demografici Comune di Vallelunga Pratameno (CL) Note: (1) Articolo 4: Libertà fondamentali e non discriminazione 1. La libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite all'interno e da parte dell'Unione in conformità delle disposizioni della Costituzione. 2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. (2) Articolo 7: Diritti fondamentali 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II della Costituzione. 2. L'Unione persegue l'adesione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione. (Continua a pagina 8) “...la cancellazione dalla lista elettorale aggiunta di un cittadino dell’Unione avviene su richiesta dell’interessato oppure d’ufficio, come stabilito dall’ art. 4 del Decreto legislativo n. 197/1996.” Pagina 8 LISTE AGGIUNTE di Vincenzo Spera Anno V (Continua da pagina 7) 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. (3) Articolo 8: Cittadinanza dell'Unione 1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione. Tali diritti comprendono: il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; (Continua da pagina 1) IDENTIFICAZIONE STRANIERO Patrizia Lupino mento anche alla Legge n. 218/95 di riforma del sistema di diritto internazionale privato e alle Convenzioni sottoscritte dal nostro Stato con le nazioni estere. L'art. 24 di questa normativa tutela i diritti della personalità (es cognome, nome e generalità complete) stabilendo che sia la legislazione dello Stato di appartenenza a regolarne la materia. La stessa Convenzione di Monaco del 5/9/1980, sulla legge applicabile ai cognomi ed ai nomi, ratificata dal nostro Stato con Legge 19/11/1984 n. 950, già prevedeva all'art. 1 che "i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi ed i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. In ca- Numero 9 il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua. 3. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle disposizioni adottate per la sua applicazione. so di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello stato della nuova nazionalità" . Peraltro l'art. 2 precisava che "la legge indicata dalla presente Convenzione viene applicata anche se si tratta della Legge di uno stato non contraente". Ne consegue che la Convenzione era ed è applicabile nei riguardi dei cittadini di tutti i Paesi del mondo. Così il Ministero si è espresso ed ha rafforzato ciò che i nostri docenti (DeA) ai corsi di formazione hanno sempre sostenuto, cioè che i dati utilizzabili per l'identificazione del soggetto e per il completamento del modello APR/4 di iscrizione anagrafica dovranno essere desunti dal passaporto o da altra documentazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato estero di provenienza, tradotta (Continua a pagina 9) Pagina 9 (Continua da pagina 8) e, ove occorre, legalizzata. I dati necessari per identificare la persona e da rilevare sul passaporto sono: generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) e fotografia. Anche il documento equipollente dovrà pertanto avere caratteristiche similari e precisamente: ♦ Contenere le generalità ♦ Contenere la fotografia ♦ Essere rilasciato dall’autorità straniera In caso di discordanza con i dati riportati sul permesso di soggiorno, come purtroppo spesso avviene, al fine di garantire la corretta identificazione e l'utilizzo uniforme dei medesimi dati all'interno della Pubblica Amministrazione, all'ufficiale di anagrafe è dato di interpellare la Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno per chiarire ed eventualmente far rettificare il dato sul titolo amministrativo. Dovrà anche essere accolta la richiesta di iscrizione anagrafica per il cittadino straniero quando, oltre a presentare regolare permesso di soggiorno, esibisca un attestato di identità, munito di foto, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica straniera in Italia. Patrizia Lupino Note: Legge n. 218/95 - Articolo 24 - Diritti della personalità 1. L`esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. 2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. IDENTIFICAZIONE STRANIERO di Patrizia Lupino Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi ed ai nomi adottate a Monaco il 5 settembre 1980 - Legge 19/11/1984 n. 950 – Articolo 1 1. I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. 2. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità. D.P.R. n. 223/1989 - Articolo 14 - Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano. D.P.R. n. 445/2000 - Articolo 3 commi 2, 3, 4 e 5 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione (Continua a pagina 10) “In caso di discordanza con i dati riportati sul permesso di soggiorno... all'ufficiale di anagrafe è dato di interpellare la Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno per chiarire ed eventualmente far rettificare il dato sul titolo amministrativo.” P a g i n a 10 IDENTIFICAZIONE STRANIERO di Patrizia Lupino Anno V (Continua da pagina 9) e la condizione dello straniero. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Numero 9 mi 2, 3, 4 e 5 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero 2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero….. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente redatti in lingua straniera deve allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali. D.P.R. n. 445/2000 - Articolo 33 com- IDENTIFICAZIONE STRANIERO La circolare MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 17/2003 Iscrizione anagrafica cittadini stranieri Pervengono numerosi quesiti e richieste di chiarimento in ordine di generalità con cui procedere all’iscrizione anagrafica degli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno. Al riguardo è da premettere che l’art. 14 del D.P.R. 223/1989, ai fini dell’iscrizione anagrafica, prevede tra l’altro che: “...chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare, all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipol- lente...”. Pertanto, ai fini dell’individuazione della corretta identità degli stranieri è necessario fare riferimento al cennato art. 14 del D.P.R. 223/89, all’art. 24 della legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale Privato e alle convenzioni sottoscritte dello Stato italiano e dei vari stati esteri. In particolare, l’Ufficiale di Anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, (Continua a pagina 11) P a g i n a 11 (Continua da pagina 10) nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti autorità dello stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste per vigente normativa. Nell’evenienza in cui emergano discordanze fra i dati riportati in tali ultimi atti e quelli contenuti nel permesso di soggiorno, al fine di garantire l’uniformità degli atti che consentono di individuare lo straniero, si renderà necessario interpellare la Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno per acquisire i necessari chiarimenti ed eventualmente far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno stesso. Si prega di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, fornendo, altresì, un cortese cenno di assicurazione. IDENTIFICAZIONE STRANIERO La circolare Roma, 28 luglio 2003 IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) I Successi di Cantieri: Comune di Serra Riccò di Ileana Macagno I l Piano di Cambiamento del Comune di Serra Riccò, in provincia di Genova, premiato nell'ambito dell'iniziativa "I Successi di Cantieri", è ispirato al tema della comunicazione tra P.A. e cittadino come agente di innovazione e di adeguamento dei servizi ai bisogni e alle esigenze provenienti dal territorio. Serra Riccò è un comune di circa 8.000 abitanti con un territorio che va dai 78 ai 780 metri sul livello del mare; è composto da otto frazioni disposte su due valli alle pendici dell'Appennino Ligure: ancor più significativo quindi, in un contesto territoriale particolare, non caratterizzato da una forte urbanizzazione, creare un servizio nuovo e porre diversa attenzione ai bisogni della gente. La partecipazione del Comune di Serra Riccò all'iniziativa "I Successi di Cantieri" si è collocata in un progetto più vasto, intrapreso dall'attuale Amministrazione sin dal 1999, mirante a raggiungere per il 2004 l'otteni- mento della certificazione di qualità per uno o più servizi comunali. La ricerca di un percorso verso la Qualità ha comportato un'attenta analisi delle problematicità dell'Ente e lo studio di soluzioni per raggiungere alcuni qualificanti obiettivi. L'Idea Strategica è riassunta in una formula di tipo matematico che sta a simboleggiare il punto di arrivo desiderato: A=AB+AE e cioè Azione=Ascolto Bisogni+Anticipazione Esigenze. I cinque progetti del Piano Integrato di Cambiamento infatti, in sinergia ed integrazione tra loro, tendono a realizzare all'interno ed all'esterno dell'Ente la massima soddisfazione del cliente soprattutto attraverso il miglioramento della comunicazione bidirezionale e il controllo dei flussi di informazione. In particolare il Progetto 2 "Gestione reclami e informazioni di sportello" (Continua a pagina 12) Ileana Macagno P a g i n a 12 I SUCCESSI DI CANTIERI di Ileana Macagno “Gli altri tre Progetti sono essenzialmente rivolti all'interno dell'Ente, alla predisposizione del necessario terreno fertile per poter meglio realizzare quelli verso l'esterno e cioè tenderanno a fornire un'adeguata formazione al personale, a migliorare il clima lavorativo ed a monitorare i bisogni e le esigenze per superare una gestione basata sugli eventi contingenti.” Anno V (Continua da pagina 11) costituisce un grosso sforzo per ottenere, in assenza di un vero e proprio ufficio URP e di un piano di comunicazione interna, un "punto di primo contatto" per il cittadino, completo ed esauriente di tutte le informazioni ottenibili dall'amministrazione comunale sgravando nel contempo gli uffici dall'incombenza di effettuare attività informativa non specialistica. A regime quest'ufficio, con personale opportunamente e intensamente formato sia sulle tecniche di comunicazione che sulle competenze informatiche, sarà in grado di fornire al cittadino: tutta la modulistica aggiornata occorrente nei rapporti con l'Ente; supporto alla compilazione; gestione dei flussi di reclami; gestione della postazione internet a disposizione del cittadino. Vuole essere quindi il punto nodale di un comune di piccole dimensioni per un rapporto trasparente e aperto con la cittadinanza. Il Progetto 3, sempre nell'ambito delle procedure di comunicazione, parte dalla criticità rilevata all'interno dell'Ente inerente la difficoltà di comunicare al cittadino le iniziative e i servizi che la stessa Amministrazione è in condizione di offrire. Il Comune ha necessità di far conoscere la propria attività e le proprie "offerte" di servizio in modo rapido e chiaro; a questo proposito saranno sviluppati i canali comunicativi tradizionali (carta stampata) e i canali comunicativi telematici (miglioramento del sito internet, attuazione di un servizio sms dal Com une, comunicazione mediante display luminosi). Si ritiene di sviluppare ancora la comunicazione mediante carta stampa- Numero 9 ta, e in particolare si diffonderà un "Giornale del Comune", in considerazione della presenza di un'ampia fascia di popolazione anziana rispetto a quella giovanile più avvezze alle nuove tecnologie informatiche. L'organizzazione di una comunicazione integrata, che si avvalga di tutti i canali disponibili e che privilegi, di volta in volta, le modalità di comunicazione più opportune per il messaggio da trasmettere, è l'obiettivo finale del Progetto. Gli altri tre Progetti sono essenzialmente rivolti all'interno dell'Ente, alla predisposizione del necessario terreno fertile per poter meglio realizzare quelli verso l'esterno e cioè tenderanno a fornire un'adeguata formazione al personale, a migliorare il clima lavorativo ed a monitorare i bisogni e le esigenze per superare una gestione basata sugli eventi contingenti. Saranno utilizzati strumenti di programmazione e di miglioramento continuo nell'ottica e con le tecniche dei Sistemi di Qualità. Responsabile dei Progetti è il Direttore Generale Dr. Salvemini in collaborazione con l'assessore delegato il Dr. Monteverde il quale ci ha dichiarato la sua soddisfazione per l'andamento dei percorsi formativi e dei gruppi di lavoro condotti dal Consulente esterno che si chiuderanno entro l'anno; per quanto riguarda i risultati visibili al pubblico si prevede l'uscita del numero "zero" del giornale del Comune per il mese di ottobre e l'apertura dello sportello informativo per novembre 2003. Per maggior dettagli sul progetto: www.comune.serraricco.ge.it Ileana Macagno P a g i n a 13 Ancora sui flussi documentali di Marco Raso A bbiamo pubblicato nello scorso numero della rivista la Direttiva del 9 dicembre 2002 avente per oggetto: “Trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali”. Ci sembra interessante esaminarne taluni aspetti di particolare importanza anche per i nostri servizi. Nella premessa viene innanzitutto ribadito il carattere di “direttiva” di indirizzo generale, in particolare nei riguardi degli enti locali e territoriali per i quali “costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia amministrativa”. Importante è il richiamo ai termini stabiliti dal DPR 445/2000 per la realizzazione dei sistemi finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi (gennaio 2004). Viene ribadito il grande impatto che queste innovazioni avranno sull’organizzazione delle amministrazioni, e la conseguente urgenza di provvedere alla realizzazione o all’adeguamento dei sistemi attualmente in uso. Ma va sottolineato, soprattutto, il grande rilievo dato alla trasparenza dell’azione amministrativa, obiettivo che si consegue anche attraverso la gestione corretta e – appunto – trasparente dei flussi documentali, ossia dello scambio di atti tra amministrazioni e tra queste ed i loro interlocutori, cittadini o aziende che siano. Il protocollo, già ora, in qualsiasi modo sia gestito, è la “chiave” di accesso a tutte le informazioni. Tanto più lo sarà in una logica di gestione “digitale” dei documenti; di qui la necessità, pur nel rispetto dell’autonomia delle singole amministrazioni, di uniformare, per quanto possibile, le procedure ed i sistemi di gestione. A chiusura delle premesse, il richiamo al principio secondo cui “l’azione delle amministrazioni deve essere guidata dalle esigenze degli utenti” è davvero un principio d’importanza capitale, troppo spesso dimenticato. Proseguendo nella lettura della Direttiva, troviamo l’indicazione del suo obiettivo primario: promuovere in tutte le amministrazioni e gli enti pubblici la realizzazione di sistemi informativi per la gestione elettronica dei flussi documentali. Ciò in vista di una migliore efficienza interna mediante l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. Su questi tre punti vale la pena di annotare qualche commento: per quanto riguarda l’eliminazione dei registri cartacei (in questo caso con riferimento allo Stato Civile, materia di nostro interesse), siamo sempre in attesa della reale attuazione di quanto previsto dal DPR 396/2000 in materia di “archivi informatici”. Non se n’è più saputo nulla... D’accordo sulla riduzione degli uffici di protocollo... nella maggioranza però dei Comuni italiani ce n’è uno solo e spesso fa anche altri lavori.. E’ invece indubitabile la necessità di una razionalizzazione nei flussi documentali. E’ sotto gli occhi di chiunque (Continua a pagina 14) Marco