Fattura di acconto Fattura di acconto e saldo
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Fattura di acconto Fattura di acconto e saldo
Fattura di acconto e saldo Attenzione: da quando l’operazione si considera effettuata, l’IVA corrispondente diventa esigibile dall’Erario: sorgono quindi, in tale momento, il debito di imposta e l’obbligo di versamento del tributo entro la scadenza di legge. Il comma 4 dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura debba essere emessa al “momento di effettuazione dell’operazione”. Tale momento è definito dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Ai sensi dell’art. 6 citato, il momento generatore dell’obbligo tributario IVA varia a seconda dell’oggetto dell’operazione nel modo qui sotto schematizzato: - spedizione/consegna dei beni, per i beni mobili; - stipulazione dell’atto, nel caso di beni immobili; - emissione della fattura o pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, se avvengono anteriormente alla cessione dei beni; - pagamento del corrispettivo, nelle prestazioni di servizi; - fatturazione, nelle prestazioni di servizi, se essa è anteriore al pagamento; - momento materiale del prelievo del bene (non rilevando che tale operazione venga posta in essere definitivamente o in via temporanea), nel caso di autoconsumo. Focus: data di emissione della fattura L’emissione della fattura deve aversi entro il giorno di effettuazione dell’operazione secondo la normativa IVA, ma: • se viene redatto il documento di trasporto (Ddt), è possibile emettere fattura entro il giorno 15 del mese seguente, che può essere anche riepilogativa delle diverse operazioni intercorse in uno stesso mese solare nei confronti dello stesso cliente e deve recare il riferimento puntuale ai documenti di trasporto relativi alle diverse consegne (c.d. fattura differita); • la fattura può essere emessa entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, se si tratta di una vendita mediante terzo. Attenzione: per legge, le spese di emissione della fattura non possono essere addebitate al cliente (art. 21, comma 8, D.P.R. n. 633/1972). Tuttavia, “il divieto (...) non concerne le spese per l’invio a domicilio dei documenti, bensì le spese di emissione della fattura, nonché, in generale, le altre spese relative ai conseguenti adempimenti e formalità previsti dalla normativa in materia di Iva quali ad esempio l’annotazione di cui all’art. 23 e la conservazione delle fatture di cui all’art. 39 del citato D.P.R. n. 633” (R.M. 7 luglio 1978, n. 362083): l’addebito delle spese per l’invio del documento al domicilio del cliente è quindi, a parere dell’Amministrazione finanziaria, legittimo. Attenzione: il comma 1 dell’art. 21 stabilisce che la fattura si considera emessa al momento della consegna o spedizione alla controparte. Il momento della semplice compilazione del documento, quindi, non è rilevante per adempiere all’obbligo IVA a meno che non avvenga anche la consegna/spedizione dello stesso alla controparte (in base alla regole scritte in precedenza). È sanzionabile, quindi, la compilazione e stampa del documento che non risulti poi spedito al cliente nei termini di legge. La fattura emessa entro il momento di effettuazione dell’operazione (al massimo, entro la mezzanotte di tale giorno) rappresenta la cosiddetta “fattura immediata”. Attenzione: per rispettare le disposizioni della legge IVA vi è l’obbligo di emettere la fattura anche per le somme percepite a titolo di acconto o anticipo trattandosi di una parte del prezzo complessivo. Al momento della consegna/spedizione dei beni o al verificarsi di altro evento rilevante si compilerà la fattura completa, con la relativa descrizione analitica, e dall’importo complessivo da essa risultante si stornerà quanto già incassato. Si osservi che va tenuto distinto il caso della caparra confirmatoria. Ove risulti che le somme sono state percepite a tale titolo, esse, avendo lo scopo di garantire la conclusione del negozio, non possono considerarsi come parziale pagamento anticipato del prezzo: l’obbligo tributario sorge solo se se le parti convengono di scomputare la caparra dal prezzo pattuito (R.M. 19 maggio 1977, n. 411673). Acconto per cessioni di beni mobili Nel caso di cessione di beni mobili, può accadere che il cliente versi al proprio fornitore un acconto sul prezzo pattuito ancor prima di ricevere la merce ordinata. In questo caso, come