Concetto e programma di qualità per la fisioterapia
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Concetto e programma di qualità per la fisioterapia
Concetto e programma di qualità per la fisioterapia 2006-2008 Il presente concetto e programma di qualità del 6.2.2006, elaborato dall’Associazione Svizzera di Fisioterapia, costituisce parte integrante della Convenzione sulla garanzia della qualità, stipulata tra l’Associazione Svizzera di Fisioterapia (fisio), santésuisse – Gli assicuratori malattia svizzeri, gli assicuratori ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), l’Assicurazione invalidità (AI), rappresentata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l’Ufficio federale dell’assicurazione militare (UFAM). * I fisioterapisti che non aderiscono all’Associazione Svizzera di Fisioterapia, ma che fatturano in base alla Convenzione tariffale dell’Associazione Svizzera di Fisioterapia sono ugualmente assoggettati al presente concetto e programma di qualità, anche se nel seguente testo non verranno più citati espressamente. Associazione Svizzera di Fisioterapia Concetto di qualità 2006 - 2008 0 Preambolo Il presente concetto sostituisce il concetto 2000 – 2005. 1 Contesto Con la Convenzione sulla garanzia della qualità, le parti tariffali della Fisioterapia (Associazione Svizzera di Fisioterapia, santésuisse, CTM, AM, AI) hanno gettato le fondamenta per una gestione della qualità conformemente all’ art. 58 LAMal, l'art. 77 OAMal, l’art. 48 LAINF, l’art. 54 LAINF, l’art. 25 LAM e l’art 26bis LAI, nonché l'art. 6 della Convenzione tariffale del 1° settembre 1997. Il concetto e programma di qualità rappresenta la base per la Convenzione sulla garanzia della qualità. Il concetto e programma di qualità si basa su un rapporto di cooperazione, in cui i fornitori di prestazioni fisioterapiche e gli assicuratori portano avanti congiuntamente, quali partner, un’adeguata garanzia e promozione della qualità. 2 Base di partenza Il concetto e programma di qualità è orientato a un consolidamento e a un costante miglioramento della qualità. In questo modo si vuole avviare un processo duraturo e a lungo termine per l’evoluzione della qualità. Inoltre con la sua attuazione si vuole addurre la relativa prova di qualità. Il concetto e programma di qualità considera la promozione della qualità in modo integrale, tenendo conto degli aspetti: qualità delle indicazioni, dei risultati, delle strutture e dei processi. Lascia spazio anche a esigenze specifiche di singoli membri, in quanto prende in considerazione e favorisce anche progetti di qualità individuali. Con il concetto e programma di qualità, le parti contraenti contribuiscono a un’ulteriore diffusione e formalizzazione della cultura della qualità nella fisioterapia. 3 Obiettivi Il concetto e programma di qualità per la fisioterapia rappresenta la base della garanzia e promozione della qualità dei fisioterapisti che svolgono un’attività indipendente e dei loro dipendenti. 4 Continuo miglioramento della qualità e orientamento al cliente Con un continuo miglioramento della qualità (“Continuous quality improvement, CQI”) è promosso il radicamento della cultura della qualità in tutta la Svizzera. Sursee, 6 febbraio 2006 Pagina 2/5 Associazione Svizzera di Fisioterapia Concetto di qualità 2006 - 2008 Concretamente, l’attenzione si concentra sulla qualità delle indicazioni e dei risultati (progetto-outcome) e sulle conoscenze emerse dalla valutazione del rapporto di qualità 2004. Lo scopo dell’orientamento al cliente è di assicurare trattamenti adeguati e un’elevata soddisfazione dei pazienti e delle persone di riferimento nonché dei clienti interni ed esterni in modo economico (art. 56/1 LAMal e art. 54 LAINF). I cardini dell’attività sono la gestione dei processi e delle sequenze, il coinvolgimento dei collaboratori, la formazione professionale continua e la responsabilità del titolare. 