Fattura di acconto Fattura di acconto e saldo

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Fattura di acconto Fattura di acconto e saldo
Fattura di acconto e saldo
Attenzione: da quando l’operazione si considera effettuata, l’IVA corrispondente diventa esigibile
dall’Erario: sorgono quindi, in tale momento, il debito di imposta e l’obbligo di versamento del tributo entro
la scadenza di legge.
Il comma 4 dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura debba essere emessa al “momento di
effettuazione dell’operazione”. Tale momento è definito dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Ai sensi dell’art. 6
citato, il momento generatore dell’obbligo tributario IVA varia a seconda dell’oggetto dell’operazione nel
modo qui sotto schematizzato:
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spedizione/consegna dei beni, per i beni mobili;
-
stipulazione dell’atto, nel caso di beni immobili;
-
emissione della fattura o pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, se avvengono
anteriormente alla cessione dei beni;
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pagamento del corrispettivo, nelle prestazioni di servizi;
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fatturazione, nelle prestazioni di servizi, se essa è anteriore al pagamento;
-
momento materiale del prelievo del bene (non rilevando che tale operazione venga posta in essere
definitivamente o in via temporanea), nel caso di autoconsumo.
Focus: data di emissione della fattura
L’emissione della fattura deve aversi entro il giorno di effettuazione dell’operazione secondo la normativa
IVA, ma:
•
se viene redatto il documento di trasporto (Ddt), è possibile emettere fattura entro il giorno 15 del
mese seguente, che può essere anche riepilogativa delle diverse operazioni intercorse in uno
stesso mese solare nei confronti dello stesso cliente e deve recare il riferimento puntuale ai
documenti di trasporto relativi alle diverse consegne (c.d. fattura differita);
•
la fattura può essere emessa entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, se si tratta
di una vendita mediante terzo.
Attenzione: per legge, le spese di emissione della fattura non possono essere addebitate al cliente (art. 21,
comma 8, D.P.R. n. 633/1972). Tuttavia, “il divieto (...) non concerne le spese per l’invio a domicilio dei
documenti, bensì le spese di emissione della fattura, nonché, in generale, le altre spese relative ai
conseguenti adempimenti e formalità previsti dalla normativa in materia di Iva quali ad esempio
l’annotazione di cui all’art. 23 e la conservazione delle fatture di cui all’art. 39 del citato D.P.R. n. 633” (R.M.
7 luglio 1978, n. 362083): l’addebito delle spese per l’invio del documento al domicilio del cliente è quindi,
a parere dell’Amministrazione finanziaria, legittimo.
Attenzione: il comma 1 dell’art. 21 stabilisce che la fattura si considera emessa al momento della consegna
o spedizione alla controparte. Il momento della semplice compilazione del documento, quindi, non è
rilevante per adempiere all’obbligo IVA a meno che non avvenga anche la consegna/spedizione dello stesso
alla controparte (in base alla regole scritte in precedenza). È sanzionabile, quindi, la compilazione e stampa
del documento che non risulti poi spedito al cliente nei termini di legge. La fattura emessa entro il
momento di effettuazione dell’operazione (al massimo, entro la mezzanotte di tale giorno) rappresenta
la cosiddetta “fattura immediata”.
Attenzione: per rispettare le disposizioni della legge IVA vi è l’obbligo di emettere la fattura anche per le
somme percepite a titolo di acconto o anticipo trattandosi di una parte del prezzo complessivo. Al
momento della consegna/spedizione dei beni o al verificarsi di altro evento rilevante si compilerà la fattura
completa, con la relativa descrizione analitica, e dall’importo complessivo da essa risultante si stornerà
quanto già incassato. Si osservi che va tenuto distinto il caso della caparra confirmatoria. Ove risulti che le
somme sono state percepite a tale titolo, esse, avendo lo scopo di garantire la conclusione del negozio, non
possono considerarsi come parziale pagamento anticipato del prezzo: l’obbligo tributario sorge solo se se le
parti convengono di scomputare la caparra dal prezzo pattuito (R.M. 19 maggio 1977, n. 411673).
Acconto per cessioni di beni mobili
Nel caso di cessione di beni mobili, può accadere che il cliente versi al proprio fornitore un acconto sul
prezzo pattuito ancor prima di ricevere la merce ordinata.
In questo caso, come disposto dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, il momento in cui il cliente versa l’acconto
al fornitore costituisce il momento in cui l’operazione si intende effettuata.
