Piano del commercio

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Piano del commercio
Comune di Pesaro
Servizio Attività Economiche
Piano del
commercio
Delibera di C.C. n.123 del 17-7-2000
NORME ATTUATIVE DELLA RETE DISTRIBUTIVA
ART. 1. - Finalità - Requisiti di accesso, insediamento dell’attività
Le presenti "Norme attuative della rete distributiva" - redatte in ottemperanza al D.lgs. 114/98 ed alla L.R. 26/99,
regolamentano l’insediamento delle varie attività economiche nell'ambito territoriale del Comune, i vincoli urbanistici
e viari da rispettare, il rilascio delle autorizzazioni e le forme speciali di vendita.
L’esercizio di tali attività, è disciplinato dalle norme contenute nel presente atto, che costituisce parte integrante della
NTA del PRG adottato, e rimane subordinato al rispetto di ogni altra norma comunale, nonchè di ogni altra
condizione conoscitiva e/o accertativa, disposta in funzione di specifiche prescrizioni di legge.
Il P.R.G. disciplina le aggregazioni commerciali e residenziali, attraverso articolazione di destinazioni d’uso tra loro
compatibili e conformi, e pertanto include - ai fini della programmazione urbanistica e della dotazione di parcheggi –
anche l’insediamento delle attività commerciali dei pubblici esercizi e delle attività artigiane e di servizio, accertata la
loro valenza nella realizzazione di aggregazioni commerciali (di cui ai successivi ART.3 e ART.5), nel rispetto ed ai
fini dell’integrazione con altre leggi nazionali, con particolare riferimento all’inquinamento ambientale ed al Nuovo
Codice della Strada.
L’esercizio alle attività in oggetto, è consentito a coloro i quali siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi
di legge previsti dal D.lgs 114, dalla L.R. 26/99 e relative modalità,
mentre l’insediamento è subordinato alla conformità urbanistica e viaria.
TITOLO 1 – COMMERCIO IN SEDE FISSA
ART. 2. - Suddivisione del territorio comunale in zone commerciali
Il territorio comunale, così come pianificato dallo strumento urbanistico generale del Comune di Pesaro, individua le
aree omogenee in cui è consentito l’insediamento delle attività di cui al precedente articolo, in base alle planimetrie
degli strumenti urbanistici in vigore :
ZONA A : comprende il centro storico ed i centri storici minori, ovvero le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante per tali caratteristiche degli agglomerati stessi
ZONA B : comprende le parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A. si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % della
superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq
ZONA C : parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate od in cui l’edificazione preesistente
non raggiunge i limiti di cui al punto precedente.
ZONA D : parti del territorio destinate a insediamenti produttivi, secondo le indicazioni del P.R.G.
Ai fini delle presenti norme e dell’applicazione del parametro di parcheggio, gli edifici delle zone classificate
all’interno dello strumento urbanistico generale come E ed F, rientrano nelle zone C o D.
ART: 3. - Destinazione d’uso
Ai fini delle presenti norme, la destinazione urbanistica degli edifici e delle aree per lo svolgimento di attività
economiche e relativa dotazione di parcheggi, viene distinta tra :
¾ commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche
¾ commercio all’ingrosso ;
¾ esposizione autonoma ;
¾ attività artigianali compatibili con il tessuto urbano in relazione all’impatto ambientale ;
¾ pubblici esercizi ; sale giochi e altre attività similari ;
¾ cinema teatri, sale da ballo e da spettacolo
¾ circoli ricreativi e club privati (palestre incluse)
Per la disciplina commercio su aree pubbliche, si rimanda al seguente TITOLO II, ed alle specifiche deliberazioni di
Consiglio Comunale, che saranno emanate per singola manifestazione, in ottemperanza alla LR 26/99,
ART. 4 - Definizioni
Ai fini delle presenti norme, si definisce :
Esercizio di vicinato : ogni esercizio commerciale avente superficie di vendita al dettaglio non superiore ai 250 mq.
Media struttura inferiore : ogni singolo esercizio commerciale con superficie di vendita al dettaglio compresa tra 251
mq e 900 mq,
Media struttura superiore : ogni singolo esercizio commerciale con superficie di vendita al dettaglio compresa tra i
251 mq ed i 2.500 mq,
Grande struttura : ogni singolo esercizio commerciale con superficie di vendita al dettaglio superiore ai 2.500 mq,
Centro commerciale : ogni media e grande struttura nella quale sono previsti più esercizi commerciali, la cui
superficie complessiva di vendita al dettaglio è superiore rispettivamente ai 250 mq ed a 2.500 mq
Mostra - esposizione : ogni struttura autonomamente accessibile, non comunicante internamente con altre strutture
commerciali, destinata esclusivamente alla esposizione dei prodotti. Esclude la presenza del registratore di cassa ed è
vietata ogni forma di contrattazione .