Raso “per quanto riguarda l’eliminazione dei registri cartacei (in questo caso con riferimento allo Stato Civile, materia di nostro interesse), siamo sempre in attesa della reale attuazione di quanto previsto dal DPR 396/2000 in materia di “archivi informatici”. Non se n’è più saputo nulla…” P a g i n a 14 FLUSSI DOCUMENTALI di Marco Raso “Dovrà poi essere predisposto un piano operativo per la progressiva messa in opera di sistemi di protocollo informatico integrato con la posta elettronica certificata e la firma elettronica...” Anno V (Continua da pagina 13) si trovi a lavorare nella pubblica amministrazione la difformità di comportamenti, di procedure, di sistemi informatici nelle varie realtà. Si possono rilevare lodevoli eccezioni, spesso dovute più alla buona volontà delle singole amministrazioni od anche dei singoli dipendenti, ma in generale siamo ben lontani da un’uniformità di procedure e di comportamenti. Sarebbe invece necessario un “inquadramento” di carattere generale. Poco importa poi che il software venga acquistato dalla ditta A piuttosto che dalla B; è necessario invece stabilire a priori quali caratteristiche e prestazioni debba avere. E questo può ben essere fatto in sede normativa od anche regolamentare. In quest’ottica un primo passo è senz’altro rappresentato dalle successive indicazioni della Direttiva, laddove si tratta di realizzazione di un indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) e della realizzazione di un sistema di posta elettronica certificata, strumento in grado di offrire maggior sicurezza alle amministrazioni e maggiore facilità d’accesso al cittadinoutente. Successivamente viene trattata l’interoperabilità dei vari sistemi, di cui sopra si diceva. Si ritiene garantita tale caratteristica quando il sistema ricevente sia in grado di trattare automaticamente le informazioni trasmesse dal sistema mittente, anche se tra loro diversi. Su tale materia si possono rinvenire utili informazioni nel testo emanato dall’AIPA e disponibile su http://protocollo.gov.it. Di particolare interesse le “indicazioni Numero 9 operative per le amministrazioni”. Per quanto riguarda i sistemi di gestione elettronica dei documenti è prevista, innanzitutto, l’individuazione delle “aree organizzative omogenee” (AOO) ed i relativi uffici di riferimento (come previsto dal DPR 445/2000, art. 50 comma 4); successivamente si dovrà comunicare al Centro tecnico la casella ufficiale di posta elettronica per l’iscrizione delle AOO nell’IPA; analoga comunicazione dovrà essere fatta per il nominativo dei responsabili dei vari servizi. Indicazioni tecniche in tal senso sono reperibili su http://indicepa.gov.it. Dovrà anche essere adottato, per ogni AOO, il manuale di gestione, così come previsto dall’art. 5 del DPCM 31.12.2000; lo stesso dovrà essere pubblicato tramite Internet. Nel manuale dovranno essere riportate tutte le indicazioni e istruzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico. Dovrà poi essere predisposto un piano operativo per la progressiva messa in opera di sistemi di protocollo informatico integrato con la posta elettronica certificata e la firma elettronica, oltre all’attivazione di iniziative di formazione, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali attività, secondo quanto previsto dalla Direttiva, avrebbero dovuto essere ultimate entro il 31 maggio 2003; non ci risulta sia stato rispettato tale termine. Viene poi trattato il tema della trasparenza amministrativa, riguardo al quale avrebbero dovuto essere svolte, entro il 28 febbraio 2003, le azioni seguenti: (Continua a pagina 15) P a g i n a 15 (Continua da pagina 14) comunicazione del nominativo di un referente al Centro Tecnico; individuazione dei servizi di propria competenza erogati sia con modalità tradizionali che in rete; pianificazione dell’attuazione della trasparenza amministrativa; miglioramento della comunicazione tra uffici ed URP; compilazione di una scheda informativa per ogni progetto. Non sembra, anche qui, che le scadenze (per quanto non perentorie) siano state rispettate. Il Centro tecnico di cui sopra si diceva, continuando le attività svolte fin qui dall’AIPA, ha istituito un centro di competenza con funzioni di indirizzo e coordinamento. I contatti con il Centro Tecnico possono essere effettuati all’indirizzo: [email protected]. Ci auguriamo, come sempre, che alle dichiarazioni d’intenti ed alle “buone intenzioni” facciano seguito atti e fatti concreti, nell’interesse primario, certo, del cittadino, ma anche dell’operatore che, sommerso da mille adempimenti, ha almeno diritto a qualche certezza nel suo non facile compito. FLUSSI DOCUMENTALI di Marco Raso Marco Raso LO STATO CIVILE: MANUALE PRATICO PER L’OPERATORE - Pagine: 220 Con il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è stato introdotto il nuovo ordinamento dello stato civile. Il Regolamento sostituisce interamente il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, introducendo importanti semplificazioni per i cittadini e per le stesse amministrazioni in una materia delicata, che tocca la vita dei singoli di fronte ad eventi fondamentali della vita come la nascita, il matrimonio e la morte. Il D.P.R. 396 si presenta come una riforma organica dell’ordinamento di stato civile che pone immediati problemi di interpretazione e di coordinamento con altre norme. Applicare, quindi, una normativa di tale portata e farla funzionare adeguatamente, significa non soltanto porre in essere comportamenti dettagliatamente descritti e vincolati, ma anche, e soprattutto, svolgere una continua attività di interpretazione. Il manuale è stato curato da Mauro Parducci, Presidente dell’associazione DeA, e considerato uno dei maggiori esperti nel settore dei Servizi Demografici. Hanno collaborato alla realizzazione dell’opera i maggiori esperti di stato Civile dell’associazione DeA: Maria Luisa Calligaro (Responsabile Servizi Demografici del Comune di Buja - UD), Osvaldo Ciaponi (Responsabile Servizi Demografici del Comune di Santa Croce sull’Arno - PI), Luigi Loffredo (Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Santa Margherita Ligure - GE), Ida Peressotti (Responsabile del Servizi di Stato Civile del Comune di Udine) e Luciano Pignatelli (Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Monte Argentario - GR). L’opera affronta, in modo estremamente pratico e concreto, le problematiche, i casi concreti, che si presentano quotidianamente all’ufficiale di stato civile. Sono così trattate le tematiche relative alle nascite, ai riconoscimenti, alla cittadinanza, alle pubblicazioni ed alla celebrazione del matrimonio, alle trascrizioni degli atti, all’attribuzione e cambiamento dei nomi e dei cognomi, alle annotazioni, al diritto internazionale privato ed ai decessi. Un volume pratico, un manuale da “sfogliare” giorno dopo giorno, arricchito da moltissimi esempi e casi pratici, dalle fonti normative, dalla modulistica di riferimento, dalla soluzione di quesiti. - Euro 27,00 novità GLI STRANIERI: LE PROCEDURE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagine: 180 Da alcuni anni l’immigrazione straniera in Italia rappresenta un fenomeno significativo. Il Legislatore, a più riprese, è dovuto intervenire con provvedimenti che, nel pieno rispetti dei diritti della persona, hanno cercato di disciplinare e razionalizzare l’immigrazione straniera. Naturalmente ciò ha comportato notevoli problemi di aggiustamento e raccordo di discipline legislative diverse. Gli operatori dei servizi demografici dei Comuni hanno dovuto implementare la loro professionalità in ragione di casi concreti che, sempre più si presentano nell’agire quotidiano. Il manuale è stato curato da Mauro Parducci, Presidente dell’associazione DeA, e considerato uno dei maggiori esperti nel settore dei Servizi Demografici. Hanno collaborato alla realizzazione dell’opera Patrizia Lupino, Direttore della Rivista specializzata “Semplice” e responsabile del Servizio Anagrafe del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) e Patrizia Strano, Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Rovereto (TN). L’opera affronta, in modo estremamente pratico e concreto, le problematiche ed i casi che si presentano quotidianamente all’operatore dei servizi Demografici dei Comuni nel rapporto con gli stranieri. L’iscrizione e la cancellazione anagrafica, la cancellazione per irreperibilità, la nascita, il matrimonio ed il decesso degli stranieri in Italia, i diritti di elettorato attivo e passivo per gli stranieri comunitari rappresentano alcuni dei punti salienti del volume. Un’opera pratica, un manuale da “sfogliare” giorno dopo giorno, arricchito da moltissimi esempi e casi pratici, dalle fonti normative, dalla modulistica di riferimento, dalla soluzione di quesiti. - Euro 17,00 P a g i n a 16 Anno V ANAGRAFE I privati e le autocertificazioni Accesso dei privati I “Gli operatori dei Servizi Demografici potrebbero promuovere ed incentivare intese con i soggetti privati affinché questi ultimi accettino di ricevere le autocertificazioni. Questo, oltre a ridurre ulteriormente la certificazione, potrebbe aiutare anche a risolvere l’annoso problema dell’applicazione dell’imposta di bollo sui certificati richiesti dai privati” Numero 9 l Testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) ha sicuramente dato nuovo impulso al processo di decertificazione che si era avviato sul finire degli anni 90 con le “leggi Bassanini”. In particolare si è rivelata importante la prescrizione contenuta nell’art. 43 che ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici il divieto assoluto di richiedere le certificazioni ai cittadini. Sul tema della decertificazione non ha ancora trovato pieno sviluppo il principio, del tutto nuovo, richiamato dall’art. 2, circa la possibilità di estendere le normative sulla semplificazione anche ai privati. Questi ultimi, molto spesso, non sanno che potrebbero tranquillamente accettare le autocertificazioni ed effettuare i controlli presso le pubbliche amministrazioni. Questo permetterebbe di snellire ulteriormente molti procedimenti di natura privatistica. Notai, istituti bancari, società di assicurazione, istituti finanziari ed altri soggetti privati potrebbero evitare di chiedere ai cittadini le certificazioni e, accettando le autocertificazioni o l’esibizione di documenti di riconoscimento, procedere successivamente ai controlli presso gli uffici pubblici evitando così ai loro clienti inutili perdite di tempo. In questo caso i soggetti privati dovrebbero sottoscrivere appositi accordi con le pubbliche amministrazioni presso le quali effettueranno i controlli sulle autocertificazioni. Naturalmente, in attesa di poter effettuare i controlli esclusivamente in forma telematica, si potrebbe pensare ad effettuarli in forma indiretta tramite fax, e mail, ecc. L’accordo tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione (nelle pagi- ne seguenti pubblichiamo uno schema tipo) dovrebbe contenere regole e principi di semplice applicazione. Tra questi preme evidenziare: 1 - Il soggetto privato trasmetterà, ai fini del controllo, esclusivamente copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal cittadino: ciò per evitare un accesso indiscriminato da parte del privato agli atti di anagrafe e di stato civile; 2 - la dichiarazione sostitutiva di certificazione da sottoporre a controllo dovrà contenere l’esplicita autorizzazione/consenso dell’interessato all’utilizzo dei propri dati nel pieno rispetto delle norme sulla privacy; 3 - il soggetto pubblico in tempi certi e definiti effettuerà il controllo sulle dichiarazioni rese verificandone la veridicità e limitandosi a certificare “l’esattezza delle dichiarazioni rese” mentre nel caso di dati autocertificati riscontrati falsi o errati si limiterà ad evidenziarli; 4 - il soggetto privato dovrà concordare con il soggetto pubblico un’apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive di certificazione che saranno successivamente sottoposte a controllo. Come si può constatare sono sufficienti poche regole per dare impulso ad un ulteriore e significativo passo in avanti sul tema della semplificazione. Gli operatori dei Servizi Demografici potrebbero promuovere ed incentivare intese con i soggetti privati affinché questi ultimi accettino di ricevere le autocertificazioni. Questo, oltre a ridurre ulteriormente la certificazione, potrebbe aiutare anche a risolvere l’annoso problema dell’applicazione dell’imposta di bollo sui certificati richiesti dai privati. Perché non provarci? La redazione P a g i n a 17 Schema di protocollo d’intesa per il controllo delle dichiarazioni sostitutive ricevute da un soggetto privato ai sensi dell’art. 71, c. 4 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso non sia possibile una interconnessione telematica L’anno ______ addì _____ del mese di _____, in _______ presso _____ sono presenti i Sigg.ri: ♦ ___________, nato a _______ il ___________, che interviene non in proprio ma in nome e per conto e nell’interesse del Comune di _______ in qualità di Responsabile dei Servizi Demografici che detiene nei propri archivi atti di certezza pubblica, qui di seguito denominata, amministrazione certificante; ♦ ___________, nato a _________ il ___________, che interviene non in proprio ma in nome e per conto di _____________ (d’ora in poi denominato “soggetto privato procedente”), con sede in ________ che rappresenta in qualità di ________, il quale elegge il proprio domicilio presso la sede dell’Ente sopra indicata. (C.F. e P.IVA ____________); zione e alla dichiarazione; ♦ Art. 5 la rappresentanza legale; ♦ Art. 19 le modalità alternative all’autenticazione di copie; ♦ Art. 21 la presentazione di istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà; ♦ Art. 35 la possibilità di presentazione di documenti di riconoscimento equipollenti alla carta di identità; ♦ Art. 37 esenzioni fiscali; ♦ Art. 45 l’acquisizione di dati mediante esibizione di documenti di identità o di riconoscimento; ♦ Art. 46 la casistica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione stati; ♦ Art. 47 le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà; ♦ Art. 49 il limite di utilizzo delle misure di semplificazione; ♦ Art. 59 accesso esterno; CONSIDERATO VISTO ♦ che ai sensi dell’art. 71, c. 4 del pre- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare i seguenti articoli che disciplinano: ♦ Art. 2 la produzione di atti e documenti ai privati che vi consentono; ♦ Art. 3 l’applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico nei confronti sia dei cittadini italiani e dell’Unione europea che dei cittadini non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia e limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ♦ Art. 4 l’impedimento alla sottoscri- citato Testo unico, l’amministrazione certificante per il rilascio della relativa documentazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata del consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custodita; ♦ che ai sensi dell’art. 43 c. 6, della normativa in discorso, i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma (Continua a pagina 18) MODULISTICA Convenzione con i soggetti privati P a g i n a 18 MODULISTICA Convenzione con i soggetti privati Anno V (Continua da pagina 17) scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale; ♦ che allo stato attuale non è ammessa l’interconnessione telematica tra amministrazione certificante e soggetto procedente