Credito d`imposta Mezzogiorno

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Credito d`imposta Mezzogiorno
A sostegno degli investimenti nel Mezzogiorno, la legge di Stabilità 2016 prevede un credito
d’imposta per le imprese che nel quadriennio 2016-2019 acquisiscono, anche in locazione
finanziaria, beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
I presupposti fondamentali per fruire dell’agevolazione sono molteplici. I principali sono:
la tipologia di beni oggetto di acquisizione;
la destinazione effettiva di tali beni;
la procedura per la fruizione dell’agevolazione.
Riportiamo, di seguito, i punti salienti della normativa che sono da considerarsi puramente indicativi
e, non esaustivi.
Chi può beneficiare del bonus?
Potranno fruire del credito di imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa (indipendentemente
dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato), ad
esclusione dei soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della
costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della
produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori
creditizio, finanziario e assicurativo.
L’accesso al bonus è precluso alle imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione CE
(2014/C 249/01).
Quali sono i beni agevolabili?
Costituiscono beni agevolabili, le acquisizioni, effettuate anche tramite contratti di locazione
finanziaria, di macchinari, impianti ed attrezzature varie, che fanno parte di un progetto di
investimento iniziale ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014.
Rientrano nell’agevolazione gli impianti rimovibili e cioè i macchinari e impianti fissati al suolo o
incorporati nella costruzione ma che possono essere smontati, trasferiti da una struttura produttiva
all’altra o, addirittura, ceduti separatamente.
Non risultano agevolabili né gli immobili, né i beni immateriali (brevetti, ecc.), nonostante immobili
e beni immateriali siano ricompresi, rispettivamente, ai punti 29 e 30 dell’art. 2 del Reg. UE
651/2014; così come non risultano agevolabili gli investimenti in veicoli.
Nello specifico, il citato Regolamento definisce:
1) investimento iniziale (punto 49):
- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo
stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla
diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di
uno stabilimento esistente;
- l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe
stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con
il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I tassi e le altre condizioni economiche e contrattuali sono rilevabili dai fogli informativi a disposizione
presso le nostre filiali e sul sito www.credemleasing.it. La concessione del leasing è soggetta all’approvazione insindacabile di Credemleasing S.p.A.
Delle predette due fattispecie, la prima è sicuramente agevolabile, mentre si ritiene che la
seconda, pur costituendo un investimento iniziale, non possa fruire del credito d’imposta per
gli investimenti venendo a mancare il requisito essenziale, richiesto dal comma 99, della
“novità” dei beni strumentali, a meno che l’Agenzia delle entrate non precisi che, ai fini
dell’accesso all’agevolazione, sia sufficiente esclusivamente la sussistenza di una delle
operazioni indicate nella lett. b) del paragrafo 49 del Regolamento, indipendentemente dal
requisito della novità.
2) «attività uguali o simili» (punto 50)
- attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione
statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione
statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n.
3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici [38];
Poiché il paragrafo 49, lett. a), fa riferimento, fra le situazioni che configurano un investimento
iniziale, anche alla diversificazione della produzione, il successivo paragrafo 50 chiarisce che,
per valutare tale diversificazione, occorre fare espresso riferimento ai codici numerici a
quattro cifre della classificazione statistica delle attività economiche NACE (Nomenclatura
europea delle attività economiche). Poiché la classificazione NACE in Italia risulta
sostanzialmente recepita mediante i codici di attività di ATECO 2007, si ritiene, quindi, che
occorra fare riferimento alle prime quattro cifre di tali codici.
3) investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (punto 51):
- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo
stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove
attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe
stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il
venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti
non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;
Anche in tale situazione, delle predette due fattispecie, la prima è sicuramente agevolabile, mentre
si ritiene che la seconda, pur costituendo un investimento iniziale, non possa fruire del credito
d’imposta per gli investimenti venendo a mancare il requisito essenziale, richiesto dal comma 99,
della “novità” dei beni strumentali. Anche per tale paragrafo, come per il 49, si attende una
precisazione da parte dell’Agenzia che chiarisca se, ai fini dell’accesso all’agevolazione, sia
sufficiente esclusivamente la sussistenza di una delle operazioni indicate nella lett. b) del paragrafo
50 del Regolamento, indipendentemente dal requisito della novità.
Pertanto, l’agevolazione può essere concessa solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi
per:
- la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
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- la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato
acquisito.
