Proposta di Direttiva sulla disciplina IVA dei “vouchers”
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Proposta di Direttiva sulla disciplina IVA dei “vouchers”
Ufficio Studi Proposta di Direttiva sulla disciplina IVA dei “vouchers” 1. Introduzione La Commissione europea ha recentemente proposto di aggiornare le norme dell'Unione in materia di IVA per garantire il trattamento fiscale uniforme di tutti i tipi di buoni ("voucher") all’interno degli Stati membri. La necessità del progetto di Direttiva è emersa a seguito delle differenze riscontrate tra gli Stati membri nelle norme IVA sui buoni, causando inefficienze del mercato. Da una prima visione delle nuove norme proposte, emerge una più chiara definizione delle diverse categorie di buoni e il regime loro applicabile ai fini dell'IVA. L’intento principale del progetto di Direttiva è quello di partire da definizioni comuni per rendere il trattamento delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni uniforme in tutta Europa. La proposta comprende disposizioni relative alla definizione dei buoni ai fini dell'IVA e alla determinazione del momento in cui l'IVA sui buoni diviene esigibile (ossia, al momento della vendita o del riscatto). Stabilisce inoltre norme concernenti i buoni che passano attraverso le catene di distribuzione e i mezzi di pagamento generali. Le nuove norme dovrebbero essere approvate ed entrare in vigore il 1° gennaio 2015. 2. La proposta di direttiva comunitaria Attualmente non esistono norme specifiche a livello dell'Unione sul trattamento ai fini IVA delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni. In assenza di norme comuni, gli Stati membri hanno messo a punto pratiche nazionali, che non sono coordinate e causano spesso problemi alle imprese e per la riscossione dell'IVA. Il progetto di Direttiva, al fine di armonizzare la disciplina IVA dei buoni all’interno della Unione Europea, si focalizza sui seguenti punti. a) Definizione dei buoni ("voucher") ai fini dell'IVA L’area di intervento principale consiste nella definizione di “voucher”, ossia cosa si intende per buono ("voucher") ai fini dell'IVA. A tal fine il progetto di Direttiva propone l’introduzione di un nuovo articolo 30- bis. © 2012. Bernoni & Partners is a member firm of Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Grant Thornton International Ltd and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms. 2 A tal riguardo, l’intento è quello di precisare chiaramente quali buoni devono essere tassati al momento dell’emissione e quali devono essere tassati solo al momento del riscatto. Il progetto di Direttiva definisce la prima categoria (tassazione all’emissione) "buoni monouso", mentre i secondi (che saranno tassati al momento del riscatto) "buoni multiuso". Al fine di definire se un buono sia “monouso” ovvero “multiuso”, è necessario analizzare se i presupposti per assoggettare ad IVA una determinata operazione sono disponibili al momento dell'emissione del buono o se la tassazione deve essere effettuata al momento del riscatto, in quanto l'utilizzo finale è lasciato alla scelta del consumatore. b) Momento dell'imposizione Definiti i diversi tipi di buoni, il progetto di Direttiva si prefigge l’obiettivo di apportare le modifiche necessarie per garantire che il trattamento corretto ai fini dell'IVA sia chiaro ed uniforme. A tal riguardo, le norme vigenti relative al momento dell'esigibilità dell'imposta (articolo 65 della Direttiva IVA) dovrebbero essere modificate per assicurare che i buoni monouso siano assoggettati all'IVA nel momento in cui sono emessi e pagati. I buoni monouso saranno tassati al momento dell'emissione, per cui l'attribuzione del diritto intrinseco al buono e la corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi non saranno considerate operazioni distinte. Per i buoni multiuso che non sono tassati all'emissione, in quanto il luogo e l'aliquota della tassazione non possono ancora essere stabiliti, l'imposta sarà esigibile solo nel momento in cui i beni o i servizi corrispondenti siano ceduti o prestati. c) Norme relative alla distribuzione Il progetto di direttiva IVA, quindi, stabilisce che i buoni multiuso devono essere tassati al momento del riscatto. Tuttavia, prima di arrivare al consumatore finale, i buoni passano attraverso una catena di distributori. Anche se l'operazione corrispondente non deve essere tassata prima dell'effettiva cessione di beni o prestazione di servizi, la distribuzione commerciale di un buono multiuso rappresenta di per sé la fornitura di un servizio imponibile che è indipendente dalla cessione o prestazione corrispondente. Il progetto di Direttiva stabilisce, infatti, che quando il buono multiuso cambia di mano in una catena di distribuzione, la base imponibile del servizio corrispondente può essere misurata tramite l'evoluzione del valore del buono. Se un distributore acquista un buono per X e successivamente lo vende per una cifra più elevata (X più Y), l'incremento Y aggiunge valore al servizio di distribuzione fornito. A tal riguardo, si precisa che la distribuzione costituisce la fornitura di un servizio ai fini della direttiva IVA. L'impostazione utilizzata nel progetto di Direttiva intende garantire che la totalità delle operazioni imponibili associate a un buono multiuso — ossia la fornitura di un servizio di distribuzione e la cessione di beni o la prestazione di servizi corrispondente — sia assoggettata ad IVA sulla base dei principi generali dell’imposta. 3 d) Buoni sconto Alcune novità sono previste anche relativamente ai buoni sconto. In particolare si propone di trattare gli sconti come una prestazione distinta di un servizio reso dal fornitore che accetta il buono all'emittente del buono stesso. e) Altre modifiche tecniche o correlate Infine, il progetto di direttiva rimarca la necessità di apportare ulteriori modifiche tecniche alla direttiva IVA per garantire l'adeguato funzionamento delle novità suesposte con particolare riferimento al diritto a detrazione, al soggetto debitore dell'imposta ed altri obblighi. Ottobre 2012