privato; ♦ che risulta comunque fondamentale attivare controlli indiretti attraverso la creazione di canali di comunicazione dedicati a tali finalità; ♦ che in caso di mancata risposta alla richiesta di controllo il responsabile del procedimento incorre nella violazione dei doveri d’ufficio; SI CONVIENE 1) che le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) che lo scambio delle informazioni avvenga attraverso le seguenti modalità: a) l’amministrazione certificante riceverà le richieste di controllo delle dichiarazioni sostitutive da parte del soggetto privato procedente attraverso una apposita linea fax o all’indirizzo di posta elettronica _____ ; b) per gli adempimenti di cui alla lettera a) il soggetto privato trasmetterà direttamente ed esclusivamente copia delle autocertificazioni prodotte dall’interessato al solo fine del controllo; c) l’amministrazione certificante individua al suo interno il responsabile dei procedimenti di controllo, anche al fine di prestare appropriato ausilio e consulenza al soggetto privato procedente, nella persona del funzionario comunale ____________; d) le comunicazioni di risposta devono contenere l’indicazione dei soli dati di cui è necessario acquisire la certezza o verificarne l’esattezza e comunque strettamente necessarie per il perse- Numero 9 guimento delle finalità per le quali vengono acquisite; e) l’amministrazione certificante, nel caso tutti i dati autocertificati corrispondano a verità, si limiterà a certificare “l’esattezza delle dichiarazioni rese”; nel caso di dati autocertificati riscontrati falsi o errati l’amministrazione certificante evidenzierà detti dati distinguendoli da quelli esatti; f) l’amministrazione certificante si obbliga a rispondere alle richieste di controllo entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione della richiesta; 3) che il soggetto privato procedente sarà tenuto ad effettuare: a) l’informativa ex art. 10 legge 31.12.1996, n. 675; b) il trattamento dei dati nel pieno rispetto sia della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni che dal D.P.R. 318/99 per quanto concerne le misure di sicurezza; c) l’acquisizione dei dati presso l’amministrazione certificante esclusivamente per le finalità relative al controllo delle dichiarazioni sostitutive sia di certificazione che dell’atto di notorietà presentate dall’utenza nei propri procedimenti; d) la predisposizione di appositi modelli, da concordare con l’amministrazione certificante, ove sia espressamente previsto il richiamo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; e) la richiesta di verifica dei dati autocertificati soltanto in presenza del consenso del dichiarante; 4) che il presente atto sia trasmesso al Difensore Civico e al locale Ufficio Territoriale del Governo. Data Firma Soggetto privato procedente Firma Amministrazione certificante P a g i n a 19 L'Italia è il paese più vecchio del mondo: la Liguria batte ogni record Rapporto ISTAT Annuale 2002 S i è svolta a Genova, prima della pausa estiva, presso la Camera di Commercio, la giornata di presentazione del resoconto statistico annuale riferito all'anno 2002 per la Regione Liguria. Il Presidente Nazionale dell'ISTAT, Prof. Luigi Biggeri, a capo dell'Istituto dal giugno 2001, attraverso l'esame dei numeri contenuti nel rapporto annuale 2002 ha sottolineato l'esigenza di una svolta innovativa che coinvolga la regione ligure. In Liguria è prevalente il “piccolo” che non sempre è sinonimo di “bello”: le strutture produttive sono troppo polverizzate e quindi comportano alti costi del lavoro; c'è poi poca propensione all'adozione delle nuove tecnologie, basso utilizzo e applicazione delle nuove forme contrattuali; il tasso d’occupazione è in crescita ma comunque rimane sotto il trend del Nord-Ovest; il tasso di permanenza nello stato di disoccupazione rimane elevato, fatta eccezione per l’export. Sul fronte demografico, poi, è un disastro. «Se l’Italia è già il Paese più vecchio del mondo, con 133 “over 65” su 100 giovani a livello nazionale, la Liguria con i suoi 241 “over 65” batte ogni record. In pratica quasi 2,5 anziani ogni giovane». Purtroppo questa media che in Italia si prefigurerà tra dieci-vent’anni, in Liguria è già una realtà. Nell'approfondire l'analisi relativa ai comportamenti demografici degli italiani, il Prof. Biggeri ha sottolineato che i guadagni nella sopravvivenza unitamente alla fortissima riduzione della fecondità stanno modificando i comportamenti e le strutture della popolazione del paese. La speranza di vita è straordinariamente cresciuta, sfiora i 77 anni per gli uomini e gli 83 per le donne, si riduce, quindi, il divario tra i sessi e il divario tra le varie regioni d'Italia. La longevità cresce di circa un anno ogni decennio ed è un aumento anche qualitativo in quanto nella maggioranza dei casi la vecchiaia non si accompagna a fenomeni di disabilità. In Italia i comportamenti familiari sviluppano una struttura più snella con una media di 2.6 componenti a famiglia ed un elevato numero di strutture familiari, quasi 22 milioni. La popolazione straniera residente è ancora in percentuale ridotta rispetto a quella presente nei paesi europei, nel nostro Paese si attesta al 2,5% contro il 5,2% della media europea. La popolazione straniera proviene principalmente dall'Europa dell'Est e dall'Africa, paesi a forte pressione migratoria. Il quadro statistico ligure non corrisponde a quello a rilevanza nazionale che l'Istat ha presentato il 21 maggio u.s. a Montecitorio. Per quanto concerne le attività economiche, in Liguria, quasi il 70% degli addetti è occupato in aziende con meno di 20 persone, che rappresentano i due terzi del fatturato e del valore aggiunto regionale. Questa realtà si evidenzia con dieci punti percentuali sopra la media nazionale. Questo comporta un costo (Continua a pagina 20) RAPPORTO ISTAT “La speranza di vita è straordinariamente cresciuta, sfiora i 77 anni per gli uomini e gli 83 per le donne, si riduce, quindi, il divario tra i sessi e il divario tra le varie regioni d'Italia.” Luigi Biggeri P a g i n a 20 RAPPORTO ISTAT Anno V (Continua da pagina 19) del lavoro più alto rispetto allo standard italiano. Solo il 20% del valore aggiunto scaturisce da imprese oltre la soglia dei cento addetti. Anche in Liguria esiste un terziario di servizi a bassa tecnologia, scarsa ricerca, limitato investimento e soprattutto non ancora “maturo” per i rapporti di collaborazione con altre imprese. In una parola, non ancora pronto a far sorgere i ben noti distretti industriali, motore da sempre dell'economia italiana. Le aziende liguri utilizzano il part-time in sintonia con la media nazionale (8,5%) mentre sono ancora “scettiche” sull'utilizzo del lavoro a tempo determinato (7,1% contro il INA/SAIA Attività dei Comuni Numero 9 9,9% nazionale). Passando poi all'aspetto demografico la regione ha perso in “attrattività“ sia nelle migrazioni di lavoratori dal Sud al Nord, sia nella presenza straniera. La Liguria è una regione che non ottiene grandi incrementi demografici dalla ripresa delle migrazioni, addirittura rispetto al passato si registra un ulteriore calo. Il quadro viene completato dai dati sulla fecondità che è “tradizionalmente” la più bassa del Paese ed anche l’età media al parto è da record: si diventa mamme alla soglia dei 32 anni! La redazione MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare n. 15/2003 Progetto INA/SAIA - Attività dei Comuni Si fa seguito a precedente corrispondenza sull'argomento e, segnatamente, a quanto rappresentato con lettera circolare n. 25 in data 12.11.2002. Al riguardo, in vista del coinvolgimento, graduale, di tutti i Comuni al sistema INA-SAIA di questo Ministero, si ravvisa l'opportunità di predisporre, da parte di codeste Prefetture, schede riassuntive concernenti: 1) il numero dei Comuni aderenti al b/bone INA-SAIA (per ciascuna Provincia) con l'indicazione dei Comuni che sperimentano il progetto C.I.E.; 2) lo stato dell'allineamento dell'anagrafe comunale con le operazioni dell'ultimo censimento; 3) l'allineamento delle anagrafi comunali con l'anagrafe tributaria (percentuali di disallineamento, con specificazione delle casistiche); 4) l'allegata descrizione tecnica di dettaglio dell'attuale implementazione, presso il Comune, del SAIA e del relativo programma di accesso (di particolare rilevanza, attesa l'esigenza di verificare l'eventuale esistenza di banche dati anagrafiche "delocalizzate"); 5) l'individuazione dei servizi/progetti comunali attualmente in corso (livello di attuazione/erogazione); 6) l'individuazione dei servizi/UTG che potrebbero essere erogati, sulla base della connessione al b/bone INA-SAIA del Ministero (ad es. depenalizzazione, notifiche provvedimenti d'urgenza, elettorale, etc…). (Continua a pagina 21) P a g i n a 21 (Continua da pagina 20) Si ringrazia e si rimane in attesa di riscontro. Roma, 3 luglio 2003 Vedi All. n. 1 IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) Allegato 1 DESCRIZIONE TECNICA DI DETTAGLIO IMPLEMENTAZIONE SAIA Ai fini dell’attivazione del Backbone di certificazione INA-SAIA per l’accesso al sistema di servizi anagrafici nazionali del CNSD, si richiede a codesto Comune di fornire una descrizione tecnica di dettaglio dell’attuale implementazione presso il Comune, del sistema di accesso ai servizi di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA) e del relativo programma di accesso PCCSA. Nello specifico si richiedono le seguenti informazioni: ticamente i dati di variazione ed attiva automaticamente l’applicativo PCCSA per l’invio delle variazioni. c) Integrazione di tipo applicativo. L’Anagrafe comunale genera automaticamente i dati di variazione ed, utilizzando il protocollo del SAIA direttamente implementato dal Comune, invia le variazioni al Ministero dell'Interno. 2) Descrizione delle reti e dei flussi informativi utilizzati per l’invio degli aggiornamenti anagrafici. Si allegano esempi di risposta e si prega di arricchire tali esempi di risposta con il maggior numero di informazioni possibile: a) Si utilizza un personal computer connesso ad Internet attraverso un modem; b) Si utilizza un personal computer connesso alla rete regionale attraverso un modem. Tramite la rete regionale si accede poi alla rete Internet. c) Si utilizza direttamente la rete comunale che è connessa attraverso un server provider nazionale, ad internet. d) Si utilizza direttamente la rete comunale che è connessa alla rete regionale. La rete regionale consente poi di andare in rete internet. e) Si utilizza direttamente una connessione alla rete RUPA. f) L’accesso ad internet è inoltre effettuato attraverso un proxy direttamente gestito dal Comune. g) L’accesso ad internet è effettuato attraverso un proxy non gestito dal comune. 1) Descrizione dell’integrazione esistente tra sistema informativo comunale e l’applicativo PCCSA di invio delle variazioni anagrafiche al Ministero dell'Interno. Si allegano esempi di risposta e si prega di arricchire tali esempi di risposta con il maggior numero di informazioni possibile: a) Integrazione tramite scambio di floppy. L’Anagrafe comunale scrive su floppy disk le variazioni anagrafiche e, su un personal Computer collegato ad Internet si attiva il programma 3) Descrizione dell’architettura appliPCCSA che effettua l’invio dei dati. cativa utilizzata per l’invio delle variab) Integrazione di tipo applicativo. zioni anagrafiche al Ministero dell'In(Continua a pagina 22) L’Anagrafe comunale genera automa- INA/SAIA Attività dei Comuni P a g i n a 22 INA/SAIA Attività dei Comuni Anno V (Continua da pagina 21) terno. Si allegano esempi di risposta e si prega di arricchire tali esempi di risposta con il maggior numero di informazioni possibile: a) L’anagrafe comunale invia le variazioni anagrafiche a diversi enti: Anagrafe, Ministero dell'Interno, INPS, Regione, …, utilizzando i programmi messi a disposizione del Comune da questi enti; b) L’anagrafe comunale invia le variazioni anagrafiche ad una società/ente che, dal punto di vista tecnico, ha Numero 9 l’incarico di prendere in carico le variazioni e di inviarle agli enti interessati; c) L’anagrafe comunale è gestita in outsourcing da una società/ente. L’architettura applicativa utilizzata è direttamente gestita da questa società/ente di cui si allegano i riferimenti per ottenere maggiori delucidazioni. d) L’architettura applicativa è completamente separata. Il server anagrafico genera un floppy. Da un personal computer collegato ad internet i dati del floppy sono inviati al Ministero dell'Interno. A.I.R.E. MINISTERO DELL’INTERNO Aggiornamento Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare n. 21/2003 Aggiornamento dell’AIRE centrale con l’utilizzo delle nuove tecnologie Anag-Aire e Backbone Aire Di seguito alle circolari n. 29/2002 e n. 7/2003, concernenti i programmi applicativi in oggetto indicati, si comunica quanto segue: 1) PROSEGUIMENTO AGGIORNAMENTO AIRE Nel corso del prossimo mese di settembre verrà trasmessa a codesti Uffici Territoriali del Governo la situazione aggiornata concernente lo stato di attuazione delle direttive già impartite circa la trasmissione dei dati Aire a questo Ministero (in particolare, l’indicazione dei Comuni certificati che non hanno inviato dati via web-mail e dei Comuni non certificati). Sulla base di tali informazioni, si pregano le SS.LL. di voler proseguire nelle attività di vigilanza in materia, invitando i Sigg.ri Sindaci a: - continuare ad aggiornare le proprie anagrafi con la procedura Anag-Aire o con quella prevista nei propri sistemi informativi per i Comuni che ne dispongono, verificando che siano stati effettuati tutti gli aggiornamenti (cancellazioni, modifiche ed inserimenti) apportati per le consultazioni referendarie, comunque pertinenti alla stessa anagrafe; - inviare periodicamente gli archivi aggiornati via web-mail (da postazioni certificate con il prodotto BackboneAire), seguendo le indicazioni fornite con le circolari già emanate e le precisazioni e raccomandazioni di seguito evidenziate. Al riguardo, si precisa che tutti i Comuni devono effettuare l’aggiornamento della procedura Anag-Aire scaricando la relativa patch, ultimamente realizzata, dal sito Internet dell’Amministrazione (vedi punto 2). I Comuni che dispongono di un proprio sistema informativo, prima di ogni invio (Continua a pagina 23) P a g i n a 23 (Continua da pagina 22) dei loro dati via web-mail, devono: - esportare dal proprio sistema i dati su un file TXT secondo il tracciato già indicato; - importare il file TXT nella procedura Anag-Aire verificando gli errori segnalati (ed in particolare quelli bloccanti) per i quali le correzioni non devono essere effettuate con il programma Anag-Aire, ma eseguite sul proprio sistema informativo rieffettuando poi le operatività indicate. Al riguardo si rammenta, infatti, che all’atto dell’invio dei dati via web-mail tramite l’apposita funzione prevista in Anag-Aire, vengono trasmesse all’Aire centrale le sole posizioni prive di errori bloccanti, con perdita, quindi, delle posizioni non corrette. Si rammenta che, per entrambe le dette modalità gestionali, l’invio dei dati deve avvenire via web-mail mediante il sofware Backbone-Aire, la cui ultima versione può essere scaricata dal sito Internet dell’Amministrazione o da quello dell’Università di TOR VERGATA di Roma (vedi punto 2). Per quanto riguarda, inoltre, le codifiche di varie informazioni (territori, codici relazione, pensioni, ecc.) ed, in particolare, di