5 Orientamento al modello ICF dell’OMS Il concetto e programma di qualità si ispira all’attuale modello elaborato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il cosiddetto modello ICF. Il modello ICF descrive le tre dimensioni strutture e funzioni fisiche, attività e partecipazione (Bodily structures / Bodily functions, Activity, Participation) e le loro indicazioni, inclusi i relativi fattori contestuali. I risultati della ricerca ICF attuale saranno applicati per migliorare la qualità. 6 Criteri di qualità 6.1 Qualità delle indicazioni Definizione: La qualità delle indicazioni definisce l’adeguatezza delle prestazioni da fornire. Nella fisioterapia l’indicazione è un processo a due fasi, che consiste nell’indicazione della prescrizione (parte medica) e nell’indicazione dell’intervento (parte fisioterapica). La qualità dell’indicazione è strettamente collegata agli obiettivi e alla qualità dei risultati. Lo scopo è di formulare l’indicazione, su cui si basano il volume e l’impiego delle risorse, mediante la classificazione ICF. 6.2 Qualità dei risultati Definizione: La qualità dei risultati è il frutto di un’attività specifica (settori problematici) e uno dei principali parametri dell’efficacia. Può trattarsi dell’influsso quantificabile di un trattamento sullo stato di salute di un paziente o del grado di soddisfazione oppure dell’efficienza dei mezzi impiegati. 6.3 Qualità delle strutture e dei processi Definizioni: Per qualità delle strutture si intendono le caratteristiche del contesto in cui viene offerta la prestazione, e in particolare le risorse in termini di personale e materiale nonché la struttura organizzativa. Per qualità dei processi si intende l’azione stessa: l’impiego dei diversi mezzi e attività a disposizione per trasformare gli input in risultati. Sursee, 6 febbraio 2006 Pagina 3/5 Associazione Svizzera di Fisioterapia Concetto di qualità 2006 - 2008 7 Programma 7.1 Strategia bottom-up L’orientamento alle indicazioni, ai processi, ai risultati e ai clienti presuppone un’intensa comunicazione con la base. Per questo motivo l’Associazione Svizzera di Fisioterapia e gli assicuratori hanno optato per una strategia bottom-up. 7.2 Sviluppo di mezzi praticabili L’Associazione Svizzera di Fisioterapia mette a disposizione e perfeziona costantemente dei mezzi di realizzazione praticabili. Per mezzi si intendono linee guida, raccomandazioni, fori di discussione, strumenti di misurazione, ecc. Praticabili significa: rilevanti per la qualità, semplici, convenienti e applicabili con un impiego di tempo ragionevole. 7.3 Qualità delle indicazioni Per assicurare la qualità degli interventi, l’Associazione Svizzera di Fisioterapia mette a disposizione strumenti di diagnosi e di concordanza di obiettivi. Trattasi ad esempio di ICF Core Sets utilizzati come liste di controllo nell’ambito della valutazione della situazione fisioterapeutica e della formulazione degli obiettivi. I parametri / indicatori rilevati prioritariamente sono i seguenti: - grado di gravità della menomazione/disfunzione da trattare - obiettivi terapeutici concreti e realistici in relazione alla menomazione/disfunzione da trattare - accertamento della capacità di migliorare e della motivazione del paziente 7.4 Qualità dei risultati La qualità dei risultati è rilevata in base al progetto Outcome. Vengono rilevati soprattutto i seguenti parametri / indicatori: - definizione e raggiungimento degli obiettivi individuali (risultato) - attività specifiche (settori) - di salute (in) generale, co-morbilità - grado di soddisfazione del paziente e compliance del paziente 7.5 Qualità delle strutture e dei processi Attuazione delle raccomandazioni concernenti il processo principale e quello commerciale dell’attività fisioterapeutica nonché degli istruttori e degli organizzatori di corsi. Attuazione del concetto di formazione professionale continua dell’Associazione Svizzera di Fisioterapia. 