norme regolanti l`asta - Imperatrice srl Agenzia di prestiti su pegno

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norme regolanti l`asta - Imperatrice srl Agenzia di prestiti su pegno
IMPERATRICE
AGENZIA DI PRESTITI SU PEGNO S.R.L. a Socio Unico
18038 Sanremo – C.so Imperatrice, 7 – Tel./fax 0184 578172
NORME REGOLANTI L’ASTA
ART. 1 - La data dell’asta è resa nota mediante affissione di un apposito avviso nei
locali dell’Agenzia adibiti alle operazioni di pegno e nella sala dove si effettuano le
aste. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'asta, nonché il numero distintivo dei pegni posti in vendita. Esso deve rimanere esposto per almeno cinque
giorni consecutivi precedenti l’inizio dell’asta e fino al termine di questa (art. 48
R.D. n. 1279/1939).
ART. 2 - L’asta si tiene alla presenza di un pubblico ufficiale che la dirige, ne controlla la regolarità e ne redige il verbale. La funzione di banditore è affidata ad un
dipendente dell’Agenzia.
ART. 3 - Gli oggetti costituiti in pegno a garanzia di operazioni diverse possono
essere inclusi in un unico lotto.
ART. 4 - Ciascun lotto è aggiudicato al miglior offerente. L’offerta può essere fatta
oralmente o per alzata di mano, con un rilancio minimo di 10,00 euro. Non sono
ammesse offerte segrete.
ART. 5 - Il prezzo di aggiudicazione è maggiorato del diritto d’asta, pari al 10 %
oltre I.V.A.;
ART. 6 - Nel caso in cui per l'aggiudicazione di un lotto sorga controversia fra due
o più concorrenti, i quali affermino di avere contemporaneamente offerto lo stesso
prezzo, il Direttore riapre l'incanto su tale prezzo e, quando non vi sia altra offerta,
decide inappellabilmente a chi debba essere aggiudicato il pegno.
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ART. 7 - Qualora un lotto non trovi acquirenti al primo esperimento d’asta, la vendita è ripetuta una seconda volta dopo la messa all’asta degli altri lotti. Se anche il
secondo esperimento è infruttuoso, il lotto viene ritirato.
ART. 8 - All’aggiudicatario, che deve presentare un documento di identità ed il
codice fiscale, è consegnato un tagliando numerato recante il suo nome ed il prezzo
di aggiudicazione; tagliando che dovrà esibire al momento del ritiro degli oggetti.
ART. 9 - Il ritiro degli oggetti aggiudicati si effettua presso lo sportello
dell’Agenzia nell’immediatezza dell’asta o al più tardi entro tre giorni dall’asta
stessa, previo pagamento del prezzo in contanti (per importi inferiori a 1.000,00
euro) ovvero a mezzo di assegno circolare o bonifico bancario (in quest’ultimo caso il ritiro è consentito solo dopo l’accredito del prezzo sul conto corrente
dell’Agenzia). Il rilascio di fattura deve essere chiesto al momento del ritiro.
ART. 10 - Gli oggetti sono consegnati all’aggiudicatario in una busta recante il peso totale degli stessi. In caso di reclamo per vizi degli oggetti, - da presentarsi perentoriamente entro sette giorni dal ritiro -, il lotto deve essere restituito nella predetta busta integro.
ART. 11 - Gli oggetti all’asta sono da considerarsi in oro 18 kt ovvero oro titolo
750%, salva diversa indicazione da parte del Banditore. L’Agenzia garantisce
l’autenticità dei diamanti, ma non delle pietre preziose colorate che non sono oggetto di stima. Così come non garantisce il regolare funzionamento degli orologi.
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ART. 12 - Nel caso in cui l'aggiudicatario si rifiuti di ritirare il lotto aggiudicato o
di pagarne il relativo prezzo, comprensivo del diritto d'asta, l’aggiudicazione sarà
considerata nulla, fatto salvo il diritto dell’Agenzia di perseguire l'aggiudicatario
inadempiente.
ART. 13 - Durante l’asta i presenti devono osservare il silenzio ed è vietato l’uso
del cellulare.
ART. 14 - Il Direttore può escludere dalla gara o fare allontanare dalla sala di vendita chiunque non si attenga alle norme che regolano l’asta o non si comporti civilmente o turbi in un qualunque modo il regolare svolgimento degli incanti.
ART.15 – Le vendite sono registrate sul verbale d’asta mediante indicazione del
numero della polizza, del nome dell’acquirente e del prezzo di aggiudicazione.
ART. 16 - All’asta sono applicabili gli artt. 353 e 354 del codice penale (art. 51
R.D. n. 1279/1939) di cui si riporta in appresso un estratto.
ART. 353 c.p. -Turbata libertà degli incanti
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi
fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private
per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa ………
ART. 354 c.p. -Astensione dagli incanti
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o
ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni
indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la
multa…………….
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