quelle concernenti i territori, si ribadisce che i Comuni con autonomo sistema elaborativo devono attenersi alle codifiche già comunicate e periodicamente aggiornate, pubblicate nel sito Internet dell’Amministrazione, per evitare scarti di posizioni e quindi disallineamenti con l’Aire centrale. In relazione alle informazioni relative all’indirizzo estero di residenza acquisite dal Ministero degli Affari Esteri in occasione dell’ultimo allineamento dell’Aire centrale con i dati degli schedari consolari, si fa presente che le stesse sono state utilizzate esclusivamente a fini elettorali, ma non sono state riportate automaticamente nell’Aire centrale per evitare che si sovrapponessero ad eventuali, successivi aggiornamenti comunicati dagli Uffici consolari direttamente ai Comuni. Al riguardo, si ribadisce che qualunque variazione di indirizzo nelle anagrafi comunali deve essere effettuata solo a seguito della ricezione di apposita comunicazione da parte degli Uffici consolari. Analogamente, l’iscrizione all’Aire di cittadini italiani nati all’estero o di cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana deve essere effettuata a seguito della comunicazione pervenuta dall’ufficiale dello stato civile che ha effettuato la trascrizione dei relativi atti negli appositi registri solo dopo aver acquisito dall’Ufficio consolare anche l’indicazione dell’indirizzo all’estero. Circa l’indirizzo, si rammenta altresì che i componenti della medesima famiglia anagrafica non possono avere indirizzi diversi. Pertanto, qualora pervenissero dagli Uffici consolari indicazioni relative a variazioni di indirizzo di parte dei componenti di una famiglia anagrafica, prima di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe, dovranno essere richieste informazioni più dettagliate riguardanti i componenti della famiglia non menzionati. I Comuni che non fossero ancora in condizione di trasmettere i dati via web-mail, potranno temporaneamente continuare ad inviarli su supporto informatico, comunicando i motivi che sono di ostacolo all’utilizzo delle nuove applicazioni (vedi successivo punto 3). (Continua a pagina 24) A.I.R.E. Aggiornamento “Al riguardo, si ribadisce che qualunque variazione di indirizzo nelle anagrafi comunali deve essere effettuata solo a seguito della ricezione di apposita comunicazione da parte degli Uffici consolari. ” Il Direttore Centrale Mario Ciclosi P a g i n a 24 A.I.R.E. Aggiornamento Anno V (Continua da pagina 23) 2) - AGGIORNAMENTO PRODOTTI SOFTWARE BACKBONE-AIRE E ANAG- AIRE Circa il necessario aggiornamento dei prodotti software - di certificazione Backbone e gestionale Anag-Aire - si precisa quanto segue. “L’ulteriore aggiornamento software realizzato (patch) permette anche di stampare e storicizzare i singoli invii effettuati via web-mail, che saranno evidenziati con un numero di protocollo ...” Prodotto di certificazione Backbone-Aire Si deve scaricare l’ultima versione 5.0.5. o dal sito Internet dell’Amministrazione http://cedweb. mininterno.it:9898 o da quello dell’Università di TOR VERGATA di Roma http://213.203.147.28/ download.htm. Per l’installazione di tale nuova versione sulle postazioni già registrate non è necessario annullare l’esistente registrazione e riacquisirla ex novo richiedendo nuove password; tali operatività sono necessarie solo in caso di aggiornamento dell’hardware della postazione utente o di sostituzione di quest’ultima. Per eventuali problematiche o chiarimenti ci si può rivolgere al personale tecnico via telefono, e-mail o fax (vedi successivo punto 3). Prodotto Anag-Aire per la gestione locale dell’Aire D a l s i t o I n t e r n e t dell’Amministrazione - http://cedweb. mininterno.it:9898 deve essere scaric a t a l ’ u l t i m a p a t c h A n a g a ire_luglio_2003, che comprende tutti i precedenti aggiornamenti, operando come già fatto in precedenti, analoghe occasioni; si ricorda che gli utenti che utilizzano i sistemi operativi WIN 2000, WIN XP, WIN NT4 devono eseguire la patch con le impostazioni di ammini- Numero 9 stratore. L’ulteriore aggiornamento software realizzato (patch) permette anche di stampare e storicizzare i singoli invii effettuati via web-mail, che saranno evidenziati con un numero di protocollo formato da codice ISTAT del comune, anno dell’operazione e numero progressivo assegnato automaticamente a partire da uno (ES.086006.2003.1); per ogni invio, oltre al protocollo, sarà possibile stampare o visualizzare la data e l’ora dell’invio, l’utente e il numero delle famiglie e delle persone trattate, con eventuali messaggi di errori. L’elenco dei singoli invii sarà comunque visualizzabile con apposita funzione (bottone gestione dati per Ministero e all’interno cliccare su protocollo invii). Per eventuali problematiche o chiarimenti ci si può rivolgere al personale tecnico via telefono, e-mail o fax (vedi successivo punto 3). 3) - CALL-CENTER Per quanto riguarda la possibilità di chiedere informazioni o chiarimenti, si precisa che: - per problematiche concernenti il Backbone il personale tecnico può essere contattato ai numeri telefonici 0646527770 - 0646548111 - 0646538300 o via e-mail salaced@cedelett. mininterno.it o via fax 0646549694; - per problematiche concernenti l’applicazione Anag-aire il personale tecnico può essere contattato ai numeri telefonici 0646527770 0646548111 - 0646538300 o via email [email protected] o via fax 0646548005; (Continua a pagina 25) P a g i n a 25 (Continua da pagina 24) - Per problematiche di tipo amministrativo, si deve contattare il personale della Direzione Centrale per i Servizi Demografici ai numeri telefonici 06/46525176 - 06/46525064, o via email [email protected] o via fax 0646549502. (i numeri telefonici sono così rettificati come da circolare telegrafica n. 22/2003 - n.d.r.) 4) CONSULTAZIONE AIRE CENTRALE CON UTILIZZO DELLA NUOVA PROCEDURA CENTRALIZZATA E-AIRE. Dal 15 settembre p.v., i Comuni, tramite la procedura centralizzata E-AIRE, potranno consultare l’Aire centrale via Internet, accedendo all’indirizzo http://webaire.interno.it/ aire/eAire.jsp Tale consultazione sarà possibile dalla stessa postazione certificata o da altra postazione da certificare, unicamente per tale funzionalità, previa apposita richiesta da formularsi ai riferimenti telefonici, fax, e-mail relativi al programma Backbone (vedi precedente punto 3). Circa le possibilità di consultazione, si precisa che ogni Comune potrà effettuare ricerche nell’ambito della propria anagrafe operando con le seguenti funzionalità, che saranno illustrate con apposite pagine di help in linea: ♦ consultazione per dati anagrafici; ♦ consultazione per codice famiglia; ♦ consultazione per codice persona (numero distintivo iscrizione anagrafica Aire). E' inoltre possibile la ricerca sull’intera anagrafe (ricerca su archivio completo) che permette, tramite il completo inserimento dei dati anagrafici, di ri- cercare la persona in tutta l’anagrafe (tra i risultati della ricerca potrebbero comparire anche eventuali iscritti aventi nome e data di nascita corrispondenti ai dati indicati con cognome corrispondente, invece, a quello del coniuge). Tramite la funzionalità Statistica, sarà possibile infine visualizzare il numero delle famiglie Aire ed il numero degli iscritti Aire risultanti al momento della ricerca, nonché la data dell’ultimo aggiornamento effettuato con informazioni sul numero degli iscritti trattati. Nello stesso mese di settembre, tale possibilità di consultazione sarà resa attiva anche per codesti Uffici Territoriali del Governo, con l’utilizzo dello stesso Backbone-Aire, previo invio di detto pacchetto applicativo e relative password. 5) - AGGIORNAMENTI CODICI FISCALI A seguito di opportune e definitive decisioni in corso con l’Agenzia delle Entrate circa il completamento dell’acquisizione dei codici fiscali delle posizioni Aire e dei successivi aggiornamenti, si comunicheranno le soluzioni da adottare. Si pregano le SS.LL. di voler provvedere tempestivamente alla trasmissione delle presenti disposizioni ai Sigg.ri Sindaci, esercitando la necessaria vigilanza sull’esatto adempimento delle indicazioni fornite. Ringraziando sin d’ora per la consueta, fattiva collaborazione, si resta in attesa di cortese cenno di assicurazione. Roma, 31 luglio 2003 IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) A.I.R.E. Aggiornamento “... i Comuni... potranno consultare l’Aire centrale... previa apposita richiesta da formularsi ai riferimenti telefonici, fax, e-mail relativi al programma Backbone .” P a g i n a 26 STATO CIVILE Archivio informatico Anno V Numero 9 MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare telegrafica Art. 10 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Archivio unico informatico degli atti di stato civile presso i Comuni – indagine conoscitiva. Si fa riferimento alla circolare di questa direzione n. 18 del 17 luglio u.s., concernente l’indagine conoscitiva avviata per la piena conoscenza delle fenomenologie informatiche in atto negli archivi comunali di stato civile al fine di realizzare la previsione della soppressione dei registri cartacei e della loro sostituzione con archivi informatici ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. 396/2000, fornendo al comitato tecnico costituito in base al medesimo D.P.R., gli ulteriori elementi indispensabili per la definizione e la sperimentazione del relativo progetto informatico. Poiché detto comitato inizierà a breve i suoi lavori, si chiede alle SS.LL. di voler cortesemente sensibilizzare gli enti sulla necessità di completare, con stretta urgenza, detta rilevazione e di trasmettere, ove non ancora provveduto. I dati richiesti. Si ringrazia per la collaborazione. Roma, 27 agosto 2003 IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA Art. 10 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Archivio unico informatico degli atti di stato civile presso i Comuni – indagine conoscitiva. Come noto, una delle innovazione introdotte dal D.P.R. n. 396/2000, recante il nuovo ordinamento di stato civile, è la previsione della soppressione dei registri cartacei e della loro sostituzione con archivi informatici. Infatti l’art. 10, commi 1 e 2, del suindicato D.P.R. prevede la creazione dell’archivio unico informatico degli atti di stato civile presso i comuni; la definizione, con apposito D.P.C.M., delle modalità tecniche per l’iscrizione, la trascrizione, l’annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti di stato civile conservati negli archivi informatici e l’istituzione di un Centro Nazionale di raccolta dei supporti informatici contenenti tutti i dati registrati negli archi- vi informatici comunali, per assicurarne la conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi. All’art. 12, comma 1, dello stesso D.P.R., è prevista, inoltre, l’emanazione di un decreto con il quale il Ministro dell’Interno stabilisce le formule e le modalità di redazione degli atti di stato civile, le cui disposizioni dovranno entrare in vigore contemporaneamente a quelle relative all’introduzione degli archivi informatici. E’ ovvio che, data la complessità del progetto informatico e delle problematiche ad esso collegate che ha fatto prevedere tempi non brevi per la definizione delle relative attività, è stato necessario prevedere una ge(Continua a pagina 27) P a g i n a 27 (Continua da pagina 26) stione transitoria durante la quale si continuano ad usare i registri cartacei. Per questo motivo si è già provveduto all’emanazione del D.M. 27 febbraio 2001, recante disposizioni per la tenuta dei registri cartacei nel periodo transitorio. Successivamente si è anche provveduto, al fine di venire incontro alle esigenze operative degli ufficiali di stato civile, ad emanare il D.M. 5 aprile 2002, con il quale sono state disciplinate le nuove formule per la redazione degli atti dello stato civile, in vista della loro successiva informatizzazione. Considerata, nel frattempo, la complessità delle problematiche collegate alla definizione ed alla sperimentazione del progetto informatico, indispensabile per la piena attuazione delle norme suindicate, si è ritenuto opportuno avvalersi, nella materia di che trattasi, della consulenza di un apposito Comitato tecnico formato da un rappresentante del Ministero dell’Interno, un rappresentate del Ministero delle Innovazioni Tecnologiche, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, un rappresentante dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, un rappresentate dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, un rappresentante dell’Associazione Nazionale degli ufficiali di stato civile e d’anagrafe, un docente universitario esperto in scienza dell’organizzazione, un tecnico informatico esperto in sistemi di rete e programmazione e dal presidente della sezione italiana della “Commission Internationale de l’Etat Civile”. Al fine, poi, di consentire a detto Comitato, che inizierà a breve i suoi lavori, la piena conoscenza delle fenomenologie in atto negli archivi comunali di stato civile, si è ritenuto di dover fornire allo stesso, oltre ai risultati dell’indagine condotta a suo tempo, con la cortese collaborazione di questa Prefettura e dell’Anci/Ancitel, sullo stato del personale e dell’informatizzazione negli Uffici demografici comunali, anche gli elementi di conoscenza di cui all’allegato prospetto n. 1 (non pubblicato in questo numero della rivista ndr). Il prospetto, di facile e veloce compilazione, comprende un questionario con risposte già prestabilite: pertanto occorrerà semplicemente barrare il quadratino corrispondente alla risposta che s’intende fornire alla singola domanda. Le SS.LL. sono pregate di compilare il prospetto in questione secondo le indicazioni sopra riportate e di restituirlo entro e non oltre il 20 agosto p.v. Pisa, 31 luglio 2003 IL PREFETTO (Scandura) STATO CIVILE Archivio informatico “Successivamente si è anche provveduto, al fine di venire incontro alle esigenze operative degli ufficiali di stato civile, ad emanare il D.M. 5 aprile 2002, con il quale sono state disciplinate le nuove formule per la redazione degli atti dello stato civile, in vista della loro successiva informatizzazione..” P a g i n a 28 ELETTORALE Presidenti di seggio Anno V Numero 9 Pubblichiamo l’interessante circolare emanata il 5 agosto scorso dall’UTG di Avellino sull’Albo dei Presidenti di seggio. In base ad una interpretazione estensiva della norma viene dato ai Sindaci un sostanziale potere di intervento nella scelta dei Presidenti di seggio al fine di garantire una maggiore efficienza ed imparzialità del procedimento elettorale. Si riporta l’art. 1 lettera e) dell’art. 1 della Legge 53/1990: “Il Presidente della Corte d’Appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall’albo… e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.” UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO Cancellazione dall'albo dei presidenti di seggio - Art. 1, comma 4, lett. e), della legge 21 marzo 1990, n. 53. “...si manifesta, con tutta evidenza, l'imprescindibile necessità di mantenere l'iscrizione nell'albo dei presidenti di seggio solo di coloro che sono assolutamente idonei ad espletare tale funzione...” Com'è noto, nell'ambito del procedimento elettorale, notevolmente complessa e delicata è la fase delle operazioni degli uffici elettorali di sezione, con particolare riferimento alle attività di riscontro dei votanti, scrutinio e verbalizzazione dei voti espressi, soprattutto in caso di più