Superficie di vendita. Area destinata alla rivendita, comprende quella occupata da banchi, scaffali, vetrine, pre –
ingressi, ed ogni altro vano adibito alla frequenza del pubblico, quando collegato direttamente all'unità immobiliare
principale ed in interagenza funzionale con quest'ultima. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi inaccessibili al pubblico e visibili esclusivamente
dall’esterno della struttura. Le superfici non di vendita dovranno essere separate da queste tramite la realizzazione di
idonee separazioni fisse, di altezza non inferiore ai 2,70 ml
Superficie netta di locali diversi da quelli destinati alla vendita e di cui al punto precedente, si intende quella destinata
all’uso del pubblico o degli utenti. NON costituisce superficie netta quella destinata a magazzini, depositi, locali di
lavorazione, uffici e servizi. Le superficie non accessibili al pubblico od agli utenti, dovranno essere separate da
queste tramite realizzazione di idonee separazioni fisse, di altezza non inferiore ai 2,70 ml.
Commercio ingrosso. Ogni struttura destinata ad attività di acquisto di merci in nome e per conto proprio per la
rivendita ad altri commercianti, sia all’ingrosso sia al dettaglio, o ad altri utilizzatori in grande. Può assumere le
forme di commercio interno, esportazione, importazione.
ART. 5 - Insediamento delle attività nel tessuto urbano
Gli esercizi di vicinato, ovvero di singola superficie commerciale di vendita al dettaglio non superiore a 250 mq, nel
rispetto delle norme urbanistiche e del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme vigenti,
possono collocarsi ed esercitare in ogni zona del territorio urbano, previa comunicazione al Comune, che provvederà
d’ufficio agli accertamenti necessari.
Le medie strutture, sono soggette all’acquisizione dell’autorizzazione comunale. Possono collocarsi ed esercitare
nelle zone del territorio urbano definite A/B/C/D, a condizione che - oltre al resto - vengano rispettati i vincoli
urbanistici relativi ai parcheggi privati ad uso pubblico ed all’impatto viario, così come stabilito nel presente atto, ed
in base a quanto previsto dal P.R.G.
Nella Zona A potranno insediarsi medie strutture composte da singole attività tra loro fisicamente separate, anche se
accessibili da spazi comuni, con singole superfici di vendita inferiori ai 250 mq cadauno, e sino ad un massimo di
superficie di vendita al dettaglio complessiva pari a 900 mq per il settore alimentare, ed a 2.500 mq per il settore non
alimentare.
Grandi strutture di vendita : (superiori ai 2.500 mq di superficie commerciale al dettaglio), possono collocarsi ed
esercitare nelle zone del territorio urbano definite C/D, a condizione che - oltre al resto - vengano rispettati i vincoli
urbanistici relativi ai parcheggi privati ad uso pubblico ed all’impatto viario, così come stabilito nel presente atto, ed
in base a quanto previsto dal P.R.G.
Le attività di commercio all’ingrosso, potranno insediarsi nelle zone specificatamente previste nello strumento
urbanistico in vigore, e ove rientranti nelle categorie stabilite dall’ART. 17 della L.R. 26/99 (attività congiunta di
ingrosso e dettaglio, saranno considerate – ai fini delle dotazioni di parcheggio privato ad uso pubblico – equiparate
alle attività al dettaglio).
Le restanti attività di cui al precedente ART. 3 in sede fissa (destinazione d’uso), possono insediarsi in ogni parte del
territorio, purchè ciò avvenga all’interno di immobili o locali con destinazione urbanistica idonea, nel rispetto dei
previsti parametri di parcheggio, e di ogni altra norma vigente.
ART.6 - Vincoli urbanistici – Standard di parcheggi – Valutazione impatto viario
Non sono considerati centri commerciali le aggregazioni di più esercizi di vicinato esistenti od in corso di costruzione
in virtù di concessioni edilizie già rilasciate alla data di approvazione del presente atto, nonché la futura realizzazione
all’interno di piani particolareggiati già approvati alla data di cui sopra di più esercizi di vicinato localizzati in singoli
edifici, a condizione che la superficie di vendita complessiva non superi i 900 mq. Nel caso di soluzioni che
prevedono edifici da costruirsi in aderenza, la superficie commerciale di riferimento per la dimostrazione dei
parcheggi, sarà quella derivante dalla sommatoria delle singole previsioni.