disposto dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, il momento in cui il cliente versa l’acconto al fornitore costituisce il momento in cui l’operazione si intende effettuata. Pertanto il fornitore dovrà emettere fattura limitatamente all’acconto pagato. La fattura di acconto (alla stregua della normale fattura) dovrà specificare se si tratta di: - operazione imponibile ai fini IVA con aliquota al 4%, 10%, 22%; - operazione non imponibile; - operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/1972. Acconto per prestazioni di servizi Per quanto attiene alle prestazioni di servizi nel caso di pagamento dell’acconto la fattura, sempre ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, dovrà essere emessa entro e non oltre la data in cui l’acconto è stato pagato dal cliente. Ne consegue, a puro titolo esemplificativo, se ad un professionista/artista viene corrisposto un acconto sul compenso pattuito, l’operazione si intende effettuata in quel momento, limitatamente all’acconto percepito: l’artista o professionista deve pertanto emettere regolare fattura dell’acconto percepito. Saldo per cessioni di beni mobili Nel caso di cessione di beni mobili la fattura di saldo (nel caso in cui vi sia stata precedentemente una fattura di acconto) dovrà essere emessa entro e non oltre la data di consegna/spedizione dei beni. Nella fattura di saldo si dovrà scomputare dalla base imponibile quanto precedentemente fatturato in sede di acconto al fine di applicare correttamente l’IVA. Saldo per prestazioni di servizi Nel caso di prestazioni di servizi la fattura di saldo (nel caso in cui vi sia stata precedentemente una fattura di acconto) dovrà essere emessa entro e non oltre la data di ricevimento del pagamento del saldo (salvo il caso in cui la fattura sia emessa in data anteriore al pagamento). Così come visto per i beni, nella fattura di saldo si dovrà scomputare dalla base imponibile quanto precedentemente fatturato in sede di acconto al fine di applicare correttamente l’IVA. Cessioni di beni (vendita con effetti immediati) Fattispecie Prestazioni di servizi Beni Mobili Momento di effettuazione Consegna o spedizione Immobili Stipulazione del contratto per scrittura privata autenticata o per atto notarile Subfattispecie Momento di effettuazione In generale Al verificarsi degli effetti ma, comunque, non più tardi di un anno dopo la consegna o spedizione Autoconsumo di servizi Al momento in cui sono rese Prestazioni gratuite e prestazioni effettuate per altre finalità estranee Al momento in cui sono rese SPECIFICHE ED ESPRESSE DEROGHE AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE Fattispecie Subfattispecie Momento di effettuazione In generale Al verificarsi degli effetti ma, comunque, non più tardi di un anno dopo la consegna o spedizione Vendita di cose generiche (art. 1378 c.c.) Al momento di individuazione delle cose Vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.) Al momento in cui la cosa viene ad esistenza Vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) Al momento in cui il cedente acquista la cosa Vendita con riserva di proprietà Al momento della consegna del bene Locazioni con clausola di trasferimento della proprietà Al momento della consegna del bene vincolante per entrambe le parti Vendita alternativa fra due o più oggetti (art. 1285 c.c.) Al momento della scelta Vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.) Cessioni di beni per atto della pubblica autorità e cessioni periodiche e continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione I passaggi dal committente al commiss.rio di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione Al momento in cui il compratore lo comunica al venditore Al momento del pagamento del corrispettivo Comm.ari di vendita Al momento in cui il commiss.rio vende il bene al terzo Comm.ari di acquisto Al momento in cui il commiss.rio acquista il bene dal terzo Destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore (c.d. autoconsumo) e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa All'atto del prelievo Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori All'atto della vendita a terzi, oppure, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto per la restituzione e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione Assegnazione in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divise Alla data di stipula del rogito notarile