Pertanto il fornitore dovrà emettere fattura limitatamente all’acconto pagato. La fattura di acconto (alla
stregua della normale fattura) dovrà specificare se si tratta di:
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operazione imponibile ai fini IVA con aliquota al 4%, 10%, 22%;
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operazione non imponibile;
-
operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/1972.
Acconto per prestazioni di servizi
Per quanto attiene alle prestazioni di servizi nel caso di pagamento dell’acconto la fattura, sempre ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, dovrà essere emessa entro e non oltre la data in cui l’acconto è stato
pagato dal cliente.
Ne consegue, a puro titolo esemplificativo, se ad un professionista/artista viene corrisposto un acconto sul
compenso pattuito, l’operazione si intende effettuata in quel momento, limitatamente all’acconto
percepito: l’artista o professionista deve pertanto emettere regolare fattura dell’acconto percepito.
Saldo per cessioni di beni mobili
Nel caso di cessione di beni mobili la fattura di saldo (nel caso in cui vi sia stata precedentemente una
fattura di acconto) dovrà essere emessa entro e non oltre la data di consegna/spedizione dei beni. Nella
fattura di saldo si dovrà scomputare dalla base imponibile quanto precedentemente fatturato in sede di
acconto al fine di applicare correttamente l’IVA.
Saldo per prestazioni di servizi
Nel caso di prestazioni di servizi la fattura di saldo (nel caso in cui vi sia stata precedentemente una fattura
di acconto) dovrà essere emessa entro e non oltre la data di ricevimento del pagamento del saldo (salvo il
caso in cui la fattura sia emessa in data anteriore al pagamento). Così come visto per i beni, nella fattura di
saldo si dovrà scomputare dalla base imponibile quanto precedentemente fatturato in sede di acconto al
fine di applicare correttamente l’IVA.
Cessioni di beni (vendita
con effetti immediati)
Fattispecie
Prestazioni di
servizi
Beni
Mobili
Momento di effettuazione
Consegna o spedizione
Immobili
Stipulazione del contratto per scrittura
privata autenticata o per atto notarile
Subfattispecie
Momento di effettuazione
In generale
Al verificarsi degli effetti ma, comunque, non più
tardi di un anno dopo la consegna o spedizione
Autoconsumo di servizi
Al momento in cui sono rese
Prestazioni gratuite e prestazioni
effettuate per altre finalità estranee
Al momento in cui sono rese
SPECIFICHE ED ESPRESSE DEROGHE AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
Fattispecie
Subfattispecie
Momento di effettuazione
In generale
Al verificarsi degli effetti ma,
comunque, non più tardi di un anno
dopo la consegna o spedizione
Vendita di cose generiche (art.
1378 c.c.)
Al momento di individuazione delle
cose
Vendita di cosa futura (art. 1472
c.c.)
Al momento in cui la cosa viene ad
esistenza
Vendita di cosa altrui (art. 1478
c.c.)
Al momento in cui il cedente acquista
la cosa
Vendita con riserva di proprietà
Al momento della consegna del bene
Locazioni con clausola di
trasferimento della proprietà
Al momento della consegna del bene
vincolante per entrambe le parti
Vendita alternativa fra due o più
oggetti (art. 1285 c.c.)
Al momento della scelta
Vendita con riserva di
gradimento (art. 1520 c.c.)
Cessioni di beni per atto della
pubblica autorità e cessioni
periodiche e continuative di
beni in esecuzione di contratti
di somministrazione
I passaggi dal committente al
commiss.rio di beni venduti o
acquistati in esecuzione di
contratti di commissione
Al momento in cui il compratore lo
comunica al venditore
Al momento del pagamento del
corrispettivo
Comm.ari di vendita
Al momento in cui il commiss.rio
vende il bene al terzo
Comm.ari di acquisto
Al momento in cui il commiss.rio
acquista il bene dal terzo
Destinazione dei beni al
consumo personale o familiare
dell'imprenditore (c.d.
autoconsumo) e ad altre finalità
estranee all'esercizio
dell'impresa
All'atto del prelievo
Cessioni di beni inerenti a
contratti estimatori
All'atto della vendita a terzi, oppure,
per i beni non restituiti, alla scadenza
del termine convenuto per la
restituzione e comunque dopo il
decorso di un anno dalla consegna o
spedizione
Assegnazione in proprietà di
case di abitazione fatte ai soci
da cooperative edilizie a
proprietà divise
Alla data di stipula del rogito notarile