L’autorizzazione commerciale necessaria per l’attivazione di una media struttura inferiore (sino 900 mq), all’interno
di una unità immobiliare esistente od in corso di costruzione in virtù di concessioni edilizie già rilasciate alla data di
approvazione del presente atto, è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei parametri minimi di parcheggio
previsti dalla LR 26/99
L’autorizzazione commerciale necessaria per l’attivazione di una media struttura superiore o di una grande struttura
(sopra i 900 mq) all’interno di una unità immobiliare esistente od in corso di costruzione in virtù di concessioni
edilizie già rilasciate alla data di approvazione del presente atto, è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei
parametri minimi di parcheggio privato a d uso pubblico previsti dal PRG e così come sotto riportati
L’ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato o di una media struttura esistente alla data di
approvazione del presente atto sino a 400 mq, è soggetto alla verifica dei parametri minimi di parcheggio previsti
dalla LR 26/99 calcolati sulla superficie ampliata.
La suddivisione di una media struttura superiore o di una grande struttura commerciale esistente ed operante alla data
di approvazione del presente atto, è consentita a condizione che
sia dimostrato il rispetto dei parametri minimi di parcheggio prescritti dalla LR 26/99 per le unità immobiliari
derivate di superficie inferiore a 900 mq,
ed a quelli prescritti dal presente piano per quelle di superficie derivata superiore a 900 mq
È sempre consentito suddividere una struttura commerciale esistente in più esercizi di vicinato, fermo restando le
superfici di parcheggio attualmente esistenti
Nel caso di strutture commerciali già esistenti alla data di approvazione del presente atto, per la dimostrazione del
rispetto dei parametri di parcheggio privato ad uso pubblico richiesti dalle nuove normative urbanistico commerciali,
non potranno essere considerate quelli afferenti altre destinazioni eventualmente presenti nello steso edificio, richiesti
dalle normative in vigore al momento del rilascio dei permessi di costruzione degli immobili
Nel caso di modifica dei settori merceologici attualmente in atto all’interno delle strutture commerciali, dovranno
essere rispettati i seguenti parametri :
Verifica dei parametri prescritti dalla LR 26/99 nel caso di modifica del settore merceologico di medie strutture
inferiori
Verifica dei parametri prescritti dal presente atto nel caso di modifica del settore merceologico di medie strutture
superiori e di grandi strutture
Tutti i fabbricati costruiti conseguentemente all’approvazione della delibera di
Consiglio 133/1996 per ottenere autorizzazione al commercio al dettaglio per specifiche
tabelle merceologiche (autovetture, mobili etc), nel caso di ampliamento o modifica del
settore merceologico per cui sono state autorizzate, dovranno attenersi agli standard di
parcheggio previsti nel presente atto
Il rilascio di nuova autorizzazione con superficie di vendita netta al dettaglio superiore ai 900 mq, e la realizzazione
di una struttura commerciale con superfici commerciali superiori ai 900 mq (singolo esercizio o sommatoria di
singoli esercizi) dalla data di approvazione del presente atto sarà subordinata – in aggiunta a quanto previsto da ogni
altro dispositivo del presente atto, nonché di ogni altra norma conoscitiva e/o accertativa – all’approvazione
preventiva, da parte della Giunta Comunale, dato il suo elevato contenuto gestionale e programmatorio, di un piano di
fattibilità che l’istante dovrà presentare al Comune, che dovrà essere completo di :
descrizione dettagliata delle caratteristiche dell’iniziativa (numero delle attività, superficie di vendita singola e
complessiva, settore di vendita)
indicazione della collocazione dell’iniziativa in rapporto alla viabilità esistente e di progetto e verifica delle
prescrizioni urbanistiche influenti sull’area interessata nonché delle previsioni derivanti da strumenti di pianificazione
territoriali vigenti
valutazione dei flussi di traffico diretti ed indiretti sulla base di modelli matematici e di simulazioni , commisurati
comunque alla realizzazione di attività che crea maggiore traffico (alimentari o abbigliamento)
indicazione della superficie complessiva richiesta in funzione del terreno disponibile e dei parcheggi realizzatili
indicazione della presunta area di attrazione
analisi costi e benefici dell’iniziativa
indicazione di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura
verifica dello stato di avanzamento del programma pluriennale di attuazione (PPA) del P.R.G.