7.6 Parte obbligatoria Formazione continua: 24 giorni in tre anni, di cui 18 devono essere dimostrati. Le modalità sono disciplinate negli allegati 1 e 2 del presente concetto. Sursee, 6 febbraio 2006 Pagina 4/5 Associazione Svizzera di Fisioterapia Concetto di qualità 2006 - 2008 8 Finanziamento È applicabile l’art. 8 della Convenzione sulla garanzia della qualità. Le modalità sono disciplinate nell’allegato 3. 9 Organizzazione L’organizzazione è assicurata dall’organizzazione di cui all’art. 6 della Convenzione sulla garanzia della qualità. 10 Piano d’attuazione 2006 - 11 Rapporto Q 2004: esecuzione, valutazione e definizione delle misure (2005) Controllo degli otto giorni di “formazione continua” all’anno (nel periodo 2005 – 2007) L’organo di controllo è il Organo direttivo Sviluppo e convalida delle categorie d’intervento FT secondo il modello ICF In generale: attuazione di misure di qualità Proseguimento della documentazione delle misure Q Proseguimento del progetto Outcome Proseguimento dei circoli Q Allegati 1 2 3 Direttive concernenti la formazione professionale continua Direttive concernenti la verifica della formazione professionale continua Finanziamento (in preparazione) Sursee, 6 febbraio 2006 Pagina 5/5 Associazione Svizzera di Fisioterapia Allegato 1 al concetto di qualità 2006 - 2008 Allegato 1 al concetto di qualità 2006 - 2008 Direttive concernenti la formazione professionale continua 1. Scopo La formazione professionale continua ha lo scopo di: 2. 1 2 • rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali esistenti o acquisire nuove qualifiche professionali1; • favorire la flessibilità professionale2; • aggiornare queste competenze in base ai progressi della fisioterapia; • consentire una gestione degli studi competente anche dal profilo economico favorendo così l’assunzione di responsabilità nella politica professionale e sanitaria. Campo d’applicazione • Le presenti direttive si applicano a tutti i fisioterapisti che fatturano in base alla Convenzione tariffale dell’Associazione Svizzera di Fisioterapia, indipendentemente dal grado di occupazione. • Sono sottoposti alle presenti direttive concernenti la formazione professionale continua anche i fisioterapisti non affiliati all’Associazione Svizzera di Fisioterapia che fatturano in base alla Convenzione tariffale dell’Associazione Svizzera di Fisioterapia o con un valore del punto tariffale calcolato in base al tariffario dell’Associazione Svizzera di Fisioterapia. 3. Durata della formazione continua 3.1. Come regola devono essere assolti otto giorni di formazione continua per anno civile. Di questi, sei giorni devono essere dimostrati e due giorni sono considerati di studio autonomo. 3.2. La prova della formazione continua va fornita di regola ogni tre anni, per un totale di 18 giorni (= 108 ore) da dimostrare. Legge sulla formazione professionale LFPr, art. 30a Legge sulla formazione professionale LFPr, art. 30b Sursee, 6 febbraio 2006 Pagina 1/2 Associazione Svizzera di Fisioterapia Allegato 1 al concetto di qualità 2006 - 2008 4. Contenuto della formazione continua Tematicamente, la formazione continua nella fisioterapia si orienta all’immagine della professione e al concetto di formazione professionale continua. 