Proposta di Direttiva sulla disciplina IVA dei “vouchers”

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Proposta di Direttiva sulla disciplina IVA dei “vouchers”
Ufficio Studi
Proposta di
Direttiva sulla disciplina
IVA dei “vouchers”
1.
Introduzione
La Commissione europea ha recentemente proposto di aggiornare le norme dell'Unione in
materia di IVA per garantire il trattamento fiscale uniforme di tutti i tipi di buoni
("voucher") all’interno degli Stati membri. La necessità del progetto di Direttiva è emersa a
seguito delle differenze riscontrate tra gli Stati membri nelle norme IVA sui buoni,
causando inefficienze del mercato.
Da una prima visione delle nuove norme proposte, emerge una più chiara definizione delle
diverse categorie di buoni e il regime loro applicabile ai fini dell'IVA.
L’intento principale del progetto di Direttiva è quello di partire da definizioni comuni per
rendere il trattamento delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni uniforme in tutta
Europa. La proposta comprende disposizioni relative alla definizione dei buoni ai fini
dell'IVA e alla determinazione del momento in cui l'IVA sui buoni diviene esigibile (ossia, al
momento della vendita o del riscatto). Stabilisce inoltre norme concernenti i buoni che
passano attraverso le catene di distribuzione e i mezzi di pagamento generali. Le nuove
norme dovrebbero essere approvate ed entrare in vigore il 1° gennaio 2015.
2.
La proposta di direttiva comunitaria
Attualmente non esistono norme specifiche a livello dell'Unione sul trattamento ai fini IVA
delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni. In assenza di norme comuni, gli Stati
membri hanno messo a punto pratiche nazionali, che non sono coordinate e causano spesso
problemi alle imprese e per la riscossione dell'IVA.
Il progetto di Direttiva, al fine di armonizzare la disciplina IVA dei buoni all’interno della
Unione Europea, si focalizza sui seguenti punti.
a) Definizione dei buoni ("voucher") ai fini dell'IVA
L’area di intervento principale consiste nella definizione di “voucher”, ossia cosa si intende
per buono ("voucher") ai fini dell'IVA. A tal fine il progetto di Direttiva propone
l’introduzione di un nuovo articolo 30- bis.
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A tal riguardo, l’intento è quello di precisare chiaramente quali buoni devono essere tassati
al momento dell’emissione e quali devono essere tassati solo al momento del riscatto.
Il progetto di Direttiva definisce la prima categoria (tassazione all’emissione) "buoni
monouso", mentre i secondi (che saranno tassati al momento del riscatto) "buoni
multiuso".
Al fine di definire se un buono sia “monouso” ovvero “multiuso”, è necessario analizzare se
i presupposti per assoggettare ad IVA una determinata operazione sono disponibili al
momento dell'emissione del buono o se la tassazione deve essere effettuata al momento del
riscatto, in quanto l'utilizzo finale è lasciato alla scelta del consumatore.
b) Momento dell'imposizione
Definiti i diversi tipi di buoni, il progetto di Direttiva si prefigge l’obiettivo di apportare le
modifiche necessarie per garantire che il trattamento corretto ai fini dell'IVA sia chiaro ed
uniforme. A tal riguardo, le norme vigenti relative al momento dell'esigibilità dell'imposta
(articolo 65 della Direttiva IVA) dovrebbero essere modificate per assicurare che i buoni
monouso siano assoggettati all'IVA nel momento in cui sono emessi e pagati.
I buoni monouso saranno tassati al momento dell'emissione, per cui l'attribuzione del
diritto intrinseco al buono e la corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi non
saranno considerate operazioni distinte.
Per i buoni multiuso che non sono tassati all'emissione, in quanto il luogo e l'aliquota della
tassazione non possono ancora essere stabiliti, l'imposta sarà esigibile solo nel momento
in cui i beni o i servizi corrispondenti siano ceduti o prestati.
c) Norme relative alla distribuzione
Il progetto di direttiva IVA, quindi, stabilisce che i buoni multiuso devono essere tassati al
momento del riscatto.
Tuttavia, prima di arrivare al consumatore finale, i buoni passano attraverso una catena di
distributori. Anche se l'operazione corrispondente non deve essere tassata prima
dell'effettiva cessione di beni o prestazione di servizi, la distribuzione commerciale di un
buono multiuso rappresenta di per sé la fornitura di un servizio imponibile che è
indipendente dalla cessione o prestazione corrispondente.
Il progetto di Direttiva stabilisce, infatti, che quando il buono multiuso cambia di mano in
una catena di distribuzione, la base imponibile del servizio corrispondente può essere
misurata tramite l'evoluzione del valore del buono. Se un distributore acquista un buono per
X e successivamente lo vende per una cifra più elevata (X più Y), l'incremento Y aggiunge
valore al servizio di distribuzione fornito. A tal riguardo, si precisa che la distribuzione
costituisce la fornitura di un servizio ai fini della direttiva IVA.
L'impostazione utilizzata nel progetto di Direttiva intende garantire che la totalità delle
operazioni imponibili associate a un buono multiuso — ossia la fornitura di un servizio di
distribuzione e la cessione di beni o la prestazione di servizi corrispondente — sia
assoggettata ad IVA sulla base dei principi generali dell’imposta.
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d) Buoni sconto
Alcune novità sono previste anche relativamente ai buoni sconto. In particolare si propone
di trattare gli sconti come una prestazione distinta di un servizio reso dal fornitore che
accetta il buono all'emittente del buono stesso.
e) Altre modifiche tecniche o correlate
Infine, il progetto di direttiva rimarca la necessità di apportare ulteriori modifiche tecniche
alla direttiva IVA per garantire l'adeguato funzionamento delle novità suesposte con
particolare riferimento al diritto a detrazione, al soggetto debitore dell'imposta ed altri
obblighi.
Ottobre 2012