Nel caso in cui le condizioni di cui al precedente comma non risultassero sufficienti per il rilascio della richiesta
autorizzazione, la stessa dovrà intendersi sospesa sino alla realizzazione delle infrastrutture necessarie, e comunque
non oltre i tre anni.
Dalla data di approvazione del presente atto, non si prevede il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali per grandi
strutture con singola superficie di vendita al dettaglio superiore ai 2.500 mq.
Ogni nuovo edificio, anche se composto con ripartizione interna di esercizi classificabili come di vicinato, è
considerato nel suo insieme come centro commerciale, così come specificato al precedente ART.4., e i parcheggi
necessari saranno computati come sommatoria delle varie attività insediabili. In conseguenza, per superficie di
vendita netta al dettaglio – e relativo computo dei parcheggi – si intende quella risultante dalla somma delle superfici
di vendita degli esercizi al dettaglio in questa presenti, cui dovranno essere sommate le superfici necessarie allo
svolgimento delle altre attività che si insedieranno.
Le attività insediabili all’interno di unità immobiliari destinate a negozi, sono come di seguito articolate.
Negozi : le unità immobiliari con destinazione a negozio possono essere utilizzate – senza dovere procedere al
cambio di destinazione – oltre che per attività classificabili come “esercizi di vicinato”, anche per pubblici esercizi
sale gioco e attività similari, nonché per attività artigianali di produzione e di servizi, complementari e compatibili
con il tessuto urbano in cui sono localizzate
a condizione che i locali dimostrino di essere preventivamente dotati di tutti quegli accorgimenti tecnologici necessari
allo smaltimento di fumi, odori e vapori, ed inquinamento acustico, così come previsto dalla normativa vigente in
materia sanitaria.
In ogni caso, l’insediamento anche per trasferimento - in locali già a destinazione commerciale - di pubblici esercizi,
attività artigiane, sale giochi e altre attività così come definite dalle norme vigenti sull’inquinamento acustico, e che
intendono svolgere la propria attività dopo le ore 23,00 ed iniziare prima delle ore 07,00 - ovvero fuori dell’orario dei
negozi - oltre agli accorgimenti di cui sopra, dovranno ottenere formale preventivo nulla osta dei proprietari e dei
residenti nelle altre unità immobiliari di cui si compone l'edificio.
Le attività tra loro complementari e compatibili insediabili in tali unità immobiliari, vengono indicativamente
classificate come segue :
commerciali : attività che comportano vendita al dettaglio; agenzie di intermediazione quali immobiliari o turistiche e
simili; assicurazioni (escluso banche ed agenzie bancarie), altro.
Pubblici esercizi ed attività similari : ristoranti, bar ; sale giochi ; piani bar o altre attività aperte al pubblico e che non
necessitano del preventivo nulla osta della C.P.V.L.P.S.
Attività artigianali : pizzeria, piadineria, gastronomia, pasta fresca; arazzieri, disegnatori tessili, tessitori a mano
anche di tappeti, ricamatrici, merlettai, lavorazioni a maglia ed a uncinetto su misura, lavorazione in pannolenci,
coltronieri, sarte, pellicciai, magliaia, figurinisti, calzolai su misura, modellisti; grafico; restauratori del dipinto, del
mosaico, della statuaria, di vetrate artistiche, di tappeti, del mobile, copisti di galleria; tipografie, serigrfie; rilegatura
artistica di libri; lavorazione a mano di fisarmoniche e concertine, accordatori, orafi e argentieri, sbalzatori ed incisori
metalli preziosi, cesellatori lavorazione e incisione su corallo avorio conchiglie e madreperla, incisori di metalli e
pietre dure; figurinai in ceramica o argilla o carta pesta, decoratori di vetro, mosaico artistico, scenografo, litografi,
acquefortisti, xilografi; fabbricanti oggetti in pergamena, produzione di guanti a mano; assemblaggio di
apparecchiature; parrucchieri, barbieri, estetiste, fisio e masso terapisti; odontotecnici; centri di bellezza in genere
(escluse palestre); odontotecnici, elettricisti, idraulici, meccanici ecc.
Uffici : le unità immobiliari con destinazione “ufficio”, possono essere utilizzate – senza dovere procedere al cambio
di destinazione – oltre che da attività di tipo terziario, quali uffici privati, studi professionali, medici (escluse le
banche e le agenzie bancarie), anche per attività artigianali di servizio alla persona come parrucchieri, barbieri, fisio e
masso terapisti, centri di bellezza e di dimagrimento in generale (escluse palestre), estetiste etc ed alle attività
produttive come centri di ricerca, grafici, centri elaborazione dati, disegnatori, laboratori di analisi, odontotecnici et
similia.