4.1. Sono considerati formazione continua: • parti scientifiche e/o pratiche del programma di manifestazioni (corsi, congressi, seminari, workshop, convegni, simposi): la formazione continua dispensata deve essere direttamente legata all’esercizio della professione; • l’insegnamento nell’ambito della formazione di base o della formazione continua (computabile in doppio); • 5. • la partecipazione a circoli della qualità o la loro moderazione; • la documentazione di una misura Q. Prova della formazione continua La prova delle ore e dei giorni di formazione continua assolti è fornita in base al principio della dichiarazione personale. Si applica la regola: 6 ore = 1 giorno. I fisioterapisti devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento la formazione continua assolta e di documentarla per iscritto con indicazioni temporali. Sono ammesse quali prove: 6. • conferme di partecipazione intestate al nome del partecipante e consegnate direttamente durante il corso; • certificati e giustificativi simili. Verifica Ogni anno, il 3%-7% dei fisioterapisti che fatturano a carico degli assicuratori sociali è sottoposto a verifica con un meccanismo di selezione casuale. Questo compito è affidato all’Organo direttivo secondo l’art. 7 della Convenzione sulla garanzia della qualità. Le modalità di verifica sono disciplinate nell’allegato 2 del concetto di qualità 2006-2008. Sursee, 6 febbraio 2006 Pagina 2/2 Associazione Svizzera di Fisioterapia Allegato 2 al concetto di qualità 2006 - 2008 Allegato 2 al concetto di qualità 2006 - 2008 Direttive concernenti la verifica della formazione professionale continua 1. Selezione Ogni anno, il 3%-7% dei titolari di uno studio (affiliati e non all’Associazione Svizzera di Fisioterapia secondo il concetto di qualità) è selezionato casualmente. La selezione è effettuata in base all’elenco dei membri dell’Associazione Svizzera di Fisioterapia nonché da parte di santésuisse e della CTM (per i titolari di uno studio registrati solo presso di loro). 2. Data e procedura La verifica è effettuata in primavera e abbraccia i tre anni civili precedenti. La prima lettera fissa un termine di 30 giorni per presentare la documentazione. Il primo sollecito (per iscritto/non mediante raccomandata) è inviato dopo 40 giorni con una proroga di 10 giorni. Un secondo e ultimo sollecito (per iscritto/mediante raccomandata) è inviato 55 giorni dopo la prima richiesta con un’ultima proroga di 10 giorni. Tutte le lettere menzionano le conseguenze di una mancata risposta alla richiesta o dell’invio di prove insufficienti. Per la trasmissione della documentazione è elaborato e inviato un formulario, volto a facilitare ai fisioterapisti selezionati la verifica personale e la presentazione della documentazione. La prima verifica si tiene nel 2008 per gli anni 2005-2007. In caso di motivazione scritta valida, l’Organo direttivo può esonerare una persona selezionata dalla verifica. Sursee, 6 febbraio 2006 Pagina 1/4 Associazione Svizzera di Fisioterapia Allegato 2 al concetto di qualità 2006 - 2008 Schema della procedura 3%-7% dei fisioterapisti Documentazione Organo direttivo OD Segretariato Conferma firma OD sì no no non chiaro Esperto FT sì no OD Sanzioni 1. sì :18 giorni = 108 ore Il fisioterapista riceve una conferma firmata dall’Organo direttivo 2. a) non soddisfatto / documentazione incompleta: Il fisioterapista ha 20 giorni di tempo per ripresentare la documentazione completa => 3b) b) non soddisfatto / documentazione non chiara: Un esperto FT designato dall’Organo direttivo verifica la documentazione => 3b) 3. a) non soddisfatto / documentazione ancora incompleta: Il fisioterapista riceve una lettera con un avvertimento e la condizione di presentare dopo un anno la documentazione per gli ultimi quattro anni (24 giorni = 144 ore) b) sì: => 1 non soddisfatto => 3a) 4. Se dopo un anno il fisioterapista non supera la nuova verifica, è passibile di sanzioni irrevocabili (vedi punto 4) Sursee, 6 febbraio 2006 Pagina 2/4 Associazione Svizzera di Fisioterapia Allegato 2 al concetto di qualità 2006 - 2008 3. Verifica Il fisioterapista selezionato deve presentare un elenco della formazione continua assolta, da cui emerga la durata della formazione. Devono inoltre essere allegate le prove corrispondenti con delle