Responsabilità illimitata dei soci e fallimento della società
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Responsabilità illimitata dei soci e fallimento della società
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ. Avv. Adolfo Tencati I soci illimitatamente responsabili di una società di persone, trasformata in società di capitali, non possono essere dichiarati falliti «in estensione» del fallimento sociale se è trascorso oltre un anno dall’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, anche se i creditori sociali non sono stati avvisati dell’operazione straordinaria (Cass. 18 novembre 2013, n. 25846, www.iusexplorer.it). Sommario Responsabilità illimitata dei soci e fallimento della società. ............................................... 1 1 La trasformazione di società personale in società di capitali. .................................... 1 2 Risvolti fallimentari dell’omessa (od insufficiente) comunicazione. ....................... 3 3 Bibliografia.............................................................................................................................................. 5 1 La trasformazione di società personale in società di capitali. Cass. 25846/2013 (attualmente esaminata) propone innanzitutto all’interprete la posizione dei soci illimitatamente responsabili di società di persone che si trasforma in società di capitali. In merito il legislatore prevede: 1. La responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali anteriori al momento in cui la trasformazione diventa efficace (cf. Art. 2500, 3º co., c.c.; 2. la possibilità di essere liberati da tali obbligazioni 6 creditori, previamente informati, manifestano il consenso entro il termine di decadenza di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, eseguita mediante raccomandata, ovvero con altri mezzi idonei; 3. la presunzione di consenso in caso di mancata risposta, sempre entro il termine di decadenza di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 2500 quinquies c.c. Per ulteriori citazioni sulla norma: Maltoni 2010, DVD). RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ Il maggior problema interpretativo sollevato dalle richiamate disposizioni consiste nell’oggetto della comunicazione. In altri termini: occorre comunicare per intero il verbale notarile contenente la delibera dell’assemblea straordinaria, che dispone la trasformazione da società personale in società di capitali, oppure basta indicare gli estremi della delibera stessa? La giurisprudenza e divisa in merito. Una pronuncia infatti afferma: «la comunicazione della deliberazione di trasformazione di una società di persone in società di capitali, prevista dall’art. 2499 c.c. agli effetti della liberazione dei soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, può consistere anche nella notizia circostanziata della deliberazione e non deve necessariamente contenere il verbale recante la delibera assembleare. (Pertanto: n.d.a.), la S. C. ha considerato sufficiente una comunicazione contenente, oltre all’indicazione della tipologia sociale in cui la società si era trasformata, anche l’indicazione degli estremi della deliberazione di trasformazione, del notaio rogante e della data di trascrizione nel registro delle società, nonché il riferimento all’art. 2499 c.c.» (Cass. 8 agosto 2002, n. 11994, NGCC, 2003, I, 302; Soc, 2003,431). Richiamando i pregevoli commenti elaborati dalla dottrina (De Angelis 2003,433; Redi 2003, 306), si osserva che la normativa riformata (art. 2500 quinquies c.c.) non diverge sostanzialmente da quella aperta parentesi originario art. 2499 c.c.) applicata dal supremo giudice. Il riformatore del diritto societario, infatti, ha soltanto chiarito alcune problematiche, in particolare concernenti la decorrenza del termine di 60 giorni (originariamente 30), concesso ai creditori per esprimere il dissenso rispetto alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili della società debitrice. Un altro aspetto sul quale la riforma societaria è lodevolmente intervenuta consiste nell’ampliare i mezzi di comunicazione utilizzabili per informare i creditori. Nella previgente disciplina, infatti, erano idonei soltanto la raccomandata , oppure la notifica tramite l’ufficiale giudiziario. Oggi, invece, sono idonei tutti gli strumenti che consentano di provare la ricezione della comunicazione da parte dei creditori, destinatari della medesima. Nulla è stato invece innovato dalla riforma societaria e rispetto al contenuto della comunicazione, sicché è rimasto aperto il dibattito tra Cass. 11994/2002, precedentemente richiamata, ed il contrapposto orientamento giurisprudenziale. Una pronuncia , coeva a Cass. 11994/ 2002, infatti, afferma: 2 RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ «la comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori sociali, prevista dall’art. 2499 c.c., per conseguire l’effetto della limitazione della responsabilità, deve contenere la trasmissione della delibera di trasformazione con allegata la relazione di stima (del patrimonio della società che si trasforma: n.d.a.). La mera comunicazione a mezzo lettera raccomandata dell’avvenuta trasformazione non riveste i requisiti minimi di sufficienza per determinare gli effetti di cui all’art. 2499, 2º co., c.c.» (Trib. Prato 14 ottobre 2002, FT, 2003, 333, sulla quale: tanini 2003, 336). Sulla stessa lunghezza d’onda si pone la Corte di legittimità, quando, in alcune occasioni, afferma: «in caso di trasformazione di società la liberazione dei soci a responsabilità illimitata nei confronti dei creditori avviene soltanto a seguito del loro consenso espresso alla trasformazione, consenso che può essere presunto soltanto se la delibera di trasformazione è stata comunicata (per raccomandata) ai creditori e questi non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla» (Cass. 3 aprile 2008, n. 8530, Soc, 2009,735). [Negli stessi termini Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9065, Soc, 2007, 155, sulla quale Gaeta 2007, 166]. L’adesione a quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, ovvero a quello espresso dai supremi giudici con sentenza 11994/2002, presenta rilevanti conseguente nell’ambito fallimentare. Bisogna allora considerarle. 