Laboratori artigianali : le unità immobiliari con destinazione a laboratorio artigianale, possono essere utilizzate per
tutte le attività artigianali di servizio e di produzione compatibili con il tessuto urbano in cui ricadono, a condizione
che i locali siano dotati di quegli accorgimenti tecnologici necessari al rispetto delle normative vigenti in materia di
inquinamento.
Tali elenchi devono intendersi aggiornabili ogni volta che dovesse ravvisarsene l’opportunità, da una commissione
tecnica presieduta dall’Assessore delegato alle attività economiche, dal responsabile dell’urbanistica e del servizio
autorizzativo del Comune di Pesaro, nonché dai rappresentanti delle principali Associazioni di categoria del
commercio e dell’artigianato.
Residenze : all’interno degli appartamenti di civile abitazione possono essere autorizzate attività artigianali che non
necessitano di autorizzaizone sanitaria, che non comportano la produzione di odori, fumi, vapori e rumori molesti,
nonché le attività che svolgono le forme speciali di vendita previste agli ART. 18 e sino 21 del D.lgs 114/98 come
forme speciali di vendita, ed a condizione che l’uso prevalente dei vani resti abitativo (sono vietati i depositi) e che le
attività siano svolte esclusivamente da chi è residente (è escluso l’uso di dipendenti).
Quadro delle dotazioni di parcheggio per le attività terziarie e di servizi
Zona A
R2
Zona B
PRG
P
mq
Si
Sì
50
Si*
Sì
200
No
Sì
Si*
Sì
No
No
No
Sì***
Sì
No
Sì
Sì
Sì
sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
sì
TIPO DI ATTIVITA’
Dimensioni esercizio (mq netti)
Zona A
R1-L1-L4
Esercizi di vicinato
< 250 mq
M1 A ed E
Medie strutture inferiori tra 251/900 mq
M2 A
Medie strutture superiori tra 901/2500 mq
M2 AE
Medie strutture superiori tra 901/2500 mq
G A/E
Grandi strutture > 2.500 mq
Commercio ingrosso
Esposizioni autonome
Pubblici esercizi, sale giochi, attività similari
Sale da ballo, discoteche
Teatri, cinema, musei, auditori
Servizi ricreativi
Uffici
Laboratori artigianali di servizio o di
produzione
PRG
P
mq
LR
26/99
P
mq
LR
26/99
P
mq
Zona
C/D
PRG
P
mq
Sì
80
80
Sì
300
80
300
150
Sì
300
150
300
100
Sì
300
100
Sì**
300
200
250
300
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
80
80
80
300
300
80
30
30
50
50
50
200
200
50
30
30
Legenda :
A : esercizi del settore alimentare o misto (alimentare o non alimentare )
E : esercizi del settore non alimentare
*purchè formato da un insieme di esercizi con singola superficie di vendita inferiore ai 250 mq e fisicamente divisi
tra loro, con ingressi singoli anche se accessibili da corridoi od atri comuni
**purchè formati da un insieme di strutture commerciali di singola superficie di vendita inferiore ai 2.500 mq,
fisicamente divise tra loro con ingressi singoli, anche se accessibili da corridoi od atri comuni
***limitatamente ai sub-sistemi L1 ed L4
LR
26/99
P
mq
Per quanto non espressamente previsto nella presente tabella, si rimanda all’ART.6 del
presente atto.
ART. 7 - Rilascio autorizzazioni esercizio medie strutture
Al fine del computo dei parcheggi privati ad uso pubblico, per il presente atto, l’aggregazione di più attività tra quelle
indicate al precedente ART.3, viene considerata come sommatoria delle singole esigenze.
L’apertura, il trasferimento di sede, e l’ampliamento di una singola superficie entro il limite di 2.500 mq di superficie
di vendita netta al dettaglio, è soggetta al rilascio di autorizzazione comunale, con le modalità previste ai punti
seguenti.
Il trasferimento della gestione o della proprietà di media struttura di vendita, per atto tra vivi od a causa di morte, è
soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, in cui il soggetto interessato comunica di
essere in possesso dei requisiti previsti dall’ART. 5 del D.lgs 114/98.In caso di subingresso causa morte, se il
subentrante non è in possesso dei requisiti necessari, è tenuto ad acquisirli entro sei mesi dall’apertura della
successione, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.
L’ampliamento della superficie di vendita di una media struttura è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune,
ed è consentita purché siano rispettate le specifiche destinazioni urbanistiche aggiornate, ed i vincoli urbanistici e
viabilistici di cui al presente atto.
