Quali sono i tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti

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Quali sono i tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti
Quali sono i tempi entro cui eseguire le
registrazioni dei movimenti dei rifiuti sul registro
di carico/scarico?
Nella precedente informativa avevo elencato le 12 principali prescrizioni che riguardano
gli adempimenti ambientali relativi alla gestione dei rifiuti.
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i tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti di rifiuti (carico/scarico),
i dati esatti da riportare nelle registrazioni e nel formulario,
come gestire i formulari (1^ e 4^ copia),
i termini per procedere agli smaltimenti dei rifiuti caricati sul registro,
le massime quantità consentite come deposito temporaneo di rifiuti,
l’obbligatorietà della classificazione dei rifiuti prodotti e, nel caso dei rifiuti pericolosi,
la necessità di attribuire le corrette caratteristiche di pericolo,
7. la periodicità di tale analisi,
8. l’applicazione della normativa ADR che spesso si incrocia con la normativa rifiuti,
9. le norme da seguire sempre quando si incarica un’azienda al ritiro dei rifiuti da avviare
al recupero o smaltimento,
10.i rifiuti prodotti nei cantieri esterni all’Unità locale,
11.il corretto confezionamento e le idonee condizioni di stoccaggio rifiuti,
12.la giusta etichettatura dei colli in base si alla normativa rifiuti sia all’ADR, ecc.
Come già detto tutte le operazioni soprindicate sono normate dal testo unico Ambientale
D.Lgs 152/2006 parte IV, e s.m.i.. e dalla Normativa ADR che viene aggiornata a livello
comunitario ed extracomunitario ogni 2 anni.
Oggi voglio parlarvi della 1^ prescrizione:
i tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti di rifiuti (carico/scarico).
L’art. 190 del D.Lgs. 152 cita chiaramente:
“Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione
del rifiuto e dallo scarico del medesimo”
E’ chiarissimo.
Quando si crea (produce) il rifiuto si hanno 10 giorni lavorativi di tempo per registrarne la
quantità prodotta sul registro di carico/scarico.
Altrettanto dicasi per il movimento di smaltimento (scarico). Si hanno anche in questo caso
sempre 10 giorni lavorativi di tempo per registrare tutti i dati del formulario ed il relativo peso
verificato a destino.
Trasporto smaltimento e recupero rifiuti industriali
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Via Eugenio Curiel 19 - 46027 San Benedetto Po (MN) - Tel.:0376 620527 - Fax:0376 621091
C.F. / P.IVA/Reg. Imp: 0236424 020 6 – REA MN 246586 - www.eco-industria.it
Il rispetto di tale prescrizione è molto importante, anche perché l’infrazione relativa viene
sanzionata con importi molto elevati : da € 2.600,00 (€ 1.040,00 se trattasi di rifiuti non
pericolosi e < 15 dipendenti) a € 15.500,00. Inoltre per errori ripetuti più volte , le sanzioni si
sommano. E si possono raggiungere cifre molto rilevanti.
E quindi pur essendo l’art. 190 molto chiaro è utile tuttavia fare 2 parole su come stabilire
qual è la data di partenza da considerare da cui scattano i 10 giorni.
Nel caso del movimento di scarico (smaltimento) si capisce subito qual è la data di partenza
da cui iniziare a calcolare i 10 giorni lavorativi entro cui registrare il movimento. E’
chiaramente la data di partenza del rifiuto riportata sul formulario.
Ma per quanto riguarda i movimenti di carico, mi capita spesso di riscontrare da alcuni miei
clienti una certa perplessità o comunque una non chiara linea di comportamento.
Le perplessità nascono da una domanda: “Con che tempi fare le registrazioni di carico?”. La
risposta viene da sola se si ha ben chiaro il momento o i momenti della creazione del rifiuto.
Per stabilire quando produco il rifiuto devo conoscere l’esatta definizione di rifiuto:
Art. 183 Definizioni:
Rifiuto:
“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo
di disfarsi.”
In base a questa definizione, si possono tenere 3 linee di comportamento:
1^ Modalità:
Se si tratta di una produzione continua del rifiuto, cioè se esiste una produzione giornaliera o
settimanale del rifiuto (es. fanghi filtropressati da depurazione acque) tutti i giorni o tutte le
settimane devo provvedere alla registrazione. E comunque non oltre i 10 giorni lavorativi.
