Page 1 Circolare N. 11 Area: PROFESSIONAL Periodico

Transcript

Page 1 Circolare N. 11 Area: PROFESSIONAL Periodico
 Circolare N. 11
Area: PROFESSIONAL
Periodico quindicinale
27 maggio 2010
LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEL PROFESSIONISTA
Dal 1° gennaio 2009, le spese sostenute per prestazioni alberghiere e di ristorazione sono
deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.
Tale limite, almeno per quanto riguarda i lavoratori autonomi, va altresì combinato con le
percentuali previste dall’art. 54, TUIR, le quali variano in base alla particolare circostanza in cui
sono sostenute.
LE MODIFICHE NORMATIVE
Come noto (si veda la circolare n. 16/2008), il DL 112/2008 (c.d. “Manovra d’Estate”), ha
modificato il trattamento IVA delle spese sostenute per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande, disponendo la soppressione del regime di indetraibilità IVA
previsto dall’art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/1972.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° settembre 2008, l’IVA a credito relativa alle prestazioni
alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, fatta salva la sussistenza di
specifiche limitazioni alla detrazione (si pensi, ad esempio, ai medici che effettuano
esclusivamente operazioni esenti), e a condizione che le stesse:


risultino inerenti con l’attività esercitata;
siano documentate da fattura.
La detraibilità dell’IVA si estende anche alle eventuali operazioni accessorie (ad esempio,
lavanderia, parcheggio, telefono, accesso a Internet, relative ad un pernottamento in
albergo).
Per dimostrare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata, è opportuno allegare alla fattura
l’eventuale documentazione ulteriore (ad esempio, il depliant del convegno, il biglietto da visita del
cliente visitato) ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa (ad esempio,
trasferta presso la sede del cliente …).
DETRAZIONE IVA



prestazioni alberghiere
somministrazioni di alimenti e bevande

100%
(se inerenti)
Per compensare la perdita di gettito erariale determinata dalla soppressione del regime di
indetraibilità dell’IVA, è stato introdotto un limite massimo di deducibilità delle spese in commento,
pari al 75% del loro ammontare, applicabile a decorrere dal 2009.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, tale limite deve essere combinato con
le percentuali previste dall’art. 54, c. 5, TUIR, le quali variano a seconda della circostanza nella
quale sono sostenute.
DEDUZIONE COSTI



prestazioni alberghiere
somministrazioni di alimenti e bevande

75%
(più ulteriori limiti)
Esaminiamo di seguito le diverse fattispecie.
RIPRODUZIONE VIETATA
Pag. | 1 di 4
INTEGRA ON LINE
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI
INTERNET: www.integra-online.it
E-MAIL: [email protected]
SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA
Dal 1° gennaio 2009, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente
non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Esempio 1
Compensi percepiti nel 2009 pari a € 45.000, le spese alberghiere e di ristorazione
ammontano a € 4.000. Per individuare il quantum deducibile occorre:
1)
determinare la quota deducibile (4.000 x 75% = 3.000);
2)
verificare se l’importo così ottenuto supera il tetto massimo di deducibilità pari al 2%
dei compensi percepiti nell’esercizio (45.000 x 2% = 900);
3)
se superiore, come nel nostro esempio (3.000 > 900), ridurre la quota deducibile
nell’ambito del predetto limite.
L’ammontare delle spese alberghiere e di ristorazione deducibili nel 2009 è pari a € 900.
Pertanto, l’ammontare del 2% dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la
deduzione, che comunque compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti.


prestazioni alberghiere
somministrazioni di alimenti e bevande
deducibili
nel limite del 75%
dei costi sostenuti

con tetto massimo del
2%
dei
compensi
percepiti
SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE PER CONTO DEL PROFESSIONISTA
In questo caso non trova applicazione il tetto massimo di deducibilità del 2% dei compensi
percepiti e neppure l’ulteriore limite del 75% dei costi sostenuti.
Occorre, tuttavia, che la relativa fattura risulti intestata sia al committente del servizio (ossia il
cliente del professionista), sia al professionista stesso (si veda la circolare n. 22/2008).
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 28/E/2006, ha fornito le corrette modalità operative per
fruire della completa deduzione dei costi in commento:
1)
2)
3)
la fattura deve contenere un esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del
servizio;
il committente deve inviare al professionista copia di tale documento;
il professionista deve emettere la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate
dal committente.
Tale procedura, seppur piuttosto articolata, consente al professionista la completa deduzione del
costo e le totale detraibilità dell’IVA.