In caso di ampliamento senza modifica del comparto merceologico, ai fini dei vincoli urbanistici relativi, il
parcheggio è da computarsi in riferimento alla sola parte ampliata.
La domanda di apertura all’esercizio, deve essere inoltrata al Comune, con allegato il modello COM2 debitamente
compilato. Entro 30 giorni il Comune deve chiedere eventuali integrazioni, e, in caso di mancato provvedimento di
diniego motivato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, la richiesta deve ritenersi
accolta.
Il rilascio di nuova concessione edilizia in cui sia prevista una destinazione commerciale con superficie superiore ai
250 mq, deve essere contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale, ai sensi del presente atto.
Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un esercizio commerciale, è subordinato al rispetto delle procedure
stabilite dal D.lgs 114/98, della L.R. n° 26/99, del presente atto, e di ogni altra condizione conoscitiva e/o accertativa
disposta in funzione di specifiche prescrizioni di legge. La destinazione d’uso dovrà essere dimostrata tramite
presentazione degli estremi del progetto concessionato, con individuata l’unità immobiliare interessata all’attività. Ai
fini del rispetto dei vincoli di cui al precedente ART.6, si applicano i parametri di parcheggio sopra indicati.
L’attivazione di una media struttura di vendita deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della relativa
autorizzazione, e la stessa attività non può essere sospesa per un periodo superiore all’anno, previa comunque
comunicazione al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta sospensione, pena la revoca dell’autorizzazione, e fatte salve
situazioni di comprovata necessità.
ART. 8 - Grandi strutture - Modalità presentazione delle domande
Per grande struttura di vendita si richiama sia la definizione di cui al precedente ART.4 comma 3, che l’ART.5
comma 3.
Al fine del computo dei parcheggi privati ad uso pubblico, per il presente atto, l’aggregazione tra più attività tra
quelle indicate al precedente ART.3, viene considerata come sommatoria delle singole esigenze.
Il rilascio di nuova concessione edilizia per superfici complessive superiori ai 2.500 mq, deve essere contestuale al
rilascio dell’autorizzazione commerciale.
Per ottenere l’autorizzazione, il richiedente deve presentare istanza al Comune, alla Provincia ed alla Regione,
unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione, che sono, principalmente : dettagliata e completa descrizione
dell’iniziativa, con il numero di esercizi previsti ; superficie di vendita di ciascun esercizio e complessiva ; cartografia
con indicazione collocazione, prescrizioni urbanistiche influenti sull’area interessata, previsioni derivanti da
strumenti di pianificazione territoriali vigenti ; studio e valutazione dell’impatto viabilistico ; indicazioni sulla
superficie totale, coperta, e destinata a parcheggi ; indicazione di eventuali esercizi commerciali già operanti
trasferiti.
Il Comune entro 30 giorni provvede a richiedere, se del caso, l’integrazione della documentazione.
Entro 60 gg dal ricevimento della domanda completa, il Comune convoca la conferenza dei servizi, dandone notizia
all’interessato, che deve deliberare entro 90 giorni dalla data della convocazione.
Tale conferenza è composta dai rispettivi responsabili del servizio competente in materia in Regione, Provincia e
Comune (sia per la parte relativa al commercio che all’urbanistica), ed è presieduta dall’Assessore alle Attività
Economiche del Comune di Pesaro.
Il Comune, entro 30 gg dalla data del parere favorevole della conferenza dei servizi, deve procedere al rilascio
dell’autorizzazione.
Il trasferimento della gestione o della proprietà di media struttura di vendita, per atto tra vivi od a causa di morte, è
soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, in cui il soggetto interessato comunica di
essere in possesso dei requisiti previsti dall’ART. 5 del D.lgs 114/98. In caso di subingresso causa morte, se il
subentrante non è in possesso dei requisiti necessari, è tenuto ad acquisirli entro sei mesi dall’apertura della
successione, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.
Il trasferimento di sede invece dell’attività, comporta invece rilascio di nuova autorizzazione, con le modalità previste
ai punti seguenti.
L’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune,
previa acquisizione del parere favorevole della conferenza dei servizi, da convocarsi nei modi e nei tempi sopra
indicati, ed è consentito purché siano rispettate le specifiche destinazioni urbanistiche aggiornate, ed i vincoli
urbanistici e viabilistici di cui al presente atto.
In caso di ampliamento senza modifica del comparto merceologico, ai fini dei vincoli urbanistici relativi, il
parcheggio è da computarsi in riferimento alla sola parte ampliata.