2^ Modalità
Se si tratta di una produzione saltuaria non continuativa, perché ad esempio ho fatto una
pulizia dello stabilimento, oppure , come spesso capita nei reparti di verniciatura di
carrozzerie o falegnamerie, ho riscontrato l’inutilizzabilità di alcune vernici e quindi decido di
non potermene più servire, perché appunto inutilizzabili, posso provvedere alla registrazione
entro 10 giorni lavorativi a partire dal giorno in cui ho fatto la pulizia oppure dal giorno in cui
ho deciso di disfarmi del tal prodotto che quindi da quel giorno è diventato un rifiuto.
Ovviamente è necessario applicare tali considerazioni con il necessario buonsenso. Nel senso
che non è che se accumulo 3 bancali di lattine piene di vernice dura impolmonita , possa poi
sostenere che non è un rifiuto perché non ho deciso di disfarmene. Il discorso vale per quei
casi in cui il produttore ha nel reparto produttivo delle confezioni aperte , in uso oppure
momentaneamente chiuse per un successivo utilizzo. In questo caso tali prodotti diventano
rifiuto quando il produttore ne verifica l’inutilizzabilità e le accantona nella zona di deposito
temporaneo dei rifiuti.
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3^ Modalità
Vi sono poi alcune tipologie di rifiuti che diventano tali solamente nella fase di asportazione
per lo smaltimento. Es. Soluzioni acquose da abbattimento fumi della cabina di verniciatura
oppure Soluzioni Acquose di sgrassaggio metalli . In questo caso trattasi di materie prime o
preparati che fino a che sono utilizzati nel ciclo di produzione all’interno dell’impianto di
trattamento/lavorazione rimangono tali . Diventano rifiuti solamente nel momento in cui
vengono asportate dall’impianto di trattamento/lavorazione. In questo caso la registrazione di
carico (produzione del rifiuto) avverrà nello stesso giorno dello scarico (smaltimento del
rifiuto).
Quindi, se non c’è la produzione in continuo del rifiuto , non è necessario registrare il carico
ogni 10 giorni per tutti i rifiuti.
Specifico questo perché spesso mi sono imbattuto in piccoli produttori che, mal consigliati da
qualche consulente eccessivamente cautelativo oppure male interpretando la normativa , fanno
tutte quelle inutili registrazioni (1 ogni 10 giorni per tutto l’anno).
Che sia chiaro che non voglio sottovalutare l’importanza delle registrazioni da eseguirsi nei
termini di legge , ma quando è troppo è troppo.
E comunque per evitare tutti questi rischi e queste , diciamolo, “rotture di scatole”, purtroppo
sanzionate in modo molto pesante , (da € 2.600,00 a € 15.500,00) è importante rivolgersi ad
un’azienda competente e preparata ed organizzata per fornire l’adeguata assistenza.
Essere sempre in regola in caso di controlli e/o di verifiche a cascata (cioè controlli subiti a
causa di incongruenze, anche solo formali, rilevate dagli enti di controllo NOE , Forestale,
Arpa ecc. sugli impianti di destino, oppure controlli subiti a causa di eventi accidentali che
possono sempre avvenire durante la movimentazione dei rifiuti, trasporto soprattutto),
significa evitare sanzioni (tra l’altro molto onerose), ed evitare ulteriori grattacapi che si
andrebbero ad aggiungere a quelli che già normalmente si hanno.
Per questi motivi è importante rivolgersi ad un’azienda competente e preparata ed organizzata
per fornire l’adeguata assistenza. E soprattutto presente sul mercato da 19 anni.
Rivolgendosi a Ecoindustria le possibilità di commettere errori vengono ridotte al minimo.
Nelle prossime informative Vi forniremo altre nozioni di base per poter far fronte alle
prescrizioni principali sopraccennate.
Ringraziandovi dell’attenzione, se siete arrivati fino in fondo a questa lettera, (eppure ho
cercato di concentrarla il più possibile) invio cordiali saluti.
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Chi ha ricevuto questa informativa è perché è presente nella ns. mailing-list in qualità di
clienti acquisiti o potenziali per uno o più servizi da noi forniti che sono i seguenti:
- Gestione rifiuti speciali Liquidi e Solidi
- Assistenza e consulenza ambientale
- Gestione Registri On-Line e Consulenza ambientale
Per comunicazioni potete chiamare i numeri sottoindicati, oppure inviare una mail a :
[email protected]
Ricordatevi anche che potete anche visitare il ns. sito www.eco-industria.it (in fase di
rinnovo).
P.Fabio Tamassia
ECOINDUSTRIA
TEL: 0376-620527
FAX: 0376-621091
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