prestazioni alberghiere
somministrazioni di alimenti e bevande
sostenute
dal
committente per conto
del professionista

deduzione 100%
(se osservata la corretta
procedura)
SPESE RIENTRANTI TRA LE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Quando le spese alberghiere e di ristorazione si qualificano come spese di rappresentanza (si
veda la circolare n. 18/2009), esse sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d’imposta.
Si ricorda che l’IVA relativa alle spese di rappresentanza è completamente indetraibile.
Risulta detraibile solo l’IVA corrisposta per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore
a € 25,82.
100527 CP
RIPRODUZIONE VIETATA
Pag. | 2 di 4
INTEGRA ON LINE
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI
INTERNET: www.integra-online.it
E-MAIL: [email protected]
prestazioni alberghiere e somministrazioni di
alimenti e bevande qualificate come di
rappresentanza
deducibili
nel limite del 75%
dei costi sostenuti

con tetto massimo
dell’1% dei compensi
percepiti
SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SIMILI
Le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione sostenute in occasione della partecipazione
a convegni, congressi, corsi di formazione e simili, sono deducibili nella misura del 75% del loro
ammontare e con l’ulteriore limite di deducibilità del 50%. In sostanza la deducibilità è pari al
37,5% del costo sostenuto (ossia il 50% del 75%).
Esempio 2
Spese alberghiere e di ristorazione sostenute nel corso di un convegno per € 2.000. La
quota deducibile ammonta a € 750 (2.000 x 37,5%).
prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande
sostenute per la partecipazione a convegni e simili
deducibili
nel limite del 37,5% dei
costi sostenuti
SPESE SOSTENUTE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI
A titolo meramente esaustivo segnaliamo che le limitazioni in esame non trovano applicazione per
le trasferte effettuate fuori dal comune sede di lavoro, da parte dei dipendenti del professionista.
In questo caso operano le previsioni ex art. 95, c. 3, TUIR, che ne dispongono la deducibilità (in
capo al professionista) per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 (elevato a € 258,73
per le trasferte all’estero).
Se, invece, la trasferta viene effettuata nel territorio comunale (sede di lavoro) le spese in
commento sono deducibili nel limite del 75% (e interamente tassabili in capo al dipendente).
prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande
sostenute dai dipendenti del professionista in trasferta
deducibili
fuori comune: max € 180,76
entro comune: 75% del costo
SPESE DOCUMENTATE CON RICEVUTA O SCONTRINO
Con Circolare n. 25/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa la
rilevanza reddituale dell’IVA assolta per le spese in commento, nel caso in cui il professionista
decida di non richiedere la fattura ma piuttosto la ricevuta fiscale “integrata” (con gli estremi del
professionista) o lo scontrino “parlante” (contenente la descrizione del servizio e il codice fiscale
del professionista).
Si tratta della quota di IVA che non essendo detraibile per mancanza della fattura può essere
deducibile ai fini IRPEF quale “maggiorazione” del costo.
Secondo l’Agenzia, quando la scelta di non richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di
ristorazione si basa su valutazioni di convenienza economico - gestionale, ossia, se i costi da
sostenere per effettuare gli adempimenti IVA sono superiori al vantaggio economico rappresentato
dall’IVA detraibile, l’IVA non detratta assume la qualifica di costo inerente, deducibile ai fini IRPEF
(ed IRAP) quale “maggiorazione” del costo sostenuto (pur nel rispetto delle limitazioni alla
deducibilità sopra indicate).
Esempio 3
Spese di albergo e ristorante certificate con ricevuta fiscale per € 110. In mancanza della
fattura la quota di IVA di € 10 (110 : 1,10 x aliquota IVA 10%) non può essere detratta.
Tuttavia, se la scelta di non richiedere la fattura discende da una valutazione economica
100527 CP
RIPRODUZIONE VIETATA
Pag. | 3 di 4
INTEGRA ON LINE
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI
INTERNET: www.integra-online.it
E-MAIL: [email protected]
del professionista, la quota dell’imposta può confluire nel quantum deducibile ai fini IRPEF
(€ 110).
spese documentate con ricevuta
o scontrino fiscale

IVA non detratta per
valutazione economica

IVA deducibile
IRPEF e IRAP
ai
fini
UN PRATICO RIEPILOGO
Di seguito un pratico riepilogo in forma tabellare.
TIPOLOGIA DI SPESA
TRATTAMENTO IRPEF
TRATTAMENTO IVA
spese sostenute direttamente dal
professionista
deducibili per il 75% del loro
ammontare e, in ogni caso, nel
limite del 2% dei compensi
percepiti nel periodo d’imposta
se inerenti all’attività esercitata,
IVA interamente detraibile
spese sostenute dal committente
per conto del professionista e da
questi addebitate in fattura
interamente deducibili
se inerenti all’attività esercitata,
IVA interamente detraibile
deducibili per il 75% del loro
ammontare e, in ogni caso, nel
limite del 1% dei compensi
percepiti nel periodo d’imposta
IVA indetraibile
deducibili nel limite del 37,5% del
loro ammontare
se inerenti all’attività esercitata,
IVA interamente detraibile
spese
qualificabili
rappresentanza
come
di
spese
sostenute
per
la
partecipazione a convegni e simili
Si ricorda che i professionisti che operano nel regime dei minimi non sono soggetti, per quanto
riguarda le spese di vitto e alloggio, al limite del 2% dei compensi e del 75% della spesa nonché,
per le spese di rappresentanza, al limite dell’1% dei compensi nel periodo d’imposta. ■
100527 CP
RIPRODUZIONE VIETATA
Pag. | 4 di 4
INTEGRA ON LINE
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI
INTERNET: www.integra-online.it
E-MAIL: [email protected]