Durata del beneficio e ambito territoriale
Il credito di imposta compete per gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2016 e il 31 dicembre 2019 e destinati a strutture produttive localizzate nelle aree delle Regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe
previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea), come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
Dovrebbe, in ogni caso, trovare applicazione il principio di cui all’art. 109 T.U.I.R., in base al quale le
spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione.
Importo massimo investimenti
L’agevolazione spetta per investimenti di importo massimo pari a:
1,5 milioni di euro per le piccole imprese (con meno di 50 dipendenti ed un fatturato <= 7
milioni di euro);
5 milioni di euro per le medie imprese (con meno di 250 dipendenti ed un fatturato <= 40
milioni di euro);
15 milioni di euro per le grandi imprese
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, il costo non comprende le spese di manutenzione.
Determinazione del credito d’imposta
Il beneficio dovrà essere determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo
d’imposta, di beni agevolabili (come indicati in precedenza), per la parte del loro costo complessivo
(nel rispetto dei limiti massimi di importo ammissibile) che eccede gli ammortamenti dedotti nel
periodo di imposta, relativi a beni d’investimento della stessa struttura produttiva ad esclusione
degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.
Sull’importo così determinato potrà essere calcolata la percentuale di agevolazione, pari a:
20% per le piccole imprese;
15% per le medie imprese;
10% per le grandi imprese.
Il credito di imposta sarà concesso nei limiti e alle condizioni previsti Carta degli aiuti di Stato a
finalità regionale 2014-2020.
Alle imprese agricole attive nella produzione primaria, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e
nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e
dell’acquacoltura, l’agevolazione sarà concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa
europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.
Cumulabilità
La norma prevede espressamente che il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti “de minimis”,
né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
L’incentivo del credito di imposta, nel silenzio della norma, sembra cumulabile con quello della
maggiorazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing. Perché ciò avvenga, occorre ovviamente
che i beni acquisiti rispettino le regole richieste da entrambe le disposizioni, e che l’impresa svolga
una attività diversa da quelle espressamente escluse. La sovrapposizione dei due benefici potrebbe
non essere perfetta per quanto riguarda l’orizzonte temporale: mentre il credito di imposta spetta
a partire dal periodo in cui sono effettuati gli investimenti, la maggiorazione degli ammortamenti
opera dall’anno in cui i beni entrano in funzione. Le due date possono non coincidere.
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Modalità di utilizzazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
effettuazione degli investimenti e nelle dichiarazione dei redditi successivi fino a quello nel quale se
ne conclude l’utilizzo.
Il bonus non è soggetto all’ordinario limite di utilizzo di 250.000 annui previsto dall’art. 1, comma
53, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione mediante modello F24. La compensazione potrà essere fruita a decorrere dal
periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
Procedura per la fruizione dell’agevolazione
Prima di utilizzare il credito d’imposta, i beneficiari dovranno presentare all’Agenzia delle entrate
una comunicazione.
Le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione dovranno essere stabiliti dal Direttore
dell’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Stabilità 2016.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito di
imposta.
Revoca dell’agevolazione
Il credito di imposta è rideterminato qualora:
1. i beni non entrino in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della
loro acquisizione ovvero ultimazione;
2. dovrebbe, in ogni caso, trovare applicazione il principio di cui all’art. 109 T.U.I.R., in base al
quale le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della
consegna o spedizione.
3. nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi non vengono acquisiti beni
della stessa categoria di quelli agevolati.
Nel primo e secondo caso, l’ammontare dell’aiuto dovrà essere rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati, rispettivamente, il costo dei beni non entrati in funzione e quello dei beni
ceduti, dismessi o destinati ad altre finalità.
Nel terzo caso, ossia nell’ipotesi in cui vengono acquisiti, in sostituzione, beni della stessa categoria
di quelli agevolati, il credito di imposta dovrà essere rideterminato escludendo il costo non
ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.
Le disposizioni appena esaminate riguarderanno anche i beni acquisiti in locazione finanziaria per i
quali non sia stato esercitato il riscatto.
Il nostro specialista leasing resta a Sua completa disposizione per qualsiasi tipo di consulenza al fine
di continuare a soddisfare le esigenze di crescita della Sua impresa.
Per ulteriori informazioni sulle possibilità di finanziamento può inviare una mail all’indirizzo:
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