fotocopie leggibili, da cui risulti quanto segue: - tema e obiettivi della formazione continua (programma scientifico e/o pratico) - numero di ore e giorni di formazione continua assolti - conferma dell’attività di insegnamento nell’ambito della fisioterapia: formazione di base o formazione continua da parte dell’organizzazione responsabile - conferma Circolo della qualità (numero di ore e giorni assolti) - descrizione Misura Q (= 2 giorni fissi) Conformemente al punto 3.2 delle direttive concernenti la formazione professionale continua, la verifica verte su un totale di 108 ore di formazione continua sull’arco dei tre anni civili precedenti. 4. Conseguenze della verifica / sanzioni 4.1. Riduzione del valore del punto tariffale Se il fisioterapista non supera la nuova verifica (vedi punto 4 dello schema della procedura), l’Organo direttivo ordina mediante decisione una riduzione del 10% del valore del punto tariffale. Contro questa decisione è possibile presentare ricorso alla CPF (conformemente all’indicazione dei rimedi giuridici nella decisione). Allo scadere del termine di ricorso, l’Organo direttivo informa tutti gli enti finanziatori della riduzione del valore del punto tariffale per il corrispondente fornitore di prestazioni. Questa riduzione del valore del punto tariffale si applica a tutte le prestazioni fornite in base ai tariffari LAINF/LAM/LAI e LAMal ed è valida per un anno. Entro il termine di questo anno, il fisioterapista deve fornire all’Organo direttivo la prova di aver assolto una formazione continua sufficiente per un periodo comprendente gli ultimi due anni civili. Se questa prova è fornita, allo scadere dell’anno la riduzione del valore del punto tariffale è revocata mediante decisione dell’Organo direttivo. Sursee, 6 febbraio 2006 Pagina 3/4 Associazione Svizzera di Fisioterapia Allegato 2 al concetto di qualità 2006 - 2008 4.2 Esclusione di fornitori di prestazioni dai tariffari Se il fisioterapista non presenta all’Organo direttivo prove sufficienti dell’avvenuta formazione continua entro l’anno in cui il suo punto tariffale è ridotto conformemente al paragrafo precedente, è escluso quale fornitore di prestazioni dai tariffari LAINF, LAM, LAI e LAMal per un anno. Il fisioterapista ha la possibilità di essere riammesso quale fornitore di prestazioni, al termine del periodo di esclusione, fornendo all’Organo direttivo la prova della formazione continua assolta negli ultimi due anni. La decisione di revocare l’esclusione è presa dall’Organo direttivo. Se entro il termine di questo anno il fisioterapista non presenta al comitato direttivo nessuna prova della formazione continua assolta o presenta prove insufficienti, l’esclusione quale fornitore di prestazioni è prorogata automaticamente di un altro anno e così via. Indicazioni erronee e falsate comportano automaticamente il mancato rispetto della dimostrazione e la decisione della sanzione corrispondente; sono fatte salve altre misure. 5. Organi esecutivi La verifica è svolta su mandato dell’Organo direttivo. L’Organo direttivo emana delle linee guida per la valutazione, decide in merito al riconoscimento di volta in volta e stabilisce le sanzioni da prendere in prima istanza. Le sue decisioni possono essere impugnate davanti alla commissione paritetica di fiducia (CPF). L’esecuzione della riduzione del valore del punto tariffale spetta agli organi esecutivi degli enti finanziatori. L’onere della verifica è registrato in ore e fatturato in base a tariffe da convenire. I costi sono sostenuti per metà dall’Associazione Svizzera di Fisioterapia e per metà dagli enti finanziatori delle assicurazioni sociali. I firmatari del tariffario verificheranno l’adeguatezza del presente concetto e discuteranno eventuali modifiche una volta disponibili i risultati della prima verifica. Sursee, 6 febbraio 2006 Pagina 4/4