2 Risvolti fallimentari dell’omessa (od insufficiente) comunicazione. L’omessa (od insufficiente) comunicazione della trasformazione di società personale in società di capitali lascia sussistere la responsabilità illimitata dei soci verso i creditori sociali. Sopravvenuto il fallimento della società, nella sua nuova veste, sorge il problema sul quale è intervenuta Cass. 26845/2013, attualmente considerata. Bisogna infatti vedere fino a quale momento è possibile dichiarare falliti «in estensione» i soci, precedentemente a responsabilità illimitata, ex art. 147, 1 1º co., l. fall. La sentenza in questione individua nel compimento delle necessarie formalità presso il registro delle imprese lo spartiacque della responsabilità. I soci della preesistente società personale rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte sino a tale pubblicità. 3 RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ Per i debiti nati successivamente ad essa, risponde soltanto la Società. Pertanto i soci illimitatamente responsabili, in applicazione dell’art. 10 l. fall. sull’fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’attività, possono essere dichiarati falliti «in estensione» del fallimento sociale solo se tra la dichiarazione del fallimento medesimo e l’esecuzione delle predette formalità nel registro delle imprese è passato meno di un anno. Questa affermazione non è nuova nella giurisprudenza , perché la Magistratura ha già pronunciato: «l’estensione del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile che ha perduto tale qualità per effetto della trasformazione dell’ente da società di persone in società di capitali può esser dichiarato purché avvenga entro un anno dall’iscrizione della delibera di trasformazione della società nel registro delle imprese» (App. Bologna 11 febbraio 2003, Fa, 2003, 1309, sulla quale: Patti 2003, 1316) [Negli stessi termini Trib. Taranto 9 febbraio 2000, Fa, 2001,337]. Nemmeno la riforma della l. fall. ha completamente risolto il problema sul quale è intervenuta Cass. 26845/2013. Infatti la normativa attuale prevede: «il fallimento dei soci» illimitatamente responsabili, indipendentemente dall’essere persone fisiche o giuridiche, «non può essere dichiarato decorso un anno (…) dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, (…), se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati» (art. 147, 2º co., I periodo, l. fall.). Nel caso attualmente esaminato, le formalità indicate dalla norma consistono nella pubblicità presso il registro delle imprese e nell’informativa ai creditori. Le modalità per pubblicare una delibera di assemblea straordinaria nel registro delle imprese, previo il necessario controllo notarile, non destano problemi particolari. È invece problematica l’informazione dei creditori, sul presupposto (non ricorrente nel caso di analizzato) che qualche comunicazione sia stata fatta. In tal caso il comportamento prudente consiste nel comunicare agli stessi l’intero verbale della delibera di trasformazione. Questo perché il curatore dell’eventuale fallimento non possa dire che l’informativa è stata insufficiente e, conseguentemente, non si è osservato il predetto art. 147, 2º co., I periodo, l. fall. riformata. Ed anche comunicando il verbale di trasformazione, si può sempre discutere sull’idoneità del mezzo utilizzato a far giungere la notizia a conoscenza dei creditori. L’art. 2500 quinquies, 2º co., c.c., infatti, nel lodevole intento di non vincolare gli interessati all’impiego di specifici mezzi informativi, lascia all’interprete stabilire se questi sono idonei nel caso concreto. 4 RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ Infine, se il curatore del fallimento della società risultante dalla trasformazione vuole ottenere l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili della preesistente società personale, deve allegare e provare che «l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata» (art. 147, 2º co., II periodo, l. fall.). Per compiere siffatto accertamento a rilievo determinante la documentazione societaria (scritture contabili, in principalità, ma anche «pezze d’appoggio» alle medesime: fatture, bolle di consegna, documenti di trasporto e simili). In conclusione, la pronuncia esaminata va accolta con favore perché applica correttamente la normativa. La sentenza in esame non prende posizione sull’inidoneità dei mezzi di comunicazione, perché, nel caso specifico, la comunicazione ai creditori è stata omessa. Si spera comunque non manchino ulteriori occasioni perché i giudici tornino su quest’ultimo problema. 3 Bibliografia De Angelis L. 2003 Il contenuto della comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori. In Soc, 433. Gaeta M. M. 2009 Responsabilità personale dei soci e consenso dei creditori alla trasformazione. In Soc, 156. Maltoni M. 2010 Art. 2500 quinquies c.c... In Abrriani, N.-Stella Richterjr. M. M. (A cura di), Codice commentato delle società. Utet giuridica, Torino, DVD. Patti A. 2003 Fallibilità e responsabilità illimitata dei soci di società personale trasformata: una non necessaria coincidenza. In Fa, 1316. Redi I. 5 RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ 2003 La notizia circostanziata dell’avvenuta trasformazione della società è sufficiente ad integrare la comunicazione di cui all’art. 2499 c.c. In NGCC, I, 306. Tenini M. 2003 Il contenuto della comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori. In FT, 336. 6