schede da scrutinare per il concomitante svolgimento delle diverse consultazioni. Ciò premesso, si manifesta, con tutta evidenza, l'imprescindibile necessità di mantenere l'iscrizione nell'albo dei presidenti di seggio solo di coloro che sono assolutamente idonei ad espletare tale funzione, depennando, viceversa, chi è incorso in uno dei motivi di cancellazione previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 53/90. Con particolare riferimento alla lettera e) del suddetto articolo 1, comma 4, sembrerebbe che possano ritenersi "gravi inadempienze" non solo i casi di mancato completamento dello scrutinio, ma anche la commissione di errori nella compilazione del verbale del seggio, il notevole ritardo nella conclusione delle operazioni stesse nonché l'inosservanza di prescrizioni di legge o di circolari ministeriali. Si sensibilizzano, pertanto, le SS.LL. perché provvedano a segnalare puntualmente alla cancelleria della Corte di Appello tutti i nominativi dei presidenti di seggio da depennare dall'albo per le cause contemplate da citato articolo 1, comma 4, della legge n. 53/ 90. Quanto alle proposte di nuove iscrizioni, si richiama la particolare attenzione dei sigg. Sindaci e Commissari sulla necessità di indicare esclusivamente cittadini che risultino idonei alla funzione per avere già svolto diligentemente le funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore o perché si sono distinti nella propria attività professionale o, comunque, nella società civile per notevoli doti di serietà, preparazione, senso del dovere, imparzialità, equilibrio e precisione. Tali adempimenti, pur nel doveroso rispetto delle autonome valutazioni e determinazioni degli organi giudiziari competenti all'adozione dei relativi provvedimenti, risultano strettamente necessari ad assicurare la regolarità delle prossime consultazioni elettorali. Il Vice Prefetto Vicario Napolitano P a g i n a 29 Approvato il Codice in materia di protezione dei dati personali C.I.E. Linee guida sicurezza Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, che (in base alla legge–delega n. 127/2001) approva il “Codice in materia di protezione dei dati personali” le cui disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio 2004. Il “Codice della Privacy” abroga e sostituisce in pratica tutte le previgenti disposizioni in materia (a cominciare dalla legge 675/1996) e razionalizza la materia, con notevoli semplificazioni, ad esempio, sul fronte delle “notificazioni” al Garante, che divengono ora molto più snelle, nei pochi casi in cui ancora si debbono effettuare: è prevista infatti la forma elettronica con applicazione della firma digitale. Novità importanti anche nello specifico settore dei Servizi Demografici: all’art. 177 sono stabilite, tra l’altro, norme in materia di accesso agli atti anagrafici, di rilascio degli estratti “per copia integrale” degli atti di Stato Civile, di rilascio di copia delle liste elettorali, che verrà consentito solo per finalità elettorali, di studio o di ricerca, o per il perseguimento di interessi collettivi o diffusi. Torneremo senz’altro sull’argomento in materia esauriente nei prossimi numeri della rivista. Presidenza del Consiglio dei Ministri SERVIZIO CIVILE UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE Attività ispettiva Modalità procedurali per l’attività ispettiva nei confronti degli Enti convenzionati per l’impiego di giovani che svolgono il servizio civile. 1. Premessa La presente circolare disciplina, a norma del DPCM del 7 febbraio 2003, relativo al programma delle verifiche per il 2003, le modalità procedurali dell’attività ispettiva nei confronti degli Enti convenzionati che impiegano i giovani che svolgono il servizio civile in Italia e all’estero. L’attività ispettiva si prefigge di accertare la qualità e l’efficacia del servizio civile, il rispetto delle disposizioni normative, delle convenzioni e dei progetti d’impiego (con riferimento, altresì, al raggiungimento degli obiettivi cui i progetti sono finalizzati), la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati nonché la correttezza della gestione amministrativo - contabile da parte degli Enti convenzionati. Le modalità procedurali per l’attività ispettiva, delineate nella Circolare UNSC n. 10063/ II. 3 del 27 maggio 2002 ed adottate nel corso delle verifi- che effettuate nel 2002, si sono rivelate efficaci e funzionali agli scopi prefissati. Tali modalità di seguito richiamate ed integrate sulla base degli ammaestramenti tratti, conservano pertanto validità anche per il 2003. 2. Svolgimento delle attività di verifica L’ispettore incaricato della verifica si presenta presso l’Ente nella data fissata ed esibisce la lettera d’incarico al responsabile degli obiettori della sede da ispezionare. In caso di ispezioni programmate (periodiche e a campione), il servizio ispettivo dell’Ufficio Nazionale o l’ispettore designato comunicano preventivamente all’Ente la data di inizio dell’attività di controllo. Vengono svolte, invece, ispezioni senza preavviso qualora l’Ufficio venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformità nel comportamento di enti o dei giovani in servizio (Continua a pagina 30) P a g i n a 30 SERVIZIO CIVILE Attività ispettiva “Le verifiche sono condotte, nei limiti delle esigenze connesse con l’espletamento dell’attività ispettiva, con modalità tali da arrecare la minor turbativa possibile al regolare svolgimento dell’attività dell’Ente” Anno V (Continua da pagina 29) civile a quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle convenzioni in vigore. Le verifiche sono condotte, nei limiti delle esigenze connesse con l’espletamento dell’attività ispettiva, con modalità tali da arrecare la minor turbativa possibile al regolare svolgimento dell’attività dell’Ente. Le azioni di controllo sono effettuate mediante verifica su atti e documenti, scelti a scandaglio, vertenti sulla gestione operativa degli obiettori di coscienza e sugli aspetti amministrativocontabili nonché mediante colloqui con i giovani e con i responsabili dell’Ente. Tali colloqui, funzionali anche a favorire momenti d’incontro con i giovani in servizio, possono essere completati con l’ausilio di appositi questionari. Le citate azioni di controllo sono finalizzate ad accertare, tra l’ altro: - la regolare presenza in servizio degli obiettori, il sistema di controllo delle presenze (registro delle presenze o altro sistema di rilevamento), l’esistenza e la regolarità della documentazione attestante i servizi (vitto e alloggio o solo vitto) forniti dall’Ente; - la corrispondenza tra la situazione risultante agli atti dell’Ufficio e la situazione di fatto, con particolare riguardo ai luoghi di realizzazione dei progetti, ai centri operativi afferenti le diverse sedi periferiche, ai progetti ivi realizzati; - l’effettivo impiego degli obiettori, secondo i piani / progetti approvati, in affiancamento e a supporto del personale dipendente o volontario dell’Ente e non in sostituzione di personale che l’Ente sarebbe tenuto ad assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell’Ente stesso; - la regolarità procedurale di eventuali Numero 9 provvedimenti di distacco di obiettori adottati dall’Ente presso proprie sedi periferiche o presso altro Ente convenzionato; - l’avvenuta attività informativa, a favore degli obiettori all’atto dell’assunzione in servizio, relativamente ai progetti d’impiego, ai centri operativi presso i quali sono realizzati, all’orario di servizio, alle modalità di modifica dell’orario settimanale, alle condizioni di fruizione del vitto e dell’alloggio se previsti, alle modalità della formazione e dell’addestramento nonché l’avvenuta consegna di: - copia del nuovo testo delle “Prescrizioni per la gestione del Servizio Civile” (prot. n. UNSC 14991/II/4 del 26 febbraio 2003) pubblicato sul sito dell’Ufficio Nazionale in data 25 giugno 2003; - copia della Convenzione in vigore; - copia del Piano/Progetto d’Impiego; - l’effettuazione della formazione generale a tutti gli obiettori in servizio secondo i criteri ed i contenuti minimi indicati nella Circolare UNSC/15314/III/1 del 25 luglio 2002; - la realizzazione della formazione specifica mediante la partecipazione degli obiettori a corsi di addestramento speciale in relazione ai rispettivi progetti d’impiego; - la corretta tenuta della documentazione personale degli obiettori con particolare riferimento alla predisposizione ed al costante aggiornamento della scheda riassuntiva dello stato di servizio; - la regolarità dell’orario di servizio settimanale osservato dagli obiettori, compreso tra un minimo di 36 ed un massimo di 40 ore ed articolato su cinque o sei giorni settimanali; (Continua a pagina 31) P a g i n a 31 (Continua da pagina 30) - l’avvenuto rilascio della dichiarazione di accettazione da parte degli obiettori adibiti alla guida di automezzi di proprietà o comunque a disposizione dell’Ente e l’accertamento della stipula di apposita polizza assicurativa che copra tutti i rischi compresi quelli relativi al conducente; - la stipula (o meno) di apposita copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi (ciò, anche, alla luce dei contenuti della Circolare UNSC/15320/III/4 del 25 luglio 2002 in tema di assicurazione per gli obiettori in servizio civile). La polizza stipulata deve essere posta in visione all’obiettore; - l’idoneità delle strutture utilizzate dagli enti per l’alloggio degli obiettori che devono essere in regola con la normativa vigente e, di norma, non devono essere condivise da utenti, assistiti e frequentatori dell’Ente; - la correttezza della gestione contabile amministrativa con particolare riferimento alla: - regolare erogazione delle somme spettanti agli obiettori (per gli Enti tenuti ad anticipare la paga); - conservazione agli atti dell’Ente di tutta la documentazione giustificativa delle richieste di rimborsi inoltrate all’UNSC e da questi liquidate:firma di presenza degli obiettori, firma per quietanza delle somme percepite dagli obiettori, giorni dei servizi effettivamente forniti (vitto e alloggio) certificati con firma degli obiettori; - puntualità di inoltro all’UNSC dei prospetti mensili delle presenze; - esatta corrispondenza tra i dati contenuti nel prospetto mensile delle presenze inviato all’UNSC e la documentazione giustificativa agli atti dell’Ente. 3. Varie SERVIZIO CIVILE Attività ispettiva Nel corso dell’attività di verifica, l’ispettore ha facoltà di richiedere all’Ente l’esibizione di qualsiasi atto o documento che possa avere, a diverso titolo, connessioni con il rapporto convenzionale e la gestione del servizio civile e, se necessario ai fini istruttori, di chiederne, nel rispetto delle procedure previste, copia. Qualora sia necessario acquisire in modo formale le dichiarazioni rese dal responsabile del servizio civile dell’Ente o dai suoi collaboratori ovvero far constatare fatti materiali, l’ispettore può verbalizzare quanto riferitogli o quanto da esso direttamente constatato. Nel caso che l’ispettore accerti fatti che possano avere rilevanza penale, fermo restando l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 331 del codice di procedura penale, si astiene da ulteriori attività che possano interferire con le indagini di competenza dell’Autorità Giudiziaria. 4. Relazione conclusiva Sulla base delle indicazioni risultanti dal sopralluogo e tenuto conto delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal responsabile dell’Ente e dagli obiettori in servizio, l’ispettore redige una relazione conclusiva che l’Ufficio provvede a trasmettere all’Ente ispezionato o, nel caso di Ente nazionale, alla sede centrale. Con la trasmissione di detta relazione possono essere richieste delucidazioni, chiarimenti o controdeduzioni, qualora ciò sia ritenuto utile al fine del completamento dell’iter procedimentale. F.to Massimo Palombi “Nel caso che l’ispettore accerti fatti che possano avere rilevanza penale, fermo restando l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 331 del codice di procedura penale, si astiene da ulteriori attività che possano interferire con le indagini di competenza dell’Autorità Giudiziaria” P a g i n a 32 Anno V C.I.E. MINISTERO DELL’INTERNO Regole tecniche Decreto 14 maggio 2003 Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003 Numero 9 Modifiche al decreto del Ministero dell'Interno in data 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento d'identità elettronici. “I numeri non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno pubblicati con cadenza trimestrale nella Gazzetta Ufficiale con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'Interno.” IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437; Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 19 luglio 2000 concernente regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici; Ritenuta l'esigenza di apportare talune modifiche al decreto predetto in relazione all'avvio della fase di consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identità elettronica; Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 3 aprile 2003; Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il proprio avviso nella seduta del 31 marzo 2003; Decreta: Il decreto del Ministro dell'Interno 19 luglio 2000 è modificato come segue: «Art. 9 (Inizializzazione e numerazione del documento). 1. (Omissis). 2. I supporti fisici prodotti nella prima fase di sperimentazione fino all'entrata in vigore del presente decreto reca- no la numerazione da AA0000001 a AA0155940. I supporti fisici prodotti dall'entrata in vigore del presente decreto saranno numerati in progressione a partire da 0000001AA. I numeri non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno pubblicati con cadenza trimestrale nella Gazzetta Ufficiale con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'Interno. L'allegato A al decreto del Ministro dell'Interno 19 luglio 2000 si intende modificato, relativamente ai punti b) ed e) recanti l'indicazione del numero assegnato al documento in bianco, con le modalità specificate all'art. 9, comma 2. L'allegato B del decreto del Ministro dell'Interno 19 luglio 2000 - sezione 5, punto 5.1.1. "Elementi di sicurezza grafici e di stampa" e punto 5.1.2."Inchiostri" - è modificato come segue: 5.1.1. Elementi di sicurezza grafici e di stampa. E' previsto l'uso dei seguenti elementi di sicurezza tipici delle carte valori: motivi grafici ad elementi variabili; elementi grafici diffrattivi; microprint; processo di masterizzazione photomask con stampa ad alta risoluzione di immagini direttamente su film ottico; Embedded hologram (incisione grafica su banda laser). 