Page 1 Circolare N. 11 Area: PROFESSIONAL Periodico
Transcript
Page 1 Circolare N. 11 Area: PROFESSIONAL Periodico
Circolare N. 11 Area: PROFESSIONAL Periodico quindicinale 27 maggio 2010 LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEL PROFESSIONISTA Dal 1° gennaio 2009, le spese sostenute per prestazioni alberghiere e di ristorazione sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare. Tale limite, almeno per quanto riguarda i lavoratori autonomi, va altresì combinato con le percentuali previste dall’art. 54, TUIR, le quali variano in base alla particolare circostanza in cui sono sostenute. LE MODIFICHE NORMATIVE Come noto (si veda la circolare n. 16/2008), il DL 112/2008 (c.d. “Manovra d’Estate”), ha modificato il trattamento IVA delle spese sostenute per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, disponendo la soppressione del regime di indetraibilità IVA previsto dall’art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/1972. Di conseguenza, a decorrere dal 1° settembre 2008, l’IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, fatta salva la sussistenza di specifiche limitazioni alla detrazione (si pensi, ad esempio, ai medici che effettuano esclusivamente operazioni esenti), e a condizione che le stesse: risultino inerenti con l’attività esercitata; siano documentate da fattura. La detraibilità dell’IVA si estende anche alle eventuali operazioni accessorie (ad esempio, lavanderia, parcheggio, telefono, accesso a Internet, relative ad un pernottamento in albergo). Per dimostrare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata, è opportuno allegare alla fattura l’eventuale documentazione ulteriore (ad esempio, il depliant del convegno, il biglietto da visita del cliente visitato) ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa (ad esempio, trasferta presso la sede del cliente …). DETRAZIONE IVA prestazioni alberghiere somministrazioni di alimenti e bevande 100% (se inerenti) Per compensare la perdita di gettito erariale determinata dalla soppressione del regime di indetraibilità dell’IVA, è stato introdotto un limite massimo di deducibilità delle spese in commento, pari al 75% del loro ammontare, applicabile a decorrere dal 2009. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, tale limite deve essere combinato con le percentuali previste dall’art. 54, c. 5, TUIR, le quali variano a seconda della circostanza nella quale sono sostenute. DEDUZIONE COSTI prestazioni alberghiere somministrazioni di alimenti e bevande 75% (più ulteriori limiti) Esaminiamo di seguito le diverse fattispecie. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA Dal 1° gennaio 2009, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Esempio 1 Compensi percepiti nel 2009 pari a € 45.000, le spese alberghiere e di ristorazione ammontano a € 4.000. Per individuare il quantum deducibile occorre: 1) determinare la quota deducibile (4.000 x 75% = 3.000); 2) verificare se l’importo così ottenuto supera il tetto massimo di deducibilità pari al 2% dei compensi percepiti nell’esercizio (45.000 x 2% = 900); 3) se superiore, come nel nostro esempio (3.000 > 900), ridurre la quota deducibile nell’ambito del predetto limite. L’ammontare delle spese alberghiere e di ristorazione deducibili nel 2009 è pari a € 900. Pertanto, l’ammontare del 2% dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione, che comunque compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti. prestazioni alberghiere somministrazioni di alimenti e bevande deducibili nel limite del 75% dei costi sostenuti con tetto massimo del 2% dei compensi percepiti SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE PER CONTO DEL PROFESSIONISTA In questo caso non trova applicazione il tetto massimo di deducibilità del 2% dei compensi percepiti e neppure l’ulteriore limite del 75% dei costi sostenuti. Occorre, tuttavia, che la relativa fattura risulti intestata sia al committente del servizio (ossia il cliente del professionista), sia al professionista stesso (si veda la circolare n. 22/2008). L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 28/E/2006, ha fornito le corrette modalità operative per fruire della completa deduzione dei costi in commento: 1) 2) 3) la fattura deve contenere un esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio; il committente deve inviare al professionista copia di tale documento; il professionista deve emettere la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente. Tale procedura, seppur piuttosto articolata, consente al professionista la completa deduzione del costo e le totale detraibilità dell’IVA. prestazioni alberghiere somministrazioni di alimenti e bevande sostenute dal committente per conto del professionista deduzione 100% (se osservata la corretta procedura) SPESE RIENTRANTI TRA LE SPESE DI RAPPRESENTANZA Quando le spese alberghiere e di ristorazione si qualificano come spese di rappresentanza (si veda la circolare n. 18/2009), esse sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Si ricorda che l’IVA relativa alle spese di rappresentanza è completamente indetraibile. Risulta detraibile solo l’IVA corrisposta per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 25,82. 