Il rilascio di nuova concessione edilizia in cui sia prevista una destinazione commerciale con superficie superiore ai
2.500 mq, deve essere contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale, ai sensi del presente atto.
Qualora invece la struttura considerata sia preesistente, e già dotata di destinazione d’uso idonea, la valutazione
urbanistica si limita alla verifica dei vincoli di cui al presente atto.
Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un esercizio commerciale, è subordinato al rispetto delle procedure
stabilite dal D.lgs 114/98, della L.R. n° 26/99, e di ogni altra condizione conoscitiva e/o accertativa disposta in
funzione di specifiche prescrizioni di legge, e del presente atto. In particolare la destinazione d’uso dovrà essere
dimostrata tramite presentazione degli estremi del progetto concessionato, con individuata l’unità immobiliare
interessata all’attività. Ai fini del rispetto dei vincoli di cui al precedente ART.6, si applicano i parametri di
parcheggio sopra indicati.
L’attivazione di una grande struttura di vendita deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della relativa
autorizzazione, e la stessa attività non può essere sospesa per un periodo superiore all’anno, previa comunicazione al
Comune entro 10 giorni dall’avvenuta sospensione, pena la revoca, fatte salve situazioni di comprovata necessità.
ART. 9 - Criteri priorità
Si considerano concorrenti le domande pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria del
medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale, e comunque prima che il Comune o la conferenza dei
servizi si sia espressa nel merito della richiesta stessa.
In caso di concorrenza il Comune informa i relativi richiedenti, e, entro 15 giorni che sospendono i relativi
procedimenti istruttori, individua la domanda prioritaria.
Nel caso di domande concorrenti, l’autorizzazione sarà data prioritariamente a : domande relative ad insediamenti
inseriti nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale ; domande che prevedono il trasferimento o la
concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture ; domande che prevedono l’impegno di reimpiego del
personale dipendente ; numero totale di occupati nella struttura ; migliore impatto ambientale e viabilistico risultante
dallo studio di impatto presentato
ART. 10 - Centro Storico
Nella zona del centro storico e dei centri storici minori, anche ai fini della tutela del patrimonio artistico, e
considerata la vocazione turistica della Città, non è consentito commercializzare : macchine attrezzature e articoli
tecnici per agricoltura, industria, combustibili, materiali per l’edilizia, legnami.
ART. 11 - Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane
Il Consiglio Comunale, qualora individuasse aree urbane in cui quali sussistono problemi di tenuta della rete
commerciale, può approvare progetti di valorizzazione per promuovere e rilanciare l’assetto commerciale, e, ove
necessaria, previa formale variante del PRG.
Tali progetti saranno nel caso elaborati d’iniziativa del Comune, mediante concertazione con soggetti privati e
pubblici interessati e rappresentativi in sede locale, previa stipulazione di convenzione che fissi i reciproci impegni, e
dovrà contenere la progettualità privata, l’indicazione degli strumenti normativi e finanziari, nonché l’efficacia del
progetto stesso per l’insieme delle attività economiche in essa presenti, tramite l’esplicazione dei seguenti elementi
progettuali: opere infrastrutturali e di arredo urbano ; attivazione o modifica di servizi urbani di trasporto ;
riconversione di edifici esistenti ; forme di promozione ; individuazione del responsabile del procedimento per la
gestione coordinata degli interventi sul territorio ; quant’altro all’uopo ritenuto opportuno e necessario.
ART. 12 - Occupazione temporanea di suolo pubblico – Arredo Urbano
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 52/99 che regolamenta l’occupazione di suolo pubblico dei pubblici
esercizi, al fine di uniformare l’arredo urbano, le attività commerciali, in particolare durante la stagione estiva,
potranno esporre la propria merce al di fuori del negozio, solo previa acquisizione della prevista autorizzazione, che
sarà rilasciata alle seguenti condizioni :
non sarà comunque possibile installare strutture fisse ; la superficie occupabile non potrà comunque estendersi per
una profondità superiore ai 3 ml ; la larghezza massima non potrà invece essere superiore alla larghezza della vetrina;
eventuali piante devono essere messi in contenitori (vasi) di terracotta e gli alberelli devono essere alti almeno 1 m.
L’occupazione di suolo sia pubblico che privato per esposizione di prodotti alimentari invece, è sempre vietata, salve
le strutture mobili o fisse dotate di concessione edilizia e autorizzazione sanitaria.