5.1.2. Inchiostri. Per la stampa è previsto l'impiego di (Continua a pagina 33) P a g i n a 33 (Continua da pagina 32) inchiostri dotati di speciali caratteristiche, come quelli fluorescenti (visibili all'ultravioletto) e otticamente variabili (OVI - Optical variable ink).». Roma, 14 maggio 2003 Il Ministro: Pisanu Voto degli italiani all’estero: più tutela per i loro dati Dal sito internet del Garante L’elenco degli aventi diritto al voto non può essere usato per comunicazioni commerciali. L’elenco provvisorio dei residenti all’estero aventi diritto al voto è liberamente consultabile, ma può essere utilizzato esclusivamente per usi legati alle consultazioni politicoelettorali e referendarie alle quali sono chiamati di volta in volta ad esprimersi i cittadini residenti all’estero. Non è consentito, quindi, usare i loro dati per l’invio di pubblicità e messaggi promozionali, essendo tali dati utilizzabili solo per le attività di predisposizione delle liste e per quelle relative allo svolgimento della campagna elettorale, anche tramite l’invio di comunicazioni propagandistiche. Questo in sintesi il parere che l’Autorità garante ha inviato in riposta ad un quesito del Ministero degli Affari Esteri, in merito al regime di pubblicità ed alle modalità di consultazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto previsto dal recente regolamento attuativo (D.P.R. n. 104/2003) della legge sull’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero (legge n. 459/2001). In particolare il Ministero, in occasione della recente consultazione referendaria, chiedeva di conoscere se l’elenco dei residenti avesse carattere pubblico e in caso affermativo se le rappresentanze diplomatico consolari dovessero limitarsi a consentirne la visione o potessero anche rilasciarne copia a chi ne faces- se richiesta. L’elenco provvisorio, nonostante sia formato sulla base di informazioni riportate negli archivi anagrafici già esistenti - ha precisato il Garante contiene solo informazioni espressamente indicate nel regolamento (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, indirizzo, comune di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero) e che risultano sostanzialmente coincidenti con le informazioni presenti nelle liste elettorali. All’elenco provvisorio distribuito agli uffici consolari può dunque applicarsi, per analogia, il regime di pubblicità previsto per le liste elettorali (D.P.R. n. 223/1967). Tuttavia - come ha sottolineato il Garante - tale regime, in base al quale viene consentito a chiunque di copiare stampare o mettere in vendita le liste elettorali, trova un limite specifico nell’art. 5 del regolamento n. 104/2003, che vieta la comunicazione e la diffusione dei dati degli elettori residenti all’estero salvo che per le finalità politico-elettorali sancite dalla legge sul diritto di voto degli italiani all’estero, in particolare per quelle legate alla predisposizione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale. Secondo dati resi noti dal Ministero dell’interno sono più di due milioni e trecentomila gli italiani residenti all’estero che votano per posta. C.I.E. Regole tecniche PRIVACY Elenchi elettori “...l’art. 5 del regolamento n. 104/2003, che vieta la comunicazione e la diffusione dei dati degli elettori residenti all’estero salvo che per le finalità politico-elettorali sancite dalla legge sul diritto di voto degli italiani all’estero, in particolare per quelle legate alla predisposizione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale.” Stefano Rodotà P a g i n a 34 GIURISPRUDENZA Figlio non riconosciuto “Il Consiglio di Stato ...ha sancito...che il diritto all’anonimato della madre, nei confronti del figlio non riconosciuto, prevalga sul diritto del figlio stesso a conoscere le generalità dei propri genitori.” Anno V Numero 9 Il diritto alla riservatezza prevale sul diritto del figlio a conoscere il nome della madre che non lo ha riconosciuto A cura di Luciano Pignatelli Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3402 del 17/6/2003 ha sancito, anche per fatti antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 184/83 e successive modificazioni e alla riforma dell’art. 70 R.D. n. 1238/39, che il diritto all’anonimato della madre, nei confronti del figlio non riconosciuto, prevalga sul diritto del figlio stesso a conoscere le generalità dei propri genitori. La ricorrente fu registrata alla nascita come figlia di ignoti, poi successivamente adottata (anno 1961). La stessa ricorreva al Tribunale dei Minorenni per conoscere l’identità della madre. Il Tribunale dei minorenni si dichiarava incompetente perché all’epoca dell’adozione il provvedimento fu emesso, ai sensi degli artt. 312 e 313 del Codice Civile, dalla Corte di Appello in quanto non vi era alcuna differenza tra adozione di minorenne e maggiorenne affermando, inoltre, che all’epoca non vi erano norme che impedivano di riconoscere l’identità dei genitori biologici. Sulla scorta di tale provvedimento fu inoltrata formale richiesta, sotto forma di accesso agli atti, all’Istituto nel quale nacque la ricorrente e formatosi il silenzio-rifiuto fu proposto dalla stessa ricorso al TAR Veneto. Il preteso diritto di accesso era fondato sul presupposto che l’art. 269 Codice Civile attribuisca al figlio naturale il diritto di provare con ogni mezzo la paternità e la maternità. L’istituto si costituiva in giudizio sostenendo il diritto della madre all’anonimato derivante dall’applicazione dell’art. 70 R.D. n. 1238/39 modificato dalla Legge n. 127/97 e della Legge n. 184/83. Il TAR Veneto rigettava il ricorso sostenendo il diritto alla riservatezza della madre. La ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato argomentando che: 1) Il diritto alla riservatezza non esisteva al tempo dei fatti ma vi era solo il dovere dell’Istituto a non divulgare notizia. Che pertanto era interesse dell’appellante visionare gli atti per tutelare e/o curare un proprio interesse giuridico. (art. 24 comma 2 legge n. 241/90). L’interesse giuridico in capo alla ricorrente consisteva nella possibilità della stessa di poter agire in giudizio contro la madre per il risarcimento del danno per abbandono e per un’eventuale azione successoria, nonché per poter eventualmente giungere a conoscere anche l’identità del padre onde esperire nei suoi confronti le stesse azioni giudiziarie; che l’Istituto non era legittimato a stare in giudizio per difendere il diritto all’anonimato della madre. 2) Differenza tra mancato riconoscimento e volontà della madre a non essere nominata. Potendo, nel vecchio regime codicistico, la dichiarazione di nascita essere resa da soggetto diverso dalla madre il non presenziare all’atto pro(Continua a pagina 35) P a g i n a 35 (Continua da pagina 34) duceva un atteggiamento negativo dal quale discende il mancato riconoscimento, per cui non esisteva una manifestazione diretta della volontà della madre di non essere nominata (istituto quest’ultimo introdotto con la Riforma del 1997) e non avendo l’Istituto provato la manifestazione di volontà della madre a non essere nominata, non si può attribuire al silenzio sull’identità il significato di non farsi riconoscere. 3) La controversia non verte sullo Stato Civile per cui ne discende la non applicabilità dell’art. 70 R.D. n. 1238/39 in quanto chi non riconosce un figlio ha diritto a non essere inserito in un pubblico registro ma non ha nulla a che fare nei rapporti tra genitori e figlio. 4) Al momento dell’adozione (anno 1961) l’adottato non perdeva (secondo la normativa vigente all’epoca) i propri diritti con la famiglia di origine e pertanto il diritto alla riservatezza, introdotto dalla nuova normativa, non riguarda la presente fattispecie. L’Istituto si costituiva in giudizio sostenendo che: 1) il diritto alla riservatezza è tutelato costituzionalmente nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; 2) che a norma dell’art. 24 comma 1 Legge n. 241/90 il diritto di accesso è escluso ogni qualvolta vi sia un divieto di divulgazione di notizie o dati previsto dall’Ordinamento; 3) che le norme del R.D. n. 1238/39, della Legge n. 127/97, della Legge n. 149/01 e R.D.L. n. 798/27 contemplano disposizioni atte al divieto di divulgazione dei dati relativi alla maternità; 4) E’ da escludersi che il diritto all’anonimato valga solo nell’Ordinamento di Stato Civile restando escluso negli altri; ne deriverebbe, se così fosse, lo svuotamento dell’istituto stesso. Il Consiglio di Stato a fronte delle argomentazioni delle parti sopra esposte, ha rigettato l’appello riconoscendo legittimo il rifiuto manifestato dall’Istituto e riconoscendo preliminarmente la legittimazione a resistere in giudizio dell’Istituto stesso. Il Consiglio di Stato ha argomentato come segue il suo giudizio. L’Istituto è legittimato a stare in giudizio in quanto è destinatario di una norma (art. 9 R.D.L. n. 798/27) che pone a suo carico il divieto di divulgazione (Continua a pagina 36) VUOI ORGANIZZARE DEI CORSI DI FORMAZIONE? CONTATTACI Tel. 050 719380 [email protected] Fax 050 719381 www.dea-online.it GIURISPRUDENZA Figlio non riconosciuto Luciano Pignatelli “L’Istituto si costituiva in giudizio sostenendo che: il diritto alla riservatezza è tutelato costituzionalmente nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo” P a g i n a 36 GIURISPRUDENZA Figlio non riconosciuto “Il Consiglio di Stato... riconosceva che la vecchia normativa pur non affermando chiaramente un divieto di conoscenza dell’adottato delle proprie origini di fatto imponeva la divulgazione delle generalità dei genitori che non avevano riconosciuto i propri figli.” Anno V (Continua da pagina 35) dei dati contenuti in documenti di cui è custode. Infatti l’Istituto difende un proprio diritto: quello di gestire la custodia dei documenti in suo possesso secondo le regole poste dalla legge. Quindi non difende il diritto del terzo (madre) all’anonimato ma bensì il proprio interesse a non divulgare notizie o documenti protetti dall’anonimato. Esaminata la suddetta pregiudiziale il Consiglio di Stato è passato ad esaminare nel merito il contenzioso. Il punto di domanda consiste nello stabilire se le norme in vigore all’epoca dell’adozione precludessero la possibilità di fornire i dati sulla generalità della madre che intendeva mantenere l’anonimato, per cui anche oggi è applicabile l’art. 24 L. 241/90 che vieta l’accesso oppure tale preclusione può essere superata in base alle norme del Codice Civile di allora che prevedevano che l’adottato mantenesse tutti i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine (art. 300). Infatti, non si interrompevano i rapporti giuridici con la famiglia di origine (nel caso di adozione) al contrario di ciò che accade oggi in applicazione della legge n. 184/83 come modificata anche dalla legge n. 149/01. Il Consiglio di Stato partendo dall’esame: 1) dell’art. 73 R.D. n. 1238/39 che affermava che nel caso di unioni illegittime le indicazioni dei genitori dovevano essere ricevute solo nel caso si presentassero personalmente Numero 9 o venisse, a mezzo atto pubblico, espresso il proprio consenso ad essere nominati; 2) della normativa del Regio Decreto Legge n. 798/27 art. 9 che vietava rigorosamente agli Istituti di rivelare i dati dei genitori biologici quando questi erano rimasti anonimi, riconosceva che la vecchia normativa pur non affermando chiaramente un divieto di conoscenza dell’adottato delle proprie origini di fatto imponeva la divulgazione delle generalità dei genitori che non avevano riconosciuto i propri figli. Ne consegue che il Consiglio di Stato afferma che all’epoca dell’adozione esisteva un divieto di accesso alla informazioni relative ai dati dei genitori biologici che non riconobbero i propri figli fondato da un lato dalla tutela all’anonimato (art. 73 R.D. n. 1238/39) e dall’altro dal divieto di divulgazione da parte degli Istituti dei dati in loro possesso sui genitori (art. 9 R.D.L. n. 798/27). Ne consegue che la presente fattispecie rientra nei casi previsti dall’art. 24 comma 1 L. n. 241/90 che ne esclude il diritto di accesso. Il Consiglio di Stato infine evidenzia, a latere, come oggi tale ambiguità sia superata dalle norme del nuovo Ordinamento di Stato Civile nonché dalle norme sull’adozione che stabiliscono che la stessa spezza ogni legame tra adottato e la sua famiglia di origine. (il testo della sentenza è reperibile all’indirizzo www.semplicesemplice. it/banchedati/all_visual.asp?ID=847). P a g i n a 37 BASTIANCONTRARIO Semplificare è facile... L’ altro giorno, o meglio: …correva una calda e afosa giornata di luglio dell’anno 2003… ed io ero tutto intento a cercare, tra un mare di carte e scartoffie, la circolare Prefettizia che assegna i fondi al Comune per le operazioni Referendarie del 15 giugno, quella che comunica anche l’accreditamento dell’acconto del 90% dei fondi medesimi…. Ma è possibile che dopo oltre un mese dalla data dei REFERENDUM, i Comuni ancora non sappiano la somma loro assegnata dallo Stato? Cioè per semplificare, quanto possono spendere? Ma è possibile che dopo oltre un mese i Comuni non abbiano ancora ricevuto l’acconto sulla somma medesima? No, non è certo possibile, quindi sono io che l’ho perduta nel caos che regna tra le mie carte. Bisogna solo armarsi di pazienza e cercarla, cercarla, cercarla…. L’ho cercata per tre giorni di fila, poi ho telefonato alla Prefettura e…l’amara realtà! Questa circolare NON ESISTE ANCORA!!!!! Stento crederlo: ad un mese dalla consultazione! Eppure è così! E dire che, chi ci governa, voleva SEMPLIFICARE, SNELLIRE, DARE EFFICIENZA, CREDIBILITA’, ecc. ecc. alla Pubblica Amministrazione…. O forse la risposta è proprio la più SEMPLICE: chi ha speso i soldi? Ma il Comune, naturalmente! Allora va bene così, le spese sono a carico del Comune! Oppure tutti quei concetti e specialmente la semplificazione sono idee fumose, contorsioni mentali, paradossi…. E in effetti, non ho trovato la circolare che cercavo ma in compenso, ho trovato una rivista per noi addetti ai lavori e sfogliandola ho trovato scritto così a proposito di semplificazione: “La legge di semplificazione (?) innesca (?) forme più incisive (?) di tutela dei cittadin i . A T T I , A C C E S S O ALL’OMBUDSMAN (?) (Ma quante sono le persone che sanno cos’è l’OMBUDSMAN? L’ho chiesto ad un “amministratore” per esempio e questi mi ha risposto “sarà il fratello di SUPERMAN” quando ero ragazzo lo leggevo, sai … NEMBO KID…” Il difensore civico (ecco chi è il famigerato ombudsman) con poteri cogenti (?) verso l’Ente”. Più chiaro di così!!! Ma le chiarificazioni vere sono nel rigo sottostante: “Le disposizioni fanno fare un salto di qualità all’ Ombudsman che CESSA DI ESSERE SOLO UNA FUNZIONE CON RUOLO PROPULSIVO O DI SOLLECITO”. Incredibile, dice proprio così! A voi ogni altro commento. Io continuo nella mia dimostrazione che semplificare è facile. Ad esempio: guardiamo alla legge 16 aprile 2002, n. 42 “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale”. Siamo nuovamente alle solite: anziché al linguaggio della 1^ Repubblica – cosiddetta – siamo arretrati al linguaggio della Repubblica sotto lo zero! Altro che semplificazione! Sentite questa: Punto 5. All’articolo 67, primo comma, alinea (?????) del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente delle Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le parole: “ai sensi dell’art. 64, il Presidente”, sono sostituite dalle seguenti: (Continua a pagina 38) Bastiancontrario Semplificare è facile... P a g i n a 38 Anno V (Continua da pagina 37) Bastiancontrario Semplificare è facile... “ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il Presidente”. Bisognerebbe che qualcuno riuscisse a tradurre in italiano questa frase dal dialetto cinese!!!!! A proposito, la parola alinea, sembra buttata là per dare un tocco di “classe” un che di “esotico” a tutto il guazzabuglio. Se prendete un vocabolario di Italiano, “alinea” viene definita così: “formula usata nella dettatura per dire di andare a capo” e a seguire: “ognuna delle suddivisioni interne di un singolo comma”… bè, ora abbiamo compreso tutto. Basta prendere tre o quattro fra leggi e decreti, andare agli articoli menzionati, aggiungere un pizzico di “alinea” e … mescolare tutto prima dell’uso! Continuiamo e, per favore, non disturbatemi con le vostre risa, che queste sono cose serie! Vediamo come, il nostro Ministero dell’ Interni, si figura ciò che ha definito un “Seggio Ideale”: un nuovo modo di votare all’insegna della semplificazione. Il Servizio Elettorale del Ministero dell’Interno ha progettato un nuovo percorso per rendere più snelle le operazioni di voto. E giù dai: come si voterà. Le n° 7 fasi delle modalità usate sino ad adesso (secondo il Ministero….), sono state ridotte a sole… 5 fasi. La circolare riporta anche il disegnino per far vedere come deve essere organizzato un seggio elettorale. (A proposito: ma l’estensore della circolare, c’è mai stato in un seggio per votare?) Intanto le presunte 4 cabine: tutte attaccate una all’altra, senza spazi che le dividono! Lascio a voi ogni commento. Poi… l’elettore entra dall’ingresso (e se no da dove???) segue le freccine dritte e si reca ad un tavolo nel quale vi è un Presidente e 3 (dico 3 scrutatori). Se- Numero 9 guendo le freccine – in senso orario, ben s’intende – va in una cabina a votare. Indi poscia, sempre seguendo le freccine in senso orario si reca ad un tavolo ove è sistemata l’urna di voto e, reggetevi forte, ben 2 scrutatori!!!! Sogno o sono desto? 