100527 CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande qualificate come di rappresentanza deducibili nel limite del 75% dei costi sostenuti con tetto massimo dell’1% dei compensi percepiti SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SIMILI Le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione sostenute in occasione della partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e simili, sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare e con l’ulteriore limite di deducibilità del 50%. In sostanza la deducibilità è pari al 37,5% del costo sostenuto (ossia il 50% del 75%). Esempio 2 Spese alberghiere e di ristorazione sostenute nel corso di un convegno per € 2.000. La quota deducibile ammonta a € 750 (2.000 x 37,5%). prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni e simili deducibili nel limite del 37,5% dei costi sostenuti SPESE SOSTENUTE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI A titolo meramente esaustivo segnaliamo che le limitazioni in esame non trovano applicazione per le trasferte effettuate fuori dal comune sede di lavoro, da parte dei dipendenti del professionista. In questo caso operano le previsioni ex art. 95, c. 3, TUIR, che ne dispongono la deducibilità (in capo al professionista) per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 (elevato a € 258,73 per le trasferte all’estero). Se, invece, la trasferta viene effettuata nel territorio comunale (sede di lavoro) le spese in commento sono deducibili nel limite del 75% (e interamente tassabili in capo al dipendente). prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute dai dipendenti del professionista in trasferta deducibili fuori comune: max € 180,76 entro comune: 75% del costo SPESE DOCUMENTATE CON RICEVUTA O SCONTRINO Con Circolare n. 25/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa la rilevanza reddituale dell’IVA assolta per le spese in commento, nel caso in cui il professionista decida di non richiedere la fattura ma piuttosto la ricevuta fiscale “integrata” (con gli estremi del professionista) o lo scontrino “parlante” (contenente la descrizione del servizio e il codice fiscale del professionista). Si tratta della quota di IVA che non essendo detraibile per mancanza della fattura può essere deducibile ai fini IRPEF quale “maggiorazione” del costo. Secondo l’Agenzia, quando la scelta di non richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione si basa su valutazioni di convenienza economico - gestionale, ossia, se i costi da sostenere per effettuare gli adempimenti IVA sono superiori al vantaggio economico rappresentato dall’IVA detraibile, l’IVA non detratta assume la qualifica di costo inerente, deducibile ai fini IRPEF (ed IRAP) quale “maggiorazione” del costo sostenuto (pur nel rispetto delle limitazioni alla deducibilità sopra indicate). Esempio 3 Spese di albergo e ristorante certificate con ricevuta fiscale per € 110. In mancanza della fattura la quota di IVA di € 10 (110 : 1,10 x aliquota IVA 10%) non può essere detratta. Tuttavia, se la scelta di non richiedere la fattura discende da una valutazione economica 100527 CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] del professionista, la quota dell’imposta può confluire nel quantum deducibile ai fini IRPEF (€ 110). spese documentate con ricevuta o scontrino fiscale IVA non detratta per valutazione economica IVA deducibile IRPEF e IRAP ai fini UN PRATICO RIEPILOGO Di seguito un pratico riepilogo in forma tabellare. TIPOLOGIA DI SPESA TRATTAMENTO IRPEF TRATTAMENTO IVA spese sostenute direttamente dal professionista deducibili per il 75% del loro ammontare e, in ogni caso, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta se inerenti all’attività esercitata, IVA interamente detraibile spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura interamente deducibili se inerenti all’attività esercitata, IVA interamente detraibile deducibili per il 75% del loro ammontare e, in ogni caso, nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta IVA indetraibile deducibili nel limite del 37,5% del loro ammontare se inerenti all’attività esercitata, IVA interamente detraibile spese qualificabili rappresentanza come di spese sostenute per la partecipazione a convegni e simili Si ricorda che i professionisti che operano nel regime dei minimi non sono soggetti, per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio, al limite del 2% dei compensi e del 75% della spesa nonché, per le spese di rappresentanza, al limite dell’1% dei compensi nel periodo d’imposta. ■ 100527 CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 4 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]