ART. 13 - Autorizzazioni complementari
Attività complementari allo svolgimento delle attività di farmacie, rivendita generi di Monopolio, distributori di
carburante, attività artigianali e forni, possono essere concesse solo quando viene dimostrata la preesistenza
dell'attività primaria, e decadono allorché viene a cessare il legame fisico e funzionale fra le due attività.
TITOLO II – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ART. 14 - Esercizio del commercio su aree pubbliche
I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche devono attenersi alle norme del presente atto, in particolare
per quanto concerne il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente.
Nell’ambito della pianificazione prevista dallo strumento urbanistico del Comune di Pesaro sono state individuate le
seguenti aree omogenee :
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza giornaliera, settimanale, mensile, annuale, straordinaria;
aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale (ai fini della definizione di merceologie e attività);
aree adibite a singoli posteggi isolati, extra-mercatali, o per eventi straordinari, per sopperire a situazioni contingenti
(manifestazioni fieristiche, attività temporanee).
Dalla suddivisione di cui al punto precedente, consegue :
conferma dei luoghi in cui si svolgono i mercati e fiere già istituzionalizzate con apposita deliberazione
conferma della mappa dei luoghi di cui al punto 1.a., relativa all’istituzione di nuove manifestazioni fieristiche, così
come definita nella delibera di C.C. n° 300/98
le eventuali attività che possono svolgersi nelle aree demaniali marittime sono soggette all’assenso delle autorità
competenti
nella zona A - così come individuata all’ART. 2 del presente atto e corrispondente ad aree avente valore
archeologico, storico, artistico ed ambientale - salve le attività esistenti, non è più consentito concedere porzioni
d’area pubbliche ai fini dell’esercizio di attività commerciali, artigianali, o di pubblico esercizio.
alle attività esistenti verrà concesso rinnovo del contratto di assegnazione dello spazio, solo previa sottoscrizione, nel
contratto, dell’impegno irrevocabile a mantenere la stessa tipologia di attività in essere al momento del rinnovo, pena
la revoca immediata dell’autorizzazione e della concessione in oggetto.
Dal momento dell’approvazione del presente atto, nelle altre zone delle Città sarà consentito installare posteggi isolati
solo previa apposita deliberazione di Consiglio in cui si stabilisce la necessità del servizio, e cui far seguire bando
pubblico che definirà criteri di assegnazione e modalità di concessione, salvo le situazioni esistenti
Il commercio ambulante itinerante, anche dei produttori, negli orari stabiliti nell’apposita ordinanza, che esclude
l’esposizione della merce su banchi fissi, è vietata all’interno delle zone A e B così come definite ai sensi dell’art. 2
del presente atto, e comunque sempre nel raggio di 1.000 metri lineari dal luogo dello svolgimento, in occasione di
fiere o mercati su aree pubbliche, così come sarà meglio definito in apposito provvedimento e nei singoli
regolamenti.
L’istituzione, lo spostamento, la soppressione od il trasferimento di fiere o mercati, la presenza e l’attività svolta dai
produttori (agricoli e pescatori), degli artigiani, di chi espone e vende proprie opere d’arte o creazioni del proprio
ingegno, la vendita all’interno delle mostre e delle fiere campionarie, la formazione della graduatoria, e quant’altro
necessario per il regolare funzionamento e lo svolgimento di tali attività, verrà, dal punto di vista amministrativo e
conformemente alla Leggi vigenti, sarà disciplinato nei singoli regolamenti, così come previsto dall’ART. 19 comma
2 della L.R. 26/99.
TITOLO III - VARIE
ART. 15 – Sanzioni
Per le violazioni di cui al titolo I del presente atto, il Comune applica le sanzioni così come graduate all’ART. 22 del
D.lgs 114/98.
In caso di violazione recidiva dell’ART.11, 14, 15, 26 del D.lgs 114/1998, si applica il punto 2 dell’ ART.22
Per le violazioni di cui al titolo II del presente atto, il Comune applica le sanzioni così come graduate all’ART. 29 del
D.lgs 114/98
Per le violazioni di cui al titolo III del presente atto, incluse le vendite promozionali, il Comune applica le sanzioni
così come graduate all’ART. 22 titolo VII del D.lgs 114/98
Nei casi in cui la CCIAA informi il Comune che sono state attivate esercizi di commercio all’ingrosso in assenza od
in violazione dei requisiti morali prescritti dalla normativa vigente, il Sindaco emana ordinanza di chiusura, ai sensi
ART.22, che poi trasmetterà a CCIAA.
Per le violazioni di cui all’art.14, punto 3, comma 7 (divieto commercio itinerante), si procederà ai sensi del Vigente
Codice della Strada.