3 scrutatori + 2 scrutatori non fanno 5 scrutatori – almeno nella matematica “classica”? Io, o sono rincitrullito o mi pare di ricordare che ai Referendum gli scrutatori sono 3 per seggio mentre a tutte le altre votazioni sono 4! Forse, per il Ministero 3 + 2 fa 4? Oppure il Segretario del Seggio è stato ribattezzato “Scrutatore”…. Ma non si arriva lo stesso al numero giusto. A proposito del Segretario del Seggio: dove andrebbe collocato? La circolare questo non lo spiega. E noi gli canteremo la canzoncina: “Il vecchietto, il vecchietto, dove lo metto? Non c’è posto per lui nemmeno nell’Aldilà…”. “Il Segretario dove lo metto, dove lo metto…non c’è posto…” NO! Fermi tutti. Un certo schiarimento ci viene dato dal disegnino n° 2 della Circolare: Come si votava (Così era tutto sbagliato, tutto da rifare….) Solo tre cabine elettorali, (sob, gasp, gulp.) poi un solo tavolo ma ben fornito: 1 Presidente e…5 scrutatori!!!! Voilà. Les jeux sont faits…. Allora è proprio vero: sanno fare i conti anche al Ministero… 3 + 2 fa 5, non 4 o 3!!!! Allora sorge spontanea una domandina: ma in quale consultazione elettorale, almeno negli ultimi 15 (ripeto 15) anni, abbiamo mai avuto 5 scrutatori ai seggi????? Gradirei una risposta SEMPLICE e GRATUITA per favore. E dire che la suddetta circolare è stata anche diramata a tutti,…. Non era coperta da segreti di Stato…. (Continua a pagina 39) P a g i n a 39 (Continua da pagina 38) Un’altra circolare semplice semplice e chiara, sempre a proposito dei Referendum del 15 giugno 2003, ha pensato bene di diramarla la Questura di Pisa. A proposito dell’ubicazione delle forze di polizia per la sicurezza dei seggi e a proposito delle consultazioni presenti e future … “si pregano le Signorie loro di assicurare anche la rispondenza degli alloggi e del materiale lettereccio ai requisiti di igiene e decoro”. Eppure diceva proprio così…. Ora, tralasciamo pure il fatto che le forze di polizia che assicurano i servizi ai seggi vadano trattati con decoro… con i guanti…. Ma i soldi ai Comuni chi dovrebbe rimborsarglieli, visto che le spese di che trattasi NON SONO TRA QUELLE SOGGETTE A CONTRIBUTO ERARIALE??? Insomma vanno trattati benino…ma a spese del Comune. Allora sappiate. In precedenti consultazioni elettorali, molti Comuni avevano provveduto con zelo e pignoleria alla sistemazione anche del materiale “lettereccio” per le forze dell’ordine ai seggi, spendendo anche qualche lira. Qualche lira che è stata tagliata dalle Prefetture e/o dai centri regionali di riscontro amministrativo perché, a detta di loro, i letti non servivano, in quanto … gli agenti avrebbero dovuto passare la notte in piedi a fare la guardia e non … a letto a riposare…. Anche al nostro Ente furono tagliate le spese per la “lavatura dei lenzuoli e delle coperte” per la suddetta motivazione… Insomma, a parte tutto questo, ma qualcuno di voi sapeva che esisteva la parola “lettereccio” nella lingua italiana? Che se prendete il solito vocabolario di italiano dice: “lettereccio – di letto – attinente al letto”. Toh, esiste, ma è “bruttina” lo stesso (A volte viene usato dagli Enti Militari dove gli “intellettuali” e gli “stilisti” della lingua italiana non si sprecano di certo….) E meno male che non hanno emanato una circolare riguardo i … servizi igienici, quale WC – carta igienica, e affini, altrimenti avrebbero dovuto usare la parola “materiale per la cachessia…”. Fermi tutti! State buoni! Non è una parolaccia o una volgarità ma è un termine “MEDICO” che fa parte del linguaggio tecnico e della deontologia professionale dei medici…. Così starete più calmi! Solo a rammentare i medici…si santifica tutto…anche le parole brutte… Avete mai visto – forse gli addetti allo stato civile senz’altro – un certificato necroscopico? Quante volte vi avete trovato scritto come causa ultima del decesso: “cachessia senile”? quindi, se riprendete il solito vocabolario di italiano trovate: “cachessia - latino tardo cachexia - cattiva disposizione – stato di grave deperimento organico”. Vedete che è tutto regolare, bello e scientifico e soprattutto… attinente alla medicina, alla salute … alla vita … così va bene tutto no? Che cosa credevate, che il vostro Bastiancontrario, invecchiando, fosse diventato un “volgaraccio”? Del resto, la nostra beneamata lingua italiana, ha nel suo DNA molte parole, come si sa, derivate dal latino, dal greco, (tra pochi anni anche…dall’Albanese) e che sono cadute in disuso, data la loro bruttezza e arcaicità, quindi bisognerebbe evitare di usarle. Altrimenti…terminerò arcaicamente dicendo: “Imperocché, stavvi intra li nostri uffici, lo nostro inferno …(eppure è italiano anche questo!!) Bastiancontrario Semplificare è facile... P a g i n a 40 Anno V Numero 9 P a g i n a 41 Le scadenze del mese di Ottobre 2003 1 Mercoledì ANAGRAFE - Trasmettere all'Ufficio del Registro l'elenco dei deceduti nel trimestre luglio-settembre 2003 allegando gli stati di famiglia alla data del decesso. 2 Giovedì A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolare n. 29/2002) 3 Venerdì ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica. 10 Venerdì LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg. 3.4.1912 n. 346). 10 Venerdì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo per provvedere (da parte della C.E. Com.le o dell'ufficiale elettorale) alla formazione di un elenco, distinto per sesso e in duplice copia: a) di coloro che vengono proposti per l'iscrizione, risultando in possesso dei requisiti richiesti; b) di coloro che vengono proposti per la cancellazione, risultando cancellati dal registro di popolazione per irreperibilità. Deve provvedersi inoltre alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del logo di riunione di ciascuna di esse; inoltre si deve provvedere all'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste per ogni nuova sezione. 11 Sabato ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE affissione del manifesto con cui il Sindaco avvisa il pubblico del deposito delle liste generali rettificate e degli elenchi approvati dalla C.E. Circ.le. Primo giorno di deposito delle liste ed elenchi di cui sopra. 13 Lunedì ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE). 14 Martedì ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si provveda in via telematica). 15 Mercoledì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE TERMINE ULTIMO da parte del Sindaco per notificare (per iscritto) le decisioni della C.E. Com.le (o dell'Ufficiale Elettorale) a coloro che non sono stati compresi nell'elenco degli iscrivendi od a coloro che sono stati proposti per la cancellazione dalle liste. 15 Mercoledì STATISTICA - Entro oggi inviare all’Ufficio Territoriale del Governo (o telematicamente tramite ISIISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5 per decessi, ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e per calcolo della popolazione residente. Inoltre deve essere inviata una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l’estero o per irreperibilità) e P4 (iscrizioni anagrafiche per nascita). 19 Domenica ELETTORALE - Affissione del manifesto con cui il Sindaco invita gli elettori che intendono essere iscritti nell'Albo degli Scrutatori a farne domanda entro il mese di novembre. Entro la fine di ottobre i cittadini in possesso dei requisiti possono chiedere l'iscrizione nell'Albo dei Presidenti di Seggio elettorale. 20 Lunedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Scade il termine per il deposito presso l'Ufficio Comunale degli atti ed elenchi relativi alla revisione in corso e delle liste generali e di sezione. Scade il termine per la presentazione di eventuali ricorsi alla C.E. Circondariale. 23 Giovedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Il Sindaco trasmette alla Commissione Elettorale Circondariale gli elenchi, gli atti ed i verbali relativi alla revisione semestrale, nonché i ricorsi presentati. Entro tre giorni dalla data di ricezione, il Presidente della Commissione invia ricevuta degli atti al Sindaco. In caso di mancata ricezione, segnala al Prefetto i Comuni inadempienti. Entro 5 giorni dalla ricezione, si riunisce la C.E. Circondariale. 29 Mercoledì STATO CIVILE - Inviare i registri da utilizzare nell'anno successivo al Prefetto per la vidimazione. 31 Venerdì ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951). 31 Venerdì ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile. P a g i n a 42 Anno V Numero 9 Tutti gli abbonati hanno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno. Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX 050 719381 oppure, in posta elettronica all’indirizzo: [email protected] I nostri esperti risolveranno il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la risposta verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista. Ai Lettori Quesiti STATO CIVILE - Adozione maggio- lett. B) della legge 5 febbraio 1992, n. renne straniero 91. Fino ad allora l’adottata maggiorenne è da ritenersi straniera e come D. Ho ricevuto dal Tribunale una sen- tale per essere iscritta all’anagrafe tenza di adozione da parte di un citta- deve esibire un regolare permesso di dino italiano residente in questo Co- soggiorno, passaporto, ecc.. mune nei confronti di una cittadina ru- L’ufficiale dello stato civile trascrive mena maggiorenne attualmente non nella Parte II Serie B dei registri di naiscritta nell’A.P.R.. Si chiede gentil- scita, la sentenza di adozione pervemente quale sia la prassi da seguire nuta dal Tribunale. Per quanto riguarsecondo la normativa vigente. In par- da l’atto di nascita, trattandosi appunticolare si domanda se, dopo aver tra- to di cittadina straniera, potrà essere scritto nel registro di nascita la sen- trascritto ai sensi dell’art. 19 del D.P.R tenza, occorre richiedere all’adottata 396/2000 (se debitamente tradotto e (anche se non acquisisce la cittadi- l e g a l i z z a t o ) , s o l a m e n t e s e nanza italiana) la produzione dell’atto l’interessata risiede in Italia. Il citato di nascita tradotto e legalizzato ai fini art. 19, infatti, prevede che “Su richiedella trascrizione e per l’apposizione sta dei cittadini stranieri residenti in dell’annotazione di adozione? Occor- Italia possono essere trascritti nel core attendere che la stessa inoltri ri- mune dove essi risiedono, gli atti di chiesta di iscrizione anagrafica con la stato civile che li riguardano formati presentazione della documentazione all’estero…”. necessaria (permesso di soggiorno, Nel caso in esame si ritiene che ecc) prima di procedere agli adempi- l’interessata, se effettivamente dimomenti sopra indicati? Come si proce- rante in Italia, proceda con la richiesta de relativamente all’applicazione di iscrizione nel registro della popoladell’art. 299 del Codice Civile e zione residente e successivamente riall’indicazione dei genitori in caso di chieda la trascrizione del suo atto di naiscrizione anagrafica? scita sul quale, l’ufficiale dello stato civile annoterà la sentenza di adozione. R. Per quanto riguarda l’applicazione La cittadina rumena, adottata durante dell’art. 299 del codice civile e cioè la maggiore età, non acquisisce auto- l ’ a t t r i b u z i o n e d e l c o g n o m e maticamente la cittadinanza italiana dell’adottata va premesso che – salva come nel caso dei minori stranieri a- una diversa disposizione nella sendottati da cittadini italiani. Solo dopo 5 tenza di adozione circa l’assunzione anni di residenza legale (cioè di resi- del cognome - la regola generale è denza ininterrotta fino al momento quella di anteporre al cognome della presentazione della domanda di dell’adottata quello dell’adottante. cittadinanza) successiva all’adozione, L’adottata, quindi, mantiene il proprio l’interessata potrà presentare la do- cognome (es. A) ma gli(Continua vieneaantepopagina 43) manda per l’acquisto della cittadinanza italiana in base all’art. 9, 1° comma P a g i n a 43 (Continua da pagina 42) sto quello dell’adottante (es. B) assumendo con ciò il cognome: B A. Soltanto nel caso in cui l’adottata stessa non sia stata riconosciuta da entrambi i genitori (intesi quelli naturali), assumerà esclusivamente il cognome dell’adottante. Infine, nella scheda anagrafica, l’adottata sarà indicata come figlia di…. (indicazione dei genitori naturali che l’ hanno riconosciuta) adottata da …. (indicazione dei genitori adottivi). STATO CIVILE - Annotazione a margine degli atti - utilizzazione formule D. Per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di nascita del coniuge, dell'atto di nascita dei figli, ho sempre usato la formula 164bis. Alcuni colleghi usano le formule 161 e 187, anche se gli atti previsti dall'art. 36, a mio avviso, non sono PROVVEDIMENTI di cambiamento di prenome; chiedo pertanto un'indicazione al riguardo. R. Con riferimento al quesito posto si ritiene corretto il modo di agire di codesto ufficio. In effetti l'applicazione dell'art. 36 non produce alcun cambiamento di prenome ma, semplicemente, una possibilità consentita all'interessato di essere indicato, nei documenti e certificati, con gli elementi del prenome che, secondo la volontà dello stesso, abbia scelto. Le formule 161 e 187 riguardano casi per i quali un soggetto abbia chiesto (ed ottenuto) un provvedimento (discrezionale) di cambiamento del prenome o cognome. ELETTORALE - Ufficiale elettorale Organo collegiale o monocratico? D. In data 26 e 27 maggio 2002 in questo Comune si sono svolte le elezioni comunali con il metodo proporzionale in quanto la popolazione residente al Censimento 1991 era di 15.089 abitanti. Nella prima seduta del Consiglio Comunale è stata nominata la Commissione Elettorale Comunale. In seguito al Censimento 2001, i cui dati sono stati pubblicati sulla G.U. n. 87 del 07.04.2003, la popolazione residente di questo Comune è scesa a 13.917 abitanti. Per quanto sopra si chiede se la Commissione Elettorale Comunale nominata a seguito delle elezioni amministrative del 2002 resti ancora in carico o decada e quindi si debba procedere alla nomina dell’Ufficiale Elettorale (Sindaco o suo delegato). R. L’articolo 26 della legge n. 340/2000 stabilisce che alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficiale Elettorale. La norma stabilisce che nei Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti le funzioni di Ufficiale Elettorale (organo monocratico) siano attribuite al Sindaco, mentre nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 l’Ufficiale Elettorale (organo collegiale) è la Commissione Elettorale Comunale. La legge ha statuito che le stesse funzioni, le stesse mansioni, gli stessi procedimenti devono essere trattati da organi diversi a seconda della popolazione residente nel Comune! Il discrimine circa l’ampiezza demografica del Comune, ai(Continua fini elettorali, è a pagina 44) Pagine curate da Mauro Parducci, Osvaldo Ciaponi e Luciano Pignatelli P a g i n a 44 I QUESITI Anno V (Continua da pagina 43) dato dalla popolazione legale determinatasi con l’ultimo censimento della popolazione. Nel caso di specie la popolazione legale, al momento del rinnovo del Consiglio Comunale (maggio 2002), era ancora quella del Censimento 1991 in quanto i dati relativi al Censimento svoltosi nell’ottobre del 2001 non erano ancora ufficiali e quindi, per codesto Comune, non si era ancora determinata la “nuova” popolazione legale. In ragione di ciò le elezioni si sono svolte con il metodo previsto per i Comuni superiori a 15.000 abitanti e, conseguentemente, il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta ha nominato la Commissione Elettorale che si è costituita in Ufficiale Elettorale (organo collegiale). La Commissione Elettorale svolgerà pertanto le sue attività fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale anche se nel frattempo si è determinata una nuova popolazione legale. Anche nel caso di dimissioni o decadenza di tutti i membri effettivi e supplenti si procederà alla nomina di una nuova Commissione Elettorale così come previsto dall’art. 15 comma 2 del D.P.R. 223/67 secondo i criteri e le modalità stabilite dagli artt. 12 e 13 del citato decreto. STATO CIVILE - Pubblicazione di matrimonio per rifugiato politico D. Devo procedere alla pubblicazione di matrimonio e di seguito al matrimonio civile di un rifugiato politico residente in questo Comune con cittadina di nazionalità serbo-montenegrina residente all’estero e attualmente domiciliata in Italia con permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici. Numero 9 Lo sposo ha un’attestazione provvisoria di rifugiato rilasciata dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Non può recarsi presso il proprio Consolato in Italia. La sposa ha un estratto dell’atto di nascita su modello plurilingue completo di apostille, un certificato attestante lo stato libero ed un altro certificato attestante la cittadinanza completi di apostille ma privi di traduzione in lingua italiana. Come mi devo comportare? R. La condizione di rifugiato politico è riconosciuta da una apposita Commissione Centrale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Interno e degli Affari Esteri, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722) ed è sottoposta, limitatamente per quanto riguarda lo status dello straniero e la sua capacità nei rapporti di famiglia, alla legge dello Stato di domicilio o, in mancanza, della residenza. Ai fini matrimoniali, quindi, è assoggettato alla normativa italiana. Ciò premesso lo sposo dovrà farsi rilasciare un nulla osta, contenente i dati e le indicazioni circa la libertà di stato o capacità matrimoniale, dalla Commissione Centrale. Solo quando sia in grado di produrre detto documento potrà richiedere le pubblicazioni di matrimonio. Qualora non riesca ad ottenere il documento di cui sopra codesto Ufficio di Stato Civile dovrà opporre rifiuto scritto alla pubblicazione indicando, nella motivazione del provvedimento, man(Continua ala pagina 45) P a g i n a 45 (Continua da pagina 44) canza del nulla osta previsto dall’art. 116 del codice civile. A questo punto lo sposo potrà rivolgersi al Tribunale per richiedere l’autorizzazione alla celebrazione del matrimonio. Per quanto attiene la sposa si ritiene che i documenti presentati siano sufficienti per la richiesta di pubblicazione purché vi sia il nulla osta, secondo le leggi dello Stato di appartenenza, a contrarre matrimonio. Il fatto che per alcuni di essi manchi la traduzione non deve costituire problema in quanto la traduzione potrà essere fatta o presso la Cancelleria del Tribunale oppure di fronte all’Ufficiale di Stato Civile nei modi previsti dall’art. 22 del nuovo Ordinamento di Stato Civile. STATO CIVILE - Cittadino italiano nato in Svizzera riconosciuto solo dalla madre italiana - imposizione cognome ex marito. D. Chiediamo un parere in merito al seguente caso particolare di Stato Civile riguardante la nascita, in Svizzera, di un cittadino italiano riconosciuto dalla sola madre cittadina italiana, al quale è stato imposto il cognome dell'ex marito della madre. Il Sig. V. P. ha contratto matrimonio in data 05.10.1990 con R. M., cittadina mauriziana, in seguito diventata cittadina italiana con decreto ministeriale. Con sentenza del Tribunale di Bienne-Nidau, passata in giudicato il 29.07.2002, è intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle persone in parola con la precisazione che la sig.ra R. era in attesa di un figlio da altro uomo e la pronuncia del divorzio prima della nascita del bambino avrebbe evita- to, secondo la legge svizzera, una procedura di disconoscimento di paternità. In data 01.08.2002 è nata dalla signora R. una bambina, riconosciuta dalla sola madre che sull'atto figura come cittadina mauriziana e italiana, alla quale è stato imposto il nome di V. A.. L'atto di nascita della bambina, pervenuto a questi uffici per la trascrizione, è stato restituito al Consolato, sottolineando l'errata attribuzione del cognome rispetto alle leggi italiane (V. è il cognome dell'ex marito della madre che non figura nell'atto come padre) e chiedendo al Consolato stesso di intervenire presso le autorità svizzere per la rettifica degli atti. In data 04.06.2003 il Consolato Italiano in Berna ha trasmesso nuovamente l'atto di nascita sul quale figura il cognome V. rispondendo alle nostre osservazioni in questi termini: - La madre della bambina ha mantenuto anche dopo il divorzio il cognome dell'ex marito ai sensi del codice svizzero in quanto non ha fatto richiesta di perdita del cognome “anche perché tale procedura costa una certa cifra”; - La bambina è stata riconosciuta unicamente dalla madre che le ha trasmesso il suo cognome e la sua cittadinanza; - La richiesta alle autorità svizzere di una “rettifica” non avrebbe esito poiché le stesse hanno semplicemente applicato la normativa vigente. A parere di questo ufficio l'atto di nascita in parola non può essere trascritto per le seguenti motivazioni: - La Legge 31.05.1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, all'art. 19 comma 2 recita: “Se la persona(Continua ha piùa pagina cittadi46) Pagine curate da Mauro Parducci, Osvaldo Ciaponi e Luciano Pignatelli P a g i n a 46 I QUESITI Osvaldo Ciaponi Anno V (Continua da pagina 45) nanze, si applica la legge di quello tra gli stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.”; - L'art. 5 della Convenzione di Vienna del 24.04.1963 pone in capo al Consolato la funzione di “proteggere nello stato di residenza gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini…nei limiti ammessi dal diritto internazionale.”; - La legge sul divorzio n. 898/1970 come modificata dall'art. 9 della L. n. 74/87 stabilisce che con la cessazione degli effetti civili del matrimonio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio e può essere eventualmente autorizzata dal Tribunale sulla stessa sentenza a farne uso qualora lo richieda (non risulta che questo sia avvenuto). - Il Codice Civile all'art. 262 stabilisce che il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Alla luce delle disposizioni di Legge sopra annoverate si ritiene che, essendo madre e figlia cittadine italiane, il Consolato debba intervenire presso le autorità svizzere affinché venga applicata non la legge svizzera bensì quella dello stato di appartenenza, attribuendo alla figlia il cognome di nascita della madre in quanto quello dell'ex marito è stato perso in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Considerato il fatto che i contatti diretti con il Consolato non hanno dato esito positivo si chiede quale sia, secondo il Vostro autorevole parere, la prassi da seguire per venire a capo della questione ed in particola- Numero 9 re a quali autorità sia corretto segnalare il caso. R. Si deve preliminarmente osservare che l’autorità italiana non può mai entrare nel merito dell’applicazione di una legge da parte di altro Stato sul proprio territorio. L’applicazione della legge straniera può configgere con principi e precetti del nostro ordinamento giuridico quando il provvedimento straniero debba trovare efficacia in Italia. Sotto questo profilo si possono verificare due situazioni: Il provvedimento straniero non può dispiegare effetti nel nostro ordinamento in quanto incontra un limite di ordine pubblico; il provvedimento straniero, una volta che sia applicato in Italia, deve soggiacere ai principi del nostro ordinamento. Proviamo a fare alcuni esempi. Per il caso n. 1. Due cittadini (di cui uno italiano) dello stesso sesso contraggono matrimonio in Olanda secondo la legge vigente in quel paese. L’atto di matrimonio non potrà mai essere trascritto in Italia in quanto incontra un limite inderogabile di ordine pubblico secondo il quale, per il nostro ordinamento, il matrimonio può basarsi unicamente sull’unione di due soggetti appartenenti a sesso diverso. Per il caso n. 2. Un soggetto nasce all’estero ed il padre attribuisce al figlio il suo stesso prenome secondo le regole (leggi) vigenti nel paese ove è nato il bambino. In questo caso l’Ufficiale di Stato Civile potrà trascrivere l’atto di nascita ma dovrà chiedere al Tribunale la rettifica per violazione dell’art. 34 del D.P.R. 396/2000. (Continua a pagina 47) P a g i n a 47 (Continua da pagina 46) Il problema posto con il quesito è senz’altro da inquadrare nel secondo caso. In effetti la legge svizzera prevede che la donna divorziata (ma anche quella vedova) mantenga il cognome acquistato a seguito del matrimonio. Pertanto secondo la legge svizzera la bambina nata dalla Signora R., che con il matrimonio ha acquistato il cognome V.I, porterà il cognome V.. Naturalmente, secondo la legge italiana la bambina dovrà assumere (essendo figlia naturale riconosciuta dalla sola madre) il cognome da nubile della madre: R.. Il nuovo Ordinamento recepisce quanto stabilito dall'art. 19, comma 2°, Legge 31/05/1995 n. 218, in base al quale, tra l'altro, si afferma il principio che il cognome di colui che è in possesso della cittadinanza italiana sia regolato dalla legge italiana. La circostanza che il cittadino italiano possieda anche altre cittadinanze non lo sottrae all'applicazione della legislazione italiana, così come del resto già stabiliva la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (ratificata con legge 19.11.1984 n. 950) sulla legge applicabile, tra i paesi contraenti, in materia di nome e cognome. In conseguenza di tale principio, va da sé che il cittadino italiano, bi o tripolide, possa avere generalità diverse, a seconda delle leggi nazionali applicabili al suo status civitatis. L’art. 98 del nuovo ordinamento di Stato Civile, al comma 2, ha ben disciplinato la fattispecie oggetto del quesito stabilendo che “l'ufficiale dello stato civile … provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 (mediante il sistema della correzione) nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.” In conseguenza di quanto affermato codesto Ufficio di Stato Civile dovrà procedere, senza indugio, alla trascrizione dell’atto e, di seguito, effettuare l’annotazione di correzione del cognome prevista dall’art. 98 del D.P.R. 396/2000. L’annotazione potrebbe essere del seguente tenore: Il presente atto viene corretto secondo il disposto dell’articolo 98, comma secondo, del D.P.R. 396/2000 nel senso che il cognome spettante, per la legge italiana, alla persona cui esso si riferisce è il seguente: R. Si ricorda che nel caso la bambina abbia, oltre la cittadinanza italiana, anche altra cittadinanza e, a seguito di ciò, nei due diversi Stati sia indicata con due diversi cognomi, potrà essere rilasciato un certificato sulla diversità dei cognomi così come stabilito dalla Convenzione dell’Aja del 8 settembre 1982 (ratificata con legge 11.02.1989 n. 71) secondo la quale detto certificato, rilasciabile anche da codesto Ufficio di Stato Civile, è destinato a facilitare la dimostrazione dell’identità a seguito di differenze esistenti nelle legislazioni di Stati diversi. AIRE - Decorrenza iscrizione (Continua a pagina 48) Pagine curate da Mauro Parducci, Osvaldo Ciaponi e Luciano Pignatelli I QUESITI Mauro Parducci 323/89 dispone tassativamente che D. In data 10.06.02 un cittadino è sta- "gli effetti della dichiarazione resa alto cancellato per irreperibilità al censi- l'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, mento. commi 1 e 2, della Legge 470/88, Nel mese di maggio c.a. per lo stesso hanno decorrenza dalla data di riceè pervenuta dal Consolato la richiesta zione della stessa da parte dell'uffidi iscrizione aire: la richiesta è datata ciale di anagrafe, qualora non sia sta16.05.03 ma come data di arrivo ta già resa la dichiarazione di trasferinella circoscrizione estera è indica- mento di residenza all'estero presso il ta 26.04.01. Attualmente l'interessato Comune di ultima residenza, a norma è dipendente Nato. della vigente legislazione anagrafica". L'iscrizione è stata perfezionata con Ciò deve significare, senza ombra di decorrenza 16.05.03. dubbio, che l'iscrizione in AIRE dovrà deL'interessato ha contattato questo uffi- correre dalla data di arrivo all'ufficio procio lamentando che tale data non coin- tocollo del Comune del mod. Cons/01 e cide con l'effettivo arrivo all'estero NON dalla data in cui il cittadino ha (26.04.01), dallo stesso prontamente reso la dichiarazione all'ufficio Consodichiarato, e con le date indicate in tut- lare, giammai dalla data in cui il cittate le autocertificazioni da lui compilate. dino ha denunciato il suo arrivo nella Il ritardo con cui il Consolato ha invia- Circoscrizione Consolare. to la pratica è dovuto al fatto D'altra parte, qualora il cittadino avesche attendeva un chiarimento se avuto un interesse particolare a far dal Ministero dell'Interno circa la pos- decorrere la sua iscrizione in AIRE sibilità di iscrivere nell'aire il persona- dalla data di effettivo espatrio, avreble Nato (ora pare sia possibile). be potuto effettuare la richiesta di iIl cittadino chiede che la decorrenza scrizione AIRE rivolgendosi direttadi iscrizione aire sia 26.04.2001 (onde mente al Comune prima di emigrare evitare di incorrere in false dichiara- così come dispone il già citato art. 7.; zioni), ma come si può conciliare con in tal modo, oltre ad ottenere quanto il fatto che è stato cancellato per irre- desiderato, non sarebbe neppure inperibilità in data 10.06.2002? corso nella cancellazione per irreperibilità al censimento. R. Stante la situazione descritta al cittaIl caso che ci proponi deve essere valu- dino in oggetto non potrà comunque tato in relazione alla normativa A.I.R.E. essere riconosciuta una decorrenza (Legge 470/88 e D.P.R. 323/89) ed giuridica di iscrizione AIRE antecealle sue precise disposizioni. dente alla data in cui il mod. Cons/01 In particolare l'art. 7 del D.P.R. è giunto a codesto Comune. (Continua da pagina 47) Prezzo del fascicolo € 6,38